COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.6.2026
COM(2026) 340 final
2026/0182(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.6.2026
COM(2026) 340 final
2026/0182(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Nel 2025 l'Indonesia era il trentesimo partner commerciale dell'UE a livello mondiale per le merci e il quinto partner commerciale dell'UE nell'ASEAN, mentre l'UE era il quarto partner commerciale dell'Indonesia, con una quota pari al 6 % degli scambi totali. Nel 2025 gli scambi bilaterali tra i due partner ammontavano a 28,9 miliardi di EUR: le esportazioni dell'UE erano pari a 10,2 miliardi di EUR e le importazioni a 18,7 miliardi di EUR. Le esportazioni dell'Indonesia nell'UE comprendono principalmente prodotti agricoli, metalli comuni, sostanze chimiche, macchinari e apparecchi, grassi e oli e calzature. Le esportazioni dell'UE in Indonesia sono in gran parte dominate dai prodotti industriali, tra cui macchinari e apparecchi, attrezzature di trasporto e prodotti chimici. Nel 2024 gli scambi bilaterali di servizi tra l'UE e l'Indonesia ammontavano a 9,3 miliardi di EUR: le esportazioni dell'UE erano pari a 5,8 miliardi di EUR e le importazioni a 3,5 miliardi di EUR. Nel 2024 lo stock di investimenti esteri diretti dell'UE in Indonesia ammontava a 24,7 miliardi di EUR, mentre quello dell'Indonesia nell'UE era pari a 1,3 miliardi di EUR.
L'Indonesia, membro dell'OMC dal 1995, gode attualmente di preferenze commerciali con l'UE nell'ambito del sistema di preferenze generalizzate ("SPG"), di cui è il secondo maggiore beneficiario. Nel 2024 il 44 % delle sue esportazioni verso l'UE era ammissibile a beneficiare di tariffe ridotte nell'ambito dell'SPG. L'Indonesia cesserà tuttavia di beneficiare dell'SPG dal 1º gennaio 2027, avendo conseguito per gli ultimi tre anni lo status di paese a reddito medio-alto.
Il 23 aprile 2007 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati per un accordo di libero scambio con i paesi ASEAN. All'epoca l'obiettivo era negoziare un accordo di libero scambio interregionale, ma l'autorizzazione prevedeva la possibilità di negoziati bilaterali nel caso in cui non fosse stato possibile raggiungere un accordo per un negoziato congiunto e i negoziati bilaterali fossero economicamente significativi e accettabili dal punto di vista politico.
L'8 maggio 2009 la Commissione ha riferito al comitato dell'articolo 133 – così chiamato all'epoca – in merito alle difficoltà riscontrate nei negoziati UE-ASEAN, che entrambe le parti avevano convenuto di sospendere. Il comitato dell'articolo 133 ha chiesto alla Commissione di studiare le possibili prospettive di negoziati bilaterali individuali con una serie di paesi ASEAN e nel dicembre 2009 il Consiglio ha approvato tale approccio.
A fine 2009 il presidente indonesiano Susilo Bambang Yudhoyono e il presidente della Commissione europea José Manuel Barroso hanno stabilito di valutare come potessero essere ulteriormente approfondite le relazioni commerciali tra l'UE e l'Indonesia, incaricando un "gruppo di visione" (Vision Group) composto da rappresentanti dell'Indonesia e dell'UE di formulare raccomandazioni su come portare le relazioni al livello successivo. Il 4 maggio 2011 il gruppo di visione ha raccomandato la conclusione di un accordo di partenariato economico globale (CEPA) tra l'UE e l'Indonesia, basato su una zona di libero scambio e su un migliore accesso al mercato, sullo sviluppo di capacità e sull'agevolazione degli scambi e degli investimenti. Particolare importanza era attribuita al vasto potenziale dell'Indonesia in termini di dimensioni, tassi di crescita attuali e previsti, transizione della sua economia verso esportazioni manifatturiere, servizi emergenti, maggiore apertura e stabilità macroeconomica. Anche la complementarità tra le economie dell'UE e dell'Indonesia ha svolto un ruolo significativo, dato che l'UE esporta in Indonesia prodotti molto diversi da quelli che l'Indonesia esporta in Europa.
L'UE e l'Indonesia hanno condotto un esercizio esplorativo congiunto per determinare la portata e il livello di ambizione di un futuro accordo commerciale. Tale esercizio, conclusosi nell'aprile 2016, ha dimostrato che i negoziati avrebbero potuto condurre a un accordo commerciale nell'interesse di entrambe le parti.
Il 13 luglio 2016 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati bilaterali per un ALS con l'Indonesia. I negoziati per un accordo di partenariato economico globale ("CEPA" o "accordo") tra l'UE e l'Indonesia sono stati ufficialmente avviati il 19 luglio 2016 e il primo ciclo si è svolto a Bruxelles dal 20 al 21 settembre 2016. I negoziati sono stati sostenuti da una valutazione d'impatto sulla sostenibilità commerciale. Al termine di un processo negoziale durato nove anni e di 19 cicli di negoziati, il 23 settembre 2025 l'UE e l'Indonesia hanno concluso i negoziati per la stipula del CEPA.
In un contesto geopolitico e geoeconomico più ampio, la conclusione di questi negoziati con la principale economia dell'ASEAN invia un segnale forte dell'impegno comune dell'UE e dell'Indonesia nei confronti di un sistema commerciale basato su regole e della determinazione dell'UE ad accelerare il proprio programma di apertura e diversificazione degli scambi.
L'accordo eliminerà i dazi su oltre il 98 % delle linee tariffarie, pari alla quasi totalità del valore degli scambi. L'80 % sarà liberalizzato già al momento dell'entrata in vigore, e dopo 5 anni di graduale eliminazione la liberalizzazione raggiungerà il 96 % degli scambi bilaterali. Il CEPA mira anche a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di merci tra l'UE e l'Indonesia, creando un ambiente più trasparente, prevedibile ed efficace sotto il profilo dei costi e determinando un migliore accesso al mercato e una riduzione dei costi. L'accordo offrirà maggiori opportunità ai prestatori di servizi e agli investitori dell'UE e dell'Indonesia e determinerà un contesto commerciale più prevedibile. Il CEPA promuove i flussi commerciali e di investimento tra l'UE e l'Indonesia, e al tempo stesso tutela esplicitamente il diritto di ciascuna parte di legiferare per perseguire obiettivi politici legittimi. Fornisce inoltre protezione diretta a 221 indicazioni geografiche dell'UE e a 72 indicazioni geografiche indonesiane e prevede solidi impegni in materia di commercio e sviluppo sostenibile.
I testi del CEPA, rivisti sotto il profilo giuridico, sono stati resi pubblici e possono essere consultati al seguente link:
Testo degli accordi - Commercio e sicurezza economica - Commissione europea .
La Commissione avanza le seguenti proposte di decisioni del Consiglio:
–proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia;
–proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia;
–proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia;
–proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dell'accordo sulla protezione degli investimenti tra l'Unione europea e l'Indonesia.
L'allegata proposta di decisione del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per la conclusione del CEPA tra l'Unione europea e l'Indonesia.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Prima della conclusione dei negoziati per la stipula di un ALS, l'UE e l'Indonesia avevano negoziato un accordo di partenariato e di cooperazione, firmato a Giacarta il 9 novembre 2009 ed entrato in vigore il 1º maggio 2014. L'accordo costituisce la base per cooperare in un'ampia gamma di settori strategici, tra cui i diritti umani e il commercio, nonché per svolgere periodicamente un dialogo politico periodico e una cooperazione settoriale.
Una volta entrato in vigore, il CEPA coesisterà con l'accordo di partenariato e di cooperazione come accordo specifico e costituirà parte integrante delle relazioni bilaterali generali tra l'UE e l'Indonesia. I due accordi non contengono disposizioni confliggenti.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il CEPA è pienamente coerente con le politiche dell'Unione e non comporterà la necessità di modificare disposizioni, regolamentazioni o norme dell'UE nei settori regolamentati. Inoltre, come tutti gli altri accordi commerciali negoziati dalla Commissione, il CEPA tutela pienamente i pubblici servizi e garantisce che il diritto dei governi di legiferare nel pubblico interesse venga interamente preservato e costituisca un principio fondante di tali accordi.
Le disposizioni del CEPA tengono anche pienamente conto delle conclusioni della recente comunicazione dell'UE sul riesame della politica commerciale sostenibile ("Il potere dei partenariati commerciali: insieme per una crescita economica verde e giusta", del 22 giugno 2022).
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica sostanziale
L'articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede la negoziazione e la conclusione di accordi commerciali nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione. L'articolo 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, costituiscono la base per concordare disposizioni in materia di trasporti internazionali.
Poiché gli obiettivi e le componenti principali del CEPA sono la politica commerciale comune e la fornitura di servizi di trasporto, le basi giuridiche sostanziali sono gli articoli 207 e 91 e l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE.
•Base giuridica procedurale
Dato che l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207 TFUE costituiscono le basi giuridiche sostanziali, il Consiglio, conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), TFUE è chiamato ad adottare la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
La base giuridica procedurale della proposta di decisione relativa alla conclusione dell'accordo è pertanto l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), TFUE.
Anche l'articolo 218, paragrafo 7, TFUE dovrebbe essere aggiunto come base giuridica, poiché è opportuno che il Consiglio autorizzi la Commissione ad approvare la posizione dell'Unione al fine di rettificare e/o modificare determinate parti dell'accordo.
•Competenza dell'Unione
Conformemente al parere 2/15 della Corte di giustizia sull'ALS UE-Singapore, del 16 maggio 2017, tutti i settori contemplati dal CEPA rientrerebbero nella competenza esclusiva dell'UE e, più in particolare, nell'ambito di applicazione dell'articolo 91, dell'articolo 100, paragrafo 2, e dell'articolo 207 TFUE. La Corte ha desunto la competenza esclusiva dell'UE sulla base dell'ambito di applicazione della politica commerciale comune di cui all'articolo 207, paragrafo 1, TFUE, e sulla base dell'articolo 3, paragrafo 2, TFUE (stante l'incidenza su norme comuni esistenti contenute nel diritto derivato).
•Sussidiarietà
L'ALS presentato al Consiglio non disciplina questioni che esulano dalla competenza esclusiva dell'Unione europea.
•Proporzionalità
Gli accordi commerciali sono il mezzo appropriato per disciplinare l'accesso al mercato e i settori correlati delle relazioni economiche globali con un paese terzo al di fuori dell'UE. Non esistono alternative per rendere giuridicamente vincolanti tali impegni e sforzi di liberalizzazione.
L'iniziativa persegue direttamente l'obiettivo dell'azione esterna dell'Unione e contribuisce alla priorità politica "Un ruolo più incisivo dell'UE a livello mondiale". Essa è in linea con gli orientamenti della strategia globale dell'UE intesi a promuovere il dialogo con altre parti e a rilanciare i partenariati esterni in modo responsabile, al fine di realizzare le priorità esterne dell'Unione. Contribuisce agli obiettivi dell'Unione in materia di commercio e sviluppo.
•Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta di decisione del Consiglio è presentata conformemente all'articolo 218, paragrafo 6, TFUE, che prevede l'adozione da parte del Consiglio di una decisione relativa alla conclusione dell'accordo. Non esiste nessun altro strumento giuridico che possa essere impiegato per conseguire l'obiettivo perseguito dalla presente proposta
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Consultazioni dei portatori di interessi
Prima e durante i negoziati, gli Stati membri dell'UE sono stati regolarmente informati e consultati oralmente e per iscritto sui diversi aspetti del negoziato tramite il comitato della politica commerciale del Consiglio. Anche il Parlamento europeo è stato regolarmente informato e consultato tramite la sua commissione per il commercio internazionale ("INTA"). I testi progressivamente risultanti dai negoziati sono stati via via trasmessi alle due istituzioni.
Parallelamente ai negoziati è stata elaborata su incarico della Commissione una valutazione d'impatto per la sostenibilità (Sustainable Impact Assessment - "SIA") del CEPA tra l'UE e l'Indonesia.
La SIA, completata nel settembre 2019, ha analizzato in che modo le disposizioni sugli scambi e sulle questioni commerciali del CEPA in fase di negoziazione potessero incidere sulle questioni economiche, sociali, ambientali e relative ai diritti umani nell'UE e in Indonesia. Partendo dall'analisi presentata nella SIA del 2008, svolta a sostegno dei negoziati interregionali per un accordo commerciale UE-ASEAN, ha fornito informazioni più aggiornate e si è concentrata unicamente sulle caratteristiche specifiche dei negoziati bilaterali con l'Indonesia e sui potenziali impatti. Ha in particolare esaminato più nel dettaglio i potenziali impatti del CEPA in una serie di settori di particolare rilevanza per le relazioni commerciali UE-Indonesia, tra cui quelli degli oli vegetali e dei semi oleosi, dell'abbigliamento e degli accessori d'abbigliamento e dei servizi finanziari.
Nel complesso la relazione ha concluso che un accordo UE-Indonesia avrebbe potuto avere impatti positivi per entrambe le parti e per le rispettive società, in tutti i principali indicatori economici (PIL, benessere, commercio globale e bilaterale), con una portata comparativamente maggiore in Indonesia rispetto all'UE, date le differenze nelle dimensioni relative delle due economie. La modellizzazione economica ha stimato un aumento del benessere nell'UE compreso tra 2 e 2,4 miliardi di EUR e un aumento del PIL dell'UE compreso tra 2,5 e 3,1 miliardi di EUR, e ha dimostrato che quanto più elevato sarà il grado di liberalizzazione degli scambi raggiunto nell'accordo, tanto maggiori saranno i vantaggi economici attesi per entrambe le parti, avvalorando così il perseguimento del massimo grado di liberalizzazione possibile nei negoziati. Nel determinare l'entità dei benefici economici attesi, l'eliminazione degli ostacoli non tariffari agli scambi è risultata essere un fattore chiave, e la relazione ha sottolineato l'importanza di prestare particolare attenzione ad ambiti quali le misure sanitarie e fitosanitarie (SPS) e gli ostacoli tecnici agli scambi (TBT).
Il 26 giugno 2020 la Commissione ha pubblicato un documento di sintesi sulla SIA svolta a sostegno dei negoziati per il CEPA. In tale documento si concludeva che la SIA ha avvalorato la negoziazione di un accordo ambizioso in materia di commercio e investimenti e ha fornito indicazioni su settori o soggetti specifici che potrebbero subire impatti negativi e ai quali occorre prestare particolare attenzione.
Nel contesto della SIA e per tutta la durata dei negoziati la Commissione ha offerto alle organizzazioni della società civile la possibilità di esprimere le loro opinioni, porre domande e contribuire a un dibattito sociale solido, basato su dati concreti e trasparente, anche attraverso specifici dialoghi della società civile, un seminario con i portatori di interessi locali in Indonesia, riunioni bilaterali, interviste e indagini online.
Nel corso dei negoziati la Commissione, in linea con la sua politica in materia di trasparenza, ha inoltre pubblicato sul proprio sito web, aggiornandoli regolarmente, le relazioni sui cicli negoziali, le proposte di testo, i comunicati stampa, le schede informative e materiale informativo generale.
•Assunzione e uso di perizie
La SIA del CEPA è stata realizzata da un consorzio di società di consulenza indipendenti guidato da Development Solutions ed è stata commissionata dalla direzione generale del Commercio della Commissione.
•Valutazione d'impatto
I negoziati per la stipula di accordi bilaterali di libero scambio tra l'UE e i paesi del Sud-Est asiatico sono stati oggetto della valutazione d'impatto dell'agosto 2009 effettuata all'epoca della proposta della Commissione relativa a un mandato negoziale per un accordo di libero scambio UE-ASEAN.
•Efficienza normativa e semplificazione
Il CEPA non è soggetto a procedure REFIT; esso contiene tuttavia alcune disposizioni che semplificheranno gli scambi e le relative procedure, ridurranno i costi correlati alle esportazioni e consentiranno pertanto a un maggior numero di PMI di operare in entrambi i mercati. Un capo specifico sulle PMI riguarda in particolare il rafforzamento dello scambio di informazioni e della cooperazione con l'Indonesia sulle questioni relative alle PMI. La soppressione dei dazi, anche per quanto riguarda le comunicazioni elettroniche, la semplificazione e la digitalizzazione delle procedure doganali e l'introduzione di requisiti tecnici più compatibili ridurranno i costi correlati alle esportazioni e consentiranno alle PMI con volumi commerciali più modesti di competere con imprese più grandi. Ciò rafforzerà anche la capacità delle PMI di partecipare alle catene di approvvigionamento, al commercio digitale e agli appalti pubblici, come pure di prestare servizi sul mercato indonesiano. Il CEPA promuove anche la trasparenza e l'uso di norme internazionali per agevolare l'accesso al mercato e ridurre i costi di conformità.
•Diritti fondamentali
La proposta non incide sulla protezione dei diritti fondamentali nell'Unione.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il CEPA determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle entrate. Si stima che, una volta completata l'attuazione del CEPA, i dazi non riscossi potrebbero raggiungere un importo compreso tra 630 e 700 milioni di EUR all'anno. Tale stima si basa sulla proiezione delle importazioni medie per il 2041 in assenza di un ALS.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il CEPA comprende disposizioni istituzionali che stabiliscono la struttura che consente agli organi esecutivi di monitorare su base continuativa l'attuazione, il funzionamento e l'impatto dello stesso.
Il capo istituzionale del CEPA istituisce un comitato per il commercio, il cui compito principale è sorvegliare e facilitare l'attuazione e l'applicazione del CEPA. Il comitato per il commercio sarà incaricato di sorvegliare i lavori di tutti i comitati specializzati e dei gruppi di lavoro istituiti a norma del CEPA.
Il comitato per il commercio procederà a scambi di opinioni su temi legati all'attuazione dell'accordo con i rappresentanti della società civile nell'ambito di un dialogo con la società civile.
Il CEPA istituisce anche gruppi consultivi interni comprendenti una rappresentanza equilibrata di organizzazioni indipendenti della società civile, tra cui organizzazioni non governative, organizzazioni imprenditoriali e dei datori di lavoro e sindacati che operano nei settori economico, sociale e ambientale. I gruppi consultivi interni possono presentare pareri e raccomandazioni in merito al funzionamento e all'attuazione dell'ALS e si riuniscono almeno una volta all'anno.
Come evidenziato nella comunicazione "Commercio per tutti", la Commissione sta incrementando le risorse destinate a un'efficace attuazione e applicazione degli accordi commerciali e di investimento. Nel novembre 2025 la Commissione ha pubblicato la sua quinta relazione annuale sull'attuazione e sull'applicazione, che ha come scopo principale quello di fornire un quadro obiettivo dello stato di attuazione degli ALS stipulati dall'UE, evidenziando i progressi compiuti e le carenze che devono essere affrontate. L'obiettivo è che la relazione costituisca il punto di partenza per avviare un dibattito aperto e promuovere l'impegno con gli Stati membri, il Parlamento europeo e la società civile in generale per quanto riguarda il funzionamento degli ALS e la loro attuazione. Con la sua cadenza annuale, la pubblicazione della relazione consentirà un monitoraggio regolare degli sviluppi, fornendo altresì un resoconto delle modalità con cui sono stati affrontati gli aspetti prioritari identificati. La relazione includerà il CEPA UE-Indonesia dal momento della sua entrata in vigore.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
In base al capo 2 del CEPA l'UE e l'Indonesia elimineranno i dazi su oltre il 98 % delle linee tariffarie, pari alla quasi totalità del valore degli scambi. L'80 % sarà liberalizzato già al momento dell'entrata in vigore, e dopo 5 anni di graduale eliminazione la liberalizzazione raggiungerà il 96 % degli scambi bilaterali. L'Indonesia eliminerà ad esempio i dazi elevati su prodotti industriali quali i veicoli a motore (per cui le tariffe possono attualmente raggiungere il 50 %), i macchinari e le apparecchiature elettriche, i prodotti farmaceutici e le sostanze chimiche e i prodotti agroalimentari. L'accordo eliminerà o ridurrà sostanzialmente anche i dazi dell'UE sulla maggior parte delle merci indonesiane esportate nell'UE.
Il capo 3 del CEPA prevede regole di origine secondo cui solo i prodotti trasformati in modo significativo nell'UE o in Indonesia possono beneficiare delle preferenze tariffarie dell'accordo.
Il capo 4 del CEPA aiuterà le imprese che scambiano merci tra l'UE e l'Indonesia a espletare le procedure doganali più facilmente e più rapidamente e contribuirà a garantire controlli doganali efficaci, in modo che le merci importate soddisfino tutte le regole del paese importatore, compresi i requisiti relativi alla sicurezza e al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale. L'accordo prevede in particolare disposizioni sulle procedure doganali da adempiere alla frontiera, impegni a fornire un facile accesso alle informazioni sulle tariffe applicate e principi comuni in materia di normativa doganale.
Il capo 5 del CEPA comprende anche un meccanismo bilaterale di salvaguardia che consente all'UE e all'Indonesia di imporre misure temporanee qualora un aumento significativo delle importazioni preferenziali arrechi, o minacci di arrecare, un grave pregiudizio alla rispettiva industria interna.
Il capo 6 del CEPA, relativo alle questioni sanitarie e fitosanitarie (SPS), concerne la sicurezza alimentare e la salute degli animali e delle piante e salvaguarda il modo in cui l'UE adotta e applica le sue norme in materia di sicurezza alimentare, sia per i prodotti fabbricati internamente che per quelli importati. L'accordo ribadisce i principi dell'accordo SPS dell'OMC. L'UE e l'Indonesia intensificheranno il lavoro congiunto sulle questioni sanitarie e fitosanitarie per garantire un intervento rapido nelle emergenze connesse alle importazioni e esportazioni di prodotti agricoli e della pesca.
Il capo 7 del CEPA mira a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi di merci tra l'UE e l'Indonesia. Per settori chiave quali l'elettronica, i macchinari e i prodotti efficienti sotto il profilo energetico è previsto il riconoscimento di certificati e relazioni di prova rilasciati da organismi accreditati con sede nell'UE, il che elimina la necessità di ripetere lunghe e costose prove e certificazioni in Indonesia. Il CEPA prevede inoltre procedure di etichettatura semplificate, e introduce una maggiore trasparenza e prevedibilità della regolamentazione, offrendo ai portatori di interessi e alle autorità maggiori possibilità di fornire un riscontro sui progetti di regolamenti tecnici dell'altra parte e concedendo tempo sufficiente per adattarsi prima della loro entrata in vigore. Impone inoltre a entrambe le parti di adottare e applicare le pertinenti norme riconosciute a livello internazionale come base per i rispettivi regolamenti tecnici. Un apposito allegato del CEPA sui veicoli a motore garantisce che i veicoli dell'UE dotati dei certificati di omologazione ONU specificati nell'accordo non siano soggetti a ulteriori prescrizioni in materia di prove o marcatura in Indonesia, così da ridurre i costi e i tempi di commercializzazione.
Il capo 8 del CEPA offrirà maggiori opportunità anche ai prestatori di servizi e agli investitori dell'UE e dell'Indonesia e garantirà un contesto commerciale più prevedibile. Provvederà in particolare a che i prestatori di servizi e gli investitori dell'UE nei settori individuati nel CEPA non siano discriminati rispetto alle controparti indonesiane. Agevolerà gli operatori dell'UE nell'acquisire le licenze o le qualifiche necessarie per prestare i loro servizi, attraverso processi chiari, equi e tempestivi, e farà sì che i prestatori di servizi dell'UE in determinati settori non siano tenuti ad avere una presenza locale (come una succursale), un certo numero di operatori o un determinato valore di transazioni in Indonesia.
Il CEPA promuove i flussi commerciali e di investimento tra l'UE e l'Indonesia, e al tempo stesso tutela esplicitamente il diritto di ciascuna parte di legiferare per perseguire obiettivi politici legittimi.
Il capo 9 del CEPA garantisce che siano concretamente autorizzati gli spostamenti dall'UE all'Indonesia e viceversa del capitale necessario per effettuare le operazioni liberalizzate nell'ambito dell'accordo, ad esempio per la creazione di un'impresa di proprietà straniera. Allo stesso tempo entrambe le parti possono ancora applicare le proprie leggi e regole ove necessario, ad esempio nella gestione di fallimenti o nel caso di titoli.
Il capo 10 del CEPA crea un contesto prevedibile, sicuro ed equo per il commercio digitale. Assicura in particolare la libera circolazione transfrontaliera dei dati, vietando gli obblighi di localizzazione ingiustificati e i dazi doganali sulle trasmissioni elettroniche, e prevede regole vincolanti che rafforzano la fiducia dei consumatori, garantiscono la certezza del diritto per le imprese e sostengono l'innovazione.
Il capo 11 del CEPA stabilisce regole volte a fare in modo che le procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici siano trasparenti, eque e non discriminatorie per le imprese dell'UE.
Nel capo 12 l'UE e l'Indonesia hanno concordato la protezione e il rispetto effettivi dei diritti di proprietà intellettuale. Il CEPA prevede in particolare la protezione diretta di 221 indicazioni geografiche ("IG") dell'UE e di 72 IG indonesiane, relative a prodotti agroalimentari quali carni e formaggi dell'UE e spezie e caffè indonesiani. Questo elevato livello di protezione delle IG rafforza il potenziale di esportazione nei settori agroalimentari ad alto valore, garantendo una designazione esclusiva e aiutando i produttori a commercializzare prodotti di qualità superiore.
Il capo 13 del CEPA assicura in entrambe le giurisdizioni il mantenimento di norme efficaci in materia di concorrenza, attuate da autorità indipendenti dal punto di vista operativo, che agiscono in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei diritti della difesa. L'accordo prevede inoltre la cooperazione tra le autorità e contiene regole in materia di sovvenzioni, antitrust e imprese statali.
Il capo 14 del CEPA rappresenta un passo importante verso l'apertura degli scambi e degli investimenti e la messa in sicurezza delle catene di approvvigionamento tra l'UE e l'Indonesia nel settore dell'energia e delle materie prime.
Il capo 15 istituisce un quadro globale in materia di commercio e di crescita e sviluppo sostenibili, con impegni giuridicamente vincolanti applicabili attraverso il meccanismo di risoluzione delle controversie del CEPA. L'accordo prevede inoltre una piattaforma per il dialogo e la cooperazione sulle questioni ambientali e climatiche connesse al commercio, anche nel settore dell'olio di palma, e comprende disposizioni specifiche sulla protezione e la gestione delle risorse naturali che stabiliscono impegni in materia di conservazione delle foreste, biodiversità, lotta al commercio illegale di specie selvatiche e lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).
Il capo 16 del CEPA istituisce un quadro che consente all'UE e all'Indonesia di cooperare al rafforzamento delle politiche e alla definizione di programmi che contribuiscono allo sviluppo di sistemi alimentari sostenibili, inclusivi, sani e resilienti.
Nel suo capo 17 l'accordo stabilisce i principi di base e gli orientamenti operativi per la cooperazione economica e lo sviluppo di capacità nei settori che rientrano nel suo ambito di applicazione.
L'accordo contiene inoltre un capo 18 dedicato alle PMI e una serie di altre disposizioni che vanno a vantaggio di tali imprese, ad esempio la creazione di un'unica piattaforma digitale accessibile al pubblico che fornisce informazioni su come accedere ai reciproci mercati e svolgervi attività commerciali, la creazione di punti di contatto per le PMI, la digitalizzazione delle operazioni commerciali, ecc.
Il capo 19 del CEPA promuove l'adozione di regolamentazioni trasparenti, coordinate e basate su dati concreti che rispettino le leggi interne, sostengano gli obiettivi di politica pubblica e tengano conto degli interessi delle imprese e dei portatori di interessi. Le parti devono in particolare pubblicare un elenco annuale delle principali regolamentazioni previste, illustrandone lo scopo e il calendario.
Il capo 20 del CEPA migliora la prevedibilità, la responsabilità e l'equità della regolamentazione in materia commerciale. Garantendo una pubblicazione tempestiva, un accesso aperto alle informazioni, processi amministrativi equi e mezzi di ricorso indipendenti, rafforza la fiducia nei sistemi normativi e riduce l'incertezza per le imprese che operano a livello transfrontaliero.
•Testo dell'accordo e notifiche
Il testo dell'accordo è presentato al Consiglio unitamente alla presente proposta.
In conformità dei trattati, spetta alla Commissione procedere alla notifica di cui all'articolo 25.2 dell'accordo per esprimere il consenso dell'Unione ad essere vincolata dall'accordo.
2026/0182 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 91, paragrafo 1, l'articolo 100, paragrafo 2, e l'articolo 207 in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a), e l'articolo 218, paragrafo 7,
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo 1 ,
considerando quanto segue:
(1)A norma della decisione [XX] del Consiglio, del [XX XX XXXX] 2 , l'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia ("accordo") è stato firmato il [XX XX 2026] con riserva della sua conclusione in una data successiva.
(2)L'accordo dovrebbe garantire la promozione della politica commerciale comune dell'Unione grazie all'istituzione di un partenariato economico globale con l'Indonesia.
(3)È opportuno approvare l'accordo.
(4)In virtù dell'articolo 218, paragrafo 7, del trattato, è opportuno abilitare la Commissione ad approvare a nome dell'Unione le modifiche dell'accordo che devono essere adottate mediante una procedura semplificata a norma degli articoli 11.20 e 12.37 o dell'articolo 24.2, paragrafo 2, punto x) o xi), previa consultazione del comitato della politica commerciale.
(5)Conformemente al suo articolo 25.7, paragrafo 1, all'interno dell'Unione l'accordo non conferisce alle persone diritti né impone loro obblighi diversi da quelli istituiti tra le parti in forza del diritto internazionale pubblico,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia ("accordo") è approvato.
Articolo 2
Ai fini dell'articolo 11.20 e dell'articolo 24.2, paragrafo 2, punto x), dell'accordo, qualsiasi modifica o rettifica degli allegati 11-A e 11-B dello stesso è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.
Articolo 3
Ai fini dell'articolo 12.37 e dell'articolo 24.2, paragrafo 2, punto xi), dell'accordo, qualsiasi modifica degli allegati 12-A e 12-C dello stesso è approvata dalla Commissione a nome dell'Unione, previa consultazione del comitato della politica commerciale.
Articolo 4
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione 3 .
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO
1. TITOLO DELLA PROPOSTA
Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione dell'accordo di partenariato economico globale tra l'Unione europea e l'Indonesia
2.LINEE DI BILANCIO
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): capitolo 12, articolo 120
Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione: (2026) 21 368 300 000 EUR. Il bilancio è consultabile al seguente indirizzo: progetto di bilancio 2026 - STATO GENERALE DELLE ENTRATE
(solo in caso di entrate con destinazione specifica):
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):
3.INCIDENZA FINANZIARIA
◻ La proposta non ha incidenza finanziaria
x La proposta non ha incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.
◻ La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica
L'incidenza è riportata qui di seguito.
(mln EUR al primo decimale)
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Linea delle entrate |
12 mesi |
Anno 2027 |
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Capitolo 12/articolo 120 |
630 mln EUR |
Entrata in vigore prevista per il primo semestre 2027 |
0 |
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Situazione a seguito dell'azione |
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Linea delle entrate |
[N+10] |
[N+11] |
[N+12] |
[N+13] |
[N+14] |
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Capitolo/articolo/voce ... |
700 mln EUR |
700 mln EUR |
700 mln EUR |
700 mln EUR |
700 mln EUR |
(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):
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Linea di spesa 6 |
Anno N |
Anno N+1 |
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Capitolo/articolo/voce ... |
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Capitolo/articolo/voce ... |
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Linea di spesa |
[N+2] |
[N+3] |
[N+4] |
[N+5] |
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Capitolo/articolo/voce ... |
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Capitolo/articolo/voce ... |
4.MISURE ANTIFRODE
5.ALTRE OSSERVAZIONI
La proposta non comporta costi supplementari (spese) per il bilancio dell'UE.
Il CEPA determinerà un'incidenza finanziaria sul bilancio UE dal lato delle entrate. Si stima che, una volta completata l'attuazione del CEPA, i dazi non riscossi potrebbero raggiungere un importo compreso tra 630 e 700 milioni di EUR all'anno. Tale stima si basa sulla proiezione delle importazioni medie per il 2042 in assenza di un ALS.
Si prevedono effetti positivi indiretti in termini di aumento delle risorse connesse all'imposta sul valore aggiunto e al reddito nazionale lordo.