Conclusioni dell'avvocato generale

MAURICE LAGRANGE

Traduzione dal francese

Signor Presidente, signori giudici,

La società in accomandita semplice Macchiorlatti Dalmas & Figli — capitale 50.000.000 di lire — con sede in Corio Canavese e direzione generale in Torino, è un'impresa di costruzioni meccaniche e — a quanto afferma, solo in piccola misura (è questo un problema che dovrete esaminare in una prossima udienza), ma comunque almeno in parte — un'impresa siderurgica ai sensi dell'art. 80 del Trattato. Essa produce in particolare lingotti d'acciaio, laminati e profilati che rientrano nell'elenco di cui all'Allegato I.

Essa impugna davanti a Voi, in forza dell'art. 36 del Trattato, una decisione dell'Alta Autorità in data 14 novembre 1958, adottata a norma dell'art. 64, con la quale le è stata inflitta un'ammenda di Lit. 2.500.000 per avere effettuato vendite a prezzi e condizioni superiori a quelli previsti dal listino, violando in tal modo l'art. 60 e le decisioni emanate per la sua attuazione. Secondo tale decisione, l'ammontare complessivo delle «vendite irregolari» è di Lit. 70.569.655 e le maggiorazioni di prezzo ammontano a Lit. 9.199.973. La ricorrente chiede di essere liberata dall'ammenda; in via subordinata, domanda che sia ridotta.

Lascerò fuori dalla discussione tutto ciò che non ha rilevanza per la soluzione della controversia, vale a dire, sia tutto quanto riguarda lo stato civile dei membri della famiglia Macchiorlatti e le esatte mansioni dei dipendenti della società, sia tutto quanto concerne le irregolarità relative al pagamento del prelievo le quali costituiscono oggetto di un'altra controversia.

A questo secondo proposito, tuttavia, non posso fare a meno di accennare alla lettera della ricorrente, in data 15 dicembre 1958, che l'Alta Autorità sostiene costituisca una vera e propria «confessione stra-giudiziale» dei fatti addebitati alla ricorrente. Come quest'ultima fa giustamente rilevare, detta lettera rispondeva alle contestazioni dell'Alta Autorità concernenti il pagamento del prelievo e, conseguentemente, non può essere considerata — ai fini del presente giudizio, il quale verte su tutt'altra materia — alla stregua di una confessione o di un riconoscimento dell'illecito: si tratta in realtà di un semplice documento unito agli atti, il quale cionondimeno riveste un certo interesse nella presente controversia, dato che l'autore vi espone, con una certa vivacità e molta franchezza, quella che si potrebbe chiamare la sua politica dei prezzi.

Ciò premesso, occorre esaminare alla luce delle disposizioni di legge applicabili nella specie se le asserite infrazioni sussistono o no e, in caso affermativo, quale debba essere secondo equità l'ammontare dell'ammenda.

Signori, le disposizioni cui ho fatto cenno Vi sono ben note: si tratta, oltre che dell'art. 60 del Trattato, delle decisioni 30 e 31-53 del 2 maggio 1953, completate e modificate dalle decisioni 1 e 2-54 del 7 gennaio 1954, a prescindere naturalmente dal primo articolo della decisione 2-54 annullato dalla Corte. In tale complesso di norme vanno distinte le disposizioni relative alle pratiche vietate dall'art. 60 — vale a dire che si riferiscono all'osservanza del principio della non discriminazione — e quelle relative alla pubblicità dei prezzi.

Sul primo punto la disposizione più importante è la seguente (art. 2 nuovo della decisione 30-53):

«Costituisce pratica vietata dall'art. 60, § 1, l'applicazione, da parte di un venditore, di prezzi o condizioni che si discostino da quelli previsti dal suo listino, salvo che egli possa dimostrare che la vendita di cui trattasi non rientra nelle categorie di transazioni previste nel suo listino, oppure che gli scarti di prezzo sono stati applicati in misura uguale a tutte le transazioni comparabili».

Quanto alla pubblicità dei prezzi, essa attiene all'obbligo delle imprese di pubblicare, nei modi e nel tempo prescritti, i loro listini dei prezzi e condizioni di vendita. In base alla sentenza della Corte della C.E.C.A. in data 21 dicembre 1954 — come sapete — qualsiasi divario fra i prezzi e condizioni effettivamente praticati ed i prezzi e condizioni indicati nei listini pubblicati è contrario al Trattato. Di conseguenza, come l'Alta Autorità ha giustamente rilevato in una comunicazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Comunità dell'11 gennaio 1955 (pag. 543):

«Qualsiasi scarto rispetto ai prezzi indicati nel listino — anche qualora tale scarto sia applicato in uguale misura a tutte le transazioni comparabili e non costituisca perciò un'infrazione alle norme relative alla non discriminazione — costituisce in ogni caso un'infrazione alle norme relative alla pubblicità».

Ciò è molto importante. Infatti, non basta che la ricorrente, per sottrarsi all'addebito di aver violato le norme relative alla pubblicità, dimostri che gli scarti rispetto al suo listino non sono discriminatori, dal momento che qualsiasi scarto costituisce di per sé violazione di dette norme. Essa dovrebbe perciò provare ancora che nessuna delle vendite, in ordine alle quali sono stati accertati degli scarti, «rientra nelle categorie di transazioni previste nel suo listino», come recita la decisione 1-54. Inoltre, se gli scarti di prezzo rispetto al listino non sono stati applicati in ugual misura a tutte le transazioni comparabili, si ha una duplice violazione: violazione delle norme relative alla pubblicità ed altresì del divieto di discriminazione. Dobbiamo concluderne che non ha alcun interesse lo stabilire se il divieto di discriminazione sia stato violato? A mio parere, niente affatto, poiché, se per dichiarare la legittimità di una sanzione pecuniaria è sufficiente constatare la violazione delle norme relative alla pubblicità, io ritengo sia inoltre estremamente importante, per valutare la gravità dell'infrazione e conseguentemente l'ammontare della pena pecuniaria, l'accertare se detta violazione implichi altresì quella del divieto di discriminazione. L'aver violato detto divieto, che è uno dei fondamenti del mercato comune, mi sembra molto più grave — almeno in linea di principio — dell'aver contravvenuto alle norme relative alla pubblicità, le quali hanno l'unico scopo di rendere più agevole l'osservanza del divieto stesso. Ciò è vero soprattutto quando, come nella fattispecie, ci si trova di fronte ad imprese piccole o medie, che non fanno parte di gruppi potenti e sono perciò molto più esposte alle reali fluttuazioni del mercato ed ovviamente costrette a far fronte, in misura molto maggiore, ad un'effettiva concorrenza; inoltre il loro raggio d'azione commerciale più o meno limitato fa ritenere molto meno necessaria una pubblicità ufficiale nell'intero mercato comune.

A mio parere perciò occorre in realtà prendere in esame le violazioni — in numero di 20 — accertate dall'ispettore dell'Alta Autorità — e da questa ufficialmente constatate con la decisione impugnata — sia dal punto di vista del divieto di discriminazioni, sia sotto il profilo della violazione delle norme relative alla pubblicità.

A tale proposito ritengo non sia sufficiente liberarsi — come ha fatto l'Alta Autorità in corso di causa — dagli argomenti della ricorrente mediante un semplice ragionamento alternativo.

In effetti, la Corte può nella specie apprezzare i fatti senza alcuna limitazione e dispone, per stabilire l'ammontare dell'ammenda, di piena discrezionalità.

Senza dubbio sarebbe stato preferibile che la ricorrente, nel suo stesso interesse, avesse messo a profitto il lungo lasso di tempo intercorso tra l'ispezione e l'applicazione dell'ammenda per presentare le sue deduzioni, anzichè giustificarsi per la prima volta soltanto nel ricorso. Tale indugio non dispensa tuttavia il giudice dall'entrare nel merito. A tale scopo, i due documenti fondamentali — che occorre porre a raffronto — sono l'elenco delle infrazioni accertate dall'ispettore dell'Alta Autorità e contestate alla ricorrente con lettera raccomandata del 19 febbraio 1958 (Allegato II al ricorso pag. 2) e le giustificazioni particolareggiate contenute nelle pagine da 3 a 10 del ricorso. La ricorrente si attiene puntualmente all'ordine seguito dall'ispettore nel segnalare — nella sua relazione — le venti infrazioni, con la sola differenza che la sua numerazione va da 1 a 19 (infatti al no 1 figurano insieme la fattura 2 del 5 gennaio 1957 e le fatture 6, 7 ed 8 del 4 gennaio 1957).

Signori, esaminando detti documenti si rileva che le giustificazioni addotte dalla ricorrente sono in più casi dello stesso genere di guisa che, onde possiate meglio apprezzarne la portata, ho ritenuto utile compilare una tabella nella quale le fatture sono raggruppate per categoria di sovrapprezzi. In tal modo è più facile stabilire se esistono differenze di prezzo tra operazioni dello stesso genere e se queste siano giustificate. Ecco, signori, la tabella, che io metto del pari a disposizione delle parti. Se permettete, l'esamineremo insieme.

Prima categoria di sovrapprezzi: lingotti per laminazione, 1 lira il kg. Il listino dell'impresa, a pag. 8, indica come prezzo base dei «lingotti per laminazione» 54 lire, ma a pag. 10 vediamo che il prezzo, immutato per i quadri da mm 95, è invece ridotto a 53 lire per i quadri da mm 120 ed a lire 52,50 per quelli da mm 150. La ricorrente non ha tenuto conto di ciò e non si è perciò attenuta al proprio listino in tutti i casi compresi nella categoria in esame. Viceversa non vi è discriminazione, dal momento che la maggiorazione è sempre la stessa (si tratta però di consegne fatte allo stesso cliente).

Seconda categoria: lingotti di dimensioni speciali, 2 lire il kg. Questo supplemento non è previsto nel listino, ma avrebbe dovuto esserlo, a norma dell'art. 2 b della decisione 31-53:

«Tutti i listini dei prezzi e condizioni di vendita pubblicati devono contenere almeno le seguenti indicazioni: …gli scarti per dimensioni e lunghezza».

Abbiamo dunque una omissione dal listino, tanto più ingiustificata in quanto queste forniture di lingotti di m 1,20 — quindi più lunghi del normale — sono costantemente richieste dalla società ILVA, la quale sembra essere uno dei più importanti clienti della ricorrente. Tuttavia, nemmeno qui vi è discriminazione; il sovrapprezzo è sempre lo stesso: 2 lire il kg.

Terza categoria: termini di consegna. La ricorrente ha applicato sovrapprezzi da lire 1,50 a lire 4,50 per termini di consegna anormali. Le condizioni generali di vendita (prima parte del listino) prevedono (no 6, pag. 2) che

«i termini di espletamento, spedizione e consegna che venissero eventualmente concretati hanno solo valore indicativo e sono sempre dati senza garanzia (eccettuato il caso di impegni di consegna tassativi per determinate forniture e concordati prima dell'assunzione dell'ordine)».

In simili casi è perfettamente naturale chiedere un supplemento di prezzo ed è inutile dire che questo può variare a seconda dell'urgenza. Senonchè i sovrapprezzi o maggiorazioni devono risultare dal listino (art. 2 b in fine della decisione 31-53):

«tutti i sovrapprezzi e le maggiorazioni normalmente applicati che si riferiscono alla consegna dei vari prodotti».

Anche qui va rilevata dunque una omissione dal listino. Quanto alla discriminazione, non pare sia il caso di parlarne (eccetto che per la fattura no 4 [no 2 del ricorso] per la quale non è indicato l'effettivo ammontare dei supplementi). Vediamo infatti che alla ditta Vicenza (no 4, fattura 12) è stato chiesto un sovrapprezzo di lire 2,50 per «termini di consegna anormali», mentre per le ditte Comp. Siciliana (no 6, fattura 53) e Menzio Pietro (no 7, fattura 63), la maggiorazione imposta è di lire 3,50; questi due ultimi clienti avevano però chiesto «precedenza assoluta su qualsiasi altro lavoro in corso anche mediante turni di lavoro festivo e notturno»: il prezzo più elevato sembra perciò giustificato.

Quarta categoria: particolari modalità di consegna. La situazione è la stessa che per i termini di consegna. Vi è omissione dal listino. Per quanto riguarda la discriminazione, la prova liberatoria non è stata fornita per il no 2 (fattura 4); mi pare invece sia stata fornita per i m. 4 (fattura 12) e 10 (fatture 70 e 72): nel primo caso la consegna doveva avvenire a piccoli quantitativi in diverse riprese e nel secondo vengono menzionate particolari modalità di trasporto.

Quinta categoria: analisi tecnologiche e chimiche, prove di resilienza. Le condizioni generali di vendita (no 10, pag. 2) prevedono che le spese di collaudo sono a totale carico dell'acquirente, il che è perfettamente naturale. Lo stesso vale senza dubbio per le spese di analisi tecnologica e chimica. Ma — occorre domandarsi — i supplementi chiesti a tale titolo devono risultare dal listino? La decisione 31-53 non lo dice. Ritengo perciò che su questo punto la violazione, per omissione, delle norme relative alla pubblicità non è provata. E nemmeno mi sembra sussista discriminazione in quanto i sovrapprezzi fatturati differiscono di poco (da un minimo di 5 ad un massimo di 6,50 lire).

Sesta categoria: affasciatura speciale, maggiorazione richiesta: 2,50 o 3 lire. Il listino, a pag. 29, prevede 1 lira Vi è dunque violazione del listino, vuoi diretta, vuoi per omissione nel caso che l'impresa volesse affermare che la prestazione richiesta usciva dall'ambito del prezzo indicato nel listino. Viceversa nessuna discriminazione, a quanto pare, o comunque quasi irrilevante: a Borini (nn. 13 e 18, fatture 441, 464 e 465), il quale aveva ordinato l' «ajfasciatura» in «piccoli fasci», sono state chieste lire 2,50, invece di 3 lire.

Settima categoria: partecipazione del personale alle operazioni di carico e scarico. Il listino non prevede questo sovrapprezzo mentre l'art. 2 della decisione 31-53 parla, alla lett. e, di «spese relative al modo di caricamento». Il listino è perciò irregolare per omissione anche su questo punto. Quanto alle maggiorazioni di prezzo, esse appaiono giustifi-cate (eccetto che per il no 2, fattura 4, mancando ogni indicazione): così, viene chiesto un supplemento di lire 3,50 (no 4, fattura 12) per partecipazione del personale alle sole operazioni di scarico, mentre ai nn. 7 (fattura 63) e 14 (fattura 444), il supplemento è di 4 lire ed il personale partecipa tanto al carico, quando allo scarico del materiale.

Ottava categoria: eliminazione delle cricche: 1 lira il kg. Vien fatto di chiedersi se tale eliminazione non dovrebbe essere senz'altro compresa nel prezzo (mi riferisco a tale proposito ad una lettera della società I.L.V.A. in data 25 febbraio 1957, Allegato 16 al ricorso). Altrimenti questa maggiorazione dovrebbe essere prevista nel listino, in quanto si tratterebbe in tal caso di una «maggiorazione per qualità e gradazione», ai sensi dell'art. 2 b della decisione 31-53. Perciò si è andati oltre il prezzo di listino oppure vi è stata una omissione dal listino. Non vi è invece stata alcuna discriminazione, dato che il sovrapprezzo è lo stesso in tutti i casi.

Nona categoria: qualità speciali (acciaio extra dolce). Il listino (a pag. 32) prevede un extra di 7 lire per i nastri d'acciaio extra dolce: nel caso nostro si tratta invece di lingotti. Vi è stata dunque una violazione del listino (diretta oppure mediante omissione, dal momento che la decisione 31-53, all'art. 2 b, prevede le «maggiorazioni per qualità e gradazione»). Quanto alla discriminazione, sembra che essa sussista, dato che sono stati chiesti due sovrapprezzi differenti senza fornire alcuna giustificazione della differenza stessa.

Categorie decima e undecima: spuntatura e taglio alla cesoia. Pare trattarsi di una prestazione speciale che, a norma della decisione 31-53, non deve essere obbligatoriamente contemplata nel listino.

Al termine di questo esame, piuttosto arido invero — e di cui chiedo venia — devo fare ancora due osservazioni.

Innanzitutto mi sono chiesto se alcune delle transazioni in causa non dovevano per caso essere considerate come «non rientranti nelle categorie di transazioni previste dal listino» della ricorrente, il che renderebbe perfettamente lecite le relative maggiorazioni. Il dubbio parrebbe fondato soprattutto nei confronti del no 2 (fattura 4) il quale comprende una vera valanga di sovrapprezzi: termini di consegna anormali, speciali modalità di consegna, partecipazione del personale dell'impresa alle operazioni di carico e scarico, eliminazione delle cricche, analisi tecnologiche, «affasciatura». Ciononpertanto, non ritengo che il complesso di queste operazioni permetta di considerare la transazione come «singolare» e «non prevista dal listino». Si tratta infatti di un prodotto che rientra nella normale produzione dell'impresa, è espressamente previsto dal listino (pag. 8, no 5 f; prezzo 72 lire) ed i numerosi sovrapprezzi compresi nella transazione sono quelli che ho ricordato sopra osservando che la maggior parte di essi avrebbe potuto e dovuto essere contemplata dal listino.

Seconda osservazione: Alle infrazioni che ho esaminato fin qui ne va aggiunta un'altra, concernente le condizioni di pagamento, le quali — come l'Alta Autorità ha espressamente rilevato nel contestare le violazioni con lettera del 16 gennaio 1958 — variano a seconda dei clienti: pagamento in contanti senza sconto, pagamento a 10 giorni, a 15 giorni, a 30 giorni, a 60 giorni, a 90 giorni, metà a 30 e metà a 60 giorni, in contanti con sconto del 10 %, metà in contanti e metà a 30 giorni. Queste varie modalità sono un po' diverse da quanto previsto nelle condizioni generali di vendita, no 16, a pag. 5. La. ricorrente, nella lettera in data 15 dicembre 1958 inviata all'Alta Autorità — di cui ho parlato all'inizio — insiste proprio su questo punto, affermando l'impossibilità e l'ingiustizia di trattare allo stesso modo il cliente «buono» e quello «cattivo», vale a dire, nella specie, il buono ed il cattivo pagatore. Ciò non toglie che, a questo proposito, la violazione delle condizioni di vendita esposte all'inizio del listino sia incontestabile e, del resto, incontestata.

Ed ora, cosa dobbiamo concludere?

Signori, se la lite vertesse sull'ammontare di un debito non penserei nemmeno per un istante, essendo mancato un contradditorio particolareggiato, di pronunziarmi su delle questioni di carattere così squisitamente tecnico e non esiterei a proporvi una perizia.

Nella specie, però, l'esame che ho creduto di dover fare aveva l'unico scopo di fornirvi degli elementi per l'eventuale riduzione dell'ammontare dell'ammenda, il che dipende soltanto dal Vostro prudente apprezzamento, ed a tale proposito ritengo sia possibile formarsi un'opinione senza esporre le parti agli indugi ed alle spese inerenti ad un'istruttoria.

Circa il sussistere delle violazioni non sembra sia possibile nutrire alcun dubbio: vi è stata, nella maggior parte dei casi, contravvenzione alle norme relative alla pubblicità, vuoi sotto forma di violazione diretta del listino, vuoi sotto forma di omissione dal listino stesso di determinate indicazioni che avrebbero invece dovuto esservi comprese.

Per converso, nella maggior parte dei casi, sembra non vi sia stata, inoltre, infrazione del divieto di discriminazione. Con riferimento alle considerazioni di carattere generale svolte a questo proposito e tenendo conto del fatto che si tratta di una prima infrazione, sono d'avviso che l'ammenda debba essere notevolmente ridotta e debba avere soprattutto il carattere di una sanzione inflitta per ragioni di principio. Riterrei equa la somma di Lit. 100.000: con ciò voglio evidentemente indicare soltanto l'ordine di grandezza.

È mia ferma speranza che questa indulgenza, sempreché Voi siate d'accordo, dia i suoi frutti e che la ricorrente abbia cura in avvenire di completare i suoi listini e di modificarli tutte le volte che occorre, il che si può fare con ben poca fatica.

Concludo quindi chiedendo che

l'ammenda inflitta alla ricorrente sia ridotta a Lit. 100.000

e le spese siano poste a carico dell'Alta Autorità.

ALLEGATO

Categoria dei sovrapprezzi

Ammontare in Lit./kg.

no (pag. da 3 a 10 del ricorso)

no della fattura e nome del cliente

Violazione o omissione dal listino

Discriminazione

1.

Lingotti per laminazione

1

1 a

(2-B a 8) ILVA

violazione

no

»

»

11 a

(429-30-31) ILVA

»

»

»

»

15 a

(445 a 55) ILVA

»

»

»

»

17 a

(459 a 63) ILVA

»

»

»

»

19 a

(466 a 73) ILVA

»

»

2.

Lingotti di dimensioni speciali

2

1 b

(2-6 a 8) I.L.V.A.

omissione (d. 31-53 art. 2 è)

»

»

»

11 b

(429 a 31) ILVA

»

»

»

»

15 6

(445 a 55) ILVA

»

»

»

»

17 6

(459 a 63) ILVA

»

»

»

»

19 6

(466 a 73) ILVA

»

»

3.

Termini di consegna

1,50 a

2 a

(4) Martini Francesco

omissione (d. 31-53 art. 2 6)

sì (in mancanza di prova contraria)

»

4,50

4 a

(12) Ferr. Vicenzo

»

no

»

2,50

6 a

(53) Comp. Siciliana

»

»

»

3,50

7 a

(63) Menzio Pietro

»

»

4.

Particolari modalità di consegna

1 a 6

2 b

(4) Martini Francesco

omissione (in mancanza di precisazioni)

sì (in mancanza di prova contraria)

»

2,50

4 b

(12) Ferr. Vicenzo

omissione

no (piccole quantità)

»

2,50

10

(70-72) Borinisubalpina

»

no (fornite spiegazioni)

5.

Analisi tecnologiche e chimiche, prove di resilienza

4,50 a 25

2e

(4) Martini Francesco

no

no

»

6

6 b

(53) Comp. Siciliana

»

»

»

6

9 c

(67) Narbonne

»

»

»

6,50

11 d

(429-431) ILVA

»

»

»

6,50

12 c

(438) Genisio

»

»

»

5

14 c

(444) Befani

»

»

»

6,50

15 d

(445-455) ILVA

»

»

»

5

16 b

(457) Zava

»

»

»

6

17 d

(459-463) ILVA

»

»

»

6,50

19 d

(466-473) ILVA

»

»

6.

Affasciatura speciale

3

2 f

(4) Martini Francesco

violazione listino p. 29 (extra

no

»

3

4 d

(12) Ferro Vicenzo

1 lira)

»

»

3

7 c

(63) Menzio Pietro

»

»

»

3

12 b

(438) Genisio

»

»

»

2,50

13

(441) Borini

»

(piccoli) fasci)

»

2,50

18

(464-465) Borini

»

»

7.

Partecipazione del personale alle operazioni di carico e scarico

2,50 a 7,50

2 c

(4) Martini Francesco

omissione (d. 2-53 art. 2 e)

sì (in mancanza diprova contraria)

»

3,50

4c

(12) Ferro Vincenzo (scarico)

»

no

»

4

7 b

(63) Menzio Pietro (carico e scarico)

»

»

»

4

14 b

(444) Befani (idem)

»

»

»

maggioraz. scomodità ubicazione

8

(64) Ferro Vincenzo

»

»

8.

Eliminazione delle cricche

1

2 d

(4) Martini Francesco

omissione

no

»

1

4 e

(12) Ferro Vincenzo

»

»

»

1

7 d

(63) Menzio Pietro

»

»

»

1

11 c

(429, 430, 431) ILVA

»

»

»

1

12 a

(438) Cenisio

»

»

»

1

15 c

(445-455) ILVA

»

»

»

1

17 c

(459-463) ILVA

»

»

»

1

19 c

(466-473) ILVA

»

»

9.

Qualità speciali (acciaio extra dolce)

4

5

(15) Metall. di Sestri

violazione listino p. 32 (extra per nastri = 7 lire)

sì (inmancanza di prova contraria)

»

3

16 a

(457) Zava

»

»

10.

Spuntatura

4

9 a

(67) Narbonne

no

no

11.

Taglio alla cesoia

3,50

6 b

(67) Narbonne

»

»