Bruxelles, 1.4.2026

COM(2026) 153 final

2026/0085(COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la cessazione dell'invalidamento delle quote presenti nella riserva stabilizzatrice del mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva (UE) 2018/410 1 ha modificato la decisione (UE) 2015/1814 2 relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra (EU ETS), con l'obiettivo di migliorare l'efficacia e la stabilità a lungo termine dell'EU ETS, anche invalidando, a partire dal 2023, le quote nella riserva al di sopra di una soglia corrispondente al numero totale delle quote messe all'asta nel corso dell'anno precedente. La direttiva (UE) 2023/959 3  ha modificato tale soglia che, a partire dal 2024, è passata dall'essere dinamica al valore fisso di 400 milioni di quote, al fine di garantire un livello prevedibile di quote presenti nella riserva.

Ai sensi della decisione (UE) 2015/1814 la Commissione è tenuta a monitorare costantemente il funzionamento della riserva e di riesaminarla alla luce di un'analisi del mercato delle quote EU ETS e a presentare, se del caso, una proposta legislativa. La presente proposta risponde a una conclusione specifica di tale riesame. Dalla sua entrata in vigore, la disposizione relativa all'invalidamento delle quote nella riserva ha interessato un totale di 3,2 miliardi di quote, ripristinando nell'EU ETS l'equilibrio tra domanda e offerta. Mantenere nella riserva stabilizzatrice del mercato un maggior numero di quote, anziché invalidarle, potrebbe garantire una riserva di liquidità essenziale per gestire le tensioni future del mercato a partire dalla seconda metà del prossimo decennio. Per questo motivo, è opportuno cessare di invalidare le quote nella riserva al fine di mantenerne un numero maggiore e aumentare così la capacità della riserva stabilizzatrice del mercato che rende possibile un eventuale futuro svincolo di quote nel prossimo decennio per equilibrare il mercato. Questa modifica mirata contribuisce a salvaguardare il funzionamento ordinato, agevole ed efficiente del quadro dell'EU ETS. L'imminente riesame della riserva stabilizzatrice del mercato, basato su un'analisi approfondita e prospettica, valuterà l'adeguatezza dei parametri utilizzati per determinare se procedere all'immissione di quote nella riserva o al loro svincolo e proporrà le eventuali modifiche necessarie per fare sì che la riserva possa continuare a gestire efficacemente le situazioni di eccedenza e carenza e che siano conseguiti gli obiettivi climatici dell'UE.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La riserva stabilizzatrice del mercato è uno strumento finalizzato a promuovere la stabilità del mercato delle quote di emissione dell'EU ETS e garantisce che quest'ultimo sia coerente con altri settori di intervento. Ad esempio, se il successo di altre politiche determina un'eccedenza di quote, la riserva stabilizzatrice del mercato interviene per assorbirle; se invece l'insuccesso di altre politiche ha come conseguenza il mantenimento di un livello elevato delle emissioni, interviene a sostegno del mercato del carbonio svincolando quote supplementari. La presente proposta apporta una modifica mirata a un parametro della riserva stabilizzatrice del mercato senza alterarne la concezione generale né incidere direttamente su altre politiche dell'Unione.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La coerenza con le altre normative dell'UE è garantita dalla coerenza del quadro legislativo in vigore per il conseguimento degli obiettivi in materia di clima ed energia per il 2030, esaminata nella valutazione d'impatto che accompagna la direttiva (UE) 2023/959, che ha modificato la decisione (UE) 2015/1814, con il resto del pacchetto "Pronti per il 55 %".

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è l'articolo 192, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A norma dell'articolo 191 e dell'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, l'Unione europea è tenuta a contribuire al perseguimento di diversi obiettivi. Tra questi figurano la salvaguardia, la tutela e il miglioramento della qualità dell'ambiente e la promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici. L'EU ETS contribuisce alla lotta contro i cambiamenti climatici, mentre la riserva stabilizzatrice del mercato svolge un ruolo importante nel funzionamento dell'EU ETS quale strumento per la stabilità del mercato delle quote istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

I cambiamenti climatici sono un problema transfrontaliero, in cui un'azione coordinata dell'UE può integrare e rafforzare l'azione nazionale e locale in modo più efficace di un'azione non coordinata. Il coordinamento a livello di UE migliora quindi l'efficacia dell'azione per il clima.

Gli obiettivi dell'EU ETS, che opera come un sistema a livello dell'UE in modo pienamente armonizzato, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dall'azione unilaterale degli Stati membri, ma possono essere conseguiti al meglio a livello di Unione proprio in ragione della portata e degli effetti del sistema. Analogamente, poiché la riserva stabilizzatrice del mercato è uno strumento per garantire la stabilità del mercato delle quote dell'EU ETS istituito dalla direttiva 2003/87/CE, il suo obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente mediante un'azione non coordinata da parte degli Stati membri. La decisione (UE) 2015/1814 è una misura dell'UE in vigore nel settore della lotta ai cambiamenti climatici. Conformemente al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 TFUE, la sua modifica, ovvero l'oggetto della presente proposta, non può essere realizzata a livello nazionale o locale, ma richiede un'azione a livello di UE.

Proporzionalità

La proposta è conforme al principio di proporzionalità in quanto non va al di là di quanto necessario per conseguire l'obiettivo di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra dell'UE per il 2030 in modo efficace sotto il profilo dei costi, garantendo nel contempo il corretto funzionamento del mercato delle quote di emissione dell'EU ETS istituito dalla direttiva 2003/87/CE.

Scelta dell'atto giuridico

Una decisione è lo strumento appropriato per modificare in modo mirato la decisione che ha istituito la riserva stabilizzatrice del mercato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La proposta tiene conto dell'esperienza acquisita con l'esercizio della riserva stabilizzatrice del mercato e l'invalidamento delle quote detenute nella stessa al di sopra di una determinata soglia a partire dal 2023. Il funzionamento complessivo della riserva stabilizzatrice del mercato, attraverso il meccanismo di immissione nella riserva e invalidamento, ha conseguito con successo l'obiettivo di eliminare l'eccedenza storica di quote accumulata a partire dalla crisi economica del 2008 e l'uso diretto dei crediti internazionali nell'EU ETS, ripristinando in tal modo la fiducia nel sistema e inviando un forte segnale di prezzo del carbonio.

Tra la sua entrata in funzione nel 2019 e la fine del 2024, le quote complessivamente immesse nella riserva stabilizzatrice del mercato sono state 2,7 miliardi, un numero che (insieme ai 900 milioni di quote la cui messa all'asta, inizialmente prevista tra il 2014 e il 2016, è stata posticipata e che sono state integrate nella riserva) supera di gran lunga l'eccedenza storica 4 . Alla fine del 2024 erano stati invalidati 3,2 miliardi delle quote presenti nella riserva stabilizzatrice del mercato.

La riserva stabilizzatrice del mercato ha conseguito con successo l'obiettivo specifico di ridurre l'eccedenza storica sul mercato delle quote e, stando al riesame, , nel prossimo decennio dovrebbe detenere un volume superiore a quello attuale (limitato a 400 milioni) per consentire lo svincolo di quote al fine di equilibrare il mercato. È opportuno, pertanto, mettere fine all'invalidamento delle quote detenute nella riserva per trattenervene un numero maggiore.

Consultazioni dei portatori di interessi

La proposta si basa sulla consultazione dei portatori di interessi a seguito del riesame del 2021 dell'EU ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato e sulla consultazione dei portatori di interessi in vista del loro imminente riesame del 2026. Alla domanda sulle possibili future modifiche della riserva stabilizzatrice del mercato, la maggior parte di coloro che hanno risposto alla consultazione pubblica ha indicato come modifica più importante l'adeguamento della regola di invalidamento per le quote detenute nella riserva e l'aumento delle stesse al di sopra della soglia di 400 milioni. Tale posizione si spiega con il fatto che la riserva stabilizzatrice del mercato è stata efficace nel far fronte all'eccedenza del mercato e con la necessità di garantire la liquidità del mercato e un intervento più incisivo per evitare in futuro la volatilità dei prezzi.

La proposta si basa inoltre sui riscontri degli Stati membri e su discussioni periodiche con le autorità nazionali competenti e i portatori di interessi in merito a diverse questioni relative all'attuazione dell'EU ETS al fine di migliorarne il funzionamento e l'efficacia.

Assunzione e uso di perizie

Sulla base delle circostanze fin qui descritte e del calendario, la Commissione ha raccolto i riscontri degli Stati membri e dei portatori di interessi in relazione alle misure migliori per conseguire l'obiettivo della proposta di migliorare il funzionamento del mercato delle quote di emissioni EU ETS.

Valutazione d'impatto

Non è stata effettuata una valutazione d'impatto distinta per la presente proposta, in quanto essa ha beneficiato del lavoro svolto per la valutazione d'impatto dell'EU ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato relativa alla proposta di riesame generale, la cui adozione da parte della Commissione è prevista per luglio 2026. Ai sensi della decisione (UE) 2015/1814 la Commissione è tenuta inoltre a monitorare costantemente il funzionamento della riserva e, se necessario, a proporre un riesame per migliorarne l'efficacia, la gestione e l'applicazione pratica sulla base del monitoraggio. Inoltre, diversi elementi della valutazione d'impatto che accompagna la direttiva (UE) 2023/959, che ha modificato la riserva stabilizzatrice del mercato, contribuiscono alla valutazione della modifica mirata della riserva stabilizzatrice del mercato contenuta nella presente proposta.

Il meccanismo di invalidamento aveva l'obiettivo specifico di coadiuvare a ridurre in modo prevedibile l'eccedenza storica nel mercato delle quote, contribuendo all'obiettivo generale della riserva stabilizzatrice del mercato di garantirne la stabilità e la resilienza a lungo termine. Tuttavia, la natura indefinita dell'attuale soglia di invalidamento potrebbe non essere allineata in modo ottimale all'andamento delle esigenze del mercato e alla riduzione del tetto massimo. Mettere fine all'invalidamento consente di mantenere un numero maggiore di quote nella riserva, fornendo in tal modo una riserva di liquidità per gestire le tensioni future del mercato a partire dalla seconda metà del prossimo decennio. L'analisi effettuata nel contesto del riesame dell'ETS, la cui adozione da parte della Commissione è prevista per luglio 2026, ha evidenziato la necessità di accelerarne l'iter per mettere fine quanto prima all'invalidamento delle quote detenute nella riserva e mantenervene un numero maggiore.

In un mercato in costante evoluzione, attualmente caratterizzato da una riduzione dell'eccedenza storica e in cui si prevedono tensioni per il futuro, si ritiene che continuando a invalidare le quote si ridurrà l'offerta cumulativa disponibile sul mercato nell'ambito dell'EU ETS nei prossimi decenni, aumentando la carenza complessiva di quote sul mercato e determinando prezzi più elevati sia ora che in futuro. Ciò inciderà a sua volta sull'obiettivo generale della riserva stabilizzatrice del mercato, ossia garantire la stabilità e la resilienza a lungo termine.

La presente proposta contempla pertanto una modifica mirata della riserva stabilizzatrice del mercato per mettere fine all'invalidamento di quote, senza modificarne tuttavia la struttura generale, con l'obiettivo di migliorare la capacità della riserva di garantire la stabilità e la resilienza future del mercato sulla base di informazioni aggiornate e di trattenere nella riserva un numero maggiore di quote a garanzia di liquidità e di stabilità.

 Diritti fondamentali

La presente proposta rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi delineati nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea 5 . Essa contribuisce all'obiettivo di un elevato livello di tutela dell'ambiente conformemente al principio dello sviluppo sostenibile sancito dall'articolo 37 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

L'ETS genera significativi proventi per i bilanci degli Stati membri e la proposta può incidere indirettamente sui bilanci nazionali principalmente a causa di questo legame. La proposta contribuisce a migliorare la prevedibilità dei prezzi a lungo termine per gli Stati membri, diminuendone la volatilità.

L'attuazione della presente proposta non richiederà un aumento della capacità di bilancio della Commissione, come indicato nella scheda finanziaria e digitale legislativa allegata.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La proposta apporta una modifica mirata alla disposizione della riserva stabilizzatrice del mercato in virtù della quale le quote che superano una determinata soglia sono invalidate. La proposta si basa sulle conclusioni della valutazione d'impatto per il riesame dell'EU ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato svolta nel 2021. Tiene inoltre conto dei riscontri della maggior parte degli Stati membri e di altri portatori di interessi nel contesto del riesame dell'ETS e della riserva stabilizzatrice del mercato del 2026, nonché dell'analisi economica approfondita effettuata contestualmente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La proposta fissa una data in cui cessa di applicarsi la disposizione contenuta nella decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato che invalida le quote dell'EU ETS al di sopra della soglia di 400 milioni.

Da quando è iniziata, nel 2023, l'applicazione dell'articolo 1, paragrafo 5 bis, della decisione sulla riserva stabilizzatrice del mercato, che prevede l'invalidamento delle quote nella riserva al di sopra di una determinata soglia, è stato invalidato un totale di 3,2 miliardi di quote, ripristinando nell'EU ETS l'equilibrio tra domanda e offerta. Tale disposizione ha, pertanto, raggiunto il suo scopo. Essa dovrebbe cessare di applicarsi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente modifica. Una rapida adozione della proposta impedirà l'invalidamento di un numero superiore di quote, consentendo di mantenerle nella riserva stabilizzatrice del mercato.

2026/0085 (COD)

Proposta di

DECISIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la cessazione dell'invalidamento delle quote presenti nella riserva stabilizzatrice del mercato

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 6 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 7 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo di Parigi, adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e approvato a nome dell'Unione europea con decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio 8 ("accordo di Parigi"), è entrato in vigore nel novembre 2016. Le parti dell'accordo di Parigi hanno convenuto di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2° C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire l'azione volta a limitare tale aumento a 1,5° C rispetto ai livelli preindustriali.

(2)La decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 ha istituito una riserva stabilizzatrice del mercato al fine di affrontare il rischio di squilibri tra l'offerta e la domanda nel mercato europeo del carbonio e di migliorarne la resilienza agli shock.

(3)Un'analisi del regolare funzionamento del mercato europeo del carbonio e della riserva stabilizzatrice del mercato effettuata a norma dell'articolo 3 della decisione (UE) 2015/1814 indica che, al fine di aumentare la prevedibilità del mercato a lungo termine, le quote detenute nella riserva che superano la soglia di 400 milioni non dovrebbero più essere considerate non valide.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza la decisione (UE) 2015/1814,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 5 della decisione (UE) 2015/1814 è aggiunto il paragrafo seguente:

"L'articolo 1, paragrafo 5 bis, cessa di applicarsi a decorrere dal [inserire la data di entrata in vigore del presente atto]".

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente



SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

Indice

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Obiettivi

1.3.1Obiettivi generali

1.3.2Obiettivi specifici

1.3.3Risultati e incidenza previsti

1.3.4Indicatori di prestazione

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.1,1Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.2Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

3.2.3Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3,1 Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.4Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4,1Finanziamento a titolo del bilancio votato

3.2.5Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

3.2.6Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.7Partecipazione di terzi al finanziamento

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

4.2.Dati

4.3.Soluzioni digitali

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di decisione del Parlamento europeo e del Consiglio, presentata dalla Commissione, che modifica la decisione (UE) 2015/1814 per quanto riguarda la cessazione dell'invalidamento delle quote presenti nella riserva stabilizzatrice del mercato.

1.2.Settore/settori interessati 

Azione per il clima

Rubrica 3 – Risorse naturali e ambiente

Titolo 9 – Ambiente e azione per il clima

1.3.Obiettivi

1.3.1Obiettivi generali

La proposta ha l'obiettivo di migliorare l'efficacia della riserva stabilizzatrice del mercato in relazione all'equilibrio tra domanda e offerta.

1.3.2Obiettivi specifici

La proposta prevede modifiche mirate dei parametri della riserva stabilizzatrice del mercato.

1.3.3Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Ci si aspetta che la proposta migliorerà la liquidità, la stabilità e la prevedibilità del mercato dell'EU ETS.

1.3.4Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

La riserva affronta l'equilibrio strutturale tra l'offerta e la domanda di quote sul mercato.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria; 10  

la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La modifica mirata dei parametri della riserva stabilizzatrice del mercato.

1.5.2Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE è uno strumento a livello di UE.

1.5.3Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Dati l'obiettivo di riduzione delle emissioni per il 2030 e l'obiettivo della neutralità climatica per il 2050, è necessaria un'azione più incisiva dell'UE, anche garantendo un mercato del carbonio più efficace, ben funzionante e resiliente.

1.5.4Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

La proposta integra il quadro politico esistente.

Essa è compatibile con il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027.

1.5.5Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

-

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

   a organismi di diritto pubblico;

   a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all’attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

   a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull’Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

   a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

L'iniziativa continuerà ad essere gestita dall'équipe attuale. Non è necessario personale supplementare.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

La proposta si iscrive nel solco della normativa europea sul clima e non prevede valutazioni aggiuntive rispetto a quelle che la Commissione è già chiamata a condurre. Anziché istituire ulteriori flussi di comunicazione da parte degli Stati membri, la normativa europea sul clima si basa su un quadro solido per la trasparenza delle emissioni di gas a effetto serra e altre informazioni sul clima di cui al regolamento sulla governance dell'Unione dell'energia e dell'azione per il clima.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non pertinente. La proposta non attua un programma finanziario ma definisce una politica a lungo termine. Modalità di gestione, meccanismi di attuazione del finanziamento, modalità di pagamento e strategie di controllo in relazione ai tassi di errore non sono applicabili.

2.2.2Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

A norma della direttiva ETS, la Commissione effettua una valutazione periodica dei progressi compiuti e può formulare raccomandazioni e ulteriori misure.

2.2.3Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

L'iniziativa non comporta nuovi controlli/rischi significativi che non siano coperti da un quadro di controllo interno già esistente. Non è prevista alcuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Non è prevista alcuna misura specifica oltre all'applicazione del regolamento finanziario.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./
Non diss 11 .

di paesi EFTA 12

di paesi candidati e potenziali candidati 13

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

3

09.02.03.00

Diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./
Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./
Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1,1Stanziamenti dal bilancio votato

Mln EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

Linea di bilancio

 

3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1 a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2 a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2 a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi

Impegni

4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in mln EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 14

Costo medio

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

No

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 15

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3,1 Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.4Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4,1Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.5Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Obbligatorio: nella tabella che segue deve essere riportata la stima migliore degli investimenti connessi a tecnologie digitali derivanti dalla proposta/iniziativa.

In via eccezionale, qualora necessario per l'attuazione della proposta/iniziativa, nella linea designata devono figurare gli stanziamenti a titolo della rubrica 7.

Gli stanziamenti a titolo delle rubriche da 1 a 6 devono figurare come "Spese informatiche per la politica per i programmi operativi". Queste spese si riferiscono al bilancio operativo da utilizzarsi per il riutilizzo/acquisto/sviluppo di piattaforme/strumenti informatici direttamente connessi all'attuazione dell'iniziativa e ai relativi investimenti (ad esempio licenze, studi, archiviazione dei dati ecc.). Le informazioni fornite nella presente tabella devono essere coerenti con i dati riportati nella sezione 4 "Dimensioni digitali".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Non sono necessarie risorse supplementari. L'iniziativa continuerà ad essere gestita dall'équipe attuale.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

   comporta una revisione del QFP.

3.2.7Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in mln EUR (al terzo decimale)

Anno 
2024

Anno
2025

Anno
2026

Anno
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mln EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 16

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo …

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Nessuna prescrizione di rilevanza digitale.

4.2.Dati

Nessuna prescrizione di rilevanza digitale identificata.

4.3.Soluzioni digitali

Nessuna prescrizione di rilevanza digitale identificata.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Nessuna prescrizione di rilevanza digitale identificata.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Nessuna prescrizione di rilevanza digitale identificata.

(1)    GU L 76 del 19.3.2018, pag. 3.
(2)    GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1.
(3)    GU L 130 del 16.5.2023, pag. 134.
(4)    Nel 2012 si è registrata un'eccedenza storica di 917 milioni di quote di emissione dell'Unione europea (EUA). Considerando che il numero totale di quote in circolazione ("TNAC") iniziale era pari a 1 750 milioni nel 2012, ogni dato superiore alla soglia massima di 833 milioni di EUA può essere considerato un'eccedenza storica.
(5)    GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.
(6)    GU C , , pag. .
(7)    GU C , , pag. .
(8)    Decisione (UE) 2016/1841 del Consiglio, del 5 ottobre 2016, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo di Parigi adottato nell'ambito della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (GU L 282 del 19.10.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2016/1841/oj ).
(9)    Decisione (UE) 2015/1814 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 ottobre 2015, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra e recante modifica della direttiva 2003/87/CE (GU L 264 del 9.10.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/1814/oj ).
(10)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(11)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(12)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(13)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(14)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(15)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(16)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.