Bruxelles, 3.3.2026

COM(2026) 95 final

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

{SWD(2026) 68 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La Commissione raccomanda di negoziare con Maurizio un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione, in grado di rispondere alle esigenze della flotta dell'Unione e in linea con gli articoli 28, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca (PCP) 1 e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione sulla dimensione esterna della PCP.

La sostituzione dell'attuale accordo di partenariato nel settore della pesca (APP) tra l'Unione europea e Maurizio con un accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) rifletterebbe meglio i cambiamenti derivanti dalla riforma della PCP del 2013, in particolare la maggiore enfasi posta sulla sostenibilità.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'attuale APP tra l'Unione europea e Maurizio 2 è entrato in vigore il 28 gennaio 2014 per un periodo di sei anni ed è tacitamente rinnovabile per ulteriori periodi di tre anni. L'attuale protocollo di attuazione quadriennale 3 , che è entrato in vigore il 21 dicembre 2022 e scadrà il 21 dicembre 2026, fissa le possibilità di pesca per la flotta dell'Unione e la corrispondente contropartita finanziaria a carico dell'Unione e degli armatori. La raccomandazione riguarda la negoziazione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione con Maurizio.

La contropartita finanziaria pubblica dell'Unione dovuta annualmente a Maurizio per l'accesso ammonta a 275 000 EUR, cui si aggiungono 450 000 EUR quale importo specifico per il sostegno settoriale alla politica della pesca e alle politiche correlate.

L'attuale protocollo di attuazione dell'APP con Maurizio prevede possibilità di pesca per il tonno e le specie altamente migratorie per i pescherecci dell'Unione di quattro Stati membri (Spagna, Francia, Italia e Portogallo).

Gli APPS contribuiscono a promuovere gli obiettivi della PCP a livello internazionale, garantendo che le attività di pesca dell'Unione al di fuori delle sue acque siano basate sugli stessi principi e sulle stesse norme applicabili ai sensi del diritto dell'Unione. Essi favoriscono inoltre la collaborazione scientifica tra l'UE e i suoi partner, promuovono la trasparenza e la sostenibilità per una migliore gestione delle risorse ittiche, rafforzano la governance, sviluppando le capacità di monitoraggio, controllo e sorveglianza delle attività delle flotte nazionali e straniere e sostenendo la lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN), e contribuiscono allo sviluppo sostenibile dell'industria ittica locale. Gli APPS integrano altri strumenti dell'Unione, tra cui lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale (NDICI), nel potenziare le capacità nazionali e regionali in materia di gestione della pesca e si basano sulle opportunità esistenti, come le formazioni offerte dal Centro comune di ricerca (JRC) e dall'Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA). Gli APPS rafforzano la posizione dell'Unione all'interno delle organizzazioni internazionali e regionali per la pesca: nel caso di Maurizio, in particolare nell'ambito della Commissione per il tonno dell'Oceano Indiano (IOTC) e dell'Accordo di pesca per l'Oceano Indiano meridionale (SIOFA). L'Unione europea dispone di un'ampia rete di APPS nelle acque dell'Oceano Indiano, segnatamente con le Seychelles e il Madagascar.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

I negoziati per la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile con Maurizio sono in linea con l'azione esterna dell'Unione nei confronti dei paesi ACP (Africa, Caraibi e Pacifico) e, in particolare, con gli obiettivi dell'Unione riguardanti il rispetto dei principi democratici e dei diritti umani.

La clausola sociale che si prevede di negoziare garantisce, in linea con la convenzione C188 dell'OIL, la promozione di un lavoro dignitoso per i lavoratori del paese partner impiegati dai pescherecci dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica procedurale della decisione è l'articolo 218, paragrafi 3 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). La base giuridica sostanziale è l'articolo 43, paragrafo 2, TFUE in relazione alla politica comune della pesca.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non pertinente, la politica della pesca è di competenza esclusiva dell'UE.

Proporzionalità

La decisione è commisurata all'obiettivo di istituire un contesto di governance giuridica, ambientale, economica e sociale per le attività di pesca condotte dai pescherecci dell'Unione nelle acque dei paesi terzi, conformemente all'articolo 31 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca.

Scelta dell'atto giuridico

L'atto è previsto dall'articolo 218, paragrafo 3, TFUE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Nel 2025 la Commissione ha effettuato una valutazione ex post dell'attuale protocollo di attuazione dell'APP con Maurizio e una valutazione ex ante di un eventuale rinnovo dell'attuale accordo e protocollo. Le conclusioni di tale valutazione figurano in un documento di lavoro separato dei servizi della Commissione.

Secondo tali conclusioni, i settori della pesca dell'Unione sono fortemente interessati ad operare nelle acque di Maurizio e la negoziazione di un nuovo accordo e del relativo protocollo è nell'interesse di entrambe le parti. La relazione di valutazione evidenzia inoltre come nell'ultimo protocollo vi sia una discrepanza tra il numero delle possibilità di pesca offerte e il loro utilizzo. Ogni futuro protocollo dovrebbe ridurre il numero delle possibilità di pesca offerte e prevedere una conseguente riduzione della contropartita finanziaria. Il rinnovo del protocollo contribuirebbe inoltre a rafforzare il monitoraggio, il controllo e la sorveglianza e a migliorare la governance delle attività di pesca nella regione.

Per l'Unione è importante mantenere uno strumento che permetta una stretta collaborazione settoriale con Maurizio, che è una presenza strategica nella regione, data la zona di pesca soggetta alla sua giurisdizione, e un importante alleato nell'ambito della IOTC. Per le strategie di sfruttamento della flotta dell'Unione ciò significa poter continuare ad accedere a un'importante zona di pesca nell'ambito di un quadro giuridico internazionale pluriennale. L'importanza di Maurizio per quanto riguarda la trasformazione del tonno catturato nell'Oceano Indiano e le esportazioni di prodotti a base di tonno nell'Unione rende, tra l'altro, il nuovo protocollo ancor più rilevante sia per l'industria della pesca di Maurizio che per quella dell'Unione. Per le autorità mauriziane, il proseguimento delle relazioni con l'Unione contribuirebbe anche a rafforzare la governance degli oceani, grazie al sostegno specifico dell'Unione che offre opportunità di finanziamento pluriennali per questo settore.

Consultazioni dei portatori di interessi

Nell'ambito della valutazione sono stati consultati gli Stati membri, i rappresentanti del settore, le organizzazioni internazionali della società civile, nonché l'amministrazione preposta alla pesca e la società civile di Maurizio. I portatori di interessi sono stati consultati anche nel quadro delle riunioni del Consiglio consultivo per la flotta oceanica.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

Non pertinente.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Le direttive di negoziato proposte, figuranti nell'allegato della decisione, includono una clausola sulle conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani e dei principi democratici.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il nuovo protocollo di attuazione prevede il versamento di una contropartita finanziaria a Maurizio. Le dotazioni di bilancio corrispondenti (stanziamenti d'impegno e di pagamento) devono essere incluse ogni anno nella linea di bilancio relativa agli APPS (08 05 01) ed essere compatibili con la programmazione finanziaria del quadro finanziario pluriennale 4 2021-2027. Gli importi annuali degli impegni e dei pagamenti sono stabiliti nell'ambito della procedura annuale di bilancio, compresa la linea di riserva per i protocolli non ancora entrati in vigore all'inizio dell'anno 5 .

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'avvio dei negoziati è previsto all'inizio del secondo trimestre del 2026.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La Commissione raccomanda che:

il Consiglio autorizzi la Commissione ad avviare e condurre negoziati in vista della firma e conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione con Maurizio;

la Commissione sia nominata negoziatrice in materia per conto dell'UE;

la Commissione conduca i negoziati in consultazione con un comitato speciale, come previsto dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

il Consiglio impartisca le direttive di negoziato allegate alla raccomandazione alla Commissione.

Raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafi 3 e 4,

vista la raccomandazione della Commissione europea,

considerando che è opportuno avviare negoziati con Maurizio al fine di concludere un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Commissione è autorizzata a negoziare con Maurizio, a nome dell'Unione, un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile e il relativo protocollo di attuazione.

Articolo 2

Le direttive di negoziato figurano nell'allegato.

Articolo 3

I negoziati sono condotti in consultazione con il gruppo "Politica esterna della pesca" del Consiglio.

Articolo 4

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).
(2)     http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/146/oj
(3)     http://data.europa.eu/eli/prot/2022/2585/oj
(4)    Articolo 20 dell'accordo interistituzionale, del 16 dicembre 2020, tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia per l'introduzione di nuove risorse proprie (GU L 433 I del 22.12.2020, pag. 28) https://eur-lex.europa.eu/legal-content/it/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:433I:FULL
(5)    Capitolo 40 (linea di riserva 30 02 02), in linea con l'accordo interistituzionale sul QFP (2013/C 373/01).

Bruxelles, 3.3.2026

COM(2026) 95 final

ALLEGATO

della

raccomandazione di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

che autorizza l'avvio di negoziati a nome dell'Unione europea per la conclusione di un accordo di partenariato per una pesca sostenibile e del relativo protocollo di attuazione tra l'Unione europea e la Repubblica di Maurizio








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ALLEGATO

Direttive di negoziato

Obiettivo dei negoziati è la firma e la conclusione di un nuovo accordo di partenariato per una pesca sostenibile (APPS) tra l'Unione europea e Maurizio e del relativo protocollo di attuazione, in linea con gli articoli 28, 31 e 32 del regolamento (UE) n. 1380/2013 relativo alla politica comune della pesca 1 e con le conclusioni del Consiglio del 19 marzo 2012 concernenti la comunicazione della Commissione del 13 luglio 2011 sulla dimensione esterna della politica comune della pesca.

L'APPS e il relativo protocollo di attuazione dovrebbero definire il quadro generale delle attività di pesca dei pescherecci dell'Unione nelle acque di Maurizio e le modalità della collaborazione con tale paese nel settore della pesca.

Per promuovere una pesca sostenibile e responsabile, con benefici reciproci per l'UE e Maurizio, la Commissione dovrebbe basare i propri obiettivi di negoziato sui seguenti elementi:

·istituire un quadro stabile di collaborazione bilaterale per una pesca sostenibile;

·garantire ai pescherecci della flotta dell'Unione l'accesso alla zona di pesca di Maurizio e le autorizzazioni necessarie affinché esse possano svolgervi le loro attività di pesca, estendendo in tal modo la rete degli accordi di partenariato per una pesca sostenibile di cui dispongono gli operatori dell'Unione nell'Oceano Indiano;

·tenere debitamente conto dei migliori pareri scientifici disponibili e dei piani di gestione pertinenti adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP), al fine di garantire la sostenibilità ambientale delle attività di pesca e promuovere la governance degli oceani a livello internazionale. Le attività di pesca dovrebbero riguardare esclusivamente le risorse disponibili, tenendo conto della capacità di pesca della flotta locale e prestando nel contempo particolare attenzione alla natura altamente migratoria degli stock interessati;

·cercare di ottenere una quota appropriata di risorse della pesca che sia pienamente commisurata agli interessi delle flotte dell'Unione qualora tali risorse interessino anche altre flotte straniere;

·mirare all'applicazione delle stesse condizioni tecniche a tutte le flotte straniere;

·garantire che l'accesso alle attività di pesca si basi sia sui dati storici relativi alle operazioni della flotta dell'Unione nella regione che su quelli previsti per il futuro, alla luce delle valutazioni scientifiche migliori e più aggiornate di cui si dispone e tenendo conto degli interessi delle regioni ultraperiferiche dell'Unione;

·instaurare un dialogo che rafforzi la politica settoriale al fine di incoraggiare l'attuazione di una politica della pesca responsabile collegata agli obiettivi di sviluppo di Maurizio, in particolare in materia di i) governance della pesca, ii) attività di contrasto e lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, iii) controllo, monitoraggio e sorveglianza delle attività di pesca, iv) consulenza scientifica, v) diritti dei lavoratori del comparto pesca e vi) promozione degli investimenti privati e dell'attività economica a vantaggio della flotta dell'UE e della popolazione locale. Tali azioni andranno a integrare altri strumenti dell'Unione (tra cui lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale);

·garantire che il protocollo concorra a promuovere una crescita sostenibile e un'occupazione dignitosa in relazione alle attività di pesca, tenendo conto delle convenzioni pertinenti dell'OIL. In particolare, la clausola sociale dovrebbe indicare che le condizioni d'impiego e di lavoro dei pescatori imbarcati sulle navi dell'Unione non devono essere in contrasto con gli strumenti dell'OIL e dell'Organizzazione marittima internazionale applicabili ai pescatori, segnatamente la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro (1998), modificata nel 2022, e la convenzione n. 188 dell'OIL sul lavoro nel settore della pesca;

·promuovere un adeguato coinvolgimento dei portatori di interessi nella programmazione e nell'attuazione delle attività derivanti dall'APPS;

·includere una clausola riguardante le conseguenze di eventuali violazioni dei diritti umani (compresi i diritti dei lavoratori) e dei principi democratici;

·includere una clausola di non discriminazione tra le varie flotte e di trasparenza.

In particolare, il protocollo dovrebbe definire:

·le possibilità di pesca da assegnare alle navi dell'Unione;

·la contropartita finanziaria e le relative modalità di pagamento;

·i meccanismi di attuazione del sostegno settoriale.

(1)    Regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della pesca, che modifica i regolamenti (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonché la decisione 2004/585/CE del Consiglio (GU L 354 del 28.12.2013, pag. 22).