COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 17.6.2025
COM(2025) 828 final
2025/0180(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e
al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e
recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938
{SWD(2025) 830 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 ha fatto emergere le drammatiche ripercussioni delle dipendenze esistenti dalle importazioni di gas russo sui mercati e sulla sicurezza, determinando notevoli impatti negativi sull'economia dell'Unione. Il conflitto ha perturbato gravemente le catene di approvvigionamento globali, causato notevoli rincari dell'energia e determinato una marcata volatilità sui mercati. Di conseguenza, le relazioni commerciali dell'Unione con la Russia sono state notevolmente compromesse.
Il settore energetico è stato profondamente colpito. La Russia ha sfruttato la dipendenza dell'Unione dalle sue esportazioni di energia come strumento coercitivo e mezzo di manipolazione. La dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia ha reso l'Unione e i suoi Stati membri vulnerabili alle interruzioni dell'approvvigionamento e alla fluttuazione dei prezzi, con un conseguente impatto di vasta portata sull'intera economia. Gli elevati prezzi dell'energia hanno inciso negativamente sulla competitività delle industrie dell'UE, minando in ultima analisi la stabilità economica e le prospettive di crescita dell'Unione.
In passato la Russia aveva già minacciato la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione riducendo unilateralmente i flussi di gas verso l'Europa, come illustrato in dettaglio nel documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la proposta legislativa. Il documento di lavoro dei servizi della Commissione definisce in che modo la Russia ha sistematicamente abusato della dipendenza per l'approvvigionamento a scapito dell'economia e della sicurezza economica dell'Unione. Ciò è dimostrato da diverse indagini in materia di concorrenza, in particolare dalle riduzioni o interruzioni dell'approvvigionamento di gas russo nel 2006, 2009 e 2014, nonché dalla riduzione intenzionale dei flussi di gas e dei livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa nell'autunno del 2021. Dopo l'inizio della guerra di aggressione della Federazione russa nei confronti dell'Ucraina, la Russia ha sfruttato la dipendenza dell'Unione per esporla a una grave crisi per la sicurezza energetica ed economica, tagliando o riducendo strategicamente le forniture per mantenere prezzi dell'energia elevati.
Gazprom, l'esportatore russo controllato dallo Stato in regime di monopolio, è stato oggetto di numerose indagini in materia di concorrenza riguardanti questioni quali il divieto per i partner contrattuali di rivendere gas ("clausole di destinazione"), abusi dei prezzi o tentativi di coercizione dei partner contrattuali. Pertanto l'Unione non può considerare la Federazione russa e le sue imprese energetiche partner commerciali affidabili.
Le interruzioni della fornitura hanno cagionato gravi problemi sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e nel 2022 hanno costretto 11 Stati membri a dichiarare uno dei livelli di crisi energetica di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) 2017/1938. L'impatto sui prezzi è stato senza precedenti, con il prezzo medio a pronti del gas nel 2022 pari a 125 EUR/MWh, da sei a otto volte superiore a quello antecedente la crisi. Gli effetti della crisi sono stati avvertiti in tutta l'Unione, in quanto anche gli Stati membri non colpiti da un'interruzione diretta dei flussi di gas dalla Russia hanno risentito dell'impennata dei prezzi dell'energia. Le conseguenze della crisi del gas si sono estese anche al settore dell'energia elettrica, in quanto la produzione di gas spesso rappresenta la tecnologia di fissazione dei prezzi nei mercati all'ingrosso dell'energia elettrica. Nell'agosto 2022 i prezzi all'ingrosso dell'energia elettrica in Europa hanno registrato un'impennata fino a una media superiore a 400 EUR/MWh, con brevi picchi della durata di pochi giorni in cui sono andati ben oltre i 500 EUR/MWh nella maggior parte degli Stati membri. Di conseguenza il sistema energetico dell'Unione ha subito gravi ripercussioni, che si sono presentate a cascata sui mercati al dettaglio e sui consumatori finali, in quanto l'economia dell'Unione dipende da un approvvigionamento energetico stabile e prevedibile.
L'impatto della strumentalizzazione dell'energia come arma da parte della Russia non è circoscritto alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ha gravemente danneggiato l'economia dell'Unione nel suo complesso. I prezzi dell'energia sono stati il principale motore dell'inflazione, che al suo apice ha raggiunto livelli superiori al 10 % nel 2022. La recente crisi ha dimostrato che relazioni commerciali improntate alla fiducia con i partner che forniscono prodotti energetici sono cruciali per preservare la stabilità del mercato, proteggere la vita e la salute delle persone e tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione.
In risposta all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina nel febbraio 2022 e in linea con la dichiarazione di Versailles dei capi di Stato o di governo dell'11 marzo 2022, il 18 maggio 2022 la Commissione ha varato il piano REPowerEU per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Il piano si basa su una politica di diversificazione consolidata, già illustrata nella strategia europea di sicurezza energetica del 2014 e nella strategia dell'Unione dell'energia del 2015. Dal 2022 l'UE e i suoi Stati membri sono impegnati nell'attuazione del piano REPowerEU per risparmiare energia, accelerare la transizione verso l'energia pulita, aumentare la produzione interna di energia, completare le infrastrutture chiave per consentire un'ulteriore diversificazione dell'approvvigionamento di gas e migliorare la diplomazia energetica dell'UE. Di conseguenza dal 2021 al 2023 l'Unione è stata in grado di ridurre le importazioni di gas russo di oltre il 70 %, da 150 a 43 miliardi di metri cubi, e i prezzi dell'energia sono notevolmente diminuiti rispetto ai picchi del 2022.
Nonostante i progressi significativi e il blocco del transito di gas russo attraverso l'Ucraina alla fine del 2024, l'Unione importa ancora gas russo. Secondo le stime tali importazioni rappresentano circa il 13 % delle importazioni complessive di gas dell'Unione nel 2025. Poiché i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell'Unione sono ancora significativi, nella tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia, del 6 maggio 202513, la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a eliminare completamente le importazioni di gas russo e migliorare il quadro esistente in materia di dipendenze energetiche.
Una parte importante della capacità di importazione di GNL è controllata da imprese russe in determinati Stati membri; sussiste quindi il rischio che tali diritti di capacità siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza.
Da oltre un decennio la Federazione russa si è sistematicamente dimostrata un partner inaffidabile strumentalizzando la fornitura di gas e manipolando i mercati dell'energia a scapito degli interessi fondamentali dell'Unione in materia di sicurezza internazionale. Le restanti importazioni di gas russo comportano pertanto rischi significativi per la sicurezza economica dell'Unione e in particolare per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, con conseguenze economiche e sociali dannose. In tale contesto e considerando che ulteriori pagamenti superiori a 15 miliardi di EUR all'anno per le importazioni di gas russo mettono a repentaglio la sicurezza dell'Unione, è necessario adottare misure supplementari per eliminare tali importazioni, riconoscendo che l'abbandono totale dell'approvvigionamento energetico dalla Federazione russa deve essere un processo graduale, che tenga conto della sicurezza dell'approvvigionamento e delle considerazioni di mercato. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia in Europa, è essenziale anche integrare il divieto di importare gas con limitazioni alla fornitura di servizi dei terminali GNL a determinate entità.
Come indicato nella tabella di marcia del 6 maggio 2025, la Commissione intende proporre interventi sistematici per eliminare le restanti importazioni di gas, petrolio ed energia nucleare dalla Federazione russa.
La Commissione ha valutato attentamente l'impatto di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022 sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerosi studi di esperti esterni e agenzie. Sulla base della valutazione d'impatto effettuata dalla Commissione, come specificato nel documento di lavoro dei suoi servizi, lo scopo della proposta di regolamento è contribuire efficacemente all'eliminazione delle dipendenze e dell'esposizione dell'Unione ai rischi significativi per gli scambi commerciali e la sicurezza energetica derivanti dalle importazioni di gas e petrolio dalla Federazione russa. Le mancata gestione delle attuali dipendenze rimanenti potrebbe rendere l'Unione particolarmente vulnerabile a potenziali azioni coercitive imprevedibili della Federazione russa.
Il regolamento proposto mira a eliminare con un'azione decisa il gas da gasdotto e il gas naturale liquefatto (GNL) di origine russa o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, impedendone l'accesso al mercato dell'Unione.
Considerando che dal 2022 la maggior parte degli Stati membri e dei partecipanti al mercato ha concluso le relazioni di fornitura con la Federazione russa, a partire dal 1º gennaio 2026 la proposta di regolamento comporta un divieto di importazione di gas nell'ambito di nuovi contratti stipulati dopo il 17 giugno 2025 e impone la cessazione totale delle importazioni nell'ambito dei contratti in essere entro la fine del 2027. Come indica la valutazione d'impatto, i volumi residui di gas potranno quindi essere progressivamente eliminati senza significativi impatti economici o rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, data la disponibilità sufficiente di fornitori alternativi sul mercato del gas mondiale e di infrastrutture di importazione e la buona interconnessione del mercato del gas nell'Unione. Il presente regolamento tiene pertanto conto della complessità connessa all'eliminazione delle importazioni nell'ambito di diversi tipi di contratti e propone che il divieto di importazione nell'ambito di nuovi contratti si applichi dopo l'entrata in vigore del presente regolamento.
I contratti a breve termine, ossia quelli relativi a forniture singole o multiple di gas naturale di durata inferiore a un anno, riguardano volumi più contenuti rispetto ai grandi contratti pluriennali di fornitura tra importatori e imprese russe. I contratti a breve termine in essere saranno in ogni caso prossimi alla scadenza al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza il rischio per la sicurezza economica che ne deriva appare basso. È pertanto opportuno esentare i contratti a breve termine in essere dall'applicazione immediata del divieto di importazione consentendo un'eliminazione progressiva fino al 17 giugno 2026. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine potrebbero avere bisogno di più tempo per trovare forniture alternative dato che questa tipologia di contratti riguarda, di norma, volumi significativamente maggiori rispetto ai contratti a breve termine. È pertanto introdotto un periodo di transizione prima dell'applicazione del divieto di importazione.
Per garantire efficacemente l'esito positivo delle consegne di GNL da fonti alternative affidabili è fondamentale che i terminali GNL all'interno dell'Unione mettano a disposizione di tali fornitori la corrispondente capacità di importazione. Poiché una parte importante della capacità di GNL in Europa è controllata da entità russe, sussiste il rischio che la Russia possa ostacolare le importazioni alternative da fornitori non russi non svincolando le capacità prenotate anche se inutilizzate ("accumulo") o ricorrendo ad altre pratiche anticoncorrenziali. Per rafforzare il divieto sulle importazioni di gas naturale russo, il regolamento proposto mette la corrispondente capacità di importazione all'interno dei terminali GNL a disposizione dei fornitori alternativi vietando la prestazione di servizi dei terminali GNL a clienti della Russia o controllati da imprese russe a partire dal 1º gennaio 2028. Questa misura riassegnerà la capacità dei terminali a fornitori alternativi, rafforzerà la resilienza del mercato dell'energia e affronterà le problematiche pregresse legate alla distorsione del mercato, agli aumenti dei prezzi e alle minacce alla sicurezza.
A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Per un'attuazione effettiva del divieto di importazione di gas naturale russo, la proposta di regolamento introduce meccanismi volti a migliorare la trasparenza, il monitoraggio e la tracciabilità del gas russo nei mercati dell'Unione. Considerando che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero essere incentivati a tentare di eludere il presente regolamento, gli importatori di gas russo sarebbero tenuti a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per consentire l'applicazione delle restrizioni alle importazioni di gas dalla Federazione russa. Il presente regolamento dovrebbe istituire un quadro atto a determinare l'effettiva provenienza e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione.
Per contribuire a tali sforzi, le autorità doganali dovrebbero promuovere lo scambio di informazioni con le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione per attuare le disposizioni del presente regolamento. Tale cooperazione consentirebbe di monitorare efficacemente l'attuazione e il rispetto degli obiettivi di abbandono progressivo. L'ACER dovrebbe contribuire al processo di monitoraggio dell'attuazione del presente regolamento mettendo a disposizione le proprie competenze e pubblicare una relazione contenente una panoramica dei contratti relativi al gas russo e una valutazione dell'impatto della diversificazione sui mercati dell'energia.
La proposta di regolamento istituisce un nuovo quadro per la trasparenza e il monitoraggio modificando l'articolo 14 del regolamento (UE) 2017/1938, imponendo agli importatori di gas naturale di origine russa di fornire informazioni contrattuali dettagliate alla Commissione e alle autorità nazionali competenti. L'esperienza accumulata durante la crisi del gas del 2022 e 2023 ha mostrato che è fondamentale disporre di informazioni complete sulle dipendenze di approvvigionamento per valutare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione in relazione al gas russo. Ai sensi del presente regolamento gli importatori di gas naturale dalla Russia dovranno pertanto trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per valutare efficacemente possibili rischi per gli scambi di gas e la sicurezza dell'approvvigionamento. Tali informazioni dovrebbero includere i parametri chiave dei pertinenti contratti di fornitura di gas o addirittura interi passaggi di testo, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Gli importatori devono comunicare immediatamente le modifiche delle condizioni contrattuali dopo l'adozione per facilitare un monitoraggio accurato del gas russo che entra nell'Unione. In sede di monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni sulle importazioni fornite dalle autorità doganali e le informazioni incluse nei piani nazionali di diversificazione degli Stati membri. Insieme al miglioramento della cooperazione con le autorità doganali nazionali, questa serie completa di dati consentirà alla Commissione di disporre di tutte le informazioni necessarie sugli elementi dei contratti di fornitura russi.
L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas naturale attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento potenzialmente derivanti dal cambiamento di fornitori di gas naturale. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel 2028 in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, la proposta di regolamento spinge gli Stati membri ad assumere un ruolo proattivo elaborando e attuando piani nazionali di diversificazione con il fine ultimo di affrancarsi dal gas naturale russo. Tali piani devono definire misure e tappe precise per il graduale affrancamento dalle importazioni dirette o indirette di gas russo. I piani nazionali di diversificazione consentiranno alla Commissione di coordinare le misure di diversificazione e, ove necessario, fornire consulenza. L'analisi dei piani nazionali di diversificazione effettuata dalla Commissione dovrebbe confluire in una relazione ed eventuali raccomandazioni relative a misure applicabili a livello di UE per ridurre i tempi di affrancamento dalla dipendenza dal gas russo.
Oltre a occuparsi delle importazioni di gas, la proposta di regolamento impone agli Stati membri di preparare piani di diversificazione per eliminare le importazioni di petrolio russo, con l'obiettivo di fornire informazioni e coordinare la cessazione totale delle forniture di petrolio entro la fine del 2027, come previsto dalla dichiarazione di Versailles.
Questo approccio unificato implica una strategia globale comune, basata sul principio di solidarietà, volta a troncare in modo coordinato le dipendenze energetiche dalla Federazione russa, affermando in tal modo l'impegno dell'Unione a favore di un sistema energetico indipendente e resiliente.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta si basa sulla comunicazione REPowerEU del maggio 2022 e sulla dichiarazione di Versailles dei capi di Stato e di governo, che esortavano a porre fine alla dipendenza dell'Europa dall'energia russa migliorando l'efficienza energetica, accelerando la diffusione delle energie rinnovabili e diversificando le fonti di approvvigionamento, nonché sulle precedenti misure adottate dall'Unione e dai suoi Stati membri su questi presupposti. La proposta è stata annunciata il 6 maggio 2025 nella comunicazione della Commissione sulla tabella di marcia per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia ("tabella di marcia REPowerEU").
Alla luce della strumentalizzazione dei tagli alle forniture di gas e delle manipolazioni del mercato da parte della Russia e del fatto che i proventi del gas naturale sono usati per finanziare gli sforzi bellici della Russia, a norma dell'articolo 6, paragrafo 7 e dell'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1789 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno gli Stati membri possono adottare misure proporzionate per limitare temporaneamente le offerte di capacità ai punti di entrata del gas e nei terminali GNL da parte di qualsiasi singolo utente della rete, in particolare per le consegne dalla Russia e dalla Bielorussia. Tali misure sono volte a tutelare interessi essenziali in materia di sicurezza e possono essere prorogate se necessario, ma devono allinearsi agli obblighi internazionali, compreso l'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT).
Come indicato nel piano REPowerEU, le misure in questione dovrebbero sostenere gli obiettivi dell'Unione di riduzione della dipendenza dai combustibili fossili russi. Prima dell'attuazione, gli Stati membri devono consultare la Commissione e gli altri Stati membri che potrebbero essere interessati, tenendo conto in particolare dei possibili impatti sulla sicurezza dell'approvvigionamento a livello dell'UE e di altri Stati membri potenzialmente coinvolti, conformemente al principio di solidarietà energetica. L'approccio garantisce una risposta adeguata e ben coordinata alle minacce e assicura la continuità nel raggiungimento dell'indipendenza energetica.
Il regolamento proposto si basa su queste disposizioni del regolamento (UE) 2024/1789 andando a colmare le lacune attuali. Eventuali misure individuali adottate dagli Stati membri appaiono tuttavia insufficienti per affrontare il problema generale della dipendenza dalle importazioni di gas russo. La proposta di regolamento dovrebbe pertanto imporre un divieto di importazione coordinato in modo ottimale a livello dell'UE. In effetti, sebbene l'articolo 6, paragrafo 7, e l'articolo 8, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2024/1789 consentano agli Stati membri di adottare determinate misure individuali per impedire le importazioni di GNL o di gas via gasdotto russi nel loro territorio, le disposizioni non prevedono un quadro comune e coordinato di tali misure. Le misure nazionali volte a limitare le importazioni dalla Russia hanno portata e contenuto diversi, in particolare per quanto riguarda le misure applicabili per impedire l'elusione. Questa mancanza di coordinamento comporta rischi di frammentazione del mercato interno. La presente proposta dovrebbe eliminare tali rischi stabilendo norme chiare sugli obblighi per gli importatori e sullo scambio di informazioni tra tutte le autorità interessate.
Le dipendenze dalla Russia si limitano al settore delle importazioni di gas. Come illustrato in dettaglio nella tabella di marcia REPowerEU, la Russia fornisce anche varie materie nucleari all'Unione, esponendo il settore della produzione di energia nucleare e altri settori nucleari a rischi per la sicurezza economica simili a quelli del settore del gas naturale. Tuttavia i prodotti forniti dalla Russia nel settore nucleare sono tecnicamente complessi e comprendono uranio naturale, trasformato e arricchito, assemblaggi di combustibile nucleare, pezzi di ricambio, servizi di manutenzione e radioisotopi per uso medico. Inoltre la base giuridica delle misure nel settore nucleare è parzialmente diversa dalla base giuridica del presente regolamento. È pertanto opportuno separare le proposte legislative sulle misure relative al gas/petrolio da quelle riguardanti il settore nucleare.
La presente proposta è inoltre in linea con la proposta della Commissione, presentata il 28 gennaio 2025 e recentemente approvata dal Parlamento europeo, di imporre misure tariffarie relative ai fertilizzanti e a taluni prodotti agricoli originari della Russia e della Bielorussia, al fine di ridurre la dipendenza dell'Unione da tali importazioni. Le misure proposte relative alla politica commerciale comune dell'Unione mirano a ridurre in modo significativo le importazioni nell'Unione delle merci in questione, siano queste originarie della Russia e della Bielorussia o esportate direttamente o indirettamente da questi paesi. Si prevede che l'imposizione di dazi all'importazione darà luogo a un'ulteriore diversificazione della produzione di fertilizzanti dell'Unione.
Più in generale, la proposta di regolamento persegue l'obiettivo di migliorare la sicurezza economica dell'Unione nel settore dell'approvvigionamento energetico. Pertanto è conforme e definita in base alla strategia europea per la sicurezza economica e alle misure adottate in tale contesto, in particolare con le seguenti proposte della Commissione:
rafforzare ulteriormente la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione migliorando il controllo degli investimenti esteri nell'Unione;
stimolare discussioni e azioni per un maggiore coordinamento europeo in materia di controlli sulle esportazioni, nel pieno rispetto dei regimi multilaterali esistenti e delle prerogative degli Stati membri;
consultare gli Stati membri e i portatori di interessi per individuare i potenziali rischi derivanti dagli investimenti in uscita in relazione a una serie limitata di tecnologie;
promuovere ulteriori discussioni riguardo ai modi per sostenere al meglio la ricerca e lo sviluppo su tecnologie potenzialmente a duplice uso;
e con la raccomandazione del Consiglio relativa a misure volte al rafforzamento della sicurezza della ricerca a livello nazionale e settoriale.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
La proposta di vietare l'importazione di gas naturale di origine russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e le misure di accompagnamento contenute nella proposta relativa al miglioramento del monitoraggio delle importazioni di energia russa sono coerenti con le misure restrittive adottate dall'Unione a seguito dell'aggressione militare della Russia nei confronti dell'Ucraina. Pertanto il divieto di importazione di gas naturale e le misure di accompagnamento contenute nella proposta di regolamento per il gas naturale e il petrolio sono conformi all'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea, che prevede coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche. Inoltre è conforme all'articolo 207, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il quale dispone che la politica commerciale comune debba essere condotta nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
Le basi giuridiche della proposta sono l'articolo 207 e l'articolo 194, paragrafo 2, TFUE. L'articolo 207 TFUE costituisce la base giuridica delle misure commerciali proposte nell'ambito della politica commerciale comune dell'Unione che vietano le importazioni di gas naturale originario della Russia o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e vietano la prestazione di servizi dei terminali GNL dell'UE a clienti della Federazione russa o controllati da soggetti della Federazione russa. L'articolo 194, paragrafo 2, TFUE costituisce la base giuridica delle misure elencate nella presente proposta, relative i) alla presentazione di informazioni pertinenti da parte degli importatori di gas naturale e lo scambio di tali informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri e la Commissione, ii) all'elaborazione da parte degli Stati membri di piani di diversificazione per eliminare il gas naturale e il petrolio della Russia, e iii) al rafforzamento della trasparenza dei contratti di fornitura di gas naturale russo, modificando il regolamento (UE) 2017/1938.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, lettera e), TFUE, la politica commerciale comune è definita quale competenza esclusiva dell'Unione. In questo contesto il principio di sussidiarietà non trova pertanto applicazione.
Le altre misure della presente proposta di regolamento relative al gas naturale, da adottare a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, quali i) la presentazione di informazioni pertinenti da parte degli importatori di gas naturale e lo scambio di tali informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri e la Commissione, ii) l'elaborazione da parte degli Stati membri di piani di diversificazione per eliminare il gas naturale russo, e iii) il miglioramento della trasparenza dei contratti di fornitura di gas naturale russo,, sono necessarie per l'effettiva attuazione del divieto di importazione nell'UE di gas naturale russo. Lo stesso vale per l'elaborazione e il monitoraggio dei piani nazionali di diversificazione del petrolio da adottare a norma dell'articolo 194, paragrafo 2, TFUE, che devono essere coordinati a livello dell'Unione per conseguire l'obiettivo di affrancarsi dal petrolio russo in modo efficace e coordinato.
•Proporzionalità
La presente proposta è conforme al principio di proporzionalità. Le misure proposte sono adeguate e necessarie per conseguire gli obiettivi perseguiti e non impongono alle imprese e agli Stati membri alcun onere sproporzionato rispetto a tali obiettivi.
La misura principale proposta consiste nel vietare, a partire dal 1º gennaio 2026, l'importazione di gas sulla base di nuovi contratti conclusi dopo il 17 giugno 2025 e nel vietare le restanti importazioni basate su contratti in essere entro il 17 giugno 2026 per il gas nell'ambito di contratti a breve termine ed entro la fine del 2027 nel caso di contratti a lungo termine. Il divieto totale delle importazioni di gas naturale russo permette chiaramente di conseguire l'obiettivo di affrancare l'Unione da tali importazioni. Come indicato nella presente relazione, tutte le altre misure adottate finora dall'Unione e dai suoi Stati membri dal febbraio 2022, pur avendo attenuato con successo alcuni degli effetti della crisi energetica causata dall'invasione su vasta scala dell'Ucraina da parte della Russia, si sono rivelate insufficienti per conseguire pienamente tale obiettivo, come dimostrano i grandi volumi di gas naturale russo ancora importato nell'Unione. È pertanto necessario un divieto totale di importazione per conseguire l'obiettivo di affrancare l'Unione dalle importazioni di gas russo. Dati i gravi rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione e, in ultima analisi, per la sicurezza economica e l'autonomia dell'Unione in generale, l'impatto della misura sugli Stati membri interessati e sulle imprese di gas non è sproporzionato rispetto a tale obiettivo. Tale impatto è inoltre mitigato dall'introduzione graduale del divieto di importazione, che inizialmente riguarda solo i nuovi contratti, mentre le importazioni basate su contratti a lungo termine in essere possono continuare fino alla fine del 2027.
Il divieto di prestare servizi dei terminali GNL dell'Unione a clienti della Federazione russa a decorrere dal 1º gennaio 2026 è adeguato e necessario per conseguire l'obiettivo di garantire che i terminali GNL all'interno dell'Unione mettano la corrispondente capacità di importazione a disposizione di fornitori alternativi, rafforzino la resilienza del mercato e affrontino le problematiche pregresse legate alla distorsione del mercato, agli aumenti dei prezzi e alle minacce alla sicurezza. Data l'importanza di tali obiettivi, anche l'impatto della misura sui prestatori di servizi dei terminali di GNL e sui clienti non è sproporzionato rispetto a tali obiettivi.
Le misure di accompagnamento:
i) la presentazione di informazioni pertinenti da parte degli importatori di gas naturale e lo scambio di tali informazioni tra le autorità nazionali competenti degli Stati membri e la Commissione,
ii) l'elaborazione da parte degli Stati membri di piani di diversificazione per eliminare il gas naturale russo, e
iii) il miglioramento della trasparenza dei contratti di fornitura di gas naturale russo
sono adeguate e necessarie per un'attuazione e un monitoraggio efficaci del divieto di importazione di gas dalla Russia e, considerando la posta in gioco di cui sopra, non impongono agli Stati membri e alle imprese di gas oneri sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito.
Infine, l'obbligo che la proposta prevede per gli Stati membri di elaborare e presentare piani nazionali di diversificazione per l'eliminazione delle importazioni di petrolio russo entro la fine del 2027 è uno strumento adeguato, necessario e proporzionato per facilitare l'eliminazione negli Stati membri che beneficiano di deroghe alle attuali sanzioni dell'UE sulle importazioni di petrolio russo.
•Scelta dell'atto giuridico
Data la necessità di un atto vincolante e direttamente applicabile, nonché la necessità di agire rapidamente in risposta a una minaccia imminente per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione, un regolamento è l'unico strumento adeguato per garantire l'efficacia e l'efficienza delle misure proposte al fine di eliminare gradualmente le importazioni di gas russo nell'Unione in modo coordinato a livello dell'Unione.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
•Consultazioni dei portatori di interessi
•Assunzione e uso di perizie
•Valutazione d'impatto
L'impatto della graduale eliminazione del gas russo sui mercati energetici dell'UE e sull'economia in generale è stato analizzato in maniera approfondita dalla Commissione fin dalle prime interruzioni dell'approvvigionamento da parte della Russia. I risultati delle analisi complessive sulle misure elencate nella proposta di regolamento sono sintetizzati nella valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.
•Efficienza normativa e semplificazione
•Diritti fondamentali
La presente proposta può incidere su alcuni diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, in particolare la libertà d'impresa (articolo 16) e il diritto di proprietà (articolo 17). Come spiegato in precedenza, le limitazioni proposte all'esercizio di tali diritti fondamentali sono tuttavia necessarie e proporzionate alla luce dell'obiettivo di interesse generale perseguito e rispettano il contenuto essenziale di detti diritti. Le misure sono pertanto conformi ai requisiti di cui all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La scheda finanziaria legislativa illustra in modo più dettagliato l'incidenza sul bilancio del regolamento proposto.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Entro il 1º marzo 2026 gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali di diversificazione, con azioni concrete e calendari per la cessazione delle importazioni di gas naturale e petrolio russi conformemente alla proposta di regolamento.
Le autorità doganali e le autorità nazionali competenti coinvolte dovrebbero monitorare l'attuazione del divieto di importazione di gas naturale russo e degli obblighi stabiliti dalla proposta di regolamento. Tali autorità dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni necessarie per valutare se il divieto di importazione e i relativi obblighi sono rispettati.
La Commissione valuta l'attuazione del presente regolamento e i progressi compiuti nell'eliminazione graduale del gas russo sulla base delle informazioni ricevute. Tale valutazione dovrebbe essere pubblicata in una relazione annuale.
•Documenti esplicativi (per le direttive)
Non applicabile.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
L'articolo 1 specifica l'oggetto e il campo di applicazione del regolamento proposto.
L'articolo 2 definisce i termini utilizzati nel testo, promuovendo in tal modo la chiarezza delle misure delineate nella proposta di regolamento.
L'articolo 3 stabilisce il divieto di importazione di gas naturale via gasdotto e di GNL dalla Federazione russa a decorrere dal 1º gennaio 2026. Il divieto è applicabile a merci originarie della Federazione russa o da questa esportate direttamente o indirettamente.
L'articolo 4 prevede deroghe al divieto immediato a partire dal 1º gennaio 2026. Per i contratti di fornitura a breve termine conclusi prima del 17 giugno 2025, il divieto si applica solo a decorrere dal 17 giugno 2026. Nel caso di quantitativi di gas nel quadro di contratti di fornitura a lungo termine conclusi prima del 17 giugno 2025, il divieto si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028. I volumi interessati dalla fase di transizione sono limitati ai quantitativi contrattuali.
L'articolo 5 stabilisce il divieto di prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL dell'UE a entità stabilite nella Federazione russa o controllate da soggetti della Federazione russa a decorrere dal 1º gennaio 2026. Il divieto si applica ai servizi dei terminali GNL conclusi o modificati successivamente al 17 giugno 2025.
L'articolo 6 stabilisce una fase di transizione del divieto per i contratti a lungo termine relativi ai servizi dei terminali GNL conclusi prima del 17 giugno 2025. Nel caso di servizi prestati nel quadro di tali contratti a lungo termine, il divieto si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.
L'articolo 7 stabilisce l'obbligo per gli importatori di gas della Federazione russa di fornire alle autorità doganali degli Stati membri tutte le informazioni necessarie per l'attuazione degli articoli 3 e 4 della proposta di regolamento. L'articolo contiene un elenco degli elementi che dovrebbero essere forniti, ma le autorità doganali hanno il diritto di chiedere ulteriori informazioni. L'articolo stabilisce inoltre una presunzione relativa sull'origine russa delle importazioni mediante un elenco di punti di interconnessione.
L'articolo 8 stabilisce l'obbligo per i prestatori di servizi dei terminali GNL di condividere informazioni con le autorità doganali per consentire l'attuazione degli articoli 5 e 6 della proposta di regolamento.
L'articolo 9 stabilisce l'obbligo per le autorità doganali coinvolte e per le autorità competenti e di regolazione di monitorare l'attuazione degli articoli da 3 a 6 della proposta di regolamento. L'articolo prevede la cooperazione tra le autorità dei diversi Stati membri, l'ACER o la Commissione, ove necessario.
L'articolo 10 definisce l'obbligo per le autorità doganali di scambiare le informazioni ricevute dagli importatori di gas russo con la Commissione e le autorità di altri Stati membri. Una cooperazione di questo tipo consentirebbe di valutare l'attuazione degli articoli da 3 a 6 della proposta di regolamento.
L'articolo 11 impone agli Stati membri di elaborare un piano di diversificazione in vista dell'eliminazione graduale di tutte le importazioni di gas dalla Federazione russa entro il 31 dicembre 2027. I piani nazionali di diversificazione includono le seguenti informazioni: i) i volumi delle importazioni di gas nell'ambito di contratti in essere e i servizi dei terminali GNL prenotati da società della Federazione russa, ii) le misure in vigore o previste per sostituire le restanti importazioni di gas russo, comprese le forniture e le rotte di approvvigionamento alternative, e iii) eventuali ostacoli tecnici o normativi all'eliminazione e le opzioni per superarli.
I piani nazionali di diversificazione dovrebbero essere comunicati alla Commissione entro il 1º marzo 2026, utilizzando il modello di cui all'allegato I.
L'articolo 12 impone agli Stati membri che importano petrolio dalla Federazione russa di elaborare un piano di diversificazione in vista dell'eliminazione graduale delle importazioni di petrolio dalla Federazione russa entro il 31 dicembre 2027. I piani di diversificazione nazionali dovranno includere informazioni relative i) ai volumi di importazioni dirette o indirette di petrolio dalla Federazione russa nell'ambito di contratti in essere, ii) alle misure in vigore o previste per orientare l'affrancamento progressivo, e iii) ai potenziali ostacoli tecnici o normativi e alle opzioni per superarli.
I piani nazionali di diversificazione dovrebbero essere comunicati alla Commissione entro il 1º marzo 2026, utilizzando il modello di cui all'allegato II. In seguito a una valutazione, la Commissione può formulare una raccomandazione per lo Stato membro interessato se viene individuato il rischio che il termine per l'affrancamento progressivo non venga rispettato.
L'articolo 13 rafforza l'attuale quadro di monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas modificando il regolamento (UE) 2017/1938. L'articolo impone agli importatori di gas dalla Federazione russa di fornire informazioni contrattuali dettagliate alla Commissione e alle autorità nazionali competenti. Le informazioni dovrebbero includere i quantitativi da fornire e ricevere, comprese le flessibilità previste dalle disposizioni take-or-pay o deliver-or-pay, la data di conclusione del contratto, la durata del contratto, i quantitativi contrattuali di gas, inclusi i diritti di flessibilità verso l'alto o verso il basso e l'identità delle parti del contratto, del produttore di gas e del paese di produzione. Per le importazioni di GNL occorre tenere conto del porto di primo carico, unitamente ai punti di consegna e alle eventuali flessibilità a tale riguardo. Inoltre, dovrebbero essere indicati i calendari di consegna o i programmi di trasporto, le eventuali flessibilità contrattuali relative ai quantitativi annui e le condizioni per la sospensione o la cessazione delle consegne, comprese le disposizioni in materia di forza maggiore. Dovrebbero essere specificati anche il diritto che disciplina il contratto e il meccanismo arbitrale scelto, nonché gli elementi fondamentali di altri accordi commerciali pertinenti.
L'articolo stabilisce l'obbligo per i prestatori di servizi dei terminali GNL di comunicare alla Commissione le informazioni pertinenti relative ai servizi prenotati dai clienti della Federazione russa.
La Commissione valuta l'attuazione della presente proposta di regolamento e i progressi compiuti nell'eliminazione graduale del gas russo sulla base delle informazioni ricevute, inclusi i piani nazionali di diversificazione a norma dell'articolo 11. Tale valutazione dovrebbe essere pubblicata in una relazione annuale.
L'articolo 14 assoggetta al segreto professionale le informazioni riservate ricevute nell'ambito del regolamento proposto, in particolare per garantirne la riservatezza, l'integrità e la protezione.
L'articolo 15 stabilisce l'obbligo per la Commissione di monitorare efficacemente gli sviluppi del mercato dell'energia e qualsiasi rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento in relazione alle importazioni dalla Federazione russa. Qualora si dovesse concretizzare un rischio, è necessario adottare misure adeguate, anche modificando il regolamento.
L'articolo 16 stabilisce la data di entrata in vigore del regolamento proposto.
2025/0180 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e
al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e
recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 194, paragrafo 2, e l'articolo 207,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
visto il parere del Comitato delle regioni,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'invasione illegale su vasta scala dell'Ucraina da parte della Federazione russa nel febbraio 2022 ha fatto emergere le drammatiche ripercussioni delle dipendenze esistenti dal gas naturale russo sui mercati e sulla sicurezza. Nella dichiarazione di Versailles dell'11 marzo 2022 i capi di Stato hanno pertanto convenuto di ridurre gradualmente la dipendenza dall'energia russa fino a porvi del tutto fine. Nella comunicazione su REPowerEU dell'8 marzo 2022 e nel piano REPowerEU del 18 maggio 2022 sono state proposte misure concrete per consentire la diversificazione delle importazioni di energia, affrancandosi del tutto dalla Russia in modo sicuro, economicamente accessibile e sostenibile. Da allora sono stati compiuti progressi significativi nel processo di diversificazione delle forniture di gas naturale per sostituire quelle russe. Poiché i volumi residui di gas naturale russo in entrata nell'Unione sono ancora significativi, nella tabella di marcia REPowerEU per porre fine alle importazioni di energia dalla Russia, del 6 maggio 2025, la Commissione ha annunciato una proposta legislativa volta a eliminare completamente le importazioni di gas russo e migliorare il quadro esistente in materia di dipendenze energetiche.
(2)I molteplici esempi di riduzioni e interruzioni ingiustificate e senza preavviso delle forniture, già prima dell'invasione militare su vasta scala dell'Ucraina, e la successiva strumentalizzazione dell'energia operata dalla Federazione russa dimostrano che quest'ultima ha sfruttato sistematicamente le dipendenze esistenti dalle sue forniture di gas per danneggiare l'economia dell'Unione. Ciò ha gravi risvolti negativi per gli Stati membri e la sicurezza economica dell'Unione in generale. Pertanto l'Unione non può più considerare la Federazione russa e le sue imprese energetiche partner commerciali affidabili.
(3)Nel gennaio 2006 la Russia ha interrotto le forniture di gas naturale alla Bulgaria e ad altri paesi dell'Europa sudorientale durante un'ondata di freddo, facendo salire i prezzi e arrecando o minacciando di arrecare danno ai cittadini. Il 6 gennaio 2009 la Russia ha nuovamente bloccato del tutto la fornitura di gas in transito attraverso l'Ucraina, con ripercussioni su 18 Stati membri, in particolare dell'Europa centrale e orientale. Il blocco ha causato gravi perturbazioni dei mercati del gas nella regione e in tutta l'Unione. Alcuni Stati membri, privati di ogni flusso di gas naturale per quasi 14 giorni, si sono visti costretti a spegnere il riscaldamento in scuole e fabbriche per lunghi periodi e a dichiarare lo stato di emergenza. Nel 2014 la Federazione russa ha invaso e annesso illegalmente la Crimea, preso possesso dei mezzi ucraini di produzione di gas nella regione e ridotto le forniture di gas a diversi Stati membri che avevano annunciato l'intenzione di rifornire di gas l'Ucraina, causando turbative del mercato e aumenti dei prezzi e pregiudicando la sicurezza economica. In passato Gazprom, l'esportatore russo controllato dallo Stato in regime di monopolio, è stato oggetto di diverse indagini della Commissione per una possibile violazione delle norme dell'UE in materia di concorrenza e ha successivamente modificato la propria condotta di mercato per dissipare le preoccupazioni della Commissione sul fronte della concorrenza. Le criticità in questione riguardavano in vari casi le cosiddette "restrizioni territoriali" nei contratti di fornitura di gas di Gazprom, che vietavano la rivendita del gas al di fuori del proprio paese; vi erano inoltre evidenze che Gazprom mettesse in atto pratiche tariffarie sleali e subordinasse le forniture di energia a concessioni politiche quali la partecipazione a progetti di gasdotti russi o l'acquisizione del controllo su risorse energetiche dell'Unione.
(4)La guerra non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina iniziata a febbraio 2022 e la successiva strumentalizzazione dei tagli alle forniture di gas, insieme alla manipolazione dei mercati per mezzo di interruzioni intenzionali dei flussi di gas, hanno rivelato vulnerabilità e dipendenze nell'Unione e nei suoi Stati membri; esiste la possibilità concreta che queste producano un impatto grave e diretto sul funzionamento del mercato del gas dell'Unione, sull'economia dell'Unione e sui suoi interessi essenziali di sicurezza, oltre a nuocere direttamente ai cittadini dell'Unione dal momento che le interruzioni dell'approvvigionamento di energia possono metterne a rischio la salute o la vita. È comprovato che Gazprom, sotto il controllo statale russo, ha manipolato intenzionalmente i mercati dell'energia dell'Unione per spingere al rialzo i prezzi dell'energia. Il livello dei grandi impianti sotterranei di stoccaggio nell'Unione controllati da Gazprom è stato lasciato scendere come mai prima e le imprese russe hanno ridotto le vendite agli hub del gas dell'Unione e smesso completamente di usare la propria piattaforma di vendita prima dell'invasione, influenzando negativamente i mercati a breve termine e aggravando la già difficile situazione dell'approvvigionamento dopo l'invasione illegale dell'Ucraina da parte della Russia. Da marzo 2022 la Russia ha sistematicamente interrotto o diminuito le consegne di gas naturale agli Stati membri, determinando considerevoli turbative del mercato del gas nell'Unione. Sono state interessate in particolare le forniture all'Unione attraverso il gasdotto Yamal, le forniture alla Finlandia e quelle attraverso il gasdotto Nord Stream 1, in quest'ultimo caso dapprima con una diminuzione e successivamente con l'interruzione completa dei flussi da parte di Gazprom.
(5)La strumentalizzazione delle forniture del gas e la manipolazione del mercato mediante interruzioni intenzionali dei flussi di gas a opera della Russia hanno provocato un'impennata dei prezzi dell'energia nell'Unione, che nel 2022 hanno raggiunto livelli record, fino a otto volte superiori alla media degli anni precedenti. La conseguente necessità di trovare fonti alternative di approvvigionamento di gas, cambiare le rotte di approvvigionamento, riempire gli impianti di stoccaggio in vista dell'inverno e trovare soluzioni ai problemi di congestione nell'infrastruttura del gas dell'Unione ha contribuito alla marcata volatilità dei prezzi e ai rincari senza precedenti osservati nel 2022.
(6)I prezzi eccezionalmente alti del gas si sono ripercossi sui prezzi dell'energia elettrica e di altri prodotti energetici, risultando in un'inflazione elevata persistente. Una profonda crisi economica, con tassi di crescita negativi in molti Stati membri a causa dei prezzi elevati dell'energia, ha compromesso l'economia dell'Unione, minato il potere d'acquisto dei consumatori e fatto crescere i costi di produzione, in particolare nel settore dell'energia, con conseguenti rischi per la coesione e la stabilità sociali e perfino per la vita e la salute delle persone. Le interruzioni della fornitura hanno cagionato anche gravi problemi sul fronte della sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione e costretto 11 Stati membri a dichiarare uno dei livelli di crisi energetica di cui al regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio. Sfruttando la dipendenza dell'Unione durante la crisi, la manipolazione del mercato ha permesso alla Russia di ottenere profitti record dai restanti scambi di energia con l'Europa, le cui importazioni di gas ammontavano ancora a 15 miliardi di EUR nel 2024. Queste entrate potrebbero essere usate per finanziare ulteriori attacchi economici ai danni dell'Unione, che ne minerebbero la sicurezza economica. Potrebbero altresì servire a finanziare la guerra di aggressione nei confronti dell'Ucraina, che rappresenta una grave minaccia per la stabilità politica ed economica in Europa.
(7)La recente crisi ha dimostrato che relazioni commerciali improntate alla fiducia con i partner che forniscono prodotti energetici sono cruciali per preservare la stabilità del mercato, proteggere la vita e la salute delle persone e tutelare gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione, non da ultimo perché l'Unione dipende in larga misura dalle importazioni di energia da paesi terzi. Continuare ad approvvigionarsi di energia dalla Russia esporrebbe l'Unione a continui rischi economici e di sicurezza e pertanto non migliorerebbe la sicurezza dell'approvvigionamento, bensì la peggiorerebbe. La dipendenza da volumi anche minori di gas russo importato può, in caso di abuso da parte della Russia, causare distorsioni significative delle dinamiche dei prezzi, seppur solo temporaneamente, e perturbare i mercati dell'energia, soprattutto nelle regioni che dipendono ancora molto dalle importazioni dalla Russia. Pertanto, tenuto conto della lunga storia di ripetute manipolazioni del mercato e interruzioni delle forniture e del fatto che il governo russo strumentalizza abitualmente gli scambi di gas per conseguire obiettivi politici e non già commerciali, è opportuno adottare misure per affrontare la persistente vulnerabilità dell'Unione dovuta alle importazioni di gas naturale dalla Federazione russa, sia via gasdotto che sotto forma di gas naturale liquefatto (GNL).
(8)Le restrizioni alle operazioni internazionali di cui agli articoli 3 e 5 del presente regolamento sono coerenti con l'azione esterna dell'UE in altri settori, come prevede l'articolo 21, paragrafo 3, del trattato sull'Unione europea (TUE). Lo stato delle relazioni tra l'Unione e la Federazione russa si è notevolmente deteriorato negli ultimi anni, in particolare dal 2022. Ciò è dovuto alla palese inosservanza del diritto internazionale da parte della Federazione russa e, in particolare, alla guerra di aggressione non provocata e ingiustificata nei confronti dell'Ucraina. Dal luglio 2014 l'Unione ha progressivamente imposto misure restrittive degli scambi con la Federazione russa in risposta alle azioni di quest'ultima nei confronti dell'Ucraina. In virtù delle eccezioni che si applicano a norma dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in particolare dell'articolo XXI dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio 1994 (eccezioni in materia di sicurezza), e di eccezioni analoghe previste dall'accordo di partenariato e di cooperazione con la Federazione russa, l'Unione è autorizzata a non accordare alle merci importate dalla Federazione russa i vantaggi concessi a prodotti simili importati da altri paesi (trattamento della nazione più favorita). Pertanto all'Unione non è preclusa la possibilità di imporre divieti o restrizioni all'importazione di merci del territorio della Federazione Russa se ritiene che tali misure, adottate nelle condizioni di emergenza che caratterizzano attualmente le relazioni internazionali tra Unione e Federazione russa, siano necessarie a proteggere gli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione.
(9)Diversificare la capacità di importazione di GNL è essenziale per rafforzare e mantenere la sicurezza energetica nell'Unione. Una parte importante di tale capacità è controllata da imprese russe in virtù di contratti a lungo termine di oltre 10 anni, il che comporta il rischio che i diritti di capacità riservati in tali contratti siano usati per ostacolare le importazioni da fonti alternative mediante pratiche di accumulo di capacità. Pratiche di questo genere potrebbero assoggettare i mercati energetici dell'Unione all'influenza prolungata delle imprese russe, che hanno dimostrato in precedenza una notevole capacità di falsare i mercati nell'Unione facendo leva sulle dipendenze esistenti. In passato i casi di accumulo dello stoccaggio di gas hanno portato anch'essi a notevoli distorsioni del mercato, aumenti dei prezzi e minacce alle misure critiche di sicurezza. Poiché si prevede che il GNL svolgerà un ruolo cruciale nel garantire l'approvvigionamento alternativo di energia, è essenziale integrare il divieto di importare gas con un divieto di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Per coadiuvare gli Stati membri nel porre fine alla dipendenza dalle forniture di gas russo e garantire l'effettiva consegna di importazioni di GNL da fonti alternative, è importante evitare che le necessarie infrastrutture di trasporto possano essere bloccate dai clienti russi di servizi dei terminali GNL. Dal 1º gennaio 2026 dovrebbe pertanto essere vietato prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a entità russe o controllate dalla Russia. I servizi prestati nel quadro di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 dovrebbero essere vietati dal 1º gennaio 2028. Questo dovrebbe consentire la riassegnazione delle capacità dei terminali a fornitori alternativi di GNL e rafforzare la resilienza del mercato dell'energia nell'Unione.
(10)La Commissione ha valutato attentamente l'impatto sull'Unione e sui suoi Stati membri di un possibile divieto di importare gas naturale dalla Russia e di prestare servizi dei terminali GNL a entità russe. Dal 2022 sono infatti stati svolti e pubblicati lavori preparatori e varie analisi approfondite delle conseguenze di un abbandono totale del gas russo; la Commissione ha potuto attingere anche a numerose consultazioni di portatori di interessi, esperti esterni e agenzie, come pure a studi sugli effetti di tale abbandono. Dall'analisi della Commissione è emerso che, se introdotto in modo graduale, coordinato e ben preparato e all'insegna della solidarietà, il progressivo abbandono delle importazioni di gas naturale russo avrà probabilmente un impatto limitato sui prezzi dell'energia nell'Unione e, lungi dal mettere a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione, la migliorerà per effetto dell'uscita di un partner commerciale inaffidabile dai mercati dell'Unione. Come riporta la tabella di marcia REPowerEU, l'attuazione del piano REPowerEU ha già ridotto le dipendenze dalle forniture russe, ad esempio mediante misure volte a ridurre la domanda di gas o accelerare la diffusione di fonti di energia rinnovabile e mediante il sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e il rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. La valutazione d'impatto ha anche evidenziato che il coordinamento ex ante delle politiche di diversificazione può scongiurare effetti deleteri in termini di prezzi o forniture.
(11)La proposta di regolamento è pienamente compatibile con la strategia dell'Unione finalizzata a ridurre la dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili intensificando la decarbonizzazione ed espandendo rapidamente la produzione interna di energia pulita. La tabella di marcia REPowerEU indica che l'attuazione del piano REPowerEU ha già portato a notevoli risparmi di gas, pari a una riduzione di oltre 60 miliardi di metri cubi l'anno delle importazioni di gas tra il 2022 e il 2024, e ha permesso all'Unione di ridurre le dipendenze dalle forniture russe. Questo è stato reso possibile da misure tese a ridurre la domanda di gas o imprimere un'accelerazione alla transizione verde accelerando la diffusione delle capacità di generazione eoliche e solari, che hanno determinato un aumento sostanziale della quota di rinnovabili nel mix energetico, unitamente al sostegno attivo alla diversificazione dell'approvvigionamento energetico e al rafforzamento del potere contrattuale dell'UE grazie all'acquisto in comune di gas. Si prevede inoltre di sostituire fino a 100 miliardi di metri cubi di gas naturale entro il 2030 grazie alla piena realizzazione della transizione energetica, del recente piano d'azione per un'energia a prezzi accessibili e di altre misure, segnatamente gli investimenti nella produzione di alternative a basse emissioni di carbonio per prodotti ad alta intensità energetica quali i fertilizzanti. Tutto ciò agevolerà l'eliminazione progressiva delle importazioni di gas dalla Federazione russa.
(12)In linea con la dichiarazione di Versailles e con la comunicazione su REPowerEU, un numero ingente di importatori di gas ha già posto fine all'approvvigionamento di gas dalla Russia o lo ha ridotto in modo significativo. Come indica la valutazione d'impatto, i volumi residui di gas oggetto di contratti di fornitura in essere possono essere progressivamente eliminati senza significativi impatti economici o rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento, data la disponibilità sufficiente di fornitori alternativi sul mercato del gas mondiale e di infrastrutture di importazione e la buona interconnessione del mercato del gas nell'Unione.
(13)I contratti a breve termine, ossia quelli relativi a forniture singole o multiple di gas naturale di durata inferiore a un anno, riguardano volumi più contenuti rispetto ai grandi contratti pluriennali di fornitura tra importatori e imprese russe. I contratti a breve termine in essere saranno in ogni caso prossimi alla scadenza al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento. Di conseguenza il rischio per la sicurezza economica che ne deriva appare basso. È pertanto opportuno esentare i contratti a breve termine in essere dall'applicazione immediata del divieto di importazione consentendo una fase di transizione fino al 17 giugno 2026.
(14)È opportuno concedere un'esenzione dal divieto di importare gas a partire dal 1º gennaio 2026 anche per i contratti di fornitura a lungo termine in essere. Gli importatori vincolati a contratti a lungo termine, infatti, avranno in genere bisogno di più tempo per individuare rotte e fonti di approvvigionamento alternative rispetto a coloro che hanno sottoscritto contratti a breve termine, anche perché i contratti a lungo termine riguardano generalmente volumi che nel corso del tempo risultano notevolmente maggiori rispetto a quelli dei contratti a breve termine. È pertanto opportuno prevedere un periodo di transizione per dare ai contraenti di contratti a lungo termine tempo sufficiente a diversificare l'approvvigionamento in maniera ordinata.
(15)Alcuni paesi senza sbocco sul mare che si riforniscono ancora di gas russo via gasdotto in virtù di contratti di fornitura a lungo termine in essere risentono particolarmente delle recenti variazioni delle rotte di approvvigionamento dalla Federazione russa, in quanto le rotte alternative per il trasporto del gas sono limitate o inesistenti. Per porre rimedio alla situazione, al momento i fornitori di altri Stati membri provvedono alla consegna di gas via gasdotto nel quadro di contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa attraverso punti di interconnessione non congestionati. Viste le circostanze molto particolari, è opportuno che il periodo di transizione necessario alla ricerca di nuovi fornitori si applichi anche ai contratti di fornitura a breve termine con fornitori della Federazione russa che servono a rifornire paesi senza sbocco sul mare i quali risentono delle variazioni delle rotte di approvvigionamento del gas russo.
(16)Per quanto appaia giustificato esentare dall'applicazione immediata i contratti preesistenti, non tutti i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del presente regolamento dovrebbero beneficiare dell'esenzione. I fornitori russi potrebbero infatti incentivare a sfruttare il periodo compreso tra la pubblicazione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto per aumentare le forniture attuali concludendo nuovi contratti, incrementando i volumi mediante modifiche di quelli in essere o facendo uso dei margini di flessibilità che questi prevedono. Al fine di garantire che le importazioni dalla Russia non aumentino, bensì diminuiscano, per effetto della presente proposta di regolamento, è opportuno includere nel regolamento misure volte a evitare una corsa alle nuove importazioni di gas russo nel periodo compreso tra l'adozione della presente proposta e l'entrata in vigore del divieto. L'impegno a eliminare gradualmente le forniture di gas è stato di fatto assunto dai capi di Stato già nel marzo 2022 e rinnovato nella strategia, nel piano e nella tabella di marcia REPowerEU. Al più tardi al momento della pubblicazione della proposta di regolamento non è più opportuno considerare "preesistenti" i contratti conclusi dopo tale data. I contratti conclusi dopo il 17 giugno 2025 non dovrebbero pertanto beneficiare delle disposizioni transitorie eccezionali per i contratti a breve e a lungo termine in essere.
(17)Onde evitare che i volumi delle importazioni oggetto dei contratti di fornitura in essere aumentino anziché diminuire, le modifiche di tali contratti dovrebbero essere considerate alla stregua di nuovi contratti ai fini del presente regolamento e gli aumenti dei volumi di importazione mediante il ricorso ai margini di flessibilità contrattuali non dovrebbero beneficiare del periodo di transizione.
(18)Il presente regolamento introduce un chiaro divieto giuridico di importare gas naturale russo, che costituisce un atto sovrano dell'Unione al di fuori del controllo degli importatori di gas e rende illegale l'esecuzione di importazioni di gas naturale dalla Russia, con effetti giuridici diretti e senza alcun margine di discrezionalità per gli Stati membri quanto alla sua applicazione.
(19)A differenza di altri beni, il gas naturale è un bene omogeneo scambiato in grandi volumi e spesso rivenduto più volte tra operatori all'ingrosso. Tenuto conto del fatto che tracciare l'origine del gas naturale è particolarmente complesso e che i fornitori russi potrebbero tentare di eludere il presente regolamento, ad esempio con vendite mediante intermediari, trasbordi o trasporto attraverso altri paesi, il presente regolamento dovrebbe stabilire un quadro atto a determinare l'origine e il punto di esportazione effettivi del gas naturale importato nell'Unione.
(20)In particolare gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie per determinare l'origine e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione e stabilire se alle importazioni si applichi il divieto generale o una delle eccezioni. Poiché le condizioni contrattuali che definiscono gli elementi utili alla valutazione da parte delle autorità doganali sono spesso complesse, dette autorità dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. Il presente regolamento dovrebbe includere norme che garantiscano l'effettiva protezione dei segreti commerciali delle imprese interessate.
(21)Le autorità doganali dovrebbero cooperare con le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione per attuare il presente regolamento e scambiare le informazioni pertinenti, segnatamente in sede di valutazione delle esenzioni che consentirebbero le importazioni di gas naturale russo dopo il 1º gennaio 2026. Le autorità doganali, le autorità di regolazione, le autorità competenti e l'ACER dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari allo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri, ove necessario. L'ACER dovrebbe contribuire al processo di monitoraggio dell'attuazione mettendo a disposizione le proprie competenze. Per facilitare la creazione dei necessari sistemi comuni interoperabili di informazione, la Commissione e gli Stati membri possono valutare la possibilità di attingere al bilancio del Fondo Sicurezza interna. Le autorità doganali dovrebbero notificare ogni mese alle autorità di regolazione, alle autorità nazionali competenti e alla Commissione gli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas russo (ad esempio quantità importate nel quadro di contratti a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali).
(22)La Russia è un grande esportatore di gas ma non ha ricoperto in passato un ruolo significativo in quanto paese di transito del gas. Questo è dovuto a diversi fattori, tra cui la mancanza di infrastrutture di rigassificazione, l'organizzazione degli scambi di gas in Russia come monopolio delle esportazioni via gasdotto, i modelli commerciali delle imprese russe del gas, che non si basano sull'organizzazione di trasferimenti, o l'ubicazione geografica del paese. Pertanto le importazioni di gas naturale che arrivano attraverso punti di interconnessione tra la Federazione russa e l'Unione sono in genere originarie della Federazione russa oppure esportate direttamente o indirettamente dalla Federazione russa. Lo stesso vale per il gas importato attraverso punti di interconnessione tra l'Unione e la Serbia, dal momento che quest'ultima, per ragioni tecniche, può esportare verso l'Unione solo gas di origine russa. Pertanto, e tenuto conto degli incentivi dei fornitori russi a eludere il divieto di importazione, quando il gas è importato via punti di entrata russi o serbi le autorità doganali dovrebbero esigere prove che ne attestino in modo chiaro e inequivocabile l'origine non russa o il punto di esportazione. I documenti presentati dovrebbero permettere di tracciare il gas importato fino al luogo di produzione.
(23)L'esperienza acquisita con l'annunciata eliminazione progressiva delle forniture di gas attraverso l'Ucraina ha dimostrato che una buona preparazione e il coordinamento all'insegna della solidarietà possono effettivamente evitare turbative del mercato o problemi di sicurezza dell'approvvigionamento derivanti dal cambiamento di fornitori di gas. Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel 2028 in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, gli Stati membri dovrebbero elaborare e presentare entro il 1º marzo 2026 piani nazionali di diversificazione. Tali piani dovrebbero descrivere sia le misure previste a livello nazionale o regionale per ridurre la domanda, promuovere la produzione di energia rinnovabile e garantire forniture alternative, sia i possibili ostacoli tecnici o regolatori che potrebbero complicare il processo di diversificazione. Poiché detto processo potrebbe richiedere il coordinamento delle misure a livello nazionale, regionale o dell'Unione, la Commissione dovrebbe valutare i piani nazionali di diversificazione ed eventualmente formulare raccomandazioni per suggerire adeguamenti ove necessario.
(24)Nella dichiarazione di Versailles i capi di Stato degli Stati membri si sono impegnati ad affrancarsi gradualmente non solo dalle forniture di gas dalla Russia, bensì anche da altre forniture energetiche, in particolare quelle di petrolio. Sebbene siano già in vigore misure tese a porre gradualmente fine alle importazioni di petrolio dalla Russia, che sono diminuite notevolmente, il proseguimento di questo processo potrebbe richiedere azioni preparatorie specifiche e il coordinamento con i paesi confinanti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto elaborare piani nazionali di diversificazione anche per il petrolio, riguardo ai quali la Commissione dovrebbe poter formulare raccomandazioni.
(25)L'esperienza maturata durante la crisi del gas del 2022 e del 2023 insegna che per monitorare l'approvvigionamento di gas nell'Unione sono essenziali informazioni esaustive sulla relativa situazione e sulle possibili dipendenze di approvvigionamento. Gli importatori di gas russo che si avvalgono delle esenzioni previste dal presente regolamento dovrebbero pertanto presentare alla Commissione tutte le informazioni necessarie a valutare con efficacia i possibili rischi per gli scambi di gas. Tali informazioni dovrebbero includere i parametri chiave dei pertinenti contratti di fornitura di gas o addirittura interi passaggi di testo, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni contrattuali. In sede di monitoraggio dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni sulle importazioni fornite dalle autorità doganali e le informazioni incluse nei piani nazionali di diversificazione. La Commissione dovrebbe informare periodicamente il gruppo di coordinamento del gas istituito dal regolamento (UE) 2017/1938 riguardo al processo di eliminazione progressiva a livello dell'Unione e presentare una relazione annuale sull'abbandono graduale del gas russo, eventualmente accompagnata da raccomandazioni e azioni specifiche per l'Unione finalizzate ad accelerare il processo.
(26)Gli Stati membri e l'Unione dovrebbero cooperare strettamente all'attuazione del presente regolamento. Considerata la recente prassi della Federazione russa di modificare unilateralmente le procedure giudiziarie e arbitrali in modo incompatibile con il diritto internazionale consuetudinario o i trattati bilaterali di investimento conclusi tra Stati membri e Russia, in base al diritto internazionale che le imprese e gli Stati membri interessati non possono essere considerati responsabili di sentenze, lodi arbitrali, compresi quelli tra Stati e investitori, o altre decisioni giudiziarie adottate in esito a procedure che sono illegali ai sensi del diritto internazionale consuetudinario o di un trattato bilaterale di investimento e contro i quali la persona o lo Stato membro interessato non ha accesso effettivo a mezzi di ricorso nella pertinente giurisdizione. Per quanto concerne le responsabilità finanziarie connesse a possibili casi di risoluzione delle controversie investitore-Stato, si fa riferimento, ove applicabile, al regolamento (UE) n. 912/2014.
(27)L'Unione ha istituito un solido quadro giuridico per garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas in ogni momento e affrontare eventuali crisi di approvvigionamento in modo coordinato, imponendo tra l'altro agli Stati membri obblighi di solidarietà effettiva e operativa nei confronti dei paesi confinanti bisognosi di gas. La Commissione dovrebbe monitorare su base continuativa l'evoluzione dei rischi di mercato per l'approvvigionamento di gas derivanti dagli scambi di gas con la Russia a livello unionale, regionale e di Stato membro. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che mettano seriamente a repentaglio la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, è opportuno conferire alla Commissione il potere di adottare le necessarie misure di emergenza autorizzando uno a più Stati membri a sospendere l'applicazione dei divieti di importazione di gas naturale o GNL di cui al presente regolamento. Tale autorizzazione dovrebbe essere limitata nel tempo e la decisione di esecuzione della Commissione può imporre condizioni supplementari al fine di garantire che la sospensione si limiti allo stretto necessario per contrastare la minaccia. La Commissione dovrebbe monitorare attentamente l'applicazione di tali autorizzazioni temporanee.
(28)Le misure proposte sono pienamente allineate al principio di solidarietà energetica. Il livello di esposizione alle importazioni di gas russo varia da uno Stato membro all'altro e molti Stati membri hanno già adottato misure per affrancarsene. La presente proposta di regolamento garantirà un approccio armonizzato a livello di UE in materia di eliminazione graduale del gas russo, preservando la solidarietà tra Stati membri.
(29)Poiché gli obiettivi del presente regolamento connessi al monitoraggio di possibili dipendenze relative al gas non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri in modo coordinato e senza rischi di frammentazione del mercato, ma possono essere conseguiti meglio e con maggiore efficienza a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(30)Data l'importanza per l'Unione di affrancarsi senza indugio da ulteriori dipendenze economiche dalle importazioni di gas dalla Federazione russa, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento definisce un quadro per eliminare di fatto l'esposizione dell'Unione ai significativi rischi commerciali e di sicurezza derivanti dagli scambi di gas con la Federazione russa, stabilendo:
a) un divieto progressivo di importazione di gas naturale dalla Federazione russa e di prestazione di servizi dei terminali GNL;
b) norme per l'attuazione e il monitoraggio effettivi di tale divieto nonché l'eliminazione progressiva delle importazioni di petrolio dalla Russia;
c) disposizioni volte a valutare meglio la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nell'Unione.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
1)"gas naturale": il gas naturale come definito all'articolo 2, punto 1), della direttiva (UE) 2024/1788 del Parlamento europeo e del Consiglio e di cui ai codici della nomenclatura combinata (NC) 2711 11 00 e 2711 21 00;
2)"GNL": il gas naturale liquefatto di cui al codice NC 2711 11 00;
3)"gas naturale allo stato gassoso": il gas naturale di cui al codice NC 2711 21 00;
4)"contratto di fornitura a lungo termine": contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, di durata superiore a un anno;
5)"contratto di fornitura a breve termine": contratto di fornitura di gas naturale, a esclusione degli strumenti derivati sul gas naturale, di durata inferiore a un anno;
6)"paese senza sbocco sul mare": paese interamente circondato da terra e privo di accesso diretto al mare;
7)"importatore": persona fisica o giuridica che ha la facoltà di decidere e ha deciso che il gas naturale proveniente da un paese terzo deve essere introdotto nel territorio doganale dell'Unione o altrimenti immesso sul mercato dell'Unione;
8)"autorità doganale": autorità doganale come definita all'articolo 5, punto 1), del regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;
9)"autorità competente": autorità competente come definita all'articolo 2, punto 7), del regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio;
10)"autorità di regolazione": autorità di regolazione designata ai sensi dell'articolo 76, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2024/1788;
11)"controllo": controllo come definito all'articolo 2, punto 55), della direttiva (UE) 2024/1788;
12)"servizi a lungo termine dei terminali GNL": servizi prestati dai gestori dei sistemi GNL ai clienti, in particolare lo scarico, lo stoccaggio, l'invio, l'ormeggio (carico e scarico), la rigassificazione, la liquefazione virtuale (backhaul), il carico di autocarri, il bunkeraggio di GNL, compresi i servizi ausiliari e lo stoccaggio provvisorio necessari per il processo di rigassificazione e successiva consegna al sistema di trasporto nell'ambito di contratti di durata superiore a un anno;
13)"punto di interconnessione": punto di interconnessione come definito all'articolo 2, punto 63), della direttiva (UE) 2024/1788;
14)"punto di entrata": punto di entrata come definito all'articolo 2, punto 61), della direttiva (UE) 2024/1788;
15)"punto di scambio virtuale": punto di scambio virtuale come definito all'articolo 2, punto 59), della direttiva (UE) 2024/1788;
16)"quantitativi contrattuali": quantitativi di gas naturale che l'acquirente o l'importatore è tenuto ad acquistare e il venditore o l'esportatore è tenuto a fornire, come specificato nel contratto di fornitura, esclusi i volumi derivanti da adeguamenti del contratto, quali quantitativi di reintegro, recuperi di carenze o altre modifiche volumetriche ai sensi del contratto; nel caso dei contratti di fornitura a lungo termine, i quantitativi contrattuali sono annuali;
17)"quantitativi di reintegro": volumi di gas naturale che l'acquirente o l'importatore ha il diritto o l'obbligo di prendere in consegna e pagare nei periodi successivi, nel rispetto dei requisiti minimi "take or pay", al fine di compensare eventuali carenze nei quantitativi contrattuali che non sono stati accettati in periodi precedenti, come previsto nel contratto di fornitura a lungo termine;
18)"calendario di consegna": calendario o piano concordato tra le parti di un contratto di fornitura di gas, che specifica i quantitativi di gas che devono essere consegnati dal venditore o dall'esportatore e ricevuti dall'acquirente o dall'importatore in determinati intervalli di tempo, comprese le tempistiche, il luogo e le condizioni di consegna, come stabilito nel contratto di fornitura o in qualsiasi altra procedura operativa correlata;
19)"programma di trasporto" (nomination): programma di trasporto come definito all'articolo 2, punto 8), del regolamento (UE) 2024/1789 del Parlamento europeo e del Consiglio;
20)"petrolio": petrolio greggio, liquidi di gas naturale, prodotti base di raffineria, additivi, ossigenati e altri idrocarburi e prodotti petroliferi di cui ai codici NC 2709 e 2710.
CAPO II
DIVIETO PROGRESSIVO DI IMPORTAZIONE DI GAS NATURALE DALLA FEDERAZIONE RUSSA
Articolo 3
Divieto di importazione di gas naturale dalla Federazione russa
1.
L'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.
2.
L'importazione di GNL originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa è vietata a decorrere dal 1º gennaio 2026 a meno che si applichi una delle eccezioni di cui all'articolo 4.
Articolo 4
Fase di transizione per i contratti di fornitura in essere
1.
Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 17 giugno 2026.
2.
Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3:
a)
sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a breve termine con consegna presso un punto di interconnessione con un paese senza sbocco sul mare, e
b)
esiste un contratto di fornitura a lungo termine con consegna presso il punto di scambio virtuale di tale paese senza sbocco sul mare per l'importazione via gasdotto di gas naturale allo stato gassoso, originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, che è stato concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente,
l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.
3.
Se l'importatore può dimostrare alle autorità doganali che le importazioni di gas naturale di cui all'articolo 3 sono effettuate nell'ambito di un contratto di fornitura a lungo termine concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 3 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.
4.
I quantitativi importati a norma dei paragrafi 1 e 2 non superano i quantitativi contrattuali.
Articolo 5
Divieto di prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL a clienti russi
La prestazione di servizi a lungo termine dei terminali GNL nell'UE a entità stabilite nella Federazione russa o a entità controllate da persone fisiche o giuridiche ivi stabilite è vietata a decorrere dal 1º gennaio 2026.
Articolo 6
Fase di transizione per i servizi dei terminali GNL nell'ambito di contratti in essere
Se il prestatore di servizi a lungo termine dei terminali GNL può dimostrare alle autorità doganali che tali servizi sono prestati nell'ambito di un contratto concluso prima del 17 giugno 2025 e non modificato successivamente, l'articolo 5 si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.
CAPO III
PRESENTAZIONE E SCAMBIO DI INFORMAZIONI PERTINENTI
Articolo 7
Presentazione di informazioni pertinenti da parte degli importatori
1. Gli importatori di gas naturale forniscono alle autorità doganali tutte le informazioni pertinenti necessarie per l'attuazione degli articoli 3 e 4, in particolare elementi atti a verificare se il gas naturale è originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.
Ai fini dell'applicazione dell'articolo 4, gli importatori di gas naturale forniscono alle autorità doganali e alle altre autorità coinvolte nel monitoraggio a norma degli articoli 9 e 10 elementi atti a valutare se le condizioni stabilite all'articolo 4 sono soddisfatte.
2. Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono almeno tutti i seguenti elementi:
a)
la data della conclusione del contratto di fornitura di gas;
b)
la durata del contratto di fornitura di gas;
c)
i quantitativi contrattuali di gas, inclusi tutti i diritti di flessibilità verso l'alto o verso il basso;
d)
l'identità delle parti del contratto di fornitura di gas, indicando anche, per le parti registrate nell'UE, il numero di registrazione e identificazione degli operatori economici (EORI);
e)
il produttore del gas e il paese di produzione e, se del caso, il paese in cui il gas è stato ulteriormente trattato;
f)
per le importazioni di GNL, il porto di primo carico;
g)
i punti di consegna, comprese eventuali flessibilità a tale riguardo;
h)
qualsiasi modifica del contratto di fornitura di gas, con indicazione del contenuto e della data, a eccezione delle modifiche che riguardano unicamente il prezzo del gas.
3.
Le autorità doganali o le altre autorità coinvolte nel monitoraggio a norma degli articoli 9 e 10 possono chiedere informazioni più dettagliate, a eccezione di quelle relative ai prezzi, purché le informazioni richieste siano necessarie per valutare se le condizioni stabilite agli articoli 3 e 4 sono soddisfatte. Nello specifico, le autorità doganali possono imporre agli importatori di presentare il testo integrale di determinate disposizioni del contratto di fornitura di gas o dell'intero contratto, a eccezione delle informazioni relative ai prezzi, in particolare quando talune disposizioni contrattuali sono interconnesse, o quando la piena conoscenza della formulazione delle disposizioni contrattuali è fondamentale per la valutazione. Qualora gli elementi forniti non siano considerati conclusivi, le autorità doganali possono rifiutare l'immissione in libera pratica delle merci.
4.
Si presume che il gas naturale che entra nell'Unione attraverso i seguenti punti di interconnessione sia esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, a meno che l'importatore sia in grado di fornire alle autorità doganali prove inequivocabili del fatto che il gas naturale importato sia originario di un paese diverso dalla Federazione russa e abbia transitato da quest'ultima:
a)Imatra (FI/RU);
b)Narva (EE/RU);
c)Värska (EE/RU);
d)Luhamaa (LV/RU);
e)Šakiai (LT/RU);
f)Kotlovka (LT/BY);
g)Kondratki (PL/BY);
h)Wysokoje (PL/BY);
i)Tieterowka (PL/BY);
j)Kobryń (PL/BY);
k)Greifswald (DE/RU);
l)Strandzha 2 (BG)/Malkoclar (TR) – TurkStream;
m)Kiskundorozsma-2 (HU)/Horgos (RS);
n)Kiskundorozsma (HU/RS);
o)Kireevo (BG)/Zaychar (RS);
p)Kalotina (BG)/Dimitrovgrad (RS).
Articolo 8
Presentazione di informazioni pertinenti da parte dei prestatori di servizi dei terminali GNL
I prestatori di servizi dei terminali GNL a clienti stabiliti nella Federazione russa o controllati da persone fisiche o giuridiche ivi stabilite forniscono alle autorità doganali le informazioni pertinenti per l'attuazione degli articoli 5 e 6.
Articolo 9
Monitoraggio effettivo
Le autorità doganali e, se del caso, le autorità competenti, le autorità di regolazione e l'Agenzia per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) garantiscono l'effettivo monitoraggio delle disposizioni del capo II, se necessario avvalendosi appieno dei loro poteri di esecuzione, e cooperano strettamente con le autorità nazionali competenti, le autorità di altri Stati membri, l'ACER o la Commissione.
Articolo 10
Scambio di informazioni
Le autorità doganali scambiano le informazioni ricevute dagli importatori di gas naturale con le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'ACER e la Commissione nella misura necessaria a garantire un'efficace valutazione del rispetto delle condizioni stabilite agli articoli da 3 a 6 del presente regolamento. Le autorità doganali dei diversi Stati membri si scambiano le informazioni ricevute dagli importatori di gas naturale nella misura necessaria e cooperano al fine di evitare l'elusione. Esse si avvalgono degli strumenti e delle banche dati esistenti che consentono lo scambio efficace di informazioni pertinenti tra le autorità nazionali del loro Stato membro e le autorità di altri Stati membri, o mettono a punto tali strumenti ove necessario.
Entro il 31 agosto 2026 e il 31 agosto 2027 l'ACER, sulla base dei dati ricevuti a norma del presente regolamento e delle proprie informazioni, pubblica una relazione in cui fornisce una panoramica dei contratti di fornitura di gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e valuta l'impatto della diversificazione sui mercati dell'energia.
Se del caso, la Commissione e l'ACER condividono le informazioni pertinenti sui contratti di importazione di gas russo in loro possesso con le autorità doganali per agevolare l'applicazione del presente regolamento.
CAPO IV
PIANI NAZIONALI DI DIVERSIFICAZIONE
Articolo 11
Piani nazionali di diversificazione per il gas naturale
1.
Gli Stati membri elaborano un piano di diversificazione che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione dell'approvvigionamento di gas e la fine di tutte le importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa entro il 1º gennaio 2028, termine fissato per il divieto totale delle importazioni russe.
2.
Il piano nazionale di diversificazione del gas naturale comprende tutte le seguenti informazioni:
a) le informazioni disponibili sul volume delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nell'ambito di contratti di fornitura in essere, nonché sui servizi dei terminali GNL acquistati contrattualmente da persone fisiche o giuridiche ivi stabilite, se del caso;
b) una chiara descrizione delle misure in vigore e previste a livello nazionale per sostituire il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e, se disponibili, le opzioni previste per le forniture e le rotte di approvvigionamento alternative. Nello specifico tali misure possono includere l'uso della piattaforma AggregateEU a norma dell'articolo 43 della direttiva (UE) 2024/718, misure di sostegno agli sforzi di diversificazione delle imprese energetiche, la cooperazione in gruppi regionali quali il gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), l'individuazione di alternative alle importazioni di gas naturale attraverso l'elettrificazione, misure di efficienza energetica, la promozione della produzione di biogas, biometano e idrogeno pulito, la diffusione delle energie rinnovabili o misure volontarie di riduzione della domanda;
c) l'individuazione di eventuali ostacoli tecnici, contrattuali o normativi alla sostituzione del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli.
3.
Entro il 1º marzo 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani nazionali di diversificazione utilizzando il modello che figura nell'allegato I.
4.
La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l'attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale. Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento del gas istituito dall'articolo 4 del regolamento (UE) 2017/1938 in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione di tali piani. Sulla base dei piani nazionali di diversificazione, la Commissione valuta l'attuazione dell'eliminazione progressiva del gas russo e aggiorna il gruppo di coordinamento del gas, a norma dell'articolo 13 del presente regolamento.
Articolo 12
Piani nazionali di diversificazione per il petrolio
1.
Qualora ricevano importazioni di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, gli Stati membri elaborano un piano di diversificazione che descriva le misure, le tappe e i potenziali ostacoli per quanto riguarda la diversificazione del loro approvvigionamento petrolifero, così da porre fine, entro il 1º gennaio 2028, alle importazioni di petrolio originario della Federazione Russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa.
2.
Il piano nazionale di diversificazione per il petrolio comprende tutte le seguenti informazioni:
a) le informazioni disponibili sul volume delle importazioni dirette o indirette di petrolio dalla Russia nell'ambito di contratti di fornitura in essere;
b) le misure previste a livello nazionale per sostituire il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il calendario di attuazione e le opzioni previste per le forniture e le rotte di approvvigionamento alternative;
c) eventuali ostacoli tecnici o normativi alla sostituzione del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli.
3.
Entro il 1º marzo 2026 gli Stati membri notificano alla Commissione i rispettivi piani nazionali di diversificazione conformemente al / utilizzando il modello che figura nell'allegato II.
4.
La Commissione agevola, se del caso, la preparazione e l'attuazione dei piani nazionali di diversificazione per il petrolio. Gli Stati membri riferiscono periodicamente al gruppo di coordinamento per il petrolio istituito dall'articolo 17 della direttiva 2009/119/CE del Consiglio in merito ai progressi compiuti nella preparazione, adozione e attuazione di tali piani nazionali di diversificazione.
5.
Se il piano nazionale di diversificazione per il petrolio individua il rischio di non raggiungere l'obiettivo di eliminare il petrolio russo entro il 1º gennaio 2028, la Commissione, previa valutazione del piano, formula una raccomandazione specifica per lo Stato membro circa le modalità per giungere tempestivamente all'eliminazione. A seguito di tale raccomandazione, lo Stato membro aggiorna il piano di diversificazione entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione.
CAPO V
MONITORAGGIO DELLA SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO DI GAS
Articolo 13
Modifiche del regolamento (UE) 2017/1938
Il regolamento (UE) 2017/1938 è così modificato:
1) all'articolo 2 sono aggiunti i punti 32) e 33) seguenti:
"33) "clausola take or pay", una disposizione contrattuale che obbliga l'acquirente a prendere in consegna o, in alternativa, a pagare per un dato quantitativo minimo di gas entro un determinato periodo di tempo, indipendentemente dal fatto che il gas sia effettivamente ricevuto;
34) "clausola deliver or pay", una disposizione contrattuale che obbliga il venditore a pagare una sanzione pecuniaria contrattuale in caso di mancata consegna del gas.";
2) l'articolo 14, paragrafo 6, è così modificato:
a) al primo comma è aggiunta la lettera c) seguente:
"c) alla Commissione e all'autorità competente interessata le seguenti informazioni relative ai contratti di fornitura di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa:
i)
le informazioni di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) XX/2025 [presente regolamento];
ii)
informazioni sui quantitativi da fornire e ricevere, comprese eventuali flessibilità nell'ambito delle clausole take or pay o deliver or pay;
iii)
i calendari di consegna (GNL) o i programmi di trasporto (gas da gasdotto);
iv)
eventuali flessibilità contrattuali relative ai quantitativi contrattuali annuali, compresi i quantitativi di reintegro;
v)
le condizioni per la sospensione o la cessazione delle consegne di gas, comprese le disposizioni in materia di forza maggiore;
vi)
informazioni sul diritto che disciplina il contratto e sul meccanismo arbitrale scelto;
vii)
gli elementi fondamentali di altri accordi commerciali che sono pertinenti per l'esecuzione del contratto di fornitura di gas, a esclusione delle informazioni relative ai prezzi.";
b) sono aggiunti il terzo e il quarto comma seguenti:
"Le informazioni di cui alla lettera c) sono fornite per ciascun contratto in formato disaggregato, compresi i passaggi del testo pertinenti nella loro interezza, escluse le informazioni relative ai prezzi, in particolare quando la piena conoscenza della formulazione delle disposizioni contrattuali è fondamentale per la valutazione della sicurezza dell'approvvigionamento o quando talune disposizioni contrattuali sono interconnesse.
I prestatori di servizi dei terminali GNL forniscono alla Commissione informazioni relative ai servizi prenotati dai clienti della Federazione russa o controllati da imprese della Federazione russa, inclusi i servizi oggetto del contratto, le quantità interessate e la durata del contratto.";
3) all'articolo 17, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"La Commissione provvede continuamente al monitoraggio dell'esposizione del sistema energetico dell'Unione alle forniture di gas russo, in particolare sulla base delle informazioni notificate alle autorità competenti a norma dell'articolo 14, paragrafo 6, lettera c).
La Commissione valuta l'attuazione dell'eliminazione progressiva del gas russo a norma del regolamento (UE) XX/2025 a livello nazionale, regionale e dell'Unione sulla base dei piani nazionali di diversificazione a norma dell'articolo 11 di tale regolamento. Tale valutazione è comunicata al gruppo di coordinamento del gas.
Sulla base delle conclusioni della valutazione di cui al terzo comma, la Commissione pubblica una relazione annuale in cui fornisce una panoramica completa dei progressi compiuti dagli Stati membri nell'attuazione dei rispettivi piani nazionali di diversificazione.
Se del caso, la relazione di cui al quarto comma può essere accompagnata da una raccomandazione della Commissione che individua possibili azioni e misure per garantire una diversificazione sicura dell'approvvigionamento e una tempestiva eliminazione del gas russo.
Lo Stato membro interessato aggiorna il piano nazionale di diversificazione entro tre mesi, tenendo conto della raccomandazione della Commissione.".
CAPO VI
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 14
Segreto professionale
1. Le informazioni riservate ricevute, scambiate o trasmesse a norma del presente regolamento sono soggette alle condizioni in materia di segreto professionale stabilite nel presente articolo.
2. L'obbligo di segreto professionale si applica a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per le autorità coinvolte nell'attuazione del presente regolamento o alle persone fisiche o giuridiche cui le autorità pertinenti hanno delegato i propri poteri, tra cui revisori dei conti ed esperti incaricati da dette autorità.
3. Le informazioni coperte dal segreto professionale non possono essere divulgate ad altre persone o autorità se non in forza di disposizioni del diritto dell'Unione o nazionale.
4. Tutte le informazioni scambiate tra le autorità pertinenti, in applicazione del presente regolamento, relativamente ad aspetti commerciali o operativi e ad altre questioni di natura economica o personale sono considerate riservate e sono soggette all'obbligo del segreto professionale, salvo quando l'autorità competente dichiara al momento della loro comunicazione che tali informazioni possono essere divulgate o quando la divulgazione è necessaria ai fini di procedimenti giudiziari.
Articolo 15
Monitoraggio e riesame
La Commissione monitora costantemente gli sviluppi del mercato dell'energia dell'Unione, in particolare per quanto riguarda le potenziali dipendenze per l'approvvigionamento di gas o altri rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento in relazione alle importazioni di energia dalla Federazione russa. In caso di sviluppi improvvisi e significativi che minacciano gravemente la sicurezza dell'approvvigionamento di uno o più Stati membri, la Commissione può autorizzare uno o più Stati membri a sospendere temporaneamente, in tutto o in parte, l'applicazione del capo II del presente regolamento. La decisione della Commissione può fissare determinate condizioni, in particolare per garantire che qualsiasi sospensione sia limitata allo stretto necessario per contrastare la minaccia.
Articolo 16
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il
COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 17.6.2025
COM(2025) 828 final
ALLEGATI
della
PROPOSTA DI REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e
al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e
recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938
{SWD(2025) 830 final}
ALLEGATO I
1.Modello per i piani nazionali di diversificazione per il gas naturale
Il presente modello è destinato alle autorità nazionali che elaborano un piano nazionale di diversificazione a norma dell'articolo 11. Il piano deve comprendere quanto segue.
Informazioni generali
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Nome dell'autorità responsabile della preparazione del piano
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Descrizione del sistema del gas, inclusa la descrizione di:
i) domanda di gas;
ii) mix di approvvigionamento tenendo conto della dipendenza dalle forniture dalla Russia
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Informazioni principali sull'importazione di gas originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nello Stato membro
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Estremi dei singoli contratti comunicati dagli importatori alle autorità competenti e alla Commissione
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Servizi dei terminali GNL prenotati da imprese della Federazione russa
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Quantitativi contrattuali complessivi di gas russo destinati alla consegna nello Stato membro
Indicare flessibilità contrattuali e luogo di consegna (punto di interconnessione, punto di importazione, terminale GNL, ecc.)
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Descrizione delle misure volte a sostituire il gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa
3.1. La descrizione deve comprendere gli elementi elencati di seguito.
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Opzioni di diversificazione:
i) forniture alternative;
ii) rotte di approvvigionamento alternative;
iii) aggregazione della domanda
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Descrizione della misura e dei suoi obiettivi, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati e le tappe intermedie nel caso di una misura in più fasi
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Calendario di attuazione
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Impatto delle misure sul sistema energetico, compreso l'impatto su modelli di flusso, capacità infrastrutturali, tariffe, ecc.
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Impatto sugli Stati membri confinanti
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Ostacoli tecnici o normativi alla sostituzione del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa
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Ostacoli tecnici e normativi
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Opzioni per superare gli ostacoli e calendario
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Categoria
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Sostituzione dei volumi per l'eliminazione progressiva
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Informazioni richieste
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Descrizione delle misure in vigore e previste a livello nazionale volte a sostituire i volumi residui di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa:
i) quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati con ciascuna misura, ii) calendario di attuazione (inizio e fine), iii) opzioni per forniture e rotte di approvvigionamento alternative
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Gas via gasdotto
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GNL
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ALLEGATO II
2.Modello per i piani nazionali di diversificazione per il petrolio
Il presente modello è destinato alle autorità nazionali che elaborano un piano nazionale di diversificazione circostanziato a norma dell'articolo 12. Il piano deve comprendere quanto segue.
Informazioni generali
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Nome dell'autorità responsabile della preparazione del piano
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Descrizione del sistema petrolifero, inclusa la descrizione di:
i) domanda di petrolio;
ii) mix di approvvigionamento tenendo conto della dipendenza dalle forniture dalla Russia
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Informazioni principali sull'importazione di petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nello Stato membro
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Quantitativi contrattuali complessivi di petrolio russo destinati alla consegna nello Stato membro
Indicare la data di scadenza degli obblighi contrattuali
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Informazioni sull'identità dei diversi portatori di interessi (venditore, importatore e acquirente)
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Descrizione delle misure volte a sostituire il petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa
La descrizione deve comprendere gli elementi elencati di seguito.
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Opzioni di diversificazione:
i) forniture alternative;
ii) rotte di approvvigionamento alternative
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Descrizione della misura e dei suoi obiettivi, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati e le tappe intermedie nel caso di una misura in più fasi
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Calendario di attuazione
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Impatto delle misure sul sistema energetico, compreso l'impatto su modelli di flusso, capacità infrastrutturali, tariffe, ecc.
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Impatto sugli Stati membri confinanti
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Ostacoli tecnici o normativi alla sostituzione del petrolio originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa
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Ostacoli tecnici e normativi
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Opzioni per superare gli ostacoli e calendario
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ALLEGATO III
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
3
1.2.
Settore/settori interessati
3
1.3.
Obiettivi
3
1.3.1.
Obiettivi generali
3
1.3.2.
Obiettivi specifici
3
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
3
1.3.4.
Indicatori di prestazione
3
1.4.
La proposta/iniziativa riguarda:
4
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
4
1.5.1.
Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
4
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
4
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
4
1.5.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
5
1.5.5.
Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
5
1.6.
Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
6
1.7.
Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
6
2.
MISURE DI GESTIONE
8
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
8
2.2.
Sistema o sistemi di gestione e di controllo
8
2.2.1.
Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
8
2.2.2.
Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
8
2.2.3.
Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
8
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
9
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
10
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
10
3.2.
Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
12
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
12
3.2.1.1.
Stanziamenti dal bilancio votato
12
3.2.1.2.
Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
17
3.2.2.
Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
22
3.2.3.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
24
3.2.3.2.
Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
24
3.2.3.3.
Totale degli stanziamenti
24
3.2.4.
Fabbisogno previsto di risorse umane
25
3.2.4.1.
Finanziamento a titolo del bilancio votato
25
3.2.4.2.
Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne
26
3.2.4.3.
Fabbisogno totale di risorse umane
26
3.2.5.
Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
28
3.2.6.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
28
3.2.7.
Partecipazione di terzi al finanziamento
28
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
29
4.
Dimensioni digitali
29
4.1.
Prescrizioni di rilevanza digitale
30
4.2.
Dati
30
4.3.
Soluzioni digitali
31
4.4.
Valutazione dell'interoperabilità
31
4.5.
Misure a sostegno dell'attuazione digitale
32
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938
1.2.
Settore/settori interessati
Politica energetica, politica doganale, politica commerciale
1.3.
Obiettivi
1.3.1.
Obiettivi generali
L'obiettivo principale della presente proposta legislativa è l'eliminazione gradualmente delle importazioni di energia dalla Russia, in particolare per quanto riguarda il gas e il petrolio, allo scopo di ridurre la dipendenza dell'Europa dai combustibili fossili e accelerare la transizione verso fonti di energia pulite. L'eliminazione graduale delle importazioni di gas russo deve essere completata entro il 2027.
La Federazione russa si è sistematicamente dimostrata un partner inaffidabile strumentalizzando la fornitura di gas e manipolando i mercati dell'energia a scapito degli interessi essenziali dell'Unione in materia di sicurezza internazionale, per esempio attraverso l'accumulo delle capacità nell'infrastruttura del gas naturale. Le restanti importazioni di gas russo comportano pertanto rischi significativi per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico dell'Unione con conseguenze economiche e sociali dannose. In tale contesto e considerando che la sicurezza dell'Unione è messa a repentaglio anche da altri pagamenti per le importazioni di energia russa, pari a 23 miliardi di EUR all'anno, è necessario adottare misure supplementari per eliminare tali importazioni, tenendo presente che l'abbandono totale dell'approvvigionamento energetico dalla Federazione russa deve essere un processo graduale, attento alla sicurezza dell'approvvigionamento e alle considerazioni di mercato.
1.3.2.
Obiettivi specifici
Lo scopo della proposta di regolamento è contribuire alla fine effettiva delle dipendenze e dell'esposizione dell'Unione ai rischi significativi per gli scambi commerciali e la sicurezza energetica derivanti dalle importazioni di gas e petrolio dalla Federazione russa. Le mancata gestione delle attuali dipendenze rimanenti potrebbe rendere l'Unione particolarmente vulnerabile a potenziali azioni coercitive imprevedibili della Federazione russa.
Il regolamento proposto mira a eliminare con un'azione decisa il gas da gasdotto e il gas naturale liquefatto (GNL) di origine russa o esportati direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, impedendone l'accesso al mercato dell'Unione. La proposta di regolamento stabilisce il divieto di importazione di gas naturale via gasdotto e di GNL dalla Federazione russa a decorrere dal 1º gennaio 2026.
Per rafforzare il divieto di importazione di gas naturale russo, la proposta di regolamento impone, a decorrere dal 1º gennaio 2026, il divieto di prestare servizi a lungo termine dei terminali GNL dell'UE alle entità stabilite nella Federazione russa o controllate da soggetti russi nell'ambito di contratti stipulati o modificati dopo il 17 giugno 2025, mentre i contratti conclusi prima di tale data sono soggetti al divieto a partire dal 1º gennaio 2028. Ciò metterebbe la corrispondente capacità di importazione dei terminali GNL dell'UE a disposizione di fornitori alternativi.
Per un'attuazione effettiva del divieto di importazione, la proposta di regolamento introduce meccanismi volti a migliorare la trasparenza, il monitoraggio e la tracciabilità del gas russo nei mercati dell'Unione. Di conseguenza, gli importatori di gas russo sarebbero tenuti a fornire alle autorità doganali le informazioni necessarie per consentire l'applicazione delle restrizioni alle importazioni di gas dalla Federazione russa. Per contribuire a tali sforzi, le autorità doganali dovrebbero promuovere lo scambio di informazioni con le autorità di regolazione, le autorità competenti, l'Agenzia dell'Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell'energia (ACER) e la Commissione.
Per organizzare l'abbandono totale del gas russo nel 2028 in maniera coordinata e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia, la proposta di regolamento spinge gli Stati membri ad assumere un ruolo attivo elaborando e attuando piani nazionali di diversificazione con il fine ultimo di affrancarsi dal gas naturale russo. Tali piani devono definire misure e tappe precise per il graduale affrancamento dalle importazioni dirette o indirette di gas russo. Insieme a una cooperazione più intensa con le autorità doganali nazionali, questa serie completa di dati consentirà alla Commissione di colmare le lacune attuali in relazione ai dettagli dei contratti di fornitura con la Russia. I piani nazionali di diversificazione consentiranno alla Commissione di coordinare le misure di diversificazione e, ove necessario, fornire consulenza. Dall'analisi dei piani nazionali di diversificazione effettuata dalla Commissione dovrebbe scaturire una relazione ed eventualmente raccomandazioni di misure a livello dell'UE volte ad accelerare la riduzione della dipendenza dal gas russo.
Per colmare le lacune relative ai dettagli dei contratti di fornitura con la Russia, la proposta di regolamento prevede un nuovo quadro per la trasparenza e il monitoraggio che impone agli importatori di gas naturale di origine russa di fornire informazioni contrattuali dettagliate alla Commissione e alle autorità nazionali competenti. In sede di monitoraggio della sicurezza dell'approvvigionamento di gas nell'Unione, la Commissione dovrebbe prendere in considerazione anche le informazioni sulle importazioni fornite dalle autorità doganali e le informazioni incluse nei piani nazionali di diversificazione degli Stati membri.
La proposta di regolamento impone agli Stati membri di preparare piani di diversificazione anche per eliminare le importazioni di petrolio russo, con l'obiettivo di raccogliere informazioni e coordinare la cessazione totale delle forniture di petrolio entro la fine del 2027, come previsto dalla dichiarazione di Versailles.
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
Questo approccio unificato implica una strategia globale volta a troncare le dipendenze energetiche dalla Federazione russa, affermando in tal modo l'impegno dell'Unione a favore di un sistema energetico indipendente e resiliente. Più in generale, la proposta di regolamento persegue l'obiettivo di migliorare la sicurezza economica dell'Unione nel settore dell'approvvigionamento energetico.
1.3.4.
Indicatori di prestazione
Entro il 1º marzo 2026 gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali di diversificazione, con azioni concrete e calendari per la cessazione delle importazioni di gas naturale e petrolio russi conformemente alla proposta di regolamento.
Nei piani nazionali di diversificazione per il gas naturale gli Stati membri dovrebbero includere quanto segue: i) le informazioni disponibili sul volume delle importazioni di gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa nell'ambito di contratti di fornitura in essere, nonché sui servizi dei terminali GNL acquistati contrattualmente da persone fisiche o giuridiche ivi stabilite, se del caso; ii) una chiara descrizione delle misure in vigore e previste a livello nazionale per affrancarsi dal gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa, compresi i quantitativi che si prevede saranno progressivamente eliminati, le tappe e il relativo calendario di attuazione, nonché le opzioni previste per le forniture e le rotte di approvvigionamento alternative. Nello specifico tali misure possono includere l'uso della piattaforma AggregateEU, misure di sostegno agli sforzi di diversificazione delle imprese energetiche, la cooperazione in gruppi regionali quali il gruppo ad alto livello sull'interconnessione energetica nell'Europa centrale e sudorientale (CESEC), l'individuazione di alternative alle importazioni di gas naturale attraverso l'elettrificazione, misure di efficienza energetica, la promozione della produzione di biogas, biometano e idrogeno pulito, la diffusione delle energie rinnovabili o misure volontarie di riduzione della domanda; iii) l'individuazione di eventuali ostacoli tecnici o normativi alla sostituzione del gas naturale originario della Federazione russa o esportato direttamente o indirettamente dalla Federazione russa e opzioni per superare tali ostacoli.
Le autorità doganali e le autorità nazionali competenti dovrebbero inoltre monitorare l'attuazione del divieto di importazione di gas naturale russo e degli obblighi stabiliti dal presente regolamento. Tali autorità dovrebbero scambiarsi tutte le informazioni necessarie per valutare se il divieto di importazione e i relativi obblighi sono rispettati, così da poter esaminare i possibili rischi per gli scambi di gas e la sicurezza dell'approvvigionamento.
La Commissione valuterà l'attuazione della proposta di regolamento e i progressi compiuti nell'eliminazione graduale del gas russo sulla base delle informazioni ricevute. Tale valutazione dovrebbe essere pubblicata in una relazione annuale.
1.4.
La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
Considerando che dal 2022 la maggior parte degli Stati membri e dei partecipanti al mercato ha messo fine alle relazioni di fornitura con la Federazione russa, a partire dal 1º gennaio 2026 la presente proposta di regolamento comporta un divieto di importazione di gas nell'ambito di nuovi contratti conclusi dopo il [17 giugno 2025].
Entro il 1º marzo 2026 gli Stati membri dovrebbero elaborare piani nazionali di diversificazione che definiscano misure e tappe precise per il graduale affrancamento dalle importazioni dirette o indirette di gas dalla Federazione russa.
Tali piani dovrebbero aiutare gli Stati membri ad organizzarsi in vista dell'abbandono totale coordinato del gas russo nel 2028 e dare al mercato il tempo di prepararsi ai cambiamenti che questo comporta senza rischi per la sicurezza dell'approvvigionamento di gas né ripercussioni significative sui prezzi dell'energia.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante): La guerra di aggressione russa nei confronti dell'Ucraina ha avuto un notevole impatto negativo sull'economia dell'Unione. Il conflitto ha perturbato gravemente le catene di approvvigionamento globali, causato notevoli rincari dell'energia e causato una marcata volatilità sui mercati. Di conseguenza, le relazioni commerciali dell'Unione con la Russia sono state sostanzialmente compromesse.
Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post): In risposta all'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina nel febbraio 2022 e in linea con la dichiarazione di Versailles dei capi di Stato o di governo, nel maggio 2022 la Commissione ha varato il piano REPowerEU. L'Unione è riuscita a ridurre le importazioni di gas russo di oltre il 70 % tra il 2021 e il 2023, passando da 150 a 43 miliardi di metri cubi, e i prezzi dell'energia sono notevolmente diminuiti rispetto ai picchi del 2022. In tale contesto e considerando che la sicurezza dell'Unione è messa a repentaglio anche da altri pagamenti per le importazioni di gas russo, pari a 15 miliardi di EUR all'anno, è necessario adottare misure supplementari per eliminare tali importazioni, tenendo presente che l'abbandono totale dell'approvvigionamento energetico dalla Federazione russa deve essere un processo graduale, attento alla sicurezza dell'approvvigionamento e alle considerazioni di mercato.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Il settore energetico è stato profondamente colpito in quanto la Russia ha sfruttato la dipendenza dell'Unione dalle sue esportazioni di energia come strumento coercitivo e mezzo di manipolazione. La dipendenza dalle importazioni di energia dalla Russia ha reso l'Unione e i suoi Stati membri vulnerabili alle interruzioni dell'approvvigionamento e alla fluttuazione dei prezzi, con un conseguente impatto di vasta portata sull'intera economia. Gli elevati prezzi dell'energia hanno inciso negativamente sulla competitività delle industrie dell'UE, minando in ultima analisi la stabilità economica e le prospettive di crescita dell'Unione.
In passato la Russia ha già minacciato la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione: l'interruzione unilaterale dei flussi di gas verso l'Europa nel 2006, 2009 e 2014, la riduzione intenzionale dei flussi di gas e dei livelli di riempimento degli impianti di stoccaggio prima dell'invasione su vasta scala dell'Ucraina nell'autunno del 2021 e la successiva interruzione delle forniture di gas nel 2022.
Pertanto l'Unione non può più considerare la Federazione russa e le sue imprese energetiche partner commerciali affidabili.
L'impatto della strumentalizzazione dell'energia da parte della Russia non è circoscritto alla sicurezza dell'approvvigionamento energetico e ha gravemente danneggiato l'economia dell'Unione nel suo complesso. I prezzi dell'energia sono stati il principale motore dell'inflazione, che al suo apice ha raggiunto livelli superiori al 10 % nel 2022. Il sistema energetico dell'Unione ha subito gravi ripercussioni, che si sono propagate a cascata ai mercati al dettaglio e ai consumatori finali, in quanto l'economia dell'Unione dipende da un approvvigionamento energetico stabile e prevedibile.
Di conseguenza, lo scopo della proposta di regolamento è contribuire alla fine effettiva delle dipendenze e dell'esposizione dell'Unione ai rischi significativi per gli scambi commerciali e la sicurezza energetica derivanti dalle importazioni di gas e petrolio dalla Federazione russa. Le mancata gestione delle attuali dipendenze rimanenti potrebbe rendere l'Unione particolarmente vulnerabile a potenziali azioni coercitive imprevedibili della Federazione russa.
1.5.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
La legislazione proposta è pienamente in linea con il quadro finanziario pluriennale (QFP) nel riconoscere l'impatto negativo della guerra di aggressione illegale della Russia nei confronti dell'Ucraina, che ha riportato lo scontro bellico sul suolo europeo con un effetto devastante su più fronti, compresa l'energia. La presente proposta offre una serie di misure necessarie per affrontare la crescente instabilità geopolitica e le circostanze di crisi in cui viviamo ormai da qualche anno.
È inoltre in linea con l'evidente necessità di aumentare considerevolmente gli investimenti per promuovere la competitività a lungo termine. Accelerare la duplice transizione dell'Europa offre all'Unione l'occasione di riconquistare la leadership in settori chiave attraverso investimenti pubblici e privati intelligenti in settori strategici, preservando nel contempo la parità di condizioni nel mercato unico e, di conseguenza, la coesione. Ciò trova importanza anche alla luce delle attuali dipendenze strategiche, dell'evoluzione demografica in corso e dell'obiettivo di garantire un accesso all'energia a prezzi abbordabili.
Il bilancio dell'UE è lo strumento principale con cui l'Unione sostiene l'azione comune a livello unionale, perché preserva l'integrità del mercato unico, assicura economie di scala, efficacia, convergenza e solidarietà e trasmette il chiaro messaggio politico che l'UE è unita di fronte alle sfide. Per tutti i motivi di cui sopra, questo pacchetto legislativo si inserisce perfettamente in questo quadro solido e ben rodato.
1.5.5.
Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Il regolamento proposto richiederà un sostegno di bilancio per le assunzioni supplementari presso la DG ENER per monitorarne la corretta attuazione (comprese eventuali missioni all'estero). Si stima che saranno necessari tre posti di lavoro supplementari (agenti contrattuali FG IV) per svolgere adeguatamente i compiti di monitoraggio e valutazione proposti dal regolamento. Sarebbe importante considerare la possibilità che i funzionari della Commissione si rechino all'estero per spiegare e promuovere i messaggi del regolamento proposto, garantendone nel contempo la corretta attuazione. Si prevede che il finanziamento resterà nell'ambito dell'attuale quadro di bilancio dell'UE.
La proposta di regolamento prevede inoltre il sostegno dell'ACER alla valutazione e al monitoraggio dell'eliminazione graduale del gas russo. All'ACER saranno quindi attribuite mansioni aggiuntive, in particolare per quanto riguarda il monitoraggio dei contratti russi e l'assistenza alla Commissione e alle autorità nazionali, per cui avrà bisogno di risorse umane supplementari. Tali risorse possono essere reperite mediante la riassegnazione del personale originariamente destinato all'ACER per assolvere i compiti attribuiti all'Agenzia dal regolamento sul meccanismo di correzione del mercato (si veda la scheda finanziaria legislativa per la proposta di regolamento del Consiglio che istituisce un meccanismo di correzione del mercato per proteggere i cittadini e l'economia da rincari eccessivi, COM(2022) 668 final).
Considerando che il monitoraggio delle pratiche di importazione di gas naturale continuerà probabilmente oltre il 2027 e data la possibilità che la DG ENER debba occuparsi delle controversie derivanti dalla proposta di regolamento, la DG ENER potrebbe valutare l'opportunità di chiedere risorse umane supplementari dopo l'adozione del nuovo quadro finanziario pluriennale.
1.6.
Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
in vigore a decorrere dal 2025 fino al 2027
incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
a paesi terzi o organismi da questi designati;
a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
a organismi di diritto pubblico;
a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
2. MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
La misura proposta è incentrata su azioni politiche, monitoraggio e comunicazione e non prevede la gestione di alcuna entrata o spesa, solo l'assunzione di risorse umane supplementari (agenti contrattuali FG IV).
2.2.
Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.
Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Le spese corrispondenti ai contratti saranno gestite in linea con le procedure istituzionali.
2.2.2.
Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
La Commissione effettua controlli approfonditi sulla gestione dei contratti di lavoro e la DG ENER rispetta rigorose norme etiche. La proposta legislativa non comporta l'incasso di entrate e non richiede alcun meccanismo di controllo supplementare.
2.2.3.
Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il rischio complessivo di errori si prospetta molto basso ed è già coperto dal sistema di controllo in essere. Non dovrebbero essere necessari controlli automatizzati.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
La proposta legislativa non comporta l'incasso di entrate da parte della DG ENER. Le spese previste riguardano l'assunzione di risorse umane supplementari tra il 1º gennaio 2026 e il 31 dicembre 2027 e le missioni all'estero per i funzionari della Commissione competenti. Eventuali richieste di risorse umane aggiuntive oltre il 2027 dipenderanno dalle disponibilità di bilancio del nuovo quadro finanziario pluriennale.
Il rischio di frodi e irregolarità è considerato molto basso e sarà coperto dai controlli esistenti. La DG ENER ha rivisto la propria strategia antifrode in linea con gli orientamenti dell'OLAF nel 2020 e prevede un ulteriore aggiornamento nel 2026. La strategia locale comprende azioni mirate per promuovere la sensibilizzazione in materia di prevenzione delle frodi, azioni di valutazione dei rischi e una cooperazione efficace ed efficiente con gli organismi investigativi.
Il quadro istituzionale garantisce ai revisori esterni (Corte dei conti europea) e interni (IAS) il diritto di accesso alle informazioni, ai locali e al personale.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
Linee di bilancio esistenti
Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.
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Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
Partecipazione
|
|
|
2 – Coesione, resilienza e valori
|
Diss./
Non diss.
|
di paesi EFTA
|
di paesi candidati e potenziali candidati
|
di altri paesi terzi
|
altre entrate con destinazione specifica
|
|
|
06010102,01
|
Diss.
|
N.
|
N.
|
N.
|
N.
|
3.2.
Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.
Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
2
|
|
DG: ENER
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Linea di bilancio
|
Impegni
|
(1b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
|
Linea di bilancio 06010102.01
|
|
3)
|
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTALE stanziamenti
per la DG ENER
|
Impegni
|
=1a+1b+3
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+3
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTALE stanziamenti
per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
del quadro finanziario pluriennale
(importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti operativi
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 2
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
|
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)
|
Impegni
|
(4)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
Pagamenti
|
(5)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)
|
(6)
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTALE stanziamenti
per le rubriche da 1 a 6
|
Impegni
|
=4+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)
|
Pagamenti
|
=5+6
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
7
|
"Spese amministrative"
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
TOTALE DG <…….>
|
Stanziamenti
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7
|
Impegni
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
3.2.3.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,303
|
0,303
|
0,303
|
0,909
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
3.2.3.3.
Totale degli stanziamenti
|
TOTALE
STANZIAMENTI VOTATI
+
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Risorse umane
|
0,000
|
0,303
|
0,303
|
0,303
|
0,909
|
|
Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.4.
Fabbisogno previsto di risorse umane
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.
Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (06 01 01 02 01) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
3
|
3
|
3
|
|
TOTALE
|
0
|
3
|
3
|
3
|
3.2.4.3.
Fabbisogno totale di risorse umane
|
TOTALE STANZIAMENTI VOTATI
+
ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
[XX.01.YY.YY]
|
- in sede
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0
|
0
|
0
|
0
|
|
|
- nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (06 01 01 02) - esclusa la rubrica 7
|
0
|
3
|
3
|
3
|
|
TOTALE
|
0
|
3
|
3
|
3
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
Personale supplementare eccezionale*
|
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca
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Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
|
|
N/D
|
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
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|
|
3 CA
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|
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei
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/
|
|
Personale esterno
|
La presente proposta legislativa è articolata in una serie di opzioni che richiedono solide conoscenze politiche e un considerevole impegno di tempo. Attualmente la DG ENER dispone di una forza lavoro limitata che, se non venisse potenziata, potrebbe incidere sui compiti di monitoraggio e tracciamento derivanti dalla proposta. Il candidato deve disporre di una solida conoscenza del funzionamento dei mercati del gas e/o del petrolio ed essere familiare con le disposizioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e le norme sui mercati del gas/petrolio. Poiché la trasparenza, il monitoraggio e la comunicazione sono i punti fondamentali della proposta legislativa, il candidato dovrà i) garantire lo scambio agevole di informazioni tra le autorità doganali nazionali, le autorità nazionali dell'energia e la Commissione; ii) partecipare alla valutazione dei piani nazionali di diversificazione presentati dagli Stati membri in linea con le scadenze del calendario; all'occorrenza il candidato dovrebbe essere in grado di sostenere lo Stato membro nella definizione di un obiettivo più ambizioso.
I posti supplementari dovrebbero essere occupati quanto prima (al più tardi dal 1º gennaio 2026), almeno fino al termine ultimo per il completamento dell'eliminazione del gas, ossia il 31 dicembre 2027.
Considerando che il monitoraggio delle pratiche di importazione di gas naturale continuerà probabilmente oltre il 2027 e data la possibilità che la Commissione debba occuparsi delle controversie derivanti dalla proposta di regolamento, la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di chiedere risorse umane supplementari dopo all'adozione del nuovo quadro finanziario pluriennale.
|
3.2.5.
Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
La presente proposta non prevede investimenti connessi a tecnologie digitali.
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2021-2027
|
|
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
|
|
RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
|
|
TOTALE
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
3.2.6.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
Al fine di garantire la piena e adeguata attuazione del regolamento proposto, la DG ENER richiede che tre nuovi equivalenti a tempo pieno (ETP) assunti come "agenti contrattuali FG IV" diventino operativi il prima possibile (al più tardi dal 1º gennaio 2026) e fino al 31 dicembre 2027.
La linea di bilancio considerata a tale scopo è POWER-CAENER (E.06010102.01), in quanto il presente regolamento è pienamente in linea con gli obiettivi di REPowerEU.
Tali ETP dovranno possedere una conoscenza adeguata delle politiche in relazione ai mercati del gas e del petrolio e saranno incaricati delle attività di valutazione, monitoraggio e comunicazione derivanti dall'attuazione del regolamento in questione. La richiesta di bilancio dovrebbe inoltre includere la possibilità di organizzare missioni negli Stati membri per i funzionari della Commissione, a diversi livelli, per discutere con le autorità nazionali e/o le imprese interessate da tale legislazione.
Considerando che il monitoraggio delle pratiche di importazione di gas naturale continuerà probabilmente oltre il 2027 e data la possibilità che la Commissione debba occuparsi delle controversie derivanti dalla proposta di regolamento, la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di chiedere risorse umane supplementari dopo all'adozione del nuovo quadro finanziario pluriennale.
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.
Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
2024
|
Anno
2025
|
Anno
2026
|
Anno
2027
|
Totale
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
sulle risorse proprie.
su altre entrate.
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno 2024
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Anno 2025
|
Anno 2026
|
Anno 2027
|
|
Articolo ………….
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
4.
Dimensioni digitali
4.1.
Prescrizioni di rilevanza digitale
|
Si ritiene che le prescrizioni di rilevanza digitale contenute nel regolamento proposto siano limitate, riconducibili a due aspetti principali del testo legislativo proposto.
In primo luogo, la Commissione impone agli Stati membri di presentare i loro piani nazionali di diversificazione per eliminare il gas naturale e il petrolio russi utilizzando il modello fornito e di notificarli attraverso uno scambio ufficiale di corrispondenza elettronica, ispirandosi al meccanismo utilizzato nel caso dei piani di emergenza e dei piani d'azione preventivi previsti nel quadro del regolamento sulla sicurezza dell'approvvigionamento. Una volta ricevuti, la Commissione comunica oralmente l'avvenuta notifica di tali piani al gruppo di coordinamento del gas e li pubblica sul sito web della Commissione.
In secondo luogo il regolamento proposto dovrebbe istituire un quadro atto a determinare l'effettiva provenienza e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione. Gli importatori di gas naturale dovrebbero pertanto essere tenuti a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie a determinare l'origine e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione e stabilire se rientri in una delle eccezioni che consentono le importazioni di gas naturale russo dopo l'entrata in vigore del divieto. Le autorità doganali dovrebbero cooperare con le autorità di regolazione e le autorità competenti per attuare le disposizioni del regolamento e scambiare informazioni pertinenti.
Dato che i piani nazionali di diversificazione saranno notificati tramite uno scambio ufficiale di corrispondenza elettronica e che le autorità doganali, le autorità di regolazione e le autorità competenti dovrebbero disporre delle banche dati e degli strumenti necessari per garantire che le informazioni pertinenti possano essere scambiate, la DG ENER non prevede alcun impatto sul panorama informatico della Commissione, né la necessità di un nuovo prestito o investimento per i servizi informatici della Commissione.
|
4.2.
Dati
Le lacune esistenti per quanto riguarda i dettagli dei contratti di approvvigionamento dalla Russia compromettono la capacità dell'Unione di valutare la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. Di conseguenza, il regolamento proposto prevede un nuovo quadro per la trasparenza e il monitoraggio che impone agli importatori di gas di origine russa di fornire informazioni contrattuali dettagliate alla Commissione e alle altre autorità competenti. Le informazioni dovrebbero comprendere almeno tutti i seguenti elementi: la data della conclusione del contratto di fornitura di gas; la durata del contratto di fornitura di gas; i quantitativi contrattuali di gas, inclusi tutti i diritti di flessibilità verso l'alto o verso il basso; l'identità delle parti del contratto di fornitura di gas, compreso il numero EORI (numero di registrazione e identificazione degli operatori economici) dell'operatore economico dell'UE che acquista il gas; il produttore del gas e il paese di produzione e, se del caso, di ulteriore trattamento del gas; per le importazioni di GNL, il porto di primo carico; i punti di consegna, comprese eventuali flessibilità a tale riguardo; qualsiasi modifica del contratto di fornitura di gas, con indicazione del contenuto e della data, a eccezione delle modifiche che riguardano unicamente il prezzo del gas.
I dati saranno integrati dai piani nazionali di diversificazione degli Stati membri.
Insieme a una cooperazione più intensa con le autorità doganali e le altre autorità coinvolte nel monitoraggio, che possono richiedere informazioni più dettagliate, questa serie di dati completa consentirà alla Commissione di valutare l'esposizione dell'Unione alle forniture di gas russo e l'efficacia delle strategie di eliminazione progressiva.
|
4.3.
Soluzioni digitali
|
Non è prevista una soluzione digitale specifica per questo atto legislativo.
Le informazioni scambiate sono quelle incluse nei piani nazionali di diversificazione (quantità, dettagli del contratto, partner, logistica delle consegne e condizioni, a esclusione delle informazioni sui prezzi), che saranno notificati alla Commissione tramite scambio ufficiale di corrispondenza elettronica e, successivamente, al gruppo di coordinamento del gas, prima di essere pubblicati sul sito web della Commissione.
Per quanto concerne lo scambio di informazioni tra autorità doganali, autorità di regolazione, autorità competenti e ACER, queste dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari allo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri, ove necessario.
Le autorità doganali dovrebbero notificare ogni mese alle autorità di regolazione, alle autorità nazionali competenti, all'ACER e alla Commissione gli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas russo (ad esempio quantità importate nel quadro di contratti a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali).
|
4.4.
Valutazione dell'interoperabilità
|
Gli importatori di gas naturale dovrebbero essere tenuti a fornire alle autorità doganali tutte le informazioni necessarie a determinare l'origine e il punto di esportazione del gas naturale importato nell'Unione. Data la complessità delle informazioni richieste, le autorità doganali dovrebbero avere la facoltà di chiedere agli importatori informazioni contrattuali dettagliate, ivi compresi i contratti di fornitura nella loro interezza, a esclusione delle informazioni sui prezzi, laddove necessario per comprendere il contesto di determinate clausole o i riferimenti ad altre disposizioni.
Le autorità doganali dovrebbero cooperare con le autorità di regolazione e le autorità competenti per attuare la proposta di regolamento e scambiare le informazioni pertinenti, segnatamente in sede di valutazione delle esenzioni che consentirebbero le importazioni di gas naturale russo dopo il [1º gennaio 2026].
Le autorità doganali, le autorità di regolazione e le autorità competenti dovrebbero predisporre gli strumenti e le banche dati necessari allo scambio di informazioni fra autorità nazionali e autorità di altri Stati membri, ove necessario. Le autorità doganali dovrebbero notificare ogni mese alle autorità di regolazione, alle autorità nazionali competenti, all'ACER e alla Commissione gli elementi chiave relativi all'andamento delle importazioni di gas russo (ad esempio quantità importate nel quadro di contratti a lungo o a breve termine, punti di entrata o partner contrattuali).
|
4.5. Misure a sostegno dell'attuazione digitale
|
L'attuale proposta legislativa si basa sugli attuali meccanismi di notifica, monitoraggio e comunicazione: i piani di diversificazione saranno notificati per posta elettronica dagli Stati membri alla Commissione e quest'ultima riferirà al gruppo di coordinamento del gas prima di renderli pubblici sul suo sito web; per quanto riguarda gli scambi con le autorità doganali, il processo legislativo si baserà sugli attuali meccanismi e banche dati già a disposizione di tali autorità.
|
NB: In case the initial Commission proposal evolves considerably during the legislative negotiations, it should be considered to update information laid down in the LFDS for any financial and/or digital aspects, as necessary, with the aim to support the negotiation process and create clarity for all parties concerned.
ALLEGATO
della SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
Titolo della proposta/iniziativa:
proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'abbandono graduale delle importazioni di gas naturale russo e al miglioramento del monitoraggio delle potenziali dipendenze energetiche e recante modifica del regolamento (UE) 2017/1938
1.QUANTITÀ e COSTO delle RISORSE UMANE CONSIDERATE NECESSARIE
2.COSTO delle ALTRE SPESE AMMINISTRATIVE
3.COSTI AMMINISTRATIVI TOTALI
4.METODI di CALCOLO UTILIZZATI per STIMARE I COSTI
4.1.Risorse umane
4.2.Altre spese amministrative
1.Costo delle risorse umane considerate necessarie
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
1.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato
1.1.1. DG ENER
Mio EUR (al terzo decimale)
|
RUBRICA 7
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE 2021-2027
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
ETP
|
Stanziamenti
|
ETP
|
Stanziamenti
|
ETP
|
Stanziamenti
|
ETP
|
Stanziamenti
|
ETP
|
Stanziamenti
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 – Sede e uffici di rappresentanza
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
20 01 02 03 – Delegazioni dell'Unione
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Personale esterno
|
|
20 02 01 e 20 02 02 – Personale esterno – Sede e uffici di rappresentanza
|
AC
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
20 02 03 – Personale esterno – Delegazioni dell'Unione
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
JPD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0,000
|
|
Altre linee di bilancio legate alle risorse umane (specificare)
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Totale parziale Risorse umane – RUBRICA 7
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE 2021-2027
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
ETP
|
Stanziamenti
|
ETP
|
Stanziamenti
|
ETP
|
Stanziamenti
|
ETP
|
Stanziamenti
|
ETP
|
Stanziamenti
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta)
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta)
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Altro (precisare)
|
AD
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
AST
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Personale esterno
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi
|
- in sede
|
AC
|
|
0,000
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,909
|
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
- nelle delegazioni dell'Unione
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
|
AL
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0,000
|
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
|
JPD
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0
|
0,000
|
|
01 01 01 02 (ricerca indiretta)
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
01 01 01 12 (ricerca diretta)
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Altre linee di bilancio legate alle risorse umane (specificare)
|
AC
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
|
END
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
|
0,000
|
0
|
0,000
|
|
Totale parziale Risorse umane –
esclusa la RUBRICA 7
|
0
|
0,000
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,909
|
|
Totale Risorse umane
(tutte le rubriche del QFP)
|
0
|
0,000
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,303
|
3
|
0,909
|
2.Costo delle altre spese amministrative
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
2.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato
2.1.1. DG ENER
Mio EUR (al terzo decimale)
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
2021-2027
|
|
In sede o nel territorio dell'UE:
|
|
20 02 06 01 – Spese per missioni e di rappresentanza
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 02 06 02 – Spese per conferenze e riunioni
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 02 06 03 – Comitati
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 02 06 04 – Studi e consulenze
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 04 – Spese informatiche (istituzionali)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Altre linee di bilancio non legate alle risorse umane (specificare se necessario)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Nelle delegazioni dell'Unione:
|
|
20 02 07 01 – Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 02 07 02 – Perfezionamento professionale
|
|
|
|
|
0,000
|
|
20 03 05 – Infrastrutture e logistica
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Altre linee di bilancio non legate alle risorse umane (specificare se necessario)
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Totale parziale Altro – RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
2021-2027
|
|
Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA")
|
|
|
|
|
|
|
- in sede
|
|
|
|
|
0,000
|
|
- nelle delegazioni dell'Unione
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Altre spese di gestione per la ricerca
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Spese informatiche istituzionali per i programmi operativi
|
|
|
|
|
0,000
|
|
Altre linee di bilancio non legate alle risorse umane (06010102)
|
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Totale parziale Altro – esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Totale Altre spese amministrative (tutte le rubriche del QFP)
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
2.2.3. Totale
|
RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
2021-2027
|
|
In sede o nel territorio dell'UE:
|
|
20 02 06 01 – Spese per missioni e di rappresentanza
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 02 06 02 – Spese per conferenze e riunioni
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 02 06 03 – Comitati
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 02 06 04 – Studi e consulenze
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 04 – Spese informatiche (istituzionali)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre linee di bilancio non legate alle risorse umane (specificare se necessario)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Nelle delegazioni dell'Unione:
|
|
20 02 07 01 – Spese per missioni, conferenze e di rappresentanza
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 02 07 02 – Perfezionamento professionale
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
20 03 05 – Infrastrutture e logistica
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre linee di bilancio non legate alle risorse umane (specificare se necessario)
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale Altro – RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
2021-2027
|
|
Spese di assistenza tecnica e amministrativa (escluso il personale esterno) dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA")
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
- in sede
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
- nelle delegazioni dell'Unione
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre spese di gestione per la ricerca
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Spese informatiche istituzionali per i programmi operativi
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Altre linee di bilancio non legate alle risorse umane (06010102)
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Totale parziale Altro – esclusa la RUBRICA 7
del quadro finanziario pluriennale
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Totale Altre spese amministrative
(tutte le rubriche del QFP)
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
3.Totale costi amministrativi (tutte le rubriche del QFP)
3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
3.1.1. DG ENER
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Sintesi
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
2021-2027
|
|
Rubrica 7 – Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrica 7 – Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale rubrica 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la rubrica 7 – Risorse umane
|
0,000
|
0,303
|
0,303
|
0,303
|
0,909
|
|
Esclusa la rubrica 7 – Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Totale parziale altre rubriche
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTALE RUBRICA 7 ed esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
1.3. TOTALE
|
Sintesi
|
2024
|
2025
|
2026
|
2027
|
TOTALE
2021-2027
|
|
Rubrica 7 – Risorse umane
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Rubrica 7 – Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Totale parziale rubrica 7
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
0,000
|
|
Esclusa la rubrica 7 – Risorse umane
|
0,000
|
0,303
|
0,303
|
0,303
|
0,909
|
|
Esclusa la rubrica 7 – Altre spese amministrative
|
0,000
|
0,015
|
0,015
|
0,015
|
0,045
|
|
Totale parziale altre rubriche
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
|
TOTALE RUBRICA 7 ed esclusa la RUBRICA 7
|
0,000
|
0,318
|
0,318
|
0,318
|
0,954
|
4.Metodi di calcolo utilizzati per stimare i costi
4.1.Risorse umane
Questa parte stabilisce il metodo di calcolo utilizzato per stimare le risorse umane considerate necessarie (ipotesi sul carico di lavoro, anche in relazione agli impieghi specifici (profili professionali Sysper 2), le categorie di personale e i costi medi corrispondenti)
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Riassegnato internamente
|
Personale supplementare eccezionale
|
|
|
All'interno delle DG incaricate dell'esecuzione*
|
In via eccezionale, dalla riserva di riassegnazione della Commissione dopo l'orientamento dell'organo di gestione interno**
|
Da finanziare a titolo della rubrica 7*** / ricerca
|
Da finanziare a titolo della linea BA
|
Da finanziare mediante diritti
|
|
Posti della tabella dell'organico
|
|
|
|
N/D
|
|
|
Personale esterno (AC, END, INT)
|
|
|
|
3 CA FG IV
Da finanziare mediante la linea di bilancio 06010102
|
|
|
Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
|
□Soltanto posti a carico del bilancio della ricerca
|
|
Personale esterno
Il regolamento proposto è articolato in una serie di opzioni che richiedono solide conoscenze politiche e un considerevole impegno di tempo. Attualmente la DG ENER dispone di una forza lavoro limitata che, se non venisse potenziata, potrebbe incidere sui compiti di monitoraggio e tracciamento derivanti dalla proposta. Il candidato deve disporre di una solida conoscenza del funzionamento dei mercati del gas e/o del petrolio ed essere familiare con le disposizioni in materia di sicurezza dell'approvvigionamento e le norme sui mercati del gas/petrolio. Poiché la trasparenza, il monitoraggio e la comunicazione sono i punti fondamentali della proposta legislativa, il candidato dovrà i) garantire lo scambio agevole di informazioni tra le autorità doganali nazionali, le autorità nazionali dell'energia e la Commissione; ii) partecipare alla valutazione dei piani nazionali di diversificazione presentati dagli Stati membri in linea con le scadenze del calendario; all'occorrenza il candidato dovrebbe essere in grado di sostenere lo Stato membro nella definizione di un obiettivo più ambizioso.
I posti supplementari dovrebbero essere occupati quanto prima (al più tardi dal 1º gennaio 2026), almeno fino al termine ultimo per il completamento dell'eliminazione del gas, ossia il 31 dicembre 2027.
Considerando che il monitoraggio delle pratiche di importazione di gas naturale continuerà probabilmente oltre il 2027 e data la possibilità che la Commissione debba occuparsi delle controversie derivanti dalla proposta di regolamento, la Commissione potrebbe valutare l'opportunità di chiedere risorse umane supplementari dopo all'adozione del nuovo quadro finanziario pluriennale.
|
4.2.Altre spese amministrative
|
RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
|
|
|
Esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale
|
|
Una parte del bilancio richiesto dovrebbe coprire eventuali missioni da svolgere come azioni di attuazione della proposta legislativa. I funzionari della Commissione possono essere inviati in missione all'estero per promuovere e spiegare le misure proposte nel regolamento o per discutere con le autorità di regolazione degli Stati membri dell'UE al fine di garantire un'attuazione agevole e rapida del regolamento in questione.
La DG ENER presenta una richiesta di bilancio pari a 15 000 EUR all'anno, ovverosia 5 000 EUR per ETP, per svolgere cinque missioni negli Stati membri dell'UE.
|