COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 20.5.2026
COM(2026) 235 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento Europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (rifusione)
1. INTRODUZIONE
La direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (di seguito "la rifusione della direttiva sull'acqua potabile") è stata adottata nel dicembre 2020 ed è entrata in vigore il 12 gennaio 2021. Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 12 gennaio 2023.
Gli obiettivi principali della rifusione della direttiva sull'acqua potabile sono la protezione della salute umana dagli effetti negativi derivanti dalla contaminazione delle acque destinate al consumo umano, garantendone la salubrità e la pulizia, nonché il mantenimento e il miglioramento dell'accesso all'acqua.
L'articolo 21, paragrafo 2, della rifusione della direttiva sull'acqua potabile conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2021. Gli atti delegati sono indicati all'articolo 4, paragrafo 3, all'articolo 11, paragrafi 5, 8 e 11, all'articolo 13, paragrafo 6, e all'articolo 20, paragrafo 2, della direttiva.
Tali atti delegati riguardano diversi settori tecnici fondamentali per conseguire gli obiettivi della direttiva.
·Articolo 4, paragrafo 3: Entro il 12 gennaio 2028, la Commissione adotta un atto delegato al fine di stabilire una soglia per i livelli di perdite nell'approvvigionamento idrico basata sull'ILI (indice di perdita dell'infrastruttura) o altro metodo appropriato. Gli Stati membri con livelli di perdite di acqua nel loro territorio superiori a tale soglia devono presentare alla Commissione un piano d'azione con una serie di misure per ridurre le perdite. L'atto delegato dovrebbe essere elaborato utilizzando le valutazioni degli Stati membri e il tasso medio di perdita dell'UE determinato sulla base di tali valutazioni.
·Nel contesto dell'attuazione dell'articolo 11 sui requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano, la Commissione è tenuta a:
oArticolo 11, paragrafo 5: stabilire una procedura, comprendente obblighi di informazione, relativa alla procedura di presentazione delle domande al fine di includere sostanze di partenza, composizioni e componenti negli elenchi positivi europei o di eliminarli dagli stessi;
oArticolo 11, paragrafo 8: stabilire l'adeguata procedura di valutazione della conformità applicabile ai prodotti contemplati dall'articolo 11 sulla base dei moduli di cui all'allegato II della decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
oArticolo 11, paragrafo 11: stabilire specifiche armonizzate per una marcatura ben visibile, chiaramente leggibile e indelebile da apporre per indicare che i prodotti a contatto con le acque destinate al consumo umano sono conformi ai requisiti minimi di igiene dell'UE per i materiali che entrano in contatto con l'acqua;
·Articolo 13, paragrafo 6: la Commissione è tenuta ad adottare una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano;
·Articolo 20, paragrafo 2: alla Commissione è conferito il potere di:
omodificare l'allegato III della direttiva, ove necessario, al fine di adeguarlo al progresso scientifico e tecnico;
omodificare il valore di parametro del bisfenolo-A nell'allegato I, parte B, della direttiva, nella misura necessaria per adeguarlo al progresso scientifico e tecnico.
2. BASE GIURIDICA
Ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, la Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni (ossia prima del 12 gennaio 2026).
Conformemente all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva, la deroga di potere verrà tacitamente prorogata per un ulteriore periodo di cinque anni a decorrere dal 12 gennaio 2026, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano alla proroga al più tardi tre mesi prima di tale data.
3. ESERCIZIO DEI POTERI DELEGATI DURANTE IL PERIODO DI RIFERIMENTO
Durante il periodo di riferimento la Commissione ha esercitato i poteri delegati come segue per garantire l'effettiva attuazione della direttiva.
·In conformità all'articolo 11, paragrafi 5, 8 e 11 sui requisiti minimi di igiene per i materiali che entrano in contatto con le acque destinate al consumo umano, il 23 gennaio 2024 la Commissione ha adottato:
oil regolamento delegato (UE) 2024/369 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo la procedura relativa all'inclusione o alla rimozione dagli elenchi positivi europei di sostanze di partenza, composizioni e costituenti;
oil regolamento delegato (UE) 2024/370 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo le procedure di valutazione della conformità per i prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano e le norme per la designazione degli organismi di valutazione della conformità coinvolti nelle procedure;
oil regolamento delegato (UE) 2024/371 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo specifiche armonizzate per la marcatura dei prodotti che vengono a contatto con le acque destinate al consumo umano
·Conformemente all'articolo 13, paragrafo 6, l'11 marzo 2024 la Commissione ha adottato:
ola decisione delegata (UE) 2024/1441 della Commissione che integra la direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo una metodologia per misurare le microplastiche nelle acque destinate al consumo umano [notificata con il numero C(2024)1459].
4. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE
Per ciascun atto delegato adottato, la Commissione ha condotto ampie consultazioni con esperti designati dagli Stati membri attraverso il gruppo di esperti sull'attuazione della direttiva sull'acqua potabile e i due sottogruppi istituiti nell'ambito di tale gruppo di esperti.
Prima di essere adottati, i progetti di atti sono stati notificati all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC) e pubblicati per un periodo di quattro settimane per permettere ai cittadini di esprimersi al riguardo e al fine di garantire la trasparenza e il coinvolgimento dei portatori di interessi.
5. ESERCIZIO DELLA DELEGA NEL PERIODO SUCCESSIVO
Si ritiene necessario esercitare il potere di cui agli articoli 4, paragrafo 3 e 20, paragrafo 2, della direttiva per i motivi illustrati di seguito.
-In conformità dell'articolo 4, paragrafo 3, entro il 12 gennaio 2028, la Commissione è tenuta ad adottare un atto delegato che stabilisce una soglia per i livelli di perdite nell'approvvigionamento idrico basata sull'ILI o altro metodo appropriato. L'atto delegato dovrebbe essere elaborato utilizzando le valutazioni degli Stati membri e il tasso medio di perdita dell'UE determinato sulla base di tali valutazioni. Gli Stati membri dovevano comunicare alla Commissione i risultati della valutazione entro il 12 gennaio 2026. Al momento la Commissione sta valutando tali risultati.
-A norma dell'articolo 20, paragrafo 2, la Commissione continuerà a monitorare l'eventuale necessità di modificare l'allegato III o il valore di parametro del bisfenolo-A per adeguarli al progresso scientifico e tecnico e per decidere se siano necessari atti delegati.
6. CONCLUSIONI
La Commissione ha esercitato i poteri delegati conferitile dalla direttiva sull'acqua potabile in modo adeguato e conformemente alle disposizioni in materia di conferimento di poteri della stessa.
Dato che l'attuazione della direttiva è un processo in corso, in particolare per quanto riguarda la definizione di una soglia per i livelli di perdite nella catena di approvvigionamento idrico e l'eventuale necessità di modificare l'allegato III e/o il valore di parametro del bisfenolo-A a causa del continuo progresso scientifico e tecnico, la Commissione ravvisa la chiara necessità di una proroga tacita della delega di potere per un ulteriore periodo di cinque anni.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.