COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.3.2026
COM(2026) 95 final
ALLEGATO
della
raccomandazione di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio
{SWD(2026) 68 final}
ALLEGATO
Direttive di negoziato
–Obiettivo dei negoziati è la firma e la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e Maurizio e del relativo protocollo di attuazione, in linea con gli articoli 28, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.
–L'APPS e il relativo protocollo di attuazione dovrebbero definire il quadro generale delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione nelle acque di Maurizio e le modalità della collaborazione con tale paese nel settore della pesca.
–Per promuovere una pesca sostenibile e responsabile, con benefici reciproci per l'UE e Maurizio, la Commissione dovrebbe basare i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:
·istituire un quadro stabile di collaborazione bilaterale per una pesca sostenibile;
·garantire ai pescherecci della flotta dell'Unione l'accesso alla zona di pesca di Maurizio e le autorizzazioni necessarie affinché esse possano svolgervi le loro attività di pesca, estendendo in tal modo la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'Unione nell'Oceano Indiano;
·tenere debitamente conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani a livello internazionale. Le attività di pesca dovrebbero riguardare esclusivamente le risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando nel contempo particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock interessati;
·cercare di ottenere una quota appropriata di risorse della pesca che sia pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell'Unione qualora tali risorse interessino anche altre flotte straniere;
·mirare all'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;
·garantire che l'accesso alle attività di pesca si basi sia sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'Unione nella regione che su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone e tenendo conto degli interessi delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;
·instaurare un dialogo che rafforzi la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile collegata agli obiettivi di sviluppo di Maurizio, in particolare in materia di i) governance della pesca, ii) attività di contrasto e lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, iii) controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca, iv) consulenza scientifica, v) diritti dei lavoratori del comparto pesca e vi) promozione degli investimenti privati e dell'attività economica a vantaggio della flotta dell'UE e della popolazione locale. Tali azioni andranno a integrare altri strumenti dell'Unione (tra cui lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale);
·garantire che il protocollo concorra a promuovere una crescita sostenibile e un'occupazione dignitosa in relazione alle attività di pesca, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'OIL. In particolare, la clausola sociale dovrebbe indicare che le condizioni d'impiego e di lavoro dei pescatori imbarcati sulle navi dell'Unione non devono essere in contrasto con gli strumenti dell'OIL e dell'Organizzazione marittima internazionale applicabili ai pescatori, segnatamente la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), modificata nel 2022, e la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca;
·promuovere un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella programmazione e nell'attuazione delle attività derivanti dall'APPS;
·includere una clausola riguardante le conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani (compresi i diritti dei lavoratori) e dei principi democratici;
·includere una clausola di non discriminazione tra le varie flotte e di trasparenza.
–In particolare, il protocollo dovrebbe definire:
·le possibilità di pesca da assegnare alle navi dell'Unione;
·la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento;
·i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.