Strasburgo, 17.6.2025

COM(2025) 826 final

2025/0826(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 825 final} - {SWD(2025) 826 final} - {SWD(2026) 825 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il rilancio del mercato europeo delle cartolarizzazioni può contribuire ad aumentare l'importo dei finanziamenti disponibili per l'economia reale. Nell'attuale contesto economico e geopolitico, in cui l'Unione deve far fronte a investimenti significativi per rimanere resiliente e competitiva, tale aspetto è più importante che mai. Il buon funzionamento dei mercati delle cartolarizzazioni può contribuire a una maggiore crescita economica e facilitare il finanziamento degli obiettivi strategici dell'Unione, compresi gli investimenti nella transizione verde, digitale e sociale, consentendo alle banche di trasferire i rischi a coloro che sono in grado di sostenerli e di liberare in tal modo capitale bancario. Secondo le previsioni, le banche dovrebbero utilizzare tale capitale per ulteriori prestiti a famiglie e imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Ridistribuendo il rischio all'interno del sistema finanziario più ampio, la cartolarizzazione può altresì offrire agli investitori sui mercati dei capitali opportunità di investimento maggiori. L'attuale quadro dell'UE per le cartolarizzazioni impedisce all'economia dell'UE di sfruttare numerosi dei vantaggi che la cartolarizzazione può offrire.

Le relazioni di Enrico Letta 1 e Mario Draghi 2 hanno raccomandato la cartolarizzazione come mezzo per rafforzare la capacità di prestito delle banche dell'Unione europea al fine di soddisfare le esigenze di finanziamento delle priorità dell'UE, tra cui la difesa, la creazione di mercati dei capitali più profondi, la costruzione dell'Unione del risparmio e degli investimenti e l'aumento della competitività dell'UE.

Il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione europea di individuare misure per rilanciare il mercato europeo delle cartolarizzazioni, anche "tramite modifiche normative e prudenziali, con ricorso ai margini di manovra disponibili" 3 , e di proporre rapidamente, nel 2025, un quadro riveduto in materia di cartolarizzazioni 4 . Vi è inoltre una richiesta di intervento da parte di numerosi portatori di interessi, tra cui emittenti, investitori e autorità di vigilanza, al fine di affrontare gli ostacoli che frenano lo sviluppo del mercato dell'UE delle cartolarizzazioni 5 .

Il quadro dell'UE per le cartolarizzazioni è stato istituito all'indomani della crisi finanziaria del 2008 e ha risposto alle preoccupazioni in merito alle cartolarizzazioni statunitensi rischiose. All'epoca erano state ritenute necessarie prescrizioni rigorose al fine di ripristinare la reputazione del mercato delle cartolarizzazioni, che era stato caratterizzato da tutele inadeguate e da una grave sfiducia da parte degli investitori. Ora che garanzie adeguate sono state saldamente integrate nell'organizzazione del mercato e la cartolarizzazione sta riconquistando la fiducia degli investitori, occorre trovare un migliore equilibrio tra le garanzie e le opportunità di crescita, sia per gli investimenti che per le emissioni. L'esperienza acquisita in relazione al quadro indica che è troppo prudente e limita il potenziale utilizzo delle cartolarizzazioni nell'UE. Costi operativi elevati e requisiti patrimoniali eccessivamente prudenti impediscono a numerosi emittenti e investitori di entrare nel mercato delle cartolarizzazioni.

Il riesame mira a riconoscere i fattori di attenuazione del rischio attuati nei quadri normativi e di vigilanza dell'UE in materia di cartolarizzazione, che hanno ridotto in modo significativo i rischi insiti nelle operazioni di cartolarizzazione, nonché la buona performance creditizia delle cartolarizzazioni dell'UE. La presente proposta contribuisce alla priorità della Commissione per il periodo 2024-2029 "Un nuovo piano per la prosperità sostenibile e la competitività dell'Europa". La proposta è una componente dell'Unione del risparmio e degli investimenti 6 , che costituisce un elemento portante del mandato 2024-2029 della Commissione, ed è la prima iniziativa legislativa nell'ambito dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Allo stesso tempo è importante riconoscere che il riesame della normativa in materia di cartolarizzazioni non costituisce di per sé una panacea. Il progetto relativo all'Unione del risparmio e degli investimenti comprende un'ampia gamma di altre misure complementari ai fini del conseguimento dei suoi obiettivi. Tuttavia la Commissione europea si aspetta che le modifiche concernenti i requisiti non prudenziali e prudenziali previste nel presente pacchetto di proposte inducano gli enti finanziari a intraprendere maggiori attività di cartolarizzazione e, aspetto importante, a utilizzare l'alleggerimento dei requisiti patrimoniali che ne deriva per erogare ulteriori prestiti.

La proposta di revisione del quadro per le cartolarizzazioni mira a eliminare gli ostacoli indebiti all'emissione e agli investimenti nel mercato dell'UE delle cartolarizzazioni, in particolare:

·a ridurre i costi operativi indebiti per gli emittenti e gli investitori, bilanciandoli con norme adeguate in materia di trasparenza, tutela degli investitori e vigilanza; 

·ad adeguare il quadro prudenziale per le banche e gli assicuratori, al fine di tenere meglio conto dei rischi effettivi ed eliminare i costi prudenziali indebiti nell'emissione di cartolarizzazioni e nell'investimento nelle stesse, salvaguardando nel contempo la stabilità finanziaria. 

La riforma non inciderà sulle principali misure di salvaguardia della stabilità finanziaria contenute nel quadro (mantenimento del rischio, divieto di ricartolarizzazione, norme solide in materia di concessione del credito). Inoltre le modifiche proposte sono accompagnate da modifiche del quadro di vigilanza che migliorano la convergenza in tale settore e garantiscono che il quadro di vigilanza sia adatto a un mercato dell'UE delle cartolarizzazioni in crescita.

La revisione del quadro dell'UE per le cartolarizzazioni mira a eliminare gli ostacoli indebiti che frenano la crescita e lo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni dell'UE, senza tuttavia introdurre rischi per la stabilità finanziaria, l'integrità del mercato o la tutela degli investitori. Al fine di conseguire tale obiettivo, le riforme proposte sono attentamente mirate ad affrontare ostacoli specifici all'emissione e agli investimenti (non bancari). La revisione prevede modifiche a quattro atti giuridici:

·una proposta che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sulle cartolarizzazioni" 7 ), che stabilisce norme in materia di prodotti e norme di condotta per emittenti e investitori;

·una proposta che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio ("regolamento sui requisiti patrimoniali" o "CRR" 8 ), che stabilisce i requisiti patrimoniali per le banche che detengono e investono nella cartolarizzazione; nonché

·modifiche di due regolamenti delegati: il regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione (atto delegato sul coefficiente di copertura della liquidità (LCR – Liquidity Coverage Ratio) 9 ), che disciplina i criteri di ammissibilità delle attività all'inclusione nella riserva di liquidità delle banche, e il regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione ("atto delegato Solvibilità II" 10 ), che disciplina i requisiti patrimoniali delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

Le modifiche previste sono intese a migliorare in modo mirato il quadro, piuttosto che a rivederlo. Tali modifiche dovrebbero essere considerate un pacchetto, in quanto nessuna delle singole componenti otterrà di per sé l'esito desiderato. Gli elementi del pacchetto affrontano aspetti sia del lato dell'offerta che di quello della domanda del mercato e si rafforzano a vicenda al fine di produrre l'impatto desiderato. La razionalizzazione degli obblighi di segnalazione e l'abbassamento dei requisiti patrimoniali ridurranno le barriere all'ingresso e renderanno altresì più conveniente per le banche creare cartolarizzazioni. La semplificazione della due diligence e la modifica dei requisiti patrimoniali e del trattamento della liquidità renderanno più facile e più attraente investire nelle cartolarizzazioni. Una base di investitori più ampia e dinamica incentiverà inoltre un aumento delle emissioni. Il rilancio del mercato delle cartolarizzazioni dell'UE è una questione complessa che richiede modifiche in varie parti del quadro al fine di promuovere l'offerta e la domanda nel mercato delle cartolarizzazioni.

La sola regolamentazione non può fare di più per stimolare lo sviluppo di questo mercato: anche i partecipanti al mercato devono intervenire e fare la loro parte, ad esempio adottando iniziative di standardizzazione e di settore a favore di segmenti specifici; in assenza di sforzi da parte degli operatori di mercato, non sarà possibile espandere il mercato stesso.

La presente revisione si fonda su vari contribuiti, tra cui la relazione dell'EBA del 2020 sul trasferimento significativo del rischio , la relazione del 2020 del Comitato europeo per il rischio sistemico sul monitoraggio dei rischi sistemici nel mercato dell'UE delle cartolarizzazioni , la relazione della Commissione del 2022 sul regolamento sulle cartolarizzazioni , la consulenza del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza del 2022 sul quadro prudenziale , la consultazione mirata del 2024 sul funzionamento del quadro dell'UE per le cartolarizzazioni e la relazione del Comitato congiunto del 2025 sull'attuazione e sul funzionamento del quadro per le cartolarizzazioni. La Commissione ha inoltre tenuto varie riunioni bilaterali con i portatori di interessi e nel luglio 2024 ha organizzato un seminario per discutere i punti di vista dei portatori di interessi sul quadro dell'UE per le cartolarizzazioni.

In termini di tempistiche, le modifiche del regolamento sulle cartolarizzazioni e del regolamento sui requisiti patrimoniali sono adottate congiuntamente dalla Commissione. Lo stesso giorno il progetto di modifica del regolamento delegato sul coefficiente di copertura della liquidità dovrebbe essere pubblicato su "Dì la tua" per una consultazione di quattro settimane. La Commissione prevede di adottare modifiche del regolamento delegato Solvibilità II nel contesto di un pacchetto più ampio di modifiche di tale regolamento che, secondo le previsioni, sarà pubblicato per la consultazione nella seconda metà di luglio di quest'anno.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La revisione delle disposizioni non prudenziali del quadro dell'UE sulle cartolarizzazioni nell'ambito del regolamento sulle cartolarizzazioni rientra nel contesto di un pacchetto legislativo più ampio che comprende modifiche del regolamento sui requisiti patrimoniali, dell'atto delegato sul coefficiente di copertura della liquidità e dell'atto delegato Solvibilità II. Le modifiche proposte sono state redatte al fine di garantire la coerenza tra i vari atti legislativi e tenendo conto del medesimo obiettivo generale.

La presente proposta allinea le disposizioni sulla delega dei compiti di due diligence a quelle contenute nella direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva sui GEFIA") 11 .

Oltre alle modifiche legislative incluse nel presente pacchetto, la Commissione sta altresì valutando la possibilità di modificare il limite relativo agli emittenti per gli organismi d'investimento collettivo di cui alla direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ("direttiva OICVM") 12 nel contesto del prossimo riesame generale di tale direttiva. La direttiva OICVM impone un limite ai fondi OICVM affinché non acquistino più del 10 % dei titoli di debito di un unico emittente. In caso di cartolarizzazione, ciò significa che i fondi degli OICVM sono autorizzati a investire soltanto fino al 10 % in un'unica emissione di cartolarizzazione, in quanto la società veicolo di cartolarizzazione stessa è considerata l'emittente.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Rendendo il quadro dell'UE per le cartolarizzazioni meno oneroso e maggiormente basato su principi, la presente proposta contribuisce altresì all'attuale sforzo a livello di Commissione volto a ridurre la burocrazia e a semplificare il contesto imprenditoriale, annunciato nel programma di lavoro della Commissione per il 2025.

La revisione del quadro per le cartolarizzazioni è inoltre in linea con la strategia della Commissione europea di più ampio respiro volta a rinvigorire l'economia dell'UE, come illustrato nella comunicazione " Bussola per la competitività ". Eliminando gli ostacoli indebiti all'emissione e agli investimenti nel mercato delle cartolarizzazioni dell'UE, la Commissione mira a garantire che l'economia dell'UE possa beneficiare di opportunità di condivisione dei rischi e di finanziamenti maggiori, sostenendo in tal modo la crescita economica e la competitività dell'UE.

Una parte degli ostacoli individuati all'emissione e agli investimenti deriva dai costi operativi elevati connessi al regolamento. L'eliminazione di tali costi è pertanto in linea anche con la comunicazione della Commissione " Un'Europa più semplice e più rapida ", che sottolinea la necessità di ridurre gli oneri normativi sia per le famiglie che per le imprese.

Infine la proposta è coerente con l'obiettivo dell'Unione di salvaguardare la stabilità finanziaria garantendo che i mercati delle cartolarizzazioni operino in modo trasparente, prudente e resiliente.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica del regolamento (UE) 2017/2402 è l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"), che conferisce alle istituzioni dell'Unione europea la competenza di stabilire opportune disposizioni volte all'instaurazione e al funzionamento del mercato unico. La proposta introduce modifiche mirate del regolamento (UE) 2017/2402 e si basa pertanto sulla stessa base giuridica.

In particolare, l'articolo 114 TFUE conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la competenza di adottare le misure relative al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il funzionamento del mercato interno. L'articolo 114 TFUE consente all'Unione di adottare misure intese non solo a eliminare gli ostacoli attuali all'esercizio delle libertà fondamentali, ma anche a evitare, qualora sia sufficientemente prevedibile in modo concreto, l'insorgere di tali ostacoli, compresi quelli che rendono difficile per gli operatori economici, investitori inclusi, sfruttare appieno i vantaggi del mercato interno.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva) 

I prodotti cartolarizzati costituiscono un segmento importante dei mercati finanziari dell'Unione e contribuiscono alla sua integrazione finanziaria. La cartolarizzazione collega enti di diversi settori dei mercati finanziari nonché di diversi Stati membri e giurisdizioni di paesi terzi e, se non adeguatamente regolamentata, può porre problemi per la stabilità finanziaria. La cartolarizzazione richiede pertanto una regolamentazione a livello di Unione.

La presente proposta mira a rendere il quadro dell'UE per le cartolarizzazioni meno oneroso e maggiormente basato su principi. Il conseguimento di tale obiettivo consentirà agli enti finanziari di tutta l'Unione di utilizzare meglio la cartolarizzazione come strumento per approfondire i mercati dei capitali dell'UE, diversificare il loro profilo di rischio e liberare i bilanci delle banche a favore di ulteriori prestiti alle famiglie e alle imprese dell'UE. L'azione a livello di UE garantisce inoltre un livello elevato di stabilità finanziaria in tutta l'UE. Nel complesso, ciò mira a contribuire a un'economia dell'UE più competitiva e resiliente.

In particolare, la proposta esamina alcune disposizioni in materia di due diligence, trasparenza e vigilanza 13 . Soltanto un'azione a livello di UE può garantire che in futuro tali disposizioni regolamentari siano applicate in modo uniforme e garantiscano l'esistenza di un quadro normativo consolidato per quanto concerne l'adozione e il perseguimento della cartolarizzazione e delle attività correlate in tutto il mercato unico. Ciò è particolarmente importante in quanto la maggior parte delle attività di cartolarizzazione dell'UE si concentra in pochi Stati membri dell'UE. Un quadro normativo a livello di Unione è fondamentale al fine di agevolare le cartolarizzazioni transfrontaliere e, in particolare, per consentire tale attività negli Stati membri nei quali, nel complesso, la diffusione delle cartolarizzazioni è attualmente scarsa. La possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali è limitata, in quanto il quadro dell'UE esistente per le cartolarizzazioni fornisce già un insieme di norme armonizzato a livello di UE ed eventuali modifiche a livello nazionale sarebbero in conflitto con il diritto dell'Unione attualmente vigente.

Proporzionalità

Le scelte politiche nel contesto della proposta sono considerate proporzionate in quanto riguardano settori chiave quali la razionalizzazione delle norme in materia di trasparenza e due diligence senza compromettere la stabilità finanziaria o l'integrità dei mercati. Le misure sono calibrate in modo da rendere il quadro più proporzionato rispetto a quello attuale e da definire un approccio mirato ed equilibrato per promuovere l'emissione, gli investimenti e la fiducia del mercato. La proporzionalità della proposta è ulteriormente corroborata dalla valutazione d'impatto, che esamina i costi e i benefici potenziali, garantendo che le misure scelte siano necessarie ed efficaci nel conseguire gli obiettivi generali della riforma.

Allo stesso tempo le scelte politiche non vanno al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi dichiarati e si astengono da una revisione completa del quadro normativo.

Scelta dell'atto giuridico

La proposta è una modifica del regolamento (UE) 2017/2402 e, pertanto, si tratta di una proposta di regolamento. Non è possibile utilizzare alcun mezzo alternativo, né di natura legislativa né di natura operativa, per conseguire gli obiettivi della proposta.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

È stata effettuata una valutazione del quadro per le cartolarizzazioni per il periodo compreso tra la data di entrata in applicazione del quadro per le cartolarizzazioni (1º gennaio 2019) e la data attuale. Il suo ambito di applicazione comprende il quadro giuridico nel suo complesso (regolamento sulle cartolarizzazioni, nonché parti pertinenti del CRR, dell'atto delegato sul coefficiente di copertura della liquidità e dell'atto delegato Solvibilità II che riguardano le operazioni di cartolarizzazione).

In linea con il pacchetto di strumenti per legiferare meglio, la valutazione esamina se gli obiettivi del quadro per le cartolarizzazioni siano stati conseguiti durante il periodo di applicazione (efficacia) e continuino ad essere adeguati (rilevanza) e se il quadro, tenendo conto dei costi e dei benefici associati alla sua applicazione, sia stato efficiente nel conseguire i suoi obiettivi (efficienza). La valutazione esamina inoltre se il quadro per le cartolarizzazioni, in quanto legislazione a livello di Unione, abbia apportato un valore aggiunto (valore aggiunto dell'UE) e se sia coerente con altri atti legislativi correlati (coerenza). La valutazione è stata condotta parallelamente alla valutazione d'impatto che accompagna la proposta di revisione del quadro per le cartolarizzazioni.

La valutazione ha concluso che il quadro per le cartolarizzazioni è riuscito in parte a conseguire i suoi obiettivi originari. Ha sostenuto la standardizzazione dei processi e delle pratiche e ha in parte affrontato l'incertezza a livello normativo. Tuttavia, nonostante i miglioramenti normativi introdotti, il quadro è riuscito soltanto in parte a eliminare la stigmatizzazione associata alla cartolarizzazione e a eliminare gli svantaggi normativi per le cartolarizzazioni semplici e trasparenti. Inoltre il quadro non è riuscito a ridurre gli elevati costi operativi e a far crescere significativamente il mercato delle cartolarizzazioni nell'UE.

Di conseguenza la valutazione ha concluso che sono necessari maggiori sforzi al fine di garantire che la cartolarizzazione possa contribuire in modo significativo a migliorare il finanziamento dell'economia dell'UE e a sviluppare ulteriormente l'Unione del risparmio e degli investimenti. Più specificamente, dalla valutazione è emerso che requisiti giuridici molto prescrittivi nel settore della trasparenza e della due diligence comportano costi operativi elevati per gli emittenti e gli investitori nelle cartolarizzazioni e che un approccio maggiormente basato su principi potrebbe essere più adatto. Il quadro prudenziale per le banche e gli assicuratori non è sufficientemente sensibile al rischio e la "non neutralità" sotto il profilo del capitale è sproporzionatamente elevata per talune operazioni di cartolarizzazione. Di conseguenza, al fine di affrontare gli indebiti ostacoli prudenziali, è necessaria una revisione del trattamento prudenziale delle cartolarizzazioni.

Consultazioni dei portatori di interessi

Il 3 luglio 2024 la Commissione ha ospitato un seminario sulla cartolarizzazione, che ha invitato i rappresentanti del settore bancario/delle associazioni, dei ministeri, delle autorità europee di vigilanza (AEV), del meccanismo di vigilanza unico della Banca centrale europea, della Banca europea per gli investimenti, degli assicuratori, dei gestori di patrimoni, delle organizzazioni non governative e dei fondi pensione a condividere le loro opinioni.

Tra il 9 ottobre 2024 e il 4 dicembre 2024 si è svolta una consultazione pubblica mirata sul funzionamento del quadro dell'UE per le cartolarizzazioni, nel contesto della quale sono pervenute 133 risposte da una serie di portatori di interessi 14 . La consultazione è stata suddivisa in dodici sezioni volte a raccogliere i punti di vista di un'ampia serie di portatori di interessi attivi nel mercato delle cartolarizzazioni dell'UE in merito all'eventualità o meno che il quadro sulle cartolarizzazioni abbia conseguito e continui a conseguire i suoi obiettivi in termini di sicurezza del mercato, riduzione dei costi operativi e sensibilità al rischio prudenziale. La consultazione è stata utilizzata anche per raccogliere riscontri sul funzionamento dello standard STS, sull'efficacia della vigilanza e sulla prospettiva di una o più piattaforme future di cartolarizzazione. Inoltre la Commissione ha tenuto una serie di riunioni bilaterali con un'ampia gamma di portatori di interessi che hanno confermato i riscontri già ricevuti.

I riscontri raccolti nel contesto di tale consultazione si rispecchiano nella valutazione del quadro per le cartolarizzazioni.

Tra il 19 febbraio 2025 e il 26 marzo 2025 15 è stato pubblicato un invito a presentare contributi destinato a chiedere un riscontro ai portatori di interessi sulla revisione del quadro per le cartolarizzazioni. Ai portatori di interessi è stato chiesto di esprimere i loro punti di vista sulla comprensione del problema da parte della Commissione e sulle possibili soluzioni, nonché di fornire informazioni pertinenti. 34 partecipanti hanno risposto all'invito a presentare contributi e hanno espresso i loro punti di vista 16 . Di tali 34 partecipanti, 26 17 hanno risposto anche alla consultazione mirata del 2024 e i loro punti di vista sono rimasti sostanzialmente invariati. Le osservazioni formulate dai partecipanti per la prima volta erano coerenti anche con il riscontro pervenuto in precedenza nel contesto della consultazione mirata.

Assunzione e uso di perizie

La preparazione della presente proposta ha tratto vantaggio da un ampio contributo di esperti, tra cui rientrano consultazioni di portatori di interessi, riunioni e attività di analisi svolte dalle AEV. In particolare, le AEV hanno presentato le relazioni del Comitato congiunto a norma dell'articolo 44 del 2021 e del 2025 sull'attuazione e sul funzionamento del regolamento sulle cartolarizzazioni 18 . Tali relazioni si sono concentrate sull'attuazione dei requisiti generali applicabili alle cartolarizzazioni, compresi gli obblighi di mantenimento del rischio, di due diligence e di trasparenza, così come sui requisiti specifici relativi alle cartolarizzazioni STS, in relazione all'obiettivo originario di contribuire al solido rilancio del quadro dell'UE per le cartolarizzazioni.

Le autorità nazionali sono state consultate nel quadro del gruppo di lavoro "Eurogruppo+", del comitato per i servizi finanziari del Consiglio e del gruppo di esperti della Commissione sull'attività bancaria, i pagamenti e le assicurazioni. Diversi Stati membri hanno inoltre risposto alla consultazione mirata attraverso i rispettivi ministeri delle Finanze e hanno avviato un dialogo bilaterale con la Commissione.

Valutazione d'impatto

Per la preparazione della presente revisione è stata elaborata una valutazione d'impatto che è stata discussa con un gruppo direttivo interservizi. La relazione sulla valutazione d'impatto è stata presentata il 12 marzo 2025 al comitato per il controllo normativo, che si è riunito il 9 aprile 2025. Il comitato per il controllo normativo ha espresso parere positivo e ha chiesto modifiche e un'integrazione sui seguenti aspetti: definizione e motivazione del problema; ulteriori dettagli sulle opzioni valutate e sui relativi compromessi; ulteriore valutazione dell'impatto combinato delle opzioni, in particolare in relazione ai livelli di rischio corrispondenti e all'impatto sulla stabilità finanziaria. Tali questioni sono state affrontate e integrate nella versione finale disponibile sul sito web della Commissione e pubblicata unitamente alla presente proposta.

Le opzioni strategiche per l'intero pacchetto sono state individuate in tre settori chiave. Sono state prese in considerazione opzioni volte a: i) ridurre i costi operativi elevati; ii) ridurre gli ostacoli prudenziali indebiti che impediscono alle banche di emettere e investire nella cartolarizzazione; e iii) eliminare i costi prudenziali indebiti che gli assicuratori devono sostenere per investire nel mercato dell'UE delle cartolarizzazioni. Tale valutazione ha portato a un "pacchetto" di opzioni prescelte che, considerate nel loro complesso, sono state ritenute più idonee a conseguire gli obiettivi dichiarati.

Al fine di ridurre i costi operativi elevati (stimati a 780 milioni l'anno per il mercato nel suo complesso), è stata presa in considerazione una serie mirata e più ampia di misure. Tali opzioni comportano, in varia misura, la semplificazione e l'eliminazione di taluni obblighi di due diligence e di trasparenza ritenuti duplicativi o eccessivamente prescrittivi (ad esempio l'eliminazione degli obblighi di verifica per le operazioni dell'UE e la razionalizzazione dei moduli di segnalazione). L'opzione da noi prescelta si traduce in un risparmio di 310 milioni di EUR l'anno. Analogamente, sono state valutate modifiche mirate e più radicali del quadro prudenziale in vigore per le banche. Quelle incentrate sugli adeguamenti del CRR e del regolamento sul coefficiente di copertura della liquidità, volte a garantire una maggiore sensibilità al rischio per il trattamento ai fini patrimoniali delle cartolarizzazioni per le banche, ad ampliare l'ammissibilità delle cartolarizzazioni alle riserve di liquidità delle banche e a rendere più rapida e coerente la valutazione da parte delle autorità di vigilanza sull'ammissibilità delle operazioni all'alleggerimento dei requisiti patrimoniali nel contesto del quadro per il trasferimento significativo del rischio. Un'altra opzione presa in considerazione è stata una revisione fondamentale del quadro prudenziale per le banche. Al fine di eliminare i disincentivi per gli assicuratori a investire nel mercato dell'UE delle cartolarizzazioni, sono state valutate tre opzioni, che comportano gradi e modalità diversi di riduzione dei requisiti patrimoniali per gli assicuratori che investono in cartolarizzazioni.

Sulla base della valutazione comparativa in termini di efficacia, efficienza e coerenza, è stato selezionato un pacchetto preferito di misure non prudenziali e prudenziali che sono state considerate il modo migliore per l'UE per ridurre gli oneri e i costi di conformità per emittenti e investitori, per rivitalizzare il mercato delle cartolarizzazioni e rafforzare la competitività del sistema finanziario dell'UE. Gli enti finanziari di tutta l'UE si troveranno ad affrontare un regime di trasparenza e di due diligence più semplice e meno costoso e una maggiore sensibilità al rischio per quanto riguarda il rischio effettivo degli investimenti nella cartolarizzazione.

La valutazione d'impatto delle varie opzioni strategiche si è concentrata principalmente sui loro impatti economici e normativi. Si può ritenere che le opzioni abbiano soltanto impatti indiretti sulle questioni sociali, ambientali e relative ai diritti fondamentali. Indirettamente, la proposta migliorerebbe l'accesso al credito e ai servizi finanziari, in particolare per le imprese e le PMI, promuovendo in tal modo l'inclusione sociale, la creazione di posti di lavoro e la crescita economica. Sebbene non sia l'obiettivo primario, la proposta può favorire indirettamente la sostenibilità ambientale agevolando gli investimenti verdi attraverso un migliore accesso ai capitali e l'allineamento con i quadri esistenti in materia di cartolarizzazione verde. Non vi sono effetti diretti sui diritti fondamentali, ma l'iniziativa favorisce la stabilità finanziaria e rispetta le normative in materia di protezione dei dati, rafforzando in tal modo indirettamente i diritti economici e le garanzie in materia di tutela della vita privata.

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta semplifica e perfeziona le disposizioni giuridiche vigenti che si applicano alle cartolarizzazioni, al fine di migliorare l'efficienza all'interno del mercato delle cartolarizzazioni. È pertanto pertinente ai fini del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). L'opzione prescelta per quanto riguarda il regolamento sulle cartolarizzazioni comporta una semplificazione degli obblighi di due diligence per le imprese e un quadro per la trasparenza più efficiente. Riducendo tali obblighi, le imprese dovranno sostenere costi di conformità inferiori, il che consentirà di destinare risorse maggiori alle attività aziendali principali. Sebbene gli emittenti possano dover sostenere taluni costi di adattamento una tantum, la riduzione ricorrente degli oneri amministrativi dovrebbe compensare ampiamente tali spese iniziali. Attraverso adeguamenti mirati e una semplificazione strategica, tali misure sono in grado di rafforzare la capacità del mercato, attrarre una base più ampia di investitori e incoraggiare la crescita economica, mantenendo nel contempo un ecosistema finanziario resiliente e trasparente.

Secondo le previsioni, le opzioni strategiche adottate nella presente proposta dovrebbero avere diversi effetti positivi sul finanziamento e sulla competitività delle PMI (cfr. allegati VII e VIII della relazione sulla valutazione d'impatto).

Diritti fondamentali

La proposta non avrà probabilmente un'incidenza diretta sui diritti sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Le misure di semplificazione e di efficienza non affrontano direttamente questioni relative ai dati personali o alla tutela della vita privata. Tuttavia le modifiche delle norme in materia di informativa e segnalazione devono essere conformi alle normative vigenti in materia di protezione dei dati al fine di garantire la sicurezza e la tutela della vita privata in relazione ai dati personali coinvolti nel processo di cartolarizzazione.

La proposta mira a ridurre i costi operativi elevati e a eliminare gli ostacoli prudenziali indebiti, evitando nel contempo un indebito deterioramento della protezione e incentivi all'assunzione di rischi eccessivi. Essa rappresenta pertanto un equilibrio tra la necessità di creare uno stimolo economico e il mantenimento di norme rigorose, riducendo così al minimo gli impatti negativi per la società. Nel complesso, sebbene le misure proposte si concentrino principalmente sulla regolamentazione finanziaria, vi sono potenziali benefici indiretti che possono sorgere, che incidono in modo favorevole e sostenibile sui diritti sociali, ambientali e fondamentali. Garantire la stabilità del mercato delle cartolarizzazioni contribuisce indirettamente alla tutela dei diritti economici fondamentali promuovendo la stabilità finanziaria attraverso la diversificazione dei rischi.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La presente proposta legislativa avrebbe conseguenze limitate sul bilancio dell'Unione. Implicherà un ulteriore sviluppo delle politiche in seno alla Commissione e alle tre AEV. Compiti specifici di coordinamento saranno assegnati all'Autorità bancaria europea (EBA) nell'ambito del sottocomitato per le cartolarizzazioni che riferisce al Comitato congiunto delle AEV. Il ruolo dell'EBA consisterà nel fornire al segretariato, alla vicepresidenza permanente del sottocomitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza di cui all'articolo 36, paragrafo 3 (sottocomitato per le cartolarizzazioni) e nel guidare i lavori di tale sottocomitato concentrandosi, tra l'altro, sulle questioni in materia di vigilanza, fornendo orientamenti ai partecipanti al mercato, elaborando norme tecniche e garantendo un'attuazione coerente del quadro normativo nell'Unione. La scheda finanziaria è riportata in allegato.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Poiché lo strumento proposto è un regolamento che si basa in larga misura sulla normativa vigente dell'Unione, non occorre predisporre un piano attuativo. La proposta è accompagnata da una valutazione completa, nell'ambito della valutazione d'impatto, che esamina, tra l'altro, l'efficacia e l'efficienza in termini di conseguimento dei suoi obiettivi. La proposta prevede una relazione di riesame all'articolo 46 del regolamento (UE) 2017/2402. Il riesame sarà corredato, se del caso, di una proposta legislativa che armonizzerà, all'occorrenza, gli obblighi di riesame e segnalazione.

La Commissione dovrà effettuare una valutazione del presente pacchetto di modifiche proposte cinque anni dopo la sua data di applicazione e presentare una relazione sulle conclusioni principali al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Interazione e coerenza tra gli elementi del pacchetto

La presente proposta di regolamento si inserisce nel contesto di un riesame delle cartolarizzazioni di portata più ampia che comprende modifiche di due regolamenti (oltre al regolamento sulle cartolarizzazioni, il CRR) e di due atti delegati (l'atto delegato sul coefficiente di copertura della liquidità e l'atto delegato Solvibilità II). Le modifiche proposte dovrebbero essere considerate come un pacchetto di misure che affronta in modo globale le questioni relative alla domanda e all'offerta nel mercato delle cartolarizzazioni.

Oggetto e ambito di applicazione (articolo 1)

La proposta chiarisce che il gestore è un soggetto che gestisce quotidianamente un portafoglio di crediti commerciali acquistati o le esposizioni creditizie sottostanti e rientra nell'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2017/2402 (il regolamento sulle cartolarizzazioni). La modifica costituisce un chiarimento e non è intesa ad ampliare l'ambito di applicazione in quanto un gestore è già soggetto al regolamento sulle cartolarizzazioni.

Definizioni (Articolo 2)

Le cartolarizzazioni pubbliche e private sono definite all'articolo 2, punti 32) e 33). Nello specifico, si constata l'esistenza di una "cartolarizzazione pubblica" se soddisfa una qualsiasi delle condizioni seguenti:

i) deve essere redatto un prospetto;

ii) le notes che costituiscono posizioni verso una cartolarizzazione sono ammesse alla negoziazione in specifiche sedi di negoziazione;

iii) la cartolarizzazione è solitamente commercializzata presso gli investitori e le condizioni specifiche non sono negoziabili tra le parti, il che significa che le operazioni sono offerte agli investitori in base al principio "prendere o lasciare".

Una cartolarizzazione privata è una cartolarizzazione che non soddisfa nessuno dei criteri di cui sopra: non dispone di un prospetto, non è ammessa alla negoziazione e i termini e le condizioni sono negoziati bilateralmente tra il cedente e un piccolo gruppo di investitori. Chiarire la definizione di cartolarizzazioni pubbliche e private è particolarmente importante ai fini dell'applicazione degli obblighi di trasparenza.

Due diligence (articolo 5)

Al fine di agevolare investimenti più semplici e razionalizzati nelle cartolarizzazioni dell'Unione, sono apportate alcune modifiche all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402. Gli obblighi di verifica (articolo 5, paragrafo 1 e paragrafo 3, lettera c)) sono soppressi per gli investitori ogniqualvolta la parte venditrice responsabile del rispetto delle pertinenti disposizioni relative alla vendita sia stabilita e soggetta a vigilanza nell'Unione. Inoltre la valutazione dei rischi di cui all'articolo 5, paragrafo 3, lettere a) e b), del regolamento (UE) 2017/2402 è resa maggiormente basata su principi, eliminando l'elenco dettagliato delle caratteristiche strutturali che gli investitori devono verificare e chiarendo in un considerando che la valutazione della due diligence dovrebbe essere proporzionata al rischio della cartolarizzazione. Le procedure scritte di cui all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2017/2402 sono inoltre rese maggiormente basate su principi sopprimendo l'elenco dettagliato di informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE) 2017/2402. Alle operazioni sul mercato secondario sono concessi 15 giorni supplementari per documentare la due diligence. Infine la delega dei compiti di due diligence a norma dell'articolo 5, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2017/2402 è allineata ad altre normative settoriali nel contesto delle quali la delega di compiti non trasferisce la responsabilità giuridica.

Un'esenzione dagli obblighi di due diligence è consentita quando le banche multilaterali di sviluppo garantiscono pienamente la posizione verso una cartolarizzazione, rendendola a rischio molto basso. Ciò significa che gli investitori possono investire in tali posizioni senza effettuare controlli approfonditi.

Nel caso in cui la cartolarizzazione comprenda un segmento prime perdite garantito o detenuto da un elenco ristretto di enti pubblici e tale segmento rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, è prevista una due diligence più snella, in particolare mediante la deroga agli obblighi di verifica e documentazione.

Per gli investimenti in posizioni emesse da emittenti di paesi terzi, gli investitori continueranno a essere tenuti a verificare che una determinata operazione sia conforme alle norme dell'UE.

Mantenimento del rischio (articolo 6)

Nel caso in cui la cartolarizzazione comprenda un segmento prime perdite garantito o detenuto da un elenco ristretto di enti pubblici e tale segmento rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate, è prevista una deroga all'obbligo di mantenimento del rischio.

Trasparenza (articolo 7)

Al fine di ridurre l'onere di segnalazione a carico degli emittenti, è opportuno rivedere i moduli di segnalazione di cui al regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione e al regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione. In particolare, il numero di campi obbligatori dovrebbe essere ridotto in misura notevole, di almeno il 35 % od oltre, ove possibile. Al fine di ridurre ulteriormente l'onere di conformità a carico dei soggetti segnalanti, il riesame dovrebbe prendere in considerazione la possibilità di distinguere tra campi obbligatori e facoltativi. Inoltre i moduli di segnalazione non dovrebbero richiedere informazioni a livello di prestito quando le esposizioni sottostanti sono altamente granulari e a breve termine (quali le esposizioni tramite carte di credito o determinati prestiti al consumo). Il riesame dei moduli di segnalazione, tenendo conto dei principi summenzionati stabiliti nella presente proposta, dovrebbe essere effettuato dal sottocomitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto delle AEV, sotto la direzione dell'EBA, in cooperazione con le altre AEV.

Il modulo di segnalazione per le cartolarizzazioni private dovrebbe essere molto più semplice di quello per le cartolarizzazioni pubbliche e concentrarsi soltanto sulle esigenze delle autorità di vigilanza. Al fine di ridurre al minimo i costi di attuazione per il settore, tale modulo dovrebbe seguire da vicino i modelli di notifica esistenti, in particolare la "Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione" da parte del meccanismo di vigilanza unico. Al fine di garantire una maggiore trasparenza del mercato e facilitare la vigilanza e il monitoraggio del mercato privato, tale modulo specifico per le cartolarizzazioni private dovrebbe essere comunicato ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni.

Repertorio di dati sulle cartolarizzazioni (articoli 10 e 17)

Le modifiche all'articolo 10 del regolamento (UE) 2017/2402 correggono un riferimento errato all'articolo 5 di tale regolamento, che dovrebbe essere sostituito con un riferimento all'articolo 7. Le modifiche proposte all'articolo 17 del regolamento (UE) 2017/2402 sono introdotte alla luce delle modifiche all'articolo 7 che estenderanno la relazione al repertorio anche per le cartolarizzazioni private. Alla luce di tali modifiche, è stata proposta una differenziazione dell'accesso immediato e gratuito al repertorio. Tale accesso dovrebbe essere concesso alle AEV, al Comitato europeo per il rischio sistemico, alle autorità competenti e di risoluzione e, su richiesta, alla Commissione europea. Alla luce della natura diversa delle cartolarizzazioni pubbliche, l'accesso è concesso anche agli investitori e ai potenziali investitori in tali cartolarizzazioni. Limitare l'accesso degli investitori e dei potenziali investitori alle cartolarizzazioni private è inteso a tutelare la riservatezza delle informazioni contenute in tali cartolarizzazioni.

Requisiti STS (articoli 20, 26 ter, 26 quater e 26 sexies)

Per agevolare la cartolarizzazione dei prestiti alle PMI nel contesto della cartolarizzazione STS, il requisito di omogeneità di cui all'articolo 20, paragrafi 8 e 15, e all'articolo 26 ter, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402 deve essere modificato al fine di stabilire che una cartolarizzazione nel contesto della quale almeno il 70 % del portafoglio sottostante di esposizioni è costituito da prestiti alle PMI è considerata conforme a tale requisito. La soglia del 70 % è inferiore rispetto al requisito attuale pari al 100 %.

Al fine di consentire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di partecipare in modo significativo al mercato delle cartolarizzazioni STS nel bilancio, i criteri di ammissibilità per la protezione del credito di cui all'articolo 26 sexies, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2017/2402 sono modificati al fine di includere anche una garanzia non finanziata di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfi determinati criteri di solidità, solvibilità e diversificazione.

Una serie di altre modifiche tecniche, ma non sostanziali, facilitano l'attuazione dei criteri STS.

Verificatori terzi (articolo 28)

La proposta stabilisce che i verificatori terzi della conformità STS devono essere sottoposti a vigilanza oltre a disporre dell'autorizzazione della rispettiva autorità nazionale competente.

Vigilanza (articoli 29, 30, 32 e 36)

Al fine di promuovere la convergenza in materia di vigilanza ed evitare la frammentazione e interpretazioni normative divergenti, la proposta rafforza il ruolo del sottocomitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto delle AEV. In particolare, il sottocomitato per le cartolarizzazioni è incaricato di adottare orientamenti volti a stabilire procedure di vigilanza comuni e di elaborare i moduli di segnalazione di cui all'articolo 7. Per garantire una maggiore responsabilizzazione e continuità, l'EBA è chiamata a dirigere i lavori del sottocomitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto delle AEV, ne assicurerà, su base permanente, il segretariato e un vicepresidente, che assista il presidente nell'esercizio dei suoi compiti e svolga i compiti del presidente in caso di assenza di quest'ultimo.

Al fine di garantire una vigilanza efficiente e coerente dei criteri STS, l'articolo 29 del regolamento (UE) 2017/2402 dovrebbe affidare alle autorità bancarie nazionali competenti la responsabilità di vigilare sull'applicazione dei criteri STS da parte delle cartolarizzazioni create da banche. Per gli enti creditizi dell'Unione bancaria, tale vigilanza sarebbe esercitata dal meccanismo di vigilanza unico.

Per consentire ai supervisori di applicare gli obblighi di due diligence, l'articolo 32 del regolamento (UE) 2017/2402 è modificato al fine di includere esplicitamente nell'elenco delle situazioni nelle quali le ANC possono applicare sanzioni amministrative il mancato rispetto da parte degli investitori istituzionali degli obblighi di due diligence di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2017/2402.

Relazioni e riesame (articoli 44 e 46)

Il mandato continuativo di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/2402, che impone alle AEV di riferire in merito all'attuazione del presente regolamento, è aggiornato al fine di richiedere altresì una valutazione del contributo della cartolarizzazione al finanziamento delle imprese e dell'economia dell'UE.

La Commissione è incaricata di riesaminare il funzionamento del presente regolamento modificativo entro cinque anni dalla sua data di applicazione. Laddove riscontrato opportuno, il riesame dovrebbe essere accompagnato da una proposta legislativa.

2025/0826 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Banca centrale europea,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La cartolarizzazione può stimolare gli investimenti consentendo alle banche di trasferire i rischi a coloro che sono in grado di sostenerli e di liberare in tal modo capitale che potrebbero utilizzare per ulteriori prestiti a famiglie e imprese, comprese le piccole e medie imprese (PMI). Il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 , relativo sia alle cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate (STS) che a quelle non STS, ha rafforzato la trasparenza, la sicurezza e la standardizzazione del mercato. Allo stesso tempo tale regolamento dovrebbe essere ulteriormente semplificato al fine di sfruttare maggiormente i vantaggi che le cartolarizzazioni possono offrire.

(2)È importante che gli enti finanziari utilizzino il loro capitale dove è più necessario al fine di raggiungere gli obiettivi economici dell'Unione e finanziare l'economia reale. Oltre alla flessibilità prevista dalle norme vigenti, modifiche mirate del regolamento (UE) 2017/2402 garantirebbero che il quadro dell'Unione per le cartolarizzazioni sostenga meglio gli investimenti nell'economia e agevoli l'erogazione di prestiti alle imprese.

(3)Al fine di migliorare la trasparenza e garantire un trattamento normativo coerente volto a ridurre i costi per gli emittenti, è opportuno introdurre una definizione di cartolarizzazione pubblica e di cartolarizzazione privata. L'ambito di applicazione delle cartolarizzazioni pubbliche dovrebbe comprendere le operazioni nelle quali le notes sottostanti sono ammesse alla negoziazione in mercati regolamentati, sistemi multilaterali di negoziazione (MTF – Multilateral Trading Facilities), sistemi organizzati di negoziazione (OTF – Organised Trading Facilities) o qualsiasi altra sede di negoziazione nell'Unione, e le operazioni commercializzate presso investitori a termini e condizioni non modificabili nel contesto delle quali il pacchetto è offerto sulla base del principio "prendere o lasciare" e gli investitori non hanno contatti diretti con i cedenti o il promotore e non possono pertanto ricevere direttamente le informazioni necessarie per esercitare la due diligence senza che il cedente o il promotore comunichi al mercato informazioni sensibili dal punto di vista commerciale. La definizione di tali tipi di operazioni come pubbliche, in virtù della loro accessibilità da parte di un'ampia gamma di investitori, dovrebbe garantire che tali operazioni siano soggette agli opportuni obblighi di trasparenza e al controllo normativo e contribuiscano a migliorare la vigilanza e il funzionamento del mercato.

(4)Gli obblighi di due diligence dovrebbero essere proporzionati al profilo di rischio delle posizioni verso la cartolarizzazione. La due diligence degli investitori dovrebbe pertanto concentrarsi sulle caratteristiche di rischio e sulle caratteristiche strutturali che possono incidere sostanzialmente sulla performance della cartolarizzazione, evitando obblighi duplicati, eccessivamente onerosi o generici che potrebbero non essere significativi per i diversi tipi di cartolarizzazione. Per lo stesso motivo, gli obblighi di due diligence dovrebbero essere razionalizzati, riducendo in tal modo i costi superflui per gli investitori, in particolare per le cartolarizzazioni a rischio più basso, e promuovendo un comportamento degli investitori più proporzionato e sensibile al rischio nel mercato delle cartolarizzazioni.

(5)I cedenti, i prestatori originari, i promotori o le società veicolo per la cartolarizzazione (SSPE – securitisation special purpose entities) ("soggetti venditori") stabiliti nell'Unione sono già soggetti a vigilanza nell'Unione e possono essere sanzionati in caso di violazione degli obblighi di cui al regolamento (UE) 2017/2402. È pertanto opportuno che gli investitori non siano più tenuti a verificare se i soggetti venditori dell'Unione rispettino gli obblighi di due diligence di cui al regolamento (UE) 2017/2402, qualora tali soggetti siano responsabili per conto delle parti venditrici nell'operazione. Tuttavia gli investitori dovrebbero comunque verificare se hanno rispettato i loro obblighi per i quali soggetti venditori di paesi terzi sono responsabili a norma del regolamento (UE) 2017/2402.

(6)I segmenti senior, che in genere beneficiano di un sostanziale supporto di credito e presentano un rischio inferiore, dovrebbero richiedere un riesame di due diligence meno esaustivo rispetto ai segmenti junior o mezzanini, che comportano un rischio più elevato e una maggiore esposizione a perdite. Tale approccio proporzionale favorisce un'allocazione più efficiente delle risorse da parte degli investitori ed evita oneri eccessivi per gli investimenti a basso rischio.

(7)Dato che la conformità rispetto ai requisiti STS è già soggetta a una sorveglianza regolamentare e a una notifica separate, l'obbligo per gli investitori di verificare il rispetto di tali requisiti è ridondante. Inoltre la verifica del rispetto dei criteri STS non è pertinente per tutti i tipi di investitori. L'obbligo corrispondente dovrebbe pertanto essere soppresso.

(8)Gli investitori dovrebbero essere autorizzati a effettuare una due diligence semplificata per gli investimenti in operazioni ripetute nel contesto delle quali le principali caratteristiche di rischio sono già ben comprese. A tal fine gli investimenti in operazioni ripetute dovrebbero essere considerati investimenti in posizioni verso la cartolarizzazione emesse dal medesimo cedente, garantite dallo stesso tipo di attività sottostanti, che presentano le stesse caratteristiche strutturali e offrono lo stesso livello di rischio di credito o un livello inferiore rispetto agli investimenti precedenti. Tale modifica dovrebbe garantire la coerenza delle pratiche di due diligence, agevolando nel contempo la partecipazione degli investitori a strutture ben note e trasparenti.

(9)Le banche multilaterali di sviluppo possono svolgere un ruolo significativo nell'agevolare l'accesso da parte degli investitori ai mercati delle cartolarizzazioni, nel migliorare la liquidità e nel sostenere gli obiettivi dell'Unione del risparmio e degli investimenti. Quando una posizione verso una cartolarizzazione è garantita integralmente, incondizionatamente e irrevocabilmente da una banca multilaterale di sviluppo che figura all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 , il rischio di credito derivante dalla posizione verso una cartolarizzazione è effettivamente trasferito dal portafoglio di attività sottostanti al garante, con un conseguente fattore di ponderazione del rischio pari allo 0 % di tale esposizione. Inoltre tale posizione verso una cartolarizzazione è classificata come attività di livello 1 ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, lettera g), del regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione 21 . In tali casi è opportuno esentare integralmente gli investitori istituzionali, ad eccezione del soggetto che presta la garanzia, dai loro obblighi di due diligence a norma del regolamento (UE) 2017/2402.

(10)Le operazioni in cui il segmento prime perdite è detenuto o garantito dall'Unione, da banche o da istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 possiedono intrinsecamente caratteristiche che attenuano la necessità di esercitare pienamente la due diligence e di soddisfare l'obbligo di mantenimento del rischio. Tali operazioni recano una garanzia da parte del garante, che effettua le procedure di due diligence prima di concedere tale garanzia. Tale valutazione elimina la necessità che gli investitori istituzionali effettuino una due diligence completa a norma del regolamento (UE) 2017/2402. Inoltre l'essenza di una garanzia è l'assunzione del rischio da parte del garante. È pertanto opportuno revocare l'obbligo di mantenimento del rischio. Si prevede che tali modifiche attireranno investimenti privati in strutture a rischio ridotto soggette a una garanzia pubblica.

(11)Un investitore istituzionale che delega l'autorità di adottare decisioni in merito alla gestione degli investimenti a un altro investitore istituzionale dovrebbe poter incaricare il delegato di adempiere gli obblighi di due diligence di cui al regolamento (UE) 2017/2402. Tuttavia tale delega non dovrebbe trasferire la responsabilità giuridica. L'investitore istituzionale delegante dovrebbe rimanere responsabile in ultima istanza di garantire il rispetto degli obblighi di due diligence. Tale specificazione è intesa a rispecchiare la prassi normativa consolidata e a garantire che gli obblighi siano rispettati in modo efficace, mantenendo nel contempo linee di responsabilità chiare.

(12)Gli obblighi di informativa dovrebbero tenere conto della granularità del portafoglio di esposizioni sottostante, ossia del numero di prestiti presenti nel portafoglio sottostante. Inoltre è importante considerare la scadenza media delle esposizioni sottostanti. L'informativa sui prestiti per i portafogli altamente granulari di esposizioni a brevissimo termine può essere particolarmente costosa e comporta un onere considerevole per gli emittenti, spesso senza offrire vantaggi significativi in termini di informazioni supplementari agli investitori. Di conseguenza gli obblighi di informativa per le cartolarizzazioni delle esposizioni su carte di credito e per taluni tipi di prestiti al consumo non dovrebbero necessariamente comprendere la segnalazione a livello di ciascuna singola esposizione sottostante. Tuttavia le autorità competenti dovrebbero comunque avere la possibilità di chiedere informazioni supplementari al fine di garantire di disporre di una panoramica completa del mercato, anche per quanto riguarda le esposizioni che costituiscono il portafoglio sottostante, nell'assolvimento dei loro compiti a norma del regolamento (UE) 2017/2402.

(13)I moduli di segnalazione 23 attualmente esistenti per le cartolarizzazioni pubbliche e per quelle private sono troppo costosi e onerosi. L'onere che grava sui soggetti nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione dovrebbe pertanto essere ridotto, senza compromettere l'obiettivo di fornire trasparenza al mercato. I moduli di segnalazione dovrebbero essere razionalizzati al fine di ridurre il numero di campi di dati obbligatori. La revisione del modulo dovrebbe mirare a ridurre di almeno il 35 % i campi di dati obbligatori. La conversione di taluni campi obbligatori in campi volontari potrebbe aumentare ulteriormente la flessibilità, ma è opportuno prestare la dovuta attenzione a garantire che ciò non comprometta la qualità o l'utilizzabilità dei dati.

(14)Il quadro di segnalazione dovrebbe tenere conto delle caratteristiche specifiche delle cartolarizzazioni private. È opportuno sviluppare un modulo di segnalazione specifico e semplificato per le cartolarizzazioni private. Nello specificare i dettagli degli obblighi di segnalazione, le informazioni da segnalare dovrebbero essere allineate il più possibile ad altri moduli consolidati, in particolare al documento "Guida sulla notifica delle operazioni di cartolarizzazione" ("guida della Banca centrale europea") elaborato dalla Banca centrale europea conformemente all'articolo 6, paragrafo 5, lettera a), del regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio 24 . Qualsiasi futura modifica della guida della Banca centrale europea dovrebbe essere valutata e i moduli di segnalazione potrebbero dover essere riveduti, se del caso. Per consentire alle autorità di vigilanza una visibilità di base sul mercato privato, le cartolarizzazioni private dovrebbero essere segnalate ai repertori. Le cartolarizzazioni private non dovrebbero essere tenute a segnalare la stessa quantità di informazioni delle cartolarizzazioni pubbliche. L'obbligo di segnalazione delle operazioni private ai repertori di dati sulle cartolarizzazioni, utilizzando un modulo semplificato, migliorerebbe la vigilanza prudenziale e il monitoraggio del mercato. Tuttavia al fine di mantenere la riservatezza delle operazioni private, i dati relativi a tali operazioni non dovrebbero essere resi pubblici.

(15)Il sottocomitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza ("comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto") di cui all'articolo 36, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402, sotto la direzione dell'Autorità bancaria europea (EBA), dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione destinati a specificare ulteriormente le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE devono fornire per adempiere l'obbligo di segnalazione. Tali progetti di norme tecniche di regolamentazione dovrebbero tenere conto dell'utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso una cartolarizzazione, sia essa pubblica o privata, se la posizione verso una cartolarizzazione è a breve termine e, nel caso di un'operazione con un programma di emissione di commercial paper garantiti da attività (asset-backed commercial paper) ("programma ABCP"), se è pienamente garantita da un promotore. Alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di integrare il regolamento (UE) 2017/2402 adottando tali norme tecniche di regolamentazione mediante atti delegati a norma dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e conformemente al regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , al regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 26 e al regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio 27 . Inoltre il comitato per le cartolarizzazioni del comitato congiunto, sotto la direzione dell'EBA, dovrebbe elaborare progetti di norme tecniche di attuazione al fine di specificare il formato per la trasmissione delle informazioni ai repertori. La Commissione dovrebbe avere la facoltà di adottare tali norme tecniche di attuazione mediante atti di esecuzione a norma dell'articolo 291 TFUE e in conformità dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

(16)Al fine di sostenere l'accesso delle PMI ai finanziamenti basati sul mercato e agevolare lo sviluppo di cartolarizzazioni transfrontaliere che comportano esposizioni afferenti a più Stati membri, è opportuno rivedere i criteri per l'omogeneità dei portafogli di attività. Sebbene sia possibile avere cartolarizzazioni che comportano esposizioni provenienti da più Stati membri, il requisito relativo all'omogeneità, quale attualmente definito, è considerato un ostacolo per le cartolarizzazioni delle PMI. Al fine di superare tale ostacolo, un portafoglio di esposizioni sottostanti dovrebbe essere considerato omogeneo quando almeno il 70 % delle esposizioni al momento della creazione è costituito da esposizioni verso PMI. Tale soglia inferiore riconosce le esigenze e le caratteristiche di finanziamento specifiche delle PMI e garantisce che i portafogli misti aventi una componente predominante costituita da PMI possano beneficiare della certezza del diritto e delle efficienze operative associate a portafogli omogenei. Dovrebbe essere ammesso che la parte restante del portafoglio includa altri tipi di esposizioni, anch'esse afferenti a Stati membri diversi, senza che ciò incida sullo status STS della cartolarizzazione.

(17)Nel 2021 il regolamento (UE) 2017/2402 è stato modificato dal regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 al fine di estendere il quadro STS alle cartolarizzazioni sintetiche. Come indicato nella relazione del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, l'estensione dell'etichetta STS ha portato a risultati soddisfacenti in termini di apertura a emissioni nuove e di incoraggiamento di una maggiore attività in questo segmento di mercato. Tuttavia l'attuazione pratica dei requisiti STS ha messo in evidenza la necessità di migliorare ulteriormente la chiarezza e la coerenza dei requisiti specifici con alcuni adeguamenti tecnici.

(18)Al fine di garantire una selezione coerente delle esposizioni sottostanti nel contesto di una cartolarizzazione e consentire agli investitori di valutare il rischio di credito del portafoglio di attività prima dell'investimento, è vietata la gestione attiva del portafoglio su base discrezionale di un'esposizione verso una cartolarizzazione. L'articolo 26 ter del regolamento (UE) 2017/2402 contiene un elenco esaustivo delle attività di gestione consentite e stabilisce che talune attività non dovrebbero essere considerate gestione attiva del portafoglio su base discrezionale e pertanto non dovrebbero essere vietate. È necessario aggiornare tale elenco al fine di tenere conto delle voci eliminate in ragione di sanzioni imposte a un'entità nel corso della durata dell'operazione o di pratiche fraudolente, oppure di modifiche del prestito dovute a una modifica della normativa che incide sull'esecutività, che sfuggono al controllo del cedente. Entrambe le circostanze avrebbero un impatto sull'esecutività delle esposizioni sottostanti (al di fuori del controllo del cedente) e l'eliminazione di tali esposizioni sottostanti non dovrebbe essere considerata una gestione attiva del portafoglio su base discrezionale.

(19)I criteri relativi alla standardizzazione di cui all'articolo 26 quater del regolamento (UE) 2017/2402 delineano i meccanismi per l'allocazione delle perdite ai detentori di posizioni verso una cartolarizzazione e determinano l'applicazione di vari metodi di ammortamento ai segmenti. L'obiettivo centrale di tali criteri è garantire che l'ammortamento non sequenziale sia utilizzato soltanto se accompagnato da fattori di attivazione contrattuali chiaramente specificati. Tali fattori di attivazione mirano a favorire il passaggio a pagamenti sequenziali sulla base della gerarchia di rango, proteggendo in tal modo l'operazione dall'ammortamento prematuro del supporto di credito in caso di deterioramento della qualità creditizia. Tale ammortamento prematuro potrebbe esporre i cedenti che detengono tali segmenti a rischi associati a una riduzione della riserva di supporto di credito. Tuttavia tali criteri non tengono adeguatamente conto della capacità di assorbimento delle perdite dei segmenti subordinati ai segmenti protetti all'interno di una cartolarizzazione, il che comporta un'errata applicazione se interpretata letteralmente nel contesto delle cartolarizzazioni sintetiche che includono i segmenti mezzanini. Tali criteri presuppongono inavvertitamente che tutte le perdite associate ricadano unicamente sul segmento protetto, ignorando così un'assegnazione a segmenti di rango più junior. È pertanto opportuno precisare che, nei casi in cui i segmenti junior assorbano parti delle perdite dell'esposizione sottostante, ai fini dell'applicazione dei criteri si dovrebbe tenere conto della loro capacità di assorbimento delle perdite.

(20)L'articolo 26 sexies, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2017/2402 specifica attualmente che i premi per la protezione del credito da pagare a norma dell'accordo sulla protezione del credito devono essere strutturati in funzione dell'importo nominale in essere delle esposizioni cartolarizzate non deteriorate al momento del pagamento e riflettono il rischio del segmento protetto. Al fine di garantire l'efficacia dell'accordo sulla protezione del credito dal punto di vista dei cedenti e nel contempo fornire certezza del diritto agli investitori alla data di cessazione dell'esecuzione dei pagamenti specificando il periodo di proroga massimo per la rinegoziazione del debito, è opportuno specificare che sono consentiti solo premi per la protezione del credito subordinati all'entità del segmento in essere e al rischio di credito del segmento protetto.

(21)L'articolo 26 sexies, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2017/2402 specifica le condizioni alle quali il cedente può impegnare un margine positivo sintetico come supporto di credito per gli investitori. Una di tali condizioni prevede che per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013, il calcolo delle perdite attese su un anno del portafoglio sottostante deve essere chiaramente definito nella documentazione riguardante l'operazione. Al fine di specificare i requisiti per il margine positivo sintetico impegnato dal cedente e disponibile come supporto di credito per gli investitori, nella modifica del 2021 del regolamento (UE) 2017/2402 è stato introdotto un criterio specifico. L'applicazione di tale criterio ha dimostrato la necessità di ulteriori chiarimenti. È stata inoltre individuata un'incoerenza per quanto concerne i requisiti per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB. Tale requisito dovrebbe essere modificato al fine di allinearlo all'intento di fissare un massimale, equivalente alla perdita attesa di un anno, sull'importo totale del margine positivo sintetico che il cedente dovrebbe impegnare ogni anno, garantendo in tal modo coerenza e chiarezza nell'applicazione di tale disposizione.

(22)Il criterio attuale che prevede che la protezione del credito sia finanziata nel quadro STS per le cartolarizzazioni sintetiche nel bilancio nel contesto del regime STS ha limitato la capacità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di partecipare al mercato delle cartolarizzazioni STS nel bilancio. Ciò nuoce allo sviluppo del mercato STS e alla capacità dei cedenti di trasferire il rischio di credito al di fuori del sistema bancario. Consentire che la protezione del credito di tipo personale sia ammissibile all'etichetta STS non dovrebbe tuttavia compromettere la qualità dell'etichetta STS stessa o l'affidabilità dell'accordo sulla protezione del credito, né creare incentivi affinché imprese di assicurazione o di riassicurazione inesperte o non diversificate diventino esposte a livelli elevati di rischio. È pertanto opportuno istituire misure di salvaguardia volte a garantire che la partecipazione sia limitata agli assicuratori aventi un certo livello di solidità e diversificazione. Di conseguenza l'ammissibilità a fornire protezione del credito di tipo personale nel quadro dell'etichetta STS dovrebbe essere accompagnata da requisiti relativi alla diversificazione, alla solvibilità, alla misurazione del rischio e alle dimensioni minime del fornitore di protezione. Nello specifico, per quanto riguarda la misurazione del rischio, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe utilizzare un modello interno approvato per calcolare i requisiti patrimoniali per tali accordi sulla protezione del credito. Per quanto riguarda la solvibilità, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE e le dovrebbe essere stata assegnata la classe di merito di credito 3 o superiore. Per quanto riguarda la diversificazione, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe operare efficacemente in almeno due rami dell'assicurazione non vita, una circostanza questa che dovrebbe ridurre l'esposizione eccessiva a un singolo tipo di rischio. Infine, per quanto riguarda le dimensioni minime, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe avere attività totali superiori a 20 miliardi di EUR.

(23)I verificatori terzi svolgono un ruolo nella valutazione della conformità delle cartolarizzazioni rispetto ai criteri STS. Il regolamento (UE) 2017/2402 impone ai verificatori terzi soltanto di essere autorizzati dalle autorità nazionali competenti. Tale autorizzazione fornisce tuttavia una garanzia limitata se le autorità competenti non sono in grado di valutare se tali verificatori terzi continuino a rispettare le condizioni per la loro autorizzazione su base continuativa. È pertanto opportuno stabilire che le autorità competenti siano anche responsabili della vigilanza continua su tali verificatori terzi e dispongano di poteri adeguati a tal fine.

(24)Al fine di garantire l'attuazione e l'applicazione efficaci del regolamento (UE) 2017/2402, è necessario chiarire le responsabilità delle autorità competenti nel vigilare sulla conformità di tutte le parti interessate coinvolte in una cartolarizzazione. Le autorità competenti dovrebbero vigilare sulla condotta di cedenti, promotori, prestatori originari e SSPE. Figura in tale contesto la verifica della conformità delle singole operazioni di cartolarizzazione rispetto ai requisiti applicabili a norma del presente regolamento.

(25)Al fine di rafforzare il rispetto del regolamento (UE) 2017/2402 e migliorarne l'efficacia, l'ambito di applicazione dei poteri sanzionatori di cui all'articolo 32 di tale regolamento dovrebbe essere ampliato al fine di includere esplicitamente le violazioni degli obblighi di due diligence. Gli investitori istituzionali svolgono un ruolo fondamentale nel garantire la solidità e la trasparenza del mercato delle cartolarizzazioni svolgendo un'adeguata due diligence prima e durante le loro esposizioni. Al fine di garantire un'applicazione coerente in tutta l'Unione di tali obblighi di due diligence, è opportuno specificare che il mancato rispetto degli stessi deve essere soggetto a provvedimenti correttivi e sanzioni amministrative da parte delle autorità competenti.

(26)Promuovere la convergenza in materia di vigilanza è essenziale ai fini del corretto funzionamento e dell'ulteriore sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni, che riunisce un'ampia serie di operatori economici spesso aventi sede in giurisdizioni diverse, anche per la stessa operazione. Il coinvolgimento di diverse autorità competenti, associato all'attuale complessità del processo decisionale, evidenzia la necessità di rafforzare il coordinamento in materia di vigilanza. La semplificazione e il rafforzamento dei quadri esistenti per il coordinamento della vigilanza, ove possibile, dovrebbero sostenere l'obiettivo più ampio della semplificazione nel contesto della regolamentazione e della vigilanza. Una maggiore convergenza può essere conseguita utilizzando in modo più efficiente ed efficace i poteri esistenti assegnati alle autorità europee di vigilanza (AEV) e alle autorità competenti. Tale esito dovrebbe essere sostenuto anche attribuendo un ruolo di maggior rilievo all'EBA, che dovrebbe assumere un ruolo permanente di guida per quanto riguarda le questioni di coordinamento della vigilanza per il mercato delle cartolarizzazioni nell'Unione.

(27)Il comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto, composto da autorità di mercato e autorità prudenziali competenti, dovrebbe concentrarsi sulle questioni attinenti alla vigilanza e dovrebbe agevolare e promuovere la convergenza in materia di vigilanza attraverso prassi di vigilanza comuni. Il mandato attuale del comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto dovrebbe essere riveduto al fine di porre l'accento sulla convergenza in materia di vigilanza e sui lavori relativi all'articolo 44 del regolamento in questione. Il comitato per le cartolarizzazioni può riunirsi in formazioni diverse o istituire sottogruppi per compiti specifici in funzione delle questioni da discutere. L'EBA dovrebbe assicurare il segretariato e un vicepresidente del comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto su base permanente, il quale dovrebbe fungere da sostituto e sostenere il presidente nell'esercizio delle sue funzioni. In assenza del presidente, il vicepresidente dovrebbe svolgere i compiti del presidente, anche in situazioni in cui non sia eletto alcun presidente. I rappresentanti delle autorità di mercato e prudenziali competenti partecipanti in seno a tale organo dovrebbero disporre di un livello adeguato di conoscenze ed esperienza in merito alle questioni oggetto di discussione. Il monitoraggio periodico dello stato del mercato e la valutazione del quadro di vigilanza sulle cartolarizzazioni nell'Unione attraverso relazioni di controllo, l'elaborazione di orientamenti e revisioni periodiche inter pares rafforzerebbero ulteriormente il quadro di vigilanza promuovendo le migliori pratiche (in materia di vigilanza).

(28)Dato che l'attività di cartolarizzazione nell'Unione è concentrata principalmente nel settore bancario, è opportuno che l'EBA assuma il ruolo permanente di guida in seno al comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto. Nell'esercizio del suo ruolo permanente in seno al comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto, l'EBA dovrebbe prestare particolare attenzione alla promozione di relazioni di lavoro forti e collaborative con l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA) e l'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (EIOPA), tenendo debitamente conto delle loro prospettive settoriali. Si dovrebbe prevedere che tale coordinamento rafforzato della vigilanza si tradurrà in una vigilanza più solida e coerente del mercato delle cartolarizzazioni nell'Unione. In tale veste, l'EBA dovrebbe altresì guidare i lavori sullo sviluppo dei moduli di informativa di cui all'articolo 7 del presente regolamento. Ciò contribuirà a preparare il mercato alla crescita prevista e a sviluppare la capacità di vigilanza e la preparazione per sostenere tale espansione. L'assegnazione di un ruolo di guida all'EBA nel contesto di tale capacità di vigilanza è in linea con la visione strategica di un panorama normativo efficiente e semplificato.

(29)In caso di cartolarizzazioni transfrontaliere, la nomina di un'autorità di vigilanza capofila semplificherebbe la vigilanza sulla conformità rispetto al regolamento (UE) 2017/2402 e garantirebbe la coerenza e un coordinamento migliore tra le diverse autorità competenti. L'autorità di vigilanza capofila dovrebbe essere nominata tra le autorità competenti dei soggetti coinvolti nell'operazione, con decisione adottata dalle autorità competenti interessate. In caso di disaccordo, la questione dovrebbe essere trattata a livello del comitato per le cartolarizzazioni del Comitato congiunto. Quando una nuova operazione coinvolge entità sottoposte a vigilanza da parte delle stesse autorità competenti, l'autorità capofila precedentemente nominata può mantenere tale ruolo.

(30)È importante garantire che il quadro normativo per le cartolarizzazioni rimanga efficace e si adatti all'evoluzione del panorama finanziario. Per tale motivo la Commissione dovrebbe riesaminare integralmente l'impatto e la funzionalità del presente regolamento entro 5 anni dalla sua adozione, prestando particolare attenzione alla sua influenza sul mercato delle cartolarizzazioni e alle sue implicazioni economiche più ampie. Tale riesame dovrebbe concentrarsi sugli aspetti critici, tra cui le dinamiche di mercato, l'accessibilità del credito, in particolare per le PMI, gli investimenti e l'interconnessione degli enti finanziari, che è essenziale ai fini del mantenimento della stabilità del settore finanziario. Combinando le informazioni tratte dalle relazioni di cui all'articolo 44 del regolamento (UE) 2017/2402 e da ulteriori analisi, la Commissione dovrebbe stabilire la necessità di aggiornamenti legislativi al fine di salvaguardare il ruolo del regolamento (UE) 2017/2402 nel sostenere un'economia resiliente e dinamica all'interno dell'Unione europea.

(31)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, dato che i mercati delle cartolarizzazioni operano su scala mondiale e che nel mercato interno è opportuno assicurare pari condizioni a tutti gli investitori istituzionali e ai soggetti che intervengono nelle cartolarizzazioni, ma, a motivo della portata e degli effetti dell'azione, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(32)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2017/2402,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1
Modifica del regolamento (UE) 2017/2402

Il regolamento (UE) 2017/2402 è così modificato:

1)all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Il presente regolamento si applica agli investitori istituzionali e ai cedenti, ai promotori, ai prestatori originari, ai gestori e alle società veicolo per la cartolarizzazione.";

2)all'articolo 2 sono aggiunti i seguenti punti 32) e 33):

"32)    "cartolarizzazione pubblica": una cartolarizzazione che soddisfa uno qualsiasi dei criteri seguenti:

a)la cartolarizzazione è soggetta all'obbligo di redigere un prospetto a norma dell'articolo 3 del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio 29 ;

b)la cartolarizzazione è commercializzata mediante l'emissione di notes che costituiscono posizioni verso la cartolarizzazione ammesse alla negoziazione in una sede di negoziazione dell'Unione quale definita all'articolo 4, paragrafo 1, punto 24), della direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 ;

c)la cartolarizzazione è commercializzata presso gli investitori e i termini e le condizioni non sono negoziabili tra le parti;

33)    "cartolarizzazione privata": una cartolarizzazione che non soddisfa nessuno dei criteri di cui al punto 32).";

3)l'articolo 5 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è così modificato:

i)    la lettera c) è soppressa;

ii)    le lettere e) ed f) sono sostituite dalle seguenti:

"e)    il cedente, il promotore o la SSPE designato a norma dell'articolo 7, paragrafo 2, se è stabilito in un paese terzo, ha messo a disposizione le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, con la frequenza e secondo le modalità ivi stabilite;

f)    nel caso delle esposizioni deteriorate, il cedente, il promotore o il prestatore originario che è stabilito in un paese terzo ha applicato norme solide per la selezione e la fissazione del prezzo delle esposizioni.";

b)il paragrafo 3 è così modificato:

i)    la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b)    tutte le caratteristiche strutturali della cartolarizzazione che possono avere un impatto rilevante sulla performance della posizione verso la cartolarizzazione;";

ii)    la lettera c) è soppressa;

c)il paragrafo 4 è così modificato:

i)    alla lettera a), il secondo comma è soppresso;

ii)    è aggiunta la seguente lettera g):

"g)    nel caso di investimenti sul mercato secondario, documenta la valutazione di due diligence e le verifiche entro un periodo di tempo ragionevole che in ogni caso non supera i 15 giorni di calendario dall'investimento.";

d)sono inseriti i seguenti paragrafi 4 bis e 4 ter:

"4 bis.    I paragrafi da 1 a 4 non si applicano agli investitori istituzionali detentori di una posizione verso la cartolarizzazione se tale posizione è garantita da una banca multilaterale di sviluppo che figura nell'elenco di cui all'articolo 117, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 575/2013.

Ai fini del primo comma la garanzia soddisfa le condizioni di cui agli articoli 213 e 215 del regolamento (UE) n. 575/2013.

4 ter.    I paragrafi 1 e 4 non si applicano agli investitori istituzionali detentori di una posizione verso la cartolarizzazione se il segmento prime perdite che rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito dall'Unione o da banche o istituti nazionali di promozione ai sensi dell'articolo 2, punto 3), del regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio.";

e)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fatti salvi i paragrafi da 1 a 4 del presente articolo, nel caso in cui abbia delegato a un altro investitore istituzionale il potere di prendere decisioni in merito alla gestione degli investimenti che potrebbero esporlo verso una cartolarizzazione, l'investitore istituzionale delegante può dare istruzioni all'investitore istituzionale delegato di adempiere ai suoi obblighi ai sensi del presente articolo relativamente a eventuali esposizioni verso una cartolarizzazione risultanti da dette decisioni. Il fatto che l'investitore istituzionale delegante abbia delegato funzioni non influisce sulla sua responsabilità ai sensi del presente articolo.";

4)l'articolo 6 è così modificato:

a)al paragrafo 5 è aggiunta la seguente lettera f):

"f) l'Unione.";

b)è inserito il seguente paragrafo 5 bis:

"5 bis. Il paragrafo 1 non si applica se il segmento prime perdite che rappresenti almeno il 15 % del valore nominale delle esposizioni cartolarizzate è detenuto o garantito da uno dei soggetti di cui al paragrafo 5, lettere da a) a f).";

5)l'articolo 7 è così modificato:

a)al paragrafo 1, il quarto comma è sostituito dal seguente:

"Nel caso di un ABCP o di una cartolarizzazione di portafogli altamente granulari di esposizioni a breve termine, le informazioni di cui al primo comma, lettera a), lettera c), punto ii), e lettera e), punto i), sono messe a disposizione dei detentori di posizioni verso la cartolarizzazione e, su richiesta, di potenziali investitori in forma aggregata.";

b)al paragrafo 2, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Le cartolarizzazioni private sono soggette a un quadro distinto in materia di segnalazioni, che ne riflette le caratteristiche specifiche, diverse da quelle delle cartolarizzazioni pubbliche, in un apposito modello di segnalazione semplificato. Tale modello, che pur non contempla la totalità degli obblighi di segnalazione applicabili alle cartolarizzazioni pubbliche, garantisce che le informazioni essenziali pertinenti per le autorità nazionali competenti siano adeguatamente segnalate. Gli obblighi di cui al presente comma si applicano alle cartolarizzazioni private a decorrere dal [data di cui al paragrafo 3, quarto comma, e al paragrafo 4, quarto comma, del presente articolo].";

c)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3.    Le AEV elaborano, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, progetti di norme tecniche di regolamentazione conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per specificare le informazioni che il cedente, il promotore e la SSPE devono fornire per conformarsi al paragrafo 1, primo comma, lettere a) ed e), e al paragrafo 2, tenendo conto di quanto segue:

a)    l'utilità delle informazioni per il detentore della posizione verso la cartolarizzazione e per le autorità di vigilanza;

b)    se la cartolarizzazione è pubblica o privata;

c)    se la posizione verso la cartolarizzazione è o meno a breve termine;

d)    nel caso di un'operazione ABCP, se tale operazione è interamente garantita da un promotore.

Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, presentano tali progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di integrare il presente regolamento mediante l'adozione delle norme tecniche di regolamentazione di cui al presente paragrafo conformemente agli articoli da 10 a 14 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Le norme tecniche di regolamentazione entrano in vigore [12 mesi] dopo l'adozione da parte della Commissione.

Almeno ogni tre anni a decorrere dalla data della loro adozione da parte della Commissione, le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, rivalutano la pertinenza e l'accuratezza delle norme tecniche di regolamentazione, al fine di garantire che rimangano efficaci, aggiornate e in linea con le prassi e le esigenze del mercato. Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, informano la Commissione dei risultati della valutazione.";

d)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4.    Al fine di assicurare condizioni di applicazione uniformi per le informazioni che devono essere specificate in conformità del paragrafo 3, le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, sotto la direzione dell'EBA e in stretta cooperazione con l'ESMA e l'EIOPA, elaborano progetti di norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 che ne specificano il formato mediante moduli standardizzati.

Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, presentano tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro [6 mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al presente paragrafo conformemente all'articolo 15 dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

Le norme tecniche di attuazione entrano in vigore [12 mesi] dopo l'adozione da parte della Commissione.

Almeno ogni tre anni a decorrere dalla data della loro adozione da parte della Commissione, le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, rivalutano la pertinenza e l'accuratezza delle norme tecniche di attuazione, al fine di garantire che rimangano efficaci, aggiornate e in linea con le prassi e le esigenze del mercato. Le AEV, tramite il Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza, informano la Commissione dei risultati di tale valutazione.";

6)l'articolo 10 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Ai fini dell'articolo 7 i repertori di dati sulle cartolarizzazioni si registrano presso l'ESMA alle condizioni e secondo la procedura di cui al presente articolo.";

b)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Per essere registrabile a norma del presente articolo, un repertorio di dati sulle cartolarizzazioni deve essere una persona giuridica stabilita nell'Unione, adottare procedure per la verifica della completezza e della coerenza delle informazioni messe a sua disposizione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, del presente regolamento, e soddisfare i requisiti stabiliti all'articolo 78, all'articolo 79 e all'articolo 80, paragrafi 1, 2, 3, 5 e 6, del regolamento (UE) n. 648/2012. Ai fini del presente articolo, i riferimenti negli articoli 78 e 80 del regolamento (UE) n. 648/2012 all'articolo 9 dello stesso sono da intendersi come riferimenti all'articolo 7 del presente regolamento.";

7)l'articolo 17 è così modificato:

a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1.    Fatto salvo l'articolo 7, paragrafo 2, i repertori di dati sulle cartolarizzazioni di cui all'articolo 10 raccolgono e conservano le informazioni relative alle cartolarizzazioni. Assicurano che tutti i seguenti soggetti abbiano un accesso diretto e immediato a titolo gratuito affinché possano assolvere alle loro responsabilità, ai loro mandati e obblighi rispettivi:

a)    l'EBA;

b)    l'EIOPA;

c)    l'ESMA;

d)    il CERS;

e)    i membri interessati del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) nello svolgimento dei suoi compiti nell'ambito del meccanismo di vigilanza unico a norma del regolamento (UE) n. 1024/2013;

f)    le autorità interessate le cui responsabilità e i cui mandati rispettivi in materia di vigilanza riguardano operazioni, mercati, partecipanti e attività che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento;

g)    le autorità di risoluzione designate a norma dell'articolo 3 della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 31 ;

h)    il comitato di risoluzione unico istituito ai sensi del regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 32 ;

i)    le autorità di cui all'articolo 29 del presente regolamento;

j)    la Commissione, su richiesta;

k)    in caso di cartolarizzazioni pubbliche, gli investitori e i potenziali investitori.";

b)al paragrafo 2, la lettera a) è soppressa;

8)l'articolo 20 è così modificato:

a)al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:

"Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI.";

b)al paragrafo 11, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)    nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;";

9)l'articolo 22 è così modificato:

a)al paragrafo 4, il primo comma è sostituito dal seguente:

"In caso di cartolarizzazioni le cui esposizioni sottostanti sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, il cedente e il promotore pubblicano le informazioni disponibili relative alla performance ambientale delle attività finanziate da tali prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto.";

b)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:

"5.    Il cedente e il promotore sono responsabili dell'osservanza dell'articolo 7. In caso di cartolarizzazione pubblica, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettera a), sono messe a disposizione dei potenziali investitori su richiesta prima della fissazione del prezzo. In caso di cartolarizzazione pubblica, le informazioni previste all'articolo 7, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a d), sono messe a disposizione prima della fissazione del prezzo almeno sotto forma di bozza o di prima stesura. La documentazione finale è messa a disposizione degli investitori al più tardi 15 giorni dopo la conclusione dell'operazione.";

10)l'articolo 24 è così modificato:

a)al paragrafo 9, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)    nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;";

b)al paragrafo 15 è aggiunto il comma seguente:

"Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI.";

11)l'articolo 26 ter è così modificato:

a)al paragrafo 7, quarto comma, sono aggiunte le seguenti lettere e) ed f):

"e)    è stata oggetto di misure restrittive dell'Unione o di pratiche fraudolente comprovate;

f)    è stata oggetto di modifiche del quadro giuridico nazionale che inciderebbero sull'esecutività dei crediti che fanno parte delle esposizioni sottostanti.";

b)al paragrafo 8 è aggiunto il comma seguente:

"Un portafoglio di esposizioni sottostanti è considerato conforme al primo comma se almeno il 70 % delle esposizioni che costituiscono il portafoglio al momento della sua creazione è rappresentato da esposizioni verso PMI.";

c)al paragrafo 11, lettera a), il punto ii) è sostituito dal seguente:

"ii)    nelle informazioni fornite dal cedente, dal promotore e dalla SSPE si indicano esplicitamente la percentuale di esposizioni sottostanti oggetto di ristrutturazione, i tempi e i dettagli della ristrutturazione e la loro performance dalla data della ristrutturazione;";

12)all'articolo 26 quater, paragrafo 5, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:

"Qualora si verifichi uno degli eventi creditizi di cui all'articolo 26 sexies in relazione alle esposizioni sottostanti e la rinegoziazione del debito per tali esposizioni non sia stata completata, l'importo per la protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento più l'importo di qualsiasi segmento mantenuto di rango inferiore ai segmenti coperti dalla protezione del credito che rimane a qualsiasi scadenza di pagamento è almeno equivalente all'importo nominale in essere di tali esposizioni sottostanti meno l'importo dei pagamenti intermedi effettuati in relazione a dette esposizioni sottostanti.";

13)l'articolo 26 sexies è così modificato:

a)al paragrafo 3, il terzo comma è sostituito dal seguente:

"I premi per la protezione del credito da pagare a norma dell'accordo sulla protezione del credito sono strutturati in funzione dell'entità del segmento in essere e del rischio di credito del segmento protetto. A tali fini l'accordo sulla protezione del credito non prevede premi garantiti, pagamenti anticipati dei premi, meccanismi di sconto o altri meccanismi che possono impedire o ridurre l'effettiva attribuzione delle perdite agli investitori o restituire al cedente parte dei premi pagati dopo la scadenza dell'operazione.";

b)al paragrafo 7, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d)    per i cedenti che non utilizzano il metodo IRB di cui all'articolo 143 del regolamento (UE) n. 575/2013:

i)    l'importo totale impegnato per anno non è superiore alle perdite attese su un anno del portafoglio per tale anno;

ii)    il calcolo delle perdite attese su un anno del portafoglio sottostante è chiaramente definito nella documentazione riguardante l'operazione;";

c)il paragrafo 8 è così modificato:

i)è inserita la seguente lettera a bis):

"a bis)    una garanzia conforme ai requisiti di cui alla parte tre, titolo II, capo 4, del regolamento (UE) n. 575/2013 con cui il rischio di credito è trasferito a un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che soddisfa tutti i criteri seguenti:

i)    l'impresa utilizza un modello interno approvato conformemente agli articoli 112 e 113 della direttiva 2009/138/CE per il calcolo dei requisiti patrimoniali per tali garanzie;

ii)    l'impresa rispetta il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui rispettivamente agli articoli 100 e 128 della direttiva 2009/138/CE ed è stata assegnata alla classe di merito di credito 3 o a una classe migliore;

iii)    l'impresa esercita effettivamente attività in almeno due rami dell'assicurazione non vita ai sensi dell'allegato I della direttiva 2009/138/CE;

iv)    le attività gestite dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione superano i 20 miliardi di euro;";

ii)la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c)    un'altra protezione del credito non menzionata alle lettere a), a bis) e b) del presente paragrafo sotto forma di garanzia personale, derivato su crediti o "credit linked note" che soddisfa i requisiti di cui all'articolo 249 del regolamento (UE) n. 575/2013, purché le obbligazioni dell'investitore siano garantite da garanzie conformi ai requisiti di cui ai paragrafi 9 e 10 del presente articolo.";

14)all'articolo 28, paragrafo 1, primo comma, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

"Un terzo di cui all'articolo 27, paragrafo 2, è autorizzato dall'autorità competente a valutare, sotto la vigilanza di quest'ultima, la conformità delle cartolarizzazioni ai criteri STS stabiliti agli articoli da 19 a 22, da 23 a 26 e da 26 bis a 26 sexies. L'autorità competente concede l'autorizzazione se sono soddisfatte le seguenti condizioni:";

15)l'articolo 29 è così modificato:

a)è inserito il seguente paragrafo 4 bis:

"4 bis.    Le autorità competenti responsabili della vigilanza su cedenti, promotori e SSPE a norma della direttiva 2013/36/UE, tra cui la BCE per quanto riguarda i compiti specifici ad essa attribuiti dal regolamento (UE) n. 1024/2013, vigilano sull'adempimento, da parte di cedenti, promotori e SSPE, degli obblighi previsti agli articoli da 18 a 27 del presente regolamento.";

b)al paragrafo 5, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Per i soggetti sottoposti alla vigilanza di autorità competenti diverse da quelle di cui al paragrafo 4 bis, gli Stati membri designano una o più autorità competenti per vigilare sulla conformità da parte di cedenti, promotori e SSPE agli articoli da 18 a 27, nonché sulla conformità da parte di terzi all'articolo 28.";

16)l'articolo 30 è così modificato:

a)è inserito il seguente paragrafo 1 bis:

"1 bis. L'autorità competente vigila sul rispetto del presente regolamento da parte di cedenti, promotori, SSPE e prestatori originari conformemente all'articolo 29.";

b)il paragrafo 5 è soppresso;

17)all'articolo 32, paragrafo 1, primo comma, è aggiunta la seguente lettera i):

"i)    un investitore istituzionale diverso dal cedente, dal promotore o dal prestatore originario non ha adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 5.";

18)l'articolo 36 è così modificato:

a)il paragrafo 2 è soppresso;

b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nel quadro del Comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza è istituito un sottocomitato specifico per le cartolarizzazioni, nell'ambito del quale le autorità competenti operano uno stretto coordinamento ai fini dell'assolvimento dei compiti previsti agli articoli da 30 a 34. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni è guidato dall'EBA con la cooperazione dell'ESMA e dell'EIOPA. L'EBA fornisce su base permanente al sottocomitato per le cartolarizzazioni il servizio di segretariato e un vicepresidente. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni promuove la convergenza della vigilanza per garantire l'applicazione di prassi di vigilanza comuni. I membri del sottocomitato per le cartolarizzazioni, sotto la guida dell'EBA, operano uno stretto coordinamento dell'attività di vigilanza per rilevare e correggere le violazioni del presente regolamento, sviluppare e promuovere le migliori pratiche, agevolare la collaborazione, promuovere un'applicazione uniforme della normativa e provvedere a valutazioni intergiurisdizionali in caso di disaccordo. Il sottocomitato per le cartolarizzazioni monitora regolarmente lo stato del mercato e l'applicazione del presente regolamento.";

c)sono inseriti i seguenti paragrafi 3 bis e 3 ter:

"3 bis.    Entro [12 mesi dall'adozione] il sottocomitato per le cartolarizzazioni di cui al paragrafo 3 elabora orientamenti per stabilire procedure di vigilanza comuni.

3 ter.    A seguito della notifica alle autorità competenti a norma dell'articolo 7, paragrafo 1, le autorità competenti per i soggetti coinvolti nell'operazione sul lato vendita nominano un'autorità di vigilanza capofila incaricata di coordinare le attività ed evitare divergenze nell'applicazione del presente regolamento per le operazioni che coinvolgono soggetti sul lato vendita operanti sotto la responsabilità delle autorità competenti di più di uno Stato membro. Un'autorità competente può delegare l'esercizio di alcuni o di tutti i compiti e i poteri di cui al presente regolamento all'autorità di vigilanza capofila. Nel caso in cui le autorità competenti per i soggetti sul lato vendita non raggiungano un accordo sulla nomina dell'autorità di vigilanza capofila, essa è designata dal sottocomitato per le cartolarizzazioni istituito a norma del paragrafo 3.";

d)al paragrafo 6, il testo del primo e del secondo comma è sostituito dal seguente:

"Al ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 4, l'autorità competente per il soggetto sospettato della violazione adotta, entro 15 giorni lavorativi, tutte le misure necessarie per rettificare la violazione rilevata e ne dà notifica alle altre autorità competenti coinvolte, in particolare alle autorità competenti per il cedente, il promotore e la SSPE e alle autorità competenti per i detentori delle posizioni verso la cartolarizzazione, se noti. Un'autorità competente che è in disaccordo con un'altra autorità competente riguardo alla procedura o al contenuto di una misura o all'assenza di una misura da parte di tale altra autorità competente notifica senza indebito ritardo il disaccordo a tutte le altre autorità competenti coinvolte. Se il disaccordo non è risolto entro tre mesi dalla data di notifica a tutte le autorità competenti coinvolte, la questione è rinviata all'EBA conformemente all'articolo 19 e, se del caso, all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1093/2010. Il periodo di conciliazione di cui all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1093/2010 è di un mese.

Se le autorità competenti interessate non riescono a raggiungere un accordo entro il termine del periodo di conciliazione di cui al primo comma, l'EBA adotta la decisione di cui all'articolo 19, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1093/2010 entro un mese. Durante la procedura di cui al presente articolo, una cartolarizzazione che figuri nell'elenco pubblicato dall'ESMA ai sensi dell'articolo 27 del presente regolamento continua a essere considerata una STS ai sensi del capo 4 del presente regolamento ed è mantenuta in detto elenco.";

e)il paragrafo 7 è sostituito dal seguente:

"7.    Tre anni dopo la data di applicazione del presente regolamento, e successivamente ogni tre anni, l'EBA, in collaborazione con l'ESMA e l'EIOPA, effettua una verifica inter pares, conformemente all'articolo 30 del regolamento (UE) n. 1093/2010, in merito all'attuazione dei poteri di vigilanza stabiliti all'articolo 30 del presente regolamento.";

f)il paragrafo 8 è soppresso;

19)l'articolo 44 è così modificato:

a)al primo comma, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e)    il contributo della cartolarizzazione al finanziamento delle imprese dell'Unione e all'economia dell'Unione.";

b)il secondo comma è soppresso;

20)l'articolo 46 è sostituito dal seguente:

"Articolo 46

Riesame

Entro ...[OP: inserire la data corrispondente a 5 anni dopo l'entrata in vigore] la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sul funzionamento del presente regolamento corredandola, se del caso, di una proposta legislativa.

Tale relazione tiene conto in particolare delle conclusioni delle relazioni di cui all'articolo 44 e valuta:

a)    gli effetti del presente regolamento sul funzionamento e sullo sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni nell'Unione;

b)    il contributo della cartolarizzazione:

i)     al finanziamento delle imprese e dell'economia dell'UE, in particolare per quanto riguarda l'accesso al credito per le PMI e gli investimenti;

ii)    all'interconnessione tra gli enti finanziari e alla stabilità del settore finanziario;

c)    se nel settore delle cartolarizzazioni STS possa essere introdotto un regime di equivalenza per i cedenti, i promotori e le SSPE di paesi terzi, anche in relazione agli obblighi di due diligence, tenendo conto degli sviluppi internazionali nel settore delle cartolarizzazioni, in particolare delle iniziative in materia di cartolarizzazioni semplici, trasparenti e comparabili;

d)    l'attuazione dei requisiti di cui all'articolo 22, paragrafo 4, e all'articolo 26 quinquies, paragrafo 4, e se sia possibile estenderli alle cartolarizzazioni in cui le esposizioni sottostanti non sono prestiti su immobili residenziali o prestiti per veicoli o leasing auto, al fine di integrare l'informativa ambientale, sociale e di governance.".

Articolo 2 
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA – AGENZIE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

1.2.Settore/settori interessati

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

1.3.2.Obiettivi specifici

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

1.3.4.Indicatori di prestazione

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti

2.MISURE DI GESTIONE

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento

3.2.8.Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata

3.3.Incidenza prevista sulle entrate

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

4.2.Dati

4.3.Soluzioni digitali

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate.

1.2.Settore/settori interessati 

Settore: stabilità finanziaria, servizi finanziari e Unione dei mercati dei capitali.

Attività: mercati finanziari.

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

La presente iniziativa è una delle componenti dell'Unione del risparmio e degli investimenti. La presente proposta mira a:

1) rilanciare un mercato delle cartolarizzazioni che migliori il finanziamento dell'economia dell'UE; e

2) trovare un equilibrio migliore tra sicurezza e sviluppo del mercato.

L'obiettivo è creare le condizioni e il contesto per una maggiore erogazione di prestiti a favore dell'economia reale. Un mercato delle cartolarizzazioni ben funzionante incentiverà le banche a essere più attive sul mercato e, in ultima analisi, anche a spingerle a concedere prestiti maggiori all'economia.

1.3.2.Obiettivi specifici

La proposta persegue gli obiettivi seguenti:

1) riduzione degli elevati costi operativi per gli emittenti e gli investitori, bilanciata con norme solide e proporzionate in materia di trasparenza, tutela degli investitori e vigilanza;

2) eliminazione degli ostacoli normativi, consentendo al mercato di svilupparsi in modo più sostenibile e resiliente;

3) contributo agli sforzi della Commissione volti a ridurre gli oneri normativi che gravano sui partecipanti al mercato.

La cartolarizzazione può costituire un canale di diversificazione importante delle fonti di finanziamento e di ripartizione più efficiente del rischio all'interno del sistema finanziario dell'UE. Consentirebbe di distribuire in modo più ampio i rischi nel settore finanziario e può contribuire a liberare i bilanci delle banche consentendo l'ulteriore erogazione di prestiti alle diverse categorie di soggetti economici (ad esempio imprese non finanziarie, PMI, persone fisiche). Nel complesso può migliorare l'efficienza del sistema finanziario e aprire possibilità d'investimento supplementari. La cartolarizzazione può gettare un ponte tra le banche e i mercati dei capitali apportando benefici indiretti alle imprese e ai cittadini (attraverso, ad esempio, una minore onerosità di prestiti, mutui ipotecari e carte di credito).

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

Le modifiche proposte rivitalizzeranno il mercato delle cartolarizzazioni e consentiranno alle cartolarizzazioni di svolgere un ruolo nello sviluppo dell'Unione del risparmio e degli investimenti e di ridurre gli oneri e i costi di conformità per gli emittenti e gli investitori. Affrontando i costi operativi elevati che hanno dissuaso le banche e gli assicuratori dal partecipare al mercato delle cartolarizzazioni dell'UE, le modifiche proposte contribuiranno agli sforzi della Commissione volti a ridurre l'onere normativo per i partecipanti al mercato e a stimolare lo sviluppo del mercato e il ricorso alla cartolarizzazione. Allo stesso tempo le modifiche proposte continueranno a salvaguardare la stabilità finanziaria e a garantire un livello adeguato di tutela degli investitori e dei consumatori.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Gli indicatori seguenti saranno utilizzati per monitorare i progressi e i risultati conseguiti:

monitoraggio dei costi dell'esercizio della due diligence per investire in operazioni di cartolarizzazione;

monitoraggio dei costi di emissione derivanti dagli obblighi di segnalazione;

tracciamento del numero di emittenti di cartolarizzazioni e investitori in cartolarizzazioni.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 33 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La proposta presenta una serie di semplificazioni e perfezionamenti volti a migliorare l'efficienza nel mercato delle cartolarizzazioni. Attraverso adeguamenti mirati e la semplificazione, tali misure sono in grado di rafforzare la capacità del mercato, attrarre una base più ampia di investitori e incoraggiare la crescita economica, mantenendo nel contempo un ecosistema finanziario resiliente e trasparente. Si prevede che i cambiamenti rafforzeranno la competitività e la sostenibilità del quadro dell'UE per le cartolarizzazioni, stimolando la crescita per tutti i portatori di interessi coinvolti.

Una semplificazione significativa degli obblighi di due diligence per le imprese e un quadro più efficiente in materia di trasparenza comporterebbero una razionalizzazione dei processi che le imprese devono seguire per garantire la conformità. Riducendo tali obblighi, le imprese dovranno sostenere costi di conformità inferiori, il che consentirà di destinare risorse maggiori alle attività aziendali principali.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante):

i prodotti di cartolarizzazione costituiscono parte dei mercati dei capitali dell'UE, che sono aperti e integrati. La cartolarizzazione crea collegamenti tra enti finanziari di Stati membri e paesi terzi diversi: spesso sono le banche a creare i prestiti che vengono cartolarizzati, mentre ad investire in questi prodotti, attraverso le frontiere dell'Europa, sono enti finanziari quali gli assicuratori e i fondi di investimento.

La cartolarizzazione è uno strumento destinato ad approfondire i mercati dei capitali dell'UE, diversificare il loro profilo di rischio e liberare il bilancio delle banche affinché possano erogare ulteriori prestiti, destinati alle famiglie e alle imprese dell'UE, al fine di rendere l'economia dell'UE più competitiva e resiliente.

La possibilità per gli Stati membri di adottare misure nazionali è limitata, in quanto il quadro dell'UE esistente per le cartolarizzazioni fornisce già un insieme di norme armonizzato a livello di UE ed eventuali modifiche a livello nazionale sarebbero in conflitto con il diritto dell'Unione attualmente vigente. L'azione dei singoli Stati membri non può di per sé conseguire gli obiettivi di cui sopra.

Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post):

la proposta mira a eliminare gli ostacoli indebiti all'emissione e agli investimenti nel mercato dell'UE delle cartolarizzazioni e creerà parità di condizioni nel mercato interno per tutti gli investitori istituzionali e i soggetti coinvolti nella cartolarizzazione.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

La valutazione e la valutazione d'impatto che accompagnano la proposta legislativa hanno esaminato il funzionamento del quadro esistente e individuato alcune carenze. La finalità generale di "rilanciare un mercato delle cartolarizzazioni sicuro che migliori il finanziamento dell'economia dell'UE, allenti a breve termine il legame tra riduzione dell'indebitamento delle banche e stretta creditizia e a lungo termine crei una struttura più equilibrata e stabile di finanziamento dell'economia dell'Unione" è stato conseguito soltanto in parte dato che, sebbene il mercato delle cartolarizzazioni sia più sicuro, l'iniziativa non è stata sufficiente a rilanciare il mercato o a migliorare le opportunità di finanziamento. La maggior parte delle misure introdotte nel quadro mirava innanzitutto ad attenuare i rischi potenziali associati alla cartolarizzazione, piuttosto che a sostenere lo sviluppo del mercato. In futuro, l'obiettivo è trovare un equilibrio migliore tra sicurezza e sviluppo del mercato. Per questo motivo, la maggior parte delle modifiche proposte si concentra sull'ulteriore sviluppo del mercato delle cartolarizzazioni dell'UE rendendo il quadro più proporzionato.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Gli obiettivi dell'iniziativa sono coerenti con una serie di altre iniziative in corso e politiche dell'UE, in particolare con le politiche dell'Unione volte a creare un'Unione del risparmio e degli investimenti. Nella propria comunicazione del marzo 2025 sull'Unione del risparmio e degli investimenti, la Commissione europea ha annunciato l'adozione di misure incentrate sulla semplificazione della due diligence e della trasparenza al fine di stimolare ulteriormente il mercato delle cartolarizzazioni.

La proposta legislativa rimarrebbe compatibile con il quadro finanziario pluriennale (QFP) con impatti limitati sul bilancio, in quanto prevede un contributo supplementare dell'Unione all'Autorità bancaria europea (EBA – European Banking Authority) derivante dagli ulteriori 2 equivalenti a tempo pieno (ETP) che l'EBA riceverebbe per attuare i compiti aggiuntivi conferiti dai legislatori.

Sono state esaminate le sinergie e i margini di riassegnazione, con il risultato che un ETP verrebbe trasferito dall'ESMA all'EBA al fine di rispecchiare il trasferimento di un compito tra le autorità. L'ETP trasferito dall'ESMA non avrebbe alcun impatto significativo sul bilancio, fatta eccezione per un trasferimento all'interno della rubrica 1.

Nel complesso, la proposta aumenterà di 3 ETP il personale autorizzato dell'EBA durante la futura procedura annuale di bilancio, compreso 1 ETP trasferito dall'ESMA. L'EBA continuerà a adoperarsi per massimizzare le sinergie e gli incrementi di efficienza (anche attraverso sistemi informatici) e a monitorare attentamente il carico di lavoro supplementare associato alla presente proposta, che si rifletterà nel livello di personale autorizzato richiesto dall'agenzia nella procedura annuale di bilancio.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

Sono state discusse diverse opzioni di finanziamento, tra cui in particolare la copertura dei costi mediante commissioni e una riassegnazione interna. L'opzione delle commissioni è inattuabile a livello pratico in quanto le commissioni imposte alle imprese non sarebbero in grado di coprire i costi delle proposte. Un tale approccio sarebbe inoltre difficilmente giustificabile, in quanto le misure in esame non sono direttamente collegate ai poteri di vigilanza, ma rientrano nell'elaborazione del quadro normativo.

È stata esaminata la possibilità di una riassegnazione, con conseguente trasferimento di 1 agente temporaneo dall'ESMA all'EBA. Un'ulteriore ridistribuzione interna in seno alle autorità europee di vigilanza non è un'opzione possibile, dato che le AEV faticano già notevolmente a svolgere i loro compiti di regolamentazione.

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata limitata

   in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal 2027 al 2029

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 34  

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

N/D.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

A norma delle disposizioni standard attuate presso le agenzie esistenti, l'EBA elaborerà relazioni periodiche sull'attività svolta (fra cui le relazioni interne destinate all'alta dirigenza, le relazioni per i consigli e la relazione annuale) e sarà sottoposta alle verifiche della Corte dei conti e del servizio di audit interno della Commissione per quanto riguarda l'impiego delle risorse e le prestazioni.

Il regolamento (UE) n. 1093/2010 che istituisce l'EBA è soggetto a riesami periodici.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

Le agenzie europee di vigilanza per i servizi finanziari (EBA, EIOPA, ESMA) sono agenzie di regolamentazione decentrate ai sensi dell'articolo 70 del regolamento finanziario.

I sistemi di gestione e di controllo dell'Autorità bancaria europea sono previsti dal capo VI del regolamento (UE) n. 1093/2010 che la istituisce, in combinato disposto con il regolamento (UE) 2019/715 relativo al regolamento finanziario quadro approvato da tale autorità.

Detta autorità deve garantire il rispetto delle norme adeguate in tutti i settori del quadro di controllo interno ed è soggetta ad audit da parte del servizio di audit interno della Commissione. Inoltre in ogni esercizio finanziario, su raccomandazione del Consiglio, il Parlamento europeo dà a tale agenzia il discarico per l'esecuzione del suo bilancio;

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Per quanto riguarda l'uso giuridico, economico, efficiente ed efficace degli stanziamenti derivanti dalle azioni che l'EBA deve svolgere nel contesto della presente proposta, l'iniziativa non determina nuovi rischi rilevanti che non siano già coperti da un quadro di controllo interno esistente.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Nel regolamento (UE) n. 1093/2010 che disciplina il funzionamento dell'EBA sono già previsti sistemi di gestione e di controllo, che sono considerati efficaci sotto il profilo dei costi. L'iniziativa non avrà alcun effetto significativo sui costi che devono essere sostenuti da quelli degli Stati membri o dell'EBA da questo punto di vista. Secondo le previsioni, gli impatti sui rischi relativi ai tassi di errore saranno decisamente esigui.

Storicamente i costi della DG FISMA per la supervisione generale di un'autorità quale dell'EBA sono stati stimati corrispondere allo 0,5 % dei contributi annuali versati alle stesse. Tali costi comprendono, ad esempio, ma non esclusivamente, i costi relativi alla valutazione della programmazione e del bilancio annuali, la partecipazione dei rappresentanti della DG FISMA ai consigli di amministrazione, ai consigli delle autorità di vigilanza e ai relativi lavori preparatori.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

Ai fini della lotta contro la frode, la corruzione e qualsiasi altra attività illegale, all'EBA si applicano senza restrizioni le disposizioni del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF).

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Linee di bilancio esistenti

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./
Non diss. 35

di paesi EFTA 36

di paesi candidati e potenziali candidati 37

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

1.

03 10 02 00: Autorità bancaria europea (EBA)

Diss.

NO

NO

NO

NO

1.

03 10 04 00: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)

Diss.

NO

NO

NO

NO

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero 

Diss./
Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

N/D.

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 38

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Autorità bancaria europea

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE QFP 2021-2027

Linea di bilancio: 03 10 02 002 / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia

0,263

0,263

La sovvenzione dell'Unione all'ESMA sarà ridotta degli importi indicati nella tabella seguente:

Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Anno

2024

Anno

2025

Anno

2026

Anno

2027

TOTALE QFP 2021‑2027

Linea di bilancio: 03 10 04 00 / Contributo del bilancio dell'UE all'agenzia

(0,088)

(0,088)

Gli stanziamenti e il contributo del bilancio dell'UE all'Autorità bancaria europea (EBA) saranno in parte compensati da una riduzione degli stanziamenti e del contributo del bilancio dell'UE all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA), che si traduce negli importi netti riportati nelle tabelle in appresso.

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti operativi
(incluso il contributo all'agenzia decentralizzata)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,175

0,175

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,175

0,175

TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 1

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,175

0,175

del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0175

0,175

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

0,000

0,000

0,000

0,175

0,175

Pagamenti

(5)

0,000

0,000

0,000

0,175

0,175

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti
per le rubriche da 1 a 6

Impegni

=4+6

0,000

0,000

0,000

0,175

0,175

del quadro finanziario pluriennale 
(importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

0,000

0,000

0,000

0175

0,175



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

7

"Spese amministrative" 39

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 
2021-2027

2024

2025

2026

2027

 Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE DG <…….>

Stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7

Impegni

0,000

0,000

0,000

0,175

0,175

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0,000

0,000

0,000

0,175

0,175

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne 

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

DG: <…….>

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

Stanziamenti operativi

Linea di bilancio

Impegni

(1a)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2a)

 

 

 

 

0,000

Linea di bilancio

Impegni

(1b)

 

 

 

 

0,000

Pagamenti

(2b)

 

 

 

 

0,000

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 40

Linea di bilancio

 

(3)

 

 

 

 

0,000

TOTALE stanziamenti

per la DG <….>

Impegni

=1a+1b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Pagamenti

=2a+2b+3

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi 

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2024

Anno 
2025

Anno 
2026

Anno 
2027

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 41

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 42

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Risorse umane

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Altre spese amministrative

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP) 43

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

2024

2025

2026

2027

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

0

0

0

0

20 01 02 03 (delegazioni UE)

0

0

0

0

01 01 01 01 (ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 11 (ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare)

0

0

0

0

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

0

0

0

0

20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)

0

0

0

0

Linea di sostegno amministrativo 
[XX.01.YY.YY]

- in sede

0

0

0

0

- nelle delegazioni UE

0

0

0

0

01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta)

0

0

0

0

01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta)

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7

0

0

0

0

Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7

0

0

0

0

TOTALE

0

0

0

0

Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):

Personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione

Personale supplementare*

Da finanziare a titolo della rubrica 7 o della ricerca

Da finanziare a titolo della linea BA

Da finanziare mediante diritti

Posti della tabella dell'organico

N/D.

Personale esterno (AC, END, INT)

Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:

Funzionari e agenti temporanei

Personale esterno

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali 

Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.

Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 7 should be presented in the designated line.

The appropriations under Headings 1-6 should be reflected as "Policy IT expenditure on operational programmes". This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 "Digital dimensions".

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2021-2027

2024

2025

2026

2027

RUBRICA 7

Spese informatiche (istituzionali) 

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 7

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Totale parziale esclusa la RUBRICA 7

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

 

TOTALE

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

La proposta/iniziativa:

   può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).

Non applicabile in quanto i compiti sarebbero svolti da agenzie decentrate.

   comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.

Non applicabile in quanto i compiti sarebbero svolti da agenzie decentrate.

   comporta una revisione del QFP.

Non applicabile in quanto i compiti sarebbero svolti da agenzie decentrate.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Totale

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 
3.2.8.
Stima del fabbisogno di risorse umane e dell'utilizzo degli stanziamenti necessari in un'agenzia decentrata 

Fabbisogno di personale (in equivalenti a tempo pieno)

Agenzia: Autorità bancaria europea

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Agenti temporanei (gradi AD)

3

Agenti temporanei (gradi AST)

Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)

0

0

0

3

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati

0

0

0

0

TOTALE personale

0

0

0

3

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Agenti temporanei (gradi AD)

(1)

Agenti temporanei (gradi AST)

Totale parziale agenti temporanei (AD+AST)

0

0

0

(1)

Agenti contrattuali

Esperti nazionali distaccati

Totale parziale agenti contrattuali ed esperti nazionali distaccati

0

0

0

0

TOTALE personale

0

0

0

(1)

Stanziamenti coperti dal contributo del bilancio dell'UE in Mio EUR (al terzo decimale)

Agenzia: Autorità bancaria europea

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

Titolo 1: spese per il personale

0,225

0,225

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

0,037

0,037

Titolo 3: spese operative

0,000

TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,000

0,000

0,000

0,263

0,263

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

Titolo 1: spese per il personale

(0,075)

(0,075)

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

(0,013)

(0,013)

Titolo 3: spese operative

0,000

TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,000

0,000

0,000

(0,088)

(0,088)

                           

Stanziamenti coperti dai diritti, se del caso, in Mio EUR (al terzo decimale)

N/D.

Stanziamenti coperti dal cofinanziamento, se del caso, in Mio EUR (al terzo decimale)

Il contributo da parte delle autorità nazionali competenti all'Autorità bancaria europea sarà in parte compensato da una riduzione dei contributi corrisposti dalle autorità nazionali competenti all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Agenzia: Autorità bancaria europea

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

Titolo 1: spese per il personale

0,338

0,338

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

0,056

0,056

Titolo 3: spese operative

0,000

TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,000

0,000

0,000

0,394

0,394

I contributi da parte delle autorità nazionali competenti all'ESMA saranno ridotti degli importi riportati nella tabella seguente, corrispondenti a 1 ETP:

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

Titolo 1: spese per il personale

(0,112)

(0,112)

Titolo 2: spese per infrastrutture e funzionamento

(0,019)

(0,019)

Titolo 3: spese operative

0,000

TOTALE stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,000

0,000

0,000

(0,131)

(0,131)

Panoramica/sintesi del fabbisogno di risorse umane e di stanziamenti (in Mio EUR) in base alla proposta / all'iniziativa in un'agenzia decentrata

La sovvenzione dell'Unione e il contributo delle autorità nazionali competenti all'Autorità bancaria europea saranno in parte compensati da una riduzione della sovvenzione e del contributo all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.

Agenzia: Autorità bancaria europea

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

Agenti temporanei (AD+AST)

0

0

0

3

-

Agenti contrattuali

0

0

0

0

-

Esperti nazionali distaccati

0

0

0

0

-

Totale personale

0

0

0

3

-

Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,000

0,000

0,000

0,263

0,263

Stanziamenti coperti dai diritti

(se applicabile)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Stanziamenti cofinanziati

(se applicabile)

0,000

0,000

0,000

0,394

0,394

TOTALE stanziamenti

0,000

0,000

0,000

0,657

0,657

Il numero di effettivi dell'ESMA sarà ridotto di 1 ETP, consentendo una riduzione della sovvenzione dell'Unione e del contributo delle autorità nazionali competenti all'ESMA, come indicato nella tabella seguente:

Agenzia: Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

TOTALE 2021-2027

Agenti temporanei (AD+AST)

0

0

0

(1)

-

Agenti contrattuali

0

0

0

0

-

Esperti nazionali distaccati

0

0

0

0

-

Totale personale

0

0

0

(1)

-

Stanziamenti coperti dal bilancio dell'UE

0,000

0,000

0,000

(0,088)

(0,088)

Stanziamenti coperti dai diritti

(se applicabile)

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Stanziamenti cofinanziati

(se applicabile)

0,000

0,000

0,000

(0,131)

(0,131)

TOTALE stanziamenti

0,000

0,000

0,000

(0,219)

(0,219)

3.3.Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 44

Anno 2024

Anno 2025

Anno 2026

Anno 2027

Articolo ….

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)

4.Dimensioni digitali

Le modifiche proposte del regolamento (UE) 2017/2402 non alterano in modo sostanziale l'infrastruttura e i processi digitali che sostengono l'attuazione del regolamento. Di conseguenza la proposta non è considerata presentare alcuna rilevanza digitale.

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Non applicabile.

4.2.Dati

Non applicabile.

4.3.Soluzioni digitali

Non applicabile.

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

Non applicabile.

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Non applicabile.

(1)    Letta, E. (2024), Much more than a market - Speed, Security, Solidarity. Empowering the Single Market to deliver a sustainable future and prosperity for all EU Citizens.
(2)    Draghi, M. (2024), The Future of European Competitiveness – A Competitiveness Strategy for Europe
(3)     Conclusioni del Consiglio europeo dell'aprile 2024 .
(4)     Conclusioni del Consiglio europeo del marzo 2025.
(5)    Riscontro sull'invito a presentare contributi concernente la revisione del quadro sulle cartolarizzazioni, 19 febbraio 2025-26 marzo 2025, europa.eu ; riscontro sulla consultazione mirata del 2024 sul funzionamento del quadro dell'UE sulle cartolarizzazioni, 9 ottobre-4 dicembre 2024, finance.ec.europa.eu .
(6)    https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52025DC0124.
(7)    Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj ).
(8)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj ).
(9)    Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj ).
(10)    Regolamento delegato (UE) 2015/35 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra la direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) (GU L 12 del 17.1.2015, pag. 1,     ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/35/oj ).
(11)    Direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi, che modifica le direttive 2003/41/CE e 2009/65/CE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 1095/2010 (GU L 174 dell'1.7.2011, pag. 1,     ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2011/61/oj ).
(12)    Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 32, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/65/oj).
(13)    Le modifiche mirate relative alla vigilanza mirano a migliorare il funzionamento efficace della vigilanza nell'ambito del quadro esistente. Tali adeguamenti intendono sostenere pratiche di vigilanza più coerenti e agevolare l'attività di cartolarizzazione transfrontaliera all'interno dell'Unione. Chiarendo taluni aspetti e garantendo una definizione più chiara delle responsabilità, secondo le previsioni, le modifiche proposte promuoveranno una maggiore convergenza in materia di vigilanza senza imporre nuovi obblighi significativi ai portatori di interessi.
(14)    Disponibile all'indirizzo: https://finance.ec.europa.eu/regulation-and-supervision/consultations-0/targeted-consultation-functioning-eu-securitisation-framework-2024_it.
(15)     Strumenti finanziari e mercati - revisione del quadro sulle cartolarizzazioni (europa.eu) .
(16)    Un partecipante ha fornito due contributi distinti (sostanzialmente simili); un altro ha presentato tre contributi distinti. Sono pertanto pervenuti 37 contributi, provenienti da 34 singoli partecipanti.
(17)    Tra i partecipanti che avevano già risposto alla consultazione mirata figuravano: 7 imprese, 15 associazioni di imprese, 2 organizzazioni non governative (ONG), 2 partecipanti identificati come "altri".
(18)     https://www.eiopa.europa.eu/system/files/2021-05/jc-2021-31-jc-report-on-the-implementation-and-functioning-of-the-securitisation-regulation.pdf .
(19)    Regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2017, che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione, instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate e modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE e 2011/61/UE e i regolamenti (CE) n. 1060/2009 e (UE) n. 648/2012 (GU L 347 del 28.12.2017, pag. 35, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/2402/oj).
(20)    Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/575/oj).
(21)    Regolamento delegato (UE) 2015/61 della Commissione, del 10 ottobre 2014, che integra il regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il requisito di copertura della liquidità per gli enti creditizi (GU L 11 del 17.1.2015, pag. 1,     ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/61/oj ).
(22)    Regolamento (UE) 2015/1017 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2015, relativo al Fondo europeo per gli investimenti strategici, al polo europeo di consulenza sugli investimenti e al portale dei progetti di investimento europei e che modifica i regolamenti (UE) n. 1291/2013 e (UE) n. 1316/2013 – il Fondo europeo per gli investimenti strategici (GU L 169 dell'1.7.2015, pag. 1).
(23)    Regolamento delegato (UE) 2020/1224 della Commissione del 16 ottobre 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/2402 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano le informazioni e i dati sulle cartolarizzazioni che devono essere messi a disposizione dal cedente, dal promotore e dalla SSPE e regolamento di esecuzione (UE) 2020/1225 della Commissione, del 29 ottobre 2019, che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e i moduli standardizzati per la messa a disposizione delle informazioni e dei dati sulle cartolarizzazioni da parte del cedente, del promotore e della SSPE (GU L 289 del 3.9.2020, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/1224/oj).
(24)    Regolamento (UE) n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla Banca centrale europea compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU L 287 del 29.10.2013, pag. 63, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1024/oj).
(25)    Regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/78/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12). http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1093/oj).
(26)    Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).
(27)    Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).
(28)    Regolamento (UE) 2021/557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2021, che modifica il regolamento (UE) 2017/2402 che stabilisce un quadro generale per la cartolarizzazione e instaura un quadro specifico per cartolarizzazioni semplici, trasparenti e standardizzate per sostenere la ripresa dalla crisi COVID-19 (GU L 116 del 6.4.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/557/oj).
(29)    Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE (GU L 168 del 30.6.2017, pag. 12, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2017/1129/oj ).
(30)    Direttiva 2014/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa ai mercati degli strumenti finanziari e che modifica la direttiva 2002/92/CE e la direttiva 2011/61/UE (rifusione) (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 349, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/65/oj ).
(31)    Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2014/59/oj ).
(32)    Regolamento (UE) n. 806/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2014, che fissa norme e una procedura uniformi per la risoluzione degli enti creditizi e di talune imprese di investimento nel quadro del meccanismo di risoluzione unico e del Fondo di risoluzione unico e che modifica il regolamento (UE) n. 1093/2010 (GU L 225 del 30.7.2014, pag. 1,     ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2014/806/oj ).
(33)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(34)    Le spiegazioni dei metodi di esecuzione del bilancio e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BUDGpedia: https://myintracomm.ec.europa.eu/corp/budget/financial-rules/budget-implementation/Pages/implementation-methods.aspx .
(35)    Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
(36)    EFTA: Associazione europea di libero scambio.
(37)    Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.
(38)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(39)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(40)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(41)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti, ecc.).
(42)    Come descritto nella sezione 1.3.2 "Obiettivi specifici".
(43)    Please specify below the table how many FTEs within the number indicated are already assigned to the management of the action and/or can be redeployed within your DG and what are your net needs.
(44)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.