COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.7.2026
COM(2026) 339 final
2026/0181(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2019/788 per quanto riguarda il potere della Commissione di adottare atti delegati
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
Il considerando 35 del regolamento (UE) 2019/788 riguardante l'iniziativa dei cittadini europei è così formulato: "Al fine di adeguare il presente regolamento alle future necessità, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli allegati del presente regolamento". L'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/788 conferisce infatti alla Commissione il potere di "adottare atti delegati in conformità dell'articolo 24 al fine di modificare gli allegati del presente regolamento entro i limiti delle disposizioni dello stesso pertinenti a tali allegati".
L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788 ha conferito alla Commissione la necessaria delega di potere per un periodo di cinque anni, che è scaduto il 6 giugno 2024. Il progetto di proposta modifica l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788 per conferirle una delega di potere di durata indeterminata.
La necessità del conferimento di poteri emerge con particolare rilevanza per l'allegato I del regolamento (UE) 2019/788 che stabilisce il numero minimo di firmatari per Stato membro. L'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) 2019/788 annovera fra le condizioni cui è subordinata la validità di un'iniziativa dei cittadini europei la seguente: "in almeno un quarto degli Stati membri, il numero dei firmatari è almeno pari al numero minimo di cui all'allegato I, corrispondente al numero di membri al Parlamento europeo eletti in ciascuno Stato membro, moltiplicato per il numero complessivo dei membri al Parlamento europeo, al momento della registrazione dell'iniziativa".
Dall'adozione del primo regolamento riguardante l'iniziativa dei cittadini europei nel 2011, la composizione del Parlamento europeo è cambiata per ciascuna legislatura in applicazione delle decisioni via via adottate dal Consiglio europeo in base all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea (TUE). Prima del varo di ciascuna nuova legislatura, per modificare l'allegato I del regolamento (UE) 2019/788 e precedentemente del regolamento (UE) n. 211/2011 si è fatto ricorso ad atti delegati adottati in conformità, rispettivamente, dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/788 e dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 211/2011.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Non applicabile.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Non applicabile.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La proposta si basa sull'articolo 24 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) relativo all'adozione delle disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 TUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'oggetto del regolamento rientra nella competenza esclusiva dell'Unione in virtù dell'articolo 24 TFUE in quanto soltanto l'Unione può adottare le norme e procedure che disciplinano l'iniziativa dei cittadini europei. Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.
•Proporzionalità
La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire i citati obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 TUE.
La proposta prevede una modifica limitata e mirata del regolamento (UE) 2019/788.
•Scelta dell'atto giuridico
Regolamento modificativo di un regolamento.
L'articolo 24 TFUE è la base giuridica specifica per l'iniziativa dei cittadini europei e per l'adozione, mediante regolamenti, delle disposizioni relative alle procedure e alle condizioni necessarie per la presentazione di un'iniziativa dei cittadini ai sensi dell'articolo 11 TUE. Soltanto un regolamento direttamente applicabile può prevedere le norme e condizioni necessarie per l'attuazione di uno strumento di dimensione europea come l'iniziativa dei cittadini europei.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non applicabile.
•Assunzione e uso di perizie
Non applicabile.
•Valutazione d'impatto
La proposta non è corredata di una valutazione d'impatto. La proposta non modifica nel merito il regolamento (UE) 2019/788 e non impone nuovi obblighi ai soggetti interessati. Prevede una modifica tecnica mirata volta a ristabilire il potere della Commissione di modificare mediante atti delegati gli allegati del regolamento (UE) 2019/788 entro i limiti delle disposizioni dello stesso a questi pertinenti, come disposto all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/788 medesimo.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile.
•Diritti fondamentali
Non applicabile.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non applicabile.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 del regolamento proposto sostituisce l'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788 per conferire alla Commissione il potere di adottare per una durata indeterminata gli atti delegati di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento. Il testo della disposizione proposta riprende la formula standard dell'appendice dell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea e relativa convenzione d'intesa sugli atti delegati.
2026/0181 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2019/788 per quanto riguarda il potere della Commissione di adottare atti delegati
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 24,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/788 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 24 del medesimo regolamento al fine di modificarne gli allegati entro i limiti delle disposizioni dello stesso a questi pertinenti. L'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/788 ha conferito alla Commissione la necessaria delega di potere per un periodo di cinque anni, che è scaduto il 6 giugno 2024.
(2)È necessario che la Commissione abbia il potere di modificare mediante atti delegati gli allegati del regolamento (UE) 2019/788 per adeguarli alle esigenze future. L'allegato I del regolamento (UE) 2019/788, in particolare, stabilisce il numero minimo di firmatari per Stato membro necessario affinché un'iniziativa sia valida in conformità dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera b), del medesimo regolamento. Tale numero minimo di firmatari per Stato membro deve essere aggiornato ogniqualvolta la composizione del Parlamento europeo cambi in applicazione di una decisione del Consiglio europeo adottata in base all'articolo 14, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea.
(3)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/788,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
All'articolo 24 del regolamento (UE) 2019/788, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 23 è conferito alla Commissione per un periodo indeterminato a decorrere dal [6 giugno 2019] [data di entrata in vigore dell'atto legislativo di base o qualsiasi altra data fissata dai colegislatori].".
Articolo 2
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
Il presidente
Il presidente
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