COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 17.6.2025
COM(2025) 822 final
2025/0176(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/1021 e (UE) 2021/697 per quanto riguarda la prontezza alla difesa e l'agevolazione degli investimenti nella difesa e delle condizioni per l'industria della difesa
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'invasione russa dell'Ucraina ha sottolineato l'urgente necessità di rafforzare la capacità della base industriale e tecnologica di difesa europea (EDTIB) di sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri di fronte alle minacce emergenti alla sicurezza. Il conflitto in corso ha messo in luce le vulnerabilità del panorama europeo della difesa, evidenziando l'importanza di aumentare senza indugio le capacità di produzione dell'EDTIB e di avvalersi appieno del suo potenziale innovativo, in particolare accelerando i cicli di innovazione.
Come sottolineato nel Libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030, "la ricostruzione della difesa europea richiede, come punto di partenza, investimenti massicci su un arco di tempo prolungato. Insieme dobbiamo accelerare i lavori in tutti i settori per aumentare con urgenza la prontezza europea alla difesa affinché l'Europa disponga di una posizione di difesa europea forte e sufficiente al più tardi entro il 2030".
Alla luce di quanto precede e a seguito dell'invito del Consiglio alla Commissione europea ad accelerare i lavori su tutti i filoni per potenziare in modo decisivo la prontezza dell'Europa alla difesa per il 2030, la presente proposta mira a far sì che il quadro legislativo dell'Unione favorisca il rapido potenziamento delle capacità industriali di difesa e il rafforzamento dell'innovazione al fine di raggiungere livelli di prontezza alla difesa che, grazie a una deterrenza credibile, possano contrastare un eventuale rischio di aggressione armata.
La proposta prende in considerazione le significative carenze di investimenti nel settore della difesa accumulate negli ultimi decenni, che richiedono sforzi straordinari per ripristinare la prontezza alla difesa entro il 2030. Tiene inoltre conto del fatto che l'attuale quadro normativo non è adeguato per soddisfare tale esigenza e che deve essere adattato al fine di conseguire l'obiettivo della prontezza alla difesa per il 2030.
Più specificamente, l'attuale proposta della Commissione prevede l'estensione delle disposizioni esistenti nella legislazione specifica in materia di difesa e nell'ambito del Fondo europeo per la difesa, nonché nella legislazione non specifica in relazione alla difesa, nell'intento di eliminare gli ostacoli normativi e agevolare la prontezza alla difesa dell'UE e il potenziamento industriale.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
L'intera legislazione presa in esame dalla presente proposta contiene disposizioni volte a ridurre l'onere per gli Stati membri e l'industria o a fornire loro assistenza per l'adempimento degli obblighi loro imposti dagli atti pertinenti, al fine di facilitarne l'applicazione e di renderla meno onerosa. Si ritiene necessario estendere le disposizioni al mercato della difesa a livello dell'UE per sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri e promuovere lo sviluppo di un'industria europea della difesa competitiva e innovativa.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Le misure proposte per rafforzare il mercato europeo della difesa sono concepite per sviluppare e integrare le disposizioni politiche esistenti, con l'obiettivo di rafforzare le capacità di difesa dell'Europa e sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri.
Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adeguata allo scopo e conforme alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta rientra pertanto nel contesto del programma REFIT, in quanto riduce gli oneri superflui per il settore della difesa, allineando le norme che disciplinano tale settore alle norme attualmente applicabili nell'ambito di altre procedure e altri regimi.
L'attuale proposta, incentrata sulle effettive esigenze in materia di prontezza alla difesa alla luce della situazione attuale, rende il conseguimento degli obiettivi della legislazione più efficiente e meno oneroso per le autorità pubbliche.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
La proposta modifica regolamenti dell'UE esistenti. La base giuridica della proposta è pertanto la stessa dei regolamenti modificati. Nella misura in cui il presente regolamento modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008 e (UE) n. 528/2012, la base giuridica appropriata per quanto riguarda tali modifiche è costituita dall'articolo 114 TFUE. Nella misura in cui il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2019/1021, la base giuridica appropriata per quanto riguarda tali modifiche è costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, TFUE. Nella misura in cui il presente regolamento modifica il regolamento (UE) 2021/697, la base giuridica appropriata per quanto riguarda tali modifiche è costituita dall'articolo 173, paragrafo 3, dall'articolo 182, paragrafo 4, dall'articolo 183 e dall'articolo 188, secondo comma, TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Gli obblighi, le esenzioni o le deroghe che derivano direttamente e indirettamente dal diritto dell'Unione possono pertanto essere oggetto di modifica solo a livello dell'Unione. Gli Stati membri, l'industria e la Commissione beneficeranno delle modifiche proposte con l'obiettivo di garantire la preparazione e la semplificazione nel settore della difesa.
•Proporzionalità
L'estensione delle disposizioni o l'introduzione di esenzioni specifiche tra le diverse normative dell'UE nel settore della difesa semplifica il quadro giuridico introducendo modifiche minime agli obblighi esistenti al fine di chiarire e specificare le esigenze in materia di prontezza alla difesa per gli Stati membri, che dovrebbero quindi prevedere per tale ambito lo stesso trattamento riservato ad altri settori disciplinati da dette disposizioni, sempre con le opportune garanzie. La proposta si limita pertanto alle modifiche necessarie a garantire che la prontezza alla difesa si avvalga dello stesso quadro giuridico nei vari ambiti giuridici dell'UE.
La misura si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi.
•Scelta dell'atto giuridico
I suddetti atti legislativi contengono disposizioni che tengono conto della situazione e delle crescenti esigenze del settore della difesa e garantiscono che le prescrizioni non impongano un onere inutile ai processi riguardanti la prontezza alla difesa, la produzione e le catene di approvvigionamento. La presente proposta mira, in ultima analisi, a facilitare l'applicazione della legislazione vigente e a renderla meno onerosa.
Ai fini dell'efficienza, la soluzione più adeguata sembra pertanto essere una proposta congiunta per le varie disposizioni pertinenti applicabili alla difesa sotto forma di omnibus sulla prontezza alla difesa. In particolare, la scelta di un regolamento per la presente proposta è giustificata dalla necessità di utilizzare lo stesso strumento giuridico degli atti giuridici da modificare.
Le modifiche mirate riguardano solo gli elementi applicabili, che saranno ora estesi a finalità di difesa, e sono pertanto idonee a essere incluse in un'unica proposta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
N/A
•Consultazioni dei portatori di interessi
Il processo di consultazione dei portatori di interessi, comprendente un'indagine pubblica aperta fino al 22 aprile 2025, nonché una serie di riunioni mirate con gli Stati membri, i rappresentanti delle pertinenti imprese dell'Unione e altri principali portatori di interessi, è stato esaustivo. Più specificamente, a seguito della consultazione pubblica aperta dell'aprile 2025 e delle ampie consultazioni nel contesto della valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa, i servizi della Commissione hanno raccolto dati, elementi di prova e suggerimenti dagli Stati membri, dall'industria e da altri portatori di interessi in merito agli ostacoli giuridici, normativi e amministrativi che limitano la capacità dell'industria europea della difesa di aumentare la produzione con maggiore flessibilità e di raggiungere la prontezza alla difesa entro il 2030. L'omnibus sulla prontezza alla difesa presenta sia misure correttive immediate sia soluzioni strategiche a lungo termine per affrontare tali impedimenti.
Molti portatori di interessi, gli Stati membri e i soggetti operanti a livello industriale hanno presentato osservazioni sulla normativa concernente le sostanze chimiche, in particolare il regolamento per la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH). La loro preoccupazione principale riguardava il fatto che le considerazioni in materia di difesa e sicurezza non fossero state prese in considerazione nelle fasi iniziali dei diversi processi, citando ad esempio la discussione in corso sulle sostanze per- e polifluoroalchiliche (PFAS). Diversi portatori di interessi hanno inoltre ritenuto troppo limitata la possibilità per gli Stati membri di consentire esenzioni nazionali nell'interesse della difesa (articolo 2, paragrafo 3, del regolamento REACH). È stato inoltre indicato che le esenzioni previste per motivi di difesa erano formulate in modo diverso in vari atti legislativi, il che ha comportato una mancanza di chiarezza giuridica.
•Assunzione e uso di perizie
Le misure proposte sono state individuate mediante un riesame interno della legislazione vigente e sulla base dell'esperienza acquisita nell'attuazione della normativa pertinente. Poiché si tratta di una fase di un processo costante di valutazione delle esigenze connesse alle capacità in materia di prontezza alla difesa che emergono dalla legislazione dell'Unione, l'esame dell'onere che comporta e del relativo impatto sui portatori di interessi proseguirà anche in futuro.
•Valutazione d'impatto
Data la natura della proposta, concepita per sostenere il rapido adattamento dell'industria europea della difesa al nuovo contesto geopolitico instabile, non è stato possibile effettuare alcuna valutazione d'impatto.
Inoltre, nelle sue conclusioni del 6 marzo 2025, il Consiglio europeo ha invitato la Commissione ad accelerare "i lavori su tutti i filoni per potenziare in modo decisivo la prontezza dell'Europa alla difesa entro i prossimi cinque anni". Nelle stesse conclusioni il Consiglio europeo ha espressamente invitato la Commissione a dare rapidamente seguito alla semplificazione in materia di sicurezza e difesa.
Non è stato pertanto possibile fornire una valutazione d'impatto nel lasso di tempo a disposizione per presentare le proposte incluse nel pacchetto omnibus per la prontezza alla difesa. Entro tre mesi dall'adozione della presente proposta, la Commissione presenterà un documento di lavoro dei suoi servizi per motivare nel dettaglio questa azione legislativa dell'UE e per illustrarne l'adeguatezza ai fini del conseguimento degli obiettivi strategici individuati, conformemente alle pertinenti norme per legiferare meglio.
La proposta riguarda modifiche mirate della legislazione, che si basano sull'esperienza acquisita in fase di attuazione della legislazione stessa. Le modifiche prevedono un'attuazione più efficiente ed efficace. La loro natura mirata e la mancanza di opzioni strategiche pertinenti rendono superflua una valutazione d'impatto. La comunicazione allegata esamina gli elementi relativi all'impatto di tali misure, compresi i risultati di un'indagine pubblica dell'UE condotta in questo contesto.
•Efficienza normativa e semplificazione
Si tratta di una proposta che rientra nel programma REFIT, volta a semplificare la legislazione e a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei portatori di interessi.
•Diritti fondamentali
N/A
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
N/A
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
N/A
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Riguardo al regolamento (UE) n. 1907/2006 della Commissione (regolamento REACH):
la Commissione osserva che l'attuale possibilità per gli Stati membri di consentire esenzioni in casi specifici per determinate sostanze, ove necessario nell'interesse della difesa (articolo 2, paragrafo 3), è stata utilizzata in modo restrittivo e non corrisponde alle esigenze dell'industria della difesa per sviluppare, produrre e mantenere materiale per la difesa. Secondo quanto concluso dalla Commissione, ciò è dovuto al fatto che le esenzioni sono limitate a casi specifici, nonché a un'interpretazione restrittiva da parte degli Stati membri, conformemente al codice di condotta sulle esenzioni REACH per motivi di difesa, concordato dagli Stati membri nel contesto dell'Agenzia europea per la difesa (AED).
La Commissione propone pertanto di modificare l'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento REACH affinché sia applicabile non solo a casi specifici per determinate sostanze.
Riguardo al regolamento (UE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze chimiche (regolamento CLP):
per garantire la coerenza in merito alle esenzioni nelle normative in materia di sostanze chimiche, la Commissione propone di introdurre anche nel regolamento (UE) n. 1272/2008 la stessa esenzione per motivi di difesa proposta a fini di modifica del regolamento REACH.
Riguardo al regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi:
per garantire la coerenza in merito alle esenzioni nelle normative pertinenti, la Commissione propone di introdurre anche nel regolamento sui biocidi la formulazione analoga a quella proposta a fini di modifica del regolamento REACH.
Riguardo al regolamento (UE) 2019/1021 relativo agli inquinanti organici persistenti:
il regolamento (UE) 2019/1021 attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le esigenze di prontezza alla difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie dell'UE, prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione.
Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni che potrebbero essere sensibili. La Commissione propone pertanto che gli Stati membri possano concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021 per motivi di tutela degli interessi di sicurezza a livello nazionale o dell'UE.
Riguardo al regolamento (UE) 2021/697 che istituisce il Fondo europeo per la difesa:
le modifiche proposte del regolamento (UE) 2021/697 mirano a:
–chiarire e semplificare i criteri di attribuzione, introducendo la possibilità di selezionare solo i criteri di attribuzione più pertinenti e attuando il FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali;
–chiarire le norme applicabili alle attribuzioni dirette;
–facilitare il ricorso alla gestione indiretta;
–semplificare gli appalti pre-commerciali e i diritti di accesso degli Stati membri cofinanziatori ai risultati dei progetti di sviluppo;
–rendere ammissibili al finanziamento i costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione (ad esempio in Ucraina).
2025/0176 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008, (UE) n. 528/2012, (UE) 2019/1021 e (UE) 2021/697 per quanto riguarda la prontezza alla difesa e l'agevolazione degli investimenti nella difesa e delle condizioni per l'industria della difesa
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114, l'articolo 173, paragrafo 3, l'articolo 182, paragrafo 4, l'articolo 183, l'articolo 188, secondo comma, e l'articolo 192, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Al fine di agevolare gli investimenti degli Stati membri nel settore della difesa, è necessario eliminare gli oneri normativi per la prontezza alla difesa. L'agevolazione degli investimenti sosterrà la crescita dell'industria della difesa nel tempo e contribuirà a sostenere la prontezza alla difesa degli Stati membri.
(2)Per quanto diversi strumenti legislativi dell'Unione offrano agli Stati membri la flessibilità necessaria per intraprendere azioni volte ad agevolare il potenziamento dell'industria della difesa, spesso la legislazione e l'attuazione a livello nazionale ostacolano la prontezza alla difesa. È il caso, ad esempio, della possibilità per gli Stati membri di ricorrere alle esenzioni al regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio se necessario nell'interesse della difesa, compresa la prontezza alla difesa.
(3)Il quadro giuridico istituito dal regolamento (CE) n. 1907/2006 dovrebbe essere adattato all'obiettivo della prontezza alla difesa. Per salvaguardare gli interessi di sicurezza nazionali e dell'Unione, alla luce del peggioramento della situazione geopolitica, sono necessarie flessibilità e agibilità. È allo stesso tempo fondamentale mantenere un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente. Taluni elementi indicano che l'attuazione del regolamento (CE) n. 1907/2006, in alcuni Stati membri, non tiene pienamente conto della flessibilità prevista da tale regolamento. L'esenzione attualmente prevista per motivi di difesa può essere migliorata per assicurare la certezza giuridica e consentire azioni più rapide. È pertanto opportuno ampliare l'ambito di applicazione delle esenzioni nazionali previste per motivi di difesa dal regolamento (CE) n. 1907/2006, dando agli Stati membri la possibilità di autorizzare esenzioni più ampie, secondo necessità, senza che ne risulti scalfita la responsabilità fondamentale di mantenere un equilibrio tra le esigenze in materia di difesa e sicurezza e la protezione della salute e dell'ambiente.
(4)Modifiche analoghe dovrebbero essere apportate ad altri atti giuridici relativi alle sostanze chimiche che prevedono un'esenzione nazionale equivalente, in particolare il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al fine di garantire la coerenza del contesto normativo in materia di prontezza alla difesa.
(5)Il regolamento (UE) 2019/1021 del Parlamento europeo e del Consiglio attua la convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti e il protocollo sugli inquinanti organici persistenti della convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza. Una parte non può concedere esenzioni una volta adottata una decisione, a norma della convenzione, di includere una sostanza nell'allegato A, B o C della convenzione, oltre a quelle concesse in virtù della convenzione, a meno che la parte non accetti tale inclusione; le esigenze di prontezza alla difesa dovrebbero pertanto essere affrontate nelle fasi preparatorie nell'Unione, prima che nella convenzione siano stabiliti divieti o restrizioni a livello internazionale. Per questo motivo è importante che le informazioni pertinenti siano raccolte, valutate e presentate ai fini della fase di valutazione della gestione dei rischi nell'ambito del processo di inclusione di una sostanza a norma della convenzione, in quanto è in quella fase che il comitato di esame degli inquinanti organici persistenti può prendere in considerazione potenziali esenzioni da eventuali misure di controllo per la sostanza in questione.
(6)Non si può escludere che le informazioni sull'uso di sostanze chimiche contengano informazioni sensibili che è necessario proteggere. Gli Stati membri dovrebbero pertanto, nel rispetto del diritto internazionale, essere autorizzati a concedere esenzioni dall'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2019/1021, per motivi di tutela degli interessi in materia di difesa e sicurezza a livello nazionale o dell'Unione, al fine di proteggere le informazioni sensibili.
(7)La relazione di valutazione intermedia del Fondo europeo per la difesa (FED), istituito dal regolamento (UE) 2021/697 del Parlamento europeo e del Consiglio, ne ha confermato l'efficacia e la pertinenza complessive, sottolineando nel contempo la necessità di razionalizzare ulteriormente le procedure e ridurre gli oneri amministrativi, ove possibile, e di introdurre chiarimenti e flessibilità nel regolamento (UE) 2021/697, nonché prevederne la semplificazione, al fine di agevolare l'esecuzione del FED. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/697 tenendo conto dell'esperienza acquisita dal 2021 e dei riscontri ricevuti durante le consultazioni effettuate nel contesto della valutazione intermedia del FED.
(8)Il quadro giuridico vigente per l'esecuzione del FED limita il ricorso alla gestione indiretta ai casi eccezionali. Un uso più flessibile della gestione indiretta potrebbe tuttavia essere necessario per agevolare la realizzazione di cicli di innovazione più rapidi e più snelli, che consentano al FED di rispondere in modo più efficace alle esigenze emergenti in materia di difesa e ai progressi tecnologici, e per conseguire un'esecuzione del Fondo più efficiente sotto il profilo dei costi. È pertanto necessario introdurre la possibilità di ricorrere alla gestione indiretta in modo più flessibile, facendo in modo nel contempo che siano rispettati i principi di sana gestione finanziaria, trasparenza e assunzione delle responsabilità e che il ricorso alla gestione indiretta sia soggetto a un monitoraggio e a una valutazione rigorosi per garantire l'uso ottimale dei fondi dell'Unione.
(9)L'obbligo secondo cui tutte le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati per l'esecuzione dei progetti finanziati dal FED devono essere ubicati all'interno del territorio dell'Unione e dei paesi associati ai fini dell'ammissibilità al finanziamento limita la possibilità che la base industriale e tecnologica di difesa europea benefici di opportunità di test che offrono vantaggi unici. Per far fronte a tale limitazione, è necessario consentire che i costi per lo svolgimento di attività di test in paesi terzi, come l'Ucraina, siano ammissibili ai finanziamenti del FED. Lo svolgimento di test in Ucraina offre possibilità che non sono disponibili in tempi brevi all'interno dell'Unione, quali risultati rapidamente disponibili, test su 24 ore e test sul campo di battaglia, e che possono migliorare in modo significativo lo sviluppo e la convalida di tecnologie e prodotti per la difesa. I test in Ucraina possono inoltre agevolare l'integrazione dell'esperienza reale di una guerra moderna nell'ulteriore sviluppo di tecnologie e prodotti per la difesa, offrendo così un vantaggio tecnico e strategico per la base industriale e tecnologica di difesa europea. Prevedendo l'ammissibilità al finanziamento dei costi delle attività di test svolte al di fuori del territorio dell'Unione, il FED sarebbe in grado di sostenere lo sviluppo di soluzioni di difesa più efficaci e innovative, contribuendo in ultima analisi al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.
(10)La valutazione intermedia del FED ha dimostrato che i criteri di attribuzione vigenti per la valutazione delle proposte nell'ambito di tale Fondo sono eccessivamente complessi, poco chiari e di difficile applicazione nella pratica. Ciò ha comportato inutili oneri amministrativi e incertezze per la Commissione e i richiedenti, ostacolando in ultima analisi l'esecuzione efficace del FED. È necessario semplificare i criteri di attribuzione e introdurre una maggiore flessibilità nella loro applicazione al fine di rendere la valutazione più efficiente, trasparente ed efficace. La possibilità di selezionare un sottoinsieme pertinente di criteri di attribuzione in base agli obiettivi specifici degli inviti a presentare proposte consentirebbe una valutazione mirata e su misura, tale da garantire un migliore allineamento con le priorità e gli obiettivi del FED.
(11)L'esecuzione del FED è stata ostacolata dall'obbligo di adottare programmi di lavoro annuali, che si è tradotto in procedure complesse e ha reso difficile garantire la prevedibilità e la continuità delle azioni sostenute dal FED. Per affrontare tale problema e prevedere maggiore flessibilità nella gestione del FED, è necessario introdurre la possibilità di dare esecuzione al FED attraverso programmi di lavoro annuali o pluriennali. Ciò consentirebbe alla Commissione di pianificare e coordinare in modo più efficace il sostegno alle attività di ricerca e sviluppo nel settore della difesa, rendendo nel contempo possibili un uso più efficiente delle risorse e un miglioramento delle sinergie tra i diversi progetti e iniziative. La possibilità di prevedere programmi di lavoro pluriennali permetterebbe al Fondo di sostenere meglio i progetti di ricerca e sviluppo a lungo termine, di promuovere la collaborazione tra i portatori di interessi e, in ultima analisi, di contribuire al rafforzamento delle capacità di difesa dell'Unione.
(12)Al fine di migliorare ulteriormente l'efficienza e l'efficacia del FED, è essenziale fornire alla Commissione la flessibilità necessaria per gestire il programma in modo da ottimizzare l'uso delle risorse e ridurre al minimo gli oneri amministrativi. È a tal fine opportuno chiarire le condizioni alle quali la Commissione può ricorrere alle attribuzioni dirette, così da rendere possibile una procedura più snella e rapida in determinate circostanze. La continuità degli sforzi e la realizzazione efficiente dei progetti di ricerca e sviluppo nel settore della difesa dovrebbero essere agevolate, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e parità di trattamento. La Commissione dovrebbe essere messa in condizione di rispondere in modo più efficace all'evoluzione delle esigenze del settore della difesa, dovrebbe essere promossa la cooperazione tra i portatori di interessi e dovrebbe essere migliorata l'elaborazione di soluzioni di difesa innovative ed efficaci, rafforzando in tal modo la sicurezza dell'Unione e le capacità di difesa degli Stati membri.
(13)Il FED ha il potenziale per promuovere lo sviluppo di tecnologie e soluzioni innovative nel settore della difesa attraverso appalti pre-commerciali. Il quadro giuridico vigente è tuttavia troppo complesso e manca di chiarezza quanto alle condizioni per gli appalti pre-commerciali nell'ambito del FED, ostacolandone un uso efficace. È necessario semplificare e chiarire le condizioni per gli appalti pre-commerciali, in quanto le disposizioni vigenti promuovono l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura (multiple sourcing), che non sempre è adatta al settore della difesa. L'eliminazione di tale restrizione renderà più chiaro ed efficace il quadro in materia di appalti pre-commerciali, consentendo al FED di sostenere meglio lo sviluppo di soluzioni innovative, colmare il divario tra ricerca e diffusione sul mercato e fornire agli Stati membri un forte incentivo a investire nella ricerca e nello sviluppo nel settore della difesa.
(14)Il quadro giuridico in vigore per il FED non ha garantito agli Stati membri sufficienti diritti di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo, in particolare per quanto riguarda gli Stati membri che cofinanziano tali progetti. Per affrontare tale problema e promuovere un approccio più collaborativo e cooperativo alla ricerca e sviluppo nel settore della difesa, è necessario concedere agli Stati membri cofinanziatori il diritto di accesso ai risultati dei progetti di sviluppo a condizioni eque. Le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso dovrebbero essere definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione. Ciò semplificherà il processo negoziale tra gli Stati membri e l'industria e ridurrà i tempi di concessione delle sovvenzioni, promuovendo così una razionalizzazione della collaborazione in materia di ricerca e sviluppo nel settore della difesa.
(15)Al fine di trarre il massimo beneficio possibile dalle modifiche del regolamento (UE) 2021/697, è opportuno che dette modifiche siano applicate retroattivamente. Sebbene alcune disposizioni, come quelle relative ai criteri di attribuzione, non possano essere applicate retroattivamente a causa della loro stessa natura, altre, come quelle relative ai tassi di finanziamento o allo svolgimento di test al di fuori del territorio dell'Unione, possono migliorare l'efficienza e l'efficacia dei progetti finanziati a titolo del FED. Per fare in modo che i fondi dell'Unione siano spesi nel modo più efficace possibile, queste disposizioni dovrebbero essere applicabili a decorrere dal 1º gennaio 2025.
(16)È opportuno pertanto modificare di conseguenza i regolamenti (CE) n. 1907/2006, (CE) n. 1272/2008, (UE) n. 528/2012, (UE) n. 2019/1021 e (UE) 2021/697,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (CE) n. 1907/2006
All'articolo 2 del regolamento (CE) n. 1907/2006, il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze in quanto tali o in quanto componenti di miscele o articoli, se necessario nell'interesse della difesa.".
Articolo 2
Modifiche del regolamento (CE) n. 1272/2008
All'articolo 1 del regolamento (CE) n. 1272/2008, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. Gli Stati membri possono consentire esenzioni dal presente regolamento per le sostanze, le miscele e gli articoli di cui all'allegato I, sezione 2.1, se necessario nell'interesse della difesa.".
Articolo 3
Modifiche del regolamento (UE) n. 528/2012
All'articolo 2 del regolamento (UE) n. 528/2012, il paragrafo 8 è sostituito dal seguente:
"8. Gli Stati membri possono autorizzare esenzioni dal presente regolamento per i biocidi, in quanto tali o in un articolo trattato, ove necessario nell'interesse della difesa.".
Articolo 4
Modifiche del regolamento (UE) 2019/1021
Il regolamento (UE) 2019/1021 è così modificato:
(1)all'articolo 2, è aggiunto il punto 14) seguente:
"14) "prontezza alla difesa": lo stato di preparazione di uno o più Stati membri a rispondere a una crisi definita all'articolo 1, punto 10), della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio*, relativa alla difesa.
_________
* Direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE (GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj).";
(2)all'articolo 3, è inserito il paragrafo 4 bis seguente:
"4 bis. Nel raccogliere, valutare e presentare informazioni ai fini della valutazione della gestione dei rischi di cui all'articolo 8, paragrafi 7 e 8, della convenzione, la Commissione e gli Stati membri tengono debitamente conto della prontezza alla difesa e delle specificità del settore della difesa, compresi gli impatti sulle catene di approvvigionamento della produzione nel settore della difesa.";
(3)all'articolo 13, paragrafo 1, è aggiunto il secondo comma seguente:
"Ove necessario, gli Stati membri possono concedere esenzioni dal presente articolo per motivi di tutela degli interessi nazionali e in materia di difesa al fine di proteggere le informazioni sensibili, a condizione che tali esenzioni non compromettano il rispetto, da parte dell'Unione o degli Stati membri, se del caso, degli obblighi di comunicazione delle informazioni previsti dalla convenzione.".
Articolo 5
Modifiche del regolamento (UE) 2021/697
Il regolamento (UE) 2021/697 è così modificato:
(1)l'articolo 2 è così modificato:
(a)è inserito il seguente punto 6 bis):
"6 bis) "PMI transfrontaliere": PMI che hanno sede negli Stati membri o in paesi associati diversi da quelli in cui hanno sede i soggetti giuridici che cooperano nell'ambito di un consorzio che non sono PMI o "mid-caps";";
(b)il punto 17) è sostituito dal seguente:
"17) "appalti pre-commerciali": gli appalti dei servizi di ricerca e di sviluppo che prevedono la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni di mercato in cui è prevista una chiara separazione dei servizi di ricerca e di sviluppo appaltati dalla fase di commercializzazione dei prodotti finali;";
(2)all'articolo 4 è aggiunto il paragrafo 6 seguente:
"6. Gli impegni di bilancio relativi al programma per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.";
(3)all'articolo 8, paragrafo 2, la seconda frase è soppressa;
(4)all'articolo 9, paragrafo 2, è aggiunto il secondo comma seguente:
"In deroga al primo comma, le infrastrutture, le attrezzature, i beni e le risorse utilizzati dai destinatari e dai subappaltatori coinvolti nell'azione per il collaudo di un prodotto, di un componente materiale o immateriale o di una tecnologia della difesa di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera f), possono essere situati o detenuti al di fuori del territorio degli Stati membri o dei paesi associati, come stabilito dal programma di lavoro. Ciò non deve essere contrario agli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri e deve essere coerente con gli obiettivi di cui all'articolo 3 e conforme agli articoli 20 e 23.";
(5)all'articolo 11, paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:
"In talune circostanze debitamente comprovate, il finanziamento dell'Unione può essere concesso anche senza un invito a presentare proposte a norma dell'articolo 198 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio*, compresi i casi di cui al primo comma, lettera e), di tale articolo.
________
* Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI:
http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj
).";
(6)l'articolo 12 è sostituito dal seguente:
"Articolo 12
Criteri di attribuzione
1.Conformemente all'articolo 203 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni proposta è valutata sulla base di uno o più dei seguenti criteri stabiliti nel programma di lavoro:
(a)contributo all'eccellenza nel settore della difesa, in particolare se è dimostrato che i risultati attesi dell'azione proposta presentano vantaggi notevoli rispetto ai prodotti o alle tecnologie per la difesa esistenti;
(b)contributo all'innovazione o al potenziale innovativo dell'industria europea della difesa, in particolare se è dimostrato che l'azione proposta comprende approcci e concetti innovativi o inediti che non sono stati utilizzati prima nel settore della difesa;
(c)contributo alla competitività dell'EDTIB tramite la creazione di nuove opportunità di mercato in tutta l'Unione e al di fuori di essa e l'accelerazione della crescita delle società in tutta l'Unione;
(d)contributo alla riduzione della dipendenza da fonti esterne all'Unione e al rafforzamento della sicurezza dell'approvvigionamento;
(e)contributo alla cooperazione transfrontaliera tra soggetti giuridici con sede negli Stati membri o in paesi associati, in particolare con le PMI e le "mid-caps" che apportano un notevole valore aggiunto all'azione, in qualità di destinatari, subappaltatori coinvolti nell'azione o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento;
(f)qualità ed efficienza dell'attuazione dell'azione;
(g)contributo all'aumento dell'efficienza durante il ciclo di vita dei prodotti e delle tecnologie per la difesa, comprese l'efficacia in termini di costi e la possibilità di creare sinergie nei processi di acquisizione, manutenzione e smaltimento;
(h)contributo all'ulteriore integrazione dell'industria europea della difesa in tutta l'Unione, in particolare per quanto riguarda l'utilizzo congiunto, la comproprietà o la manutenzione congiunta del prodotto o della tecnologia finale.
2.Il programma di lavoro precisa i dettagli delle procedure di selezione e dell'applicazione dei criteri di attribuzione di cui al paragrafo 1. Ciò comprende l'eventuale ponderazione dei criteri, le soglie di punteggio e, se del caso, le regole per il trattamento delle proposte ex aequo, tenuto conto degli obiettivi dell'invito a presentare proposte.";
(7)l'articolo 13 è così modificato:
(a)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il sostegno del Fondo non supera il 20 % dei costi ammissibili per le attività di cui all'articolo 10, paragrafo 3, lettera e), fatti salvi i tassi di finanziamento più elevati che possono applicarsi in conformità del paragrafo 3 del presente articolo.";
(b)al paragrafo 3, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) un'attività può beneficiare di un tasso di finanziamento maggiorato, di cui alla presente lettera, se almeno il 10 % dei costi totali ammissibili dell'attività è destinato alle PMI con sede negli Stati membri o in paesi associati e che partecipano all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.
Il tasso di finanziamento può essere maggiorato dei punti percentuali equivalenti alla percentuale dei costi totali ammissibili dell'attività destinata alle PMI con sede negli Stati membri o in paesi associati in cui hanno sede i destinatari che non sono PMI o "mid-caps" e che partecipano all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento, fino a un massimo di ulteriori 5 punti percentuali.
Il tasso di finanziamento può essere maggiorato dei punti percentuali equivalenti al doppio della percentuale dei costi totali ammissibili dell'attività destinata alle PMI transfrontaliere quali definite all'articolo 2, punto 6 bis), che partecipano all'attività in qualità di destinatari, subappaltatori o altri soggetti giuridici della catena di approvvigionamento.";
(8)all'articolo 14, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. In deroga all'articolo 201 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, è verificata unicamente la capacità finanziaria di un coordinatore.";
(9)all'articolo 17, paragrafo 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
"b) possono autorizzare, in casi specifici, l'aggiudicazione di contratti multipli nell'ambito della stessa procedura ("multiple sourcing")";
(10)l'articolo 22 è soppresso;
(11)l'articolo 23 è così modificato:
(a)i paragrafi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
"3. Il presente regolamento non incide sulla discrezionalità degli Stati membri con riguardo alla loro politica di trasferimento ed esportazione dei prodotti per la difesa. Per quanto riguarda i trasferimenti, gli Stati membri si adoperano per utilizzare le licenze generali di trasferimento di cui all'articolo 5 della direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio* e per evitare condizioni preliminari amministrative sproporzionate, al fine di assicurare l'attuazione agevole delle azioni.
4. Con riguardo ai risultati prodotti dai destinatari attraverso azioni di sviluppo sostenute dal Fondo e fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, la Commissione è informata prima di qualsiasi trasferimento di titolarità a un paese terzo non associato o a un soggetto di un paese terzo non associato che ha luogo entro tre anni dal pagamento finale dell'azione. Qualora tale trasferimento di titolarità sia in contrasto con gli interessi di sicurezza e di difesa dell'Unione e dei suoi Stati membri o con gli obiettivi di cui all'articolo 3, il sostegno erogato a titolo del Fondo è rimborsato.
_________________
* Direttiva 2009/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che semplifica le modalità e le condizioni dei trasferimenti all'interno delle Comunità di prodotti per la difesa (GU L 146 del 10.6.2009, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2009/43/oj).";
(b)è aggiunto il paragrafo 6 seguente:
"6. I diritti di accesso ai risultati delle azioni di sviluppo sono concessi alle autorità nazionali che cofinanziano l'azione a condizioni eque e ragionevoli da concordare con i destinatari che hanno prodotto tali risultati.
Le modalità e le condizioni per l'esercizio di tali diritti di accesso sono definite nel rapporto contrattuale tra i destinatari e le autorità nazionali che cofinanziano l'azione.";
(12)all'articolo 24, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:
"1. Il Fondo è eseguito mediante programmi di lavoro annuali o pluriennali di cui all'articolo 110, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I programmi di lavoro stabiliscono, se del caso, l'importo globale destinato alle operazioni di finanziamento misto.".
Articolo 6
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
L'articolo 9, paragrafo 2, secondo comma, e l'articolo 13 del regolamento (UE) 2021/697, nella versione modificata dal presente regolamento, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2025.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente