COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.2.2026
COM(2026) 83 final
2026/0051(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 14ª Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione dell'Uzbekistan all'OMC
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 14ª Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") in riferimento alla prevista adozione di una decisione in merito all'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan all'OMC.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC")
Obiettivo dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio (di seguito "accordo OMC") è conseguire gli obiettivi menzionati nel preambolo dell'accordo stesso. L'accordo è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.
L'Unione europea ("UE") è parte dell'accordo. Anche tutti i 27 Stati membri dell'UE sono parti dell'accordo. L'OMC può adottare decisioni secondo le procedure stabilite nell'accordo OMC.
2.2.La Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio
La Conferenza dei ministri è il più alto organo decisionale dell'OMC e si riunisce almeno una volta ogni due anni. Per legge e prassi, le decisioni sono adottate per consenso.
La prossima riunione della Conferenza dei ministri si terrà a Yaoundé, Camerun, dal 26 al 29 marzo 2026.
2.3.L'atto previsto durante la Conferenza dei ministri dell'OMC e il motivo e l'obiettivo della proposta
Durante la 14ª Conferenza dei ministri dell'OMC ("CM14") può essere adottata una decisione relativa all'adesione della Repubblica dell'Uzbekistan ("Uzbekistan") all'OMC.
I membri dell'OMC e l'Uzbekistan sono giunti alla fase conclusiva di un accordo sulle condizioni di adesione dell'Uzbekistan all'organizzazione. Questo risultato è stato raggiunto dopo diversi anni di negoziati, iniziati con la domanda di adesione all'OMC presentata dall'Uzbekistan nel 1994.
L'adesione all'OMC, che si prevede apporterà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e di sviluppo sostenibile in Uzbekistan, sottolinea il sostegno a un sistema commerciale multilaterale, basato su regole e incentrato sull'OMC.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione
3.1.Note generali
L'obiettivo della presente proposta è consentire all'UE di associarsi a un eventuale consenso in sede di OMC sull'adozione, da parte della Conferenza dei ministri, dell'atto previsto, che consiste in una decisione relativa all'adesione dell'Uzbekistan all'OMC.
Pur non essendo ancora chiaro se e in quale misura i membri dell'OMC saranno in grado di raggiungere un consenso sull'atto previsto, la posizione dell'UE in sede di MC14 deve essere stabilita in anticipo dal Consiglio a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
Nel 1994 il governo dell'Uzbekistan ha presentato domanda di adesione all'OMC. Il 21 dicembre 1994 è stato istituito un gruppo di lavoro sull'adesione dell'Uzbekistan. L'11ª riunione del gruppo di lavoro si è svolta nei giorni 5 e 6 novembre 2025. Nell'ottobre 2025 la Commissione ha concluso, a nome dell'UE, negoziati bilaterali su un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte dell'Uzbekistan. È opportuno che l'UE sostenga l'adesione dell'Uzbekistan all'OMC.
Una volta pubblicato dal segretariato dell'OMC, il progetto di pacchetto di adesione della Repubblica dell'Uzbekistan (progetto di elenco consolidato delle concessioni e degli impegni relativi alle merci, progetto di elenco consolidato degli impegni specifici relativi agli scambi di servizi e progetto di relazione del gruppo di lavoro) sarà esaminato dai membri dell'OMC in occasione della riunione finale del gruppo di lavoro sull'adesione dell'Uzbekistan (non ancora programmata) e potrebbe essere adottato, eventualmente con alcune lievi modifiche, in occasione della CM14 che si terrà in Camerun dal 26 al 29 marzo 2026.
Dal momento che i negoziati sono ancora in corso, la Commissione si aspetta che il Consiglio decida in merito alla posizione dell'UE sui risultati di tali negoziati non appena la situazione dei testi pertinenti diventerà sufficientemente chiara, all'inizio della Conferenza dei ministri o nel corso della stessa.
L'iniziativa è pienamente coerente con la politica vigente. Decisioni analoghe erano state preparate per precedenti Conferenze dei ministri dell'OMC, tra cui la 13ª Conferenza dei ministri dell'OMC nel 2024.
3.2.Sintesi delle condizioni di adesione all'OMC
3.2.1.Elenco degli impegni: beni e servizi
Gli elenchi consolidati definitivi degli impegni e delle concessioni elaborati dal segretariato dell'OMC sono in corso di finalizzazione. L'UE ha concluso i negoziati bilaterali con l'Uzbekistan il 24 ottobre 2025.
3.2.2.Beni
L'Uzbekistan vincola il 100 % dei dazi del suo elenco di concessioni e impegni relativi alle merci. Per quanto riguarda gli impegni assunti nei confronti dell'UE, l'Uzbekistan applicherà i dazi consolidati finali a decorrere dalla data di adesione, mentre un numero esiguo di tali dazi sarà applicato entro 3 o 5 anni. L'Uzbekistan ha inoltre soddisfatto le richieste dell'UE in quanto ha ridotto i dazi consolidati, in particolare per le linee tariffarie con maggiori esportazioni dell'UE e di interesse agricolo (il dazio consolidato finale medio totale ponderato in base agli scambi proposto dall'Uzbekistan all'UE è pari a circa 4,5 %), e ha concesso diritti negoziali iniziali.
Per quanto riguarda i dazi all'esportazione, l'Uzbekistan ha concordato un elenco positivo, secondo quanto richiesto dall'UE, con aliquote per la maggior parte simili a quelle stabilite nel decreto presidenziale uzbeko n. 47 del marzo 2025. Per i metalli e i rottami metallici, le aliquote comprendono una percentuale ad valorem compresa tra il 5 % e l'80 %, associata a valori limite specifici. Per i prodotti agricoli, le aliquote sono ad valorem e comprese tra il 20 % e il 30 % per gli animali vivi, i prodotti a base di carne e i cereali, mentre per il riso, il cotone e i prodotti di cotone le aliquote del dazio all'esportazione sono ad valorem, con valori limite specifici e un periodo di attuazione di 10 anni.
3.2.3.Servizi
L'Uzbekistan assumerà impegni in materia di accesso al mercato per un'ampia gamma di servizi, tra cui i servizi professionali (servizi giuridici, contabili e di revisione contabile, fiscali, di architettura, ingegneria, ingegneria integrata e servizi veterinari), i servizi alle imprese (servizi informatici, immobiliari e altri servizi alle imprese), i servizi di comunicazione (servizi di corriere e di telecomunicazione, compreso il documento di riferimento sulle telecomunicazioni), i servizi edilizi, compresi quelli correlati di ingegneria, e i servizi di distribuzione (sia all'ingrosso che al dettaglio), i servizi educativi (istruzione superiore), i servizi ambientali, i servizi finanziari (assicurativi e bancari), i servizi di turismo e quelli connessi ai viaggi, i servizi ricreativi, culturali e sportivi e i servizi di trasporto (aereo, ferroviario, stradale e ausiliario). Tali impegni sono in linea con l'accordo rafforzato di partenariato e di cooperazione (ARPC) UE-Uzbekistan. L'Uzbekistan ha eliminato tutti gli impegni nel settore audiovisivo e ha ripreso integralmente l'elenco proposto di eccezioni a favore della nazione più favorita per i servizi audiovisivi.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
4.1.1.Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscano "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
4.1.2.Applicazione al caso concreto
La Conferenza dei ministri dell'OMC è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo che istituisce l'OMC e, conformemente all'articolo IV, paragrafo 1, dell'accordo OMC, è abilitata a prendere decisioni in relazione a tutti gli aspetti contemplati dagli accordi commerciali multilaterali, comprese le decisioni che hanno effetti giuridici.
L'atto previsto menzionato sopra costituisce un atto avente effetti giuridici poiché può incidere sui diritti e sugli obblighi dell'Unione in virtù del diritto internazionale.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
4.2.1.Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
4.2.2.Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207 TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2026/0051 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di 14ª Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio in merito all'adesione dell'Uzbekistan all'OMC
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Con decisione 94/800/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1994, l'Unione ha concluso l'accordo di Marrakech che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio ("accordo OMC"), che è entrato in vigore il 1º gennaio 1995.
(2)A norma dell'articolo IV, paragrafo 1, e dell'articolo IX, paragrafo 1, dell'accordo OMC, la Conferenza dei ministri dell'Organizzazione mondiale del commercio ("OMC") può adottare decisioni per consenso.
(3)Nella 14ª riunione del 26-29 marzo 2026, la Conferenza dei ministri dell'OMC potrà adottare una decisione in merito all'adesione dell'Uzbekistan all'OMC.
(4)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di Conferenza dei ministri dell'OMC, poiché le decisioni previste sono vincolanti per l'Unione.
(5)I negoziati per l'adesione dell'Uzbekistan all'OMC sono iniziati nel 1995. Il 21 dicembre 1994 è stato istituito il gruppo di lavoro sull'adesione dell'Uzbekistan. L'11ª riunione del gruppo si è svolta dal 5 al 6 novembre 2025. Nell'ottobre 2025 la Commissione ha concluso, a nome dell'UE, negoziati bilaterali su un'ampia serie di impegni di apertura del mercato da parte dell'Uzbekistan. Si prevede che l'adesione all'OMC apporterà un contributo positivo e durevole al processo di riforma economica e sviluppo sostenibile dell'Uzbekistan. Un'eventuale adesione sottolinea inoltre il sostegno a un sistema commerciale multilaterale basato su regole e incentrato sull'OMC. È opportuno che l'UE sostenga l'adesione dell'Uzbekistan,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di 14ª Conferenza ministeriale dell'OMC o di qualsiasi riunione successiva del Consiglio generale è la seguente:
associarsi al consenso raggiunto tra i membri dell'OMC al fine di adottare una decisione relativa all'adesione dell'Uzbekistan all'OMC.
Articolo 2
La Commissione è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente