Bruxelles, 20.11.2025

COM(2025) 840 final

2025/0363(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/1238
sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

•Motivi e obiettivi della proposta

Garantire che in tutta l'UE le persone possano vivere la pensione con dignità, sicurezza e un reddito adeguato è un punto cardine dell'agenda sociale ed economica dell'UE. Poiché i cittadini dell'UE vivono più a lungo, la sfida di mantenere un tenore di vita dignitoso negli anni della pensione è diventata più pressante. Dopo una vita di lavoro i cittadini si aspettano di aver accesso a un reddito stabile sufficiente a sostenere una qualità di vita decorosa. Tuttavia, in tutta l'UE la sostenibilità dei sistemi pensionistici e l'adeguatezza del reddito pensionistico sono sottoposte a pressioni crescenti a causa dell'invecchiamento demografico e delle nuove forme di lavoro. La popolazione europea vive più a lungo e di pari passo si riduce quella in età lavorativa. Questo mutamento strutturale implica la disponibilità di un minor numero di lavoratori per finanziare le pensioni di un numero crescente di pensionati, creando pressioni di bilancio e sociali che, se non affrontate, potrebbero ridurre il tenore di vita e l'equità intergenerazionale.

L'UE deve pertanto intervenire per aiutare i cittadini a garantire il loro reddito pensionistico e a preservare il loro tenore di vita a fronte di sviluppi demografici sfavorevoli, di una crescita modesta della produttività e di sfide trasformative più ampie legate ai cambiamenti climatici, alla digitalizzazione e all'incertezza geopolitica. La capacità di affrontare in modo efficace il problema delle pensioni plasmerà la resilienza economica e la coesione sociale dell'UE nei prossimi decenni.

La sfida delle pensioni, che è pertanto fondamentale per il futuro economico e sociale dell'UE, risiede nel delineare modalità per assicurare a una parte della popolazione, che è in aumento, il mantenimento di un tenore di vita adeguato dopo il pensionamento, garantendo nel contempo che l'onere per le generazioni future rimanga sostenibile. Il pilastro europeo dei diritti sociali 1 , in particolare il principio 15 "Reddito e pensioni di vecchiaia", sancisce il diritto dei lavoratori subordinati e autonomi a una pensione commisurata ai contributi versati che garantisca un reddito adeguato, con pari opportunità per donne e uomini nell'acquisizione dei diritti pensionistici.

Nonostante le numerose riforme a livello nazionale, la promessa di una pensione adeguata e sostenibile continua a essere sollecitata. Molti Stati membri hanno ridotto i tassi di sostituzione delle pensioni pubbliche, hanno innalzato l'età pensionabile legale o sono passati da regimi a prestazione definita a regimi a contribuzione definita. Si prevede pertanto che le pensioni nell'ambito di regimi obbligatori saranno sempre più integrate con prodotti di risparmio di tipo aziendale o professionale o di tipo individuale. Ciò comporta un "doppio onere" per la popolazione in età lavorativa, che deve finanziare i pensionati attuali e, allo stesso tempo, risparmiare per il proprio reddito pensionistico.

Le persone devono poter accedere a prodotti pensionistici sicuri, efficienti, trasparenti e ad alte prestazioni al fine di accumulare risparmi pensionistici sufficienti. Riallocare il risparmio delle famiglie da depositi a basso rendimento verso prodotti pensionistici integrativi che offrono opportunità di investimento a lungo termine può aiutare le persone ad avere un reddito pensionistico più elevato e più stabile. Nel contempo tale risparmio, veicolato da enti pensionistici ben governati e gestiti in modo efficiente, rappresenta un'importante fonte di capitale a lungo termine per l'economia europea. Il settore delle pensioni integrative svolge una doppia funzione: salvaguardare la sicurezza finanziaria delle persone in pensione e contribuire alla sostenibilità economica a lungo termine dell'UE.

Recenti analisi ad alto livello hanno sottolineato l'importanza di rafforzare questo canale di collegamento tra risparmio e investimenti. Le relazioni di Mario Draghi 2 ed Enrico Letta 3 hanno sottolineato che il mantenimento del tenore di vita dell'UE a fronte di una contrazione della forza lavoro richiederà una maggiore produttività e maggiori investimenti. Nella relazione Draghi, in particolare, si chiedeva una mobilitazione più efficiente dei risparmi delle famiglie attraverso prodotti di risparmio a lungo termine come le pensioni. La relazione rafforza pertanto l'idea che il miglioramento dell'accesso dei cittadini a opzioni di risparmio pensionistico efficaci, trasparenti e a prezzi accessibili sia non soltanto un obiettivo sociale ma anche una necessità economica. L'UE dovrebbe pertanto promuovere la partecipazione degli investitori al dettaglio attraverso schemi pensionistici integrativi accessibili e ben concepiti, sulla base di esempi virtuosi a livello nazionale.

Vi è una forte necessità di rafforzare le pensioni complementari nell'ambito del più ampio contratto sociale dell'UE. Nelle conclusioni del 17 e 18 aprile 2024 4 il Consiglio europeo ha invitato a proseguire i lavori sullo sviluppo di prodotti pensionistici e di risparmio a lungo termine, riconoscendone il contributo alle transizioni verde e digitale e alla crescita delle imprese dell'UE. Le conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025 5 hanno ribadito l'importanza di aumentare la partecipazione del capitale privato per sostenere gli investimenti e la competitività e hanno invitato la Commissione a promuovere una maggiore partecipazione degli investitori al dettaglio ai mercati dei capitali, anche attraverso i prodotti pensionistici.

Negli orientamenti politici 2024-2029 6 la presidente von der Leyen ha annunciato la creazione di un'Unione europea del risparmio e degli investimenti, concepita per rendere il risparmio dell'UE più efficace ai fini della crescita e della prosperità a lungo termine. Nella sua comunicazione del 19 marzo 2025 sull'Unione del risparmio e degli investimenti, la Commissione ha riconosciuto il potenziale che il settore delle pensioni complementari può apportare per il conseguimento di tale obiettivo, mobilitando il risparmio privato a favore di investimenti produttivi e garantendo che i benefici di tali investimenti ritornino ai cittadini sotto forma di redditi da pensione più elevati e affidabili. Nella lettera d'incarico 7 indirizzata all'allora commissaria designata per i Servizi finanziari e l'Unione del risparmio e degli investimenti, la presidente von der Leyen ha sottolineato l'importanza di sfruttare il potenziale delle pensioni private e aziendali o professionali per sostenere i cittadini dell'UE nel garantire la loro pensione e per convogliare più agevolmente il risparmio verso l'economia in generale.

Nel 2024 la Corte dei conti europea 8 ha concluso che l'UE non è riuscita a rafforzare le pensioni aziendali e professionali e a istituire un prodotto pensionistico individuale paneuropeo. La Corte ha sottolineato la necessità di intensificare gli sforzi in questo settore al fine di rispondere meglio alle esigenze pensionistiche dei cittadini.

Il regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) 9 è stato adottato per affrontare lo sviluppo frammentato e disomogeneo dei mercati delle pensioni individuali in tutta l'UE. Le persone che intendevano integrare le loro pensioni obbligatorie e aziendali o professionali potevano accedere solo in misura limitata e in condizioni di disparità a prodotti pensionistici individuali attraenti e a prezzi accessibili. La frammentazione dei mercati ha reso difficile per i fornitori realizzare economie di scala diversificando i rischi e promuovendo l'innovazione. A sua volta ciò ha ridotto le possibilità di scelta per i consumatori e comportato un aumento dei costi a carico dei risparmiatori. L'assenza di un quadro armonizzato ha inoltre limitato l'attività transfrontaliera, in un contesto nel quale sono pochi i fornitori o i risparmiatori che operano al di fuori dei mercati nazionali. Tale situazione ha limitato la profondità e la liquidità dei mercati dei capitali dell'UE rispetto ad altre giurisdizioni in cui i fondi pensione svolgono un ruolo maggiore come investitori istituzionali.

La revisione del regolamento PEPP ha l'obiettivo di garantire un migliore funzionamento del quadro a vantaggio dei cittadini dell'UE. Inizialmente il PEPP non ha conseguito il successo commerciale previsto e la presente revisione è finalizzata a migliorarne la funzionalità e l'efficacia pratica, stabilendo una base solida ed efficiente per uno schema pensionistico individuale che integri i sistemi pensionistici obbligatori e aziendali o professionali degli Stati membri. Il quadro riveduto mira a rendere il PEPP un'opzione più attraente e accessibile per i risparmiatori in tutta l'Unione, tenendo conto delle diverse preferenze in materia di risparmio pensionistico e garantendo che vi sia un'offerta chiara di un regime semplice concepito per essere trasparente ed efficiente sotto il profilo dei costi, il che consentirà di mantenere bassi i costi di produzione e distribuzione. Il quadro non solo semplificherà lo sviluppo di un prodotto di base semplificato, ma agevolerà anche la definizione di un PEPP più sofisticato con ulteriori opzioni di investimento e/o di gestione del rischio, consentendo in tal modo ai fornitori di offrire soluzioni su misura che rispecchino le diverse preferenze in termini di rischio, le condizioni di mercato e i vari contesti nazionali. A seconda della specifica configurazione, in linea di principio i PEPP sarebbero anche in grado di investire in classi di attività maggiormente diversificate, ad esempio in categorie più ampie di investimenti azionari. Ciò consentirebbe ai PEPP di finanziare meglio le imprese dell'UE in coerenza con le priorità dell'UE, comprese attività nell'ambito del programma InvestEU per la promozione della transizione verde e digitale.

•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

L'UE ha attuato diverse iniziative fondamentali per rafforzare il panorama delle pensioni complementari:

·la direttiva 98/49/CE, del 29 giugno 1998, relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità 10 ;

·la direttiva 2014/50/UE, del 16 aprile 2014, relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari 11 ;

·la direttiva (UE) 2016/2341, del 14 dicembre 2016, relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP), nota come EPAP II, che rafforza la governance, la comunicazione di informazioni e i requisiti transfrontalieri per gli EPAP 12 ;

·il regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (il regolamento PEPP), che ha istituito un quadro volontario e standardizzato in materia di pensioni individuali in tutta l'UE 13 .

La presente proposta si basa sul quadro per il PEPP istituito dal regolamento PEPP e lo rafforza, come spiegato più in dettaglio nella sezione 3. La proposta fa parte di un pacchetto più ampio in materia di pensioni che comprende la revisione della direttiva (UE) 2016/2341 (la direttiva EPAP II), le raccomandazioni della Commissione relative ai pannelli di controllo delle pensioni, ai sistemi di tracciamento delle pensioni e all'iscrizione automatica, nonché la comunicazione introduttiva che accompagna il pacchetto sulle pensioni complementari. Il pacchetto sulle pensioni è uno dei principali risultati conseguiti nell'ambito dell'agenda dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Le modifiche proposte e le raccomandazioni sono state redatte al fine di garantire la coerenza tra i vari atti legislativi e tenendo conto del medesimo obiettivo generale.

•Coerenza con le altre normative dell'Unione

L'attuazione dell'Unione del risparmio e degli investimenti imporrà un'ampia gamma di misure politiche che incideranno su varie dimensioni del sistema finanziario dell'UE. Esse possono essere raggruppate sotto quattro voci distinte ma interconnesse: a) cittadini e risparmio; b) investimenti e finanziamento; c) integrazione e scala; e d) vigilanza efficiente nel mercato unico. Ciascuna di queste voci è oggetto di trattazione nelle sezioni seguenti.

Il pacchetto sulle pensioni rientra nella voce "Cittadini e risparmio", ossia il primo pilastro della strategia per l'Unione del risparmio e degli investimenti, che evidenzia l'importanza di rispondere alle esigenze delle persone e di contribuire a promuovere la loro sicurezza finanziaria. Il pacchetto fa seguito alla pubblicazione della strategia della Commissione per la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria nell'UE 14 e della raccomandazione della Commissione sui conti di risparmio e investimento 15 . Proponendo di rafforzare il quadro per il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), la Commissione continua a contribuire all'obiettivo dell'Unione del risparmio e degli investimenti di far sì che i cittadini possano risparmiare e investire per il loro futuro attraverso prodotti trasparenti, competitivi e accessibili. Il rafforzamento del quadro PEPP promuoverà la concorrenza tra i fornitori e, in ultima analisi, offre agli investitori al dettaglio e ai risparmiatori una gamma più ampia di prodotti che corrispondono meglio alle loro preferenze in materia di risparmio pensionistico, rischio di investimento e copertura assicurativa. Facilitando una maggiore partecipazione dei risparmiatori al dettaglio ai mercati dei capitali, il pacchetto sulle pensioni contribuisce anche al conseguimento dei più ampi obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti di mobilitare i risparmi delle famiglie per investimenti produttivi. Una maggiore partecipazione ai mercati finanziari e il rafforzamento dei fondi pensione contribuiranno inoltre a migliorare le opportunità di finanziamento per l'economia dell'UE e ad aiutare gli istituti finanziari a raggiungere una determinata scala e a diventare competitivi a livello mondiale. Il pacchetto sostiene pertanto la capacità dell'UE di soddisfare il proprio fabbisogno di investimenti a lungo termine, in particolare nel contesto delle transizioni verde, sociale e digitale, che sono essenziali per la creazione di posti di lavoro e l'incremento della produttività. La revisione del regolamento PEPP è pertanto in linea anche con la strategia di più ampio respiro della Commissione europea volta a rinvigorire l'economia dell'UE, come indicato nella bussola per la competitività 16 .

La revisione del regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è coerente con l'attuazione del principio 15 del pilastro europeo dei diritti sociali, che sancisce il diritto a un reddito di vecchiaia adeguato e a un tenore di vita dignitoso per i pensionati. In quanto prodotto pensionistico individuale volontario, il PEPP è destinato a integrare le pensioni obbligatorie e aziendali o professionali esistenti.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

•Base giuridica

La base giuridica per la modifica del regolamento (UE) 2019/1238 (regolamento PEPP) è costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che consente l'adozione di misure relative al ravvicinamento delle disposizioni nazionali che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. La capacità dei fornitori di avvalersi della libera prestazione di servizi è ancora ostacolata dalla mancanza di standardizzazione dei prodotti pensionistici individuali esistenti. La proposta migliora un prodotto paneuropeo ampiamente standardizzato, disponibile mediante passaporto in tutti gli Stati membri, che consentirà ai consumatori di sfruttare appieno il mercato interno grazie a una più ampia scelta di fornitori (anche in altri Stati membri dell'UE). La proposta rivede le caratteristiche fondamentali del PEPP, quali l'autorizzazione, la registrazione, la distribuzione e la consulenza, la politica di investimento e la vigilanza.

•Sussidiarietà

Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. Il regolamento PEPP è stato istituito a livello dell'UE nel 2019, in quanto solo l'azione dell'UE può stabilire un quadro normativo comune per i fornitori di PEPP che beneficiano del regime di passaporto. In tal senso la presente proposta, come il regolamento che essa intende modificare, è in piena conformità con il principio di sussidiarietà.

•Proporzionalità

In virtù del principio di proporzionalità, il contenuto e la forma dell'azione dell'Unione si limitano a quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi dei trattati.

I prodotti pensionistici individuali possono già, in linea di principio, essere offerti in tutti gli Stati membri, ma non ne è ancora stato sfruttato appieno il potenziale per convogliare risparmi sufficienti verso i mercati dei capitali e contribuire all'Unione del risparmio e degli investimenti. Tale considerazione è particolarmente pertinente alla luce delle pressioni demografiche e della crescente necessità di garantire un reddito pensionistico sostenibile e adeguato.

Il quadro istituito dal regolamento PEPP non ha raggiunto l'obiettivo di una diffusione commerciale sufficiente, in gran parte a causa della forte concorrenza da parte dei prodotti nazionali e di alcune caratteristiche vincolanti definite nel regolamento PEPP. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta ha pertanto esaminato diverse opzioni strategiche.

Lo scenario che non prevede alcun intervento da parte dell'UE non riuscirebbe a conseguire gli obiettivi dell'Unione. Tuttavia la piena armonizzazione dei regimi pensionistici individuali nazionali sarebbe sproporzionata, considerando la diversità dei mercati nazionali e i diversi livelli di sviluppo dei sistemi pensionistici privati.

In tale contesto, una revisione mirata del quadro PEPP costituisce una risposta proporzionata. L'approccio proposto integra i regimi nazionali esistenti, ma garantisce anche un livello sufficiente di armonizzazione per agevolare la fornitura transfrontaliera e ampliare la scelta dei consumatori. Le caratteristiche principali, che riguardano la distribuzione, la politica di investimento, il trasferimento presso altro fornitore e la portabilità a livello transfrontaliero, sono state definite per garantire un livello sufficiente di tutela dei consumatori e di concorrenza senza imporre oneri normativi superflui.

L'onere amministrativo della proposta dovrebbe rimanere contenuto, in quanto essa si limita ad adeguare le caratteristiche di una categoria di prodotti esistente a livello dell'UE. Ciò aumenta l'attrattiva esercitata da questo prodotto sui fornitori di prodotti di risparmio a lungo termine, come le imprese di assicurazione, i fondi pensione, le imprese di investimento, i gestori di patrimoni e le banche. Tali soggetti sono già sottoposti al controllo regolamentare delle autorità nazionali competenti nell'ambito dei vigenti quadri settoriali. Eventuali nuovi obblighi di comunicazione sarebbero commisurati ai rischi derivanti dall'attività transfrontaliera e favorirebbero un monitoraggio efficace del mercato e la tutela dei consumatori.

•Scelta dell'atto giuridico

La presente proposta modifica il regolamento PEPP. Lo strumento scelto è un regolamento modificativo in quanto non è possibile utilizzare alcun mezzo alternativo, né di natura legislativa né di natura operativa, per conseguire gli obiettivi della presente proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

•Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha avviato una consultazione pubblica mirata 17 , svoltasi dal 13 giugno al 29 agosto 2025, per ottenere riscontri su eventuali revisioni del regolamento PEPP. La consultazione ha raccolto in totale 112 contributi provenienti da un gruppo variegato di portatori di interessi, tra cui associazioni di imprese, imprese, organizzazioni dei consumatori, ONG, autorità pubbliche e cittadini, in rappresentanza di 11 Stati membri dell'UE e di due paesi terzi. I portatori di interessi hanno segnalato alcune difficoltà pratiche che ostacolano la diffusione e la competitività dell'attuale quadro PEPP. Si è registrato un ampio sostegno a favore di una revisione volta a semplificare il quadro e a migliorarne la capacità di contribuire in modo più efficace a garantire regimi pensionistici accessibili e sostenibili nell'UE.

Il 23 giugno 2025 la Commissione ha pubblicato un invito a presentare contributi 18 , con scadenza al 21 luglio 2025, per raccogliere osservazioni generali, pareri e opinioni su come migliorare il vigente quadro per le pensioni complementari e per condividere dati sulle migliori prassi. Nell'ambito dell'invito sono pervenuti in totale 47 contributi, corrispondenti a 35 risposte diverse, da parte di varie organizzazioni, quali associazioni di imprese e di datori di lavoro, ONG, organizzazioni dei consumatori e cittadini (di 12 Stati membri dell'UE e di quattro paesi terzi). Nel complesso la grande maggioranza dei partecipanti ha convenuto sulla necessità di migliorare le pensioni complementari al fine di sfruttarne appieno il potenziale a vantaggio dei cittadini e dell'economia dell'UE.

•Assunzione e uso di perizie

In un documento di lavoro dell'11 settembre 2024 sul futuro del prodotto pensionistico individuale paneuropeo 19 l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) ha proposto un'ampia riforma del prodotto per migliorarne l'attrattiva, la scalabilità e la capacità di contribuire a garantire prestazioni pensionistiche complementari in tutta l'UE. Gli elementi fondamentali di tale approccio sono il mantenimento delle caratteristiche di base del PEPP, vale a dire semplicità, trasparenza, efficienza in termini di costi, mobilità e flessibilità, e l'eliminazione degli ostacoli alla diffusione individuati dal lato della domanda, dal lato dell'offerta o in relazione alla struttura del prodotto (ad esempio soppressione del massimale dell'1 % relativo ai costi ed eliminazione dei sottoconti nazionali obbligatori, con contestuale passaggio dal tetto massimo assoluto per i costi a un quadro incentrato sul rapporto costi-benefici).

Il 16 giugno 2025 la Commissione ha ospitato un forum dei portatori di interessi 20 per esaminare le tendenze emergenti nel panorama degli schemi pensionistici in tutta l'UE. Il forum ha messo in evidenza le migliori prassi degli Stati membri e apre la strada alla condivisione di strategie di successo in tutta l'UE. Nell'ambito della verifica fattuale sono state presentate storie di successo relative alle pensioni del secondo e del terzo pilastro e sono state esaminate le modalità per utilizzare le migliori prassi come punti di riferimento per ulteriori riforme. Nel corso delle discussioni sono pervenuti riscontri da tutti i portatori di interessi attivi nella fornitura di prodotti pensionistici. I partecipanti hanno convenuto sulla necessità di effettuare una revisione del regolamento PEPP al fine di migliorare il PEPP.

Il 5 settembre 2025 l'EIOPA ha presentato il contributo tecnico richiesto dalla Commissione per sostenere lo sviluppo delle pensioni complementari 21 e migliorare il sistema pensionistico complementare. L'EIOPA ha raccomandato i) la semplificazione delle caratteristiche del PEPP per garantire migliori risultati per gli aderenti attraverso la modifica dell'attuale massimale dell'1 % relativo ai costi, ii) l'introduzione di una consulenza semplificata, iii) la soppressione dei requisiti obbligatori relativi ai sottoconti, iv) l'autorizzazione dei contributi da parte dei datori di lavoro e l'integrazione di un approccio basato sul rapporto costi-benefici.

•Valutazione d'impatto

La proposta è corredata di un documento di lavoro dei servizi della Commissione che ha valutato l'impatto delle modifiche proposte. Il documento di lavoro dei servizi esamina quattro opzioni per il regolamento modificativo.

L'opzione 1 consisteva nel non modificare il regolamento PEPP ed è basata sul presupposto che il PEPP impieghi più tempo per affermarsi sul mercato. L'opzione è stata scartata.

L'opzione 2 lascerebbe le caratteristiche progettuali e le modalità di distribuzione interamente alla discrezionalità del fornitore di PEPP. L'unico vincolo normativo consisterebbe nell'obbligo di vendere il prodotto così concepito nei limiti di un massimale modificato per le commissioni, che sarebbe calcolato escludendo l'IVA. Questa opzione è stata scartata perché la maggior parte dei portatori di interessi ha sottolineato, nella consultazione mirata, che il massimale per le commissioni ha impedito un'ampia diffusione del PEPP.

L'opzione 3 si è pertanto basata sul presupposto che il massimale per le commissioni sarebbe stato eliminato. Questa opzione comporterebbe un PEPP di base concepito in modo da rimanere semplice, accessibile e a prezzi abbordabili per gli aderenti, nonostante l'eliminazione del massimale per le commissioni attraverso un approccio efficiente basato sul rapporto costi-benefici, con l'obiettivo di evitare oneri normativi supplementari. L'opzione prevede un semplice percorso di riduzione basato sul ciclo di vita che consentirebbe di ridurre gradualmente le attività rischiose con l'avvicinarsi della pensione. In base a questa struttura sarebbe inoltre possibile offrire una piccola parte di attività non quotate, fino al 5 % del portafoglio totale, ai fini di un'ulteriore diversificazione nelle fasi iniziali del ciclo di vita. Questa allocazione leggermente più rischiosa sarebbe giustificata dal fatto che i risparmiatori investono in un PEPP per un periodo che si estende su più decenni. Per garantire l'efficienza in termini di costi, il PEPP di base non può fornire garanzie sul capitale e deve essere idoneo alla vendita senza ulteriore consulenza in materia di investimenti, in quanto esso è intrinsecamente idoneo in virtù del modo in cui è stato concepito. I datori di lavoro possono utilizzare il PEPP di base per i programmi di iscrizione automatica come soluzione predefinita efficiente sotto il profilo dei costi. I fornitori di PEPP sarebbero autorizzati ad offrire PEPP su misura solo laddove offrano anche il PEPP di base. I PEPP su misura presenterebbero caratteristiche aggiuntive e strategie di investimento più sofisticate ma, analogamente al PEPP di base, sarebbero anch'essi soggetti al quadro incentrato sul rapporto costi-benefici e sarebbero inclusi nel registro dell'EIOPA.

L'opzione 4 è identica all'opzione 3, tranne per il fatto che non contemplerebbe l'obbligo per i fornitori di combinare la distribuzione di un PEPP su misura con un PEPP di base. Tale opzione offrirebbe un approccio più su misura, ma si baserebbe anche sul presupposto che questa proposta di pensionamento più costosa sia giustificata dalla possibilità di ottenere rendimenti più elevati. L'opzione 4 riconosce le diverse preferenze dei risparmiatori e offre anche opportunità commerciali per i diversi tipi di fornitori.

L'opzione prescelta è la 4.

Non sono apportate modifiche alla fase di erogazione in accordo con il cliente ai sensi del diritto nazionale.

•Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali ed è conforme ai principi riconosciuti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare il diritto alla protezione dei dati di carattere personale, il diritto di proprietà, la libertà d'impresa e il principio della parità tra donne e uomini. Essa contribuisce al conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 38 della Carta, che contempla un livello elevato di protezione dei consumatori.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha alcuna incidenza sostanziale sul bilancio dell'Unione. I compiti dell'EIOPA in relazione al processo di registrazione sono già definiti. Il carico di lavoro associato agli adeguamenti mirati della procedura di domanda o della portata dell'attuale registro dovrebbe rimanere contenuto e si prevede che sarà distribuito nel tempo con l'aumento progressivo del numero di PEPP. L'EIOPA dovrebbe essere in grado di gestire tali compiti aggiuntivi utilizzando le risorse di cui già dispone.

5.ALTRI ELEMENTI

•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, la Commissione provvederà a monitorare gli indicatori chiave di prestazione a medio termine per gli obiettivi. Tali indicatori comprenderanno:

–le adesioni complessive a prodotti pensionistici individuali in termini di attività gestite e la distribuzione geografica e settoriale dei fornitori di PEPP e degli investimenti nel PEPP di base e nei PEPP alternativi, nonché la ripartizione tra questi due tipi di prodotto. Tale obiettivo mostrerà in che modo il PEPP contribuisce a incrementare gli investimenti nell'UE e a completare l'Unione del risparmio e degli investimenti;

–il numero di registrazioni di PEPP e la quota relativa di prodotti pensionistici individuali (compresi i prodotti nazionali e il PEPP) in percentuale delle attività finanziarie delle famiglie (obiettivo: migliorare le caratteristiche dei prodotti sul mercato delle pensioni individuali); e

–il numero di fornitori che si avvalgono del passaporto per l'attività transfrontaliera. I dati raccolti dalle autorità europee di vigilanza (AEV) saranno utilizzati per la valutazione del rapporto costi-benefici. Inoltre la Commissione valuterà in che misura gli Stati membri abbiano adottato un trattamento fiscale preferenziale per il PEPP attraverso la legislazione nazionale.

•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La presente proposta di regolamento che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 ("regolamento PEPP") illustra l'impegno profuso dalla Commissione per rendere il PEPP un prodotto pensionistico individuale più attraente e più accessibile in tutta l'UE. Le modifiche proposte dovrebbero essere considerate come un pacchetto di misure completo che affronta le sfide sul lato dell'offerta e della domanda, rafforza la tutela dei consumatori e la trasparenza e migliora l'attrattiva dei PEPP sul mercato.

Definizioni (articolo 2 del regolamento PEPP)

Sono introdotte definizioni aggiuntive per quanto riguarda concetti fondamentali quali "consulenza su base indipendente" (che riveste lo stesso significato di cui alla direttiva 2014/65/UE 22 ) e "strategia di investimento basata sul ciclo di vita", che devono essere attuati nel contesto del quadro PEPP riveduto. Tali definizioni chiariscono le aspettative per quanto riguarda i fornitori e favoriscono un'attuazione coerente in tutti gli Stati membri.

Trattamento fiscale (articolo 3 del regolamento PEPP)

Per sostenere la diffusione del PEPP, la proposta impone agli Stati membri di garantire che il trattamento fiscale dei PEPP sia comparabile a quello riservato ai prodotti pensionistici individuali esistenti a livello nazionale.

Procedura di registrazione (articolo 6 del regolamento PEPP)

Le modifiche chiariscono in modo esplicito che i richiedenti devono dimostrare, nell'ambito del processo di registrazione, di essere in grado di offrire un buon rapporto costi-benefici. In caso di domanda incompleta, al richiedente sono concessi 15 giorni lavorativi per fornire le informazioni mancanti.

Annullamento della registrazione (articolo 8 del regolamento PEPP)

La proposta prevede che il fornitore di PEPP informi immediatamente i risparmiatori in PEPP in merito a una decisione di annullamento della registrazione e alle opzioni a loro disposizione, compresa la possibilità di trasferire il capitale accumulato a un altro fornitore di PEPP o a un altro prodotto pensionistico individuale, in entrambi i casi immediatamente e gratuitamente.

Registro pubblico centrale (articolo 13 del regolamento PEPP)

Le modifiche ampliano la portata del registro pubblico centrale tenuto dall'EIOPA per includere dati storici su costi e risultati e l'indicatore sintetico di rischio.

Sottoconti (articolo 18 del regolamento PEPP)

La proposta elimina l'obbligo di aprire almeno due sottoconti, semplificando in tal modo la gestione dei conti per i fornitori di PEPP.

Requisiti in materia di governance e controllo del prodotto e rapporto costi-benefici (articolo 25 del regolamento PEPP)

Il quadro in materia di governance e controllo del prodotto è rivisto in modo da integrare considerazioni relative al rapporto costi-benefici, in linea con le discussioni in corso sulla strategia per gli investimenti al dettaglio. Poiché i negoziati sulla strategia per gli investimenti al dettaglio sono ancora in corso, la proposta contiene un rimando generale all'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/97 23 (direttiva sulla distribuzione assicurativa), che sarà probabilmente modificato dalla strategia per gli investimenti al dettaglio e dovrebbe pertanto applicarsi mutatis mutandis.

Le autorità competenti provvederanno a monitorare il rispetto dei requisiti in materia di rapporto costi-benefici. In caso di risultati insoddisfacenti, i fornitori di PEPP devono dimostrare che i loro costi e oneri sono giustificati e proporzionati. Ove il fornitore non provveda in tal senso, le autorità di vigilanza impongono misure correttive. In assenza di tali misure, l'autorità competente si avvale dei suoi poteri, compreso il potere di adottare una decisione di annullamento della registrazione.

Un atto delegato specificherà la metodologia per l'elaborazione di parametri di riferimento a fini di vigilanza in relazione ai PEPP.

Documento contenente le informazioni chiave (KID) (articolo 28 del regolamento PEPP)

Il contenuto del KID è ampliato per i PEPP che prevedono l'iscrizione automatica ed è aggiornato in modo da riflettere le caratteristiche riviste del PEPP di base. Per garantire la comparabilità, la proposta impone di comunicare i costi complessivi espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento nel corso dei 12 mesi precedenti, nonché la stima dell'incidenza dei costi sul capitale finale accumulato. La proposta prevede inoltre che, se del caso, i costi relativi alla garanzia sul capitale siano indicati esplicitamente e separatamente.

Consulenza (articoli 34 e 43 del regolamento PEPP)

I fornitori o i distributori di PEPP devono fornire ai potenziali risparmiatori proiezioni personalizzate delle prestazioni pensionistiche per i prodotti raccomandati. La consulenza deve inoltre indicare l'esistenza del registro centrale in cui è possibile raffrontare costi e risultati.

La proposta chiarisce che non è necessaria alcuna consulenza per il PEPP di base. Se richiesta dal risparmiatore, la consulenza deve essere fornita su base indipendente. La consulenza fornita su base indipendente per il PEPP di base non richiede una valutazione delle conoscenze o delle competenze del risparmiatore, in linea con le discussioni in corso nell'ambito della strategia per gli investimenti al dettaglio.

Prospetto delle prestazioni del PEPP (articolo 36 del regolamento PEPP)

Il contenuto del prospetto delle prestazioni del PEPP è migliorato in modo da includere tutti i costi (in termini monetari e percentuali) per i 12 mesi precedenti e per l'intera durata del contratto. La proposta prevede inoltre che nel prospetto sia indicata l'esistenza del registro centrale che consente un raffronto dei costi e dei risultati dei PEPP.

Informazioni nella fase di prepensionamento e nella fase di decumulo (articoli 38 e 60 del regolamento PEPP)

La portata delle informazioni che devono essere fornite nella fase di prepensionamento e nella fase di decumulo è chiarita e migliorata. La proposta introduce inoltre l'obbligo per tutti i fornitori di PEPP (non solo dei PEPP di base) di fornire un sostegno per la pianificazione previdenziale personalizzata.

Regole di investimento per il PEPP (articolo 41 del regolamento PEPP)

Il principio della persona prudente è sostituito da un principio che prevede esplicitamente che siano presi in considerazione i rischi ESG e l'impatto a lungo termine delle decisioni di investimento. Le attività devono essere investite prevalentemente non solo sui mercati regolamentati, ma anche nei sistemi multilaterali o nei sistemi organizzati di negoziazione.

Caratteristiche del PEPP di base e del PEPP su misura (articoli 4, 28, 42 e 46 del regolamento PEPP)

I fornitori non hanno più l'obbligo di offrire un PEPP di base quando propongono PEPP più sofisticati e non sono previste limitazioni al numero di varianti PEPP.

Il PEPP di base deve essere sorretto da una strategia di investimento basata sul ciclo di vita, anziché da una garanzia "rigida". Le principali caratteristiche qualitative di tale strategia sono definite nella proposta. Gli investimenti diversi dalle disponibilità liquide devono essere effettuati almeno per il 95 % negli strumenti finanziari elencati all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), della direttiva 2014/65/UE.

La proposta stabilisce che i PEPP su misura, analogamente ai PEPP di base, devono garantire un livello adeguato di tutela dei risparmiatori in PEPP, che tuttavia può essere raggiunto attraverso una gamma più ampia di tecniche di attenuazione del rischio, anziché unicamente mediante strategie di investimento basate sul ciclo di vita.

Varie disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/473 sono abrogate in linea con il nuovo quadro.

PEPP aziendale (articoli 33, 39 bis, 47 e 57 del regolamento PEPP)

La proposta prevede che gli Stati membri non impediscano ai datori di lavoro di versare contributi a un PEPP, anche nel caso dei programmi di iscrizione automatica, nel rispetto delle disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale. In caso di iscrizione automatica, ove le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale lo consentano, i datori di lavoro possono determinare percorsi di decumulo predefiniti.

In tal caso i datori di lavoro devono trasmettere tempestivamente ai dipendenti le informazioni chiave, compreso il KID. Il prospetto delle prestazioni del PEPP nel caso dei PEPP aziendali deve includere anche informazioni sui contributi a carico del datore di lavoro e sui costi cumulativi.

Sistemi di tracciamento delle pensioni (articolo 51 bis del regolamento PEPP)

I fornitori e i distributori di PEPP devono trasmettere tutte le informazioni necessarie ai sistemi di tracciamento delle pensioni in un formato standardizzato e interoperabile, che consenta di aggregare in modo accurato i dati sul valore accumulato, sui diritti maturati e sulle prestazioni previste. I fornitori di PEPP restano pienamente responsabili dell'accuratezza dei dati.

Diritto di cambiare fornitore e trasferimenti (articoli 56 bis e 56 ter del regolamento PEPP)

Le modifiche garantiscono che i risparmiatori in PEPP abbiano il diritto di trasferire i loro risparmi a un altro PEPP o a un prodotto pensionistico individuale nazionale immediatamente e gratuitamente in caso di annullamento della registrazione del loro PEPP. Gli Stati membri devono prevenire gli ostacoli di carattere discriminatorio a tali trasferimenti.

Poteri di vigilanza (articoli da 63 a 65 del regolamento PEPP)

Le autorità competenti possono vietare o limitare la distribuzione del PEPP qualora constatino una sistematica incapacità di garantire un buon rapporto costi-benefici. L'EIOPA può intervenire direttamente in determinati casi. Può inoltre istituire piattaforme di collaborazione, risolvere controversie o richiedere ispezioni congiunte nell'interesse dei risparmiatori in PEPP.

2025/0363 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2019/1238
sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 24 ,

previa consultazione del Garante europeo della protezione dei dati,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 25 ,

considerando quanto segue:

(1)In considerazione dell'invecchiamento della popolazione dell'Unione e dell'aumento dell'indice di dipendenza, il rafforzamento delle fonti complementari di reddito da pensione è diventato indispensabile per preservare la solidarietà intergenerazionale, la coesione sociale e la stabilità a lungo termine dei sistemi pensionistici a più livelli in tutta l'Unione.

(2)Sebbene l'organizzazione dei sistemi pensionistici rimanga di competenza nazionale, l'adeguatezza e la sostenibilità finanziaria delle pensioni sono aspetti di interesse comune per la stabilità e la coesione dell'Unione. Garantire che i cittadini abbiano accesso a prodotti pensionistici individuali ben concepiti contribuisce tanto alla sicurezza finanziaria individuale quanto alla resilienza dell'economia dell'Unione.

(3)Pur essendo tra i maggiori risparmiatori al mondo, le famiglie dell'Unione detengono ancora un'ampia quota della loro ricchezza finanziaria in depositi bancari a breve termine con rendimenti limitati. Lo sviluppo di prodotti pensionistici aziendali o professionali e di tipo individuale attraenti può contribuire a mobilitare una parte di questi risparmi per investimenti a lungo termine, generando rendimenti più elevati per i risparmiatori che corrispondano alle loro esigenze pensionistiche.

(4)Le pensioni individuali rappresentano un collegamento fondamentale tra i risparmiatori a lungo termine e le opportunità di investimento a lungo termine, contribuendo ad approfondire i mercati dei capitali e ad ampliare l'offerta di finanziamenti stabili per l'economia reale. I fondi pensione sono un'importante categoria di investitori istituzionali che può contribuire a finanziare investimenti produttivi, sostenendo la crescita, l'innovazione e le transizioni verde e digitale, il che creerà migliori opportunità di lavoro e una maggiore produttività.

(5)L'Unione del risparmio e degli investimenti, annunciata dalla Commissione nella sua comunicazione del 19 marzo 2015 26 , mira a consentire ai cittadini di risparmiare e investire per il futuro, a convogliare gli investimenti verso le priorità dell'Unione, ad approfondire l'integrazione e la scala dei mercati dei capitali dell'Unione e a garantire una vigilanza efficace in tutto il mercato unico. Di questi quattro filoni, aiutare i cittadini a risparmiare e investire per il futuro rappresenta il fulcro dell'ambizione dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Provvedere affinché i cittadini dell'Unione possano costituire un reddito pensionistico adeguato è uno dei modi più concreti in cui l'Unione può fare la differenza nella vita delle persone. Il lavoro sulle pensioni complementari, e in particolare sulle pensioni individuali, riflette questo approccio incentrato sui cittadini. Il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è concepito per offrire ai cittadini dell'Unione l'accesso a un prodotto semplice, trasparente, portabile e affidabile, aiutandoli a risparmiare con fiducia e a pianificare la pensione indipendentemente da dove vivono o lavorano nell'Unione. Con il rinnovamento del quadro PEPP, l'Unione mira non solo a rafforzare la sicurezza finanziaria dei cittadini, ma anche a convogliare i risparmi a lungo termine verso investimenti produttivi che sostengano la crescita, la resilienza e le transizioni verde e digitale dell'Unione.

(6)L'esperienza acquisita con il prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) istituito dal regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 ha evidenziato una diffusione molto limitata; alla fine del 2025 si contavano solo due fornitori attivi nell'Unione.

(7)Nelle sue conclusioni del 20 marzo 2025 28 il Consiglio europeo ha invitato "la Commissione a proporre rapidamente, nel 2025, miglioramenti al prodotto pensionistico individuale paneuropeo esistente".

(8)Per rilanciare gli obiettivi iniziali del regolamento (UE) 2019/1238, tra cui la creazione di condizioni di maggiore parità tra i fornitori di prodotti pensionistici individuali e l'integrazione del mercato interno delle pensioni individuali, e per sostenere lo sviluppo di opzioni di risparmio pensionistico sostenibili, è necessario creare un quadro più flessibile e favorevole all'innovazione. Tale quadro dovrebbe consentire ai fornitori di PEPP di offrire prodotti diversificati ed efficienti sotto il profilo dei costi che garantiscano un buon rapporto costi-benefici e servano gli interessi pensionistici a lungo termine dei cittadini e dovrebbe migliorare le opzioni di risparmio a lungo termine delle persone in linea con le loro esigenze di finanziamento durante la pensione.

(9)In vari Stati membri gli incentivi fiscali svolgono un ruolo importante nel promuovere la diffusione dei prodotti pensionistici individuali. Gli incentivi fiscali per i prodotti pensionistici individuali possono assumere forme diverse. In molti Stati membri i contributi versati per i prodotti pensionistici individuali sono ammessi a una qualche forma di agevolazione fiscale. Analogamente in molti Stati membri il reddito ottenuto con l'investimento nei prodotti pensionistici individuali non è tassabile (perché esentato esplicitamente o di fatto) quando il fornitore è soggetto ad imposta ma autorizzato a dedurre dalla base imponibile le dotazioni versate alla riserva pensionistica. Possono essere concessi incentivi fiscali anche nella fase di decumulo mediante l'applicazione di un'aliquota fiscale agevolata al pagamento della pensione individuale. Il principio del trattamento nazionale si applica ai risparmiatori in PEPP. Pertanto un PEPP oggettivamente comparabile a un prodotto pensionistico individuale commercializzato in un dato Stato membro dovrebbe poter beneficiare delle stesse agevolazioni fiscali concesse al prodotto pensionistico individuale in tale Stato membro. Tale principio dovrebbe applicarsi anche quando il PEPP è fornito da un fornitore di un altro Stato membro. Lo stesso trattamento non meno favorevole dovrebbe applicarsi anche alle misure previste dal diritto nazionale relative ad altri incentivi per i prodotti pensionistici individuali o a misure aventi finalità o effetti equivalenti.

(10)Per promuovere la diffusione dei PEPP, è essenziale che il PEPP offra ai risparmiatori un buon rapporto costi-benefici e sia pertanto attraente e competitivo. Per garantire che i potenziali fornitori di PEPP sviluppino prodotti in linea con tali obiettivi, la domanda di registrazione di un PEPP dovrebbe attestare la capacità di soddisfare i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto e indicare come il prodotto sia concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici.

(11)Al fine di garantire che i prodotti più efficienti sotto il profilo dei costi attraggano una quota crescente di risparmi, contribuendo in tal modo al consolidamento e allo sviluppo del settore delle pensioni individuali, è opportuno promuovere la concorrenza nel mercato dei PEPP. Per sostenere tale obiettivo e aiutare i potenziali risparmiatori a scegliere in modo consapevole, il registro pubblico centrale tenuto dall'EIOPA dovrebbe essere ampliato per includere informazioni sui costi e sui risultati passati dei PEPP. Tale ampliamento dovrebbe essere realizzato senza creare indebiti oneri di comunicazione a carico dei fornitori di PEPP, in quanto le informazioni pertinenti saranno disponibili nel documento contenente le informazioni chiave. Per garantire l'accuratezza e la comparabilità, le informazioni contenute nel registro dovrebbero essere aggiornate almeno una volta all'anno.

(12)Una vigilanza efficace dei PEPP transfrontalieri è essenziale per mantenere la fiducia nei PEPP e proteggere i risparmiatori. Per garantire l'applicazione coerente delle norme dell'Unione e affrontare i casi in cui l'autorità competente dello Stato membro di origine non adotta misure adeguate, è necessario conferire all'EIOPA i poteri necessari per intervenire direttamente nei casi transfrontalieri problematici. Tali poteri dovrebbero comprendere la possibilità di risolvere le controversie conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, garantendo in tal modo una vigilanza coerente ed efficace in tutta l'Unione, o di imporre all'autorità dello Stato membro di origine di organizzare un'ispezione congiunta in loco con le autorità dello Stato membro ospitante e con l'EIOPA al fine di affrontare rapidamente i rischi per i risparmiatori in PEPP.

(13)L'articolo 18, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1238 impone a ciascun fornitore di PEPP di offrire sottoconti nazionali per almeno due Stati membri. Tale prescrizione determina una maggiore complessità operativa e ostacola lo sviluppo e la creazione dei PEPP. Ha inoltre per effetto di rendere i PEPP effettivamente un prodotto di nicchia, rivolto solo a una piccola parte della popolazione in età lavorativa dell'Unione che potrebbe necessitare di un prodotto pensionistico transfrontaliero, limitando in tal modo potenziali economie di scala. Per tali motivi è opportuno sopprimere l'obbligo di offrire almeno due sottoconti.

(14)Il livello dei costi e degli oneri associati ai prodotti pensionistici individuali può avere effetti significativi sui risultati pensionistici finali per i risparmiatori, che potrebbero non essere sempre trasparenti o facilmente comparabili. L'assenza di criteri chiari e armonizzati per valutare se i costi siano giustificati e proporzionati ai rendimenti offerti rischia di minare la fiducia nei PEPP e di scoraggiare la partecipazione. È pertanto necessario istituire un quadro strutturato incentrato sul rapporto costi-benefici, che garantisca che i PEPP producano risultati equi per i risparmiatori e che i loro costi e risultati siano proporzionati alle loro caratteristiche, ai loro obiettivi e al loro profilo di rischio-rendimento, offrendo in tal modo un buon rapporto costi-benefici.

(15)Per garantire che i PEPP siano concepiti e distribuiti nel migliore interesse dei risparmiatori, la valutazione del rapporto costi-benefici dovrebbe essere integrata nel più ampio quadro in materia di governance e controllo del prodotto. Il processo di approvazione del prodotto dovrebbe individuare il mercato di riferimento, gli obiettivi e le esigenze dei risparmiatori e dimostrare, prima che il prodotto sia approvato per la distribuzione, che i costi e gli oneri totali sono giustificati e proporzionati alla luce dei benefici e dei risultati attesi. Per rafforzare la fiducia dei consumatori nei PEPP, un PEPP che non soddisfa tali criteri non dovrebbe essere approvato, creato o distribuito.

(16)Per garantire un livello elevato di tutela dei risparmiatori in PEPP e promuovere la coerenza normativa, è opportuno rafforzare i requisiti in materia di governance e controllo del prodotto applicabili ai fornitori di PEPP. Ciò giustifica l'allineamento ai requisiti stabiliti nella direttiva (UE) 2016/97 29 , modificata nel contesto della strategia per gli investimenti al dettaglio, e la presa in considerazione delle specificità del PEPP come prodotto di risparmio a lungo termine.

(17)Poiché la registrazione di un PEPP avviene prima che sia possibile appurare se il prodotto offra effettivamente ai risparmiatori un buon rapporto costi-benefici nella pratica, alcuni PEPP potrebbero offrire in realtà un rapporto costi-benefici inferiore a quello inizialmente indicato. Le autorità competenti dovrebbero avere il potere di monitorare gli sviluppi e dovrebbero poter imporre misure correttive, ove necessario.

(18)L'articolo 42 del regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP di distribuire il PEPP di base qualora intendano distribuire anche varianti alternative. Tale obbligo limita la capacità di alcuni fornitori di distribuire i PEPP e riduce il loro interesse per questi prodotti, in quanto il PEPP di base potrebbe non essere adatto al loro modello o alla loro strategia aziendale. Inoltre il numero massimo di opzioni alternative consentite, che attualmente è pari a cinque, limita la capacità dei fornitori di concepire prodotti che riflettano le preferenze, la situazione e i profili di rischio dei risparmiatori. Avendo la possibilità di stabilire il numero e la natura delle opzioni di investimento i fornitori sarebbero in grado di offrire soluzioni più su misura, compresi PEPP personalizzati adatti agli accordi aziendali o all'iscrizione automatica. È pertanto necessario prevedere una maggiore flessibilità per i fornitori di PEPP, assicurando nel contempo che la trasparenza, la comparabilità e la tutela dei consumatori continuino a essere salvaguardate attraverso prescrizioni adeguate in materia di informativa e di governance del prodotto.

(19)L'articolo 45, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/1238 impone che il PEPP di base sia soggetto a un massimale per i costi e le commissioni pari all'1 %, mentre l'articolo 34, paragrafo 2, di detto regolamento impone al fornitore di PEPP o al distributore di PEPP di prestare consulenza prima della conclusione di un contratto PEPP di base. Tali obblighi hanno sollevato preoccupazioni tra i potenziali fornitori e distributori, in quanto si ritiene che limitino la realizzabilità commerciale dell'offerta di PEPP, in particolare attraverso canali digitali. Il massimale fisso dell'1 % per le commissioni non è necessariamente il modo più efficace per proteggere i risparmiatori e i beneficiari e non riflette un rapporto di proporzionalità tra i benefici e i rendimenti offerti ai risparmiatori, le spese sostenute dai fornitori e le commissioni applicate. I fornitori spesso subiscono perdite nei primi anni di vigenza di un contratto, quando i costi di acquisizione e configurazione sono elevati, mentre l'imposizione di un massimale per le commissioni potrebbe svantaggiare i risparmiatori negli anni successivi, con l'aumento progressivo del capitale accumulato e dei costi assoluti, nonostante l'onere della gestione sia più contenuto. Il massimale dell'1 % per le commissioni potrebbe anche determinare una disparità di condizioni a causa delle differenze tra i vari Stati membri per quanto riguarda il trattamento dell'IVA. Pertanto al fine di promuovere la diffusione del PEPP e garantire un prodotto sostenibile e di qualità elevata è necessario eliminare tali obblighi. Per continuare a tutelare i consumatori e garantire che il PEPP di base rimanga un prodotto semplice e adeguato per la pensione, esso dovrebbe essere concepito con una strategia di investimento integrata basata sul ciclo di vita, che assicuri un adeguato equilibrio tra la crescita e l'attenuazione del rischio. Per la medesima ragione, le attività del PEPP di base dovrebbero essere investite prevalentemente in attività quotate e non complesse ai sensi dell'articolo 25, paragrafo 4, primo comma, della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 . Per promuovere la diversificazione mantenendo nel contempo la semplicità, i fornitori del PEPP di base dovrebbero essere autorizzati ad allocare una piccola parte delle attività, non superiore al 5 %, ad altri strumenti finanziari, comprese attività alternative.

(20)Per garantire la qualità della consulenza e tutelare gli interessi dei potenziali risparmiatori in PEPP, qualsiasi consulenza prestata in relazione al PEPP di base dovrebbe essere fornita su base indipendente e solo su richiesta del cliente. Considerando sia la natura non complessa del PEPP di base sia il carattere indipendente della consulenza, è opportuno prevedere che, qualora tale consulenza sia prestata, il distributore di PEPP non abbia l'obbligo di ottenere informazioni sulle conoscenze e sull'esperienza del potenziale risparmiatore in PEPP. Tale approccio garantisce che la consulenza rimanga obiettiva, proporzionata ed efficiente per i distributori, mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela degli investitori e promuovendo l'accessibilità del PEPP di base in tutta l'Unione attraverso svariati canali di distribuzione. Per i PEPP su misura e più sofisticati, la consulenza rimane essenziale per offrire ai potenziali risparmiatori la soluzione su misura più idonea, tenendo conto delle loro conoscenze, della loro situazione finanziaria e della loro propensione al rischio.

(21)L'articolo 41, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238 fa attualmente riferimento al principio della persona prudente, tradizionalmente associato a un approccio prescrittivo, specificando in dettaglio i tipi di attività in cui possono essere effettuati gli investimenti. Per promuovere la flessibilità, l'innovazione e una gestione efficiente del portafoglio, mantenendo nel contempo un livello elevato di tutela dei risparmiatori, tale norma dovrebbe essere sostituita da un principio che rifletta un approccio basato su principi e orientato principalmente a individuare, misurare, monitorare e gestire in maniera adeguata i rischi. In base a tale principio, tutti i tipi di attività possono essere presi in considerazione ai fini dell'investimento, a condizione che il fornitore di PEPP applichi pratiche adeguate di gestione del rischio e garantisca che il portafoglio complessivo rimanga coerente con gli obiettivi, il profilo di rischio e il migliore interesse dei risparmiatori in PEPP.

(22)I contributi dei datori di lavoro, anche attraverso modalità di iscrizione automatica, si sono dimostrati efficaci nel superare gli ostacoli comportamentali al risparmio, tra cui l'inerzia o la mancanza di alfabetizzazione finanziaria, promuovendo nel contempo la fiducia, l'impegno e la partecipazione alle pensioni complementari. Il riconoscimento esplicito della possibilità per i datori di lavoro di versare contributi volontari in un PEPP potrebbe migliorare in modo significativo la visibilità, la pertinenza e la diffusione dei PEPP, in particolare tra i gruppi scarsamente serviti, compresi i lavoratori a basso reddito e a tempo parziale e i giovani lavoratori che sono all'inizio della loro carriera. Analogamente il fatto di consentire ai datori di lavoro di selezionare il PEPP nel contesto di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica potrebbe rafforzare ulteriormente la diffusione del PEPP e offrire ai dipendenti, in particolare negli Stati membri con sistemi pensionistici aziendali o professionali meno sviluppati, la possibilità di investire i loro risparmi a fini pensionistici in prodotti ben regolamentati ed efficienti sotto il profilo dei costi. Gli Stati membri non dovrebbero pertanto impedire ai datori di lavoro di contribuire ai PEPP e dovrebbero garantire che tali contributi siano disciplinati da norme chiare sulla fornitura di informazioni ai dipendenti. Fatta salva la natura individuale del PEPP, gli Stati membri dovrebbero inoltre avere la possibilità di consentire che i PEPP siano forniti nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, ove ciò sia in linea con le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale, sia compatibile con l'organizzazione dei sistemi pensionistici e con i contratti collettivi e non interferisca con gli schemi pensionistici aziendali o professionali esistenti. Al fine di agevolare l'uso del PEPP in un contesto lavorativo, si rendono necessarie diverse modifiche del regolamento (UE) 2019/1238 per garantire che non vi siano ostacoli indebiti alla contribuzione da parte dei datori di lavoro e per adattare il quadro pertinente alle specificità degli accordi aziendali.

(23)I risparmi accumulati nei prodotti pensionistici individuali sono per loro natura a lungo termine. Tuttavia, per agevolare la diffusione dei PEPP, è importante che gli Stati membri non ostacolino il trasferimento di altri risparmi pensionistici ai PEPP. Per rendere attraenti tali trasferimenti, gli Stati membri dovrebbero garantire che i PEPP non incontrino ostacoli finanziari o amministrativi sproporzionati o di carattere discriminatorio tali da rendere il trasferimento a un PEPP più costoso rispetto ai trasferimenti tra altri prodotti pensionistici individuali. Per la medesima ragione i PEPP dovrebbero anche beneficiare dello stesso trattamento fiscale riservato a prodotti pensionistici individuali nazionali comparabili.

(24)Inoltre, in caso di annullamento della registrazione di un PEPP a norma dell'articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1238, ai risparmiatori e ai beneficiari dovrebbe essere garantita una protezione rafforzata, compreso il diritto di cambiare fornitore di PEPP o di trasferire immediatamente e gratuitamente il proprio capitale accumulato verso un altro prodotto pensionistico individuale.

(25)L'articolo 60 del regolamento (UE) 2019/1238 impone ai fornitori di PEPP di offrire ai risparmiatori in PEPP che investono in un PEPP di base una pianificazione previdenziale personalizzata in merito all'uso sostenibile del capitale accumulato nel PEPP. Tuttavia tutti i risparmiatori in PEPP dovrebbero avere una chiara comprensione della propria situazione finanziaria e delle opzioni a loro disposizione via via che si avvicinano al pensionamento. L'accesso a una consulenza completa e tempestiva nella fase di prepensionamento è essenziale affinché i risparmiatori possano prendere decisioni informate in merito alla gestione del loro reddito pensionistico. Pertanto la prestazione di consulenza nella fase di prepensionamento dovrebbe applicarsi a tutti i risparmiatori in PEPP e non solo a quelli che investono nel PEPP di base.

(26)Quando un PEPP è distribuito a livello transfrontaliero, una vigilanza efficace dei fornitori e dei distributori di PEPP esige una stretta cooperazione e approcci coerenti tra le autorità competenti in tutta l'Unione. Azioni di vigilanza divergenti possono creare incertezza per i partecipanti al mercato e determinare livelli disomogenei di tutela dei consumatori. Per rafforzare il coordinamento in materia di vigilanza e garantire un'azione proporzionata e coerente nei casi in cui gli interessi dei risparmiatori o dei beneficiari di PEPP potrebbero essere a rischio, è necessario formalizzare il ruolo svolto dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) nell'agevolare l'individuazione di soluzioni adeguate. A tal fine è opportuno conferire all'EIOPA il potere di istituire e coordinare piattaforme di collaborazione che riuniscano le pertinenti autorità competenti, per promuovere lo scambio di informazioni, favorire la convergenza delle prassi di vigilanza e, se del caso, prestare assistenza nella risoluzione delle controversie tra le autorità conformemente ai poteri che le sono conferiti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010.

(27)Le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2019/1238 garantiscono un livello elevato di tutela dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP. Il presente regolamento elimina il massimale per le commissioni relative ai PEPP. Di conseguenza le disposizioni nazionali non dovrebbero reintrodurre siffatti massimali o limitazioni analoghe applicabili ai PEPP che inciderebbero sull'applicazione uniforme del presente regolamento.

(28)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2019/1238.

(29)Al trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento si applica il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio 31 . Gli Stati membri dovrebbero garantire che il trattamento dei dati effettuato in applicazione del presente regolamento rispetti pienamente la direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , ove applicabile.

(30)Poiché l'obiettivo del presente regolamento, ossia migliorare la tutela dei risparmiatori in PEPP e accrescere la loro fiducia nei PEPP anche nei casi in cui tali prodotti sono distribuiti a livello transfrontaliero, non può essere conseguito in misura sufficiente dagli Stati membri, ma a motivo dei suoi effetti, può essere conseguito meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(31)Al fine di concedere alle autorità competenti, ai fornitori di PEPP e ai distributori di PEPP il tempo sufficiente per adeguarsi alle prescrizioni del presente regolamento, è opportuno prevedere un periodo di un anno per l'applicazione del presente regolamento in modo da garantirne il rispetto e l'efficace attuazione,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1 
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1238 

Il regolamento (UE) 2019/1238 è così modificato:

(1)all'articolo 2, primo comma, sono aggiunti i punti seguenti:

"34) "consulenza su base indipendente": consulenza in relazione alla quale il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP:

a)valuta un numero sufficientemente ampio di prodotti pensionistici individuali disponibili sul mercato che siano sufficientemente diversificati quanto a tipologia e fornitore, così da garantire che gli obiettivi del potenziale risparmiatore in PEPP possano essere adeguatamente soddisfatti, e che non siano limitati ai prodotti pensionistici individuali emessi o forniti da soggetti che hanno stretti legami con il fornitore di PEPP o con il distributore di PEPP;

b)non accetta né trattiene onorari, commissioni o altri benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi in relazione alla prestazione del servizio ai potenziali risparmiatori in PEPP;

35) "strategia di investimento basata sul ciclo di vita": una strategia di investimento che adegua il livello di rischio connesso agli investimenti in funzione di un percorso di riduzione predefinito che è volto ad attenuare il rischio di investimento e a fornire un ragionevole grado di rivalutazione a lungo termine, tenendo conto dell'età o della data di pensionamento della persona e, se del caso, del profilo di erogazione del prodotto, al fine di ridurre al minimo il rischio di perdite ingenti.";

(2)all'articolo 3 è aggiunto il comma seguente:

"Gli Stati membri assicurano che i PEPP siano soggetti a un trattamento fiscale non meno favorevole di quello riservato ad altri prodotti pensionistici individuali. Qualora uno Stato membro applichi tipi o livelli diversi di sgravi fiscali in relazione a tali altri prodotti pensionistici individuali, il PEPP può beneficiare del trattamento più favorevole previsto dal diritto di tale Stato membro.";

(3)all'articolo 4, paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) se è offerto il PEPP di base di cui all'articolo 45, una descrizione del PEPP di base, tra cui informazioni sulla strategia di investimento basata sul ciclo di vita;";

(4)l'articolo 6 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, è inserita la seguente lettera f bis):

"f bis) documentazione attestante il rispetto dei requisiti in materia di governance e controllo del prodotto di cui all'articolo 25, comprese informazioni che precisino come il PEPP è concepito per offrire ai risparmiatori in PEPP un buon rapporto costi-benefici;";

(b)al paragrafo 3, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Se la domanda non è completa, le autorità competenti fissano un termine, non superiore a 15 giorni lavorativi, entro il quale il richiedente deve fornire informazioni aggiuntive.";

(c)al paragrafo 5, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Entro cinque giorni lavorativi dall'adozione della decisione di registrazione di un PEPP, le autorità competenti comunicano all'EIOPA la decisione come pure le informazioni e la documentazione di cui al paragrafo 2, lettere a), b), d), f), f bis) e g), e informano di conseguenza il fornitore di PEPP richiedente.";

(5)all'articolo 8, paragrafo 4, è aggiunto il comma seguente:

"Una volta ricevuta la notifica dell'annullamento della registrazione di cui al primo comma, il fornitore di PEPP ne informa immediatamente tutti i risparmiatori in PEPP in modo chiaro, accurato e comprensibile. Tali informazioni comprendono:

a) l'avvenuto annullamento della registrazione e la data in cui esso acquista efficacia;

b) le opzioni a disposizione del risparmiatore in PEPP, compreso il diritto di chiedere, immediatamente e gratuitamente, il trasferimento del capitale accumulato a un altro fornitore di PEPP o il trasferimento a un altro prodotto pensionistico individuale;

c) ogni altra informazione pertinente necessaria al risparmiatore in PEPP per esercitare efficacemente i suoi diritti.";

(6)all'articolo 13, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    L'EIOPA tiene un registro pubblico centrale in cui figurano ogni PEPP registrato ai sensi del presente regolamento, il numero di registrazione del PEPP, il fornitore del PEPP, le autorità competenti del fornitore del PEPP, la data di registrazione del PEPP, se si tratta di un PEPP di base o di un PEPP su misura, l'elenco completo degli Stati membri in cui il PEPP è offerto e l'elenco completo degli Stati membri per i quali il fornitore del PEPP offre un sottoconto. Il registro indica inoltre, per ogni PEPP registrato, i costi annui totali e la media dei risultati passati relativi all'anno precedente e agli ultimi tre, cinque e dieci anni, nonché gli indicatori sintetici di rischio, quali pubblicati nel documento contenente le informazioni chiave di cui all'articolo 26. Il registro è pubblicamente accessibile in formato elettronico ed è mantenuto aggiornato.";

(7)l'articolo 18 è così modificato:

(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2.    Nel proporre il PEPP, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP comunica ai potenziali risparmiatori in PEPP informazioni sul servizio di portabilità e sui sottoconti, se presenti, che sono immediatamente disponibili.";

(b)il paragrafo 3 è soppresso;

(8)all'articolo 23 è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.    Nei casi di cui all'articolo 47, paragrafi 3 e 4, si ritiene che i datori di lavoro non agiscano in qualità di distributori di PEPP.";

(9)l'articolo 25 è sostituito dal seguente:

"Articolo 25 
Requisiti in materia di governance e controllo del prodotto

1.    I fornitori di PEPP istituiscono, applicano, gestiscono e riesaminano il processo di approvazione di ogni PEPP o di modifica significativa di un PEPP esistente, prima che detto PEPP sia commercializzato o distribuito ai clienti PEPP.

Il processo di approvazione del prodotto è proporzionato e adeguato alla natura del PEPP e comporta una valutazione del rapporto costi-benefici che, nella fase iniziale del processo di concezione e approvazione del prodotto, si basa su proiezioni e ipotesi ragionevoli che riflettono aspettative plausibili.

L'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio*, in combinato disposto con gli atti delegati adottati a norma di detto articolo, si applica mutatis mutandis.

2.    Le autorità competenti monitorano i PEPP offerti sul loro mercato e li valutano rispetto a pertinenti parametri di riferimento a fini di vigilanza utilizzati per la valutazione del rapporto costi-benefici. Le autorità competenti, se individuano PEPP che si discostano dal parametro di riferimento applicabile o se decidono di effettuare un controllo per qualsiasi altro motivo, impongono al fornitore di PEPP interessato di fornire elementi di prova attestanti che, a seguito della valutazione del rapporto costi-benefici svolta conformemente al paragrafo 1, i costi e gli oneri del PEPP sono giustificati e proporzionati e il PEPP soddisfa gli obiettivi e le esigenze del mercato di riferimento.

Se concludono che gli elementi di prova non sono stati forniti o che i costi e gli oneri del PEPP non sono giustificati e proporzionati o che il PEPP non soddisfa gli obiettivi del mercato di riferimento, le autorità competenti impongono al fornitore di PEPP di adottare misure per garantire il rispetto dei requisiti in materia di governance e controllo del prodotto. In assenza di tali misure, le autorità competenti si avvalgono dei poteri loro conferiti dagli articoli 8, 62 e 63.

3.    Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento adottando atti delegati conformemente all'articolo 72 per precisare ulteriormente i principi enunciati nel presente articolo, tra cui: 

(a)gli adeguamenti della metodologia applicabile ai parametri di riferimento per la valutazione del rapporto costi-benefici per i prodotti di investimento assicurativi a norma dell'articolo 25 della direttiva (UE) 2016/97 che sono necessari per l'elaborazione dei pertinenti parametri di riferimento a fini di vigilanza di cui al paragrafo 2, primo comma, del presente articolo. Gli adeguamenti riflettono la natura a più lungo termine del PEPP con possibilità di rimborso limitate e garantiscono che i PEPP siano raffrontati con gruppi di prodotti pensionistici individuali comparabili creati e distribuiti in uno o più Stati membri;

(b)i criteri per determinare se i costi e gli oneri di un PEPP siano giustificati e proporzionati ai sensi del paragrafo 2, primo comma.

Gli atti delegati considerano in modo congruo le attività svolte, la natura dei PEPP venduti e la natura del distributore. 

______

*    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj ).";

(10)all'articolo 28, il paragrafo 3 è così modificato:

(a)la lettera c) è così modificata:

i)il punto iii) è sostituito dal seguente:

"iii)la seguente indicazione:

–nel caso del PEPP di base, la precisazione che il prodotto PEPP di base applica una strategia di investimento basata sul ciclo di vita;

–nel caso di un PEPP su misura, la precisazione che il PEPP applica una tecnica di attenuazione del rischio di cui è fornita descrizione;";

ii)sono aggiunte i seguenti punti da xv) a xviii):

"xv) se il PEPP è fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, le informazioni seguenti:

–il diritto di rinuncia all'adesione ("opt-out") concordato al momento dell'iscrizione;

–le norme applicabili in materia di maturazione dei diritti;

–se del caso, i percorsi di decumulo predefiniti o le altre diverse opzioni di decumulo;

xvi)se un fornitore di PEPP offre diverse opzioni di investimento, una descrizione della gamma di opzioni di investimento offerte da tale fornitore;

xvii) l'indicazione che, ai sensi del diritto dell'Unione, un PEPP può essere un PEPP di base o su misura, nonché le principali differenze tra le due tipologie di PEPP;

xviii) informazioni che precisino che tutti i PEPP registrati sono disponibili nel registro pubblico centrale di cui all'articolo 13, con indicazione del collegamento internet al registro;";

(b)alla lettera f), il primo comma è sostituito dal seguente:

"in una sezione intitolata "Quali sono i costi?", i costi legati a un investimento nel PEPP, comprendenti sia i costi diretti che quelli indiretti a carico del risparmiatore in PEPP, inclusi i costi una tantum e ricorrenti, presentati mediante indicatori sintetici di detti costi e, per garantire la comparabilità, i costi complessivi aggregati espressi in termini monetari e percentuali, onde dimostrare l'incidenza composta dei costi complessivi sull'investimento nel corso dei 12 mesi precedenti, nonché la stima dell'incidenza dei costi sul capitale finale accumulato. Se del caso, i costi addebitati per la garanzia sul capitale sono indicati esplicitamente e separatamente.";

(11)all'articolo 33, è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis.    Se il PEPP è fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, le informazioni di cui al paragrafo 1 sono fornite al dipendente tempestivamente dopo l'adesione all'accordo in questione.";

(12)l'articolo 34 è così modificato:

(a)al paragrafo 2, è aggiunto il comma seguente:

"Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP informa inoltre in maniera chiara il potenziale risparmiatore in PEPP in merito alla possibilità di accedere a informazioni comparative disponibili al pubblico sui costi e sui risultati di tutti i PEPP attraverso il registro di cui all'articolo 13, paragrafo 1, e indica in modo chiaro e visibile il collegamento internet a detto registro.";

(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.    L'obbligo di prestare consulenza a un potenziale risparmiatore in PEPP conformemente al paragrafo 2, primo comma, non si applica in relazione alla distribuzione del PEPP di base.

Se è prestata consulenza in relazione alla distribuzione del PEPP di base, tale consulenza è fornita solo su richiesta del risparmiatore in PEPP. Il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP presta la consulenza su base indipendente.";

(c)è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis.    In deroga al paragrafo 4, se è prestata consulenza in relazione alla distribuzione del PEPP di base, il fornitore di PEPP o il distributore di PEPP non ha l'obbligo di ottenere informazioni sulle conoscenze ed esperienze del potenziale risparmiatore in PEPP.";

(13)all'articolo 36, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)alla lettera d), la seconda frase è sostituita dalla seguente:

"Se le proiezioni delle prestazioni pensionistiche si basano su scenari economici, tali informazioni contengono anche uno scenario basato sulle migliori stime, uno scenario favorevole e uno scenario sfavorevole, tenendo conto della natura specifica del contratto PEPP;";

(b)la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"f) la ripartizione di tutti i costi sostenuti, direttamente e indirettamente, dal risparmiatore in PEPP nel corso dei 12 mesi precedenti e su base composta dall'inizio del periodo di validità del contratto, espressi sia in termini monetari che in percentuale dei contributi su base composta versati nel corso dei 12 mesi precedenti e dall'inizio del periodo di validità del contratto, indicando:

i)i costi di amministrazione;

ii)i costi di custodia delle attività;

iii)i costi relativi alle operazioni di portafoglio:

iv)i costi connessi a un'eventuale garanzia sul capitale e altri costi;

v)la stima dell'incidenza dei costi sulle prestazioni PEPP finali.";

(c)è aggiunta la seguente lettera m):

"m)l'indicazione del mantenimento, da parte dell'EIOPA, di un registro di tutti i PEPP, che consente un raffronto dei costi e dei risultati, nonché il collegamento internet al registro di cui all'articolo 13, paragrafo 1.";

(14)l'articolo 38 è sostituito dal seguente:

"Articolo 38 
Informazioni da fornire ai risparmiatori in PEPP nella fase di prepensionamento e ai beneficiari di PEPP nella fase di decumulo

1.    Oltre al prospetto delle prestazioni del PEPP, i fornitori di PEPP forniscono a ciascun risparmiatore in PEPP, due mesi prima delle date di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), o su richiesta del risparmiatore in PEPP, informazioni sull'imminente inizio della fase di decumulo, sulle possibili forme di erogazione, anche per quanto riguarda i costi e gli oneri associati a ciascuna forma di erogazione e il trattamento fiscale applicabile, e sulla possibilità per il risparmiatore in PEPP di modificare la forma di erogazione conformemente all'articolo 59, paragrafo 1.

Le informazioni sono accompagnate da una breve guida esplicativa che illustra:

(a)le caratteristiche principali, le implicazioni e i potenziali effetti di ciascuna forma di erogazione sul risparmiatore in PEPP e, se del caso, sui beneficiari di PEPP;

(b)i rischi e i fattori che potrebbero incidere negativamente sul livello, sulla stabilità o sulla durata del reddito pensionistico;

(c)le circostanze e i criteri di cui i risparmiatori in PEPP dovrebbero tenere conto nel valutare l'idoneità delle diverse forme di erogazione alla loro situazione individuale.

Se una delle forme di erogazione offerte dal fornitore di PEPP è una rendita variabile, due mesi prima delle date di cui all'articolo 59, paragrafo 1, lettere a) e b), il fornitore di PEPP fornisce a ciascun risparmiatore in PEPP proiezioni atte a illustrare la variazione potenziale dell'importo dell'erogazione nel tempo.

2.    Durante la fase di decumulo, i fornitori di PEPP forniscono annualmente ai beneficiari di PEPP le informazioni sulle prestazioni PEPP dovute e sulle relative forme di erogazione.

Le informazioni descrivono i fattori principali che potrebbero incidere sul livello o sulla durata del reddito pensionistico, compresi i rischi connessi all'investimento e all'aspettativa di vita, e indicano, se del caso, il diritto di modificare la forma di erogazione.

Qualora il risparmiatore in PEPP continui a versare contributi o ad assumere il rischio di investimento durante la fase di decumulo, il fornitore di PEPP continua a fornire il prospetto delle prestazioni del PEPP.";

(15)è inserito il seguente articolo 39 bis:

"Articolo 39 bis
Informazioni nel periodo di validità del contratto da fornire nel caso in cui i datori di lavoro contribuiscano a un PEPP

Oltre alle informazioni di cui agli articoli da 36 a 39, se un datore di lavoro contribuisce a un PEPP conformemente all'articolo 47, paragrafo 3 o 4, il prospetto delle prestazioni del PEPP contiene informazioni sui contributi versati al PEPP dal datore di lavoro e dal risparmiatore in PEPP almeno negli ultimi 12 mesi e su base cumulativa dall'inizio dell'investimento, sia nella valuta locale che in percentuale dei contributi cumulati nel periodo in questione.";

(16)all'articolo 41, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"I fornitori di PEPP investono le attività corrispondenti al PEPP secondo il "principio della persona prudente" e in particolare conformemente ai principi seguenti:";

(b)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)nell'ambito del principio della persona prudente, i fornitori di PEPP tengono conto dei rischi legati alle decisioni di investimento e del potenziale impatto a lungo termine di queste ultime sui fattori ESG;";

(c)la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)le attività sono investite prevalentemente sui mercati regolamentati quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 21), della direttiva 2014/65/UE, nei sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) quali definiti all'articolo 4, paragrafo 1, punto 22), di tale direttiva, e nei sistemi organizzati di negoziazione quali definiti al punto 23) della medesima direttiva;";

(17)all'articolo 42, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

"1.    I fornitori di PEPP possono offrire ai risparmiatori in PEPP diverse opzioni di investimento.

2.    Tra le opzioni di investimento è inclusa almeno una delle seguenti:

a) il PEPP di base di cui all'articolo 45;

b) un PEPP su misura con opzioni di investimento diverse da quella di cui all'articolo 45.

3.     I fornitori di PEPP strutturano le opzioni di investimento sulla base di una tecnica di attenuazione del rischio ai sensi dell'articolo 46.";

(18)all'articolo 43, la formulazione "Dopo aver ricevuto le informazioni e la consulenza pertinenti," è sostituita dalla formulazione "Dopo aver ricevuto le informazioni e la consulenza pertinenti, ove necessario o su richiesta,";

(19)l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

"Articolo 45 
Il PEPP di base

1.    I fornitori di PEPP strutturano l'opzione di investimento del PEPP di base secondo una strategia di investimento basata sul ciclo di vita.

2.    Fatte salve le regole di investimento di cui all'articolo 41, almeno il 95 % delle attività del PEPP di base diverse dalle disponibilità liquide è investito in uno degli strumenti finanziari di cui all'articolo 25, paragrafo 4, lettera a), punti da i) a iv), della direttiva 2014/65/UE.";

(20)l'articolo 46 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Il ricorso a tecniche di attenuazione del rischio garantisce che le strategie di investimento per il PEPP siano concepite al fine di costituire, tramite il PEPP, un futuro reddito pensionistico individuale stabile e adeguato e di garantire un trattamento equo di tutte le generazioni di risparmiatori in PEPP. Tali tecniche di attenuazione del rischio tengono conto della durata residua prevista della fase di accumulo individuale del risparmiatore in PEPP o del gruppo di risparmiatori in PEPP e dell'opzione di decumulo scelta dal risparmiatore in PEPP. Tutte le tecniche di attenuazione del rischio sono solide, robuste e coerenti con il profilo di rischio della corrispondente opzione di investimento.";

(b)al paragrafo 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)applicare una strategia di investimento basata sul ciclo di vita;";

(c)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:

"2 bis.    Il fornitore del PEPP elabora la strategia di investimento basata sul ciclo di vita di cui al paragrafo 2, lettera a), in modo da garantire che i risparmiatori in PEPP che sono più lontani dalla fine prevista della fase di accumulo realizzino, in misura definita contrattualmente, investimenti a lungo termine aventi rendimenti più elevati in ragione delle loro specifiche caratteristiche di rischio e rendimento più elevati, compresa la natura non liquida o azionaria. Per i risparmiatori in PEPP più vicini alla fine prevista della fase di accumulo, il fornitore del PEPP garantisce che gli investimenti siano prevalentemente liquidi e di elevata qualità e presentino rendimenti fissi.

Il fornitore del PEPP specifica le esposizioni medie verso strumenti di capitale e di debito, garantendo nel contempo la conformità all'articolo 41 per tutti i potenziali sottoportafogli corrispondenti alle fasi del ciclo di vita.";

(d)al paragrafo 3, i primi due commi sono sostituiti dai seguenti:

"Al fine di garantire un'applicazione omogenea del presente articolo, l'EIOPA, previa consultazione delle altre AEV, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri qualitativi minimi che le tecniche di attenuazione del rischio devono soddisfare, tenendo conto dei vari tipi di PEPP e delle loro caratteristiche specifiche, nonché dei vari tipi di fornitori di PEPP e delle differenze tra i loro regimi prudenziali. I criteri non impongono probabilità di perdita massime né la modellizzazione stocastica.

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro il [OP: inserire la data corrispondente a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].";

(21)all'articolo 47 sono aggiunti i seguenti paragrafi 3, 4 e 5:

"3.    Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale per quanto riguarda l'organizzazione dei sistemi pensionistici e l'autonomia delle parti sociali, compresi l'adesione obbligatoria e i risultati delle contrattazioni collettive, e nella misura in cui ciò non interferisca con gli attuali schemi pensionistici aziendali e professionali, gli Stati membri non impediscono ai datori di lavoro di contribuire volontariamente a un PEPP per i loro dipendenti che sono risparmiatori in PEPP e che prestano il loro consenso a tale riguardo.

4.    Fatte salve le disposizioni nazionali in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici e l'autonomia delle parti sociali, compresi l'adesione obbligatoria e gli esiti delle contrattazioni collettive, e nella misura in cui ciò non interferisca con gli schemi pensionistici aziendali e professionali esistenti, gli Stati membri possono consentire che il PEPP sia fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica.

Nel caso in cui il PEPP sia fornito a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, il risparmiatore in PEPP ha il diritto di rinunciare all'iscrizione e di aderire nuovamente al regime pensionistico in conformità del quadro nazionale che disciplina l'iscrizione automatica, comprese le disposizioni pertinenti in materia di diritto del lavoro e sicurezza sociale riguardanti l'organizzazione dei sistemi pensionistici, l'adesione obbligatoria e gli esiti delle contrattazioni collettive.";

(22)prima del capo VII, è inserito il seguente articolo 51 bis:

"Articolo 51 bis
Sistemi di tracciamento delle pensioni

1.    Gli Stati membri assicurano che, laddove esistano sistemi di tracciamento delle pensioni, essi coprano i diritti pensionistici maturati in relazione al PEPP.

2. Ai fini del paragrafo 1, i fornitori di PEPP e i distributori di PEPP trasmettono ai sistemi di tracciamento delle pensioni, qualora tali sistemi esistano nello Stato membro in cui il PEPP è distribuito, tutte le informazioni necessarie per fornire ai clienti una panoramica completa, affidabile e aggiornata dei loro diritti.

3.    Le informazioni di cui al paragrafo 2 sono trasmesse in un formato standardizzato e interoperabile che consenta ai sistemi di tracciamento delle pensioni di aggregare, in modo coerente e comparabile, i dati sul valore accumulato, sui diritti maturati e sulle prestazioni previste.

4.    I fornitori di PEPP restano pienamente responsabili della completezza e dell'accuratezza dei dati trasmessi e dell'adempimento di tutti gli obblighi di comunicazione di cui al presente articolo.

5.    Le autorità competenti monitorano e garantiscono il rispetto del presente articolo e adottano misure correttive qualora i fornitori di PEPP non forniscano informazioni complete, accurate o tempestive.

6. Il formato e la struttura delle informazioni da trasmettere ai sistemi di tracciamento delle pensioni sono coerenti con il formato e la struttura stabiliti nel regolamento delegato adottato a norma dell'articolo 37.";

(23)il capo VII è così modificato:

(a)il titolo del capo è sostituito dal seguente:

"TRASFERIMENTO PRESSO ALTRO FORNITORE DI PEPP e da e verso altri prodotti pensionistici individuali";

(b)sono inseriti i seguenti articoli 56 bis e 56 ter:

"Articolo 56 bis
Diritti di trasferimento in caso di annullamento della registrazione

Fatti salvi ulteriori mezzi di ricorso eventualmente disponibili ai sensi del diritto nazionale, in caso di annullamento della registrazione di un PEPP conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, i risparmiatori in PEPP e i beneficiari di PEPP hanno il diritto di cambiare fornitore di PEPP o di trasferire immediatamente e gratuitamente il capitale accumulato verso un altro prodotto pensionistico individuale.

Articolo 56 ter
Trasferimenti da altri prodotti pensionistici individuali

1.    Gli Stati membri autorizzano i trasferimenti da altri prodotti pensionistici individuali a un PEPP.

2.    Gli Stati membri assicurano che i trasferimenti di cui al paragrafo 1 non siano soggetti a penali, commissioni o altri obblighi amministrativi imposti dal fornitore del prodotto pensionistico individuale tali da rendere il trasferimento più costoso rispetto al trasferimento tra due prodotti pensionistici individuali che non sono PEPP.";

(24)all'articolo 57, è aggiunto il seguente paragrafo 3:

"3.    Nel caso dei PEPP forniti a un dipendente nell'ambito di un accordo aziendale che prevede l'iscrizione automatica, le disposizioni di cui al presente capo non pregiudicano il diritto del datore di lavoro di determinare percorsi di decumulo predefiniti ove ciò sia previsto dal diritto dello Stato membro interessato.";

(25)all'articolo 60, paragrafo 1, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"1.    All'inizio della fase di decumulo il fornitore di PEPP offre al risparmiatore in PEPP una pianificazione previdenziale personalizzata in merito all'uso sostenibile del capitale accumulato nei sottoconti del PEPP, tenendo conto quanto meno di quanto segue:";

(26)all'articolo 63, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a)le autorità competenti sono certe che esistano fondati motivi per ritenere che il PEPP dia adito a timori significativi o ripetuti in merito alla tutela degli investitori, sistematicamente non offra un buon rapporto costi-benefici o costituisca una minaccia all'ordinato funzionamento e all'integrità dei mercati finanziari o alla stabilità dell'insieme o di una parte del sistema finanziario in almeno uno Stato membro;";

(27)all'articolo 64, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"L'EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento, anche attraverso l'istituzione di una piattaforma di collaborazione conformemente all'articolo 65 bis in relazione alle misure adottate dalle autorità competenti in conformità dell'articolo 63.";

(28)all'articolo 65, paragrafo 3, primo comma, lettera a), è aggiunto il testo seguente:

"o la sistematica incapacità di garantire un buon rapporto costi-benefici;";

(29)è inserito il seguente articolo 65 bis:

"Articolo 65 bis
Piattaforme di collaborazione

1.    L'EIOPA svolge un ruolo di agevolazione e coordinamento, anche in caso di giustificati timori in merito a un potenziale danno agli interessi dei risparmiatori in PEPP e dei beneficiari di PEPP. Di propria iniziativa o su richiesta di una o più autorità competenti per i PEPP, essa istituisce e coordina una piattaforma di collaborazione per rafforzare lo scambio di informazioni e la collaborazione tra le autorità competenti.

2.    Il paragrafo 1 non pregiudica il diritto delle pertinenti autorità competenti di istituire una piattaforma di collaborazione qualora tutte siano concordi a tal fine.

3.    L'istituzione di una piattaforma di collaborazione a norma dei paragrafi 1 e 2 non pregiudica il mandato delle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro ospitante di cui al presente regolamento.

4.    Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, su richiesta dell'EIOPA le pertinenti autorità competenti forniscono tempestivamente tutte le informazioni necessarie.

5.    Se due o più autorità competenti di una piattaforma di collaborazione sono in disaccordo circa la procedura da seguire o il contenuto di una misura da adottare, o l'assenza di intervento, l'EIOPA può, su richiesta di una delle pertinenti autorità competenti o di propria iniziativa, prestare assistenza alle autorità competenti affinché trovino un accordo conformemente all'articolo 19, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

6.    Qualora individui la necessità di indagare su una possibile lesione degli interessi dei risparmiatori in PEPP o dei beneficiari di PEPP, l'EIOPA può chiedere all'autorità competente per i PEPP dello Stato membro di origine di effettuare un'ispezione in loco. L'autorità competente dello Stato membro di origine avvia tempestivamente l'ispezione in loco e invita l'EIOPA e le altre autorità competenti interessate a parteciparvi.";

(30)all'articolo 73, paragrafo 1, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Entro il [OP: inserire la data corrispondente a cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento] e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del presente regolamento e, previa consultazione dell'EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.".

Articolo 2 
Abrogazione

Nel regolamento delegato (UE) 2021/473 della Commissione, l'articolo 13, l'articolo 14, paragrafi 2 e 3, e l'articolo 15 sono abrogati.

Articolo 3 
Entrata in vigore e data di applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento si applica dal [OP: un anno dopo l'entrata in vigore del presente regolamento].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE7

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni7

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo7

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti7

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli7

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)7

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità7

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA8

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate8

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti9

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi9

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato9

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne13

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi18

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi19

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato19

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne19

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti19

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane20

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato20

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne20

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane21

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali22

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale22

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento22

3.3.Incidenza prevista sulle entrate23

4.Dimensioni digitali24

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale24

4.2.Dati25

4.3.Soluzioni digitali26

4.4.Valutazione dell'interoperabilità29

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale29

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di modifica del regolamento (UE) 2019/1238 sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP)

1.2.Settore/settori interessati 

Unione dei mercati dei capitali, Unione del risparmio e degli investimenti, pacchetto sulle pensioni, pensioni complementari

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

La presente proposta legislativa che modifica il regolamento (UE) 2019/1238 persegue gli obiettivi generali di aumentare la partecipazione dei cittadini alle pensioni complementari, garantire loro un reddito adeguato dopo il pensionamento e migliorare la capacità dei fornitori di prodotti pensionistici di orientare i risparmi delle famiglie verso investimenti produttivi e innovativi.

La riduzione degli oneri amministrativi legati all'applicazione delle disposizioni del regolamento (UE) 2019/1238, associati alla concezione iniziale dei PEPP, può favorire la concorrenza, mentre la trasparenza può contribuire a migliorare l'attrattiva commerciale.

1.3.2.Obiettivi specifici

Gli obiettivi specifici delle modifiche proposte del regolamento (UE) 2019/1238 sono i seguenti:

- garantire l'emergere di prodotti pensionistici efficienti sotto il profilo dei costi grazie all'eliminazione delle restrizioni insite nelle caratteristiche progettuali del PEPP, consentendo in tal modo una maggiore concorrenza sul mercato e, al contempo, investimenti a lungo termine nei mercati privati;

- assicurare una maggiore trasparenza quanto a costi e commissioni, al fine di creare le condizioni per garantire rendimenti migliori e rafforzare nei cittadini la percezione che le pensioni complementari costituiscano un valido investimento a lungo termine per il pensionamento;

- ridurre gli oneri normativi e alleggerire gli sforzi sul piano commerciale eliminando l'obbligo di offrire comparti in almeno due Stati membri, l'obbligo di offrire il PEPP con un livello di commissioni pari o inferiore alla soglia fissa dell'1 % e l'obbligo di offrire un PEPP di base;

- ridurre la frammentazione normativa per incoraggiare un'offerta più ampia di prodotti pensionistici del terzo pilastro soggetti a norme europee allineate.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

- Offerta più ampia di prodotti pensionistici individuali efficaci sotto il profilo dei costi e incremento dei risparmi pensionistici dei cittadini.

- Maggiore efficienza nella gestione del risparmio pensionistico e della relativa vigilanza.

- Promozione di economie di scala e della concorrenza.

- Razionalizzazione delle norme che costituiscono un ostacolo esplicito agli investimenti per tutti i fornitori di prodotti pensionistici privati.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Sebbene il regolamento PEPP sia in vigore dal 2019, finora solo due fornitori hanno offerto il PEPP. Dalla consultazione mirata è emerso che i partecipanti al mercato evitano di offrire il prodotto perché ritengono che l'attuale massimale dell'1 % per le commissioni sia troppo limitante rispetto ai prodotti nazionali esistenti e perché requisiti quali l'obbligo di offrire il PEPP in più di uno Stato membro ne ostacolano il lancio commerciale.

Con la presente proposta la Commissione intende consentire e monitorare quanto segue:

- l'incremento del numero di PEPP registrati e del numero di PEPP che beneficiano del passaporto;

- l'incremento del numero totale di risparmiatori in PEPP, nel quadro di schemi pensionistici privati e aziendali o professionali;

- un buon rapporto costi-benefici offerto dai PEPP, sulla base di una valutazione nell'ambito dell'attività di vigilanza;

- l'aumento del volume di risparmio a lungo termine dei privati che è convogliato verso i mercati dei capitali.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 33 ; 

☑︎ la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

Con la presente proposta la Commissione propone un regolamento di modifica del regolamento (UE) 2019/1238. Il presente regolamento modificativo inizierà ad applicarsi 12 mesi dopo la sua entrata in vigore.

Come specificato all'articolo 73 del regolamento (UE) 2019/1238, cinque anni dopo la data di applicazione del presente regolamento modificativo, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione effettua una valutazione del regolamento (UE) 2019/1238 e, previa consultazione dell'EIOPA, e se del caso delle altre AEV, presenta una relazione sulle principali conclusioni al Parlamento europeo e al Consiglio.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Il regolamento sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP) è stato istituito a livello dell'UE nel 2019, in quanto solo un'azione dell'Unione può stabilire un quadro normativo comune per i fornitori di PEPP che beneficiano del passaporto. La modifica delle caratteristiche del PEPP può essere realizzata solo a livello dell'UE, mediante un regolamento modificativo.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Non pertinente

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Non pertinente

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

I compiti dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA) in relazione al processo di registrazione sono già definiti. Il carico di lavoro associato agli adeguamenti mirati della procedura di domanda o della portata dell'attuale registro dovrebbe rimanere contenuto e si prevede che sarà distribuito nel tempo con l'aumento progressivo del numero di PEPP. L'EIOPA dovrebbe essere in grado di gestire tali compiti aggiuntivi utilizzando le risorse di cui già dispone.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Non pertinente

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 durata limitata

–    in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA

–    incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 durata illimitata

–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

–e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

 Gestione diretta a opera della Commissione:

–    a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

–    a opera delle agenzie esecutive

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

  Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

– a paesi terzi o organismi da questi designati;

– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

– a organismi di diritto pubblico;

– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

Non pertinente

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

Non pertinente

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Non pertinente

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Non pertinente

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

Non pertinente.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

Non pertinente

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss. 34

di paesi EFTA 35

di paesi candidati e potenziali candidati 36

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero  

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

[XX.YY.YY.YY]

Diss./Non diss.

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

SÌ/NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

–    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

–    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

 

 

 

 

 

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

per la DG <…….>

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

 

 

 

 

 

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b +3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

per la DG <…….>

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <…….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi  

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….>

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 

Mio EUR (al terzo decimale)

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno  
2024

Anno  
2025

Anno  
2026

Anno  
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 37

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 38 …

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 …

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

–    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

–    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

–    La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

–    La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo [XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare eccezionale*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/D

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

La proposta/iniziativa:

–    può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

–    comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

–    comporta una revisione del QFP.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

La proposta/iniziativa:

–    non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

–    prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno  
2024

Anno  
2025

Anno  
2026

Anno  
2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.3.    Incidenza prevista sulle entrate

–    La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

–    La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

–    sulle risorse proprie.

–    su altre entrate.

–    indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 39

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ………….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Non pertinente

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetto interessato dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categoria

Articolo 6

Informazioni di registrazione da mettere a disposizione nel registro esistente. I fornitori di PEPP devono dimostrare, nell'ambito del processo di registrazione, di essere in grado di offrire un buon rapporto costi-benefici.

ANC, EIOPA, fornitore di PEPP

Trasmissione delle informazioni

Gestione del registro

Dati

Soluzioni digitali

Servizio pubblico digitale

Articolo 13

La portata dell'attuale registro pubblico centrale tenuto dall'EIOPA è estesa per includere dati storici su costi e risultati e l'indicatore sintetico di rischio.

EIOPA, ANC, fornitori di PEPP

Trasmissione delle informazioni

Gestione del registro

Pubblicazione

Monitoraggio

Dati

Soluzioni digitali

Servizio pubblico digitale

Articolo 51 bis

I fornitori e i distributori di PEPP potrebbero trasmettere ai sistemi di tracciamento delle pensioni, in un formato standardizzato e interoperabile, tutte le informazioni necessarie per fornire ai clienti una panoramica completa, affidabile e aggiornata dei loro diritti.

Fornitori di PEPP, fornitori di sistemi di tracciamento delle pensioni, ANC

Trasmissione delle informazioni

Dati

Soluzioni digitali

Servizio pubblico digitale

Articolo 65

L'EIOPA può, a determinate condizioni, istituire piattaforme di collaborazione per rafforzare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le pertinenti autorità competenti, sulla falsariga della piattaforma di collaborazione istituita dalla direttiva (UE) 2016/2341

EIOPA, ANC

Istituzione di un servizio pubblico digitale;

Monitoraggio

Dati

Soluzioni digitali

Servizio pubblico digitale

4.2.Dati

Descrizione di alto livello dei dati nell'ambito di applicazione e qualsiasi norma/specifica correlata

Tipo di dati

Riferimenti alla prescrizione

Norma e/o specifica (se del caso)

Informazioni di registrazione relative alla capacità di offrire un buon rapporto costi-benefici

Articolo 6

Come definita dall'EIOPA

Registrazione dei dati su costi, risultati, indicatori di rischio

Articolo 13

Come definita dall'EIOPA

Informazioni aggiornate sui diritti dei risparmiatori da rendere disponibili nel sistema di tracciamento delle pensioni, se esistente.

Articolo 51 bis

Come definita dalle ANC

Scambio di informazioni di vigilanza pertinenti tra le autorità

Articolo 65

Come definita dalle ANC/dall'EIOPA

Flussi di dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Soggetto che fornisce i dati

Soggetto che riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Informazioni di registrazione

Articolo 6

Fornitore di PEPP

ANC

Richiesta di registrazione

//

Informazioni di registrazione

Articolo 6

ANC

EIOPA

Decisione di registrazione

//

Registrazione dei dati su costi, risultati, indicatori di rischio

Articolo 13

Fornitore di PEPP

ANC

Come stabilito dall'EIOPA

//

Registrazione dei dati su costi, risultati, indicatori di rischio

Articolo 13

ANC

EIOPA

Come stabilito dall'EIOPA

//

Informazioni aggiornate sui diritti dei risparmiatori

Articolo 51

Fornitore/distributore di PEPP

Fornitore di sistemi di tracciamento delle pensioni

Come definito dalle ANC

//

Informazioni di vigilanza

Articolo 65

ANC

EIOPA

Come stabilito dalle ANC/dall'EIOPA

//

4.3.Soluzioni digitali

Soluzioni digitali

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come si provvede all'accessibilità?

Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecnologie di IA (se del caso)

Registro pubblico centrale

Articolo 6, articolo 13

Dati di registrazione, costi, risultati, indicatori di rischio da inserire nel registro pubblico centrale tenuto dall'EIOPA – già esistente

EIOPA

Accessibilità al pubblico

Sarà definita dall'EIOPA

//

Aggiornamento del sistema di tracciamento delle pensioni esistente

Articolo 51 bis

I fornitori e i distributori di PEPP potrebbero trasmettere ai sistemi di tracciamento delle pensioni, in un formato standardizzato e interoperabile, tutte le informazioni necessarie per fornire ai clienti una panoramica completa, affidabile e aggiornata dei loro diritti.

ANC

Sarà definita dalle ANC

Sarà definita dalle ANC

//

Piattaforme di collaborazione

Articolo 65

L'EIOPA può, a determinate condizioni, istituire piattaforme di collaborazione per rafforzare lo scambio di informazioni e migliorare la collaborazione tra le pertinenti autorità competenti, sulla falsariga della piattaforma di collaborazione istituita dalla direttiva (UE) 2016/2341

EIOPA

Sarà definita dall'EIOPA

Sarà definita dall'EIOPA

//

Registro pubblico centrale

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

Regolamento sull'IA

Non pertinente

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

Ulteriori precisazioni saranno fornite dall'EIOPA

eIDAS

Ulteriori precisazioni saranno fornite dall'EIOPA

Altri

//

Sistemi di tracciamento delle pensioni

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

Regolamento sull'IA

Non pertinente

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

Ulteriori precisazioni saranno fornite dalle ANC

eIDAS

//

Altri

//

Piattaforme di collaborazione

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

Regolamento sull'IA

Non pertinente

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini della presente direttiva.

Ulteriori precisazioni saranno fornite dall'EIOPA

eIDAS

Ulteriori precisazioni saranno fornite dall'EIOPA

Altri

//

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Servizio pubblico digitale o categoria di servizi pubblici digitali

Descrizione

Riferimenti alle prescrizioni

Altre soluzioni di interoperabilità

Registro pubblico centrale

Registrazione della capacità di offrire un buon rapporto costi-benefici; dati su costi e risultati e indicatore sintetico di rischio.

Articoli 6 e 13

//

Sistema di tracciamento delle pensioni

Informazioni aggiornate sui diritti dei risparmiatori

Articolo 51 bis

//

Piattaforme di collaborazione

Da creare, mantenere e aggiornare regolarmente e da mettere a disposizione del pubblico

Articolo 65

//

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Non pertinente

(1)     Pilastro europeo dei diritti sociali .
(2)    Draghi, M. (2024), " The future of European competitiveness ".
(3)    Letta, E. (2024), " Much More Than a Market ".
(4)     Conclusioni del Consiglio europeo del 17 e 18 aprile 2024.
(5)     Conclusioni del Consiglio europeo del 20 marzo 2025.
(6)     Orientamenti politici per la prossima Commissione europea 2024-2029.
(7)     Lettera d'incarico .
(8)    Corte dei conti europea, "Lo sviluppo delle pensioni complementari nell'UE", relazione speciale 14/2025 .
(9)    Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che istituisce un quadro volontario e standardizzato in materia di pensioni individuali nell'UE ( GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1 ).
(10)    Direttiva 98/49/CE del Consiglio relativa alla salvaguardia dei diritti a pensione complementare dei lavoratori subordinati e dei lavoratori autonomi che si spostano all'interno della Comunità europea ( GU L 209 del 25.7.1998, pag. 46 ).
(11)    Direttiva 2014/50/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai requisiti minimi per accrescere la mobilità dei lavoratori tra Stati membri migliorando l'acquisizione e la salvaguardia di diritti pensionistici complementari ( GU L 128 del 30.4.2014, pag. 1 ).
(12)    Direttiva (UE) 2016/2341 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle attività e alla vigilanza degli enti pensionistici aziendali o professionali (EPAP) ( GU L 354 del 23.12.2016, pag. 37 ).
(13)    Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che istituisce un quadro volontario e standardizzato in materia di pensioni individuali nell'UE ( GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1 ).
(14)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni relativa ad una strategia per la promozione dell'alfabetizzazione finanziaria nell'UE, COM(2025) 681 final .
(15)    Raccomandazione della Commissione sull'aumento della disponibilità di conti di risparmio e investimento con trattamento fiscale semplificato e vantaggioso, C(2025) 6800 final .
(16)     Bussola per la competitività – Commissione europea.
(17)     Consultazione mirata sulle pensioni complementari .
(18)     Invito a presentare contributi .
(19)     Documento di lavoro dell'EIOPA sul futuro prodotto pensionistico paneuropeo (PEPP),
(20)     Forum dei portatori di interessi e verifica fattuale sul risparmio pensionistico .
(21)     Contributo tecnico per le revisioni della direttiva EPAP II e del regolamento PEPP nel contesto dell'Unione del risparmio e degli investimenti , EIOPA.
(22)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ).
(23)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj ).
(24)    GU C , , pag. .
(25)    Posizione del Parlamento europeo del ........ e decisione del Consiglio del .......
(26)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, alla Banca centrale europea, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni del 19 marzo 2025, COM(2025) 124 final .
(27)    Regolamento (UE) 2019/1238 del Parlamento europeo e del Consiglio sul prodotto pensionistico individuale paneuropeo (PEPP), che istituisce un quadro volontario e standardizzato in materia di pensioni individuali nell'UE (PEPP) (GU L 198 del 25.7.2019, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2019/1238/oj ).
(28)    Riunione del Consiglio europeo (20 marzo 2025) – Conclusioni .
(29)    Direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, sulla distribuzione assicurativa (rifusione) (GU L 26 del 2.2.2016, pag. 19, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2016/97/oj ).
(30)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ).
(31)    Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU L 119 del 4.5.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj ).
(32)    Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (GU L 201 del 31.7.2002, pag. 37, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2002/58/oj ).
(33)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(34)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(35)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(36)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(37)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(38)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.