COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 17.6.2025
COM(2025) 823 final
2025/0177(COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE per quanto riguarda la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa e la semplificazione degli appalti nel settore della sicurezza e della difesa
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'invasione russa dell'Ucraina ha sottolineato la necessità di un mercato rafforzato dei prodotti per la difesa a livello di Unione, in grado di sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri di fronte alle minacce emergenti alla sicurezza. Il conflitto in corso ha messo in luce le vulnerabilità del panorama europeo della difesa, sottolineando l'importanza di una base industriale della difesa coesa e resiliente. Un mercato europeo della difesa ben funzionante è essenziale al fine di garantire che gli Stati membri abbiano accesso alle capacità, alle tecnologie e ai prodotti nel contesto della difesa necessari per rispondere in maniera efficace alle sfide attuali e future in materia di sicurezza.
L'impatto del mutevole panorama geopolitico sul mercato europeo della difesa è stato significativo, con perturbazioni delle catene di approvvigionamento, un aumento della domanda di prodotti per la difesa e una crescente necessità di soluzioni interoperabili e innovative. Tuttavia la legislazione vigente che incide sul mercato europeo della difesa non è pienamente adeguata alle sfide attuali, una circostanza questa che ostacola la capacità degli Stati membri di rispondere in maniera rapida ed efficace alle minacce emergenti.
In risposta a tali sfide, l'Unione europea deve adottare misure per rafforzare il mercato dei prodotti per la difesa a livello di UE, promuovendo una base industriale della difesa più integrata e competitiva. Creando un mercato europeo della difesa più solido e resiliente, l'Unione può sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri, promuovere l'autonomia strategica europea e contribuire a un contesto della sicurezza europea più stabile e sicuro.
Come indicato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, "[l]a ricostruzione della difesa europea richiede, come punto di partenza, investimenti massicci su un arco di tempo prolungato. Insieme dobbiamo accelerare i lavori in tutti i settori per aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030". Inoltre, "sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale [degli strumenti proposti nell'ambito del piano "ReArm Europe"/Prontezza per il 2030], gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni".
La ricostruzione della difesa europea richiederà ingenti investimenti, sia pubblici che privati, per un periodo prolungato. Alla luce di quanto precede e a seguito dell'invito rivolto dal Consiglio alla Commissione europea ad accelerare i lavori su tutti i filoni per potenziare in modo decisivo la prontezza dell'Europa alla difesa per il 2030, la presente proposta mira a rendere il quadro legislativo dell'Unione favorevole alle attività di prontezza alla difesa e, nel complesso, a portare tali attività a un livello che possa scoraggiare in modo credibile qualsiasi rischio di aggressione armata.
La presente proposta intende affrontare l'urgente necessità di colmare le importanti carenze di investimenti nel settore della difesa accumulate negli ultimi decenni, allineando meglio il quadro normativo agli sforzi straordinari richiesti in questo settore. Più specificamente, tramite l'attuale proposta la Commissione presenta proposte di semplificazione volte a eliminare gli ostacoli normativi, agevolare e accelerare gli appalti nel settore della difesa e i trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa, nonché ad agevolare la prontezza alla difesa europea e lo sviluppo industriale.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La proposta mira a adeguare le disposizioni che disciplinano il mercato della difesa a livello di UE all'attuale scenario di sicurezza, introducendo adeguamenti mirati che semplifichino le procedure amministrative, riducano la burocrazia e forniscano soluzioni più flessibili. Razionalizzando le procedure e riducendo gli ostacoli burocratici, la presente proposta mira a creare un mercato europeo della difesa più agile e reattivo, meglio attrezzato per sostenere gli sforzi di prontezza alla difesa degli Stati membri e promuovere lo sviluppo di un'industria europea della difesa competitiva e innovativa. La proposta segue la visione e gli obiettivi definiti nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e mira ad agevolare l'attuazione del piano "ReArm Europe" - Prontezza per il 2030. Comprende inoltre disposizioni volte specificamente ad allineare meglio la normativa dell'UE in materia di appalti e trasferimenti nel settore della difesa alle esigenze di attuazione dei programmi industriali dell'UE nel settore della difesa, come il Fondo europeo per la difesa (FED).
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte per rafforzare il mercato della difesa dell'UE sono concepite per sviluppare e integrare le disposizioni vigenti, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di difesa dell'Europa e sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri. Gli adeguamenti introdotti da tali misure si limitano a quanto necessario per garantire che gli Stati membri possano conseguire il livello richiesto di prontezza alla difesa nel prossimo futuro, in risposta all'evoluzione del panorama della sicurezza e alla necessità di scoraggiare le minacce emergenti.
La proposta si inserisce nel contesto di un pacchetto di misure volte a estendere al settore della difesa e, più specificamente, a fini della prontezza alla difesa, anche alla produzione e alla catena di approvvigionamento nel settore della difesa, le disposizioni di cui beneficiano attualmente altri settori. La sua finalità consiste nel conseguire risultati in relazione all'impegno della Commissione di: 1) potenziare le capacità di difesa dell'Europa in risposta alle preoccupazioni in merito a un'aggressione russa; e 2) rafforzare l'industria della difesa dell'UE e richiedere investimenti ingenti a lungo termine nelle capacità di difesa al fine di scoraggiare eventuali minacce attraverso un processo di semplificazione volto ad affrontare gli oneri amministrativi e a ridurre la burocrazia.
Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo e conforme alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta costituisce pertanto parte del programma REFIT, che riduce gli oneri superflui per il settore della difesa allineandoli alle norme attualmente applicabili alle diverse procedure e ai diversi regimi.
L'attuale proposta si concentra sulle esigenze di prontezza alla difesa dettate dalle circostanze effettive, rendendo il conseguimento degli obiettivi delle normative più efficiente e meno oneroso per le imprese e le autorità pubbliche.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La presente proposta modifica direttive esistenti. Di conseguenza la base giuridica della proposta è la stessa delle direttive modificate, ossia l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 62 e l'articolo 114, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). L'articolo 114 TFUE costituisce una base giuridica generale in considerazione dell'obiettivo di istituire o garantire il funzionamento del mercato unico. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/43/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 114 TFUE. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 TFUE.
Tutti gli atti legislativi interessati dalla presente proposta contengono disposizioni analoghe volte a ridurre l'onere per gli Stati membri e l'industria o a fornire loro assistenza per l'adempimento degli obblighi loro imposti dagli atti pertinenti, con l'obiettivo di facilitare l'applicazione della legislazione in questione e di ridurne gli oneri. Al fine di estendere tale proporzionalità per quanto riguarda gli oneri amministrativi, si ritiene necessario estendere le disposizioni al mercato della difesa a livello di UE al fine di sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri e promuovere lo sviluppo di un'industria europea della difesa competitiva e innovativa.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
La proposta mira a modificare la legislazione dell'UE che riguarda direttamente il mercato della difesa a livello di UE. Lo stesso obiettivo non potrebbe essere conseguito a livello di Stati membri, in particolare tenendo conto anche della necessità di garantire un approccio armonizzato in tutti gli Stati membri, che è di fondamentale importanza per una semplificazione efficace.
•Proporzionalità
Nel contesto delle modifiche delle direttive 2009/81/CE e 2009/43/CE, la presente proposta mira a semplificare il quadro normativo attualmente applicabile e a codificare taluni elementi della normativa in materia di appalti stabiliti nella giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
La misura si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
•Scelta dell'atto giuridico
Tutte le direttive oggetto della presente proposta sono normative armonizzate ai sensi delle norme dell'UE. Tali atti legislativi contengono disposizioni che tengono conto della situazione e delle crescenti esigenze del settore della difesa e garantiscono che le prescrizioni evitino di imporre un onere inutile ai processi relativi alla prontezza alla difesa, alla produzione e alle catene di approvvigionamento. La presente proposta mira, in definitiva, a rendere tale legislazione più facile da applicare e meno onerosa.
Di conseguenza, ai fini dell'efficienza, la soluzione più adeguata sembra essere una proposta congiunta per le varie disposizioni pertinenti applicabili al settore della difesa sotto forma di una proposta omnibus sulla prontezza alla difesa. In particolare la scelta di una direttiva per la presente proposta è giustificata dalla necessità di utilizzare lo stesso strumento giuridico degli atti giuridici da modificare.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
N/D
•Consultazioni dei portatori di interessi
Il processo di consultazione dei portatori di interessi è stato esaustivo e ha contemplato un'indagine pubblica aperta fino al 22 aprile 2025, nonché una serie di riunioni mirate con gli Stati membri, i pertinenti rappresentanti delle imprese dell'Unione e altri portatori di interessi rilevanti. Grazie a tale processo di consultazione, unitamente all'esperienza della Commissione nell'attuazione della legislazione pertinente, sono stati individuati blocchi e sfide fondamentali all'interno del contesto normativo dell'UE. Sulla base di contributi preziosi ricevuti e delle competenze della Commissione, le proposte delineate nella presente direttiva mirano ad affrontare tali questioni fondamentali e a migliorare l'efficacia complessiva del quadro normativo dell'UE.
•Assunzione e uso di perizie
Le misure proposte sono state messe a punto nel quadro di un processo di controllo interno della legislazione vigente e sulla base dell'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione pertinente. Poiché si tratta di una fase di un processo costante di valutazione delle esigenze in materia di capacità in termini di prontezza alla difesa derivanti dalla legislazione dell'UE, l'esame di tale onere e del relativo impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.
Valutazione d'impatto
Nelle sue conclusioni del 20 marzo 2025, il Consiglio europeo ha chiesto alla Commissione di accelerare i "lavori su tutti i filoni per potenziare in modo decisivo la prontezza dell'Europa alla difesa nel corso dei prossimi cinque anni" e ha invitato la Commissione a dare rapidamente seguito alla semplificazione in materia di sicurezza e difesa. Data l'urgenza della proposta, intesa a sostenere il rapido adattamento dell'industria europea della difesa al nuovo contesto geopolitico, nonché a fornire assistenza a un paese in guerra sin dall'inizio del 2023, non è stato possibile fornire una valutazione d'impatto nei tempi disponibili per presentare il pacchetto omnibus sulla preparazione alla difesa. Entro 3 mesi dall'adozione della presente proposta, la Commissione presenterà un documento di lavoro dei servizi della Commissione volto a illustrare la giustificazione della presente azione legislativa e spiegarne l'adeguatezza al fine di conseguire gli obiettivi strategici individuati conformemente alle pertinenti norme per legiferare meglio.
La presente proposta riguarda modifiche limitate e mirate della legislazione. Esse si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione stessa. Le modifiche non hanno un impatto strategico significativo, ma si limitano a garantire un'attuazione più efficiente ed efficace. La loro natura mirata e la mancanza di opzioni strategiche pertinenti rendono superflua una valutazione d'impatto. Tuttavia la comunicazione allegata esamina gli elementi relativi all'impatto di tali misure, compresa l'analisi dei risultati di un'indagine pubblica dell'UE condotta in tale contesto.
• Efficienza normativa e semplificazione
Si tratta di una proposta che rientra nel programma REFIT, volta a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri a carico dei portatori di interessi.
Diritti fondamentali
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
N/D
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
N/D
•Documenti esplicativi (per le direttive)
N/D
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Per la direttiva 2009/43/CE:
·i casi in cui gli Stati membri possono prevedere esenzioni dall'autorizzazione preventiva per i trasferimenti di prodotti per la difesa saranno estesi al fine di includere i trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'UE nel settore della difesa, i trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, i trasferimenti alle istituzioni e agli organi dell'UE e all'Agenzia europea per la difesa, nonché i trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi;
·alla Commissione sarà conferito il potere di definire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti mediante l'adozione di atti delegati;
·la licenza generale di trasferimento sarà estesa ai trasferimenti effettuati da soggetti certificati, oltre al trasferimento a imprese europee certificate operanti nel settore della difesa;
·gli Stati membri saranno tenuti a consentire la possibilità di introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2;
·saranno introdotte licenze generali di trasferimento per i progetti industriali dell'UE nel settore della difesa, quali il FED, al fine di coprire tutti i prodotti per la difesa e tutti i trasferimenti necessari per l'attuazione del progetto;
·modifica della disposizione sulle informazioni che i fornitori di prodotti per la difesa devono fornire al fine di consentire loro di disporre della flessibilità necessaria, mantenendo nel contempo la trasparenza e il controllo.
Per la direttiva 2009/81/CE:
·le soglie della direttiva 2009/81/CE saranno incrementate al fine di consentire agli Stati membri di concentrarsi sugli appalti critici e ridurre gli oneri amministrativi che gravano sull'industria per le procedure di appalto di dimensioni inferiori;
·la procedura aperta e il sistema dinamico di acquisizione, basati sulla direttiva 2014/24/UE, sono introdotti al fine di migliorare la serie di strumenti a disposizione degli Stati membri;
·la procedura del partenariato per l'innovazione: sarà introdotta una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile, basata sulla direttiva 2014/24/UE, al fine di sostenere gli appalti relativi a soluzioni innovative;
·procedura semplificata per l'acquisizione dei risultati di progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti: sarà introdotta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti o servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti;
·sarà introdotta una deroga temporanea per consentire agli Stati membri di utilizzare la procedura negoziata senza previa pubblicazione per gli appalti comuni, compresi gli appalti relativi a materiali disponibili sul mercato. Ciò sarà disponibile per gli appalti di prodotti per la difesa identici o di prodotti soggetti soltanto a modifiche minori effettuate da almeno tre Stati membri;
·le disposizioni relative all'adesione degli Stati membri a programmi di cooperazione basati sulle attività di ricerca e sviluppo dopo la fine dedicata a tali attività saranno codificate nella direttiva 2009/81/CE;
·le norme che disciplinano gli accordi quadro in materia di appalti saranno chiarite e la durata massima di un accordo quadro sarà prorogata da 7 a 10 anni;
·gli obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa saranno ridotti al fine di alleggerire gli oneri amministrativi per gli Stati membri.
2025/0177 (COD)
Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica le direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE per quanto riguarda la semplificazione dei trasferimenti intra-UE di prodotti per la difesa e la semplificazione degli appalti nel settore della sicurezza e della difesa
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 53, paragrafo 2, l'articolo 62 e l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)L'Unione si trova ad affrontare una minaccia grave e crescente, come sottolineato nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, legata in particolare al ritorno di un conflitto su vasta scala in Europa. In risposta alle crescenti sfide in materia di sicurezza, è indispensabile che l'Unione intraprenda un'azione risoluta per rafforzare le proprie capacità di difesa. Un aspetto cruciale di tale sforzo è dato dalla necessità di potenziare la capacità di produzione dell'Unione nel settore della difesa all'interno del territorio di quest'ultima, consentendole di rispondere efficacemente alle esigenze emergenti in materia di sicurezza. È urgente potenziare la prontezza europea alla difesa al fine di garantire che l'Unione disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030.
(2)Al fine di conseguire l'obiettivo di aumentare la prontezza alla difesa degli Stati membri e dell'Unione, la semplificazione e l'armonizzazione a livello normativo sono essenziali. Razionalizzando e allineando i quadri normativi, l'Unione può creare un contesto più favorevole affinché le industrie della difesa operino, innovino e producano le capacità necessarie per garantire la prontezza europea in materia di sicurezza e difesa. Il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 ha delineato gli obiettivi di tale semplificazione della legislazione che incide sulla prontezza alla difesa.
(3)I trasferimenti di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione dovrebbero essere soggetti ad un'autorizzazione preventiva consistente nel rilascio o nella pubblicazione di una licenza di trasferimento generale, globale o individuale da parte dello Stato membro dal cui territorio il fornitore intende trasferire i prodotti per la difesa. Gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo di autorizzazione preventiva nei casi specifici elencati nella direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tenuto conto dell'evoluzione della situazione della sicurezza e dell'introduzione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, volti in particolare a rafforzare la cooperazione transfrontaliera all'interno dell'Unione, è opportuno ampliare l'elenco dei casi in cui gli Stati membri possono esentare i trasferimenti dall'autorizzazione preventiva. In particolare, tale possibilità dovrebbe essere prevista in relazione ai trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati dai programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, ai trasferimenti nel quadro di partenariati industriali transfrontalieri strutturati, ai trasferimenti a istituzioni e organi dell'Unione e all'Agenzia europea per la difesa, ai trasferimenti in caso di emergenza derivante da una crisi e ai trasferimenti connessi all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea. .
(4)Un sistema di trasferimento ben funzionante tra gli Stati membri costituisce un prerequisito per un mercato della difesa a livello di Unione. Il panorama della sicurezza in rapida evoluzione richiede una maggiore flessibilità che consenta alla Commissione e agli Stati membri di reagire in modo mirato e agile. Di conseguenza la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare atti delegati ai sensi dell'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea al fine di stabilire determinati elementi non essenziali del quadro per i trasferimenti. Tali atti delegati potrebbero definire un approccio armonizzato per l'attuazione dell'articolo 4, paragrafo 8, ad esempio definendo componenti "sensibili" o introducendo una norma de minimis. È inoltre opportuno conferire alla Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, il potere di aggiungere nuovi casi nel contesto dei quali gli Stati membri sarebbero autorizzati a introdurre esenzioni dall'obbligo di autorizzazione preventiva, consentendo in tal modo una maggiore flessibilità e la possibilità di trasferimenti semplificati e accelerati all'interno dell'Unione di prodotti per la difesa.
(5)Inoltre, per gli stessi motivi di cui al considerando 4, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea affinché essa possa stabilire condizioni armonizzate che consentano agli Stati membri di determinare il tipo di licenza di trasferimento da applicare a specifici prodotti o categorie di prodotti per la difesa.
(6)Al fine di garantire il funzionamento efficace ed efficiente del regime di trasferimento all'interno dell'Unione, gli Stati membri dovrebbero garantire che tutti i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze generali di trasferimento o presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali. Le eventuali condizioni preliminari che possono essere imposte dagli Stati membri dovrebbero basarsi soltanto su criteri di rilevanza diretta per la capacità dei fornitori di rispettare la legislazione in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni. Criteri quali la forma giuridica o lo status giuridico dei fornitori non possono negare ad alcune categorie di fornitori la possibilità di utilizzare licenze generali di trasferimento o di presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali.
(7)Al fine di promuovere l'adozione della certificazione da parte dei destinatari e agevolare la collaborazione transfrontaliera e l'apertura delle catene di approvvigionamento all'interno dell'Unione, è opportuno estendere la licenza generale di trasferimento per i trasferimenti a destinatari certificati affinché comprenda anche i trasferimenti effettuati da soggetti certificati. Tali imprese hanno dimostrato una forte capacità di rispettare le norme in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni e hanno altresì sostenuto costi importanti per ottenere la certificazione. A tali imprese dovrebbe essere consentito di beneficiare di possibilità semplificate e meno onerose per effettuare trasferimenti all'interno dell'Unione.
(8)Come previsto dall'articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE, quest'ultima direttiva non incide sulla discrezionalità degli Stati membri in materia di politica di esportazione dei prodotti per la difesa.
(9)La direttiva 2009/43/CE prevede che gli Stati membri possano introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, di tale direttiva. Tuttavia tale possibilità può essere ostacolata da norme nazionali che limitano la flessibilità e la capacità delle autorità di controllo nazionali di trarre pieno vantaggio dagli strumenti introdotti dalla direttiva 2009/43/CE. Ad esempio, ulteriori tipi di licenze generali di trasferimento potrebbero riguardare trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati da programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, trasferimenti intragruppo o trasferimenti in caso di urgenza risultante da situazioni di crisi. È pertanto opportuno imporre agli Stati membri di consentire, nella loro legislazione nazionale, l'introduzione di licenze generali di trasferimento diverse da quelle che figurano all'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2009/43/CE.
(10)L'attuazione di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa, quali il Fondo europeo per la difesa (FED), è spesso ostacolata da ritardi significativi nel trasferimento di prodotti per la difesa, a causa dei lunghi e complessi processi per l'ottenimento delle licenze di trasferimento da parte degli Stati membri. Tali ritardi possono incidere negativamente sull'efficienza e sull'efficacia complessive di tali programmi e possono compromettere la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di sviluppare e acquisire, in modo tempestivo ed efficace sotto il profilo dei costi, le capacità di difesa di cui hanno bisogno. Al fine di affrontare tale questione è necessario introdurre licenze generali di trasferimento per tali programmi. L'ambito di applicazione di tali licenze generali di trasferimento dovrebbe coprire tutti i prodotti per la difesa di cui all'allegato della direttiva 2009/43/CE, nonché comprendere altresì tutti i trasferimenti, materiali o immateriali, che il fornitore deve effettuare per l'attuazione del progetto. Gli Stati membri potrebbero inoltre prevedere che tali licenze possano applicarsi all'intero ciclo di vita del prodotto sviluppato nell'ambito di un determinato progetto, comprese le fasi di produzione, manutenzione e aggiornamento. L'introduzione di tali licenze generali di trasferimento ridurrebbe i ritardi, aumenterebbe l'efficienza e faciliterebbe la collaborazione tra le imprese che partecipano ai progetti in questione, sostenendo in tal modo lo sviluppo di un'industria della difesa dell'Unione forte e competitiva. La terminologia utilizzata in tale contesto dovrebbe essere intesa essere identica a quella di un modello di convenzione di sovvenzione per i programmi dell'Unione nel settore della difesa.
(11)Inoltre, tenendo conto dell'evoluzione tecnologica, è necessario adeguare le norme sulle informazioni che i fornitori di prodotti per la difesa devono fornire, in quanto le attuali disposizioni possono rivelarsi onerose in caso di trasferimenti di tecnologie immateriali. È opportuno offrire ai fornitori la flessibilità necessaria, mantenendo nel contempo la trasparenza e il controllo, al fine di agevolare il trasferimento efficiente ed efficace di prodotti per la difesa all'interno dell'Unione. La necessità di modificare l'obbligo di informazione per i trasferimenti di tecnologie immateriali richiede una valutazione caso per caso. Gli Stati membri dovrebbero pertanto avere la possibilità di applicare tali obblighi di informazione soltanto nella misura in cui la loro applicazione non comporti obblighi di comunicazione eccessivamente onerosi per i fornitori.
(12)È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(13)Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/43/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(14)Per sviluppare le capacità e la prontezza militare necessarie a scoraggiare in modo credibile le aggressioni armate e garantire il futuro dell'Unione, è necessario un aumento massiccio degli investimenti europei per la difesa. Sulla base delle proiezioni relative a un'espansione graduale, gli investimenti nel settore della difesa potrebbero ammontare almeno a 800 miliardi di EUR nei prossimi quattro anni, comprese le spese finanziate dai 150 miliardi di EUR dello strumento di azione per la sicurezza dell'Europa (SAFE – Security and Action for Europe), istituito dal regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio. Tali investimenti significativi nel settore della difesa da parte degli Stati membri comportano appalti pubblici sostanziali. È pertanto opportuno semplificare talune disposizioni della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, che disciplina gli appalti di lavori, beni e servizi nel settore della difesa e della sicurezza sensibili, mantenendo nel contempo un mercato della difesa ben funzionante a livello di Unione. Gli Stati membri dovrebbero disporre tanto della flessibilità necessaria per ricostituire rapidamente le loro scorte quanto della capacità di farlo in modo sostenibile, un obiettivo questo che può essere conseguito al meglio sfruttando appieno il potenziale del mercato interno. Razionalizzando le norme in materia di appalti nel settore della difesa nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero disporre dell'agilità necessaria per rispondere alle esigenze emergenti in materia di sicurezza, promuovendo nel contempo un mercato europeo della difesa competitivo e integrato per sostenere le capacità di difesa degli Stati membri a lungo termine.
(15)Per conseguire l'obiettivo in questione è necessario aumentare gli importi delle soglie per gli appalti disciplinati dalla direttiva 2009/81/CE. Tale adeguamento consentirebbe agli Stati membri di concentrare le proprie risorse sugli appalti più critici, permettendo un'assegnazione più efficace dei loro bilanci in materia di appalti. Allo stesso tempo, ciò alleggerirebbe gli oneri amministrativi che gravano sull'industria per le procedure di appalto di dimensioni inferiori, il che contribuirà a ridurre la complessità normativa e i costi associati a tali appalti.
(16)Inoltre agli Stati membri dovrebbe essere concessa la flessibilità di beneficiare di tutti gli strumenti disponibili relativi agli appalti pubblici. Al fine di aumentare il numero di modi in cui le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono effettuare appalti pubblici, è opportuno aggiungere la possibilità di ricorrere alla procedura aperta e al sistema dinamico di acquisizione. Tali due procedure si basano su quelle previste dalla direttiva n. 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio.
(17)È urgente che l'Unione mobiliti tutta la sua capacità di innovazione e investimenti diretti ingenti per riguadagnare terreno in questo settore ed evitare di dipendere da altri dal punto di vista tecnologico. La direttiva 2009/81/CE dovrebbe inoltre essere adattata affinché sostenga meglio gli appalti per l'innovazione, al fine di garantire che gli investimenti significativi effettuati dagli Stati membri per aumentare la loro prontezza alla difesa siano adeguati alle esigenze future e producano benefici a lungo termine. Agevolando gli appalti per soluzioni innovative nel settore della difesa, l'Unione potrebbe incoraggiare lo sviluppo di tecnologie e capacità all'avanguardia, trasformando in ultima analisi la difesa attraverso un'innovazione dirompente e rafforzando l'efficacia e la resilienza dei suoi sistemi di difesa. Al fine di sostenere meglio gli appalti per le attività di ricerca e sviluppo e le soluzioni innovative, è opportuno introdurre nella direttiva 2009/81/CE una procedura di partenariato per l'innovazione modificata e più flessibile basata sulla direttiva 2014/24/UE. Dovrebbe inoltre essere aggiunta una procedura semplificata per gli appalti diretti di prodotti e servizi innovativi derivanti da progetti di ricerca e sviluppo paralleli concorrenti. Ciò consentirebbe agli Stati membri di rimanere all'avanguardia nel contesto delle tecnologie della difesa, promuovendo nel contempo la collaborazione e la concorrenza tra i partner del settore. Tra i vantaggi di questo approccio figurano un accesso più rapido a soluzioni innovative, una riduzione dei rischi di sviluppo e una maggiore efficacia in termini di costi, che portano in ultima analisi a un rafforzamento delle capacità di difesa e a una base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB – European Defence Technological and Industrial Base) più competitiva.
(18)Al fine di fornire agli Stati membri la flessibilità necessaria per rispondere alle sfide emergenti in materia di sicurezza, è essenziale introdurre una possibilità limitata nel tempo di ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione per gli appalti comuni, compresi gli appalti per materiali disponibili sul mercato. Tale deroga temporanea consentirebbe agli Stati membri di acquisire rapidamente le capacità di difesa di cui hanno bisogno, consentendo nel contempo un certo grado di flessibilità nelle procedure di appalto, sostenendo in tal modo la rapida ricostituzione delle loro scorte e il miglioramento della loro prontezza alla difesa. Inoltre consentire agli Stati membri di acquisire prodotti per la difesa identici o soggetti soltanto a modifiche minori, compresa la manutenzione comune, contribuisce ad approfondire l'interoperabilità e l'intercambiabilità delle attrezzature delle forze armate degli Stati membri, a rafforzare ulteriormente la prontezza dell'Unione alla difesa e a migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento.
(19)Si registra la necessità di un aumento e un miglioramento degli investimenti collaborativi, dallo stadio di ricerca a quello di sviluppo di sistemi complessi, passando dalla commercializzazione e l'assegnazione di appalti, nella prospettiva di rafforzare la sovranità tecnologica dell'Unione. Gli appalti comuni degli Stati membri sono fondamentali per migliorare l'efficienza, l'efficacia e l'interoperabilità delle capacità di difesa, contribuendo in tal modo a una difesa europea più forte e coesa. Sulla base della comunicazione della Commissione del 2019 sugli orientamenti relativi agli appalti cooperativi nei settori della difesa e della sicurezza, è necessario stabilire disposizioni relative all'adesione degli Stati membri a programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo dopo la fine della fase di ricerca e sviluppo per le fasi successive del ciclo di vita. Inoltre, anche al fine di sostenere le fasi successive del ciclo di vita dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa finanziati dall'Unione, è necessario chiarire che gli Stati membri possono beneficiare dell'esclusione per i programmi di cooperazione basati su ricerca e sviluppo alle stesse condizioni anche per i progetti finanziati nell'ambito dei programmi di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, quali il FED. Ciò fornirebbe la necessaria certezza del diritto e garantirebbe che la flessibilità consentita dall'esclusione sostenga il proseguimento dei progetti del FED nell'ambito di un quadro di cooperazione anche dopo il completamento della fase di ricerca e sviluppo. Preciserebbe inoltre che anche gli Stati membri che aderiranno dopo la fase di ricerca e sviluppo in veste di partecipanti effettivi al programma di cooperazione beneficeranno dell'esclusione.
(20)Al fine di sostenere ulteriormente gli appalti comuni e garantire la certezza del diritto, è necessario stabilire norme nella direttiva 2009/81/CE sugli appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di Stati membri diversi.
(21)Per offrire agli Stati membri maggiore prevedibilità e stabilità nella pianificazione degli appalti nel settore della difesa, è necessario modificare le norme che disciplinano gli accordi quadro. In particolare, al fine di rispecchiare le specificità del settore della difesa, è necessario estendere a dieci anni la durata massima possibile degli accordi quadro, consentendo agli Stati membri di istituire partenariati a più lungo termine con l'industria e di pianificare con maggiore certezza le loro esigenze in materia di appalti nel settore della difesa, garantendo nel contempo che le norme dell'Unione in materia di appalti nel settore della difesa rimangano flessibili e adattate alle esigenze specifiche di quest'ultimo settore.
(22)La direttiva 2009/81/CE dovrebbe rispecchiare inoltre la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea e allinearsi alle disposizioni della direttiva 2014/24/UE relative alla modifica dei contratti di appalto. In particolare, le norme sulla modifica dell'accordo quadro dovrebbero essere applicate nella direttiva 2009/81/CE allo stesso modo della direttiva 2014/24/UE.
(23)Al fine di ridurre gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri, gli obblighi di comunicazione di dati statistici relativi agli appalti nel settore della difesa dovrebbero essere ridotti, consentendo alle autorità nazionali di concentrarsi sull'attuazione delle loro politiche in materia di difesa e sull'uso efficiente delle loro risorse. Nella misura in cui la presente direttiva modifica la direttiva 2009/81/CE, la base giuridica appropriata, per quanto riguarda tali modifiche, è costituita dall'articolo 53, paragrafo 2, e dagli articoli 62 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
(24)È pertanto opportuno modificare di conseguenza le direttive 2009/43/CE e 2009/81/CE,
HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:
Articolo 1
Modifiche della direttiva 2009/43/CE
La direttiva 2009/43/CE è così modificata:
(1)all'articolo 3 è aggiunto il seguente punto 8:
"8. "crisi": una crisi ai sensi dell'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*;
___________________________
* Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento delle procedure per l’aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).";
(2)l'articolo 4 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono esentare i trasferimenti di prodotti per la difesa dall'obbligo dell'autorizzazione preventiva di cui al suddetto paragrafo, in uno dei seguenti casi:
a) il fornitore o il destinatario è un organismo governativo o fa parte delle forze armate;
a bis) il destinatario è un'istituzione dell'Unione, un organismo dell'Unione o l'Agenzia europea per la difesa;
b) le forniture sono effettuate dall'Unione, dalla NATO, dalla IAEA o da altre organizzazioni intergovernative per lo svolgimento dei propri compiti;
c) il trasferimento è necessario per dare attuazione ad un programma di collaborazione tra Stati membri in materia di armamenti;
c bis) il trasferimento è necessario per l'attuazione di un progetto finanziato nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa;
c ter) il trasferimento avviene nel quadro di un partenariato industriale transfrontaliero strutturato;
c quater) il trasferimento avviene in caso di urgenza risultante da situazioni di crisi;
d) il trasferimento è collegato alla fornitura di aiuti umanitari in caso di catastrofe o quale donazione in una situazione di emergenza;
d bis) il trasferimento è collegato all'assistenza nel settore militare e della difesa derivante da azioni dell'Unione a norma dell'articolo 28 del trattato sull'Unione europea, qualora il Consiglio decida all'unanimità, a norma dell'articolo 41, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea;
e) il trasferimento è necessario per una riparazione, manutenzione, esposizione o dimostrazione o una volta conclusa la stessa.";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati al fine di integrare la presente direttiva conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, con cui modifica il paragrafo 2 per includere ulteriori casi in cui:
a) il trasferimento avviene in condizioni che non incidono sull'ordine pubblico o sulla pubblica sicurezza;
b) l'obbligo di autorizzazione preventiva è diventato incompatibile con gli impegni internazionali degli Stati membri conseguenti all'adozione della presente direttiva;
c) il trasferimento è necessario per le iniziative di cooperazione intergovernativa di cui all'articolo 1, paragrafo 4;
d) il trasferimento è necessario ai fini della cooperazione transfrontaliera.";
(c)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli Stati membri garantiscono che i fornitori che intendono trasferire prodotti per la difesa dal loro territorio possano utilizzare licenze di trasferimento generali ovvero richiedere licenze di trasferimento globali o individuali in conformità degli articoli 5, 6 e 7. Non sono imposte condizioni preliminari che abbiano l'effetto di impedire ai fornitori di utilizzare licenze generali di trasferimento o di presentare domanda per l'ottenimento di licenze di trasferimento globali o individuali, sulla base di criteri non connessi alla loro capacità di adempiere i loro obblighi in materia di controllo dei trasferimenti e delle esportazioni.".
(d)è inserito il seguente paragrafo 8 bis:
"8 bis. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 13 bis, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, al fine di stabilire condizioni armonizzate per l'applicazione dei paragrafi 5 e 8 del presente articolo.";
(3)L'articolo 5 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è così modificato:
i) la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) il destinatario o il fornitore è un'impresa certificata ai sensi dell'articolo 9;";
ii) è inserita la seguente lettera e):
"e) la pubblicazione è richiesta dall'articolo 5 bis.";
(b)sono inseriti i seguenti paragrafi 2 bis e 2 ter:
"2 bis. Gli Stati membri prevedono nella loro legislazione la possibilità di introdurre licenze generali di trasferimento diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 2.
2 ter. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per integrare la presente direttiva conformemente alla procedura di cui all'articolo 13 bis, al fine di armonizzare l'ambito di applicazione minimo delle licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5, paragrafo 2.";
(4)è inserito il seguente articolo 5 bis:
"Articolo 5 bis
Licenze per trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di programmi industriali dell'Unione nel settore della difesa
1.Gli Stati membri pubblicano licenze generali di trasferimento per i trasferimenti necessari per l'attuazione di progetti finanziati nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa. Tali licenze si applicano a tutti i prodotti per la difesa e riguardano tutti i trasferimenti necessari per l'attuazione del progetto.
2.Gli Stati membri possono prevedere che il sistema di licenze di cui al paragrafo 1 si applichi anche alle fasi successive del ciclo di vita dei progetti che si svolgono dopo le fasi finanziate nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa.
3.Gli Stati membri non richiedono alcun impegno aggiuntivo, quali certificati relativi all'impiego finale o limitazioni all'esportazione dei prodotti per la difesa, se un accordo o un contratto di finanziamento concluso nell'ambito di un programma industriale dell'Unione nel settore della difesa contiene l'impegno a far sì che i prodotti per la difesa connessi all'attuazione di un determinato progetto non siano condivisi senza autorizzazione, al di fuori dei partecipanti all'accordo di finanziamento o delle parti del contratto in questione, dell'autorità di finanziamento o dell'amministrazione aggiudicatrice o, se del caso, della Commissione, quando la stessa non agisce in veste di autorità di finanziamento o amministrazione aggiudicatrice, e della Corte dei conti di cui al paragrafo 4.
4.L'accordo o il contratto di finanziamento può definire le modalità secondo le quali i prodotti per la difesa connessi all'attuazione di un determinato progetto possono essere trasferiti alla Corte dei conti quando i partecipanti, le autorità di finanziamento o le amministrazioni aggiudicatrici o, se del caso, la Commissione, quando la stessa non agisce in veste di autorità di finanziamento o amministrazione aggiudicatrice, sono tenuti giuridicamente a procedere in tal senso.";
(5)all'articolo 8 è inserito il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. Le disposizioni di cui al presente articolo, in particolare l'articolo 8, paragrafo 3, lettere b) e c), si applicano di conseguenza ai trasferimenti di tecnologie immateriali soltanto nella misura in cui la loro applicazione non comporti obblighi di comunicazione sproporzionati per i fornitori.";
(6)l'articolo 13 bis è così modificato:
(a)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 4, paragrafo 8 bis, è conferito alla Commissione per un periodo di cinque anni a decorrere dalla [data di adozione della direttiva modificativa]. La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. La delega di potere di cui all'articolo 4, paragrafo 3 o 8 bis, o all'articolo 13 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.";
(c)il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:
"6. L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, dell'articolo 4, paragrafo 8 bis, e dell'articolo 13 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.".
Articolo 2
Modifiche della direttiva 2009/81/CE
La direttiva 2009/81/CE è così modificata:
(1)l'articolo 1 è così modificato:
(a)i punti 15) e 16) sono sostituiti dai seguenti:
"15) "candidato": un operatore economico che ha sollecitato un invito a partecipare a una procedura ristretta o negoziata, a un dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione;
16.
"offerente": un operatore economico che ha presentato un'offerta in una procedura aperta, in una procedura ristretta o negoziata, in un dialogo competitivo o in un partenariato per l'innovazione;";
(b)sono inseriti i seguenti punti 17 bis) e 17 ter):
"17 bis) "attività di centralizzazione delle committenze": attività svolte su base permanente, in una delle forme seguenti:
a) l'acquisto di forniture e/o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori; o
b) l'aggiudicazione di appalti pubblici o la conclusione di accordi quadro per lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori;
17 ter) "attività di committenza ausiliarie": attività che consistono nella prestazione di supporto alle attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
a) infrastrutture tecniche che consentano alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
b) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
c) preparazione e gestione delle procedure di appalto in nome e per conto dell'amministrazione aggiudicatrice interessata/dell'ente aggiudicatore interessato;";
(c)il punto 18) è sostituito dal seguente:
"18) "centrale di committenza": un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore che fornisce attività di centralizzazione delle committenze e, se del caso, attività di committenza ausiliarie;";
(d)è inserito il seguente punto 18 bis):
"18 bis) "procedura aperta": una procedura nel contesto della quale ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta;";
(e)è inserito il seguente punto 21 bis):
"21 bis) "sistema dinamico di acquisizione": un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice, limitato nel tempo ed aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri;";
(f)è aggiunto il seguente punto 29):
"29) "manutenzione": tutte le azioni intraprese al fine di garantire la prontezza e la capacità operativa di un prodotto della difesa, in particolare al fine di mantenere le attrezzature in condizioni specifiche fino alla fine del loro utilizzo o di ripristinare tali condizioni, tra cui figurano la prontezza alle missioni, la longevità e gli aggiornamenti, la personalizzazione e la specializzazione, l'ispezione, la revisione, il collaudo, la manutenzione, le modifiche, la classificazione in termini di funzionalità, la riparazione, il recupero, la ricostruzione, la rigenerazione, il recupero di componenti e la cannibalizzazione.";
(2)l'articolo 8 è così modificato:
(a)alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "900 000 EUR";
(b)alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "7 000 000 EUR";
(3)l'articolo 9 è così modificato:
(a)il paragrafo 9 è sostituito dal seguente:
"9. Per gli accordi quadro e per i sistemi dinamici di acquisizione, il valore stimato da prendere in considerazione è il valore massimo stimato al netto dell'IVA del complesso degli appalti previsti durante l'intera durata degli accordi quadro o del sistema dinamico di acquisizione.";
(b)è aggiunto il seguente paragrafo 10:
"10) Nel caso di partenariati per l'innovazione, il valore da prendere in considerazione è il valore massimo stimato, al netto dell'IVA, delle attività di ricerca e sviluppo che si svolgeranno per tutte le fasi del previsto partenariato, nonché delle forniture, dei servizi o dei lavori da mettere a punto e fornire alla fine del partenariato.";
(4)l'articolo 10 è sostituito dal seguente:
"Articolo 10
Appalti e accordi quadro stipulati da centrali di committenza
1.Gli Stati membri possono prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e/o servizi facendo ricorso ad una centrale di committenza.
Gli Stati membri possono altresì prevedere la possibilità per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di acquistare lavori, forniture e servizi mediante appalti aggiudicati da una centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti da una centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso da una centrale di committenza che offre l'attività di centralizzazione delle committenze. Qualora un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza possa essere utilizzato da altre amministrazioni aggiudicatrici/altri enti aggiudicatori, ciò viene indicato nell'avviso di indizione di gara per l'istituzione di tale sistema dinamico di acquisizione.
In relazione al primo e al secondo comma, gli Stati membri possono prevedere che determinati appalti siano realizzati mediante ricorso alle centrali di committenza o a una o più centrali di committenza specifiche.
2.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che acquistano lavori, forniture e/o servizi da o attraverso una centrale di committenza sono considerati in linea con la presente direttiva nella misura in cui:
(a)la centrale di committenza l'abbia rispettata, oppure
(b)la centrale di committenza non sia un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, le disposizioni che applica per l'aggiudicazione dell'appalto siano conformi alla presente direttiva e gli appalti aggiudicati possano essere misure correttive efficienti comparabili a quelle previste al titolo IV.
Inoltre un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore è considerata/o aver rispettato i suoi obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture o servizi mediante appalti aggiudicati dalla centrale di committenza, mediante sistemi dinamici di acquisizione gestiti dalla centrale di committenza oppure, nella misura stabilita all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, mediante un accordo quadro concluso dalla centrale di committenza.
Tuttavia l'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore in questione è responsabile dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla presente direttiva nei confronti delle parti da esso svolte, segnatamente:
(a)l'aggiudicazione di un appalto nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione gestito da una centrale di committenza;
(b)lo svolgimento della riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza;
(c)ai sensi dell'articolo 29, paragrafo 4, la determinazione di quale tra gli operatori economici parte dell'accordo quadro svolgerà un determinato compito nell'ambito di un accordo quadro concluso da una centrale di committenza.
3.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, senza applicare le procedure di cui alla presente direttiva, possono aggiudicare a una centrale di committenza un appalto pubblico di servizi per la prestazione di attività di centralizzazione delle committenze.
Tali appalti pubblici di servizi possono altresì includere la fornitura di attività di committenza ausiliarie.";
(5)è inserito il seguente articolo 10 bis:
"Articolo 10 bis
Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di Stati membri diversi
1.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori di Stati membri diversi possono agire congiuntamente nell'aggiudicazione di appalti pubblici a norma del presente articolo.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non si avvalgono delle disposizioni di cui al presente articolo al fine di eludere l'applicazione di norme di diritto pubblico vincolanti conformi al diritto dell'Unione, cui sono soggette nel loro Stato membro.
2.Uno Stato membro non vieta alle sue amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori di utilizzare attività di centralizzazione delle committenze offerte da centrali di committenza situate in un altro Stato membro o di offrire attività di centralizzazione delle committenze alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori situati in un altro Stato membro.
Per quanto riguarda le attività di centralizzazione delle committenze offerte da una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro rispetto all'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore/all'ente aggiudicatore, gli Stati membri possono specificare che le rispettive amministrazioni aggiudicatrici possono o i rispettivi enti aggiudicatori possono ricorrere unicamente alle attività di centralizzazione delle committenze definite all'articolo 1, punto 17 ter), lettera a) o b).
3.La fornitura di attività di centralizzazione delle committenze da parte di una centrale di committenza ubicata in un altro Stato membro è effettuata conformemente alle disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è ubicata la centrale di committenza.
Le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui è situata la centrale di committenza si applicano anche all'aggiudicazione di un appalto nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione e allo svolgimento di una riapertura del confronto competitivo nell'ambito di un accordo quadro.
4.Varie amministrazioni aggiudicatrici/vari enti aggiudicatori di diversi Stati membri possono aggiudicare congiuntamente un appalto, concludere un accordo quadro o gestire un sistema dinamico di acquisizione. Possono altresì, nella misura stabilita all'articolo 29, paragrafo 2, secondo comma, aggiudicare appalti basati sull'accordo quadro o sul sistema dinamico di acquisizione.
A meno che gli elementi necessari non siano stati regolamentati da un accordo internazionale concluso tra gli Stati membri interessati, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori partecipanti concludono un accordo che determina:
a) le responsabilità delle parti e le pertinenti disposizioni nazionali applicabili;
b) l'organizzazione interna della procedura di appalto, compresa la gestione della procedura, la distribuzione dei lavori, delle forniture e dei servizi oggetto dell'appalto, e la conclusione degli appalti.
Un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore partecipante è considerata/o aver rispettato i propri obblighi ai sensi della presente direttiva quando acquista lavori, forniture e servizi da un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore responsabile della procedura di appalto. Nel determinare le responsabilità e la legge nazionale applicabile di cui alla lettera a), secondo comma, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori partecipanti possono assegnarsi tra loro responsabilità specifiche e determinare le disposizioni nazionali applicabili dei loro rispettivi Stati membri. L'assegnazione delle responsabilità e il diritto nazionale di conseguenza applicabile sono menzionati nei documenti di gara degli appalti pubblici aggiudicati congiuntamente.
5.Se più amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di diversi Stati membri hanno istituito un soggetto congiunto in base al diritto dell'Unione, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che partecipano, con una decisione dell'organo competente del soggetto congiunto, si accordano sulle norme nazionali applicabili alle procedure d'appalto di uno degli Stati membri seguenti:
a) le disposizioni nazionali dello Stato membro nel quale il soggetto congiunto ha la propria sede sociale;
b) le disposizioni nazionali dello Stato membro in cui il soggetto congiunto esercita le proprie attività.
L'accordo di cui al primo comma può essere reso applicabile per un periodo indeterminato, quando è fissato nell'atto costitutivo del soggetto congiunto, o limitato a un periodo determinato, ad alcuni tipi di appalti o ad una o più aggiudicazioni di singoli appalti.";
(6)all'articolo 13, le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:
"c) gli appalti aggiudicati nel quadro di un programma di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto congiuntamente da almeno due Stati membri per lo sviluppo di un nuovo prodotto o un aggiornamento che apporta modifiche sostanziali o miglioramenti sostanziali a un prodotto esistente e, ove possibile, nelle fasi successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale prodotto. Se uno Stato membro diventa membro a pieno titolo di un programma di cooperazione dopo il completamento della fase di ricerca e sviluppo di tale programma, per le fasi successive del ciclo di vita del prodotto, il presente articolo si applica allo Stato membro aderente. Un progetto di ricerca e sviluppo gestito da istituzioni o organi dell'Unione e attuato conformemente alle norme dell'Unione e finanziato dal bilancio dell'Unione costituisce un programma di cooperazione condotto congiuntamente da almeno due Stati membri e può proseguire per le fasi successive alla fase di ricerca e sviluppo, nel qual caso gli appalti aggiudicati nel quadro del programma di seguito possono essere esclusi anche a norma del presente articolo;
d) gli appalti aggiudicati in un paese terzo, anche per commesse civili, quando le forze operano o sono in fase di addestramento al di fuori del territorio dell'Unione, se le esigenze operative richiedono che siano conclusi con operatori economici localizzati nell'area delle operazioni;";
(7)all'articolo 25, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:
"Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante procedura aperta, procedura ristretta o procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara.
Nelle circostanze di cui all'articolo 27 o articolo 27 bis, essi hanno la facoltà di aggiudicare gli appalti mediante un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione.";
(8)all'articolo 27, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso di appalti particolarmente complessi gli Stati membri possono prevedere che le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, qualora ritengano che il ricorso alla procedure aperta, alla procedura ristretta o alla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara non permetta l'aggiudicazione dell'appalto, possano avvalersi del dialogo competitivo conformemente al presente articolo.
L'unico criterio per l'aggiudicazione dell'appalto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";
(9)è inserito il seguente articolo 27 bis:
"Articolo 27 bis
Partenariato per l'innovazione
1.Qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione al partenariato per l'innovazione in risposta a bando di gara, fornendo le informazioni richieste dall'amministrazione aggiudicatrice/ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.
Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore identifica l'esigenza di prodotti, servizi o lavori innovativi che non può essere soddisfatta acquistando prodotti, servizi o lavori disponibili sul mercato. Indica altresì quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi indicativi che tutti gli offerenti dovrebbero soddisfare. Tali informazioni fornite sono sufficientemente precise per permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito della soluzione richiesta e decidere se chiedere di partecipare alla procedura.
L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può decidere di instaurare il partenariato per l'innovazione con un solo partner o con più partner che conducono attività di ricerca e sviluppo separate.
Il termine minimo per la ricezione delle richieste di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori valutano le informazioni fornite dagli operatori economici e invitano i candidati idonei a partecipare alla procedura. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura. Gli appalti sono aggiudicati unicamente sulla base del criterio di aggiudicazione del miglior rapporto qualità/prezzo conformemente all'articolo 47.
2.Il partenariato per l'innovazione punta a sviluppare prodotti, servizi o lavori innovativi e al successivo acquisto delle forniture, servizi o lavori che ne risultano, a condizione che essi corrispondano ai livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori e i partecipanti.
Il partenariato per l'innovazione è strutturato in fasi successive secondo la sequenza delle fasi del processo di ricerca e di innovazione, che può comprendere la fabbricazione dei prodotti o la prestazione dei servizi o la realizzazione dei lavori. Il partenariato per l'innovazione fissa obiettivi intermedi che le parti dovrebbero raggiungere e prevede il pagamento della remunerazione mediante congrue rate.
In base a questi obiettivi, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può decidere, dopo ogni fase, di risolvere il partenariato per l'innovazione o, nel caso di un partenariato con più partner, di ridurre il numero dei partner risolvendo singoli contratti, a condizione che essa/esso abbia indicato nei documenti di gara tali possibilità e le condizioni per avvalersene.
3.Salvo disposizione contraria del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori negoziano con gli offerenti le offerte iniziali e tutte le offerte successive da essi presentate, tranne le offerte finali, per migliorarne il contenuto.
I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione non sono soggetti a negoziazioni.
4.Nel corso della negoziazione le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori garantiscono la parità di trattamento fra tutti gli offerenti. A tal fine, essi non forniscono in maniera discriminatoria informazioni che possano avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri. Essi informano per iscritto tutti gli offerenti le cui offerte non sono state escluse ai sensi del paragrafo 5, delle modifiche alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara. A seguito di tali modifiche le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori concedono agli offerenti un tempo sufficiente per modificare e ripresentare, ove opportuno, le offerte modificate.
Conformemente all'articolo 6, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori non rivelano agli altri partecipanti informazioni riservate comunicate da un candidato o da un offerente che partecipa alle negoziazioni senza l'accordo di quest'ultimo. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
5.Le negoziazioni nel corso delle procedure di partenariato per l'innovazione possono svolgersi in fasi successive per ridurre il numero di offerte da negoziare applicando i criteri di aggiudicazione specificati nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara. Nel bando di gara, nell'invito a confermare interesse o nei documenti di gara, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore indica se si avvarrà di tale opzione. Prima della fine di una fase in corso, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può specificare i criteri di aggiudicazione e i costi massimi da utilizzare per selezionare le offerte che partecipano alla fase successiva. Tali criteri di aggiudicazione e i costi massimi sono proporzionati ai risultati attesi della fase in corso e agli obiettivi del partenariato per l'innovazione. Nel caso in cui un offerente escluso in una fase precedente diventi ammissibile alla fase successiva a seguito di tali criteri di aggiudicazione e dei costi massimi, tale offerente è invitato a partecipare alla fase successiva.
6.Nel selezionare i candidati, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori applicano in particolare i criteri relativi alle capacità dei candidati nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative.
Soltanto gli operatori economici invitati dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori in seguito alla valutazione delle informazioni richieste potranno presentare progetti di ricerca e di innovazione al fine di soddisfare le esigenze individuate dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore, che non possono essere soddisfatte con soluzioni esistenti.
Nei documenti di gara l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore definisce il regime applicabile ai diritti di proprietà intellettuale. Nel caso di un partenariato per l'innovazione con più partner, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non rivela agli altri partner, conformemente all'articolo 6, le soluzioni proposte o altre informazioni riservate comunicate da un partner nel quadro del partenariato, senza l'accordo dello stesso. Tale accordo non assume la forma di una deroga generale ma si considera riferito alla prevista comunicazione di informazioni specifiche.
7.L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore assicura che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle varie fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e di innovazione necessarie per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato. Il valore stimato delle forniture, dei servizi o dei lavori non è sproporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo.";
(10)l'articolo 28 è così modificato:
(a)il punto 1) è sostituito dal seguente:
"1) nel caso degli appalti di lavori, forniture e servizi:
a) qualora non sia stata presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata o non sia stata depositata alcuna candidatura in esito all'esperimento di una procedura aperta, una procedura ristretta, una procedura negoziata previa pubblicazione di un bando di gara, un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché una relazione sia trasmessa alla Commissione a richiesta di quest'ultima;
b) in caso di offerte irregolari o di deposito di offerte inaccettabili secondo le disposizioni nazionali compatibili con gli articoli 5, 19, 21, 24 e con il capo VII del titolo II, presentate in esito all'esperimento di una procedura aperta, di una procedura ristretta, di una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione, nella misura in cui:
i) le condizioni iniziali dell'appalto non sono sostanzialmente modificate; e
ii) essi includono nella procedura negoziata tutti, e soltanto, gli offerenti in possesso dei requisiti di cui agli articoli da 39 a 46 che, nella procedura aperta, nella procedura ristretta, nel dialogo competitivo o nel partenariato per l'innovazione precedenti, hanno presentato offerte conformi ai requisiti formali della procedura di aggiudicazione;
c) quando l'urgenza risultante da situazioni di crisi non sia compatibile con i termini previsti dalla procedura aperta, dalla procedura ristretta e dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7. Ciò può applicarsi, ad esempio, ai casi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera d);
d) nella misura strettamente necessaria, quando per motivi di estrema urgenza, risultanti da eventi imprevedibili per le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori in questione, non è possibile osservare i termini imposti dalla procedura aperta, dalla procedura ristretta o negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'amministrazione aggiudicatrice/all'ente aggiudicatore;
e) qualora, per ragioni di natura tecnica ovvero attinenti alla tutela di diritti esclusivi, l'appalto possa essere affidato unicamente ad un operatore economico determinato;
(b)al punto 2) è aggiunta la lettera c) seguente:
"c) conclusi dopo progetti di ricerca e sviluppo paralleli e concorrenti che hanno coinvolto diversi operatori economici, appaltati da un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore, purché siano rispettate tutte le condizioni seguenti:
(I)gli appalti di ricerca e sviluppo paralleli e concorrenti sono stati aggiudicati dall'amministrazione aggiudicatrice/dall'ente aggiudicatore che appalta i prodotti o i servizi dopo una procedura negoziata con previa pubblicazione di un bando di gara, una procedura ristretta o una procedura aperta;
(II)i prodotti o i servizi appaltati sono il risultato di uno degli appalti di ricerca e sviluppo;
(III)il valore dei prodotti o dei servizi non supera 10 volte il valore dell'appalto di ricerca e sviluppo da cui tali prodotti o servizi derivano;
(IV)gli imprenditori e i loro subappaltatori sono stabiliti, hanno il loro centro di attività principale ed eseguono l'appalto di ricerca e sviluppo e l'appalto di forniture utilizzando risorse situate in uno Stato membro o in uno Stato EFTA-SEE;
(V)le strutture di gestione esecutiva degli imprenditori e dei loro subappaltatori sono stabilite nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;
(VI)gli imprenditori e i subappaltatori non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un soggetto di un paese terzo non stabilito in uno Stato EFTA-SEE;
(VII)i prodotti sono stati concepiti nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina e non sono soggetti al controllo o a restrizioni né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un soggetto di un paese terzo non stabilito in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;";
(c)al punto 3), è aggiunta la lettera d) seguente:
"d) per appalti comuni di materiale militare conclusi prima del 1º gennaio 2031 da amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori di almeno tre Stati membri, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(I)le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori degli Stati membri interessati acquistano prodotti per la difesa identici o prodotti soggetti soltanto a modifiche minori;
(II)l'appalto riguarda almeno la manutenzione congiunta dei prodotti per la difesa acquistati, oltre all'appalto dei prodotti per la difesa. È possibile derogare alla prescrizione dell'appalto di manutenzione congiunta nel caso in cui il prodotto per la difesa acquistato non richieda di norma interventi di manutenzione;
(III)gli imprenditori coinvolti nell'appalto comune sono stabiliti e hanno le proprie strutture di gestione esecutiva nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina. Non sono soggetti al controllo né di un paese terzo che non sia uno Stato EFTA-SEE o l'Ucraina né di un altro soggetto di un paese terzo non stabilito nell'Unione, in uno Stato EFTA-SEE o in Ucraina;
(IV)l'articolo 16, paragrafi 5, 6 e 9, del regolamento (UE) 2025/1106 del Consiglio* si applica nella misura in cui è fatto riferimento agli imprenditori (contraenti);
(V)è possibile considerare che gli imprenditori (contraenti) coinvolti nell'appalto comune soddisfino le condizioni di ammissibilità di cui ai punti ii) e iii) se hanno soddisfatto condizioni equivalenti a norma dei regolamenti (UE) 2018/1092**, (UE) 2021/697***, (UE) 2023/1525**** o (UE) 2023/2418***** del Parlamento europeo e del Consiglio e a patto che nessuna modifica successiva metta in discussione il rispetto di tali condizioni;
(VI)le infrastrutture, gli impianti, i beni e le risorse degli imprenditori e dei subappaltatori coinvolti nell'appalto comune utilizzate ai fini dell'appalto comune sono ubicate nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE. Qualora non dispongano prontamente di alternative o di infrastrutture, impianti, beni e risorse adeguati nel territorio di uno Stato membro o di uno Stato EFTA-SEE, gli imprenditori o i subappaltatori coinvolti nell'appalto comune possono utilizzare infrastrutture, impianti, beni e risorse propri, situati o detenuti al di fuori di tali territori, purché tale impiego non contrasti con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri;
(VII)il costo dei componenti non originari dell'Unione o di Stati EFTA-SEE non è superiore al 35 % del costo stimato dei componenti del prodotto finale;
__________
(d)al punto 4), la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi già affidati all’operatore economico aggiudicatario dell’appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto di base e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo la procedura aperta, la procedura ristretta, la procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara o un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione.
La possibilità di valersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione e l'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori o della prestazione dei servizi è preso in considerazione dalle amministrazioni aggiudicatrici/dagli enti aggiudicatori per l'applicazione dell'articolo 8.
Il ricorso a questa procedura è limitato ai cinque anni successivi alla conclusione dell'appalto iniziale, salvo in circostanze eccezionali, determinate tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore;";
(e)il punto 5) è sostituito dal seguente:
"5) nel caso degli appalti aventi per oggetto servizi di trasporto aereo e marittimo per le forze armate o le forze di sicurezza di uno Stato membro di stanza o che devono essere stanziate all'estero, quando l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore deve procurarsi tali servizi da operatori economici che garantiscono la validità delle loro offerte solo per periodi così brevi che non è possibile osservare i termini imposti dalla procedura aperta, dalla procedura ristretta o dalla procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, compresi i termini ridotti di cui all'articolo 33, paragrafo 7.
(11)all'articolo 29, paragrafo 2, il quarto comma è sostituito dal seguente:
La durata di un accordo quadro non può superare i dieci anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto, impianto o sistema fornito e delle difficoltà tecniche che possono essere causate dal cambiamento di fornitore.";
(12)al titolo II, capo V, è inserito l'articolo 29 bis seguente:
"Articolo 29 bis
Sistema dinamico di acquisizione
1.Per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche, così come generalmente disponibili sul mercato, soddisfano le esigenze delle amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori, è possibile avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione. Un sistema dinamico di acquisizione funziona come un processo interamente elettronico ed è aperto per tutto il periodo di validità del sistema di acquisizione a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione. Può essere diviso in categorie oggettivamente definite di prodotti, lavori o servizi sulla base delle caratteristiche dell'appalto da eseguire nella categoria in questione. Tali caratteristiche possono comprendere un riferimento al quantitativo massimo ammissibile degli appalti specifici successivi o a un'area geografica specifica in cui gli appalti specifici successivi saranno eseguiti.
2.Per l'aggiudicazione nell'ambito di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori seguono le norme della procedura ristretta. Tutti i candidati che soddisfano i criteri di selezione sono ammessi al sistema. Se hanno diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi conformemente al paragrafo 1 del presente articolo, le amministrazioni aggiudicatrici/enti aggiudicatori precisano i criteri di selezioni applicabili per ciascuna categoria.
In deroga all'articolo l'articolo 33, si applicano i termini seguenti:
(a)il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di trenta giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, dalla data d'invio dell'invito a confermare interesse. Non sono applicabili ulteriori termini per la ricezione delle domande di partecipazione una volta che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione è stato inviato;
(b)il termine minimo per la ricezione delle offerte è di almeno dieci giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte.
3.Tutte le comunicazioni nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione sono effettuate esclusivamente con mezzi elettronici.
4.Per aggiudicare appalti nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori:
(a)pubblicano un avviso di indizione di gara precisando che si tratta di un sistema dinamico di acquisizione;
(b)precisano nei documenti di gara almeno la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema dinamico d'acquisizione, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento;
(c)indicano un'eventuale divisione in categorie di prodotti, lavori o servizi e le caratteristiche che definiscono le categorie;
(d)offrono accesso libero, diretto e completo, finché il sistema è valido, ai documenti di gara.
5.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori accordano a qualsivoglia operatore economico, per tutto il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, la possibilità di chiedere di essere ammesso al sistema alle condizioni di cui al paragrafo 2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori completano la valutazione di tali domande in base ai criteri di selezione entro dieci giorni lavorativi dal loro ricevimento. Il termine può essere prorogato fino a quindici giorni lavorativi in singoli casi giustificati, in particolare per la necessità di esaminare documentazione aggiuntiva o di verificare in altro modo se i criteri di selezione siano stati soddisfatti.
In deroga al primo comma, a condizione che l'invito a presentare offerte per il primo appalto specifico nel sistema dinamico di acquisizione non sia stato inviato, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono prorogare il periodo di valutazione posto che durante il periodo di valutazione prorogato non sia emesso alcun invito a presentare offerte. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori indicano nei documenti di gara la durata del periodo prorogato che intendono applicare.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori comunicano al più presto all'operatore economico interessato se è stato ammesso o meno al sistema dinamico di acquisizione.
6.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi a presentare un'offerta per ogni specifico appalto nell'ambito del sistema dinamico di acquisizione, conformemente all'articolo 34. Se il sistema dinamico di acquisizione è stato suddiviso in categorie di prodotti, lavori o servizi, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano tutti i partecipanti ammessi alla categoria che corrisponde allo specifico appalto a presentare un'offerta.
Tali amministrazioni/enti aggiudicano l'appalto all'offerente che ha presentato la migliore offerta in base ai criteri di aggiudicazione enunciati nel bando di gara per il sistema dinamico di acquisizione o, se un avviso di preinformazione è utilizzato come mezzo di indizione di una gara, nell'invito a confermare interesse. Detti criteri possono, all'occorrenza, essere precisati nell'invito a presentare offerte.
7.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori indicano nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione. Tali amministrazioni/enti informano la Commissione di qualsiasi cambiamento di tale periodo di validità utilizzando i modelli di formulari seguenti:
(a)se il periodo di validità è modificato senza porre fine al sistema, il modello utilizzato inizialmente per l'avviso di indizione di gara per il sistema dinamico di acquisizione;
(b)se viene posto termine al sistema, un avviso di aggiudicazione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.
8.Non possono essere posti a carico degli operatori economici interessati o partecipanti al sistema dinamico di acquisizione contributi di carattere amministrativo prima o nel corso del periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione.";
(13)l'articolo 30 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che intendono aggiudicare un appalto o concludere un accordo quadro facendo ricorso a una procedura aperta, a una procedura ristretta, a una procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, al dialogo competitivo o a un partenariato per l'innovazione rendono note le loro intenzioni mediante un bando di gara.";
(b)è inserito il seguente paragrafo 2 bis:
"2 bis. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori inviano un avviso di aggiudicazione di appalto entro trenta giorni dall'aggiudicazione di ogni appalto basata su un sistema dinamico di acquisizione. Tali amministrazioni/enti possono tuttavia raggruppare detti avvisi su base trimestrale. In tal caso, inviano gli avvisi raggruppati al più tardi trenta giorni dopo la fine di ogni trimestre.";
(14)all'articolo 33, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, nel dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione, il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione è di trentasette giorni a decorrere dalla data dell'invio del bando di gara.
Nelle procedure ristrette il termine minimo di ricezione delle offerte è di quaranta giorni a decorrere dalla data di invio dell'invito.";
(15)all'articolo 34, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Nel caso delle procedure ristrette, delle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, dei dialoghi competitivi e dei partenariati per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano simultaneamente e per iscritto i candidati selezionati a presentare le rispettive offerte o a negoziare oppure, nel caso del dialogo competitivo, a partecipare al dialogo o, nel caso del partenariato per l'innovazione, a chiedere di partecipare.";
(16)l'articolo 35 è così modificato:
(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori informano quanto prima possibile i candidati e gli offerenti delle decisioni prese riguardo all'aggiudicazione di un appalto, alla conclusione di un accordo quadro o all'ammissione a un sistema dinamico di acquisizione, inclusi i motivi per cui essi hanno deciso di rinunciare all'aggiudicazione dell'appalto, di non concludere l'accordo quadro per il quale è stata indetta una gara o di riavviare la procedura, oppure di non attuare un sistema dinamico di acquisizione; tale informazione è fornita per iscritto se ne è fatta richiesta alle amministrazioni aggiudicatrici/agli enti aggiudicatori.";
(b)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono decidere di non divulgare talune informazioni relative all'aggiudicazione degli appalti, alla conclusione di accordi quadro o all'ammissione ad un sistema dinamico di acquisizione, di cui al paragrafo 1, qualora la loro divulgazione ostacoli l'applicazione della legge o sia contraria all'interesse pubblico, in particolare agli interessi in materia di difesa e/o sicurezza, o pregiudichi gli interessi commerciali legittimi di operatori economici sia pubblici che privati oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale fra tali operatori.";
(17)al titolo II, capo VII, sezione 2, sono inseriti gli articoli 46 bis e 46 ter seguenti:
"Articolo 46 bis
Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare
1.Nelle procedure ristrette, nelle procedure negoziate con pubblicazione di un bando di gara, nelle procedure di dialogo competitivo e nei partenariati per l'innovazione, le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori possono limitare il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e che inviteranno a presentare un'offerta, o a partecipare al dialogo, purché sia disponibile il numero minimo, di cui al paragrafo 2, di candidati qualificati.
2.Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, i criteri o le regole obiettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo di candidati che intendono invitare e, all'occorrenza, il numero massimo.
Nelle procedure ristrette il numero minimo di candidati è cinque. Nella procedura negoziata con pubblicazione di un bando di gara, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione il numero minimo di candidati è tre. In ogni caso il numero di candidati invitati è sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori invitano un numero di candidati almeno pari al numero minimo. Tuttavia, se il numero di candidati che soddisfano i criteri di selezione e i livelli minimi di capacità di cui all'articolo 38, paragrafo 3 è inferiore al numero minimo, l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore può proseguire la procedura invitando i candidati in possesso delle capacità richieste. L'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore non può includere nella stessa procedura altri operatori economici che non abbiano chiesto di partecipare o candidati che non abbiano le capacità richieste.
Articolo 46 ter
Riduzione del numero di offerte e soluzioni
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori, quando ricorrono alla facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, di cui all'articolo 26, paragrafo 3, o di soluzioni da discutere di cui all'articolo 27, paragrafo 4, effettuano tale riduzione applicando i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara. Nella fase finale tale numero consente di garantire una concorrenza effettiva, purché vi sia un numero sufficiente di offerte, soluzioni o candidati qualificati.";
(18)al titolo II, capo VII, sezione 3, è inserito l'articolo 49 bis seguente:
"Articolo 49 bis
Modifica di appalti durante il periodo di validità
1.Gli appalti e gli accordi quadro possono essere modificati senza una nuova procedura di appalto a norma della presente direttiva nei casi seguenti:
(a)se le modifiche, a prescindere dal loro valore monetario, sono state previste nei documenti di gara iniziali in clausole chiare, precise e inequivocabili, che possono comprendere clausole di revisione dei prezzi, o opzioni. Tali clausole fissano la portata e la natura di eventuali modifiche od opzioni, nonché le condizioni alle quali esse possono essere impiegate. Esse non apportano modifiche o opzioni che avrebbero l'effetto di alterare la natura generale dell'appalto o dell'accordo quadro;
(b)per lavori, servizi o forniture supplementari da parte dell'imprenditore originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente:
(I) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperatività tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; e
(II)comporti per l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi;
Tuttavia l'eventuale aumento di prezzo non eccede il 50 % del valore dell'appalto iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
(c)ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
(I)la necessità di modifica è determinata da circostanze che un'amministrazione aggiudicatrice/un ente aggiudicatore diligente non ha potuto prevedere;
(II)la modifica non altera la natura generale dell'appalto;
(III)l'eventuale aumento di prezzo non è superiore al 50 % del valore dell'appalto o dell'accordo quadro iniziale. In caso di più modifiche successive, tale limitazione si applica al valore di ciascuna modifica. Tali modifiche successive non sono intese ad aggirare la presente direttiva;
(d)se un nuovo imprenditore sostituisce quello a cui l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto a causa di una delle circostanze seguenti:
(IV)una clausola o opzione di revisione inequivocabile in conformità della lettera a);
(V)all'imprenditore iniziale succede, in via universale o parziale, a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali all'appalto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della presente direttiva; o
(VI)nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice stessa/l'ente aggiudicatore stesso si assuma gli obblighi dell'imprenditore principale nei confronti dei propri subappaltatori, ove tale possibilità sia prevista dalla legislazione nazionale a norma dell'articolo 21;
(e)se le modifiche, a prescindere dal loro valore, non sono sostanziali ai sensi del paragrafo 2.
Le amministrazioni aggiudicatrici/gli enti aggiudicatori che hanno modificato un appalto nelle situazioni di cui alle lettere b) e c), pubblicano un avviso al riguardo nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale avviso contiene, mutatis mutandis, le informazioni richieste in un avviso di aggiudicazione.
2.Ai fini del calcolo del prezzo di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), il prezzo aggiornato è il valore di riferimento quando l'appalto prevede una clausola di indicizzazione.
3.Una modifica di un appalto o di un accordo quadro durante il periodo della sua validità è considerata sostanziale ai sensi del paragrafo 1, lettera e), quando muta sostanzialmente la natura dell'appalto o dell'accordo quadro rispetto a quello inizialmente concluso. In ogni caso, fatti salvi i paragrafi 1 e 2, una modifica è considerata sostanziale se una o più delle condizioni seguenti sono soddisfatte:
(a)la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
(b)la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'imprenditore in modo non previsto nell'appalto o nell'accordo quadro iniziale;
(c)la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione dell'appalto o dell'accordo quadro;
(d)se un nuovo imprenditore sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice/l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al paragrafo 1, lettera d).
4.Una nuova procedura di appalto in conformità della presente direttiva è richiesta per modifiche delle disposizioni di un appalto pubblico e di un accordo quadro durante il periodo della sua validità diverse da quelle previste al paragrafo 1.";
(19)gli articoli 65, 66 e 68 sono soppressi.
Articolo 3
1.Gli Stati membri adottano e pubblicano entro e non oltre il [...] le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.
Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [...].
Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.
2.Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.
Articolo 4
La presente direttiva entra in vigore il […] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 5
Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente