Bruxelles, 19.12.2025

COM(2025) 797 final

2025/0429(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga
del suo periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il regolamento (UE) 2021/1232 ("regolamento provvisorio") 1 stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a determinati obblighi previsti dalla direttiva 2002/58/CE ("direttiva e-privacy"), con l'unico obiettivo di consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di utilizzare tecnologie specifiche per il trattamento di dati personali e di altro tipo nella misura strettamente necessaria a individuare gli abusi sessuali online sui minori sui propri servizi e segnalarli e a rimuovere il materiale pedopornografico online dai loro servizi.

Come spiegato nel considerando 10, il regolamento provvisorio intende fornire una soluzione temporanea in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per contrastare gli abusi sessuali sui minori a livello dell'Unione.

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori 2 , adottata dalla Commissione l'11 maggio 2022, mira a fornire tale quadro giuridico a lungo termine.

Il regolamento (UE) 2024/1307 ha prorogato fino al 3 aprile 2026 il periodo di applicazione del regolamento provvisorio, che inizialmente doveva scadere il 3 agosto 2024 3 . I negoziati interistituzionali sulla proposta di regolamento a lungo termine non si sono conclusi e, nonostante la proroga dell'applicazione del regime temporaneo, non è certo che si concluderanno in tempo utile affinché il regolamento a lungo termine entri in vigore e si applichi prima della scadenza del regolamento provvisorio. È pertanto necessario introdurre, con la presente proposta, un'ulteriore proroga limitata del regolamento provvisorio per consentire la prosecuzione delle suddette attività effettuate su base volontaria per un periodo di tempo sufficiente a permettere la conclusione dei negoziati interistituzionali sul regolamento a lungo termine. Ciò garantirà che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati in modo efficace e lecito senza interruzioni fino a quando non sarà concordato il regime a lungo termine istituito dalla proposta di regolamento.

Se i negoziati interistituzionali si concluderanno con un accordo sul quadro giuridico a lungo termine e le norme transitorie che prorogano il regolamento provvisorio contenute nel quadro giuridico a lungo termine entreranno in vigore entro il 3 aprile 2026, la proroga temporanea non sarà più necessaria.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta mantiene gli impegni assunti nella strategia dell'UE per una lotta più efficace contro gli abusi sessuali su minori, in particolare l'impegno di proporre una legislazione per contrastare efficacemente gli abusi sessuali online sui minori. Il quadro giuridico attuale dell'UE in questo settore è costituito dalla legislazione dell'Unione in materia di abusi sessuali su minori, ossia la direttiva sulla lotta contro l'abuso sessuale dei minori e il regolamento provvisorio, che si applica fino al 3 aprile 2026.

La legislazione proposta integra la strategia europea per un internet migliore per i ragazzi 4 , che mira a predisporre esperienze digitali sicure per i minori e a promuovere il conferimento di maggiore autonomia e responsabilità digitali, come pure la strategia dell'UE sui diritti dei minori 5 , e la raccomandazione correlata della Commissione sui sistemi integrati di protezione dei minori 6 , che mira a sostenere gli Stati membri nel rafforzamento dei loro sistemi di protezione dei minori da qualsiasi forma di violenza, compresi gli abusi sessuali, nell'interesse superiore del minore.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta proroga il periodo di applicazione del regolamento provvisorio per un periodo di tempo limitato, senza modificare in altro modo tale regolamento.

Di conseguenza, come nel caso del regolamento provvisorio nella versione precedente alla modifica ora proposta, l'approccio ivi contenuto si basa sul regolamento generale sulla protezione dei dati 7 (RGPD). Come indicato ai considerando 12 e 15 e all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento provvisorio, l'RGPD è d'applicazione e non è pregiudicato dal regolamento provvisorio. Le norme stabilite nell'RGPD devono pertanto continuare ad essere rispettate, comprese quelle sulla liceità del trattamento (articolo 6). Nella pratica, i prestatori tendono a invocare vari motivi per il trattamento previsti da tale regolamento per effettuare il trattamento di dati personali inerenti alla rilevazione volontaria e alla segnalazione di casi di abuso sessuale online su minori.

Analogamente al regolamento provvisorio nella sua forma attuale, la proposta riguarda i fornitori che offrono servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero e sono pertanto soggetti alle disposizioni nazionali di attuazione della direttiva e-privacy 8 e della relativa proposta di revisione attualmente in fase di negoziazione 9 , con entrambe le quali la proposta è coerente.

La proposta è inoltre coerente con il regolamento sui servizi digitali (RSD) 10 Il regolamento provvisorio integra il quadro orizzontale dell'RSD, stabilendo le norme specifiche necessarie per il caso particolare della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica rilevante è costituita dagli articoli 16 e 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE"). Tali disposizioni costituiscono anche la base giuridica del regolamento provvisorio.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Secondo il principio di sussidiarietà, l'UE può intervenire solo se gli obiettivi previsti non possono essere conseguiti dai singoli Stati membri. L'intervento dell'UE è necessario per mantenere la capacità dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di individuare e segnalare volontariamente gli abusi sessuali online sui minori e di rimuovere il materiale pedopornografico, nonché per continuare a garantire un quadro giuridico uniforme e coerente per le attività in questione in tutto il mercato interno, come previsto dal regolamento provvisorio. La proroga limitata del regolamento provvisorio può essere adottata solo mediante un atto legislativo dell'Unione.

Proporzionalità

La proposta soddisfa il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea in quanto non va oltre quanto necessario per il conseguimento degli obiettivi fissati. Introduce una proroga limitata della deroga temporanea e mirata in relazione ad alcuni aspetti delle modifiche del quadro attuale al fine di garantire che talune misure rimangano ammissibili se ed in quanto sono attualmente conformi al diritto dell'Unione.

La durata della proroga è limitata a un periodo strettamente necessario per adottare la legislazione a lungo termine, quale ragionevolmente valutabile al giorno d'oggi tenendo conto in particolare dello stato attuale dei negoziati.

Scelta dell'atto giuridico

Gli obiettivi della presente proposta possono essere perseguiti al meglio mediante un regolamento, dato che l'atto modificato, vale a dire il regolamento provvisorio, è anch'esso un regolamento.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile

Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile

Valutazione d'impatto

Tenuto conto dell'obiettivo strategico e dell'importanza del fattore tempo in relazione a tale questione, non sono disponibili altre opzioni strategiche sostanzialmente diverse e quindi non è necessario effettuare una valutazione d'impatto. In particolare, con tale misura si intende introdurre una proroga limitata della deroga rigorosamente limitata e temporanea all'applicabilità dell'articolo 5, paragrafo 1, e dell'articolo 6 della direttiva e-privacy per garantire che i fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero possano, dopo il 3 aprile 2026, continuare a utilizzare su base volontaria tecnologie specifiche per individuare e segnalare gli abusi sessuali online sui minori e rimuovere il materiale pedopornografico nell'ambito dei loro servizi, in attesa dell'adozione della legislazione a lungo termine.

Diritti fondamentali

La proposta tiene pienamente conto dei diritti e dei principi fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea ("Carta").

Le misure proposte sono conformi all'articolo 7 della Carta, che tutela il diritto fondamentale di ogni persona al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni, diritto che comprende la riservatezza delle comunicazioni. Inoltre, nella misura in cui il trattamento delle comunicazioni elettroniche da parte di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero con il solo obiettivo di individuare e segnalare gli abusi sessuali online sui minori e rimuovere il materiale pedopornografico rientra nell'ambito di applicazione della deroga prevista dalla presente proposta, l'RGPD, che recepisce nel diritto derivato l'articolo 8, paragrafo 1, della Carta, secondo cui ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale, continua ad applicarsi a tale trattamento.

La proposta è inoltre conforme all'articolo 24, paragrafo 2, della Carta, il quale stabilisce che, in tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l'interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. È altresì conforme agli articoli 1, 3 e 4 della Carta relativi, rispettivamente, al diritto alla dignità umana, al diritto all'integrità della persona e alla proibizione di trattamenti inumani o degradanti, considerato che gli abusi sessuali su minori possono interferire (gravemente) con tali diritti fondamentali dei minori coinvolti.

Infine, consentendo ai fornitori, a determinate condizioni adeguate, di adottare misure volontarie per contrastare eventuali usi impropri dei loro servizi, la proposta tiene conto anche della loro libertà d'impresa, garantita dall'articolo 16 della Carta.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Nessuna.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 contiene la modifica del regolamento provvisorio introdotta dal presente regolamento, consistente in una proroga limitata del periodo di applicazione del regolamento provvisorio. Si tratta dell'unica modifica apportata al regolamento provvisorio.

L'articolo 2 stabilisce la data di entrata in vigore del presente regolamento.

2025/0429 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 per quanto riguarda la proroga
del suo periodo di applicazione

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 16, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 114, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 11 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio 12  prevede un regime temporaneo per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte di determinati fornitori di servizi di comunicazione interpersonale accessibili al pubblico ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori, in attesa dell'adozione di un quadro giuridico a lungo termine per la prevenzione e la lotta contro gli abusi sessuali online sui minori ("quadro giuridico a lungo termine"). Tale regolamento, modificato dal regolamento (UE) 2024/1307, si applica fino al 3 aprile 2026.

(2)La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori 13 , adottata dalla Commissione l'11 maggio 2022, mira a fornire il quadro giuridico a lungo termine. Tuttavia, i negoziati interistituzionali su tale proposta non hanno ancora raggiunto uno stato di avanzamento sufficiente da garantire la loro conclusione in tempo utile affinché il quadro giuridico a lungo termine, comprese le eventuali modifiche del regolamento (UE) 2021/1232 che esso può contenere, sia adottato e cominci ad applicarsi prima del 4 aprile 2026.

(3)È importante che gli abusi sessuali online sui minori possano essere contrastati efficacemente, in conformità delle norme applicabili del diritto dell'Unione, comprese le condizioni di cui al regolamento (UE) 2021/1232, e senza interruzioni, in attesa dell'adozione e dell'applicazione del quadro giuridico a lungo termine.

(4)Date queste circostanze, è opportuno modificare il regolamento (UE) 2021/1232 per prorogarne il periodo di applicazione per un periodo limitato a quanto strettamente necessario affinché sia adottato e cominci ad applicarsi il quadro giuridico a lungo termine.

(5)Considerata la necessità di garantire la certezza del diritto in modo tempestivo e tenuto conto del carattere limitato della modifica prevista dal presente regolamento, vale a dire la proroga del periodo di applicazione, è opportuno prevedere che il presente regolamento entri in vigore il prima possibile.

(6)Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio 14 e ha espresso un parere il […].

(7)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2021/1232,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

All'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/1232, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Esso si applica fino al 3 aprile 2028".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)     Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (Testo rilevante ai fini del SEE).
(2)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022) 209 final).
(3)     Regolamento (UE) 2024/1307 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2024, che modifica il regolamento (UE) 2021/1232 relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (Testo rilevante ai fini del SEE).
(4)    COM(2022) 212 dell'11 maggio 2022.
(5)    COM(2021) 142 final del 24 marzo 2021.
(6)     Raccomandazione (UE) 2024/1238 della Commissione , del 23 aprile 2024, sullo sviluppo e il rafforzamento dei sistemi integrati di protezione dei minori nell'interesse superiore del minore.
(7)     Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
(8)     Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno.
(9)     Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche).
(10)     Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali).
(11)    [GU C , , pag. .]
(12)    Regolamento (UE) 2021/1232 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 luglio 2021, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei prestatori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (GU L 274 del 30.7.2021, pag. 41, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1232/oj ).
(13)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce norme per la prevenzione e la lotta contro l'abuso sessuale su minori (COM(2022) 209 final).
(14)    Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39,    
ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj ).