COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 14.1.2026
COM(2026) 20 final
2026/0008(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'Unione sostiene con fermezza l'Ucraina, il cui futuro è all'interno dell'UE. L'UE sostiene l'indipendenza, la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina entro i suoi confini riconosciuti a livello internazionale ed è risolutamente impegnata a fornire sostegno politico, finanziario, economico, umanitario, militare e diplomatico. Alla luce dell'escalation dell'aggressione russa, è necessario intervenire prontamente per garantire che l'Ucraina abbia accesso alle risorse di cui ha urgente bisogno. La presente proposta è intesa a garantire l'istituzione di un nuovo strumento per far fronte a tali necessità urgenti, fornendo all'Ucraina l'assistenza dell'Unione sotto forma di un prestito da rimborsare mediante le riparazioni dovute dalla Russia.
L'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, iniziata il 24 febbraio 2022, ha avuto un impatto profondamente dannoso sul paese e sui suoi cittadini. Nonostante gli sforzi diplomatici degli Stati Uniti e dell'Europa per giungere a una soluzione pacifica e la disponibilità dell'Ucraina ad avviare un dialogo per porre fine alla guerra, la Russia ha intensificato gli attacchi contro l'Ucraina, prendendo deliberatamente di mira i civili e le infrastrutture critiche. Tale escalation ha ulteriormente aggravato la crisi umanitaria, causando enormi sofferenze al popolo ucraino e aumentando gli enormi costi umani e finanziari di questa aggressione militare non provocata e ingiustificata. La guerra illegale di aggressione condotta dalla Russia costituisce una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina nonché una violazione del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che è norma imperativa di diritto internazionale, e degli altri principi della Carta. La ferma determinazione e il coraggio dimostrati dagli ucraini nella difesa della loro patria testimoniano la loro forza e meritano una profonda ammirazione e apprezzamento.
Tuttavia, l'intensificarsi dell'aggressione russa ha aumentato il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e richiede investimenti urgenti nella base industriale e tecnologica di difesa ucraina. È ormai evidente che sono necessarie ulteriori fonti di finanziamento da parte sia dell'UE che della comunità internazionale. Il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina per il 2026 e il 2027 dovrebbe superare le proiezioni esistenti del Fondo monetario internazionale (FMI), la cui ottava revisione del programma dell'FMI sottolinea che i rischi e l'incertezza rimangono eccezionalmente elevati e che il programma esistente ha un margine limitato per assorbire eventuali nuovi shock, anche derivanti da una guerra più prolungata e intensa. Il 9 settembre 2025 l'Ucraina ha presentato una richiesta ufficiale per un nuovo programma dell'FMI al fine di coprire il fabbisogno di finanziamenti supplementari dal 2026 al 2029. La capacità dell'FMI di portare avanti questo programma è subordinata al ricevimento di sufficienti garanzie finanziarie da parte dei partner, compresa l'Unione.
Il progetto di bilancio per il 2026 presentato di recente dall'Ucraina, elaborato in cooperazione con l'FMI, prevede una spesa per la difesa e la sicurezza pari a 56 miliardi di EUR, sostenuta da 51,6 miliardi di EUR di assistenza militare in natura. Dato l'impatto negativo della guerra sull'economia ucraina, il bilancio prevede che, oltre alla necessaria assistenza in natura, siano necessari 43 miliardi di EUR di aiuti internazionali. A gennaio 2026 erano stati impegnati solo 25 miliardi di EUR. L'Ucraina dispone di un margine limitato per ulteriori aggiustamenti di bilancio, in quanto ulteriori tagli alla spesa o aumenti delle imposte potrebbero danneggiare ulteriormente l'economia, già vulnerabile a causa dei danni alle infrastrutture chiave, della carenza di manodopera e degli sfollamenti e della mobilitazione delle persone in corso. Una rapida assistenza finanziaria è fondamentale per aiutare l'Ucraina a mantenere le funzioni statali essenziali, garantire la stabilità macroeconomica, ripristinare le infrastrutture energetiche critiche e investire nella sua base industriale e tecnologica di difesa. Tali necessità si aggiungono a esigenze significative legate alla ripresa e alla ricostruzione a medio termine.
Nella dichiarazione del vertice dell'8 dicembre 2025, i ministri delle Finanze del G7 hanno convenuto di continuare a collaborare per sviluppare un'ampia gamma di opzioni di finanziamento a sostegno dell'Ucraina, eventualmente anche utilizzando l'intero valore dei beni russi bloccati nelle giurisdizioni del G7 fino a quando la Russia non avrà pagato le riparazioni, per porre fine alla guerra e garantire una pace giusta e duratura in Ucraina, in linea con i quadri giuridici del G7.
Nelle sue conclusioni del 27 giugno 2024, del 17 ottobre 2024, del 19 dicembre 2024 e del 23 ottobre 2025, il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell'Unione, i beni della Russia dovrebbero rimanere bloccati fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina e non avrà risarcito quest'ultima per i danni causati da tale guerra. Inoltre il regolamento (UE) 2025/2600 del Consiglio vieta il trasferimento di attività o riserve della Banca centrale di Russia la Russia fino a quando la Russia non cesserà la sua guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, non fornirà all'Ucraina riparazioni nella misura necessaria a consentire la ricostruzione senza conseguenze economiche e finanziarie negative per l'Unione e le azioni della Russia nel contesto della guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina non avranno oggettivamente cessato di comportare un forte rischio di gravi difficoltà per l'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri.
In tale contesto, il 18 dicembre 2025 il Consiglio europeo ha convenuto di concedere all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di EUR per il periodo 2026-2027, che si baserà sull'assunzione di prestiti da parte dell'UE sui mercati dei capitali coperti dal margine di manovra del bilancio dell'Unione. Il Consiglio europeo ha inoltre convenuto che, nel quadro di una cooperazione rafforzata (articolo 20 TUE) in relazione allo strumento basato sull'articolo 212 TFUE, qualsiasi mobilitazione di risorse del bilancio dell'Unione a titolo di garanzia per tale prestito non inciderà sugli obblighi finanziari di Cechia, Ungheria e Slovacchia. Lo stesso giorno 25 Stati membri hanno convenuto che tale prestito sarebbe stato rimborsato dall'Ucraina solo una volta ricevute le riparazioni e che fino ad allora i beni della Banca centrale russa rimarranno bloccati e l'Unione si riserva il diritto di utilizzarli per rimborsare il prestito, nel pieno rispetto del diritto dell'UE e internazionale. Tali Stati membri hanno sottolineato l'importanza dei punti seguenti in relazione al prestito: a) il rafforzamento delle industrie della difesa europea e ucraina; b) l'Ucraina continua a difendere lo Stato di diritto, compresa la lotta alla corruzione; e c) il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di alcuni Stati membri e gli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri.
In tale contesto, si propone di istituire un nuovo strumento a sostegno dell'Ucraina per un importo massimo di 90 miliardi di EUR, che l'Ucraina rimborserebbe solo dopo aver ricevuto riparazioni dalla Russia ("prestito a sostegno dell'Ucraina"). A seguito delle richieste del Regno del Belgio, della Repubblica di Bulgaria, della Repubblica ceca, del Regno di Danimarca, della Repubblica federale di Germania, della Repubblica di Estonia, dell'Irlanda, della Repubblica ellenica, del Regno di Spagna, della Repubblica francese, della Repubblica di Croazia, della Repubblica italiana, della Repubblica di Cipro, della Repubblica di Lettonia, della Repubblica di Lituania, del Granducato di Lussemburgo, dell'Ungheria, della Repubblica di Malta, del Regno dei Paesi Bassi, della Repubblica d'Austria, della Repubblica di Polonia, della Repubblica portoghese, della Romania, della Repubblica di Slovenia, della Repubblica slovacca, della Repubblica di Finlandia e del Regno di Svezia una proposta correlata della Commissione prevede di autorizzare la cooperazione rafforzata per questo prestito.
Un prestito a sostegno dell'Ucraina
Nonostante le enormi esigenze dell'Ucraina, la capacità dello Stato ucraino di aumentare il debito è fortemente limitata. Il debito dell'Ucraina nei confronti del PIL è aumentato drasticamente dall'inizio della guerra, passando da meno del 50 % del PIL alla fine del 2021 all'85 % del PIL nel 2025 (oltre il 100 % del PIL, compresi i prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie (ERA). Data la significativa distruzione che la guerra ha provocato sulla produttività e il continuo freno che la guerra esercita sulle dinamiche di crescita, l'assunzione di ulteriore debito da parte dell'Ucraina non è in grado di far fronte al notevole fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina.
Allo stesso tempo, le finanze degli Stati membri si stanno ancora riprendendo da una serie di crisi verificatesi nell'ultimo decennio, comprese le ingenti spese generate dalla guerra della Russia in Ucraina e dalla campagna ibrida della Russia contro l'Unione. La mobilitazione di ulteriori risorse significative da parte degli Stati membri per poter finanziare l'Ucraina costituirebbe un'importante sfida economica.
In questo contesto di difficile dinamica del debito dell'Ucraina a causa dell'aggressione russa in corso e delle sfide associate alle finanze degli Stati membri, anche a partire dalle azioni della Russia, è opportuno sviluppare una soluzione innovativa che non dovrebbe comportare un onere finanziario né per l'Ucraina né per gli Stati membri.
In linea con il progetto di articoli della Commissione del diritto internazionale sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti (ARSIWA) e con il diritto internazionale consuetudinario, la Russia, in quanto Stato responsabile, ha l'obbligo di risarcire integralmente il pregiudizio causato dalla sua guerra di aggressione contro l'Ucraina. In particolare, gli articoli da 30 a 32 dell'ARSIWA stabiliscono che lo Stato responsabile dell'atto internazionalmente illecito ha l'obbligo di: a) di porre fine a quell'atto se esso continua; [...]; Lo Stato responsabile ha l'obbligo di riparare integralmente il pregiudizio causato dall'atto internazionalmente illecito. Il pregiudizio comprende ogni danno, sia materiale che morale, causato dall'atto internazionalmente illecito.
Nel contesto di tale obbligo giuridico che impone alla Russia di riparare ai danni causati dalla sua guerra illegale di aggressione, è opportuno che l'Unione fornisca il prestito a sostegno dell'Ucraina come prestito con diritto di rivalsa limitato che diventerà esigibile quando l'Ucraina riceverà dalla Russia contanti o attività non monetarie come riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria dalla Russia, ad eccezione del territorio.
Uso dei fondi
Date le esigenze di finanziamento dell'Ucraina e la notevole incertezza sul futuro della guerra, è fondamentale che il prestito a sostegno dell'Ucraina sia concepito in modo flessibile e reattivo alla situazione. Dovrebbe esserci flessibilità nell'utilizzare i fondi per soddisfare le esigenze di finanziamento più urgenti, siano esse determinate dall'attuale situazione di guerra o anche per sostenere la ricostruzione qualora prevalga la pace.
La presente proposta prevede un prestito a sostegno dell'Ucraina che sarà erogato in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutare l'Ucraina a coprire il suo fabbisogno di finanziamenti e di difesa nel 2026 e nel 2027, in particolare quello derivante dalla guerra di aggressione della Russia. Nello specifico, il prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e allentarne i vincoli di finanziamento esterno, causati dalla guerra o dalla ricostruzione, nonché sostenere le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica.
Per sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina e allentarne i vincoli di finanziamento esterno, la proposta crea molteplici opzioni attraverso le quali i fondi possono essere convogliati per sostenere l'Ucraina, dove il sostegno potrebbe essere fornito attraverso l'assistenza macrofinanziaria e lo strumento per l'Ucraina. Nell'ambito dei due strumenti, le erogazioni saranno subordinate a prerequisiti e condizioni politiche. Per quanto riguarda l'assistenza macrofinanziaria, tali condizioni sarebbero stabilite in un protocollo d'intesa tra la Commissione e l'Ucraina, comprese le condizioni per rafforzare la mobilitazione delle entrate, affrontare le cause profonde della corruzione, migliorare la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica nonché l'efficienza, la trasparenza e la rendicontabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Per quanto riguarda lo strumento per l'Ucraina, il piano per l'Ucraina dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tali importi aggiuntivi, comprese le misure volte a rafforzare lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione.
Per sostenere le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica, la proposta prevede un'assistenza che mira a consentire all'Ucraina di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a favore dell'industria ucraina della difesa e della sua integrazione nell'industria europea della difesa, in risposta e in seguito all'attuale situazione di crisi. Al fine di rafforzare con urgenza la base industriale di difesa ucraina in modo efficiente e autonomo, i criteri di ammissibilità dovrebbero essere strutturati in modo da orientare le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa verso la ricostruzione, la ripresa e la modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina, tenendo conto della sua graduale futura integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea. Inoltre, al fine di consentire all'Ucraina di utilizzare l'assistenza finanziaria ed economica nel modo più adatto alle circostanze, è opportuno consentirle di impiegare i fondi per sostenere le sue capacità industriali nel settore della difesa con metodi di attuazione diversi che rispecchino la diversità delle esigenze.
L'assistenza finanziaria ed economica disponibile nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina sarà resa accessibile all'Ucraina in linea con il suo fabbisogno di finanziamenti. A tal fine il paese presenterà una strategia di finanziamento dell'Ucraina sul suo fabbisogno di finanziamenti e sulle relative fonti. Previa valutazione della Commissione, il Consiglio approverebbe tale valutazione e determinerebbe l'importo dell'assistenza da mettere a disposizione del paese per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il sostegno nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina sarà coerente e complementare al sostegno fornito a norma dei regolamenti (UE) 2024/792, (UE) 2021/947, (CE) n.1257/96, (CE) 2024/2773 e (UE) 2025/1106, in linea con i rispettivi obiettivi e con la logica di intervento e le regole di tali strumenti.
In particolare, il prestito a sostegno dell'Ucraina si aggiunge ed è complementare al sostegno fornito dall'UE nell'ambito dell'iniziativa sui prestiti ERA del G7 e dello strumento per l'Ucraina. Si presta particolare attenzione alla coerenza e al rafforzamento reciproco del prestito a sostegno dell'Ucraina e all'attuazione delle politiche di difesa, previste dal regolamento SAFE e dalla proposta di regolamento EDIP.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Il sostegno nell'ambito dell'iniziativa sul prestito a sostegno dell'Ucraina è coerente con l'applicazione di misure restrittive (sanzioni) nei confronti della Russia e complementare allo strumento europeo per la pace.
Inoltre lo status di paese candidato concesso dal Consiglio europeo il 23 giugno 2022 e la decisione del Consiglio europeo del 14 e 15 dicembre 2023 di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina ancorano saldamente il paese al suo percorso europeo. Per questo motivo tutti gli interventi dell'UE a sostegno della resilienza e della ripresa dell'Ucraina – compreso il prestito a sostegno dell'Ucraina, che sarà a sua volta coerente con l'attuazione dello strumento per l'Ucraina e la sosterrà – contribuiranno altresì alla fase iniziale del processo di preadesione dell'Ucraina.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
L'articolo 212 TFUE costituisce una base giuridica adeguata per i programmi di assistenza finanziaria concessi dall'Unione a paesi terzi che non sono paesi in via di sviluppo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il principio di sussidiarietà è rispettato in quanto l'esigenza di una risposta comune per fornire all'Ucraina un sostegno su scala adeguata non può essere soddisfatta in misura sufficiente dai singoli Stati membri e, a motivo della sua portata e dei suoi effetti, può essere concretizzata meglio a livello di UE. I motivi principali risiedono nella capacità e nei vincoli di bilancio a livello nazionale e nella necessità di un forte coordinamento dei donatori per massimizzare la portata e l'efficacia del sostegno, limitando nel contempo l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine, che è estremamente ridotta nelle circostanze attuali. L'UE si trova in una posizione unica per fornire assistenza esterna all'Ucraina al fine di dare sostegno per coprire esigenze di bilancio urgenti in modo prevedibile, continuo, ordinato e tempestivo, comprese quelle connesse al sostegno delle capacità industriali ucraine nel settore della difesa.
•Proporzionalità
La continua aggressione militare non provocata e ingiustificata da parte della Russia richiede la concessione di ulteriore assistenza finanziaria all'Ucraina in linea con gli obiettivi e le modalità descritti nella presente proposta.
Il sostegno finanziario proposto a beneficio dell'Ucraina è considerato adeguato in termini di entità per il 2026 e il 2027, sulla base dell'elevato fabbisogno di finanziamenti e delle migliori stime delle esigenze dell'Ucraina in materia di difesa presentate dalle autorità nazionali, tenendo conto al tempo stesso dell'elevata incertezza delle circostanze belliche. Tale sostegno non va al di là di quanto necessario per lo scopo perseguito: dare un sostegno strutturato all'Ucraina e ai relativi finanziamenti.
La proposta è proporzionata all'entità e alla gravità delle carenze individuate, tra cui la necessità di fornire assistenza finanziaria all'Ucraina e la necessità di effettuare investimenti pubblici urgenti e ingenti a sostegno della base industriale e tecnologica di difesa ucraina e della sua integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea. La proposta rispetta i limiti del possibile intervento dell'Unione in forza dei trattati.
•Scelta dell'atto giuridico
Un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio è l'atto appropriato in quanto prevede norme direttamente applicabili per l'attuazione del prestito a sostegno dell'Ucraina.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La proposta fa seguito a una serie di operazioni di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina iniziata nel 2015. Dalle passate valutazioni ex post è emerso che le precedenti operazioni di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina sono risultate in generale estremamente pertinenti in termini di obiettivi, dotazione finanziaria e condizioni inerenti alle politiche. In particolare, le operazioni di assistenza macrofinanziaria si sono rivelate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare le fondamentali riforme strutturali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della sua posizione esterna. Hanno consentito risparmi di bilancio e vantaggi finanziari e hanno agito da catalizzatori per ulteriore sostegno finanziario e per la fiducia degli investitori. Le condizioni cui sono subordinate le operazioni di assistenza macrofinanziaria sono state ritenute complementari ai relativi programmi dell'FMI e hanno indotto un effetto di rafforzamento politico che ha contribuito alla mobilitazione delle autorità ucraine a favore di riforme essenziali, in particolare nei settori della politica strutturale meno coperti dai programmi di altri donatori internazionali.
•Consultazioni dei portatori di interessi
La proposta fa seguito alle conclusioni del Consiglio del 18 dicembre 2025, in cui il Consiglio europeo ha convenuto di concedere all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di EUR per il periodo 2026-2027, che si baserà sull'assunzione da parte dell'UE di prestiti sui mercati dei capitali coperti dal margine di manovra del bilancio dell'Unione. Nel redigere la presente proposta i servizi della Commissione hanno consultato gli enti finanziari internazionali e altri donatori bilaterali (Stati membri e membri del G7 compresi) e multilaterali. La Commissione è inoltre regolarmente in contatto con le autorità ucraine.
Data l'urgenza di redigere la proposta per la tempestiva adozione da parte dei colegislatori e di garantirne lo status operativo entro l'inizio del 2026, non è stato possibile condurre una consultazione formale dei portatori di interessi. Tale approccio mira ad affrontare le esigenze emergenti e crescenti in materia di difesa e di bilancio derivanti dalla guerra di aggressione della Russia. Tali esigenze comprendono gli sforzi relativi alla ripresa e alla ricostruzione. L'Unione europea garantirà una comunicazione e una visibilità adeguate per quanto riguarda gli obiettivi e le azioni attuati nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, sia all'interno dell'Ucraina che nell'Unione e a livello internazionale.
•Assunzione e uso di perizie
La proposta si basa su un'esperienza pluridecennale in materia di assistenza macrofinanziaria e sull'esperienza acquisita con il sostegno dell'azione esterna dell'Unione, compreso lo strumento per l'Ucraina dal 2024.
Per formulare la presente proposta la Commissione si è basata su un'attenta analisi del fabbisogno in materia di difesa e della più ampia situazione macrofinanziaria dell'Ucraina, avvalendosi anche dei contributi di istituzioni finanziarie internazionali e di altre istituzioni internazionali competenti: ad esempio le discussioni periodiche sulle ultime proiezioni del fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina nei consessi internazionali, quali il G7 e l'FMI, come pure il continuo contatto diretto con le autorità ucraine.
•Valutazione d'impatto
Data l'urgenza della proposta, intesa a fornire assistenza urgente a un paese in guerra, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione d'impatto. La valutazione ex ante del fabbisogno che si propone di coprire con il prestito a sostegno dell'Ucraina si basa, tra l'altro, su dati recenti dell'FMI e delle autorità ucraine. Il sostegno nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe basarsi sugli insegnamenti tratti e sui risultati delle recenti iniziative di sostegno, come l'iniziativa sui prestiti ERA del G7.
•Efficienza normativa e semplificazione
La proposta non è collegata al programma di efficienza normativa e semplificazione.
•Diritti fondamentali
Prerequisito per la concessione del sostegno nel quadro del prestito a sostegno dell'Ucraina è che quest'ultima continui a difendere e rispettare meccanismi democratici effettivi e le relative istituzioni, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e che garantisca il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto dovrebbero comprendere la lotta alla corruzione.
L'impegno riformatore e la volontà politica delle autorità ucraine sono un segnale positivo, come dimostrato in particolare dal fatto che il Consiglio europeo abbia concesso al paese lo status di paese candidato nel giugno 2022 e dalla decisione del Consiglio europeo del dicembre 2023 di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina, dal rinnovato e positivo completamento delle condizioni di politica strutturale associate alle recenti operazioni di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina e dall'attuazione continuativa del piano per l'Ucraina. Il 14 maggio 2025 l'Ucraina ha adottato tabelle di marcia riguardanti, tra l'altro, lo Stato di diritto, la riforma della pubblica amministrazione e il funzionamento delle istituzioni democratiche. Le riunioni bilaterali di screening sono state completate nel settembre 2025. Dopo l'aggressione russa, le autorità ucraine hanno dimostrato un notevole grado di resilienza e hanno mantenuto il loro impegno a realizzare le riforme in modo trasparente, adoperandosi per il ravvicinamento alle norme europee, in linea con il percorso imboccato dal paese verso l'integrazione con l'UE.
A tal fine il prerequisito per il prestito a sostegno dell'Ucraina è considerato attualmente soddisfatto. Parallelamente, il continuo rispetto di questo prerequisito sarà ulteriormente garantito da condizioni specifiche relative alla valutazione, da parte della Commissione, delle future strategie di finanziamento dell'Ucraina e prima delle erogazioni. Lo stesso prerequisito per il sostegno è applicabile all'attuazione del piano per l'Ucraina.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Il prestito a sostegno dell'Ucraina assumerà la forma di un prestito con diritto di rivalsa limitato all'Ucraina per un importo massimo di 90 miliardi di EUR da rimborsare mediante le riparazioni dovute dalla Russia. Il prestito si baserà sull'assunzione di prestiti da parte dell'UE sui mercati dei capitali con il sostegno del margine di manovra del bilancio dell'UE. Il bilancio dell'Unione coprirà anche i costi del servizio del debito (costi di finanziamento e costi di emissione e gestione della liquidità) connessi all'assunzione di prestiti, nonché i costi amministrativi associati. Per tener conto di questi elementi, il regolamento sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 sarà rivisto.
I costi del servizio del debito saranno finanziati da un nuovo strumento speciale al di sopra dei massimali di spesa del QFP, lo strumento per il prestito all'Ucraina, che potrà essere mobilitato esclusivamente a tal fine. Al momento di attivare lo strumento per il prestito all'Ucraina nel quadro della procedura di bilancio, si terrà conto delle disponibilità di bilancio in altri strumenti speciali, delle norme settoriali applicabili, di eventuali obblighi giuridici o di altro tipo, anche nell'ambito dello strumento EURI, delle priorità e dei principi di prudenza nell'elaborazione del bilancio e sana gestione finanziaria.
Tale prestito sarà finanziato nell'ambito della cooperazione rafforzata, il che, a norma dell'articolo 332 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, implica che le spese derivanti, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, siano a carico degli Stati membri partecipanti.
Sarà creata una nuova linea di bilancio per individuare in modo chiaro e trasparente le spese relative ai costi di servizio del prestito derivanti dalla cooperazione rafforzata. La metodologia per calcolare i contributi degli Stati membri partecipanti è definita all'articolo 11 del regolamento sulla messa a disposizione (regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014). Analogamente, in caso di attivazione della garanzia del bilancio dell'UE, gli importi saranno mobilitati al di sopra dei massimali di spesa del QFP e i contributi finanziari saranno a carico degli Stati membri partecipanti, calcolati secondo la stessa metodologia.
Informazioni riguardanti l'incidenza sul bilancio figurano nella scheda finanziaria legislativa allegata alla presente proposta.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Il prestito a sostegno dell'Ucraina ammonterà a un importo massimo di 90 miliardi di EUR, da mettere a disposizione in funzione del fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina secondo le disposizioni della proposta.
In particolare, ai fini dell'attuazione del regolamento sui prestiti a sostegno dell'Ucraina, quest'ultima deve presentare alla Commissione europea una strategia di finanziamento dell'Ucraina che fornisca dettagli sul fabbisogno di finanziamenti e sulle fonti di finanziamento dell'Ucraina in linea di principio per i prossimi 12 mesi. La Commissione deve valutare la strategia di finanziamento dell'Ucraina e, in caso di valutazione positiva, presentare una proposta al Consiglio per l'approvazione della sua valutazione mediante una decisione di esecuzione. La proposta della Commissione definirà l'importo dell'assistenza da mettere a disposizione dell'Ucraina per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina, compreso l'importo di tale assistenza accessibile per i) l'assistenza attraverso lo strumento per l'Ucraina, ii) l'assistenza macrofinanziaria e iii) l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
Per ricevere assistenza finanziaria ed economica nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, quest'ultima presenterà alla Commissione una richiesta di fondi debitamente motivata, che potrà essere presentata dall'Ucraina alla Commissione, in linea di principio, sei volte l'anno.
La Commissione presenterà inoltre al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del regolamento sul prestito a sostegno dell'Ucraina nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. Entro il 30 giugno 2029 la Commissione presenterà altresì al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in cui analizzerà i risultati e l'efficienza del prestito a sostegno dell'Ucraina erogato a norma del regolamento sul prestito a sostegno dell'Ucraina e valuterà in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
Infine, per rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e garantire maggiore trasparenza e responsabilità, le commissioni competenti del Parlamento europeo possono invitare la Commissione a discutere l'attuazione di tale regolamento.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Il capo I del regolamento contiene le disposizioni generali.
L'articolo 1 definisce l'oggetto del regolamento, ossia l'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina.
L'articolo 2 definisce gli obiettivi generali e specifici del prestito a sostegno dell'Ucraina, ossia fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina in modo prevedibile e continuo, sostenendo la stabilità macrofinanziaria e le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
L'articolo 3 contiene le definizioni applicabili ai sensi del regolamento.
L'articolo 4 stabilisce l'assistenza disponibile nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina.
L'articolo 5 impone i prerequisiti per l'assistenza nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina.
Il capo II del regolamento riguarda l'attuazione del prestito a sostegno dell'Ucraina.
L'articolo 6 stabilisce che l'Ucraina presenti alla Commissione la strategia di finanziamento dell'Ucraina, fornendo dettagli sul suo contenuto, con particolare riferimento alle esigenze e alle risorse finanziarie dell'Ucraina per i prossimi 12 mesi.
L'articolo 7 prevede che la Commissione valuti la strategia di finanziamento dell'Ucraina, definendo i criteri necessari da rispettare.
L'articolo 8 prevede una decisione di esecuzione del Consiglio che renda accessibile l'assistenza finanziaria ed economica.
L'articolo 9 prevede una stretta cooperazione tra la Commissione, l'Ucraina, gli Stati membri, gli organismi internazionali competenti e i donatori all'Ucraina al fine di garantire un approccio coerente e uniforme per far fronte alle esigenze di assistenza finanziaria ed economica dell'Ucraina.
Il capo III del regolamento riguarda l'assistenza macrofinanziaria.
L'articolo 10 definisce le finalità dell'assistenza macrofinanziaria, vale a dire contribuire a colmare il deficit di finanziamento dell'Ucraina individuato in una strategia di finanziamento dell'Ucraina la cui valutazione abbia avuto esito positivo.
L'articolo 11 stabilisce che la Commissione concordi con l'Ucraina le condizioni politiche alle quali deve essere collegato il sostegno, che devono essere descritte in un protocollo d'intesa.
Il capo IV del regolamento riguarda l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
L'articolo 12 prevede le finalità dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, in particolare per effettuare investimenti pubblici urgenti e ingenti a sostegno dell'industria ucraina della difesa e della sua integrazione nell'industria europea della difesa.
L'articolo 13 definisce le condizioni di ammissibilità per le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
L'articolo 14 impone all'Ucraina di elaborare una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o altro prodotto a fini di difesa per il quale intende chiedere assistenza.
L'articolo 15 prevede l'istituzione del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
L'articolo 16 prevede l'apertura di un conto speciale al solo scopo di gestire l'assistenza economica e finanziaria ricevuta dall'Ucraina a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa.
L'articolo 17 stabilisce i requisiti di monitoraggio per l'assistenza fornita a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
L'articolo 18 definisce le condizioni per la modifica di un accordi o contratti quadro esistenti per i prodotti per la difesa.
L'articolo 19 consente agli Stati membri, al solo scopo del regolamento, di chiedere a un operatore economico sul loro territorio di dare priorità a determinati ordini di prodotti per la difesa.
Il capo V del regolamento riguarda il finanziamento e l'attuazione del prestito a sostegno dell'Ucraina.
L'articolo 20 stabilisce che le condizioni finanziarie dettagliate del prestito a sostegno dell'Ucraina sono specificate nell'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina e prevede determinati requisiti obbligatori.
L'articolo 21 stabilisce che, affinché l'Ucraina riceva assistenza finanziaria ed economica, essa presenti alla Commissione una richiesta di fondi debitamente motivata.
L'articolo 22 prevede una sovvenzione per gli oneri finanziari per il prestito a sostegno dell'Ucraina.
L'articolo 23 stabilisce i requisiti per l'adozione da parte della Commissione di una decisione relativa al versamento di una rata nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina.
L'articolo 24 conferisce alla Commissione il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione per finanziare il prestito a sostegno dell'Ucraina.
L'articolo 25 definisce le norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili.
Il capo VI riguarda le disposizioni finali.
L'articolo 26 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati a determinate condizioni.
L'articolo 27 disciplina la governance attraverso le procedure di comitato.
L'articolo 28 stabilisce un dialogo sul prestito a sostegno dell'Ucraina, che prevede di migliorare la comunicazione tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione.
L'articolo 29 disciplina la comunicazione di informazioni al Parlamento europeo e al Consiglio.
L'articolo 30 disciplina l'entrata in vigore.
2026/0008 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 212,
vista la decisione [XX] del Consiglio del [data] che autorizza una cooperazione rafforzata sull'istituzione di un prestito a sostegno dell'Ucraina, in particolare l'articolo 1,
vista la proposta della Commissione,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il 24 febbraio 2022 il presidente della Federazione russa ha annunciato un'operazione militare in Ucraina e le forze armate russe hanno sferrato un'aggressione militare non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Tale guerra illegale di aggressione costituisce una palese violazione dell'integrità territoriale, della sovranità e dell'indipendenza dell'Ucraina nonché una violazione del divieto di uso della forza sancito dall'articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite, che è norma imperativa di diritto internazionale, e degli altri principi della Carta.
(2)Dall'inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, l'Unione, i suoi Stati membri e gli enti finanziari europei hanno mobilitato un sostegno senza precedenti alla resilienza economica, sociale, finanziaria e alla difesa dell'Ucraina. Tale sostegno combina il sostegno del bilancio dell'Unione, compresi l'assistenza macrofinanziaria eccezionale e il sostegno della Banca europea per gli investimenti e della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, integralmente o parzialmente garantito dal bilancio dell'Unione, nonché un ulteriore sostegno finanziario da parte degli Stati membri.
(3)Nel corso del 2022 e del 2023, la decisione (UE) 2022/313 del Parlamento europeo e del Consiglio, la decisione (UE) 2022/1201 del Parlamento europeo e del Consiglio, la decisione (UE) 2022/1628 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) 2022/2463 del Parlamento europeo e del Consiglio hanno collettivamente messo a disposizione dell'Ucraina 25,2 miliardi di EUR in assistenza macrofinanziaria. Il sostegno ha costituito un importante fattore che ha contribuito alla resilienza macroeconomica e finanziaria dell'Ucraina in un momento critico.
(4)Il 29 febbraio 2024 il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito lo strumento per l'Ucraina quale strumento a medio termine eccezionale che riunisce il sostegno bilaterale fornito dall'Unione all'Ucraina, garantendo coordinamento ed efficienza ("strumento per l'Ucraina"). Per il periodo dal 2024 al 2027 lo strumento per l'Ucraina contribuisce a far fronte al fabbisogno di finanziamenti e alle esigenze di ripresa, ricostruzione e modernizzazione dell'Ucraina, sostenendo nel contempo gli sforzi di riforma del paese nel suo percorso verso l'adesione all'Unione.
(5)Il 24 ottobre 2024 il regolamento (UE) 2024/2773 del Parlamento europeo e del Consiglio ha istituito il meccanismo di cooperazione per i prestiti all'Ucraina, che fornisce al paese un'assistenza macrofinanziaria eccezionale. Tale assistenza ha costituito il contributo dell'Unione nell'ambito dell'iniziativa del G7 sui prestiti per l'accelerazione delle entrate straordinarie a favore dell'Ucraina, che ha collettivamente aiutato il paese a colmare il suo deficit di finanziamento per il 2025.
(6)La guerra di aggressione della Russia all'Ucraina ha causato danni enormi nel paese, con i costi per la ripresa e la ricostruzione stimati a 506 miliardi di EUR al 31 dicembre 2024. L'Ucraina ha inoltre perso l'accesso ai mercati finanziari internazionali e ha registrato un calo significativo delle entrate pubbliche, mentre la spesa pubblica è notevolmente aumentata. In tale contesto è possibile prevedere un fabbisogno di finanziamenti considerevole per i prossimi anni.
(7)Il 9 settembre 2025 l'Ucraina ha presentato al Fondo monetario internazionale (FMI) la richiesta ufficiale per un nuovo programma inteso a soddisfare il fabbisogno di finanziamenti supplementari dal 2026 al 2029. Tale programma, che farebbe seguito all'efficace attuazione del programma dell'FMI esistente per il quale l'Ucraina ha completato otto valutazioni, tiene conto del protrarsi della guerra di aggressione condotta dalla Russia. La capacità dell'FMI di portare avanti questo programma è subordinata al ricevimento di sufficienti garanzie finanziarie da parte di altri partner, compresa l'Unione europea.
(8)Nonostante gli sforzi attualmente profusi su scala internazionale per mediare una risoluzione pacifica del conflitto, il protrarsi della guerra di aggressione della Russia ha causato danni significativi alle infrastrutture critiche di difesa, civili ed energetiche dell'Ucraina, rendendo necessaria la mobilitazione di ingenti risorse aggiuntive per soddisfare l'immediato fabbisogno di finanziamenti del paese.
(9)La guerra di aggressione della Russia all'Ucraina rappresenta una minaccia geopolitica strategica per l'Unione nel suo insieme e impone agli Stati membri di rimanere forti e uniti. È pertanto essenziale che il sostegno dell'Unione sia mobilitato rapidamente e possa applicarsi in modo flessibile all'assistenza immediata e alla riabilitazione a breve termine in vista della futura ricostruzione.
(10)In linea con gli articoli sulla responsabilità degli Stati per atti internazionalmente illeciti e con il diritto internazionale consuetudinario, la Russia, in quanto Stato responsabile, ha l'obbligo di risarcire integralmente il pregiudizio causato dalla sua guerra di aggressione.
(11)La decisione (PESC) 2022/335 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica la decisione 2014/512/PESC concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina e il regolamento (UE) 2022/334 del Consiglio del 28 febbraio 2022 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014 vietano operazioni relative alla gestione di riserve e attività della Banca centrale di Russia, comprese le operazioni con qualsiasi persona giuridica, entità o organismo che agisce per conto o sotto la direzione della Banca centrale di Russia. Nelle sue conclusioni del 27 giugno 2024, del 17 ottobre 2024 e del 19 dicembre 2024 il Consiglio europeo ha inoltre dichiarato che, fatto salvo il diritto dell'Unione, le attività della Russia dovrebbero rimanere bloccate fino a quando la Russia non avrà cessato la sua guerra di aggressione all'Ucraina e non l'avrà risarcita per i danni causati da tale guerra.
(12)Inoltre, il regolamento (UE) 2025/2600 del Consiglio proibisce il trasferimento temporaneo di attività o riserve della Banca centrale di Russia, fino a quando la Russia non abbia cessato la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, abbia fornito all'Ucraina riparazioni nella misura necessaria a consentire la ricostruzione senza conseguenze economiche e finanziarie negative per l'Unione e le azioni della Russia nel contesto della guerra di aggressione all'Ucraina abbiano oggettivamente cessato di comportare un forte rischio di gravi difficoltà per l'economia dell'Unione e dei suoi Stati membri.
(13)Il 18 dicembre 2025 il Consiglio europeo ha convenuto di concedere all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di EUR per gli anni 2026 e 2027 mediante assunzione di prestiti dell'Unione sui mercati dei capitali e con la copertura del margine di manovra del bilancio dell'Unione. Il Consiglio europeo ha inoltre stabilito che, nell'attuazione della cooperazione rafforzata a norma dell'articolo 20 del trattato sull'Unione europea, qualsiasi mobilitazione di risorse del bilancio dell'Unione a titolo di garanzia per tale prestito non dovrebbe incidere sugli obblighi finanziari della Repubblica ceca, dell'Ungheria e della Slovacchia. Lo stesso giorno, 25 Stati membri hanno convenuto che tale prestito debba essere rimborsato dall'Ucraina solo quando il paese avrà ottenuto le riparazioni. Fino ad allora le attività della Banca centrale di Russia dovrebbero rimanere bloccate e l'Unione dovrebbe riservarsi il diritto di utilizzarle per rimborsare il prestito, nel pieno rispetto del diritto dell'UE e internazionale. In relazione al prestito tali Stati membri hanno sottolineato l'importanza dei seguenti elementi: a) il rafforzamento delle industrie della difesa europea e ucraina; b) il fatto che l'Ucraina continui a difendere lo Stato di diritto, compresa la lotta alla corruzione; e c) il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri e gli interessi di sicurezza e di difesa di tutti gli Stati membri.
(14)Il [DATA] il Consiglio ha adottato la decisione [XX] che autorizza una cooperazione rafforzata tra Belgio, Bulgaria, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Croazia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Polonia, Portogallo, Romania, Slovenia, Finlandia e Svezia per l'istituzione di un prestito a sostegno dell'Ucraina.
(15)Considerando la posizione finanziaria dell'Ucraina e l'importanza cruciale per la stessa di disporre delle risorse per contrastare l'aggressione russa e, ove possibile, procedere alla ricostruzione, è opportuno che l'Unione fornisca un sostegno aggiuntivo per far fronte all'urgente fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e agevolare l'attuazione del programma dell'FMI. A tal fine è opportuno istituire uno strumento inteso a fornire all'Ucraina nel 2026 e nel 2027 un sostegno dell'Unione sotto forma di un prestito che sarà rimborsato tramite le riparazioni dovute dalla Russia ("prestito a sostegno dell'Ucraina").
(16)Il prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe fornire all'Ucraina assistenza finanziaria in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo, onde aiutarla a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti e a rispondere alle sue esigenze sul piano della difesa, in particolare se derivanti dalla guerra di aggressione della Russia. Nello specifico, il prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina, agevolarne il finanziamento esterno e sostenerne le capacità industriali nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica, contribuendo in tal modo a conferire all'Ucraina un vantaggio militare qualitativo.
(17)Il prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe, alle condizioni stabilite, fornire all'Ucraina un sostegno sotto forma di prestito fino a 90 000 000 000 di EUR. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria, il prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe essere messo a disposizione dalla Commissione a rate, erogabili in una o più tranche.
(18)Il sostegno nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe essere subordinato al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto dovrebbero comprendere la lotta alla corruzione.
(19)L'assistenza finanziaria ed economica disponibile nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe essere resa accessibile all'Ucraina in linea con il suo fabbisogno di finanziamenti. A tal fine il paese presenterà una strategia di finanziamento dell'Ucraina sul suo fabbisogno di finanziamenti e sulle relative fonti. Tale strategia dovrebbe contenere le principali informazioni sul bilancio e sulla situazione finanziaria ed economica dell'Ucraina, nonché sul sostegno che il paese riceve dalla comunità internazionale.
(20)La Commissione dovrebbe valutare la strategia di finanziamento dell'Ucraina senza indebito ritardo e in stretta cooperazione con il paese. Considerando la portata significativa del fabbisogno dell'Ucraina sia in termini di assistenza di bilancio che di assistenza alle capacità industriali nel settore della difesa, come pure i vincoli cui sono soggetti alcuni partner esterni nell'erogazione del proprio sostegno, è opportuno stabilire una ripartizione indicativa del prestito a sostegno dell'Ucraina tra le due tipologie di fabbisogno finanziario. Pur assicurando che sia soddisfatto il fabbisogno finanziario dell'Ucraina, quale calcolato dall'FMI per il 2026, la ripartizione dovrebbe essere indicativa per tenere conto dell'impatto che l'evoluzione delle circostanze potrebbe avere sul fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina e per garantire che tale fabbisogno continui a essere soddisfatto in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo. Nel valutare la strategia di finanziamento dell'Ucraina, la Commissione dovrebbe considerare la coerenza tra il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto e tale ripartizione indicativa.
(21)Data l'importanza degli effetti finanziari delle misure imposte, è opportuno attribuire al Consiglio competenze di esecuzione da esercitare in base a una proposta della Commissione. Il Consiglio dovrebbe approvare la valutazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina mediante una decisione di esecuzione, che dovrebbe cercare di adottare senza indebito ritardo a seguito dell'adozione della proposta. Tale decisione di esecuzione dovrebbe determinare l'importo dell'assistenza da mettere a disposizione dell'Ucraina per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento del paese, compresi l'importo per l'assistenza di bilancio e l'importo a sostegno delle capacità industriali del paese nel settore della difesa.
(22)L'assistenza finanziaria ed economica sotto forma di assistenza di bilancio dovrebbe essere messa a disposizione dell'Ucraina per aiutarla a soddisfare il suo fabbisogno di finanziamenti. L'assistenza finanziaria ed economica a norma del presente regolamento fornisce un importante contributo alla ripresa economica, alla crescita e alla prosperità a lungo termine dell'Ucraina successivamente alla guerra, aspetti che rivestiranno un ruolo importante in un futuro accordo di pace. Per rispondere a tale fabbisogno con la giusta flessibilità, è opportuno utilizzare diverse modalità di erogazione e consentire che il sostegno possa essere fornito attraverso l'assistenza macrofinanziaria e un prestito da attuare a norma del capo III dello strumento per l'Ucraina.
(23)Il capo III dello strumento per l'Ucraina prevede finanziamenti a favore del paese da erogare previo conseguimento soddisfacente delle condizioni previste dal piano per l'Ucraina, che delinea il programma di riforme e investimenti del paese. In quanto strumento a medio termine teso a sostenere la ripresa e la ricostruzione dell'Ucraina, la sua graduale integrazione nel mercato interno come anche, tra l'altro, l'adozione e l'attuazione delle riforme politiche, istituzionali, giuridiche, amministrative, sociali ed economiche necessarie per fare propri i valori dell'Unione e allinearsi progressivamente alle norme, agli standard, alle politiche e alle prassi dell'Unione ("acquis") in vista della futura adesione, contribuendo in tal modo alla stabilità, alla sicurezza, alla pace, alla prosperità e alla sostenibilità reciproche, è opportuno prevedere che gli importi a titolo del prestito a sostegno dell'Ucraina siano utilizzati attraverso lo strumento per l'Ucraina. Il piano per l'Ucraina dovrebbe essere aggiornato per tenere conto di tali importi aggiuntivi, comprese le misure volte a rafforzare lo Stato di diritto e la lotta alla corruzione.
(24)L'assistenza macrofinanziaria dovrebbe essere collegata a condizioni inerenti alle politiche da definire nel protocollo d'intesa. Il protocollo d'intesa dovrebbe includere impegni di riforma solidi e ambiziosi da parte dell'Ucraina, compresi quelli volti a rafforzare la mobilitazione delle entrate per sostenere il fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina e affrontare le cause profonde della corruzione nelle finanze pubbliche, anche migliorando la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica nonché l'efficienza, la trasparenza e la responsabilità dei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Tale assistenza macrofinanziaria può essere utilizzata dall'Ucraina per contribuire al finanziamento di compensazioni, sotto forma di riparazioni, per le persone che hanno subito danni a causa delle azioni illegali della Russia, anche attraverso la commissione per le richieste di risarcimento dell'Ucraina istituita sotto l'egida del Consiglio d'Europa. La decisione di esecuzione del Consiglio che approva la valutazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina dovrebbe stabilire il numero massimo e il valore indicativo delle rate dell'assistenza macrofinanziaria. Alla luce del principio della sana gestione finanziaria, e al fine di agevolare la gestione della liquidità da parte delle autorità ucraine e garantire la prevedibilità, è opportuno che tale assistenza di bilancio sia erogata, in linea di principio, in un massimo di quattro rate.
(25)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni per l'assistenza macrofinanziaria con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante dell'assistenza, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011. In considerazione dell'importo del prestito a sostegno dell'Ucraina, si dovrebbe fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione del protocollo d'intesa e per qualsiasi riduzione o cancellazione di tale prestito.
(26)Il prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina in quanto paese in guerra, la cui stabilità finanziaria è intrinsecamente legata e subordinata alla sua capacità di difendersi dall'aggressione. Questo spiega perché un importo specifico dell'assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina sarà utilizzato per migliorare la capacità del paese di far fronte al fabbisogno di bilancio connesso al rafforzamento delle capacità militari e di difesa, contribuendo in tal modo a conferire all'Ucraina un vantaggio militare qualitativo. Tale assistenza finanziaria ed economica dovrebbe mirare a consentire all'Ucraina di effettuare cospicui e urgenti investimenti pubblici a favore dell'industria ucraina della difesa e della sua integrazione nell'industria europea della difesa, in risposta e in seguito all'attuale situazione di crisi. L'assistenza dovrebbe contribuire in particolare alla ricostruzione, alla ripresa e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina, nell'intento di aumentarne la prontezza industriale nel settore della difesa, tenendo conto della sua futura e graduale integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea e sostenendo la disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa, attraverso la cooperazione tra Unione e Ucraina.
(27)L'assistenza finanziaria ed economica a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa dovrebbe essere messa a disposizione per attività, spese e misure relative ai prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa che soddisfano determinati criteri di ammissibilità. Al fine di rafforzare con urgenza la base industriale di difesa ucraina in modo efficiente e autonomo, tali criteri di ammissibilità dovrebbero essere strutturati in modo da orientare le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali di difesa dell'Ucraina verso la ricostruzione, la ripresa e la modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa ucraina, tenendo conto della sua graduale e futura integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea. In tale contesto, nel verificare se i fabbricanti siano o meno controllati da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, per "controllo" si dovrebbe intendere la capacità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi.
(28)Affinché l'Ucraina possa utilizzare l'assistenza finanziaria ed economica nel modo più adatto alle circostanze, è opportuno consentirle di impiegare i fondi a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa con metodi di attuazione diversi che rispecchino la diversità delle esigenze. I fondi possono altresì contribuire allo strumento di sostegno per l'Ucraina nell'ambito del regolamento (UE) [regolamento EDIP], al quadro di investimenti per l'Ucraina istituito dallo strumento per l'Ucraina per i beni a duplice uso o ad altri programmi dell'Unione. I fondi dovrebbero inoltre consentire all'Ucraina di attuare un intervento massiccio sulla domanda di prodotti per la difesa; ciò creerebbe le condizioni adeguate per incentivare ingenti investimenti nell'incremento della capacità di produzione e nello sviluppo di nuovi prodotti. A tal fine l'Ucraina dovrebbe poter utilizzare i fondi per avviare, mediante appalti nell'ambito dello strumento SAFE istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio o, previa approvazione, secondo altre modalità, operazioni di approvvigionamento massiccio di prodotti per la difesa fabbricati dalla base industriale e tecnologica di difesa ucraina e dalla base industriale e tecnologica di difesa europea.
(29)Dovrebbero essere prescritte condizioni supplementari per quanto concerne determinati prodotti per la difesa le cui tecnologie sottostanti non sono ampiamente disponibili nell'Unione e che possono essere difficili da sostituire su larga scala, quali i sistemi per la difesa aerea e missilistica e gli abilitanti strategici, allo scopo di garantire la libertà delle forze armate dell'Ucraina in relazione a tali prodotti, evitando che siano soggette a limitazioni imposte da paesi terzi. Pertanto, per quanto riguarda tali prodotti per la difesa, i fabbricanti dovrebbero avere la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l'autorità giuridica di sostituire o smontare i componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi.
(30)Ai fini di un'attuazione agevole del presente regolamento in combinato disposto con lo strumento SAFE, è opportuno applicare condizioni di ammissibilità analoghe. Lo strumento SAFE sostiene gli appalti di prodotti per la difesa individuati nell'omonimo regolamento. L'elenco dei prodotti appartenenti alle categorie 1 e 2, approvato dal Consiglio, e si è dimostrato sufficientemente completo da consentire il sostegno agli appalti di prodotti necessari agli Stati membri, comprese le piattaforme aeree. Data la situazione in costante evoluzione sul campo di battaglia, è essenziale evitare che l'esistenza di un elenco di prodotti che possono essere oggetto di sostegno impedisca all'Ucraina di ottenere l'assistenza di cui ha bisogno. Considerando che si tratta di un paese in guerra e che la sua capacità di difendere il territorio potrebbe dipendere dalla disponibilità di un determinato prodotto in tempi decisamente brevi, l'Ucraina dovrebbe poter acquistare prodotti che non soddisfano queste condizioni di ammissibilità quando un prodotto sia urgentemente necessario e non sia possibile acquistare prodotti alternativi mediante procedure d'appalto. A tal fine, l'Ucraina dovrebbe fornire alla Commissione le informazioni ragionevolmente a sua disposizione per dimostrare la necessità della deroga di cui sopra affinché, a guerra è in corso e quando le esigenze dell'Ucraina siano urgenti, non venga imposta l'esecuzione di ampie ricerche di mercato. Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento e per ragioni di efficienza, la Commissione dovrebbe essere autorizzata a negoziare tali condizioni per l'assistenza macrofinanziaria con le autorità ucraine sotto la supervisione del comitato dei rappresentanti degli Stati membri conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio. Considerato l'impatto potenzialmente rilevante dell'assistenza, è opportuno ricorrere alla procedura d'esame specificata nel regolamento (UE) n. 182/2011. A causa della situazione eccezionale causata dalla guerra di aggressione della Russia e della necessità di disporre tempestivamente di prodotti per la difesa, è opportuno invocare l'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 182/2011 ("casi debitamente giustificati") per consentire al comitato di esprimere un parere entro un termine che il presidente del comitato può fissare in funzione dell'urgenza della questione. Se necessario, si dovrebbe ricorrere alla procedura scritta di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del citato regolamento.
(31)Al fine di garantire un'attuazione ancora più agevole del regolamento, in combinato disposto con lo strumento SAFE, è opportuno che vi sia la possibilità di estendere le condizioni di ammissibilità ai fabbricanti di paesi terzi che hanno concluso un accordo con l'Unione conformemente all'articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio.
(32)Il presente regolamento fa salvo il diritto internazionale applicabile che vieta l'uso, lo sviluppo o la produzione di determinati prodotti e tecnologie per la difesa.
(33)L'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa dovrebbe avvenire in linea con i principi di sana gestione finanziaria che assicurano la tutela degli interessi finanziari dell'Unione a norma dell'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio. I requisiti specifici al riguardo potrebbero essere oggetto di un accordo da sottoscrivere tra la Commissione e l'Ucraina. Inoltre l'Ucraina, ai fini della gestione dell'assistenza finanziaria ed economica ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa, dovrebbe aprire un conto unico attraverso cui gestire l'assistenza, che la Commissione dovrebbe poter monitorare.
(34)Per favorire l'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, la Commissione dovrebbe istituire il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa. Tale gruppo di esperti dovrebbe prestare consulenza alla Commissione su questioni riguardanti l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
(35)La Commissione dovrebbe monitorare l'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, compresa in particolare la consegna dei prodotti. A tal fine si dovrebbero stabilire varie modalità di monitoraggio che rispecchino i diversi metodi di attuazione.
(36)La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio riguarda, tra l'altro, l'istituzione di un quadro legislativo adeguato in merito al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti che soddisfi i requisiti di sicurezza degli Stati membri e gli obblighi derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). A tal fine, la direttiva 2009/81/CE provvede, in particolare, a far fronte alle situazioni di crisi, prevedendo segnatamente disposizioni specifiche applicabili in casi di urgenza risultanti da situazioni di crisi, come la riduzione dei termini per la ricezione delle offerte e la possibilità di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara. Tuttavia, in alcuni casi di urgenza, tali norme potrebbero essere insufficienti, specie quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi può essere affrontata solo coinvolgendo l'Ucraina e almeno uno Stato membro in un appalto comune. Spesso, in questi casi, l'unica soluzione per garantire gli interessi di sicurezza di tali paesi è estendere la partecipazione ad un accordo quadro o contratto, già in vigore in uno Stato membro, anche alle amministrazioni aggiudicatrici dell'Ucraina che non ne erano inizialmente parte, anche se tale possibilità non era stata prevista nell'accordo quadro o contratto originario. Poiché tali possibilità non sono previste dalla direttiva 2009/81/CE al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, quest'ultimo prevede la possibilità di integrare le disposizioni di tale direttiva o di derogarvi nell'attuale situazione di crisi derivante dalla guerra di aggressione della Russia, a patto che si ottenga il consenso dell'impresa che ha concluso l'accordo quadro. Rispetto alle quantità supplementari per l'Ucraina, le amministrazioni aggiudicatrici ucraine dovrebbero beneficiare delle stesse condizioni dell'amministrazione aggiudicatrice iniziale che ha concluso l'accordo quadro originario. È inoltre opportuno adottare adeguate misure di trasparenza per garantire che tutte le parti potenzialmente interessate siano informate.
(37)Il regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio fornisce assistenza finanziaria agli Stati membri mettendoli in condizione di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a sostegno dell'industria europea della difesa, in risposta alla situazione di crisi derivante dal notevole deterioramento del contesto di sicurezza dell'Unione. Avvalendosi di tale strumento, l'Unione ha iniziato a sostenere gli Stati membri affinché possano effettuare ordini rapidamente, incentivando il settore industriale della difesa a investire, nel brevissimo termine, nel potenziamento delle capacità di produzione per essere in grado di soddisfare le esigenze degli Stati membri entro il 2030. Il presente regolamento facilita anche l'effettuazione di ordini da parte dell'Ucraina presso la base industriale e tecnologica di difesa europea al fine di sostenere la cooperazione tra questa e la base industriale e tecnologica di difesa ucraina. Una domanda così straordinariamente elevata di un'ampia gamma di prodotti per la difesa comporta il rischio imminente di gravi ripercussioni negative sul corretto funzionamento del mercato interno. Per affrontare questo rischio e in considerazione degli obiettivi del presente regolamento, tenuto conto della situazione specifica dell'Ucraina, potrebbero rivelarsi indispensabili misure di definizione delle priorità a livello dell'Unione volte ad assicurare la disponibilità dei prodotti per la difesa interessati, allo scopo di garantire il corretto funzionamento del mercato interno dei prodotti per la difesa e delle relative catene di approvvigionamento. A tale riguardo la Commissione dovrebbe poter utilizzare, su richiesta di uno Stato membro, richieste classificate come prioritarie per agevolare l'approvvigionamento di prodotti per la difesa al fine di conseguire gli obiettivi del presente regolamento.
(38)Le richieste classificate come prioritarie dovrebbero consistere in richieste che la Commissione, su iniziativa di uno Stato membro, rivolge agli operatori economici pertinenti stabiliti nell'Unione affinché accettino gli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi o attribuiscano loro la priorità. Tali richieste classificate come prioritarie, da utilizzare solo se necessarie e proporzionate per garantire che le catene di approvvigionamento della difesa possano operare normalmente, dovrebbero essere intese a sostenere l'Ucraina, che si trova ad affrontare gravi difficoltà nell'effettuare un ordine o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa. Gli operatori economici dovrebbero avere la possibilità di rifiutare di essere soggetti a una richiesta classificata come prioritaria. Una richiesta classificata come prioritaria dovrebbe basarsi su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati. Dovrebbe tener conto degli interessi legittimi delle imprese, come pure dei costi e degli sforzi necessari per apportare qualsiasi modifica alla sequenza di produzione. Una volta accettata, l'obbligo di eseguire la richiesta classificata come prioritaria dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione previsto dal diritto pubblico o privato. Alla luce dell'importanza di garantire l'approvvigionamento di prodotti per la difesa, indispensabili per il corretto funzionamento del mercato interno e delle relative catene di approvvigionamento, il rispetto dell'obbligo di eseguire una richiesta classificata come prioritaria non dovrebbe comportare responsabilità verso terzi per i danni che potrebbero derivare da una violazione degli obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro, nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali si è resa necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità imposta. Se l'operatore economico ha espressamente accettato una richiesta classificata come prioritaria e la Commissione ha adottato un atto di esecuzione a seguito dell'accettazione, l'operatore economico dovrebbe rispettare tutte le condizioni previste da tale atto di esecuzione. Il mancato rispetto da parte dell'operatore economico delle condizioni stabilite nell'atto di esecuzione dovrebbe comportare la perdita del beneficio di esenzione dalla responsabilità contrattuale. Se il mancato rispetto è intenzionale o imputabile a negligenza grave, la Commissione dovrebbe poter imporre all'operatore economico un'ammenda, nel rispetto del principio di proporzionalità.
(39)Poiché dovrebbero essere resi disponibili importi specifici per l'assistenza di bilancio e l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, è opportuno garantire coerenza e complementarità nell'attuazione di entrambe.
(40)Il presente regolamento dovrebbe applicarsi fatto salvo il carattere specifico della politica di sicurezza e di difesa di taluni Stati membri.
(41)Il presente regolamento non si applica agli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata. In tale contesto, è opportuno ricordare che la mancata partecipazione di alcuni Stati membri alla cooperazione rafforzata non li esonera dall'obbligo di garantire la piena applicazione dell'articolo 325 TFUE e dell'acquis dell'Unione volto a garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, compresi il regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, il regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, la direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, le norme del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e, se del caso, il regolamento (UE) 2017/1939 del Consiglio. Tali Stati membri e le entità economiche soggette alla loro giurisdizione dovrebbero pertanto collaborare pienamente con la Corte dei conti, l'OLAF, la Commissione e, se del caso, l'EPPO nell'esercizio delle loro competenze.
(42)L'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine dovrebbe contenere disposizioni in linea con i diritti, le responsabilità e gli obblighi previsti dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 firmato tra l'Unione e l'Ucraina, entrato in vigore il 20 giugno 2024. In questo modo sarà assicurata una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi al prestito a sostegno dell'Ucraina, con la definizione di misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità relativa all'assistenza. Inoltre, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, saranno concessi i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti europea e, se del caso, alla Procura europea, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione durante e dopo il periodo di disponibilità del prestito a sostegno dell'Ucraina. L'Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi, in linea con le procedure previste dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina.
(43)Data la difficile situazione dell'Ucraina causata dalla guerra di aggressione della Russia e per sostenere l'Ucraina nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno che l'Unione eroghi il prestito a sostegno dell'Ucraina come prestito con diritto di rivalsa limitato, destinato a diventare esigibile quando l'Ucraina riceverà dalla Russia contanti o attività non monetarie come riparazioni di guerra, indennizzi o qualsiasi liquidazione finanziaria, ad eccezione del territorio.
(44)Lo svincolo dei fondi nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe essere subordinato alla valutazione positiva da parte della Commissione di una richiesta di fondi presentata dall'Ucraina. Per quanto riguarda l'assistenza macrofinanziaria, la valutazione delle condizioni non dovrebbe pregiudicare la valutazione del rispetto delle condizioni nell'ambito di altri programmi e strumenti dell'Unione. Per quanto concerne l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, lo svincolo dei fondi dovrebbe essere collegato a contratti o accordi per attività, spese e misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa in relazione a prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa.
(45)Il presente regolamento dovrebbe stabilire opportune disposizioni per il finanziamento del prestito a sostegno dell'Ucraina.
(46)Per quanto riguarda il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina, è opportuno organizzare il sostegno finanziario nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
(47)In linea con il fermo sostegno formulato da 25 capi di Stato e di governo a margine del Consiglio europeo del 18 dicembre 2025, il prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe essere rimborsato dall'Ucraina una volta ricevute le riparazioni dalla Russia e l'Unione si riserva il diritto di utilizzare i beni russi bloccati nell'Unione per rimborsare il prestito, nel pieno rispetto del diritto dell'UE e internazionale.
(48)In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, la responsabilità finanziaria derivante dai prestiti a norma del presente regolamento non dovrebbe essere sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne istituita dal suddetto regolamento. Il sostegno sotto forma di prestiti nell'ambito del presente regolamento dovrebbe costituire assistenza finanziaria ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In considerazione dei rischi finanziari e della presenza di garanzie, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali e, in deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.
(49)Data la situazione dell'Ucraina, causata dalla guerra di aggressione della Russia, e per sostenere il paese nel suo percorso di stabilità a lungo termine, è opportuno derogare all'articolo 223, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e consentire all'Unione di concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari al fine di coprire costi che sarebbero altrimenti sostenuti dall'Ucraina. Tali costi comprendono i costi del servizio del prestito (costi di finanziamento e costi di gestione della liquidità) e i relativi costi amministrativi. La sovvenzione per gli oneri finanziari da concedere dovrebbe garantire l'efficacia del sostegno nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina ai sensi dell'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare per evitare ulteriori pressioni sulle finanze pubbliche dell'Ucraina.
(50)A norma dell'articolo 332 TFUE, le spese derivanti dall'attuazione di una cooperazione rafforzata, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, dovrebbero essere a carico degli Stati membri partecipanti. A tal fine, gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata dovrebbero avere diritto a una rettifica a norma dell'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio in relazione a qualsiasi spesa operativa sostenuta dal bilancio dell'Unione, compresi in particolare i costi del servizio del prestito, nonché l'attivazione della garanzia. I costi amministrativi che le istituzioni devono sostenere per l'attuazione della cooperazione rafforzata dovrebbero essere a carico del bilancio dell'Unione senza alcuna rettifica per gli Stati membri che non partecipano alla cooperazione rafforzata.
(51)Il sostegno dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento dovrebbe essere gestito dalla Commissione.
(52)L'assistenza all'Ucraina nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe essere aggiuntiva e complementare al sostegno dell'Unione erogato nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. Ove possibile, la Commissione dovrebbe cercare di ridurre al minimo gli oneri amministrativi e di rendicontazione a carico dell'Ucraina.
(53)La Commissione dovrebbe tenere debitamente conto della decisione 2010/427/UE del Consiglio e, se del caso, del ruolo del servizio europeo per l'azione esterna, in linea con le sue competenze.
(54)La commissione competente del Parlamento europeo potrebbe invitare la Commissione a discutere, nell'ambito di un dialogo sul prestito a sostegno dell'Ucraina, delle questioni relative all'attuazione del regolamento. La Commissione dovrebbe tenere conto degli elementi derivanti dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sul prestito a sostegno dell'Ucraina, comprese le risoluzioni del Parlamento europeo, se previste.
(55)Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento e fornire loro i documenti pertinenti.
(56)Per assicurare la continuità in termini di efficacia degli accordi stabiliti dal presente regolamento, la Commissione dovrebbe riesaminarne periodicamente l'adeguatezza e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, garantendo in tal modo trasparenza e rendicontabilità.
(57)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.
(58)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, segnatamente fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina per il 2026 e il 2027 in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutare l'Ucraina a coprire il fabbisogno di finanziamenti dovuto alla guerra di aggressione della Russia, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della loro portata e dei loro effetti, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(59)Considerata l'urgenza derivante dalle circostanze eccezionali causate dalla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia, si ritiene opportuno invocare l'eccezione al periodo di otto settimane prevista all'articolo 4 del protocollo n. 1 sul ruolo dei parlamenti nazionali nell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.
(60)Alla luce della situazione in Ucraina, il presente regolamento dovrebbe entrare in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
1.Il presente regolamento attua una cooperazione rafforzata sull'istituzione di uno strumento per fornire per il 2026 e il 2027 assistenza dell'Unione all'Ucraina sotto forma di un prestito che sarà rimborsato tramite le riparazioni dovute dalla Russia ("prestito a sostegno dell'Ucraina").
2.Esso stabilisce l'obiettivo del prestito a sostegno dell'Ucraina, il suo finanziamento, le forme di finanziamento dell'Unione erogabili nel suo ambito e le regole di erogazione di tale finanziamento.
Articolo 2
Obiettivi del prestito a sostegno dell'Ucraina
1.L'obiettivo generale del prestito a sostegno dell'Ucraina è fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo al fine di aiutarla a coprire il fabbisogno di finanziamenti dovuto in particolare alla guerra di aggressione della Russia e al mancato pagamento da parte della Russia delle riparazioni dovute.
2.Per conseguire detto obiettivo generale il prestito a sostegno dell'Ucraina persegue gli obiettivi specifici seguenti:
a.sostenere la stabilità macrofinanziaria allentando le restrizioni di finanziamento esterne e interne dell'Ucraina;
b.rafforzare le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica.
Articolo 3
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)"prodotto per la difesa": beni, servizi e lavori che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all'articolo 2 della stessa;
(2)"Stato EFTA-SEE": un membro dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA) che è anche membro dello Spazio economico europeo (SEE);
(3)"prestiti ERA": prestiti bilaterali ammissibili e il prestito di assistenza macrofinanziaria dell'Unione a norma del regolamento (UE) 2024/2773;
(4)"Stato membro non partecipante": uno Stato membro che non partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione [XX] del Consiglio;
(5)"Stato membro partecipante": uno Stato membro che partecipa alla cooperazione rafforzata istituita dalla decisione [XX] del Consiglio;
(6)"altri prodotti a scopi di difesa": beni, servizi e lavori diversi da quelli che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva 2009/81/CE, stabilito all'articolo 2 della stessa, che risultano necessari o finalizzati a scopi di difesa.
Articolo 4
Assistenza disponibile nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina
1.Il prestito a sostegno dell'Ucraina ammonta a un importo massimo di 90 000 000 000 EUR. Tale importo è messo a disposizione dell'Ucraina in funzione del suo fabbisogno di finanziamenti, come previsto nella strategia di finanziamento dell'Ucraina approvata in conformità dell'articolo 8.
2.Il prestito a sostegno dell'Ucraina è disponibile fino al 31 dicembre 2027. Tale prestito è messo a disposizione dalla Commissione a rate che possono essere erogate in una o più tranche. L'erogazione di tutte queste tranche avviene entro il 31 dicembre 2028.
3.Qualora nel corso del periodo di disponibilità del prestito a sostegno dell'Ucraina il fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina diminuisca drasticamente, anche nell'eventualità di un risarcimento a opera della Russia dei danni di guerra inflitti all'Ucraina, la Commissione, deliberando secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3, può ridurre l'importo non erogato del prestito a sostegno dell'Ucraina o cancellarlo.
4.In virtù dell'articolo 332 TFUE, gli Stati membri non partecipanti hanno diritto a una rettifica in conformità dell'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 del Consiglio per le spese derivanti dall'attuazione della cooperazione rafforzata finanziate dal bilancio votato, diverse dalle spese amministrative che devono sostenere le istituzioni, le quali sono poste a carico del bilancio dell'Unione. La rettifica include in particolare i costi di servizio del prestito e le attivazioni della garanzia.
Articolo 5
Prerequisiti per l'assistenza nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina
1.La concessione dell'assistenza nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina è subordinata al prerequisito che l'Ucraina continui a sostenere e rispettare meccanismi democratici effettivi, compreso un sistema parlamentare multipartitico, e lo Stato di diritto, e a garantire il rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze. La difesa e il rispetto dello Stato di diritto comprendono la lotta contro la corruzione.
2.I servizi della Commissione e il servizio europeo per l'azione esterna monitorano il rispetto del prerequisito di cui al paragrafo 1, in particolare anteriormente all'adozione della decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 8 e allo svincolo dei fondi di cui all'articolo 23. Il monitoraggio tiene inoltre conto delle raccomandazioni pertinenti degli organismi internazionali, quali il Consiglio d'Europa e la Commissione di Venezia. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio del suo monitoraggio.
CAPO II
ATTUAZIONE DEL PRESTITO A SOSTEGNO DELL'UCRAINA
Articolo 6
Strategia di finanziamento dell'Ucraina
1.Per ricevere assistenza finanziaria ed economica nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, l'Ucraina presenta alla Commissione, in linea di principio ogni anno, una strategia di finanziamento dell'Ucraina che fornisce dettagli sul fabbisogno di finanziamenti e sulle fonti di finanziamento dell'Ucraina, in linea di principio per i 12 mesi successivi.
2.La strategia di finanziamento dell'Ucraina riporta:
a.le principali ipotesi macroeconomiche su cui si basa;
b.informazioni sul bilancio dell'Ucraina, per trimestre e per anno, tra cui:
I.l'obiettivo di saldo di bilancio per le amministrazioni pubbliche, ripartito per sottosettore delle amministrazioni pubbliche;
II.le proiezioni della spesa e delle entrate per le amministrazioni pubbliche e per i relativi sottosettori principali, e le loro principali componenti secondo la classificazione economica;
III.informazioni pertinenti sulla spesa delle amministrazioni pubbliche per funzione, in particolare per la difesa;
IV.una descrizione e una quantificazione delle misure, sul fronte delle entrate e della spesa, da includere nel bilancio;
V.un allegato indicante la metodologia, le ipotesi e qualsiasi altro parametro pertinente alla base delle previsioni di bilancio;
c.informazioni sugli sviluppi finanziari passati e previsti delle amministrazioni pubbliche dell'Ucraina, per trimestre e per anno, tra cui:
I.informazioni sulla situazione di liquidità (saldo di cassa) delle amministrazioni pubbliche e dei principali sottosettori;
II.gli ammortamenti del debito;
III.una strategia di emissione del debito;
IV.gli altri flussi che danno luogo ad aumento o riduzione del debito;
V.lo stock di pagamenti in arretrato e le proiezioni sui relativi sviluppi;
d.informazioni sull'attuazione dell'assistenza precedentemente concessa nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, compresi eventuali recuperi finanziari;
e.informazioni sul previsto fabbisogno di assistenza militare in natura;
f.sulla base del bilancio dell'Ucraina e del previsto fabbisogno di assistenza militare in natura, il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per il periodo coperto dalla strategia di finanziamento dell'Ucraina, compresa una ripartizione degli importi in tale bilancio necessari ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b). Tale ripartizione riporta il valore dei prodotti per la difesa da acquistare al di fuori dell'Unione e dell'Ucraina;
g.i finanziamenti esterni e l'assistenza militare in natura impegnati e previsti al momento della presentazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina per il periodo da essa coperto, compresa una ripartizione degli importi di tali finanziamenti esterni da utilizzare in linea con le finalità di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b);
h.sulla base delle informazioni di cui alle lettere f) e g), il fabbisogno di finanziamenti esterni previsto per il quale l'Ucraina chiede assistenza tramite il prestito a sostegno dell'Ucraina nell'ambito della strategia di finanziamento dell'Ucraina, compresa una ripartizione degli importi di tale fabbisogno di finanziamenti esterni previsto ai fini dell'articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e b);
i.al fine di sostenere la spesa pluriennale di cui al capo IV, informazioni sulle potenziali esigenze pluriennali e un bilancio corrispondente.
3.L'Ucraina può presentare strategie di finanziamento dell'Ucraina aggiornate fino a quando non sia stato reso accessibile nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, in conformità dell'articolo 8, l'importo massimo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.
Articolo 7
Valutazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina da parte della Commissione
1.La Commissione valuta senza indebito ritardo la strategia di finanziamento dell'Ucraina presentata conformemente all'articolo 6.
2.Nell'effettuare la valutazione di cui al paragrafo 1, la Commissione agisce in stretta collaborazione con l'Ucraina. La Commissione può formulare osservazioni o chiedere informazioni supplementari, anche verificandole con gli Stati membri, i paesi terzi e le organizzazioni internazionali. L'Ucraina fornisce tutte le informazioni supplementari richieste e, se necessario, può rivedere la sua strategia di finanziamento anche dopo la presentazione.
3.La Commissione esamina la strategia di finanziamento dell'Ucraina e valuta in particolare:
a.la completezza, la fattibilità e la coerenza della strategia di finanziamento dell'Ucraina con le ipotesi sottostanti;
b.la coerenza delle informazioni contenute nella strategia di finanziamento dell'Ucraina con fonti esterne, comprese le eventuali recenti valutazioni da parte del Fondo monetario internazionale e le informazioni fornite dalla piattaforma dei donatori per l'Ucraina e dal gruppo di contatto per la difesa in Ucraina;
c.la coerenza del fabbisogno di finanziamento esterno previsto con la seguente distribuzione indicativa del prestito a sostegno dell'Ucraina:
I.30 000 000 000 EUR per l'assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III o per l'assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare nell'ambito dello strumento per l'Ucraina a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792;
II.60 000 000 000 EUR a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV;
d.il rispetto del prerequisito di cui all'articolo 5, paragrafo 1.
4.Qualora valuti positivamente la strategia di finanziamento dell'Ucraina, la Commissione presenta senza ritardo una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio a norma dell'articolo 8.
5.Qualora valuti negativamente la strategia di finanziamento dell'Ucraina, la Commissione ne informa prontamente l'Ucraina, motivando la sua valutazione. Una valutazione negativa non impedisce all'Ucraina di presentare una strategia di finanziamento dell'Ucraina riveduta.
6.Qualora la Commissione valuti un aggiornamento della strategia di finanziamento dell'Ucraina, si applicano le disposizioni del presente articolo.
Articolo 8
Decisione di esecuzione del Consiglio
1.In caso di valutazione positiva della strategia di finanziamento dell'Ucraina o del suo aggiornamento, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di decisione di esecuzione che rende accessibile l'assistenza finanziaria ed economica.
2.La decisione di esecuzione del Consiglio di cui al paragrafo 1:
a.determina l'importo dell'assistenza da rendere accessibile all'Ucraina per contribuire all'attuazione della strategia di finanziamento dell'Ucraina, incluso l'importo di tale assistenza che è accessibile:
I.per l'assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792;
II.per l'assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III;
III.a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa conformemente al capo IV;
b.stabilisce il numero massimo e il valore indicativo delle rate per l'assistenza accessibile a fini di assistenza macrofinanziaria conformemente al capo III.
3.La determinazione degli importi del prestito a sostegno dell'Ucraina da rendere accessibili:
a.si attiene all'importo massimo disponibile per tale prestito di cui all'articolo 4, paragrafo 1,
b.tiene conto della necessità di garantire un'equa ripartizione degli oneri con gli altri donatori nel sopperire al fabbisogno di finanziamenti dell'Ucraina;
c.per l'assistenza di bilancio, stabilisce la misura in cui l'assistenza di bilancio ordinaria possa essere fornita sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792 o, nel caso, sotto forma di assistenza macrofinanziaria.
4.Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 1 senza indebito ritardo.
Articolo 9
Complementarità e coordinamento
1.Nell'attuare il prestito a sostegno dell'Ucraina la Commissione agisce in stretta cooperazione con l'Ucraina, gli Stati membri, gli organismi internazionali pertinenti e i donatori impegnati a favore dell'Ucraina, in particolare attraverso la piattaforma dei donatori per l'Ucraina e il gruppo di contatto per la difesa in Ucraina, allo scopo di garantire un approccio coerente e uniforme da parte dei sostenitori dell'Ucraina per far fronte alle esigenze di assistenza finanziaria ed economica del paese. A tal fine la Commissione si avvale delle competenze del servizio europeo per l'azione esterna.
2.Gli articoli 5, 7, 13, 14 e 15 e l'articolo 23, paragrafo 1, lettera b), si applicano conformemente alla decisione 2010/427/UE.
CAPO III
ASSISTENZA DI BILANCIO SOTTO FORMA DI ASSISTENZA MACROFINANZIARIA
Articolo 10
Finalità
1.L'assistenza macrofinanziaria contribuisce a colmare il deficit di finanziamento dell'Ucraina individuato in una strategia di finanziamento dell'Ucraina la cui valutazione abbia avuto esito positivo.
2.L'erogazione dell'assistenza macrofinanziaria è gestita dalla Commissione sulla base della sua valutazione del prerequisito di cui all'articolo 5 e del rispetto soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche incluse nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 11.
Articolo 11
Protocollo d'intesa
1.Con riferimento agli importi approvati dell'assistenza macrofinanziaria di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto ii), la Commissione concorda con l'Ucraina le condizioni inerenti alle politiche alle quali sarà collegata tale assistenza macrofinanziaria. Le condizioni inerenti alle politiche sono stabilite in un protocollo d'intesa.
2.Le condizioni inerenti alle politiche includono impegni di riforma solidi e ambiziosi, compresi in particolare impegni di potenziamento della mobilitazione di entrate per sostenere il fabbisogno di finanziamento dell'Ucraina e per affrontare le cause profonde della corruzione nelle finanze pubbliche, anche migliorando la sostenibilità e la qualità della spesa pubblica e aumentando l'efficienza, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità nei sistemi di gestione delle finanze pubbliche. Ove applicabile, detti impegni sono coerenti con i programmi che l'Ucraina conduce con l'FMI, spingendosi oltre quando opportuno. I progressi compiuti nel concretamento di detti impegni sono oggetto di monitoraggio regolare da parte della Commissione.
3.La Commissione approva la firma del protocollo d'intesa e delle sue modifiche mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
CAPO IV
ASSISTENZA A SOSTEGNO DELLE CAPACITÀ INDUSTRIALI DELL'UCRAINA NEL SETTORE DELLA DIFESA
Articolo 12
Finalità
1.L'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa mira a consentire all'Ucraina di effettuare cospicui investimenti pubblici urgenti a favore dell'industria ucraina della difesa e della sua integrazione nell'industria europea della difesa, in risposta e in seguito all'attuale situazione di crisi. Tale assistenza contribuisce in particolare alla ricostruzione, alla ripresa e alla modernizzazione della base industriale e tecnologica di difesa dell'Ucraina, nell'intento di aumentarne la prontezza industriale nel settore della difesa, tenendo conto della sua futura e graduale integrazione nella base industriale e tecnologica di difesa europea e sostenendo la disponibilità tempestiva di prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa attraverso la cooperazione tra Unione e Ucraina.
2.Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa riguardano prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa e mirano a:
a.accelerare l'adeguamento dell'industria della difesa ucraina alle trasformazioni strutturali, anche attraverso la creazione e il potenziamento delle sue capacità di fabbricazione e delle relative attività di sostegno;
b.migliorare la tempestiva disponibilità di prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa per l'Ucraina, anche mediante una riduzione dei termini di consegna, l'assegnazione di slot di fabbricazione o la costituzione di scorte di prodotti per la difesa o altri prodotti a scopi di difesa, prodotti intermedi o materie prime; o
c.rafforzare la cooperazione transfrontaliera tra la base industriale e tecnologica di difesa europea e quella ucraina, tenuto conto delle esigenze dell'Ucraina in termini di rafforzamento dell'industria della difesa e appalti nel settore della difesa, consentendo l'intercambiabilità dei prodotti per la difesa e degli altri prodotti a scopi di difesa fabbricati dalle industrie ucraina ed europea della difesa.
Articolo 13
Ammissibilità
1.Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa che sono collegate a prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa sono ammissibili a beneficiare dell'assistenza purché soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al presente articolo.
2.Sono prodotti per la difesa i prodotti appartenenti a una delle categorie seguenti:
a.categoria 1: munizioni e missili; sistemi di artiglieria, comprese capacità di attacco in profondità di precisione; capacità di combattimento terrestre e relativi sistemi di supporto, comprese attrezzature per soldati e armi di fanteria; droni di piccole dimensioni (classe NATO 1) e relativi sistemi antidrone; protezione delle infrastrutture critiche; questioni cibernetiche; e mobilità militare, compresa la contromobilità;
b.categoria 2: sistemi di difesa aerea e missilistica; capacità marittime di superficie e subacquee; droni diversi da quelli di piccole dimensioni (classi NATO 2 e 3) e relativi sistemi antidrone; abilitanti strategici quali, tra gli altri, il trasporto aereo strategico, il rifornimento in volo, i sistemi C4ISTAR nonché le risorse e i servizi spaziali; protezione delle risorse spaziali; intelligenza artificiale e guerra elettronica.
3.Le attività, le spese e le misure a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa che sono collegate a prodotti per la difesa e altri prodotti a scopi di difesa non contrastano con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea, compreso il rispetto del principio delle relazioni di buon vicinato, o con gli obiettivi indicati all'articolo 2 del presente regolamento.
4.I prodotti per la difesa sono fabbricati nel rispetto delle condizioni seguenti:
a.i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;
b.in deroga alla lettera a), al fine di tenere conto della cooperazione industriale con partner non appartenenti all'UE, sono ammissibili i prodotti per la difesa la cui fabbricazione coinvolge un subappaltatore a cui è assegnato tra il 15 % e il 35 % del valore dell'appalto e che non è stabilito o non ha le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina, purché sia soddisfatta almeno una delle condizioni seguenti:
I.è stato stabilito un rapporto contrattuale diretto in merito al prodotto per la difesa tra il fabbricante e tale subappaltatore prima del 28 maggio 2025;
II.il fabbricante si impegna a studiare, entro due anni, la fattibilità di sostituire il contributo fornito da tale subappaltatore con un contributo alternativo senza restrizioni originario dell'Unione, di Stati EFTA-SEE o dell'Ucraina, soddisfacendo nel contempo i requisiti tecnici e temporali;
c.in deroga alla lettera a), i prodotti per la difesa che coinvolgono fabbricanti o subappaltatori stabiliti nell'Unione e controllati da un paese terzo o da un soggetto di un paese terzo che non è uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina sono ammissibili se il fabbricante o il subappaltatore è stato sottoposto a controllo ai sensi del regolamento (UE) 2019/452 e, se necessario, a misure di attenuazione adeguate, oppure se il fabbricante fornisce garanzie conformemente alla lettera d) verificate dallo Stato membro in cui è stabilito;
d.le garanzie di cui alla lettera c) assicurano che il coinvolgimento del fabbricante o del subappaltatore nella fabbricazione del prodotto per la difesa non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, stabiliti nel quadro della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea. Tali garanzie devono dimostrare in particolare che, ai fini delle attività, delle spese e delle misure, sono in atto misure volte a garantire che:
I.il controllo sul fabbricante o sul subappaltatore non sia esercitato in un modo che ne ostacoli o riduca la capacità di realizzare le attività, le spese e le misure sostenute; e
II.sia impedito l'accesso di paesi terzi non associati o di soggetti di paesi terzi non associati a informazioni classificate o sensibili relative al prodotto per la difesa fabbricato, e i dipendenti o le altre persone coinvolte nella fabbricazione del prodotto per la difesa dispongano di un nulla osta di sicurezza nazionale rilasciato da uno Stato membro, ove opportuno, conformemente alle disposizioni legislative e regolamentari nazionali;
e.le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse dei fabbricanti e dei subappaltatori coinvolti nella fabbricazione sono situati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro, di uno Stato EFTA-SEE o dell'Ucraina, i fabbricanti o i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;
f.è possibile considerare che i fabbricanti e i subappaltatori coinvolti nella fabbricazione soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui al presente paragrafo se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092, (UE) 2021/697, (UE) 2023/1525 o (UE) 2023/2418 del Parlamento europeo e del Consiglio o a norma del regolamento (UE) 2025/1106 e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni;
g.il costo dei componenti non originari dell'Unione, di Stati EFTA-SEE e dell'Ucraina non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto per la difesa. Nessun componente proviene da un paese terzo che lede gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;
h.per i prodotti per la difesa della categoria 2 di cui al paragrafo 2, i fabbricanti hanno la capacità di decidere, senza restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi, in merito alla definizione, all'adattamento e all'evoluzione della progettazione del prodotto per la difesa acquisito, compresa l'autorità giuridica di sostituire o rimuovere componenti soggetti a restrizioni imposte da paesi terzi o da soggetti di paesi terzi;
i.ai fini del presente paragrafo, per "subappaltatori coinvolti nella fabbricazione" si intende qualsiasi soggetto giuridico che fornisca contributi critici che possiedano caratteristiche uniche essenziali per il funzionamento di un prodotto e a cui sia assegnato almeno il 15 % del valore dell'appalto, e che necessiti di accedere a informazioni classificate per l'esecuzione del contratto.
5.In deroga ai paragrafi 2 e 4 e nel totale rispetto del paragrafo 3, laddove la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina faccia sorgere la necessità urgente di un dato prodotto per la difesa, l'approvvigionamento di un prodotto per la difesa che non soddisfa le condizioni stabilite ai paragrafi 2 e 4 è ammissibile all'assistenza finanziaria a norma del presente capo a condizione che:
a.non vi sia alcun prodotto equivalente che risponda alla necessità urgente e soddisfi le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4, oppure il prodotto equivalente non sia disponibile sulla scala necessaria; o
b.i termini di consegna di tale prodotto siano notevolmente più brevi rispetto a quelli di un prodotto che soddisferebbe le condizioni di cui ai paragrafi 2 e 4, anche qualora quest'ultimo fosse oggetto di una richiesta classificata prioritaria ai sensi dell'articolo 19.
Nel caso descritto l'Ucraina fornisce le informazioni di cui è ragionevolmente in grado di disporre, atte a dimostrare la sussistenza delle condizioni di applicazione della presente deroga, informazioni che devono essere verificate dalla Commissione senza indugio. Nel contesto della lettera b) tali informazioni includono l'impegno ufficiale a rispettare il termine di consegna.
L'approvvigionamento di prodotti per la difesa da fabbricanti stabiliti in paesi terzi è limitato ai casi in cui non è disponibile alternativa nell'Unione nelle situazioni descritte alle lettere a) e b).
La Commissione approva siffatte deroghe in atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
6.Ove applicabile, gli Stati membri partecipanti provvedono a che le procedure di appalto e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti sostenuti dal prestito a sostegno dell'Ucraina prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri.
7.In deroga al paragrafo 4 i contributi conformi al paragrafo 8, lettera e), sono utilizzati alle condizioni di ammissibilità del rispettivo programma dell'Unione.
8.Le attività, le spese e le misure relative ai prodotti per la difesa o agli altri prodotti a scopi di difesa sono realizzate secondo uno dei metodi seguenti:
a.appalti condotti dall'Ucraina, subordinatamente a convalida, da parte della Commissione o degli Stati membri partecipanti, dell'appalto e della consegna. L'Ucraina è responsabile di tali appalti conformemente al diritto ucraino, nel cui ambito la convalida da parte della Commissione o degli Stati membri partecipanti consta di controlli a campione della documentazione contrattuale, delle fatture e dei certificati di consegna, ispezioni fisiche presso i fornitori e verifica fisica delle consegne;
b.appalti condotti dall'Ucraina che costituiscono appalti comuni a norma del regolamento (UE) 2025/1106;
c.accordi tra l'Ucraina e gli Stati membri o l'Agenzia europea per la difesa;
d.accordi di appalto tra l'Ucraina e organizzazioni internazionali o intergovernative;
e.contributi dell'Ucraina allo strumento di sostegno per l'Ucraina istituito dal [regolamento EDIP], al quadro di investimenti per l'Ucraina istituito dal regolamento (UE) 2024/792 per i beni a duplice uso o ad altri programmi dell'Unione.
Le attività, le spese e le misure relative ad altri prodotti a scopi di difesa possono essere realizzate anche mediante appalti condotti dall'Ucraina per importi inferiori a 7 000 000 EUR, a condizione che siano garantite la sana gestione finanziaria e la tutela degli interessi finanziari dell'Unione.
9.I contratti sottoscritti dall'Ucraina relativamente agli appalti, agli accordi o ai contributi di cui al paragrafo 8 sono ammissibili se firmati dopo il 14 gennaio 2025 purché conformi alle prescrizioni del presente articolo.
10.Alla Commissione è conferito il potere di adottare un atto delegato conformemente all'articolo 26 al fine di integrare il presente regolamento estendendo i criteri di ammissibilità per includere paesi terzi diversi dagli Stati EFTA-SEE e dall'Ucraina che non ledono gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri, purché tali paesi abbiano concluso un accordo con l'Unione in conformità dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio.
Articolo 14
Schede per i prodotti
1.Per quanto riguarda gli importi approvati dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto iii), l'Ucraina elabora una scheda per ciascuna attività, spesa o misura relativa a un prodotto per la difesa o ad altro prodotto a scopi di difesa per cui intende chiedere assistenza. La scheda comprende:
a.una descrizione del prodotto per la difesa o dell'altro prodotto a scopi di difesa;
b.informazioni sulla conformità all'articolo 13.
2.L'Ucraina consulta la Commissione in merito alla scheda al fine di garantire la conformità all'articolo 13. Per stabilire se un metodo di attuazione alternativo sia più economico o nell'esaminare i prezzi disponibili, la Commissione tiene conto degli eventuali cofinanziamenti a carico degli Stati membri. Nel proporre all'Ucraina il metodo di attuazione più opportuno, la Commissione tiene conto della tempestività della consegna del prodotto, dell'attività, della spesa o della misura in questione, dei prezzi disponibili, delle precedenti esperienze con tale metodo di attuazione e, ove giustificato, delle precedenti esperienze con i fabbricanti nell'ambito di tale metodo di attuazione. Qualora l'Ucraina non individui un metodo di attuazione a norma dell'articolo 13, paragrafo 8, o qualora la Commissione ritenga che ve ne sia un altro più economico, efficiente o efficace, la Commissione può proporre all'Ucraina un metodo di attuazione.
3.In deroga al paragrafo 1 l'Ucraina non è tenuta ad elaborare una scheda per l'attuazione conformemente all'articolo 13, paragrafo 8, lettera e).
Articolo 15
Gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa
1.Per favorire l'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, la Commissione istituisce il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
2.Oltre ai rappresentanti dei servizi della Commissione e del servizio europeo per l'azione esterna, il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa comprende rappresentanti degli Stati membri partecipanti e degli Stati EFTA-SEE. Se del caso, l'Ucraina è invitata alle riunioni del gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
3.Il gruppo di esperti sulle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa offre servizi di consulenza, competenze e sostegno in merito ai prodotti per la difesa e ad altri prodotti a scopi di difesa, nonché in merito al metodo di attuazione.
Articolo 16
Amministrazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa
L'Ucraina apre un conto speciale al solo scopo di gestire l'assistenza economica e finanziaria ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa. Riguardo al conto:
a.tutti i pagamenti dei contratti o degli accordi richiesti per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa provengono da tale conto;
b.alla Commissione sono conferiti diritti di monitoraggio sul conto;
c.l'Ucraina trasmette alla Commissione una relazione mensile, da presentare entro 10 giorni lavorativi dalla fine di ogni mese, contenente le seguenti informazioni:
I.la data e l'importo di ciascun pagamento effettuato dal conto nel mese precedente;
II.il nome del destinatario di ciascun pagamento;
III.una descrizione della finalità di ciascun pagamento e del suo rapporto con i contratti o gli accordi presentati nelle richieste di fondi;
IV.qualsiasi altra informazione che la Commissione potrebbe ragionevolmente richiedere.
Articolo 17
Monitoraggio dell'attuazione
1.La Commissione monitora l'attuazione dell'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, compresa in particolare la consegna dei prodotti, conformemente al presente articolo.
2.Per quanto riguarda gli appalti condotti dall'Ucraina in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera a), convalidati dalla Commissione, la Commissione applica la procedura di convalida ivi prevista.
3.Per quanto riguarda gli appalti condotti dall'Ucraina in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera a), convalidati dagli Stati membri partecipanti, lo Stato membro partecipante monitora l'attuazione dell'appalto e la consegna conformemente a tale disposizione e riferisce alla Commissione.
4.Per quanto riguarda gli appalti condotti dall'Ucraina in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera b), gli Stati membri partecipanti che sono parte di un siffatto appalto comune monitorano l'attuazione dell'appalto e la consegna e riferiscono alla Commissione. Laddove, nel contesto di un appalto comune a norma del regolamento (UE) 2025/1106, uno Stato membro non partecipante accetti di essere vincolato dalle norme di ammissibilità previste dal presente regolamento e di applicarle, garantisca la tutela degli interessi finanziari dell'Unione e sia l'amministrazione aggiudicatrice che agisce per conto degli altri paesi, l'Ucraina ne subordina la partecipazione all'obbligo di monitorare l'attuazione dell'appalto e la consegna e di riferire alla Commissione.
5.Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra l'Ucraina e gli Stati membri partecipanti in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera c), lo Stato membro partecipante monitora l'attuazione dell'accordo e la consegna e riferisce alla Commissione. Per quanto riguarda gli accordi tra l'Ucraina e gli Stati membri non partecipanti in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera c), l'Ucraina include in ciascuno di tali accordi l'obbligo dello Stato membro non partecipante di accettare di essere vincolato dalle norme di ammissibilità previste dal presente regolamento e di applicarle, di garantire la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, di monitorare l'attuazione dell'accordo e la consegna e di riferire alla Commissione.
6.Per quanto riguarda gli accordi conclusi tra l'Ucraina e l'Agenzia europea per la difesa in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera c), l'Agenzia europea per la difesa monitora l'attuazione dell'accordo e la consegna e riferisce alla Commissione.
7.Per quanto riguarda gli accordi di appalto conclusi tra l'Ucraina e organizzazioni internazionali o intergovernative in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, lettera d), l'Ucraina include in ciascuno di tali accordi l'obbligo dell'organizzazione internazionale o intergovernativa di monitorare l'attuazione dell'appalto e la consegna e di riferire alla Commissione.
8.I paragrafi da 1 a 7 non si applicano agli appalti condotti dall'Ucraina in conformità dell'articolo 13, paragrafo 8, per quanto riguarda le attività, le spese e le misure relative ad altri prodotti a scopi di difesa che coinvolgono importi inferiori a 7 000 000 EUR. Tuttavia l'Ucraina riferisce periodicamente alla Commissione sul modo in cui monitora l'attuazione di tali appalti e la relativa consegna. La Commissione effettua controlli basati sul rischio.
9.Qualora l'Ucraina la informi della mancata esecuzione di un contratto conformemente all'articolo 20, paragrafo 2, lettera g), o qualora venga a conoscenza della mancata consegna dei prodotti di cui al presente articolo o del mancato utilizzo dei fondi sul conto di cui all'articolo 16, la Commissione avvia un dialogo con l'Ucraina per riassegnare tali fondi conformemente alle disposizioni del presente regolamento.
Articolo 18
Modifica di accordi o contratti quadro
1.Laddove le attività, le spese e le misure relative ai prodotti per la difesa siano realizzate all'interno dell'Unione mediante i metodi di cui all'articolo 13, paragrafo 8, lettera b) o c), le norme previste ai paragrafi da 2 a 4 si applicano a un accordo o contratto quadro esistente che abbia per oggetto l'acquisto di prodotti per la difesa, sia utilizzato in tale metodo di attuazione e non preveda la possibilità di una sua modifica sostanziale. Per l'applicazione dei paragrafi 2 e 3 l'amministrazione aggiudicatrice che ha concluso l'accordo o contratto quadro necessita del previo consenso dell'impresa con la quale lo ha concluso.
2.L'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro partecipante può modificare un accordo o contratto quadro esistente per prodotti per la difesa che sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli previsti all'articolo 13, paragrafi 4 e 5, al fine di aggiungere l'Ucraina come parte del medesimo accordo o contratto quadro.
3.In deroga all'articolo 29, paragrafo 2, terzo comma, della direttiva 2009/81/CE, l'amministrazione aggiudicatrice di uno Stato membro partecipante può apportare modifiche sostanziali ai quantitativi stabiliti in un accordo o contratto quadro il cui valore stimato superi le soglie previste all'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE qualora l'accordo o contratto quadro sia stato concluso con un'impresa che soddisfa criteri equivalenti a quelli previsti all'articolo 13, paragrafi 4 e 5, e nella misura in cui la modifica sia strettamente necessaria per l'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo.
4.Ai fini del calcolo del valore di cui al paragrafo 3, il valore di riferimento è costituito dal valore aggiornato laddove il contratto preveda una clausola di indicizzazione.
5.Qualora modifichi un accordo o contratto quadro nei casi di cui al paragrafo 2 o 3, l'amministrazione aggiudicatrice pubblica un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea conformemente all'articolo 32 della direttiva 2009/81/CE.
6.Nei casi di cui ai paragrafi 2 e 3, tra le amministrazioni aggiudicatrici che sono parti dell'accordo o contratto quadro si applica il principio della parità di diritti e di obblighi, in particolare per quanto riguarda il costo dei quantitativi ulteriori acquisiti.
Articolo 19
Attribuzione volontaria di priorità a prodotti per la difesa
1.Ai soli fini del presente regolamento e qualora l'Ucraina si trovi ad affrontare gravi difficoltà nell'effettuare o nell'eseguire un contratto per l'approvvigionamento di prodotti per la difesa che sono urgentemente necessari e soddisfano i requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 13, paragrafo 4 o 5, un operatore economico e lo Stato membro partecipante nel cui territorio è situato il suo sito di produzione possono presentare congiuntamente alla Commissione la richiesta di adottare una misura di attribuzione di priorità che classifichi prioritario un determinato ordine relativo a tali prodotti fabbricati dall'operatore economico.
2.La richiesta congiunta di cui al paragrafo 1 include gli elementi seguenti:
a.la richiesta iniziale dell'Ucraina;
b.l'elenco dei prodotti oggetto della misura di attribuzione di priorità, le relative specifiche e i quantitativi che devono essere forniti;
c.i termini entro cui la consegna di questi prodotti deve essere ultimata;
d.la prova che l'operatore economico non può soddisfare la richiesta dell'Ucraina di cui alla lettera a) senza una misura di attribuzione di priorità;
e.l'indicazione di un prezzo equo e ragionevole al quale la misura di attribuzione di priorità potrebbe essere effettuata nonché gli elementi a sostegno di tale prezzo.
3.Quando riceve una richiesta di cui al paragrafo 1, la Commissione la valuta senza indebito ritardo.
4.La Commissione basa la sua valutazione di cui al paragrafo 3 su dati oggettivi, fattuali, misurabili e comprovati, al fine di determinare se l'attribuzione di priorità sia indispensabile per affrontare le gravi difficoltà di cui al paragrafo 1.
5.Se la valutazione di cui al paragrafo 3 conclude che l'attribuzione di priorità è indispensabile, la Commissione, mediante un atto di esecuzione, adotta una misura di attribuzione di priorità che stabilisce:
a.la base giuridica della richiesta classificata prioritaria che l'operatore economico deve rispettare;
b.l'elenco dei prodotti oggetto della richiesta classificata prioritaria, le relative specifiche e i quantitativi che devono essere forniti;
c.i termini entro cui la richiesta classificata prioritaria deve essere soddisfatta;
d.i beneficiari della richiesta classificata prioritaria;
e.la portata degli obblighi contrattuali su cui prevale la richiesta classificata prioritaria;
f.l'esenzione dalla responsabilità contrattuale alle condizioni di cui al paragrafo 7; e
g.le sanzioni previste ai paragrafi da 12 a 18 in caso di inosservanza degli obblighi derivanti dall'atto di esecuzione.
L'atto di esecuzione di cui al primo comma è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
6.La misura di attribuzione di priorità di cui al paragrafo 5:
a.è eseguita a un prezzo equo e ragionevole, tenendo adeguatamente conto dei costi di opportunità sostenuti dall'operatore economico nell'ottemperare alla misura di attribuzione di priorità rispetto agli obblighi contrattuali esistenti; e
b.ha precedenza su qualsiasi obbligo contrattuale di diritto pubblico o privato relativo ai prodotti per la difesa oggetto della misura di attribuzione di priorità, alle condizioni stabilite nell'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5.
7.L'operatore economico soggetto a una misura di attribuzione di priorità a norma del paragrafo 5 non è responsabile di eventuali violazioni di obblighi contrattuali disciplinati dal diritto di uno Stato membro partecipante, a condizione che:
a.la violazione dell'obbligo contrattuale sia strettamente necessaria per rispettare l'attribuzione di priorità richiesta;
b.l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 sia stato rispettato; e
c.la richiesta di cui al paragrafo 1 non avesse il solo scopo di evitare indebitamente un precedente obbligo di prestazione previsto dal diritto pubblico o privato.
8.L'operatore economico soggetto a una misura di attribuzione di priorità può chiedere alla Commissione di modificare l'atto di esecuzione di cui al paragrafo 5 nel caso in cui ritenga tale modifica debitamente giustificata per uno dei motivi seguenti:
a.l'operatore economico non è in grado di dare seguito alla misura di attribuzione di priorità a causa di un'insufficiente potenzialità o capacità produttiva, anche in caso di trattamento preferenziale della richiesta;
b.la soddisfazione della misura di attribuzione di priorità comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico.
9.L'operatore economico fornisce tutte le informazioni pertinenti e circostanziate per consentire alla Commissione di valutare la fondatezza della richiesta di modifica di cui al paragrafo 8.
10.Sulla base dell'esame dei motivi e degli elementi di prova forniti dall'operatore economico la Commissione, previa consultazione e previo accordo dello Stato membro partecipante nel cui territorio è situato il pertinente sito di produzione dell'operatore economico interessato, può modificare il proprio atto di esecuzione per dispensare in tutto o in parte l'operatore economico interessato dagli obblighi di cui al presente articolo.
11.L'operatore economico che, dopo avere accettato espressamente di dare priorità agli ordini richiesti dalla Commissione, intenzionalmente o per negligenza grave non adempia l'obbligo di dare priorità a tali ordini è soggetto alle ammende previste ai paragrafi da 12 a 18, ad eccezione dei casi in cui:
a.l'operatore economico non è in grado di eseguire la richiesta classificata prioritaria a causa di un'insufficiente potenzialità o capacità produttiva ovvero per motivi tecnici; o
b.l'esecuzione o il completamento della richiesta comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'operatore economico, inclusi rischi sostanziali in termini di continuità operativa.
Le entrate derivanti dalle ammende costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per un programma di assistenza esterna cui l'Ucraina è ammissibile.
12.Qualora lo ritenga necessario e proporzionato, la Commissione, mediante atti di esecuzione, può infliggere agli operatori economici ammende non superiori a 300 000 EUR quando l'operatore economico, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie l'obbligo di onorare la richiesta classificata prioritaria a norma del presente articolo.
Gli atti di esecuzione di cui al primo comma sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 27, paragrafo 3.
13.Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 12, la Commissione dà all'operatore economico interessato la possibilità di essere ascoltato conformemente al paragrafo 15. La Commissione tiene conto di eventuali giustificati motivi presentati dall'operatore economico al fine di determinare se le ammende siano da ritenersi necessarie e proporzionate.
14.Nel determinare l'importo dell'ammenda la Commissione tiene conto della natura, della gravità e della durata della violazione, considerando tra l'altro se l'operatore economico abbia parzialmente onorato l'ordine classificato prioritario o la richiesta classificata prioritaria.
15.Prima di adottare una decisione a norma del paragrafo 12, la Commissione verifica che gli operatori economici interessati abbiano avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito:
a.alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni in relazione alle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;
b.alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).
16.Gli operatori economici interessati possono presentare alla Commissione osservazioni sulle constatazioni preliminari della medesima entro il termine ivi fissato dalla Commissione, che non può essere inferiore a 14 giorni lavorativi.
17.La Commissione basa l'imposizione di ammende esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali gli operatori economici interessati sono stati posti in condizione di esprimersi.
18.Dopo avere informato gli operatori economici interessati delle proprie constatazioni preliminari di cui al paragrafo 15, la Commissione, su richiesta, dà accesso al suo fascicolo nel rispetto di una procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse degli operatori economici alla tutela dei propri segreti aziendali, o al fine di tutelare i segreti aziendali o altre informazioni riservate di qualsiasi persona. Sono esclusi dal diritto di accesso al fascicolo le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione o delle autorità degli Stati membri partecipanti, segnatamente gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri partecipanti. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di una violazione.
19.Il presente articolo lascia impregiudicati i diritti degli Stati membri partecipanti di tutelare gli interessi essenziali della propria sicurezza conformemente all'articolo 346, paragrafo 1, lettera b), TFUE.
CAPO V
FINANZIAMENTO E ATTUAZIONE
Articolo 20
Accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina
1.Le condizioni finanziarie dettagliate del prestito a sostegno dell'Ucraina sono specificate nell'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina.
2.Oltre agli elementi previsti all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina include i requisiti seguenti:
a)il prestito a sostegno dell'Ucraina è un prestito con diritto di rivalsa limitato che diventa esigibile al verificarsi di un fattore di attivazione del rimborso quale definito alla lettera j);
b)a titolo di garanzia per il prestito a sostegno dell'Ucraina, l'Ucraina fornisce all'Unione un'interessenza sul suo diritto ad ottenere riparazioni dalla Russia. Il valore di tale interessenza di garanzia è in qualsiasi momento pari al valore dei fondi erogati nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina;
c)i diritti, le responsabilità e l'obbligo previsti dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) 2024/792 si applicano all'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina e ai fondi in esso contenuti;
d)l'importo dell'assistenza di cui all'articolo 8, paragrafo 2, lettera a), punto i), è attuato conformemente al capo III del regolamento (UE) 2024/792, ad eccezione delle norme relative alla durata e al rimborso del prestito, compresa la sovvenzione per gli oneri finanziari, che sono disciplinate dalle norme del presente regolamento;
e)l'Ucraina utilizza gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l'Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792, anche oltre il periodo di disponibilità di cui all'articolo 6, paragrafo 2, di tale regolamento;
f)la Commissione ha il diritto di monitorare le attività, le spese e le misure di cui al capo IV del presente regolamento svolte dalle autorità ucraine durante l'intero ciclo del progetto;
g)l'Ucraina informa immediatamente la Commissione in caso di mancata attuazione di un progetto di contratto o di accordo finanziato attraverso il prestito a sostegno dell'Ucraina;
h)l'Ucraina continua a rispettare il prerequisito stabilito all'articolo 5, paragrafo 1;
i)l'Ucraina non annulla alcuna misura adottata nell'ambito di altri strumenti di sostegno attuali o precedenti forniti dall'Unione o dall'FMI in materia di lotta contro la corruzione;
j)l'Ucraina è responsabile del rimborso del capitale del prestito a sostegno dell'Ucraina entro 30 giorni se è soddisfatta una delle seguenti condizioni, ciascuna delle quali costituisce un fattore di attivazione del rimborso ai fini del presente regolamento:
i.
il ricevimento da parte dell'Ucraina di denaro contante a titolo di riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria da parte della Russia, fino a concorrenza dell'importo di tale liquidazione; o
ii.
il decorso di 90 giorni dal ricevimento da parte dell'Ucraina di attività non monetarie a titolo di riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria da parte della Russia, ad eccezione di territorio, fino a concorrenza dell'importo di tale liquidazione determinato da una valutazione indipendente. Su richiesta dell'Ucraina e se strettamente giustificato, la Commissione può concedere una proroga di tale termine; o
iii.
la violazione da parte dell'Ucraina di quanto stabilito alla lettera h); o
iv.
la constatazione del fatto che, in relazione alla gestione del prestito a sostegno dell'Ucraina, l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode o di corruzione o in altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
k)l'Ucraina è tenuta a rimborsare il prestito a sostegno dell'Ucraina:
i.
nei casi di cui alla lettera j), punti i) e ii), per un importo del valore monetario delle riparazioni di guerra, indennità o qualsiasi liquidazione finanziaria da parte della Russia pari alla quota che rappresenta nel prestito a sostegno dell'Ucraina in essere rispetto alla somma dei valori del prestito a sostegno dell'Ucraina in essere, di eventuali prestiti per riparazioni concessi dai membri del G7 in essere e di eventuali passività in essere nell'ambito dei prestiti ERA;
ii.
nel caso di cui alla lettera j), punto iii), per l'intero prestito a sostegno dell'Ucraina in essere;
iii.
nel caso di cui alla lettera j), punto iv), per il valore della frode, della corruzione o di qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione;
l)gli importi del prestito a sostegno dell'Ucraina non coperti dagli obblighi di rimborso di cui alla lettera k) restano dovuti fino al verificarsi di futuri eventi attivatori del rimborso;
m)in caso di pagamenti o recuperi, l'Ucraina indica le corrispondenti quote del prestito a sostegno dell'Ucraina che sono oggetto di rimborso o recupero;
n)l'Unione ha il diritto di usare i beni russi bloccati nell'Unione per rimborsare il prestito, nel totale rispetto del diritto dell'Unione e internazionale;
o)l'Ucraina provvede a che le procedure di appalto e i contratti per altri prodotti a scopi di difesa derivanti da appalti sostenuti dal prestito a sostegno dell'Ucraina prevedano condizioni di ammissibilità adeguate a tutelare gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e degli Stati membri.
(a)L'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina include anche qualsiasi altro obbligo necessario per l'attuazione del prestito a sostegno dell'Ucraina, compresi quelli necessari per attuare l'articolo 17.
3.Il mancato rispetto dei termini dell'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina costituisce per la Commissione un motivo per sospendere o annullare, in tutto o in parte, il versamento della rata o delle tranche. Il mancato rispetto dei termini di rimborso dell'accordo di prestito a sostegno all'Ucraina costituisce altresì un motivo che determina l'esigibilità della totalità dell'importo in essere del prestito a sostegno dell'Ucraina ovvero di una sua parte.
4.Previa richiesta, l'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina è messo a disposizione, simultaneamente, del Parlamento europeo e del Consiglio.
Articolo 21
Richiesta di fondi
1.Per ricevere assistenza finanziaria ed economica, l'Ucraina presenta alla Commissione una richiesta di fondi debitamente motivata. Tale richiesta di fondi può essere presentata dall'Ucraina alla Commissione, in linea di principio, sei volte all'anno. Per l'assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792, la richiesta di fondi è presentata conformemente al capo III di detto regolamento (UE) 2024/792.
2.Per l'assistenza macrofinanziaria, la richiesta di fondi è accompagnata da una relazione conformemente alle disposizioni del protocollo d'intesa.
3.Per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa:
a)
la richiesta di fondi può riguardare più prodotti. Per ciascun prodotto interessato, la richiesta di fondi contiene un contratto o un accordo a norma dell'articolo 13 e una scheda a norma dell'articolo 14. Tali contratti o accordi possono essere firmati o essere in forma di progetto finale;
b)
se la richiesta di fondi implica finanziamenti per un importo superiore al 20 % dell'importo reso accessibile conformemente alla decisione di esecuzione del Consiglio di cui all'articolo 8, l'Ucraina fornisce una giustificazione dettagliata, anche in merito all'impatto per future richieste di fondi a norma di tale decisione.
Articolo 22
Sovvenzione per gli oneri finanziari
1.In deroga all'articolo 223, paragrafo 4, lettera e), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e compatibilmente con le risorse disponibili, l'Unione può farsi carico degli oneri finanziari di un prestito all'Ucraina che questa dovrebbe altrimenti sostenere ("sovvenzione per gli oneri finanziari"). Tali oneri finanziari constano dei costi di servizio del prestito (costi di finanziamento, costi di gestione della liquidità e costo del servizio per le spese amministrative generali relative all'assunzione e all'erogazione di prestiti).
2.L'Ucraina può richiedere ogni anno la sovvenzione per gli oneri finanziari di cui al paragrafo 1. La Commissione può concedere una sovvenzione per gli oneri finanziari per un importo non superiore ai limiti degli stanziamenti disponibili nel contesto della procedura di bilancio.
Articolo 23
Decisione sull'erogazione di assistenza
1.La Commissione decide circa l'erogazione di assistenza a seguito della valutazione dei requisiti seguenti:
a)
per quanto riguarda l'assistenza macrofinanziaria:
i.
il rispetto del prerequisito previsto all'articolo 5, paragrafo 1;
ii.
il rispetto soddisfacente delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa di cui all'articolo 11; e
iii.
il rispetto dell'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina di cui all'articolo 20;
b)
per quanto riguarda l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa:
i.
il rispetto del prerequisito previsto all'articolo 5, paragrafo 1;
ii.
la conferma che i contratti o gli accordi riguardano prodotti conformi all'articolo 13 e che la Commissione non solleva obiezioni sulle modalità di esecuzione;
iii.
la conferma che l'Ucraina rispetta globalmente le tappe qualitative e quantitative contenute nell'allegato della decisione di esecuzione (UE) 2024/1447 e sue eventuali modifiche;
iv.
il rispetto degli obblighi di cui all'articolo 16 e dell'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina di cui all'articolo 20; e
v.
nella misura necessaria, l'adeguatezza della giustificazione dettagliata dell'Ucraina, tenendo conto della situazione in Ucraina e dei finanziamenti esterni impegnati e previsti disponibili.
Per quanto riguarda l'assistenza di bilancio sotto forma di prestito da attuare a norma del capo III del regolamento (UE) 2024/792, l'assistenza è erogata in conformità del capo III di detto regolamento (UE) 2024/792.
2.Fatto salvo il rispetto dell'importo di assistenza accessibile previsto nella decisione di esecuzione del Consiglio adottata in conformità dell'articolo 8, la Commissione, qualora effettui una valutazione positiva della richiesta di fondi, adotta senza indebito ritardo una decisione che autorizza l'erogazione del prestito a sostegno dell'Ucraina. Per quanto riguarda l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, l'importo da erogare è pari al valore dei contratti o degli accordi inclusi nella richiesta di fondi.
3.La Commissione può procedere alla decisione di cui al paragrafo 2 per le lettere a) e b) del paragrafo 1 collettivamente o singolarmente.
4.Qualora valuti negativamente la richiesta di fondi, la Commissione ne informa l'Ucraina senza indebiti ritardi, motivando la sua valutazione. Una valutazione negativa non impedisce all'Ucraina di presentare una nuova richiesta di fondi.
Articolo 24
Finanziamento del prestito a sostegno dell'Ucraina
1.Al fine di finanziare l'assistenza nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina, alla Commissione è conferito il potere di reperire le risorse necessarie assumendo prestiti per conto dell'Unione sui mercati dei capitali o presso istituzioni finanziarie in applicazione della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2.Le operazioni di assunzione e di erogazione di prestiti ai fini del prestito a sostegno dell'Ucraina sono effettuate in euro.
3.In deroga all'articolo 31, paragrafo 3, seconda frase, del regolamento (UE) 2021/947, l'assistenza finanziaria fornita all'Ucraina nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina non è sostenuta dalla garanzia per le azioni esterne. Per il prestito a sostegno dell'Ucraina non è costituita alcuna copertura e, in deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non è fissato alcun tasso di copertura.
Articolo 25
Applicazione delle norme in materia di informazioni classificate e informazioni sensibili
1.Le informazioni classificate create, trattate, conservate, scambiate o condivise a norma del presente regolamento sono protette conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione o all'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea, a seconda dei casi.
2.Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e l'Ucraina e, se del caso, con gli Stati membri partecipanti, la Commissione utilizza un sistema di scambio sicuro.
3.La Commissione ha accesso alle informazioni, anche classificate, necessarie per lo svolgimento dei compiti che le sono assegnati a norma del presente regolamento, in particolare allo scopo di verificare le condizioni di erogazione dei pagamenti ed effettuare controlli, esami, audit, indagini, relazioni nonché controlli e audit di cui all'articolo 20.
4.Le informazioni ricevute in applicazione del presente regolamento sono utilizzate solo per lo scopo per il quale sono state richieste.
5.La Commissione e gli Stati membri partecipanti garantiscono la protezione dei segreti commerciali e d'impresa e delle altre informazioni sensibili acquisiti e generati in applicazione del presente regolamento conformemente al diritto dell'Unione e al rispettivo diritto nazionale.
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 26
Esercizio della delega
1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 13 è conferito alla Commissione per un periodo di tempo indeterminato a decorrere dal settimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento.
3.La delega di potere di cui all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 27
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.L'Agenzia europea per la difesa è invitata a fornire le proprie opinioni e competenze al comitato in qualità di osservatore. Anche il servizio europeo per l'azione esterna è invitato a partecipare ai lavori del comitato per l'industria della difesa.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
Articolo 28
Dialogo sul prestito a sostegno dell'Ucraina
1.Al fine di rafforzare il dialogo tra le istituzioni dell'Unione, in particolare il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, e di garantire maggiore trasparenza e responsabilità, la commissione competente del Parlamento europeo può invitare la Commissione a discutere l'attuazione del presente regolamento.
2.Il Parlamento europeo può esprimersi in risoluzioni sul prestito a sostegno dell'Ucraina.
3.La Commissione tiene conto di qualsiasi elemento derivante dalle opinioni espresse attraverso il dialogo sul prestito a sostegno dell'Ucraina, comprese le eventuali risoluzioni del Parlamento europeo.
Articolo 29
Informazione del Parlamento europeo e del Consiglio
1.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio degli sviluppi relativi all'attuazione del presente regolamento, compresi l'articolo 4, paragrafo 4, l'articolo 6, paragrafo 1, l'articolo 7, paragrafo 5, l'articolo 11, paragrafo 4, l'articolo 20, paragrafo 3, e l'articolo 23, paragrafo 2, e fornisce senza indugio a tali istituzioni i documenti pertinenti. Le informazioni trasmesse dalla Commissione al Consiglio nel quadro del presente regolamento o della sua attuazione sono simultaneamente messe a disposizione del Parlamento europeo, se necessario nel rispetto di disposizioni di riservatezza.
2.
Entro il 30 giugno 2027 e il 30 giugno 2028 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'attuazione del presente regolamento nel corso dell'anno precedente, comprensiva della valutazione dell'attuazione. La relazione:
a)
esamina i progressi compiuti nell'attuazione del prestito a sostegno dell'Ucraina;
b)
informa sul monitoraggio di cui all'articolo 17; e
c)
valuta la situazione economica e le prospettive dell'Ucraina, nonché i progressi registrati nell'attuazione delle condizioni inerenti alle politiche di cui all'articolo 11, paragrafo 1.
3.
Entro il 30 giugno 2029 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione in cui analizza i risultati e l'efficienza del prestito a sostegno dell'Ucraina erogato a norma del presente regolamento e valuta in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
Articolo 30
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Per gli Stati membri che partecipano alla cooperazione rafforzata in virtù di una decisione adottata a norma dell'articolo 331, paragrafo 1, secondo o terzo comma, TFUE, il presente regolamento si applica a decorrere dalla data indicata nella decisione in questione.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri partecipanti conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3
1.1.Titolo della proposta/iniziativa3
1.2.Settore/settori interessati3
1.3.Obiettivi3
1.3.1.Obiettivi generali3
1.3.2.Obiettivi specifici3
1.3.3.Risultati e incidenza previsti3
1.3.4.Indicatori di prestazione3
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6
2.MISURE DI GESTIONE8
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali28
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28
3.3.Incidenza prevista sulle entrate29
4.Dimensioni digitali29
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30
4.2.Dati30
4.3.Soluzioni digitali31
4.4.Valutazione dell'interoperabilità31
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata sull'istituzione del prestito a sostegno dell'Ucraina per il 2026 e il 2027.
1.2.Settore/settori interessati
Affari economici e finanziari e sostegno all'industria della difesa.
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
Istituire il prestito a sostegno dell'Ucraina e fornire assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina al fine di aiutare il paese a coprire il fabbisogno di finanziamenti per il 2026 e il 2027 dovuto in particolare alla guerra di aggressione della Russia e al mancato pagamento da parte della Russia delle riparazioni dovute. Il prestito a sostegno dell'Ucraina fornisce assistenza finanziaria ed economica all'Ucraina in modo prevedibile, continuo, ordinato, flessibile e tempestivo.
1.3.2.Obiettivi specifici
Sostenere la stabilità macrofinanziaria in Ucraina allentando i vincoli finanziari esterni e interni e sostenere le capacità industriali del paese nel settore della difesa attraverso la cooperazione economica, finanziaria e tecnica.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
All'Ucraina sarà fornito un sostegno finanziario sufficiente e continuo per il 2026 e il 2027 in risposta e a seguito dell'attuale situazione di crisi. Il prestito a sostegno dell'Ucraina dovrebbe contribuire a sostenere le esigenze di bilancio e di difesa dell'Ucraina nell'immediato futuro.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Le autorità ucraine saranno tenute a riferire periodicamente in merito all'attuazione dell'assistenza precedentemente concessa nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina. I servizi della Commissione rimarranno in stretto contatto con la piattaforma dei donatori per l'Ucraina allo scopo di usufruire delle conoscenze derivanti dalle attività in corso dei rispettivi donatori.
Per quanto riguarda l'obiettivo dell'allentamento dei vincoli finanziari, le autorità ucraine saranno tenute a presentare una relazione sul rispetto delle condizioni politiche concordate prima dell'erogazione della rata del prestito di assistenza macrofinanziaria. I servizi della Commissione continueranno a monitorare la gestione delle finanze pubbliche sulla scia della valutazione operativa dei circuiti finanziari e delle procedure amministrative dell'Ucraina, presentata nel giugno 2020 e che sarà aggiornata in futuro.
È prevista una relazione annuale al Parlamento europeo e al Consiglio sull'attuazione del presente regolamento. La Commissione effettuerà una valutazione ex post del prestito a sostegno dell'Ucraina.
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
☒ una nuova azione;
¨ una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
¨ la proroga di un'azione esistente;
¨ la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
Per l'attuazione del prestito a sostegno dell'Ucraina, la Commissione concluderà un accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina che specificherà le condizioni finanziarie di tale prestito.
Una volta che l'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina sarà in vigore, le erogazioni del prestito a sostegno dell'Ucraina saranno subordinate alla presentazione e alla valutazione positiva di una strategia di finanziamento dell'Ucraina. Inoltre, per quanto riguarda l'assistenza di bilancio, la Commissione e le autorità ucraine devono concordare un memorandum d'intesa per l'assistenza macrofinanziaria e il piano per l'Ucraina deve essere aggiornato nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. Le erogazioni saranno quindi subordinate alle condizioni pertinenti sia per l'assistenza di bilancio che per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
Il prestito a sostegno dell'Ucraina sarà gestito dalla Commissione. Conformemente al regolamento finanziario si applicano le disposizioni specifiche in materia di prevenzione delle frodi e di altre irregolarità, comprese le disposizioni pertinenti volte a garantire gli interessi finanziari dell'Unione, secondo quanto stabilito nell'accordo quadro a norma del regolamento (UE) 2024/792. La Commissione e le autorità ucraine stabiliranno di comune accordo gli obblighi di rendicontazione nel protocollo d'intesa.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante): la presente proposta soddisfa l'esigenza di una risposta comune per fornire all'Ucraina un sostegno su scala adeguata, che non può essere conseguito in misura sufficiente dai singoli Stati membri ma può essere conseguito meglio dall'UE. I motivi principali risiedono nella capacità e nei vincoli di bilancio a livello nazionale e nella necessità di un forte coordinamento per massimizzare la portata e l'efficacia del sostegno, limitando nel contempo l'onere a carico della capacità amministrativa delle autorità ucraine, che è estremamente ridotta nelle circostanze attuali.
L'iniziativa rientra nell'obiettivo dell'UE di fornire sostegno all'Ucraina e rafforza le azioni dell'Unione a sostegno dell'economia e della difesa, nonché le iniziative dell'Unione volte a coordinare le azioni multilaterali.
Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post): il valore aggiunto dell'UE previsto, in particolare rispetto ad altri strumenti dell'UE, consiste nel sostenere rapidamente la stabilità macrofinanziaria, allentando i vincoli di finanziamento esterno e interno dell'Ucraina, e le capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa, nell'ambito di un quadro adeguato per gli obblighi di rendicontazione.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Le precedenti operazioni di assistenza macrofinanziaria all'Ucraina sono soggette a valutazione ex post. Dalle passate valutazioni ex post è emerso che, in generale, le precedenti operazioni di assistenza macrofinanziaria a favore dell'Ucraina sono risultate estremamente pertinenti in termini di obiettivi, bilancio e obiettivi strategici. Tali operazioni si sono dimostrate fondamentali per aiutare l'Ucraina ad affrontare i problemi della bilancia dei pagamenti e ad attuare riforme strutturali essenziali per stabilizzare l'economia e rafforzare la sostenibilità della sua posizione esterna. Hanno consentito risparmi di bilancio e vantaggi finanziari, e hanno funzionato da catalizzatori di ulteriore sostegno finanziario e di fiducia degli investitori.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
Le risorse per il prestito a sostegno dell'Ucraina saranno finanziate mediante l'assunzione di prestiti nell'ambito della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. In considerazione dei rischi finanziari e della copertura di bilancio, non dovrebbe essere costituita alcuna copertura per il sostegno sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento, che si propone di garantire al di sopra dei massimali e, in deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non dovrebbe essere fissato alcun tasso di copertura.
Al fine di fornire sostegno all'Ucraina a condizioni molto agevolate, il bilancio dell'Unione fornirà una sovvenzione per gli oneri derivanti dall'assunzione di un prestito all'Ucraina che dovrebbero essere altrimenti sostenuti dall'Ucraina stessa. Questi ultimi includono i costi di servizio del prestito (costi di finanziamento e costi di emissione e gestione della liquidità) e i costi amministrativi associati. I costi di servizio del prestito saranno coperti da uno specifico strumento speciale al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale, in linea con una proposta correlata di modifica del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. Al momento di attivare tale strumento nel quadro della procedura di bilancio, si terrà conto delle disponibilità di bilancio in altri strumenti speciali, delle norme settoriali applicabili, di eventuali obblighi giuridici o di altro tipo, anche nell'ambito dello strumento EURI, delle priorità e dei principi di prudenza nell'elaborazione del bilancio e sana gestione finanziaria.
Sarà creata una nuova linea di bilancio per individuare in modo chiaro e trasparente le spese relative ai costi di servizio del prestito derivanti dalla cooperazione rafforzata. I costi amministrativi saranno a carico del bilancio dell'Unione e i costi per il personale saranno coperti dalla rubrica 7 del quadro finanziario pluriennale.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Il 23 ottobre 2025, 26 Stati membri hanno invitato la Commissione a presentare quanto prima opzioni per il sostegno finanziario all'Ucraina. La Commissione ha presentato una serie di opzioni e il 18 dicembre 2025 il Consiglio europeo ha convenuto di concedere all'Ucraina un prestito di 90 miliardi di EUR per il periodo 2026-2027, che si baserà sull'assunzione da parte dell'UE di prestiti sui mercati dei capitali coperti dal margine di manovra del bilancio dell'Unione.
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
☒ Durata limitata
–☒
incidenza finanziaria dal 2026 al 2027 per gli stanziamenti di impegno e dal 2026 al 2028 per gli stanziamenti di pagamento.
Inoltre, per tutta la durata del prestito può essere erogato annualmente all'Ucraina un contributo in conto interessi.
Durata illimitata
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
☒ Gestione diretta a opera della Commissione:
–☒ a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
–
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
2.MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Si applicano gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione previsti dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Il monitoraggio dell'azione da parte dei servizi della Commissione avverrà sulla base dell'attuazione dell'assistenza precedentemente concessa nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina.
Il monitoraggio dell'azione terrà anche conto delle misure specifiche da concordare con le autorità ucraine nel protocollo d'intesa. La Commissione verificherà il rispetto delle condizioni inerenti alle politiche stabilite nel protocollo d'intesa. La Commissione informerà il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati di detta verifica.
Infine il monitoraggio dell'azione terrà conto del dialogo con le autorità ucraine, comprese le rispettive richieste di fondi e le informazioni ivi contenute, per quanto riguarda l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa.
Per garantire che il Parlamento europeo e il Consiglio possano seguire l'attuazione del presente regolamento, la Commissione dovrebbe informarli periodicamente in merito agli sviluppi relativi all'assistenza dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento e fornire loro i documenti pertinenti.
La Commissione dovrebbe riesaminare periodicamente l'adeguatezza di tali obblighi di comunicazione e monitoraggio e riferire in merito al Parlamento europeo e al Consiglio, garantendo in tal modo la trasparenza e la responsabilità.
Entro e non oltre il 30 giugno 2029 la Commissione presenterà al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di valutazione ex post in cui analizzerà i risultati e l'efficienza del prestito a sostegno dell'Ucraina erogato a norma del presente regolamento e valuterà in quale misura esso abbia contribuito agli obiettivi dell'assistenza.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Le azioni che saranno finanziate nell'ambito della presente proposta saranno attuate in regime di gestione diretta dalla Commissione. Il sostegno finanziario nell'ambito del prestito a sostegno dell'Ucraina sarà messo a disposizione dalla Commissione. L'erogazione dei fondi potrà essere organizzata rapidamente per iniziare nel corso del 2026 e si concluderà al più tardi nel 2028.
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
La Commissione ha accesso alle informazioni, anche classificate, strettamente necessarie per i compiti che le sono assegnati nell'ambito del presente regolamento, in particolare per verificare le condizioni di erogazione dei pagamenti ed effettuare controlli, esami, audit, indagini, relazioni nonché i controlli e gli audit di cui all'articolo 20.
Al fine di tutelare gli interessi finanziari dell'Unione connessi al prestito a sostegno dell'Ucraina, l'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina da concludere tra la Commissione e le autorità ucraine dovrebbe contenere disposizioni allineate ai diritti, alle responsabilità e agli obblighi previsti dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina. L'Ucraina utilizza gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l'Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792.
L'Ucraina sarà tenuta a fornire relazioni mensili contenenti informazioni su tutti i pagamenti. Aprirà un conto speciale al solo scopo di gestire l'assistenza economica e finanziaria ricevuta a sostegno delle sue capacità industriali nel settore della difesa. Tutti i pagamenti dei contratti o degli accordi richiesti per l'assistenza a sostegno delle capacità industriali dell'Ucraina nel settore della difesa saranno versati da tale conto. Alla Commissione sono concessi diritti di monitoraggio sul conto.
Inoltre, se viene accertato che l'Ucraina è stata coinvolta in atti di frode, corruzione o altre attività illegali in relazione alla gestione del prestito a sostegno dell'Ucraina, a danno degli interessi finanziari dell'Unione, quest'ultima può chiedere il rimborso anticipato di tale prestito.
Al fine di affrontare i rischi connessi alla riservatezza delle informazioni, le informazioni classificate create, trattate, conservate, scambiate o condivise a norma del presente regolamento dovrebbero essere protette conformemente alle norme di sicurezza di cui alla decisione (UE, Euratom) 2015/444 della Commissione o all'accordo tra gli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, sulla protezione delle informazioni classificate scambiate nell'interesse dell'Unione europea, a seconda dei casi. Al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e l'Ucraina e, se del caso, gli Stati membri partecipanti, la Commissione dovrebbe utilizzare un sistema di scambio sicuro.
2.2.3. Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
I sistemi di controllo in vigore hanno finora garantito un tasso di errore effettivo dello 0 % per i pagamenti relativi all'assistenza macrofinanziaria. Non vi sono casi noti di frode, corruzione o attività illecite. Le operazioni hanno una logica di intervento chiara, che consente alla Commissione di valutarne l'impatto. I controlli permettono di confermare il livello di affidabilità e il conseguimento degli obiettivi e delle priorità strategici.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
L'accordo di prestito a sostegno dell'Ucraina che deve essere concluso tra la Commissione e le autorità ucraine richiederà che l'Ucraina utilizzi gli stessi sistemi di gestione e di controllo proposti nel piano per l'Ucraina istituito a norma del regolamento (UE) 2024/792, entrato in vigore il 20 giugno 2024, per garantire una tutela efficace degli interessi finanziari dell'Unione connessi al prestito a sostegno dell'Ucraina, prevedendo misure appropriate in materia di prevenzione e lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità connessa all'assistenza. Inoltre, in conformità del regolamento finanziario, saranno concessi i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), alla Corte dei conti europea e, se del caso, alla Procura europea, anche da parte dei terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione durante e dopo il periodo di disponibilità del prestito a sostegno dell'Ucraina. L'Ucraina dovrebbe inoltre segnalare alla Commissione le irregolarità relative all'utilizzo dei fondi, in linea con le procedure previste dall'accordo quadro nell'ambito dello strumento per l'Ucraina.
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
·Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
2.2
|
[06.01.03] – Spese di supporto per le attività di assunzione di prestiti e di gestione del debito dell'Unione europea
|
Non diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
NO
|
·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
|
Al di sopra dei massimali fissati nel QFP
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
O
|
[16.07- Prestito a sostegno dell'Ucraina
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
SÌ
|
|
O
|
[16.07.01] – Costi di servizio del prestito a sostegno dell'Ucraina
|
Diss.
|
NO
|
NO
|
NO
|
SÌ
|
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio 16.07.01
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
0
|
1 000,000(*)
|
1 000,000(*)
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
0
|
1 000,000(*)
|
1 000,000(*)
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio 06.01.03
|
|
(3)
|
|
|
1,000
|
1,000
|
2,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
1,000
|
1 001,000
|
1 002,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
1,000
|
1 001,000
|
1 002,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0
|
1 000,000(*)
|
1 000,000(*)
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0
|
1 000,000(*)
|
1 000,000(*)
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
1,000
|
1,000
|
2,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
1,000
|
1 001,000
|
1 002,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
1,000
|
1 001,000
|
1 002,000
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
(*) Questi importi sono indicativi: si basano sugli attuali tassi di interesse a termine e ipotizzano un'erogazione di 45 miliardi di EUR nel 2026 (15 miliardi di EUR a trimestre a partire dal secondo trimestre del 2026). Gli stanziamenti effettivi del 2027 dipenderanno dalle condizioni di mercato al momento dell'assunzione dei prestiti e dal ritmo effettivo di erogazione e potrebbero arrivare fino a 1,3 miliardi di EUR in uno scenario di aumento dei tassi di interesse di 100 punti base rispetto allo scenario di riferimento.
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
11,366
|
11,366
|
22,732
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,336
|
0,336
|
0,672
|
|
TOTALE
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
11,702
|
11,702
|
23/404
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
11,702
|
11,702
|
23,404
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,000
|
12,702
|
1 012,702
|
1 025,404
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,000
|
12,702
|
1 012,702
|
1 025,404
|
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio
|
|
(3)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG <…….>
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)
Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)
|
Specificare gli obiettivi e i risultati
|
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)
|
TOTALE
|
|
|
RISULTATI
|
|
|
Tipo
|
Costo medio
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N.
|
Costo
|
N. totale
|
Costo totale
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 1...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
- Risultato
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totale parziale obiettivo specifico 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
11,366
|
11,366
|
22,732
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,336
|
0,336
|
0,672
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
11,702
|
11,702
|
23,404
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
11,702
|
11,702
|
23,404
|
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
|
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti
|
TOTALE
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
11,366
|
11,366
|
22,732
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,336
|
0,336
|
0,672
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
11,702
|
11,702
|
23,404
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
11,702
|
11,702
|
23,404
|
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
43
|
43
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
10
|
10
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
55
|
55
|
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne
|
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane
|
TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
43
|
43
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
10
|
10
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
2
|
2
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
0
|
0
|
55
|
55
|
12 posti e 2 ETP proverranno da riassegnazioni dalla riserva di riassegnazione limitata della Commissione.
L'attuazione della presente proposta richiede 41 posti supplementari in aggiunta alla tabella dell'organico, tutti finanziati dalla rubrica 7 al di là della stabilità dell'organico. Una dichiarazione in tal senso sarà proposta nell'ambito della procedura legislativa.
Tutto il personale sarà finanziato dalla rubrica 7.
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
12 posti
|
41 posti
|
N/D
|
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
2 AC
|
|
|
|
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
53 funzionari e agenti temporanei impiegati per:
-programmazione/gruppo di esperti/comitato
-attuazione: compiti orizzontali, competenze tematiche/tecniche per gli uffici dell'UE e dell'UA
-strategia di finanziamento dell'Ucraina
-lavori sull'assistenza macrofinanziaria
-attività di sostegno alla difesa
-audit e controllo
-attività legali
-elaborazione di circuiti finanziari
-compiti contabili
-sostenibilità del margine di manovra
-assunzione e gestione di prestiti
-richieste di liquidità, comunicazione dell'estinzione, ecc.
-gestione di contratti
|
|
Personale esterno
|
2 ETP per sostenere il lavoro di programmazione/gruppo di esperti/comitato
|
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,336
|
0,336
|
0,672
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,336
|
0,336
|
0,672
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,336
|
0,336
|
0,672
|
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–☒non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito.
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno 2024
|
Anno 2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
|
Linea di bilancio
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
|
L'iniziativa fornisce sostegno a un paese terzo e non istituisce nuovi servizi pubblici digitali a livello dell'UE per le persone fisiche o giuridiche all'interno dell'Unione. Tuttavia, vi sono elementi digitali a sostegno del prestito a sostegno dell'Ucraina, in cui la gestione dell'assistenza finanziaria, il sostegno alle capacità industriali nel settore della difesa e le iniziative di prestito richiedono lo scambio, la verifica e l'archiviazione di informazioni nonché, se del caso, la fornitura di informazioni al Consiglio e al Parlamento europeo.
R1 – Processi digitali per il finanziamento e l'attuazione (capo V, in particolare articolo 26)
Descrizione: trasmissione di relazioni, dichiarazioni o documenti giustificativi per via elettronica utilizzando canali sicuri e sistemi della Commissione per i flussi di lavoro quali richieste, verifiche, decisioni di esecuzione o erogazioni.
Portatori di interessi: i servizi della Commissione e il Consiglio; le autorità beneficiarie e il SEAE per il monitoraggio dei prerequisiti di cui all'articolo 5.
Processi: rendicontazione, monitoraggio, gestione finanziaria, scambio di informazioni.
R2 – Amministrazione del sostegno alle capacità industriali nel settore della difesa (capo IV, in particolare l'articolo 16)
Descrizione: le autorità beneficiarie devono trasmettere la documentazione digitale che dimostri i progressi compiuti in relazione alle capacità industriali nel settore della difesa che sono sostenute, seguendo i modelli standard della Commissione che consentono la verifica automatizzata.
Portatori di interessi: autorità beneficiarie; servizi della Commissione.
Processi: monitoraggio dell'attuazione e convalida degli appalti conformemente al regolamento.
R3 – Scambio di informazioni con il Parlamento europeo e il Consiglio, comprese le informazioni pertinenti ai fini dell'audit (in particolare il capo VI, articoli 28 e 29)
Descrizione: la Commissione deve fornire al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni e informazioni sensibili attraverso sistemi sicuri, ove necessario.
Portatori di interessi: servizi della Commissione; Parlamento europeo; Consiglio; autorità beneficiarie (a monte). Processi: rendicontazione; scambio di informazioni relative all'audit; trasmissione di documenti classificati/sensibili.
|
4.2.Dati
|
Per R1–R3, i dati comprendono i dati finanziari, la documentazione dell'erogazione, i dati sulla capacità industriale nel settore della difesa e altre informazioni (compreso il materiale potenzialmente sensibile/classificato).
Gli scambi di dati sono mirati, minimi, interoperabili e realizzati attraverso i sistemi sicuri dell'UE esistenti, evitando la duplicazione della raccolta dei dati, in linea con la strategia europea per i dati.
Le serie di dati e i canali di comunicazione della Commissione esistenti saranno riutilizzati con l'obiettivo che i dati già presentati per l'erogazione o il monitoraggio non siano nuovamente richiesti, in linea con il principio "una tantum".
Erogatori: autorità beneficiarie (R1–R2).
Destinatari: servizi della Commissione; Parlamento europeo e Consiglio per la rendicontazione (R3).
Fattori di attivazione: cicli di rendicontazione, richieste di erogazione, notifiche di garanzia, obblighi di audit.
Frequenza: periodica (ad esempio mensile o altrimenti definita nel regolamento) e ad hoc per esigenze finanziarie o di audit.
|
4.3.Soluzioni digitali
|
Per quanto riguarda tutti gli obblighi pertinenti in materia di rilevanza digitale (R1-3), la Commissione utilizza un sistema di scambio sicuro e modelli di dati al fine di agevolare lo scambio di informazioni classificate e informazioni sensibili tra la Commissione e l'Ucraina e, se del caso, gli Stati membri partecipanti.
Responsabilità: servizi della Commissione e autorità beneficiarie o Stati membri partecipanti o paesi terzi, se del caso.
IA: non è prescritta alcuna funzionalità di IA.
Conformità: tutti i sistemi sono conformi al quadro dell'UE in materia di cibersicurezza, all'eIDAS, alle norme sulla protezione dei dati e alle norme della Commissione sul trattamento delle informazioni classificate.
Riutilizzabilità: tutte le soluzioni digitali si basano sull'infrastruttura esistente della Commissione.
|
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
|
Il regolamento richiede lo scambio sicuro di informazioni classificate/sensibili, l'accesso da parte della Commissione a tutti i dati necessari per gli obblighi stabiliti nel regolamento, compresa la verifica, e la protezione dei dati. Si prevede che tutti gli obblighi saranno soddisfatti utilizzando i sistemi sicuri esistenti della Commissione senza lacune in termini di interoperabilità. Ciò è compatibile con le prescrizioni da R1 a R3.
|
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
|
Poiché la Commissione fornisce già assistenza al paese beneficiario nell'ambito dei quadri di sostegno finanziario e operativo esistenti, non sono necessarie ulteriori misure di attuazione digitale per R1 e R3. Per quanto riguarda la rendicontazione in materia di capacità industriali nel settore della difesa (R2), la Commissione può, a livello di servizio, fornire orientamenti e chiarimenti sui modelli digitali e sulle procedure di scambio sicure per garantire la prontezza e l'uso coerente ad opera delle parti coinvolte.
|