COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 19.3.2026
COM(2026) 126 final
RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO
sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE
1.Introduzione
La direttiva (UE) 2016/2284 concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici ("la direttiva") è uno degli strumenti legislativi che contribuiscono al conseguimento degli obiettivi di qualità dell'aria stabiliti nella legislazione dell'Unione e ai progressi verso l'obiettivo a lungo termine dell'Unione di conseguire livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti dell'Organizzazione mondiale della sanità in materia. La direttiva sostiene inoltre gli obiettivi dell'Unione in materia di biodiversità ed ecosistemi e contribuisce al conseguimento degli obiettivi in materia di inquinamento atmosferico stabiliti dal piano d'azione per l'inquinamento zero().
La direttiva stabilisce impegni nazionali di riduzione delle emissioni per ciascuno Stato membro dell'UE per il periodo 2020-2029 e impegni più ambiziosi a partire dal 2030, concentrandosi su cinque inquinanti atmosferici che hanno un impatto negativo significativo sull'ambiente e sulla salute umana, vale a dire: biossido di zolfo (SO2), ossidi di azoto (NOx), composti organici volatili non metanici (COVNM), ammoniaca (NH3) e particolato fine (PM2,5). Gli impegni di riduzione delle emissioni per il periodo 2020-2029 recepiscono gli obblighi degli Stati membri ai sensi del protocollo di Göteborg rivisto() della convenzione UNECE sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza (convenzione LRTAP)(), di cui gli Stati membri dell'UE e l'UE sono parti.
La direttiva stabilisce inoltre obblighi di monitoraggio e comunicazione per le emissioni nazionali dei suddetti inquinanti e di altri inquinanti, che devono essere monitorati e comunicati anche nell'ambito dei rispettivi protocolli della convenzione LRTAP. Tali emissioni devono essere comunicate conformemente alle metodologie stabilite nella convenzione LRTAP.
La direttiva impone agli Stati membri di adottare un programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, che costituisce uno strumento di governance centrale che consente loro di concordare e coordinare politiche e misure volte a garantire il rispetto degli impegni nazionali di riduzione delle emissioni. Prevede inoltre che gli Stati membri monitorino gli impatti negativi dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.
La direttiva (UE) 2016/2284 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per modificare la direttiva stessa ai fini dell'adeguamento degli allegati I, IV e V e dell'allegato III, parte 2, ai progressi tecnici o scientifici o agli sviluppi nell'ambito della convenzione LRTAP.
L'articolo 6, paragrafo 8, della direttiva stabilisce che la Commissione ha il potere di adeguare l'allegato III, parte 2, agli sviluppi, compresi i progressi tecnici, nel quadro della convenzione LRTAP. L'allegato III, parte 2, definisce le misure di riduzione delle emissioni e fa riferimento al codice quadro dell'UNECE relativo a buone pratiche agricole per la riduzione delle emissioni di ammoniaca del 2014 e agli orientamenti UNECE sui bilanci dell'azoto, che devono essere presi in considerazione ai fini della loro inclusione nei programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico.
L'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva stabilisce che la Commissione ha il potere di adeguare gli allegati I e IV agli sviluppi, compresi i progressi tecnici e scientifici, nel quadro della convenzione LRTAP. L'allegato I stabilisce quali emissioni di inquinanti gli Stati membri devono monitorare e i corrispondenti obblighi di comunicazione che sono ampiamente in linea con le prescrizioni della convenzione LRTAP. L'allegato IV definisce le metodologie per l'elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni, delle relazioni d'inventario e degli inventari nazionali delle emissioni adattati.
L'articolo 9, paragrafo 3, della direttiva stabilisce che la Commissione ha il potere di adeguare l'allegato V, riguardante gli indicatori facoltativi per il monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi, al progresso tecnico e scientifico e agli sviluppi nel quadro della convenzione LRTAP.
2.Base giuridica
L'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2016/2284 dispone che la Commissione elabori una relazione sull'esercizio del potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 6, paragrafo 8, all'articolo 8, paragrafo 7, e all'articolo 9, paragrafo 3.
In applicazione di tale disposizione, il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dal 31 dicembre 2016 ed è automaticamente prorogato per un periodo di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di tale periodo.
Nel 2021 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sulla delega del potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16 della direttiva(). La delega di potere è stata in seguito tacitamente prorogata di altri cinque anni fino al 31 dicembre 2026.
3.Esercizio della delega
Il conferimento di poteri è stato ritenuto necessario per integrare o adeguare le disposizioni di cui agli allegati I, IV e V e all'allegato III, parte 2, della direttiva per tenere conto dei progressi tecnici e scientifici o degli sviluppi nell'ambito della convenzione LRTAP. La Commissione ha adottato:
·la direttiva delegata (UE) 2024/299 della Commissione concernente la metodologia di comunicazione delle proiezioni delle emissioni di determinati inquinanti atmosferici(), basata sull'articolo 8, paragrafo 7, della direttiva.
La direttiva delegata della Commissione modifica gli allegati I e IV della direttiva (UE) 2016/2284 per allinearli al maggior livello di dettaglio per la comunicazione delle proiezioni delle emissioni richiesto dagli orientamenti sulla comunicazione dei dati relativi alle emissioni e alle proiezioni nell'ambito della convenzione sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza, riveduti dall'organo esecutivo della convenzione LRTAP nella sua 42a sessione del 12-16 dicembre 2022()().
La revisione in corso del protocollo di Göteborg della convenzione LRTAP e del documento di orientamento dell'UNECE sull'ammoniaca() potrebbe rendere necessario adeguare ulteriormente gli allegati della direttiva alle modifiche apportate nel quadro della convenzione LRTAP().
4.Conclusioni
Dall'entrata in vigore della direttiva (UE) 2016/2284 il 31 dicembre 2016, la Commissione ha esercitato i poteri delegati che questa le conferisce una sola volta per adottare la direttiva delegata (UE) 2024/299.
La Commissione ritiene che tutte le deleghe di potere debbano essere mantenute, poiché in futuro potrebbero essere necessari adeguamenti degli allegati I, IV e V e dell'allegato III, parte 2, ai progressi tecnici e scientifici o agli sviluppi nell'ambito della convenzione LRTAP.
La Commissione invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.