COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.7.2026
COM(2026) 392 final
2026/0219(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
(Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
2.Contesto della proposta
L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE, nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.
1.2.Il Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce una sede per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.
1.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("atto previsto") relativa a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas.
L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
3.Posizione da adottare a nome dell'Unione
La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE esenta in una certa misura i tre Stati EFTA-SEE dall'applicazione del principio di omogeneità di cui all'articolo 1, paragrafo 1, dell'accordo SEE in considerazione dell'assenza di una rete del gas adeguata, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione deve quindi essere stabilita dal Consiglio.
4.Base giuridica
1.4.Base giuridica procedurale
1.4.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
1.4.2.Applicazione al caso di specie
Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.
1.5.Base giuridica sostanziale
1.5.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.
Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
1.5.2.Applicazione al caso di specie
Poiché la decisione del Comitato misto integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale dell'atto che viene integrato. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita pertanto dall'articolo 95 TFUE.
La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 95 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2026/0219 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
(Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 95, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE.
(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe quindi basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 27.7.2026
COM(2026) 392 final
ALLEGATO
della
proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
(Codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas)
ALLEGATO
PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
n. […]
del […]
che modifica l'allegato IV (Energia) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas.
(2)Conformemente alla decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017, l'Islanda beneficia di una deroga al regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, che costituisce la base giuridica del regolamento (UE) 2017/460. Il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione non dovrebbe pertanto applicarsi all'Islanda.
(3)L'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2017/460 prevede che il regolamento non si applichi negli Stati membri che beneficiano di una deroga a norma dell'articolo 49 della direttiva 2009/73/CE. Conformemente alla direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, quale integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017, tale deroga si applica al Liechtenstein. Il regolamento (UE) 2017/460 della Commissione non dovrebbe pertanto applicarsi al Liechtenstein.
(4)In Norvegia non esiste alcuna rete di trasporto del gas soggetta alle disposizioni del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale e che abroga il regolamento (CE) n. 1775/2005. È pertanto opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2017/460 e recepirlo nel diritto nazionale, ma la sua applicazione dovrebbe essere sospesa fino alla creazione di una rete operativa di trasporto del gas in Norvegia. Una volta entrata in funzione una rete di trasporto del gas, la Norvegia dovrebbe informarne l'Autorità di vigilanza EFTA.
(5)Poiché il regolamento (UE) 2017/460 è stato adottato sulla base del regolamento (CE) n. 715/2009, i testi di adattamento elaborati e adottati ai sensi della decisione del Comitato misto SEE n. 93/2017 del 5 maggio 2017, che integra il regolamento (CE) n. 715/2009 nell'accordo SEE, sono rilevanti per l'applicazione del regolamento (UE) 2017/460.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IV dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato IV dell'accordo SEE, dopo il punto 50 (Regolamento (UE) 2017/459 della Commissione) è inserito il punto seguente:
"51. 32017 R 0460: Regolamento (UE) 2017/460 della Commissione, del 16 marzo 2017, che istituisce un codice di rete relativo a strutture tariffarie armonizzate per il trasporto del gas (GU L 72 del 17.3.2017, pag. 29).
Ai fini del presente accordo le disposizioni del regolamento si intendono adattate come segue:
la Norvegia può sospendere l'attuazione del regolamento fino all'entrata in funzione di una rete di trasporto del gas sul suo territorio. La Norvegia informerà l'Autorità di vigilanza EFTA della creazione di una rete del gas.
Il regolamento non si applica all'Islanda e al Liechtenstein.".
Articolo 2
Fa fede il testo del regolamento (UE) 2017/460 della Commissione nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […]
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[…]
I segretari
del comitato misto SEE
[…]