COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.7.2026
COM(2026) 401 final
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per un accordo internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe
RELAZIONE
Con la presente raccomandazione, la Commissione chiede al Consiglio l'autorizzazione a partecipare, a nome dell'Unione europea (UE), ai negoziati relativi a un accordo multilaterale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe, nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite.
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Nel 2016, la commissione del diritto internazionale delle Nazioni Unite ha adottato il progetto di articolato sulla protezione delle persone in caso di catastrofe ("progetto di articolato"). Nel dicembre 2024, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato la risoluzione 79/128, con la quale ha deciso di elaborare e concludere una convenzione multilaterale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe entro la fine del 2027, poiché attualmente non esiste uno strumento giuridico internazionale completo in materia.
L'UE ha contribuito attivamente sin dal 2011 ai lavori della commissione del diritto internazionale relativi al progetto di articolato e ha accolto con favore l'adozione dello stesso nel 2016, nonché della risoluzione 79/128 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, nella quale veniva espressa la necessità di un regime giuridico globale completo per garantire una migliore protezione delle persone in caso di catastrofe, sottolineando la fattibilità dell'elaborazione di una convenzione internazionale in materia.
A seguito dell'invito del Segretario Generale delle Nazioni Unite, nel dicembre 2025 l'UE ha presentato una proposta di modifica del progetto di articolato della commissione del diritto internazionale. Oltre all'UE, 26 Stati, tra cui otto Stati membri dell'UE, hanno presentato proposte per modificare il progetto di articolato.
Tali proposte sono state raccolte dalle Nazioni Unite in un testo consolidato a seguito della riapertura della sessione del Sesto Comitato dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, tenutasi dal 6 al 10 aprile 2026 a New York. Il testo consolidato fungerà da base per i negoziati formali che si terranno per tre settimane dal 25 gennaio al 12 febbraio 2027 a Manila e, se necessario, per altre due settimane nell'agosto 2027.
Sarebbe nell'interesse dell'UE partecipare formalmente ai negoziati relativi alla convenzione, al fine di garantire la coerenza con il quadro giuridico dell'UE vigente nei settori della protezione civile e dell'aiuto umanitario. La Commissione raccomanda pertanto al Consiglio di adottare una decisione in tal senso e di designare la Commissione quale negoziatore dell'UE ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La partecipazione dell'UE ai negoziati sul futuro accordo multilaterale è coerente con le sue competenze in materia di protezione civile e aiuto umanitario.
A norma dell'articolo 196 TFUE, l'UE sostiene l'azione degli Stati membri concernente la prevenzione, la preparazione e la risposta alle calamità all'interno dell'Unione e favorisce la coerenza delle azioni intraprese a livello internazionale in materia di protezione civile. Tale competenza è stata esercitata con l'adozione della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile. Qualsiasi paese del mondo può attivare detto meccanismo per richiedere l'assistenza necessaria a far fronte alle conseguenze di una calamità. Per quanto riguarda l'aiuto umanitario, l'articolo 214 TFUE consente all'UE di fornire assistenza alle persone bisognose nei paesi e nelle regioni colpiti da calamità naturali o provocate dall'uomo. L'azione dell'UE nel settore dell'aiuto umanitario è disciplinata dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio (regolamento relativo all'aiuto umanitario). Sulla base di tale regolamento, la comunicazione congiunta del 27 maggio 2026 definisce una strategia volta a rendere l'aiuto umanitario europeo più efficace e più resiliente.
In linea con i propri principi guida di rispetto della democrazia, dello Stato di diritto, dei diritti umani, delle norme e dei principi della Carta delle Nazioni Unite e del diritto internazionale, l'UE ha accolto con favore il progetto di articolato della commissione del diritto internazionale adottato nel 2016 in quanto importante contributo al diritto internazionale in materia di catastrofi.
Più specificamente, l'UE ritiene che una convenzione internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe abbia il potenziale per integrare i meccanismi e le attività dell'UE esistenti nei settori della protezione civile e dell'aiuto umanitario. A tale riguardo, la partecipazione dell'UE ai negoziati formali è necessaria per garantire che il testo del futuro strumento sia coerente con la legislazione vigente dell'UE, in particolare con la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile e con il regolamento n. 1257/96 relativo all'aiuto umanitario, nonché per orientare la futura decisione del Consiglio in merito all'eventuale adesione dell'Unione a tale trattato. In particolare, il progetto di articolato della commissione del diritto internazionale mira a introdurre un obbligo di cooperazione tra gli Stati e tra questi ultimi e gli altri soggetti che prestano assistenza, al fine di aiutare le persone bisognose, nonché a stabilire gli obblighi a carico degli Stati colpiti da una catastrofe e dei soggetti che prestano assistenza. La futura convenzione interagirebbe pertanto con la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile, che definisce un quadro di cooperazione tra gli Stati membri finalizzato alla prevenzione, alla preparazione e alla risposta alle catastrofi. Le norme della futura convenzione avrebbero inoltre un impatto sulle modalità con cui l'UE fornisce assistenza umanitaria ai paesi terzi ai sensi del regolamento n. 1257/96. In tale contesto, è importante cercare, attraverso la partecipazione ai negoziati, di garantire l'allineamento tra questi strumenti di gestione delle catastrofi, in vigore da tempo, e le norme della futura convenzione.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Sebbene i negoziati relativi a una convenzione sulla protezione delle persone in caso di catastrofe riguardino principalmente la protezione civile e l'aiuto umanitario, anche altre normative dell'UE che prevedono finanziamenti a favore della resilienza e della risposta alle catastrofi potrebbero essere interessate dal futuro strumento. I negoziati possono avere rilevanza per i seguenti programmi di finanziamento e per quelli che li seguiranno: lo strumento Europa globale, la politica di coesione, nell'ambito della quale possono essere finanziate le attività nazionali di prevenzione e gestione dei rischi di catastrofi, il programma LIFE, Orizzonte Europa, il programma Europa digitale, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica sostanziale
Gli articoli 196 e 214 TFUE costituiscono le basi giuridiche sostanziali della presente raccomandazione, poiché le disposizioni previste dalla futura convenzione riguardano sia la protezione civile che l'aiuto umanitario. L'articolo 196 TFUE costituisce la base giuridica per l'azione dell'UE nel settore della protezione civile. Più concretamente, consente all'UE, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di stabilire le misure volte a promuovere la cooperazione tra gli Stati membri al fine di rafforzare l'efficacia dei sistemi di prevenzione e di protezione delle catastrofi naturali o provocate dall'uomo. Per quanto riguarda l'aiuto umanitario, l'articolo 214, paragrafo 4, TFUE consente all'UE di fornire, in modo puntuale, assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni dei paesi terzi vittime di calamità naturali o provocate dall'uomo, per far fronte alle necessità umanitarie, nonché di concludere con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti qualsiasi accordo utile ad aiutare le persone bisognose.
•Base giuridica procedurale
L'articolo 218, paragrafo 3, TFUE dispone che, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenti raccomandazioni al Consiglio. Il Consiglio adotta una decisione che autorizza l'avvio dei negoziati e designa il negoziatore dell'UE o il capo della squadra di negoziato dell'UE.
L'articolo 218, paragrafo 4, TFUE dispone che il Consiglio possa impartire direttive al negoziatore e designare un comitato speciale che deve essere consultato nella conduzione dei negoziati.
La Commissione raccomanda che l'Unione partecipi ai negoziati per un accordo internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe, sotto l'egida delle Nazioni Unite. La Commissione deve essere designata come negoziatore.
La base giuridica procedurale della proposta decisione che autorizza l'avvio di negoziati è costituita dall'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE.
•Scelta del negoziatore
Poiché l'accordo previsto riguarda esclusivamente questioni diverse dalla politica estera e di sicurezza comune, la Commissione dovrebbe essere designata negoziatore ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.
•Competenza dell'Unione
Una convenzione internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe, basata sul testo del progetto di articolato della commissione del diritto internazionale, rientrerebbe nelle competenze dell'Unione europea in materia di protezione civile e aiuto umanitario. L'articolo 6, lettera f), TFUE classifica esplicitamente la "protezione civile" quale competenza di sostegno, coordinamento o complemento dell'UE. Nella pratica, l'UE ha istituito il meccanismo unionale di protezione civile, un meccanismo di coordinamento per sostenere le azioni di protezione civile degli Stati membri. Per quanto riguarda l'aiuto umanitario, l'articolo 4, paragrafo 4, TFUE stabilisce che l'UE dispone di una competenza parallela in materia di aiuto umanitario, ossia che la competenza dell'UE in tale ambito non impedisce agli Stati membri di continuare ad esercitare la propria competenza in materia (articolo 4, paragrafo 4, TFUE).
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Le catastrofi naturali e quelle provocate dall'uomo hanno spesso effetti transfrontalieri deleteri, perturbano il funzionamento della società e del mercato interno e richiedono interventi coordinati di protezione civile, nonché aiuto umanitario a livello europeo per assistere le persone bisognose nei paesi terzi. Come stabilito dai trattati, l'UE è attiva nei settori della protezione civile e dell'aiuto umanitario. Per quanto riguarda la protezione civile, l'UE ha istituito quadri comuni per la cooperazione e il coordinamento operativo tra Stati membri e Stati partecipanti attraverso il meccanismo unionale di protezione civile. Una convenzione per definire le norme in materia di cooperazione e assistenza internazionali in caso di catastrofe si integrerebbe direttamente con la legislazione e le normative dell'UE già in vigore in materia di protezione civile e aiuto umanitario.
La partecipazione dell'UE garantirà un quadro giuridico internazionale ed europeo coerente in materia di risposta alle catastrofi per non pregiudicare la coerenza e l'applicazione uniforme delle misure dell'UE esistenti. È importante sottolineare che la partecipazione della Commissione ai negoziati rafforzerebbe la capacità collettiva dell'UE di dare forma al testo della convenzione in modo coerente con i principi e la legislazione dell'Unione. Infine, la partecipazione formale ai negoziati consentirebbe all'UE di condividere le buone pratiche e gli insegnamenti tratti dalla propria esperienza unica in qualità di organizzazione di integrazione regionale dotata di uno dei quadri di cooperazione in materia di protezione civile più sviluppati, nonché dal proprio ruolo quale uno dei principali donatori umanitari. Pertanto, la partecipazione formale dell'UE ai negoziati per una convenzione internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe risulterebbe più efficace rispetto a un intervento esclusivamente a livello nazionale.
•Proporzionalità
La partecipazione della Commissione ai negoziati formali per una convenzione internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe costituisce lo strumento più idoneo per promuovere i principi di cooperazione internazionale, di aiuto umanitario, di rispetto dei diritti umani e di solidarietà, che l'UE intende promuovere sia al suo interno che al suo esterno. Tale partecipazione garantirebbe inoltre una posizione uniforme dell'UE e assicurerebbe la coerenza della futura convenzione con l'acquis dell'UE in materia di protezione civile e aiuto umanitario.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente raccomandazione di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafi 3 e 4, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione che autorizza l'Unione a partecipare ai negoziati e a designare il negoziatore dell'Unione. Il Consiglio può anche impartire direttive di negoziato al negoziatore. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente raccomandazione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non applicabile.
•Assunzione e uso di perizie
Non applicabile.
•Valutazione d'impatto
Non applicabile.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile.
•Diritti fondamentali
La convenzione internazionale ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale al fine di tutelare le persone in caso di catastrofe, rispondendo nel contempo alle loro esigenze e proteggendo i loro diritti fondamentali, quali riconosciuti nei trattati e nella Carta delle Nazioni Unite.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Non applicabile. La decisione non incide sul bilancio. Qualsiasi aumento del carico di lavoro dovrà essere gestito mediante la riassegnazione e la ridistribuzione all'interno dei servizi. Eventuali finanziamenti dovrebbero provenire da una ridistribuzione nell'ambito delle dotazioni di bilancio esistenti degli attuali programmi.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non applicabile.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Non applicabile.
Raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per un accordo internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 196 e l'articolo 214, paragrafo 4, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
(1)Nel dicembre 2024, l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha deciso di elaborare e concludere, entro la fine del 2027, un accordo multilaterale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe, basato sul progetto di articolato adottato dalla commissione del diritto internazionale nel 2016.
(2)Il progetto di articolato verte sulla protezione civile e sull'aiuto umanitario, due settori in cui il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) attribuisce competenze all'Unione.
(3)Poiché attualmente non esiste uno strumento giuridico internazionale completo in materia, l'accordo internazionale ha l'obiettivo di promuovere la cooperazione internazionale al fine di tutelare le persone in caso di catastrofe, rispondendo nel contempo alle loro esigenze e proteggendo i loro diritti fondamentali, quali riconosciuti nei trattati e nella Carta delle Nazioni Unite.
(4)Dal 2011, l'Unione ha attivamente contribuito con le proprie osservazioni ai lavori della commissione del diritto internazionale durante l'elaborazione del progetto di articolato sulla protezione delle persone in caso di catastrofe e ne ha accolto con favore l'adozione.
(5)È opportuno che l'Unione partecipi ai negoziati per un accordo internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la partecipazione ai negoziati per un accordo internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe, sotto l'egida delle Nazioni Unite.
Articolo 2
La Commissione è designata negoziatore dell'Unione europea.
Articolo 3
Le direttive di negoziato che figurano nell'addendum della presente decisione sono indirizzate alla Commissione.
Articolo 4
I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Diritto internazionale pubblico" (gruppo COJUR) del Consiglio, designato in qualità di comitato speciale di cui all’articolo 218, paragrafo 4, TFUE.
Articolo 5
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.7.2026
COM(2026) 401 final
ALLEGATO
della
Raccomandazione di decisione del Consiglio
che autorizza la Commissione a partecipare, a nome dell'Unione europea, ai negoziati nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per un accordo internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe
APPENDICE
Direttive di negoziato per un accordo internazionale sulla protezione delle persone in caso di catastrofe
Per quanto riguarda il processo negoziale, l'UE dovrebbe mirare a far sì che esso sia aperto, inclusivo e trasparente e si basi su una leale cooperazione.
Per quanto riguarda gli obiettivi generali dei negoziati, l'UE dovrebbe ottenere i risultati seguenti:
1) nel promuovere i diritti umani, il diritto internazionale e le norme e i principi sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite, la convenzione stabilisce i principi per un'efficace cooperazione internazionale nella gestione delle catastrofi, in particolare quando una catastrofe supera manifestamente le capacità di uno Stato di farvi fronte;
2) la convenzione è in linea con i principi del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030 e tiene pienamente conto dei risultati principali del riesame intermedio del quadro di riferimento di Sendai;
3) le disposizioni della convenzione sono compatibili con il quadro giuridico dell'UE in materia di aiuto umanitario, in particolare il regolamento (CE) n. 1257/962 del Consiglio, adottato sulla base dell'articolo 214 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), e con il quadro giuridico che disciplina il sostegno dell'UE alle azioni degli Stati membri nel settore della protezione civile ai sensi dell'articolo 196 TFUE, nonché con il diritto derivato adottato su tale base, vale a dire la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile. Le disposizioni sono inoltre compatibili con i principi della comunicazione congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza del 27 maggio 2026;
4) le disposizioni della convenzione sono inoltre compatibili con gli obblighi internazionali dell'UE e dei suoi Stati membri.
5) le disposizioni della convenzione garantiscono un giusto equilibrio tra la protezione delle persone colpite, rispettando i loro diritti e rispondendo alle loro esigenze essenziali, da un lato, e il pieno rispetto del principio della sovranità territoriale degli Stati, dall'altro, che comporta la responsabilità primaria degli Stati colpiti di fornire soccorso in caso di catastrofi;
6) la convenzione sostiene i principi umanitari di neutralità, imparzialità, umanità e indipendenza, che devono essere promossi e pienamente rispettati anche nel contesto dei soccorsi in caso di catastrofi, come sancito dal consenso europeo sull'aiuto umanitario;
7) il testo della convenzione precisa che, in caso di conflitto armato, le norme relative alle medesime questioni dovrebbero, per quanto possibile, essere interpretate in modo da dare origine a un unico insieme di obblighi compatibili. In caso di contraddizioni inconciliabili, il diritto internazionale umanitario prevale in quanto lex specialis e nessuna disposizione della convenzione può essere letta o interpretata in modo tale da pregiudicare il diritto internazionale umanitario. Allo stesso tempo, l'applicazione della convenzione non è esclusa a priori, in particolare se si considerano i casi di emergenze complesse in cui si verifica una catastrofe in un'area in cui è in corso un conflitto armato.
Per quanto riguarda la sostanza dei negoziati, l'UE dovrebbe ottenere i risultati seguenti:
8) l'ambito di applicazione della convenzione copre tutte le fasi della gestione delle catastrofi, tra cui la prevenzione, la preparazione e la risposta, e promuove la cooperazione internazionale in materia di gestione delle catastrofi, in particolare per quanto riguarda le catastrofi che hanno gravi effetti transfrontalieri o che superano le capacità nazionali di risposta di uno Stato;
9) Le disposizioni della convenzione riconoscono pienamente l'importanza di rispondere alle esigenze essenziali delle persone colpite, nel rispetto dei loro diritti fondamentali, trovando un equilibrio tra questi due approcci complementari;
10) la convenzione fornisce una definizione di catastrofe che consente di far fronte alle conseguenze negative di un evento sulle persone colpite, indipendentemente dall'origine della catastrofe. La definizione evita di fissare soglie poco chiare o eccessivamente elevate per l'applicazione delle disposizioni della convenzione e include i danni ai beni culturali tra le potenziali conseguenze negative di una catastrofe;
11) le disposizioni della convenzione sono pienamente in linea con gli orientamenti di Oslo sull'uso dei mezzi militari e della protezione civile nell'ambito di interventi internazionali in caso di calamità, e riconoscono che tali mezzi possono essere utilizzati solo qualora non esistano alternative civili comparabili e solo l'impiego di mezzi militari possa soddisfare un'esigenza umanitaria critica;
12) la definizione di "soggetti che prestano assistenza" include un riferimento alle organizzazioni di integrazione regionale, riconoscendo in tal modo il ruolo di organizzazioni come l'UE nel fornire sostegno alla gestione delle catastrofi;
13) la definizione di assistenza esterna è ampia e comprende anche le competenze specialistiche;
14) la convenzione afferma espressamente che, nell'ambito della risposta alle catastrofi, devono essere rispettati i quattro principi umanitari di neutralità, imparzialità, umanità e indipendenza. L'obiettivo globale dello strumento è la tutela delle persone colpite, i cui diritti devono essere rispettati e alle cui esigenze fondamentali è necessario rispondere, tenendo conto della situazione specifica delle persone colpite in modo sproporzionato da una catastrofe, comprese quelle che subiscono forme di discriminazione multiple e intersezionali, e prestando particolare attenzione ai diritti e alle esigenze delle donne, dei bambini, degli anziani e delle persone con disabilità;
15) la convenzione stabilisce l'obbligo per gli Stati di cooperare tra loro e con le pertinenti organizzazioni internazionali, sia governative che non governative, in tutte le fasi della gestione delle catastrofi, compresa la riduzione del rischio di catastrofi, al fine di rispondere adeguatamente al crescente numero, alla crescente complessità e alla crescente intensità delle catastrofi. Gli Stati colpiti hanno l'obbligo di richiedere assistenza esterna quando una catastrofe supera manifestamente le loro capacità di farvi fronte. La convenzione contiene inoltre un elenco ampio e non esaustivo di forme di cooperazione;
16) la convenzione sancisce l'obbligo per gli Stati di ridurre i rischi di catastrofi con mezzi adeguati;
17) le disposizioni della convenzione indicano chiaramente l'obbligo dello Stato colpito di proteggere le persone colpite e di fornire assistenza e quindi il dovere di garantire che l'assistenza sia tempestiva ed efficace e di consentire l'accesso all'assistenza esterna alle persone bisognose. Sebbene lo Stato colpito abbia il diritto di subordinare la concessione dell'assistenza esterna a determinate condizioni, tenendo conto dei diritti e delle esigenze delle persone colpite, le disposizioni specificano chiaramente che lo Stato colpito non nega arbitrariamente il proprio consenso alle offerte di assistenza esterna. Le disposizioni specificano inoltre che lo Stato colpito è tenuto ad agevolare la fornitura di assistenza e a proteggere il personale, le attrezzature e i beni destinati ai soccorsi in caso di catastrofe;
18) la convenzione contiene norme procedurali minime volte a garantire una cooperazione internazionale efficace che assicuri una graduale cessazione dell'assistenza esterna.
Per quanto riguarda il funzionamento della convenzione, l'UE dovrebbe ottenere i risultati seguenti:
19) la convenzione preserva gli strumenti globali e regionali esistenti e la cooperazione internazionale in atto negli interventi di soccorso. In particolare, gli Stati membri dell'UE, nelle loro relazioni reciproche, possono continuare ad applicare le norme dell'UE;
20) la convenzione prevede un meccanismo snello e adeguato per garantirne l'attuazione e prevede disposizioni finali, anche per quanto riguarda la firma, la ratifica, l'accettazione, l'approvazione e l'adesione, l'entrata in vigore, la modifica, la sospensione, la denuncia e il depositario e le lingue;
21) la convenzione garantisce un'efficace partecipazione e cooperazione tra tutti i portatori di interessi, comprese le organizzazioni non governative e altre organizzazioni della società civile, al fine di favorirne l'attuazione;
22) la convenzione consente all'UE di aderirvi e di partecipare al meccanismo di risoluzione delle controversie.
Nel complesso, la procedura di negoziato è la seguente:
23) la Commissione dovrebbe adoperarsi per garantire che la convenzione sia coerente con la legislazione e le politiche pertinenti dell'UE, come pure con gli impegni sottoscritti dall'UE nel quadro di altri accordi multilaterali pertinenti;
24) la Commissione dovrebbe condurre negoziati a nome dell'UE per le materie di sua competenza, conformemente ai trattati;
25) i negoziati, compreso ciascun ciclo di negoziati, devono essere preparati in anticipo. A tal fine, la Commissione informa quanto prima il Consiglio del calendario previsto e delle questioni da negoziare e condivide tutte le informazioni pertinenti;
26) conformemente al principio di leale cooperazione, la Commissione e gli Stati membri dovrebbero collaborare strettamente durante il processo negoziale, anche tramite contatti regolari con gli esperti degli Stati membri e i rappresentanti a New York.
27) nella misura del possibile le sessioni negoziali sono precedute da una riunione del gruppo "Diritto internazionale pubblico" per individuare le questioni principali, formulare pareri e fornire orientamenti, anche formulando dichiarazioni e riserve, ove opportuno;
28) la Commissione riferisce al gruppo "Diritto internazionale pubblico" in merito ai risultati dei negoziati dopo ogni sessione negoziale, anche per iscritto;
29) la Commissione informa il Consiglio e consulta il gruppo "Cooperazione giudiziaria in materia penale" in merito a eventuali questioni importanti che dovessero emergere durante i negoziati.