61960J0009

SENTENZA DELLA CORTE DEL 14 LUGLIO 1961. - SOCIETE COMMERCIALE ANTOINE VLOEBERGHS S.A. CONTRO L'ALTA AUTORITA'DELLA COMMUNITA'EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO. - CAUSE RIUNITE 9 E 12-60.

raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00393
edizione olandese pagina 00415
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edizione italiana pagina 00381
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo

Parole chiave


++++

1 . PROCEDURA - RICORSO PER CARENZA - RICEVIBILITA - E' RICHIESTA LA QUALITA DI IMPRESA

( TRATTATO CECA, ARTT . 35 E 80 )

2 . IMPRESE - ATTIVITA PRODUTTIVA AI SENSI DEL TRATTATO - CONCETTO - ATTIVITA ACCESSORIE

( TRATTATO CECA, ART . 80 E ALLEGATO I )

3 . PROCEDURA - AZIONE D' ANNULLAMENTO E AZIONE DI DANNI - OGGETTO E MEZZI DIVERSI - DIVERSE COMPETENZE DELLA CORTE

( TRATTATO CECA, ARTT . 33 E 40 )

4 . PROCEDURA - AZIONE DI DANNI - RICHIAMO DELL' ART . 40 ALL' ART . 34 - SIGNIFICATO

( TRATTATO CECA, ARTT . 34 E 40 )

5 . PROCEDURA - AZIONE DI DANNI - RICORRENTI - QUALITA

( TRATTATO CECA, ART . 40 )

6 . PROCEDURA - ARGOMENTI GIURIDICI - SVILUPPO IN CORSO DI CAUSA

7 . MERCATO COMUNE DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO - NORME BASILARI - PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE - INTERPRETAZIONE

( TRATTATO CECA, ARTT . 2, 3 B E 4 A )

8 . MERCATO COMUNE - NORME BASILARI - PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE RIGUARDANTE SOLTANTO I PRODOTTI COMUNITARI - PRODOTTI ORIGINARI DA PAESI TERZI - PROTEZIONE LIMITATA - INTERESSE D' AGIRE

( TRATTATO CECA, ART . 4 A )

9 . POLITICA COMMERCIALE - LICENZE D' IMPORTAZIONE - IMPORTAZIONE DIRETTA DISSIMULATA - PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE NON APPLICABILE - SCOPO DELL' AIUTO RECIPROCO - INTERESSE DELLA COMUNITA

( TRATTATO CECA, ART . 4 A, 71 E 73 )

Massima


1 . IL RICORSO DI UN PRIVATO EX ART . 35 E RICEVIBILE SOLTANTO OVE IL RICORRENTE POSSIEDA LA QUALITA DI IMPRESA AI SENSI DELL' ART . 80 .

2 . ALL' INFUORI DELL' ESTRAZIONE IL TRATTATO CONSIDERA ATTIVITA PRODUTTIVE SOLO QUELLE CHE ESSO ESPRESSAMENTE RICONOSCE COME TALI E CHE SONO DEFINITE DALLA NOMENCLATURA DELL' ALLEGATO I .

LA FRANTUMAZIONE, LA CERNITA ED IL LAVAGGIO DEL CARBONE ATTENGONO ALLA PRODUZIONE CARBONIFERA COME ATTIVITA ACCESSORIE DI QUESTA; OVE SIANO ESERCITATE DA UNA IMPRESA CHE NON PROVVEDA ESSA STESSA ALL' ESTRAZIONE DEL CARBONE, ESSE NON COSTITUISCONO ATTIVITA DI PRODUZIONE CARBONIFERA .

3 . L' AZIONE DI DANNI DI CUI ALL' ART . 40 E DIVERSA DA UN' AZIONE D' ANNULLAMENTO SIA PER L' OGGETTO CHE PER I MEZZI CHE POSSONO ESSERE FATTI VALERE . L' AZIONE DI DANNI INFATTI MIRA NON GIA ALLA SOPPRESSIONE DI UN DETERMINATO PROVVEDIMENTO, MA SOLTANTO ALLA RIPARAZIONE DI UN DANNO DETERMINATO DA UN ATTO O DALLA MANCANZA DI UN ATTO CHE COSTITUISCANO UNA " FAUTE DE SERVICE "; INOLTRE SOLO LA SUSSISTENZA DI UNA COLPA DELL' ALTA AUTORITA PUO' COMPORTARE LA SUA CONDANNA, MENTRE PEL RICORSO D' ANNULLAMENTO SI POSSONO DENUNCIARE I QUATTRO MEZZI DI CUI ALL' ART . 33 . L' ARTICOLO 40 ATTRIBUISCE PERTANTO ALLA CORTE POTERI NETTAMENTE DIVERSI DA QUELLI AD ESSA SPETTANTI NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA .

4 . IL RICHIAMO CHE L' ART . 40 FA ALL' ART . 84 ESCLUDE QUALSIASI POSSIBILITA DI RINVIO ALL' ART . 34 E RIGUARDA INVECE LE IPOTESI NELLE QUALI DETTO ARTICOLO NON E APPLICABILE .

5 . POSTO CHE L' ART . 40 NON CONTIENE LE LIMITAZIONI PREVISTE DAGLI ARTT . 33 E 35 PER QUANTO RIGUARDA LA LEGITTIMAZIONE DEI RICORRENTI E CHE IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA E QUELLO DI RESPONSABILITA SONO NETTAMENTE DISTINTI, SI DEVONO ESCLUDERE PEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA DEI LIMITI ANALOGHI A QUELLI PREVISTI PEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA .

6 . GLI ARGOMENTI GIURIDICI CHE IL RICORRENTE FA VALERE A SOSTEGNO DELLA SUA DOMANDA POSSONO VENIR COMPLETATI ED AMPLIATI IN CORSO DI CAUSA .

7 . L' ART . 4A VA INTERPRETATO ALLA LUCE DEGLI ARTICOLI 2 E 3B E PRECISAMENTE DEI LORO RISPETTIVI SCOPI, VALE A DIRE : " REALIZZARE LO STABILIRSI PROGRESSIVO DI CONDIZIONI CHE ASSICURINO, DI PER SE, LA RIPARTIZIONE PIU RAZIONALE DELLA PRODUZIONE " E " ASSICURARE A TUTTI I CONSUMATORI DEL MERCATO COMUNE ... UN UGUALE ACCESSO ALLE FONTI DELLA PRODUZIONE ".

8 . IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE, IMPLICITO NELL' ART . 4A, E STATO STABILITO IN ISPECIE NELL' INTERESSE DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA . L' ESTENSIONE DI DETTO PRINCIPIO AI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI E REGOLARMENTE IMPORTATI NON E STATA PREVISTA PER PROTEGGERE QUESTI PRODOTTI ED I LORO PRODUTTORI, MA ALFINE DI EVITARE CHE CREANDO OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI DETTI PRODOTTI NON SI ATTENUI O COMPROMETTA, IN FATTO, LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI COMUNITARI . NE CONSEGUE CHE SE L' ALTA AUTORITA - TENUTA A FAR RISPETTARE L' ART . 40 NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE IMPRESE COMUNITARIE - NON OSSERVI QUEST' OBBLIGO, I SUOI AMMINISTRATI HANNO IL DIRITTO DI RITENERSI LESI NELLE LORO LEGITTIME ASPETTATIVE O NEI LORO DIRITTI E DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN TAL MODO LORO CAUSATO . DIVERSA E LA SITUAZIONE QUANDO TRATTISI DI PRODOTTI ORIGINARI DA PAESI TERZI IN QUANTO, SE A DETERMINATE CONDIZIONI QUESTI PRODOTTI SONO AMMESSI A FRUIRE DELL' ART . 4A, TALE VANTAGGIO NON E CHE IL RIFLESSO DELLA GARANZIA CHE IL TRATTATO HA VOLUTO CONCEDERE AI PRODOTTI COMUNITARI, DI GUISA CHE I PRODUTTORI TERZI ED I COMMERCIANTI CHE TRATTANO I LORO PRODOTTI, QUALORA DETTA DISPOSIZIONE NON FOSSE INTERAMENTE APPLICATA NEI LORO CONFRONTI, POTREBBERO SOLTANTO CHIEDERE LA RIPARAZIONE DI QUESTO SVANTAGGIO FACENDO VALERE LA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO LORO SPETTANTE .

9 . IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE CHE VIETA AGLI STATI MEMBRI DI RIFIUTARE L' ENTRATA NEL LORO TERRITORIO DI PRODOTTI ORIGINARI DA PAESI TERZI E REGOLARMENTE IMPORTATI IN UNO DEGLI STATI MEMBRI, NON SI APPLICA AD UN TENTATIVO D' IMPORTAZIONE DIRETTA DESTINATO AD UN PAESE MEMBRO ED ALLA QUALE E STATA SOLO DATA L' APPARENZA DI UN' IMPORTAZIONE IN UN ALTRO PAESE MEMBRO; CIO' IN QUANTO L' ART . 73 DEL TRATTATO RISERVA L' AMMINISTRAZIONE DELLE RELATIVE LICENZE AL GOVERNO SUL CUI TERRITORIO E SITUATO IL PUNTO DI DESTINAZIONE DEI PRODOTTI IMPORTATI .

ANCHE AMMETTENDO CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO DIFENDERSI CONTRO SIFFATTI MODI DI PROCEDERE APPLICANDO L' AIUTO RECIPROCO DI CUI ALL' ART . 71, L' OBBLIGO DI RICORRERE A DETTO AIUTO RECIPROCO NON E DIRETTO A SALVAGUARDARE L' INTERESSE DI EVENTUALI TERZI, MA UNICAMENTE L' INTERESSE DELLA COMUNITA . DI CONSEGUENZA, QUESTI TERZI, QUALORA PRESENTINO UN RICORSO BASATO SULL' ART . 40 DEL TRATTATO, NON POSSONO INVOCARE LA MANCATA APPLICAZIONE DELL' AIUTO RECIPROCO A DIFESA E TUTELA GIURIDICA DI PRATICHE CHE L' AIUTO STESSO HA PRECISAMENTE LO SCOPO DI EVITARE .

Parti


NELLE CAUSE RIUNITE 9/60 E 12/60

SOCIETE COMMERCIALE ANTOINE VLOEBERGHS,

SOCIETA ANONIMA DI DIRITTO BELGA, CON SEDE IN ANVERSA, RICORRENTE

RAPPRESENTATA DAL SUO PRESIDENTE E AMMINISTRATORE DELEGATO, SIG . ANTOINE VLOEBERGHS,

ASSISTITO DALL' AVV . J . MERTENS DE WILMARS, DEL FORO DI ANVERSA, E CON DOMICILIO ELETTO LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVV . ERNEST ARENDT, PATROCINANTE PRESSO LA CORTE D' APPELLO, AVENUE GUILLAUME 27,

CONTRO

L' ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO, CONVENUTA

RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO, SIG . GERARD OLIVIER, E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO I SUOI UFFICI, PLACE DE METZ 2, LUSSEMBURGO,

Oggetto della causa


CAUSE AVENTI RISPETTIVAMENTE PER OGGETTO :

- IL RISARCIMENTO PECUNIARIO DA PARTE DELLA COMUNITA DEL DANNO CHE SI ASSERISCE PROVOCATO DA UNA " FAUTE DE SERVICE " DELL' ALTA AUTORITA;

- L' ANNULLAMENTO DELLA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA CONTENUTA NELLA LETTERA INVIATA DAL SUO PRESIDENTE ALLA RICORRENTE IL 16 GIUGNO 1960 .

Motivazione della sentenza


A - SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO PER CARENZA ( CAUSA 12-60 )

LA CONVENUTA ASSUME CHE LA SOCIETA RICORRENTE NON PUO' ESSERE CONSIDERATA UN' IMPRESA A SENSI DELL' ART . 80 DEL TRATTATO .

UN RICORSO PER CARENZA E RICEVIBILE SOLTANTO A CONDIZIONE CHE IL RICORRENTE ABBIA LA QUALITA D' IMPRESA A SENSI DELL' ART . 80; L' ART . 35 NON LASCIA ADITO AD ALCUN DUBBIO IN PROPOSITO .

LA SOCIETA RICORRENTE SOSTIENE DI AVERE QUALITA D' IMPRESA PRODUTTRICE DI CARBONE IN RAGIONE DELLA PROPRIA ATTIVITA DI FRANTUMAZIONE, CERNITA E LAVAGGIO DELL' ANTRACITE IMPORTATA .

QUESTE OPERAZIONI NON POSSONO ESSERE CONSIDERATE ATTIVITA DI PRODUZIONE, DEL GENERE DI QUELLE CHE E DATO EVINCERE DALL' ART . 80 DEL TRATTATO . A PARTE L' ESTRAZIONE, IL TRATTATO CONSIDERA ATTIVITA DI PRODUZIONE SOLO LE ATTIVITA CHE ESSO RICONOSCE ESPRESSAMENTE COME TALI . PER STABILIRE SE UN' ATTIVITA DETERMINATA COSTITUISCA UN' ATTIVITA DI " PRODUZIONE ", OCCORRE RIFARSI ALLA NOMENCLATURA DELL' ALLEGATO I DEL TRATTATO . QUALORA SI TRATTI DI UN' ATTIVITA IMPLICANTE UNA CERTA TRASFORMAZIONE DELLA MATERIA PRIMA, IL CRITERIO DECISIVO E IN ISPECIE SE, DOPO L' OPERAZIONE DI TRASFORMAZIONE, IL PRODOTTO DI CUI TRATTASI VADA CLASSIFICATO, IN BASE A DETTA NOMENCLATURA, SOTTO UNA VOCE DIVERSA DA QUELLA SOTTO LA QUALE ESSO PRECEDENTEMENTE FIGURAVA . CIO' NON SI VERIFICA NELLA SPECIE : IN EFFETTI, IL PRODOTTO ORIGINARIO ED IL PRODOTTO ELABORATO, DOPO LA FRANTUMAZIONE ECC ., VANNO CLASSIFICATI SOTTO LA VOCE " CARBONE " ( VOCE 3.100 DELLA NOMENCLATURA ).

LE ATTIVITA DI FRANTUMAZIONE, CERNITA E LAVAGGIO CONSISTONO, COME LA STESSA RICORRENTE HA PRECISATO NELLA DISCUSSIONE ORALE, IN OPERAZIONI DI VAGLIO CHE CONSENTONO DI SEPARARE I PEZZI DI CALIBRO, QUALITA E PESO SPECIFICO DIVERSO : QUESTE OPERAZIONI NON IMPLICANO NE LA TRASFORMAZIONE DI UN DETERMINATO PRODOTTO, NE LA FABBRICAZIONE DI UN PRODOTTO NUOVO . LA CIRCOSTANZA CHE OPERAZIONI ANALOGHE A QUELLE EFFETTUATE DALLA SOCIETA RICORRENTE SIANO TALVOLTA COMPIUTE DALLE IMPRESE MINERARIE E CHE IN TAL CASO SIANO CONSIDERATE COME FACENTI PARTE DELLA PRODUZIONE CARBONIFERA NON PUO' ESSERE PRESA IN CONSIDERAZIONE, TRATTANDOSI IN DETTA IPOTESI DI UN' ATTIVITA ACCESSORIA CHE NON PUO' ASSOLUTAMENTE COSTITUIRE DI PER SE UN' ATTIVITA DI PRODUZIONE CARBONIFERA .

SE E VERO CHE LA RICORRENTE ESERCITA UN' ATTIVITA DI PRODUZIONE IN QUALITA DI FABBRICANTE DI BRICHETTE, TALE QUALITA NON VA PRESA IN CONSIDERAZIONE NELLA PRESENTE CAUSA NELLA QUALE LA RICORRENTE HA PRESENTATO RICORSO IN QUALITA DI IMPORTATORE ED ESPORTATORE, QUINDI DI COMMERCIANTE DI CARBONE ORIGINARIO DA PAESI TERZI, MENTRE LA SUA QUALITA DI FABBRICANTE DI BRICHETTE NON HA ALCUNA RELAZIONE, NE DIRETTA NE INDIRETTA, CON L' OGGETTO DELLA CONTROVERSIA .

DALLE CONSIDERAZIONI CHE PRECEDONO RISULTA CHE IL RICORSO PER CARENZA E IRRICEVIBILE, SENZA CHE SIA NECESSARIO SOFFERMARSI SULLE ALTRE ECCEZIONI ELEVATE A QUESTO PROPOSITO DALLA CONVENUTA .

B - SULLA RICEVIBILITA DEL RICORSO PER DANNI ( CAUSA 9-60 )

LA CONVENUTA SOSTIENE CHE, QUALORA LA VALUTAZIONE DELLA RESPONSABILITA SIA LEGATA ALL' ESERCIZIO DEL SINDACATO DI LEGITTIMITA, L' ART . 40 NON E APPLICABILE E LA LITE PUO' ESSERE RISOLTA SOLTANTO MEDIANTE UN RICORSO D' ANNULLAMENTO SEGUITO, DOPO L' ANNULLAMENTO DELL' ATTO CONTROVERSO, DA UN' AZIONE DIRETTA AD OTTENERE LA DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA DELL' ALTA AUTORITA, SECONDO LE NORME STABILITE DALL' ART . 34 DEL TRATTATO . SE CIO' NON FOSSE, GLI INTERESSATI AVREBBERO LA POSSIBILITA DI PROVOCARE IL CONTROLLO GIURISDIZIONALE DI LEGITTIMITA ANCHE DOPO SCADUTO IL TERMINE PER PROPORRE RICORSO D' ANNULLAMENTO .

1 . PER QUANTO RIGUARDA LA PORTATA DELL' ART . 40, I ) COMMA

L' ART . 40, 1 ) COMMA, TRATTA DEI RICORSI DIRETTI A FAR DICHIARARE LA RESPONSABILITA DELL' ALTA AUTORITA PER " FAUTE DE SERVICE ". L' AZIONE PER DANNI CONTEMPLATA NELL' ART . 40 SI DIFFERENZIA DAL RICORSO D' ANNULLAMENTO SIA PER L' OGGETTO, SIA PER I MOTIVI CHE POSSONO ESSERE INVOCATI . PER QUANTO RIGUARDA L' OGGETTO, L' AZIONE DI DANNI E INTESA, NON GIA ALLA SOPPRESSIONE DI UN PROVVEDIMENTO DETERMINATO, MA SOLTANTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO PROVOCATO DA UNA AZIONE O MANCATA AZIONE LA QUALE COSTITUISCE UNA " FAUTE DE SERVICE ". PER QUANTO RIGUARDA I MOTIVI CHE POSSONO ESSER FATTI VALERE A SOSTEGNO DI UN' AZIONE DI DANNI, LA CONDANNA DELL' ALTA AUTORITA PUO' ESSERE PRONUNZIATA SOLTANTO QUALORA SUSSISTA UNA " FAUTE DE SERVICE ", MENTRE NEL RICORSO D' ANNULLAMENTO SI POSSONO PROPORRE I QUATTRO MEZZI CONTEMPLATI NELL' ART . 33 . L' ART . 40 ATTRIBUISCE DI CONSEGUENZA ALLA CORTE POTERI NETTAMENTE DIVERSI DA QUELLI AD ESSA SPETTANTI NEL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA .

NELLA PRESENTE CAUSA LA CORTE NON E CHIAMATA A PRONUNZIARSI SULLA QUESTIONE SE L' ASSERITA ILLEGITTIMITA DI UN ATTO CHE NON E STATO ANNULLATO POSSA ESSERE CONSIDERATA, IN SE STESSA, ALLA STREGUA DI UNA " FAUTE " ATTA A FAR SORGERE IL DIRITTO AL RISARCIMENTO A SENSI DELL' ART . 40 . AL CONTRARIO, NON VI E STATA NEL CASO IN ESAME ALCUNA DECISIONE DELL' ALTA AUTORITA CHE ABBIA CREATO DEI DIRITTI OD ABBIA PRODOTTO EFFETTI GIURIDICI . PERTANTO, SENZA CHE SIA NECESSARIO, NELL' ESAME DELLA PRESENTE CONTROVERSIA, DI RISOLVERE LA QUESTIONE DELLA RICEVIBILITA DELL' AZIONE DI DANNI BASATA SULL' ILLEGITTIMITA DI UN ATTO POSITIVO DEL QUALE NON SIA STATO CHIESTO L' ANNULLAMENTO, E CERTO CHE LA VIOLAZIONE DEL TRATTATO CHE LA RICORRENTE RAVVISA NELL' INAZIONE DELL' ALTA AUTORITA PUO' ESSERE INVOCATA A SOSTEGNO DELL' AZIONE BASATA SULL' ART . 40 .

CHE VI SIA UNA DIFFERENZA FRA I POTERI ATTRIBUITI ALLA CORTE DAGLI ARTT . 33 E 35 E QUELLI AD ESSA ATTRIBUITI DALL' ART . 40 E CONFERMATO DALLA RISERVA CONTENUTA NEL PRIMO COMMA DI QUEST' ULTIMO ARTICOLO : " FATTE SALVE LE DISPOSIZIONI DELL' ART . 34, 1 ) COMMA ". QUESTA FORMULA ESCLUDE QUALSIASI POSSIBILITA DI RINVIO ALL' ART . 34 E RIGUARDA INVECE LE IPOTESI NELLE QUALI L' ART . 34 NON E APPLICABILE, COME NEL CASO IN ESAME .

2 . PER QUANTO RIGUARDA LA LEGITTIMAZIONE AD AGIRE IN BASE ALL' ART . 40

POICHE LA RICORRENTE NON POSSIEDE, COME E STATO DIMOSTRATO PIU SOPRA, LA QUALITA D' IMPRESA A SENSI DELL' ART . 80 DEL TRATTATO, OCCORRE STABILIRE SE ESSA SIA LEGITTIMATA AD AGIRE PER DANNI IN BASE ALL' ART . 40, 1 ) COMMA .

L' ART . 40 NON CONTIENE LE LIMITAZIONI PREVISTE DAGLI ARTT . 33 E 35 PER QUANTO RIGUARDA LA LEGITTIMAZIONE DEI RICORRENTI . IN CONSIDERAZIONE DELLA DISTINZIONE FRA GIUDIZIO DI LEGITTIMITA E GIUDIZIO DI RESPONSABILITA, QUESTA DIFFERENZA DI TENORE VA RITENUTA DI PER SE COME UN ELEMENTO SUFFICIENTE A FAR ESCLUDERE CHE GLI AUTORI DEL TRATTATO ABBIANO VOLUTO FISSARE, PER L' INSTAURAZIONE DEL GIUDIZIO DI RESPONSABILITA, LIMITI ANALOGHI A QUELLI PREVISTI PER IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA .

QUESTA INTERPRETAZIONE LETTERALE TROVA CONFERMA NELLE SEGUENTI CONSIDERAZIONI : IL RICORSO D' ANNULLAMENTO CONSENTE DI CONTROLLARE DIRETTAMENTE L' ATTIVITA DELL' ALTA AUTORITA E PUO' EVENTUALMENTE PROVOCARE L' ANNULLAMENTO DEGLI ATTI ILLEGITTIMI, MENTRE IL RICORSO PER DANNI PUO' UNICAMENTE DAR LUOGO ALLA CONDANNA DELL' ALTA AUTORITA A RISARCIRE IL DANNO CAUSATO DAL SUO COMPORTAMENTO; IL RICORSO D' ANNULLAMENTO INCIDE IN MODO MOLTO PIU RILEVANTE SUL CAMPO D' ATTIVITA DELL' ALTA AUTORITA, MENTRE IL RICORSO PER DANNI PUO' RIGUARDARE UNICAMENTE LE CONSEGUENZE DI TALE ATTIVITA .

IL PROBLEMA SI PONE INVECE DIVERSAMENTE PER QUANTO RIGUARDA L' AZIONE DI DANNI :

- DA UN LATO, PERCHE L' OGGETTO DEL RICORSO PER DANNI E MOLTO PIU LIMITATO DI QUELLO DEL RICORSO D' ANNULLAMENTO E L' AZIONE E FONDATA SOLTANTO QUALORA VENGA FORNITA LA PROVA CHE LA " FAUTE DE SERVICE " SUSSISTE;

- D' ALTRO LATO, PERCHE NON VI E ALCUN MOTIVO DI NEGARE QUALSIASI TUTELA GIURISDIZIONALE ALLE PERSONE FISICHE E GIURIDICHE NON COMPRESE NELLA GIURISDIZIONE DELLA COMUNITA, QUALORA IL DANNO SIA STATO CAUSATO DA UNA " FAUTE DE SERVICE " COMMESSA NELL' ESECUZIONE DEL TRATTATO - IPOTESI NELLA QUALE LA CORTE HA COMPETENZA ESCLUSIVA - MENTRE QUALSIASI PERSONA FISICA O GIURIDICA PUO' OTTENERE, RIVOLGENDOSI AI GIUDICI NAZIONALI COMPETENTI, IL RISARCIMENTO DEI DANNI CAUSATI DALLE ISTITUZIONI COMUNITARIE AL DI FUORI DELL' APPLICAZIONE DEL TRATTATO ( ART . 40, 3 ) COMMA ).

PER I MOTIVI SOPRA ESPOSTI, L' ECCEZIONE D' IRRICEVIBILITA OPPOSTA DALLA CONVENUTA VA RESPINTA .

3 . OGGETTO DELLA DOMANDA

LA CONVENUTA HA INOLTRE SOSTENUTO CHE LA RICORRENTE, NELL' ATTO INTRODUTTIVO, SI SAREBBE LIMITATA A DOLERSI DEL COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA A PARTIRE DAL 1957 ED AVREBBE AMPLIATO LA SUA DOMANDA NELLA REPLICA, NELLA QUALE AVREBBE TARDIVAMENTE CRITICATO IL PRECEDENTE COMPORTAMENTO DELL' ALTA AUTORITA .

RIENTRA NELL' ESAME DEL MERITO LO STABILIRE SE LA CARENZA DELL' ALTA AUTORITA POSSA COSTITUIRE UNA " FAUTE DE SERVICE ", E CIO' INDIPENDENTEMENTE DALLE DEDUZIONI DEGLI INTERESSATI . AGLI EFFETTI DELLA RICEVIBILITA E SUFFICIENTE CONSTATARE CHE L' OGGETTO DELLA DOMANDA E STATO ESPOSTO NELL' ATTO INTRODUTTIVO CON BASTANTE CHIAREZZA GRAZIE AGLI ARGOMENTI DEDOTTI DALLA RICORRENTE, LA QUALE HA LAMENTATO CHE L' ALTA AUTORITA NON ABBIA MAI AGITO, COME SAREBBE STATO SUO DOVERE, PER OTTENERE DAL GOVERNO FRANCESE L' OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI IMPORTATI DAI PAESI TERZI . D' ALTRO LATO, NON SI DEVE CONFONDERE L' OGGETTO DELLA DOMANDA, CIOE IL RISARCIMENTO DEL DANNO CAUSATO A PARTIRE DA UN MOMENTO DETERMINATO, CON GLI ARGOMENTI GIURIDICI SVOLTI PER DIMOSTRARE L' ESISTENZA DELLA " FAUTE DE SERVICE ", POSTO CHE TALI ARGOMENTI POSSONO ESSERE COMPLETATI ED AMPLIATI IN CORSO DI CAUSA . ANCHE QUESTA SECONDA ECCEZIONE VA QUINDI RESPINTA .

C - NEL MERITO

A - LA RICORRENTE SOSTIENE CHE, SE IL TRATTATO PRESCRIVE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DEGLI STATI MEMBRI, QUESTA PRESCRIZIONE IMPLICA ANCHE LA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI ORIGINARI DEI PAESI TERZI REGOLARMENTE AMMESSI NEL TERRITORIO DI UNO DEGLI STATI MEMBRI . LA CONVENUTA NON CONTRADDICE QUESTA TESI, LA QUALE E STATA UFFICIALMENTE FATTA PROPRIA DALL' ALTA AUTORITA FIN DAL 1955 ED E STATA DA ESSA FORMULATA NELLA LETTERA INVIATA IL 28 MAGGIO 1955 AI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI NEI SEGUENTI TERMINI :

" LA COMUNITA, NEL PROPRIO CAMPO, E BASATA SUL PRINCIPIO DELL' UNITA, CIOE SUL PRINCIPIO DEL MERCATO COMUNE, IL QUALE PRESUPPONE LA CIRCOLAZIONE SENZA OSTACOLI DI TUTTI I PRODOTTI CARBONIFERI E SIDERURGICI SOTTOPOSTI ALLA GIURISDIZIONE DELLA COMUNITA . QUESTO PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI, DEFINITO NELL' ART . 4 A DEL TRATTATO, SI APPLICA NON SOLO AI PRODOTTI ORIGINARI DI UN PAESE DELLA COMUNITA, MA ANCHE AI PRODOTTI CARBONIFERI E SIDERURGICI DEI PAESI TERZI, TUTTAVIA A CONDIZIONE CHE ESSI SIANO STATI REGOLARMENTE IMPORTATI IN UNO DEI PAESI DELLA COMUNITA " ( DOCUMENTO N . 12 ALLEGATO AL RICORSO 9-60 ).

LA CORTE, FACENDO PROPRIA LA TESI DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI DEI PAESI TERZI, CHE DEL RESTO NON E CONTESTATA DALLE PARTI, RITIENE SUPERFLUO SOTTOPORLA NELLA SPECIE AD UN ESAME PIU APPROFONDITO .

B - LA RICORRENTE SOSTIENE CHE L' ALTA AUTORITA HA COMMESSO UNA " FAUTE DE SERVICE " OMETTENDO DI FAR RISPETTARE, MEDIANTE LA PROCEDURA PREVISTA ALL' ART . 88, IL SOPRA MENZIONATO PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE; CHE, A CAUSA DI QUESTA " FAUTE DE SERVICE ", ESSA NON HA POTUTO SMERCIARE REGOLARMENTE IN FRANCIA IL CARBONE CHE AVEVA IMPORTATO NEL BELGIO E CHE DI CONSEGUENZA L' ALTA AUTORITA SAREBBE TENUTA A RISARCIRE IL DANNO INFERTO ALLA RICORRENTE DA QUESTA VIOLAZIONE DEI SUOI DIRITTI .

LA CORTE, PRIMA DI STABILIRE SE L' OMISSIONE DELL' ALTA AUTORITA DEBBA ESSERE CONSIDERATA COME UNA " FAUTE DE SERVICE ", INTENDE VERIFICARE ANZITUTTO SE DETTA OMISSIONE ( ANCHE NELL' IPOTESI CHE COSTITUISSE UNA " FAUTE DE SERVICE ") ABBIA LESO GLI INTERESSI DELLA RICORRENTE IN MODO TALE DA ATTRIBUIRLE UN DIRITTO A RISARCIMENTO . L' ART . 4 A VA INTERPRETATO ALLA LUCE DEGLI ARTT . 2 E 3 B E PRECISAMENTE DEI LORO RISPETTIVI SCOPI, VALE A DIRE " REALIZZARE LO STABILIRSI PROGRESSIVO DI CONDIZIONI CHE ASSICURINO, DI PER SE, LA RIPARTIZIONE PIU RAZIONALE DELLA PRODUZIONE " E " ASSICURARE A TUTTI I CONSUMATORI DEL MERCATO COMUNE ... UN UGUALE ACCESSO ALLE FONTI DELLA PRODUZIONE ". IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE IMPLICITO NELL' ART . 4 A E STATO STABILITO IN ISPECIE NELL' INTERESSE DELLA PRODUZIONE COMUNITARIA E L' ESTENSIONE DI DETTO PRINCIPIO AI PRODOTTI PROVENIENTI DA PAESI TERZI E REGOLARMENTE IMPORTATI NON E STATA PREVISTA PER PROTEGGERE QUESTI PRODOTTI OD I LORO PRODUTTORI, MA AL FINE DI EVITARE CHE, IN SEGUITO AL SORGERE DI OSTACOLI ALLA LIBERA CIRCOLAZIONE DI DETTI PRODOTTI, LA STESSA LIBERA CIRCOLAZIONE DEI PRODOTTI COMUNITARI VENGA AD ESSERE, DI FATTO, ATTENUATA O COMPROMESSA . DI CONSEGUENZA, QUALORA L' ALTA AUTORITA, LA QUALE E TENUTA A FAR RISPETTARE L' ART . 4 A NEI CONFRONTI DEGLI STATI MEMBRI E DELLE IMPRESE COMUNITARIE, NON OSSERVI QUEST' OBBLIGO, I SUOI AMMINISTRATI HANNO IL DIRITTO DI RITENERSI LESI NELLE LORO LEGITTIME ASPETTATIVE O NEI LORO DIRITTI E DI CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO IN TAL MODO LORO CAUSATO . DIVERSA E LA SITUAZIONE QUANDO SI TRATTA DI PRODOTTI ORIGINARI DI PAESI TERZI IN QUANTO, ANCHE SE A DETERMINATE CONDIZIONI QUESTI PRODOTTI SONO AMMESSI A FRUIRE DELL' ART . 4 A, QUESTO VANTAGGIO NON E CHE IL RIFLESSO DELLA GARANZIA CHE IL TRATTATO HA VOLUTO CONCEDERE AI PRODOTTI COMUNITARI, DI GUISA CHE I PRODUTTORI TERZI, COME PURE I COMMERCIANTI CHE TRATTANO I LORO PRODOTTI, NON POTREBBERO FONDATAMENTE CHIEDERE, QUALORA LA SUDDETTA DISPOSIZIONE NON FOSSE INTERAMENTE APPLICATA NEI LORO CONFRONTI, LA RIPARAZIONE DI QUESTO SVANTAGGIO FACENDO VALERE LA VIOLAZIONE DI UN DIRITTO LORO SPETTANTE .

L' ART . 73 ATTRIBUISCE L' AMMINISTRAZIONE DELLE LICENZE D' IMPORTAZIONE, NELLE RELAZIONI CON I PAESI TERZI, AL GOVERNO SUL CUI TERRITORIO SI TROVA IL PUNTO DI DESTINAZIONE DELLE IMPORTAZIONI . DALLE STESSE DEDUZIONI DELLA RICORRENTE, ED IN ISPECIE DAI DOCUMENTI ALLEGATI AL RICORSO 9-60, EMERGE CHE IL CARBONE IN CAUSA NON E MAI STATO DESTINATO A CIRCOLARE NEL BELGIO O NELLA COMUNITA IN GENERALE, MA UNICAMENTE IN FRANCIA . LA CIRCOSTANZA CHE IL CARBONE SIA STATO SOTTOPOSTO AL LAVAGGIO, ALLA CERNITA ED ALLA FRANTUMAZIONE NEL BELGIO NON MUTA PER NULLA QUESTA SUA ORIGINARIA E DEFINITIVA DESTINAZIONE . L' AMMISSIONE DI QUESTO CARBONE ALLA LIBERA PRATICA NEL BELGIO POTEVA ESSERE REALIZZATA SENZA DIFFICOLTA OD ESBORSI DI ALCUN GENERE . PERTANTO LA RICORRENTE NON PUO' TRARRE MOTIVO DA UN EVENTUALE VENIR MENO DELL' ALTA AUTORITA AI SUOI DOVERI PER CHIEDERE IL RISARCIMENTO DEL DANNO ARRECATOLE DA TALE MANCANZA .

SE E VERO CHE IL PRINCIPIO DELLA LIBERA CIRCOLAZIONE, AMMESSO DALLA CORTE, VIETA AGLI STATI MEMBRI DI RIFIUTARE L' ENTRATA, NEL LORO TERRITORIO, DI PRODOTTI ORIGINARI DAI PAESI TERZI E REGOLARMENTE IMPORTATI IN UNO DEGLI STATI MEMBRI, NON E MEN VERO CHE L' ART . 73 DEL TRATTATO RISERVA AL GOVERNO SUL CUI TERRITORIO SI TROVA IL PUNTO DI DESTINAZIONE DELLE IMPORTAZIONI L' AMMINISTRAZIONE DELLE LICENZE A QUESTE RELATIVE . NELLA SPECIE, COME E DETTO SOPRA, SI TRATTA IN REALTA DI UN TENTATIVO D' IMPORTAZIONE DIRETTA DESTINATA ALLA FRANCIA AL QUALE SI E DATA SOLTANTO L' APPARENZA DI UN' IMPORTAZIONE NEL BELGIO .

ANCHE AMMETTENDO CHE GLI STATI MEMBRI POSSONO DIFENDERSI CONTRO SIFFATTI MODI DI PROCEDERE APPLICANDO L' AIUTO RECIPROCO PREVISTO DALL' ART . 71, L' OBBLIGO DI RICORRERE A DETTO AIUTO RECIPROCO NON E DIRETTO A SALVAGUARDARE GLI INTERESSI DI EVENTUALI TERZI, MA UNICAMENTE GLI INTERESSI DELLA COMUNITA . DI CONSEGUENZA QUESTI TERZI, QUALORA PRESENTINO UN RICORSO BASATO SULL' ART . 40 DEL TRATTATO, NON POSSONO INVOCARE LA MANCATA APPLICAZIONE DELL' AIUTO RECIPROCO A DIFESA E TUTELA GIURIDICA DI PRATICHE CHE L' AIUTO STESSO HA PRECISAMENTE LO SCOPO DI EVITARE . NON E QUINDI LA RICORRENTE QUELLA CHE POTREBBE CHIEDERE IL RISARCIMENTO DI UNA PRETESA LESIONE DEI SUOI DIRITTI PROVOCATA DALL' INAZIONE DELL' ALTA AUTORITA . PER QUESTE CONSIDERAZIONI E SENZA CHE SIA NECESSARIO ESAMINARE GLI ALTRI ARGOMENTI DELLA RICORRENTE, IL RICORSO VA RESPINTO .

Decisione relativa alle spese


A NORMA DELL' ART . 69, PARAGRAFO 2 DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE, LA PARTE SOCCOMBENTE VA CONDANNATA ALLE SPESE . NELLA SPECIE LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE SU TUTTI I MOTIVI PROPOSTI E DEVE PERTANTO SUPPORTARE LE SPESE DEL GIUDIZIO .

Dispositivo


LA CORTE

DISATTESA OGNI CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA, DICHIARA E STATUISCE :

1 ) IL RICORSO 9-60 E RESPINTO PERCHE INFONDATO .

2 ) IL RICORSO 12-60 E DICHIARATO IRRICEVIBILE .

3 ) LA RICORRENTE E CONDANNATA ALLE SPESE .