SENTENZA DELLA CORTE DEL 21 GIUGNO 1958. - GROUPEMENT DES HAUTS FOURNEAUX ET ACIERIES BELGES CONTRO L'ALTA AUTORITA'. - CAUSA 8/57.
raccolta della giurisprudenza
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Massima
Parti
Oggetto della causa
Motivazione della sentenza
Decisione relativa alle spese
Dispositivo
++++
1 . PROCEDURA - RICORSO D' ANNULLAMENTO - DECISIONE GENERALE - RICORSI DELLE ASSOCIAZIONI D' IMPRESE - LEGITTIMAZIONE AD AGIRE DAVANTI ALLA CORTE
( TRATTATO ARTICOLI 33, 2 ) COMMA, 48 ED 80 )
2 . PROCEDURA - RICORSO D' ANNULLAMENTO - DECISIONE GENERALE - RICORSI DELLE ASSOCIAZIONI D' IMPRESE - SVIAMENTO DI POTERE - RICEVIBILITA
( TRATTATO ART . 33, 2 ) COMMA )
3 . MECCANISMI FINANZIARI - MEZZI INDIRETTI D' INTERVENTO
( TRATTATO ARTICOLI 53 E 57 )
4 . OBBIETTIVI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA OBBLIGHI DELL' ALTA AUTORITA - APPLICAZIONE DEGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 - CONCILIAZIONE FRA I VARI OBBIETTIVI ENUNCIATI NELL' ART . 3
( TRATTATO ARTICOLI 2, 3, 4, 5 E 53; TRATTATO ARTICOLI 2, 3, 4 E 53 )
5 . SVIAMENTO DI POTERE - FINALITA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI
( TRATTATO ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 )
6 . MECCANISMI FINANZIARI - SISTEMA DI RIPARTIZIONE - AZIONE DIRETTA SULLA PRODUZIONE
( TRATTATO ARTICOLI 53 B, 59 ED ALLEGATO II )
7 . ORIENTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI - MECCANISMI FINANZIARI - AZIONE INDIRETTA SUGLI INVESTIMENTI
( TRATTATO ARTICOLI 53 B E 54 )
1 . LE ASSOCIAZIONI D' IMPRESE SONO LEGITTIMATE AD IMPUGNARE DINANZI ALLA CORTE DECISIONI GENERALI SUSCETTIBILI DI LEDERE TALUNI INTERESSI, ANCHE SE DIVERGENTI CHE ESSE ASSOCIAZIONI HANNO IL COMPITO DI TUTELARE .
2 . IL RICORSO DI UN' ASSOCIAZIONE D' IMPRESE CONTRO UNA DECISIONE GENERALE E RICEVIBILE QUALORA ESSA DENUNCI FORMALMENTE UNO O PIU SVIAMENTI DI POTERE NEI CONFRONTI DEI SUOI ADERENTI ED INDICHI IN MODO PERTINENTE LE RAGIONI DA CUI A SUO AVVISO DERIVA LO SVIAMENTO - O GLI SVIAMENTI - DI POTERE; QUANDO IN ISPECIE ESSA DEDUCA ARGOMENTI CON CUI MIRI A DIMOSTRARE CHE L' ALTA AUTORITA ADOTTANDO LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE SI E SERVITA DEI POTERI CONFERITILE DAL TRATTATO PER FINI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI LE ERANO STATI ATTRIBUITI .
3 . I MECCANISMI FINANZIARI DI CUI ALL' ART . 53 SI FONDANO SU TRASFERIMENTI DI BENI ED IN ISPECIE DEL GENERE DELLA PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE . ESSI COSTITUISCONO DEI MEZZI D' INTERVENTO DI CARATTERE " INDIRETTO " AI SENSI DELL' ART . 57 DEL TRATTATO CHE SI CONTRAPPONGONO AI MEZZI D' INTERVENTO DIRETTI, QUALI LA FISSAZIONE DI QUOTE DI PRODUZIONE ( ART . 58 ) E LA RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PRIME ( ART . 59 ).
4 . A ) L' ESPRESSO RICHIAMO CHE NELL' ART . 53 VIENE FATTO ALL' ART . 3 NON ESENTA L' ALTA AUTORITA DAL DOVERE DI RISPETTARE GLI ALTRI ARTICOLI DEL TRATTATO ED IN ISPECIE GLI ARTICOLI 2, 4 E 5 . GLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 DEVONO SEMPRE VENIR OSSERVATI IN QUANTO ESSI STABILISCONO GLI OBBIETTIVI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA . DETTE DISPOSIZIONI HANNO CARATTERE IMPERATIVO E DEVONO ESSERE TENUTE TUTTE PRESENTI SIMULTANEAMENTE PER FARNE APPLICAZIONE ADEGUATA .
B ) LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 SONO AUTOSUFFICIENTI E DI IMMEDIATA APPLICAZIONE QUANDO NON SONO RICHIAMATE DA ALCUN ALTRA NORMA DEL TRATTATO; QUANDO INVECE SONO RICHIAMATE O DISCIPLINATE DA ALTRE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO, LE NORME RIFERENTISI AD UNA STESSA DISPOSIZIONE DEVONO VENIR CONSIDERATE NEL LORO INSIEME E SIMULTANEAMENTE APPLICATE . IN PRATICA SARA TUTTAVIA NECESSARIO PROCEDERE AD UN CERTO COMPROMESSO FRA I VARI SCOPI DELL' ART . 3, GIACCHE E MANIFESTAMENTE IMPOSSIBILE ATTUARLI TUTTI AL MASSIMO GRADO NEL LORO COMPLESSO E SINGOLARMENTE, IN QUANTO TRATTASI DI PRINCIPI GENERALI ALLA CUI REALIZZAZIONE ED ARMONIZZAZIONE SI DEVE TENDERE PER QUANTO E POSSIBILE .
5 . NELL' ESAMINARE UNA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE ATTINENTE ALLE DISPOSIZIONI FONDAMENTALI DEGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 DEL TRATTATO NON BASTA ACCERTARE LA CONTRADDITTORIETA E L' INCOMPATIBILITA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON UNA O PIU DI UNA DI TALI DISPOSIZIONI FONDAMENTALI . RELATIVAMENTE AD UNA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE ATTINENTE A QUALSIASI ARTICOLO DEL TRATTATO E PRESCRITTO L' ESAME DELLE FINALITA DI TALI PROVVEDIMENTI E NON VI E ALCUNA DISPOSIZIONE DEL TRATTATO CHE GIUSTIFICHI UNA DEROGA A TAL PROPOSITO QUANDO TRATTASI DEGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 .
6 . LE OPERAZIONI PREVISTE DALL' ART . 59 E DALL' ALLEGATO II AL TRATTATO CHE CONSISTONO ESCLUSIVAMENTE NELLA FISSAZIONE DI PRIORITA NELL' UTILIZZAZIONE E NELLA RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PRIME, SONO DIRETTAMENTE ED UNICAMENTE DI NATURA QUANTITATIVA E SONO QUINDI TOTALMENTE ESTRANEE ALL' AZIONE INDIRETTA SULLA PRODUZIONE TRAMITE I PREZZI E SENZA LIMITAZIONE DEL VOLUME DEGLI ACQUISTI, QUALE E QUELLA CHE ESERCITA UN MECCANSIMO FINANZIARIO ISTITUITO AI SENSI DELL' ART . 53 B .
7 . LE NORME DELL' ART . 54 NON SI OPPONGONO ALL' APPLICAZIONE DI PROVVEDIMENTI, CONFORMI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 3, 5, 53 B, 57 E 59 DEL TRATTATO E TALI DA INFLUENZARE L' ORIENTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PROGETTATI DALLE IMPRESE . IN ISPECIE I MECCANISMI FINANZIARI DELL' ART . 53 B, CHE L' ALTA AUTORITA PUO' USARE COME UN MEZZO D' AZIONE INDIRETTO SULLA PRODUZIONE COMPORTANO, PER LA LORO STESSA NATURA, DEGLI EFFETTI SUSCETTIBILI DI INFLUIRE SULLE PREVISIONI DELLE IMPRESE, ED IN PARTICOLARE SUI LORO PIANI D' INVESTIMENTO .
NELLA CAUSA
TRA
IL " GROUPEMENT DES HAUTS FOURNEAUX ET ACIERIES BELGES "
ASSOCIAZIONE SENZA FINI DI LUCRO DI DIRITTO BELGA, CON SEDE SOCIALE A BRUXELLES E CON DOMICILIO ELETTO PRESSO L' AMBASCIATA DEL BELGIO A LUSSEMBURGO, BOULEVARD PRINCE HENRI 9, PARTE RICORRENTE,
RAPPRESENTATA DAL SUO PRESIDENTE SIGNOR PIERRE VAN DER REST, E DAL DIRETTORE DELLA DIVISIONE ECONOMICO-SOCIALE, BARONE DONALD FALLON,
ASSISTITI DALL' AVV . MARCEL GREGOIRE, PATROCINANTE PRESSO LA CORTE D' APPELLO DI BRUXELLES, E DALL' AVV . MERTENS DE WILMARS, ESERCENTE AD ANVERSA,
E
L' ALTA AUTORITA' DELLA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO,
CON DOMICILIO ELETTO NEI SUOI UFFICI A LUSSEMBURGO, PLACE DE METZ 2, PARTE CONVENUTA,
RAPPRESENTATA DAL SUO CONSULENTE GIURIDICO SIGNOR GERARD OLIVIER, IN QUALITA DI AGENTE,
ASSISTITO DAL PROF . ANDRE DE LAUBADERE, DOCENTE ALLA FACOLTA GIURIDICA DELL' UNIVERSITA DI PARIGI,
CAUSA CHE HA PER OGGETTO L' ANNULLAMENTO DEGLI ARTICOLI 3 N . 1 B, 6, 8 E 9 DELLA DECISIONE 2-57 DEL 26 GENNAIO 1957 RELATIVA ALL' ISTITUZIONE DI UN MECCANISMO FINANZIARIO PER GARANTIRE UN REGOLARE RIFORNIMENTO DI ROTTAME AL MERCATO COMUNE, PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA COMUNITA N . 4, DEL 28 GENNAIO 1957,
A - SULLA RICEVIBILITA'
AI SENSI DEL SUO STATUTO, LA RICORRENTE E UN' ASSOCIAZIONE DI DIRITTO PRIVATO BELGA CHE HA LO SCOPO DI SOSTENERE E TUTELARE GL' INTERESSI GENERALI DEI PRODUTTORI BELGI DI GHISA E D' ACCIAIO . NON E CONTESTATO CHE LA DECISIONE GENERALE N . 2-57 NELLE SUE PARTI IMPUGNATE, E SUSCETTIBILE DI PREGIUDICARE TALUNI INTERESSI, ANCHE SE TALVOLTA DIVERGENTI, DI CUI LA RICORRENTE HA LA CURA . LA RICORRENTE PERTANTO, IN CONFORMITA AGLI ARTICOLI 33, 48 ED 80 DEL TRATTATO, HA VESTE PER AGIRE DAVANTI ALLA CORTE .
LA RICORRENTE DENUNCIA FORMALMENTE UNO O PIU SVIAMENTI DI POTERE NEI CONFRONTI DEI SUOI MEMBRI INDICANDO IN MODO PERTINENTE LE RAGIONI DA CUI A SUO AVVISO DERIVA IL DENUNCIATO SVIAMENTO - O SVIAMENTI - DI POTERE; INFATTI GLI ARGOMENTI DEDOTTI MIRANO A DIMOSTRARE CHE L' ALTA AUTORITA, ADOTTANDO LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE, SI E SERVITA DEI POTERI CONFERITILE DALL' ART . 53 B DEL TRATTATO PER FINI DIVERSI DA QUELLI PER I QUALI LE ERANO STATI ATTRIBUITI E CIO' SAREBBE DOVUTO SIA A GRAVE DISCONOSCIMENTO DI ALCUNI FRA GLI SCOPI CONSIDERATI DALL' ART . 3, SIA AL MANIFESTO INTENTO DI ATTUARE GLI OBBIETTIVI DI CUI AGLI ARTICOLI 54 E 59 AL FINE DI ELUDERE LE SPECIALI PROCEDURE ALL' UOPO PREVISTE DAI DETTI ARTICOLI E CHE INOLTRE GLI SCOPI ENUNCIATI NELLA DECISIONE CONTRASTANO FRA DI LORO NONCHE CON GLI SCOPI REALMENTE PERSEGUITI .
IL RICORSO E PERTANTO RICEVIBILE .
B - NEL MERITO
QUALE BASE GIURIDICA DEI SISTEMI DI PEREQUAZIONE ISTITUITI PER IL ROTTAME, L' ALTA AUTORITA HA SCELTO L' ART . 53; TALE ARTICOLO METTE A DISPOSIZIONE DELL' ALTA AUTORITA UN MEZZO PER INTERVENIRE IN VISTA DI ADEMPIERE AI COMPITI CHE IL TRATTATO LE ASSEGNA, IN ISPECIE ALL' ART . 3 .
L' ART . 53 FIGURA NEL CAPITOLO 2 ), TITOLO III, DEL TRATTATO CHE E INTITOLATO " DISPOSIZIONI FINANZIARIE ". GLI ALTRI ARTICOLI DI DETTE DISPOSIZIONI REGOLANO L' IMPIEGO DEI FONDI CHE PERVENGONO ALL' ALTA AUTORITA DAI PRELIEVI SULLA PRODUZIONE O MEDIANTE PRESTITI . SI PUO' DUNQUE RITENERE CHE I MECCANISMI FINANZIARI DI CUI ALL' ART . 53 SI FONDANO SU TRASFERIMENTI DI BENI, SPECIALMENTE DEL GENERE DELLA PEREQUAZIONE E COMPENSAZIONE, E TALE INTERPRETAZIONE E SUFFRAGATA DALL' ULTIMO COMMA DELL' ART . 62 OV' E PREVISTO CHE CERTE COMPENSAZIONI " POSSONO VENIR ATTUATE ANCHE NEI MODI INDICATI DALL' ART . 53 ".
LE PEREQUAZIONI E COMPENSAZIONI NON INCIDONO DIRETTAMENTE SUI PREZZI, BENSI' SUI FATTORI CHE CONTRIBUISCONO ALLA LORO FORMAZIONE; QUINDI, PUR SENZA OSTACOLARE LA LIBERA DETERMINAZIONE DEI PREZZI, QUESTI FATTORI NE MODIFICANO IL LIVELLO .
IN VIRTU DI QUESTE MODIFICAZIONI DEL LIVELLO DEI PREZZI, I MECCANISMI FINANZIARI PREVISTI DALL' ART . 53 INFLUENZANO GLI ALTRI ELEMENTI CARATTERISTICI DELLA SITUAZIONE DI MERCATO E SPECIALMENTE L' OFFERTA E LA DOMANDA DEI PRODOTTI A CUI SI RIFERISCONO . TALI MECCANISMI COSTITUISCONO DUNQUE, IN MANO ALL' ALTA AUTORITA, DEI MEZZI D' INTERVENTO POTENTI ED EFFICACI, MA DI CARATTERE " INDIRETTO ", AI SENSI DELL' ART . 57 DEL TRATTATO, CHE SI CONTRAPPONGONO AI MEZZI D' INTERVENTO DIRETTI QUALI LA FISSAZIONE DI QUOTE DI PRODUZIONE ( ART . 58 ) O LA RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PRIME ( ART . 59 ).
L' IMPIEGO DEI MECCANISMI FINANZIARI DI CUI ALL' ART . 53 CONSENTE ALL' ALTA AUTORITA DI INFLUIRE NOTEVOLMENTE SUL MERCATO DEL CARBONE E DELL' ACCIAIO; L' ART . 53 LIMITA PERO' L' IMPIEGO DI QUESTI MECCANISMI AI PROCEDIMENTI " NECESSARI PER L' ESECUZIONE DEI COMPITI DEFINITI DALL' ART . 3 E COMPATIBILI CON LE DISPOSIZIONI DEL PRESENTE TRATTATO, IN PARTICOLARE CON L' ART . 65 ".
LA MENZIONE ESPRESSA DELL' ART . 3 NON ESENTA L' ALTA AUTORITA DAL DOVERE DI RISPETTARE GLI ALTRI ARTICOLI DEL TRATTATO, IN ISPECIE GLI ARTICOLI 2, 4 E 5 CHE, CON L' ART . 3, DEVONO ESSER SEMPRE TENUTI PRESENTI PERCHE STABILISCONO GLI OBBIETTIVI FONDAMENTALI DELLA COMUNITA . QUESTE DISPOSIZIONI HANNO CARATTERE IMPERATIVO E DEBBONO ESSER TENUTE PRESENTI SIMULTANEAMENTE PER FARNE APPLICAZIONE ADEGUATA, E POICHE SONO AUTOSUFFICIENTI, QUANDO NON SONO RICHIAMATE DA ALCUN' ALTRA NORMA DEL TRATTATO, SONO DI IMMEDIATA APPLICAZIONE; QUANDO INVECE SONO RICHIAMATE O DISCIPLINATE DA ALTRE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO, LE NORME RIFERENTISI AD UNA STESSA DISPOSIZIONE DEVONO ESSER CONSIDERATE NEL LORO INSIEME E SIMULTANEAMENTE APPLICATE . RESTA INTESO TUTTAVIA CHE IN PRATICA OCCORRERA PROCEDERE AD UN CERTO COMPROMESSO TRA I VARI SCOPI DELL' ART . 3, GIACCHE E MANIFESTAMENTE IMPOSSIBILE ATTUARLI TUTTI AL MASSIMO GRADO E NEL LORO COMPLESSO E SINGOLARMENTE; TRATTASI DI PRINCIPI GENERALI ALLA CUI REALIZZAZIONE ED ARMONIZZAZIONE OCCORRE TENDERE PER QUANTO E POSSIBILE . QUESTI MECCANISMI FINANZIARI DEVONO D' ALTRA PARTE VENIRE ISTITUITI SENZA PREGIUDICARE LE DISPOSIZIONI DELL' ART . 58 E DEL CAPITOLO 5, TITOLO III, DEL TRATTATO .
LE DECISIONI ANTERIORI ALLA DECISIONE N . 2-57 AVEVANO PER SCOPO LA PEREQUAZIONE DEI PREZZI DEL ROTTAME IMPORTATO CON QUELLI DEL ROTTAME INTERNO .
LA DECISIONE N . 2-57 MANTIENE QUESTO REGIME, MA LO CORREGGE E LO INTEGRA CON NUOVE DISPOSIZIONI DESTINATE AD AGIRE SIMULTANEAMENTE SUI PREZZI DEL ROTTAME E SUL VOLUME GLOBALE DEGLI ACQUISTI AL FINE DI INCITARE LE IMPRESE A REALIZZARE ECONOMIE IN VISTA DEL REGOLARE RIFORNIMENTO DI ROTTAME AL MERCATO .
L' ECCESSO DELLA DOMANDA SULL' OFFERTA DI ROTTAME, SE FOSSE DURATO ANCORA, AVREBBE POTUTO DAR ADITO ALLA " PENURIA GRAVE " CUI SI SAREBBE DOVUTO FAR FRONTE CON LE MODALITA DELL' ART . 59; E QUINDI L' ALTA AUTORITA, SE VOLEVA EVITARE DI RICORRERE ALL' USO DEI MEZZI IVI PREVISTI - E L' ART . 57 LE IMPONEVA DI FARE IL POSSIBILE PER EVITARLO - NON POTEVA SOTTRARSI ALLA NECESSITA ED AL DOVERE DI VALERSI DEL MEZZO PREVISTO ALL' ART . 53 B, NEI LIMITI IMPOSTI ALLA SUA APPLICAZIONE .
D' ALTRONDE, NELL' ESAMINARE LA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE RISPETTO ALLE NORME FONDAMENTALI DEGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 CHE ESPRIMONO GLI OBBIETTIVI ED I COMPITI GENERALI DELLA COMUNITA, LA CORTE, CONTRARIAMENTE ALLA TESI DELLA RICORRENTE, NON PUO' LIMITARSI A CONSTATARE LA CONTRADDIZIONE O L' INCOMPATIBILITA DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI CON UNA O PIU DISPOSIZIONI FONDAMENTALI, QUASI CHE TALE CONSTATAZIONE LA DISPENSASSE DA OGNI INDAGINE SUI FINI STESSI DEI PROVVEDIMENTI, LADDOVE QUESTA INDAGINE E NECESSARIA RISPETTO ALLA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE NEI CONFRONTI DI TUTTE LE ALTRE DISPOSIZIONI DEL TRATTATO . ED INFATTI, SECONDO L' ART . 33 COMMA 2 ) DEL TRATTATO LE IMPRESE POSSONO RICORRERE CONTRO LE DECISIONI GENERALI DELL' ALTA AUTORITA SOLTANTO SE LE RITENGANO INFICIATE DA SVIAMENTO DI POTERE NEI LORO CONFRONTI; QUESTA DISPOSIZIONE E EVIDENTEMENTE RESTRITTIVA ED OBBLIGA A PROCEDERE AL CONTROLLO DELLO SVIAMENTO DI POTERE, CHE E ESSENZIALMENTE UN CONTROLLO DEL FINE PERSEGUITO DAL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO . NESSUNA NORMA DEL TRATTATO GIUSTIFICA DEROGHE A TALE PROPOSITO CIRCA L' ACCERTAMENTO DELLO SVIAMENTO DI POTERE .
1 . SULLA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE RIGUARDO ALL' ART . 53 B ED AGLI ARTICOLI 2, 3, 4 E 5 DEL TRATTATO, TRATTA DALLA CIRCOSTANZA CHE GLI SCOPI PERSEGUITI DALL' ALTA AUTORITA MEDIANTE I MECCANISMI FINANZIARI DELL' ART . 53 SAREBBERO IN CONTRASTO CON GLI OBBIETTIVI ENUNCIATI NEGLI ARTICOLI 3 E 4 DEL TRATTATO .
A ) AI TERMINI DELL' ART . 53 B DEL TRATTATO, L' ALTA AUTORITA PUO' METTERE IN OPERA, SU UNANIME PARERE CONFORME DEL CONSIGLIO, TUTTI I MECCANISMI FINANZIARI RICONOSCIUTI NECESSARI ALL' ATTUAZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI CUI ALL' ART . 3; L' ESERCIZIO DEI POTERI CHE LE SONO COSI' DEVOLUTI E SOTTOPOSTO AGLI ARTICOLI DA 2 A 5 CONCERNENTI L' INSTAURAZIONE, L' AMMINISTRAZIONE E L' ORIENTAMENTO DEL MERCATO COMUNE .
AI TERMINI DELL' ART . 2 DEL TRATTATO, LA COMUNITA HA PER SCOPO DI CONTRIBUIRE ALL' ESPANSIONE ECONOMICA, ALL' INCREMENTO DELL' OCCUPAZIONE ED ALL' ELEVAZIONE DEL LIVELLO DI VITA NEGLI STATI MEMBRI . IL MEZZO PREVISTO PER RAGGIUNGERE QUESTI SCOPI E L' INSTAURAZIONE DI UN MERCATO COMUNE NELLE CONDIZIONI STABILITE DALL' ART . 4, IL QUALE PRESCRIVE L' ELIMINAZIONE DEI FATTORI CHE OSTACOLANO LA CONCORRENZA . IN VIRTU DELL' ART . 2, LA COMUNITA HA IL COMPITO DI CREARE PROGRESSIVAMENTE CONDIZIONI CHE ASSICURINO DI PER SE STESSE LA PIU RAZIONALE RIPARTIZIONE DELLA PRODUZIONE TENDENDO AL PIU ELEVATO LIVELLO DI PRODUTTIVITA, PUR SALVAGUARDANDO LA CONTINUITA DELLA OCCUPAZIONE ED EVITANDO DI PROVOCARE, NELLE ECONOMIE DEGLI STATI MEMBRI, TURBAMENTI FONDAMENTALI E PERSISTENTI .
A TALI FINI, LA COMUNITA DEVE STABILIRE NEL MERCATO COMUNE CONDIZIONI NORMALI DI CONCORRENZA E GARANTIRNE IL MANTENIMENTO ED IL RISPETTO, ED INOLTRE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DELLA PRIORITA CHE CERTI MODI D' INTERVENTO DEBBONO AVERE SU ALTRI AI SENSI DELL' ART . 57 DEL TRATTATO, ESSA " NON ESERCITA UN' AZIONE DIRETTA SULLA PRODUZIONE E SUL MERCATO SE NON QUANDO LE CIRCOSTANZE LO ESIGANO " ( ART . 5 DEL TRATTATO ).
NEL PERSEGUIRE I VARI OBBIETTIVI ENUNCIATI DALL' ART . 3 DEL TRATTATO, L' ALTA AUTORITA DEVE DUREVOLMENTE CONCILIARE LE CONSTRASTANTI ESIGENZE CHE DA ESSI POTRANNO SORGERE E, QUALORA TALE CONCILIAZIONE SI RIVELI INATTUABILE, ESSA DEVE DARE TEMPORANEAMENTE LA PREMINENZA ALL' UNO O ALL' ALTRO DEGLI OBBIETTIVI SECONDO QUANTO RICHIEDONO I FATTI E LE CIRCOSTANZE ECONOMICHE IN CONSIDERAZIONE DEI QUALI ESSA ADOTTA I PROVVEDIMENTI NELL' ESECUZIONE DEI COMPITI DI CUI ALL' ART . 8 DEL TRATTATO .
IN VIRTU DELL' ART . 57 DEL TRATTATO, NEL SETTORE DELLA PRODUZIONE L' ALTA AUTORITA RICORRE DI PREFERENZA AI MEZZI D' AZIONE INDIRETTI DI CUI DISPONE E SPECIALMENTE AGLI INTERVENTI IN MATERIA DI PREZZI . COME GIA SI E DETTO, FRA TALI MEZZI D' AZIONE SI POSSONO COMPRENDERE ANCHE I MECCANISMI FINANZIARI DI CUI L' ART . 53, POSTO CHE HANNO INFLUENZA SUI PREZZI, SOPRATTUTTO PER QUANTO CONCERNE LA COMPENSAZIONE E LA CORREZIONE DEGLI ELEMENTI CHE CONCORRONO ALLA LORO FORMAZIONE . INCIDENDO SULLA FORMAZIONE DEI PREZZI, TALI MECCANISMI MODIFICANO IL LIVELLO DI QUESTI SUL MERCATO E CONCORRONO QUINDI ALLA DETERMINAZIONE DEGLI EFFETTI CHE IL LIVELLO DEI PREZZI ESERCITA SULL' ORIENTAMENTO DELLA PRODUZIONE E COSI' SULLA STRUTTURA STESSA DEL SISTEMA PRODUTTIVO . IN TAL MODO ESSI DANNO ALL' ALTA AUTORITA LA POSSIBILITA DI MODIFICARE GLI EFFETTI DELLE " NORMALI CONDIZIONI DELLA CONCORRENZA ", PUR SALVAGUARDANDO IL MANTENIMENTO E L' OSSERVANZA, CONFORMEMENTE AL DETTATO DELL' ART . 5 DEL TRATTATO . SERVENDOSI IN MODO APPROPRIATO DI QUESTO POTENTE MEZZO D' INTERVENTO, L' ALTA AUTORITA PUO' ATTUARE IN LARGA MISURA, SEMPRE CHE LE CIRCOSTANZE LO RICHIEDANO, LA NECESSARIA CONCILIAZIONE DEGLI OBBIETTIVI ENUNCIATI DALL' ART . 3 DEL TRATTATO NELL' ATTUAZIONE DEI COMPITI CHE LE SONO ASSEGNATI .
I POTERI COSI' ATTRIBUITI ALL' ALTA AUTORITA TROVANO PERO' DELLE LIMITAZIONI NELLE SPECIFICHE DISPOSIZIONI DEL TITOLO III DEL TRATTATO; IN PARTICOLARE, L' ESERCIZIO DI QUESTI POTERI SAREBBE VIZIATO DA SVIAMENTO DI POTERE SE RISULTASSE CHE L' ALTA AUTORITA SE NE E SERVITA SOLTANTO, OD ANCHE PRINCIPALMENTE, AL FINE DI SOTTRARSI AD UNO SPECIALE PROCEDIMENTO CHE IL TRATTATO PREVEDE PER OVVIARE ALLE CIRCOSTANZE CHE ESSA SI TROVI A DOVER FRONTEGGIARE .
IL MERCATO DEL ROTTAME, ALL' EPOCA IN CUI VENNERO EMANATE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE, ERA NOTORIAMENTE CARATTERIZZATO DA UN' ACUTA INSUFFICIENZA DELL' OFFERTA INTERNA, DALLE CRESCENTI DIFFICOLTA CHE SI FRAPPONEVANO ALL' IMPORTAZIONE E DAL NOTEVOLE E RAPIDO AUMENTO DEI PREZZI DEL ROTTAME PROVENIENTE DALL' ESTERO . LA SITUAZIONE RISULTANTE DA TALI FATTI E CIRCOSTANZE ECONOMICHE NON POTREBBE, COMUNQUE, ESSER CONSIDERATA TALE DA ESCLUDERE, " PRIMA FACIE ", INTERVENTI DELL' ALTA AUTORITA TENDENTI AD EVITARE LE CONSEGUENZE CONTRARIE AI DETTAMI DELL' ART . 3 DEL TRATTATO A CUI QUESTA SITUAZIONE AVREBBE BEN POTUTO DAR ADITO; D' ALTRONDE, L' APPREZZAMENTO CHE L' ALTA AUTORITA HA FATTO DELLA SITUAZIONE IN CONSIDERAZIONE DELLA QUALE SONO INTERVENUTE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NON RIVELA DI PER SE CHE GLI AUTORI DI TALI PROVVEDIMENTI FOSSERO SPINTI DA MOTIVI ILLECITI .
LA CORTE NON PUO' QUINDI RICONOSCERE CHE LE CIRCOSTANZE, ALL' EPOCA DI CUI TRATTASI, FOSSERO TALI DA NON CONSENTIRE ALL' ALTA AUTORITA DI INTERVENIRE NEL MERCATO DEL ROTTAME AL FINE DI INFLUIRE INDIRETTAMENTE SUI MEZZI DI PRODUZIONE CHE IMPIEGANO TALE MATERIA PRIMA .
B ) LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE COL PRESENTE RICORSO MIRANO A RENDERE PROGRESSIVAMENTE SELETTIVO IL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE DEI PREZZI DEL ROTTAME IMPORTATO ELEVANDO L' ALIQUOTA APPLICABILE AI CONSUMI DI ROTTAME D' ACQUISTO CHE SUPERINO UN DETERMINATO LIVELLO DI RIFERIMENTO E GRADUANDO L' ONERE FINANZIARIO COSI' PREVISTO IN FUNZIONE DEL COEFFICIENTE DI MESSA AL MILLE DEL ROTTAME NEGL' IMPIANTI E PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE CHE RICHIEDONO QUESTO MATERIALE . INOLTRE, QUESTI PROVVEDIMENTI SONO STATI ACCOMPAGNATI DA UN COMPLESSO DI DISPOSIZIONI TRANSITORIE CHE HANNO LO SCOPO DI PERMETTERE ALLE IMPRESE DI ADATTARSI PROGRESSIVAMENTE ALLE NUOVE CONDIZIONI, ED IN PARTICOLARE : LA FACOLTA PER CIASCUNA IMPRESA DI SCEGLIERE IL PERIODO DI RIFERIMENTO AD ESSA APPLICABILE, IL DIFFERIMENTO DI SEI MESI DELL' APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLEMENTARE, IL CARATTERE PROGRESSIVO DI TALE CONTRIBUTO, L' ATTRIBUZIONE DI UN CONSUMO E DI UNA MESSA AL MILLE DI RIFERIMENTO A TUTTI GL' IMPIANTI POSTI IN SERVIZIO DURANTE L' ANNO SUCCESSIVO ALL' ENTRATA IN VIGORE DELLA DECISIONE, NONCHE LA CONCESSIONE DI UNA MESSA AL MILLE DI RIFERIMENTO A TUTTI GLI IMPIANTI MESSI IN SERVIZIO DOPO LA SCADENZA DI QUESTO TERMINE E SENZA LIMITI DI TEMPO . CON TALI PROVVEDIMENTI L' ALTA AUTORITA INTEGRAVA IL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO PRECEDENTEMENTE ISTITUITO CON DEI PROVVEDIMENTI MIRANTI AD IMPEDIRE CHE IL RIBASSO DEL PREZZO DEL ROTTAME DERIVANTE DALLA PEREQUAZIONE INCITI I PRODUTTORI DEL MERCATO COMUNE AD AUMENTARE IL CONSUMO DI ROTTAME .
POSTO IN TALI TERMINI, LO SCOPO DETERMINANTE DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE RIENTRAVA LEGITTIMAMENTE NELL' AMBITO DI UN' AZIONE INDIRETTA - AI SENSI DELL' ART . 57 - INTRAPRESA NEL MERCATO DEL ROTTAME AL FINE DI GARANTIRE, DATI I FATTI E LE CIRCOSTANZE ESISTENTI A TALE EPOCA, IL REGOLARE RIFORNIMENTO DEL MERCATO COMUNE . I FINI SOPRA MENZIONATI SONO CONFORMI A QUANTO RISULTA DAL COMBINATO DISPOSTO DELL' ART . 3 A E D U.P ., ART . 2 CPV . 2 ED ART . 5 CPV . 2, 3 ) COMMA DEL TRATTATO .
C ) OCCORRE TUTTAVIA ESAMINARE SE I PROVVEDIMENTI IN QUESTIONE SIANO COMPATIBILI CON GLI OBBIETTIVI DELL' ART . 3 B, D P.P . E G CHE, SECONDO L' ASSUNTO DELLA PARTE RICORRENTE, L' ALTA AUTORITA AVREBBE GRAVEMENTE VIOLATO .
SECONDO L' ART . 3 B DEL TRATTATO, GLI ORGANI DELLA COMUNITA DEBBONO, NELL' AMBITO DELLE RISPETTIVE ATTRIBUZIONI E NELL' INTERESSE COMUNE, GARANTIRE A TUTTI GLI UTILIZZATORI DEL MERCATO COMUNE CHE SI TROVINO IN SITUAZIONI COMPARABILI UN UGUALE ACCESSO ALLE FONTI DI PRODUZIONE . TALE DISPOSIZIONE VINCOLA L' ALTA AUTORITA NELL' USO DEI POTERI CHE LE SONO ATTRIBUITI DAL TRATTATO, E LA INOSSERVANZA DEL PRINCIPIO PIU SOPRA DETERMINATO, DELL' UGUAGLIANZA DEGLI UTILIZZATORI DI FRONTE ALLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA, POTREBBE COSTITUIRE SVIAMENTO DI POTERE NEI RIGUARDI DEI SOGGETTI O DELLE CATEGORIE DELIBERATAMENTE SACRIFICATI .
IN FORZA DI UN PRINCIPIO GENERALMENTE AMMESSO NELL' ORDINAMENTO GIURIDICO DEGLI STATI MEMBRI, L' UGUAGLIANZA DEGLI AMMINISTRATI DI FRONTE ALLA REGOLAMENTAZIONE ECONOMICA NON E DI OSTACOLO ALLA FISSAZIONE DI PREZZI DIVERSI A SECONDA DELLA PARTICOLARE SITUAZIONE DEI SINGOLI UTILIZZATORI O DI CATEGORIE DI ESSI, A CONDIZIONE CHE LA DIVERSITA DI TRATTAMENTO CORRISPONDA AD UNA DIFFERENZA DELLE CONDIZIONI IN CUI ESSI SI TROVINO; QUALORA INVECE UNA BASE OBBIETTIVAMENTE DETERMINATA FACESSE DIFETTO, IL DIVERSO TRATTAMENTO AVREBBE CARATTERE ARBITRARIO E DISCRIMINATORIO E SAREBBE ILLEGALE . NON SI PUO' CONSIDERARE DISCRIMINATORIA UNA DISCIPLINA ECONOMICA PER IL SOLO FATTO CHE ESSA COMPORTI EFFETTI DIVERSI O SACRIFICI DISUGUALI PEI SUOI DESTINATARI, ALLORQUANDO RISULTI CHE CIO' DERIVA DALLE DIVERSE CONDIZIONI IN CUI ESSI OPERANO .
L' ALIQUOTA COMPLEMENTARE ISTITUITA DALL' ARTICOLO 3 COMMA 1 B DELLA DECISIONE IMPUGNATA SI APPLICA, IN VIA GENERALE, AD OGNI CONSUMO DI ROTTAME D' ACQUISTO ECCEDENTE IL LIVELLO DEL PERIODO DI RIFERIMENTO, E LA FACOLTA DATA ALLE IMPRESE DI SCEGLIERE, ENTRO LIMITI TEMPORALI ESPRESSAMENTE DETERMINATI, IL PERIODO PIU FAVOREVOLE PER CIASCUNA DI ESSE NON TOGLIE AL CRITERIO DI DIFFERENZIAZIONE COSI' STABILITO IL CARATTERE OBBIETTIVO SENZA DI CUI ESSO APPARIREBBE ARBITRARIO; IN EFFETTI, LE DIFFERENZE DI FATTO CHE DA TALE SITUAZIONE SORGONO PER LE IMPRESE DERIVANO DALLE LORO DIVERSE CONDIZIONI DI FUNZIONAMENTO E NON DA UNA SITUAZIONE GIURIDICA DISUGUALE IN CUI LA DECISIONE LE AVREBBE POSTO .
LA PROGRESSIVITA CHE L' ART . 8, PURE IMPUGNATO, ATTRIBUISCE ALL' ALIQUOTA COMPLEMENTARE, SI FONDA ESCLUSIVAMENTE SU UN FATTORE TEMPORALE, E CIOE SUI VARI STADI RIPARTITI NEL TEMPO PREVISTI PER L' APPLICAZIONE DELLA DECISIONE N . 2-57; ESSA HA DUNQUE CARATTERE GENERALE ED ASSOLUTO, OBBIETTIVAMENTE GIUSTIFICATO DALLA PREOCCUPAZIONE DI INCITARE PROGRESSIVAMENTE, MEDIANTE UN' AZIONE SUI PREZZI, LE IMPRESE SIDERURGICHE CONSUMATRICI DI ROTTAME AD USARE CON PARSIMONIA QUESTA MATERIA PRIMA PER EVITARNE L' ESAURIMENTO .
GLI ABBUONI SUL CONTRIBUTO DI PEREQUAZIONE COMPLEMENTARE, ISTITUITI DALL' ART . 9 DELLA DECISIONE IMPUGNATA, SONO CONCESSI SU UNA BASE DEL TUTTO OGGETTIVA, IN RAGIONE DELLA RIDUZIONE DELLA MESSA AL MILLE DI ROTTAME IN TUTTI GL' IMPIANTI E PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE CHE UTILIZZANO QUESTO MATERIALE; GLI EFFETTI DIVERSI RISULTANTI DALL' APPLICAZIONE DI QUESTO ARTICOLO PER I VARI DESTINATARI A CAUSA DELLE DIFFERENTI CONDIZIONI IN CUI LAVORANO E DEGLI OSTACOLI D' ORDINE TECNICO CHE PER CERTE CATEGORIE D' IMPIANTI POSSONO RIDURRE, O ADDIRITTURA ANNULLARE, IL BENEFICIO DEGLI ABBUONI, NON POSSONO TUTTAVIA CONFERIRE AL PROVVEDIMENTO UN CARATTERE DI MISURA GIURIDICAMENTE DISCRIMINATORIA, ESSENDO CIO' ESCLUSO DALLA NATURA STESSA DEL CRITERIO ADOTTATO .
D ) AI SENSI DELL' ART . 3 D E G DEL TRATTATO, GLI ORGANI DELLA COMUNITA, ED IN ISPECIE L' ALTA AUTORITA QUANDO ESSA FACCIA USO DEI POTERI CHE LE SONO ATTRIBUITI DALL' ART . 53 B, DEVONO CURARE IL MANTENIMENTO DI CONDIZIONI CHE INCITINO LE IMPRESE A SVILUPPARE ED A MIGLIORARE IL LORO POTENZIALE PRODUTTIVO ED A PROMUOVERE L' ESPANSIONE REGOLARE E L' AMMODERNAMENTO DELLA PRODUZIONE NONCHE IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITA DEI PRODOTTI . L' ALTA AUTORITA SI RICHIAMA A QUESTI OBBIETTIVI ALL' INIZIO DELLA DECISIONE IMPUGNATA, IL CUI FINE ESPRESSO E QUELLO DI GARANTIRE IL REGOLARE RIFORNIMENTO DI ROTTAME AL MERCATO COMUNE E D' INCITARE LE IMPRESE A FAR ECONOMIA DI QUESTO MATERIALE, PUR SENZA OSTACOLARE LA CREAZIONE DI NUOVE CAPACITA DI PRODUZIONE D' ACCIAIO .
LA RICORRENTE FA CARICO ALL' ALTA AUTORITA DI UN GRAVE MISCONOSCIMENTO DEGLI OBBIETTIVI CONSIDERATI IN QUANTO LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE IMPEDIREBBERO LO SVILUPPO DI TALUNI MEZZI DI PRODUZIONE : OCCORRE ESAMINARE SE QUESTE DISPOSIZIONI DENOTINO, A TAL PROPOSITO, UN INTENTO ILLECITO OD UNA GRAVE MANCANZA DI CIRCOSPEZIONE EQUIVALENTE AD UN DISCONOSCIMENTO DELLO SCOPO LEGALE, ED ALTRESI' SE ESSE NON ABBIANO DATO LA PREMINENZA A TALUNI SCOPI LEGALI A SCAPITO DI ALTRI IN UNA MISURA NON GIUSTIFICATA DALLE CIRCOSTANZE .
L' ATTUAZIONE DEGLI OBBIETTIVI DI CUI ALLE LETTERE D E G DELL' ART . 3, DEL TRATTATO NON POTREBBE VENIR PERSEGUITA SEPARATAMENTE DAGLI ALTRI FINI PREVISTI DAL DETTO ARTICOLO NE CONSEGUITA PRESCINDENDO DA TALI FINI; LA REGOLARE ESPANSIONE E L' AMMODERNAMENTO DELLA PRODUZIONE POSSONO ESSERE LEGITTIMAMENTE RICERCATI NELL' AMBITO DI UN' AZIONE COMPLESSA BASATA SULLA CONCILIAZIONE DEGLI OBBIETTIVI DELL' ART . 3 E DANDO, QUANDO SIA IL CASO, ALL' UNO OD ALL' ALTRO DI ESSI QUELLA PREMINENZA CHE POSSA ESSER GIUSTIFICATA DALLA SITUAZIONE RISULTANTE DAI FATTI O DALLE CIRCOSTANZE ECONOMICHE RILEVATE ALL' EPOCA DELL' INTERVENTO .
E ) D' ALTRONDE, GLI OBBIETTIVI DELL' ART . 3 DEL TRATTATO DEVONO VENIR CONSIDERATI NEL LORO COMPLESSO E PERSEGUITI AI SOLI FINI DELL' INTERESSE COMUNE . LA NOZIONE D' INTERESSE COMUNE CUI DETTO ARTICOLO SI RIFERISCE NON E AFFATTO CIRCOSCRITTA ALLA SOMMA DEGLI INTERESSI PARTICOLARI DELLE IMPRESE CARBONIFERE E SIDERURGICHE CHE STANNO SOTTO LA GIURISDIZIONE DELLA COMUNITA MA SORPASSA AMPIAMENTE L' INSIEME DI TALI INTERESSI E SI DETERMINA IN FUNZIONE DEGLI SCOPI GENERALI CHIARAMENTE ENUNCIATI NELL' ART . 2 .
DI CONSEGUENZA, IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DELL' ART . 3 NON IMPEDISCE L' ADOZIONE DI MISURE FONDATE SPECIALMENTE SULLA NATURA DEI MEZZI DI PRODUZIONE DA SVILUPPARE O DA CREARE, SE APPARE CHIARO CHE LE CIRCOSTANZE ECONOMICHE E L' EVOLUZIONE RAGIONEVOLMENTE PREVEDIBILE DELLE CONDIZIONI DI MERCATO IMPONGANO TALI PROVVEDIMENTI; E BEN COSI' QUALORA VI SIA MINACCIA DI GRAVE PENURIA DI UNA DELLE MATERIE PRIME DELL' INDUSTRIA SIDERURGICA ED APPAIA NECESSARIO ADOTTARE UNA POLITICA DI SFRUTTAMENTO RAZIONALE DELLA MATERIA PRIMA PER EVITARNE L' ESAURIMENTO . LE DISTINZIONI CHE, IN SEGUITO A CIO', POSSONO RIVELARSI NECESSARIE AL MANTENIMENTO DI CONDIZIONI CHE INCITINO LE IMPRESE A SVILUPPARE E MIGLIORARE IL LORO POTENZIALE PRODUTTIVO ED A FAVORIRNE LA REGOLARE ESPANSIONE, DEBBONO TUTTAVIA ESSER BASATE SU CRITERI ESCLUSIVAMENTE OGGETTIVI, IN OSSEQUIO AL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA SANCITO DAL TRATTATO .
LE DISPOSIZIONI DELL' ART . 6 DELLA DECISIONE IMPUGNATA TENDONO AD INCITARE PROGRESSIVAMENTE LE IMPRESE SIDERURGICHE ALLA SEMPRE PIU OCULATA UTILIZZAZIONE DEL ROTTAME; A TALE SCOPO ESSE MIRANO A GRADUARE L' ONERE DEL FINANZIAMENTO DELLA PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO SIA IN FUNZIONE DELLA DATA DI MESSA IN SERVIZIO CHE DELLA NATURA DEGL' IMPIANTI E PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE, MEDIANTE IL COMBINATO EFFETTO DEI CONSUMI DI RIFERIMENTO E DELLE RIDUZIONI CONCESSE IN RAGIONE DEL RISPARMIO RELATIVO DI ROTTAME . IL PROGRESSIVO AUMENTO DEL PREZZO DI QUESTO MATERIALE E LA SUA INCIDENZA SELETTIVA SUL COSTO DEI PRODOTTI SIDERURGICI VARIANO IN FUNZIONE DI CRITERI QUANTITATIVI E QUALITATIVI OBBIETTIVAMENTE STABILITI; LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE PERTANTO, PUR RISPETTANDO IL DIVIETO DI DISCRIMINAZIONI, COSTITUISCONO DELLE MISURE CHE INCITANO LE IMPRESE ALLA CREAZIONE DI NUOVE CAPACITA COMPATIBILI COL REGOLARE RIFORNIMENTO DI ROTTAME ALL' INDUSTRIA SIDERURGICA E CON LA REGOLARE ESPANSIONE DELLA PRODUZIONE .
GLI ARTICOLI 6 E 8 DELLA DECISIONE IMPUGNATA RAPPRESENTANO COSI' UN COMPLESSO DI NORME DI EFFETTO PROGRESSIVO SENZA DI CUI IL MECCANISMO FINANZIARIO ISTITUITO DALLA DECISIONE MEDESIMA PERDEREBBE IL SUO CARATTERE DI MODO D' AZIONE INDIRETTO SULLA PRODUZIONE, E CIO' LO RENDEREBBE ILLEGITTIMO NEI CONFRONTI DEGLI ARTICOLI 5 E 57 .
F ) I " MEZZI D' AZIONE INDIRETTI " SULLA PRODUZIONE PREVISTI DALL' ART . 57 SI DISTINGUONO DALL' " AZIONE DIRETTA " DI CUI ALL' ARTICOLO 5, 4 ) COMMA, NON PER GLI SCOPI CUI MIRANO, BENSI' PER LE MODALITA DI CUI SI VALGONO . I MEZZI D' AZIONE INDIRETTI INFATTI, INCIDENDO - SPECIALMENTE MEDIANTE I MECCANISMI FINANZIARI DELL' ART . 53 - SU TALUNI DEI FATTORI CHE CONCORRONO ALLA FORMAZIONE DEI PREZZI, CREANO LE CONDIZIONI CHE INCITANO LE IMPRESE A SCEGLIERE VOLONTARIAMENTE E LIBERAMENTE IL COMPORTAMENTO VOLUTO DALL' ALTA AUTORITA PER IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBBIETTIVI CHE IL TRATTATO LE IMPONE .
L' AZIONE DIRETTA INVECE - COME LA RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PRIME PREVISTA DALL' ART . 59 - NON SI CURA DEL COMPORTAMENTO CHE I PRODUTTORI ADOTTEREBBERO SE AGISSERO LIBERAMENTE, MA IMPONE LORO DIRETTAMENTE, COMMINANDO SANZIONI PECUNIARIE - COME QUELLA DI CUI AL 7 ) COMMA DELL' ART . 59 - IL COMPORTAMENTO CHE L' ALTA AUTORITA STIMA NECESSARIO IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE CHE ESSA HA IL DOVERE DI FRONTEGGIARE .
I DUE MODI D' AZIONE, QUELLO DIRETTO E QUELLO INDIRETTO, MIRANO A DETERMINARE CONDIZIONI DIVERSE DA QUELLE CHE SI PRODURREBBERO OVE LE IMPRESE POTESSERO LIBERAMENTE SCEGLIERE IL LORO COMPORTAMENTO; SIA GLI UNI CHE GLI ALTRI COSTITUISCONO DUNQUE DEGLI INTERVENTI NELL' ECONOMIA . MA MENTRE I PRIMI CREANO CONDIZIONI ATTE AD INCITARE I PRODUTTORI AD ADOTTARE SPONTANEAMENTE IL COMPORTAMENTO CHE ESIGE L' INTERESSE COMUNE CUI L' ART . 3 SI RIFERISCE, I SECONDI IMPONGONO LORO, IN CONSIDERAZIONE DI QUESTO COMUNE INTERESSE, UN COMPORTAMENTO DIVERSO DA QUELLO CHE ESSI SAREBBERO SPINTI AD ADOTTARE IN BASE ALLA SITUAZIONE DI FATTO .
IDENTICI NEI LORO EFFETTI E PER IL POTERE D' INTERVENTO CHE CONFERISCONO, I MEZZI D' AZIONE INDIRETTI CONSENTONO IL RISPETTO DELLA LIBERTA DI DECISIONE DI TUTTI GL' IMPRENDITORI OPERANTI SUL MERCATO, MENTRE I MEZZI D' AZIONE DIRETTI CONDUCONO NECESSARIAMENTE A LIMITARE TALE LIBERTA, SE NON ADDIRITTURA A SOPPRIMERLA .
TUTTE LE DISPOSIZIONI DELL' ART . 6 DELLA DECISIONE N . 2-57 MIRANO A SALVAGUARDARE LE POSIZIONI ACQUISITE E AD EVITARE I DANNOSI CONTRACCOLPI CHE POTREBBERO DERIVARE DA UN' APPLICAZIONE DIRETTA ED IMMEDIATA DELLE MISURE DI RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PRIME DI CUI ALL' ART . 59, ALLE QUALI L' ART . 57 IMPONE DI PREFERIRE I MEZZI D' AZIONE INDIRETTI . L' ASSEGNAZIONE DI " CONSUMI DI RIFERIMENTO PEL ROTTAME D' ACQUISTO " E DI " MESSE AL MILLE DI RIFERIMENTO ", IL PERIODO DI ESENZIONE DAL CONTRIBUTO COMPLEMENTARE, LA PROGRESSIVITA DELLA RELATIVA ALIQUOTA, SONO TUTTI ELEMENTI CHE RISPONDONO ALL' INTENTO DI DARE LA PREFERENZA AI MEZZI INDIRETTI D' AZIONE .
QUANTO AI " NUOVI IMPIANTI ", PUR TENENDO CONTO DELLE RIDUZIONI DI CUI POTRANNO FRUIRE AI SENSI DELL' ART . 6 U.P . GRAZIE ALLA " MESSA AL MILLE DI RIFERIMENTO FITTIZIA " IVI PREVISTA, E VERO CHE IL PREZZO DEL ROTTAME DA ESSI UTILIZZATO SARA IN GENERE PIU ELEVATO . LO STESSO VALE PER I " FORNI ELETTRICI A CARICA SOLIDA " PER I QUALI NON CI SI PUO' ATTENDERE UNA NOTEVOLE RIDUZIONE DELLA MESSA AL MILLE DI ROTTAME A CAUSA DI ESIGENZE TECNICHE .
QUESTE CONSTATAZIONI TUTTAVIA NON INFIRMANO LA LEGITTIMITA DEL SISTEMA . INFATTI L' INSUFFICIENZA DELL' OFFERTA E L' AUMENTO DEL PREZZO DEL ROTTAME METTEVANO L' ALTA AUTORITA DI FRONTE ALLA DUPLICE NECESSITA D' INCITARE LE IMPRESE A RIDURRE IL VOLUME DEL LORO CONSUMO DI ROTTAME E D' IMPEDIRE CHE IL PREZZO DEL ROTTAME INTERNO SI STABILIZZASSE AL LIVELLO DEL ROTTAME D' IMPORTAZIONE . A TAL FINE, IL SISTEMA DI PEREQUAZIONE DOVEVA VENIR INTEGRATO MEDIANTE UN CONTRIBUTO COMPLEMENTARE MIRANTE A FRENARE LA TENDENZA AD AUMENTARE IL CONSUMO DI ROTTAME, DERIVANTE DALL' ABBASSAMENTO DEL SUO PREZZO DOVUTO ALLA PEREQUAZIONE; MA SE L' ALTA AUTORITA VOLEVA AL TEMPO STESSO " PROMUOVERE UNA POLITICA DI SFRUTTAMENTO RAZIONALE DELLE RISORSE NATURALI EVITANDONE L' INCONSIDERATO ESAURIMENTO ", COME PREVEDE L' ART . 3 D DEL TRATTATO, ESSA DOVEVA UGUALMENTE TENER CONTO DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI DELLE DIVERSE CATEGORIE D' UTILIZZATORI E QUINDI APPLICARE L' ONERE COMPLEMENTARE IN MODO DIVERSO, A SECONDA DEL LORO DIVERSO CONSUMO DI ROTTAME . QUESTA DIFFERENZIAZIONE COMPORTAVA LA PROGRESSIVA RIDUZIONE DEGLI EFFETTI DELLA PEREQUAZIONE E, IN CERTI CASI, POTEVA CONDURRE ADDIRITTURA ALLA LORO TOTALE ELIMINAZIONE .
IL SISTEMA IMPUGNATO MIRAVA DUNQUE, ANZITUTTO, A MANTENERE IL REGOLARE RIFORNIMENTO DEL MERCATO ED A PROMUOVERE UNA POLITICA DI SFRUTTAMENTO RAZIONALE DELLE RISORSE . TUTTAVIA NULLA PERMETTE DI AFFERMARE CHE L' ALTA AUTORITA, DANDO TEMPORANEAMENTE LA PREMINENZA A TALUNI DEGLI OBBIETTIVI ENUNCIATI DALL' ART . 3 E QUINDI ATTUANDO SOLO PARZIALMENTE LA CONCILIAZIONE FRA TUTTI QUELLI IVI ENUMERATI, SI SIA SERVITA DEI POTERI CHE IL TRATTATO LE CONFERISCE PER DELLE FINALITA DIVERSE DA QUELLE IN CONSIDERAZIONE DELLE QUALI ESSI LE ERANO STATI ATTRIBUITI .
NON ESSENDO STATA DIMOSTRATA L' ESISTENZA DELLO SVIAMENTO DI POTERE, QUESTO MEZZO D' ANNULLAMENTO VA DISATTESO .
2 . SULLA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE TRATTA DALLA ASSERITA CONTRADDIZIONE TRA I VARI SCOPI PROCLAMATI DALLA DECISIONE N . 2-57 NONCHE TRA DETTI SCOPI E QUELLI EFFETTIVAMENTE PERSEGUITI
GLI SCOPI PROCLAMATI DALLA DECISIONE DI CUI LA RICORRENTE HA IMPUGNATO TALUNE DISPOSIZIONI, CONSISTONO NEL PROVVEDERE AL REGOLARE RIFORNIMENTO DI ROTTAME AL MERCATO COMUNE E NELL' INCITARE LE IMPRESE SIDERURGICHE CHE UTILIZZANO ROTTAME A FAR ECONOMIA DI QUESTO MATERIALE, SENZA TUTTAVIA OSTACOLARE IL SORGERE DI NUOVE CAPACITA DI PRODUZIONE SIDERURGICA, GRAZIE ALL' ADEGUATO ORIENTAMENTO DELLO SVILUPPO DEL LORO POTENZIALE PRODUTTIVO .
E' EMERSO NELLA DISCUSSIONE ORALE CHE OVE LA PEREQUAZIONE AVESSE MANTENUTO IL PREZZO DEL ROTTAME AD UN LIVELLO PIU BASSO DI QUELLO DETERMINATO DAL MERCATO, TENUTO CONTO DELLA NECESSITA D' IMPORTARNE, E CHE SE CIO' AVESSE PROVOCATO LA CREAZIONE DI NUOVI IMPIANTI CHE IMPIEGANO ROTTAME ED I CUI BISOGNI SI SAREBBERO POTUTI SODDISFARE SOLTANTO A PREZZI INCOMPATIBILI CON L' ART . 3 DEL TRATTATO, CIO' AVREBBE COMPROMESSO L' ESPANSIONE SIDERURGICA DELLA COMUNITA . LUNGI DAL CONTRADDIRSI, LE FINALITA COSI' PERSEGUITE ATTUANO, NEL COMUNE INTERESSE, LA CONCILIAZIONE DEGLI SCOPI IMPOSTI ALL' AZIONE DELL' ALTA AUTORITA DALL' ART . 53 DEL TRATTATO POICHE, PUR SENZA OSTACOLARE L' ESPANSIONE DELLA PRODUZIONE, ESSE INCITANO I PRODUTTORI AD ATTUARLA MEDIANTE IMPIANTI CHE IMPIEGANO GHISA DI PREFERENZA A QUELLI CHE IMPIEGANO ROTTAME, GIACCHE QUESTI ULTIMI AVREBBERO FATTO GRAVARE SUI CONSUMATORI DI ROTTAME NEL LORO COMPLESSO, MEDIANTE IL GIUOCO DELLA PEREQUAZIONE, DEGLI ONERI SUPPLEMENTARI TALI DA COMPROMETTERE GRAVEMENTE IL PERSEGUIMENTO DEGLI OBBIETTIVI DELL' ART . 3 .
DALL' ANALISI DELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE, CONSIDERATE NELL' AMBITO DEL MECCANISMO DI PEREQUAZIONE DEL ROTTAME IMPORTATO DA CUI ESSE PROMANANO, NON EMERGE ALCUNA CONTRADDIZIONE NE FRA LE FINALITA PROCLAMATE DALLA DECISIONE N . 2-57 NE FRA TALI FINALITA E QUELLE EFFETTIVAMENTE PERSEGUITE .
IL MEZZO TRATTO DALLA CONTRADDIZIONE DEGLI SCOPI VA QUINDI RESPINTO .
3 . SULLA CENSURA DI SVIAMENTO DI POTERE CON RIGUARDO AGLI ARTICOLI 53 B, 59 DEL TRATTATO, ED ALL' ALLEGATO II, TRATTA DALLA CIRCOSTANZA CHE LA CONVENUTA AVREBBE PROCEDUTO AD UNA RIPARTIZIONE DEL ROTTAME SOTTO LA SPECIE DEI MECCANISMI FINANZIARI SFUGGENDO ALL' OSSERVANZA DEGLI ARTICOLI 58 E 59 ED ALL' OBBLIGO DELLE GARANZIE STABILITE DALL' ALLEGATO II
IL MECCANISMO FINANZIARIO RISULTANTE DALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NON COSTITUISCE NE NELLE FORME NE NEGLI EFFETTI IL SISTEMA DI RIPARTIZIONE CONSIDERATO DALL' ART . 59 E DALL' ALLEGATO II . TALI DISPOSIZIONI PREVEDONO, VERIFICANDOSI DETERMINATE CIRCOSTANZE ECONOMICHE E SOTTO PRECISE CONDIZIONI DI PROCEDURA, LA RIPARTIZIONE QUANTITATIVA DELLE MATERIE PRIME TRA LE VARIE CATEGORIE DI UTILIZZATORI . LE MODALITA STABILITE PREVEDONO ESCLUSIVAMENTE LA FISSAZIONE DELLE PRIORITA DI UTILIZZAZIONE E LA RIPARTIZIONE DELLE MATERIE PRIME . QUESTE OPERAZIONI SONO DIRETTAMENTE ED UNICAMENTE DI NATURA QUANTITATIVA E SONO QUINDI TOTALMENTE ESTRANEE ALL' AZIONE INDIRETTA SULLA PRODUZIONE, TRAMITE I PREZZI, E SENZA LIMITAZIONE DEL VOLUME DEGLI ACQUISTI . LO STESSO ART . 58, CHE LA RICORRENTE INVOCA, CONSIDERA L' INSTAURAZIONE D' UN REGIME DI QUOTE O LA DISCIPLINA DEL RITMO DI ATTIVITA DELLE AZIENDE MEDIANTE ADEGUATI PRELIEVI SUI QUANTITATIVI CHE SUPERINO UN DATO LIVELLO DI RIFERIMENTO STABILITO CON DECISIONE GENERALE; OCCORRE INOLTRE NOTARE LA DIFFERENZA ESISTENTE TRA I PROVVEDIMENTI PREVISTI IN CASO DI CRISI MANIFESTA ( ART . 58 ) IN CUI PREVALE L' IDEA DEL PRELIEVO DIRETTO SUI QUANTITATIVI, ED I PROVVEDIMENTI PREVISTI IN CASO DI PENURIA ( ART . 59 ) IN CUI HA PRIMARIA IMPORTANZA IL PRINCIPIO DELLA RIPARTIZIONE DIRETTA DELLE MATERIE PRIME DISPONIBILI .
IL MECCANISMO FINANZIARIO ATTUATO DALLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE NON COSTITUISCE NEPPURE UN SISTEMA DI RIPARTIZIONE ASSIMILABILE NELLE SUE CARATTERISTICHE ESSENZIALI A QUELLO DELL' ART . 59 E DELL' ALLEGATO II .
L' ISTITUZIONE DEL CONTRIBUTO COMPLEMENTARE ED IL DINIEGO DEL CONSUMO DI RIFERIMENTO PER GL' IMPIANTI ED I PROCEDIMENTI POSTI IN OPERA DOPO IL 31 GENNAIO 1958 NON HANNO UN' EFFICACIA TALE DA INSTAURARE IN PRATICA UN REGIME DI RIPARTIZIONE, MA COSTITUISCONO PIUTTOSTO MODALITA D' INTERVENTO INERENTI AL MECCANISMO FINANZIARIO STESSO, IL QUALE NECESSARIAMENTE INFLUISCE, PER LA SUA STESSA NATURA, SULLA CONCORRENZA E SULLA PRODUZIONE . NESSUNO DEGLI ARGOMENTI ADDOTTI PUO' FORNIRE LA DIMOSTRAZIONE GIURIDICAMENTE SUFFICIENTE CHE IL SISTEMA CONSIDERATO POSSA ESSERE ASSIMILATO ALLA RIPARTIZIONE PREVISTA DALL' ART . 59 E DALL' ALLEGATO II .
COI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI L' ALTA AUTORITA HA INTESO FRONTEGGIARE UNA SITUAZIONE CARATTERIZZATA DA UN' ESTREMA RAREFAZIONE DEL ROTTAME . SERVENDOSI A QUESTO FINE DEI POTERI CHE DETIENE IN BASE ALL' ART . 53 B DEL TRATTATO, ESSA SI CONFORMAVA AI DETTAMI DELL' ART . 59 IN FORZA DEL QUALE ANCHE NEL CASO DI GRAVE PENURIA DEBITAMENTE ACCERTATA SI DEVE RICORRERE ALLO SPECIALE PROCEDIMENTO DELLA RIPARTIZIONE QUANTITATIVA, SOLAMENTE QUANDO I MEZZI D' AZIONE DELL' ART . 57, A CUI VANNO ASCRITTI ANCHE I MECCANISMI FINANZIARI DI CUI ALL' ART . 53, NON PERMETTANO UN' AZIONE SUFFICIENTEMENTE EFFICACE . SE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE MIRANO A MAGGIORARE PROGRESSIVAMENTE IL COSTO DEL ROTTAME IN RAGIONE DELLE QUANTITA CONSUMATE E AD ADATTARE QUESTO COSTO DI MODO CHE VARI IN FUNZIONE DELLA NATURA DEGLI IMPIANTI E PROCEDIMENTI DI FABBRICAZIONE CHE IMPIEGANO QUESTO MATERIALE, LA RICORRENTE NON HA DIMOSTRATO CHE L' ONERE FINANZIARIO CHE NE RISULTA PER LE IMPRESE AD ESSO SOGGETTE SIA STABILITO IN MODO TALE CHE IL MECCANISMO IMPUGNATO DEBBA ESSER CONSIDERATO EQUIVALENTE AD UN REGIME SPECIFICO E DIRETTO DI RIPARTIZIONE QUANTITATIVO O DI DISCPLINA DEL LORO RITMO DI ATTIVITA .
D' ALTRA PARTE, ANCHE NELL' IPOTESI IN CUI IL SISTEMA IMPUGNATO - PUR NON COSTITUENDO UN REGIME DI RIPARTIZIONE - POSSA PRESENTARE CERTI CARATTERI D' UNA RIPARTIZIONE INDIRETTA, OCCORREREBBE PROVARE CHE LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE MIRAVANO AD ATTUARE TALE RIPARTIZIONE, MASCHERANDO TALE INTENTO SOTTO LA SPECIE DEL MECCANISMO FINANZIARIO DI CUI ALL' ART . 53 B ED IN CONTRASTO CON GLI SCOPI DICHIARATI, CIOE L' ECONOMIA DI ROTTAME ED IL REGOLARE RIFORNIMENTO DEL MERCATO; OPPURE PROVARE CHE L' ALTA AUTORITA AVEVA AGITO NELL' INTENTO DI ELUDERE L' ART . 59 O CHE PER GRAVE MISCONOSCIMENTO ESSA NON SI ERA ACCORTA CHE IL SISTEMA IMPUGNATO EQUIVALEVA AL SISTEMA DELL' ART . 59 . NON SONO STATE ADDOTTE PROVE GIURIDICAMENTE SUFFICIENTI A TAL PROPOSITO .
LO SVIAMENTO DI POTERE NON E PERTANTO DIMOSTRATO .
4 . SULLO SVIAMENTO DI POTERE NEI RIGUARDI DEGLI ARTICOLI 53 B, 54 E 57 DEL TRATTATO IN QUANTO L' ALTA AUTORITA NON PUO' RICORRERE AI MECCANISMI FINANZIARI DELL' ART . 53 ALLO SCOPO DI IMPEDIRE L' INSTALLAZIONE DI NUOVI IMPIANTI O DI FAVORIRE TALUNI INVESTIMENTI SENZA OSSERVARE LE PRESCRIZIONI DELL' ART . 54
L' ART . 54 DEL TRATTATO ATTRIBUISCE ALL' ALTA AUTORITA TALUNI POTERI PER IL COORDINAMENTO DEI PIANI D' INVESTIMENTO E PER CONTRIBUIRE FINANZIARIAMENTE ALL' ATTUAZIONE DI TALI PIANI . QUESTI POTERI DEVONO VENIRE ESERCITATI NELL' AMBITO DEGLI OBBIETTIVI GENERALI PREVISTI DALL' ART . 46 . COSI' DELIMITATI, ESSI SI CONCRETANO NELLA PUBBLICAZIONE DI PIANI GENERALI D' ORIENTAMENTO CONFORMI ALL' INTERESSE COMUNE E NELLA FORMULAZIONE DI PARERI PARTICOLARI SUI PIANI DELLE IMPRESE .
LE DISPOSIZIONI SUMMENZIONATE NON IMPEDISCONO MINIMAMENTE L' ADOZIONE DI PROVVEDIMENTI, CONFORMEMENTE AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 3, 5, 53 B, 57 E 59 DEL TRATTATO, TALI DA INFLUENZARE L' ORIENTAMENTO DEGLI INVESTIMENTI PROGETTATI DALLE IMPRESE E SPECIALMENTE I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI PREZZI PREVISTI DALL' ART . 61 DEL TRATTATO E, PIU ANCORA, I MECCANISMI FINANZIARI DELL' ART . 53 B CHE L' ALTA AUTORITA PUO' USARE COME MEZZO D' AZIONE INDIRETTO SULLA PRODUZIONE E CHE COMPORTANO, PER LORO STESSA NATURA, EFFETTI SUSCETTIBILI D' INFLUIRE SULLE PREVISIONI DEI PRODUTTORI ED IN PARTICOLARE SUI LORO PIANI D' INVESTIMENTO . DI CONSEGUENZA, NELLE DISPOSIZIONI IMPUGNATE, CHE SONO CONFORMI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTICOLI 3 E 53 B, NON PUO' RAVVISARSI UNO SVIAMENTO DI POTERE NEI RIGUARDI DELL' ART . 54 . LA RICORRENTE NON HA DIMOSTRATO CHE L' ALTA AUTORITA HA ADOTTATO LE DISPOSIZIONI IMPUGNATE CON LO SCOPO ESCLUSIVO, O ALMENO DETERMINANTE, DI ELUDERE LO SPECIALE PROCEDIMENTO PREVISTO DAL CITATO ARTICOLO .
IL MEZZO DI SVIAMENTO DI POTERE RISPETTO ALL' ART . 54 DEL TRATTATO VA PERTANTO DISATTESO .
AI SENSI DELL' ART . 60 DEL REGOLAMENTO DELLA CORTE, LA PARTE SOCCOMBENTE VA CONDANNATA ALLE SPESE . NELLA SPECIE LA RICORRENTE E RIMASTA SOCCOMBENTE SUL MERITO E LA CONVENUTA SULLA RICEVIBILITA; DI CONSEGUENZA CONFORMEMENTE AL PAR . 2 DI TALE ARTICOLO SI PONGONO A CARICO DELLA RICORRENTE I QUATTRO QUINTI DELLE SPESE DI CAUSA ED UN QUINTO A CARICO DELLA CONVENUTA .
LA CORTE
DISATTESA OGNI CONCLUSIONE PIU AMPIA O CONTRARIA,
DICHIARA E STATUISCE :
IL RICORSO E RICEVIBILE, MA INFONDATO; E PERTANTO RESPINTO IL RICORSO D' ANNULLAMENTO DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NEGLI ARTICOLI 3 N . 1 B, 6, 8 E 9 DELLA DECISIONE N . 2-57 DELL' ALTA AUTORITA DI DATA 26 GENNAIO 1957 .
LA RICORRENTE E CONDANNATA AI QUATTRO QUINTI DELLE SPESE DI CAUSA E LA CONVENUTA AD UN QUINTO .