Bruxelles, 16.12.2025

COM(2025) 780 final

2025/0417(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SWD(2025) 424 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'agricoltura biologica rappresenta un elemento fondamentale della politica agricola comune (PAC) dell'Unione europea. La percentuale di terreni destinati a tale tipo di produzione è in costante aumento e si attesta oggi all'11 %. I consumatori acquistano un numero crescente di alimenti biologici, riconoscibili attraverso un logo dell'UE e un'etichetta comune. La produzione e l'etichettatura dei prodotti biologici sono disciplinate dal regolamento (UE) 2018/848, applicabile da gennaio 2022, e dai regolamenti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso. Tali regolamenti definiscono le norme dettagliate che sono alla base della produzione biologica.

Nella sentenza della causa C-240/23, la Corte di giustizia dell'Unione europea ha concluso che, alla luce della formulazione dell'articolo 30, paragrafo 2, e dell'articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848, del contesto e degli obiettivi della normativa di cui tali disposizioni fanno parte, né i termini riferiti alla produzione biologica né il logo di produzione biologica dell'UE possono essere utilizzati per prodotti che rispettano soltanto norme equivalenti alle norme di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848. È pertanto necessario garantire che i consumatori siano in grado di compiere scelte informate nel momento in cui acquistano prodotti da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, nonché assicurare la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell'Unione europea, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti.

Inoltre, dal momento che il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026 e che gli scambi tecnici con tali paesi terzi in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici sono ancora in corso, è necessario e urgente che detti paesi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici.

Infine, sebbene il regolamento (UE) 2018/848 fornisca una solida base per un settore biologico affidabile e in crescita nell'Unione, è necessario apportare adeguamenti mirati a determinate norme di produzione per creare un quadro normativo più efficiente, efficace e accessibile.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta di regolamento modifica le norme vigenti per agevolare la produzione biologica, l'etichettatura, i controlli e gli scambi in tutta l'Unione e nei paesi terzi. Essa garantirà inoltre che i consumatori possano compiere scelte informate nel momento in cui acquistano prodotti biologici importati da paesi terzi.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta modifica le disposizioni vigenti del regolamento (UE) 2018/848, senza alterarne l'essenza. Poiché tali disposizioni sono coerenti con altre politiche dell'Unione, anche la proposta è coerente con tali politiche.

La proposta garantisce che i consumatori possano compiere scelte informate per quanto riguarda i prodotti biologici importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, in particolare quelli recanti il logo di produzione biologica dell'Unione europea e i termini riferiti alla produzione biologica. Essa proroga inoltre il termine per la scadenza del riconoscimento dei paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 834/2007. Infine, riducendo le complessità degli oneri normativi a carico degli operatori biologici, la proposta può agevolare gli investimenti e favorire la creazione di opportunità di lavoro nel settore biologico, nonché l'ulteriore sviluppo di pratiche agricole con elevati standard ambientali.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La proposta modifica le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848. Tale regolamento è stato adottato a livello dell'UE ed è applicabile in tutti gli Stati membri.

La proposta elimina gli oneri a carico degli Stati membri e degli operatori nell'Unione e nei paesi terzi, ed evita perturbazioni degli scambi di prodotti biologici: i) consentendo l'uso dei prodotti e delle sostanze per la pulizia e la disinfezione disponibili sul mercato ai fini della trasformazione e del magazzinaggio; ii) garantendo che i consumatori ricevano informazioni adeguate al momento dell'acquisto di prodotti recanti il logo di produzione biologica dell'Unione europea e i termini riferiti alla produzione biologica; iii) adeguando le condizioni per l'esenzione degli operatori più piccoli che vendono prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848; iv) adeguando le prescrizioni relative alla composizione dei gruppi di operatori; v) posticipando la scadenza del riconoscimento dei paesi terzi equivalenti; e vi) adeguando le norme di produzione animale.

Le modifiche mantengono il grado di armonizzazione già raggiunto dal regolamento (UE) 2018/848 e garantiscono condizioni di parità tra gli operatori del settore biologico. Si ritiene pertanto che esse non possano essere attuate dagli Stati membri da soli.

Proporzionalità

La proposta modifica il regolamento (UE) 2018/848 solo nella misura strettamente necessaria a conseguirne gli obiettivi, garantendo al contempo che le modifiche rimangano mirate e limitate a quanto necessario per realizzare detti obiettivi. Essa riduce gli oneri amministrativi a carico degli Stati membri e degli operatori e aggiunge nuovi elementi solo nella misura strettamente necessaria ad adeguare il regolamento (UE) 2018/848 agli obiettivi di cui sopra.

La proposta modifica aspetti specifici di un numero limitato di disposizioni del regolamento (UE) 2018/848: i) consente agli operatori di utilizzare i prodotti e le sostanze per la pulizia e la disinfezione disponibili sul mercato ai fini della trasformazione e del magazzinaggio. Tale modifica non altera gli obiettivi perseguiti dal regolamento (UE) 2018/848 e si limita ad adeguare le disposizioni alle esigenze del settore e a tali obiettivi; ii) adegua le norme in materia di etichettatura dei prodotti biologici importati da paesi terzi. Tale modifica garantisce che consumatori siano in grado di compiere scelte informate nel momento in cui acquistano prodotti provenienti da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione; essa garantisce inoltre la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell'Unione europea, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti; iii) adegua le condizioni per l'esenzione degli operatori più piccoli che vendono prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848. Tale modifica facilita l'esenzione degli operatori più piccoli e dunque il conseguimento dell'obiettivo del regolamento (UE) 2018/848 di promuovere le filiere corte e la produzione locale nelle varie zone dell'Unione; iv) adegua e semplifica le prescrizioni relative alla composizione dei gruppi di operatori. Tale modifica facilita l'attuazione delle disposizioni vigenti e lo sviluppo dell'agricoltura biologica conformemente al regolamento (UE) 2018/848; v) posticipa la scadenza del riconoscimento dei paesi terzi equivalenti. Tale modifica evita eventuali perturbazioni degli scambi di prodotti biologici e garantisce un'agevole transizione verso il regime di riconoscimento dei paesi terzi fondato su accordi internazionali; e vi) adegua le norme di produzione animale. Tale modifica, che mira a semplificare le norme vigenti e ad adattarle alle esigenze degli operatori, è proporzionata nella misura in cui i nuovi elementi aggiunti al quadro legislativo dell'UE relativo alla produzione biologica (come il periodo di conversione specifico e l'età minima di macellazione delle quaglie) si limitano a quanto strettamente necessario per adeguare le disposizioni vigenti agli obiettivi sopra delineati.

Scelta dell'atto giuridico

Le norme da modificare sono stabilite in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. Pertanto anche lo strumento scelto deve essere un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento (UE) 2018/848 non è stato oggetto di alcuna valutazione né di alcun vaglio di adeguatezza. Tuttavia, da gennaio 2022 e dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848, la Commissione ha consultato gli Stati membri e i portatori di interessi in merito all'attuazione del regolamento.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione scambia regolarmente informazioni con gli Stati membri, attraverso il gruppo di esperti sulla produzione biologica (GREX), e con i portatori di interessi, attraverso il gruppo di dialogo civile sulla produzione biologica (CDG). In occasione di tali riunioni, la Commissione raccoglie pareri su diversi aspetti relativi all'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e dei regolamenti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso.

Nel 2024 la piattaforma "Fit for Future", il gruppo di esperti ad alto livello istituito per sostenere la Commissione nella semplificazione della legislazione vigente e nella riduzione degli oneri amministrativi, ha formulato un parere sulle modalità di semplificazione del regolamento (UE) 2018/848 e dei regolamenti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso 1 . Il parere è stato discusso in sede di Consiglio "Agricoltura e pesca" del 27 gennaio 2025.

Al fine di dare seguito al parere della piattaforma, nel primo semestre del 2025 la Commissione ha consultato il gruppo di esperti sulla produzione biologica e il gruppo di dialogo civile sulla produzione biologica. È stato concluso che alcuni elementi del regolamento (UE) 2018/848 e dei regolamenti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso potevano essere semplificati.

Inoltre il 24 settembre 2025 si è tenuta una riunione congiunta GREX-CDG intesa a discutere modalità di semplificazione del regolamento (UE) 2018/848 che non ne ridimensionino gli obiettivi, i principi e le norme.

Il 10 novembre 2025 si è tenuto un dialogo in materia di attuazione relativo alla politica sull'agricoltura biologica 2 , presieduto dal commissario per l'Agricoltura e l'alimentazione, cui hanno partecipato diversi operatori del settore agroalimentare biologico e altri portatori di interessi. Le discussioni si sono incentrate sulla loro esperienza in relazione alle norme sulla produzione biologica e sull'etichettatura dei prodotti biologici, nonché sulle modalità di semplificazione di alcuni aspetti del regolamento (UE) 2018/848 e dei regolamenti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso.

Infine è stato aperto un invito a presentare contributi dal 21 ottobre al 18 novembre 2025 3 . In totale sono pervenuti 720 contributi da cittadini dell'UE (44,9 %), imprese/aziende (31,3 %), associazioni di categoria (11 %), organizzazioni non governative (ONG) (2,8 %), autorità pubbliche (1,5 %), sindacati (1,3 %) e altri (7,4 %). Il riscontro richiesto riguardava le possibili modifiche del regolamento (UE) 2018/848 e dei regolamenti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso.

Assunzione e uso di perizie

La Commissione scambia regolarmente opinioni con gli Stati membri e i portatori di interessi in merito all'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e dei regolamenti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso, e raccoglie riscontri sulle difficoltà che incontrano. La Commissione ha inoltre raccolto elementi di prova attraverso le consultazioni mirate di cui sopra. Le competenze acquisite attraverso tutte queste consultazioni costituiscono le competenze su cui la Commissione si è basata per la presente iniziativa.

Valutazione d'impatto

Alla luce della necessità urgente di i) garantire che consumatori siano in grado di compiere scelte informate nel momento in cui acquistano prodotti da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, nonché assicurare la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell'Unione europea, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti; ii) evitare eventuali perturbazioni degli scambi di prodotti biologici con i paesi terzi riconosciuti come equivalenti; iii) affrontare in modo mirato le sfide cui fa fronte il settore biologico, eliminando gli oneri e rafforzandone la competitività, non è stato possibile effettuare una valutazione d'impatto.

Le modifiche proposte del regolamento (UE) 2018/848 sono state tuttavia elaborate sulla base degli elementi di prova raccolti attraverso le consultazioni descritte nella sezione "Consultazioni dei portatori di interessi" sopra. Le modifiche proposte sono mirate e non modificheranno gli obiettivi generali della politica.

L'effettivo impatto della proposta dipenderà dal rispetto delle misure proposte da parte degli operatori biologici. Al di là della riduzione dei costi monetari, l'eliminazione degli ostacoli per gli operatori nell'Unione e nei paesi terzi dovrebbe stimolare il mantenimento e la diffusione dell'agricoltura biologica, accrescendone in tal modo i benefici ambientali e sociali.

La Commissione presenterà la riduzione degli oneri, compresa una valutazione dei costi e dei benefici e delle modalità con cui si è tenuto conto dei contributi delle consultazioni, all'interno di un documento di lavoro analitico dei suoi servizi che sarà pubblicato unitamente alla presente proposta.

Dal momento che le misure proposte non dovrebbero comportare un aumento delle emissioni di gas a effetto serra, la proposta è coerente con l'obiettivo della neutralità climatica di cui all'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio (normativa europea sul clima), nonché con gli obiettivi climatici dell'Unione per il 2030 4 e il 2040 5 . Inoltre, poiché le pratiche di produzione biologica possono rafforzare la resilienza ai cambiamenti climatici 6 , le misure proposte contribuiscono agli sforzi dell'UE volti all'adattamento ai cambiamenti climatici, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) 2021/1119.

Efficienza normativa e semplificazione

Diversi elementi della proposta contribuiscono alla semplificazione, riducendo la burocrazia e gli oneri amministrativi per gli operatori biologici e le amministrazioni degli Stati membri i) consentendo l'uso dei prodotti e delle sostanze per la pulizia e la disinfezione disponibili sul mercato ai fini della trasformazione e del magazzinaggio; ii) adeguando le condizioni per l'esenzione degli operatori più piccoli che vendono prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848; iii) adeguando le prescrizioni relative alla composizione dei gruppi di operatori; e iv) adeguando le norme di produzione animale. Essi inoltre apportano benefici alle amministrazioni degli Stati membri in relazione all'adeguamento delle condizioni per l'esenzione degli operatori più piccoli che vendono prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/848.

Tali elementi adeguano pertanto le disposizioni del regolamento (UE) 2018/848 alle esigenze pratiche degli operatori, preservando gli obiettivi e i principi del regolamento stesso, mantenendone gli standard elevati ed evitando approcci universali che potrebbero rivelarsi onerosi da attuare e meno efficaci.

In particolare tali elementi possono comportare risparmi annuali diretti sui costi amministrativi per un totale di 47,8 milioni di EUR, di cui 45,9 milioni di EUR per le imprese e 1,9 milioni di EUR per le amministrazioni. Inoltre, per le imprese, essi possono tradursi in risparmi diretti sui costi di adeguamento una tantum pari a 109,2 milioni di EUR e risparmi annuali diretti sui costi di adeguamento pari a 90,2 milioni di EUR.

A seguito della valutazione digitale, la proposta non prevede alcuna prescrizione di rilevanza digitale. I mezzi digitali o lo scambio di dati non rientrano nell'ambito di applicazione della proposta.

Diritti fondamentali

La proposta rispetta i diritti fondamentali e i principi riconosciuti, in particolare, nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La proposta non ha incidenza sul bilancio.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Gli osservatori del mercato istituiti dalla Commissione monitorano costantemente l'offerta e la domanda di prodotti biologici, nonché i loro prezzi, sul mercato dell'Unione. Essi continueranno a fornire informazioni relative agli sviluppi di tali aspetti. La Commissione continuerà inoltre a monitorare l'attuazione del regolamento (UE) 2018/848 e dei regolamenti delegati e di esecuzione adottati sulla base dello stesso nel quadro delle sue riunioni periodiche con gli Stati membri e i rappresentanti dei portatori di interessi. Infine, per quanto riguarda i paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, la Commissione continuerà a garantirne l'appropriata supervisione come previsto all'articolo 48 del regolamento (UE) 2018/848.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Nella causa C-240/23 Herbaria Kräuterparadies II, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che il regolamento (UE) 2018/848 deve essere interpretato nel senso che un prodotto importato da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, non può recare sulla sua etichettatura né il logo di produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica. La CGUE ha inoltre stabilito che l'uso del logo di produzione biologica del paese terzo da cui proviene il prodotto dovrebbe essere consentito sullo stesso, anche se contiene termini identici a quelli riferiti alla produzione biologica, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'allegato IV del regolamento (UE) 2018/848.

L'uso, per un prodotto importato da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, del logo di produzione biologica di un paese terzo non è in grado di nuocere alla concorrenza leale in seno mercato interno dei prodotti biologici o di creare un'ambiguità che possa indurre in errore i consumatori. Ciò è dovuto al fatto che tale logo non colloca il prodotto di cui trattasi sul medesimo piano dei prodotti biologici dell'Unione ai fini della concorrenza, né è tale da dare l'impressione che il prodotto sia conforme a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/848.

I termini riferiti alla produzione biologica, compresi i loro derivati e abbreviazioni, sono utilizzati sia nell'Unione che nei paesi terzi per suggerire all'acquirente che il prodotto e i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente ai metodi di produzione biologici applicabili. Ciò vale anche per le linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32, in cui termini riferiti a metodi di produzione biologici quali "biologico", "ecologico" o termini con finalità analoga, comprese abbreviazioni, sono utilizzati per suggerire all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione biologici. Inoltre alcune norme di produzione biologica di paesi terzi richiedono l'uso di termini riferiti alla produzione biologica per i prodotti e i loro ingredienti che sono stati ottenuti conformemente ai metodi di produzione biologici applicabili.

Non tutti i paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione dispongono del proprio logo di produzione biologica. Di conseguenza, qualora i prodotti originari di tali paesi terzi non potessero recare termini riferiti alla produzione biologica, gli operatori di tali paesi sarebbero privati della possibilità di indicare per quegli stessi prodotti la qualifica di biologico e di suggerire ai consumatori dell'Unione la loro provenienza da produzione biologica, nonché la loro produzione secondo metodi di produzione biologici nei rispettivi paesi di origine. Ciò sarebbe inoltre difficile da conciliare con le linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32, in quanto non sarebbe possibile fare riferimento ai metodi di produzione biologici nell'etichettatura di tali prodotti nonostante essi soddisfino tutte le condizioni corrispondenti stabilite in dette linee guida.

Il riconoscimento dei sistemi di produzione biologica e di controllo di un paese terzo come equivalenti a quelli dell'Unione implica che essi sono stati valutati come idonei a realizzare gli stessi obiettivi e principi dell'Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità, sebbene attraverso mezzi diversi.

Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate e non si traducano in caratteristiche del prodotto, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi.

Un'indagine Eurobarometro 7 condotta a giugno e a luglio 2024 e intitolata "Gli europei, l'agricoltura e la PAC" ha indicato che il logo di produzione biologica dell'Unione europea è il logo di prodotti alimentari che gli europei conoscono meglio. Esso è fondamentale sia per i consumatori sia per i produttori, in quanto facilita l'identificazione dei prodotti biologici da parte dei consumatori e aiuta i produttori a commercializzarli in tutta l'Unione.

Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori secondo cui i prodotti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione rispettano norme altrettanto rigorose di quelle dell'Unione, è opportuno consentire l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre a tali norme equivalenti, detti prodotti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

Al fine di preservare l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, tali prescrizioni supplementari dovrebbero corrispondere alle norme di produzione e di controllo che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica dell'Unione e che contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno.

In caso di modifiche delle norme di produzione nell'UE o nei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'aggiunta o la modifica delle prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo che i prodotti importati da tali paesi terzi devono rispettare per poter utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea.

Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici utilizzano ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Tali ingredienti sono utilizzati in proporzioni variabili durante la trasformazione dei prodotti biologici nell'Unione e sono necessari per un'ampia varietà di tali prodotti.

Le operazioni di trasformazione nell'Unione, quando utilizzano tali ingredienti, avvengono nel rispetto delle norme di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere consentito per i prodotti trasformati nell'Unione e contenenti ingredienti biologici prodotti conformemente al presente regolamento o importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e qualora tali ingredienti rappresentino fino al 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi).

Qualora tali ingredienti rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi), e al fine di garantire una concorrenza leale tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sia obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preimballati ottenuti nell'Unione. È pertanto necessario escludere da tale obbligo gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione con ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e in cui tali ingredienti rappresentano oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto in termini di peso e non rispettano determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici.

Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce che la Commissione dovrebbe autorizzare, negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, l'utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione biologica, includendoli in elenchi ristretti. L'elaborazione di tali elenchi incontra tuttavia una serie di difficoltà. Tali difficoltà sono state confermate da diverse relazioni del gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP). In primo luogo, sul mercato dell'Unione è attualmente disponibile un gran numero di prodotti e sostanze per la pulizia e la disinfezione degli impianti di trasformazione e magazzinaggio. In secondo luogo, la trasformazione e il magazzinaggio di prodotti biologici avvengono in molti tipi diversi di impianti e prevedono l'uso di un'ampia varietà di attrezzature, macchinari ed edifici. In terzo luogo, le attrezzature e i macchinari per la trasformazione e il magazzinaggio devono essere puliti e disinfettati conformemente alle specifiche del fabbricante al fine di garantirne la manutenzione e il funzionamento adeguati. Al fine di consentire agli operatori biologici di utilizzare i prodotti e le sostanze per la pulizia e la disinfezione disponibili sul mercato, è opportuno sopprimere l'obbligo per la Commissione di autorizzare, negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, l'utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione biologica, includendoli in elenchi ristretti.

Il regolamento (UE) 2018/848 autorizza gli Stati membri a esentare gli operatori più piccoli che vendono prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, dello stesso regolamento. Tuttavia le condizioni attuali possono costituire un ostacolo alla crescita. Inoltre l'aumento dei costi sostenuti dagli operatori più piccoli dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848 ha determinato un incremento del loro fatturato in relazione ai prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi. Ciò ha ostacolato il rispetto, da parte di detti operatori, delle condizioni relative al fatturato che garantiscono l'esenzione degli stessi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1. È pertanto opportuno sopprimere tali condizioni. Inoltre la condizione relativa alle vendite annuali dovrebbe essere rivista al rialzo per non ostacolare l'esenzione degli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1.

Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni relative alla composizione dei gruppi di operatori nell'Unione e nei paesi terzi. Gli elementi di prova relativi all'attuazione di tali disposizioni evidenziano notevoli difficoltà nella costituzione di gruppi di operatori conformi alle prescrizioni per quanto riguarda la composizione dei membri, in particolare il fatturato annuo, e la loro personalità giuridica. Tali difficoltà impediscono agli operatori più piccoli di entrare a far parte dei gruppi di operatori. Nei paesi terzi la riorganizzazione delle attività dei produttori può inoltre comportare difficoltà nella fornitura all'Unione di prodotti da essi originari, con il conseguente rischio di perturbazioni degli scambi. È pertanto opportuno sopprimere le prescrizioni relative al fatturato annuo dei membri dei gruppi di operatori. Inoltre la prescrizione relativa alle superfici massime ammissibili delle aziende dei membri dovrebbe essere rivista al rialzo al fine di consentire l'integrazione degli operatori più piccoli nei gruppi di operatori.

Il regolamento (UE) 2018/848 non stabilisce alcun periodo di conversione specifico né un'età minima di macellazione per le quaglie, ostacolandone la produzione. È pertanto opportuno stabilire tali norme. Negli Stati membri in cui le quaglie sono attualmente allevate secondo metodi biologici per la produzione di carne, esse sono macellate a partire dai 42 giorni di età, con un periodo di conversione di cinque settimane. Ciò corrisponde a una settimana in meno rispetto all'età minima di macellazione di queste specie. Pertanto l'attuale periodo di conversione di 10 settimane per il pollame destinato alla produzione di carne non è adeguato per le quaglie e dovrebbe essere ridotto tenendo conto della loro età di macellazione. È dunque opportuno stabilire un'età minima di macellazione di 42 giorni e un periodo di conversione di cinque settimane per le quaglie destinate alla produzione di carne.

Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme relative ai trattamenti veterinari. Tali norme prevedono che, per gli animali terrestri, il tempo di attesa successivo all'utilizzo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, quali definiti nel regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, sia di durata doppia rispetto al tempo normale di attesa e abbia una durata minima di 48 ore. Ciò significa che, anche se il tempo normale di attesa applicabile del medicinale veterinario è pari a zero giorni, il tempo di attesa deve essere pari ad almeno 48 ore. Per l'acquacoltura, le norme prevedono che il tempo di attesa successivo all'utilizzo di tali medicinali sia pari al doppio del tempo normale di attesa o, in caso di mancata indicazione, che esso abbia una durata minima di 48 ore. Al fine di evitare un onere per la produzione di animali terrestri, in particolare nei casi in cui il tempo di attesa specificato nel medicinale veterinario è pari a zero giorni, le disposizioni relative agli animali terrestri e all'acquacoltura dovrebbero pertanto essere allineate.

Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che al pollame sia garantito, dalla più tenera età, l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile. Tale prescrizione può mettere a rischio la sicurezza dei volatili giovani e non piumati nella fase del ciclo di produzione in cui necessitano, tra l'altro, di temperature stabili per sviluppare i comportamenti relativi all'alimentazione e all'abbeveraggio e per acquisire l'immunità contro le infezioni, nonché di riparo da eventuali predatori. Dette prescrizioni dovrebbero pertanto essere modificate e prevedere l'accesso allo spazio aperto solo per i volatili che sono sufficientemente piumati da poter regolare la propria temperatura corporea quando sono esposti alle condizioni climatiche esterne.

Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame in ciascuna unità di produzione non superi i 1 600 m2. Ciò limita l'ulteriore sviluppo della produzione di pollame da ingrasso biologico, in quanto vincola le dimensioni di qualsiasi ricovero destinato all'ingrasso del pollame presente in un'unità di produzione biologica senza apportare ulteriori benefici al benessere degli animali e all'ambiente. La superficie massima utilizzabile ai fini dell'ingrasso del pollame dovrebbe pertanto essere definita a livello dei ricoveri per pollame.

2025/0417 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda determinate norme di produzione, etichettatura e certificazione e determinate norme relative agli scambi con i paesi terzi

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 43, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 8 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 9 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni per l'autorizzazione di prodotti e sostanze per l'uso nella produzione biologica. In particolare la Commissione può autorizzare l'utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione negli impianti di trasformazione e magazzinaggio nella produzione biologica e includerli in elenchi ristretti. Tuttavia l'elaborazione di tali elenchi incontra una serie di difficoltà, come confermato da diverse relazioni del gruppo di esperti chiamati a fornire una consulenza tecnica sulla produzione biologica (EGTOP) 10 . In primo luogo, sul mercato dell'Unione è attualmente disponibile un gran numero di prodotti e sostanze per la pulizia e la disinfezione degli impianti di trasformazione e magazzinaggio. In secondo luogo, la trasformazione e il magazzinaggio di prodotti biologici avvengono in molti tipi diversi di impianti e prevedono l'uso di un'ampia varietà di attrezzature, macchinari ed edifici. In terzo luogo, le attrezzature e i macchinari per la trasformazione e il magazzinaggio devono essere puliti e disinfettati conformemente alle specifiche del fabbricante al fine di garantirne la manutenzione e il funzionamento adeguati. Al fine di consentire agli operatori biologici di utilizzare i prodotti e le sostanze per la pulizia e la disinfezione disponibili sul mercato, è opportuno sopprimere l'obbligo per la Commissione di autorizzare, negli impianti di trasformazione e magazzinaggio, l'utilizzo di prodotti per la pulizia e la disinfezione nella produzione biologica, includendoli in elenchi ristretti.

(2)Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme per l'importazione di prodotti da paesi terzi per immetterli sul mercato dell'Unione come prodotti biologici o in conversione. In base a tali norme, i prodotti biologici possono avere accesso al mercato dell'Unione se sono conformi alle norme dell'Unione in materia di produzione biologica o se provengono da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e tali paesi terzi o se questi ultimi sono stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007.

(3)Nella causa C-240/23 Herbaria Kräuterparadies II, la Corte di giustizia dell'Unione europea (CGUE) ha stabilito che il regolamento (UE) 2018/848 deve essere interpretato nel senso che un prodotto importato da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, non può recare sulla sua etichettatura né il logo di produzione biologica dell'Unione europea né, in linea di principio, termini riferiti alla produzione biologica. La CGUE ha inoltre stabilito che, al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 e mantenere inalterati i poteri conferiti alla Commissione dal medesimo, l'uso del logo di produzione biologica del paese terzo da cui proviene il prodotto dovrebbe essere consentito sullo stesso, anche se contiene termini identici a quelli riferiti alla produzione biologica, ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, e dell'allegato IV del regolamento (UE) 2018/848.

(4)L'uso, per un prodotto importato da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, del logo di produzione biologica di un paese terzo non è in grado di nuocere alla concorrenza leale in seno al mercato interno dei prodotti biologici o di creare un'ambiguità che possa indurre in errore i consumatori. Ciò è dovuto al fatto che tale logo non colloca il prodotto di cui trattasi sul medesimo piano dei prodotti biologici dell'Unione ai fini della concorrenza, né è tale da dare l'impressione che il prodotto sia conforme a tutte le prescrizioni stabilite dal regolamento (UE) 2018/848.

(5)I termini riferiti alla produzione biologica, compresi i loro derivati e abbreviazioni, sono utilizzati sia nell'Unione che nei paesi terzi per suggerire all'acquirente che il prodotto e i suoi ingredienti sono stati ottenuti conformemente ai metodi di produzione biologici applicabili. Ciò vale anche per le linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32 11 , in cui termini riferiti a metodi di produzione biologici quali "biologico", "ecologico" o termini con finalità analoga, comprese abbreviazioni, sono utilizzati per suggerire all'acquirente che il prodotto o i suoi ingredienti sono stati ottenuti secondo metodi di produzione biologici. Inoltre alcune norme di produzione biologica di paesi terzi richiedono l'uso di termini riferiti alla produzione biologica per i prodotti e i loro ingredienti che sono stati ottenuti conformemente ai metodi di produzione biologici applicabili.

(6)Non tutti i paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione dispongono del proprio logo di produzione biologica. Di conseguenza, qualora i prodotti originari di tali paesi terzi non potessero recare termini riferiti alla produzione biologica, gli operatori di tali paesi sarebbero privati della possibilità di indicare per quegli stessi prodotti la qualifica di prodotto biologico e di suggerire agli acquirenti dell'Unione la loro provenienza da produzione biologica, nonché la loro produzione secondo metodi di produzione biologici nei rispettivi paesi di origine. Ciò sarebbe inoltre difficile da conciliare con le linee guida del Codex Alimentarius CAC/GL 32, in quanto non sarebbe possibile fare riferimento ai metodi di produzione biologici nell'etichettatura di tali prodotti nonostante essi soddisfino tutte le condizioni corrispondenti stabilite in dette linee guida.

(7)Al fine di garantire l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 e di mantenere inalterati i poteri conferiti alla Commissione dal medesimo, è opportuno che i prodotti aventi accesso al mercato dell'Unione come prodotti biologici e importati da un paese terzo i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, mediante un accordo internazionale tra l'Unione e detti paesi terzi o qualora questi ultimi siano stati riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007, possano recare termini riferiti alla produzione biologica.

(8)Il riconoscimento dei sistemi di produzione biologica e di controllo di un paese terzo come equivalenti a quelli dell'Unione implica che essi sono stati valutati come idonei a realizzare gli stessi obiettivi e principi dell'Unione applicando norme che assicurano lo stesso livello di garanzia della conformità, sebbene attraverso mezzi diversi.

(9)Le differenze tra le norme applicate nei sistemi di produzione biologica e di controllo dei paesi terzi riconosciuti equivalenti e quelle applicate nell'Unione sono intrinseche al regime di equivalenza. Dalla valutazione dell'equivalenza effettuata dalla Commissione è emerso che, sebbene alcune di tali differenze siano limitate in quanto all'ambito di applicazione, altre riguardano norme di produzione biologica che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica nell'Unione e contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti. Tra queste sono comprese norme relative al suolo vivo, al benessere degli animali e alla trasformazione degli alimenti utilizzando fattori di produzione artificiali minimi.

(10)Un'indagine Eurobarometro condotta a giugno e a luglio 2024 e intitolata "Gli europei, l'agricoltura e la PAC" ha indicato che il logo di produzione biologica dell'Unione europea è il logo di prodotti alimentari che gli europei conoscono meglio. Esso è fondamentale sia per i consumatori sia per i produttori, in quanto facilita l'identificazione dei prodotti biologici da parte dei consumatori e aiuta i produttori a commercializzarli in tutta l'Unione.

(11)Al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli che rispettano norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori secondo cui i prodotti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione rispettano norme altrettanto rigorose di quelle dell'Unione, è opportuno consentire l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre a tali norme equivalenti, detti prodotti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

(12)Al fine di preservare l'efficacia del regolamento (UE) 2018/848 per quanto riguarda gli scambi con i paesi terzi, tali prescrizioni supplementari dovrebbero corrispondere alle norme di produzione e di controllo che svolgono un ruolo importante nella struttura della produzione biologica dell'UE e che contribuiscono a conseguire l'obiettivo di soddisfare le aspettative dei consumatori per quanto riguarda i prodotti biologici, garantendo al contempo una concorrenza leale nel mercato interno.

(13)In caso di modifiche delle norme di produzione e di controllo nell'Unione o nei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare determinati atti per quanto riguarda l'aggiunta o la modifica delle prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo che i prodotti importati da tali paesi terzi devono rispettare per poter utilizzare il logo di produzione biologica dell'Unione europea.

(14)Gli operatori dell'Unione che producono alimenti e mangimi biologici utilizzano ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione. Tali ingredienti sono utilizzati in proporzioni variabili durante la trasformazione dei prodotti biologici nell'Unione e sono necessari per un'ampia varietà di tali prodotti. Le operazioni di trasformazione nell'Unione, quando utilizzano tali ingredienti, avvengono nel rispetto delle norme di produzione di cui al regolamento (UE) 2018/848. L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea dovrebbe pertanto essere consentito per i prodotti trasformati nell'Unione e contenenti ingredienti biologici prodotti conformemente al presente regolamento o importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e qualora tali ingredienti rappresentino fino al 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi). Qualora tali ingredienti rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto (in termini di peso per gli alimenti e in termini generali per i mangimi), e al fine di garantire una concorrenza leale nel mercato interno tra i prodotti trasformati contenenti ingredienti pienamente conformi alle norme di produzione e di controllo dell'Unione e quelli conformi a norme a esse equivalenti, e al fine di rispondere alle aspettative dei consumatori in relazione all'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea, l'uso di detto logo dovrebbe essere consentito nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti trasformati contenenti ingredienti importati da tali paesi terzi, a condizione che, oltre alle norme equivalenti, gli ingredienti rispettino determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

(15)Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea sia obbligatorio per tutti gli alimenti biologici preimballati ottenuti nell'Unione. È pertanto necessario escludere da tale obbligo gli alimenti preimballati ottenuti all'interno dell'Unione con ingredienti importati da paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione e in cui tali ingredienti rappresentano oltre il 5 % degli ingredienti agricoli del prodotto in termini di peso e non rispettano determinate prescrizioni supplementari in materia di produzione e di controllo.

(16)Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni sulle condizioni alle quali gli Stati membri possono esentare gli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento. L'aumento dei costi sostenuti dagli operatori più piccoli dall'entrata in applicazione del regolamento (UE) 2018/848 ha determinato un incremento del loro fatturato in relazione ai prodotti biologici non imballati diversi dai mangimi. Ciò ha ostacolato il rispetto, da parte di detti operatori, delle condizioni relative al fatturato che garantiscono l'esenzione degli stessi dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1. Tale ostacolo si traduce a sua volta in un aumento dei costi dovuto a tale obbligo. È pertanto opportuno abolire le condizioni relative al fatturato annuo in base alle quali gli Stati membri possono esentare gli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento. Inoltre la condizione relativa alle vendite annuali dovrebbe essere rivista al rialzo per non ostacolare l'esenzione degli operatori più piccoli dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui all'articolo 35, paragrafo 1, di tale regolamento.

(17)Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce disposizioni relative alla composizione dei gruppi di operatori nell'Unione e nei paesi terzi. Gli elementi di prova relativi all'attuazione di tali disposizioni evidenziano notevoli difficoltà nella costituzione di gruppi di operatori conformi alle prescrizioni per quanto riguarda la composizione dei membri, in particolare il fatturato annuo, e la loro personalità giuridica. Tra tali difficoltà rientrano i costi amministrativi e la necessità di riorganizzare le attività economiche dei gruppi di produttori che attualmente fanno parte di associazioni cooperative, cooperative di operatori, associazioni, federazioni o organizzazioni. Tali criticità impediscono agli operatori più piccoli di entrare a far parte di gruppi di operatori in quanto le disposizioni in vigore non riflettono adeguatamente le esigenze e la capacità in termini di risorse dei piccoli agricoltori e operatori, a scapito dello sviluppo dell'agricoltura biologica sia nell'Unione che nei paesi terzi. Nei paesi terzi la riorganizzazione delle attività dei produttori può inoltre comportare difficoltà nella fornitura all'Unione di prodotti da essi originari, con il conseguente rischio di perturbazioni degli scambi. È pertanto opportuno sopprimere le prescrizioni relative al fatturato annuo dei membri dei gruppi di operatori. Inoltre la prescrizione relativa alle superfici massime ammissibili delle aziende dei membri dovrebbe essere rivista al rialzo al fine di consentire l'integrazione degli operatori più piccoli nei gruppi di operatori.

(18)Il riconoscimento dei paesi terzi i cui sistemi di produzione biologica e di controllo sono stati riconosciuti equivalenti a quelli dell'Unione scadrà il 31 dicembre 2026. Il 28 giugno 2021 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con 11 paesi terzi riconosciuti ai fini dell'equivalenza a norma del regolamento (CE) n. 834/2007 in vista della conclusione di accordi internazionali con gli stessi relativi al commercio di prodotti biologici. Sulla base di ciò, con tali paesi la Commissione porta avanti scambi tecnici. Dagli scambi emergono livelli di progresso diversi dovuti alle differenze tra i quadri giuridici e normativi e alle complessità legate alle diverse percezioni dei consumatori riguardo alla produzione biologica tra un sistema di produzione e l'altro. È pertanto necessario e urgente che tali paesi terzi continuino a essere riconosciuti fino al 31 dicembre 2036, al fine di evitare perturbazioni degli scambi di prodotti biologici.

(19)Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce un periodo di conversione per il pollame destinato alla produzione di carne e un'età minima di macellazione, nei casi in cui non siano utilizzati tipi genetici di pollame a lento accrescimento. Tali disposizioni non stabiliscono alcun periodo di conversione specifico né un'età minima di macellazione per le quaglie. Negli Stati membri in cui le quaglie biologiche sono allevate per la produzione di carne, il loro ciclo di produzione è più breve di quello applicabile ad altre specie di pollame per la produzione di carne, in quanto sono macellate a partire dai 42 giorni di età. Il periodo di conversione dovrebbe essere di cinque settimane. Ciò corrisponde a una settimana in meno rispetto all'età minima di macellazione di queste specie. Pertanto l'attuale periodo di conversione di 10 settimane per il pollame destinato alla produzione di carne non è adeguato per le quaglie e dovrebbe essere ridotto tenendo conto della loro età di macellazione. È quindi opportuno fissare un periodo di conversione di cinque settimane per le quaglie destinate alla produzione di carne e un'età minima di macellazione di 42 giorni.

(20)Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme relative ai trattamenti veterinari. Tali norme prevedono che, per gli animali terrestri, il tempo di attesa successivo all'utilizzo di medicinali allopatici ottenuti per sintesi chimica, quali definiti nel regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio 12 , sia di durata doppia rispetto al tempo normale di attesa e abbia una durata minima di 48 ore. Ciò significa che, anche se il tempo normale di attesa applicabile del medicinale veterinario è pari a zero giorni, il tempo di attesa deve essere pari ad almeno 48 ore. Per l'acquacoltura, le norme prevedono che il tempo di attesa successivo all'utilizzo di tali medicinali allopatici sia pari al doppio di quello di un medicinale veterinario autorizzato o, in caso di mancata indicazione, almeno a 48 ore. Al fine di evitare un onere per la produzione di animali terrestri, in particolare nei casi in cui il tempo di attesa specificato nel medicinale veterinario è pari a zero giorni, le disposizioni relative agli animali terrestri e all'acquacoltura dovrebbero pertanto essere allineate.

(21)Il regolamento (UE) 2018/848 stabilisce norme sulla stabulazione e le pratiche zootecniche per il pollame, compreso il fatto che al pollame sia garantito, dalla più tenera età, l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena sia praticamente possibile. Tuttavia tale norma può mettere a rischio la sicurezza dei volatili giovani e non piumati nella fase del ciclo di produzione in cui necessitano, tra l'altro, di temperature stabili per sviluppare i comportamenti relativi all'alimentazione e all'abbeveraggio e per acquisire l'immunità contro le infezioni, nonché di riparo da eventuali predatori. La norma dovrebbe pertanto essere modificata e prevedere l'accesso allo spazio aperto solo per i volatili che sono sufficientemente piumati da poter regolare la propria temperatura corporea quando sono esposti alle condizioni climatiche esterne.

(22)Il regolamento (UE) 2018/848 prevede che la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame in ciascuna unità di produzione non superi i 1 600 m2. Ciò limita l'ulteriore sviluppo della produzione di pollame da ingrasso biologico, in quanto vincola le dimensioni di qualsiasi ricovero destinato all'ingrasso del pollame presente in un'unità di produzione biologica senza apportare ulteriori benefici al benessere degli animali e all'ambiente. È pertanto opportuno modificare il regolamento (UE) 2018/848 per definire la superficie massima utilizzabile dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame.

(23)Poiché gli obiettivi del presente regolamento, che consistono in particolare nel garantire condizioni di concorrenza leale e l'efficace funzionamento del mercato interno dei prodotti biologici, nonché la fiducia dei consumatori in tali prodotti e nel logo di produzione biologica dell'Unione europea, non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma, a motivo della necessaria armonizzazione delle norme sulla produzione biologica, possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(24)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2018/848.

(25)Tenuto conto della necessità di evitare inutili perturbazioni degli scambi di prodotti biologici e di garantire un'agevole transizione verso il regime di riconoscimento dei paesi terzi fondato su accordi internazionali, nonché di eliminare oneri inutili per gli operatori biologici, è opportuno che il presente regolamento entri in vigore con urgenza il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il regolamento (UE) 2018/848 è così modificato:

(1)all'articolo 24, paragrafo 1, la lettera g) è soppressa;

(2)l'articolo 30 è così modificato:

(a)il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del presente regolamento, un prodotto riporta termini riferiti alla produzione biologica quando, nell'etichettatura, nella pubblicità o nei documenti commerciali, il prodotto stesso, i suoi ingredienti o le materie prime per mangimi usati per la sua produzione sono descritti con termini che suggeriscono all'acquirente che il prodotto, gli ingredienti o le materie prime per mangimi sono stati prodotti conformemente al presente regolamento. In particolare, i termini elencati nell'allegato IV e i loro derivati e le loro abbreviazioni, quali "bio" ed "eco", possono essere utilizzati, singolarmente o in abbinamento, in tutta l'Unione e in qualsiasi lingua elencata in detto allegato per l'etichettatura e la pubblicità dei prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, che sono conformi al presente regolamento o che sono importati da un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), ai fini della loro immissione sul mercato dell'Unione come prodotti biologici.";

(b)al paragrafo 2, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Per i prodotti di cui all'articolo 2, paragrafo 1, i termini di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere utilizzati in nessun paese dell'Unione, in nessuna delle lingue elencate nell'allegato IV, per l'etichettatura, la pubblicità o i documenti commerciali di un prodotto che non sia conforme al presente regolamento o che non sia importato da un paese terzo alle condizioni di cui all'articolo 45, lettera b), punto ii) o iii), ai fini della sua immissione sul mercato dell'Unione come prodotto biologico.";

(3)all'articolo 32, paragrafo 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) nel caso di alimenti preimballati, sull'imballaggio è riportato anche il logo di produzione biologica dell'Unione europea di cui all'articolo 33, tranne nei casi seguenti:

- nel caso di cui all'articolo 30, paragrafo 3;

- nei casi di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c);

- nei casi in cui gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), siano ottenuti con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e tali ingredienti rappresentino oltre il 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso dell'alimento trasformato e non rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII.";

(4)l'articolo 33 è sostituito dal seguente:

"Articolo 33

Logo di produzione biologica dell'Unione europea

1.Il logo di produzione biologica dell'Unione europea può essere usato nei casi seguenti:

a) nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti ottenuti conformemente alle norme di cui ai capi II, III e IV;

b) nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità dei prodotti importati a norma dell'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), e che soddisfano le prescrizioni di cui all'allegato VII;

c) per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettera a), e i mangimi trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 6, con ingredienti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), a condizione che tali ingredienti rispettino le prescrizioni di cui all'allegato VII o rappresentino meno del 5 % degli ingredienti agricoli biologici del prodotto in termini di peso per gli alimenti trasformati o meno del 5 % degli ingredienti biologici di origine agricola contenuti nei mangimi trasformati;

d) a fini informativi e didattici relativi all'esistenza e alla pubblicità del logo stesso, a condizione che tale uso non sia suscettibile di indurre in errore il consumatore in merito alla produzione biologica di prodotti specifici e a condizione che il logo sia riprodotto in conformità delle norme stabilite nell'allegato V. In tal caso, le prescrizioni dell'articolo 32, paragrafo 2, e dell'allegato V, punto 1.7, non si applicano.

Il logo di produzione biologica dell'Unione europea non è utilizzato per gli alimenti trasformati di cui all'articolo 30, paragrafo 5, lettere b) e c), e per prodotti in conversione di cui all'articolo 30, paragrafo 3.

2.Tranne nei casi in cui è utilizzato conformemente al paragrafo 1, lettera d), il logo di produzione biologica dell'Unione europea è un attestato ufficiale a norma degli articoli 86 e 91 del regolamento (UE) 2017/625.

3.L'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea è facoltativo per i prodotti importati da paesi terzi. Se tale logo figura nell'etichettatura di tali prodotti conformemente al paragrafo 1, vi figura anche l'indicazione di cui all'articolo 32, paragrafo 2.

4.Il logo di produzione biologica dell'Unione europea segue il modello figurante nell'allegato V ed è conforme alle norme stabilite in tale allegato.

5.Nell'etichettatura, nella presentazione e nella pubblicità di prodotti conformi al presente regolamento possono essere utilizzati loghi nazionali e loghi privati.

6.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano l'allegato V riguardo al logo di produzione biologica dell'Unione europea e le norme ad esso afferenti.

7.Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 54 che modificano l'allegato VII per quanto riguarda l'uso del logo di produzione biologica dell'Unione europea per i prodotti importati conformemente all'articolo 45, paragrafo 1, lettera b), punto ii) o iii), aggiungendo prescrizioni che devono essere rispettate per soddisfare le aspettative dei consumatori e mantenere una concorrenza leale nel mercato dell'Unione dei prodotti biologici, o modificando tali prescrizioni supplementari, in particolare per quanto riguarda l'uso di sistemi sostenibili per la produzione vegetale, di sistemi di produzione animale che assicurino il benessere degli animali e un'alimentazione sostenibile, di metodi di trasformazione degli alimenti che utilizzano fattori di produzione artificiali minimi, tenendo conto allo stesso tempo delle specificità dei paesi terzi per i prodotti non coltivati o trasformati nell'Unione.";

(5)all'articolo 35, paragrafo 8, il primo comma è sostituito dal seguente:

"Gli Stati membri possono esentare dall'obbligo di essere in possesso del certificato di cui al paragrafo 2 gli operatori che vendono prodotti biologici non imballati, diversi dai mangimi, direttamente al consumatore finale, a condizione che tali operatori non li producano, non li preparino, non li immagazzinino se non in connessione con il punto di vendita o non li importino da un paese terzo o non appaltino tali attività a terzi e a condizione che tali vendite non superino i 10 000 kg all'anno.";

(6)all'articolo 36, il paragrafo 1 è così modificato:

(a)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) è composto soltanto da membri che possiedono ciascuno un'azienda di massimo:

— i) 10 ettari,

— ii) un ettaro, nel caso di serre, o

— iii) 30 ettari, esclusivamente nel caso di prato permanente;";

(b)la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) ha personalità giuridica o fa parte di un'associazione di cooperative di agricoltori, di una cooperativa di operatori, di un'associazione, di una federazione o di un'organizzazione dotata di personalità giuridica;";

(7)all'articolo 48, paragrafo 1, secondo comma, la data "31 dicembre 2026" è sostituita dalla data "31 dicembre 2036";

(8)l'allegato II è così modificato:

(a)la parte II è modificata come segue:

(a)al punto 1.2.2., le lettere c) e d) sono sostituite dalle seguenti:

"c) 10 settimane per il pollame destinato alla produzione di carne introdotto prima dei 3 giorni di età, ad eccezione delle anatre di Pechino e delle quaglie;

d) 7 settimane per le anatre di Pechino e 5 settimane per le quaglie introdotte prima dei 3 giorni di età;";

(b)il punto 1.5.2.5. è sostituito dal seguente:

"1.5.2.5. Il tempo di attesa, quale definito all'articolo 4, punto 34), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio*, di un medicinale veterinario allopatico ottenuto per sintesi chimica, compreso un medicinale veterinario antibiotico, è di durata doppia rispetto al tempo di attesa:

(a)di cui alle informazioni sui medicinali veterinari utilizzati nei termini della loro autorizzazione all'immissione in commercio; o

(b)di cui all'articolo 115 di tale regolamento, se un medicinale è utilizzato al di fuori dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 113 di tale regolamento.

* Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ).";

(c)al punto 1.9.4.1., terzo comma, è aggiunta la lettera seguente:

"j) 42 giorni per le quaglie.";

(d)il punto 1.9.4.4. è così modificato:

i) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

"e) è garantito dalla più tenera età l'accesso diurno continuo allo spazio aperto non appena i volatili siano sufficientemente piumati da poter regolare la propria temperatura corporea quando sono esposti alle condizioni climatiche esterne e ogniqualvolta le condizioni fisiologiche e fisiche lo consentano, salvo in caso di restrizioni temporanee imposte in virtù della normativa dell'Unione;";

ii) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

"m) la superficie utilizzabile complessiva dei ricoveri per pollame destinata all'ingrasso del pollame in ciascun ricovero non supera i 1 600 m2;";

(b)alla parte III, punto 3.1.4.2., la lettera f) è sostituita dalla seguente:

"il tempo di attesa, quale definito all'articolo 4, punto 34), del regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, di un medicinale veterinario allopatico è di durata doppia rispetto al tempo di attesa:

(a)di cui alle informazioni sui medicinali veterinari utilizzati nei termini della loro autorizzazione all'immissione in commercio; o

(b)di cui all'articolo 115 di tale regolamento, se un medicinale è utilizzato al di fuori dei termini dell'autorizzazione all'immissione in commercio a norma dell'articolo 114 di tale regolamento.";

(c)alla parte IV, il punto 2.2.3. è soppresso;

(d)alla parte V, il punto 2.4. è soppresso;

(e)alla parte VII, il punto 1.4. è soppresso;

(f)all'allegato III, il punto 7.5 è soppresso;

(g)è aggiunto l'allegato seguente:

"ALLEGATO VII

Prescrizioni di cui all'articolo 32, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 33, paragrafo 1, lettere b) e c):

1)    allegato II, parte I, punto 1.2.;

2)    allegato II, parte II, punto 1.7.5.;

3)    allegato II, parte II, punto 1.7.11.;

4)    allegato II, parte IV, punto 2.2.2., lettera f)".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)     https://commission.europa.eu/document/download/25d40cdf-9e5e-4a8b-8da6-7a72efad04ed_en?filename=fo_2024_8_organic_production_and_labeling_en.pdf&prefLang=mt .
(2)     https://agriculture.ec.europa.eu/media/events/implementation-dialogue-eu-organic-policy-2025-11-10_en .
(3)     https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/15273-Produzione-biologica-aggiornamenti-mirati-e-semplificazione_it .
(4)     https://climate.ec.europa.eu/eu-action/climate-strategies-targets/2030-climate-targets_it .
(5)    Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/1119 che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica (COM(2025) 524 final) https://climate.ec.europa.eu/document/download/e1b5a957-c6b9-4cb2-a247-bd28bf675db6_en .
(6)    Scialabba, N., Müller-Lindenlauf, M., "Organic agriculture and climate change, Renewable Agriculture and Food Systems", vol. 25, ed. 2, pagg. 158 – 169, 2010, 10.1017/S1742170510000116.
(7)     https://europa.eu/eurobarometer/surveys/detail/3226 .
(8)    GU C, …
(9)    GU C, …
(10)    EGTOP, "Final report on the criteria for evaluation of products for cleaning and disinfection", 8 dicembre 2021,  https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/2cd40421-9a7e-432c-9818-947cc97358c4_en?filename=egtop-report-on-criteria-cleaning-and-disinfection_en.pdf ;
EGTOP, "Final report on cleaning and disinfection (III)", 14 aprile 2025, https://agriculture.ec.europa.eu/document/download/bc0480a6-d269-468b-97df-3da3216f0d4d_en?filename=final-report-egtop-on-cleaning-disinfectant-iii_en.pdf ;
EGTOP, "Final report on cleaning and disinfection (IV)", 6 novembre 2025, https://agriculture.ec.europa.eu/farming/organic-farming/co-operation-and-expert-advice/egtop-reports_en .
(11)    "Guidelines for the production, processing, labelling and marketing of organically produced foods", GL 32-1999: https://www.fao.org/input/download/standards/360/cxg_032e.pdf .
(12)    Regolamento (UE) 2019/6 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativo ai medicinali veterinari e che abroga la direttiva 2001/82/CE (GU L 4 del 7.1.2019, pag. 43,    
ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/6/oj ).