Bruxelles, 23.2.2026

COM(2026) 89 final

2026/0055(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell'articolo 409 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione") in merito a una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell'articolo 409 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

L'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione concluso tra l'UE e il Regno Unito stabilisce regimi preferenziali in settori quali gli scambi di merci e servizi, il commercio digitale, la proprietà intellettuale, gli appalti pubblici, il settore aereo e il trasporto su strada, l'energia, la pesca, il coordinamento della sicurezza sociale, la cooperazione delle autorità di contrasto e giudiziarie in materia penale, la cooperazione tematica e la partecipazione ai programmi dell'Unione. In particolare, il titolo XI, capi 6, 7 e 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione comprende disposizioni in materia di standard sociali e del lavoro, ambiente e clima e altri strumenti per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

2.2.Il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile

Il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione comprende rappresentanti dell'Unione e del Regno Unito ed è copresieduto dall'Unione e dal Regno Unito. L'allegato 1 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione stabilisce il regolamento interno del comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile. I compiti del comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile sono stabiliti all'articolo 8 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e sono sostanzialmente i seguenti:

·monitorare ed esaminare l'attuazione del suddetto accordo o di un eventuale accordo integrativo, e garantirne il corretto funzionamento;

·adottare decisioni su qualunque materia nei casi previsti dal suddetto accordo o da un eventuale accordo integrativo.

2.3.L'atto previsto del comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile

Conformemente all'articolo 408 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, per qualsiasi questione che emerga nell'ambito del titolo XI, articolo 355, paragrafo 3, e capi 6, 7 e 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione una parte può chiedere consultazioni al fine di giungere a una soluzione reciprocamente soddisfacente.

L'articolo 409, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione prevede che, se le consultazioni tenute a norma dell'articolo 408 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione non sono sfociate in una soluzione soddisfacente della questione, ciascuna parte possa richiedere la costituzione di un gruppo di esperti cui sottoporre la questione.

Conformemente all'articolo 409, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile deve compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti.

Ciascuna parte deve inserire almeno cinque nominativi nell'elenco dei membri del gruppo di esperti. Le parti devono parimenti indicare almeno cinque persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti.

Il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile deve provvedere affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15.

A norma dell'articolo 409, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli esperti proposti come membri del gruppo devono vantare conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito di accordi internazionali.

Gli esperti proposti come membri del gruppo devono esercitare le funzioni a titolo personale e non devono accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie contestate. Essi non devono essere collegati alle parti né ricevere istruzioni dalle medesime e non devono essere membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell'Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

Conformemente all'articolo 783 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, l'accordo è entrato in vigore il 1º maggio 2021.

Sulla base delle rispettive proposte, l'Unione e il Regno Unito dovrebbero concordare:

il sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione;

il sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito;

il sottoelenco di persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che dovrebbero esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti.

La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere quella di sostenere l'adozione di una decisione del comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile conformemente all'articolo 409 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti a norma dell'accordo e per questioni che emergono nell'ambito del titolo XI, articolo 355, paragrafo 3, e capi 6, 7 e 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, in linea con il progetto di decisione accluso alla presente proposta.

4.Base giuridica

Le basi giuridiche individuate nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea sono quelle che disciplinano i settori in cui può essere avviata la procedura di risoluzione delle controversie, vale a dire:

·l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE (politica commerciale comune),

in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE che prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

La decisione che il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto delle parti a norma dell'articolo 10, paragrafo 1, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

L'obiettivo e il contenuto dell'atto previsto riguardano la definizione della posizione dell'Unione in relazione all'elenco delle persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti nell'ambito del titolo sulla parità di condizioni dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5.Pubblicazione dell'atto previsto

La decisione del comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile ha la finalità di compilare un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti a norma dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione e deve pertanto essere pubblicata, dopo l'adozione, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

2026/0055 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell'articolo 409 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 409, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile è tenuto a compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a far parte del gruppo di esperti su questioni che emergono nell'ambito dell'articolo 355, paragrafo 3, e dei capi 6, 7 e 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(2)Ciascuna parte dovrebbe indicare almeno cinque persone affinché esercitino le funzioni di membri del gruppo di esperti. Le parti dovrebbero parimenti indicare almeno cinque persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti.

(3)Il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile dovrebbe provvedere affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15.

(4)Conformemente all'articolo 409, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero vantare conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito di accordi internazionali.

(5)Inoltre gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero esercitare le funzioni a titolo personale e non dovrebbero accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie contestate. Essi non dovrebbero essere collegati alle parti né ricevere istruzioni dalle medesime e non dovrebbero essere membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell'Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

(6)In base alle proposte dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno che il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile approvi i due sottoelenchi per la posizione di membro del gruppo di esperti e il sottoelenco per la posizione di presidente del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall'articolo 8, paragrafo 1, lettera j), dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione si basa sul progetto di decisione del comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente


Bruxelles, 23.2.2026

COM(2026) 89 final

ALLEGATO

della

proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra per quanto riguarda l'adozione di una decisione relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti costituito a norma dell'articolo 409 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione


ALLEGATO

Progetto

Decisione n. …/2025 del comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile istituito dall'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra

del XXX 2025

relativa alla compilazione di un elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti a norma del titolo XI dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione

IL COMITATO COMMERCIALE SPECIALIZZATO PER LA PARITÀ DI CONDIZIONI PER UNA CONCORRENZA APERTA E LEALE E PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE,

visto l'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra 1 ("accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione"), in particolare l'articolo 409,

considerando quanto segue:

(1)A norma dell'articolo 409, paragrafo 3, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile è tenuto a compilare un elenco di almeno 15 persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti su questioni che emergono nell'ambito del titolo XI, articolo 355, paragrafo 3, e capi 6, 7 e 8, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione.

(2)Ciascuna parte dovrebbe indicare almeno cinque persone affinché esercitino le funzioni di membri del gruppo di esperti. Le parti dovrebbero parimenti indicare almeno cinque persone che non sono cittadini né dell'una né dell'altra parte e che sono disposte e idonee a esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti.

(3)Il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile dovrebbe provvedere affinché l'elenco sia tenuto aggiornato e affinché gli esperti siano sempre almeno in numero di 15.

(4)Conformemente all'articolo 409, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero vantare conoscenze o competenze specialistiche in diritto del lavoro o in diritto ambientale, in altre materie disciplinate dal capo o dai capi applicabili ovvero nella risoluzione delle controversie che sorgono nell'ambito di accordi internazionali.

(5)Conformemente all'articolo 409, paragrafo 4, dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione, gli esperti proposti come membri del gruppo dovrebbero esercitare le funzioni a titolo personale e non dovrebbero accettare istruzioni da alcuna organizzazione o alcun governo sulle materie contestate. Essi non dovrebbero essere collegati alle parti né ricevere istruzioni dalle medesime e non dovrebbero essere membri, funzionari né altri agenti di istituzioni dell'Unione, di governi degli Stati membri o del governo del Regno Unito.

(6)In base alle proposte dell'Unione e del Regno Unito, è opportuno che il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile approvi i due sottoelenchi per la posizione di membro del gruppo di esperti e il sottoelenco per la posizione di presidente del gruppo di esperti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'elenco di persone disposte e idonee a esercitare le funzioni di membri del gruppo di esperti di cui all'articolo 409 dell'accordo sugli scambi commerciali e la cooperazione tra l'Unione europea e la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord, dall'altra figura nell'allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo all'adozione.

Per il comitato commerciale specializzato per la parità di condizioni per una concorrenza aperta e leale e per lo sviluppo sostenibile

I copresidenti



ALLEGATO

(a)Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte dell'Unione:

Giovanna ADINOLFI

Irina BUGA

Maria GAVOUNELI

Ursula KRIEBAUM

Peter-Tobias STOLL

Geert VAN CALSTER

(b)Sottoelenco di persone compilato in base alle proposte del Regno Unito:

Juliet BLANCH

Hugh CHEETHAM

Kathleen CLAUSSEN

Patrick PEARSALL

Janet WHITTAKER

(c)Sottoelenco di persone che dovrebbero esercitare le funzioni di presidente del gruppo di esperti:

Ujal BHATIA

Zachary DOUGLAS

Eduardo MOTTA

Penelope RIDINGS

Thomas COTTIER

Christine KADDOUS

Anne TREBILCOCK

(1)    GU L 149 del 30.4.2021, pag. 10.