SENTENZA DELLA CORTE DEL 1 GIUGNO 1961. - GABRIEL SIMON CONTRO LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA'EUROPEE. - CAUSA 15/60.
raccolta della giurisprudenza
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . DIPENDENTI - STATUTO DEL PERSONALE CECA - INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE - COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE QUALE CAPO DELL' AMMINISTRAZIONE
2 . DECISIONE CHE ATTRIBUISCE DIRITTI SOGGETTIVI O CONCEDE VANTAGGI - ERRATA INTERPRETAZIONE DI UN TESTO - REVOCA
3 . DECISIONE CHE ATTRIBUISCE DIRITTI SOGGETTIVI O CONCEDE VANTAGGI - REVOCA - EFFETTO
4 . DIPENDENTI - INDENNITA DI ESPATRIO - REVOCA DI UNA DECISIONE D' APPLICAZIONE - RIFIUTO DI UN' INDENNITA COMPENSATIVA
( STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA, ARTT . 6, N . 2 E 47 )
5 . INTERPRETAZIONE - SOSTITUZIONE DI UN TESTO AD UN ALTRO - REDAZIONE DIVERSA - DIVERSA PORTATA - PRESUNZIONE
6 . DIPENDENTI - INDENNITA DI ESPATRIO - DISTANZA FRA IL LUOGO DI RESIDENZA E LA SEDE DELL' ISTITUZIONE - CONCETTO
( STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA, ART . 47 )
7 . INTERPRETAZIONE - ASSENZA DI LAVORI PREPARATORI - INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA
1 . NON PUO' NEGARSI AL PRESIDENTE DELLA CORTE IL POTERE ED IL DOVERE DI INTERPRETARE LO STATUTO DEL PERSONALE CHE ERA CHIAMATO AD APPLICARE, SALVO RESTANDO IL CONTROLLO DELLA CORTE SULL' ESATTEZZA DI TALE INTERPRETAZIONE .
2 . QUALORA L' AUTORITA AMMINISTRATIVA RICONOSCA CHE UN DETERMINATO VANTAGGIO E STATO CONCESSO A SEGUITO DI UN' ERRATA INTERPRETAZIONE DI UN TESTO, ESSA HA IL POTERE DI MODIFICARE IL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO .
3 . LA REVOCA PER ILLEGITTIMITA DI UNA DECISIONE LA QUALE HA ATTRIBUITO DIRITTI SOGGETTIVI O CONCESSO VANTAGGI - ANCHE SE IN DETERMINATI CASI NON PUO' AVERE EFFETTO EX TUNC - A CAGIONE DEI DIRITTI QUESITI - HA SEMPRE EFFETTO EX NUNC .
4 . L' ART . 47, N . 2, DELLO STATUTO DEL PERSONALE DELLA CECA E UNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA LA QUALE SI RIFERIVA UNICAMENTE ALLE SITUAZIONI IN ATTO PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E POTEVA PERCIO' ESSERE APPLICATA ESCLUSIVAMENTE PER SISTEMARE TALI SITUAZIONI .
QUAND' ANCHE QUESTA DISPOSIZIONE FOSSE APPLICABILE NELL' IPOTESI DI MODIFICA DEL SOLO ART . 47 N . 3, ESSA NON POTREBBE TROVARE APPLICAZIONE IN CASO DI REVOCA DI UN PROVVEDIMENTO EMANATO PER L' APPLICAZIONE DI DETTO ARTICOLO QUALORA LA REVOCA SIA GIUSTIFICATA DALLA CONSTATAZIONE CHE IL PROVVEDIMENTO ERA STATO ADOTTATO A SEGUITO DI UN' ERRATA INTERPRETAZIONE DEL TESTO .
5 . IN CASO DI SOSTITUZIONE DI UN TESTO AD UN ALTRO DEVESI PRESUMERE, FINO A PROVA CONTRARIA, CHE QUALSIASI DIFFERENZA DI REDAZIONE IMPLICHI UNA DIFFERENZA DI PORTATA QUALORA IL NUOVO TESTO PORTI AD UNA DIVERSA INTERPRETAZIONE .
6 . IL FATTO CHE LA PAROLA " RAGGIO ", CONTENUTA NELL' ART . 16 B ) DEL REGOLAMENTO PROVVISORIO DEL PERSONALE SIA STATA SOSTITUITA, NELL' ART . 47, N . 3 DELLO STATUTO DEL PERSONALE CECA, CON LA PAROLA " DISTANZA ", INDICA MANIFESTAMENTE CHE GLI AUTORI DEL TESTO HAN VOLUTO RIPUDIARE LA NOZIONE DI " LINEA D' ARIA ".
7 . IN ASSENZA DI LAVORI PREPARATORI ATTI A MANIFESTARE CHIARAMENTE LE INTENZIONI DEGLI AUTORI DELLA DISPOSIZIONE, LA CORTE NON PUO' BASARSI CHE SULLA PORTATA DEL TESTO QUALE E STATO ADOTTATO ED ATTRIBUIRE AD ESSO IL SIGNIFICATO CHE RISULTA DALLA SUA INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA .
NELLA CAUSA INTRODOTTA DA
GABRIEL SIMON,
DIPENDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, AVENUE PASTEUR 12, RICORRENTE,
ASSISTITO DALL' AVV . PIERRE FINCOEUR, DEL FORO DI ARLON ( BELGIO ),
CONTRO
LA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE,
CON DOMICILIO ELETTO PRESSO LA PROPRIA SEDE, RUE DE LA COTE D' EICH 12, LUSSEMBURGO, CONVENUTA,
RAPPRESENTATA DAL SUO CANCELLIERE, SIGNOR ALBERT VAN HOUTTE, IN QUALITA DI AGENTE,
CAUSA AVENTE PER OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA IN DATA 21 SETTEMBRE 1960, CON LA QUALE, IN CONSEGUENZA DELLA DELIBERA 9 MAGGIO 1959 DELLA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI, E STATA REVOCATA AL RICORRENTE L' INDENNITA DI ESPATRIO .
A - SULLA RICEVIBILITA
IL RICORSO E STATO PRESENTATO NELLE FORME E NEI TERMINI STABILITI DAL TRATTATO E DAL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE . LA RICEVIBILITA NON NE E STATA CONTESTATA DALLA CONVENUTA NE DA LUOGO A RILIEVI D' UFFICIO .
IL RICORSO E PERTANTO RICEVIBILE .
B - NEL MERITO
I
IL RICORRENTE HA DEDOTTO QUATTRO MOTIVI D' IMPUGNAZIONE :
1 . COL PRIMO MOTIVO IL RICORRENTE ASSUME CHE LA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI HA VIOLATO L' ART . 62 DELLO STATUTO DEL PERSONALE IN QUANTO HA SOSTITUITO ALL' ART . 47, N . 3, DI DETTO STATUTO UNA DISPOSIZIONE DI PORTATA COMPLETAMENTE DIVERSA, SENZA OSSERVARE LE FORMALITA STABILITE DALL' ART . 62 .
A SOSTEGNO DELLA SUA TESI IL RICORRENTE AFFERMA CHE L' ART . 47, N . 3, DELLO STATUTO NON PUO' ESSERE INTERPRETATO NEL SENSO ATTRIBUITOGLI DALLA DECISIONE IMPUGNATA .
LA PRIMA PARTE DI QUESTA CENSURA E PRIVA DI FONDAMENTO, POSTO CHE NULLA PERMETTE DI RITENERE CHE LA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI ABBIA INTESO MODIFICARE IL TESTO DELL' ART . 47, N . 3 : ESSA SI E LIMITATA AD INTERPRETARE DETTO TESTO . IL FATTO CHE TALE INTERPRETAZIONE POSSA EVENTUALMENTE ESSERE CONSIDERATA ERRONEA NON PERMETTE DI CONCLUDERE CHE IL TESTO SIA STATO MODIFICATO, BENSI' POTREBBE SOLTANTO IMPLICARE LA CONSTATAZIONE CHE DETTA INTERPRETAZIONE E INESATTA . LA CENSURA TRATTA DALLA VIOLAZIONE DELL' ART . 62 VA DISATTESA, SENZA PREGIUDIZIO DELLA QUESTIONE SE L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 47, N . 3, DATA DALLA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI SIA ESATTA .
2 . COL SECONDO MOTIVO IL RICORRENTE SOSTIENE CHE IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA NON ERA COMPETENTE AD ADOTTARE LA DECISIONE IMPUGNATA . QUESTA CENSURA SI BASA SU CONSIDERAZIONI ANALOGHE A QUELLE DELLA CENSURA PRECEDENTE, DATO CHE IL RICORRENTE SI RICHIAMA ANCORA ALL' ART . 62 PER AFFERMARE CHE LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DI COMPETENZA DELLA CORTE E NON DEL SUO PRESIDENTE .
QUESTA CENSURA VA DISATTESA PER LE RAGIONI SOPRA ESPOSTE .
NELLA REPLICA IL RICORRENTE EQUIPARA UNA NUOVA INTERPRETAZIONE AD UN NUOVO PROVVEDIMENTO . ANCHE SOTTO QUESTO ASPETTO LA CENSURA E INFONDATA, GIACCHE E CERTO CHE L' APPLICAZIONE DELL' ART . 47, N . 3, ERA DI COMPETENZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE ( ANZI, PIU ESATTAMENTE, DI COMPETENZA DEL CANCELLIERE, SOTTO L' AUTORITA DEL PRESIDENTE ); NON SI PUO' QUINDI NEGARE AL PRESIDENTE DELLA CORTE IL POTERE ED IL DOVERE DI INTERPRETARE IL TESTO CHE ERA CHIAMATO AD APPLICARE, SALVA RESTANDO LA POSSIBILITA DI UN CONTROLLO, DA PARTE DELLA CORTE, CIRCA L' ESATTEZZA DI TALE INTERPRETAZIONE .
3 . COL TERZO MOTIVO IL RICORRENTE DEDUCE CHE IL PRESIDENTE DELLA CORTE AVREBBE VIOLATO UN DIRITTO QUESITO .
LA DECISIONE CON LA QUALE E STATA CONCESSA AL RICORRENTE L' INDENNITA DI ESPATRIO NON E STATA REVOCATA EX TUNC, MA SOLTANTO MODIFICATA PER L' AVVENIRE; INOLTRE QUESTO VANTAGGIO E STATO MANTENUTO AD PERSONAM FINO A QUANDO L' AMMONTARE DI DETTA INDENNITA NON SIA ASSORBITO DALLE SUCCESSIVE PROMOZIONI E SCATTI .
L' AUTORITA AMMINISTRATIVA, QUALORA RICONOSCA CHE UN DETERMINATO VANTAGGIO E STATO CONCESSO IN CONSEGUENZA DELL' ERRATA INTERPRETAZIONE DI UN TESTO, HA IL POTERE DI MODIFICARE IL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO . LA REVOCA PER ILLEGITTIMITA - ANCHE SE IN DETERMINATI CASI, A CAGIONE DEI DIRITTI QUESITI, NON PUO' AVERE EFFETTO EX TUNC - HA SEMPRE EFFETTO EX NUNC .
QUESTA CENSURA E PERCIO' INFONDATA .
4 . IL RICORRENTE DEDUCE INFINE LA VIOLAZIONE DELL' ART . 60, N . 2 DELLO STATUTO DEL PERSONALE, IL QUALE PRESCRIVE CHE VENGA CONCESSA UN' INDENNITA COMPENSATIVA AI DIPENDENTI " CUI PER EFFETTO DELL' ART . 47, N . 3, PIU NON SPETTA L' INDENNITA DI ESPATRIO ".
LA CORTE OSSERVA CHE :
A ) L' ART . 60, N . 2, E UNA DISPOSIZIONE TRANSITORIA LA QUALE SI RIFERIVA UNICAMENTE ALLE SITUAZIONI IN ATTO PRIMA DELL' ENTRATA IN VIGORE DELLO STATUTO E POTEVA PERCIO' ESSERE APPLICATA ESCLUSIVAMENTE PER SISTEMARE TALI SITUAZIONI;
B ) QUAND' ANCHE QUESTA DISPOSIZIONE FOSSE APPLICABILE NEL CASO DI MODIFICA DEL SOLO ART . 47, N . 3 ( IPOTESI DA ESCLUDERSI NELLA SPECIE ), ESSA NON POTREBBE TROVARE APPLICAZIONE IN CASO DI REVOCA DI UN PROVVEDIMENTO EMANATO PER L' APPLICAZIONE DI DETTO ARTICOLO, QUALORA LA REVOCA SIA GIUSTIFICATA DALLA CONSTATAZIONE CHE DETTO PROVVEDIMENTO ERA STATO ADOTTATO IN CONSEGUENZA DI UN' ERRATA INTERPRETAZIONE DEL TESTO .
QUESTA CENSURA E PERCIO' INFONDATA .
II
RIMANE DA ESAMINARE SE L' INTERPRETAZIONE DELL' ART . 47, N . 3, DATA DALLA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI E CONFERMATA DAL PRESIDENTE DELLA CORTE SIA ESATTA .
LA CONVENUTA ASSUME CHE IL TESTO DI QUESTA DISPOSIZIONE, LA QUALE HA SOSTITUITO L' ART . 16 B DEL REGOLAMENTO PROVVISORIO DEL PERSONALE, ERA STATO PROPOSTO DALL' ALTA AUTORITA, LA QUALE HA SEMPRE APPLICATO, SIA SOTTO IL REGIME DEL REGOLAMENTO PROVVISORIO, SIA SOTTO IL REGIME DELLO STATUTO, IL CRITERIO DELLA LINEA D' ARIA . QUESTA CIRCOSTANZA DIMOSTREREBBE CHE L' INTENZIONE DEGLI AUTORI DELLA DISPOSIZIONE NON ERA QUELLA DI MODIFICARE IL SISTEMA CHE RISULTAVA CHIARAMENTE DAL TESTO PRECEDENTE E " CHE LA SCOMPARSA DELLA PAROLA " RAGGIO " NON E LA CONSEGUENZA DI UNA DECISIONE FORMALE, BENSI' UNICAMENTE DELLA SEMPLIFICAZIONE DEL TESTO ".
TUTTAVIA QUESTO ARGOMENTO NON SI BASA SU ALCUN DOCUMENTO ATTO A DIMOSTRARE CHE VADA ESCLUSA L' INTENZIONE DI MODIFICARE IL SISTEMA PRECEDENTEMENTE INTRODOTTO . AL CONTRARIO, LE DIFFERENZE DI REDAZIONE ESISTENTI FRA I DUE TESTI COSTITUISCONO DI PER SE UN ARGOMENTO ATTO A FAR PRESUMERE CHE GLI AUTORI DELLA NUOVA DISPOSIZIONE ABBIANO AVUTO L' INTENZIONE DI MODIFICARE IL VECCHIO CRITERIO, GIACCHE, FINO A PROVA CONTRARIA, SI DEVE PRESUMERE CHE OGNI DIFFERENZA DI REDAZIONE IMPLICHI UNA DIFFERENZA DI PORTATA, QUALORA IL NUOVO TESTO PORTI AD UN' INTERPRETAZIONE DIVERSA .
LA DIZIONE DEL VECCHIO TESTO NON LASCIAVA ADITO AD ALCUN DUBBIO, DATO CHE IL TERMINE " RAGGIO " CORRISPONDE ESATTAMENTE ALLA NOZIONE DI LINEA D' ARIA . VICEVERSA I TERMINI USATI DALL' ART . 47, N . 3, SI PRESTANO, IN BASE AL LORO SIGNIFICATO LETTERALE, AD UNA DUPLICE INTERPRETAZIONE, POSTO CHE LA DISTANZA PUO' ESSERE MISURATA SIA IN LINEA D' ARIA, SIA PER VIA ORDINARIA O PER FERROVIA .
CIO' PREMESSO, SE LA PAROLA " RAGGIO " FOSSE STATA INTRODOTTA IN UN TESTO IN SOSTITUZIONE DELLA PAROLA " DISTANZA ", LA PORTATA DELLA MODIFICA SAREBBE STATA CHIARA, GIACCHE GLI AUTORI DELLA NUOVA DISPOSIZIONE AVREBBERO MANIFESTAMENTE INTESO DI SCEGLIERE, FRA LE DUE INTERPRETAZIONI RESE POSSIBILI DAL VECCHIO TESTO, QUELLA BASATA SULLA NOZIONE DI DISTANZA IN LINEA D' ARIA . NELLA SPECIE E AVVENUTO INVECE IL CONTRARIO .
IL FATTO STESSO DI AVER SOSTITUITO NELLA SPECIE LA PAROLA " RAGGIO " CON LA PAROLA " DISTANZA " INDICA MANIFESTAMENTE CHE GLI AUTORI DEL TESTO HANNO VOLUTO RIPUDIARE LA NOZIONE DI " LINEA D' ARIA " ( NOZIONE CHIARAMENTE ESPRESSA DALLA PAROLA " RAGGIO ") ED HANNO VICEVERSA INTESO ADOTTARE LA NOZIONE DI " PERCORSO " PER VIA ORDINARIA O PER FERROVIA .
IN ASSENZA DI LAVORI PREPARATORI ATTI A MANIFESTARE CHIARAMENTE LE INTENZIONI DEGLI AUTORI DELLA DISPOSIZIONE, LA CORTE NON PUO' BASARSI CHE SULLA PORTATA DEL TESTO QUALE E STATO ADOTTATO ED ATTRIBUIRE AD ESSO IL SIGNIFICATO CHE RISULTA DALLA SUA INTERPRETAZIONE LETTERALE E LOGICA .
INFINE, L' ARGOMENTO SECONDO IL QUALE IL CRITERIO DI CALCOLO IN LINEA D' ARIA E STATO COSTANTEMENTE APPLICATO SIA SOTTO IL REGIME DEL REGOLAMENTO PROVVISORIO DEL PERSONALE, SIA SOTTO IL REGIME DELLO STATUTO, PERDE VALORE DI FRONTE ALLA CIRCOSTANZA CHE LA CORTE NON SI E AD ESSO ATTENUTA QUANDO, AD ISTANZA DEGLI INTERESSATI, HA APPLICATO L' ART . 47, N . 3 .
VA ANCORA RILEVATO CHE IL TESTO DELL' ART . 47, N . 3, NON INDICA CON ESATTEZZA IL CRITERIO PER CALCOLARE LA DISTANZA ( PER VIA ORDINARIA; PER FERROVIA; PER LA PIU BREVE DI QUESTE DUE ).
TUTTAVIA, SE LA REDAZIONE DEL TESTO E DIFETTOSA, DEVESI AMMETTERE CHE NULLA IMPEDISCE DI SCEGLIERE IN SEDE D' INTERPRETAZIONE IL CRITERIO PIU RAGIONEVOLE, CIOE QUELLO DELLA DISTANZA MINORE, SIA PER VIA ORDINARIA, SIA PER FERROVIA, SEGUENDO UN PERCORSO NORMALE .
CIO' POSTO, PUR RICONOSCENDO CHE IL TENORE DELL' ART . 47, N . 3, PUO', A PRIMA VISTA, PRESTARSI AD UNA DUPLICE INTERPRETAZIONE, LA CORTE DEVE CONSTATARE CHE L' INTERPRETAZIONE DATA DALLA COMMISSIONE DEI PRESIDENTI E DAL PRESIDENTE DELLA CORTE NON CORRISPONDE ALLA PORTATA DELLA DISPOSIZIONE STESSA .
LA DECISIONE CON LA QUALE E STATO REVOCATO IL PRECEDENTE PROVVEDIMENTO E PERTANTO ILLEGITTIMA E VA ANNULLATA .
IL RICORRENTE HA OTTENUTO VITTORIA SULLE SUE CONCLUSIONI; VI E LUOGO QUINDI, AI SENSI DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DELLA CORTE, DI PORRE LE SPESE A CARICO DELLA PARTE CONVENUTA .
LA CORTE
DISATTESA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :
1 ) E' ANNULLATA LA DECISIONE CON CUI IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE HA SOPPRESSO L' INDENNITA DI ESPATRIO CONCESSA AL RICORRENTE .
2 ) LE SPESE SONO POSTE A CARICO DELLA CONVENUTA .