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1 . PROCEDURA - OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE - TRASGRESSIONE - POTERI DELLA COMMISSIONE - PROCEDIMENTO PER OTTENERE UNA DEROGA - NON HA EFFETTO SULL' ESERCIZIO DI DETTI POTERI
( TRATTATO CEE ARTT . 169 E 226 )
2 . OBBLIGHI DEGLI STATI MEMBRI DELLA CEE - TRASGRESSIONE - SUCCESSIVA RICHIESTA DI DEROGA - EFFETTI
3 . DAZI DOGANALI - SOPPRESSIONE - DIVIETO DI ISTITUIRE NUOVE TASSE - RIGIDA APPLICAZIONE DI TALE DIVIETO
( TRATTATO CEE ARTT . 9 E 12 )
4 . DAZI DOGANALI - SOPPRESSIONE - TASSE DI EFFETTO EQUIVALENTE - CONCETTO
( TRATTATO CEE ARTT . 9 E 12 )
5 . POLITICA DELLA CEE - NORME COMUNI - DISPOSIZIONI FISCALI - IMPOSIZIONE AI SENSI DELL' ARTICOLO 95 CEE - PORTATA DI DETTO ARTICOLO
6 . MERCATO COMUNE - PROCEDIMENTI COMUNITARI - DEVONO EVITARSI DECISIONI UNILATERALI
1 . I PROCEDIMENTI DI DEROGA, COME QUELLI PREVISTI DALL' ARTICOLO 226 DEL TRATTATO CEE, IL CUI ESITO DIPENDE DALL' APPREZZAMENTO DELLA COMMISSIONE, HANNO NATURA ED EFFETTI DISTINTI DAL PROCEDIMENTO COMUNITARIO CUI LA COMMISSIONE PUO' AVER RICORSO IN FORZA DELL' ARTICOLO 169 E NON POSSONO QUINDI IMPEDIRE A QUEST' ULTIMA DI AGIRE .
2 . UNA DOMANDA DI DEROGA ALLE NORME GENERALI DEL TRATTATO NON PUO' RENDERE LECITI DEI PROVVEDIMENTI UNILATERALI CHE CONTRASTINO CON LE NORME STESSE NE, DI CONSEGUENZA, LEGITTIMARE A POSTERIORI LA PREGRESSA TRASGRESSIONE .
3 . LA CHIAREZZA, LA PRECISIONE E L' AMPIEZZA SENZA RISERVE DEGLI ARTICOLI 9 E 12, IL LORO SPIRITO ED IL SISTEMA DEL TRATTATO DIMOSTRANO CHE LA PROIBIZIONE DI INTRODURRE NUOVI DAZI DOGANALI, CONNESSA AL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI, E UNA NORMA FONDAMENTALE E CHE PERTANTO QUALSIASI EVENTUALE ECCEZIONE, DA INTERPRETARSI DEL RESTO IN SENSO RESTRITTIVO, DEV' ESSERE ESPRESSAMENTE CONTEMPLATA .
4 . AI SENSI DEGLI ARTICOLI 9 E 12 LA TASSA DI EFFETTO EQUIVALENTE PUO' ESSERE CONSIDERATA, INDIPENDENTEMENTE DALLA SUA DENOMINAZIONE E DALLA SUA STRUTTURA, COME UN DIRITTO IMPOSTO UNILATERALMENTE, SIA ALL' ATTO DELL' IMPORTAZIONE, SIA IN UN SUCCESSIVO MOMENTO E CHE, COLPENDO SPECIALMENTE UNA MERCE IMPORTATA DA UN PAESE MEMBRO AD ESCLUSIONE DEL CORRISPONDENTE PRODOTTO NAZIONALE, PRODUCA IL RISULTATO DI ALTERARNE IL PREZZO E DI INCIDERE COSI' SULLA LIBERA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI ALLA STESSA STREGUA DI UN DAZIO DOGANALE . COSI' CONFIGURATA, LUNGI DAL COSTITUIRE UN' ECCEZIONE AL GENERALE DIVIETO RELATIVO AI DAZI DOGANALI, ESSA VA AL CONTRARIO CONSIDERATA COME IL NECESSARIO COMPLEMENTO DI QUESTO, DESTINATO A GARANTIRNE L' EFFICACIA .
DETTA ESPRESSIONE, IN QUANTO APPARE INVARIABILMENTE ACCANTO A QUELLA DI " DAZI DOGANALI " RENDE MANIFESTO L' INTENTO DI PROIBIRE NON SOLTANTO I PROVVEDIMENTI CHE HANNO ANCHE FORMALMENTE CARATTERE DOGANALE, MA ANCHE TUTTI QUELLI CHE, PUR DIVERSAMENTE DENOMINATI, OVVERO POSTI IN VIGORE DA ALTRI ORGANI, FINIREBBERO PER AVERE GLI STESSI EFFETTI DISCRIMINATORI O PROTETTIVI CHE HANNO I DAZI DOGANALI .
5 . L' ARTICOLO 95, 1 ) COMMA, TOLLERA IMPLICITAMENTE LE " IMPOSIZIONI " SU UNA MERCE IMPORTATA MA ESCLUSIVAMENTE E RESTRITTIVAMENTE NELLA STESSA MISURA IN CUI ESSE COLPISCONO I CORRISPONDENTI PRODOTTI NAZIONALI . L' AMBITO DI APPLICAZIONE DI DETTO ARTICOLO NON PUO' ESSERE ESTESO AL PUNTO DA RENDERE POSSIBILE LA COMPENSAZIONE FRA UN ONERE FISCALE DESTINATO A COLPIRE UN PRODOTTO IMPORTATO ED UN ONERE DI DIVERSA NATURA, ECONOMICO AD ESEMPIO, CHE GRAVI SUL CORRISPONDENTE PRODOTTO NAZIONALE .
6 . PER RISOLVERE LE DIFFICOLTA CHE POSSONO SORGERE IN UN DETERMINATO SETTORE ECONOMICO, GLI STATI MEMBRI HANNO INSERITO NEL TRATTATO APPOSITE PROCEDURE ATTE AD IMPEDIRE L' AZIONE UNILATERALE DEI SINGOLI GOVERNI .