Bruxelles, 31.3.2026

COM(2026) 143 final

2026/0079(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica
dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

(Vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'ESMA)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato misto SEE in riferimento alla prevista adozione della decisione del comitato misto relativa a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

2.Contesto della proposta

1.1.L'accordo SEE

L'accordo sullo Spazio economico europeo ("l'accordo SEE") garantisce pari diritti e obblighi nel quadro del mercato interno per i cittadini e gli operatori economici del SEE. Prevede l'integrazione della normativa dell'UE relativa alle quattro libertà in tutti i 30 Stati membri del SEE, di cui fanno parte gli Stati membri dell'UE, nonché Norvegia, Islanda e Liechtenstein. L'accordo SEE si estende inoltre alla cooperazione in altri importanti settori quali ricerca e sviluppo, istruzione, politica sociale, ambiente, protezione dei consumatori, turismo e cultura, collettivamente noti come politiche "trasversali e di accompagnamento". L'accordo SEE è entrato in vigore il 1° gennaio 1994. L'Unione europea, insieme ai suoi Stati membri, è parte dell'accordo SEE.

1.2.Il comitato misto SEE

Il comitato misto SEE è responsabile della gestione dell'accordo SEE. Costituisce una sede per lo scambio di opinioni connesse al funzionamento dell'accordo SEE. Le sue decisioni sono adottate per consenso e sono vincolanti per le parti. Il Segretariato generale della Commissione europea è responsabile del coordinamento delle questioni relative al SEE a livello dell'UE. 

1.3.L'atto previsto del comitato misto SEE

Il comitato misto SEE sarà chiamato ad adottare la decisione del comitato misto SEE ("l'atto previsto") relativa a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.

La finalità dell'atto previsto è integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 1 e due atti a esso collegati.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

3.Posizione da adottare a nome dell'Unione

La Commissione trasmette l'accluso progetto di decisione del comitato misto SEE al Consiglio per adozione quale posizione dell'Unione. Una volta adottata, la posizione dovrebbe essere presentata quanto prima in sede di comitato misto SEE.

L'accluso progetto di decisione del comitato misto SEE prevede adattamenti istituzionali di ampia portata che replicano in sostanza l'approccio vigente nell'ambito dei servizi finanziari quanto al ruolo delle autorità di vigilanza del settore finanziario dell'UE e dell'Autorità di vigilanza EFTA per quanto riguarda gli amministratori di indici di riferimento e che trascendono quanto possa essere considerato mero adattamento tecnico ai sensi del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio 2 . La posizione dell'Unione deve quindi essere stabilita dal Consiglio.

4.Base giuridica

1.4.Base giuridica procedurale

1.4.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale, ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 3 .

1.4.2.Applicazione al caso di specie

Il comitato misto SEE è un organo istituito da un accordo, nella fattispecie l'accordo SEE. L'atto che il comitato misto SEE è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma degli articoli 103 e 104 dell'accordo SEE.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo. La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

1.5.Base giuridica sostanziale

1.5.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, dipende essenzialmente dalla base giuridica sostanziale dell'atto giuridico dell'UE da integrare nell'accordo SEE.

Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

1.5.2.Applicazione al caso di specie

Poiché la decisione del comitato misto integra nell'accordo SEE il regolamento (UE) 2022/804 e due atti ad esso collegati, è opportuno fondare la presente decisione del Consiglio sulla stessa base giuridica sostanziale degli atti che vengono integrati. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è costituita pertanto dall'articolo 114 TFUE.

1.6.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve essere costituita dall'articolo 114 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE e con l'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

L'atto del comitato misto SEE apporterà modifiche all'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2026/0079 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea
in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica

dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE


(Vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'ESMA)


(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

visto il regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo 4 , in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo sullo Spazio economico europeo 5 ("accordo SEE") è entrato in vigore il 1º gennaio 1994.

(2)A norma dell'articolo 98 dell'accordo SEE, il comitato misto SEE può decidere di modificare, tra l'altro, l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.

(3)È opportuno integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione 6 e due atti giuridici a esso collegati.

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE.

(5)La posizione dell'Unione in sede di comitato misto SEE dovrebbe pertanto basarsi sul progetto di decisione accluso,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare, a nome dell'Unione, in sede di comitato misto SEE riguardo alla proposta modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE si basa sul progetto di decisione del comitato misto SEE accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7).
(2)    Regolamento (CE) n. 2894/94 del Consiglio, del 28 novembre 1994, relativo ad alcune modalità di applicazione dell'accordo sullo Spazio economico europeo (GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6).
(3)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(4)    GU L 305 del 30.11.1994, pag. 6.
(5)    GU L 1 del 3.1.1994, pag. 3.
(6)    Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7).

Bruxelles, 31.3.2026

COM(2026) 143 final

ALLEGATO

della

proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato misto SEE riguardo a una modifica dell'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE







(Vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'ESMA)


ALLEGATO

PROGETTO DI DECISIONE DEL COMITATO MISTO SEE

n. […]

del […]

che modifica l'allegato IX (Servizi finanziari) dell'accordo SEE

IL COMITATO MISTO SEE,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo ("accordo SEE"), in particolare l'articolo 98,

considerando quanto segue:

(1)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 1 .

(2)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 2 .

(3)Occorre integrare nell'accordo SEE il regolamento delegato (UE) 2024/1705 della Commissione, dell'11 marzo 2024, che modifica il regolamento delegato (UE) 2022/805 per quanto riguarda l'armonizzazione di alcuni aspetti delle commissioni addebitate a determinati amministratori di indici di riferimento dall'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati 3 .

(4)È pertanto opportuno modificare di conseguenza l'allegato IX dell'accordo SEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato IX dell'accordo SEE è così modificato:

1.Dopo il punto 31lzb (Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1848 della Commissione) è inserito quanto segue:

"31lzc. 32022 R 0804: Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le norme procedurali per le misure applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)all'articolo 2, paragrafo 1, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

b)all'articolo 3:

i)ai paragrafi 16, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, secondo il caso, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii) al paragrafo 2 è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se un fascicolo è incompleto, l'ESMA ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA presenta al funzionario incaricato delle indagini una richiesta motivata di documenti supplementari.";

iii)al paragrafo 3, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

iv)al paragrafo 4 è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se l'ESMA non concorda con le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA trasmette una nuova sintesi delle conclusioni alla persona oggetto delle indagini. Tale sintesi delle conclusioni fissa un termine di almeno quattro settimane entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte. L'ESMA, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA non sono tenute a tenere conto delle osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.";

v)al paragrafo 5 è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se condivide in tutto o in parte le conclusioni del funzionario incaricato delle indagini, l'ESMA ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA ne informa la persona oggetto delle indagini. Tale comunicazione fissa un termine entro il quale la persona oggetto delle indagini può presentare osservazioni scritte: il termine è di almeno due settimane, nel caso in cui l'ESMA concordi con tutte le conclusioni, e di almeno quattro settimane, nel caso in cui l'ESMA non concordi con tutte le risultanze. L'ESMA, prima di preparare un progetto per l'Autorità di vigilanza EFTA, o l'Autorità di vigilanza EFTA non sono tenute a tenere conto delle osservazioni scritte ricevute dopo la scadenza di tale termine per l'adozione di una decisione sull'esistenza di una violazione e sulle misure di vigilanza e l'imposizione di una sanzione pecuniaria a norma degli articoli 48 sexies e 48 septies del regolamento (UE) 2016/1011.";

vi)al paragrafo 7, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

c)all'articolo 4:

i)al paragrafo 1, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)al paragrafo 4, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

d)all'articolo 5:

i)al paragrafo 1, al paragrafo 2, primo e secondo comma, al paragrafo 3, primo comma, e al paragrafo 4 dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)al paragrafo 2, terzo e quarto comma, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

iii)al paragrafo 3, dopo il secondo comma è inserito il comma seguente:

"Per quanto riguarda gli Stati EFTA, se dopo aver sentito la persona sottoposta alla decisione provvisoria, reputa che tale persona abbia violato le disposizioni di cui all'articolo 38 octies, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, l'ESMA ne informa l'Autorità di vigilanza EFTA. L'Autorità di vigilanza EFTA adotta una decisione di conferma che impone una o più misure di vigilanza di cui all'articolo 48 sexies del regolamento (UE) 2016/1011. L'Autorità di vigilanza EFTA notifica immediatamente tale decisione alla persona sottoposta alla decisione provvisoria.";

e)all'articolo 6:

i)dopo la prima occorrenza del termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)dopo la seconda occorrenza del termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

f)all'articolo 7:

i)al paragrafo 3, dopo la prima occorrenza del termine "ESMA" sono inseriti i termini "e, per quanto riguarda gli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)al paragrafo 3, dopo la seconda occorrenza del termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

iii)al paragrafo 5 è inserito il comma seguente:

"Il termine di prescrizione per l'imposizione di sanzioni amministrative pecuniarie e di sanzioni per la reiterazione dell'inadempimento è sospeso fintantoché la decisione dell'Autorità di vigilanza EFTA sia oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte EFTA ai sensi dell'articolo 36 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia.";

g)all'articolo 8, per quanto riguarda gli Stati EFTA:

i)ai paragrafi 1 e 3, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

ii)al paragrafo 5, dopo i termini "regolamento (UE) 2016/1011" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, un riesame da parte della Corte EFTA conformemente all'articolo 35 dell'accordo tra gli Stati EFTA sull'istituzione di un'Autorità di vigilanza e di una Corte di giustizia".

2.Dopo il punto 31lzc (Regolamento delegato (UE) 2022/804 della Commissione) è inserito quanto segue:

"31lzd. 32022 R 0805: Regolamento delegato (UE) 2022/805 della Commissione, del 16 febbraio 2022, che integra il regolamento (UE) 2016/1011 del Parlamento europeo e del Consiglio specificando le commissioni applicabili alla vigilanza di determinati amministratori di indici di riferimento da parte dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14), modificato da:

-32024 R 1705: Regolamento delegato (UE) 2024/1705 della Commissione dell'11 marzo 2024 (GU L 2024/1705 del 18.6.2024).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato si intendono adattate come in appresso:

a)all'articolo 1, all'articolo 2 bis, lettera b), e all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 5, all'articolo 8, paragrafo 2, nonché agli articoli 9 e 10, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, l'Autorità di vigilanza EFTA";

b)all'articolo 3, paragrafo 3, dopo i termini "nota di addebito dell'ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, della nota di addebito dell'Autorità di vigilanza EFTA";

c)all'articolo 5 dopo i termini "della relativa nota di addebito da parte dell'ESMA" sono inseriti i termini "o, a seconda dei casi, della relativa nota di addebito da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";

d)all'articolo 7:

i)al paragrafo 2, dopo il termine "Consiglio" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, gli interessi di mora di cui ai paragrafi da 3 a 6 di detto articolo";

ii)dopo il paragrafo 2 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3. Fatte salve le disposizioni speciali derivanti dall'applicazione della normativa specifica, ogni importo esigibile non rimborsato alla scadenza produce interessi a norma dei paragrafi 4 e 5 del presente articolo.

4. Il tasso d'interesse per gli importi esigibili non rimborsati alla data di scadenza è il tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue operazioni principali di rifinanziamento, quale pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, aumentato come segue:

a)otto punti percentuali, quando il credito ha per fatto costitutivo un appalto di forniture o un appalto di servizi;

b)tre punti e mezzo percentuali, in tutti gli altri casi.

5. Gli interessi sono calcolati dal giorno di calendario successivo alla scadenza fino al giorno di calendario in cui il debito è rimborsato integralmente.

L'ordine di riscossione corrispondente all'importo degli interessi di mora è emesso quando tale interesse è effettivamente percepito.

6. Nei casi in cui il tasso di interesse complessivo risulta negativo, esso è fissato allo zero percento.";

e)all'articolo 8, dopo il termine "ESMA" sono inseriti i termini "o, per quanto riguarda gli Stati EFTA, della fattura da parte dell'Autorità di vigilanza EFTA";

f)all'articolo 10, paragrafo 2, è inserito il comma seguente:

"Quando, per quanto riguarda gli amministratori di indici di riferimento critici stabiliti negli Stati EFTA, l'Autorità di vigilanza EFTA deve provvedere al rimborso di un'autorità nazionale competente, l'ESMA mette senza indugio a disposizione dell'Autorità di vigilanza EFTA, a tal fine, gli importi che devono essere rimborsati all'EFTA.".

Articolo 2

Fa fede il testo dei regolamenti delegati (UE) 2022/804, (UE) 2022/805 e (UE) 2024/1705 nelle lingue islandese e norvegese, da pubblicarsi nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Articolo 3

La presente decisione entra in vigore il [...] purché siano state effettuate tutte le notifiche previste all'articolo 103, paragrafo 1, dell'accordo SEE 4* oppure, se successivo, il giorno in cui entra in vigore la decisione del comitato misto SEE n. [...] 5 [che integra il regolamento (UE) 2019/2175/UE nell'accordo SEE].

Articolo 4

La presente decisione è pubblicata nella sezione SEE e nel supplemento SEE della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il comitato misto SEE

   Il presidente

   

   I segretari

   del comitato misto SEE

(1)    GU L 145 del 24.5.2022, pag. 7.
(2)    GU L 145 del 24.5.2022, pag. 14.
(3)    GU L, 2024/1705, 18.6.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2024/1705/oj  
(4) *    [Non è stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.] [È stata comunicata l'esistenza di obblighi costituzionali.]
(5)    GU L ...