COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.7.2026
COM(2026) 335 final
2026/0179(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
(CBAM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del Comitato misto relativa a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
2.Contesto della proposta
L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti e 30 gli Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "orizzontali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1º gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.
1.2.Il Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. È un forum per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE.
1.3.L'atto previsto del Comitato misto SEE
Il Comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del Comitato misto SEE ("atto previsto") relativa a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/956 che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e il regolamento (UE) 2025/2083 che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del CBAM.
Gli atti previsti vincoleranno le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di Comitato misto SEE.
L'accluso progetto di decisione del Comitato misto SEE disciplina la partecipazione degli Stati EFTA-SEE al meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, il che trascende quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio. La posizione dell'Unione deve quindi essere stabilita dal Consiglio.
Gli Stati EFTA-SEE dovrebbero inoltre contribuire finanziariamente al funzionamento dei sistemi necessari alle attività del CBAM in tutto il SEE tramite un meccanismo istituito in parallelo mediante una decisione distinta del Comitato misto SEE.
4.Base giuridica
1.4.Base giuridica procedurale
1.4.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
1.4.2.Applicazione al caso concreto
Il Comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo SEE. L'atto che il Comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.
1.5.Base giuridica sostanziale
1.5.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.
Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
1.5.2.Applicazione al caso concreto
Poiché la decisione del Comitato misto integra nell'accordo SEE i regolamenti (UE) 2023/956 e (UE) 2025/2083, è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale degli atti che vengono integrati. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.
La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
L'atto del Comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
2026/0179 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
(CBAM)
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.
(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il Comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
(3)È opportuno integrare nell'accordo SEE i regolamenti (UE) 2023/956 e (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE.
(5)La posizione dell'Unione in sede di Comitato misto SEE dovrebbe quindi basarsi sul progetto di decisione accluso,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del Comitato misto SEE accluso alla presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 1.7.2026
COM(2026) 335 final
ALLEGATO
della
proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
(CBAM)
ALLEGATO
PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE
del […]
che modifica l'allegato XX (Ambiente) dell'accordo SEE
IL COMITATO MISTO SEE,
visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,
considerando quanto segue:
(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere ("CBAM").
(2)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025, che modifica il regolamento (UE) 2023/956 per quanto riguarda la semplificazione e il rafforzamento del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere.
(3)Considerando che il regolamento (UE) 2023/956 presuppone l'uso di dati e sistemi doganali all'interno dell'unione doganale dell'UE che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'accordo SEE, le parti contraenti riconoscono la necessità che gli Stati EFTA si impegnino ad adeguare le loro normative nazionali per garantire che il CBAM funzioni in modo uniforme in tutto lo Spazio economico europeo.
(4)Ai fini dell'applicazione omogenea del regolamento (UE) 2023/956 in tutto lo Spazio economico europeo, occorre allineare in tutto lo Spazio economico europeo la determinazione dell'origine delle merci e la classificazione delle merci che rientrano nell'ambito di applicazione del suddetto regolamento. Nell'Unione ciò è definito conformemente alle norme sull'origine non preferenziale basate sull'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013 e ai codici NC della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune. Nel recepire il presente regolamento nelle rispettive normative nazionali, gli Stati EFTA adottano norme corrispondenti che sono sostanzialmente identiche alle norme applicabili nell'Unione, garantendo la piena omogeneità in tutto lo Spazio economico europeo. La Commissione notifica agli Stati EFTA qualsiasi modifica delle norme sull'origine non preferenziale, dei codici NC e delle suddivisioni TARIC complementari che sia rilevante per determinare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2023/956. Gli Stati EFTA provvedono affinché le norme sull'origine non preferenziale e la classificazione delle merci utili per l'applicazione del regolamento (UE) 2023/956 nelle loro normative nazionali corrispondano costantemente alle norme applicabili all'interno dell'Unione e garantiscano un'applicazione uniforme e simultanea. A norma dell'articolo 109, paragrafo 1, dell'accordo SEE, l'Autorità di vigilanza EFTA vigila sul recepimento e sull'attuazione del regolamento (UE) 2023/956 negli Stati EFTA nella misura necessaria a garantirne l'applicazione uniforme in tutto lo Spazio economico europeo.
(5)Le entrate derivanti dalla vendita dei certificati CBAM ai dichiaranti CBAM stabiliti negli Stati EFTA spettano agli Stati EFTA.
(6)Le parti contraenti riconoscono l'importanza di uno scambio di informazioni automatico ed efficiente al fine di ottemperare agli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/956, provvedono all'attuazione come disposto dal regolamento e convengono di cooperare per uno scambio di dati efficiente. Le autorità doganali degli Stati EFTA comunicano al registro CBAM, in un formato identico a quello utilizzato dagli Stati membri dell'UE a norma dell'allegato 21-03 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, i dati doganali necessari all'adempimento degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2023/956.
(7)La direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione è stata integrata nell'accordo SEE con decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007. L'articolo 25 della direttiva, quale integrato nell'accordo SEE al punto 21al dell'allegato XX, costituisce la base giuridica per la conclusione degli accordi di cui all'articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento (UE) 2023/956. Il considerando 17 della decisione del Comitato misto SEE n. 146/2007, relativo alla non discriminazione degli Stati EFTA e dei loro operatori, vige anche per quanto attiene all'applicazione di tali accordi in forza del regolamento CBAM.
(8)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato XX dell'accordo SEE,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Nell'allegato XX dell'accordo SEE, dopo il punto 21azt (Decisione di esecuzione (UE) 2024/3098 della Commissione) è inserito quanto segue:
"21azu.32023 R 0956: Regolamento (UE) 2023/956 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che istituisce un meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (GU L 130 del 16.5.2023, pag. 52), quale modificato in:
-
32025 R 2083: Regolamento (UE) 2025/2083 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 ottobre 2025 (GU L, 2025/2083, 17.10.2025).
Ai fini del presente accordo, il regolamento si intende adattato come segue:
a)all'articolo 1, punti 1) e 2), dopo i termini "nel territorio doganale dell'Unione" sono inseriti i termini "o nel territorio doganale degli Stati EFTA";
b)l'articolo 2 è così modificato:
i)al paragrafo 1 e al paragrafo 2, primo comma, dopo il riferimento all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013 sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle procedure equivalenti conformemente alle rispettive normative doganali nazionali";
ii)ai paragrafi 1, 2 e 7, dopo i termini "[nel][al] territorio doganale dell'Unione" sono inseriti i termini "o [nel][al] territorio doganale degli Stati EFTA";
iii)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
"Il presente regolamento si applica anche:
a)
ai prodotti trasformati a partire dalle merci elencate nell'allegato I originari di un paese terzo risultanti dal regime di perfezionamento attivo di cui all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013, quando sono introdotti nel territorio doganale di uno Stato EFTA, a condizione che siano importati nel territorio doganale di uno degli Stati EFTA, e
b)
per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai prodotti trasformati a partire dalle merci elencate nell'allegato I originari di un paese terzo risultanti dalle procedure equivalenti conformemente alle rispettive normative nazionali, quando sono introdotti nel territorio doganale dell'Unione, a condizione che siano importati in tale territorio doganale.";
iv)al paragrafo 4 sono inseriti i commi seguenti:
"In deroga ai paragrafi 1 e 2, il presente regolamento non si applica alle merci precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione o di uno Stato EFTA, a condizione che il dichiarante doganale indichi nella successiva dichiarazione doganale che le merci sono state precedentemente immesse in libera pratica.
Su richiesta dell'autorità doganale del territorio in cui sono importate le merci, il dichiarante doganale mette a disposizione documenti o informazioni atti a dimostrare che le merci sono state precedentemente immesse in libera pratica nel territorio doganale dell'Unione o di uno Stato EFTA. Il dichiarante doganale si assume la responsabilità della disponibilità di tale prova al momento della presentazione della dichiarazione doganale.";
v)al paragrafo 5:
i)
dopo i termini "all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono aggiunti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle norme corrispondenti conformemente alle rispettive normative nazionali";
ii)
è aggiunto il comma seguente:
"Entro 45 giorni dall'entrata in vigore nell'Unione delle modifiche delle norme sull'origine non preferenziale di cui all'articolo 59 del regolamento (UE) n. 952/2013, l'Unione notifica al comitato permanente degli Stati EFTA le modifiche proposte. Entro 45 giorni dal ricevimento della notifica, gli Stati EFTA modificano le norme corrispondenti nelle rispettive normative nazionali, ai fini di un'applicazione uniforme e simultanea di tali modifiche. Il Comitato misto SEE è informato di tali decisioni e pubblica periodicamente un elenco delle decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.";
vi)al paragrafo 12 è aggiunto il comma seguente:
"Quando l'Unione conclude un accordo di cui al presente articolo, non si fanno distinzioni tra i dichiaranti CBAM stabiliti nell'UE e quelli stabiliti negli Stati EFTA. L'Unione informa il prima possibile gli Stati EFTA del negoziato e della conclusione di accordi conformemente al presente articolo ai fini dell'applicazione dell'articolo 9.";
vii)è inserito il paragrafo seguente:
"13. Al fine di consentire l'applicazione uniforme e simultanea dei codici delle merci per l'identificazione delle merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, si applicano le disposizioni seguenti:
Entro 45 giorni dall'entrata in vigore nell'Unione delle modifiche dei codici NC elencati nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87, l'Unione notifica al comitato permanente degli Stati EFTA le modifiche proposte. Entro 45 giorni dal ricevimento della notifica, gli Stati EFTA modificano i corrispondenti codici delle merci nelle loro normative nazionali applicabili alle importazioni nei territori doganali degli Stati EFTA di merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Il Comitato misto SEE è informato di tali decisioni e pubblica periodicamente un elenco delle decisioni nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Quando l'Unione utilizza i codici TARIC delle merci di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio fino a 10 cifre per identificare le merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, gli Stati EFTA introducono codici corrispondenti con cifre supplementari nelle loro normative nazionali applicabili alle importazioni nei territori doganali degli Stati EFTA di merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento. Entro 45 giorni dall'entrata in vigore nell'Unione di tali codici TARIC delle merci, l'Unione notifica al comitato permanente degli Stati EFTA tali codici TARIC delle merci e gli Stati EFTA, entro 45 giorni dal ricevimento della notifica, introducono le necessarie modifiche nelle loro normative nazionali applicabili alle importazioni nei territori doganali degli Stati EFTA di merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.
L'Unione notifica senza indebito ritardo al comitato permanente degli Stati EFTA i riferimenti dei documenti doganali elettronici, i requisiti di certificazione e le esenzioni applicabili pertinenti all'applicazione del presente regolamento, compresi gli aggiornamenti di tali dati. Dal canto loro gli Stati EFTA notificano alla Commissione la corrispondente attuazione dei suddetti elementi, garantendo allineamento e interoperabilità.
Le merci importate nei territori doganali degli Stati EFTA sono classificate conformemente alle rispettive normative nazionali, che corrispondono in modo identico ai codici delle merci applicabili nell'Unione alle merci che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento.";
c)l'articolo 3 è così modificato:
i)al punto 4), dopo i termini "all'articolo 201 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle procedure equivalenti conformemente alle rispettive normative doganali nazionali";
ii)al punto 6), dopo i termini "all'articolo 4 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i territori doganali dei medesimi quali definiti dalle rispettive normative nazionali";
iii)al punto 7), dopo i termini "territorio doganale dell'Unione" sono inseriti i termini "o dei territori doganali degli Stati EFTA";
iv)al punto 10), dopo i termini "all'articolo 1, punto 48), del regolamento delegato (UE) 2015/2446" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, il prezzo delle merci stesse quando sono vendute per l'esportazione in un territorio doganale degli Stati EFTA, esclusi i costi di trasporto e assicurazione, a meno che siano inclusi nel prezzo e non indicati separatamente sulla fattura, e qualsiasi altra imposta e onere percepibili dalle autorità doganali a partire da qualsiasi documento pertinente";
v)al punto 14), dopo i termini "articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini ", o le amministrazioni doganali degli Stati EFTA competenti ad applicare la normativa doganale e qualsiasi altra autorità degli Stati EFTA che, ai sensi del diritto nazionale, dispone del potere di applicare alcune norme doganali";
vi)al punto 15), dopo i termini "regolamento delegato (UE) 2015/2446" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, la documentazione pertinente conformemente alla normativa nazionale degli Stati EFTA" e dopo i termini "articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini "o da un rappresentante doganale conformemente alla normativa nazionale degli Stati EFTA";
vii)al punto 16), dopo i termini "regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, quale definito conformemente alle rispettive normative doganali nazionali";
viii)al punto 18), anziché "del diritto dell'Unione o nazionale" leggasi "dell'accordo SEE o del diritto nazionale";
ix)al punto 20), dopo i termini "dell'articolo 9 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono aggiunti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'identificativo societario nazionale conformemente alle loro normative nazionali";
d)all'articolo 4, all'articolo 5, paragrafi 1 e 5, e all'articolo 26, paragrafi 2 e 4, dopo i termini "nel territorio doganale dell'Unione" sono inseriti i termini "o nel territorio degli Stati EFTA";
e)l'articolo 5 è così modificato:
i)al paragrafo 1 bis:
a)
dopo la prima occorrenza dei termini "rappresentante doganale indiretto" sono inseriti i termini "o un rappresentante doganale conformemente alle normative nazionali degli Stati EFTA";
b)
dopo la seconda occorrenza dei termini "rappresentante doganale indiretto" sono inseriti i termini "o il rappresentante doganale conformemente alle normative nazionali degli Stati EFTA";
c)
dopo i termini "dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono aggiunti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, delle rispettive normative nazionali";
ii)ai paragrafi 2 e 2 bis, dopo i termini "il rappresentante doganale indiretto" sono inseriti i termini "o un rappresentante doganale conformemente alle normative nazionali degli Stati EFTA";
iii)al paragrafo 2 è aggiunto il comma seguente:
"I dichiaranti CBAM stabiliti negli Stati EFTA registrano un numero EORI prima di importare le merci di cui all'allegato I nel territorio doganale dell'Unione nei casi in cui la dichiarazione doganale:
a)
è presentata a nome dell'importatore, o
b)
è presentata da un rappresentante doganale indiretto mediante il numero di autorizzazione CBAM dell'importatore.";
iv)al paragrafo 5 è inserito quanto segue:
"i)l'eventuale identificativo societario utilizzato in un'altra parte contraente.";
v)al paragrafo 7 è aggiunto il comma seguente:
"Gli operatori economici cui è stato assegnato un identificativo societario utilizzato in un'altra parte contraente devono informarne l'autorità competente.";
f)all'articolo 5, paragrafo 5, lettera b), all'articolo 14, paragrafo 2, lettera b), all'articolo 17, paragrafo 4, lettera b), e all'articolo 25, paragrafo 2, dopo i termini "[il][del] numero EORI" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, [l'][dell']identificativo societario conformemente alle loro normative nazionali";
g)l'articolo 6 è così modificato:
i)al paragrafo 3, dopo i termini "all'articolo 256 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alla procedura corrispondente conformemente alle rispettive normative nazionali";
ii)al paragrafo 3, dopo i termini "all'articolo 205 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle norme corrispondenti conformemente alle rispettive normative nazionali";
iii)al paragrafo 4, dopo i termini "all'articolo 259 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle norme corrispondenti conformemente alle rispettive normative nazionali";
iv)al paragrafo 4, dopo i termini "territorio doganale dell'Unione" sono inseriti i termini "o del territorio doganale degli Stati EFTA";
v)al paragrafo 5, dopo i termini "all'articolo 203 del regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle norme corrispondenti conformemente alle rispettive normative nazionali";
h)all'articolo 12 è aggiunta la frase seguente:
"Inoltre, ove opportuno, la Commissione assiste e coinvolge l'Autorità di vigilanza EFTA e le autorità competenti degli Stati EFTA per garantire lo stesso livello di cooperazione e promuovere un adeguato scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati EFTA e quelle degli Stati membri dell'UE, nonché tra le autorità competenti degli Stati EFTA e l'Autorità di vigilanza EFTA.";
i)l'articolo 13 è così modificato:
i)al paragrafo 1, dopo i termini "dalla Commissione" sono inseriti i termini "o dall'Autorità di vigilanza EFTA";
ii)al paragrafo 2:
a)
anziché "e la Commissione" leggasi ", la Commissione e l'Autorità di vigilanza EFTA";
b)
è aggiunto il comma seguente:
"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, la condivisione di informazioni con la Procura europea non si applica.";
iii)anziché "del diritto dell'Unione o nazionale" leggasi "dell'accordo SEE o del diritto nazionale";
j)all'articolo 14, paragrafo 1, dopo i termini "autorità competenti" sono inseriti i termini "e, a seconda dei casi, all'Autorità di vigilanza EFTA";
k)all'articolo 15, paragrafo 2, dopo i termini "autorità competenti interessate" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda i dichiaranti CBAM stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";
l)l'articolo 17 è così modificato:
i)al paragrafo 2, lettera d), dopo i termini "regolamento (UE) n. 952/2013" sono aggiunti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'identificativo societario pertinente conformemente alle loro normative nazionali";
ii)al paragrafo 4, lettera b), sono inseriti i termini seguenti: "e, se pertinente, l'eventuale identificativo societario utilizzato in un'altra parte contraente;";
iii)al paragrafo 7 bis, dopo i termini "31 marzo 2026" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli importatori stabiliti negli Stati EFTA e le importazioni nei territori doganali degli Stati EFTA, entro il 31 marzo 2027";
m)l'articolo 19 è così modificato:
i)al paragrafo 1 è aggiunto il comma seguente:
"Nello svolgere i compiti di riesame in relazione ai dichiaranti CBAM stabiliti negli Stati EFTA, la Commissione informa l'Autorità di vigilanza EFTA di eventuali irregolarità relative ai dichiaranti CBAM stabiliti negli Stati EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA può inoltre riesaminare le dichiarazioni CBAM relative ai dichiaranti CBAM stabiliti negli Stati EFTA.";
ii)al paragrafo 2, secondo comma, sono aggiunte le frasi seguenti:
"Gli eventuali audit presso la sede dei dichiaranti CBAM stabiliti negli Stati EFTA sono effettuati dall'Autorità di vigilanza EFTA. Funzionari e altre persone autorizzate dalla Commissione possono essere invitati a parteciparvi in qualità di osservatori.";
n)all'articolo 20, paragrafo 2:
i)al secondo comma, dopo il termine "Commissione" sono inseriti i termini ", l'Autorità di vigilanza EFTA, a seconda dei casi, per quanto riguarda i dichiaranti CBAM stabiliti negli Stati EFTA,";
ii)è aggiunto il comma seguente:
"Fatta salva la conclusione da parte degli Stati EFTA e della Commissione, per proprio conto e per conto degli Stati membri, di un accordo in base al quale gli Stati EFTA aderiscono all'accordo di aggiudicazione congiunta per la piattaforma centrale comune, gli Stati EFTA partecipano all'azione congiunta conformemente al presente articolo.";
o)l'articolo 25 è così modificato:
i)al paragrafo 1 è aggiunta la frase seguente: "A tal fine e in attesa del collegamento degli Stati EFTA al sistema EU CSW-CERTEX, la Commissione assicura che le autorità doganali degli Stati EFTA siano in grado di accedere con cadenza settimanale alle informazioni necessarie riguardanti le autorizzazioni CBAM dal registro CBAM.";
ii)al paragrafo 2:
a)dopo il termine "automaticamente" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, periodicamente e, nella misura del possibile, automaticamente";
b)dopo i termini "regolamento (UE) n. 952/2013" sono inserite le parole "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'apposita funzionalità messa a disposizione dalla Commissione nel registro CBAM per caricare i dati sulle operazioni doganali nella struttura e nel formato applicabili";
c)dopo i termini "codice NC a otto cifre delle merci" sono aggiunti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, i corrispondenti codici delle merci conformemente alle loro normative nazionali";
d)è aggiunto il comma seguente:
"Le parti contraenti si scambiano periodicamente informazioni sull'identità dei loro dichiaranti CBAM autorizzati e dei loro importatori ai fini dell'applicazione del presente regolamento.";
iii)al paragrafo 4, dopo i termini "all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 952/2013" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, alle prescrizioni equivalenti conformemente alle rispettive normative nazionali";
iv)al paragrafo 5, anziché "il regolamento (CE) n. 515/97" leggasi "il protocollo 11 dell'accordo SEE";
p)all'articolo 25 bis, paragrafo 1, è aggiunto il comma seguente:
"Nello svolgere i compiti di monitoraggio in relazione agli importatori stabiliti negli Stati EFTA a norma del presente articolo, la Commissione informa l'Autorità di vigilanza EFTA di eventuali irregolarità relative agli importatori stabiliti negli Stati EFTA e può chiedere informazioni pertinenti all'Autorità di vigilanza EFTA nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento dei compiti della Commissione a norma del presente articolo. Inoltre l'Autorità di vigilanza EFTA monitora la soglia unica basata sulla massa per quanto riguarda gli importatori stabiliti negli Stati EFTA.";
q)l'articolo 27 è così modificato:
i)al paragrafo 1, al paragrafo 4, seconda frase, e al paragrafo 5, dopo i termini "[La/la][alla] Commissione" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli importatori stabiliti negli Stati EFTA, [L'/l'][all']Autorità di vigilanza EFTA";
ii)al paragrafo 2, lettera a), dopo i termini "non elencati nell'allegato I" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, nei codici nazionali delle merci che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'allegato I";
r)l'articolo 36 è così modificato:
i)al paragrafo 2, lettera a), sono aggiunte le frasi seguenti: "per quanto riguarda gli Stati EFTA, gli articoli 5, 14, 16 e 17 si applicano a decorrere dal 1º settembre 2026. Gli articoli 10 e 10 bis si applicano a decorrere dal 1º dicembre 2026;";
ii)al paragrafo 2, lettera b), dopo i termini "1º gennaio 2026" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, dal 1º gennaio 2027";
s)all'allegato I, punto 1, dopo i termini "regolamento (CEE) n. 2658/87" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, ai corrispondenti codici delle merci conformemente alle rispettive normative nazionali";
t)nell'intestazione dell'allegato II è aggiunta la frase seguente:
"Per gli Stati EFTA, le merci sono identificate dai corrispondenti codici delle merci conformemente alle rispettive legislazioni nazionali.";
u)all'allegato III, punto 1, i termini "Islanda" e "Norvegia" sono soppressi.
v)Il presente regolamento non si applica al Liechtenstein.".
Articolo 2
Fa fede il testo dei regolamenti (UE) 2023/956 e (UE) 2025/2083 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione entra in vigore il […] o, se posteriore, il quattordicesimo giorno successivo all'ultima notifica a norma dell'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il […].
Per il Comitato misto SEE
Il presidente
[…]
I segretari
del Comitato misto SEE
[…]
Dichiarazione dell'Islanda e della Norvegia in merito alla decisione n. xx/2026 [la presente decisione] che integra il regolamento (UE) 2023/956 nell'accordo SEE
Il regolamento (UE) 2023/956 si applica alle merci introdotte su un'isola artificiale, su strutture fisse o galleggianti o su qualsiasi altra struttura sulla piattaforma continentale o nella zona economica esclusiva. Si rammenta che l'integrazione nell'accordo SEE degli atti la cui applicazione avviene in situazioni così eccezionali non pregiudica l'intesa secondo cui l'accordo SEE si applica, conformemente all'articolo 126, ai territori degli Stati EFTA.