COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 28.5.2026
COM(2026) 254 final
2026/0129(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) per quanto riguarda il metodo di valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine
{SWD(2026) 133 final}
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale ("COI") in riferimento alla prevista adozione di due decisioni nella sua sessione ordinaria di giugno 2026: una sul "Bicchiere per l'assaggio di oli" e l'altra sulla "Guida all'installazione di un locale per l'assaggio" ed entrambe relative al metodo di valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola
Obiettivi dell'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") sono: i) adoperarsi per normalizzare le legislazioni nazionali e internazionali relative alle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche degli oli d'oliva, degli oli di sansa d'oliva e delle olive da tavola al fine di evitare ostacoli agli scambi, ii) condurre attività nel campo dell'analisi fisico-chimica e organolettica per approfondire la conoscenza delle caratteristiche di composizione e di qualità dei prodotti oleicoli, al fine di consolidare le norme internazionali e iii) rafforzare il ruolo del Consiglio oleicolo internazionale come polo di eccellenza per la comunità internazionale scientifica nel settore oleicolo.
La nuova versione dell'accordo è entrata in vigore il 1º gennaio 2017.
L'Unione europea è parte dell'accordo.
2.2.Il Consiglio dei membri
Il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (il "Consiglio dei membri") è l'autorità suprema e l'organo decisionale del COI. Esso esercita tutti i poteri e adempie tutte le funzioni necessarie per attuare gli obiettivi dell'accordo. In quanto parte dell'accordo, l'Unione europea è membro del COI ed è rappresentata nel Consiglio dei membri. Le decisioni del Consiglio dei membri sono adottate per consenso. Ove il consenso non possa essere raggiunto, le decisioni relative alle norme commerciali e ai metodi si considerano adottate a meno che non siano respinte da almeno un quarto dei membri o da uno o più membri che complessivamente detengono almeno 100 quote di partecipazione.
Il COI è attualmente composto da 21 membri e l'Unione europea detiene 647 quote di partecipazione su un totale di 1 000.
2.3.L'atto previsto del Consiglio dei membri
Nel novembre 2025 il segretariato esecutivo del COI ha presentato ai suoi membri il testo di due decisioni in materia di chimica e standardizzazione. Entrambe le decisioni sono relative al metodo di valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine:
–la revisione 3 del documento COI/T.20/Doc. N. 5 "Bicchiere per l'assaggio di oli";
–la revisione 2 del documento COI/T.20/Doc. N. 6 relativo alla guida all'installazione di un locale per l'assaggio.
Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta comprende il testo del documento riveduto, quale presentato dal segretariato esecutivo.
A norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo, i criteri di qualità e purezza inclusi nella norma commerciale COI per gli oli d'oliva e gli oli di sansa d'oliva sono applicabili al commercio internazionale da parte dei membri. Inoltre, a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali. Le norme di commercializzazione sono controllate sulla base di requisiti stabiliti conformemente all'articolo 90 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013. Le decisioni sulle revisioni dei documenti riguardanti il metodo di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine incidono sulle modalità di controllo dei parametri. Di conseguenza le decisioni sopramenzionate incideranno sul diritto dell'UE, in particolare sul regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della Commissione, del 29 luglio 2022, che stabilisce norme relative ai controlli di conformità delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva.
La posizione illustrata in dettaglio nella presente decisione dovrebbe essere adottata a nome dell'Unione nella prossima sessione ordinaria del COI, che si terrà nel giugno 2026.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
Le decisioni che il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare sono entrambe relative al metodo di valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine:
–la revisione 3 del documento COI/T.20/Doc. N. 5 "Bicchiere per l'assaggio di oli";
–la revisione 2 del documento COI/T.20/Doc. N. 6 relativo alla guida all'installazione di un locale per l'assaggio.
Le suddette decisioni, che sono state oggetto di discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici della Commissione e degli Stati membri nel settore dell'olio d'oliva, contribuiscono all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore e istituiranno un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. È quindi opportuno appoggiarle.
Le summenzionate decisioni sono in linea con la politica dell'Unione in materia di norme per la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui alla parte II, titolo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Per l'adozione delle decisioni è necessaria una posizione dell'Unione.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
Il Consiglio dei membri è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'Accordo internazionale sull'olio d'oliva e le olive da tavola.
Gli atti che il Consiglio dei membri è chiamato ad adottare costituiscono atti aventi effetti giuridici. Gli atti previsti avranno carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 20, paragrafo 3, dell'accordo e saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare su un atto delegato relativo ai controlli di conformità per quanto riguarda le norme di commercializzazione dell'olio d'oliva ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013. Ciò è dovuto al fatto che, a norma dell'articolo 75, paragrafo 5, lettera e), del regolamento (UE) n. 1308/2013, le norme di commercializzazione tengono conto delle raccomandazioni standardizzate adottate dalle organizzazioni internazionali.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Rispetto del principio "digitale per default"
La presente proposta non ha dimensioni digitali in quanto non ha alcuna rilevanza in tal senso. I mezzi digitali o lo scambio di dati non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.
2026/0129 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) per quanto riguarda il metodo di valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo internazionale del 2015 sull'olio d'oliva e le olive da tavola ("accordo") è stato concluso a nome dell'Unione con decisione (UE) 2019/848 del Consiglio.
(2)A norma dell'articolo 20 dell'accordo il Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) ("Consiglio dei membri") può prendere decisioni e adottare raccomandazioni per l'applicazione delle disposizioni dell'accordo.
(3)Nella sua 123a sessione del giugno 2026 il Consiglio dei membri sarà chiamato ad adottare due decisioni relative al metodo di valutazione organolettica dell'olio d'oliva vergine.
(4)Le decisioni sono state oggetto di ampie discussioni tra gli esperti tecnico-scientifici nel settore dell'olio d'oliva della Commissione e degli Stati membri. Le decisioni dovrebbero contribuire all'armonizzazione internazionale delle norme che disciplinano il settore, istituendo un quadro in grado di garantire la concorrenza leale negli scambi dei prodotti oleicoli. L'Unione dovrebbe pertanto appoggiare l'adozione di tali decisioni.
(5)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Consiglio dei membri, poiché le decisioni che il COI è chiamato ad adottare avranno effetti giuridici per l'Unione relativamente agli scambi internazionali con gli altri membri del COI e saranno tali da incidere sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sui controlli di conformità dell'olio d'oliva adottati dalla Commissione a norma dell'articolo 90 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(6)Se l'adozione delle decisioni è rinviata per uno scambio di corrispondenza che abbia luogo prima della 124a sessione ordinaria del Consiglio dei membri, a causa del fatto che alcuni membri non sono in grado di dare la loro approvazione, la posizione stabilita nella presente decisione dovrebbe essere adottata a nome dell'Unione mediante scambio di lettere.
(7)Gli adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI possono tuttavia essere approvati dai rappresentanti dell'Unione in sede di Consiglio dei membri del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, qualora essi risultino da modifiche relative alle revisioni dei due documenti.
(8)Al fine di salvaguardare l'interesse dell'Unione, i rappresentanti dell'Unione nel Consiglio dei membri dovrebbero tuttavia essere autorizzati a chiedere il rinvio dell'adozione di tali decisioni, qualora la posizione da adottare a nome dell'Unione possa essere messa in discussione dalle nuove informazioni scientifiche o tecniche presentate prima o durante la 124a sessione del Consiglio dei membri,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'Unione sostiene l'adozione di due decisioni relative al metodo di valutazione organolettica dell'olio di oliva vergine:
–la revisione 3 del documento COI/T.20/Doc. N. 5 "Bicchiere per l'assaggio di oli";
–la revisione 2 del documento COI/T.20/Doc. N. 6 relativo alla guida all'installazione di un locale per l'assaggio,
da parte del Consiglio dei membri del Consiglio oleicolo internazionale (COI) nella prossima sessione ordinaria del giugno 2026 o in uno scambio di lettere che abbia luogo prima della 124a sessione ordinaria.
Articolo 2
I rappresentanti dell'Unione in seno al Consiglio dei membri del COI possono approvare adattamenti tecnici di altri metodi o documenti del COI senza un'ulteriore decisione del Consiglio, se tali adeguamenti tecnici risultano dalle modifiche apportate ai due documenti di cui all'articolo 1.
Articolo 3
Qualora sulla posizione di cui all'articolo 1 possano avere ripercussioni nuovi dati scientifici o tecnici presentati prima della prossima sessione ordinaria del Consiglio dei membri del COI, l'Unione chiede che l'adozione di tali decisioni sia rimandata finché non sia stata definita la posizione dell'Unione sulla base dei nuovi elementi emersi.
Articolo 4
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente