61962J0016

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 DICEMBRE 1962. - CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES E 3 ALTRI RICORRENTI, CON INTERVENTO ADESIVO DELLA ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DE CHAMBRES D'AGRICULTURE, CONTRO IL CONSIGLIO DELLA CEE. - CAUSE RIUNITE 16 E 17/62.

raccolta della giurisprudenza
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . PROCEDURA - RICORSO PER L' ANNULLAMENTO - IMPUGNAZIONE DEI REGOLAMENTI CEE DA PARTE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - RICEVIBILITA

( TRATTATO CEE, ART . 173 )

2 . PROCEDURA - RICORSO PER L' ANNULLAMENTO - DECISIONE AI SENSI DELL' ART . 173, 2 ) COMMA, TRATTATO CEE - CONCETTO

( TRATTATO CEE, ARTT . 173, 189 )

3 . ATTI AMMINISTRATIVI - ATTI DELLE ISTITUZIONI DELLA CEE - DECISIONE E REGOLAMENTO - DISTINZIONE - CRITERI

( TRATTATO CEE, ART . 189 )

4 . ATTI AMMINISTRATIVI - NATURA - CRITERI

( TRATTATO CEE, ARTT . 173, 189 )

5 . PROCEDURA - RICORSI PER L' ANNULLAMENTO - IMPUGNAZIONE DA PARTE DI PERSONE FISICHE E GIURIDICHE - REGOLAMENTI - PROVVEDIMENTI AVENTI IL CARATTERE DI DECISIONE - RICEVIBILITA

( TRATTATO CEE, ART . 173 )

6 . PROCEDURA - RICORSI PER L' ANNULLAMENTO - PROVVEDIMENTI DELLA CEE - SOGGETTI INDIVIDUALMENTE LESI - ATTI CHE LEDONO GLI INTERESSI GENERALI DI UNA CATEGORIA DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE - ASSOCIAZIONE CHE RAPPRESENTA DETTA CATEGORIA

( TRATTATO CEE, ART . 173 )

Massima


1 . LE PERSONE FISICHE E QUELLE GIURIDICHE DIVERSE DAGLI STATI MEMBRI NON SONO LEGITTIMATE A PROPORRE RICORSO PER L' ANNULLAMENTO DI REGOLAMENTI EMANATI DAL CONSIGLIO O DALLA COMMISSIONE .

2 . IL TERMINE " DECISIONE " USATO NELL' ARTICOLO 173 HA IL SENSO TECNICO CHE EMERGE DALL' ARTICOLO 189 IL QUALE FA UNA NETTA DISTINZIONE FRA " DECISIONE E REGOLAMENTO ".

3 . IL CRITERIO DISTINTIVO FRA I TERMINI " DECISIONE " E " REGOLAMENTO ", VA RICERCATO NELLA " PORTATA " GENERALE OVVERO INDIVIDUALE DELL' ATTO DI CUI TRATTASI .

LA DECISIONE RIGUARDA INDIVIDUALMENTE DEI SOGGETTI DETERMINATI; LA SUA CARATTERISTICA ESSENZIALE CONSISTE NELLA LIMITATEZZA DEI " DESTINATARI " AI QUALI E DIRETTA .

IL REGOLAMENTO, CHE HA NATURA ESSENZIALMENTE NORMATIVA, E APPLICABILE NON GIA AD UN NUMERO LIMITATO DI DESTINATARI, INDICATI ESPRESSAMENTE OPPURE FACILMENTE INDIVIDUABILI, BENSI' A DELLE SITUAZIONI OGGETTIVAMENTE DETERMINATE . ESSI HANNO EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI NEI CONFRONTI DI CATEGORIE DI DESTINATARI DETERMINATI ASTRATTAMENTE E NEL LORO COMPLESSO .

4 . PER QUALIFICARE LA NATURA GIURIDICA DI UN ATTO EMANATO DAL CONSIGLIO O DALLA COMMISSIONE NON SI PUO' AVER RIGUARDO UNICAMENTE ALLA SUA DENOMINAZIONE UFFICIALE MA SI DEVE TENER CONTO, IN PRIMO LUOGO, DEL SUO OGGETTO E DEL SUO CONTENUTO .

5 . QUALORA UN ATTO, PUR COSTITUENDO NEL SUO INSIEME UN REGOLAMENTO, CONTENGA DISPOSIZIONI CHE RIGUARDINO DIRETTAMENTE ED INDIVIDUALMENTE DETERMINATE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE, TALI DISPOSIZIONI NON HANNO NATURA NORMATIVA E POSSONO QUINDI ESSERE IMPUGNATE DALLE PREDETTE PERSONE .

6 . UNA ASSOCIAZIONE CHE RAPPRESENTI UNA CATEGORIA DI PERSONE FISICHE O GIURIDICHE NON E INDIVIDUALMENTE LESA DA UN ATTO CHE INCIDA SUGLI INTERESSI GENERALI DI DETTA CATEGORIA .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE

16-62

1 ) CONFEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS ET LEGUMES,

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA CON SEDE IN PARIGI, RAPPRESENTATA DAI SUOI AMMINISTRATORI,

2 ) FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE FRUITS,

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA CON SEDE IN PARIGI, RAPPRESENTATA DAI SUOI AMMINISTRATORI,

3 ) FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE LEGUMES,

ASSOCIAZIONE RICONOSCIUTA CON SEDE IN PARIGI, RAPPRESENTATA DAI SUOI AMMINISTRATORI,

17-62

FEDERATION NATIONALE DES PRODUCTEURS DE RAISINS DE TABLE,

RAPPRESENTATA DAI SUOI AMMINISTRATORI,

TUTTE ASSISTITE DALL' AVV . PIERRE DE FONT-REAULX, DEL FORO DI PARIGI, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO NELLO STUDIO DELL' AVV . MARGUE, RUE PHILIPPE-II, 20, RICORRENTI,

CONTRO

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA

RAPPRESENTATO DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO, DOTT . JACQUES MEGRET, IN QUALITA DI AGENTE, CONVENUTO,

CON L' INTERVENTO A SOSTEGNO DELLE RAGIONI DELLE RICORRENTI, DELLA ASSEMBLEE PERMANENTE DES PRESIDENTS DE CHAMBRES D' AGRICULTURE, ENTE DI DIRITTO PUBBLICO CON SEDE IN PARIGI,

RAPPRESENTATA DAL SUO PRESIDENTE, ASSISTITO DALL' AVV . PIERRE DE FONT-REAULX, DEL FORO DI PARIGI, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, NELLO STUDIO DELL' AVV . MARGUE, RUE PHILIPPE-II, 20,

Oggetto della causa


CAUSE AVENTI PER OGGETTO :

L' ANNULLAMENTO DEL REGOLAMENTO N . 23 DEL CONSIGLIO, IN ISPECIE DELL' ARTICOLO 9 DI ESSO,

Motivazione della sentenza


I - SULLA RICEVIBILITA

1 . AI SENSI DELL' ARTICOLO 173, 2 ) COMMA, DEL TRATTATO CEE, I SINGOLI POSSONO IMPUGNARE UN ATTO EMANATO DALLA COMMISSIONE O DAL CONSIGLIO UNICAMENTE QUALORA SI TRATTI DI UNA DECISIONE ADOTTATA NEI LORO CONFRONTI OVVERO DI UNA DECISIONE CHE, PUR AVENDO L' APPARENZA DI UN REGOLAMENTO O DI UNA DECISIONE EMESSA NEI CONFRONTI DI ALTRI, LI RIGUARDI DIRETTAMENTE E INDIVIDUALMENTE . NE CONSEGUE CHE I SINGOLI NON SONO LEGITTIMATI A CHIEDERE L' ANNULLAMENTO DEI REGOLAMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO O DALLA COMMISSIONE .

LA CORTE AMMETTE CHE IL REGIME ISTITUITO DAI TRATTATI DI ROMA PONE AL DIRITTO D' IMPUGNAZIONE DEI SINGOLI LIMITI PIU RIGOROSI DI QUELLI STABILITI DAL TRATTATO CECA . NON SPETTA TUTTAVIA ALLA CORTE DI PRONUNCIARSI SULLA BONTA DI TALE REGIME, INEQUIVOCABILMENTE SANCITO DAL SOPRA CITATO ARTICOLO . TANTO MENO POTREBBE LA CORTE FAR PROPRIA L' INTERPRETAZIONE PROPOSTA DA UNA DELLE RICORRENTI NEL CORSO DELLA DISCUSSIONE ORALE, SECONDO LA QUALE IL TERMINE " DECISIONE ", DI CUI AL 2 ) COMMA DELL' ARTICOLO 173, SI RIFERIREBBE ANCHE AI REGOLAMENTI; A QUESTA INTERPRETAZIONE ESTENSIVA OSTA LA NETTE DISTINZIONE CHE L' ARTICOLO 189 FA TRA " DECISIONE " E " REGOLAMENTO ". E' INCONCEPIBILE CHE IL TERMINE " DECISIONE " SIA USATO ALL' ARTICOLO 173 IN UN' ACCEZIONE DIVERSA DA QUELLA TECNICA INDICATA DALL' ARTICOLO 189 .

DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO DISCENDE CHE I PRESENTI RICORSI DOVRANNO DICHIARARSI IRRICEVIBILI QUALORA L' ATTO IMPUGNATO SIA EFFETTIVAMENTE UN REGOLAMENTO . NELL' ESAMINARE TALE QUESTIONE LA CORTE NON PUO' ARRESTARSI ALLA DENOMINAZIONE UFFICIALE DELL' ATTO, BENSI' DEVE TENER CONTO IN PRIMO LUOGO DEL SUO OGGETTO E DEL SUO CONTENUTO .

2 . A NORMA DELL' ARTICOLO 189 DEL TRATTATO CEE, IL REGOLAMENTO HA PORTATA GENERALE ED E DIRETTAMENTE APPLICABILE IN CIASCUNO STATO MEMBRO, MENTRE LA DECISIONE E OBBLIGATORIA SOLO PER I DESTINATARI IN ESSA INDICATI; IL CRITERIO DISTINTIVO VA QUINDI RICERCATO NELLA " PORTATA " GENERALE, OVVERO INDIVIDUALE, DELL' ATTO DI CUI TRATTASI . LA CARATTERISTICA ESSENZIALE DELLA DECISIONE CONSISTE NELLA LIMITATEZZA DEI " DESTINATARI " AI QUALI E DIRETTA, MENTRE IL REGOLAMENTO, CHE HA NATURA ESSENZIALMENTE NORMATIVA, E APPLICABILE NON GIA A UN NUMERO LIMITATO DI DESTINATARI, INDICATI ESPRESSAMENTE OPPURE FACILMENTE INDIVIDUABILI, BENSI' AD UNA O PIU CATEGORIE DI DESTINATARI DETERMINATE ASTRATTAMENTE E NEL LORO COMPLESSO .

PER STABILIRE NEI CASI DUBBI SE CI SI TROVI DI FRONTE AD UNA DECISIONE OPPURE AD UN REGOLAMENTO, SI DEVE PERCIO' ESAMINARE SE L' ATTO DI CUI TRATTASI RIGUARDI INDIVIDUALMENTE DEI SOGGETTI DETERMINATI . CIO' POSTO, SE UN ATTO CHIAMATO REGOLAMENTO DALL' ORGANO CHE L' HA EMANATO CONTIENE DISPOSIZIONI CHE RIGUARDINO DETERMINATE PERSONE FISICHE O GIURIDICHE IN MODO NON SOLTANTO DIRETTO, MA ANCHE INDIVIDUALE, SI DEVE AMMETTERE CHE, A PRESCINDERE DALLA QUESTIONE SE L' ATTO CONSIDERATO NEL SUO INSIEME POSSA ESSERE LEGITTIMAMENTE CONSIDERATO COME UN REGOLAMENTO, TALI DISPOSIZIONI NON HANNO NATURA NORMATIVA E POSSONO QUINDI ESSERE IMPUGNATE DA DETTE PERSONE A NORMA DELL' ARTICOLO 173, 2 ) COMMA .

3 . NELLA SPECIE, L' ATTO IMPUGNATO E STATO CHIAMATO " REGOLAMENTO " DALL' ORGANO CHE L' HA EMANATO, MENTRE LE RICORRENTI SOSTENGONO CHE LA DISPOSIZIONE IN PARTICOLARE CRITICATA E IN REALTA UNA " DECISIONE AVENTE SOLO L' APPARENZA DEL REGOLAMENTO ".

LA CORTE RILEVA CHE INDUBBIAMENTE UNA DECISIONE PUO' AVERE ANCHE UN CAMPO D' APPLICAZIONE MOLTO VASTO . NON SI PUO' TUTTAVIA CONSIDERARE ALLA STREGUA DI UNA DECISIONE UN ATTO APPLICABILE A SITUAZIONI OBIETTIVAMENTE DETERMINATE E DESTINATO A PRODURRE EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI, IN TUTTI GLI STATI MEMBRI, NEI CONFRONTI DI CATEGORIE DI PERSONE DETERMINATE IN MODO GENERALE E ASTRATTO, A MENO CHE NON VENGA FORNITA LA PROVA CH' ESSO RIGUARDA INDIVIDUALMENTE, AI SENSI DELL' ARTICOLO 173, 2 ) COMMA, DETERMINATI SOGGETTI .

NELLA SPECIE, LA DISPOSIZIONE CRITICATA PRODUCE EFFETTI GIURIDICI IMMEDIATI, IN TUTTI GLI STATI MEMBRI, NEI CONFRONTI DI CATEGORIE DI PERSONE DETERMINATE IN VIA GENERALE E ASTRATTA . L' ARTICOLO 9 DEL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO - SUL QUALE SI APPUNTANO LE CRITICHE DELLE RICORRENTI - ABOLISCE INFATTI, PER DETERMINATI PRODOTTI ED ENTRO DETERMINATI TERMINI, LE RESTRIZIONI QUANTITATIVE ALL' IMPORTAZIONE E LE MISURE DI EFFETTO EQUIVALMENTE . ESSO IMPLICA INOLTRE LA RINUNCIA, DA PARTE DEGLI STATI MEMBRI, AD APPLICARE L' ARTICOLO 44 DEL TRATTATO, CIOE AL DIRITTO DI SOSPENDERE O DI RIDURRE TEMPORANEAMENTE LE IMPORTAZIONI . L' ARTICOLO ELIMINA QUINDI LE RESTRIZIONI ALLA LIBERTA DEGLI OPERATORI ECONOMICI DI ESPORTARE OD IMPORTARE NELL' AMBITO DELLA COMUNITA .

RIMANE DA ESAMINARE SE LA DISPOSIZIONE CRITICATA RIGUARDI INDIVIDUALMENTE LE RICORRENTI .

LA CORTE OSSERVA CHE E INNEGABILE CHE DETTA DISPOSIZIONE, OBBLIGANDO GLI STATI A PORRE FINE O A RINUNZIARE A VARIE MISURE FAVOREVOLI PER I PRODUTTORI AGRICOLI, LEDA PER CIO' STESSO I LORO INTERESSI E QUELLI DEI MEMBRI DELLE ASSOCIAZIONI RICORRENTI, MA NON E MEN VERO CHE, RISPETTO A TALE DISPOSIZIONE, QUESTI MEMBRI SI TROVINO NELLA STESSA POSIZIONE DI TUTTI GLI ALTRI PRODUTTORI AGRICOLI DELLA COMUNITA . NON SI PUO' D' ALTRONDE AMMETTERE IN VIA DI PRINCIPIO CHE UN' ASSOCIAZIONE, IN QUANTO RAPPRESENTI UNA CATEGORIA DI IMPRENDITORI, SAREBBE INDIVIDUALMENTE LESA DA UN ATTO RIGUARDANTE GLI INTERESSI GENERALI DELLA STESSA CATEGORIA .

INFATTI, OVE LO SI AMMETTESSE, SI GIUNGEREBBE A CONCENTRARE IN UN UNICO SOGGETTO GIURIDICO INTERESSI CHE IN REALTA FANNO CAPO AGLI APPARTENENTI AD UNA DETERMINATA CATEGORIA, ASSOGGETTATI COME TALI A VERI E PROPRI REGOLAMENTI, E CIO' SAREBBE IN CONTRASTO COL SISTEMA DEL TRATTATO CHE LEGITTIMA I SINGOLI AD IMPUGNARE UNICAMENTE LE DECISIONI DI CUI SONO DESTINATARI OVVERO GLI ATTI A QUESTE ASSIMILABILI . STANDO COSI' LE COSE, NON SI PUO' RITENERE CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA RIGUARDI INDIVIDUALMENTE LE RICORRENTI .

DA TUTTO QUANTO PRECEDE EMERGE CHE IL CONVENUTO HA CON RAGIONE SOSTENUTO CHE LA DISPOSIZIONE IMPUGNATA HA NATURA NORMATIVA; L' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA E QUINDI FONDATA, ED I RICORSI VANNO DICHIARATI IRRICEVIBILI; APPARE SUPERFLUO ESAMINARE QUI SE LE ASSOCIAZIONI SIANO LEGITTIMATE AD AGIRE OGNI QUALVOLTA LO SONO I LORO MEMBRI .

Decisione relativa alle spese


A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, LA PARTE SOCCOMBENTE E CONDANNATA ALLE SPESE . NELLA SPECIE, LE RICORRENTI E L' INTERVENIENTE SONO RIMASTE SOCCOMBENTI; LE SPESE DEL GIUDIZIO VANNO QUINDI POSTE A LORO CARICO .

Dispositivo


LA CORTE

RESPINTA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 . I RICORSI SONO RESPINTI PERCHE IRRICEVIBILI .

2 . LE RICORRENTI SOPPORTERANNO LE PROPRIE SPESE E SONO TENUTE A RIFONDERE QUELLE CAUSATE ALLA CONVENUTA DAI RISPETTIVI RICORSI .

3 . L' INTERVENIENTE SOPPORTERA LE PROPRIE SPESE ED E TENUTA A RIFONDERE ALLA CONVENUTA QUELLE CAUSATE DAL SUO INTERVENTO .