COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.11.2025
COM(2025) 693 final
2025/0351(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, che stabilisce le regole di partecipazione dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
L'Islanda è uno stretto partner spaziale dell'UE che partecipa a diverse componenti del programma spaziale dell'Unione, con alcune eccezioni tra cui la componente GOVSATCOM.
Il 14 dicembre 2023 l'Islanda ha chiesto di avviare negoziati su un accordo in vista della partecipazione alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura. Il 25 febbraio 2025 il Consiglio ha autorizzato l'avvio dei negoziati a nome dell'Unione.
Come definito nel regolamento (UE) 2023/588 che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura ("regolamento sulla connettività sicura") e nel regolamento (UE) 2021/696 che istituisce il programma spaziale dell'Unione ("regolamento sullo spazio"), la partecipazione di paesi terzi rispettivamente a una connettività sicura e a GOVSATCOM è organizzata mediante un accordo internazionale autonomo, conformemente all'articolo 218 TFUE.
La partecipazione dell'Islanda alla connettività sicura e a GOVSATCOM sarà oggetto di un unico accordo perché entrambi i programmi sono interconnessi, dal momento che GOVSATCOM è anche il centro di servizi per una connettività sicura e perché alla partecipazione dell'Islanda a entrambi i programmi si applicano le stesse condizioni.
Da un punto di vista geopolitico la partecipazione dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura è di interesse per l'Unione in quanto contribuirà a rafforzare il ruolo dell'Europa quale attore globale poiché amplia l'uso della connettività sicura oltre i confini dell'Unione e promuoverà anche la cooperazione internazionale quale definita nella strategia spaziale per l'Europa. Un accordo con l'Islanda rafforzerà la posizione strategica dell'UE; tale rafforzamento è uno degli obiettivi della strategia spaziale dell'Unione europea per la sicurezza e la difesa.
La partecipazione di un paese terzo come l'Islanda è di interesse per l'Unione europea anche perché, ampliando l'uso della connettività sicura, genera reddito per l'Unione europea.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Il regolamento sulla connettività sicura offre la possibilità di aprire il programma per una connettività sicura a paesi terzi, la prima categoria dei quali sono i paesi EFTA-SEE.
Un accordo con l'Islanda integrerà il programma dell'Unione per una connettività sicura. Un accordo promuoverà e rafforzerà inoltre la connettività sicura al di fuori dell'Unione, nel Grande Nord di importanza strategica.
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Data la posizione geografica favorevole dell'Islanda nei pressi della regione artica, la connettività sicura è importante per sostenere settori economici chiave, in particolare le telecomunicazioni e i trasporti.
Un accordo per la connettività sicura con l'Islanda contribuisce a una serie di priorità dell'UE, tra cui il Green Deal, un'Europa pronta per l'era digitale, un'economia al servizio delle persone e un'Europa più forte nel mondo.
Data la posizione geografica favorevole dell'Islanda nei pressi della regione artica, un accordo contribuirà anche alla pace, alla sicurezza e allo sviluppo sostenibile della Terra.
La bussola strategica per la sicurezza e la difesa, adottata dal Consiglio il 21 marzo 2022, propone che i sistemi spaziali dell'UE offrano connettività globale agli attori della sicurezza e della difesa. Invita anche l'Unione a lavorare alla proposta relativa a un sistema di comunicazione sicuro globale dell'UE basato sulla tecnologia spaziale. Un accordo con l'Islanda contribuirà in tal senso.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 189, paragrafo 2, TFUE, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, stabiliscono le misure necessarie per contribuire agli obiettivi della politica spaziale europea. Una misura consiste nella conclusione di accordi internazionali di cooperazione spaziale, come quello elaborato nell'ambito della presente iniziativa.
A norma dell'articolo 218, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione dell'accordo.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
A norma del regolamento sulla connettività sicura e del regolamento sullo spazio, l'Unione ha il compito di fornire soluzioni di comunicazione satellitare resilienti, globali, sicure, protette, ininterrotte, garantite e flessibili, sviluppate su una base tecnologica e industriale dell'Unione, al fine di aumentare la resilienza delle operazioni delle istituzioni degli Stati membri e dell'Unione.
Poiché il programma dell'Unione per una connettività sicura e il programma spaziale dell'Unione sono programmi dell'Unione, l'obiettivo della partecipazione di paesi terzi a entrambi i programmi non può essere conseguito dagli stessi Stati membri dell'UE.
•Proporzionalità e scelta dell'atto giuridico
Come definito nel regolamento sulla connettività sicura e nel regolamento sullo spazio, la partecipazione di paesi terzi rispettivamente alla connettività sicura e a GOVSATCOM è organizzata mediante un accordo internazionale autonomo, conformemente all'articolo 218 TFUE, al fine di creare diritti e obblighi tra le parti.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Assunzione e uso di perizie
La Commissione ha raccolto le informazioni e le competenze necessarie, anche nelle discussioni con gli Stati membri dell'UE, pure per quanto riguarda i diritti e gli obblighi di partecipazione dei paesi terzi di cui al regolamento sulla connettività sicura e al regolamento sullo spazio.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
L'Islanda contribuirà al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla sottocomponente GOVSATCOM sulla base del suo PIL, compreso l'adeguamento per il periodo 2023-2025 per la connettività sicura dell'Unione e per il periodo 2021-2025 per GOVSATCOM.
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione del presente accordo sarà monitorata dall'Unione e dall'Islanda attraverso un comitato misto istituito a norma dell'accordo.
2025/0351 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, che stabilisce le regole di partecipazione dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 189, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 6, secondo comma, lettera a),
vista la proposta della Commissione europea,
vista l'approvazione del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente alla decisione (UE) .../... del Consiglio, del [data], è stato firmato a nome dell'Unione in data …l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, che stabilisce le regole di partecipazione dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura, nonché per l'accesso ai relativi servizi ("accordo"), con riserva della sua conclusione in data successiva.
(2)Da un punto di vista geopolitico la partecipazione dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura contribuirà a rafforzare il ruolo dell'Europa quale attore globale e promuoverà la cooperazione internazionale quale definita nella strategia spaziale per l'Europa. Un accordo con l'Islanda rafforzerà la posizione strategica dell'UE; tale rafforzamento è uno degli obiettivi della strategia spaziale dell'Unione europea per la sicurezza e la difesa.
3)È opportuno approvare l'accordo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
È approvato l'accordo tra l'Unione europea, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, che stabilisce le regole di partecipazione dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura ("accordo").
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO
1.DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda che stabilisce le regole di partecipazione dell'Islanda al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione
[Islanda, Govsatcom]
2.LINEE DI BILANCIO
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): 6 6 0 0.
Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione:
(solo in caso di entrate con destinazione specifica):
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce): 04 02 03.01.
3.INCIDENZA FINANZIARIA
◻
Nessuna
◻
La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.
x
La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.
L'effetto è il seguente:
(Milioni di EUR al primo decimale)
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Linea delle entrate
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Incidenza sulle entrate
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Periodo di 12 mesi a decorrere dall'1.1.2026 (se applicabile)
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Anno N
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6 6 0 0
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0,09
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2026
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Capitolo/articolo/voce...
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Situazione a seguito dell'azione
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Linea delle entrate
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2027
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[N+2]
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[N+3]
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[N+4]
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[N+5]
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6 6 0 0
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0,12
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Capitolo/articolo/voce...
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(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):
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Linea di spesa
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2026
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2027
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04 02 03.01
|
0,09
|
0,12
|
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Capitolo/articolo/voce...
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|
Linea di spesa
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[N+2]
|
[N+3]
|
[N+4]
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[N+5]
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Capitolo/articolo/voce...
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Capitolo/articolo/voce...
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4.MISURE ANTIFRODE
5.ALTRE OSSERVAZIONI
(metodo/formula utilizzati per il calcolo delle entrate)
Per il 2026 e il 2027 il contributo si basa sul coefficiente EFTA per la partecipazione ai programmi, mentre per il periodo 2021-2025 la partecipazione retroattiva è calcolata sulla base degli importi effettivamente eseguiti nel periodo, come stabilito nella decisione del Comitato misto SEE n. xx/2025 del xx 2025.
SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO
1.DENOMINAZIONE DELLA PROPOSTA
Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda che stabilisce le regole di partecipazione dell'Islanda al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione
[Islanda, USC]
2.LINEE DI BILANCIO
Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce): 6 6 0 0.
Importo iscritto in bilancio per l'esercizio in questione:
(solo in caso di entrate con destinazione specifica):
Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce): 04 01 02, 04 03 01, 13 05 01, 14 08 01.
3.INCIDENZA FINANZIARIA
◻
Nessuna
◻
La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.
x
La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.
L'effetto è il seguente:
(Milioni di EUR al primo decimale)
|
Linea delle entrate
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Incidenza sulle entrate
|
Periodo di 12 mesi a decorrere dall'1.1.2026 (se applicabile)
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Anno N
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6 6 0 0
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0,8
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2026
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Capitolo/articolo/voce...
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|
Situazione a seguito dell'azione
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Linea delle entrate
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2027
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[N+2]
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[N+3]
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[N+4]
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[N+5]
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6 6 0 0
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0,7
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Capitolo/articolo/voce...
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(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):
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Linea di spesa
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2026
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2027
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04 01 02
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0,001
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0,001
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04 03 01
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0,3
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0,5
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13 05 01
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0,4
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0,2
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14 08 01
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0,1
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0,1
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Linea di spesa
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[N+2]
|
[N+3]
|
[N+4]
|
[N+5]
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Capitolo/articolo/voce...
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Capitolo/articolo/voce...
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4.MISURE ANTIFRODE
5.ALTRE OSSERVAZIONI
(metodo/formula utilizzati per il calcolo delle entrate)
Per il 2026 e il 2027 il contributo si basa sul coefficiente EFTA per la partecipazione ai programmi, mentre per il periodo 2023-2025 la partecipazione retroattiva è calcolata sulla base degli importi effettivamente eseguiti nel periodo, come stabilito nella decisione del Comitato misto SEE n. xx/2025 del xx 2025.
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 17.11.2025
COM(2025) 693 final
ALLEGATO
della
Proposta di decisione del Consiglio
relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, di un accordo tra l'Unione europea, da una parte, e l'Islanda, dall'altra, che stabilisce le regole di partecipazione dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura
Accordo tra l'Unione europea e l'Islanda che stabilisce le regole di partecipazione dell'Islanda al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione
L'UNIONE EUROPEA (di seguito "Unione"),
da una parte,
e
L'ISLANDA (di seguito "Islanda")
dall'altra,
in seguito denominate congiuntamente "parti",
RICONOSCENDO la partecipazione dell'Islanda al programma spaziale dell'Unione,
RICONOSCENDO gli obblighi delle parti alla luce del diritto internazionale,
RAMMENTANDO il regolamento (UE) 2021/696 che istituisce il programma spaziale dell'Unione (di seguito "regolamento sullo spazio") e il regolamento (UE) 2023/588 che istituisce il programma dell'Unione per una connettività sicura (di seguito "regolamento sulla connettività sicura"'),
RICONOSCENDO che l'Islanda contribuisce finanziariamente alle attività derivanti dal programma dell'Unione per una connettività sicura e dalla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione di cui alla decisione del Comitato misto SEE n. xx/2025 del xx 2025 che modifica il protocollo 31 sulla cooperazione in settori specifici al di fuori delle quattro libertà e il protocollo 37 contenente l'elenco di cui all'articolo 101 dell'accordo sullo Spazio economico europeo (di seguito "accordo SEE"),
RICONOSCENDO l'importanza dell'accordo SEE quale base giuridica e istituzionale per rafforzare e ampliare la cooperazione tra l'Unione e l'Islanda nel settore della connettività sicura,
RAMMENTANDO l'accordo tra la Repubblica d'Islanda e l'Unione europea sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate (di seguito "accordo sulla sicurezza delle informazioni"), firmato il 12 giugno 2006 ed entrato in vigore il 1º marzo 2007,
RAMMENTANDO le modalità in materia di sicurezza per la protezione delle informazioni classificate scambiate tra la Repubblica d'Islanda e l'Unione (di seguito "le modalità in materia di sicurezza"), concordate il 22 febbraio 2007,
RICONOSCENDO che la decisione (PESC) 2021/698 del Consiglio stabilisce le responsabilità che il Consiglio e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("AR"') devono esercitare per prevenire una minaccia alla sicurezza dell'Unione o di uno o più Stati membri o per attenuare le conseguenze di un danno grave agli interessi essenziali dell'Unione o di uno o più Stati membri o ogniqualvolta il funzionamento del sistema o la fornitura di servizi governativi può incidere sulla sicurezza dell'Unione o dei suoi Stati membri, si applica la decisione (PESC) 2021/698, come stabilito all'articolo 35 del regolamento sullo spazio e all'articolo 31 del regolamento sulla connettività sicura,
RICONOSCENDO l'interesse dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e ai servizi dell'Unione per una connettività sicura,
DESIDEROSE di stabilire un accordo bilaterale sulla partecipazione dell'Islanda al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione,
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Scopo dell'accordo
1. Il presente accordo stabilisce i termini e le condizioni per la partecipazione dell'Islanda al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione, nonché per l'accesso dell'Islanda ai servizi governativi dell'Unione per una connettività sicura e ai servizi GOVSATCOM.
2. L'Islanda è un partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura e un partecipante GOVSATCOM nella misura in cui autorizza gli utenti di capacità governative del programma dell'Unione per una connettività sicura e gli utenti GOVSATCOM o fornisce capacità di comunicazione satellitare, siti del segmento di terra o parte degli impianti del segmento di terra.
3. I diritti concessi in virtù del presente accordo non pregiudicano il programma dell'Unione per una connettività sicura e la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione. L'accordo non conferisce all'Islanda alcun potere decisionale relativamente al programma dell'Unione per una connettività sicura e alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione.
4. Il presente accordo non pregiudica il quadro giuridico e la struttura istituzionale del programma dell'Unione per una connettività sicura e della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione istituiti dal diritto dell'Unione, dai pertinenti atti dell'Unione integrati nell'accordo SEE o dalle misure adottate per l'attuazione degli atti dell'Unione. Il presente accordo lascia altresì impregiudicati le leggi, i regolamenti e le politiche applicabili dell'Unione che danno attuazione agli impegni di non proliferazione e al controllo delle esportazioni di prodotti a duplice uso.
5. L'Unione è proprietaria di tutti i beni materiali e immateriali che fanno parte dell'infrastruttura governativa sviluppata nell'ambito del programma dell'Unione per una connettività sicura, come previsto all'articolo 5, paragrafo 2, e all'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento sulla connettività sicura e nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione.
6. Il presente accordo non modifica i diritti e gli obblighi delle parti derivanti da qualsiasi altro accordo internazionale.
Articolo 2
Definizioni
Ai fini del presente accordo si applicano le definizioni seguenti:
1. "polo GOVSATCOM": un polo GOVSATCOM quale definito all'articolo 2, punto 23), del regolamento (UE) 2021/696;
2. "Agenzia": l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale istituita dal regolamento (UE) 2021/696;
3. "informazioni classificate UE" o "ICUE": informazioni classificate UE o ICUE quali definite all'articolo 2, punto 25), del regolamento (UE) 2021/696;
4. "informazioni sensibili non classificate": informazioni sensibili non classificate quali definite all'articolo 2, punto 26), del regolamento (UE) 2021/696;
5. "token": l'unità utilizzata come pagamento o indennizzo dei servizi GOVSATCOM, quale definita all'articolo 2 della decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione;
6. "controllo": possibilità di esercitare un'influenza determinante su un soggetto giuridico, direttamente o indirettamente, attraverso uno o più soggetti giuridici intermedi;
7. "struttura di gestione esecutiva": organo di un soggetto giuridico nominato ai sensi del diritto nazionale e che fa capo all'amministratore delegato, se applicabile, o a qualunque altra persona avente poteri decisionali comparabili, cui è conferito il potere di stabilire gli indirizzi strategici, gli obiettivi e la direzione generale del soggetto giuridico e che supervisiona e monitora le decisioni della dirigenza;
8. "paese terzo": qualsiasi paese ad eccezione dell'Islanda o di qualsiasi Stato membro dell'UE o di qualsiasi altro Stato EFTA-SEE che partecipa, a seconda dei casi, alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione o al programma dell'Unione per una connettività sicura;
9. "componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione" o "GOVSATCOM": la componente GOVSATCOM istituita dal regolamento (UE) 2021/696;
10. "partecipante GOVSATCOM": partecipante ai sensi dell'articolo 68 del regolamento (UE) 2021/696;
11. "programma dell'Unione per una connettività sicura": il programma istituito dal regolamento (UE) 2023/588;
12. "partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura": partecipante ai sensi dell'articolo 11 del regolamento (UE) 2023/588.
Articolo 3
Ambito della cooperazione
Il presente accordo disciplina la partecipazione dell'Islanda alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura, nonché l'accesso dell'Islanda ai servizi governativi dell'Unione per una connettività sicura e ai servizi GOVSATCOM.
Esso integra la decisione del Comitato misto SEE n. xx/2025 del xx.
Articolo 4
Connettività sicura dell'Unione e partecipazione a GOVSATCOM
L'Islanda è un partecipante al programma dell'Unione per una connettività sicura e un partecipante GOVSATCOM ai sensi dell'articolo 11 del regolamento sulla connettività sicura e dell'articolo 68 del regolamento sullo spazio in quanto autorizza gli utenti dei servizi governativi dell'Unione per la connettività sicura o dei servizi GOVSATCOM o fornisce capacità, siti o strutture.
La definizione delle priorità relativamente ai servizi contemplati dal presente accordo tra gli utenti autorizzati dall'Islanda è determinata e attuata dall'Islanda.
Articolo 5
Autorità competente per la connettività sicura
L'Islanda designa un'autorità competente per la connettività sicura.
L'autorità competente per la connettività sicura garantisce che:
a) l'uso dei servizi contemplati dal presente accordo sia conforme ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sulla connettività sicura e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio;
b) siano determinati e gestiti i diritti di accesso ai servizi contemplati dal presente accordo;
c) le apparecchiature degli utenti necessarie per l'uso dei servizi contemplati dal presente accordo e le informazioni e le connessioni di comunicazione elettronica associate siano utilizzate e gestite conformemente ai requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sulla connettività sicura e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio;
d) sia istituito un punto di contatto centrale a fini di assistenza, se necessario, nella comunicazione dei rischi e delle minacce di sicurezza, in particolare il rilevamento di interferenze elettromagnetiche potenzialmente dannose che interessano i servizi nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura.
Articolo 6
Servizi governativi
1.I servizi contemplati dal presente accordo sono forniti ai partecipanti di cui all'articolo 4 nel rispetto delle norme definite dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1053 della Commissione e dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione.
2.L'accesso ai servizi GOVSATCOM e ai servizi governativi dell'Unione per la connettività sicura è subordinato al rispetto delle condizioni che ne disciplinano l'uso conformemente al presente articolo.
3.I seguenti soggetti possono essere autorizzati come utenti dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi dell'Unione per la connettività sicura:
(a)un'autorità pubblica dell'Islanda o un organismo incaricato dell'esercizio dell'autorità pubblica in Islanda; e
(b)una persona fisica o giuridica che agisce per conto e sotto il controllo di un'entità di cui alla lettera a).
4.Gli utenti dei servizi GOVSATCOM e dei servizi governativi dell'Unione per la connettività sicura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono debitamente autorizzati dall'Islanda a utilizzare tali servizi e rispettano i requisiti generali di sicurezza di cui all'articolo 30, paragrafo 3, del regolamento sulla connettività sicura e all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio.
Articolo 7
Fornitori di capacità e servizi di comunicazione satellitare
L'Unione può acquisire capacità e servizi di comunicazione satellitare nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione forniti dai soggetti seguenti:
a) l'Islanda in qualità di partecipante GOVSATCOM di cui all'articolo 68 del regolamento sullo spazio; e
b) le persone giuridiche islandesi debitamente accreditate per fornire capacità o servizi di comunicazione satellitare conformemente alla procedura di accreditamento di sicurezza di cui all'articolo 37 del regolamento sullo spazio, che avviene in conformità dei requisiti generali di sicurezza per la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del regolamento sullo spazio.
Il sistema che fornisce tali capacità e servizi è considerato un sistema che fornisce servizi governativi se soddisfa i requisiti di cui all'articolo 2, paragrafo 2 bis, della decisione di esecuzione (UE) 2023/1054 della Commissione, nella quale per Stato membro si intende lo Stato membro o l'Islanda.
Articolo 8
Capacità pertinenti per i servizi
La Commissione europea definisce il numero totale di token da distribuire per i prossimi periodi programmatici in funzione del bilancio disponibile e delle condizioni dei contratti e degli accordi conclusi con i fornitori di risorse.
L'Islanda riceve una percentuale (in token) della quota totale degli Stati membri stabilita nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1055 della Commissione e nella decisione di esecuzione (UE) 2023/1053 della Commissione.
Articolo 9
Maggiore copertura della regione artica
L'infrastruttura governativa dell'Unione per una connettività sicura può includere elementi aggiuntivi per migliorare la copertura a bassa latenza nella regione artica.
Qualsiasi contributo finanziario aggiuntivo necessario per la progettazione, lo sviluppo, la diffusione e lo sfruttamento di tali elementi è stabilito mediante decisione del comitato misto di cui all'articolo 18 che modifica il presente articolo conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, e attuato in linea con l'articolo 12.
Articolo 10
Condizioni di ammissibilità e di partecipazione per i soggetti islandesi
Al presente accordo si applicano l'articolo 24 del regolamento sullo spazio e l'articolo 22 del regolamento sulla connettività sicura per quanto riguarda le condizioni di ammissibilità e partecipazione nell'ambito dei programmi.
Quando la Commissione europea decide una deroga a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento sullo spazio senza ricorrere alla deroga di cui all'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, un soggetto ammissibile soddisfa le condizioni di partecipazione seguenti:
a) il soggetto giuridico ammissibile è stabilito in Islanda, così come le relative strutture di gestione esecutiva, o in uno Stato membro dell'UE o in qualsiasi altro Stato EFTA-SEE che partecipa, a seconda dei casi, alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione o al programma dell'Unione per una connettività sicura;
b) il soggetto giuridico ammissibile si impegna a svolgere tutte le attività pertinenti in Islanda o in uno Stato membro dell'UE o in qualsiasi altro Stato EFTA-SEE che partecipa, a seconda dei casi, alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione o al programma dell'Unione per una connettività sicura; e
c) il soggetto giuridico ammissibile non è soggetto al controllo di un paese terzo o di un soggetto di paese terzo.
Articolo 11
Decisioni di esecuzione
Le pertinenti decisioni di esecuzione della Commissione applicabili alla componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e al programma dell'Unione per una connettività sicura si applicano alle attività attuate a norma del presente accordo.
Articolo 12
Contributo aggiuntivo
Ai sensi del presente accordo l'Islanda può offrire un contributo finanziario aggiuntivo a copertura di elementi aggiuntivi, purché tali elementi aggiuntivi non determinino oneri finanziari o tecnici né ritardi nell'adeguata attuazione della componente interessata. Tale contributo finanziario aggiuntivo è stabilito da una decisione del comitato misto di cui all'articolo 18 che modifica il presente articolo conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, ed è utilizzato per finanziare l'elemento aggiuntivo associato conformemente all'articolo 12 del regolamento sullo spazio e all'articolo 15 del regolamento sulla connettività sicura.
Articolo 13
Spettro radio
1. Le parti convengono di cooperare sulle questioni relative allo spettro radio per quanto riguarda la connettività europea sicura nell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT).
2. In tale contesto le parti tutelano le assegnazioni di frequenze necessarie per i sistemi di connettività sicura europei allo scopo di garantire agli utenti la disponibilità dei servizi di tali sistemi.
3. Le parti riconoscono inoltre l'importanza di proteggere lo spettro radio utilizzato dalla connettività sicura da perturbazioni e interferenze. A questo fine, esse individuano le fonti delle interferenze e cercano delle soluzioni reciprocamente accettabili per combatterle.
4. Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come deroga alle disposizioni vigenti dell'UIT, tra le quali i regolamenti sulle radiocomunicazioni dell'UIT.
Articolo 14
Tutela degli interessi finanziari dell'Unione
L'Islanda concede i diritti necessari e l'accesso di cui hanno bisogno l'ordinatore responsabile, l'OLAF e la Corte dei conti per esercitare integralmente le rispettive competenze. Nel caso dell'OLAF, tali diritti comprendono il diritto di effettuare indagini, anche attraverso controlli e verifiche sul posto, in conformità del regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013.
Articolo 15
Sicurezza
1. Le parti proteggono i sistemi di connettività sicura da minacce quali abusi, interferenze, perturbazioni e atti ostili. Di conseguenza le parti adottano tutte le misure praticabili per garantire la continuità e la sicurezza dei servizi dell'Unione per una connettività sicura e GOVSATCOM e delle relative infrastrutture e risorse critiche nei loro territori.
2. La Commissione europea intende sviluppare misure per proteggere, controllare e gestire informazioni, tecnologie e risorse sensibili del programma dell'Unione per una connettività sicura e della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione relativamente a eventuali minacce.
3. L'Islanda adotta e applica tempestivamente, nella sua giurisdizione, misure che garantiscano lo stesso grado di sicurezza di quelle applicabili nell'Unione europea.
Articolo 16
Partecipazione ai comitati
I rappresentanti dell'Islanda sono invitati a partecipare in qualità di osservatori ai comitati e ai gruppi di lavoro istituiti per la gestione, lo sviluppo e l'attuazione delle attività nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura conformemente alle pertinenti norme e procedure e senza diritto di voto.
L'Islanda partecipa, senza diritto di voto, al comitato di accreditamento di sicurezza dell'Agenzia per quanto riguarda le parti pertinenti della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura. La partecipazione è limitata in conformità della politica della necessità di conoscere stabilita per la componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e per il programma dell'Unione per una connettività sicura e rispetta il regolamento interno del comitato di accreditamento di sicurezza.
Articolo 17
Misure di salvaguardia
1. Ciascuna parte, previa consultazione del comitato misto di cui all'articolo 18, può adottare le opportune misure di salvaguardia, compresa la sospensione di una o più disposizioni del presente accordo, qualora constati che l'altra parte non rispetta gli obblighi che le incombono in virtù del presente accordo. Dopo l'adozione delle misure di salvaguardia, le parti avviano senza indugio consultazioni reciproche in seno al comitato misto al fine di ripristinare quanto prima l'applicazione di tutte le disposizioni del presente accordo.
2. La portata e la durata delle misure di cui al paragrafo 1 sono limitate a quanto è necessario per risolvere la situazione e garantire un giusto equilibrio tra i diritti e gli obblighi discendenti dal presente accordo. Le parti proseguono gli sforzi per risolvere la controversia conformemente all'articolo 19.
Articolo 18
Comitato misto
1. Le parti istituiscono un comitato misto composto da rappresentanti ufficiali di ciascuna parte la cui necessità di conoscere è stabilita.
2. Il comitato misto sovrintende al funzionamento del presente accordo e costituisce la sede in cui le parti si scambiano opinioni e informazioni su qualsiasi questione sollevata da una delle parti per quanto riguarda l'attuazione dell'accordo.
3. Il comitato misto adotta il proprio regolamento interno. Il comitato misto può decidere di istituire sottocomitati, i quali lo coadiuvano nello svolgimento delle sue mansioni. Il comitato misto stabilisce il mandato di tali sottocomitati.
4. Gli articoli 9 e 12 possono essere modificati mediante decisione del comitato misto. Tale modifica entra in vigore trenta giorni a decorrere dal giorno dell'adozione.
5. Il comitato misto si riunisce due volte l'anno, o più spesso se necessario, su richiesta di una delle parti.
6. Il comitato misto è la sede per rispondere alle richieste di assistenza tecnica presentate dall'Islanda.
Articolo 19
Risoluzione delle controversie
La risoluzione delle controversie tra le parti derivanti dalle condizioni, dall'interpretazione o dall'applicazione del presente accordo o ad esse connesse è effettuata unicamente mediante consultazione tra le parti e non è deferita ad alcun giudice nazionale o internazionale né a terzi a fini di risoluzione.
Articolo 20
Entrata in vigore, modifica e denuncia
1.Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne.
2.Il presente accordo può essere modificato previo accordo scritto delle parti. Eventuali modifiche del presente accordo entrano in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure giuridiche interne.
3.Il presente accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2027. Esso è automaticamente prorogato per ulteriori periodi successivi di 10 anni, a meno che una delle parti non notifichi per iscritto all'altra parte la propria intenzione di non prorogare il presente accordo al più tardi 3 mesi prima della scadenza del periodo iniziale o di un periodo successivo di 10 anni.
4.Ciascuna parte può notificare all'altra parte per iscritto la propria intenzione di denunciare il presente accordo. La denuncia ha effetto 6 mesi dopo la data di ricevimento della notifica.
5.Al termine del relativo periodo di validità a norma del paragrafo 3 o in seguito alla relativa denuncia a norma del paragrafo 4, le parti applicano l'accordo a tutti i progetti, le azioni e le attività finanziati nell'ambito della componente GOVSATCOM del programma spaziale dell'Unione e del programma dell'Unione per una connettività sicura o del presente accordo, fino alla fine degli accordi contrattuali relativi a tali progetti, azioni e attività.
6.Nel caso in cui il regolamento sullo spazio, il regolamento sulla connettività sicura o le decisioni di esecuzione di cui al presente accordo siano modificati, abrogati o altrimenti rivisti, i riferimenti al regolamento sullo spazio, al regolamento sulla connettività sicura o alle decisioni di esecuzione di cui al presente accordo si intendono fatti all'atto o agli atti modificati, abrogati o altrimenti rivisti.
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati a questo fine dalle rispettive autorità, hanno firmato il presente accordo.
Fatto a...., addì... In duplice esemplare in lingua bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca, ungherese e islandese, ciascun testo facente ugualmente fede.
Per l'Unione europea
Per l'Islanda