COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 18.12.2025
COM(2025) 777 final
2025/0415(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantanovesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972,
e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
1.1. Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione relativa alla posizione che dovrà essere adottata, a nome dell'Unione europea, alla sessantanovesima sessione della commissione Stupefacenti delle Nazioni Unite sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971. La sessantanovesima sessione della commissione Stupefacenti è prevista dal 9 al 13 marzo 2026.
1.2. La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e la convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971
La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 ("convenzione sugli stupefacenti"), istituisce un sistema internazionale di controllo degli stupefacenti al fine di combatterne l'abuso mediante un'azione internazionale coordinata, limitando il possesso, l'uso, il commercio, la distribuzione, l'importazione, l'esportazione, la fabbricazione e la produzione di stupefacenti esclusivamente a fini medici e scientifici.
La convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ("convenzione sulle sostanze psicotrope") istituisce un sistema di controllo internazionale delle sostanze psicotrope. Essa ha rappresentato una risposta alla diversificazione e all'ampliamento dello spettro delle sostanze da abuso e ha introdotto controlli su una serie di droghe sintetiche a seconda, da un lato, del loro potenziale di abuso, e, dall'altro, del loro valore terapeutico.
Tutti gli Stati membri dell'UE sono Parti delle convenzioni, mentre l'Unione non lo è.
1.3. La commissione Stupefacenti
La commissione Stupefacenti è una commissione del Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC). Le sue funzioni e i suoi poteri sono tra l'altro definiti nelle due convenzioni. È costituita da 53 Stati membri delle Nazioni Unite eletti dall'ECOSOC. Nel marzo 2026, 14 Stati membri dell'UE saranno membri della commissione Stupefacenti con diritto di voto. L'Unione ha lo status di osservatore in seno alla commissione Stupefacenti.
1.4. L'atto previsto della commissione Stupefacenti
La commissione Stupefacenti aggiorna periodicamente l'elenco delle sostanze che figurano nelle tabelle delle convenzioni sulla base delle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che si avvale del parere del suo comitato di esperti sulla tossicodipendenza.
Il 27 novembre 2025 l'OMS ha raccomandato al segretario generale delle Nazioni Unite di includere nelle tabelle delle convenzioni tre sostanze che sono state oggetto di un esame accurato da parte del comitato di esperti sulla tossicodipendenza.
In occasione della sua sessantanovesima sessione, che si terrà a Vienna dal 9 al 13 marzo 2026, la commissione Stupefacenti sarà chiamata ad adottare decisioni in merito all'inclusione di tali sostanze nelle tabelle delle Convenzioni.
1.5. Posizione da adottare a nome dell'Unione
Le modifiche delle tabelle delle convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti per tutti gli Stati membri. L'articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, del 25 ottobre 2004, riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti ("decisione quadro") stabilisce che, ai fini della decisione quadro, per "stupefacenti" si intendono tutte le sostanze contemplate dalla convenzione sugli stupefacenti o dalla convenzione sulle sostanze psicotrope, nonché le sostanze elencate nell'allegato della decisione quadro stessa. La decisione quadro si applica pertanto alle sostanze elencate nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope.
Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle di tali convenzioni incide direttamente su norme comuni dell'UE e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Ciò vale a prescindere dal fatto che la sostanza interessata sia sottoposta a controllo a livello dell'Unione.
Nel corso della sua quarantottesima riunione, il comitato di esperti sulla tossicodipendenza ha effettuato un esame accurato di quattro sostanze. Si tratta della foglia di coca e di tre nuove sostanze psicoattive, vale a dire un cannabinoide sintetico (MDMB-FUBINACA) e due nuovi oppioidi sintetici: l'N-pirrolidina isotonitazene (isotonitazepina) e l'N-desetil etonitazene.
La foglia di coca è sottoposta a controllo ai sensi della tabella I della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961 ed è stata oggetto di notifica ad opera di una delle parti della convenzione del 1961 o della convenzione del 1971 circa l'inclusione di una sostanza nelle tabelle. Il comitato di esperti sulla tossicodipendenza ha raccomandato di mantenere la foglia di coca nella tabella I della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961.
Tutte e tre le nuove sostanze psicoattive sono sottoposte a monitoraggio intensivo da parte dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA). Il comitato di esperti sulla tossicodipendenza ha deciso di raccomandare l'inclusione nelle tabelle di tutte queste sostanze.
Nella proposta relativa alla posizione dell'Unione la Commissione propone di far proprie le raccomandazioni dell'OMS volte ad attuare controlli sulle tre sostanze summenzionate, in quanto tali raccomandazioni sono in linea con lo stato attuale delle conoscenze scientifiche. Per quanto riguarda le nuove sostanze psicoattive, la loro aggiunta alle tabelle delle convenzioni è supportata anche dalle informazioni disponibili nella banca dati europea sulle nuove droghe dell'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe.
È necessario che il Consiglio stabilisca la posizione che l'Unione deve adottare in occasione della riunione della commissione Stupefacenti al momento di decidere in merito all'inclusione di sostanze nelle tabelle. Tale posizione, considerati i limiti che caratterizzano lo status di osservatore di cui gode l'Unione, dovrebbe essere espressa dagli Stati membri che saranno membri della commissione Stupefacenti nel marzo 2026, agendo di concerto nell'interesse dell'Unione nell'ambito della commissione Stupefacenti. L'Unione non è Parte delle convenzioni, ma ha competenza esclusiva in questo settore.
A tal fine, la Commissione propone una posizione dell'Unione che dovrà essere espressa dagli Stati membri che saranno membri della commissione Stupefacenti nel marzo 2026, a nome dell'Unione europea, alla sessantanovesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope. In passato, l'adozione di queste posizioni dell'Unione da parte del Consiglio ha consentito all'UE di esprimersi con un'unica voce alle precedenti riunioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle a livello internazionale, poiché gli Stati membri partecipanti alla commissione Stupefacenti hanno votato a favore di tale inclusione in linea con la posizione dell'Unione adottata.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Non applicabile.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Non applicabile.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
2.1. Base giuridica procedurale
2.1.1. Principi
L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".
L'articolo 218, paragrafo 9, TFUE si applica indipendentemente dal fatto che l'Unione sia membro dell'organo o parte dell'accordo.
Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione".
Le decisioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze sono "atti che hanno effetti giuridici" ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE. Secondo la convenzione sugli stupefacenti e la convenzione sulle sostanze psicotrope, le decisioni della commissione Stupefacenti sono vincolanti. Se una Parte presenta all'ECOSOC una decisione della commissione Stupefacenti per esame entro il termine applicabile, le decisioni dell'ECOSOC sulla questione sono definitive. Le decisioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze hanno effetti giuridici anche nell'ordinamento giuridico dell'UE in virtù del diritto dell'Unione, poiché sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa dell'UE, segnatamente sulla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio. Le modifiche delle tabelle delle convenzioni hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione di tale strumento giuridico dell'UE.
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
2.2. Base giuridica sostanziale
2.2.1. Principi
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui è adottata una posizione a nome dell'Unione.
2.2.2. Applicazione al caso concreto
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano il traffico illecito di stupefacenti.
La base giuridica sostanziale della proposta di decisione è pertanto l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, che individua nel traffico illecito di stupefacenti una sfera di criminalità di particolare dimensione transnazionale e conferisce al Parlamento europeo e al Consiglio la facoltà di stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in questo settore.
2.3. Geometria variabile
La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio, quale applicabile fino al 21 novembre 2018, secondo il cui articolo 1 per "stupefacenti" si intendono tutte le sostanze contemplate dalla convenzione sugli stupefacenti o dalla convenzione sulle sostanze psicotrope. Poiché le decisioni della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze incidono su norme comuni in materia di traffico illecito di stupefacenti che sono vincolanti per la Danimarca, tale Stato membro partecipa all'adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di adozione di tali decisioni di inclusione.
L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro e partecipa pertanto all'adozione di una decisione del Consiglio che stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di adozione di tali decisioni di inclusione.
2.4. Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta è l'articolo 83, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non applicabile.
•Proporzionalità
Non applicabile.
•Scelta dell'atto giuridico
Non applicabile.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile.
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non applicabile.
•Assunzione e uso di perizie
Non applicabile.
•Valutazione d’impatto
Non applicabile.
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile.
•Diritti fondamentali
Non applicabile.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nessuna.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non applicabile.
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Non applicabile.
2025/0415 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare, a nome dell'Unione europea, alla sessantanovesima sessione della commissione Stupefacenti sull'inclusione di sostanze nelle tabelle della convenzione unica sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972,
e della convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 83, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)La convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972 ("convenzione sugli stupefacenti"), è entrata in vigore l'8 agosto 1975.
(2)A norma dell’articolo 3 della convenzione sugli stupefacenti, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione. Può apportare modifiche alle tabelle solo conformemente alle raccomandazioni dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), ma può anche decidere di non apportare le modifiche raccomandate dall'OMS.
(3)La convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971 ("convenzione sulle sostanze psicotrope") è entrata in vigore il 16 agosto 1976.
(4)A norma dell'articolo 2 della convenzione sulle sostanze psicotrope, la commissione Stupefacenti può decidere di aggiungere sostanze alle tabelle di tale convenzione o di eliminarle, sulla base delle raccomandazioni dell'OMS. Dispone di ampi poteri discrezionali nel prendere in considerazione fattori economici, sociali, giuridici, amministrativi e di altro tipo, ma non può agire in modo arbitrario.
(5)Le modifiche delle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope hanno ripercussioni dirette sull'ambito di applicazione del diritto dell'Unione in materia di controllo degli stupefacenti. La decisione quadro 2004/757/GAI del Consiglio si applica alle sostanze elencate nelle tabelle di tali convenzioni. Di conseguenza, qualsiasi modifica delle tabelle allegate alle convenzioni in questione incide direttamente su norme comuni dell'Unione e ne modifica la portata ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È necessario che il Consiglio autorizzi gli Stati membri ad esprimere la posizione dell'Unione relativamente all'inclusione di sostanze nelle tabelle a norma di tali convenzioni, poiché le decisioni sull'aggiunta di nuove sostanze alle rispettive tabelle rientrano nell'ambito della competenza esclusiva dell'Unione.
(6)La commissione Stupefacenti, alla sessantanovesima sessione prevista dal 9 al 13 marzo 2026 a Vienna, dovrà decidere sull'aggiunta di tre nuove sostanze alle tabelle della convenzione sugli stupefacenti e della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(7)L'OMS ha raccomandato di aggiungere due nuove sostanze alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti e una nuova sostanza alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(8)Tutte le sostanze esaminate dal comitato di esperti dell'OMS sulla tossicodipendenza, e di cui l'OMS raccomanda l'inclusione nelle tabelle, sono monitorate dall'Agenzia dell'Unione europea sulle droghe (EUDA) quali nuove sostanze psicoattive ai sensi del regolamento (UE) 2023/1322 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tutte e tre le sostanze sono oggetto di monitoraggio intensivo.
(9)Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, l'N-pirrolidina isotonitazene (isotonitazepina) (nome IUPAC: 5-nitro-2-({4-[(propan-2-il)ossi]fenil}metil)-1-[2-(pirrolidin-1-il)etil]-1H-1,3-benzimidazolo) è un oppioide sintetico appartenente alla classe dei benzimidazoli o nitazeni. L'N-pirrolidina isotonitazene non è stata in precedenza formalmente esaminata dall'OMS. L'N-pirrolidina isotonitazene non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all’immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'L'N-pirrolidina isotonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'N‑pirrolidina isotonitazene sia inclusa nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
(10)L'N-pirrolidina isotonitazene è stata individuata in nove Stati membri ed è controllata in almeno due Stati membri. L'N-pirrolidina isotonitazene è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'EUDA. Due Stati membri hanno segnalato almeno tre casi di decesso nei quali è stata confermata l'esposizione all'N-pirrolidina isotonitazene. Uno Stato membro ha segnalato almeno un caso di intossicazione acuta nel quale vi è stata sospetta esposizione all'N-pirrolidina isotonitazene.
(11)La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere di sostenere l'aggiunta dell'N‑pirrolidina isotonitazene alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
(12)Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, l'N-desetil etonitazene (nome IUPAC: 2-[2-[(4-etossifenil)metil]-5-nitro-benzimidazol-1-il]-N-etil-etanammina) è un nuovo oppioide sintetico appartenente alla classe dei benzimidazoli o nitazeni. È un metabolita dell'etonitazene, un altro oppioide benzimidazolico sottoposto a controllo ai sensi della tabella I della convenzione sugli stupefacenti. L'N-desetil etonitazene non è stato formalmente esaminato dall'OMS. L'N-desetil etonitazene non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'N-desetil etonitazene sia o possa verosimilmente essere oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'N‑desetil etonitazene sia incluso nella tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
(13)L'N-desetil etonitazene è stato individuato in quattro Stati membri ed è controllato in almeno sei Stati membri. L'N-desetil etonitazene è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'EUDA.
(14)La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere di sostenere l'aggiunta dell'N‑desetil etonitazene alla tabella I della convenzione sugli stupefacenti.
(15)Secondo la valutazione del comitato di esperti sulla tossicodipendenza, l'MDMB‑FUBINACA (nome IUPAC: metil 2-[[1-[(4-fluorofenil)metil]indazolo-3-carbonil]ammino]-3,3-dimetil-butanoato) è un potente cannabinoide sintetico. L'MDMB-FUBINACA non è stato in precedenza esaminato dall'OMS. L'MDMB-FUBINACA non ha alcun uso terapeutico noto né ha ricevuto un'autorizzazione all'immissione in commercio. Sussistono prove sufficienti del fatto che l'MDMB-FUBINACA sia o possa essere verosimilmente oggetto di abuso e che possa costituire un problema di salute pubblica e sociale, il che ne giustifica l'assoggettamento al controllo internazionale. L'OMS raccomanda pertanto che l'MDMB-FUBINACA sia incluso nella tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(16)L'MDMB-FUBINACA è stato individuato in 14 Stati membri ed è controllato in almeno otto Stati membri. L'MDMB-FUBINACA è oggetto di monitoraggio intensivo da parte dell'EUDA. Uno Stato membro ha segnalato almeno un caso di intossicazione acuta nel quale vi è stata probabile esposizione all'MDMB-FUBINACA.
(17)La posizione dell'Unione dovrebbe pertanto essere di sostenere l'aggiunta dell'MDMB‑FUBINACA alla tabella II della convenzione sulle sostanze psicotrope.
(18)È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in seno alla commissione Stupefacenti, in quanto le decisioni sull'inclusione delle tre sostanze saranno tali da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla decisione quadro 2004/757/GAI.
(19)L'Unione non è Parte né della convenzione sugli stupefacenti né della convenzione sulle sostanze psicotrope. Ha lo status di osservatore senza diritto di voto in seno alla commissione Stupefacenti, in cui nel marzo 2026 siederanno 14 Stati membri con diritto di voto. La posizione dell'Unione dovrà essere espressa congiuntamente, nell'interesse dell'Unione, dagli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti nel marzo 2026.
(20)La Danimarca è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione.
(21)L'Irlanda è vincolata dalla decisione quadro 2004/757/GAI e pertanto partecipa all'adozione e all'applicazione della presente decisione,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla sessantanovesima sessione della commissione Stupefacenti che si terrà dal 9 al 13 marzo 2026, durante la quale tale organismo sarà chiamato ad adottare decisioni sull'aggiunta di sostanze alle tabelle della convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961, modificata dal protocollo del 1972, e della convenzione delle Nazioni Unite sulle sostanze psicotrope del 1971, figura nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri che sono membri della commissione Stupefacenti esprimono congiuntamente la posizione di cui all'articolo 1 nell'interesse dell'Unione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente ai trattati.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
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