61960J0013

SENTENZA DELLA CORTE DEL 18 MAGGIO 1962. - GEITLING, MAUSEGATT, PRAESIDENT CONTRO L'ALTA AUTORITA'DELLA CECA. - CAUSA 13/60.

raccolta della giurisprudenza
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . INTESE - PREZZI - POTERE DI FISSARE I PREZZI E POTERE DI DETERMINARLI - LICEITA DI TALE DISTINZIONE - CONCETTI

( TRATTATO CECA, ART . 65 )

2 . MERCATO COMUNE DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO - REGIME DI CONCORRENZA - CONCORRENZA IMPERFETTA - AMMISSIBILITA CONDIZIONATA

( TRATTATO CECA, ART . 2 N . 3; ART . 65 PARAGRAFO 2 E ART . 66 PARAGRAFO 2 )

3 . INTESE - AUTORIZZAZIONE DELL' ALTA AUTORITA - LIMITI - CONTROLLO DEGLI SBOCCHI - CONCETTO

( TRATTATO CECA, ART . 65 PARAGRAFO 2 C )

4 . INTESE - AUTORIZZAZIONE DELL' ALTA AUTORITA - LIMITI - IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI NEL SISTEMA DEL TRATTATO - AMMISSIBILITA CONDIZIONATA

( TRATTATO CECA, ART . 65 PARAGRAFO 2 C )

5 . INTESE - AUTORIZZAZIONE DELL' ALTA AUTORITA - LIMITI - POTERE CHE SI APPLICA AD UNA PARTE " SOSTANZIALE " DI DETERMINATI PRODOTTI NEL MERCATO COMUNE - CONCETTO

( TRATTATO CECA, ARTT . 2, 3, 4, 5 E 65 PARAGRAFO 2 C )

Massima


1 . UNA DISTINZIONE DI PRINCIPIO FRA IL POTERE DI FISSARE I PREZZI ED IL POTERE DI DETERMINARLI E LECITA STANTE LA DIVERSA REDAZIONE DEL PARAGRAFO 1 E DEL PARAGRAFO 2 DELL' ART . 65 DEL TRATTATO CECA .

PER CHI NE DISPONE, IL POTERE DI FISSARE I PREZZI E UN DATO OBIETTIVO RISULTANTE DA UNA STRUTTURA ISTITUZIONALE DI AGEVOLE CONSTATAZIONE .

IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI CONSISTE INVECE NELLA FACOLTA DI FISSARE I PREZZI AD UN LIVELLO NOTEVOLMENTE DIVERSO DA QUELLO CHE SAREBBE STATO DETERMINATO DALLA SOLA CONCORRENZA .

PERTANTO, LA CONSTATAZIONE CHE UN POTERE DI DETERMINARE I PREZZI SUSSISTE PRESUPPONE L' ACCERTAMENTO CHE I PREZZI EFFETTIVI SONO O POSSONO ESSERE DIVERSI DA QUELLI CHE SAREBBERO STATI OVE DETTO POTERE NON FOSSE ESISTITO .

2 . DAL DISPOSTO DEL PARAGRAFO 2 DELL' ART . 65 E DEL PARAGRAFO 2 DELL' ART . 66 DEL TRATTATO CECA RISULTA CHE QUESTO NON VIETA L' ESISTENZA O LA COSTITUZIONE DI GRANDI UNITA DI PRODUZIONE - O DI VENDITA - CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, PURCHE IL REGIME DI CONCORRENZA IMPERFETTA CHE NE DERIVA SERVA AGLI SCOPI DEL TRATTATO ED IN ISPECIE SALVAGUARDI SU TALE MERCATO QUEL MINIMO DI CONCORRENZA INDISPENSABILE PERCHE SIA TUTELATA L' ESIGENZA POSTA DALL' ART . 2, 2 ) COMMA .

3 . UN' INTESA CHE ABBIA LA FACOLTA DI DETERMINARE GLI SBOCCHI DI UNA PARTE ESSENZIALE DI UN DETERMINATO PRODOTTO SUL MERCATO COMUNE, ESERCITA IL CONTROLLO DEGLI SBOCCHI AI SENSI DELL' ART . 65 PARAGRAFO 2 C DEL TRATTATO CECA .

4 . OVE SI AMMETTA L' ESISTENZA E LA COSTITUZIONE DI GRANDI UNITA ECONOMICHE SUL MERCATO COMUNE DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, IL TRATTATO CECA CONFERISCE AI PARTECIPANTI A TALE MERCATO UN CERTO POTERE DI DETERMINARE I PREZZI, POTERE CHE E TUTTAVIA LIMITATO DA DISPOSIZIONI, QUALI IL PARAGRAFO 2 C DELL' ART . 65, CHE SALVAGUARDANO L' INDISPENSABILE GIOCO DELLA CONCORRENZA .

5 . IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI O DI CONTROLLARE GLI SBOCCHI VIENE ESERCITATO SU UNA PARTE ESSENZIALE DI DETERMINATI PRODOTTI NEL MERCATO COMUNE QUALORA LE CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO NON SIANO SECONDARIE OD ACCESSORIE BENSI' TALI DA COMPROMETTERE NEL MERCATO COMUNE QUEL MINIMO DI CONCORRENZA VOLUTO DAL TRATTATO ED IL COMPITO CHE GLI ARTT . 2, 3, 4 E 5 ASSEGNANO ALLA COMUNITA .

Parti


NELLA CAUSA INTRODOTTA DA :

1 ) " GEITLING " RUHRKOHLEN-VERKAUFSGESELLSCHAFT M.B.H .,

CON SEDE IN ESSEN, RAPPRESENTATA DAI SUOI AMMINISTRATORI,

2 ) " MAUSEGATT " RUHRKOHLEN-VERKAUFSGESELLSCHAFT M.B.H .,

CON SEDE IN ESSEN, RAPPRESENTATA DAI SUOI AMMINISTRATORI,

3 ) " PRAESIDENT " RUHRKOHLEN-VERKAUFSGESELLSCHAFT M.B.H .,

CON SEDE IN ESSEN, RAPPRESENTATA DAI SUOI AMMINISTRATORI,

4 ) LE IMPRESE MINERARIE DEL BACINO DELLA RUHR,

AFFILIATE AI TRE PREDETTI UFFICI DI VENDITA E DA QUESTI RAPPRESENTATE, CHE AGISCONO CONTEMPORANEAMENTE NELLA LORO QUALITA DI AFFILIATE ALLA COSTITUENDA " RUHRKOHLE - VERKAUFSGESELLSCHAFT M.B.H . ":

GEWERKSCHAFT AUGUSTE VICTORIA,

MARL-HUELS,

DEUTSCHE ERDOEL-AKTIENGESELLSCHAFT

STEINKOHLENBERGWERK GRAF BISMARCK,

GELSENKIRCHEN,

CONCORDIA BERGBAU-AKTIENGESELLSCHAFT,

OBERHAUSEN,

HUETTEN - UND BERGWERKE RHEINHAUSEN AKTIENGESELLSCHAFT,

ESSEN,

BERGWERKSGESELLSCHAFT DAHLBUSH,

GELSENKIRCHEN,

EMSCHER-LIPPE BERGBAU-AKTIENGESELLSCHAFT,

DATTELN,

ESSENER STEINKOHLENBERGWERKE AKTIENGESELLSCHAFT IN VERTRETUNG DER MANNESMANN AKTIENGESELLSCHAFT,

ESSEN,

EWALD-KOHLE AKTIENGESELLSCHAFT,

RECKLINGHAUSEN,

GEWERKSCHAFT DES STEINKOHLENBERGWERKS HAUS ADEN,

RECKLINGHAUSEN,

IL SEDER HUETTE, STEINKOHLENBERGWERKE FRIEDRICH DER GROSSE,

HERNE,

STEINKOHLENBERGWERK FRIEDRICH HEINRICH AKTIENGESELLSCHAFT,

KAMP-LINTFORT, KRS . MOERS,

HARPENER BERGBAU-AKTIENGESELLSCHAFT,

DORTMUND,

HEINRICH BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT,

ESSEN-KUPFERDREH,

STEINKOHLENBERGWERK HEINRICH ROBERT AKTIENGESELLSCHAFT,

HERRINGEN B . HAMM,

BERGWERKSGESELLSCHAFT HIBERNIA AKTIENGESELLSCHAFT,

HERNE,

HOESCH AKTIENGESELLSCHAFT,

DORTMUND,

GELSENKIRCHENER BERGWERKS-AKTIENGESELLSCHAFT,

ESSEN,

HANSA BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT,

DORTMUND,

CAROLINENGLUECK BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT,

BOCHUM,

GRAF MOLTKE BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT,

GELSENKIRCHEN,

HAMBORNER BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT,

DUISBURG-HAMBORN,

FRIEDRICH THYSSEN BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT,

DUISBURG-HAMBORN,

GEWERKSCHAFT ALTE HAASE,

SPROCKHOEVEL,

KLOECKNER-BERGBAU KOENIGSBORN-WERNE AKTIENGESELLSCHAFT,

UNNA-KOENIGSBORN,

LANGENBRAHM STEINKOHLENBERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT,

ESSEN,

BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT LOTHRINGEN,

BOCHUM,

STEINKOHLENBERGWERK MANSFELD G.M.B.H .,

BOCHUM-LANGENDREER,

MAERKISCHE STEINKOHLENGEWERKSCHAFT,

HESSEN B . HAMM,

STEINKOHLENBERGWERKE MATHIAS STINNES AKTIENGESELLSCHAFT,

ESSEN,

HUETTENWERK OBERHAUSEN AKTIENGESELLSCHAFT,

OBERHAUSEN,

NIEDERRHEINISCH BERGWERKS-AKTIENGESELLSCHAFT,

DUESSELDORF,

GEWERKSCHAFT PETRUS SEGEN,

NIEDERSTUETER UE/HATTINGEN,

RHEINPREUSSEN AKTIENGESELLSCHAFT FUER BERGBAU UND CHEMIE,

HOMBERG/NIEDERRHEIN,

RHEINSTAHL BERGBAU AKTIENGESELLSCHAFT,

ESSEN,

GEBRUEDER STUMM GESELLSCHAFT MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG ZECHE MINISTER ACHENBACH,

BRAMBAUER/WESTFALEN,

KLOECKNER-WERKE, AKTIENGESELLSCHAFT, BERGBAU VICTOR-ICKERN,

CASTROP-RAUXEL,

BERGWERKSGESELLSCHAFT WALSUM MIT BESCHRAENKTER HAFTUNG,

WALSUM/NIEDERRHEIN,

STEINKOHLENBERGWERK WESTFALEN, AKTIENGESELLSCHAFT,

AHLEN, PARTI RICORRENTI,

RAPPRESENTATE DAGLI AVVOCATI WERNER VON SIMSON E HANS HENGELER, ENTRAMBI DEL FORO DI DUESSELDORF, E CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO-BERTRANGE, NELLO STUDIO DELL' AVV . WERNER VON SIMSON,

CON L' INTERVENTO ADESIVO DEL LAND RENANIA SETTENTRIONALE-WESTFALIA .

RAPPRESENTATO DAL SUO MINISTRO PER L' ECONOMIA ED I TRASPORTI, ASSISTITO DAL PROF . JOSEPH H . KAISER, ORDINARIO DELL' UNIVERSITA DI FRIBURGO IN BRISGAU, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO-BERTRANGE NELLO STUDIO DELL' AVV . WERNER VON SIMSON,

CONTRO

L' ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO PARTE CONVENUTA,

CON DOMICILIO ELETTO NEI PROPRI UFFICI,

PLACE DE METZ 2,

RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO DOTT . HEINRICH MATTHIES, IN QUALITA DI AGENTE,

ASSISTITO DAL PROF . ERNST JOACHIM MESTMAECKER, ORDINARIO NELL' UNIVERSITA DI SAARBRUECKEN,

Oggetto della causa


CAUSA AVENTE PER OGGETTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 16-60 EMANATA DALL' ALTA AUTORITA IL 22 GIUGNO 1960 ( GAZZETTA UFFICIALE DELLE COMUNITA EUROPEE N . 47 DEL 23 LUGLIO 1960 ) E CON LA QUALE FU ALLE RICORRENTI NEGATA L' AUTORIZZAZIONE D' ISTITUIRE UN UNICO UFFICIO DI VENDITA, LA " RUHRKOHLE VERKAUFSGESELLSCHAFT M.B.H . ", PER LO SMERCIO DEI LORO PRODOTTI CARBONIFERI .

Motivazione della sentenza


SULLA RICEVIBILITA

LA RICEVIBILITA DEL RICORSO 13-60 NON E STATA CONTESTATA, NE DA LUOGO A RILIEVI D' UFFICIO . LA DECISIONE 16-60 DI CUI VIENE CHIESTO L' ANNULLAMENTO E UNA DECISIONE INDIVIDUALE CHE RIGUARDA LE RICORRENTI ESSENDO STATA ADOTTATA PER RISPONDERE AD UNA LORO DOMANDA .

L' INTERVENTO DEL LAND DI RENANIA-WESTFALIA E STATO AMMESSO CON ORDINANZA DELLA CORTE IN DATA 3 MAGGIO 1961 E SODDISFA LE CONDIZIONI DELL' ART . 34 DELLO STATUTO DELLA CORTE .

IL RICORSO 13-60 E L' ISTANZA D' INTERVENTO AL QUALE ESSO HA DATO LUOGO SONO PERTANTO RICEVIBILI .

NEL MERITO

1 . I MEZZI DEDOTTI

LE RICORRENTI HANNO CHIESTO L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE 16-60 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE, TRAVISAMENTO DEI FATTI, INESATTA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL TRATTATO E SVIAMENTO DI POTERE; NELLA REPLICA ESSE HANNO DICHIARATO " NON ESSERE ULTERIORMENTE NECESSARIO DI FAR VALERE IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE ", DI GUISA CHE NON SE NE TERRA CONTO NELLA SENTENZA .

IL PRIMO MOTIVO RIENTRA NELLA " VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI ", GLI ALTRI DUE IN QUELLO DI " VIOLAZIONE DEL TRATTATO O DI QUALSIASI NORMA GIURIDICA RELATIVA ALLA SUA APPLICAZIONE ": NELLA PRESENTE SENTENZA ESSI SARANNO DISTINTAMENTE ESAMINATI SOTTO QUESTE DUE RUBRICHE, TUTTAVIA NELL' ORDINE INVERSO A QUELLO TESTE INDICATO .

2 . POSIZIONI RISPETTIVE DELL' ALTA AUTORITA' E DELLA CORTE RIGUARDO ALL' ART . 65 DEL TRATTATO

L' ARTICOLO 65, N . 2, STABILISCE CHE L' ALTA AUTORITA PUO' AUTORIZZARE DETERMINATI ACCORDI QUALORA RICONOSCA CHE ESSI SODDISFANO LE CONDIZIONI POSTE DAL TRATTATO . CIO' LIMITA STRETTAMENTE L' OGGETTO DEL PRESENTE RICORSO, IL QUALE VERTE IN SOSTANZA SULLA VALIDITA, CON RIGUARDO AL TRATTATO, DEI MOTIVI CHE HANNO INDOTTO L' ALTA AUTORITA A RITENERE CHE UN' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE COME QUELLA CHE FORMO' OGGETTO DELLA RICHIESTA PRESENTATA DALLE RICORRENTI IL 20 MAGGIO 1960, NON POTEVA ESSERE AUTORIZZATA; QUESTI MOTIVI SONO ENUNCIATI NEI CONSIDERANDI DELLA DECISIONE 16-60, DEL 22 GIUGNO 1960 .

3 . VIOLAZIONE DEL TRATTATO

SOTTO QUESTO MEZZO LE RICORRENTI HANNO ELEVATO DUE CENSURE : INESATTA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL TRATTATO E TRAVISAMENTO DEI FATTI; PER CORROBORARE LA PRIMA CENSURA ESSE HANNO DEDOTTO ANCHE IL PALESE MISCONOSCIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO .

A - INESATTA INTERPRETAZIONE ED APPLICAZIONE DEL TRATTATO

LE RICORRENTI FANNO CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER " INTERPRETATO ED APPLICATO IN MODO GIURIDICAMENTE ERRONEO ":

A ) LA NOZIONE DI " POTERE DI DETERMINARE I PREZZI ",

B ) LA NOZIONE DI " CONTROLLO DEGLI SBOCCHI ",

C ) LA NOZIONE DI " PARTE SOSTANZIALE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE ".

A ) LA NOZIONE DI " POTERE DI DETERMINARE I PREZZI "

SIA LE RICORRENTI, SIA L' INTERVENIENTE ASSUMONO CHE, DATE LE CIRCOSTANZE DI TEMPO E DI LUOGO CHE CARATTERIZZANO IL PROBLEMA SOTTOPOSTO ALLA CORTE, ESISTE UNA PROFONDA DIFFERENZA TRA IL POTERE DI FISSARE I PREZZI E QUELLO DI DETERMINARLI . QUESTA TESI E COSI' FORMULATA NELL' ATTO INTRODUTTIVO :

" CHI SI LIMITA A REGISTRARE I RISULTATI PRODOTTI DALL' AZIONE ESERCITATA SUL LIVELLO DEI PREZZI DAI VARI FATTORI OPERANTI SUL MERCATO, FISSA SENZA DUBBIO I PREZZI, MA NON LI DETERMINA . IL N . 2 ( C ) NON VIETA QUESTA FISSAZIONE DEI PREZZI IN SENSO FORMALE, MA HA UNICAMENTE DI MIRA IL POTERE EFFETTIVO CHE CONSENTE DI DETERMINARE I PREZZI INDIPENDENTEMENTE DAL MERCATO . "

SECONDO LE RICORRENTI, L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA UNICA DI CUI E CAUSA, SE HA IL POTERE DI FISSARE I PREZZI NON PUO' CERTO DETERMINARLI, ESSENDO TENUTA AD ALLINEARE LE PROPRIE QUOTAZIONI SU QUELLE DEI SUOI CONCORRENTI, CIOE SOSTANZIALMENTE SUI PREZZI DEI CARBONI IMPORTATI DA PAESI TERZI E SU QUELLO DEL PETROLIO .

L' ALTA AUTORITA SOSTIENE INVECE CHE L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE ATTRIBUISCE AGLI INTERESSATI IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI .

LA PRESENTE CONTROVERSIA SI BASA SU QUESTA DISPARITA D' OPINIONI : PER VALUTARE LE DUE TESI CONTRAPPOSTE E NECESSARIO ESAMINARE MINUTAMENTE LA SOTTILE DISTINZIONE - NELLA QUALE LE RICORRENTI RAVVISANO IL LORO PRINCIPALE ARGOMENTO - FRA " POTERE DI FISSARE I PREZZI " E " POTERE DI DETERMINARLI ".

NE IL TRATTATO, NE I DOCUMENTI PUBBLICATI IN OCCASIONE DELLA SUA RATIFICA, SI SOFFERMANO SU QUESTA DISTINZIONE E D' ALTRO LATO IL SIGNIFICATO DELLE PAROLE " FISSARE " E " DETERMINARE " NON FORNISCE ELEMENTI DECISIVI A FAVORE DELLA DISTINZIONE STESSA .

MENTRE L' ART . 65, N . 1, VIETA QUALSIASI ACCORDO INTESO A FISSARE OD A DETERMINARE I PREZZI, L' ART . 65, N . 2, PRECISA CHE L' ALTA AUTORITA PUO' AUTORIZZARE - IN DETERMINATE CIRCOSTANZE - TALUNI ACCORDI, PURCHE NON SIANO TALI DA ATTRIBUIRE ALLE IMPRESE IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI . IL DIVERSO TENORE DEL N . 1, RISPETTO AL N . 2, RENDE NECESSARIA UNA SPIEGAZIONE E LA DISTINZIONE SOSTENUTA DALLE RICORRENTI APPARE ATTA A FORNIRLA .

LA SOLUZIONE DELLA PRESENTE CONTROVERSIA NON SI PUO' EVIDENTEMENTE CERCARE NEL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA CEE; QUESTO FORNISCE TUTTAVIA UN APPOGGIO INDIRETTO ALLA TESI DELLE RICORRENTI IN QUANTO IL SUO ART . 85, PARAGRAFO 3, RIGUARDANTE MATERIA ANALOGA A QUELLA DISCIPLINATA DALL' ART . 65 DEL TRATTATO CECA, NON RICHIEDE CHE LE INTESE AUTORIZZABILI NON ABBIANO IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI, BENSI' STABILISCE CHE ESSE NON DEVONO ATTRIBUIRE ALLE IMPRESE LA POSSIBILITA " DI ELIMINARE LA CONCORRENZA PER UNA PARTE SOSTANZIALE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI ". OVE SI AMMETTA CHE GLI ARTT . 65 DEL TRATTATO CECA ED 85 DEL TRATTATO CEE SONO INFORMATI A PRINCIPI COMUNI, IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI SAREBBE PRESSOCHE EQUIVALENTE A QUELLO DI CUI DISPORREBBERO LE IMPRESE IN UNA SITUAZIONE IN CUI LA CONCORRENZA FOSSE STATA ELIMINATA, IL CHE CORRISPONDE EVIDENTEMENTE ALLA TESI DELLE RICORRENTI .

QUESTA INTERPRETAZIONE DELL' ESPRESSIONE " POTERE DI DETERMINARE I PREZZI " TROVA CONFERMA NELL' ART . 2 DEL TRATTATO, IL QUALE IMPONE ALLA COMUNITA DI " REALIZZARE LA GRADUALE INSTAURAZIONE DI CONDIZIONI ATTE A GARANTIRE DI PER SE LA RIPARTIZIONE PIU RAZIONALE DELLA PRODUZIONE AL PIU ALTO LIVELLO DI PRODUTTIVITA ", ED ANCOR PIU NELL' ART . 5 CHE PRESCRIVE AD ESSA DI GARANTIRE " L' INSTAURAZIONE, IL MANTENIMENTO ED IL RISPETTO DI CONDIZIONI NORMALI DI CONCORRENZA ".

DI FRONTE A QUESTE CIRCOSTANZE LE RICORRENTI AVEVANO BUONI MOTIVI PER OPERARE UNA DISTINZIONE DI PRINCIPIO FRA " POTERE DI FISSARE I PREZZI " E " POTERE DI DETERMINARLI ".

PER CHI NE DISPONE, IL POTERE DI FISSARE I PREZZI E UN DATO OBIETTIVO, RISULTANTE DA UNA STRUTTURA ISTITUZIONALE DI AGEVOLE CONSTATAZIONE . IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI CONSISTE INVECE NELLA FACOLTA DI FISSARE I PREZZI AD UN LIVELLO CONSIDEREVOLMENTE DIVERSO DA QUELLO CHE SAREBBE STATO DETERMINATO DALLA SOLA CONCORRENZA; NE CONSEGUE CHE, PER POTER RITENERE CHE SUSSISTA IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI, SARA NECESSARIO ACCERTARE SE I PREZZI EFFETTIVI SONO, O POSSONO ESSERE, DIVERSI DA QUELLI CHE SAREBBERO STATI OVE DETTO POTERE NON FOSSE ESISTITO . UN ACCERTAMENTO DEL GENERE IMPLICA IL CONFRONTO FRA REALTA E POSSIBILITA, CONFRONTO PROBLEMATICO E PER NECESSITA DI COSE LARGAMENTE SOGGETTIVO .

L' ALTA AUTORITA, PER VALUTARE LA DOMANDA PRESENTATA DALLE RICORRENTI IL 20 MAGGIO 1960, HA PROCEDUTO A QUESTO CONFRONTO ED HA ESPOSTO NEI CONSIDERANDI DELLA DECISIONE 16-60 I MOTIVI CHE L' HANNO INDOTTA A RITENERE CHE IL POTERE DI FISSARE I PREZZI, DERIVANTE DALL' ESISTENZA DELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE DI CUI E CAUSA, EQUIVALESSE AL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI . E' OPPORTUNO ESAMINARE LA VALIDITA DI QUESTI MOTIVI ALLA LUCE DEL TRATTATO .

E' PACIFICO CHE L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE CONSENTE A CHI LA DIRIGE, DI ESERCITARE UNA CERTA INFLUENZA SUI PREZZI E DI STORNARE IL PERICOLO DI UNA CONCORRENZA ROVINOSA ( DOMANDA DEL 20 MAGGIO 1960, PAG . 25 ) E CIO' MEDIANTE L' IMPOSIZIONE DI UN LISTINO UNICO, SEPPURE CON QUALCHE ECCEZIONE, A TUTTE LE IMPRESE PARTECIPANTI . CIO' E ANCOR MEGLIO PRECISATO NELL' ATTO INTRODUTTIVO ( N . 39 ) IN CUI VIENE POSTO IN RILIEVO

" CHE UN' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE HA, PER SUA NATURA, IL DOVERE DI SOSTITUIRSI AI MEMBRI DEL CARTELLO ... ONDE EVITARE CHE I PREZZI PRATICATI DAI MEMBRI DEL CARTELLO SIANO IN CONCORRENZA FRA LORO ".

LA STESSA CONCEZIONE E RIBADITA NELLA REPLICA ( N . 86 ):

" E SENZA DUBBIO VERO CHE IN SEGUITO ALLA RIUNIONE IN UN ORGANISMO DI VENDITA IN COMUNE ... LA CONCORRENZA IN MATERIA DI PREZZI FRA MEMBRI DEL CARTELLO VIENE A CESSARE "

( LA PAROLA " FRA " E SOTTOLINEATA NELL' ORIGINALE ). TALE ELIMINAZIONE DELLA CONCORRENZA FRA MEMBRI DEL CARTELLO COSTITUISCE L' EFFETTO INTERNO DI QUESTO ED IN CONSEGUENZA DI ESSA I PREZZI ALL' INTERNO DEL CARTELLO SONO POSTI AL RIPARO NON SOLTANTO DALLA CONCORRENZA " ROVINOSA " MA ANCHE DA QUELLA CHE I PRODUTTORI CON BASSI COSTI DI PRODUZIONE AVREBBERO POTUTO FARE A QUELLI CHE, PER QUALSIASI RAGIONE, HANNO COSTI DI PRODUZIONE PIU ELEVATI .

SU QUESTO PUNTO LA CORTE RITIENE FONDATA L' OPINIONE DELL' ALTA AUTORITA LA QUALE SOSTIENE CHE L' ACCORDO DI VENDITA IN COMUNE,

" IN BASE ALLE STESSE ESPRESSIONI USATE DALLE RICORRENTI NELLA DOMANDA E NELL' ATTO INTRODUTTIVO ... OFFRE LORO LA POSSIBILITA DI FISSARE O MANTENERE IN VIGORE, NELLA LORO PRINCIPALE ZONA DI VENDITA, PREZZI DI LISTINO DIVERSI DA QUELLI CHE SI AVREBBERO IN MANCANZA DI UN' INTESA ... E CHE GARANTISCONO ALLE IMPRESE INTERESSATE LA TRANQUILLITA IN QUESTO CAMPO, ONDE POSSANO ATTUARE SENZA INTRALCI I PROGRAMMI DI RIADATTAMENTO " ( CONTRORICORSO, N . 19 ).

IL VALERSI DI QUESTA POSSIBILITA DIPENDE EVIDENTEMENTE DALLA CONCORRENZA ESTERNA, CHE SARA ESAMINATA PIU OLTRE; ESSO ATTRIBUISCE TUTTAVIA, FATTO SALVO L' EFFETTO DELLA CONCORRENZA ESTERNA, UN CERTO POTERE DI DETERMINARE I PREZZI . QUESTO SARA OPERANTE NELLA MISURA IN CUI ELIMINERA LA PRESSIONE DEI CONCORRENTI ATTA A PROVOCARE IL RIBASSO DEI LISTINI, QUINDI NELLA MISURA IN CUI IL SISTEMA DI VENDITA IN COMUNE CONSENTIRA DI NEUTRALIZZARE L' EFFETTO CHE AVREBBERO PRODOTTO LE OFFERTE DEI PRODUTTORI MEMBRI DELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE CHE HANNO I COSTI DI PRODUZIONE PIU BASSI .

A PRESCINDERE DALLE CONCLUSIONI CUI CONDURRA L' ESAME DELLE CONSEGUENZE DELLA SOPRAMENZIONATA CONCORRENZA ESTERNA, NON SI PUO' NEGARE CHE L' INFLUENZA INTERNA DELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE ATTRIBUISCA UN CERTO POTERE DI DETERMINARE I PREZZI, POTERE LA CUI AMPIEZZA DIPENDE EVIDENTEMENTE DAL VOLUME DELLA PRODUZIONE SOGGETTA ALLE DECISIONI DELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE . PER MISURARE QUESTO VOLUME E SUFFICIENTE RILEVARE, SENZA BISOGNO DI DISTINGUERE QUI FRA QUANTITA PRODOTTE E QUANTITA VENDUTE ( LA DISTINZIONE VERRA FATTA NEL SUSSEGUENTE PARAGRAFO C ), CHE IL BACINO DELLA RUHR HA PRODOTTO, NEL 1960, 115.441.000 TONNELLATE DI CARBONE ( BOLLETTINO STATISTICO DELL' ALTA AUTORITA, NOVESIMA ANNATA, N . 4, OTT./DIC . 1961, TABELLA C, PAGG . 4 E 5 ). TALE PRODUZIONE VA ASCRITTA QUASI ESCLUSIVAMENTE ALLE 38 SOCIETA MINERARIE RIUNITE NELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE . QUESTE CIFRE INDICANO LA RILEVANZA DELLA CONCORRENZA INTERNA NEUTRALIZZATA NEL BACINO DELLA RUHR DALL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE .

LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO SONO SUFFICIENTI A DIMOSTRARE CHE L' ALTA AUTORITA AVEVA VALIDI MOTIVI PER RITENERE CHE L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE, COL FISSARE - A DETERMINATE CONDIZIONI - I LISTINI APPLICATI DALLE IMPRESE PARTECIPANTI, ERA IN GRADO, ENTRO CERTI LIMITI, DI DETERMINARE I PREZZI .

TALE POTERE DI DETERMINARE I PREZZI RIMARREBBE TUTTAVIA INOPERANTE QUALORA LA CONCORRENZA DEL CARBONE PRODOTTO IN ALTRI BACINI DELLA COMUNITA, DEL CARBONE DI PAESI TERZI E DEL PETROLIO OBBLIGASSE L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE A FISSARE I PROPRI LISTINI AL DI SOTTO DEL LIVELLO CHE SAREBBE DETERMINATO DALLA RECIPROCA CONCORRENZA DELLE IMPRESE DEL BACINO DELLA RUHR, OVE QUESTA CONCORRENZA NON FOSSE STATA ELIMINATA DALL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE . E' OPPORTUNO ESAMINARE LE CONSEGUENZE DELLA CONCORRENZA ESTERNA, IL CHE L' ALTA AUTORITA HA FATTO ALLE LETTERE B ) C ) E D ) DELLA DECISIONE 16-60 .

ALLA LETTERA B ) DEL CONSIDERANDO N . 12 DELLA DECISIONE 16-60 L' ALTA AUTORITA ESPONE I MOTIVI CHE L' HANNO INDOTTA A RITENERE CHE IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI, ATTRIBUITO ALL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE, NON E RESO INOPERANTE DALLA CONCORRENZA DI ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA .

QUESTA CONCLUSIONE E SUFFRAGATA DALLA STRUTTURA STESSA DEL BACINO DELLA RUHR . QUALSIASI IMPRESA PRODUTTRICE DI MERCI VOLUMINOSE GODE INFATTI - IN LINEA DI MASSIMA E FATTA SALVA LA CONCORRENZA DI PRODOTTI MENO VOLUMINOSI O DAL COSTO DI PRODUZIONE INFERIORE - DI UNA ZONA DI PROTEZIONE GEOGRAFICA ENTRO LA QUALE ESSA E IN GRADO DI DETERMINARE I PROPRI PREZZI . LA CIRCOSTANZA CHE NEL BACINO DELLA RUHR I PRODUTTORI DI COMBUSTIBILI SONO UBICATI NELLE VICINANZE DEI LORO CONSUMATORI ATTRIBUISCE AI PRIMI UNA CONSIDEREVOLE PROTEZIONE CONTRO GRAN PARTE DEI RESTANTI PRODUTTORI DELLA COMUNITA . LA TESI DELL' ALTA AUTORITA SECONDO LA QUALE

" NON PARE CHE LE IMPRESE DEL BACINO DELLA RUHR ABBIANO FINORA SEGUITO, PER STABILIRE IL LIVELLO DEI LORO PREZZI, LE OSCILLAZIONI DI PREZZO DI ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA . AL CONTRARIO, SI COSTATA PIUTTOSTO CHE I PREZZI DEL CARBONE DELLA RUHR ESERCITANO UN' INFLUENZA PIU O MENO SENSIBILE SULLA FORMAZIONE DEI PREZZI NEI VICINI BACINI DELLA COMUNITA "

COSTITUISCE UNA PRESUNZIONE A FAVORE DELL' ESISTENZA DEL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI .

LA TESI DELLE RICORRENTI SECONDO LA QUALE IL FATTO CHE I LISTINI DELLA RUHR NON SONO STATI RIDOTTI ED ALLINEATI AI PREZZI DEI PRODOTTI CONCORRENTI

" DIPENDE DALLA CIRCOSTANZA CHE ESSI SONO, QUASI SENZA ECCEZIONI, I PIU BASSI DI TUTTI I BACINI DEL MERCATO COMUNE " ( RICORSO, N . 35 ) OVE SIA ESATTA, FA PRESUMERE, QUALI CHE SIANO LE RAGIONI DA CUI CIO' PROVIENE, CHE I PRODOTTI DELLA RUHR NON SIANO IMMEDIATAMENTE MINACCIATI DALLA CONCORRENZA DEI RESTANTI BACINI DELLA COMUNITA . QUESTA CONCLUSIONE TROVA CONFERMA NEL VOLUME DELLE VENDITE DELLA RUHR NELLA SUA PRINCIPALE ZONA DI VENDITA OSSIA, PEL 1959, 88,4 MILIONI DI TONNELLATE DI CARBONE, IVI COMPRESO IL CONSUMO PROPRIO, SU 120,9 MILIONI DI TONNELLATE, COSTITUENTI IL CONSUMO DI CARBONE DELLA REPUBBLICA FEDERALE : NEL COMPLESSO IL 73,1 PERCENTO . LA CIRCOSTANZA INCONTESTATA CHE LE IMPRESE DEL BACINO DELLA RUHR NON SI SONO VALSE CHE IN MISURA INSIGNIFICANTE DELLA FACOLTA DI ALLINEARSI SUI PREZZI DI ALTRE IMPRESE DELLA COMUNITA COSTITUISCE LA RIPROVA DI FATTO DELL' ESATTEZZA DEL RAGIONAMENTO DI CUI SOPRA .

ALLA LETTERA C ) DEL CONSIDERANDO N . 12 DELLA DECISIONE 16-60 L' ALTA AUTORITA ESPONE I MOTIVI CHE L' HANNO INDOTTA A RITENERE CHE NEMMENO LA CONCORRENZA DEL CARBONE DI PAESI TERZI, PER QUANTO CONSIDEREVOLE, COSTITUISCA UN OSTACOLO INSORMONTABILE, TALE DA PRIVARE DI QUALSIASI POSSIBILITA DI MANOVRA LA POLITICA DEI PREZZI DELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE DELLE IMPRESE MINERARIE DELLA RUHR . MENTRE VI E CONTRASTO FRA LE PARTI SULLA VALUTAZIONE DEL VOLUME DELLE IMPORTAZIONI DA PAESI TERZI NELLA PRINCIPALE ZONA DI VENDITA DEGLI INTERESSATI, CIOE NELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, ESPRESSE IN PERCENTUALE DELLA PRODUZIONE DELLE RICORRENTI - 6,3 PERCENTO SECONDO L' ALTA AUTORITA CONTRO PIU DEL 15 PERCENTO SECONDO LE RICORRENTI - COME PURE SULL' IMPOSTAZIONE DEL PROBLEMA, LE PERCENTUALI CITATE NON CONSENTONO DI RITENERE CHE LE IMPORTAZIONI DI CARBONE DA PAESI TERZI DANNEGGINO IRRIMEDIABILMENTE LO SMERCIO DEL CARBONE DELLA RUHR NELLE SUE PRINCIPALI ZONE DI VENDITA . QUESTA SITUAZIONE SI SPIEGA, SIA CON LA PROTEZIONE GEOGRAFICA CHE CARATTERIZZA LA MAGGIOR PARTE DI QUESTE ZONE NEI CONFRONTI DELLE PRINCIPALI PROVENIENZE DI CARBONE DI PAESI TERZI, SIA COL DAZIO DOGANALE APPLICATO DAL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERALE AL CARBONE IMPORTATO DA DETTI PAESI .

L' ALTA AUTORITA RILEVA CON RAGIONE CHE, NELLA MISURA IN CUI I PRODUTTORI DI PAESI TERZI PRATICANO SISTEMATICAMENTE UNA POLITICA DEI PREZZI INDIPENDENTE DALLA SITUAZIONE DEL MERCATO E DAI COSTI, OCCORRE OVVIARE A TALE PERICOLO CON PROVVEDIMENTI DI POLITICA COMMERCIALE . ANCHE PRIMA DELL' INTRODUZIONE, DA PARTE DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DEL DAZIO SUL CARBONE PROVENIENTE DA PAESI TERZI, I PREZZI DI VENDITA DEI CARBONI DELLA RUHR NON ERANO STATI DIRETTAMENTE DETERMINATI DAI PREZZI DEL CARBONE D' IMPORTAZIONE COMPARABILE . QUESTA CIRCOSTANZA MOSTRA CHE LA FACOLTA DI ALLINEARSI SUI PREZZI DEI PRODOTTI DI PAESI TERZI ATTRIBUISCE ALL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE DI CUI E CAUSA IL MEZZO PER DIFENDERE LE SUE POSIZIONI SENZA MODIFICARE I LISTINI NELL' INTERA ZONA DI VENDITA . LA PEREQUAZIONE, ALL' INTERNO DI UNA POTENTE ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE, DEI MINORI INTROITI PROVOCATI DAGLI ALLINEAMENTI DI PREZZO E DALLE ALTRE MISURE INTESE A FAR FRONTE ALLA CONCORRENZA, AUMENTA LE POSSIBILITA DI DIREZIONE DELLA CONCORRENZA DETERMINATE DALLE MISURE STESSE, IN QUANTO CONSENTE DI SCEGLIERE IN OGNI CASO, IN VISTA DELLA CONSEGNA, LA MINIERA PIU FAVOREVOLMENTE UBICATA PER QUANTO RIGUARDA LE PEZZATURE E LE SPESE DI TRASPORTO . PER TUTTI QUESTI MOTIVI L' ALTA AUTORITA AVEVA RAGIONE DI RITENERE CHE L' ACCORDO DI VENDITA IN COMUNE ATTRIBUISCE AI PARTECIPANTI POSSIBILITA DI DIREZIONE DELLA CONCORRENZA COSI' AMPIE CHE LA CONCORRENZA DEI PRODUTTORI DI PAESI TERZI NON TOGLIE ALL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI NELLE SUE PRINCIPALI ZONE DI VENDITA .

ALLA LETTERA D ) DEL CONSIDERANDO N . 12 DELLA DECISIONE 16-60, L' ALTA AUTORITA ESPONE I MOTIVI CHE L' HANNO INDOTTA A RITENERE CHE ANCHE LA CONCORRENZA DEL PETROLIO, PER QUANTO VIVACE ED IN AUMENTO, NON PRIVI L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE DI UN CERTO MARGINE DI LIBERTA NELLA SCELTA DEI PROPRI LISTINI . NON VI E DUBBIO CHE LA CONCORRENZA DEL PETROLIO COLPISCE IN DIVERSA MISURA LE VARIE CATEGORIE E PEZZATURE DI CARBONE E CHE FRA QUESTE LE MENO COLPITE SONO PRECISAMENTE QUELLE CHE COSTITUISCONO LA MASSIMA PARTE DELLA PRODUZIONE DELLE RICORRENTI . COSI' PURE, NELLA MISURA IN CUI IL CARBONE VIENE VENDUTO COME COMBUSTIBILE, LA POSIZIONE DEL PETROLIO RISPETTO AL CARBONE E PIU O MENO VANTAGGIOSA A SECONDA DELL' IMPIEGO FATTONE .

IL CONFINE TRA LE RISPETTIVE ZONE D' INFLUENZA DEL PETROLIO E DEL CARBONE VARIA IN FUNZIONE DEL RAPPORTO FRA I PREZZI DI QUESTI DUE COMBUSTIBILI; DI CONSEGUENZA, PER QUANTO RIGUARDA LA CONCORRENZA DEL PETROLIO, ESISTE UNA ZONA DI PREZZI ENTRO LA QUALE L' ORGANISMO DI VENDITA IN COMUNE PUO' SCEGLIERE, SE NON LIBERAMENTE ALMENO CON UN CERTO MARGINE DI LIBERTA, LA PROPRIA POLITICA DELLE VENDITE E, ENTRO DETERMINATI LIMITI, I PROPRI LISTINI . IL CONSEGUENTE POTERE DI DETERMINARE I PREZZI E CONSOLIDATO ED ESTESO DALL' ISTITUZIONE, NELLA PRINCIPALE ZONA DI VENDITA DEGLI INTERESSATI, DI UN' IMPOSTA SUL PETROLIO . LE CONSEGUENZE TRATTE DA QUESTE CONSTATAZIONI TROVANO UNA CONFERMA DI FATTO NELLA DIVERSA MISURA IN CUI I PREZZI DI LISTINO DELLE VARIE QUALITA E PEZZATURE SONO STATI MODIFICATI, A SECONDA DELLA MAGGIORE O MINORE CONCORRENZA DEL PETROLIO .

LE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO FANNO RITENERE CHE L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE DISPONGA DI UN CERTO POTERE DI DETERMINARE I PREZZI, CONCLUSIONE QUESTA, CONTRARIA ALL' ASSUNTO DELLE RICORRENTI, SECONDO LE QUALI :

" CHI SI LIMITA A REGISTRARE I RISULTATI PRODOTTI DALL' AZIONE ESERCITATA SUL LIVELLO DEI PREZZI DAI VARI FATTORI OPERANTI SUL MERCATO, FISSA SENZA DUBBIO I PREZZI, MA NON LI DETERMINA " ( RICORSO, N . 26 );

" SE UNA PARTE NOTEVOLE DEI PRODOTTI SUL MERCATO E CONTROLLATA DA UN CARTELLO IL QUALE E CIONONDIMENO OBBLIGATO AD ALLINEARE LA PROPRIA POLITICA DEI PREZZI SUI PRODOTTI CONCORRENTI, NON SI PUO' PARLARE DI CONTROLLO DEL MERCATO DA PARTE DEL CARTELLO " ( RICORSO, N . 22 );

" UN CARTELLO PUO' ESERCITARE UN' INFLUENZA DECISIVA SUL MERCATO SOLTANTO QUALORA NON SIA ASSOLUTAMENTE SOGGETTO ALLA LEGGE DELLA DOMANDA E DELL' OFFERTA ... CIOE QUALORA DOMINI IL MERCATO " ( RICORSO, N . 24 ).

DA QUESTE CITAZIONI EMERGE CHE - SECONDO LE RICORRENTI - L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE, MENTRE ATTRIBUISCE IL POTERE DI FISSARE I PREZZI, NON CONFERISCE QUELLO DI DETERMINARLI GIACCHE, NON DOMINANDO IL MERCATO, ESSA NON POTREBBE FISSARE I PREZZI AD UN LIVELLO CONSIDEREVOLMENTE DIVERSO DA QUELLO DETERMINATO DALLA LEGGE DELLA DOMANDA E DELL' OFFERTA . L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE, NEL " FISSARE " I PREZZI DI LISTINO NON AVREBBE PERCIO' ALTRA POSSIBILITA CHE CONSTATARE I PREZZI DI MERCATO I QUALI SAREBBERO " DETERMINATI " DALLA LEGGE DELLA DOMANDA E DELL' OFFERTA ED IN ISPECIE, SECONDO LA STESSA LEGGE, DAI PREZZI AI QUALI VENGONO OFFERTI SUL MERCATO I PRODOTTI DEI RESTANTI BACINI DELLA COMUNITA, IL CARBONE DI PAESI TERZI ED IL PETROLIO .

QUESTO ASSUNTO SUSCITA INEVITABILMENTE IL RICORDO DEI MERCATI ATOMISTICI, DESCRITTI DALL' ECONOMIA LIBERALE, NEI QUALI CIASCUN OPERATORE SI TROVAVA DI FRONTE UN PREZZO DI MERCATO CHE IL PROPRIO COMPORTAMENTO NON POTEVA IN ALCUN MODO INFLUENZARE . ERA QUESTO LO STATO DI CONCORRENZA PERFETTA NEL QUALE, COME E DEL TUTTO CHIARO, NESSUN OFFERENTE AVEVA IL POTERE DI " DETERMINARE " IL PREZZO, MA SI TROVAVA UNICAMENTE DINNANZI ALL' ALTERNATIVA DI OFFRIRE O DI NON OFFRIRE, AL PREZZO DI MERCATO, OPPURE DI VARIARE IL VOLUME DELLA PROPRIA OFFERTA IN FUNZIONE DEI PREZZI DI MERCATO, QUALORA I PROPRI COSTI DI PRODUZIONE VARIASSERO CON LE QUANTITA PRODOTTE .

SIGNIFICHEREBBE CHIUDERE GLI OCCHI DI FRONTE ALLA REALTA IL RAVVISARE NEL MERCATO DEL CARBONE O IN QUELLO DELL' ENERGIA UN MERCATO ATOMISTICO DI CONCORRENZA PERFETTA . QUESTI NON RIUNISCONO GIA UNA MIRIADE DI PRODUTTORI, INCAPACI DI INFLUIRE COL PESO DELLE LORO OFFERTE SULLA SITUAZIONE DEL MERCATO, BENSI' UN NUMERO LIMITATO DI IMPRESE LA CUI PRODUZIONE E QUASI SEMPRE RILEVANTE; E NELLA NATURA DELLE COSE CHE SUL MERCATO DELL' ENERGIA SI TROVINO CONTRAPPOSTE SOLO GRANDI UNITA .

IN UN MERCATO DEL GENERE I PRODUTTORI NON SONO IMMUNI DALLA CONCORRENZA DEI LORO RIVALI E CIONONDIMENO ESERCITANO, IN RAGIONE DELLE LORO DIMENSIONI, UN' INFLUENZA NON TRASCURABILE SUI PREZZI DI MERCATO E SONO DI CONSEGUENZA INDOTTI AD ATTUARE UNA VERA E PROPRIA POLITICA DELLE VENDITE .

LE STESSE RICORRENTI DESCRIVONO IL PROPRIO COMPORTAMENTO NEI SEGUENTI TERMINI :

" GRAN PARTE DEL CARBONE DELLA RUHR E STATA VENDUTA IN BASE AI LISTINI, CON ATTRIBUZIONE DI PREMI SPECIALI ( PREMI DI FEDELTA E DI QUANTITA ). QUESTI PREMI, CONCESSI A TUTTI I CONSUMATORI CHE RISPONDONO AI REQUISITI PRESCRITTI, SONO UNA FORMA DI RIDUZIONE DEI LISTINI ADATTA ALLA SITUAZIONE CONCORRENZIALE . TALE MODIFICA DEI LISTINI RIGUARDA UNA PARTE CONSIDEREVOLE DEL VOLUME COMPLESSIVO DELLE VENDITE DELL' ORGANISMO COMUNE . INOLTRE, ONDE MANTENERE I PROPRI MERCATI TRADIZIONALI, SMERCIARE LA PRODUZIONE CORRENTE E, SE POSSIBILE, RIDURRE L' ELEVATO LIVELLO DELLE SCORTE, LA RUHR SI E VALSA DELLA POSSIBILITA OFFERTALE DI ALLINEARSI AI PREZZI DEI PAESI TERZI ( IN PRIMO LUOGO ) E DI ALTRI BACINI DELLA CECA ( IN MINOR MISURA ). A CIO' SI AGGIUNGANO LE OPERAZIONI DI RISCATTO EFFETTUATE NEL QUADRO DELLA " COMUNITA DEL BISOGNO " ( NOTGEMEINSCHAFT ), COME PURE ALTRE COMPIUTE IN LARGA MISURA NEL QUADRO DELLA COSIDDETTA " AZIONE ERHARD ", A PROPOSITO DELLE QUALI SIA LECITO RILEVARE CHE LA STESSA ALTA AUTORITA HA CHIAMATO QUESTI RISCATTI, ALLINEAMENTI, A POSTERIORI " ( RICORSO, N . 35 ).

LE RICORRENTI ASSERISCONO CON FORZA ANCHE MAGGIORE CHE I PREZZI DEL CARBONE DEI PAESI TERZI NON SONO PREZZI DI MERCATO, BENSI' PREZZI RAGIONATI, FISSATI IN FUNZIONE DI UNA STRATEGIA DI CONQUISTA . NELL' ATTO INTRODUTTIVO VIENE PRECISATO CHE

" NON E POSSIBILE, NEL FISSARE I LISTINI PER IL CARBONE DELLA RUHR, TENER CONTO DEI PREZZI DI DUMPING POLITICO PRATICATI DAGLI STATI DEL BLOCCO ORIENTALE, NE DEI PREZZI DEL CARBONE DEI PAESI TERZI, QUANDO I NOLI PRATICATI PER IL TRASPORTO DI QUESTO COPRONO SOLTANTO IL 60 PERCENTO DEI COSTI OVVERO ( COME AD ESEMPIO PER IL CARBONE INGLESE ) QUANDO I PREZZI D' ESPORTAZIONE SONO MOLTO AL DI SOTTO DEI PREZZI DEL MERCATO INTERNO " ( RICORSO, N . 35 ).

LE RICORRENTI SOSTENGONO DEL PARI CHE I PREZZI DEL PETROLIO SONO PREZZI DIRETTI, INTESI A SOPPIANTARE IL CARBONE NELLE SUE ZONE DI VENDITA, CIOE DETERMINATI IN FUNZIONE DEI PREZZI DEL CARBONE IN DETTE ZONE .

ESSE AFFERMANO IN ISPECIE CHE

" ... L' INDUSTRIA PETROLIFERA PRATICA UNA CONCORRENZA DI SOSTITUZIONE ( PER LO PIU A PREZZI INFERIORI AI COSTI ) ";

CHE GIA

" LA CIRCOSTANZA CHE I PREZZI DEL PETROLIO - A DIFFERENZA DEI LISTINI DEL CARBONE DELLA COMUNITA - SONO ASSOLUTAMENTE INDIVIDUALI E VARIABILI IMPEDISCE NATURALMENTE DI FAR FRONTE ALLA CONCORRENZA DEL PETROLIO MEDIANTE UN RIBASSO GENERALE DEI LISTINI . VALE LA PENA DI RILEVARE IN PROPOSITO LA CONSTATAZIONE, FATTA DAL COAL COMMITTEE DELL' O.E.C.E . NELLA SUA QUARTA RELAZIONE ( THE COAL INDUSTRY IN EUROPE, 1960, NN . 5 E 31 ), CHE IL VANTAGGIO, DAL PUNTO DI VISTA DELLA CONCORRENZA, DEI PRODUTTORI DI PETROLIO RISPETTO AI PRODUTTORI DI CARBONE CONSISTE NEL FATTO CHE LE COMPAGNIE PETROLIFERE MANTENGONO PREZZI FLESSIBILI, SONO IN GRADO DI EFFETTUARE DISCRIMINAZIONI FRA I VARI CONSUMATORI A SECONDA DELLA SITUAZIONE DEL MERCATO E POSSONO, A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE, CONCEDERE SCONTI ILLIMITATI ALLO SCOPO DI CONQUISTARE IL MERCATO " ( RICORSO, N . 35 ).

LE RICORRENTI ASSUMONO, IN VIA PIU GENERALE, CHE

" NON E POSSIBILE VERIFICARE ASTRATTAMENTE SE SUSSISTA UNA POSIZIONE DOMINANTE SUL MERCATO; TALE QUESTIONE DIPENDE INFATTI DALLA SITUAZIONE CONCRETA ED IN ISPECIE DALLA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA SUL MERCATO DELL' ENERGIA " ( RICORSO, N . 32 ).

QUESTE CITAZIONI MOSTRANO CON EVIDENZA CHE, SU QUEST' ULTIMO MERCATO, NESSUNO DEI VENDITORI SI TROVA POSTO DI FRONTE A PREZZI DI MERCATO IMMUTABILI, BENSI' CIASCUNO DI ESSI SI ADOPERA A " DETERMINARLI " ED IN LARGA MISURA, TUTTAVIA VARIABILE A SECONDA DELLE CIRCOSTANZE DI FATTO, VI RIESCE .

L' ANALISI CHE PRECEDE DIMOSTRA CHE LA CONCORRENZA ESISTENTE DI FATTO SUL MERCATO DELL' ENERGIA NON E QUELLA DEI MERCATI ATOMISTICI, NEI QUALI CIASCUN OPERATORE SI TROVA DI FRONTE AD UN PREZZO DI MERCATO NON INFLUENZABILE DAL PROPRIO COMPORTAMENTO, BENSI' QUELLA CHE SI SVOLGE FRA GRANDI UNITA, CAPACI DI UNA CERTA INFLUENZA SUI PREZZI ED IN GRADO DI ADATTARE CONSCIAMENTE IL PROPRIO COMPORTAMENTO A QUELLO DEI LORO COMPETITORI .

UN MERCATO SIFFATTO E CARATTERISTICO DEL REGIME D' OLIGOPOLIO, CHE E ANCHE QUELLO DELLA CONCORRENZA IMPERFETTA . LA TEORIA DELLA CONCORRENZA IMPERFETTA E STATA ORA ACCOLTA DALLA DOTTRINA CHE RAVVISA NELL' OLIGOPOLIO UN REGIME NEL QUALE CIASCUN VENDITORE TIENE CONTO, NEI SUOI CALCOLI ECONOMICI, DEL PROBABILE COMPORTAMENTO CHE I SUOI CONCORRENTI ADOTTERANNO IN RISPOSTA ALLE SUE DECISIONI, PER IL MOTIVO MOLTO SEMPLICE CHE CIO' CHE ESSI FANNO E IL RISULTATO DIRETTO DELLA SUA AZIONE . SU QUESTO PUNTO IL CONTRASTO CON LA CONCORRENZA PURA E PIENO . UN NOTISSIMO AUTORE HA DEFINITO IL MERCATO OLIGOPOLISTICO UN MERCATO " NEL QUALE I PREZZI POSSONO ESSERE FISSATI DALLE STESSE IMPRESE E DIVENGONO IN TAL MODO UN ELEMENTO DELLA LORO STRATEGIA DI MERCATO . E' PARTICOLARMENTE IMPORTANTE LA CIRCOSTANZA - EGLI PROSEGUE - CHE LA POLITICA DELLA COMUNITA IN MATERIA DI CONCORRENZA E INTESA A LIMITARE LA LIBERTA DI MANOVRA SUL MERCATO DI EVENTUALI OLIGOPOLI " ( ALLEGATO SPECIALE AL BOLLETTINO DELLA COMUNITA ECONOMICA EUROPEA, NN . 7, 8, LUGLIO-AGOSTO 1961, PP . 21 E 22 ).

QUESTE DEFINIZIONI SI ADATTANO PERFETTAMENTE AL MERCATO DEL CARBONE ED ANCHE A QUELLO DELL' ENERGIA, QUALI LE RICORRENTI STESSE L' HANNO DESCRITTO . SU MERCATI SIFFATTI, IL POTERE DI FISSARE I PREZZI NON SI TROVA DI FRONTE, COME AVVERREBBE IN CASO DI CONCORRENZA PERFETTA, L' OSTACOLO INSUPERABILE DEI PREZZI DI MERCATO, MA DISPONE DI UNA ZONA DI MANOVRA, DI ESTENSIONE IMPRECISATA, ENTRO LA QUALE CHI STABILISCE I PREZZI PUO' SCEGLIERE IL LIVELLO AL QUALE FISSARLI . LA FISSAZIONE DEI PREZZI, ENTRO QUESTA ZONA D' INDETERMINAZIONE, E LA CONSEGUENZA DELLA STRATEGIA DELLE GRANDI UNITA CHE SI AFFRONTANO SUL MERCATO, NON GIA IL RISULTATO DELLA SEMPLICE CONSTATAZIONE, DA PARTE LORO, DEL PREZZO DI MERCATO : QUESTO DIPENDE INFATTI DALLE LORO DECISIONI .

POICHE IL MERCATO DELL' ENERGIA E SENZA DUBBIO UN MERCATO OLIGOPOLISTICO IL QUALE OFFRE, A COLORO CHE VI OPERANO, LA POSSIBILITA DI SPIEGARE UNA VERA E PROPRIA STRATEGIA ECONOMICA, E INEVITABILE CHE ESSO ATTRIBUISCA LORO UN CERTO POTERE DI DETERMINARE I PREZZI .

IL TRATTATO ISTITUTIVO DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO NON HA IGNORATO L' EVOLUZIONE TECNICA E COMMERCIALE CHE DETERMINA IL COSTANTE AUMENTO DI DIMENSIONI DELLE UNITA ECONOMICHE E TENDE A DARE GIORNO PER GIORNO AL MERCATO DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO UN CARATTERE SEMPRE PIU OLIGOPOLISTICO . LE DISPOSIZIONI DELL' ART . 65, N . 2, E DELL' ART . 66, N . 2, PONGONO IN EVIDENZA LA VOLONTA DEGLI AUTORI DEL TRATTATO DI NON OSTACOLARE QUESTA EVOLUZIONE, A CONDIZIONE CH' ESSA SIA IN ARMONIA CON GLI SCOPI DEL TRATTATO ED IN ISPECIE LASCI SUSSISTERE, FRA GRANDI UNITA, QUEL MINIMO DI CONCORRENZA NECESSARIO A SODDISFARE IL REQUISITO FONDAMENTALE DELL' ART . 2 IL QUALE IMPONE

" LA GRADUALE INSTAURAZIONE DI CONDIZIONI ATTE A GARANTIRE DI PER SE LA RIPARTIZIONE PIU RAZIONALE DELLA PRODUZIONE AL PIU ALTO LIVELLO DI PRODUTTIVITA, PUR SALVAGUARDANDO LA CONTINUITA DELL' OCCUPAZIONE ED EVITANDO DI PROVOCARE, NELLE ECONOMIE DEGLI STATI MEMBRI, PERTURBAZIONI FONDAMENTALI E PERSISTENTI ".

QUESTA PREOCCUPAZIONE DI GARANTIRE UNA CERTA CONCORRENZA NEL REGIME DI CONCORRENZA IMPERFETTA CHE E PROPRIO DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO HA MANIFESTAMENTE SUGGERITO UNA DELLE CONDIZIONI POSTE DALL' ART . 65, N . 2, PER L' AUTORIZZAZIONE DEGLI ACCORDI DI VENDITA IN COMUNE, CIOE CHE QUESTI NON DEVONO ATTRIBUIRE ALLE IMPRESE INTERESSATE IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI DI UNA PARTE " SOSTANZIALE " DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE .

NELLA PREOCCUPAZIONE DI NON OSTACOLARE GLI INDISPENSABILI SVILUPPI, IL TRATTATO SI E SPINTO ANCHE PIU IN LA, GIUNGENDO AD AMMETTERE, ALL' ART . 95, " CHE UN MUTAMENTO PROFONDO DELLA SITUAZIONE ECONOMICA O TECNICA " POTREBBE " RENDERE NECESSARIO L' ADATTAMENTO DELLE NORME RELATIVE ALL' ESERCIZIO DA PARTE DELL' ALTA AUTORITA DEI POTERI AD ESSA ATTRIBUITI ".

IL 20 LUGLIO 1961, L' ALTA AUTORITA ED IL CONSIGLIO SPECIALE DEI MINISTRI DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO HANNO CHIESTO, A NORMA DELL' ART . 95, IL PARERE DELLA CORTE SU UN PROGETTO DI MODIFICA DEL TRATTATO DESTINATO A FAR FRONTE AD UN MUTAMENTO FONDAMENTALE E PERSISTENTE NELLE CONDIZIONI DI SMERCIO DELL' INDUSTRIA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO . NEL PARERE 1-61 DEL 13 DICEMBRE 1961 LA CORTE HA AFFERMATO :

" L' ART . 95 NON OSTA, IN LINEA DI MASSIMA, AD UN ADEGUAMENTO DELLE REGOLE RELATIVE AI POTERI CHE L' ART . 65 CONFERISCE ALL' ALTA AUTORITA, MEDIANTE UNA MODIFICA DEL N . 2 DI TALE ARTICOLO CHE MIRI A CONSENTIRE ALL' ALTA AUTORITA DI AUTORIZZARE SIA ACCORDI DI NATURA DIVERSA DA QUELLA PREVISTA DALL' ATTUALE TESTO, MA CHE MIRINO ALLO STESSO SCOPO, SIA ACCORDI DELLA STESSA NATURA DI QUELLI PREVISTI AL TESTO IN VIGORE, MA CHE PERSEGUANO UN ALTRO SCOPO; SIA, INFINE, ACCORDI DI ALTRA NATURA E CHE PERSEGUANO ALTRI SCOPI ".

LA CORTE HA QUINDI RITENUTO

" CHE DELLE MODIFICHE TANTO ALLA PRIMA PARTE DEL 1 ) COMMA DEL N . 2, LE QUALI CONSENTANO DI AUTORIZZARE ALTRE CATEGORIE D' INTESE NON PREVISTE DAL TESTO VIGENTE, QUANTO ALLA LETTERA A ) DELLO STESSO NUMERO, IN ORDINE ALLE FINALITA DEGLI ACCORDI PASSIBILI D' AUTORIZZAZIONE, POSSONO COSTITUIRE UN ADATTAMENTO DELLE NORME ATTINENTI ALL' ESERCIZIO DA PARTE DELL' ALTA AUTORITA DEI POTERI CHE LE SONO CONFERITI . INVECE LA POSSIBILITA DI DISAPPLICARE LA LETTERA C ) ESORBITA DALL' AMBITO DI UN ADEGUAMENTO ... ".

IN TAL MODO LA CORTE HA MOSTRATO DI VOLERE, SECONDO IL DESIDERIO DELLE RICORRENTI,

" INTERPRETARE ED APPLICARE LE NORME GIURIDICHE TENENDO CONTO DELLA NUOVA SITUAZIONE ECONOMICA " E " DEI NUOVI COMPITI IMPOSTI DAL DINAMISMO DELLA VITA ECONOMICA "

( REPLICA, N . 53 ), MA DI NON POTER AMMETTERE CHE SIANO SOPPRESSI I REQUISITI FONDAMENTALI DELL' ART . 65, N . 2, C ), REQUISITI INTESI A SALVAGUARDARE SUL MERCATO OLIGOPOLISTICO DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO QUEL MINIMO DI CONCORRENZA INDISPENSABILE AFFINCHE SIANO RISPETTATE LE ESIGENZE FONDAMENTALI ENUNCIATE NEGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 DEL TRATTATO ED IN ISPECIE AFFINCHE CONTINUI AD ESSERE GARANTITO " IL MANTENIMENTO ED IL RISPETTO DI CONDIZIONI NORMALI DI CONCORRENZA ".

L' ALTA AUTORITA HA RITENUTO CHE LA CONCORRENZA INDISPENSABILE FOSSE SALVAGUARDATA DAI TRE UFFICI DI VENDITA IN COMUNE AUTORIZZATI CON LE DECISIONI 5-56, 6-56 E 7-56 DEL 15 FEBBRAIO 1956, MA CHE NON LO SAREBBE IN CASO DI SOPRAVVIVENZA DEGLI ORGANISMI COMUNI AUTORIZZATI CON LA DECISIONE 8-56 DEL 15 FEBBRAIO 1956 E DELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE VIETATA CON LA DECISIONE 16-60 DEL 22 GIUGNO 1960 . LA CORTE NON VEDE ALCUN MOTIVO DI AMMETTERE CHE, IMPONENDO IL MANTENIMENTO DI UN MINIMO DI CONCORRENZA NELL' AMBITO DEL BACINO DELLA RUHR, L' ALTA AUTORITA NON ABBIA RISPETTATO LA LETTERA E LO SPIRITO DEL TRATTATO ED IN ISPECIE GLI OBBLIGHI AD ESSA IMPOSTI DAGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 .

DOPO LA CONSTATAZIONE CHE L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE DISPONEVA DI UN CERTO POTERE DI DETERMINARE I PREZZI, LA PRESENTE CONTROVERSIA SI RIDUCE IN ULTIMA ANALISI ALLA QUESTIONE SE QUESTO POTERE VENISSE ESERCITATO SU UNA PARTE " SOSTANZIALE " DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE . TALE QUESTIONE SARA ESAMINATA PIU OLTRE AL PUNTO C ).

B ) LA NOZIONE DI " CONTROLLO DEGLI SBOCCHI "

NEL CONSIDERANDO N . 13 DELLA DECISIONE 16-60, L' ALTA AUTORITA CONSTATA CHE, TRASFERENDO ALL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE IL DIRITTO ESCLUSIVO - SALVO PER LE QUANTITA RISERVATE - DI SMERCIARE I LORO PRODOTTI, LE IMPRESE INTERESSATE DANNO FACOLTA A DETTA ORGANIZZAZIONE DI ORIENTARE, SECONDO LE ESIGENZE DELLA SUA POLITICA DI VENDITA, LE QUANTITA DI CUI LE E AFFIDATA LA VENDITA .

QUESTA CONSTATAZIONE E SUFFICIENTE A FAR RITENERE CHE, ASSICURANDOSI IL CONTROLLO DI UNA PARTE DEL CARBONE E DEL COKE NEL MERCATO COMUNE, LE INTERESSATE ACQUISTINO IL POTERE DI DETERMINARE LE QUANTITA, LE ZONE E GLI ACQUIRENTI CHE ESSE CONSIDERANO IMPORTANTI ONDE IMPEDIRE LA PENETRAZIONE DI CONCORRENTI NELLA LORO PRINCIPALE ZONA DI VENDITA .

IL CONTROLLO ESERCITATO DALL' UFFICIO DI VENDITA SULLA POLITICA DEGLI ALLINEAMENTI GLI CONSENTE DI INFLUIRE PROFONDAMENTE, ORIENTANDO A SUO PIACIMENTO VENDITE ANCHE DI SCARSO RILIEVO RISPETTO AL VOLUME COMPLESSIVO, SUGLI SBOCCHI DEI SUOI CONCORRENTI E DI CONSEGUENZA RAFFORZA IL CONTROLLO DA ESSO ESERCITATO SUI PROPRI SBOCCHI .

E' IMPOSSIBILE NON RAVVISARE NELLA FACOLTA DI DETERMINARE GLI SBOCCHI, ATTRIBUITA ALL' UFFICIO DI VENDITA IN COMUNE, UN CERTO POTERE DI CONTROLLARE GLI SBOCCHI AI SENSI DELL' ART . 65, N . 2, C ).

LE CENSURE ELEVATE DALLE RICORRENTI, LE QUALI CRITICANO L' INCLUSIONE DELLE QUANTITA RISERVATE, NON SONO ATTE - COME SARA DIMOSTRATO AL PUNTO C ) - A MODIFICARE LE CONCLUSIONI QUALITATIVE DELLA CORTE .

C ) LA NOZIONE DI PARTE " SOSTANZIALE " DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE

LA CONSTATAZIONE CHE UN ACCORDO DI VENDITA IN COMUNE CONFERISCE ALLE IMPRESE INTERESSATE IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI E DI CONTROLLARE GLI SBOCCHI NON E SUFFICIENTE AFFINCHE L' ALTA AUTORITA SIA IN GRADO DI NEGARNE L' AUTORIZZAZIONE : A TAL FINE E ANCORA NECESSARIO CHE TALE POTERE VENGA ESERCITATO SU UNA PARTE " SOSTANZIALE " DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE . SI DEVE QUINDI ESAMINARE SE CIO' SIA VERO DEL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI E DI CONTROLLARE GLI SBOCCHI DI CUI LA CORTE HA RITENUTO DOTATA L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE DI CUI E CAUSA .

IL TRATTATO NON STABILISCE I CRITERI CHE CONSENTONO DI CONSIDERARE " SOSTANZIALE " LA PARTE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI SOGGETTA AL CONTROLLO DELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE . IL SISTEMA DEL TRATTATO INDUCE A RITENERE CHE IL POTERE DI DETERMINARE I PREZZI O DI CONTROLLARE GLI SBOCCHI VIENE ESERCITATO SU UNA PARTE " SOSTANZIALE " DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE QUALORA LE CONSEGUENZE CHE NE DERIVANO NON SIANO SECONDARIE O ACCESSORIE, BENSI' TALI DA COMPROMETTERE NEL MERCATO COMUNE QUEL MINIMO DI CONCORRENZA VOLUTO DAL TRATTATO COME PURE IL COMPITO CHE GLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 ASSEGNANO ALLA COMUNITA .

SI E GIA DIMOSTRATO PIU SOPRA CHE NULLA CONSENTE DI AFFERMARE CHE IL TRATTATO ABBIA VOLUTO VIETARE L' ESISTENZA O LA FORMAZIONE DELLE GRANDI UNITA DI PRODUZIONE O DI VENDITA CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO . SIGNIFICHEREBBE CHIUDERE GLI OCCHI DI FRONTE ALLA REALTA E MISCONOSCERE L' ESIGENZA DEL PROGRESSO TECNICO IL VOLER TORNARE IN QUESTO CAMPO AD UN MERCATO ATOMISTICO, ASSOLUTAMENTE INCONCEPIBILE PER I PRODOTTI DI CUI TRATTASI . IL PROBLEMA CHE DEVE ESSERE RISOLTO NELLA PRESENTE SEZIONE VERTE SULLE DIMENSIONI A PARTIRE DALLE QUALI IL VOLUME DELL' OFFERTA SOGGETTA AL CONTROLLO DI UN' INTESA COSTITUIREBBE UNA PARTE COSI' ESSENZIALE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE DA RENDERE LA CONCORRENZA ESISTENTE SU QUESTO MERCATO IMPERFETTA IN MISURA TALE DA METTERE A REPENTAGLIO GLI SCOPI DEL TRATTATO .

NEL CONSIDERANDO N . 9 DELLA DECISIONE 16-60, L' ALTA AUTORITA HA INSERITO UNA TABELLA CHE INDICA, PER L' ANNO 1959, LA PARTE CHE, SULLE QUANTITA DI CARBONE, DI AGGLOMERATI DI CARBONE E DI COKE DI CARBONE LE RICORRENTI HANNO SMERCIATO NEL MERCATO COMUNE : QUESTE QUOTE OSCILLANO FRA IL 26,1 PERCENTO ED IL 43,7 PERCENTO . LE RICORRENTI CONTESTANO QUESTE CIFRE SOSTENENDO IN ISPECIE CHE NEL CALCOLO SONO STATE INCLUSE, A TORTO, CERTE QUANTITA RISERVATE E LE CONSEGNE ALLE IMPRESE INTEGRATE; LA CORTE NON PUO' SEGUIRE LE RICORRENTI SU QUESTO TERRENO .

CON RAGIONE SI E TENUTO CONTO, NEL CALCOLARE LE QUANTITA VENDUTE, DELLE VOCI DI CUI TRATTASI; UN DIVERSO CRITERIO DI CALCOLO NON AVREBBE FORNITO UN' IDEA ESATTA DELLA PARTECIPAZIONE DELLE RICORRENTI AL MERCATO NEL SUO COMPLESSO . QUAND' ANCHE SI AMMETTESSE CON LE RICORRENTI CHE UNA PARTE RILEVANTE DELLE QUANTITA RISERVATE NON COSTITUISCA OGGETTO DI TRANSAZIONI PROPRIAMENTE COMMERCIALI, CIO' NON INVALIDEREBBE L' ESATTEZZA DEI CALCOLI DELL' ALTA AUTORITA : IN TAL CASO, LE QUANTITA DELLA STESSA CATEGORIA PROVENIENTI DAGLI ALTRI PRODUTTORI DEL MERCATO COMUNE DOVREBBERO INFATTI ESSERE ANCHE ESSE ESCLUSE DAL CALCOLO, IL CHE MODIFICHEREBBE LE CIFRE IN VALORE ASSOLUTO, MA FAREBBE VARIARE SOLO IN MINIMA MISURA LE PERCENTUALI DELLE QUANTITA VENDUTE, LE QUALI, NELLA SPECIE, SONO LE SOLE RILEVANTI .

LA CORTE NON PUO' COMUNQUE ACCOGLIERE LA TESI DELLE RICORRENTI, LE QUALI ESCLUDONO DAL CALCOLO LE CONSEGNE ALLE IMPRESE INTEGRATE : COME L' ALTA AUTORITA HA CON RAGIONE AFFERMATO NELLA DECISIONE IMPUGNATA E SOSTENUTO IN CORSO DI CAUSA, SI TRATTA INFATTI DI QUANTITA IL CUI PREZZO VIENE SENZA DUBBIO FISSATO, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, DALL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE .

INDIPENDENTEMENTE DAL VALORE DELLE CRITICHE MOSSE ALLE CIFRE PRODOTTE DALL' ALTA AUTORITA E QUAND' ANCHE DOVESSERO ESSERVI APPORTATE ALCUNE RETTIFICHE, E FUORI DI DUBBIO CHE DA ESSE EMERGE COME LE QUANTITA SMERCIATE DALL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA IN COMUNE - SI TROVINO ESSE SOTTO L' INFLUENZA DIRETTA OD INDIRETTA DI QUESTA ORGANIZZAZIONE - COSTITUISCONO UNA FRAZIONE RILEVANTE DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI SMERCIATI NEL MERCATO COMUNE E CHE, DI CONSEGUENZA, I POTERI DI CUI QUEST' ORGANIZZAZIONE E DOTATA RIGUARDANO UNA PARTE " SOSTANZIALE " DI TALI PRODOTTI NEL MERCATO COMUNE .

NELLA CONCORRENZA DI GRANDI UNITA CHE CARATTERIZZA IL MERCATO COMUNE DEL CARBONE, TUTTAVIA, L' INFLUENZA DI UN' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA NON DIPENDE TANTO DAL VOLUME DELLA PRODUZIONE CH' ESSA CONTROLLA, QUANTO DAL VOLUME CHE CONTROLLANO LE ORGANIZZAZIONI CON LE QUALI ESSA DEVE COMPETERE SUL MERCATO . VA RILEVATO A QUESTO PROPOSITO CHE L' ART . 66, N . 2, PRECISA CHE PER VALUTARE L' EFFETTO DI UNA CONCENTRAZIONE, IN QUANTO OSTACOLO ALLA CONCORRENZA OVVERO MEZZO PER SOTTRARSI ALLE REGOLE DELLA CONCORRENZA IMPOSTE DALL' APPLICAZIONE DEL TRATTATO, L' ALTA AUTORITA DEVE

" TENER CONTO DEL PESO DELLE IMPRESE DELLO STESSO GENERE ESISTENTI NELLA COMUNITA, NELLA MISURA CHE ESSA RITIENE OPPORTUNA ONDE EVITARE O CORREGGERE GLI SVANTAGGI DERIVANTI DALL' INEGUAGLIANZA DELLE CONDIZIONI DI CONCORRENZA ";

QUEST' OBBLIGO PONE IN RILIEVO L' IMPORTANZA CHE IL TRATTATO ATTRIBUISCE AL PESO RELATIVO DELLE IMPRESE NELLA STRUTTURA DELLA CONCORRENZA .

CIONONDIMENO, IL FATTO CHE NELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE 16-60 L' ALTA AUTORITA NON SI SIA SOFFERMATA SU QUESTO PUNTO NON HA NELLA SPECIE ALCUN RILIEVO . E' INFATTI NOTORIO CHE, AD ESEMPIO, LA PRODUZIONE DI CARBONE DELLE IMPRESE RIUNITE NELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA DI CUI E CAUSA E DI CIRCA QUATTRO VOLTE SUPERIORE A QUELLA DI QUALSIASI ALTRO BACINO DEL MERCATO COMUNE E SUPERA DI PIU DEL DOPPIO LA PRODUZIONE COMPLESSIVA DEGLI CHARBONNAGES DE FRANCE, SOLA ORGANIZZAZIONE COMPARABILE PER IMPORTANZA . GLI ORDINI DI GRANDEZZA SOPRAINDICATI, A PRESCINDERE DALLE RETTIFICHE DI DETTAGLIO CHE POSSANO EVENTUALMENTE APPARIRE OPPORTUNE, METTONO FUORI DI DUBBIO L' EVIDENTE SPROPORZIONE ESISTENTE FRA LE DIMENSIONI DEL BACINO DELLA RUHR, CONSIDERATO NEL SUO COMPLESSO, E QUELLE DEI RESTANTI BACINI DELLA COMUNITA; QUESTA SPROPORZIONE NON PUO' NON RENDERE PREPONDERANTE L' INFLUENZA, NELLA COMPETIZIONE FRA GRANDI UNITA IN CONCORRENZA SUL MERCATO COMUNE, DELL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA CHE NE PROFITTA .

LA DECISIONE 16-60 CHE NEGAVA L' AUTORIZZAZIONE ALL' ORGANISMO CHE DOVEVA UNIFICARE I TRE UFFICI DI VENDITA DEL BACINO DELLA RUHR HA AVUTO APPUNTO L' EFFETTO DI RICONDURRE L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA DELLA RUHR A DIMENSIONI CERTO DIVERSE, MA DELLO STESSO ORDINE DI GRANDEZZA DI QUELLO DELLA MAGGIORE FRA LE ANALOGHE ORGANIZZAZIONI DELLA COMUNITA ESISTENTI FUORI DAL BACINO DELLA RUHR .

QUESTE CONSTATAZIONI SONO PIU CHE SUFFICIENTI A FAR RITENERE, ALL' INFUORI DI OGNI CAVILLO STATISTICO, CHE L' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA DI CUI ALLA DECISIONE 16-60 AVREBBE CONTROLLATO UNA PARTE " SOSTANZIALE " DEI PRODOTTI DI CUI TRATTASI NEL MERCATO COMUNE .

B - TRAVISAMENTO DEI FATTI

LE RICORRENTI FANNO CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER BASATO LE PROPRIE DECISIONI SU UN ESAME INESATTO E INCOMPLETO DEI FATTI . LA CORTE HA ESAMINATO QUESTE CENSURE E AL PUNTO C ) SI E GIA PRONUNZIATA SULLA PIU IMPORTANTE FRA ESSE, OSSIA QUELLA RELATIVA ALL' INCLUSIONE FRA LE QUANTITA SMERCIATE DALL' ORGANIZZAZIONE DI VENDITA DI DETERMINATE QUANTITA RISERVATE ED ALTRESI' DELLE CONSEGNE AD IMPRESE INTEGRATE . ALTRE CENSURE, COME QUELLA RIGUARDANTE L' INFLUENZA DEI PREZZI DEL CARBONE DEI RESTANTI BACINI E DEL CARBONE D' IMPORTAZIONE, ED ALTRESI' DELL' ANTRACITE E DEL PETROLIO, SUI PREZZI DELLA RUHR, RIENTRANO NELLA VALUTAZIONE ED INTERPRETAZIONE DI SITUAZIONI ECONOMICHE PIUTTOSTO CHE NELL' ESAME DEI FATTI . ALTRE ANCORA, COME QUELLA INTESA A DIMOSTRARE CHE LA QUOTA DEL CARBONE COMUNITARIO SMERCIATO NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA FEDERALE E DEL 47 PERCENTO E NON DEL 53 PERCENTO, SI RIFERISCONO A DIVERGENZE DI RILEVANZA TROPPO MODESTA PER POTER MODIFICARE LE CONCLUSIONI TRATTE DALLE CIFRE IN CONTESTAZIONE . ALTRE, INFINE, COME QUELLA RELATIVA ALLA MANCATA CONSIDERAZIONE DEL " TREND " DELL' ANDAMENTO, POTREBBERO EVENTUALMENTE CONCRETARE UN DIFETTO DI MOTIVAZIONE, NON GIA UN TRAVISAMENTO DEI FATTI; SE CIO' NON BASTASSE, TALE ARGOMENTO NON AVREBBE POTUTO MODIFICARE L' IMPUGNATA DECISIONE, POSTO CHE LA TENDENZA NEL 1960 E STATA L' OPPOSTO DI QUELLA DEL 1959 ( CONTROREPLICA, N . 41 ) NE E DATO TRARRE ALCUNA ILLAZIONE DA QUESTA INVERSIONE DI TENDENZA .

LE STESSE RICORRENTI AMMETTONO, DOPO AVER FATTO CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI AVER MAL CALCOLATO LA PERCENTUALE DEL CARBONE IMPORTATO DA PAESI TERZI, CHE

" LE QUANTITA IMPORTATE NON HANNO RILEVANZA DECISIVA ... E CHE IN REALTA IL VOLUME DELLE IMPORTAZIONI NON MANIFESTA PIENAMENTE L' INFLUENZA ESERCITATA DAL CARBONE DI PAESI TERZI " ( RICORSO, N . 35 ).

LA CORTE CONDIVIDE PIENAMENTE QUESTA OPINIONE, ATTRIBUENDOLE TUTTAVIA PORTATA GENERALE; ESSA RITIENE CON LE RICORRENTI

" CHE IL PUNTO DI VISTA PURAMENTE QUANTITATIVO E INCOMPATIBILE CON LO SPIRITO DELL' ART . 65, N . 2, C ), QUALE EMERGE DAGLI OBIETTIVI DEL TRATTATO " ( REPLICA, N . 50 ).

SI E GIA DIMOSTRATO CHE L' ESSENZIALITA DI CUI ALL' ART . 65, N . 2, C ) NON E UN CRITERIO ESCLUSIVAMENTE QUANTITATIVO, BENSI' ATTIENE SOPRATTUTTO ALLA STRUTTURA DEL REGIME DELLA CONCORRENZA NELLA COMUNITA; LE INESATTEZZE E LE LACUNE NELLA CONSTATAZIONE DEI FATTI RILEVATE DALLE RICORRENTI, NON AVENDO INFICIATO IN FATTO E NON POTENDO INFICIARE IN DIRITTO LA DECISIONE 16-60, NON POSSONO CONDURRE ALL' ANNULLAMENTO DELLA STESSA .

C - PALESE MISCONOSCIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO

LE RICORRENTI RAVVISANO UN PALESE MISCONOSCIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO NELLA MANCATA PRESA IN CONSIDERAZIONE DA PARTE DELL' ALTA AUTORITA DELL' INTERDIPENDENZA DEI VARI FATTORI CHE INFLUISCONO SUL CARBONE DELLA RUHR, NELLA

" PALESE VIOLAZIONE DI UN ELEMENTARE PRINCIPIO ECONOMICO "

CHE MANIFESTA

" UN EVIDENTE MISCONOSCIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO CECA "

( RICORSO, N . 35 . 4 . D ), NELLA

" GROSSOLANA VIOLAZIONE DELLE LEGGI DELLA LOGICA " TUTTE CONTENUTE NELLA VALUTAZIONE COMPLESSIVA DI CUI AL CONSIDERANDO N . 12 DELLA DECISIONE 16-60 .

LA CORTE NON HA RILEVATO NEL BRANO SOPRAINDICATO DELLA MOTIVAZIONE LE VIOLAZIONI DEL TRATTATO CHE LE RICORRENTI VI RAVVISANO, NE PUO' CONCLUDERE PER L' ASSERITO CONSEGUENTE PALESE MISCONOSCIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO . ANCHE QUESTO MOTIVO VA PERTANTO DISATTESO .

4 . VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI

SOTTO LA RUBRICA DI VIOLAZIONE DI FORME ESSENZIALI, LE RICORRENTI DENUNCIANO IL DIFETTO DI MOTIVAZIONE . NELLE SEZIONI 2 A ), B ), C ) DELLA PRESENTE SENTENZA, LA CORTE HA CONSTATATO CHE I MOTIVI ESPOSTI NEI CONSIDERANDI DELLA DECISIONE 16-60 GIUSTIFICANO IN MODO ADEGUATO LE CONCLUSIONI DELL' ALTA AUTORITA . NELLA MOTIVAZIONE DELLA DECISIONE 16-60 LA CORTE NON HA RILEVATO LE CONTRADDIZIONI LAMENTATE DALLE RICORRENTI .

LA CORTE RITIENE LEGITTIMI I MOTIVI ESPOSTI NEI CONSIDERANDI DELLA DECISIONE 16-60; QUALSIASI ALTRO MOTIVO, IVI COMPRESI QUELLI CHE LE RICORRENTI AFFERMANO CONTRADDITTORI O INSUFFICIENTI, VANNO CONSIDERATI COME SOVRABBONDANTI E PERTANTO NON ATTI A GIUSTIFICARE L' ANNULLAMENTO DELL' IMPUGNATA DECISIONE .

PER TUTTI QUESTI MOTIVI, IL RICORSO VA RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


IN CONFORMITA ALL' ARTICOLO 69, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE, LE RICORRENTI E L' INTERVENIENTE, ESSENDO RIMASTE SOCCOMBENTI SU TUTTI I MOTIVI PROPOSTI, VANNO CONDANNATE ALLE SPESE .

Dispositivo


LA CORTE

DISATTESA OGNI ALTRA CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO 13-60 E RESPINTO PERCHE INFONDATO .

2 ) LE RICORRENTI E L' INTERVENIENTE SONO CONDANNATE ALLE SPESE DI CAUSA .