Bruxelles, 18.5.2026

COM(2026) 1002 final

2026/0120(BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania in relazione alle alluvioni verificatesi a fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025 


RELAZIONE

1.Contesto della proposta

La presente decisione riguarda la mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea (di seguito "FSUE") a norma del regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio 1 (di seguito "regolamento FSUE") per un importo di 144 099 756 EUR per fornire assistenza alla Romania a seguito delle alluvioni verificatesi a fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025.

La mobilitazione è accompagnata dal DEC n. 8/2026, che propone di trasferire l'importo necessario dalla linea di riserva della riserva di solidarietà europea (di seguito "ESR") alla linea di bilancio operativa del FSUE, in stanziamenti sia di impegno sia di pagamento.

2.Informazioni e condizioni

2.1Romania – catastrofe naturale regionale: alluvioni iniziate il 27 maggio 2025

(1)Il 14 agosto 2025 la Romania ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito delle alluvioni iniziate il 27 maggio 2025. Il 26 settembre 2025 e il 24 marzo 2026 la Romania ha presentato ulteriori chiarimenti in merito ai dati e alle informazioni forniti nella domanda di contributo del FSUE.

(2)La Romania ha richiesto un contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 27 maggio 2025. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Le autorità rumene hanno presentato la domanda sulla base del criterio riguardante una "catastrofe naturale regionale" ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento FSUE, ovvero qualsiasi catastrofe naturale che provochi, in una regione di livello NUTS 2 di uno Stato ammissibile, danni diretti superiori all'1,5 % del prodotto interno lordo (PIL) di tale regione. Le autorità rumene stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a 573,59 milioni di EUR. A norma dell'articolo 2, paragrafo 3, terzo comma, del regolamento FSUE, se la catastrofe naturale riguarda diverse regioni di livello NUTS 2, la soglia è applicata alla media del PIL di queste regioni ponderata in base alla parte dei danni totali subita da ciascuna regione. I danni diretti espressi in percentuale del PIL regionale totale ponderato delle regioni Centru, Sud Muntenia e Nord Est sono pari all'1,8 %. Tale importo supera l'1,5 % del PIL regionale totale ponderato delle regioni Centru, Sud Muntenia e Nord Est 2 .

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)La Romania non ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE.

(7)Tra il 26 maggio e l'inizio di giugno 2025 la Romania ha registrato diversi giorni di forti piogge che hanno successivamente causato inondazioni nelle regioni Centru, Sud Muntenia e Nord Est. I maggiori danni si sono verificati nella miniera di sale di Praid, dove il 27 maggio le acque di piena del fiume Corund hanno disgregato parte dell'alveo fluviale, danneggiando gravemente le infrastrutture idrotecniche della zona e penetrando nella miniera di sale. L'intera miniera di sale è stata inondata di acqua, con una conseguente compromissione della stabilità dei pilastri di supporto del sale e con rischi per l'integrità strutturale della miniera. In altre parti delle regioni summenzionate la grandine e i forti venti hanno causato danni diffusi alle infrastrutture. Le tempeste hanno inoltre perturbato il funzionamento dei servizi pubblici e lasciato migliaia di famiglie senza elettricità.

(8)Per i problemi strutturali della miniera di sale di Praid le autorità rumene hanno chiesto l'assistenza di un gruppo di esperti attraverso il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. Una squadra di otto esperti provenienti da Germania, Ungheria, Paesi Bassi e Spagna e un funzionario di collegamento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze dell'UE sono stati mobilitati per una settimana per contribuire all'analisi della situazione della miniera di sale di Praid. Le principali conclusioni degli esperti sono state presentate alle autorità rumene il 10 giugno.

(9)La Romania ha stimato a 449,71 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo delle operazioni di emergenza riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 227,09 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda il costo della messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e la protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 177,64 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 26,04 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda il costo dei servizi di soccorso e la realizzazione di misure provvisorie di alloggio, per un ammontare di 18,94 milioni di EUR.

(10)La Romania ha recepito la direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (direttiva sulle alluvioni) principalmente attraverso la strategia nazionale per la gestione del rischio di alluvioni a medio e lungo termine (2010-2035) adottata con decisione governativa n. 846 dell'11 agosto 2010.

(11)Alla data di presentazione della domanda la Romania non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

2.2Cipro – catastrofe naturale grave: incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025

(1)Il 14 ottobre 2025 Cipro ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025.

(2)Cipro ha richiesto un contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia il 23 luglio 2025. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Le autorità cipriote stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a 253,69 milioni di EUR. La Commissione ha accolto la somma di 252,68 milioni di EUR come importo plausibile dei danni diretti totali. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per Cipro, ossia lo 0,6 % del reddito nazionale lordo, pari a 170,05 milioni di EUR nel 2025 3 . La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)Cipro ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. È stato pertanto concesso un anticipo di 2 317 465 EUR mediante la decisione di esecuzione C(2025) 8276 della Commissione, del 3 dicembre 2025. L'anticipo è stato versato a Cipro il 29 dicembre 2025.

(7)Nell'estate del 2025 Cipro ha registrato un concorso di fattori quali siccità prolungata, ondate di calore estreme e venti forti, che hanno creato le condizioni per due incendi boschivi senza precedenti nelle regioni di Limassol e Pafos a luglio. Migliaia di residenti sono stati costretti a evacuare a causa degli incendi boschivi a Limassol. Diverse scuole e strutture sanitarie hanno dovuto ridurre i servizi e quasi 900 proprietà private sono state distrutte. Nel contempo gli incendi boschivi di Pafos hanno causato gravi perdite economiche nel settore agricolo e ambientale e hanno minacciato la stabilità socioeconomica delle comunità rurali. Gli incendi boschivi hanno inoltre causato due decessi.

(8)Le autorità cipriote hanno chiesto assistenza per gli incendi a Limassol tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. Diversi Stati membri dell'UE hanno espresso la loro disponibilità a offrire sostegno. Il 24 luglio 2025 Cipro ha accettato l'offerta della Grecia, che ha rapidamente fornito un modulo terrestre di lotta agli incendi boschivi.

(9)Cipro ha stimato a 84,25 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'energia, dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dei trasporti, della sanità e dell'istruzione, per un ammontare di 66,9 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 8,77 milioni di EUR. La terza voce di costo più importante riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 5,88 milioni di EUR. La quarta voce di costo più importante riguarda la messa in sicurezza delle infrastrutture di prevenzione e la protezione del patrimonio culturale, per un ammontare di 2,7 milioni di EUR.

(10)Alla data di presentazione della domanda Cipro non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

2.3 Spagna – catastrofe naturale grave: incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025

(1)Il 30 ottobre 2025 la Spagna ha presentato una domanda di contributo finanziario del FSUE per finanziare le operazioni di emergenza e recupero a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025.

(2)La Spagna ha richiesto un contributo del FSUE entro il termine di 12 settimane dalla data in cui si è verificato il primo danno causato dalla catastrofe, ossia l'8 agosto 2025. La domanda contiene tutte le informazioni previste a norma dell'articolo 4 del regolamento FSUE.

(3)La catastrofe è di origine naturale e rientra pertanto nell'ambito di applicazione del FSUE.

(4)Le autorità spagnole stimano che i danni diretti totali causati dalla catastrofe ammontino a 4 318,27 milioni di EUR. Tale importo supera la soglia in caso di "catastrofe naturale grave" per la Spagna, pari a 3 958,44 milioni di EUR nel 2025 4 (3 miliardi di EUR a prezzi del 2011). La catastrofe è pertanto considerata una "catastrofe naturale grave" a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE.

(5)I danni diretti totali costituiscono la base per il calcolo dell'importo del contributo finanziario del FSUE. Il contributo finanziario può essere utilizzato unicamente per le operazioni essenziali di emergenza e recupero di cui all'articolo 3 del regolamento FSUE.

(6)La Spagna ha richiesto il versamento di un anticipo a norma dell'articolo 4 bis del regolamento FSUE. Sulla base della valutazione preliminare la Commissione ha concluso che le condizioni per il versamento di un anticipo a titolo del FSUE erano soddisfatte. Sarà pertanto concesso un anticipo di 30 137 714 EUR mediante la decisione di esecuzione della Commissione attualmente in fase di adozione.

(7)Nell'estate del 2025 la Spagna ha registrato un concorso di fattori quali siccità prolungata, ondate di calore estreme e tre ondate di gravi incendi boschivi. Almeno 243 incendi boschivi sono stati registrati in 16 comunità autonome. Gli incendi hanno causato notevoli danni ambientali, sociali ed economici e distrutto i mezzi di sussistenza di molti cittadini, in particolare nelle zone rurali. Numerose persone hanno dovuto essere evacuate dalle loro case. Gli incendi boschivi hanno inoltre causato otto decessi. La domanda si riferisce ai danni della terza e più distruttiva ondata di incendi iniziata l'8 agosto.

(8)Le autorità spagnole hanno chiesto assistenza tramite il meccanismo di protezione civile dell'Unione europea. Nove Stati membri hanno fornito supporto antincendio sotto forma di aerei, elicotteri, vigili del fuoco, veicoli, strumenti e macchinari pesanti a diverse regioni spagnole.

(9)La Spagna ha stimato a 121,1 milioni di EUR il costo delle operazioni ammissibili a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento FSUE e ha presentato una ripartizione dei costi per tipo di operazione. La principale voce di costo riguarda la ripulitura della zona danneggiata, per un ammontare di 52,61 milioni di EUR. La seconda voce di costo più importante riguarda il ripristino della funzionalità delle infrastrutture e degli impianti nei settori dell'acqua, delle acque reflue, delle telecomunicazioni, dell'istruzione e dei trasporti, e del patrimonio culturale, per un ammontare di 29,44 milioni di EUR. La terza voce di costo riguarda le misure provvisorie di alloggio e i servizi di soccorso, per un ammontare di 39,05 milioni di EUR.

(10)Alla data di presentazione della domanda la Spagna non era oggetto di alcuna procedura di infrazione in materia di legislazione dell'Unione relativa alla natura della catastrofe.

2.4Conclusioni

Alla luce delle considerazioni di cui sopra e a seguito della valutazione delle informazioni presentate, la Commissione conclude che le catastrofi di cui alle domande presentate dalla Romania, da Cipro e dalla Spagna rientrano nelle condizioni stabilite nel regolamento FSUE per la mobilitazione del FSUE.

3.Finanziamento

Il FSUE è stato istituito sulla base del principio di solidarietà e la Commissione applica di conseguenza un approccio progressivo all'assegnazione dei relativi aiuti. Pertanto la parte dei danni che supera la soglia di mobilitazione del FSUE in caso di "catastrofe naturale grave" (ossia l'importo minore tra lo 0,6 % dell'RNL e 3 miliardi di EUR a prezzi del 2011, cfr. l'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento FSUE) dovrebbe determinare un'intensità di aiuto maggiore rispetto alla parte dei danni al di sotto della soglia. Ciò significa che l'importo degli aiuti per un paese colpito da una catastrofe che rientra nelle condizioni previste per una "catastrofe naturale grave" è calcolato sommando due importi: il 2,5 % dei danni diretti totali al di sotto della soglia e il 6 % per la parte dei danni diretti totali al di sopra della soglia. La percentuale applicata per la determinazione degli importi degli aiuti in caso di "catastrofe naturale regionale", entro i limiti della soglia nazionale, è il 2,5 % dei danni diretti totali.

Questa metodologia per il calcolo degli aiuti dal FSUE è stata descritta nella relazione annuale 2002-2003 sul FSUE e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio. Il contributo del FSUE non può superare il costo totale stimato delle operazioni ammissibili.

Applicando la metodologia di cui sopra, la Commissione ha valutato l'aiuto del FSUE in risposta alle tre domande, presentate da Romania, Cipro e Spagna, relative alle alluvioni e agli incendi boschivi verificatisi nel 2025.

La Commissione propone pertanto all'autorità di bilancio di mobilitare gli importi seguenti:

Catastrofe

Danni diretti totali

Soglia applicata

2,5 % dei danni diretti totali [al di sotto della soglia per catastrofi gravi]

6 % dei danni diretti totali [al di sopra della soglia per catastrofi gravi]

Aiuto FSUE proposto

Anticipi

Saldo da versare

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

(in EUR)

Romania – alluvioni

573 587 000

477 819 000

14 339 675

NA

14 339 675

non richiesti

14 339 675

catastrofe regionale

Cipro – incendi boschivi

252 680 561

170 046 000

4 251 150

4 958 074

9 209 223

2 317 465

6 891 758

catastrofe grave

Spagna – incendi boschivi

4 318 268 632

3 958 436 000

98 960 900

21 589 958

120 550 858

30 137 714

90 413 144

catastrofe grave

TOTALE

 

 

 

 

144 099 756

32 455 179

111 644 577

Il regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 5 (di seguito "regolamento QFP") consente la mobilitazione del FSUE nel contesto della riserva di solidarietà e per gli aiuti d'urgenza (SEAR). Il regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio 6  (di seguito "regolamento QFP modificato") ha suddiviso la SEAR in due strumenti distinti: la riserva di solidarietà europea e la riserva per gli aiuti d'urgenza.

La riserva di solidarietà europea, con un importo annuo di 1 016 milioni di EUR (a prezzi 2018, corrispondenti a 1 190,4 milioni di EUR a prezzi 2026) sarà utilizzata per l'assistenza al fine di rispondere a situazioni di emergenza contemplate dal FSUE. Il punto 10 dell'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020 tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 7 , fissa le modalità di mobilitazione del FSUE nel contesto della SEAR.

Al fine di evitare un rapido esaurimento della dotazione annuale, l'articolo 3, paragrafo 7, del regolamento FSUE e l'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento QFP modificato stabiliscono che il 25 % della dotazione annuale del FSUE deve rimanere disponibile il 1º ottobre di ogni anno (riserva di fine esercizio). Nel 2026 tale importo corrisponde a 297,6 milioni di EUR.

Inoltre, conformemente all'articolo 4 bis, paragrafo 4, del regolamento FSUE, l'importo di 50 milioni di EUR è già stato iscritto nel bilancio generale dell'UE 2026 (in stanziamenti di impegno e di pagamento) per il versamento di eventuali anticipi. Sia Cipro 8 che la Spagna hanno chiesto e ottenuto anticipi, pari rispettivamente a 2,32 milioni di EUR e a 30,14 milioni di EUR.

Conformemente all'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento QFP modificato, qualsiasi quota dell'importo annuo non utilizzata in un dato anno n può essere utilizzata fino all'anno n+1. L'importo di 21,3 milioni di EUR è stato riportato dal 2025 al 2026; di tale importo, 20,85 milioni di EUR sono disponibili per il pagamento di eventuali anticipi 9 .

In conclusione, l'importo totale disponibile sulla linea di riserva prima del 1º ottobre è pari a 843,25 milioni di EUR (esclusi gli anticipi e la riserva di fine esercizio), che sono sufficienti a coprire l'importo proposto per la mobilitazione.



Risorse FSUE disponibili nel 2026 (in EUR) 

Dotazione annuale totale nel 2026

1 190 405 931

Riporto dal 2025 compresi gli anticipi non utilizzati (+)

21 304 355

Riserva di fine esercizio, disponibile dopo il 1º ottobre (-)

297 601 483

Importo totale attualmente disponibile prima del 1º ottobre, di cui:

914 108 803

oimporto da utilizzare per eventuali anticipi 10

70 854 849

oimporto disponibile per l'attuale decisione di mobilitazione

843 253 954

Importo di cui si propone la mobilitazione, solo saldo da versare

111 644 577

Importo rimanente per domande future, compresi anticipi e riserva di fine esercizio 11

1 100 065 709

2026/0120 (BUD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea per fornire assistenza alla Romania in relazione alle alluvioni verificatesi a fine maggio 2025, a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025 e alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea 12 , in particolare l'articolo 4, paragrafo 3,

visto l'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 13 , in particolare il punto 10,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Il Fondo di solidarietà dell'Unione europea ("Fondo") è destinato a permettere all'Unione di affrontare situazioni d'emergenza in maniera rapida, efficace e flessibile al fine di dimostrare solidarietà con la popolazione delle regioni colpite da catastrofi naturali gravi o regionali o da una grave emergenza di sanità pubblica.

(2)Il Fondo non può superare i massimali stabiliti all'articolo 9 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio 14 .

(3)Il 14 agosto 2025 la Romania ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito delle alluvioni verificatesi alla fine di maggio e all'inizio di giugno 2025.

(4)Il 14 ottobre 2025 Cipro ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025.

(5)Il 30 ottobre 2025 la Spagna ha presentato una domanda di mobilitazione del Fondo a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025.

(6)Tali domande sono conformi alle condizioni per la concessione di un contributo finanziario del Fondo, stabilite all'articolo 4 del regolamento (CE) n. 2012/2002.

(7)È pertanto opportuno procedere alla mobilitazione del Fondo per erogare un contributo finanziario alla Romania, a Cipro e alla Spagna.

(8)Al fine di garantire che l'assistenza finanziaria dell'Unione possa essere messa il più rapidamente possibile a disposizione degli Stati membri colpiti ed evitare ritardi nella mobilitazione del Fondo di solidarietà dell'Unione europea, è opportuno che la presente decisione entri in vigore con urgenza il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e si applichi a decorrere dalla data della sua adozione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nel quadro del bilancio generale dell'Unione, il Fondo di solidarietà dell'Unione europea è mobilitato in stanziamenti di impegno e di pagamento in relazione alle catastrofi naturali nel modo seguente:

(a)l'importo di 14 339 675 EUR è erogato alla Romania a seguito delle alluvioni verificatesi alla fine di maggio e all'inizio di giugno 2025;

(b)l'importo di 9 209 223 EUR è erogato a Cipro a seguito degli incendi boschivi verificatisi nel luglio 2025;

(c)l'importo di 120 550 858 EUR è erogato alla Spagna a seguito degli incendi boschivi verificatisi nell'agosto 2025.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal [data dell'adozione].

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente        Il presidente

(1)    Regolamento (CE) n. 2012/2002 del Consiglio, dell'11 novembre 2002, che istituisce il Fondo di solidarietà dell'Unione europea (GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj).
(2)    La domanda è stata presentata nel 2025, pertanto la soglia applicabile è quella del 2025.
(3)    La domanda è stata presentata nel 2025, pertanto la soglia applicabile è quella del 2025.
(4)    La domanda è stata presentata nel 2025, pertanto la soglia applicabile è quella del 2025.
(5)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj.
(6)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/765 del Consiglio, del 29 febbraio 2024, recante modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027. GU C 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(7)    GU C 433 I del 22.12.2020, pag. 28.
(8)    L'anticipo a Cipro è stato versato dalla dotazione 2025 il 29 dicembre 2025.
(9)    Sono stati inoltre riportati dal 2025 976 milioni di EUR, già mobilitati per Slovacchia, Moldova, Bosnia-Erzegovina, Spagna e Francia in linea con la decisione (UE) 2025/1525 e la decisione (UE) 2025/2403 . I pagamenti corrispondenti saranno effettuati nel corso del 2026. I pagamenti a Slovacchia, Spagna e Francia sono previsti per il secondo trimestre del 2026, mentre quelli a Moldova e Bosnia-Erzegovina sono previsti per dicembre 2026.
(10)    I 70,85 milioni di EUR disponibili per eventuali anticipi comprendono 50 milioni di EUR iscritti nel bilancio generale 2026 per gli anticipi e 20,85 milioni di EUR di anticipi non utilizzati riportati dal 2025 al 2026. Di tale importo, un anticipo di 30,14 milioni di EUR sarà concesso alla Spagna mediante la decisione di esecuzione della Commissione in fase di adozione.
(11)    Comprensivo dei 30,14 milioni di EUR per l'anticipo alla Spagna.
(12)    GU L 311 del 14.11.2002, pag. 3, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2002/2012/oj.
(13)    GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2020/1222/oj.
(14)    Regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio, del 17 dicembre 2020, che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2020/2093/oj).