ORDINANZA DEL PRESIDENTE DELLA CORTE DEL 30 GIUGNO 1961. - BREEDBAND NV CONTRO SOCIETE DES ACIERIES DU TEMPLE, L'ALTA AUTORITA'DELLA CECA, KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN NV E BREDA SIDERURGICA SPA. - CAUSE RIUNITE 42 E 49/59.
raccolta della giurisprudenza
edizione francese pagina 00323
edizione olandese pagina 00337
edizione tedesca pagina 00339
edizione italiana pagina 00317
edizione speciale inglese pagina 00167
Parti
Motivazione della sentenza
Dispositivo
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NELLE CAUSE RIUNITE 42 E 49-59 - OPPOSIZIONE DI TERZO - PROCEDIMENTO SOMMARIO :
BREEDBAND N.V .
SOCIETA ANONIMA DI DIRITTO OLANDESE, CON SEDE IN IJMUIDEN, COMUNE DI VELSEN, PAESI BASSI, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO,
PRESSO L' AVV . E . ARENDT, AVENUE GUILLAUME 27,
RAPPRESENTATA DAL SUO DIRETTORE SIG . P . R . BENTZ VAN DEN BERG,
ASSISTITO DALL' AVV . J . MERTENS DE WILMARS, DEL FORO DI ANVERSA, RICORRENTE,
CONTRO
1 ) L' ALTA AUTORITA DELLA COMUNITA EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO,
CON DOMICILIO ELETTO NEI SUOI UFFICI, PLACE DE METZ 2, LUSSEMBURGO,
RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO, DOTT . I . TELCHINI, IN QUALITA D' AGENTE,
ASSISTITO DALL' AVV . J . COUTARD, PATROCINANTE PRESSO IL CONSIGLIO DI STATO FRANCESE,
2 ) SOCIETE DES ACIERIES DU TEMPLE,
SOCIETA ANONIMA CON SEDE IN BILLANCOURT ( SEINE ), FRANCIA, CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVV . G . MARGUE, RUE PHILIPPE 20,
RAPPRESENTATA DAL SUO AMMINISTRATORE-DIRETTORE GENERALE SIG . E . DE SEZE,
ASSISTITO DALL' AVV . J . DE RICHEMONT, DEL FORO DI PARIGI,
3 ) KONINKLIJKE NEDERLANDSCHE HOOGOVENS EN STAALFABRIEKEN N.V .,
SOCIETA ANONIMA CON SEDE IN VELSEN ( PAESI BASSI ),
CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO L' AVV . E . ARENDT, AVENUE GUILLAUME 27,
RAPPRESENTATA DAL SUO DIRETTORE, PROF . J . F . TEN DOESSCHATE,
ASSISTITO DAGLI AVV . C . P . KALFF E BARONE H . COLLOT D' ESCURY, DEL FORO DI AMSTERDAM,
4 ) BREDA SIDERURGICA SOCIETA PER AZIONI,
CON SEDE IN MILANO,
CON DOMICILIO ELETTO A LUSSEMBURGO, PRESSO IL DOTT . M . G . RIETTI, BOULEVARD ROOSEVELT 15,
RAPPRESENTATA DAL SUO AMMINISTRATORE DELEGATO-DIRETTORE GENERALE, COMM . G . REBUA,
ASSISTITO DALL' AVV . C . GRASSETTI, DEL FORO DI MILANO, PATROCINANTE PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE ITALIANA, PROFESSORE DELL' UNIVERSITA DI MILANO, RESISTENTI NEL PROCEDIMENTO SOMMARIO,
LA RICORRENTE INVOCA L' ARTICOLO 97, PARAGRAFO 2, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA IL QUALE STABILISCE CHE IN CASO DI OPPOSIZIONE DI TERZO LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA SENTENZA OPPOSTA PUO' ESSERE ORDINATA SU RICHIESTA DEL TERZO OPPONENTE .
LE RESISTENTI HANNO FORMULATO TRE ECCEZIONI ALLA CONCESSIONE DELLA SOSPENSIONE, DEDUCENDO :
A ) CHE L' OPPOSIZIONE DI TERZO SAREBBE PALESEMENTE IRRICEVIBILE, O QUANTO MENO INFONDATA;
B ) CHE LA DOMANDA E EVIDENTEMENTE INTESA AD OTTENERE LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLE DECISIONI DELL' ALTA AUTORITA, LE QUALI NON POTREBBERO ESSERE CONSIDERATE ALLA STREGUA DI UNA ESECUZIONE DELLA SENTENZA OPPOSTA;
C ) CHE NELLA SPECIE LE CIRCOSTANZE NON RENDEREBBERO NECESSARIA LA SOSPENSIONE E CHE CIASCUNA DI QUESTE ECCEZIONI, QUALORA FOSSE FONDATA, DOVREBBE PROVOCARE IL RIGETTO DELLA DOMANDA .
APPARE OPPORTUNO ESAMINARE IN PRIMO LUOGO LA TERZA ECCEZIONE DELLE RESISTENTI . L' ARTICOLO 97, PARAGRAFO 2, SECONDO INCISO, DEL REGOLAMENTO DI PROCEDURA, STABILISCE CHE SONO APPLICABILI LE DISPOSIZIONI DEL CAPITOLO 1 ), TITOLO TERZO, DI DETTO REGOLAMENTO .
IL RINVIO A TALE TITOLO SIGNIFICA, NELLA SPECIE, CHE LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLA SENTENZA PUO' ESSERE DISPOSTA OVE RICORRANO GLI STESSI PRESUPPOSTI CHE SONO PRESCRITTI PER RICHIEDERE LA SOSPENSIONE DELL' ESECUZIONE DELLE DECISIONI E RACCOMANDAZIONI DELL' ALTA AUTORITA .
COME UNA DELLE RESISTENTI HA FATTO GIUSTAMENTE OSSERVARE, NON SI VEDONO LE RAGIONI PER CUI IL RIGETTO DELLA DOMANDA POTREBBE PROVOCARE UNA SITUAZIONE QUASI INESTRICABILE . IN EFFETTI, LE MISURE CHE COSTITUISCONO OGGETTO DELLA DOMANDA DI SOSPENSIONE AVRANNO COME CONSEGUENZA IL PAGAMENTO DI DETERMINATE SOMME CHE POTREBBERO FORSE RISULTARE TOTALMENTE O PARZIALMENTE NON DOVUTE E DAR LUOGO A RIMBORSO .
NON E STATO DEDOTTO ED APPARE DEL RESTO IMPROBABILE CHE IL PAGAMENTO DI TALI SOMME METTEREBBE LA RICORRENTE IN GRAVI DIFFICOLTA FINANZIARIE . NEMMENO E STATO DEDOTTO CHE IL RIMBORSO DEGLI IMPORTI CORRISPOSTI, QUALORA SI RIVELASSERO NON DOVUTI, DAREBBE LUOGO A DIFFICOLTA, POSTO CHE UNA SIFFATTA EVENTUALITA SEMBRA IMPROBABILE, DATO IL CARATTERE DI AMMINISTRAZIONE PUBBLICA DELL' ALTA AUTORITA .
LA RICORRENTE HA ANCORA DEDOTTO CHE POTREBBERO SORGERE DELICATI PROBLEMI GIURIDICI SIA PER QUANTO CONCERNE L' EPOCA, SIA PER QUANTO RIGUARDA L' AMMONTARE DEGLI EVENTUALI RIMBORSI . QUESTA TESI E MANIFESTAMENTE INCONFERENTE POSTO CHE, ANCHE QUALORA LA SOSPENSIONE VENISSE CONCESSA, DIFFICOLTA DI CARATTERE INVERSO, E NON MENO GRAVI DI QUELLE ADDOTTE, POTREBBERO DEL PARI VERIFICARSI .
PERTANTO LE CONDIZIONI E CIRCOSTANZE DEL CASO IN ESAME NON IMPONGONO DI CONCEDERE LA SOSPENSIONE, MOTIVO QUESTO DI PER SE SOLO SUFFICIENTE A DETERMINARE IL RIGETTO DELLA DOMANDA .
IL PRESIDENTE DELLA CORTE DI GIUSTIZIA DELLE COMUNITA EUROPEE COSI' PROVVEDE
1 . LA DOMANDA E RESPINTA .
2 . E' RISERVATA OGNI DECISIONE SULLE SPESE .