SENTENZA DELLA CORTE DEL 13 LUGLIO 1962. - KLOECKNER - WERKE AG E HOESCH AG CONTRO L'ALTA AUTORITA'DELLA CECA. - CAUSE RIUNITE 17 E 20/61.
raccolta della giurisprudenza
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . MECCANISMI FINANZIARI COMUNI - ISTITUZIONE E FUNZIONAMENTO - PRINCIPI DIRETTIVI
( TRATTATO CECA ART . 53 )
2 . MECCANISMI FINANZIARI COMUNI - CRITERI DELLA LORO APPLICAZIONE ALL' ECONOMIA
( TRATTATO CECA ART . 53 )
3 . MECCANISMI FINANZIARI COMUNI - IMPRESA - NOZIONE
( TRATTATO CECA ART . 80 )
4 . IMPRESE - UNITA DELL' ATTIVITA ECONOMICA - PERSONE GIURIDICHE DISTINTE - GRUPPI D' IMPRESE - SOCIETA MADRE ED AFFILIATE - ASSENZA DI UNITA GIURIDICA
( TRATTATO CECA ART . 80 )
5 . MECCANISMI FINANZIARI COMUNI - PEREQUAZIONE IN MATERIA DI ROTTAME - PRELIEVO - ACQUISTO DI ROTTAME - INTERPRETAZIONE ESTENSIVA DI TALE CRITERIO - ESCLUSIONE DELL' EFFICACIA DI CLAUSOLE DI RISERVA DELLA PROPRIETA
( TRATTATO CECA ART . 53 )
6 . DISCRIMINAZIONE
1 . NELL' ELABORARE E NELL' APPLICARE I MECCANISMI FINANZIARI CHE ESSA ISTITUISCE PER SALVAGUARDARE L' EQUILIBRIO DEL MERCATO, L' ALTA AUTORITA HA SENZA DUBBIO L' OBBLIGO DI TENER CONTO DELLA REALTA ECONOMICA ALLA QUALE QUESTI MECCANISMI VANNO APPLICATI, AFFINCHE GLI SCOPI PERSEGUITI SIANO RAGGIUNTI NEL MODO MIGLIORE E COL MINIMO SACRIFICIO POSSIBILE PER LE IMPRESE PARTECIPANTI; QUESTA ESIGENZA DI GIUSTIZIA VA TUTTAVIA CONTEMPERATA COL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO CHE A SUA VOLTA TRAE ORIGINE DA CONSIDERAZIONI DI EQUITA E DI ECONOMIA . QUESTE DUE ESIGENZE VANNO CONCILIATE IN MODO DA IMPLICARE IL MINIMO SACRIFICIO POSSIBILE PER IL COMPLESSO DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA COMUNITA .
2 . A CAUSA DEL CARATTERE MULTIFORME E MUTEVOLE DELLA VITA ECONOMICA, E NECESSARIO CHE ALL' ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DI UN MECCANISMO FINANZIARIO DIRETTO A FAR SALVO L' EQUILIBRIO DEL MERCATO COMUNE PRESIEDANO CRITERI CHIARI ED OBIETTIVI, I QUALI POSSANO ESSERE APPLICATI A TUTTI I CASI CONTRADDISTINTI DA DETERMINATE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI COMUNI . A TAL FINE, NON E POSSIBILE TENER CONTO DI TUTTE LE POSSIBILI DIFFERENZE RISCONTRABILI NELL' ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA ECONOMICHE SOGGETTE ALL' ALTA AUTORITA, A MENO CHE NON SI VOGLIA OSTACOLARE E RENDERE INEFFICACE L' ATTIVITA DI QUEST' ULTIMA .
3 . L' IMPRESA CONSISTE IN UN COMPLESSO UNITARIO DI ELEMENTI PERSONALI, MATERIALI ED IMMATERIALI FACENTE CAPO AD UN SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO E DIRETTO IN MODO DUREVOLE AL PERSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO SCOPO ECONOMICO .
4 . LA CREAZIONE IN CAMPO ECONOMICO DI UN NUOVO SOGGETTO GIURIDICO IMPLICA SEMPRE IL SORGERE DI UN' IMPRESA AUTONOMA; IL CARATTERE UNITARIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA ECONOMICA NON HA INFATTI ALCUN RILIEVO SUL PIANO GIURIDICO QUALORA GLI EFFETTI DI TALE ATTIVITA VADANO DI VOLTA IN VOLTA RICOLLEGATI A VARI SOGGETTI GIURIDICI . TALE PRINCIPIO SI APPLICA ANCHE AL CASO DI UN GRUPPO D' IMPRESE DIRETTO DA UNA SOCIETA CAPOGRUPPO, DOTATO DI UN CICLO PRODUTTIVO AMPIAMENTE INTEGRATO E NEL QUALE VENGA POSTO L' ACCENTO SUGLI UTILI REALIZZATI DALL' INTERO GRUPPO E NON SU QUELLI OTTENUTI DALLE SINGOLE SOCIETA AFFILIATE, IN QUANTO SUL PIANO GIURIDICO L' ATTIVITA DEL GRUPPO E PROPRIA DEI SOGGETTI CHE SECONDO IL DIRITTO FIGURANO COME PARTI NEGLI SCAMBI ECONOMICI .
5 . L' ACQUISTO, COME CRITERIO PER IMPORRE IL PRELIEVO NELL' AMBITO DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME, DEV' ESSERE INTERPRETATO IN SENSO ESTENSIVO . DEVE INFATTI RAVVISARSI UN' ACQUISTO IN QUALSIASI SCAMBIO DI ROTTAME QUALORA L' IMPRESA LO RICEVA DALL' ESTERNO E VENGA STABILITO UN PREZZO . L' ESISTENZA DI TALE TRASFERIMENTO NON PUO' ESSERE ESCLUSA DA UNA CLAUSOLA DI RISERVA DI PROPRIETA AVENTE AD OGGETTO IL ROTTAME CHE VERRA IN SEGUITO RICUPERATO .
6 . PERCHE SI POSSA FAR CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER POSTO IN ESSERE UNA DISCRIMINAZIONE E NECESSARIO CHE ESSA ABBIA TRATTATO IN MODO DIVERSO SITUAZIONI COMPARABILI, CAUSANDO CON CIO' UN PREGIUDIZIO A DETERMINATI SOGGETTI RISPETTO AD ALTRI, SENZA CHE QUESTO DIVERSO TRATTAMENTO SIA GIUSTIFICATO DA DIFFERENZE OBIETTIVE DI UN CERTO RILIEVO .
NELLE CAUSE RIUNITE INTRODOTTE
DALLA KLOECKNER-WERKE AG ( 17-61 )
CON SEDE IN DUISBURG, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, ASSISTITO DAGLI AVVOCATI ETZEL, ERICH WEBER I, GROSSHANS, STRIEPEN, ALTENBURG, TUTTI DEL FORO DI DUISBURG,
CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO
MR . WOOPEN, RUE DU FORT ELISABETH 2,
E DALLA HOESCH AG ( 20-61 )
CON SEDE IN DORTMUND, RAPPRESENTATA DAL SUO CONSIGLIO D' AMMINISTRAZIONE, ASSISTITO DAL PROF . BERNHARD AUBIN, ORDINARIO DI DIRITTO DELL' UNIVERSITA DI SAARBRUECKEN,
CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO-BERTRANGE,
PRESSO L' AVV . WERNER VON SIMSON, RICORRENTI,
CONTRO
L' ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO,
RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO DR . BASTIAAN VAN DER ESCH, IN QUALITA D' AGENTE, ASSISTITO DALL' AVV . WOLFGANG SCHNEIDER,
CON DOMICILIO ELETTO NEI SUOI UFFICI, PLACE DE METZ 2, LUSSEMBURGO, CONVENUTA,
CAUSE AVENTI AD OGGETTO L' ANNULLAMENTO
1 . DELLA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA DEL 14 GIUGNO 1961, NOTIFICATA ALLA RICORRENTE IL 30 GIUGNO 1961 ( CAUSA 17-61 )
2 . DELLA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA DEL 5 LUGLIO 1961, NOTIFICATA ALLA RICORRENTE IL 25 LUGLIO 1961 ( CAUSA 20-61 )
CON LE QUALI E STATA NEGATA L' ESENZIONE DAI CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE,
SULLA RICEVIBILITA
LA RICEVIBILITA DEI RICORSI NON E STATA ESPRESSAMENTE CONTESTATA, NE DA LUOGO A RILIEVI D' UFFICIO . I RICORSI SONO PERTANTO RICEVIBILI .
NEL MERITO
I - IL MEZZO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO O DELLE NORME GIURIDICHE RELATIVE ALLA SUA APPLICAZIONE
1 . LE NOZIONI DI " IMPRESA " E DI " ACQUISTO " AGLI EFFETTI DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE PER IL ROTTAME
LE RICORRENTI ASSUMONO CHE IL ROTTAME CIRCOLANTE FRA LE LORO RISPETTIVE AFFILIATE COSTITUISCE, AI SENSI DELLE DECISIONI DI BASE, RISORSE PROPRIE DI UN' UNICA IMPRESA COSTITUITA, PER QUANTO RIGUARDA LA RICORRENTE KLOECKNER, DAL COMPLESSO DELLA CAPOGRUPPO E DELLE SUE AFFILIATE E, PER QUANTO RIGUARDA LA RICORRENTE HOESCH, DALLA SOCIETA CAPOGRUPPO LA QUALE AVREBBE ESERCITATO L' ATTIVITA PRODUTTIVA ATTRAVERSO LE SUE AFFILIATE, MENTRE QUESTE NON AVREBBERO POSSEDUTO LE CARATTERISTICHE ESSENZIALI DELL' IMPRESA .
A SOSTEGNO DI QUESTA TESI, LE RICORRENTI HANNO POSTO IN RILIEVO L' AMPIEZZA DEI POTERI SPETTANTI ALLA CAPOGRUPPO NEI CONFRONTI DELLE AFFILIATE, LE QUALI NON AVREBBERO ALCUNA AUTONOMIA . IL DIRITTO INTERNO DEGLI STATI MEMBRI RISERVEREBBE IN DETERMINATE CIRCOSTANZE AI GRUPPI DI SOCIETA UN TRATTAMENTO ANALOGO A QUELLO FATTO ALLE IMPRESE; CIO' SAREBBE VERO AD ESEMPIO PER IL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO . OLTRACCIO', SAREBBERO NELLA SPECIE SUSSISTITI DEI CONTRATTI IN FORZA DEI QUALI I PROFITTI E LE PERDITE DELLE AFFILIATE VENIVANO ATTRIBUITI PER INTERO ALLA SOCIETA CAPOGRUPPO . LE RICORRENTI CITANO A SOSTEGNO DETERMINATI PASSI, AVULSI DAL CONTESTO, DELLE SENTENZE 32 E 33-58 ( RACC . V, PAG . 291 E SEGUENTI ), 42-58 ( RACC . V, PAG . 393 E SEGUENTI ) E 42 E 49-59 ( RACC . VII, PAG . 138 E SEGUENTI ) ASSUMENDO CHE L' ILLEGITTIMITA DELL' ESENZIONE DEL ROTTAME DI GRUPPO, AFFERMATA NELLE STESSE SENTENZE, NON SAREBBE APPLICABILE AL LORO CASO, GIACCHE TALI SENTENZE RIGUARDEREBBERO GRUPPI ( KONZERNE ) NON COMPLETAMENTE INTEGRATI .
LA CORTE RILEVA ANZITUTTO CHE L' ALTA AUTORITA, NELL' ELABORARE E NELL' APPLICARE I MECCANISMI FINANZIARI CHE ESSA ISTITUISCE PER SALVAGUARDARE L' EQUILIBRIO DEL MERCATO, HA SENZA DUBBIO L' OBBLIGO DI TENER CONTO DELLA REALTA ECONOMICA ALLA QUALE QUESTI MECCANISMI VANNO APPLICATI, AFFINCHE GLI SCOPI PERSEGUITI SIANO RAGGIUNTI NEL MODO MIGLIORE E COL MINIMO SACRIFICIO POSSIBILE PER LE IMPRESE PARTECIPANTI; QUESTA ESIGENZA DI GIUSTIZIA VA TUTTAVIA CONTEMPERATA COL PRINCIPIO DELLA CERTEZZA DEL DIRITTO CHE A SUA VOLTA TRAE ORIGINE DA CONSIDERAZIONI DI EQUITA E DI ECONOMIA . QUESTE DUE ESIGENZE VANNO CONCILIATE IN MODO DA IMPLICARE IL MINIMO SACRIFICIO POSSIBILE PER IL COMPLESSO DELLE PERSONE SOGGETTE ALLA COMUNITA .
A CAUSA DEL CARATTERE MULTIFORME E MUTEVOLE DELLA VITA ECONOMICA, E NECESSARIO CHE ALL' ISTITUZIONE ED AL FUNZIONAMENTO DI UN MECCANISMO FINANZIARIO DIRETTO A FAR SALVO L' EQUILIBRIO DEL MERCATO COMUNE PRESIEDANO CRITERI CHIARI ED OBIETTIVI, I QUALI POSSANO ESSERE APPLICATI A TUTTI I CASI CONTRADDISTINTI DA DETERMINATE CARATTERISTICHE FONDAMENTALI COMUNI . A TAL FINE, NON E POSSIBILE TENER CONTO DI TUTTE LE POSSIBILI DIFFERENZE RISCONTRABILI NELL' ORGANIZZAZIONE DELLE UNITA ECONOMICHE SOGGETTE ALL' ALTA AUTORITA, A MENO CHE NON SI VOGLIA OSTACOLARE E RENDERE INEFFICACE L' ATTIVITA DI QUEST' ULTIMA .
NELLE DECISIONI 22-54 E SEGUENTI, L' ALTA AUTORITA, PER DELIMITARE IL ROTTAME SOGGETTO AI CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE, HA ADOTTATO IL CRITERIO DELL' ACQUISTO DEL ROTTAME DA PARTE DELL' IMPRESA CONSUMATRICE . COME LA CORTE HA AFFERMATO NELLA SENTENZA 42 E 49-59 ( RACC . VII, PAG . 152 ), QUESTO CRITERIO VA INTESO IN SENSO LATO; L' ACQUISTO NON DEVE INFATTI NECESSARIAMENTE SODDISFARE TUTTE LE CONDIZIONI POSTE DAL DIRITTO INTERNO APPLICABILE PER LA VALIDITA E L' EFFICACIA DEL CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, BENSI' VA IDENTIFICATO CON QUALSIASI TRASFERIMENTO DA UN' IMPRESA ESTERNA ALL' IMPRESA CONSUMATRICE CHE DIA LUOGO ALLA FISSAZIONE DI UN PREZZO .
ONDE PRECISARE LA PORTATA DI DETTO CRITERIO, LA CORTE RITIENE OPPORTUNO APPROFONDIRE LA NOZIONE DI IMPRESA .
L' IMPRESA CONSISTE IN UN COMPLESSO UNITARIO DI ELEMENTI PERSONALI, MATERIALI ED IMMATERIALI FACENTE CAPO AD UN SOGGETTO GIURIDICO AUTONOMO E DIRETTO IN MODO DUREVOLE AL PERSEGUIMENTO DI UN DETERMINATO SCOPO ECONOMICO . SECONDO QUESTA DEFINIZIONE, LA CREAZIONE IN CAMPO ECONOMICO DI UN NUOVO SOGGETTO GIURIDICO IMPLICA SEMPRE IL SORGERE DI UN' IMPRESA AUTONOMA; IL CARATTERE UNITARIO DI UNA DETERMINATA ATTIVITA ECONOMICA NON HA INFATTI ALCUN RILIEVO SUL PIANO GIURIDICO QUALORA GLI EFFETTI DI TALE ATTIVITA VADANO DI VOLTA IN VOLTA RICOLLEGATI A VARI SOGGETTI GIURIDICI .
L' ORDINAMENTO GIURIDICO ATTRIBUISCE AD OGNI NUOVO SOGGETTO, PER IL SEMPLICE FATTO CHE ESSO E SORTO, AUTONOMIA FORMALE E RESPONSABILITA PERSONALE DI GUISA CHE, INSIEME ALLA PERSONALITA GIURIDICA, CIASCUNA SOCIETA AFFILIATA SI E VISTA ATTRIBUIRE DALL' ORDINAMENTO GIURIDICO LA FACOLTA DI DIRIGERE LA PROPRIA ATTIVITA E L' OBBLIGO DI SOPPORTARE IL RISCHIO A QUESTA INERENTE . UN SIFFATTO MUTAMENTO NELLA SITUAZIONE GIURIDICA E PRODOTTO DALLA SEMPLICE ATTRIBUZIONE DELLA PERSONALITA GIURIDICA, NE HA RILEVANZA CHE LA PREESISTENTE SITUAZIONE ECONOMICA SIA RIMASTA IMMUTATA .
CIO' POSTO, E INCONTESTABILE CHE SI PUO' AVERE UN' IMPRESA GIURIDICAMENTE AUTONOMA ANCHE NEL CASO DELLA PERSONA GIURIDICA I CUI INTERESSI SIANO STRETTAMENTE LEGATI A QUELLI DI ALTRI OGGETTI E LA CUI VOLONTA SIA DETERMINATA DA DIRETTIVE PROVENIENTI DALL' ESTERNO .
ANCHE NEL CASO DI UN GRUPPO D' IMPRESE DIRETTO DA UNA SOCIETA CAPOGRUPPO, DOTATO DI UN CICLO PRODUTTIVO AMPIAMENTE INTEGRATO E NEL QUALE VENGA POSTO L' ACCENTO SUGLI UTILI REALIZZATI DALL' INTERO GRUPPO ( NON GIA SU QUELLI OTTENUTI DALLE SINGOLE SOCIETA AFFILIATE ), SI DEVE PERCIO' RITENERE CHE, SUL PIANO GIURIDICO, L' ATTIVITA DEL GRUPPO E PROPRIA DEI SOGGETTI CHE SECONDO IL DIRITTO FIGURANO COME PARTI NEGLI SCAMBI ECONOMICI .
VA CON CIO' RESPINTA LA TESI DELLE RICORRENTI SECONDO LA QUALE FRA I LORO GRUPPI E GLI ALTRI TIPI DI GRUPPI ( KONZERNE ) SUSSISTEREBBERO NOTEVOLI DIFFERENZE .
LA CORTE OSSERVA CHE LA SOPRA ESAMINATA NOZIONE D' IMPRESA, APPLICATA QUI AL SISTEMA DI PEREQUAZIONE, COSTITUISCE UN CRITERIO GIURIDICAMENTE VALIDO PER STABILIRE QUALI SOGGETTI SIANO TENUTI AL PAGAMENTO DI CONTRIBUTI DI DIRITTO PUBBLICO . PER DELIMITARE GLI SCAMBI DI ROTTAME SOGGETTI AI CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE, NON SI DEVE QUINDI AVER RIGUARDO AL GRUPPO CONSIDERATO NEL SUO INSIEME, BENSI' ALLE SINGOLE PERSONE GIURIDICHE IN QUANTO IMPRESE AUTONOME .
A QUESTA CONCLUSIONE NON OSTA LA CIRCOSTANZA CHE IL DIRITTO TRIBUTARIO TEDESCO ABBIA ADOTTATO CRITERI DIVERSI .
QUESTA DIFFERENZA SI SPIEGA COL FATTO CHE IL DIRITTO TRIBUTARIO PERSEGUE UNICAMENTE LO SCOPO DI PROCURARE ALLO STATO DELLE ENTRATE, ED A TAL FINE COLPISCE IL PRESUNTO AUMENTO DI VALORE DERIVANTE DALLO SCAMBIO DELLE MERCI, MENTRE IL SISTEMA DI PEREQUAZIONE SI PROPONE DI CONSERVARE L' EQUILIBRIO SUL MERCATO DEL ROTTAME ED ALL' UOPO COLPISCE TUTTI GLI SCAMBI DI ROTTAME FRA IMPRESE DISTINTE, E CIO' ANCHE NEI CASI IN CUI QUESTI SCAMBI NON COSTITUISCANO, DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO, VERI E PROPRI SCAMBI DI RICCHEZZA .
LE CENSURE DELLE RICORRENTI RELATIVE AL CONCETTO D' IMPRESA VANNO PERCIO' DISATTESE .
2 . LA NOZIONE D' IMPRESA E IL COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA
LE RICORRENTI SI RICHIAMANO POI AL PASSATO COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA, COMPORTAMENTO CHE AVEVA INGENERATO IN ESSE LA CONVINZIONE CHE L' ALTA AUTORITA CONDIVIDESSE IL LORO PUNTO DI VISTA CIRCA LA NOZIONE D' IMPRESA . ESSE RILEVANO INOLTRE CHE L' ALTA AUTORITA HA TENUTO UN COMPORTAMENTO SIFFATTO ANCHE NEI LORO CONFRONTI ED ASSUMONO CHE, QUAND' ANCHE LA CORTE NON ACCOGLIESSE LA LORO TESI, SAREBBE INAMMISSIBILE CHE L' ALTA AUTORITA SI PONESSE IN CONTRASTO COL PROPRIO PRECEDENTE COMPORTAMENTO (" VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM ").
LA CORTE RILEVA CHE IL COMPORTAMENTO DI CUI PARLANO LE RICORRENTI RIGUARDAVA QUESTIONI QUALI LE DICHIARAZIONI RELATIVE AGLI INVESTIMENTI OD AL PRELIEVO GENERALE, L' AUTORIZZAZIONE AD EFFETTUARE UNA CONCENTRAZIONE E LA CONCESSIONE DI PRESTITI, MATERIE CHE NON AVEVANO ALCUN RAPPORTO CON IL FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE PER IL ROTTAME . A PRESCINDERE PERCIO' DALLA QUESTIONE SE DETTO COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA AUTORIZZASSE A RITENERE CHE ESSA, AD ALTRI EFFETTI, CONSIDERAVA LE SOCIETA CAPOGRUPPO COME IMPRESE AI SENSI DELL' ARTICOLO 80 DEL TRATTATO CECA, LE RICORRENTI NON AVEVANO MOTIVO D' INTERPRETARE LE DECISIONI DI BASE DI CUI TRATTASI SULLA SCORTA DEL COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA IN MATERIE DIVERSE DALL' APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE .
SE CIO' NON BASTASSE, IL PRINCIPIO IL QUALE VIETA DI " VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM " SI APPLICA AI RAPPORTI FRA SOGGETTI SITUATI SULLO STESSO PIANO, NON GIA ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE LA QUALE NON SEMPRE E VINCOLATA DAL PROPRIO PRECEDENTE COMPORTAMENTO .
QUESTO MOTIVO VA QUINDI DISATTESO .
3 . LA QUESTIONE SE IL ROTTAME DI CUI TRATTASI POSSA ESSERE CONSIDERATO COME " ROTTAME D' ACQUISTO "
LE RICORRENTI ASSUMONO CHE IL ROTTAME IN CONTESTAZIONE NON HA COSTITUITO OGGETTO DI UN CONTRATTO DI VENDITA, NE DI UN ATTO EQUIPARABILE AI SENSI DELLA SENTENZA 42 E 49-59, E CHE NON VI SAREBBE QUINDI ALCUN " ACQUISTO " A MENTE DELLE DECISIONI DI BASE E DELLA GIURISPRUDENZA DELLA CORTE, TRATTANDOSI NEL CASO DELLA KLOECKNER DI SCAMBI PURAMENTE MATERIALI TRA LE SUE AFFILIATE, IN ESECUZIONE DELLE DIRETTIVE DELLA CAPOGRUPPO, MENTRE PER LA RICORRENTE HOESCH UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE RISERVEREBBE LA PROPRIETA DEL ROTTAME ALL' AFFILIATA CHE LO RIUTILIZZA .
LA CORTE OSSERVA CHE, NEL CASO DELLE DUE RICORRENTI, IN OCCASIONE DEGLI SCAMBI DI ROTTAME TRA AFFILIATE E STATO SEMPRE FISSATO UN PREZZO . ANCHE VOLENDO AMMETTERE, COME SOSTIENE LA KLOECKNER, CHE SI TRATTASSE UNICAMENTE DI PREZZI DI CONTO INTESI A CONSENTIRE IL CALCOLO DEI COSTI, LA CIRCOSTANZA STESSA CHE CIASCUNA AFFILIATA STABILISCE UN PREZZO DI CONTO PER LE SUE CESSIONI DI ROTTAME AD ALTRE AFFILIATE INDICA CHE VI E STATO UN TRASFERIMENTO .
NON E DEL RESTO NECESSARIO STABILIRE SE, AGLI EFFETTI DEL DIRITTO INTERNO APPLICABILE, GLI SCAMBI DI ROTTAME DI CUI TRATTASI AVVENUTI TRA LE AFFILIATE DI CIASCUNA DELLE DUE RICORRENTI ABBIANO AVUTO LUOGO IN BASE AD UN VERO E PROPRIO CONTRATTO DI COMPRAVENDITA, POSTO CHE QUESTI TRASFERIMENTI DI ROTTAME DA UN' IMPRESA AD UN' ALTRA SONO DI PER SE SOGGETTI AI CONTRIBUTI .
SE CIO' NON BASTASSE, IL REIMPIEGO DA PARTE DI UN' AFFILIATA DEL ROTTAME PRODOTTO DA UN' ALTRA AFFILIATA LA QUALE, PUR DIPENDENDO DALLA STESSA SOCIETA CAPOGRUPPO E FACENDO PARTE DELLO STESSO GRUPPO, E UNA PERSONA GIURIDICA DISTINTA, NON PUO', PER QUANTO DETTO SOPRA, COSTITUIRE UN AUMENTO DI PRODUTTIVITA DELL' IMPRESA DI PER SE CONSIDERATA, NEL SENSO PRECISATO DALLA CORTE NELLE SENTENZE 32 E 33-58 E 42-58 ( RACC . V, PAG . 299 E 399 ). L' ESENZIONE DI TALE ROTTAME RECHEREBBE QUINDI A DETTA IMPRESA VANTAGGI INGIUSTIFICATI ED ALTEREREBBE DI CONSEGUENZA IL GIOCO DELLA CONCORRENZA . GLI ARGOMENTI SVOLTI DALLE RICORRENTI A QUESTO PROPOSITO VANNO PERCIO' DEL PARI RESPINTI .
PER QUANTO RIGUARDA INFINE LA CLAUSOLA DI RISERVA DELLA PROPRIETA DEL ROTTAME, INVOCATA DALLA RICORRENTE HOESCH, LA CORTE RILEVA ANZITUTTO CHE DETTA CLAUSOLA E CONTENUTA NON GIA IN UNA CONVENZIONE STIPULATA FRA LE PARTI INTERESSATE, BENSI' IN UN ATTO UNILATERALE DELLA WESTFALENHUETTE; MA ANCHE SE LA SI DOVESSE CONSIDERARE COME UNA CLAUSOLA CONTRATTUALE, ESSA NON AVREBBE ALCUNA RILEVANZA NELLA PRESENTE CONTROVERSIA . LA CLAUSOLA, CHE SECONDO LA RICORRENTE DOVREBBE DIMOSTRARE LA RISERVA DELLA PROPRIETA SU QUELLA PARTE DEL SEMIPRODOTTO DESTINATA AD ESSERE RECUPERATA SOTTO FORMA DI ROTTAME, LASCIA INTENDERE CHE E PREVISTO IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA DELLA RESTANTE PARTE, CIOE DELL' ACCIAIO CHE VERRA TRASFORMATO IN LAMINATI . PER OPERARE EFFETTIVAMENTE LA RISERVA DELLA PROPRIETA DEL ROTTAME DI CUI TRATTASI, LA CLAUSOLA DOVREBBE CONTEMPLARE, NON GIA GLI EFFETTI OBBLIGATORI DEL CONTRATTO ( COME ESSA FA DICHIARANDO CHE IL ROTTAME NON VIENE VENDUTO ), BENSI' DIRETTAMENTE IL TRASFERIMENTO DELLA PROPRIETA, CIOE TENER FERMO IL DIRITTO DI PROPRIETA DELLA WESTFALENHUETTE SU UNA PARTE DELL' ACCIAIO DA ESSA CEDUTO AD ALTRE AFFILIATE .
LA RISERVA DELLA PROPRIETA SU UNA PARTE COSTITUTIVA DI UNA COSA, PARTE DI CUI SIANO INDETERMINATE LA QUALITA E LA QUANTITA, E PERO' VIETATA DAL PARAGRAFO 93 DEL CODICE CIVILE TEDESCO, APPLICABILE IN MATERIA DI PROPRIETA DI COSE SITUATE NELLA REPUBBLICA FEDERALE . UNA CLAUSOLA SIFFATTA E INOLTRE INCOMPATIBILE CON I PRINCIPI FONDAMENTALI DEL DIRITTO DI PROPRIETA VIGENTI IN TUTTI GLI STATI MEMBRI, PRINCIPI CHE TROVANO LA LORO ESPRESSIONE NELL' ISTITUTO DELL' ACCESSIONE IL QUALE PRESUPPONE L' ESCLUSIONE DI QUALSIASI DIRITTO DI PROPRIETA DISTINTO SU UNA PARTE COSTITUTIVA ED INDETERMINATA DI UNA STESSA COSA .
4 . LA CENSURA DI DISCRIMINAZIONE
LE RICORRENTI FANNO CARICO ALLA CONVENUTA DI AVER VIOLATO GLI ARTICOLI 3 E 4 B ) DEL TRATTATO . LA NOZIONE FORMALE DELL' IMPRESA FATTA PROPRIA DALL' ALTA AUTORITA AGLI EFFETTI DELLA PEREQUAZIONE, PROVOCHEREBBE UNA DISCRIMINAZIONE NEI LORO CONFRONTI IN QUANTO LE PORREBBE IN POSIZIONE SFAVOREVOLE RISPETTO ALLE IMPRESE CONCORRENTI .
LA CONVENUTA CONTESTA ANZITUTTO L' AMMISSIBILITA DI QUESTA CENSURA PEL MOTIVO CHE LE RICORRENTI NON L' HANNO PROPOSTA PER CONTO DELLE LORO AFFILIATE, MENTRE PROPRIO QUESTE - NON GIA LE CAPOGRUPPO, ATTUALI RICORRENTI - PRODUCEVANO L' ACCIAIO ED ERANO QUINDI SOGGETTE AI CONTRIBUTI .
LA CORTE OSSERVA CHE LE RICORRENTI SONO SUCCEDUTE ALLE LORO AFFILIATE IN TUTTI I LORO RAPPORTI GIURIDICI . LE RICORRENTI PERCIO', PUR NON AVENDO ESPRESSAMENTE LAMENTATO UNA DISCRIMINAZIONE NEI CONFRONTI DELLE LORO AFFILIATE - IL CHE SAREBBE STATO D' ALTRONDE IN CONTRASTO CON LA LORO TESI CIRCA LA NOZIONE D' IMPRESA - SI RICHIAMANO IN SOSTANZA ALLA SITUAZIONE DELLE LORO AFFILIATE .
L' ECCEZIONE D' INAMMISSIBILITA E QUINDI BASATA UNICAMENTE SUL MODO NEL QUALE LA CENSURA E STATA FORMULATA E VA PERTANTO RESPINTA; SI DEVE ESAMINARE ORA SE LA CENSURA SIA FONDATA .
LE RICORRENTI ASSUMONO DI ESSERSI TROVATE, ALL' EPOCA IN CUI IL SISTEMA DI PEREQUAZIONE ERA IN VIGORE, IN SITUAZIONE IDENTICA, QUANTO ALLE CONDIZIONI DELLA PRODUZIONE, A QUELLA DELLE IMPRESE LORO CONCORRENTI ORGANIZZATE SOTTO FORMA DI UN' UNICA PERSONA GIURIDICA .
LA CORTE RILEVA CHE, ANCHE SE QUESTO ASSUNTO FOSSE FONDATO IN FATTO E PUR DOVENDOSI AMMETTERE CHE LA RILEVATA DIFFERENZA DI TRATTAMENTO IMPLICHI PER LE RICORRENTI SVANTAGGI NON TRASCURABILI RISPETTO A QUELLE FRA LE LORO CONCORRENTI CHE NON SONO SOGGETTE AI CONTRIBUTI DI PEREQUAZIONE, CIO' NON E SUFFICIENTE A FAR RITENERE SUSSISTA UNA DISCRIMINAZIONE VIETATA DAL TRATTATO . PERCHE SI POSSA FAR CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER POSTO IN ESSERE UNA DISCRIMINAZIONE, E INFATTI NECESSARIO CHE ESSA ABBIA TRATTATO IN MODO DIVERSO SITUAZIONI COMPARABILI, CAUSANDO CON CIO' UN PREGIUDIZIO A DETERMINATI SOGGETTI RISPETTO AD ALTRI, SENZA CHE QUESTO DIVERSO TRATTAMENTO SIA GIUSTIFICATO DA DIFFERENZE OBIETTIVE DI UN CERTO RILIEVO . LE RICORRENTI PER CONTRO, NONOSTANTE L' IDENTITA DELLE CONDIZIONI DELLA PRODUZIONE, NON SI TROVAVANO IN UNA SITUAZIONE COMPARABILE A QUELLA DELLE LORO CONCORRENTI AVENTI STRUTTURA GIURIDICA UNITARIA E CIO' A CAUSA DELLA LORO STRUTTURA GIURIDICA, LA QUALE IMPLICAVA L' ESISTENZA DI PIU IMPRESE; QUESTA DIFFERENZA COSTITUISCE UN ELEMENTO GIURIDICAMENTE RILEVANTE E QUINDI ATTO A GIUSTIFICARE UN DIVERSO TRATTAMENTO .
GLI ARGOMENTI DELLE RICORRENTI INTESI A PORRE IN RILIEVO GLI STRETTISSIMI LEGAMI ESISTENTI FRA LA SOCIETA CAPOGRUPPO E LE SUE AFFILIATE - SOPRATTUTTO A CAUSA DEI CONTRATTI DI " ORGANSCHAFT " - E DIRETTI A DIMOSTRARNE LE ANALOGIE CON LE SOCIETA CHE RIUNISCONO I LORO SERVIZI SOTTO UN' UNICA PERSONA GIURIDICA, NON HANNO PERCIO' ALCUNA RILEVANZA NELLA PRESENTE CAUSA, IN QUANTO NON VALGONO AD ELIMINARE LA RILEVATA DIFFERENZA FONDAMENTALE FRA IL GRUPPO D' IMPRESE ED UNA SINGOLA IMPRESA .
IL PRINCIPIO, POSTO DALLA CORTE NELLA SENTENZA 32 E 33-58 ( RACC . V, PAG . 300 ), - SECONDO IL QUALE QUALSIASI INTERVENTO DELL' ALTA AUTORITA CHE FACCIA DIPENDERE IL COSTO DI PRODUZIONE DELL' ACCIAIO DALLA STRUTTURA GIURIDICA, AMMINISTRATIVA O FINANZIARIA DEI GRUPPI INDUSTRIALI SAREBBE ILLEGITTIMO - LUNGI DAL SUFFRAGARE LA TESI DELLE RICORRENTI, COM' ESSE PRETENDONO, IN REALTA LA CONTRADDICE . CON LA MENZIONATA SENTENZA, NELLA QUALE LA CORTE HA CONFERMATO LA VALIDITA DEL CRITERIO DELLA PERSONA GIURIDICA E DISCONOSCIUTO QUALSIASI RILIEVO ALLE STRUTTURE PECULIARI DEI GRUPPI ECONOMICI, E STATA INFATTI RISOLTA IN MODO NETTO E SENZA POSSIBILITA D' ECCEZIONI LA QUESTIONE SE IL ROTTAME DI GRUPPO POSSA ESSERE ASSIMILATO ALLE RISORSE PROPRIE DI UN' UNICA IMPRESA .
A PARERE DELLA CORTE, QUESTA CONCLUSIONE DERIVA LOGICAMENTE DALLA NOZIONE D' IMPRESA ADOTTATA AGLI EFFETTI DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE ED E DEL PARI GIUSTIFICATA DAI PRATICI VANTAGGI INERENTI AD UN CRITERIO SEMPLICE E CHIARO . E' VERO CHE PER DETERMINATE IMPRESE SAREBBE STATA PIU FAVOREVOLE L' ADOZIONE DI UN CRITERIO DIVERSO, IL QUALE AVESSE TENUTO CONTO DELLE DIFFERENZE ESISTENTI FRA I VARI TIPI DI GRUPPI INDUSTRIALI; TUTTAVIA, IN CONSIDERAZIONE DELLE INNUMEREVOLI VARIETA DI RAPPORTI IN ATTO O POSSIBILI ALL' INTERNO DI UN GRUPPO E DELLE NUMEROSE DIFFICOLTA CHE OSTEREBBERO AD UNA RIGIDA CLASSIFICAZIONE DEI GRUPPI, SI DEVE AMMETTERE CHE UN CRITERIO SIFFATTO AVREBBE POTUTO DARE ORIGINE, IN CASO DI PRATICA APPLICAZIONE, A GRAVISSIME INCERTEZZE . ESSO AVREBBE QUINDI COSTITUITO UN OSTACOLO AL BUON FUNZIONAMENTO DEL SISTEMA DI PEREQUAZIONE ED UNA POSSIBILE FONTE DI DISCRIMINAZIONI .
SE CIO' NON BASTASSE, SPETTA ALL' ALTA AUTORITA, QUANDO ISTITUISCE MECCANISMI FINANZIARI INTESI A GARANTIRE L' EQUILIBRIO DEL MERCATO, LA SCELTA DEL SISTEMA PIU FAVOREVOLE AGLI INTERESSI GENERALI . LA CORTE PUO' CRITICARE QUESTA SCELTA SOLTANTO OVE RISULTI CHE L' ALTA AUTORITA SIA ANDATA OLTRE I LIMITI OBIETTIVI POSTI DAL TRATTATO ALLA SUA ATTIVITA : NON E QUESTO IL NOSTRO CASO .
LE RICORRENTI NON HANNO QUINDI PROVATO CHE IL CRITERIO ADOTTATO NELLE DECISIONI GENERALI DI BASE SIA FUORI LUOGO OVVERO PURAMENTE ARBITRARIO OD ANCHE IMPLICHI DI PER SE DELLE DISCRIMINAZIONI .
LA CENSURA DI DISCRIMINAZIONE ELEVATA DALLE RICORRENTI VA PERTANTO DISATTESA .
II - IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE
LA RICORRENTE KLOECKNER LAMENTA CHE LA CONVENUTA ABBIA COMMESSO UNO SVIAMENTO DI POTERE PONENDO A BASE DEL DINIEGO DELLA DEROGA RICHIESTA CONSIDERAZIONI GIURIDICHE PURAMENTE FORMALI . A SOSTEGNO DI QUESTA CENSURA ESSA SI RICHIAMA AGLI ARGOMENTI SVOLTI A PROPOSITO DEL MOTIVO DI VIOLAZIONE DEL TRATTATO .
A PARERE DELLA CORTE, QUESTI ARGOMENTI NON DIMOSTRANO AFFATTO CHE, NELL' ADOTTARE LA DECISIONE IMPUGNATA, L' ALTA AUTORITA ABBIA PERSEGUITO UNO SCOPO DIVERSO DALL' APPLICAZIONE, AI SENSI DEL TRATTATO, DELLE DECISIONI DI BASE . IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE PROPOSTO DALLA SOPRA NOMINATA RICORRENTE VA PERTANTO RESPINTO .
III - LE ECCEZIONI D' ILLEGITTIMITA' SOLLEVATE CONTRO LE DECISIONI DI BASE
NELL' ATTO INTRODUTTIVO, LA RICORRENTE KLOECKNER HA ECCEPITO L' ILLEGITTIMITA DELLE DECISIONI GENERALI DI BASE . IN VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 B ) E 4 B ) DEL TRATTATO, QUESTE AVREBBERO ASSOGGETTATO AI CONTRIBUTI LE CONSEGNE DI ROTTAME ALL' INTERNO DEL COMPLESSO KLOECKNER-WERKE AG, PONENDO LA RICORRENTE IN POSIZIONE DI SVANTAGGIO RISPETTO ALLE SUE CONCORRENTI CHE SI TROVAVANO IN UNA SITUAZIONE COMPARABILE .
UN' ANALOGA ECCEZIONE E STATA DEL PARI SOLLEVATA DALLA RICORRENTE HOESCH, PER LA PRIMA VOLTA NELLA REPLICA . QUEST' ULTIMA ECCEZIONE E STATA TARDIVAMENTE PROPOSTA ED E PERTANTO INAMMISSIBILE .
QUANTO SI E DETTO PIU SOPRA SUB 1 ), N . 4, E D' ALTRO LATO SUFFICIENTE A DIMOSTRARE CHE L' ECCEZIONE SOLLEVATA DALLA KLOECKNER E INFONDATA : ESSA VA QUINDI RESPINTA .
LA RICORRENTE HOESCH ASSUME POI CHE LE DECISIONI DI BASE SONO STATE ADOTTATE SENZA OSSERVARE LE PRECISE PRESCRIZIONI DI FORMA DI CUI ALL' ARTICOLO 15 DEL TRATTATO, NE LE NORME RELATIVE ALLA COMPETENZA CHE CONDIZIONANO LA LEGITTIMITA DEGLI ATTI COMPIUTI DALL' ALTA AUTORITA .
ESSA NON HA PERO' DIMOSTRATO LA FONDATEZZA DEL SUO ASSUNTO, ESSENDOSI LIMITATA AD AFFERMARE IN MODO GENERICO CHE VI SAREBBE CONTRASTO FRA LA VOLONTA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ED IL CONTENUTO DELLE DECISIONI DI BASE .
DAL CANTO SUO, LA CORTE NON RAVVISA ALCUNA CIRCOSTANZA OBIETTIVA ATTA A GIUSTIFICARE LA TESI DELLA RICORRENTE . ANCHE QUESTA ECCEZIONE VA PERTANTO RESPINTA IN QUANTO INFONDATA .
A NORMA DELL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, LA PARTE SOCCOMBENTE VA CONDANNATA ALLE SPESE . NELLA SPECIE, LE RICORRENTI SONO RIMASTE SOCCOMBENTI NELLA LORO AZIONE .
LA RICORRENTE HOESCH HA CHIESTO CHE LE SPESE SIANO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA ANCHE IN CASO DI REIEZIONE DEL RICORSO, E CIO' IN QUANTO L' ALTA AUTORITA, COL SUO ATTEGGIAMENTO MUTEVOLE E CONTRADDITTORIO, AVREBBE DATO ORIGINE ALLA PRESENTE CONTROVERSIA . LA CORTE RILEVA A QUESTO PROPOSITO CHE IL RICORSO E STATO PROPOSTO DOPO CHE CON LE SENTENZE 32 E 33-58, 42-58 E 42 E 49-59 ERANO GIA STATE DEFINITE LE QUESTIONI CHE COSTITUISCONO I PUNTI SALIENTI DELLE PRESENTI CONTROVERSIE . LA PRETESA DELLA RICORRENTE HOESCH NON E QUINDI GIUSTIFICATA .
LE SPESE VANNO PERTANTO POSTE INTERAMENTE A CARICO DELLE RICORRENTI .
LA CORTE
DISATTESA OGNI CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA DICHIARA RICEVIBILI I RICORSI E STATUISCE :
1 . I RICORSI 17-61 E 20-61 SONO RESPINTI PERCHE INFONDATI;
2 . LE SPESE DI CAUSA SONO POSTE A CARICO DELLE RICORRENTI .