COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 15.10.2025
COM(2025) 640 final
2023/0163(COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio in merito all'adozione del nuovo regolamento relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002
(Testo rilevante ai fini del SEE)
2023/0163 (COD)
COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO
a norma dell'articolo 294, paragrafo 6, del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea
riguardante la
posizione del Consiglio in merito all'adozione del nuovo regolamento relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima e che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002
(Testo rilevante ai fini del SEE)
1.Contesto
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Data di trasmissione della proposta al Parlamento europeo e al Consiglio
(documento COM(2023) 269 final – 2023/0163 COD):
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1º giugno 2023
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Data del parere del Comitato economico e sociale europeo:
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20 settembre 2023
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Data della posizione del Parlamento europeo in prima lettura:
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12 marzo 2024
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Data di adozione della posizione del Consiglio:
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13 ottobre 2025
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2.Finalità della proposta della Commissione
Il regolamento sull'Agenzia europea per la sicurezza marittima, che abroga il regolamento (CE) n. 1406/2002, costituisce una delle cinque proposte legislative adottate dalla Commissione il 1º giugno 2023 come aggiornamento di precedenti pacchetti sulla sicurezza marittima.
L'EMSA svolge una funzione fondamentale per il rafforzamento della sicurezza marittima come ausilio agli Stati membri e alla Commissione, e contribuisce alla transizione verde e digitale del settore marittimo dell'UE. È pertanto essenziale fare in modo che l'Agenzia disponga di un mandato adeguato e di risorse adeguate per proseguire le sue attività negli anni a venire.
L'EMSA ha assunto molte nuove funzioni dall'ultima rilevante modifica del suo mandato, che risale al 2013. In larga maggioranza, però, queste funzioni non si riflettono adeguatamente nel mandato dell'Agenzia. La maggior parte di esse è derivata dall'importanza crescente della transizione verde e della decarbonizzazione del settore, per le quali l'UE è all'avanguardia sia a livello nazionale che internazionale. Inoltre, grazie alla sua vasta raccolta di banche dati e strumenti informatici sviluppati nel tempo, l'Agenzia si trova nella posizione migliore per sostenere la tanto necessaria digitalizzazione dei servizi marittimi, nonché la relativa cibersicurezza e sorveglianza.
Allo stesso tempo occorre adeguare il mandato dell'EMSA alle esigenze future. L'Agenzia deve essere in grado di assumere le nuove funzioni che le saranno affidate dalla futura legislazione dell'UE, come il pacchetto marittimo, che prevede nuove responsabilità per l'Agenzia per coadiuvare gli Stati membri nei settori della sostenibilità e della sicurezza marittima.
Di conseguenza, la proposta di revisione del mandato dell'EMSA riflette il ruolo accresciuto che l'Agenzia svolge già oggi e che si prevede che svolgerà in futuro. Sebbene dettagliato, il mandato dovrebbe rimanere flessibile, per fare in modo che l'EMSA possa rimanere agile nel rispondere alle esigenze degli Stati membri e della Commissione, sia per sostenere l'attuazione di nuove priorità politiche sia per rispondere alle crisi. Il rafforzamento del ruolo dell'EMSA comporta la necessità di ulteriori risorse umane e finanziarie per l'Agenzia.
A causa dei notevoli cambiamenti che hanno riguardato i compiti dell'Agenzia e la sua organizzazione interna, la Commissione ha proposto di sostituire il regolamento (CE) n. 1406/2002 con un nuovo atto legislativo.
3.Osservazioni sulla posizione del Consiglio
La posizione del Consiglio riflette pienamente l'accordo politico raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio il 20 maggio 2025, i cui punti principali sono riportati di seguito.
·Per quanto riguarda le competenze e le funzioni dell'Agenzia, è stata mantenuta la netta maggioranza delle funzioni previste dalla proposta della Commissione, con alcune modifiche redazionali, aggiornamenti per quanto riguarda la versione finale del pacchetto sulla sicurezza marittima recentemente adottato, il riciclaggio delle navi, la valutazione dei rischi di inquinamento, le funzioni di decarbonizzazione, le funzioni di sorveglianza marittima e l'aggiunta di nuove funzioni. È stata tuttavia espunta l'assistenza tecnica dell'EMSA alla Commissione o agli Stati membri in relazione alla direttiva quadro sulla strategia per l'ambiente marino e agli ossidi di azoto (NOx).
·Relativamente agli aspetti internazionali, i colegislatori hanno convenuto che l'EMSA può collocare personale per coadiuvare la Commissione e gli Stati membri presso l'Organizzazione marittima internazionale, con sede a Londra. I colegislatori hanno alfine convenuto di mantenere il riferimento alla strategia internazionale dell'Agenzia che deve essere adottata dal consiglio di amministrazione dell'EMSA nel contesto del documento unico di programmazione dell'Agenzia.
·Per quanto concerne la governance, nonostante la posizione decisa del Consiglio a favore di una riduzione del numero dei rappresentanti della Commissione nel consiglio di amministrazione dell'EMSA, i colegislatori hanno convenuto di mantenere i quattro rappresentanti della Commissione.
·I colegislatori hanno convenuto di sopprimere il comitato esecutivo e il requisito del voto favorevole della Commissione per i progetti di decisione del consiglio di amministrazione relativi alle risorse umane e alle questioni di bilancio. In questo modo il previsto rafforzamento della funzione di supervisione sull'Agenzia della Commissione e degli Stati membri si è ridimensionato.
·La funzione del comitato esecutivo dell'EMSA è però già in parte svolta da un comitato consultivo del comitato che comprende due rappresentanti della Commissione ed è incaricato di preparare le decisioni inerenti alle risorse umane e al bilancio. Quantunque la soppressione del comitato esecutivo possa recare effetti negativi, l'attuale funzione e composizione del comitato consultivo costituiranno un fattore attenuante.
·Durante il trilogo, inoltre, i colegislatori hanno concordato un meccanismo di allerta che sarà attivato qualora la Commissione esprima gravi timori in relazione a proposte di decisione su questioni relative al regolamento finanziario quadro, allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Per quanto riguarda la regola di voto, i colegislatori hanno tuttavia ignorato le forti riserve espresse dalla Commissione e hanno convenuto di passare dall'unanimità alla maggioranza di quattro quinti per le votazioni del consiglio di amministrazione relativamente all'adozione di decisioni dopo l'attivazione del sistema di allerta da parte della Commissione. Ciò indebolirà l'effetto deterrente della disposizione e, di conseguenza, ridurrà la capacità della Commissione di garantire il rispetto del diritto dell'Unione in materia di risorse umane e di bilancio. La Commissione ha rilasciato al proposito una dichiarazione in cui chiede un coordinamento strutturato tra l'Agenzia e il consiglio di amministrazione e la Commissione sui progetti di decisione del consiglio di amministrazione relativi a tali questioni.
·I colegislatori hanno convenuto di modificare le regole di voto in seno al consiglio di amministrazione passando dalla maggioranza assoluta alla maggioranza di due terzi per quanto riguarda il parere sui conti, il regolamento del consiglio di amministrazione, la struttura interna dell'agenzia, gli accordi con i paesi terzi e la nomina, la destituzione e la proroga del mandato del direttore esecutivo. I colegislatori hanno altresì convenuto di reintrodurre l'attuale opzione, per il consiglio di amministrazione, di agire su proposta di destituzione del direttore esecutivo da parte non soltanto della Commissione, ma anche di almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione aventi diritto di voto.
·Per ciò che concerne il direttore esecutivo, i colegislatori hanno convenuto di aggiungere il criterio dell'equilibrio geografico ai principi che devono essere rispettati nell'ambito della procedura di preselezione della Commissione. Hanno inoltre convenuto che, prima della nomina, ed eventualmente anche prima della proroga del suo mandato, il candidato selezionato o il direttore esecutivo in carica sarà invitato a rendere una dichiarazione alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande poste dai membri di quest'ultima.
·I colegislatori hanno convenuto che, per quanto riguarda la proroga del mandato del direttore esecutivo, la duplice valutazione (che tiene conto di una valutazione dei risultati del direttore esecutivo e delle funzioni e delle sfide future dell'Agenzia) deve essere trasmessa per informazione al consiglio di amministrazione, unitamente alla proposta della Commissione di proroga del mandato. I colegislatori hanno inoltre convenuto di sopprimere la disposizione transitoria relativa alla proroga di un anno del mandato dell'attuale direttore esecutivo.
·I colegislatori hanno convenuto di mantenere la possibilità per l'Agenzia di istituire centri regionali negli Stati membri dell'UE, su richiesta della Commissione, al fine di svolgere alcune delle funzioni dell'Agenzia nel modo più efficiente possibile.
·Infine, i colegislatori hanno convenuto di eliminare per il momento la possibilità per l'Agenzia di stabilire e riscuotere commissioni: l'eventuale necessità di istituire uno schema tariffario con l'individuazione dei servizi che potrebbero essere finanziati mediante commissioni sarà valutata nell'ambito della valutazione periodica dell'Agenzia entro cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento.
4.Conclusioni
In uno spirito di compromesso, la Commissione approva i risultati dei negoziati interistituzionali e può pertanto accettare la posizione del Consiglio in prima lettura, consentendo così al Parlamento europeo di adottare il testo finale in seconda lettura.
5.DICHIARAZIONE DELLA COMMISSIONE
La Commissione ha reso una dichiarazione unilaterale, che figura in appendice.
Appendice
Dichiarazione della Commissione sul sistema di allerta per risorse umane e questioni di bilancio (articolo 20, paragrafo 2)
"La Commissione ricorda che l'accordo definitivo raggiunto dai colegislatori sulla proposta modificata di regolamento relativo all'Agenzia europea per la sicurezza marittima ("EMSA") introduce modifiche alla governance rispetto alla proposta della Commissione. Tali modifiche riducono la capacità della Commissione di garantire il rispetto del diritto dell'Unione in tema di risorse umane e di bilancio.
Il passaggio dall'unanimità alla maggioranza dei quattro quinti nel secondo turno di votazioni, di cui all'articolo 20, paragrafo 2, indebolisce l'efficacia della salvaguardia della Commissione a garanzia di una buona amministrazione e una sana gestione finanziaria. Ciò comporta il rischio che, pur di fronte a un'obiezione formale della Commissione, possano comunque essere adottate decisioni contrarie al quadro giuridico applicabile dell'Unione, in particolare al regolamento finanziario quadro, allo statuto dei funzionari e al regime applicabile agli altri agenti dell'Unione europea. Potrebbero inoltre configurarsi gravi rischi finanziari e reputazionali non soltanto per l'EMSA, ma anche per la Commissione e l'Unione europea nel suo complesso.
In tale contesto, la Commissione invita l'Agenzia e il suo consiglio di amministrazione ad attuare un coordinamento tempestivo e strutturato con la Commissione su tutti i progetti di decisione da presentare per l'adozione.".