COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 11.6.2026
COM(2026) 275 final
2026/0142(NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza il Belgio ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità nell'Unione è disciplinata dalla direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità ("la direttiva sulla tassazione dell'energia" o "la direttiva").
A norma dell'articolo 19, paragrafo 1, della direttiva, oltre a quanto disposto in particolare dagli articoli 5, 15 e 17 della stessa, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni del livello di tassazione in base a considerazioni politiche specifiche.
L'obiettivo della proposta è autorizzare il Belgio ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle imbarcazioni ormeggiate nei porti, diverse dalle imbarcazioni private da diporto ("energia elettrica erogata da impianti di terra") per sei anni. Con lettera dell'8 gennaio 2026 le autorità del Belgio hanno notificato alla Commissione la loro richiesta di autorizzazione.
Il Belgio chiede l'autorizzazione ad applicare un'aliquota di imposta ridotta di 0,50 EUR/MWh, pari all'aliquota minima di imposta sull'energia elettrica per uso commerciale prevista dalla direttiva, all'energia elettrica erogata da impianti di terra alle navi che operano esclusivamente a fini commerciali nei mari e nelle acque interne dell'Unione (compresa la pesca).
Il periodo di validità richiesto è di sei anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello della pubblicazione della decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il Belgio a introdurre un'aliquota ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. La misura rientra nel periodo massimo consentito dall'articolo 19 della direttiva sulla tassazione dell'energia.
Tale riduzione intende promuovere l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra come alternativa sostenibile alla produzione di energia elettrica a bordo utilizzando generatori alimentati a combustibili fossili. Incoraggiare l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra è un passo essenziale per rendere più verdi la navigazione e i porti belgi. Un maggiore utilizzo dell'energia elettrica erogata da impianti di terra in futuro avrà inoltre un impatto positivo sulla qualità dell'aria nelle zone portuali del Belgio, come richiesto dalla direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente. Il Belgio prevede inoltre che la misura ridurrà le emissioni di CO2, l'inquinamento acustico e le emissioni di azoto in linea con la direttiva Habitat e con la direttiva quadro sulle acque.
Con la misura richiesta il Belgio intende creare condizioni di parità adeguate per la transizione dal combustibile bunker (generatori a bordo) all'energia elettrica erogata da impianti di terra, nonché creare incentivi sostenibili. La misura sarà fondamentale per consentire al Belgio di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di disponibilità e uso di energia elettrica erogata da impianti di terra, come stabilito nel regolamento sui combustibili nel trasporto marittimo e nel regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi.
Il Belgio intende promuovere la concorrenza leale, le opportunità ambientali ed energetiche senza perturbare il corretto funzionamento del mercato interno e incentivare l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra, che è considerata un'alternativa meno inquinante rispetto alla generazione di elettricità a bordo delle navi ormeggiate nei porti. Come indicato nella richiesta, l'aliquota normale belga per l'elettricità è calcolata utilizzando le seguenti fasce di consumo.
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Fascia di consumo
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Accisa (EUR/MWh)
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Da 0 a 20 MWh
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14,21
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Da 20 a 50 MWh
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12,09
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Da 50 a 1 000 MWh
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11,39
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Da 1 000 a 25 000 MWh
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10,69
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Da 25 000 a 100 000 MWh
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2,73
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100 000 MWh e oltre
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0,50
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L'agevolazione fiscale dipende dalla differenza tra le attuali aliquote di accisa applicabili all'energia elettrica per uso commerciale e l'aliquota ridotta applicabile all'energia elettrica erogata da impianti di terra, pari a 0,5 EUR/MWh. Ciò significa che ai beneficiari sono addebitati 0,50 EUR/MWh, l'aliquota minima dell'UE per l'energia elettrica applicabile ai sensi della direttiva sulla tassazione dell'energia (come specificato all'articolo 10, paragrafo 1, e alla tabella C dell'allegato I, della medesima direttiva, per uso commerciale). Il Belgio consente la concessione dell'agevolazione fiscale esclusivamente sotto forma di un'accisa ridotta applicabile all'energia elettrica fornita agli impianti di terra. Gli operatori di impianti di terra interessati all'applicazione dell'aliquota ridotta all'energia elettrica fornita ai loro impianti devono presentare al loro fornitore di energia elettrica una dichiarazione indicante quali delle loro connessioni alla rete sono destinate esclusivamente a fornire energia elettrica agli impianti di terra che erogano energia elettrica a navi diverse dalle imbarcazioni private da diporto. Il fornitore di energia elettrica applicherà quindi l'aliquota ridotta di imposta sull'energia solo all'energia elettrica fornita a tali connessioni.
Le autorità del Belgio hanno indicato che la misura si applicherà pertanto ai gestori di impianti di terra nei porti belgi. Si prevede che tali operatori trasferiranno il vantaggio finanziario agli utenti dell'energia erogata da impianti di terra, ossia ai proprietari di navi adibite alla navigazione marittima e interna.
Attualmente non sono disponibili impianti di terra per la navigazione marittima. Sono previsti 40 impianti di questo tipo entro il 2030 e circa 70 entro il 2035; si prevede inoltre che le navi faranno scalo negli impianti disponibili 4 600 volte entro il 2030 e circa 7 400 volte entro il 2035. Per la navigazione interna vi sono attualmente circa 200 impianti che erogano energia elettrica a circa 400 navi.
Per stimare le spese fiscali dovute alla misura le autorità del Belgio hanno calcolato l'incidenza sul bilancio stimata dal 2027 al 2032:
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2027
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0,14 milioni di EUR
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2028
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0,41 milioni di EUR
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2029
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0,62 milioni di EUR
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2030
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1,00 milioni di EUR
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2031
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1,09 milioni di EUR
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2032
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1,12 milioni di EUR
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Con tale riduzione il Belgio intende promuovere l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra come alternativa sostenibile alla produzione di energia elettrica a bordo utilizzando generatori alimentati a combustibili fossili. Incoraggiare questa forma di energia alternativa è in linea con gli sforzi volti a promuovere e sostenere ulteriormente la transizione sostenibile, come stabilito anche nel patto per l'industria pulita.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La tassazione dell'elettricità è disciplinata dalla direttiva sulla tassazione dell'energia, in particolare dall'articolo 10. L'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), prevede l'esenzione fiscale obbligatoria per l'elettricità prodotta a bordo delle imbarcazioni. Gli articoli 5, 15 e 17 prevedono la possibilità per gli Stati membri di applicare differenziazioni d'imposta, comprese esenzioni e riduzioni, per determinati usi dell'elettricità. Tali disposizioni non prevedono tuttavia la tassazione ridotta dell'energia elettrica erogata da impianti di terra.
Disposizioni della direttiva sulla tassazione dell'energia
L'articolo 19, paragrafo 1, primo comma, della direttiva recita:
"Oltre a quanto disposto dagli articoli che precedono, in particolare gli articoli 5, 15 e 17, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.".
Riducendo l'aliquota, le autorità del Belgio puntano a promuovere un sistema di approvvigionamento di energia elettrica per le navi ormeggiate nei porti che sia meno dannoso per l'ambiente e contribuisca pertanto a migliorare la qualità dell'aria locale e a ridurre il rumore.
La Commissione ha già raccomandato l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra quale alternativa alla produzione di energia elettrica a bordo di navi ormeggiate in porto, riconoscendone pertanto i vantaggi per l'ambiente.
Ai beneficiari è addebitata l'aliquota minima dell'UE per l'energia elettrica ai sensi della direttiva sulla tassazione dell'energia, pari a 0,50 EUR/MWh, anziché la più elevata aliquota normale belga per l'energia elettrica e ciò può pertanto contribuire all'obiettivo strategico dichiarato.
La possibilità di introdurre un'agevolazione fiscale per l'energia elettrica erogata da impianti di terra può essere contemplata ai sensi dell'articolo 19 della direttiva, in quanto l'obiettivo di tale articolo è autorizzare gli Stati membri ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni in base a considerazioni politiche specifiche.
Il Belgio ha chiesto che la misura si applichi per un periodo compreso entro il massimo consentito dall'articolo 19, paragrafo 2, ossia sei anni. In linea di principio la misura deve rimanere in vigore per un periodo sufficientemente lungo per avere un impatto positivo sulle decisioni di investimento in impianti di terra per la fornitura di energia elettrica da parte degli operatori portuali e in attrezzature di bordo da parte degli operatori navali.
Tuttavia la deroga non dovrebbe compromettere i futuri sviluppi del vigente quadro giuridico e dovrebbe tener conto della revisione in corso della direttiva sulla tassazione dell'energia e della possibile adozione da parte del Consiglio di un atto giuridico basato sulla proposta di rifusione della direttiva sulla tassazione dell'energia presentata dalla Commissione.
In particolare, nell'ambito della proposta di rifusione della direttiva sulla tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, la Commissione ha fra l'altro previsto che tutti gli Stati membri possano applicare esenzioni, anche parziali, o riduzioni, del livello di tassazione dell'elettricità fornita direttamente a navi ormeggiate in porto, al fine di incentivarne l'uso e lo sviluppo.
In tale contesto appare opportuno concedere l'autorizzazione per il periodo in questione.
Norme sugli aiuti di Stato
L'aliquota di imposta ridotta di 0,50 EUR/MWh prevista dalle autorità del Belgio è pari al livello minimo di tassazione dell'UE applicabile all'elettricità per uso commerciale di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
L'articolo 44 del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione stabilisce le condizioni alle quali gli aiuti sotto forma di sgravi da imposte ambientali a norma della direttiva 2003/96/CE possono essere esonerati dall'obbligo di notifica degli aiuti di Stato.
La proposta di decisione di esecuzione del Consiglio non pregiudica l'obbligo degli Stati membri di garantire la conformità con le norme in materia di aiuti di Stato e in particolare, nel caso di aiuti oggetto di esenzione per categoria, con il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione. A norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato, la proposta di decisione di esecuzione del Consiglio non pregiudica inoltre l'obbligo dello Stato membro di notificare l'aiuto alla Commissione prima di darvi esecuzione, nel caso in cui il nuovo aiuto non sia coperto da un'esenzione per categoria.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Politica in materia di ambiente e cambiamenti climatici
La misura richiesta riguarda soprattutto la politica dell'UE in materia di ambiente e cambiamenti climatici. Nella misura in cui contribuirà a ridurre il consumo di combustibile bunker a bordo delle navi ormeggiate in porto, essa contribuirà a migliorare la qualità dell'aria delle località portuali e a ridurre l'inquinamento acustico. Attualmente la direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente stabilisce che gli Stati membri provvedono affinché i livelli di alcuni inquinanti atmosferici siano mantenuti al di sotto dei valori limite, dei valori obiettivo e di altri standard di qualità dell'aria fissati nella direttiva. Per osservare questo obbligo gli Stati membri sono tenuti a trovare soluzioni a problemi come le emissioni delle navi ormeggiate in porto, ove necessario, ed è prevedibile che nei porti che presentano questi problemi l'utilizzo dell'energia elettrica erogata da impianti di terra sarà incoraggiato ulteriormente nell'ambito della strategia generale per migliorare la qualità dell'aria. L'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra è inoltre incoraggiato dalla direttiva (UE) 2016/802 che disciplina il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo.
Applicando la misura richiesta il Belgio intende offrire un incentivo all'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri come alternativa meno inquinante rispetto alla generazione di elettricità a bordo delle navi ormeggiate nei porti.
Come sottolineato dalle autorità belghe, l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra in alternativa ai generatori a bordo può avere effetti benefici per l'ambiente. Incoraggiare l'uso dell'energia elettrica erogata da impianti di terra è un passo essenziale per rendere più verdi la navigazione e i porti belgi. Un maggiore utilizzo dell'energia elettrica erogata da impianti di terra in futuro avrà inoltre un impatto positivo sulla qualità dell'aria nelle zone portuali del Belgio grazie alla riduzione degli inquinanti atmosferici, del particolato e della fuliggine. Il Belgio prevede inoltre che questa misura ridurrà l'inquinamento acustico, le emissioni di azoto e contribuirà a una riduzione delle emissioni di CO2. Ciò è dovuto al fatto che, grazie alla maggiore efficienza del sistema energetico e alla differenza di combustibili utilizzati, il mix di energia elettrica prodotta dalla rete di terra in Belgio ha un'intensità di carbonio inferiore rispetto all'elettricità prodotta a bordo con combustibili bunker.
Questa misura è compatibile con la raccomandazione della Commissione finalizzata a promuovere l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri per le navi ormeggiate nei porti comunitari, in cui si specifica che la riduzione della tassazione sull'energia elettrica fornita alle navi ormeggiate in porto aumenta l'attrattiva dell'energia elettrica erogata da reti elettriche terrestri.
Politica energetica
La misura è in linea con il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi, che affronta la questione dell'installazione di impianti di terra per l'erogazione di energia elettrica nei porti ove esista una domanda per tali impianti e i costi non siano sproporzionati rispetto ai benefici, inclusi i benefici per l'ambiente. Una misura analoga è stata inoltre valutata in quanto contributo alla realizzazione degli obiettivi delle strategie e della legislazione dell'Unione intese a ridurre l'impronta ambientale dei trasporti marittimi e allo sviluppo di talune attività economiche ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE.
Va a questo punto ricordato che uno dei motivi principali per cui l'energia elettrica erogata da impianti di terra si trova in posizione concorrenziale sfavorevole rispetto all'elettricità prodotta a bordo delle navi ormeggiate in porto è riconducibile al fatto che quest'ultima gode attualmente di una completa esenzione fiscale: sia il combustibile bunker utilizzato per la produzione di energia elettrica, in conformità a quanto disposto dall'articolo 14, paragrafo 1, lettera a), della direttiva sulla tassazione dell'energia, che l'elettricità prodotta a bordo delle navi sono fiscalmente esenti. Sebbene quest'ultima esenzione possa essere giudicata, in sé, difficilmente compatibile con gli obiettivi ambientali dell'Unione, essa deriva da considerazioni di ordine pratico. Essa è dovuta al fatto che la tassazione dell'elettricità prodotta a bordo imporrebbe al proprietario o all'operatore della nave di dichiarare la quantità di energia elettrica prodotta e consumata. La dichiarazione dovrebbe inoltre specificare la percentuale di elettricità consumata nelle acque territoriali dello Stato membro specifico in cui l'imposta è dovuta. Produrre tale dichiarazione per ogni Stato membro le cui acque territoriali sono interessate rappresenterebbe un onere amministrativo gravoso per i proprietari delle navi. Analoghe considerazioni valgono per la navigazione sulle vie navigabili interne e il trattamento fiscale facoltativo di cui all'articolo 15, paragrafo 1, lettera f), della direttiva. Data l'esenzione della generazione di energia elettrica da combustibili fossili a bordo delle navi, è giustificato non penalizzare l'alternativa meno inquinante dell'energia elettrica erogata da impianti di terra consentendo al Belgio di applicare un'aliquota di imposta ridotta.
Politica dei trasporti
La misura è in linea con gli obiettivi del regolamento sui combustibili nel trasporto marittimo. Tale regolamento stabilisce che, a partire dal 2030 le navi classificate come navi da crociera, traghetti e navi portacontainer di stazza lorda superiore a 5 000 tonnellate sono tenute a utilizzare sistemi di alimentazione elettrica da terra, eccetto nel caso in cui sia disponibile una tecnologia a zero emissioni. L'applicazione più ampia dell'aliquota ridotta, in particolare per la navigazione interna e le navi di stazza lorda inferiore, giustificherebbe comunque la misura. Come sottolineato dalle autorità belghe, l'autorizzazione sarà fondamentale per consentire al Belgio di conseguire gli obiettivi dell'UE in materia di disponibilità e utilizzo dell'energia elettrica erogata da impianti di terra.
Mercato interno e concorrenza leale
Dal punto di vista del mercato interno e della concorrenza leale, la misura riduce unicamente la distorsione a livello di tassazione che, a causa dell'esenzione fiscale applicata ai combustibili bunker, esiste tra le due fonti concorrenti di energia elettrica per le navi ormeggiate in porto, ossia l'energia prodotta a bordo e l'energia elettrica erogata da impianti di terra.
Le autorità belghe osservano che, in questa fase, non si può escludere che la riduzione fiscale proposta favorisca i fornitori di energia elettrica e, indirettamente, i proprietari di navi utilizzate per la navigazione commerciale. Tuttavia l'accesso all'energia elettrica erogata da impianti di terra sarà disponibile per le navi in questione indipendentemente dalla loro bandiera, ossia non sarà concesso un trattamento fiscale più vantaggioso per gli operatori economici nazionali rispetto ai loro concorrenti di altri Stati membri dell'UE.
In merito alla concorrenza tra porti, si può prevedere che sarà trascurabile l'eventuale impatto sugli scambi commerciali tra gli Stati membri che potrebbe derivare da un possibile cambio di rotta da parte delle navi per poter utilizzare elettricità erogata da impianti di terra cui sia applicata un'aliquota di imposta ridotta. In una situazione in cui, come spiegato precedentemente, è poco probabile che l'uso di energia elettrica erogata da impianti di terra diventi, almeno a breve termine, più economico dell'elettricità prodotta a bordo nonostante la riduzione d'imposta, è altrettanto improbabile che quest'ultima dia luogo a distorsioni significative della concorrenza tra i porti inducendo le navi a modificare la loro rotta in funzione della disponibilità di questo tipo di energia.
Le autorità belghe sostengono che siano altri fattori (quali il tipo di nave e di carico, i collegamenti con l'entroterra disponibili o altri fattori economici) a determinare la selezione dei porti, per cui la mera disponibilità di energia elettrica erogata da impianti di terra non sembra costituire un fattore decisivo.
Visto il termine per il quale si propone di concedere l'autorizzazione ad applicare un'aliquota di imposta ridotta, è improbabile che l'analisi svolta nei paragrafi precedenti cambi prima della data di scadenza della misura, a meno che non vi siano cambiamenti significativi nel quadro e nella situazione attuali.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Articolo 19 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il settore della tassazione indiretta di cui all'articolo 113 TFUE non è di per sé di esclusiva competenza dell'Unione europea ai sensi dell'articolo 3 TFUE.
Tuttavia, a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE, il Consiglio gode di una competenza esclusiva, in quanto strumento di diritto derivato, per autorizzare uno Stato membro ad applicare ulteriori esenzioni o riduzioni secondo le modalità ivi previste. Gli Stati membri non possono pertanto sostituirsi al Consiglio. Di conseguenza, il principio di sussidiarietà non si applica alla presente decisione di esecuzione. In ogni caso, non essendo un progetto di atto legislativo, il presente atto non dovrebbe essere trasmesso ai parlamenti nazionali, a norma del protocollo n. 2 allegato ai trattati, per l'esame della conformità al principio di sussidiarietà.
•Proporzionalità
La proposta rispetta il principio di proporzionalità. La riduzione fiscale non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo previsto.
•Scelta dell'atto giuridico
L'atto proposto è una decisione di esecuzione del Consiglio. L'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE prevede unicamente questo tipo di misura.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La misura non comporta la valutazione della normativa vigente.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La presente proposta si basa su una richiesta presentata dal Belgio e concerne unicamente questo Stato membro. Non è stata pertanto effettuata una consultazione dei portatori di interessi.
•Assunzione e uso di perizie
Non è stato necessario ricorrere al parere di esperti esterni.
•Valutazione d'impatto
La presente proposta riguarda un'autorizzazione concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta e non richiede una valutazione d'impatto.
Dalle informazioni di cui sopra, fornite dal Belgio, risulta tuttavia che la misura avrà un impatto limitato sul gettito fiscale e che l'aliquota di imposta sull'energia elettrica generata da impianti di terra rimarrà comunque al di sopra del livello minimo di tassazione fissato dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. Il Belgio prevede che la misura avrà un impatto positivo sul conseguimento dei suoi obiettivi ambientali. Un maggiore utilizzo dell'energia elettrica erogata da impianti di terra in futuro avrà inoltre un impatto positivo sulla qualità dell'aria nelle zone portuali del Belgio, come richiesto dalla direttiva relativa alla qualità dell'aria ambiente. Il Belgio prevede inoltre che la misura ridurrà le emissioni di CO2, l'inquinamento acustico e le emissioni di azoto in linea con la direttiva Habitat e con la direttiva quadro sulle acque.
Più specificatamente, secondo una stima fatta dalle autorità belghe delle agevolazioni fiscali derivanti dalla misura, durante l'applicazione della stessa sono previste le seguenti spese:
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2027
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0,14 milioni di EUR
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2028
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0,41 milioni di EUR
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2029
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0,62 milioni di EUR
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2030
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1,00 milioni di EUR
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2031
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1,09 milioni di EUR
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2032
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1,12 milioni di EUR
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•Efficienza normativa e semplificazione
La misura non prevede una semplificazione. Si basa su una richiesta presentata dal Belgio e concerne solo questo Stato membro.
•Diritti fondamentali
La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La misura non comporta alcun onere finanziario o amministrativo a carico dell'Unione. La proposta non ha pertanto alcuna incidenza sul bilancio dell'Unione.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non è necessario un piano attuativo. La presente proposta riguarda un'autorizzazione per una riduzione d'imposta concessa a un singolo Stato membro su sua richiesta. Essa è concessa per un periodo limitato di sei anni. L'aliquota di imposta applicabile sarà pari al livello minimo di tassazione fissato dalla direttiva sulla tassazione dell'energia. La misura può essere valutata in caso di richiesta di proroga al termine del periodo di validità.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
La proposta non richiede documenti esplicativi riguardanti il recepimento.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 stabilisce che il Belgio sarà autorizzato ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente alle imbarcazioni ormeggiate nei porti belgi, diverse dalle imbarcazioni private da diporto ("energia elettrica erogata da impianti di terra"). L'aliquota di imposta non deve essere inferiore a 0,50 EUR/MWh, ossia il livello minimo di tassazione dell'elettricità per uso commerciale fissato dalla direttiva. Non sarà possibile fornire elettricità a un'aliquota ridotta alle imbarcazioni private da diporto definite all'articolo 14, paragrafo 1, lettera c), secondo comma, della direttiva sulla tassazione dell'energia.
L'articolo 2 dispone che l'autorizzazione richiesta è concessa con effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la decisione di esecuzione del Consiglio che autorizza il Belgio a introdurre un'aliquota ridotta per l'energia elettrica erogata da impianti di terra è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, entro il periodo massimo consentito dalla direttiva, pari a sei anni, come richiesto dal Belgio.
2026/0142 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza il Belgio ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente alle navi ormeggiate in porto un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità, in particolare l'articolo 19, paragrafo 1, primo comma,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con lettera dell'8 gennaio 2026 il Belgio ha chiesto l'autorizzazione ad applicare sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata da impianti di terra") un'aliquota di imposta ridotta a norma dell'articolo 19 della direttiva 2003/96/CE.
(2)Con la riduzione di imposta che intende applicare, il Belgio mira a promuovere l'utilizzo dell'elettricità erogata da impianti di terra. L'uso di tale elettricità è ritenuto un modo meno dannoso per l'ambiente per soddisfare le esigenze in termini di elettricità delle navi ormeggiate in porto rispetto al consumo dei combustibili bunker da parte di tali navi.
(3)Nella misura in cui permette di evitare le emissioni di inquinanti atmosferici derivanti dall'uso di combustibili bunker da parte di navi ormeggiate nei porti, il ricorso all'energia elettrica erogata da impianti di terra migliora la qualità dell'aria nelle zone portuali. Tenendo conto dell'intensità di carbonio della produzione di energia elettrica in Belgio, si prevede inoltre che l'utilizzo di elettricità erogata da reti elettriche terrestri al posto di quella generata da combustibili bunker contribuirà a ridurre le emissioni di CO2 e di altri inquinanti atmosferici e l'inquinamento acustico. Si prevede pertanto che applicando un'aliquota di imposta ridotta all'energia elettrica erogata da impianti di terra si contribuirà al conseguimento degli obiettivi delle politiche dell'Unione in materia di ambiente, sanità e clima.
(4)La concessione al Belgio dell'autorizzazione ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica erogata da impianti di terra non eccede quanto è necessario per incrementare l'utilizzo di questo tipo di energia, dato che nella maggior parte dei casi la produzione a bordo continuerà a rappresentare l'alternativa più competitiva. Per la stessa ragione, a causa dell'attuale scarsa penetrazione nel mercato della tecnologia in questione, è poco probabile che, durante il suo periodo di applicazione, detta aliquota di imposta ridotta determini significative distorsioni della concorrenza e pertanto non pregiudicherà il corretto funzionamento del mercato interno.
(5)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE, ciascuna autorizzazione concessa a norma dell'articolo 19, paragrafo 1, di tale di tale direttiva, deve essere rigorosamente limitata nel tempo. Affinché il periodo di autorizzazione sia sufficientemente lungo da non dissuadere gli operatori economici interessati dall'effettuare gli investimenti necessari, è opportuno concedere l'autorizzazione richiesta per un periodo di sei anni. Tuttavia l'autorizzazione dovrebbe cessare di applicarsi dalla data di applicazione di eventuali disposizioni generali sulle agevolazioni fiscali per l'energia elettrica erogata da impianti di terra adottate dal Consiglio ai sensi dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato, qualora tali disposizioni diventino applicabili durante il periodo dell'autorizzazione.
(6)La presente decisione non pregiudica l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Si autorizza il Belgio ad applicare un'aliquota di imposta ridotta sull'energia elettrica fornita direttamente a navi ormeggiate in porto ("energia elettrica erogata da impianti di terra"), diverse dalle imbarcazioni private da diporto, a condizione che siano rispettati i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 10 della direttiva 2003/96/CE.
Articolo 2
La presente decisione si applica per un periodo di sei anni a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Tuttavia, se il Consiglio, deliberando a norma dell'articolo 113 o di qualsiasi altra disposizione pertinente del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dovesse stabilire disposizioni generali relative alle agevolazioni fiscali applicabili all'energia elettrica erogata da impianti di terra che diventano applicabili durante il periodo di cui al primo comma del presente articolo, la presente decisione cessa di applicarsi il giorno dell'entrata in vigore delle disposizioni in questione.
Articolo 3
Il Regno del Belgio è destinatario della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente