COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.6.2026
COM(2026) 342 final
2026/0184(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.6.2026
COM(2026) 342 final
2026/0184(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Nel 2025 l'Indonesia era il trentesimo partner commerciale dell'UE a livello mondiale per le merci e il quinto partner commerciale dell'UE nell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), mentre l'UE era il quarto partner commerciale dell'Indonesia, con una quota pari al 6 % degli scambi totali. Nel 2025 gli scambi bilaterali tra i due partner ammontavano a 28,9 miliardi di EUR: le esportazioni dell'UE erano pari a 10,2 miliardi di EUR e le importazioni a 18,7 miliardi di EUR. Nel 2024 gli scambi bilaterali di servizi tra l'UE e l'Indonesia ammontavano a 9,3 miliardi di EUR: le esportazioni dell'UE erano pari a 5,8 miliardi di EUR e le importazioni a 3,5 miliardi di EUR. Nel 2024 lo stock di investimenti esteri diretti (IED) dell'UE in Indonesia ammontava a 24,7 miliardi di EUR, mentre quello dell'Indonesia nell'UE era pari a 1,3 miliardi di EUR.
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con gli Stati membri dell'ASEAN, di cui l'Indonesia fa parte. Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di negoziati bilaterali con i membri dell'ASEAN.
Il 15 ottobre 2013, sulla base di una nuova competenza dell'UE in virtù del trattato di Lisbona, il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad estendere i negoziati bilaterali in corso con i paesi ASEAN anche al tema della protezione degli investimenti.
Il 13 luglio 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato economico globale con l'Indonesia ("CEPA").
I negoziati per la stipula del CEPA sono stati ufficialmente avviati il 19 luglio 2016 dal ministro indonesiano del Commercio Thomas Lembong dall'ambasciatore dell'UE in Indonesia Vincent Guérend e comprendevano la protezione degli investimenti. A seguito del parere 2/15 della Corte di giustizia, del 16 maggio 2017, è stato tuttavia deciso che la parte relativa alla protezione degli investimenti avrebbe costituito la base di un accordo a sé stante: l'accordo sulla protezione degli investimenti (investment protection agreement - "IPA"). Nel 2021, alla ripresa dei negoziati dopo la pandemia di COVID-19, la Commissione ha informato il comitato della politica commerciale della propria decisione di scindere il CEPA e l'IPA.
I negoziati per un CEPA e un IPA tra l'Unione europea e l'Indonesia si sono conclusi positivamente il 23 settembre 2025, al fine di conseguire nuove opportunità e la certezza del diritto per gli scambi e gli investimenti tra i due partner.
I testi dell'IPA, rivisti sotto il profilo giuridico, sono stati resi pubblici e possono essere consultati al seguente link:
Testo degli accordi - Commercio e sicurezza economica - Commissione europea .
La Commissione avanza le seguenti proposte di decisioni del Consiglio:
–proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia;
–proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia;
–proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia;
–proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia.
L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico che autorizza la firma dell'IPA tra l'Unione europea e l'Indonesia.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Prima della conclusione dei negoziati per la stipula dell'IPA, l'UE e l'Indonesia avevano negoziato un accordo di partenariato e di cooperazione, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009 ed entrato in vigore il 1º maggio 2014. L'accordo costituisce la base per cooperare in un'ampia gamma di settori strategici, tra cui i diritti umani e il commercio, nonché per svolgere periodicamente un dialogo politico periodico e una cooperazione settoriale.
Una volta entrato in vigore, l'IPA coesisterà con l'accordo di partenariato e di cooperazione come accordo specifico e costituirà parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra l'UE e l'Indonesia. I due accordi non contengono disposizioni confliggenti.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
L'IPA è pienamente coerente con le politiche dell'Unione e non comporterà la necessità di modificare disposizioni, regolamentazioni o norme dell'UE nei settori regolamentati. Inoltre, l'IPA tutela pienamente il diritto dell'UE e dell'Indonesia di legiferare nei rispettivi territori per conseguire obiettivi politici legittimi, quali la protezione della morale pubblica, la protezione sociale o dei consumatori, la tutela della vita privata e la protezione dei dati, lo sviluppo sostenibile o la promozione e la tutela della diversità culturale.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica sostanziale
L'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la negoziazione e la conclusione di accordi commerciali nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione, che comprende gli investimenti esteri diretti.
Poiché l'obiettivo principale dell'IPA è creare un clima migliore per lo sviluppo degli investimenti esteri diretti tra l'UE e l'Indonesia e stabilire le disposizioni necessarie per la protezione di tali investimenti, la base giuridica sostanziale è costituita dall'articolo 207 TFUE.
Tenuto conto dell'oggetto dell'accordo previsto, è opportuno che la Commissione presenti la proposta al Consiglio.
•Base giuridica procedurale
A norma dell'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, quando l'accordo previsto non riguarda esclusivamente o principalmente la politica estera e di sicurezza comune, la Commissione presenta una proposta al Consiglio, il quale adotta una decisione che autorizza la firma dell'accordo.
La Commissione propone di autorizzare la firma dell'IPA tra l'Unione europea e l'Indonesia, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
La base giuridica procedurale della proposta di decisione che autorizza la firma dell'accordo previsto è l'articolo 218, paragrafo 5, TFUE.
•Competenza dell'Unione
Conformemente al parere 2/15 della Corte di giustizia sull'ALS UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dall'IPA rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'UE e, più in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 207 TFUE. La Corte ha confermato la competenza esclusiva dell'Unione nell'ambito della politica commerciale comune ai sensi dell'articolo 207, paragrafo 1, TFUE e dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE.
L'IPA deve pertanto essere firmato dall'Unione in forza di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 5, TFUE e concluso dalla stessa Unione in forza di una decisione del Consiglio basata sull'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, previa approvazione del Parlamento europeo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'IPA presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.
•Proporzionalità
Gli accordi sulla protezione degli investimenti sono lo strumento idoneo a creare un clima migliore per lo sviluppo degli investimenti esteri diretti e per stabilire le disposizioni necessarie alla protezione di tali investimenti tra l'UE e un paese terzo. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolante tale protezione.
L'iniziativa persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Essa è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta è conforme all'articolo 218, paragrafo 5, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di decisioni relative alla firma di accordi internazionali. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo espresso nella presente proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Prima e durante i negoziati, gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti del negoziato tramite il comitato della politica commerciale del Consiglio, anche in sede di sottogruppo Servizi e investimenti. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale ("INTA"). I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.
Parallelamente ai negoziati è stata elaborata su incarico della Commissione una valutazione d'impatto per la sostenibilità (Sustainable Impact Assessment - "SIA") del CEPA tra l'UE e l'Indonesia.
La SIA, completata nel settembre 2019 a sostegno dei negoziati per un accordo di libero scambio e sulla protezione degli investimenti, ha analizzato in che modo le disposizioni sugli scambi e sugli investimenti del CEPA in fase di negoziazione potessero incidere sulle questioni economiche, sociali, ambientali e relative ai diritti umani nell'UE e in Indonesia. Partendo dall'analisi presentata nella SIA del 2009, svolta a sostegno dei negoziati interregionali per un accordo commerciale UE-ASEAN, ha fornito informazioni più aggiornate e si è concentrata unicamente sulle caratteristiche specifiche dei negoziati bilaterali con l'Indonesia e sui potenziali impatti.
Nel complesso la SIA ha concluso che l'accordo avrebbe potuto avere impatti positivi per entrambe le parti e per le rispettive società, in tutti i principali indicatori economici (PIL, benessere, commercio globale e bilaterale), con una portata comparativamente maggiore in Indonesia rispetto all'UE, date le differenze nelle dimensioni relative delle due economie.
Nel contesto della SIA e per tutta la durata dei negoziati la Commissione ha offerto alle organizzazioni della società civile la possibilità di esprimere le loro opinioni, porre domande e contribuire a un dibattito sociale solido, basato su dati concreti e trasparente, anche attraverso specifici dialoghi della società civile, un seminario con i portatori di interessi locali in Indonesia, riunioni bilaterali, interviste e indagini online.
Nel corso dei negoziati la Commissione, in linea con la sua politica in materia di trasparenza, ha inoltre pubblicato sul proprio sito web, aggiornandoli regolarmente, le relazioni sui cicli negoziali, le proposte di testo, i comunicati stampa, le schede informative e materiale informativo generale.
•Assunzione e uso di perizie
La SIA del CEPA è stata realizzata da un consorzio di società di consulenza indipendenti guidato da Development Solutions ed è stata commissionata dalla direzione generale del Commercio della Commissione.
•Valutazione d'impatto
I negoziati per la stipula di accordi bilaterali di libero scambio tra l'UE e i paesi del Sud-Est asiatico sono stati oggetto della valutazione d'impatto effettuata all'epoca della proposta della Commissione relativa a un mandato negoziale per un accordo di libero scambio UE-ASEAN.
•Efficienza normativa e semplificazione
L'IPA non è soggetto a procedure REFIT.
•Diritti fondamentali
La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'IPA non avrà incidenza finanziaria sul bilancio dell'UE.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'IPA comprende disposizioni istituzionali che stabiliscono la struttura che consente agli organi esecutivi di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dello stesso.
Il capo istituzionale dell'IPA istituisce un comitato il cui compito principale è sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione dell'IPA.
Il comitato procederà a scambi di opinioni su temi legati all'attuazione dell'accordo con i rappresentanti della società civile nell'ambito di un dialogo con la società civile.
L'IPA istituisce inoltre gruppi consultivi interni, comprendenti una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, sulla base di un approccio multipartecipativo che include gruppi di interesse pertinenti per le questioni economiche, sociali e ambientali. I gruppi consultivi interni possono presentare pareri e raccomandazioni in merito al funzionamento e all'attuazione dell'IPA e si riuniscono almeno una volta all'anno.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Le disposizioni dell'IPA stabiliscono il quadro giuridico per la protezione degli investitori e dei loro investimenti nei rispettivi territori dell'UE e dell'Indonesia. L'IPA garantisce un adeguato equilibrio tra la tutela degli investitori e dei loro investimenti, da un lato, e il diritto dei governi di legiferare nell'interesse pubblico, dall'altro.
Gli obblighi sostanziali contenuti nella sezione sulla protezione degli investimenti rispecchiano fedelmente l'approccio riformato dell'UE incorporato in tutti gli accordi da essa finora conclusi. Le disposizioni pertinenti ribadiscono in particolare il diritto delle parti di regolamentare e confermano che il quadro normativo applicabile agli investimenti può evolvere, anche in modi che possono incidere negativamente su investimenti specifici.
Le disposizioni in materia di protezione degli investimenti si basano su norme chiare e precise, che forniscono garanzie fondamentali agli investitori stranieri nel momento in cui devono decidere se investire nell'UE o in Indonesia. Oltre agli obblighi di non discriminazione, tali garanzie comprendono la protezione contro l'espropriazione senza indennizzo, impegni relativi al trattamento giusto ed equo e alla sicurezza fisica, il risarcimento di perdite dovute a guerre o ad altri conflitti armati e il libero trasferimento di fondi. È importante sottolineare che le disposizioni definiscono con precisione le circostanze in cui si può ritenere che una parte abbia violato la norma relativa al trattamento giusto ed equo, limitando così in modo significativo il margine di interpretazione discrezionale in caso di controversie.
Per tali norme di protezione sono inoltre previste eccezioni specifiche concepite per preservare un ulteriore margine di manovra politica ove necessario, anche attraverso misure prudenziali, eccezioni in materia di sicurezza ed eccezioni generali.
L'IPA è inoltre supportato da un solido meccanismo di risoluzione delle controversie che consiste a) nella mediazione investitore-Stato e b) nella risoluzione delle controversie Stato-Stato. Questa seconda componente del meccanismo garantisce l'applicabilità dei diritti e degli obblighi previsti dall'accordo. L'UE e l'Indonesia si impegnano anche a riprendere, entro la data di entrata in vigore dell'IPA, i negoziati per la risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra una parte e un investitore dell'altra parte, nonché per l'elaborazione di orientamenti interpretativi sulle misure fiscali e l'espropriazione. A tal fine le due parti convengono di tenere conto dei progressi compiuti nella riforma della risoluzione delle controversie in materia di investimenti nei pertinenti consessi internazionali.
•Firma e testo dell'accordo
Il testo dell'IPA è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta.
In conformità dei trattati, spetta alla Commissione assicurare la firma dell'IPA, con riserva della sua conclusione in una data successiva.
2026/0184 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 5,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di libero scambio con gli Stati membri dell'Associazione delle nazioni del Sud-Est asiatico (ASEAN), di cui l'Indonesia fa parte. Tale autorizzazione prevedeva la possibilità di negoziati bilaterali.
(2)Nell'ottobre 2013 il Consiglio ha ampliato l'ambito di applicazione delle direttive di negoziato, al fine di includervi disposizioni sulla protezione degli investimenti.
(3)Il 13 luglio 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare un accordo di partenariato economico globale con l'Indonesia comprensivo della protezione degli investimenti. Alla luce del parere 2/15 della Corte di giustizia dell'Unione europea, del 16 maggio 2017, è stato deciso di concludere un accordo separato sulla protezione degli investimenti.
(4)I negoziati per un accordo sulla protezione degli investimenti ("accordo") tra l'Unione europea e l'Indonesia si sono conclusi positivamente il 23 settembre 2025, insieme ai negoziati per un accordo di partenariato economico globale.
(5)L'accordo dovrebbe garantire la promozione della politica commerciale comune dell'Unione grazie alla conclusione di un accordo sulla protezione degli investimenti con l'Indonesia.
(6)È pertanto opportuno firmare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È autorizzata la firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia, con riserva della sua conclusione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.6.2026
COM(2026) 342 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia
ACCORDO SULLA PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
TRA LA REPUBBLICA DI INDONESIA
E L'UNIONE EUROPEA
PREAMBOLO
LA REPUBBLICA DI INDONESIA, di seguito denominata "Indonesia",
e
L'UNIONE EUROPEA, di seguito denominata "Unione",
di seguito denominate individualmente "parte" e congiuntamente "parti",
RICONOSCENDO il loro partenariato solido e di lunga data basato sui principi e sui valori comuni che si riflettono nell'accordo quadro di partenariato globale e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Indonesia, dall'altra, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009, e le loro importanti relazioni economiche, commerciali e di investimento, il quale trova riscontro anche nell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia, firmato a XX il gg/mm/aaaa (di seguito "accordo di partenariato economico globale");
DESIDEROSE di rafforzare ulteriormente il loro rapporto economico nel quadro delle loro relazioni generali e in coerenza con esse, e convinte che il presente accordo creerà un nuovo clima favorevole allo sviluppo degli investimenti tra le parti;
DETERMINATE a rafforzare le loro relazioni economiche, commerciali e di investimento conformemente all'obiettivo di uno sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale, e a promuovere gli investimenti nell'ambito del presente accordo;
CONVINTE che il presente accordo creerà condizioni stabili e prevedibili per gli investimenti, offrendo così l'opportunità di rafforzare la competitività delle loro imprese sui mercati mondiali;
RICONOSCENDO l'importanza della trasparenza, che trova riscontro nei loro impegni nell'accordo di partenariato economico globale;
INTENZIONATE a creare regole chiare e reciprocamente vantaggiose che disciplinino gli investimenti tra le parti;
RIBADENDO la loro adesione alla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 e considerando i principi sanciti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
BASANDOSI sui rispettivi diritti e obblighi derivanti dall'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, fatto a Marrakech il 15 aprile 1994 (di seguito "accordo OMC"), e da altri accordi e intese multilaterali, regionali e bilaterali di cui entrambe le parti sono firmatarie, in particolare l'accordo di partenariato economico globale,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
CAPO 1
OBIETTIVI E DEFINIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1.1
Obiettivi
Le parti, nel ribadire il proprio impegno a creare un contesto più proficuo per lo sviluppo degli investimenti tra di esse, stabiliscono le disposizioni necessarie per l'effettiva protezione degli investimenti.
ARTICOLO 1.2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
a) "attività svolte o servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi": le attività non svolte o i servizi non forniti su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;
b) "accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale": l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, adottato a Bretton Woods, New Hampshire, il 22 luglio 1944;
c) "investimento disciplinato": un investimento
i) di proprietà o sotto il controllo diretto o indiretto 1 di un investitore di una parte nel territorio dell'altra parte;
ii) istituito conformemente alle disposizioni legislative applicabili 2 , e
iii) esistente alla data di entrata in vigore del presente accordo o istituito successivamente;
d) "giorni": i giorni di calendario, compresi i fine settimana e i giorni festivi;
e) "attività economiche": le attività, anche sotto forma di fornitura di servizi, di tipo industriale, commerciale, professionale o artigianale, ad eccezione delle attività svolte o dei servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;
f) "valuta liberamente convertibile": una valuta che può essere liberamente scambiata contro valute ampiamente trattate nei mercati valutari internazionali e ampiamente utilizzate nelle operazioni internazionali 3 ;
g) "GATS": l'accordo generale sugli scambi di servizi di cui all'allegato 1B dell'accordo OMC;
h) "GATT 1994": l'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 di cui all'allegato 1A dell'accordo OMC;
i) "FMI": il Fondo monetario internazionale;
j) "investimento": qualunque tipo di attività che presenti le caratteristiche di un investimento, compresi l'impegno di capitale o di altre risorse, l'aspettativa di guadagno o di utili, l'assunzione di un rischio e una certa durata. Gli investimenti possono assumere diverse forme, tra cui:
i) un'impresa;
ii) azioni, titoli e altri strumenti finanziari, compresi i diritti da essi derivanti;
iii) contratti chiavi in mano, di costruzione, gestione, produzione, concessione, condivisione dei proventi e altri contratti simili;
iv) crediti monetari o diritti su altre attività o all'adempimento di una prestazione contrattuale a carattere patrimoniale;
v) le licenze di proprietà intellettuale e i diritti analoghi conferiti a norma del diritto di una parte, comprese le concessioni per la ricerca, la coltivazione, l'estrazione o lo sfruttamento di risorse naturali; e
vi) altri beni materiali o immateriali, mobili o immobili, compresa la proprietà intellettuale, nonché qualsiasi altro diritto di proprietà, ad esempio a titolo di locazione finanziaria, mutui, diritto di ritenzione e pegno.
Gli investimenti che non conferiscono né il controllo né un interesse duraturo ("investimenti di portafoglio") in una persona giuridica dell'altra parte non costituiscono un investimento ai fini del presente accordo. Si precisa che:
A) "crediti monetari" non comprende i crediti monetari derivanti unicamente da contratti commerciali per la vendita di beni o servizi dal territorio di una parte al territorio dell'altra parte o il finanziamento di tali contratti mediante la concessione di crediti; e
B) un'ordinanza o una sentenza emessa nel corso di un procedimento giudiziario o amministrativo o un lodo arbitrale emesso nell'ambito di un procedimento arbitrale non costituisce di per sé un investimento;
k) "investitore di una parte":
i) una persona fisica di una parte; o
ii) una persona giuridica di una parte,
che ha effettuato un investimento disciplinato nel territorio dell'altra parte;
l) "persona giuridica": qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma del diritto applicabile, con o senza scopo di lucro, di proprietà di privati o pubblica, comprese società per azioni, trust, società di persone, joint venture, imprese individuali o associazioni;
m) "persona giuridica di una parte":
i) per l'Unione europea, una persona giuridica costituita conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Unione o di almeno uno Stato membro dell'Unione e che esercita un'attività commerciale sostanziale 4 nel territorio dell'Unione; e
ii) per l'Indonesia, una persona giuridica costituita conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari dell'Indonesia e che esercita un'attività commerciale sostanziale nel territorio dell'Indonesia;
n) "misura": qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;
o) "misure di una parte": le misure adottate o mantenute in vigore da 5 :
i) amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; e
ii) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;
p) "persona fisica dell'Unione": qualsiasi cittadino di uno Stato membro dell'Unione conformemente al diritto dell'Unione 6 ; "persona fisica dell'Indonesia": qualsiasi cittadino dell'Indonesia conformemente al diritto nazionale 7 ;
q) "esercizio": la conduzione, la gestione, il mantenimento, l'uso, il godimento, la vendita o altre forme di dismissione di un investimento, ad opera di un investitore di una parte, nel territorio dell'altra parte;
r) "rendimenti", tutti gli importi derivati o prodotti da un investimento o reinvestimento, compresi utili, dividendi, plusvalenze, canoni, interessi, pagamenti connessi a diritti di proprietà intellettuale, pagamenti in natura e qualsiasi altro tipo di reddito legittimo;
s) "servizio": qualsiasi servizio fornito in qualunque settore, a esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei poteri governativi;
t) "territorio": la zona cui si applica il presente accordo conformemente all'articolo 6.13;
u) "TFUE": il trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
v) "accordo TRIPS": l'accordo sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio di cui all'allegato 1C dell'accordo OMC; e
w) "OMC": l'Organizzazione mondiale del commercio.
CAPO 2
PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI
ARTICOLO 2.1
Ambito di applicazione
1. Il presente accordo si applica:
a) agli investimenti disciplinati; e
b) agli investitori di una parte in relazione a un investimento disciplinato,
per quanto riguarda le misure adottate o mantenute in vigore da una parte che incidono sul funzionamento di tali investimenti.
2. Il presente accordo si applica alle misure adottate o mantenute in vigore da 8 :
a) amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
b) organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali.
3. Gli articoli 2.3 e 2.4 non si applicano ai seguenti soggetti:
a) ai servizi audiovisivi;
b) al cabotaggio marittimo nazionale 9 ; e
c) ai servizi di trasporto aereo nazionale e internazionale, di linea o non di linea, e ai servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i) i servizi di riparazione e manutenzione di aeromobili;
ii) la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
iii) i servizi dei sistemi telematici di prenotazione (CRS); e
iv) i servizi di assistenza a terra.
4. Si precisa che, fatto salvo il paragrafo 6, la decisione di una parte di non concedere, rinnovare o mantenere una sovvenzione
a) in assenza di un impegno specifico, a norma del diritto o di un contratto, a concedere, rinnovare o mantenere tale sovvenzione; o
b) conformemente alle modalità e alle condizioni che regolano la concessione, il rinnovo o il mantenimento di tale sovvenzione,
non costituisce una violazione del presente accordo.
5. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come divieto a una parte di interrompere la concessione di una sovvenzione o di richiederne il rimborso se tali provvedimenti sono stati ordinati da una delle sue autorità competenti elencate nell'allegato 2-B (Autorità competenti menzionate all'articolo 2.1, paragrafo 5), oppure come obbligo imposto a tale parte di compensare l'investitore per l'applicazione di tali provvedimenti.
6. Gli articoli 2.3 e 2.4 non si applicano alle sovvenzioni concesse dalle parti 10 e agli appalti pubblici.
7. Il presente accordo non si applica alle controversie tra le parti contraenti di un contratto di appalto pubblico derivanti dalla violazione di una delle sue disposizioni.
ARTICOLO 2.2
Investimenti e misure di regolamentazione
1. Le parti ribadiscono il proprio diritto di legiferare nei rispettivi territori al fine di conseguire obiettivi politici legittimi come la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori, il rispetto della vita privata e la protezione dei dati, lo sviluppo sostenibile, nonché la promozione e la tutela della diversità culturale.
2. Le disposizioni del presente accordo non possono essere interpretate come impegno di una parte a non modificare il proprio quadro giuridico e regolamentare, anche in modo tale da incidere negativamente sull'esercizio degli investimenti disciplinati o sulle aspettative di utili di un investitore.
ARTICOLO 2.3
Trattamento nazionale
1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda il loro esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in situazioni analoghe, ai propri investitori e ai loro investimenti.
2. Nel caso di un'amministrazione di una regione subnazionale dell'Indonesia, per "trattamento che una parte deve accordare a norma del paragrafo 1" si intende un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, tale regione subnazionale accorda ai propri investitori e ai loro investimenti.
3. Nel caso di un'amministrazione di uno Stato membro dell'Unione europea o all'interno di esso, per "trattamento che una parte deve accordare a norma del paragrafo 1" si intende un trattamento non meno favorevole del trattamento più favorevole che, in situazioni analoghe, l'amministrazione di tale Stato membro accorda ai propri investitori e ai loro investimenti nel proprio territorio.
ARTICOLO 2.4
Trattamento della nazione più favorita
1. Ciascuna parte accorda agli investitori dell'altra parte e agli investimenti disciplinati, per quanto riguarda il loro esercizio nel proprio territorio, un trattamento non meno favorevole di quello che accorda, in situazioni analoghe, agli investitori e agli investimenti di qualsiasi paese terzo.
2. Nonostante il paragrafo 1, una parte non è tenuta a estendere agli investitori dell'altra parte o ai loro investimenti disciplinati i benefici di qualsiasi trattamento accordato agli investitori e agli investimenti di qualsiasi paese terzo a norma di trattati internazionali in materia di investimenti o di altri accordi commerciali in vigore o firmati prima della data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Il paragrafo 1 non può essere interpretato nel senso di obbligare una parte a estendere agli investitori dell'altra parte i benefici di qualsiasi trattamento derivante da:
a) un accordo internazionale volto a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, in tutto o in parte, la fiscalità; o
b) misure che prevedono il riconoscimento di qualifiche, licenze o a misure prudenziali di cui all'articolo VII del GATS o al suo allegato sui servizi finanziari.
4. Si precisa che il "trattamento" di cui al paragrafo 1 non comprende le procedure di risoluzione delle controversie previste da altri trattati internazionali in materia di investimenti e da altri accordi commerciali.
5. Le disposizioni sostanziali di altri trattati in materia di investimenti e di altri accordi commerciali internazionali non costituiscono di per sé un "trattamento" di cui al paragrafo 1 e non possono pertanto comportare una violazione del presente articolo. Le misure applicate a norma di tali disposizioni possono tuttavia costituire un "trattamento" di cui al paragrafo 1 e comportare quindi una violazione del presente articolo.
ARTICOLO 2.5
Trattamento degli investitori e degli investimenti disciplinati
1. Ciascuna parte accorda agli investimenti disciplinati e agli investitori dell'altra parte in relazione ai loro investimenti disciplinati un trattamento giusto ed equo garantendone la piena protezione e sicurezza, conformemente ai paragrafi da 2 a 5.
2. Una parte viola l'obbligo di trattamento giusto ed equo di cui al paragrafo 1 attraverso misure o serie di misure che costituiscono:
a) un diniego di giustizia nei procedimenti penali, civili o amministrativi 11 ;
b) una violazione fondamentale del principio del giusto processo, compresa una violazione fondamentale dell'obbligo di trasparenza, nei procedimenti giudiziari e amministrativi;
c) una manifesta arbitrarietà 12 ;
d) una discriminazione mirata per motivi manifestamente illeciti quali genere, razza o credo religioso; o
e) molestie, coercizione, abuso di potere o pratiche di corruzione.
3. Nell'applicare i suddetti obblighi di trattamento giusto ed equo un organo giurisdizionale può tener conto di eventuali dichiarazioni specifiche effettuate da una parte a un investitore per indurlo a realizzare un investimento disciplinato, tali da ingenerare legittime aspettative successivamente disattese da tale parte, e sulle quali tale investitore abbia fatto affidamento nel decidere se realizzare o mantenere detto investimento disciplinato. Il semplice fatto che una parte adotti o non adotti misure che possano essere incompatibili con le aspettative di un investitore non costituisce una violazione del presente articolo, anche se comporta perdite o danni per l'investimento disciplinato.
4. Si precisa che l'espressione "piena protezione e sicurezza" si riferisce all'obbligo della parte di adottare le misure ragionevolmente necessarie per garantire la protezione fisica e la sicurezza degli investimenti disciplinati e degli investitori in relazione ai loro investimenti disciplinati.
5. Una constatazione della violazione di altre disposizioni del presente accordo, o di qualsiasi altro accordo internazionale, non dimostra di per sé una violazione del presente articolo.
ARTICOLO 2.6
Compensazione per le perdite
1. Gli investitori di una parte, i cui investimenti disciplinati abbiano subito perdite a causa di guerre o altri conflitti armati, rivoluzioni, situazioni di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni o sommosse nel territorio dell'altra parte, ottengono da quest'ultima, in materia di restituzione, indennizzo, compensazione o altre forme di liquidazione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato da tale parte ai propri investitori o agli investitori di qualsiasi paese terzo, e comunque quello dei due più favorevole agli investitori.
2. Fatto salvo il paragrafo 1, agli investitori di una parte che, in una delle situazioni previste da detto paragrafo, subiscano perdite nel territorio dell'altra parte, tale parte 13 accorda una restituzione o una compensazione congrua, qualora tali perdite derivino:
a) dalla requisizione del loro investimento disciplinato, o di una parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte; o
b) dalla distruzione del loro investimento disciplinato, o di parte di esso, ad opera delle forze armate o delle autorità dell'altra parte, senza che la situazione lo richiedesse.
ARTICOLO 2.7
Espropriazione
1. Una parte non nazionalizza né espropria, direttamente o indirettamente, un investimento disciplinato, mediante misure di effetto equivalente alla nazionalizzazione o all'espropriazione (di seguito "espropriazione"), tranne nei casi in cui l'espropriazione sia effettuata:
a) per pubblica utilità 14 ;
b) nel rispetto del principio del giusto procedimento;
c) su base non discriminatoria; e
d) contro pagamento di una compensazione sollecita, congrua ed effettiva 15 .
Il presente paragrafo è interpretato conformemente all'allegato 2-A (Espropriazione).
2. L'ammontare della compensazione di cui al paragrafo 1 corrisponde al valore equo di mercato dell'investimento immediatamente prima che l'espropriazione o l'imminente espropriazione, se anteriore, divenisse di pubblico dominio.
La determinazione del valore equo di mercato di un investimento si basa sui principi e sui criteri riconosciuti nei principi finanziari internazionali, a seconda dei casi.
3. La compensazione di cui al paragrafo 1 comprende anche gli interessi calcolati in base a un normale tasso commerciale dalla data di espropriazione alla data del pagamento e, per essere efficace per l'investitore, è pagata e resa trasferibile senza ritardo in una valuta liberamente convertibile conformemente all'articolo 2.8.
4. Nonostante i paragrafi 1, 2 e 3, qualora l'Indonesia sia la parte che espropria, qualsiasi misura di espropriazione diretta di terreni è:
a)per pubblica utilità conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari indonesiane applicabili 16 ; e
b) subordinata al pagamento di una compensazione equivalente al valore di mercato conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari indonesiane applicabili.
5. L'investitore interessato ha il diritto, in conformità della legislazione della parte che espropria, di ottenere un riesame sollecito, da parte delle autorità giudiziarie o di altre autorità indipendenti di tale parte, della propria domanda e della valutazione dell'investimento, conformemente ai principi stabiliti nel presente articolo.
6. Il presente articolo non si applica al rilascio di licenze obbligatorie concesse in relazione a diritti di proprietà intellettuale conformemente all'accordo TRIPS, né alla revoca 17 , alla limitazione o alla creazione di diritti di proprietà intellettuale, purché la revoca, la limitazione o la creazione in questione siano compatibili con il capo 12 (Proprietà intellettuale) dell'accordo di partenariato economico globale e con l'accordo TRIPS.
ARTICOLO 2.8
Trasferimenti
1. Ciascuna parte consente che tutti i trasferimenti relativi a un investimento disciplinato siano effettuati senza restrizioni o ritardi in una valuta liberamente convertibile al tasso di cambio di mercato prevalentemente applicato alla data del trasferimento per quanto riguarda la valuta da trasferire. Tali trasferimenti comprendono:
a) conferimenti di capitale, come il capitale iniziale e i conferimenti successivi necessari per mantenere, sviluppare o aumentare l'investimento;
b) utili, dividendi, plusvalenze e altri rendimenti, proventi della vendita totale o parziale o della liquidazione totale o parziale dell'investimento;
c) interessi, pagamenti di canoni, commissioni di gestione, di assistenza tecnica e altri oneri;
d) versamenti effettuati in forza di un contratto concluso da un investitore o dal suo investimento, compresi i versamenti effettuati in forza di un contratto di mutuo;
e) redditi e altri compensi del personale assunto all'estero in relazione a un investimento;
f) versamenti effettuati a norma degli articoli 2.6 e 2.7; e
g) risarcimenti pagati in esecuzione di una sentenza pronunciata da un organo giurisdizionale.
2. Nessuna delle parti può imporre ai propri investitori di trasferire i redditi, i guadagni, gli utili o altri importi derivanti dagli investimenti ubicati nel territorio dell'altra parte o a essi attribuibili, né può penalizzare i propri investitori per tale mancato trasferimento.
3. Il presente articolo non può interpretarsi come divieto a una parte di realizzare utili in natura relativi a un investimento disciplinato, che sono oggetto di un accordo scritto tra tale parte e un investimento disciplinato o un investitore dell'altra parte, come autorizzato o specificato in tale accordo, o di limitare i trasferimenti di utili in natura nei casi in cui potrebbe altrimenti limitare tali trasferimenti a norma del presente accordo.
ARTICOLO 2.9
Surrogazione
1. Qualora una parte, o un organismo di una parte, effettui un pagamento a un investitore di tale parte in forza di una garanzia o di un contratto di assicurazione o di un'altra forma indennitaria concessa contro rischi non commerciali in relazione a un investimento disciplinato, l'altra parte riconosce la surrogazione o il trasferimento di qualsiasi diritto o la cessione di qualsiasi pretesa dell'investitore a norma del presente accordo in relazione all'investimento disciplinato. L'investitore non fa valere tale diritto nei confronti dell'altra parte, salvo autorizzazione della parte o dell'agenzia che effettua il pagamento.
2. Il diritto surrogato o trasferito o la pretesa ceduta non eccedono il diritto o la pretesa originari dell'investitore. Il riconoscimento della surrogazione di cui al paragrafo 1 non implica il riconoscimento della fondatezza di una pretesa o dell'importo dei danni che ne derivano.
CAPO 3
MECCANISMO DI MEDIAZIONE PER LE CONTROVERSIE INVESTITORE-STATO
ARTICOLO 3.1
Obiettivo e ambito di applicazione
1. Il meccanismo di mediazione di cui al presente capo ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di soluzioni concordate mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
2. Il meccanismo di mediazione di cui al paragrafo 1 si applica alle controversie tra un investitore di una parte e l'altra parte in merito all'applicazione del presente accordo (di seguito "parti della controversia").
3. Il ricorso alla mediazione è volontario e lascia impregiudicata la posizione giuridica di entrambe le parti della controversia.
ARTICOLO 3.2
Avvio della procedura
1. Ciascuna parte della controversia può chiedere in qualunque momento l'avvio di una procedura di mediazione. Tale richiesta è presentata all'altra parte della controversia per iscritto, e una copia è inviata allo Stato di origine dell'investitore, per informazione. Se la richiesta è indirizzata all'Unione, l'Unione può coinvolgere uno o più Stati membri nella mediazione, a seconda dei casi.
2. La parte cui è indirizzata la richiesta la considera con la debita attenzione e l'accoglie o la respinge per iscritto entro 30 giorni dal ricevimento.
ARTICOLO 3.3
Scelta del mediatore
1. Se entrambe le parti della controversia convengono di ricorrere a una procedura di mediazione, è designato un mediatore conformemente alla procedura di cui ai paragrafi 2 e 3. Le parti della controversia si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta.
2. All'entrata in vigore del presente accordo, il comitato compila un elenco di sei persone di elevata moralità e riconosciuta competenza nei settori del diritto, del commercio, dell'industria o della finanza in grado di garantire un giudizio indipendente, nonché disposte e idonee a fungere da mediatori.
3. Salvo se altrimenti convenuto, il mediatore è nominato di comune accordo tra le parti della controversia dall'elenco compilato a norma del paragrafo 2. In assenza di un accordo sulla scelta del mediatore, le parti della controversia possono chiedere congiuntamente al segretario generale della Corte permanente di arbitrato di nominare un mediatore da tale elenco o, in assenza di un elenco, tra le persone proposte da una delle parti.
4. Un mediatore non può essere cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo se altrimenti convenuto dalle parti della controversia.
5. Il mediatore assiste le parti della controversia con imparzialità e trasparenza nel giungere a una soluzione concordata.
ARTICOLO 3.4
Regolamento della procedura di mediazione
1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte della controversia che ha chiesto l'avvio della procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte della controversia una descrizione dettagliata del problema. Entro 20 giorni dalla data di presentazione di tale descrizione, l'altra parte della controversia può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito al problema descritto. Ciascuna delle parti della controversia può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti della controversia, consultare queste ultime congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire qualsiasi ulteriore sostegno di cui le parti della controversia facciano richiesta. Prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi, il mediatore consulta tuttavia le parti della controversia.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti della controversia, le quali possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. La procedura si svolge nel territorio della parte interessata o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti della controversia si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla data di nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti della controversia possono prendere in considerazione eventuali soluzioni provvisorie.
6. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche. La versione pubblica non può tuttavia contenere informazioni indicate come riservate da una parte della controversia.
7. La procedura si conclude con:
a) l'adozione, ad opera delle parti della controversia, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
b) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti della controversia, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani; o
c) una notifica scritta di una parte della controversia.
ARTICOLO 3.5
Attuazione di una soluzione concordata
1. Quando è stata concordata una soluzione, ciascuna parte della controversia adotta le misure necessarie per attuarla entro il termine concordato.
2. La parte della controversia che attua la soluzione informa per iscritto l'altra parte della controversia di qualsiasi iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.
3. Su richiesta delle parti della controversia, il mediatore trasmette loro un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi:
a) della misura contestata oggetto del procedimento;
b) l'indicazione delle procedure applicate; e
c) dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine del procedimento, comprese eventuali soluzioni provvisorie.
4. Il mediatore concede alle parti della controversia 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni formulate entro il suddetto termine dalle parti della controversia, entro 15 giorni il mediatore presenta per iscritto alle parti della controversia una relazione finale dei fatti. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
ARTICOLO 3.6
Rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
1. La procedura del meccanismo di mediazione non è destinata a servire da base per le procedure di risoluzione delle controversie previste dal presente accordo o da altri accordi. In tali procedure di risoluzione delle controversie le parti della controversia non adducono né presentano come prove, né un organo giudicante prende in considerazione:
a) le posizioni assunte da una delle parti della controversia nel corso della procedura di mediazione;
b) la volontà manifestata da una delle parti della controversia di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
2. Il meccanismo di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal capo 4 (Risoluzione delle controversie tra le parti).
3. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti della controversia, tutte le fasi della procedura, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Le parti della controversia possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
ARTICOLO 3.7
Termini
I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti della controversia.
ARTICOLO 3.8
Spese
1. Ciascuna parte della controversia sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
2. Le spese organizzative, compresi il compenso e le spese del mediatore, sono ripartite equamente tra le parti della controversia.
CAPO 4
RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE TRA LE PARTI
SEZIONE A
OBIETTIVO E AMBITO DI APPLICAZIONE
ARTICOLO 4.1
Obiettivo
Obiettivo del presente capo è istituire un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere le controversie tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo al fine di giungere, ove possibile, a una soluzione concordata.
ARTICOLO 4.2
Ambito di applicazione
Il presente capo si applica a qualsiasi controversia tra le parti in merito all'interpretazione e all'applicazione del presente accordo (di seguito "disposizioni contemplate") 18 .
ARTICOLO 4.3
Definizioni
1. Ai fini del presente capo e degli allegati 4-A (Regolamento di procedura) e 4-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori), si applicano le definizioni seguenti:
a) "personale amministrativo": le persone, eccetto gli assistenti, poste sotto la direzione e il controllo di un membro del collegio;
b) "consulente": una persona incaricata da una parte di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio;
c) "assistente": una persona che, su mandato e sotto il controllo e la direzione di un membro del collegio, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
d) "candidato": una persona il cui nominativo figura nell'elenco dei membri del collegio di cui all'articolo 4.7, proposta per la nomina a membro del collegio conformemente all'articolo 4.6;
e) "parte attrice": una parte che chiede la costituzione di un collegio a norma dell'articolo 4.5;
f) "mediatore": una persona che è stata scelta come mediatore conformemente all'articolo 4.29;
g) "collegio": un collegio costituito a norma dell'articolo 4.6;
h) "membro del collegio": un membro di un collegio;
i) "parte convenuta": una parte chiamata a rispondere della violazione di una disposizione contemplata; e
j) "rappresentante di una parte": un membro del personale o qualsiasi altra persona designata da un'amministrazione o agenzia pubblica o qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta quest'ultima ai fini di una controversia nel quadro del presente accordo.
SEZIONE B
CONSULTAZIONI
ARTICOLO 4.4
Consultazioni
1. Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 4.2 avviando consultazioni in buona fede onde giungere a una soluzione concordata.
2. La parte che desidera chiedere l'avvio di consultazioni invia una richiesta scritta, anche in forma elettronica, all'altra parte, indicando la misura contestata e le disposizioni contemplate che ritiene applicabili.
3. La parte destinataria della richiesta di consultazioni risponde sollecitamente e comunque entro 10 giorni dalla data di ricevimento. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, le consultazioni si tengono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e si svolgono nel territorio della parte cui è rivolta la richiesta. Le consultazioni si considerano concluse entro 60 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, salvo che le parti non decidano di proseguirle.
4. Se vertono su questioni ritenute urgenti dalla parte che ne richiede l'avvio, comprese le questioni che coinvolgono merci deperibili e merci o servizi di carattere stagionale, le consultazioni si svolgono entro 20 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Le consultazioni si considerano concluse entro detto termine di 20 giorni, a meno che le parti decidano di proseguirle.
5. Nel corso delle consultazioni, ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura contestata potrebbe incidere sull'applicazione del presente accordo. Ciascuna parte si adopera per assicurare la partecipazione di personale delle proprie autorità pubbliche competenti che abbia conoscenze adeguate nella materia oggetto delle consultazioni.
6. Le consultazioni, comprese tutte le informazioni divulgate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle consultazioni, sono riservate e lasciano impregiudicati i diritti delle parti in eventuali procedimenti ulteriori.
SEZIONE C
PROCEDURE DEL COLLEGIO
ARTICOLO 4.5
Avvio delle procedure del collegio
1. La parte che ha chiesto l'avvio di consultazioni a norma dell'articolo 4.4 può richiedere la costituzione di un collegio se:
a) la parte cui è presentata la richiesta a norma dell'articolo 4.4, paragrafo 3, non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima;
b) le consultazioni non si svolgono entro i termini di cui rispettivamente all'articolo 4.4, paragrafo 3 o 4;
c) le parti convengono di non tenere consultazioni; o
d) le consultazioni si sono concluse senza giungere a una soluzione concordata.
2. La richiesta di costituzione di un collegio è presentata all'altra parte per iscritto, anche in forma elettronica. La parte attrice indica nella propria richiesta la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui tale misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate.
3. Se è presentata una richiesta a norma del paragrafo 1, è istituito un collegio conformemente all'articolo 4.6.
4. Il comitato può decidere, se lo ritiene necessario e opportuno, di incaricare un organismo esterno di assistere il collegio a norma del presente capo, anche fornendo sostegno amministrativo e giuridico 19 .
ARTICOLO 4.6
Costituzione di un collegio
1. Un collegio si compone di tre membri.
2. Entro 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta scritta, anche in forma elettronica, di costituzione di un collegio, le parti si consultano al fine di giungere a un accordo sulla composizione del collegio.
3. Qualora le parti non giungano a un accordo sulla composizione del collegio entro il termine stabilito al paragrafo 2, ciascuna parte, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito al paragrafo 2, nomina un membro del collegio dal sottoelenco di tale parte stabilito a norma dell'articolo 4.7.
4. Qualora una parte non nomini un membro del collegio dal proprio sottoelenco entro il termine previsto al paragrafo 3, il copresidente del comitato della parte attrice estrae a sorte, entro cinque giorni dallo scadere di detto termine, il membro del collegio dal sottoelenco di tale parte. Il copresidente del comitato della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte del membro del collegio.
5. Qualora le parti non convengano sul presidente del collegio entro il termine fissato al paragrafo 2, il copresidente del comitato della parte attrice estrae a sorte il presidente del collegio dal sottoelenco dei presidenti stabilito a norma dell'articolo 4.7 entro cinque giorni dallo scadere di detto termine. Il copresidente del comitato della parte attrice può delegare tale estrazione a sorte del presidente del collegio.
6. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, il collegio si considera costituito 15 giorni dopo che i tre membri selezionati hanno accettato la nomina conformemente all'allegato 4-A (Regolamento di procedura), punto 6.
7. Se una persona selezionata come membro del collegio non è disponibile o non accetta la nomina entro il termine stabilito all'allegato 4-A (Regolamento di procedura), punto 6, una nuova persona è selezionata conformemente allo stesso metodo di selezione utilizzato per la selezione della persona che non era disponibile o che non ha accettato la nomina.
8. Se l'elenco di cui all'articolo 4.7 non è stato compilato o se in un sottoelenco non vi è alcuna persona disponibile, nel momento in cui deve essere effettuata un'estrazione a sorte a norma del paragrafo 4 o 5, i membri del collegio sono estratti a sorte tra le persone formalmente proposte da una parte o da entrambe le parti conformemente all'allegato 4-A (Regolamento di procedura) entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 o dalla conferma che nessuna persona è disponibile, a seconda dei casi.
ARTICOLO 4.7
Elenco dei membri del collegio
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente accordo, il comitato adotta una decisione per compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del collegio. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi:
a) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte dell'Unione;
b) un sottoelenco di persone stabilito in base alle proposte dell'Indonesia; e
c) un sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che esercitano la funzione di presidente del collegio.
2. Ogni sottoelenco consta di almeno cinque persone. Il comitato provvede affinché ciascun sottoelenco contenga sempre tale numero minimo di persone.
3. Il comitato può stabilire elenchi aggiuntivi di persone con competenze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo tra le parti, tali elenchi aggiuntivi sono utilizzati per costituire il collegio conformemente alla procedura di cui all'articolo 4.6.
ARTICOLO 4.8
Requisiti per i membri del collegio
1. Ciascun membro del collegio:
a) possiede comprovate competenze nel campo del diritto, del commercio internazionale o degli investimenti e in altre questioni disciplinate dal presente accordo;
b) è indipendente dalle parti, non è collegato 20 ad alcuna di esse né riceve istruzioni dalle medesime;
c) esercita le sue funzioni a titolo personale e non riceve istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie attinenti alla controversia; e
d) rispetta l'allegato 4-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori).
2. Il presidente ha altresì esperienza in materia di procedure di risoluzione delle controversie.
3. Considerato l'oggetto di una precisa controversia, le parti possono convenire di derogare ai requisiti di cui al paragrafo 1, lettera a).
ARTICOLO 4.9
Funzioni del collegio
Il collegio:
a) effettua una valutazione oggettiva della questione in esame, compresa una valutazione oggettiva sia dei fatti alla base della controversia e dell'applicabilità delle disposizioni contemplate che della conformità alle stesse;
b) indica, nelle proprie decisioni e relazioni, le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni contemplate e le motivazioni alla base delle risultanze e conclusioni da esso formulate; e
c) dovrebbe tenere regolarmente consultazioni con le parti e offrire adeguate possibilità per giungere a una soluzione concordata.
ARTICOLO 4.10
Mandato
1. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio, il collegio ha il mandato seguente:
"esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e la Repubblica di Indonesia (di seguito "accordo") menzionate dalle parti, la questione oggetto della richiesta di costituzione del collegio, procedere a constatazioni sulla conformità della misura contestata alle disposizioni dell'accordo di cui all'articolo 4.2 di tale accordo e presentare una relazione conformemente agli articoli 4.12 e 4.13 di detto accordo".
2. Se concordano un mandato diverso, le parti notificano al collegio il mandato concordato entro il termine stabilito al paragrafo 1.
ARTICOLO 4.11
Decisione sull'urgenza
1. Su richiesta di una parte il collegio decide, entro 10 giorni dalla data della sua costituzione, se la controversia riguarda questioni urgenti.
2. Se decide che la controversia riguarda questioni urgenti, il collegio riduce, previa consultazione delle parti, i termini applicabili di cui alla sezione C del presente capo, ad eccezione dei termini di cui agli articoli 4.6 e 4.10.
ARTICOLO 4.12
Relazione interinale
1. Il collegio presenta una relazione interinale alle parti, nella misura del possibile entro 90 giorni dalla data della sua costituzione. Se il collegio non ritiene possibile rispettare tale termine, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti, anche in forma elettronica, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione interinale. In ogni caso il collegio dovrebbe presentare la relazione interinale entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Se la parte attrice sceglie di presentare una seconda comunicazione scritta a norma dell'allegato 4-A (Regolamento di procedura), punto 11, i termini di cui al presente paragrafo sono prorogati di 30 giorni.
2. Ciascuna parte può presentare al collegio una richiesta scritta, anche in forma elettronica, di riesame di precisi aspetti della relazione interinale entro 10 giorni dal suo ricevimento. Una parte può formulare osservazioni in merito alla richiesta dell'altra parte entro sei giorni dalla sua presentazione.
ARTICOLO 4.13
Relazione finale
1. Il collegio presenta una relazione finale alle parti, nella misura del possibile entro 120 giorni dalla data della sua costituzione. Se il collegio non ritiene possibile rispettare tale termine, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti, anche in forma elettronica, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di presentare la relazione finale. In ogni caso il collegio dovrebbe presentare la relazione finale entro 150 giorni dalla data della propria costituzione. Se la parte attrice sceglie di presentare una seconda comunicazione scritta a norma dell'allegato 4-A (Regolamento di procedura), punto 11, i termini di cui al presente paragrafo sono prorogati di 30 giorni.
2. La relazione finale comprende un'analisi delle eventuali richieste scritte, anche in forma elettronica, presentate da una parte riguardo alla relazione interinale e tratta chiaramente le osservazioni delle parti.
ARTICOLO 4.14
Misure di conformità
1. La parte convenuta adotta tutte le misure necessarie per ottemperare sollecitamente alle constatazioni e alle conclusioni contenute nella relazione finale al fine di conformarsi alle disposizioni contemplate.
2. Entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, la parte convenuta notifica alla parte attrice le misure che ha adottato o intende adottare per conformarsi.
ARTICOLO 4.15
Periodo di tempo ragionevole
1. La parte convenuta, qualora non possa assicurare immediatamente la conformità, notifica alla parte attrice, entro 30 giorni dal ricevimento della relazione finale, la durata del periodo di tempo ragionevole che le sarà necessario per conformarsi. Le parti si adoperano per concordare la durata del periodo di tempo ragionevole per assicurare la conformità alla relazione finale.
2. Ove le parti non convengano sulla durata del periodo di tempo ragionevole, la parte attrice può chiedere per iscritto, anche in forma elettronica, non prima di 20 giorni dal ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1, al collegio originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 30 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
3. La parte convenuta notifica per iscritto alla parte attrice, anche in forma elettronica, i progressi compiuti nel conformarsi alla relazione finale almeno 30 giorni prima dello scadere del periodo di tempo ragionevole.
4. Le parti possono convenire di prorogare il periodo di tempo ragionevole.
ARTICOLO 4.16
Verifica della conformità
1. La parte convenuta notifica alla parte attrice, entro la data di scadenza del periodo di tempo ragionevole, le misure adottate per conformarsi alla relazione finale.
2. In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza di una misura di conformità o sulla compatibilità tra una misura di conformità presa e le disposizioni contemplate, la parte attrice può chiedere per iscritto, anche in forma elettronica, al collegio originario di pronunciarsi in merito. La domanda indica la misura contestata e spiega, in modo sufficientemente articolato da chiarire la base giuridica della contestazione, i motivi per cui detta misura costituisce una violazione delle disposizioni contemplate. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data di ricevimento della domanda.
ARTICOLO 4.17
Misure correttive temporanee
1. La parte convenuta presenta, su richiesta e previa consultazione della parte attrice, un'offerta di compensazione temporanea se:
a) la parte convenuta notifica alla parte attrice che è impossibile conformarsi alla relazione finale;
b) la parte convenuta non notifica le misure adottate per conformarsi entro il termine di cui all'articolo 4.14 o prima della data di scadenza del periodo di tempo ragionevole; o
c) il collegio constata l'insussistenza di provvedimenti per l'esecuzione o l'incompatibilità dei provvedimenti adottati con le disposizioni contemplate.
2. Se ricorre una delle situazioni di cui al paragrafo 1, lettere dalla a) alla c), la parte attrice può notificare per iscritto, anche in forma elettronica, alla parte convenuta che intende adottare misure appropriate se:
a) decide di non avanzare la richiesta di cui al paragrafo 1; o
b) le parti non convengono sulla compensazione temporanea entro 30 giorni dallo scadere del periodo di tempo ragionevole o dalla pronuncia della decisione del collegio di cui all'articolo 4.16, in caso di richiesta a norma del paragrafo 1.
La notifica deve specificare tali misure.
3. La parte attrice può sospendere tali misure non prima di 20 giorni dopo la data di presentazione della notifica di cui al paragrafo 2, salvo qualora la parte convenuta abbia presentato una richiesta a norma del paragrafo 5.
4. Le misure appropriate non superano il livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione.
5. Se ritiene che le misure siano superiori al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto, anche in forma elettronica, al collegio originario, prima che scada il termine di 20 giorni di cui al paragrafo 3, di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica alle parti la propria decisione in merito al livello delle misure entro 30 giorni dalla data della richiesta. Le misure non sono prese fino a quando il collegio non ha comunicato la propria decisione. Le misure sono coerenti con tale decisione.
6. Le misure appropriate o la compensazione di cui al presente articolo sono temporanee e non si applicano dopo che:
a) le parti sono giunte a una soluzione concordata a norma dell'articolo 4.33;
b) le parti hanno convenuto che la misura di conformità adottata ha permesso alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate; o
c) la misura di conformità presa che il collegio ha giudicato incompatibile con le disposizioni contemplate è stata revocata o modificata per permettere alla parte convenuta di conformarsi a dette disposizioni.
ARTICOLO 4.18
Riesame delle misure di conformità previa adozione di misure correttive temporanee
1. La parte convenuta notifica alla parte attrice le misure di conformità adottate a seguito delle misure appropriate o dell'applicazione della compensazione temporanea, a seconda dei casi. Ad eccezione dei casi a norma del paragrafo 2, la parte attrice revoca le misure appropriate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stata applicata una compensazione, e tranne che nei casi a norma del paragrafo 2, la parte convenuta può revocare l'applicazione della compensazione entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica dell'avvenuta conformità.
2. Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica di cui al paragrafo 1 le parti non giungono a un accordo sul fatto che la misura notificata permetta alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni contemplate, la parte attrice chiede per iscritto, anche in forma elettronica, al collegio originario di pronunciarsi in merito. Il collegio comunica la propria decisione alle parti entro 46 giorni dalla data di ricevimento della domanda. Se il collegio constata che la misura di conformità presa è conforme alle disposizioni contemplate, le misure appropriate o la compensazione, a seconda dei casi, sono revocate. Ove opportuno, la parte attrice adegua il livello delle misure appropriate o il livello della compensazione in base alla decisione del collegio.
3. Se ritiene che il livello delle misure appropriate applicato dalla parte attrice sia superiore al livello equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici derivante dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto, anche in forma elettronica, al collegio originario di pronunciarsi in merito.
ARTICOLO 4.19
Sostituzione dei membri del collegio
Durante una procedura di risoluzione delle controversie, in caso di impedimento, rinuncia o sostituzione di un membro del collegio che non si conformi alle prescrizioni di cui all'allegato 4-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori), si applica la procedura di cui all'articolo 4.6. Il termine per la presentazione della relazione o per la decisione del collegio è prorogato per il tempo necessario alla nomina del nuovo membro del collegio.
ARTICOLO 4.20
Regolamento di procedura
Le procedure del collegio sono disciplinate dal presente capo e dall'allegato 4-A (Regolamento di procedura). Le udienze del collegio sono chiuse per la discussione delle informazioni riservate. Le udienze sono altrimenti aperte al pubblico, salvo se altrimenti convenuto dalle parti della controversia.
ARTICOLO 4.21
Sospensione e conclusione
1. Su richiesta di entrambe le parti, o della parte attrice, il collegio sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato dalle parti non superiore a 12 mesi consecutivi.
2. Il collegio riprende i lavori prima dello scadere del periodo di sospensione su richiesta scritta, anche in forma elettronica, di entrambe le parti, o della parte attrice, oppure allo scadere di detto periodo su richiesta scritta, anche in forma elettronica, di una delle parti. La parte richiedente notifica la richiesta all'altra parte. Se nessuna parte chiede la ripresa dei lavori del collegio allo scadere del periodo di sospensione, l'autorità del collegio decade ed è posta fine alla procedura di risoluzione delle controversie.
3. In caso di sospensione dei lavori del collegio, i termini stabiliti nella sezione C del presente capo sono prorogati per un periodo di tempo corrispondente alla durata di detta sospensione.
ARTICOLO 4.22
Ricevimento di informazioni
1. Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere alle parti le informazioni pertinenti che ritenga necessarie e appropriate. Le parti rispondono sollecitamente e in modo esauriente a qualsiasi richiesta di tali informazioni da parte del collegio.
2. Il collegio, su richiesta di una parte o di propria iniziativa, può chiedere a qualsiasi fonte tutte le informazioni che ritenga appropriate. Il collegio ha anche il diritto di chiedere il parere di esperti, se lo ritiene opportuno e fatte salve, se del caso, le modalità e le condizioni concordate dalle parti.
3. Il collegio esamina le comunicazioni amicus curiae delle persone fisiche di una parte o delle persone giuridiche stabilite in una parte conformemente all'allegato 4-A (Regolamento di procedura).
4. Tutte le informazioni o i pareri di esperti ottenuti dal collegio a norma del presente articolo sono divulgati alle parti e le parti possono formulare osservazioni al riguardo.
ARTICOLO 4.23
Norme di interpretazione
1. Il collegio interpreta le disposizioni contemplate conformemente alle norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate dalla convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.
2. Il collegio tiene conto altresì delle interpretazioni pertinenti formulate nei rapporti dei panel dell'OMC e dell'organo di appello adottati dall'organo di conciliazione dell'OMC.
ARTICOLO 4.24
Relazioni e decisioni del collegio
1. Le discussioni del collegio rimangono riservate. Il collegio compie ogni sforzo per redigere relazioni e adottare decisioni per consenso. Se ciò risulta impossibile, il collegio decide con votazione a maggioranza. In nessun caso sono divulgate le opinioni individuali dei membri del collegio.
2. Le relazioni e le decisioni del collegio sono accettate senza riserve dalle parti.
3. Le relazioni e le decisioni del collegio non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dal presente accordo. Esse non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche.
4. Il collegio e le parti considerano riservate le informazioni che una parte ha comunicato al collegio conformemente all'allegato 4-A (Regolamento di procedura).
ARTICOLO 4.25
Scelta del foro
1. In caso di controversia in merito a una misura specifica che comporti la presunta violazione della disposizione contemplata e di un obbligo sostanzialmente equivalente derivante da un altro accordo internazionale di cui entrambe le parti sono firmatarie, compreso l'accordo OMC, la parte attrice sceglie il foro per la risoluzione della controversia.
2. Una volta che una parte ha scelto il foro e ha avviato procedure di risoluzione delle controversie a norma della sezione C del presente capo, o di un altro accordo internazionale, la parte non avvia altre procedure di risoluzione delle controversie nel quadro di un altro accordo in relazione alla misura specifica di cui al paragrafo 1, salvo se il foro scelto inizialmente non riesce a giungere a una conclusione, per motivi procedurali o giurisdizionali.
3. Ai fini del presente articolo:
a) le procedure di risoluzione delle controversie a norma della sezione C del presente capo si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un collegio presentata da una parte a norma dell'articolo 4.5;
b) le procedure di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si considerano avviate con la richiesta di costituzione di un collegio presentata da una parte a norma dell'articolo 6 dell'intesa sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie di cui all'allegato 2 dell'accordo OMC; e
c) le procedure di risoluzione delle controversie a norma di altri accordi internazionali si considerano avviate conformemente alle disposizioni pertinenti di detti accordi.
4. Fatto salvo il paragrafo 2, nessuna disposizione del presente accordo vieta a una parte la sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC o autorizzata secondo le procedure di risoluzione delle controversie di un altro accordo internazionale di cui le parti della controversia siano firmatarie. Non può essere invocato né l'accordo OMC né altro accordo internazionale tra le parti per impedire a una parte di procedere a una sospensione degli obblighi a norma della sezione C del presente capo.
SEZIONE D
MECCANISMO DI MEDIAZIONE
ARTICOLO 4.26
Obiettivo
Il meccanismo di mediazione ha l'obiettivo di agevolare la ricerca di una soluzione concordata a una controversia mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un mediatore.
ARTICOLO 4.27
Richiesta di informazioni
1. Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto, anche in forma elettronica, informazioni su una misura che incide negativamente sugli investimenti tra le parti. La parte cui è rivolta la richiesta risponde per iscritto, anche in forma elettronica, entro 21 giorni dalla data di ricevimento della stessa, comunicando le proprie osservazioni in merito alle informazioni richieste.
2. Qualora ritenga impossibile fornire una risposta entro 21 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, la parte chiamata a rispondere ne dà notifica sollecitamente alla parte richiedente, indicando i motivi del ritardo e fornendo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.
3. Di norma una parte dovrebbe avvalersi della presente disposizione prima dell'avvio della procedura di mediazione.
ARTICOLO 4.28
Avvio della procedura di mediazione
1. Una parte può chiedere in qualsiasi momento di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura di una parte che incida negativamente sugli investimenti tra le parti.
2. La richiesta è presentata all'altra parte per iscritto, anche in forma elettronica. La richiesta è sufficientemente dettagliata in modo da esporre chiaramente le preoccupazioni della parte richiedente e:
a) indica la specifica misura contestata;
b) descrive gli effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli investimenti tra le parti; e
c) spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
3. La procedura di mediazione può essere avviata solo di comune accordo tra le parti al fine di cercare soluzioni concordate e prendere in considerazione eventuali pareri formulati e soluzioni proposte dal mediatore.
4. La parte destinataria della richiesta la esamina con la debita attenzione e comunica per iscritto, anche in forma elettronica, alla parte richiedente la propria accettazione o il proprio rifiuto entro 10 giorni dal suo ricevimento. In caso contrario, la richiesta si considera respinta.
ARTICOLO 4.29
Scelta del mediatore
1. Le parti si adoperano per giungere a un accordo sulla scelta di un mediatore entro 10 giorni dall'avvio della procedura di mediazione.
2. Qualora le parti non riescano a giungere a un accordo sulla scelta del mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1, ciascuna parte può chiedere al copresidente del comitato della parte attrice di estrarre a sorte il mediatore, entro cinque giorni dalla data della richiesta, dal sottoelenco di presidenti stabilito a norma dell'articolo 4.7. Il copresidente del comitato della parte attrice può delegare l'estrazione a sorte del mediatore.
3. Qualora il sottoelenco dei presidenti di cui all'articolo 4.7 non sia stato stabilito al momento della richiesta ai sensi dell'articolo 4.28, il mediatore è estratto a sorte tra le persone formalmente proposte da una delle parti o da entrambe per tale sottoelenco.
4. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, il mediatore non è cittadino né è alle dipendenze dell'una o dell'altra parte.
5. Il mediatore rispetta l'allegato 4-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori).
ARTICOLO 4.30
Regolamento della procedura di mediazione
1. Entro 10 giorni dalla nomina del mediatore, la parte che ha chiesto l'avvio della procedura di mediazione presenta per iscritto al mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi possibili effetti negativi sugli investimenti. Entro 20 giorni dal ricevimento di tale descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto le proprie osservazioni in merito alla descrizione. Ciascuna parte può inserire nella descrizione o nelle osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2. Il mediatore assiste le parti in modo trasparente per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi possibili effetti negativi sugli investimenti. Il mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi e fornire qualsiasi ulteriore sostegno richiesto dalle parti. Il mediatore consulta le parti prima di chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e portatori di interessi.
3. Il mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti. Queste possono accettare o respingere la soluzione proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del mediatore non riguardano la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4. La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.
5. Le parti si adoperano per giungere a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del mediatore. In attesa di un accordo definitivo, le parti possono prendere in considerazione eventuali soluzioni provvisorie, in particolare se la misura riguarda merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale.
6. La soluzione concordata può essere adottata con decisione del comitato. Le parti possono subordinare la soluzione al completamento di eventuali procedure interne.
7. Su richiesta di una delle parti, il mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione dei fatti contenente:
a) una breve sintesi della misura contestata;
b) l'indicazione delle procedure applicate; e
c) se del caso, l'eventuale soluzione concordata, comprese eventuali soluzioni provvisorie.
8. Il mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni delle parti ricevute, il mediatore trasmette loro la relazione finale dei fatti entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
9. La procedura di mediazione si conclude con:
a) l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
b) l'accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;
c) una dichiarazione scritta con la quale il mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; o
d) una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal mediatore, alla data di tale dichiarazione.
ARTICOLO 4.31
Riservatezza
Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, tutte le fasi della procedura di mediazione, compresi eventuali pareri o soluzioni proposte, sono riservate. Una parte può rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
ARTICOLO 4.32
Rapporto con le procedure di risoluzione delle controversie
1. La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti derivanti dalle sezioni B e C o dalle procedure di risoluzione delle controversie previste a norma di qualsiasi altro accordo.
2. Le parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o a norma di qualsiasi altro accordo, né un collegio prende in considerazione:
a) le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni esclusivamente raccolte a norma dell'articolo 4.30, paragrafo 2;
b) la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; o
c) i pareri o le proposte formulati dal mediatore.
3. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, il mediatore non è membro di un collegio nelle procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo riguardante la medesima questione in relazione alla quale abbia svolto funzioni di mediazione.
SEZIONE E
DISPOSIZIONI COMUNI
ARTICOLO 4.33
Soluzione concordata
1. Le parti possono in qualsiasi momento giungere a una soluzione concordata di qualsiasi controversia di cui all'articolo 4.2.
2. Se giungono a una soluzione concordata durante la procedura del collegio o la procedura di mediazione, le parti notificano congiuntamente tale soluzione rispettivamente al presidente del collegio o al mediatore. Con tale notifica si conclude la procedura del collegio o la procedura di mediazione.
3. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per attuare la soluzione concordata entro il termine concordato.
4. Entro la scadenza del termine concordato, la parte che attua la soluzione informa per iscritto, anche in forma elettronica, l'altra parte di qualsiasi misura adottata per attuare la soluzione concordata.
ARTICOLO 4.34
Trasparenza
1. Ciascuna parte rende sollecitamente pubbliche:
a) una richiesta di consultazioni a norma dell'articolo 4.4, paragrafo 2;
b) una richiesta di costituzione di un collegio a norma dell'articolo 4.5, paragrafo 2;
c) la data di costituzione di un collegio conformemente all'articolo 4.6, paragrafo 6, il termine per le comunicazioni amicus curiae stabilito dal collegio a norma dell'allegato 4-A (Regolamento di procedura), punto 42, e la lingua di lavoro per la procedura del collegio determinata conformemente all'allegato 4-A (Regolamento di procedura), punto 46;
d) le sue comunicazioni nell'ambito della procedura del collegio o, se una parte decide altrimenti, una sintesi delle sue comunicazioni entro un breve periodo di tempo dalla presentazione della relazione del collegio;
e) una soluzione concordata a norma dell'articolo 4.30, paragrafo 6, o dell'articolo 4.33, salvo se altrimenti convenuto dalle parti e fatta salva la protezione delle informazioni riservate; e
f) le relazioni finali e le decisioni del collegio.
2. Le udienze del collegio si svolgono a porte chiuse per la durata della discussione delle informazioni riservate. Le udienze sono altrimenti aperte al pubblico, salvo se altrimenti convenuto dalle parti della controversia.
3. Le persone fisiche di una parte o le persone giuridiche stabilite in una parte possono presentare al collegio comunicazioni amicus curiae conformemente all'allegato 4-A (Regolamento di procedura), punto 42.
4. I paragrafi 1 e 2 sono soggetti alla protezione delle informazioni riservate di cui ai punti da 35 a 38 dell'allegato 4-A (Regolamento di procedura).
ARTICOLO 4.35
Termini
1. Tutti i termini stabiliti nel presente capo sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto cui si riferiscono.
2. I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo tra le parti.
3. Un collegio costituito a norma della sezione C del presente capo può proporre in qualsiasi momento alle parti di modificare qualsiasi termine di cui al presente capo, precisando le motivazioni di tale proposta.
ARTICOLO 4.36
Spese
1. Ciascuna parte sostiene le proprie spese e spese legali derivanti dalla partecipazione alla procedura del collegio o alla procedura di mediazione.
2. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, queste ultime sono responsabili in solido del compenso e delle spese dei membri del collegio e dei mediatori. Tali compensi e spese sono ripartiti equamente tra le parti. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, il compenso e le spese dei membri del collegio e dei mediatori sono determinati conformemente all'allegato 4-A (Regolamento di procedura), punto 8.
3. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, le altre spese connesse allo svolgimento del procedimento sono sostenute in misura uguale dalle parti della controversia.
ARTICOLO 4.37
Allegati
A norma dell'articolo 6.2, il comitato può modificare l'allegato 4-A (Regolamento di procedura) e l'allegato 4‑B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori).
CAPO 5
ECCEZIONI
ARTICOLO 5.1
Rifiuto di accordare benefici
1. Può rifiutare di accordare i benefici di cui al presente accordo a un investitore dell'altra parte o a un investimento disciplinato la parte che adotta o mantiene in vigore misure di mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, comprese misure per contrastare gravi violazioni e abusi dei diritti umani, che:
a) vietino di effettuare operazioni con tale investitore o investimento disciplinato; o
b) sarebbero violate o eluse se i benefici di cui al presente accordo fossero concessi a tale investitore o investimento disciplinato, compreso il caso in cui le misure vietino di effettuare operazioni con una persona fisica o giuridica che è proprietaria o ha il controllo di uno o dell'altro.
2. Nonostante il paragrafo 1, l'Indonesia può, ai sensi delle proprie disposizioni legislative e regolamentari applicabili, negare i benefici del presente accordo a un investitore dell'Unione se una persona di un paese terzo possiede o controlla l'investimento disciplinato e l'Indonesia non intrattiene relazioni diplomatiche con tale paese terzo.
ARTICOLO 5.2
Eccezioni generali
1. Fatto salvo l'obbligo che tali misure non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni uguali, o una restrizione dissimulata degli investimenti disciplinati, nessuna disposizione degli articoli 2.3, 2.4 e 2.8 può essere interpretata nel senso di impedire all'una o all'altra parte di adottare o applicare misure:
a) necessarie a tutelare la sicurezza pubblica 21 o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico 22 ;
b) necessarie a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o delle piante;
c) necessarie a garantire la conformità a disposizioni legislative o regolamentari che non siano incompatibili con le disposizioni del presente accordo, ivi comprese quelle relative:
i) alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
ii) alla tutela della vita privata delle persone fisiche in rapporto al trattamento e alla diffusione di dati personali e alla tutela della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche; o
iii) alla sicurezza.
2. Si precisa che le parti convengono che:
a) le misure di cui all'articolo XX, lettera b), del GATT 1994 e al paragrafo 1, lettera b), del presente articolo comprendono le misure di carattere ambientale necessarie a tutelare la vita e la salute delle persone, degli animali o delle piante; e
b) l'articolo XX, lettera g), GATT 1994 si applica alle misure relative alla conservazione delle risorse naturali esauribili, biologiche e non biologiche.
3. Si precisa che le parti convengono che il presente articolo può essere invocato solo per quanto riguarda misure altrimenti incompatibili con le disposizioni degli articoli di cui al paragrafo 1.
ARTICOLO 5.3
Misure prudenziali
1. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di adottare o mantenere in vigore misure per motivi prudenziali, quali:
a) la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; o
b) la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
2. Ove le misure di cui al paragrafo 1 non siano conformi alle altre disposizioni del presente accordo, le parti non se ne avvalgono come mezzi per eludere gli impegni o gli obblighi ad esse derivanti da tali disposizioni.
3. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di divulgare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli consumatori o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.
ARTICOLO 5.4
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di:
a) imporre a una parte di fornire informazioni o consentire l'accesso a informazioni la cui divulgazione essa consideri contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
b) impedire a una parte di prendere i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
i) in relazione alla produzione o al traffico di armi, munizioni e materiale bellico e al traffico e alle transazioni relative ad altri prodotti, materiali, servizi e tecnologie, nonché alle attività economiche aventi, direttamente o indirettamente, l'obiettivo di approvvigionare un'installazione militare;
ii) in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
iii) adottati in tempo di guerra o in altre circostanze di emergenza nelle relazioni internazionali; o
c) impedire a una parte di agire per adempiere gli obblighi ad essa derivanti dalla Carta delle Nazioni Unite firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
ARTICOLO 5.5
Fiscalità
1. Ai fini del presente articolo si applicano le definizioni seguenti:
a) "residenza": la residenza a fini fiscali; e
b) "convenzione fiscale": una convenzione diretta a evitare la doppia imposizione o altri accordi o intese internazionali riguardanti, integralmente o in parte, la fiscalità, di cui l'Unione europea o i suoi Stati membri o l'Indonesia sono firmatari.
Un'"imposta" e una "misura fiscale" non comprendono un dazio doganale.
2. Ciascuna parte mantiene il diritto di regolamentare le misure fiscali, fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dal presente accordo.
3. Le disposizioni del presente accordo lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi dell'Indonesia, dell'Unione o dei suoi Stati membri derivanti da convenzioni fiscali. In caso di incompatibilità tra il presente accordo e una di tali convenzioni fiscali, quest'ultima prevale limitatamente alle disposizioni incompatibili.
4. L'articolo 2.4 non si applica ai benefici accordati da una parte a norma di una convenzione fiscale. A fini di chiarezza, nessuna disposizione del presente accordo obbliga una parte a estendere all'altra parte il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio derivante da qualsiasi convenzione fiscale esistente o futura cui la parte è vincolata.
5. Fatto salvo l'obbligo che tali misure fiscali non siano applicate in modo da costituire una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in presenza di condizioni uguali, o una restrizione dissimulata degli scambi e degli investimenti, nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di impedire a una parte di adottare, mantenere in vigore o applicare misure che:
a) sono finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace 23 delle imposte dirette;
b) mirano a impedire l'elusione o l'evasione fiscale conformemente alle disposizioni di una convenzione fiscale o del proprio diritto tributario; o
c) operano una distinzione tra contribuenti che non si trovano nella stessa situazione, in particolare per quanto riguarda il luogo di residenza o il luogo in cui è investito il loro capitale.
ARTICOLO 5.6
Misure di salvaguardia temporanee
In circostanze eccezionali di gravi difficoltà o di minaccia di gravi difficoltà per il funzionamento di politiche economiche e monetarie, nel caso dell'Indonesia, o dell'Unione economica e monetaria, nel caso dell'Unione, la parte interessata può adottare o mantenere in vigore misure di salvaguardia in relazione ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti per un periodo non superiore a sei mesi 24 . Tali misure devono essere strettamente necessarie ad affrontare tali difficoltà.
ARTICOLO 5.7
Restrizioni in caso di difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna
1. Una parte, se incontra gravi difficoltà legate alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna, o una minaccia di tali gravi difficoltà, può adottare o mantenere in vigore misure restrittive per quanto riguarda i movimenti di capitali, i pagamenti o i trasferimenti 25 .
2. Le misure di cui al paragrafo 1:
a) sono compatibili, se del caso, con l'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale;
b) non vanno oltre quanto necessario per affrontare la situazione descritta al paragrafo 1;
c) hanno carattere temporaneo e sono eliminate progressivamente con il migliorare della situazione specificata al paragrafo 1.
d) evitano di ledere inutilmente gli interessi commerciali, economici e finanziari dell'altra parte; e
e) non riservano all'altra parte un trattamento meno favorevole rispetto a un paese terzo in situazioni analoghe.
3. Nel caso degli scambi di merci, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna o la propria bilancia dei pagamenti. Tali misure sono conformi al GATT 1994 e all'intesa sulle disposizioni relative alla bilancia dei pagamenti del GATT 1994.
4. Nel caso degli scambi di servizi, ciascuna parte può adottare misure restrittive al fine di salvaguardare la propria posizione finanziaria esterna o la propria bilancia dei pagamenti. Tali misure sono conformi all'articolo XII del GATS.
5. La parte che mantiene in vigore o ha adottato le misure di cui ai paragrafi 1 e 2 ne dà sollecitamente notifica all'altra parte.
6. Qualora siano adottate o mantenute in vigore restrizioni a norma del presente articolo, si tengono sollecitamente consultazioni in sede di comitato, a meno che dette consultazioni non si tengano in altri consessi. Le consultazioni valutano la difficoltà legata alla bilancia dei pagamenti o alla posizione finanziaria esterna che ha determinato le rispettive misure tenendo conto, tra l'altro, di fattori quali:
a) la natura e la portata delle difficoltà;
b) il contesto economico e commerciale esterno; e
c) le misure correttive alternative eventualmente a disposizione.
Nel corso delle consultazioni è esaminata la conformità di eventuali misure restrittive ai paragrafi 1 e 2. Sono accettati tutti i dati pertinenti di carattere statistico o fattuale presentati dall'FMI, se disponibili, e le conclusioni tengono conto della valutazione effettuata dall'FMI in merito alla situazione della bilancia dei pagamenti e alla posizione finanziaria esterna della parte interessata.
ARTICOLO 5.8
Applicazione di disposizioni legislative e regolamentari relative ai movimenti di capitali, ai pagamenti o ai trasferimenti
Le disposizioni di cui all'articolo 2.8 non impediscono a una parte di applicare le proprie disposizioni legislative e regolamentari in materia di:
a) fallimento, insolvenza, tutela dei diritti dei creditori, risanamento e risoluzione delle banche o vigilanza prudenziale degli istituti finanziari;
b) emissione, negoziazione o commercio di strumenti finanziari;
c) informativa finanziaria o registrazione di movimenti di capitali, pagamenti o trasferimenti, se necessario per assistere le autorità di contrasto o di regolamentazione finanziaria;
d) illeciti penali o pratiche ingannevoli o fraudolente;
e) esecuzione di ordinanze o sentenze nel quadro di procedimenti giudiziari o amministrativi; o
f) regimi di previdenza sociale, pensionistici pubblici o di risparmio obbligatorio.
Tali disposizioni legislative e regolamentari non sono applicate in modo arbitrario o discriminatorio o in maniera tale da costituire una restrizione dissimulata dei movimenti di capitali, dei pagamenti o dei trasferimenti.
ARTICOLO 5.9
Divulgazione delle informazioni
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni riservate la cui divulgazione impedisca l'applicazione del diritto o sia comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudichi interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private, salvo qualora un collegio richieda tali informazioni riservate nell'ambito di un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del capo 4 (Risoluzione delle controversie tra le parti). In tali casi il collegio garantisce la massima tutela della riservatezza.
2. Qualora una parte comunichi al comitato informazioni considerate riservate a norma delle proprie disposizioni legislative e regolamentari, l'altra parte tratta tali informazioni come riservate, a meno che la parte che le ha comunicate non convenga altrimenti.
CAPO 6
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI E DISPOSIZIONI FINALI
SEZIONE A
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI
ARTICOLO 6.1
Comitato
1. Le parti istituiscono un comitato composto da rappresentanti delle parti.
2. Il comitato si riunisce entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo. Il comitato si riunisce successivamente su base annuale, salvo se altrimenti convenuto dai copresidenti del comitato.
3. Le riunioni del comitato si svolgono alternativamente nell'Unione o in Indonesia, salvo se altrimenti convenuto dai rappresentanti delle parti. Il comitato può riunirsi in presenza o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione appropriato, come deciso dai copresidenti del comitato.
4. Il comitato è copresieduto da un rappresentante dell'Indonesia a livello ministeriale e dal membro della Commissione europea responsabile per il commercio, o dai rispettivi delegati.
ARTICOLO 6.2
Funzioni del comitato
1. Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del presente accordo, il comitato:
a) esamina i modi per rafforzare ulteriormente le relazioni di investimento tra le parti;
b) sorveglia e facilita l'attuazione e l'applicazione del presente accordo e ne promuove gli obiettivi generali;
c) fatto salvo il capo 4 (Risoluzione delle controversie tra le parti), ricerca modalità e metodi adeguati per prevenire i problemi che possono insorgere nei settori contemplati dal presente accordo, o per risolvere le controversie che possono insorgere per quanto riguarda l'interpretazione o l'applicazione del presente accordo;
d) esamina ogni altra questione d'interesse concernente un settore contemplato dal presente accordo; e
e) adotta il proprio regolamento interno nel corso della sua prima riunione.
2. Per garantire il funzionamento corretto ed efficace del presente accordo, il comitato può:
a) raccomandare alle parti eventuali modifiche del presente accordo;
b) adottare decisioni volte a modificare il presente accordo conformemente all'articolo 6.3 nei casi seguenti:
i) allegato 4-A (Regolamento di procedura);
ii) allegato 4-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori);
c) adottare, mediante decisioni, interpretazioni vincolanti delle disposizioni del presente accordo, conformemente all'articolo 6.3; tali decisioni sulle interpretazioni vincolanti entrano in vigore alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte che confermano l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure e sono vincolanti per le parti e per tutti gli organismi istituiti a norma del presente accordo, compreso qualsiasi collegio di cui al capo 4 (Risoluzione delle controversie tra le parti);
d) adottare le decisioni previste dal presente accordo o formulare le raccomandazioni di cui all'articolo 6.3; e
e) comunicare sulle questioni relative al presente accordo con tutte le parti interessate, compresi i sindacati, le imprese e le organizzazioni della società civile.
3. Il comitato procede a scambi di opinioni su temi riguardanti l'attuazione del presente accordo con i rappresentanti della società civile nell'ambito di un forum della società civile. Nel corso della sua prima riunione, il comitato concorda gli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile. Il forum della società civile si riunisce in concomitanza con la riunione del comitato, salvo se altrimenti convenuto dai rappresentanti delle parti. I rappresentanti delle parti agevolano l'organizzazione del forum della società civile, compresa la partecipazione tramite mezzi virtuali. Il forum della società civile comprende membri dei gruppi consultivi interni di cui all'articolo 6.5 ed è aperto ad altre pertinenti organizzazioni indipendenti della società civile stabilite nei territori delle parti. Ciascuna parte promuove una rappresentanza equilibrata dei gruppi di interesse per le questioni economiche, sociali e ambientali nei settori di attività e di competenza direttamente connessi all'ambito di applicazione del presente accordo, come opportuno. Le parti possono pubblicare, congiuntamente o individualmente, le dichiarazioni formali rilasciate al forum della società civile.
4. Il comitato riferisce periodicamente al comitato per il commercio istituito a norma dell'accordo di partenariato economico globale in merito alle sue attività, in occasione delle riunioni periodiche del comitato per il commercio. Le informazioni da riferire possono anche essere fornite al comitato per il commercio da rappresentanti designati dal comitato o per iscritto.
ARTICOLO 6.3
Decisioni e raccomandazioni del comitato
1. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato ha il potere di adottare decisioni secondo quanto previsto dal presente accordo. Le decisioni adottate dal comitato sono vincolanti per le parti ed entrano in vigore previa notifica scritta dell'avvenuto espletamento dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge applicabili. Ciascuna parte adotta le misure necessarie per l'attuazione delle decisioni adottate dal comitato.
2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi del presente accordo, il comitato può formulare opportune raccomandazioni in merito a tutte le questioni disciplinate dal presente accordo.
3. Il comitato adotta le proprie decisioni e formula le proprie raccomandazioni per consenso.
ARTICOLO 6.4
Punti di contatto
1. Ciascuna parte designa un "punto di contatto IPA" per agevolare le comunicazioni tra le parti su questioni relative al presente accordo e notifica i dettagli del proprio punto di contatto IPA all'altra parte entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente accordo.
2. I punti di contatto IPA designati:
a) salvo se altrimenti disposto nel presente accordo o se altrimenti convenuto dai copresidenti del comitato, trasmettono e ricevono tutte le notifiche e le informazioni che devono essere scambiate tra le parti a norma del presente accordo;
b) agevolano le comunicazioni tra le parti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo, nonché sulla sua attuazione; e
c) coordinano i preparativi per le riunioni del comitato.
ARTICOLO 6.5
Gruppi consultivi interni
1. Ciascuna parte istituisce un nuovo gruppo consultivo interno o designa un gruppo consultivo interno esistente entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente accordo con il compito di fornire consulenza, anche di propria iniziativa, su questioni relative all'attuazione del presente accordo. La composizione di ciascun gruppo consultivo interno garantisce una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni indipendenti della società civile 26 , sulla base di un approccio multipartecipativo che includa i pertinenti gruppi di interesse per le questioni economiche, sociali e ambientali.
2. Ciascuna parte si riunisce con il proprio gruppo consultivo interno almeno una volta all'anno e prende in considerazione i pareri o le raccomandazioni che il gruppo può fornire. Ciascuna parte può decidere in merito al seguito da dare alla consulenza o alle raccomandazioni del proprio gruppo consultivo interno. I gruppi consultivi interni possono essere convocati in varie formazioni per discutere dell'attuazione dei diversi capi e delle diverse disposizioni del presente accordo.
3. Le parti promuovono la sensibilizzazione dei rispettivi gruppi consultivi interni e incoraggiano l'interazione tra di essi. A tal fine, ciascuna parte rende pubbliche le informazioni pertinenti sulla composizione del proprio gruppo consultivo interno e scambia informazioni con l'altra parte sul punto di contatto del proprio gruppo consultivo interno.
SEZIONE B
DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 6.6
Modifiche
1. Le parti possono convenire, per iscritto, di modificare il presente accordo. Le modifiche del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
2. Le modifiche entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali confermano di aver espletato i rispettivi obblighi di legge per l'entrata in vigore di tali modifiche, o in una data posteriore eventualmente convenuta dalle parti.
3. Nonostante il paragrafo 1, il comitato può, conformemente ai rispettivi obblighi giuridici applicabili delle parti, modificare il presente accordo nei casi di cui all'articolo 6.2, paragrafo 2, lettera b).
ARTICOLO 6.7
Entrata in vigore
1. Le parti approvano il presente accordo conformemente ai rispettivi obblighi e adempimenti di legge applicabili.
2. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono scambiate notifiche scritte con le quali certificano di aver espletato i rispettivi obblighi di legge per l'entrata in vigore del presente accordo. Le parti possono concordare un'altra data di entrata in vigore del presente accordo.
3. Le notifiche di cui al paragrafo 2 sono inviate al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri dell'Indonesia o ai rispettivi successori.
ARTICOLO 6.8
Rapporto con altri accordi
1. Salvo se altrimenti disposto nel presente accordo, il presente accordo non sostituisce né estingue gli accordi esistenti tra gli Stati membri dell'Unione o la Comunità europea o l'Unione e l'Indonesia.
2. Il presente accordo è parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dall'accordo di partenariato economico globale e rientra nel quadro istituzionale comune.
3. Le parti riaffermano i propri diritti e obblighi reciproci derivanti dall'accordo OMC. Si precisa che nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di agire in modo incompatibile con gli obblighi ad esse derivanti dall'accordo OMC.
4. In caso di incompatibilità tra il presente accordo e qualsiasi altro accordo, diverso dall'accordo OMC, di cui entrambe le parti sono firmatarie, le parti si consultano immediatamente onde trovare una soluzione soddisfacente per entrambe.
5. In caso di modifica di qualsiasi disposizione dell'accordo OMC integrato nel presente accordo, le parti si consultano, ove necessario, onde trovare una soluzione soddisfacente per entrambe.
ARTICOLO 6.9
Programma di lavoro
1. Sulla base dei progressi già compiuti e fatte salve le rispettive posizioni, le parti riavviano, entro la data di entrata in vigore del presente accordo, i negoziati sulla risoluzione delle controversie in materia di investimenti tra una parte e un investitore dell'altra parte in merito a violazioni del capo 2 (Protezione degli investimenti) del presente accordo e su orientamenti interpretativi sulle misure fiscali e sull'espropriazione.
2. In tali negoziati le parti si adoperano per istituire un meccanismo di risoluzione delle controversie all'avanguardia, tenendo conto, tra l'altro, dei progressi compiuti nelle riforme della risoluzione delle controversie in materia di investimenti nei pertinenti consessi internazionali. Le parti convengono che tutte le parti del meccanismo di risoluzione delle controversie sulle quali hanno già raggiunto un accordo nei negoziati per il presente accordo parteciperanno a tali lavori.
3. Le parti concludono i negoziati entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo.
ARTICOLO 6.10
Durata e denuncia
1. Il presente accordo resta in vigore salvo denuncia a norma del paragrafo 2.
2. Una parte può denunciare il presente accordo mediante notifica scritta all'altra parte. Tale notifica è inviata al segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e al ministero degli Affari esteri dell'Indonesia o ai rispettivi successori. Tale denuncia ha effetto decorsi sei mesi dalla data di ricevimento della notifica, salvo se altrimenti convenuto dalle parti.
3. In caso di denuncia del presente accordo a norma del paragrafo 2, esso continua a produrre effetti per un ulteriore periodo di 10 anni dalla data della denuncia per quanto concerne gli investimenti effettuati anteriormente alla data della denuncia del presente accordo.
ARTICOLO 6.11
Adempimento degli obblighi
1. Ciascuna parte è pienamente responsabile del rispetto di tutte le disposizioni del presente accordo.
2. Ciascuna parte adotta le misure, di portata generale o specifica, necessarie per l'adempimento dei propri obblighi a norma del presente accordo. Ciascuna parte garantisce, nel proprio territorio, il rispetto di tutti gli obblighi e gli impegni derivanti dal presente accordo da parte delle rispettive amministrazioni e autorità centrali, regionali e locali, nonché da parte di organismi non governativi nell'esercizio dei poteri governativi loro delegati.
ARTICOLO 6.12
Mancanza di efficacia diretta
1. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di conferire alle persone diritti o imporre loro obblighi diversi dai diritti o dagli obblighi istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico, né da consentire che il presente accordo sia direttamente invocato negli ordinamenti giuridici delle parti.
2. Le parti non prevedono espressamente, nel rispettivo ordinamento, il diritto di agire in giudizio contro l'altra parte per il fatto che una misura adottata dall'altra parte sia incompatibile con il presente accordo.
ARTICOLO 6.13
Applicazione territoriale
1. Il presente accordo si applica:
a) per quanto riguarda l'Unione, ai territori in cui si applicano il trattato sull'Unione europea e il TFUE, alle condizioni stabilite in tali trattati; e
b) per quanto riguarda l'Indonesia, al suo territorio, definito come i territori terrestri, le acque interne, le acque arcipelagiche, le acque territoriali, compresi il fondale marino e il relativo sottosuolo, e lo spazio aereo sovrastante tali territori e acque, nonché la piattaforma continentale e la zona economica esclusiva, su cui l'Indonesia ha sovranità, diritti sovrani o giurisdizione quali definiti nel suo diritto e conformemente al diritto internazionale, compresa la convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, fatta a Montego Bay il 10 dicembre 1982.
2. Ogni riferimento a "territorio" nel presente accordo è da intendersi in questo senso, conformemente al paragrafo 1, salvo se altrimenti espressamente disposto.
ARTICOLO 6.14
Allegati
1. Gli allegati al presente accordo ne costituiscono parti integranti.
2. Ciascuno degli allegati del presente accordo costituisce parte integrante del capo che fa riferimento a tale allegato o cui si fa riferimento in tale allegato.
ARTICOLO 6.15
Future adesioni all'Unione
1. L'Unione notifica all'Indonesia qualsiasi domanda di adesione all'Unione presentata da un paese.
2. Nel corso dei negoziati tra l'Unione e il paese candidato all'adesione, l'Unione dovrebbe fornire, su richiesta dell'Indonesia e nella misura del possibile, tutte le informazioni pertinenti su qualsiasi questione disciplinata dal presente accordo.
3. Si precisa che il presente accordo si applica agli scambi e agli investimenti tra il nuovo Stato membro dell'Unione e l'Indonesia a decorrere dalla data di adesione di detto nuovo Stato membro all'Unione.
4. Al fine di agevolare l'attuazione del paragrafo 3, il comitato esamina gli effetti dell'adesione all'Unione sul presente accordo e decide in merito alle necessarie modifiche del presente accordo e alle necessarie misure di adeguamento o di transizione con sufficiente anticipo rispetto alla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione. Tale decisione ha effetto a decorrere dalla data di adesione del nuovo Stato membro all'Unione.
5. L'Unione notifica all'Indonesia l'entrata in vigore delle adesioni all'Unione.
ARTICOLO 6.16
Testi facenti fede
Il presente accordo è redatto in due esemplari e fa fede nella lingua in cui è stato negoziato.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.6.2026
COM(2026) 342 final
ALLEGATO
della
proposta di decisione del Consiglio
relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia
ALLEGATO 2-A
ESPROPRIAZIONE
Le parti confermano la loro interpretazione comune secondo cui:
1. l'espropriazione può essere diretta o indiretta:
a) l'espropriazione diretta si verifica quando un investimento è nazionalizzato o comunque direttamente espropriato mediante il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca;
b) l'espropriazione indiretta si verifica quando una misura o una serie di misure adottate da una parte hanno un effetto equivalente all'espropriazione diretta, in quanto l'investitore si vede sostanzialmente privato delle facoltà essenziali connesse al diritto di proprietà in relazione all'investimento, compreso il diritto di usare, godere e disporre del proprio investimento, senza il trasferimento formale del titolo di proprietà o la vera e propria confisca.
2. Per stabilire se una misura o una serie di misure adottate da una parte, in una determinata situazione, costituiscano un'espropriazione indiretta occorre un'indagine fattuale, caso per caso, che consideri, tra l'altro:
a) l'impatto economico della misura o della serie di misure, anche se la mera constatazione che una misura o una serie di misure di una parte incidono negativamente sul valore economico di un investimento non basta a comprovare la fattispecie dell'espropriazione indiretta;
b) la durata della misura o della serie di misure adottate da una parte;
c) le caratteristiche della misura o della serie di misure, in particolare il loro oggetto e il loro contesto;
d) se le aspettative dell'investitore derivanti dall'investimento disciplinato fossero distinte e ragionevoli.
3. Si precisa che le misure non discriminatorie di una parte concepite e applicate per tutelare obiettivi politici legittimi quali la tutela della salute pubblica, della sicurezza, dell'ambiente, tra cui la lotta ai cambiamenti climatici, o della morale pubblica, la protezione sociale e dei consumatori o la promozione e la tutela della diversità culturale, non costituiscono un'espropriazione indiretta, tranne nei rari casi in cui siano manifestamente eccessive rispetto agli obiettivi summenzionati.
________________
ALLEGATO 2-B
AUTORITÀ COMPETENTI MENZIONATE ALL'ARTICOLO 2.1, PARAGRAFO 5
Nel caso dell'Unione, le autorità competenti abilitate a ordinare i provvedimenti di cui all'articolo 2.1, paragrafo 5, sono la Commissione europea o un organo giurisdizionale di uno Stato membro che applichi le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.
Nel caso dell'Indonesia, l'autorità competente abilitata a ordinare i provvedimenti di cui all'articolo 2.1, paragrafo 5, è il governo indonesiano in forza del suo diritto.
________________
ALLEGATO 4-A
REGOLAMENTO DI PROCEDURA
I. Notifiche
1. Qualsiasi richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento (di seguito "notifica"):
a) del collegio, è inviato a entrambe le parti contemporaneamente;
b) di una parte, indirizzato al collegio, è inviato contemporaneamente in copia all'altra parte; e
c) di una parte, indirizzato all'altra parte, è inviato contemporaneamente in copia al collegio, come opportuno.
Salvo prova contraria, tale notifica si considera presentata alla data in cui è stata inviata.
2. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente alla direzione generale del Commercio e della sicurezza economica della Commissione europea e alla direzione generale degli Affari giuridici e dei trattati internazionali del ministero degli Affari esteri dell'Indonesia.
3. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in una notifica relativa a un procedimento del collegio possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
4. Se l'ultimo giorno utile per la presentazione di un documento coincide con un giorno non lavorativo delle istituzioni dell'Unione o del governo dell'Indonesia, il termine per la presentazione del documento scade il primo giorno lavorativo successivo. Per determinare l'inizio e la fine di un giorno di calendario, si applica il fuso orario della parte convenuta.
II. Nomina dei membri del collegio
5. Se, a norma dell'articolo 4.6, un membro del collegio è estratto a sorte, il copresidente del comitato della parte attrice comunica sollecitamente al copresidente del comitato della parte convenuta la data, l'ora e il luogo dell'estrazione a sorte. La parte convenuta può, se lo desidera, assistere all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti che sono presenti.
6. Il copresidente del comitato della parte attrice notifica per iscritto, anche in forma elettronica, ogni persona scelta come membro del collegio. Ciascuna persona conferma a entrambe le parti la propria disponibilità entro cinque giorni dalla data di ricevimento della notifica.
7. Ai fini dell'articolo 4.6, il copresidente del comitato della parte attrice estrae a sorte il membro del collegio o il presidente:
a) se un sottoelenco di cui all'articolo 4.7, paragrafo 1, lettera a) o b), non è ancora stato compilato, tra le persone formalmente proposte da una parte come membri del collegio per il sottoelenco della parte o, in mancanza di queste, tra le persone formalmente proposte dall'altra parte per il sottoelenco di tale parte;
b) se il sottoelenco di cui all'articolo 4.7, paragrafo 1, lettera c), non è ancora stato compilato, tra le persone formalmente proposte da una o da entrambe le parti per il sottoelenco dei presidenti.
III. Spese
8. Le parti concordano, al più tardi al momento in cui tutti i membri del collegio hanno accettato la loro nomina conformemente all'articolo 4.6, paragrafo 6, il compenso e le spese dei membri del collegio e degli assistenti, predispongono i contratti di nomina necessari e si adoperano affinché siano firmati sollecitamente. Il comitato può adottare una decisione che stabilisce i parametri o altri dettagli per il compenso e le spese dei membri del collegio e del mediatore, comprese eventuali spese connesse che possano essere sostenute nel corso del procedimento del collegio. Salvo se altrimenti disposto da tale decisione, il compenso e le spese dei membri del collegio si basano sulle norme dell'OMC. Il compenso di un assistente o degli assistenti di ciascun membro del collegio non supera il 50 % del compenso di tale membro del collegio. Il presente punto si applica ai mediatori, mutatis mutandis.
IV. Riunione organizzativa
9. Salvo se altrimenti convenuto, le parti si riuniscono con il collegio entro sette giorni dalla sua costituzione al fine di individuare le questioni che le parti o il collegio ritengono opportuno affrontare, tra cui le procedure di lavoro e il calendario del procedimento.
I membri del collegio e i rappresentanti delle parti possono partecipare a tale riunione con qualsiasi mezzo appropriato, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronici.
V. Comunicazioni scritte
10. La parte attrice presenta la propria comunicazione scritta entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio. La parte convenuta presenta la propria comunicazione scritta entro 20 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione scritta della parte attrice.
11. Se la parte convenuta solleva nuove questioni o difese non trattate dalla parte attrice, quest'ultima può scegliere di presentare una seconda comunicazione scritta entro 15 giorni dalla data di ricevimento della prima comunicazione scritta della parte convenuta. La parte attrice valuta se vi sia un sufficiente vantaggio nel presentare una seconda comunicazione scritta a fronte dell'ulteriore prolungamento dei tempi. In caso affermativo, la parte convenuta può presentare la propria risposta entro 15 giorni dalla data di ricevimento della seconda comunicazione scritta della parte attrice.
VI. Funzionamento del collegio
12. Il presidente del collegio presiede tutte le riunioni. Il collegio può delegare al presidente il potere di adottare decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
13. Salvo se altrimenti disposto nel capo 4 (Risoluzione delle controversie tra le parti) o nel presente allegato, il collegio può utilizzare qualsiasi mezzo appropriato per svolgere la propria attività, compresi telefono, videoconferenza o altri mezzi di comunicazione elettronica.
14. Soltanto i membri del collegio possono partecipare alle discussioni del medesimo, ma quest'ultimo può autorizzare i loro assistenti a presenziare a tali discussioni.
15. La stesura delle decisioni e delle relazioni è di competenza esclusiva del collegio e non può essere delegata.
16. Qualora sorga una questione procedurale non disciplinata dalle disposizioni del capo 4 (Risoluzione delle controversie tra le parti) e dei relativi allegati, il collegio può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
17. Qualora ritenga necessario modificare un termine del procedimento diverso da quelli stabiliti nel capo 4 (Risoluzione delle controversie tra le parti) o introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, il collegio, previa consultazione delle parti, comunica loro per iscritto, anche in forma elettronica, i motivi della modifica o dell'adeguamento indicando il termine o l'adeguamento necessario. Ciascuna parte può proporre al collegio tali adeguamenti di carattere procedurale o amministrativo.
VII. Sostituzione
18. Se una parte ritiene che un membro del collegio non si conformi alle prescrizioni dell'allegato 4-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori) e debba pertanto essere sostituito, essa ne dà notifica all'altra parte entro 15 giorni dal momento in cui ha ottenuto prove sufficienti della presunta non conformità alle prescrizioni dell'allegato 4-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori) da parte del membro del collegio.
19. Le parti si consultano entro 15 giorni dalla data della notifica di cui al punto 18. Esse informano il membro del collegio della presunta inosservanza e possono chiedergli di adottare misure per porvi rimedio. Le parti possono inoltre, di comune accordo, rimuovere il membro del collegio e designarne uno nuovo conformemente all'articolo 4.6.
20. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire un membro del collegio diverso dal presidente del collegio, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta al presidente del collegio, la cui decisione è definitiva.
Se il presidente del collegio constata che il membro del collegio non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 4-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori), tale membro è rimosso e un nuovo membro è designato conformemente all'articolo 4.6.
21. Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione sia sottoposta a una delle altre persone del sottoelenco di presidenti stilato a norma dell'articolo 4.7. Il suo nome è estratto a sorte dal copresidente del comitato della parte richiedente o dal delegato di tale copresidente. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.
Se tale persona constata che il presidente non si conforma alle prescrizioni dell'allegato 4-B (Codice di condotta per i membri del collegio e i mediatori), il presidente è rimosso e un nuovo presidente è designato conformemente all'articolo 4.6.
VIII. Udienze
22. In base al calendario stabilito a norma del punto 9 del presente allegato, previa consultazione delle parti e degli altri membri del collegio, il presidente del collegio notifica alle parti la data, l'ora e il luogo dell'udienza. Tali informazioni sono rese pubbliche dalla parte in cui ha luogo l'udienza, a meno che questa non si svolga a porte chiuse.
23. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, l'udienza ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è l'Indonesia e a Giacarta se la parte attrice è l'Unione. La parte convenuta sostiene le spese derivanti dall'organizzazione logistica dell'udienza.
24 Nonostante il punto 23, il collegio, su richiesta di una parte, può decidere di tenere un'udienza virtuale o ibrida e prendere gli opportuni provvedimenti al riguardo, tenendo conto del diritto al giusto processo e della necessità di garantire la trasparenza conformemente all'articolo 4.34.
25. Il collegio può organizzare altre udienze con l'accordo delle parti.
26. Tutti i membri del collegio sono presenti per l'intera durata dell'udienza.
27. Salvo se altrimenti convenuto dalle parti, indipendentemente dal carattere pubblico dell'udienza, possono assistere a quest'ultima:
a) i rappresentanti di una parte;
b) i consulenti;
c) gli assistenti e il personale amministrativo;
d) gli interpreti, i traduttori e gli stenotipisti del collegio; e
e) gli esperti, in base a quanto deciso dal collegio a norma dell'articolo 4.22, paragrafo 2.
28. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'udienza ciascuna parte trasmette al collegio e all'altra parte l'elenco dei nominativi delle persone che nel corso dell'udienza interverranno oralmente per conto di tale parte e degli altri rappresentanti e consulenti che assisteranno all'udienza.
29. Il collegio conduce l'udienza nel modo seguente, provvedendo affinché la parte attrice e la parte convenuta dispongano di un tempo equivalente per le argomentazioni e le confutazioni:
a) argomentazioni:
i) argomentazione della parte attrice;
ii) argomentazione della parte convenuta;
b) confutazioni:
i) replica della parte attrice;
ii) controreplica della parte convenuta.
30. Il collegio può rivolgere domande alle parti in qualsiasi momento dell'udienza.
31. Il collegio provvede affinché la trascrizione o la registrazione audio e video dell'udienza sia preparata e trasmessa alle parti appena possibile dopo l'udienza. Le parti possono formulare osservazioni sulla trascrizione o sulla registrazione audio e video e il collegio può tenerne conto e trasmettere quanto prima alle parti eventuali versioni rivedute della trascrizione. Il costo di una trascrizione integrale o di una registrazione audio e video è ripartito equamente tra le parti.
32. Entro dieci giorni dalla data dell'udienza ciascuna parte può trasmettere una comunicazione scritta supplementare in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'udienza.
IX. Domande scritte
33. Il collegio può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti in qualsiasi momento del procedimento. Le domande rivolte a una parte sono inviate in copia all'altra parte.
34. Ciascuna parte trasmette all'altra parte una copia delle proprie risposte alle domande formulate dal collegio. L'altra parte ha la possibilità di presentare osservazioni scritte in merito alle risposte della parte entro sei giorni dal ricevimento di tale copia.
X. Riservatezza
35. Ciascuna parte e il collegio trattano come riservate le informazioni considerate tali a norma del punto 36. La parte che trasmetta al collegio una comunicazione scritta contenente informazioni riservate fornisce anche, entro 15 giorni, una comunicazione priva delle informazioni riservate che può essere divulgata al pubblico.
36. Costituiscono informazioni riservate:
a) le informazioni commerciali riservate;
b) le informazioni protette dalla pubblicazione a norma del presente accordo;
c) le informazioni protette dalla pubblicazione in forza del diritto della parte attrice, se si tratta di informazioni della parte attrice, e in forza del diritto della parte convenuta, se si tratta di informazioni della parte convenuta; o
d) informazioni la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge.
In caso di disaccordo tra le parti sul carattere riservato delle informazioni, la decisione spetta al collegio, su richiesta di una parte, previa consultazione delle parti.
37. Nessuna disposizione del presente allegato preclude a una parte la possibilità di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni comunicate dall'altra parte non divulghi informazioni indicate come riservate da quest'ultima.
38. Il collegio si riunisce a porte chiuse quando le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengono informazioni riservate. Le parti rispettano la riservatezza delle udienze del collegio se queste si svolgono a porte chiuse.
XI. Contatti unilaterali
39. Il collegio non si riunisce né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
40. Nessun membro del collegio discute un aspetto della questione oggetto del procedimento con una delle parti o con entrambe in assenza degli altri membri.
41. Le parti non devono avere alcun contatto con i membri del collegio. I contatti tra le parti e le persone proposte per la designazione a membri del collegio si limitano alle questioni relative alla procedura di selezione e alla nomina.
XII. Comunicazioni amicus curiae
42. Il collegio può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche di una parte o da persone giuridiche stabilite nel territorio di una parte indipendenti dai governi delle parti, purché tali comunicazioni:
a) pervengano al collegio entro una data fissata dal collegio stesso, che non può essere successiva alla data fissata per la prima comunicazione scritta della parte convenuta;
b) siano concise, in nessun caso più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia, compresi gli eventuali allegati;
c) riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio e la persona fisica o giuridica interessata spieghi in che modo la comunicazione possa aiutare il collegio a determinare tale questione di fatto o di diritto apportando una prospettiva, una conoscenza particolare o un'analisi diversa da quella delle parti;
d) contengano una descrizione della persona che le presenta, compresi la sua cittadinanza in caso di persona fisica o il luogo di stabilimento in caso di persona giuridica, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, i suoi obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento;
e) precisino la natura dell'interesse della persona nel quadro del procedimento del collegio; e
f) siano redatte nella lingua di lavoro scelta conformemente al punto 46 del presente allegato.
Le parti possono convenire di modificare le condizioni di cui alle lettere da a) a f) entro cinque giorni dalla data di costituzione del collegio.
43. Le comunicazioni sono inviate alle parti perché possano formulare le loro osservazioni. Le parti possono presentare osservazioni al collegio entro dieci giorni dalla data del loro ricevimento.
44. Nella propria relazione il collegio elenca tutte le comunicazioni ricevute a norma del punto 42 del presente allegato. Il collegio non è tenuto a esaminare nella propria relazione le argomentazioni contenute in dette comunicazioni. Se esamina tali argomentazioni, il collegio tiene conto anche delle eventuali osservazioni formulate dalle parti ai sensi del punto 43 del presente allegato.
XIII. Casi urgenti
45. Nei casi urgenti di cui all'articolo 4.11, il collegio, previa consultazione delle parti, adegua ove opportuno i termini previsti nel presente allegato. Il collegio notifica tali adeguamenti alle parti.
XIV. Traduzione e interpretazione
46. Durante le consultazioni di cui all'articolo 4.4 ed entro la data della riunione di cui al punto 9 del presente allegato, le parti si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini del procedimento dinanzi al collegio. Qualora le parti non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, la lingua di lavoro della procedura del collegio è la lingua in cui è stato negoziato l'accordo.
47. La parte che presenti un documento in una lingua diversa dalla lingua di lavoro ne trasmette contemporaneamente una traduzione in una lingua di lavoro a proprie spese.
48. Le relazioni e le decisioni del collegio sono redatte nella lingua di lavoro.
49. Le parti possono formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi documento nella lingua di lavoro conformemente al punto 47.
XV. Altre procedure
50. I termini stabiliti nel presente allegato sono adeguati conformemente ai termini speciali previsti per l'adozione di una relazione o di una decisione da parte del collegio nel procedimento a norma degli articoli 4.15, 4.16, 4.17, 4.18 e 4.19.
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ALLEGATO 4-B
CODICE DI CONDOTTA PER I MEMBRI DEL COLLEGIO E I MEDIATORI
I. Principi fondamentali
1. Al fine di garantire l'integrità e l'imparzialità del meccanismo di risoluzione delle controversie, ciascun candidato e membro del collegio:
a) prende conoscenza del presente allegato;
b) è indipendente e imparziale;
c) evita i conflitti di interesse diretti e indiretti;
d) evita qualsiasi irregolarità o parzialità e parvenza di irregolarità o parzialità;
e) osserva norme di condotta rigorose; e
f) non è influenzato da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
2. I membri del collegio non contraggono obblighi né accettano vantaggi, direttamente o indirettamente, che possano in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
3. I membri del collegio non usano la propria posizione in seno al collegio per interessi personali o privati. I membri del collegio si astengono da qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
4. I membri del collegio non consentono che la propria condotta o il proprio giudizio siano influenzati da relazioni o responsabilità, presenti o passate, di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
5. I membri del collegio evitano di instaurare relazioni o di acquisire interessi finanziari che potrebbero influire sulla loro imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità.
II. Obblighi di dichiarazione
6. Prima di accettare la nomina a membro del collegio a norma dell'articolo 4.6, il candidato cui sia richiesto di esercitare tale funzione dichiara per iscritto alle parti l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto che potrebbe influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o dare ragionevolmente adito a una parvenza di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tal fine, il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti, compresi interessi di ordine finanziario, professionale, lavorativo o familiare.
7. L'obbligo di dichiarazione di cui al punto 6 è permanente e impone a ogni membro del collegio di dichiarare interessi, relazioni e fatti di simile natura, in qualsiasi fase del procedimento essi intervengano.
8. I candidati o i membri del collegio comunicano per iscritto al comitato le questioni attinenti a violazioni effettive o potenziali del presente allegato, non appena ne vengono a conoscenza, affinché siano esaminate dalle parti.
III. Doveri dei membri del collegio
9. In seguito all'accettazione della nomina, ciascun membro del collegio si rende disponibile a esercitare ed esercita interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso di tutto il procedimento, con equità e diligenza.
10. I membri del collegio esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie ai fini di una decisione o di una relazione. I membri del collegio non delegano ad altri tale dovere, salvo nei casi di cui al punto 12 dell'allegato 4-A (Regolamento di procedura).
11. Ciascun membro del collegio prende tutti i provvedimenti opportuni per garantire che i propri assistenti e il proprio personale amministrativo siano a conoscenza degli obblighi assunti dai membri del collegio a norma delle parti I, II, III, IV e V del presente allegato e li rispettino.
IV. Obblighi degli ex membri del collegio
12. Gli ex membri del collegio evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle loro funzioni o abbiano tratto vantaggio da qualsiasi decisione o relazione del collegio.
13. Gli ex membri del collegio ottemperano agli obblighi di cui alla parte V del presente allegato.
V. Riservatezza
14. I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare informazioni riservate o non pubbliche relative al procedimento o acquisite nel corso del procedimento per cui sono stati nominati. In nessun caso i membri del collegio divulgano o utilizzano tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
15. I membri del collegio si astengono dal divulgare, in tutto o in parte, una decisione o una relazione del collegio prima della sua pubblicazione conformemente al capo 4 (Risoluzione delle controversie tra le parti).
16. I membri del collegio si astengono in qualsiasi momento dal divulgare, se non in virtù di obblighi giuridici, le discussioni del collegio o il parere di un membro del collegio e dal rilasciare dichiarazioni in merito al procedimento per cui sono stati nominati o alle questioni oggetto di controversia nel procedimento.
VI. Spese
17. Ciascun membro del collegio registra il tempo dedicato al procedimento e le spese sostenute, così come il tempo e le spese sostenute dai suoi assistenti e dal personale amministrativo e presenta un resoconto finale al riguardo.
VII. Mediatori
18. Il presente allegato si applica ai mediatori, mutatis mutandis.
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