COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 29.10.2025
COM(2025) 661 final
2023/0129(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006
2023/0129 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio sull'adozione di un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla concessione di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi, che modifica il regolamento (CE) n. 816/2006
1.Contesto
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio (documento COM(2023) 224 final – 2023/0129 COD):
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27 aprile 2023.
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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20 settembre 2023.
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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13 marzo 2024.
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Data di trasmissione della proposta modificata:
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n.p.
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Data di adozione del mandato del Consiglio per i negoziati interistituzionali da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti:
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26 giugno 2024.
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Data dell'accordo provvisorio tra i colegislatori:
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21 maggio 2025.
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Data di conferma del testo di compromesso finale della proposta da parte del Comitato dei rappresentanti permanenti:
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13 giugno 2025.
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Data di approvazione dell'esito dei negoziati interistituzionali da parte della commissione JURI del Parlamento europeo:
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24 giugno 2025.
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Data di adozione della posizione del Consiglio in prima lettura:
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27 ottobre 2025.
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2.Finalità della proposta della Commissione
L'obiettivo della presente proposta è fornire al mercato interno un sistema efficiente di licenze obbligatorie per la gestione delle crisi. L'iniziativa ha quindi due obiettivi principali. In primo luogo, mira a permettere all'UE di fare affidamento sulla concessione di licenze obbligatorie durante le crisi nell'ambito di determinati strumenti di crisi dell'UE. In secondo luogo istituisce un sistema di licenze obbligatorie efficiente, con caratteristiche e garanzie adeguate, per consentire una risposta rapida e appropriata alle crisi in un mercato interno funzionante, che garantisca la fornitura e la libera circolazione dei prodotti fondamentali per le crisi soggetti alla concessione di licenze obbligatorie nel mercato interno.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio adottata in prima lettura riflette pienamente l'accordo politico raggiunto tra il Parlamento europeo e il Consiglio il 21 maggio 2025. La Commissione approva tale accordo, i cui punti principali, che si riflettono nella posizione del Consiglio, sono i seguenti:
Sulla divulgazione dei segreti commerciali: si chiarisce che la proposta non impone obblighi di divulgazione di segreti commerciali, pur riconoscendo la possibilità di concludere volontariamente accordi relativi a segreti commerciali.
Per quanto riguarda l'ambito di applicazione: l'elenco degli strumenti di crisi che attivano il sistema di licenze obbligatorie non comprende più il regolamento sui chip e quello concernente la sicurezza dell'approvvigionamento di gas. I prodotti per la difesa sono adesso esplicitamente esclusi dall'ambito di applicazione della proposta. È stata inserita una clausola di valutazione per l'elenco dei pertinenti strumenti di crisi, con la possibilità di valutare gli strumenti nuovi ed esistenti e con un riferimento specifico ai semiconduttori per attrezzature mediche.
Aggiunta di condizioni per la concessione di licenze obbligatorie: la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione è ora subordinata a quattro condizioni cumulative: i) è stata dichiarata una modalità di crisi o di emergenza; ii) è necessario l'uso di un'invenzione protetta riguardante prodotti di rilevanza per la crisi per garantire l'approvvigionamento di tali prodotti nell'Unione; iii) non è stato possibile conseguire entro un termine ragionevole mezzi diversi da una licenza obbligatoria dell'Unione, nemmeno accordi volontari, in quanto non sono stati in grado di garantire l'accesso ai prodotti; iv) il titolare dei diritti interessato ha avuto la possibilità di presentare osservazioni alla Commissione e all'organo consultivo competente.
Modifiche della procedura di concessione delle licenze obbligatorie: la funzione dell'organo consultivo di assistere e consigliare la Commissione rimane in gran parte invariata, anche se i compiti sono stati ristrutturati e ulteriormente specificati. In particolare, nelle discussioni degli organi consultivi sulla proprietà intellettuale devono ora essere coinvolti esperti degli uffici per la proprietà intellettuale e autorità nazionali responsabili della concessione delle licenze obbligatorie. Il PE può inoltre partecipare, in qualità di osservatore, anche alle pertinenti riunioni dell'organo consultivo competente, tra cui quelle dell'organo consultivo ad hoc. Le modifiche apportate all'articolo 7 comprendono un riferimento alle informazioni preliminari raccolte nell'ambito del rispettivo meccanismo di crisi o di emergenza dell'Unione, che la Commissione dovrebbe prendere in considerazione per decidere se avviare la procedura per la concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione. La procedura deve altresì essere avviata ufficialmente mediante la pubblicazione di una comunicazione sul sito web della Commissione. Viene ora precisato che, qualora la decisione della Commissione di concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione si discosti dal parere dell'organo consultivo, la Commissione deve indicarne i motivi. Inoltre, nel caso in cui la Commissione decida di non concedere una licenza obbligatoria dell'Unione, è necessaria la pubblicazione di un avviso sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea recante informazioni sulla conclusione della procedura. Infine, il testo prevede esplicitamente la possibilità di concludere accordi per una licenza volontaria in qualsiasi momento durante o dopo la procedura di concessione di una licenza obbligatoria dell'Unione.
Sulla comitatologia: la procedura consultiva è stata sostituita dalla procedura d'esame degli atti di esecuzione che adottano, modificano e revocano una licenza obbligatoria dell'Unione. Per l'adozione dell'atto di esecuzione è stata inserita una clausola "parere non espresso". È stato aggiunto un considerando che spiega il ricorso alla procedura d'esame alla luce dello spirito del regolamento "comitatologia".
4.Conclusioni
La Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura.
5.Dichiarazione della Commissione
La Commissione ha reso una dichiarazione unilaterale, che figura in appendice.
APPENDICE
Dichiarazione della Commissione
Dichiarazione della Commissione sul regolamento (CE) n. 816/2006:
La Commissione si impegna a presentare una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo sul regolamento (CE) n. 816/2006, in linea con l'articolo 19 di tale regolamento.