Bruxelles, 17.2.2026

COM(2026) 74 final

2026/0045(COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione , sulle imprese di riassicurazione, sulle imprese di investimento , sulle società di gestione patrimoniale e sui gestori di fondi di investimento alternativi appartenenti ad un conglomerato finanziario (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.Nel contesto dell'Europa dei cittadini, la Commissione attribuisce grande importanza alla semplificazione e alla chiara formulazione della normativa dell'Unione, affinché diventi più comprensibile e accessibile ai cittadini, offrendo loro nuove possibilità di far valere i diritti che la normativa sancisce.

Questo obiettivo non può essere realizzato fintanto che numerose disposizioni, modificate a più riprese e spesso in modo sostanziale, rimangono sparse, costringendo chi le voglia consultare a ricercarle sia nell'atto originario sia negli atti di modifica. L'individuazione delle norme vigenti richiede pertanto un notevole impegno di ricerca e di comparazione dei diversi atti.

Per tale motivo è indispensabile codificare le disposizioni che hanno subito frequenti modifiche, se si vuole che la normativa dell'Unione sia chiara e trasparente.

2.Il 1° aprile 1987 la Commissione decise 1 di dare istruzione ai propri servizi di procedere alla codificazione di tutti gli atti dopo non oltre dieci modifiche, sottolineando che si tratta di un requisito minimo e che i vari servizi dovrebbero sforzarsi di codificare i testi di loro competenza anche a intervalli più brevi, al fine di garantire la chiarezza e la comprensione immediata delle disposizioni.

3.Le conclusioni della presidenza del Consiglio europeo di Edimburgo (dicembre 1992) ribadirono questa necessità 2 , sottolineando l’importanza della codificazione, poiché offre la certezza del diritto applicabile a una determinata materia in un preciso momento.

La codificazione va effettuata nel pieno rispetto dell'iter di adozione della legislazione dell'Unione.

Dal momento che in sede di codificazione nessuna modificazione di carattere sostanziale può essere apportata agli atti che ne fanno oggetto, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione conclusero un accordo interistituzionale, del 20 dicembre 1994, per un metodo di lavoro accelerato che consenta la rapida adozione degli atti di codificazione.

4.Lo scopo della presente proposta è quello di avviare la codificazione della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 3 . La nuova direttiva sostituisce i vari atti che essa incorpora 4 , preserva in pieno la sostanza degli atti oggetto di codificazione e pertanto non fa altro che riunirli apportando unicamente gli adattamenti formali necessari ai fini dell’opera di codificazione.

5.La proposta di codificazione è stata elaborata sulla base della consolidazione preliminare, in tutte le lingue ufficiali, della direttiva 2002/87/CE e degli strumenti di modifica della stessa, effettuata dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, attraverso un sistema di elaborazione dati. Nei casi in cui è stata assegnata una nuova numerazione agli articoli, la concordanza tra la vecchia e la nuova numerazione è esposta in una tavola che figura all'allegato IV della direttiva codificata.

🡻 2002/87/CE (adattato)

2026/0045 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione ⌦ , sulle imprese di riassicurazione, ⌫ sulle imprese di investimento ⌦ , sulle società di gestione patrimoniale e sui gestori di fondi di investimento alternativi ⌫ appartenenti ad un conglomerato finanziario (codificazione)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato ⌦ sul funzionamento dell'Unione europea ⌫, in particolare l'articolo 53, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 5 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

🡻 

(1)La direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 6 ha subito varie e sostanziali modifiche 7 . A fini di chiarezza e razionalizzazione, è opportuno procedere alla sua codificazione.

🡻 2002/87/CE considerando 5 (adattato)

(2)Per essere efficace, la vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione ⌦ , sulle imprese di riassicurazione, ⌫ sulle imprese di investimento ⌦ , sulle società di gestione patrimoniale e sui gestori di fondi di investimento alternativi (imprese regolamentate) ⌫ appartenenti ad un conglomerato finanziario dovrebbe essere esercitata su tutti i conglomerati di questo genere con attività finanziarie intersettoriali significative, ossia in caso di raggiungimento di determinate soglie, a prescindere dalla loro struttura. La vigilanza supplementare dovrebbe applicarsi a tutte le attività finanziarie individuate nella legislazione finanziaria settoriale e tutte le imprese che esercitano principalmente tali attività dovrebbero essere assoggettate a vigilanza supplementare.

🡻 2011/89/UE considerando 1 (adattato)

(3)La direttiva 2002/87/CE ⌦ ha fornito ⌫ alle autorità competenti del settore finanziario poteri e strumenti supplementari per la vigilanza di gruppi costituiti da molteplici imprese regolamentate, operanti in diversi settori dei mercati finanziari. Questi gruppi (conglomerati finanziari) sono esposti a rischi (rischi di gruppo) che comprendono: il rischio di contagio, dove il rischio si diffonde da un’estremità all’altra del gruppo; la concentrazione del rischio, dove lo stesso tipo di rischio si materializza contemporaneamente in diverse parti del gruppo; la complessità della gestione di molti soggetti giuridici diversi; i potenziali conflitti di interesse; la sfida di attribuire il capitale di vigilanza a tutte le imprese regolamentate che sono parte del conglomerato finanziario, evitando così l’impiego multiplo del capitale. I conglomerati finanziari dovrebbero pertanto essere assoggettati a una vigilanza supplementare rispetto alla normale attività di vigilanza su base individuale, consolidata o di gruppo, evitando duplicazioni o interferenze con il gruppo, e a prescindere dalla struttura giuridica del gruppo stesso.

🡻 2011/89/UE considerando 3 (adattato)

(4)Occorre che i conglomerati finanziari siano identificati nell’Unione secondo l’entità della loro esposizione ai rischi di gruppo, sulla base di orientamenti comuni pubblicati dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 (ABE), dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 (AEAP) e dall’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 (AESFEM) conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 ⌦ rispettivamente ⌫, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto). Inoltre, è importante che i requisiti per l’esclusione dalla vigilanza supplementare siano applicati in base al rischio, conformemente a tali orientamenti. Ciò è di particolare importanza nel caso dei grandi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale.

🡻 2002/87/CE considerando 6

(5)Le decisioni di non assoggettare una determinata impresa alla vigilanza supplementare dovrebbero essere adottate tenendo conto, in aggiunta ad altri fattori, dell'assoggettamento o meno di tale impresa alla vigilanza a livello di gruppo prevista dalle norme settoriali.

🡻 2002/87/CE considerando 7 (adattato)

(6)Le autorità competenti dovrebbero essere in grado di valutare a livello di gruppo la situazione finanziaria delle imprese ⌦ regolamentate ⌫ appartenenti ad un conglomerato finanziario, in particolare sotto il profilo della solvibilità (ivi compresa la prevenzione del computo multiplo dei fondi propri), della concentrazione dei rischi e delle operazioni intragruppo.

🡻 2002/87/CE considerando 8 (adattato)

(7)I conglomerati finanziari sono spesso sottoposti ad una gestione imperniata sui settori di attività che non coincide appieno con la struttura giuridica del conglomerato.

🡻 2002/87/CE considerando 9

(8)Tutti i conglomerati finanziari soggetti a vigilanza supplementare dovrebbero disporre di un coordinatore, designato fra le competenti autorità interessate.

🡻 2002/87/CE considerando 10

(9)I compiti del coordinatore dovrebbero lasciare impregiudicati i compiti e le responsabilità delle autorità competenti come previsto dalle norme settoriali.

🡻 2002/87/CE considerando 11 (adattato)

(10)Le autorità competenti interessate, e in particolare il coordinatore, dovrebbero poter disporre degli strumenti che consentano loro di ottenere dalle imprese ⌦ regolamentate ⌫ appartenenti ad un conglomerato finanziario, o da altre autorità competenti, le informazioni di cui hanno bisogno per l'espletamento delle loro funzioni di vigilanza supplementare.

🡻 2011/89/UE considerando 4 (adattato)

(11)Il monitoraggio completo e adeguato dei rischi di gruppo nei grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale e la vigilanza sulle politiche patrimoniali di questi gruppi sono possibili solo se le autorità competenti raccolgono informazioni derivanti dall’attività di vigilanza e pianificano misure di vigilanza al di là della portata nazionale del loro mandato. È pertanto necessario che le autorità competenti coordinino la vigilanza supplementare sui conglomerati finanziari operanti a livello internazionale tra le autorità ritenute maggiormente rilevanti per la vigilanza supplementare su un conglomerato finanziario. I collegi di autorità competenti rilevanti per i conglomerati finanziari dovrebbero agire conformemente alla natura supplementare della ⌦ presente ⌫ direttiva e, in quanto tali, non dovrebbero duplicare o sostituire bensì fornire un valore aggiunto alle attività dei collegi esistenti per i sottogruppi bancari e assicurativi all’interno di tali conglomerati finanziari. Un collegio per un conglomerato finanziario dovrebbe essere costituito laddove non esista un collegio settoriale bancario o assicurativo.

🡻 2002/87/CE considerando 12 (adattato)

(12)È ⌦ necessaria ⌫ la collaborazione tra le autorità preposte alla vigilanza sulle imprese ⌦ regolamentate ⌫, compresa l'elaborazione di accordi di cooperazione ad hoc tra le autorità incaricate della vigilanza su imprese appartenenti allo stesso conglomerato finanziario.

🡻 2011/89/UE considerando 5 (adattato)

(13)Per garantire la necessaria vigilanza regolamentare, è opportuno che la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa delle banche, delle ⌦ imprese ⌫ di assicurazione ⌦ o di riassicurazione ⌫ e dei conglomerati finanziari che svolgono attività transfrontaliere, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative che ne fanno parte, siano controllate, a seconda dei casi, dall’ABE, dall’AEAP, dall’AESFEM (denominate collettivamente «AEV») e dal comitato congiunto e che le relative informazioni siano messe a disposizione delle autorità competenti rilevanti.

🡻 2011/89/UE considerando 6

(14)Per garantire un’efficace vigilanza supplementare delle imprese regolamentate in un conglomerato finanziario, in particolare quando la sede principale di una delle imprese figlie si trova in un paese terzo, la presente direttiva dovrebbe applicarsi a tutte le imprese, in particolare gli enti creditizi che hanno la sede sociale in un paese terzo e che, se avessero la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbero soggetti ad autorizzazione.

🡻 2011/89/UE considerando 7 (adattato)

(15)La vigilanza supplementare su grandi e complessi conglomerati finanziari operanti a livello internazionale richiede un coordinamento in tutta l’Unione, al fine di contribuire alla stabilità del mercato interno per i servizi finanziari. A tale fine, occorre che le autorità competenti concordino i metodi di vigilanza da applicare a tali conglomerati finanziari. Le AEV dovrebbero pubblicare, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 ⌦ rispettivamente ⌫, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni per tali metodi di vigilanza comuni, garantendo così un quadro prudenziale generale degli strumenti e dei poteri di vigilanza previsti dalle direttive relative ai settori bancario, assicurativo, degli strumenti finanziari e dei conglomerati finanziari. Gli orientamenti di cui alla ⌦ presente ⌫ direttiva dovrebbero rispecchiare la natura supplementare della vigilanza ivi prevista e integrare la vigilanza specifica settoriale prevista dalle direttive 2009/138/CE 11 , 2011/61/UE 12 , 2013/36/UE 13 e 2014/65/UE 14 del Parlamento europeo e del Consiglio.

🡻 2011/89/UE considerando 8 (adattato)

(16)Esiste una reale esigenza di monitorare e controllare i potenziali rischi di gruppo, a cui sono esposti i conglomerati finanziari, derivanti dalle partecipazioni in altre società. Nei casi in cui i poteri specifici di vigilanza di cui alla ⌦ presente ⌫ direttiva appaiono insufficienti, la comunità dei supervisori dovrebbe elaborare metodi alternativi per affrontare e considerare adeguatamente tali rischi, preferibilmente grazie al lavoro svolto dalle AEV tramite il comitato congiunto. Se una partecipazione è l’unico elemento per l’identificazione di un conglomerato finanziario, le autorità di vigilanza dovrebbero poter valutare se sussiste un’esposizione ai rischi di gruppo e, se del caso, escludere il gruppo dalla vigilanza supplementare.

🡻 2011/89/UE considerando 11 (adattato)

(17)Mentre i sottogruppi bancari e assicurativi di un conglomerato finanziario devono essere periodicamente sottoposti a prove di stress, spetta al coordinatore nominato conformemente alla ⌦ presente ⌫ direttiva stabilire l’opportunità, i parametri e le tempistiche della prova di stress di uno specifico conglomerato finanziario nel suo insieme. Nelle prove di stress effettuate dalle AEV a livello dell’Unione in un contesto settoriale specifico, il comitato congiunto dovrebbe avere il compito di assicurare che esse si svolgano in maniera coerente tra i diversi settori. Per tali ragioni, le AEV, tramite il comitato congiunto, dovrebbero poter sviluppare dei parametri supplementari per le prove di stress a livello dell’Unione, evidenziando i rischi di gruppo specifici che tipicamente si presentano nei conglomerati finanziari, e dovrebbero poter rendere pubblici i risultati di tali prove, ove consentito dalla legislazione settoriale. Occorre tenere conto delle esperienze acquisite nelle precedenti prove di stress a livello dell’Unione. Le prove di stress dovrebbero, ad esempio, tenere conto dei rischi di liquidità e solvibilità dei conglomerati finanziari.

🡻 2002/87/CE considerando 13 (adattato)

(18)Le imprese ⌦ regolamentate ⌫ con sede principale ⌦ nell’Unione ⌫ possono far parte di un conglomerato finanziario con sede principale al di fuori ⌦ dell’Unione ⌫. È necessario che tali imprese regolamentate siano soggette ad un regime di vigilanza supplementare equivalente e adeguato e in grado di raggiungere obiettivi e risultati analoghi a quelli previsti dalle disposizioni della presente direttiva. A tal fine sono di grande importanza la trasparenza delle norme e lo scambio di informazioni con le autorità del paese terzo su tutti gli elementi pertinenti.

🡻 2002/87/CE considerando 14

(19)Si può presumere che vi sia un regime di vigilanza supplementare equivalente e adeguato solo se le autorità di vigilanza del paese terzo hanno convenuto di cooperare con le autorità competenti interessate riguardo alle modalità di esercizio e agli obiettivi della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

🡻 2002/87/CE considerando 15 (adattato)

(20)La presente direttiva non impone alle autorità competenti di rivelare ⌦ ad un ⌫ comitato per i conglomerati finanziari informazioni per cui vige l'obbligo di riservatezza a norma della presente direttiva o di altre direttive settoriali.

🡻 2011/89/UE considerando 15 (adattato)

(21)Al fine di migliorare la vigilanza supplementare sulle imprese finanziarie appartenenti a un conglomerato finanziario, dovrebbe essere delegato alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all’articolo 290 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea riguardo alle modifiche tecniche della ⌦ presente ⌫ direttiva relative alle definizioni, all’adeguamento della terminologia e ai metodi di calcolo stabiliti dalla stessa. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti ⌦ , nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale «Legiferare meglio» del 13 aprile 2016 15  ⌫. ⌦ In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati ⌫.

🡻 2002/87/CE considerando 16 (adattato)

(22)Poiché ⌦ l’obiettivo della presente direttiva ⌫, vale a dire l'elaborazione di norme sulla vigilanza supplementare sulle imprese ⌦ regolamentate ⌫ appartenenti ad un conglomerato finanziario, non può essere ⌦ conseguito ⌫ in misura sufficiente dagli Stati membri ⌦ ma ⌫, a ⌦ motivo ⌫ delle dimensioni e degli effetti dell'azione in questione, essere ⌦ conseguito ⌫ meglio a livello ⌦ di Unione ⌫, ⌦ quest'ultima ⌫ può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato ⌦ sull'Unione europea ⌫. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale ⌦ obiettivo ⌫ in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo. Dato che la presente direttiva stabilisce norme minime, gli Stati membri sono liberi di introdurre norme più severe.

🡻 2002/87/CE considerando 17

(23)La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi riconosciuti segnatamente nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

🡻 

(24)E’ opportuno che la presente direttiva faccia salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B,

🡻 2002/87/CE (adattato)

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO I

⌦ OGGETTO ⌫ E DEFINIZIONI

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 1) (adattato)

Articolo 1

Oggetto

La presente direttiva disciplina la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate che abbiano ottenuto l’autorizzazione di cui all’articolo 5 della direttiva 2014/65/UE, all’articolo 8 della direttiva 2013/36/UE, all’articolo 5 della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 16 , all’articolo 14 della direttiva 2009/138/CE o agli articoli da 6 a 11 della direttiva 2011/61/UE e che appartengano a un conglomerato finanziario.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini della presente direttiva ⌦ si applicano le definizioni seguenti ⌫:

1)«ente creditizio»: un ente creditizio ⌦ quale definito all’articolo ⌫ 4, paragrafo 1, punto 1), ⌦ del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17  ⌫ ;

2)«impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione ⌦ quale definita all’articolo ⌫ 13, punti 1), 2) o 3), della direttiva 2009/138/CE;

3)«impresa di investimento»: un’impresa di investimento ⌦ quale definita all’articolo ⌫ 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2014/65/UE, comprese ⌦ un’impresa di investimento riconosciuta di un paese terzo quale definita all’articolo ⌫ 4, paragrafo 1, punto 25), del regolamento (UE) n. 575/2013 o un’impresa avente la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della direttiva 2014/65/UE;

4)«impresa regolamentata»: un ente creditizio, un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di investimento, una società di gestione patrimoniale o un gestore di fondi di investimento alternativi;

5)«società di gestione patrimoniale»: una società di gestione ⌦ quale definita all’articolo ⌫ 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE o un’impresa ⌦ avente ⌫ la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

6)«gestore di fondi di investimento alternativi»: un gestore di fondi di investimento alternativi ⌦ quale definito all’articolo ⌫ 4, paragrafo 1, lettere b), 1) e ab), della direttiva 2011/61/UE o un’impresa ⌦ avente ⌫ la sede sociale in un paese terzo e che, se avesse la sede sociale all’interno dell’Unione, sarebbe soggetta ad autorizzazione a norma della stessa direttiva;

7)«impresa di riassicurazione»: un’impresa di riassicurazione ⌦ quale definita all’articolo ⌫ 13, punti 4), 5) o 6), della direttiva 2009/138/CE o una società veicolo ⌦ quale definita all’articolo ⌫ 13, punto 26), della direttiva 2009/138/CE;

🡻 2019/2034 Art. 59

8)«norme settoriali»: gli atti giuridici dell’Unione in materia di vigilanza prudenziale sulle imprese regolamentate, in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013, il regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio 18 , le direttive 2009/138/CE, 2013/36/UE e 2014/65/EU e la direttiva (EU) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 ;

🡻 2011/89/UE Art. 2 punto 1) (adattato)

9)«settore finanziario»: il settore composto da una o più delle imprese seguenti:

a)un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari ⌦ quali rispettivamente definiti all’articolo ⌫  4, paragrafo 1, punti 1), 26) o 18), ⌦ del regolamento (UE) n. 575/2013 ⌫ (denominati collettivamente «settore bancario»);

b)un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ⌦ quali rispettivamente definite all’articolo ⌫ 13, punti 1), 2), 4) o 5), o ⌦ all’articolo ⌫  212, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 2009/138/CE (denominate collettivamente «settore assicurativo»);

c)un’impresa di investimento ⌦ quale definita all’articolo ⌫ 4, paragrafo 1, punto 2), ⌦ del regolamento (UE) n. 575/2013 ⌫ (denominate collettivamente «settore dei servizi di investimento»);

10)«impresa madre»: un’impresa madre ⌦ quale definita all’articolo ⌫ 2, punto 9), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , od ogni impresa che, a giudizio delle autorità competenti, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa;

11)«impresa figlia»: un’impresa figlia ⌦ quale definita all’articolo ⌫ 2, punto 10), della direttiva 2013/34/UE od ogni impresa su cui un’impresa madre eserciti effettivamente, secondo le autorità competenti, un’influenza dominante od ogni filiazione di tale impresa figlia;

12)«partecipazione»: una partecipazione ⌦ quale definita all’articolo ⌫ 2, punto 2), della direttiva 2013/34/UE, oppure il fatto di detenere direttamente o indirettamente almeno il 20 % dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

13)«gruppo»: un gruppo di imprese composto dall’impresa madre, dalle imprese figlie e dalle imprese in cui l’impresa madre o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, o imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE, ivi compresi eventuali sottogruppi delle stesse;

14)«controllo»: relazione tra un’impresa madre e un’impresa figlia ⌦ ai sensi dell’articolo ⌫ 22 della direttiva 2013/34/UE o una relazione analoga tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;

15)«stretti legami»: situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un controllo o una partecipazione o una situazione in cui due o più persone fisiche o giuridiche siano legate permanentemente alla stessa persona da un legame di controllo;

16)«conglomerato finanziario»: un gruppo o sottogruppo a capo del quale vi sia un’impresa regolamentata ovvero del quale almeno una delle imprese figlie di tale gruppo o sottogruppo sia un’impresa regolamentata, e che soddisfi le seguenti condizioni:

a)qualora a capo del gruppo o sottogruppo vi sia un’impresa regolamentata:

i)tale impresa sia l’impresa madre di un’impresa del settore finanziario, un’impresa che detiene una partecipazione in un’impresa del settore finanziario o un’impresa legata a un’impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE;

ii)almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento;

iii)le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3, della presente direttiva;

b)qualora a capo del gruppo o sottogruppo non vi sia un’impresa regolamentata:

i)le attività del gruppo o del sottogruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1;

ii)almeno una delle imprese del gruppo o sottogruppo operi nel settore assicurativo e almeno una operi nel settore bancario o dei servizi di investimento;

iii)le attività consolidate o aggregate delle imprese del gruppo o sottogruppo che operano nel settore assicurativo e delle imprese che operano nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento siano entrambe significative ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2 o 3;

17)«società di partecipazione finanziaria mista»: un’impresa madre, diversa da un’impresa regolamentata, che insieme con le sue imprese figlie, di cui almeno una sia un’impresa regolamentata con sede sociale nell’Unione, e con altre imprese costituisca un conglomerato finanziario;

18)«autorità competenti»: le autorità nazionali degli Stati membri preposte, in forza di legge o regolamento, all’esercizio della vigilanza ⌦ sulle imprese regolamentate ⌫, sia a livello di singola impresa che a livello di gruppo;

19)«autorità competenti rilevanti»:

a)le autorità competenti preposte all’esercizio della vigilanza settoriale a livello di gruppo su qualsiasi impresa regolamentata appartenente a un conglomerato finanziario, in particolare la capogruppo di un settore;

b)il coordinatore designato ⌦ in conformità ⌫ dell’articolo 12, se diverso dalle autorità di cui alla lettera a);

c)altre autorità competenti interessate, se ritenuto necessario dalle autorità di cui alle lettere a) e b);

20)«operazioni intragruppo»: tutte le operazioni con le quali le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario si affidano direttamente o indirettamente ad altre imprese dello stesso gruppo o a qualsiasi persona fisica o giuridica legata alle imprese appartenenti a quel gruppo da stretti legami per adempiere un’obbligazione, contrattuale o di altra natura, dietro pagamento o a titolo gratuito;

21)«concentrazione dei rischi»: tutte le esposizioni con un rischio di perdita potenziale di portata tale da compromettere la solvibilità o la posizione finanziaria generale delle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario; tali esposizioni possono essere dovute a rischio di credito/controparte, rischio di investimento, rischio assicurativo, rischio di mercato, altri rischi oppure a una combinazione o interazione di tali rischi.

Fino all’entrata in vigore delle norme tecniche di regolamentazione adottate a norma dell’articolo 26, paragrafo 1, lettera b), il parere di cui al punto 19), lettera c), tiene conto, in particolare, della quota di mercato detenuta dalle imprese regolamentate del conglomerato finanziario in altri Stati membri, specie se essa supera il 5 %, e dell’importanza all’interno del conglomerato finanziario di qualsiasi impresa regolamentata che sia stabilita in un altro Stato membro.

🡻 2002/87/CE

Articolo 3

Soglie per identificare un conglomerato finanziario

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 2), lettera a) (adattato)

1.    Si considera che le attività di un gruppo si svolgano principalmente nel settore finanziario, ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 16), lettera b), punto i), se il rapporto tra il totale dello stato patrimoniale delle imprese regolamentate e non regolamentate operanti nel settore finanziario e appartenenti al gruppo e il totale dello stato patrimoniale del gruppo nel suo complesso è superiore a un coefficiente del 40 %.

2.    Si considera che le attività svolte nei diversi settori finanziari siano significative ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 16), lettera a), punto iii), o lettera b), punto iii), se per ciascun settore finanziario il valore medio del rapporto tra il totale dello stato patrimoniale di quel settore finanziario e il totale dello stato patrimoniale delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo e del rapporto tra i requisiti di solvibilità del medesimo settore finanziario e il totale dei requisiti di solvibilità delle imprese del settore finanziario appartenenti al gruppo è superiore a un coefficiente del 10 %.

Ai fini della presente direttiva, il settore finanziario di minori dimensioni di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più basso e il settore finanziario più importante di un conglomerato finanziario è il settore con il valore medio più alto. Ai fini del calcolo del valore medio e della valutazione del settore finanziario di minori dimensioni e di quello più importante, il settore bancario e quello dei servizi di investimento sono considerati congiuntamente.

Le società di gestione patrimoniale si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente ad un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

I gestori di fondi di investimento alternativi si aggiungono al settore a cui appartengono all’interno del gruppo; ove non appartengano esclusivamente a un settore, si aggiungono al settore finanziario di minori dimensioni.

3.    Le attività svolte nei diversi settori si presume siano significative ai sensi dell’articolo 2, primo comma, punto 16), lettera a), punto iii), o lettera b), punto iii), anche qualora il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni all’interno del gruppo superi 6 miliardi di EUR.

Se il gruppo non raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.

4.    Se il gruppo raggiunge la soglia di cui al paragrafo 2, ma il settore di minori dimensioni non supera 6 miliardi di EUR, le autorità competenti rilevanti possono decidere di comune accordo di non considerare il gruppo un conglomerato finanziario, o anche di non applicare le disposizioni degli articoli 7, 8 o 9, se ritengono che l’inclusione del gruppo nel campo di applicazione della presente direttiva o l’applicazione di dette disposizioni non sia necessaria o sia inopportuna o fuorviante rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

Le decisioni prese conformemente al presente paragrafo sono notificate alle altre autorità competenti e, salvo in circostanze eccezionali, sono rese pubbliche dalle autorità competenti.

🡻 2002/87/CE

5.    Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1, 2 e 3, le autorità competenti rilevanti possono di comune accordo:

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 2), lettera b) (adattato)

a)escludere un’impresa dal calcolo dei coefficienti, nei casi ⌦ di cui ⌫ all’articolo 6, paragrafo 5, a meno che l’impresa non si sia trasferita da uno Stato membro in un paese terzo e vi siano elementi che inducano a ritenere che l’impresa abbia cambiato ubicazione per eludere la regolamentazione;

🡻 2002/87/CE

b)tener conto del rispetto delle soglie previste ai paragrafi 1 e 2 per tre anni consecutivi, al fine di evitare bruschi cambiamenti di regime e non tener conto di tale rispetto qualora la struttura del gruppo subisca modifiche significative;

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 2), lettera b)

c)escludere una o più partecipazioni nel settore di minori dimensioni ove tali partecipazioni siano decisive per l’identificazione di un conglomerato finanziario e considerate nel loro insieme siano di interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza supplementare.

🡻 2002/87/CE

Qualora sia stato individuato un conglomerato finanziario conformemente ai paragrafi 1, 2 e 3, le decisioni di cui al primo comma del presente paragrafo sono adottate sulla base di una proposta del coordinatore di tale conglomerato finanziario.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 2), lettera c)

6.    Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 1 e 2, le autorità competenti rilevanti possono, in casi eccezionali e di comune accordo, sostituire il criterio basato sul totale dello stato patrimoniale con uno o più dei seguenti parametri, o anche aggiungere uno o più di tali parametri, qualora ritengano che essi abbiano particolare rilevanza ai fini della vigilanza supplementare di cui alla presente direttiva: struttura dei redditi, attività fuori bilancio, patrimonio totale gestito.

🡻 2002/87/CE (adattato)

7.    Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2, se i rapporti ivi indicati scendono al di sotto rispettivamente del 40 % e del 10 % per i conglomerati che sono già oggetto della vigilanza supplementare, per i tre anni successivi si applicano coefficienti ridotti pari al 35 % e all'8 % rispettivamente, in modo da evitare bruschi cambiamenti di regime.

Analogamente, ⌦ ai fini dell'applicazione ⌫ del paragrafo 3, se il totale dello stato patrimoniale del settore finanziario di minori dimensioni del gruppo scende al di sotto di 6 miliardi di EUR per i conglomerati già soggetti a vigilanza supplementare, per i tre anni successivi si applica una soglia inferiore pari a 5 miliardi di EUR, in modo da evitare bruschi cambiamenti di regime.

Il coordinatore, con l'accordo delle altre autorità competenti rilevanti, può, durante il periodo di cui al presente paragrafo, decidere che non si applicano più i coefficienti ridotti o l'importo ridotto ivi indicati.

8.    Il calcolo di cui al presente articolo relativo allo stato patrimoniale è effettuato sulla base del totale dello stato patrimoniale aggregato delle imprese appartenenti al gruppo, in conformità dei loro conti annuali. Ai fini di tale calcolo, le imprese in cui è detenuta una partecipazione sono prese in considerazione per l'importo del loro stato patrimoniale totale corrispondente alla quota aggregata proporzionale detenuta dal gruppo. Tuttavia, qualora siano disponibili conti consolidati, questi sono utilizzati in luogo di quelli aggregati.

I requisiti di solvibilità di cui ai paragrafi 2 e 3 sono calcolati in conformità delle disposizioni delle pertinenti norme settoriali.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 2), lettera d) (adattato)

9.    L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea) istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 (ABE), l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 (AEAP) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati) istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 (AESFEM) (denominate collettivamente «AEV») emanano, tramite il comitato congiunto delle ⌦ autorità europee di vigilanza ⌫ (comitato congiunto), orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione dei paragrafi da 2 a 6 del presente articolo.

10.    Le autorità competenti riesaminano con periodicità annuale i casi di esclusione dall’applicazione della vigilanza supplementare e rivedono i criteri quantitativi ⌦ di cui al ⌫ presente articolo e le analisi basate sul rischio applicate ai gruppi finanziari.

🡻 2002/87/CE

Articolo 4

Individuazione di un conglomerato finanziario

1.    Le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate individuano, sulla base degli articoli 2, 3 e 5, qualsiasi gruppo che rientri nel campo di applicazione della presente direttiva.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 3), lettera a)

A tal fine:

a)le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo cooperano strettamente;

b)un’autorità competente la quale sia del parere che un’impresa regolamentata da essa autorizzata appartenga a un gruppo che potrebbe costituire un conglomerato finanziario non ancora individuato in virtù della presente direttiva comunica tale parere alle altre autorità competenti interessate e al comitato congiunto.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 1), lettera a)

2.    Il coordinatore designato in conformità dell’articolo 12 comunica all’impresa madre al vertice di un gruppo o, in assenza di questa, all’impresa regolamentata con il più elevato totale dello stato patrimoniale nel più importante settore finanziario di un gruppo che il gruppo è stato individuato come conglomerato finanziario nonché la designazione del coordinatore.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 3), lettera b)

Il coordinatore informa altresì le autorità competenti che hanno autorizzato le imprese regolamentate appartenenti al gruppo, le autorità competenti dello Stato membro nel quale la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale e il comitato congiunto.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 3), lettera c)

3.    Il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web l’elenco dei conglomerati finanziari definiti a norma dell’articolo 2, primo comma, punto 16). Tali informazioni sono accessibili tramite un collegamento ipertestuale presente sul sito web di ciascuna delle AEV.

Il nome di ciascuna impresa regolamentata di cui all’articolo 1 facente parte di un conglomerato finanziario è inserito in un elenco, che il comitato congiunto pubblica e aggiorna sul proprio sito web.

🡻 2002/87/CE

CAPO II

VIGILANZA SUPPLEMENTARE

SEZIONE 1

CAMPO D'APPLICAZIONE

Articolo 5

Campo d'applicazione della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 1

1.    Fatte salve le norme settoriali in materia di vigilanza, gli Stati membri assicurano, nei limiti e nei modi previsti dalla presente direttiva, la vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate ai sensi dell'articolo 1.

2.    Sono sottoposte a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, ai sensi degli articoli da 6 a 21, le seguenti imprese regolamentate:

a)le imprese regolamentate a capo di un conglomerato finanziario;

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 4), lettera a)

b)le imprese regolamentate la cui impresa madre sia una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione;

🡻 2002/87/CE (adattato)

c)le imprese regolamentate legate a un'altra impresa del settore finanziario da una relazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 7, della direttiva 2013/34/UE.

Qualora un conglomerato finanziario sia un sottogruppo di un altro conglomerato finanziario, rispondente ai criteri di cui al primo comma, gli Stati membri ⌦ possono applicare ⌫ gli articoli da 6 a 21 soltanto alle imprese regolamentate appartenenti a quest'ultimo gruppo; ogni riferimento alle nozioni di gruppo e di conglomerato finanziario contenuto nella presente direttiva si intende, in questo caso, riferito a quest'ultimo gruppo.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 4), lettera b)

3.    Ogni impresa regolamentata, non soggetta a vigilanza supplementare ai sensi del paragrafo 2, la cui impresa madre sia un’impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale in un paese terzo è assoggettata a vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario, nei limiti e nei modi previsti all’articolo 22.

🡻 2002/87/CE

4.    Qualora soggetti detengano partecipazioni o legami patrimoniali in una o più imprese regolamentate o qualora esercitino un'influenza notevole su tali imprese senza tuttavia detenere una partecipazione o altri legami finanziari, esclusi i casi di cui ai paragrafi 2 e 3, le autorità competenti rilevanti, di comune accordo e conformemente alla legislazione nazionale, determinano se e in che misura debba essere esercitata la vigilanza supplementare su tali imprese regolamentate, come se esse costituissero un conglomerato finanziario.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 4), lettera c)

Per l’esercizio di tale vigilanza supplementare occorre che almeno una delle imprese sia un’impresa regolamentata ai sensi dell’articolo 1 e che siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, primo comma, punto 16), lettera a), punto ii), o lettera b), punto ii), e all’articolo 2, primo comma, punto 16), lettera a), punto iii), o lettera b), punto iii). Le autorità competenti rilevanti decidono avendo riguardo agli obiettivi della vigilanza supplementare fissati dalla presente direttiva.

🡻 2002/87/CE (adattato)

Ai fini dell'applicazione del primo comma ai «gruppi cooperativi» le autorità competenti devono prendere in considerazione gli impegni finanziari pubblici di tali gruppi rispetto ad altre imprese finanziarie.

5.    Fatto salvo l'articolo 17, l'esercizio della vigilanza supplementare a livello di conglomerato finanziario non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare la vigilanza su società di partecipazione finanziaria mista, su imprese regolamentate di un paese terzo appartenenti ad un conglomerato finanziario o su imprese non regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, considerate individualmente.

SEZIONE 2

POSIZIONE FINANZIARIA

Articolo 6

Adeguatezza patrimoniale

1.    Fatte salve le norme settoriali, la vigilanza supplementare sull'adeguatezza patrimoniale delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è esercitata in conformità delle disposizioni dei paragrafi da 2 a 5, dell'articolo 9, della sezione 3 del presente capo e dell'allegato I.

2.    Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario assicurino che i mezzi propri disponibili a livello di conglomerato finanziario siano in ogni momento almeno equivalenti ai requisiti di adeguatezza patrimoniale calcolati in conformità dell'allegato I.

Gli Stati membri dispongono altresì che le imprese regolamentate attuino un'appropriata politica di adeguatezza patrimoniale a livello di conglomerato finanziario.

I requisiti di cui al primo e al secondo comma sono sottoposti alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza da parte del coordinatore in conformità delle disposizioni della sezione 3.

Il coordinatore assicura che il calcolo di cui al primo comma sia effettuato almeno una volta l'anno, dalle imprese regolamentate o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

Il risultato del calcolo e i dati necessari per quest'ultimo sono trasmessi al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuato dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 5)

3.    Ai fini del calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale di cui al paragrafo 2, primo comma, le seguenti imprese sono incluse nell’ambito della vigilanza supplementare in conformità dell’allegato I:

a)un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi ausiliari;

b)un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa;

c)un’impresa di investimento;

d)una società di partecipazione finanziaria mista.

4.    Nel calcolare i requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare per un conglomerato finanziario applicando il metodo 1 (consolidamento contabile), di cui all’allegato I della presente direttiva, i fondi propri e i requisiti di solvibilità delle imprese del gruppo sono calcolati sulla base delle rispettive norme settoriali in materia di forma e portata del consolidamento, in particolare ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 221 della direttiva 2009/138/CE.

Qualora si applichi il metodo 2 (deduzione e aggregazione), di cui all’allegato I, il calcolo tiene conto della quota proporzionale del capitale sottoscritto detenuta direttamente o indirettamente dall’impresa madre o da un’impresa che detiene una partecipazione in un’altra impresa del gruppo.

🡻 2002/87/CE (adattato)

5.    Il coordinatore può decidere di escludere una determinata impresa dal calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare nei seguenti casi:

a)qualora l'impresa abbia sede in un paese terzo nel quale esistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatte salve le norme settoriali in materia di obbligo per le autorità competenti di negare l'autorizzazione qualora sia impedito loro l'effettivo esercizio dei compiti di vigilanza;

b)qualora l'impresa sia di interesse trascurabile ai fini dell'obiettivo della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario;

c)qualora l'inclusione di un'impresa sia inopportuna o fuorviante circa gli obiettivi della vigilanza supplementare.

Tuttavia, qualora debbano essere escluse più imprese ai sensi del primo comma, lettera b), esse devono comunque essere incluse se, considerate nel loro insieme, presentano un interesse non trascurabile.

Nei casi di cui al primo comma, lettera c), il coordinatore, prima di prendere una decisione, consulta le altre autorità competenti rilevanti, salvo in situazioni di urgenza.

Qualora il coordinatore decida l'esclusione di un'impresa regolamentata dal calcolo dell'adeguatezza patrimoniale in conformità di uno dei casi ⌦ di cui ⌫ al primo comma, lettere b) e c), le autorità competenti dello Stato membro in cui la predetta impresa ha sede possono chiedere all'impresa a capo del conglomerato finanziario di fornire informazioni per agevolare l'esercizio della vigilanza sull'impresa regolamentata.

Articolo 7

Concentrazione dei rischi

1.    Fatte salve le norme settoriali, è esercitata una vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 9, della sezione 3 del presente capo e dell'allegato II.

2.    Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscano, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, al coordinatore in merito ad ogni significativa concentrazione dei rischi a livello del conglomerato finanziario, conformemente alle disposizioni fissate dal presente articolo e dall'allegato II. Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario ⌦ individuata ⌫ dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

⌦ Tali ⌫ concentrazioni dei rischi sono sottoposte alla valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza da parte del coordinatore in conformità delle disposizioni della sezione 3.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 6), lettera a)

3.    In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi oppure adottare altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo a qualsiasi concentrazione dei rischi a livello di conglomerato finanziario.

🡻 2002/87/CE

4.    Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le eventuali norme settoriali in materia di concentrazione dei rischi applicabili al settore finanziario più importante del conglomerato finanziario si applicano al settore nel suo complesso, ivi compresa la società di partecipazione finanziaria mista.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 6), lettera b)

5.    Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulla concentrazione dei rischi come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione degli articoli da 389 a 396 e da 399 a 403 del regolamento (UE) n. 575/2013 e dell’articolo 244 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, della presente direttiva.

🡻 2002/87/CE (adattato)

Articolo 8

Operazioni intragruppo

1.    Fatte salve le norme settoriali, è esercitata una vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario in conformità delle disposizioni dei paragrafi 2, 3 e 4, dell'articolo 9, della sezione 3 del presente capo e dell'allegato II.

2.    Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate o le società di partecipazione finanziaria mista riferiscano al coordinatore, a intervalli regolari e almeno con cadenza annuale, in merito a tutte le operazioni intragruppo significative delle imprese regolamentate effettuate all'interno del conglomerato finanziario conformemente alle disposizioni fissate dal presente articolo e dall'allegato II. Fino a che non sarà formulata una definizione delle soglie di cui all'ultima frase del primo paragrafo dell'allegato II, si presumerà che un'operazione intragruppo sia significativa se il suo importo supera almeno il 5 % dell'importo totale dei requisiti di adeguatezza patrimoniale al livello del conglomerato finanziario.

Le informazioni necessarie sono trasmesse al coordinatore dall'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1 che è a capo del conglomerato finanziario o, qualora a capo del conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall'impresa regolamentata appartenente al conglomerato finanziario individuata dal coordinatore previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato finanziario.

Le operazioni intragruppo sono sottoposte alla valutazione complessiva ⌦ da parte ⌫ del coordinatore.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 7), lettera a) (adattato)

3.    In attesa di un ulteriore coordinamento della normativa dell’Unione, gli Stati membri possono fissare limiti quantitativi e requisiti qualitativi, consentire alle proprie autorità competenti di fissare limiti quantitativi o requisiti qualitativi oppure ⌦ adottare ⌫ altre misure di vigilanza che permettano di conseguire gli obiettivi di vigilanza supplementare, riguardo alle operazioni intragruppo di imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario.

🡻 2002/87/CE

4.    Qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia una società di partecipazione finanziaria mista, le norme settoriali in materia di operazioni intragruppo applicabili al settore finanziario più importante del conglomerato finanziario si applicano al settore nel suo complesso, ivi compresa la società di partecipazione finanziaria mista.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 7), lettera b)

5.    Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sulle operazioni intragruppo come disposto dai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo. Al fine di evitare duplicazioni, gli orientamenti assicurano l’allineamento dell’applicazione degli strumenti di vigilanza previsti nel presente articolo all’applicazione dell’articolo 245 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione dei paragrafi da 1 a 4 del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, della presente direttiva.

🡻 2002/87/CE

Articolo 9

Meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio

1.    Gli Stati membri dispongono che le imprese regolamentate pongano in essere, nell'ambito del conglomerato finanziario, adeguati meccanismi di controllo interno e procedure di gestione del rischio, ivi comprese valide procedure amministrative e contabili.

2.    Le procedure di gestione del rischio includono:

a)governo societario e gestione sani, con l'approvazione e la revisione periodica delle strategie e delle politiche da parte degli appropriati organi direttivi a livello del conglomerato finanziario per quanto concerne tutti i rischi assunti;

b)opportune politiche di adeguatezza patrimoniale, al fine di anticipare l'impatto della strategia aziendale sul profilo del rischio e sui requisiti patrimoniali conformemente alle disposizioni dell'articolo 6 e dell'allegato I;

c)procedure atte ad assicurare che i sistemi di monitoraggio dei rischi siano correttamente integrati nell'organizzazione aziendale e che siano prese tutte le misure necessarie a garantire la coerenza dei sistemi posti in essere in tutte le imprese incluse nel campo d'applicazione della vigilanza supplementare, al fine di consentire la quantificazione, il monitoraggio e il controllo dei rischi a livello del conglomerato finanziario;

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 2) (adattato)

d)accordi conclusi per contribuire ad adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi e svilupparli, se necessario.

⌦ Gli ⌫ accordi ⌦ di cui alla lettera d) ⌫ sono aggiornati su base regolare.

🡻 2002/87/CE

3.    I meccanismi di controllo interno includono:

a)meccanismi adeguati per quanto concerne l'adeguatezza patrimoniale al fine di individuare e quantificare tutti i rischi materiali incorsi e stabilire un collegamento corretto tra mezzi propri e rischi;

b)valide procedure di segnalazione e contabili, atte a consentire l'accertamento, la quantificazione, il monitoraggio e il controllo delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 8), lettera a)

4.    Gli Stati membri provvedono affinché in ciascuna delle imprese incluse nel campo d’applicazione della vigilanza supplementare in applicazione dell’articolo 5 siano istituiti adeguati meccanismi di controllo interno in grado di elaborare i dati e le informazioni pertinenti per l’esercizio della vigilanza supplementare.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, forniscano periodicamente all’autorità competente informazioni relative alla propria forma giuridica e struttura di governo societario e organizzativa, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le agenzie significative.

Gli Stati membri prescrivono che le imprese regolamentate, a livello di conglomerato finanziario, rendano pubbliche annualmente, in forma integrale o tramite riferimento a informazioni equivalenti, una descrizione della propria forma giuridica e della propria struttura di governo societario e organizzativa.

🡻 2002/87/CE

5.    Le procedure e i meccanismi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono sottoposti alla valutazione complessiva del coordinatore sotto il profilo della vigilanza.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 8), lettera b)

6.    Le autorità competenti allineano l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo alle procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. A tal fine, le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto concerne l’applicazione della vigilanza supplementare sui meccanismi di controllo interno e sulle procedure di gestione del rischio di cui al presente articolo, nonché volti a garantire la coerenza con le procedure di riesame delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 97 della direttiva 2013/36/UE e all’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Esse emanano orientamenti comuni specifici sull’applicazione del presente articolo alle partecipazioni del conglomerato finanziario nei casi in cui le disposizioni del diritto societario nazionale impediscano l’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 2, della presente direttiva.

🡻 2002/87/CE

SEZIONE 3

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 3)

MISURE PER AGEVOLARE LA VIGILANZA SUPPLEMENTARE E POTERI DEL COMITATO CONGIUNTO

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 4)

Articolo 10

Ruolo del comitato congiunto

A norma dell’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, il comitato congiunto garantisce la coerenza della vigilanza intersettoriale e transfrontaliera e l’osservanza della legislazione dell'Unione.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 9) (adattato)

Articolo 11

Prove di stress

1.    Gli Stati membri possono prevedere che il coordinatore assicuri la periodica effettuazione di opportune prove di stress sui conglomerati finanziari. Essi prevedono che le autorità competenti rilevanti cooperino pienamente con il coordinatore.

2.    Ai fini delle prove di stress a livello dell’Unione, le AEV possono, tramite il comitato congiunto e in cooperazione con il Comitato europeo per il rischio sistemico istituito con il regolamento (UE) n. 1092/2010 21 , sviluppare parametri supplementari che tengano conto dei rischi specifici associati ai conglomerati finanziari, a norma ⌦ dei regolamenti ⌫ (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010. Il coordinatore comunica i risultati delle prove di stress al comitato congiunto.

🡻 2002/87/CE

Articolo 12

Autorità competente preposta all'esercizio della vigilanza supplementare (coordinatore)

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 5)

1.    Al fine di garantire l’esercizio adeguato della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, tra le autorità competenti degli Stati membri interessati, comprese quelle dello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale, è nominato un unico coordinatore, responsabile per il coordinamento e l’esercizio della vigilanza supplementare. La nomina del coordinatore è pubblicata sul sito web del comitato congiunto.

🡻 2002/87/CE

2.    La nomina si basa sui seguenti criteri:

a)qualora a capo di un conglomerato finanziario vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;

b)qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente individuata sulla base dei seguenti criteri:

i)qualora l'impresa madre di un'impresa regolamentata sia una società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha autorizzato la predetta impresa regolamentata ai sensi delle pertinenti norme settoriali;

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 10), lettera a)

ii)qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e una di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente preposta alla vigilanza dell’impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro;

🡻 2002/87/CE

qualora nello Stato membro in cui la società di partecipazione finanziaria mista ha la sua sede principale siano state autorizzate più imprese regolamentate operanti in diversi settori finanziari, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante;

qualora a capo del conglomerato finanziario vi siano più società di partecipazione finanziaria mista con la sede principale in diversi Stati membri in ciascuno dei quali sia presente un'impresa regolamentata, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente preposta alla vigilanza dell'impresa regolamentata che presenti il totale dello stato patrimoniale più elevato, nel caso in cui tali imprese operino nello stesso settore finanziario, ovvero dall'autorità competente preposta alla vigilanza sull'impresa regolamentata operante nel settore finanziario più importante;

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 10), lettera b)

iii)qualora più imprese regolamentate con sede sociale nell’Unione abbiano come impresa madre la stessa società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di tali imprese abbia ricevuto l’autorizzazione nello Stato membro in cui ha la sede principale la società di partecipazione finanziaria mista, il compito di coordinatore è esercitato dall’autorità competente che ha concesso l’autorizzazione all’impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante;

🡻 2002/87/CE (adattato)

iv)qualora il conglomerato finanziario sia un gruppo che non fa capo ad un'impresa madre, o in qualsiasi altro caso, il compito di coordinatore è esercitato dall'autorità competente che ha concesso l'autorizzazione all'impresa regolamentata che presenta il totale dello stato patrimoniale più elevato nel settore finanziario più importante.

3.    In casi particolari, le autorità competenti rilevanti possono, di comune accordo, rinunciare ad applicare i criteri di cui al paragrafo 2 se la loro applicazione fosse inopportuna in considerazione della struttura del conglomerato e dell'importanza relativa delle sue attività in altri paesi e nominare quale coordinatore un'autorità competente diversa. In tali casi, prima di decidere, le autorità competenti devono dare al conglomerato la possibilità di esprimere la propria opinione al riguardo.

Articolo 13

Compiti del coordinatore

1.    I compiti di vigilanza supplementare del coordinatore includono:

a)il coordinamento della raccolta e della diffusione di informazioni pertinenti o essenziali sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni che nelle situazioni di emergenza, ivi compresa la diffusione di informazioni importanti ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte di un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali;

b)la valutazione complessiva sotto il profilo della vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria di un conglomerato finanziario;

c)la valutazione dell'osservanza delle disposizioni in materia di adeguatezza patrimoniale, di concentrazione dei rischi e di operazioni intragruppo ⌦ come previsto ⌫ agli articoli 6, 7 e 8;

d)la valutazione della struttura, dell'organizzazione e del sistema di controllo interno del conglomerato finanziario ⌦ come previsto ⌫ all'articolo 9;

e)la pianificazione e il coordinamento delle attività di vigilanza sia nel quadro del normale esercizio delle proprie funzioni sia in situazioni di emergenza, in collaborazione con le autorità competenti rilevanti;

f)altri compiti, misure e decisioni assegnati al coordinatore dalla presente direttiva o derivanti dalla sua attuazione.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 6) (adattato)

Al fine di agevolare la vigilanza supplementare e di fondarla su un’ampia base giuridica, il coordinatore e le altre autorità competenti rilevanti e, ove necessario, le altre autorità competenti interessate concludono accordi di coordinamento. L’accordo di coordinamento può conferire ulteriori compiti al coordinatore e può specificare le procedure per il processo decisionale fra le autorità competenti rilevanti, di cui agli articoli 3 e 4, all’articolo 5, paragrafo 4, all’articolo 6, all’articolo 14, paragrafo 2, e agli articoli 20 e 22, e per la collaborazione con altre autorità competenti.

In conformità dell’articolo 8 e della procedura di cui all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 ⌦ e ⌫ del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti ⌦ comuni ⌫ intesi alla convergenza delle prassi di vigilanza per quanto riguarda la coerenza degli accordi di coordinamento della vigilanza in conformità con l’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE e dell’articolo 248, paragrafo 4, della direttiva 2009/138/CE.

🡻 2002/87/CE (adattato)

2.    Se al coordinatore sono necessarie informazioni già fornite ad un'altra autorità competente conformemente alle norme settoriali, egli ⌦ deve ⌫, per quanto possibile, rivolgersi a detta autorità nell'intento di evitare la duplicazione delle segnalazioni alle varie autorità coinvolte nella vigilanza.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 11), lettera a)

3.    Fatta salva la possibilità di delegare specifiche competenze e responsabilità in materia di vigilanza stabilite dagli atti legislativi dell’Unione, la presenza di un coordinatore con compiti specifici in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario non pregiudica i compiti e le responsabilità attribuiti alle autorità competenti ai sensi delle norme settoriali.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 11), lettera b)

4.    La collaborazione richiesta ai sensi della presente sezione e l’esercizio dei compiti elencati ai paragrafi 1, 2 e 3 del presente articolo e all’articolo 14 e, fatti salvi i requisiti di riservatezza e compatibilità con la legislazione dell’Unione, il grado adeguato di coordinamento e collaborazione con le autorità di vigilanza competenti di paesi terzi, laddove appropriato, sono assicurati tramite collegi istituiti ai sensi dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE.

Gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 1, secondo comma, sono rispecchiati separatamente in accordi scritti di coordinamento conclusi ai sensi dell’articolo 115 della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 248 della direttiva 2009/138/CE. Il coordinatore, in qualità di presidente di un collegio istituito ai sensi dell’articolo 116 della direttiva 2013/36/UE o dell’articolo 248, paragrafo 2, della direttiva 2009/138/CE, decide quali altre autorità competenti partecipano alle riunioni o alle attività del collegio.

🡻 2002/87/CE (adattato)

Articolo 14

Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti

1.    Le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario e l'autorità competente designata come coordinatore di detto conglomerato finanziario cooperano strettamente tra loro. Fatte salve le rispettive responsabilità, definite dalle norme settoriali, tali autorità, abbiano sede o meno nello stesso Stato membro, si forniscono reciprocamente tutte le informazioni essenziali o pertinenti all'esercizio dei rispettivi compiti di vigilanza, ai sensi delle norme settoriali e della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità competenti e il coordinatore comunicano a richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali.

⌦ Tale ⌫ cooperazione prevede almeno la raccolta e lo scambio di informazioni in merito ai seguenti elementi:

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 12)

a)l’identificazione della forma giuridica e della struttura di governo societario e organizzativa del gruppo, incluse tutte le imprese regolamentate, le imprese figlie non regolamentate e le succursali significative appartenenti al conglomerato finanziario, i titolari di partecipazioni qualificate a livello dell’impresa madre capogruppo, nonché le autorità competenti delle imprese regolamentate nel gruppo;

🡻 2002/87/CE

b)le strategie del conglomerato finanziario;

c)la situazione finanziaria del conglomerato finanziario, in particolare per quanto attiene all'adeguatezza patrimoniale, alle operazioni intragruppo, alla concentrazione dei rischi e alla redditività;

d)i principali azionisti e i dirigenti del conglomerato finanziario;

e)l'organizzazione, i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno a livello del conglomerato finanziario;

f)le procedure per la raccolta di informazioni presso le imprese appartenenti al conglomerato finanziario e la verifica di tali informazioni;

g)i problemi incontrati dalle imprese regolamentate o da altre imprese del conglomerato finanziario, suscettibili di arrecare un serio pregiudizio alle imprese regolamentate;

h)le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti in conformità delle norme settoriali o della presente direttiva.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 7) (adattato)

Nella misura in cui ciò sia necessario per l’assolvimento dei rispettivi compiti e nell’osservanza delle norme di settore, le autorità competenti possono inoltre ⌦ , a norma dell’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1092/2010, ⌫ scambiare informazioni riguardanti le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario con le seguenti autorità: ⌦ le ⌫ banche centrali, ⌦ il ⌫ Sistema europeo di banche centrali, ⌦ la ⌫ Banca centrale europea e ⌦ il ⌫ Comitato europeo per il rischio sistemico.

🡻 2002/87/CE (adattato)

2.    Prima di adottare una decisione, qualora tale decisione abbia rilevanza per l'esercizio dei compiti di vigilanza di altre autorità competenti, e fatte salve le rispettive responsabilità definite dalle norme settoriali, le autorità competenti interessate si consultano in merito ai seguenti elementi:

a)mutamenti nell'azionariato e nella struttura organizzativa e gestionale delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, che necessitano dell'approvazione ovvero dell'autorizzazione delle autorità competenti;

b)le sanzioni di rilevante entità e i provvedimenti straordinari adottati dalle autorità competenti.

Un'autorità competente può decidere di non procedere a consultazioni in situazioni di urgenza o qualora ciò possa compromettere l'efficacia delle decisioni. In tal caso, l'autorità competente informa senza indugio le altre autorità competenti.

3.    Il coordinatore può chiedere alle autorità competenti dello Stato membro in cui ha la sede principale un'impresa madre, le quali non esercitino esse stesse la vigilanza supplementare di cui all'articolo 12, di sollecitare dall'impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l'esercizio dei suoi compiti di coordinamento di cui all'articolo 13 e di trasmettergliele.

Qualora le informazioni di cui all'articolo 18, paragrafo 2, siano già state fornite ad un'autorità competente ai sensi delle norme settoriali, le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare possono indirizzare direttamente a tale autorità la richiesta di informazioni.

4.    Gli Stati membri autorizzano lo scambio di informazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 tra le rispettive autorità competenti nonché tra le loro autorità competenti e altre autorità. La raccolta o il possesso di informazioni concernenti imprese appartenenti ad un conglomerato finanziario, diverse dalle imprese regolamentate, non implica in alcun modo che le autorità competenti siano tenute ad esercitare compiti di vigilanza su tali imprese considerate individualmente.

Alle informazioni ricevute nell'ambito della vigilanza supplementare, ed in particolare allo scambio di informazioni tra autorità competenti e tra autorità competenti e altre autorità ⌦ previsto ⌫ dalla presente direttiva, si applicano le disposizioni sul segreto d'ufficio e sulla comunicazione di informazioni riservate stabilite dalle norme settoriali.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 8) (adattato)

Articolo 15

Cooperazione e scambio di informazioni con il comitato congiunto

1.    Le autorità competenti cooperano con il comitato congiunto ai fini della presente direttiva a norma ⌦ dei regolamenti ⌫ (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

2.    Le autorità competenti forniscono senza indugio al comitato congiunto tutte le informazioni necessarie per l’espletamento dei suoi compiti a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 13)

3.    I coordinatori forniscono al comitato congiunto le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, e all’articolo 14, paragrafo 1, secondo comma, lettera a). Il comitato congiunto mette a disposizione delle autorità competenti le informazioni relative alla forma giuridica e alla struttura di governo societario e organizzativa dei conglomerati finanziari.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 14)

Articolo 16

Orientamenti comuni

1.    Le AEV, tramite il comitato congiunto, elaborano orientamenti comuni sulle modalità di conduzione, da parte dell’autorità competente, delle valutazioni basate sul rischio applicabili ai conglomerati finanziari. Tali orientamenti assicurano, in particolare, che le valutazioni basate sul rischio includano appositi strumenti atti a garantire la possibilità di valutare i rischi di gruppo cui sono esposti i conglomerati finanziari.

2.    Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, orientamenti comuni finalizzati a elaborare prassi di vigilanza che permettano alla vigilanza supplementare delle società di partecipazione finanziaria mista di integrare opportunamente, a seconda dei casi, la vigilanza di gruppo ai sensi della direttiva 2009/138/CE o la vigilanza su base consolidata ai sensi della direttiva 2013/36/UE. Gli orientamenti permettono all’azione di vigilanza di ricomprendere tutti i pertinenti rischi eliminando al tempo stesso la possibilità di duplicazioni di vigilanza e prudenziali.

🡻 2002/87/CE

Articolo 17

Dirigenza delle società di partecipazione finanziaria mista

Gli Stati membri esigono che le persone che dirigono di fatto una società di partecipazione finanziaria mista possiedano l'onorabilità e l'esperienza sufficienti per esercitare tali funzioni.

Articolo 18

Accesso alle informazioni

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 9)

1.    Gli Stati membri provvedono affinché nessun ostacolo di natura giuridica, nel loro ordinamento, impedisca alle persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare, di scambiarsi reciprocamente informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare e di scambiare informazioni in conformità della presente direttiva e con le AEV a norma dell’articolo 35 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, laddove necessario attraverso il comitato congiunto.

🡻 2002/87/CE

2.    Gli Stati membri dispongono che, nell'interpellare direttamente ovvero indirettamente le imprese, regolamentate o meno, di un conglomerato finanziario, le loro autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza supplementare abbiano accesso a tutte le informazioni eventualmente pertinenti per l'esercizio della vigilanza supplementare.

Articolo 19

Verifiche

Qualora, nel dare esecuzione alla presente direttiva, le autorità competenti desiderino, in determinati casi, verificare le informazioni riguardanti un'impresa, regolamentata o meno, appartenente a un conglomerato finanziario e situata in un altro Stato membro, esse chiedono alle autorità competenti dell'altro Stato membro di effettuare la verifica.

Le autorità che ricevono la richiesta di verifica danno seguito a questa, nell'ambito delle loro competenze, o procedendo alla verifica esse stesse o consentendo ad un revisore o ad un esperto di procedervi ovvero autorizzando l'autorità richiedente a procedere essa stessa alla verifica.

L'autorità competente richiedente, qualora non compia direttamente la verifica, può, se lo desidera, prendervi parte.

Articolo 20

Misure di esecuzione

In caso di mancata osservanza, da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario, dei requisiti stabiliti agli articoli da 6 a 9, o qualora tali requisiti siano rispettati ma la solvibilità sia comunque compromessa o qualora le operazioni intragruppo o la concentrazione dei rischi compromettano la posizione finanziaria delle imprese regolamentate, i provvedimenti necessari a rimediare alla situazione nel più breve tempo possibile sono richiesti:

a)dal coordinatore per quanto riguarda la società di partecipazione finanziaria mista;

b)dalle autorità competenti per quanto riguarda le imprese regolamentate; a tale fine il coordinatore informa le suddette autorità circa i dati di cui dispone.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 10)

Fatto salvo l’articolo 21, paragrafo 2, gli Stati membri possono determinare quali provvedimenti possano essere presi dalle autorità competenti nei confronti della società di partecipazione finanziaria mista. In conformità degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, le AEV, tramite il comitato congiunto, possono elaborare orientamenti riguardanti società di partecipazione finanziaria mista.

🡻 2002/87/CE

Le autorità competenti interessate, compreso il coordinatore, coordinano, se del caso, la loro attività di vigilanza.

Articolo 21

Poteri supplementari delle autorità competenti

1.    In attesa di una ulteriore armonizzazione delle norme settoriali, gli Stati membri conferiscono alle loro autorità competenti il potere di assumere qualsiasi provvedimento in materia di vigilanza ritenuto necessario al fine di prevenire o porre rimedio ad ogni elusione delle norme settoriali da parte delle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

2.    Fatte salve le rispettive norme di diritto penale, gli Stati membri dispongono che siano irrogate a carico delle società di partecipazione finanziaria mista o dei loro dirigenti responsabili, che violino le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in applicazione delle disposizioni della presente direttiva, sanzioni o provvedimenti intesi a far cessare le infrazioni constatate o le loro cause. In taluni casi detti provvedimenti possono richiedere l'intervento dell'autorità giudiziaria. Le autorità competenti cooperano strettamente al fine di garantire che le sanzioni e i provvedimenti di cui sopra producano gli effetti voluti.

SEZIONE 4

PAESI TERZI

Articolo 22

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 15), lettera a)

Imprese madri in un paese terzo

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 11), lettera a) (adattato)

1.    Fatte salve le norme di settore, nei casi in cui si applica l’articolo 5, paragrafo 3, le autorità competenti verificano se le imprese regolamentate la cui impresa madre abbia la sede principale in un paese terzo sono sottoposte a vigilanza da parte di un’autorità competente di detto paese terzo, equivalente a quella prevista dalla presente direttiva in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all’articolo 5, paragrafo 2. La verifica è effettuata dall’autorità competente che, se fossero ⌦ applicati i criteri di cui all’articolo ⌫ 12, paragrafo 2, costituirebbe il coordinatore, su richiesta dell’impresa madre o di qualsiasi impresa regolamentata autorizzata nell’Unione o di sua iniziativa.

Tale autorità competente consulta le altre autorità competenti rilevanti e compie ogni sforzo per rispettare i pertinenti orientamenti applicabili forniti dal comitato congiunto a norma degli articoli 16 e 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 11), lettera b) (adattato)

2.    Quando un’autorità competente è in disaccordo con la decisione adottata da un’altra autorità competente rilevante a norma del paragrafo 1 ⌦ del presente articolo ⌫ , si applica l’articolo 19 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

🡻 2002/87/CE (adattato)

3.    In mancanza della vigilanza equivalente di cui al paragrafo 1 ⌦ del presente articolo ⌫ , gli Stati membri applicano per analogia alle imprese regolamentate le disposizioni in materia di vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate di cui all'articolo 5, paragrafo 2. In alternativa, le autorità competenti possono applicare uno dei metodi di cui al paragrafo 4 ⌦ del presente articolo ⌫ .

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 15), lettera b)

4.    Le autorità competenti possono applicare altri metodi idonei a garantire un’adeguata vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario. Tali metodi sono approvati dal coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti. In particolare, le autorità competenti possono disporre la costituzione di una società di partecipazione finanziaria mista con sede principale nell’Unione e possono applicare la presente direttiva alle imprese regolamentate appartenenti al conglomerato finanziario facenti capo a tale società di partecipazione. Le autorità competenti garantiscono che tali metodi conseguano l’obiettivo di vigilanza supplementare fissato della presente direttiva e li comunicano alle altre autorità competenti interessate e alla Commissione.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 16) (adattato)

Articolo 23

Cooperazione con le autorità competenti dei paesi terzi

L’articolo 48, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2013/36/UE e l’articolo 264 della direttiva 2009/138/CE si applicano mutatis mutandis alla negoziazione di accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza supplementare sulle imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario.

🡻 2002/87/CE

CAPO III

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 17)

ATTI DELEGATI E MISURE DI ESECUZIONE

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 18)

Articolo 24

Poteri conferiti alla Commissione

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’articolo 28 riguardo alle modifiche tecniche da apportare alla presente direttiva nei seguenti settori:

a)formulazione più precisa delle definizioni di cui all’articolo 2, al fine di tener conto, nell’applicazione della presente direttiva, dell’evoluzione dei mercati finanziari;

b)adeguamento della terminologia e formulazione delle definizioni della presente direttiva in conformità degli atti successivi dell’Unione concernenti le imprese regolamentate e le materie connesse;

c)definizione più precisa dei metodi di calcolo di cui all’allegato I, per tener conto degli sviluppi sui mercati finanziari e in materia di tecniche prudenziali.

Tali misure non includono l’oggetto del potere delegato e conferito alla Commissione con riferimento agli elementi elencati all’articolo 26.

🡻 2002/87/CE (adattato)

Articolo 25

Comitato ⌦ per i conglomerati finanziari ⌫

1.    La Commissione è assistita da un comitato per i conglomerati finanziari.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 14), lettera a) (adattato)

2.    Le AEV, tramite il comitato congiunto, possono fornire orientamenti ⌦ comuni ⌫ per stabilire se i regimi di vigilanza supplementare delle autorità competenti dei paesi terzi siano in grado di raggiungere gli obiettivi della vigilanza supplementare definiti nella presente direttiva riguardo alle imprese regolamentate appartenenti a un conglomerato finanziario a capo del quale vi sia un’impresa avente la sede principale in un paese terzo. Il comitato congiunto riesamina regolarmente tali orientamenti e tiene conto di qualsiasi modifica della vigilanza supplementare effettuata da dette autorità competenti.

🡻 2002/87/CE (adattato)

3.    Gli Stati membri tengono informato il comitato ⌦ per i conglomerati finanziari ⌫ sui principi che applicano in merito alla vigilanza sulle operazioni intragruppo e la concentrazione dei rischi.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 15)

Articolo 26

Norme tecniche

1.    Per assicurare la coerente armonizzazione della presente direttiva, le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per quanto riguarda:

a)l’articolo 2, primo comma, punto 12), per specificare l’applicazione dell’articolo 2, punto 2), della direttiva 2013/34/UE nel contesto della presente direttiva;

b)l’articolo 2, primo comma, punto 19), per stabilire le procedure o specificare i criteri di determinazione delle autorità competenti rilevanti;

c)l’articolo 3, paragrafo 4, per specificare i parametri alternativi per l’individuazione dei conglomerati finanziari;

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 20), lettera a)

d)l’articolo 6, paragrafo 2, per garantire l’uniformità del formato (con istruzioni) e determinare la frequenza e, ove opportuno, le date per la trasmissione.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 15) (adattato)

Alla Commissione è ⌦ conferito ⌫ il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ⌦ del presente paragrafo ⌫ conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 20), lettera b) (adattato)

2.    Al fine di garantire un’applicazione uniforme degli articoli 2, 7 e 8 e dell’allegato II, le AEV elaborano, tramite il comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione per fornire una formulazione più precisa delle definizioni di cui all’articolo 2 e per coordinare le disposizioni adottate a norma degli articoli 7 e 8 e dell’allegato II.

⌦ Alla Commissione è conferito ⌫ il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ⌦ del presente paragrafo ⌫ conformemente agli articoli da 10 a 14 ⌦ del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 ⌫ rispettivamente.

🡻 2010/78/UE Art. 2, punto 15) (adattato)

3.    Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva le AEV, conformemente all’articolo 56 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente, possono elaborare progetti di norme tecniche di attuazione per quanto riguarda:

a)l’articolo 7, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di «concentrazioni dei rischi» nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 7, paragrafo 2, secondo comma;

b)l’articolo 8, paragrafo 2, per assicurare condizioni uniformi di applicazione delle procedure per l’inclusione degli elementi rientranti nell’ambito di applicazione della definizione di «operazioni intragruppo» nella valutazione sotto il profilo della vigilanza di cui all’articolo 8, paragrafo 2, terzo comma;

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma ⌦ del presente paragrafo ⌫ conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n.1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

🡻 2013/36/UE Art. 150, punto b) (adattato)

4.    Per assicurare ⌦ una coerente ⌫ applicazione dei metodi di calcolo elencati nell'allegato I, parte II, della presente direttiva, in combinato disposto con l'articolo 49, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 e l'articolo 228, paragrafo 1, della direttiva 2009/138/CE, ma fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 4, della presente direttiva, le AEV elaborano, in seno al comitato congiunto, progetti di norme tecniche di regolamentazione relative all'articolo 6, paragrafo 2, della presente direttiva.

Alla Commissione è ⌦ conferito ⌫ il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma ⌦ del presente paragrafo ⌫ conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 rispettivamente.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 21) (adattato)

Articolo 27

Orientamenti comuni

Le AEV emanano, tramite il comitato congiunto, gli orientamenti comuni di cui all’articolo 3, paragrafo 9, all’articolo 7, paragrafo 5, all’articolo 8, paragrafo 5, all’articolo 9, paragrafo 6, all’articolo 13, paragrafo 1, terzo comma, all’articolo 16 e all’articolo 25, paragrafo 2, secondo la procedura di cui all’articolo 56 ⌦ del regolamento (UE) n. 1093/2010, del regolamento (UE) n. 1094/2010 e del regolamento (UE) n. 1095/2010 ⌫ rispettivamente.

Articolo 28

Esercizio della delega

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.    ⌦ Il ⌫ potere ⌦ di adottare atti delegati ⌫ di cui all’articolo 24 è ⌦ conferito ⌫ alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 9 dicembre 2011. La Commissione elabora una relazione ⌦ sulla delega di ⌫ potere ⌦ non oltre ⌫ sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

3.    La delega di potere di cui all’articolo 24 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega ⌦ di ⌫ potere ivi ⌦ specificata ⌫. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

⌦ 4.    Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ⌫

5.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.    L’atto delegato adottato ai sensi dell’articolo 24 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio ⌦ hanno ⌫ sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

🡻 2002/87/CE (adattato)

CAPO IV

SOCIETÀ DI GESTIONE PATRIMONIALE ⌦ , GESTORI DI FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI E ACCESSIBILITÀ DELLE INFORMAZIONI TRAMITE IL PUNTO DI ACCESSO UNICO EUROPEO ⌫

Articolo 29

Società di gestione patrimoniale

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 22) (adattato)

1.    In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione delle società di gestione patrimoniale:

a)nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;

b)qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva;

c)⌦ nella ⌫ procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

🡻 2002/87/CE (adattato)

2.    Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d'investimento) le società di gestione patrimoniale sono incluse nella vigilanza su base consolidata o nella vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera a). Ai fini del presente ⌦ paragrafo, ⌫ le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell'inclusione degli enti finanziari (ove le società di gestione patrimoniale siano incluse nel campo d'applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese d'investimento) e delle imprese di riassicurazione (ove le società di gestione patrimoniale siano incluse nel campo di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione) si applicano mutatis mutandis alle società di gestione patrimoniale. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b) , la società di gestione patrimoniale è trattata come appartenente al settore in cui è inclusa in virtù del paragrafo 1, lettera a) .

Qualora una società di gestione patrimoniale faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento alla nozione di impresa regolamentata e a quelle di autorità competenti e autorità competenti rilevanti ⌦ si intende pertanto ⌫, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, le società di gestione patrimoniale e le autorità competenti preposte all'esercizio della vigilanza sulle società di gestione patrimoniale. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui al paragrafo 1, lettera a) .

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 23) (adattato)

Articolo 30

Gestori di fondi di investimento alternativi

1.    In attesa di un ulteriore coordinamento delle norme settoriali, gli Stati membri dispongono l’inclusione dei gestori di fondi di investimento alternativi:

a)nell’ambito di applicazione della vigilanza su base consolidata degli enti creditizi e delle imprese di investimento o nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare delle imprese di assicurazione appartenenti a un gruppo assicurativo;

b)qualora il gruppo sia un conglomerato finanziario, nell’ambito di applicazione della vigilanza supplementare ai sensi della presente direttiva;

c)nella procedura di identificazione ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2.

2.    Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, gli Stati membri determinano o incaricano le loro autorità competenti di determinare in base a quali norme settoriali (settore bancario, settore assicurativo o settore dei servizi d’investimento) i gestori di fondi di investimento alternativi sono inclusi nella vigilanza su base consolidata o nella vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera a). Ai fini del presente paragrafo, le pertinenti norme settoriali concernenti forma e portata dell’inclusione degli enti finanziari si applicano mutatis mutandis ai gestori di fondi di investimento alternativi. Ai fini della vigilanza supplementare di cui al paragrafo 1, lettera b), il gestore di fondi di investimento alternativi è trattato come appartenente al settore in cui è incluso in virtù del paragrafo 1, lettera a).

Qualora un gestore di fondi di investimento alternativi faccia parte di un conglomerato finanziario, ogni riferimento a imprese regolamentate e ad autorità competenti e autorità competenti rilevanti si intende pertanto, ai fini della presente direttiva, come comprendente, rispettivamente, i gestori di fondi di investimento alternativi e le autorità competenti preposte all’esercizio della vigilanza su detti gestori. Ciò vale, mutatis mutandis, con riferimento ai gruppi di cui al paragrafo 1, lettera a).

🡻 (UE) 2023/2864 Art. 1

Articolo 31

Accessibilità delle informazioni tramite il punto di accesso unico europeo

1.    A decorrere dal 10 gennaio 2030 gli Stati membri assicurano che, quando rendono pubbliche informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 4, della presente direttiva, le imprese regolamentante trasmettano tali informazioni contemporaneamente all’organismo di raccolta di cui al paragrafo 3 del presente articolo al fine di renderle accessibili tramite il punto di accesso unico europeo (ESAP), istituito a norma del regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 .

Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni soddisfino i requisiti seguenti:

a)sono trasmesse in un formato per dati estraibili ai sensi dell’articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2023/2859 o, laddove previsto dal diritto dell’Unione, in un formato leggibile meccanicamente ai sensi dell’articolo 2, punto 4), di tale regolamento;

b)sono corredate dei metadati seguenti:

i)tutte le denominazioni delle imprese regolamentate a cui le informazioni fanno riferimento;

ii)l’identificativo della persona giuridica dell’impresa regolamentata, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) 2023/2859;

iii)le dimensioni dell’impresa regolamentata per categoria, come specificato ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 4, lettera d), di tale regolamento;

iv)il tipo di informazioni come da classificazione di cui all’articolo 7, paragrafo 4, lettera c), di tale regolamento;

v)un’indicazione che precisi se le informazioni contengono dati personali.

2.    Ai fini del paragrafo 1, lettera b), punto ii), gli Stati membri richiedono le imprese regolamentate di ottenere un identificativo della persona giuridica.

3.    Al fine di rendere le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo accessibili tramite l’ESAP, l’organismo di raccolta ai sensi dell’articolo 2, punto 2), del regolamento (UE) 2023/2859 è l’autorità competente.

4.    Al fine di garantire la raccolta e la gestione efficienti delle informazioni trasmesse conformemente al paragrafo 1, l’ESMA elabora progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare quanto segue:

a)eventuali altri metadati di cui devono essere corredate le informazioni;

b)la strutturazione dei dati nelle informazioni;

c)per quali informazioni è richiesto un formato leggibile meccanicamente e, in tali casi, quale formato leggibile meccanicamente debba essere utilizzato.

Ai fini della lettera c), l’ESMA valuta i vantaggi e gli svantaggi dei diversi formati leggibili meccanicamente ed effettua adeguate verifiche sul campo.

L’ESMA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione.

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma del presente paragrafo conformemente all’articolo 15 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

5.    Se necessario, l’ESMA adotta orientamenti per garantire che i metadati trasmessi conformemente al paragrafo 4, primo comma, lettera a), siano corretti.

🡻 2002/87/CE

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 32

Relazione della Commissione

🡻 (UE) 2025/2 Art. 3

Entro il 31 dicembre 2027 la Commissione valuta, in una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, il funzionamento della presente direttiva e della direttiva 2009/138/CE per quanto riguarda gli aspetti elencati di seguito, tenendo conto in particolare del trattamento prudenziale delle partecipazioni intersettoriali ai sensi delle norme settoriali, in termini di parità di condizioni:

(a)se il fatto che vi siano imprese di servizi finanziari soggette a vigilanza finanziaria ai sensi delle norme settoriali, ma non elencate in nessuno dei settori finanziari individuati nella presente direttiva, crea condizioni di disparità tra i conglomerati finanziari;

(b)se tutti i conglomerati finanziari attuano in modo coerente le norme che disciplinano i requisiti di adeguatezza patrimoniale, comprese quelle stabilite nel regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione 23 , e se tali norme impongono requisiti quantitativi globali comparabili ai conglomerati finanziari, indipendentemente dal fatto che il principale settore finanziario del conglomerato finanziario sia il settore bancario, il settore assicurativo o il settore dei servizi di investimento;

(c)se le procedure di riesame da parte delle autorità di vigilanza e la ripartizione dei mandati e dei poteri di esecuzione tra i coordinatori e le autorità di vigilanza settoriali, in particolare per quanto riguarda i requisiti di adeguatezza patrimoniale, sono sufficientemente chiare e armonizzate per garantire che i requisiti di adeguatezza patrimoniale siano efficacemente applicati in modo coerente in tutta l'Unione, indipendentemente dal principale settore finanziario in cui opera un conglomerato finanziario;

(d)se la mancata identificazione di un'impresa responsabile in ultima istanza del rispetto della presente direttiva pone problemi per quanto riguarda la garanzia di parità di condizioni.

🡻 

Articolo 33

Abrogazione

La direttiva 2002/87/CE, come modificata dalle direttive di cui all'allegato III, parte A, è abrogata, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto interno e alle date di applicazione delle direttive di cui all'allegato III, parte B.

I riferimenti alla direttiva abrogata si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato IV.

🡻 2002/87/CE (adattato)

Articolo 34

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore ⌦ il ventesimo giorno successivo alla ⌫ pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 35

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    Il presidente

(1)    COM(87) 868 PV.
(2)    Si veda l’allegato 3 della parte A delle conclusioni.
(3)    Iscritta nel programma legislativo per il 2025.
(4)    Allegato III, parte A, della presente proposta.
(5)    GU C […].
(6)    Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario e che modifica le direttive 73/239/CEE, 79/267/CEE, 92/49/CEE, 92/96/CEE, 93/6/CEE e 93/22/CEE del Consiglio e le direttive 98/78/CE e 2000/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj ).
(7)    Si veda l’allegato III, parte A.
(8)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj ).
(9)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1094/oj ).
(10)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84, ELI   http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj ).
(11)    Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2009/138/oj ).
(12)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’ 8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 del 1.7.2011, pag. 1,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj ).
(13)    Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj ).
(14)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ).
(15)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj .
(16)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj ).
(17)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ).
(18)    Regolamento (UE) 2019/2033 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo ai requisiti prudenziali delle imprese di investimento e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 575/2013, (UE) n. 600/2014 e (UE) n. 806/2014 (GU L 314 del 5.12.2019, pag. 1,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj ).
(19)    Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativa alla vigilanza prudenziale sulle imprese di investimento e recante modifica delle direttive 2002/87/CE, 2009/65/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE e 2014/65/UE (GU L 314del 5.12.2019, pag. 64, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2033/oj ).
(20)    Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d’esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2013/34/oj ).
(21)    Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1092/oj ).
(22)    Regolamento (UE) 2023/2859 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2023, che istituisce un punto di accesso unico europeo che fornisce un accesso centralizzato alle informazioni accessibili al pubblico pertinenti per i servizi finanziari, i mercati dei capitali e la sostenibilità (GU L, 2023/2859, 20.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2023/2859/oj ).
(23)    Regolamento delegato (UE) n. 342/2014 della Commissione, del 21 gennaio 2014, che integra la direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione per l'applicazione dei metodi di calcolo dei requisiti di adeguatezza patrimoniale per i conglomerati finanziari (GU L 100 del 3.4.2014, pagg. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/342/oj ).

Bruxelles, 17.2.2026

COM(2026) 74 final

ALLEGATI

della

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione, sulle imprese di riassicurazione, sulle imprese di investimento, sulle società di gestione patrimoniale e sui gestori di fondi di investimento alternativi appartenenti ad un conglomerato finanziario (codificazione)


🡻 2002/87/CE (adattato)

ALLEGATO I

ADEGUATEZZA PATRIMONIALE

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare delle imprese regolamentate di cui all'articolo 6, paragrafo 1, è effettuato in conformità dei principi tecnici e in base a uno dei metodi illustrati nel presente allegato.

Fatte salve le disposizioni di cui al capoverso successivo, gli Stati membri consentono alle loro autorità competenti, allorché queste assumono il ruolo di coordinatore riguardo a un determinato conglomerato finanziario, di decidere, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, il metodo da applicare a tale conglomerato finanziario.

Lo Stato membro può stabilire che il calcolo sia effettuato in base a un metodo specifico, tra quelli illustrati nel presente allegato, se a capo di un conglomerato finanziario vi è un'impresa regolamentata autorizzata in tale Stato membro. Qualora a capo di un conglomerato finanziario non vi sia un'impresa regolamentata ai sensi dell'articolo 1, lo Stato membro autorizza l'applicazione di qualsiasi metodo di cui al presente allegato, tranne quando le autorità competenti rilevanti sono ubicate nel medesimo Stato membro, in qual caso quest'ultimo può imporre l'applicazione di uno ⌦ di tali ⌫ metodi.

I.Principi tecnici

1.Forma e portata del calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare

Indipendentemente dal metodo applicato, se l'impresa è un'impresa figlia e presenta un deficit di solvibilità, oppure un deficit di solvibilità teorico nel caso si tratti di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, il deficit di solvibilità dell'impresa figlia va considerato per intero. Se in quest'ultimo caso, secondo il coordinatore, la responsabilità dell'impresa madre che detiene una quota del capitale è limitata rigorosamente e inequivocabilmente a tale quota di capitale, il coordinatore può consentire che il deficit di solvibilità dell'impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

In assenza di legami patrimoniali tra le imprese di un conglomerato finanziario, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, stabilisce la quota proporzionale da prendere in considerazione, tenendo conto delle passività che derivano dai legami esistenti.

2.Altri principi tecnici

Indipendentemente dal metodo usato per il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario di cui alla sezione II del presente allegato , il coordinatore, e ove necessario le altre autorità competenti interessate, provvedono all'applicazione dei seguenti principi:

i)deve essere eliminato il computo multiplo degli elementi ammessi per il calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato («multiple gearing») nonché ogni altra costituzione indebita di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo. Al fine di assicurare l'eliminazione del computo multiplo e della costituzione di fondi propri grazie ad operazioni interne al gruppo, le autorità competenti applicano per analogia i principi fissati in materia dalle relative norme settoriali;

ii)in attesa di un'ulteriore armonizzazione delle norme settoriali, i requisiti di solvibilità per ognuno dei diversi settori finanziari di un conglomerato finanziario sono coperti da elementi dei fondi propri conformemente alle corrispondenti norme settoriali; in caso di deficit di fondi propri a livello di conglomerato finanziario, solo gli elementi dei fondi propri ammessi ai sensi di ciascuna norma settoriale («capitale intersettoriale») possono essere presi in considerazione ai fini della verifica dell'osservanza dei requisiti di solvibilità.

Se le norme settoriali prescrivono limiti all'ammissibilità di determinati fondi propri classificabili come capitale intersettoriale, tali limiti si applicano mutatis mutandis al calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario.

Nel calcolo dei fondi propri a livello di conglomerato finanziario, le autorità competenti tengono altresì conto dell'efficacia della trasferibilità e disponibilità di fondi propri tra le varie imprese del gruppo, alla luce degli obiettivi delle norme sull'adeguatezza patrimoniale.

Quando, nel caso di un'impresa non regolamentata operante nel settore finanziario, viene calcolato un requisito di solvibilità teorico, conformemente alla sezione II del presente allegato, si intende per requisito di solvibilità teorico il requisito patrimoniale che l'impresa dovrebbe soddisfare ai sensi delle pertinenti norme settoriali qualora si trattasse di un'impresa regolamentata operante nel settore finanziario interessato; nel caso delle società di gestione patrimoniale per requisito di solvibilità si intende il requisito patrimoniale di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2009/65/CE; il requisito di solvibilità teorico di una società di partecipazione finanziaria mista è calcolato in base alle norme settoriali del settore finanziario più importante nel conglomerato finanziario.

II.Metodi di calcolo

Metodo 1:Metodo del «consolidamento contabile»

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti consolidati.

I requisiti di adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:

i)i fondi propri del conglomerato finanziario calcolati sulla base della posizione consolidata del gruppo; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;

e

ii)la somma dei requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario rappresentato nel gruppo; i requisiti di solvibilità per ogni settore finanziario sono calcolati conformemente alle rispettive norme settoriali.

Le norme settoriali sono in particolare il regolamento (UE) n. 575/2013, parte uno, titolo II, capo 2, sezione 2, per quanto attiene agli enti creditizi, la direttiva 2009/138/CE per quanto attiene alle imprese di assicurazione e la direttiva 2013/36/UE per quanto ⌦ attiene agli ⌫ enti creditizi e ⌦ alle ⌫ imprese di investimento.

Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario che non sono incluse nei calcoli dei requisiti di solvibilità settoriali ⌦ di cui al secondo comma ⌫ , si calcola un requisito di solvibilità teorico.

La differenza non può essere negativa.

Metodo 2:Metodo della «deduzione e aggregazione»

Il calcolo dei requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare per le imprese regolamentate appartenenti ad un conglomerato finanziario è effettuato sulla base dei conti di ciascuna impresa del gruppo.

I requisiti dell'adeguatezza patrimoniale supplementare sono calcolati come la differenza tra:

i)la somma dei fondi propri di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al conglomerato finanziario; gli elementi ammessi sono quelli stabiliti dalle rispettive norme settoriali;

e

ii)la somma

–dei requisiti di solvibilità di ciascuna impresa regolamentata e non regolamentata, operante nel settore finanziario, appartenente al gruppo; i requisiti di solvibilità sono calcolati in conformità delle rispettive norme settoriali, e

–del valore contabile delle partecipazioni in altre imprese del gruppo.

Per le imprese non regolamentate operanti nel settore finanziario si calcola un requisito di solvibilità teorico. Si tiene conto dei fondi propri e dei requisiti di solvibilità ai fini del calcolo della loro quota proporzionale di cui all'articolo 6, paragrafo 4, conformemente a quanto previsto alla sezione I del presente allegato.

La differenza non può essere negativa.

🡻 2011/89/UE Art. 2, punto 24 e allegato II

Metodo 3:Combinazione dei metodi

Le autorità competenti possono consentire una combinazione dei metodi 1 e 2.

_____________

🡻 2002/87/CE (adattato)

ALLEGATO II

APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI TECNICHE CONCERNENTI LE OPERAZIONI INTRAGRUPPO E LA CONCENTRAZIONE DEI RISCHI

Il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti, individua il tipo di operazioni e di rischi che le imprese regolamentate appartenenti ad un particolare conglomerato finanziario sono tenute a segnalare in conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, e dell'articolo 8, paragrafo 2, che disciplinano la segnalazione delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi. Nel definire o nell'esprimere il loro parere circa il tipo di operazioni e di rischi, il coordinatore e le autorità competenti rilevanti tengono conto della specifica struttura di gruppo e di gestione del rischio del conglomerato finanziario. Ai fini dell'individuazione di significative operazioni intragruppo e di significative concentrazioni del rischio soggette a segnalazione ai sensi degli articoli 7 e 8, il coordinatore, previa consultazione delle altre autorità competenti rilevanti e del conglomerato stesso, definisce soglie opportune ponendo a base i fondi propri obbligatori e/o le riserve tecniche.

Nella valutazione complessiva delle operazioni intragruppo e della concentrazione dei rischi, il coordinatore tiene sotto controllo in particolare i possibili rischi di contagio all'interno del conglomerato finanziario, i rischi di conflitto di interessi, i rischi di arbitraggio tra norme settoriali e sul livello o volume dei rischi.

Gli Stati membri hanno facoltà di autorizzare le loro autorità competenti ad applicare a livello del conglomerato finanziario le disposizioni delle norme settoriali in materia di operazioni intragruppo e concentrazione dei rischi, in particolare al fine di prevenire l'elusione delle norme settoriali.

_____________

🡹 

ALLEGATO III

Parte A

Direttiva abrogata ed elenco delle modifiche successive
(di cui all'articolo 32)

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2002/87/oj )

Direttiva 2005/1/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 
(GU L 79 del 24.3.2005, pag. 9, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2005/1/oj )

unicamente l’articolo 11

Direttiva 2008/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 81 del 20.3.2008, pag. 40, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2008/25/oj )

Direttiva 2010/78/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 331 del 15.12.2010, pag. 120, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2010/78/oj )

unicamente l’articolo 2

Direttiva 2011/89/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 113, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2011/89/oj )

unicamente l’articolo 2

Direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2013/36/oj )

unicamente l’articolo 150

Direttiva (UE) 2019/2034 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 314 del 5.12.2019, pag. 64, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2019/2034/oj )

unicamente l’articolo 59

Direttiva (UE) 2023/2864 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L 2023/2864 del 20.12.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2023/2864/oj )

unicamente l’articolo 1

Direttiva (UE) 2025/2 del Parlamento europeo e del Consiglio
(GU L, 2025/2, 8.1.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2025/2/oj )

unicamente l’articolo 3

Parte B

Termini di recepimento nel diritto interno e date di applicazione
(di cui all'articolo 32)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

2002/87/CE

11 agosto 2004

2005/1/CE

13 maggio 2005

2010/78/UE

31 dicembre 2011 per quanto concerne l’articolo 2, punto 1), lettera a), l’articolo 2, punti 2), 5), 7) e 9), e l’articolo 2, punto 11), lettera b)

2011/89/UE

10 giugno 2013 per quanto concerne l’articolo 2, ad eccezione dell’articolo 2, punto 23), nonché dell’articolo 2, punto 1), e dell’articolo 2, punto 2), lettera a), nella misura in cui tali disposizioni hanno modificato l’articolo 1, l’articolo 2, primo comma, punti 4), 5 bis) e 16), e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE in relazione ai gestori di fondi di investimento alternativi

22 luglio 2013 per quanto concerne l’articolo 2, punto 23), nonché l’articolo 2, punto 1), e l’articolo 2, punto 2), lettera a), nella misura in cui tali disposizioni hanno modificato l’articolo 2, primo comma, punti 4), 5 bis) e 16), e l’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE in relazione ai gestori di fondi di investimento alternativi

2013/36/UE

31 dicembre 2013

31 dicembre 2013 per quanto concerne l’articolo 150

(UE) 2019/2034

26 giugno 2021

26 giugno 2021 per quanto concerne l’articolo 59

(UE) 2023/2864

10 gennaio 2026

(UE) 2025/2

29 gennaio 2027

30 gennaio 2027

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ALLEGATO IV

Tavola di concordanza

Direttiva 2002/87/CE

Presente direttiva

Articolo 1, primo comma

Articolo 1

Articolo 1, secondo comma

–

Articolo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 2, primo comma, punti da 1) a 5)

Articolo 2, primo comma, punti da 1) a 5)

Articolo 2, primo comma, punto 5 bis)

Articolo 2, primo comma, punto 6)

Articolo 2, primo comma, punto 6)

Articolo 2, primo comma, punto 7)

Articolo 2, primo comma, punto 7)

Articolo 2, primo comma, punto 8)

Articolo 2, primo comma, punto 8)

Articolo 2, primo comma, punto 9)

Articolo 2, primo comma, punto 9)

Articolo 2, primo comma, punto 10)

Articolo 2, primo comma, punto 10)

Articolo 2, primo comma, punto 11)

Articolo 2, primo comma, punto 11)

Articolo 2, primo comma, punto 12)

Articolo 2, primo comma, punto 12)

Articolo 2, primo comma, punto 13)

Articolo 2, primo comma, punto 12 bis)

Articolo 2, primo comma, punto 14)

Articolo 2, primo comma, punto 13)

Articolo 2, primo comma, punto 15)

Articolo 2, primo comma, punto 14)

Articolo 2, primo comma, punto 16)

Articolo 2, primo comma, punto 15)

Articolo 2, primo comma, punto 17)

Articolo 2, primo comma, punto 16)

Articolo 2, primo comma, punto 18)

Articolo 2, primo comma, punto 17)

Articolo 2, primo comma, punto 19)

Articolo 2, primo comma, punto 18)

Articolo 2, primo comma, punto 20)

Articolo 2, primo comma, punto 19)

Articolo 2, primo comma, punto 21)

Articolo 2, secondo comma

Articolo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 3, paragrafo 3 bis

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 6

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 7

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 8

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 9

Articolo 3, paragrafo 10

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, frase introduttiva

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, primo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera a)

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, secondo trattino

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma, lettera b)

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articolo 4, paragrafi 2 e 3

Articoli da 5 a 8

Articoli da 5 a 8.

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 1

Articolo 9, paragrafo 2, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 9, paragrafo 2, lettere a), b) e c)

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), prima frase

Articolo 9, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Articolo 9, paragrafo 2, lettera d), seconda frase

Articolo 9, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafi da 3 a 6

Articolo 9, paragrafi da 3 a 6

Articolo 9 bis

Articolo 10

Articolo 9 ter

Articolo 11

Articolo 10

Articolo 12

Articolo 11

Articolo 13

Articolo 12

Articolo 14

Articolo 12 bis

Articolo 15

Articolo 12 ter

Articolo 16

Articolo 13

Articolo 17

Articolo 14

Articolo 18

Articolo 15

Articolo 19

Articolo 16, primo comma, frase introduttiva

Articolo 20, primo comma, frase introduttiva

Articolo 16, primo comma, primo trattino

Articolo 20, primo comma, lettera a)

Articolo 16, primo comma, secondo trattino

Articolo 20, primo comma, lettera b)

Articolo 16, secondo e terzo comma

Articolo 20, secondo e terzo comma

Articolo 17

Articolo 21

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 22, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1 bis

Articolo 22, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 22, paragrafo 3

Articolo 18, paragrafo 3

Articolo 22, paragrafo 4

Articolo 19

Articolo 23

Articolo 20

Articolo 24

Articolo 21, paragrafo 1

Articolo 25, paragrafo 1

Articolo 21, paragrafo 4

Articolo 25, paragrafo 2

Articolo 21, paragrafo 6

Articolo 25, paragrafo 3

Articolo 21 bis, paragrafo 1

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 21 bis, paragrafo 1 bis, primo comma

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma

Articolo 21 bis, paragrafo 1 bis, secondo comma

–

Articolo 21 bis, paragrafo 1 bis, terzo comma

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 21 bis, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, frase introduttiva

Articolo 21 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, lettera a)

Articolo 21 bis, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 3, primo comma, lettera b)

Articolo 21 bis, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 3, secondo comma

Articolo 21 bis, paragrafo 3, primo comma

Articolo 26, paragrafo 4, primo comma

Articolo 21 bis, paragrafo 3, secondo comma

–

Articolo 21 bis, paragrafo 3, terzo comma

Articolo 26, paragrafo 4, secondo comma

Articolo 21 ter

Articolo 27

Articolo 21 quater, paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 28, paragrafi 1, 2 e 3

–

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 21 quater, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 5

Articolo 21 quater, paragrafo 5

Articolo 28, paragrafo 6

Articolo 23

–

Articoli 25, 26 e 27

–

Articolo 29

–

Articolo 30, primo comma

Articolo 29, paragrafo 1

Articolo 30, secondo e terzo comma

Articolo 29, paragrafo 2

Articolo 30 bis

Articolo 30

Articolo 30 ter

Articolo 31

Articolo 31, paragrafi 1 e 2

–

Articolo 31, paragrafo 3

Articolo 32

–

–

Articolo 32

Articolo 32

Articolo 32

–

–

Articolo 33

Articolo 33

Articolo 34

Articolo 34

Articolo 35

Allegato I

Allegato I

Allegato II

Allegato II

–

Allegato III

–

Allegato IV

_____________