Bruxelles, 8.10.2025

COM(2025) 639 final

2025/0322(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

Il 3 settembre 2025 la Commissione europea ha adottato proposte di decisioni del Consiglio relative alla firma e alla conclusione di due strumenti giuridici: 1)    l'accordo di partenariato tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ("accordo di partenariato UE-Mercosur"); 2) l'accordo interinale sugli scambi tra l'Unione europea, da una parte, e il Mercato comune del Sud, la Repubblica argentina, la Repubblica federativa del Brasile, la Repubblica del Paraguay e la Repubblica orientale dell'Uruguay, dall'altra ("accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur"). L'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur sarà abrogato e sostituito dall'accordo di partenariato UE-Mercosur una volta che quest'ultimo sarà stato pienamente ratificato e sarà entrato in vigore. 

Entrambi gli accordi concedono un trattamento preferenziale ai prodotti originari dei paesi del Mercosur o destinati a tali paesi, e nel contempo tutelano i produttori dell'Unione di prodotti sensibili nel settore agricolo limitando le preferenze ai contingenti tariffari. Al fine di contrastare i possibili effettivi negativi delle riduzioni tariffarie, le clausole di salvaguardia bilaterali incluse in entrambi gli accordi consentono la revoca temporanea delle preferenze tariffarie anche per i prodotti il cui accesso al mercato è vincolato dai limiti insiti nei contingenti tariffari. Un ritardo nell'applicazione di misure di salvaguardia giustificate potrebbe arrecare agli agricoltori dell'Unione in uno o più Stati membri un pregiudizio difficilmente rimediabile.

L'obiettivo della proposta allegata è integrare nel diritto dell'Unione europea le disposizioni di salvaguardia contenute nell'accordo di partenariato UE-Mercosur e nell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per quanto riguarda i prodotti agricoli. La presente proposta stabilisce procedure per garantire un'attuazione tempestiva ed efficace delle misure di salvaguardia bilaterali per i prodotti agricoli. Essa contiene disposizioni specifiche per quanto riguarda determinati prodotti agricoli sensibili. 

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Il capo sulle misure di salvaguardia bilaterali contenuto negli accordi prevede la possibilità di sospendere la liberalizzazione tariffaria oppure di ripristinare l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita qualora, per effetto di una liberalizzazione degli scambi, le importazioni vengano effettuate in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da arrecare (o minacciare di arrecare) un grave pregiudizio ai produttori interni del prodotto simile o direttamente concorrente. Per garantire l'operatività di tali misure, dette disposizioni dovrebbero essere integrate nel diritto dell'Unione europea; occorre inoltre specificare gli aspetti procedurali della loro applicazione e i diritti delle parti interessate.

Il regolamento (UE) 2019/287 1 attua le clausole di salvaguardia e altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi conclusi tra l'Unione europea e determinati paesi terzi (Singapore, Vietnam, Giappone, Nuova Zelanda, Kenya e Cile). Gli scambi di prodotti agricoli con i partner del Mercosur sono però particolarmente sensibili e giustificano l'adozione di un atto giuridico specifico. A tale riguardo, al momento dell'adozione delle proposte relative alla firma e alla conclusione degli accordi, la Commissione ha assunto l'impegno politico di proporre con urgenza un atto in forza del quale provvede: 1) a seguire da vicino il mercato e a riferire due volte l'anno al Parlamento europeo e al Consiglio in materia; 2) ad avviare e concludere le inchieste di salvaguardia in tempi più brevi rispetto a quelli previsti dal regolamento (UE) 2019/287; 3) ad avviare un'inchiesta di salvaguardia nel momento in cui le importazioni aumentano e/o i prezzi diminuiscono in una misura predeterminata, in assenza di indicazioni contrarie.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La proposta è coerente con le altre normative dell'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

Articolo 207 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

La proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio costituisce lo strumento giuridico per l'attuazione delle clausole di salvaguardia dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dell'articolo 5, paragrafo 3, TUE, il principio di sussidiarietà non si applica nei settori di competenza esclusiva dell'Unione. L'unione doganale e la politica commerciale comune figurano tra i settori di competenza esclusiva dell'Unione di cui all'articolo 3 TFUE. Tale politica comprende la negoziazione di accordi commerciali e l'adozione di misure di politica commerciale, comprese le riduzioni tariffarie, a norma, tra l'altro, dell'articolo 207 TFUE.

Proporzionalità

La proposta della Commissione è conforme al principio di proporzionalità ed è necessaria per la definizione di procedure atte a garantire l'effettiva attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur e dell'accordo di partenariato UE-Mercosur. Un ritardo nell'applicazione di misure di salvaguardia giustificate potrebbe arrecare agli agricoltori dell'UE in uno o più Stati membri un pregiudizio difficilmente rimediabile.

Scelta dell'atto giuridico

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non pertinente.

Consultazioni dei portatori di interessi

Non pertinente.

Assunzione e uso di perizie

Non pertinente.

Valutazione d'impatto

La presente proposta di regolamento deriva direttamente dai testi dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur e dell'accordo di partenariato UE-Mercosur. Non è pertanto necessaria una valutazione d'impatto. La presente proposta si basa in parte sul regolamento (UE) 2019/287.

Efficienza normativa e semplificazione

Non pertinente.

Diritti fondamentali

Il regolamento proposto è coerente con i trattati e la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea in quanto non limiterebbe l'esercizio di alcun diritto fondamentale, come la libertà professionale, dato che le misure di salvaguardia possono essere messe in atto qualora si verifichi il rischio di un grave pregiudizio per i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il regolamento proposto non comporta costi (spese) supplementari per il bilancio dell'Unione.

Il regolamento proposto non incide sulla voce "Entrate" del bilancio in misura ulteriore rispetto al capo sulle misure di salvaguardia bilaterali dell'accordo stesso.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non pertinente.

Documenti esplicativi (per le direttive)

Non pertinente.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 stabilisce l'ambito di applicazione e consente alla Commissione di modificare l'allegato in relazione ai prodotti sensibili.

L'articolo 2 contiene le definizioni dei termini più importanti utilizzati nel regolamento, tra cui "accordo", "clausola di salvaguardia bilaterale", "parti interessate" e altri concetti di rilievo.

L'articolo 3 stabilisce i principi in base ai quali possono essere adottate misure di salvaguardia, tra cui le condizioni riguardanti l'aumento delle importazioni che arreca o minaccia di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

L'articolo 4 prevede un monitoraggio periodico dei mercati dei prodotti sensibili da parte della Commissione, in collaborazione con gli Stati membri e i portatori di interessi del settore, al fine di valutare l'andamento delle importazioni e il relativo impatto.

L'articolo 5 disciplina l'apertura di inchieste in risposta a richieste degli Stati membri o dei rappresentanti dell'industria dell'Unione qualora vi siano elementi che dimostrano l'esistenza o la minaccia di un grave pregiudizio.

L'articolo 6 stabilisce una procedura accelerata per l'avvio delle inchieste riguardanti specificamente i prodotti sensibili.

L'articolo 7 disciplina lo svolgimento delle inchieste dopo il loro avvio, anche in relazione alla raccolta dei dati, alla consultazione dei portatori di interessi e alla determinazione del grave pregiudizio che può derivarne per l'industria dell'Unione.

L'articolo 8 stabilisce misure di vigilanza preventive di durata limitata per il monitoraggio dell'andamento delle importazioni che può portare a situazioni tali da giustificare l'adozione di misure di salvaguardia.

L'articolo 9 disciplina l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche in cui un ritardo potrebbe arrecare un danno irreparabile, specificando le condizioni e la durata di tali misure. Il Paraguay è esentato dall'applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie alle condizioni descritte nell'accordo.

L'articolo 10 disciplina la chiusura delle inchieste e dei procedimenti quando non ricorrono le condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia e prevede anche la pubblicazione di una relazione sulle constatazioni.

L'articolo 11 prevede l'adozione di misure di salvaguardia definitive nei casi in cui le inchieste confermano che sono soddisfatti i criteri relativi al grave pregiudizio, tenendo conto della tutela delle informazioni riservate. Il Paraguay è esentato dall'applicazione delle misure di salvaguardia definitive alle condizioni descritte nell'accordo.

L'articolo 12 disciplina la durata e la possibilità di proroga delle misure di salvaguardia, stabilendone la durata totale massima e prevedendo che siano applicate unicamente nella misura necessaria a proteggere l'industria dell'Unione.

L'articolo 13 prevede misure di riservatezza volte a proteggere le informazioni sensibili ricevute durante le procedure stabilite dal regolamento, specificando le condizioni per la richiesta di riservatezza.

L'articolo 14 prevede che la Commissione presenti al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione e sull'impatto delle misure di salvaguardia e su altre attività connesse.

L'articolo 15 prevede l'adozione di misure di salvaguardia specificamente per le regioni ultraperiferiche dell'Unione in caso di grave deterioramento economico dovuto alle condizioni di importazione.

Gli articoli 16 e 17 conferiscono alla Commissione il potere di adottare gli atti delegati necessari per modificare l'allegato relativo ai prodotti sensibili.

L'articolo 18 disciplina la procedura del comitato che assiste la Commissione.

L'articolo 19 disciplina l'entrata in vigore del presente regolamento, precisando che esso sarà applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dalla data specificata.

L'articolo 20 stabilisce che il regolamento è applicabile sia all'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur sia all'accordo di partenariato UE-Mercosur, delineando la transizione tra tali accordi e i loro effetti giuridici.

2025/0322 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)L'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur ("ITA") e l'accordo di partenariato UE-Mercosur ("EMPA") concedono ai prodotti originari dei paesi del Mercosur o destinati a tali paesi un trattamento preferenziale e comprendono clausole di salvaguardia bilaterali per la revoca temporanea delle preferenze tariffarie. Le specificità di alcuni prodotti agricoli oggetto di tali accordi e la situazione vulnerabile delle regioni ultraperiferiche dell'Unione di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) richiedono misure specifiche.

(2)L'EMPA e l'ITA mirano a tutelare i produttori dell'Unione di prodotti sensibili nel settore agricolo limitando le preferenze ai contingenti tariffari.

(3)L'Unione mantiene il diritto di adottare misure di salvaguardia globali in conformità dell'accordo OMC, dell'ITA e dell'EMPA.

(4)L'Unione è determinata a fare un uso rapido ed efficace delle clausole di salvaguardia bilaterali per contrastare i possibili effetti negativi delle riduzioni tariffarie a norma dell'EMPA e dell'ITA, anche per i prodotti il cui accesso al mercato è vincolato dai limiti insiti nei contingenti tariffari.

(5)È necessario stabilire procedure per garantire l'effettiva applicazione delle clausole di salvaguardia bilaterali per i prodotti agricoli.

(6)Un ritardo nell'applicazione di misure di salvaguardia giustificate potrebbe arrecare agli agricoltori dell'UE in uno o più Stati membri un pregiudizio difficilmente rimediabile.

(7)È pertanto opportuno stabilire procedure specifiche coerenti con l'accordo per fare in modo che le clausole di salvaguardia bilaterali dell'EMPA e dell'ITA siano attuate in modo tempestivo in relazione a taluni prodotti agricoli sensibili.

(8)Le misure di salvaguardia possono essere prese in considerazione solo laddove il prodotto in questione sia importato nell'Unione in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione dell'Unione, e a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio ai produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti. Le misure di salvaguardia dovrebbero assumere una delle forme indicate nell'accordo.

(9)Il seguito dato all'EMPA e all'ITA e il relativo riesame, lo svolgimento di inchieste e, se del caso, l'adozione di misure di salvaguardia dovrebbero svolgersi nel modo più trasparente possibile.

(10)Gli Stati membri dovrebbero informare la Commissione in merito a qualsiasi andamento delle importazioni che potrebbe rendere necessaria l'adozione di misure di salvaguardia.

(11)L'affidabilità delle statistiche relative a tutte le importazioni nell'Unione in provenienza dai paesi interessati è fondamentale nel determinare se siano soddisfatte le condizioni per l'adozione di misure di salvaguardia.

(12)Un attento monitoraggio dei prodotti sensibili dovrebbe facilitare l'adozione di decisioni tempestive in merito all'eventuale apertura di inchieste e alla successiva adozione di misure di salvaguardia. La Commissione dovrebbe pertanto monitorare regolarmente le importazioni dei prodotti sensibili a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ITA o dell'EMPA. Il monitoraggio dovrebbe essere esteso ad altri prodotti o settori ove il corrispondente settore industriale dell'Unione presenti una richiesta debitamente motivata alla Commissione.

(13)È anche necessario fissare i termini per l'apertura delle inchieste e per le decisioni sull'opportunità di adottare misure di salvaguardia, affinché tali decisioni siano prese rapidamente, così da accrescere la certezza del diritto per gli operatori economici interessati.

(14)In circostanze critiche, la Commissione è tenuta a adottare rapidamente misure di salvaguardia provvisorie.

(15)Le misure di salvaguardia dovrebbero essere applicate solo nei limiti e per il tempo necessari a prevenire un grave pregiudizio e a facilitare l'adeguamento. È opportuno stabilire la durata massima delle misure di salvaguardia e fissare disposizioni specifiche riguardanti la proroga e il riesame di tali misure.

(16)Al fine di modificare l'allegato del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica dell'elenco dei prodotti classificati come sensibili. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 (2). In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

(17)L'attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e la predisposizione di criteri trasparenti per la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie previsti nell'accordo richiedono condizioni uniformi per l'adozione di misure di salvaguardia provvisorie e definitive, l'adozione di misure di vigilanza preventive, la chiusura di un'inchiesta senza adozione di misure e la sospensione temporanea delle preferenze tariffarie.

(18)È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

(19)Per l'adozione di misure di vigilanza preventive e di misure di salvaguardia provvisorie, dati gli effetti di dette misure e loro sequenzialità rispetto all'adozione di misure di salvaguardia definitive, si dovrebbe fare ricorso alla procedura consultiva. Per l'adozione di misure di salvaguardia definitive e per il riesame di tali misure dovrebbe applicarsi la procedura d'esame.

(20)La Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili laddove sussistano imperativi motivi di urgenza qualora, in casi debitamente giustificati, un ritardo nell'adozione di misure di salvaguardia provvisorie arrechi un danno difficilmente riparabile, oppure per evitare un impatto negativo sul mercato dell'Unione derivante da un aumento delle importazioni.

(21)È opportuno provvedere al trattamento delle informazioni riservate in modo da evitare la divulgazione di segreti commerciali.

(22)La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione delle misure di salvaguardia,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

Il presente regolamento stabilisce le disposizioni per l'attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali contenute nell'EMPA e nell'ITA in relazione ai prodotti agricoli.

Su richiesta debitamente giustificata del settore industriale dell'Unione interessato o di propria iniziativa, la Commissione può modificare l'allegato per quanto riguarda l'elenco dei prodotti sensibili.

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1."accordo": l'ITA e, dopo la sua entrata in vigore, l'EMPA;

2."clausola di salvaguardia bilaterale": una disposizione relativa alla sospensione temporanea delle preferenze tariffarie che figura nel capo dell'accordo riguardante le misure di salvaguardia bilaterali;

3."parti interessate": le parti interessate dalle importazioni del prodotto, tra cui:

i)gli esportatori o i produttori stranieri o gli importatori di un prodotto oggetto d'inchiesta, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori, esportatori o importatori del prodotto in questione;

ii)il governo della parte esportatrice; e

iii)i produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nella parte importatrice, ovvero un'associazione commerciale o di categoria i cui membri siano in maggioranza produttori del prodotto simile o direttamente concorrente nel territorio della parte importatrice;

4."industria dell'Unione": l'insieme dei produttori dell'Unione del prodotto simile o direttamente concorrente che operano nel territorio dell'Unione, oppure i produttori dell'Unione la cui produzione complessiva del prodotto simile o direttamente concorrente rappresenti normalmente più del 50 % e in circostanze eccezionali non meno del 25 % della produzione totale di tale prodotto;

5."grave pregiudizio", un danno generale significativo alla posizione dell'industria dell'Unione;

6."minaccia di grave pregiudizio": un grave pregiudizio che è chiaramente imminente, sulla base di fatti e non semplicemente di supposizioni, congetture o remote possibilità;

7."prodotti": i prodotti agricoli elencati nell'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC soggetti a un impegno di riduzione tariffaria secondo quanto indicato nell'appendice 2-A-1 (Tabella di soppressione dei dazi per l'Unione europea) dell'accordo;

8."prodotti sensibili": i prodotti di cui all'allegato;

9."prodotto simile o direttamente concorrente":

i)un prodotto identico, cioè uguale sotto tutti gli aspetti al prodotto considerato;

ii)un altro prodotto che, pur non essendo uguale sotto tutti gli aspetti, presenta caratteristiche molto vicine a quelle del prodotto considerato; o

iii)un prodotto che, in considerazione del suo grado di sostituibilità, delle sue caratteristiche fisiche di base e delle sue specifiche tecniche, degli usi finali e dei canali di distribuzione, è in concorrenza diretta nel mercato interno della parte importatrice;

questo elenco non è esaustivo, né i criteri citati, singolarmente o combinati, costituiscono necessariamente una base di giudizio determinante;

10."periodo transitorio":

i)un periodo di 12 anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo; o

ii)per le merci per le quali la tabella di soppressione dei dazi dell'Unione prevede la soppressione dei dazi in 10 anni o più, 18 anni dalla data di entrata in vigore dell'accordo;

11."paese interessato": il Mercosur in quanto soggetto unico o uno o più Stati del Mercosur che sono parti dell'accordo.

Articolo 3

Principi

1.Una misura di salvaguardia può essere adottata conformemente al presente regolamento qualora un prodotto originario di un paese interessato sia importato nell'Unione:

(a)in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o in relazione alla produzione dell'Unione; e

(b)a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e

(c)qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto all'effetto degli obblighi assunti nel quadro dell'accordo, tra cui la riduzione o la soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

2.Una misura di salvaguardia può assumere una delle seguenti forme:

(a)la sospensione di un'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato, prevista all'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell'accordo con il paese interessato;

(b)un aumento dell'aliquota del dazio doganale sul prodotto interessato fino a un livello che non superi quello corrispondente alla più bassa delle seguenti aliquote:

(c)l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita applicata al prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura di salvaguardia; o

(d)l'aliquota di base del dazio doganale specificata nell'allegato 2-A (Tabella di soppressione dei dazi) dell'accordo con il paese interessato.

Articolo 4

Monitoraggio

1.La Commissione monitora regolarmente il mercato dell'Unione dei prodotti sensibili, in particolare per quanto riguarda l'andamento delle importazioni e delle esportazioni, la produzione e l'evoluzione dei prezzi. A tal fine la Commissione coopera regolarmente e procede a scambi periodici di dati con gli Stati membri e l'industria dell'Unione.

2.La Commissione valuta rapidamente la situazione del mercato in base al monitoraggio di cui al paragrafo 1, stabilendo i collegamenti tra il possibile aumento delle importazioni dei prodotti sensibili in questione e l'evoluzione della produzione e/o del consumo, del prezzo e della quota di mercato sul mercato dell'Unione, nonché delle esportazioni dall'Unione.

3.Ogni sei mesi la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione di monitoraggio in cui valuta l'impatto delle importazioni di prodotti sensibili che beneficiano di un accesso preferenziale al mercato ai sensi dell'accordo. Tali relazioni riguardano il mercato dell'Unione e, se del caso, anche la situazione in uno o più Stati membri.

Articolo 5

Apertura di un'inchiesta

1.La Commissione apre un'inchiesta su richiesta di uno Stato membro, di una persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, o di un'associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

2.La richiesta di apertura di un'inchiesta contiene le seguenti informazioni:

(a)la denominazione e la descrizione del prodotto interessato importato, la relativa voce tariffaria e il trattamento tariffario in vigore, nonché la denominazione e la descrizione del prodotto simile o direttamente concorrente;

(b)i nomi e gli indirizzi dei produttori o dell'associazione che presentano la richiesta, se applicabile;

(c)se ragionevolmente disponibile, un elenco di tutti i produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente;

(d)il volume di produzione dei produttori che presentano, o in rappresentanza dei quali è presentata, la domanda e una stima della produzione di altri produttori noti del prodotto simile o direttamente concorrente;

(e)il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato in termini assoluti e relativi, per un periodo di almeno 36 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di apertura di un'inchiesta per cui sono disponibili informazioni;

(f)il livello dei prezzi all'importazione durante lo stesso periodo e il prezzo di prodotti simili o direttamente concorrenti; e

(g)la quota di mercato interno assorbita dall'aumento delle importazioni e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite sul mercato interno, della produzione, delle scorte, dei prezzi del mercato dell'Unione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e delle perdite e dell'occupazione per un periodo pari almeno agli ultimi 36 (trentasei) mesi precedenti la presentazione della richiesta per cui sono disponibili informazioni.

3.L'ambito del prodotto oggetto dell'inchiesta può interessare una o più linee tariffarie o uno o più sottosegmenti di una o più linee tariffarie, a seconda delle circostanze specifiche del mercato, oppure può seguire una segmentazione del prodotto comunemente applicata nell'industria dell'Unione.

4.Può essere aperta un'inchiesta anche qualora si verifichi un'impennata delle importazioni concentrata in uno o più Stati membri, purché esistano sufficienti elementi di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, accertati in base ai fattori di cui all'articolo 7, paragrafo 5.

5.La Commissione fornisce agli Stati membri una copia della richiesta di apertura di un'inchiesta prima che questa sia aperta.

6.Qualora ritenga che esistano elementi di prova prima facie sufficienti per giustificare l'apertura di un'inchiesta, la Commissione apre l'inchiesta e pubblica un avviso di apertura dell'inchiesta ("avviso di apertura") nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. L'inchiesta è aperta entro un mese dalla data in cui la Commissione riceve la richiesta a norma del paragrafo 1.

7.Conformemente all'accordo, l'avviso di apertura contiene le seguenti informazioni:

(a)il nome del richiedente;

(b)la descrizione completa del prodotto importato oggetto dell'inchiesta e la relativa classificazione nel sistema armonizzato;

(c)il termine per la richiesta di audizioni;

(d)i termini per la registrazione come parte interessata e per la presentazione di informazioni, dichiarazioni e altri documenti;

(e)l'indirizzo presso il quale è possibile visionare la domanda e gli altri documenti relativi all'inchiesta;

(f)il nome, l'indirizzo e l'indirizzo di posta elettronica o il numero di telefono o di fax dell'istituzione che può fornire ulteriori informazioni;

(g)una sintesi dei fatti su cui si è basata l'apertura dell'inchiesta, che comprenda i dati sulle importazioni presuntamente aumentate in termini assoluti o in relazione alla produzione totale, nonché un'analisi della situazione dell'industria interna in base a tutti gli elementi forniti nella domanda.

Articolo 6

Apertura di un'inchiesta in relazione a prodotti sensibili

1.Fatto salvo l'articolo 5, la Commissione apre senza indugio un'inchiesta in relazione a prodotti sensibili qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie, ottenuti ad esempio grazie al monitoraggio e alla valutazione della situazione del mercato di cui all'articolo 4, paragrafi 1 e 2, di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione, anche nei casi in cui può essere geograficamente concentrato in uno o più Stati membri.

2.La Commissione valuta in via prioritaria se esistano tali elementi di prova prima facie nei casi in cui vi sia un'impennata delle importazioni o un calo dei prezzi sul mercato interno concentrati in uno o più Stati membri, oppure nei casi in cui vi sia un'impennata delle importazioni o un calo del prezzo di un prodotto e i produttori dell'Unione di prodotti simili o direttamente concorrenti siano prevalentemente stabiliti in uno o più Stati membri.

3.In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il volume delle importazioni a condizioni preferenziali di un determinato prodotto da un paese interessato aumenti di norma di oltre il 10% su base annua, la Commissione considera tale aumento un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tali importazioni dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 10 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

4.In assenza di indicazioni contrarie, nel caso in cui il prezzo medio all'importazione di un determinato prodotto originario di un paese interessato e importato nell'Unione a condizioni preferenziali diminuisca di norma di oltre il 10% su base annua, la Commissione considera tale calo un elemento di prova prima facie di un grave pregiudizio o della minaccia di un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione se, al tempo stesso, il prezzo medio all'importazione per tale prodotto dal paese interessato è di norma inferiore di almeno il 10 % al prezzo medio praticato sul mercato interno dei prodotti simili o direttamente concorrenti durante lo stesso periodo, sulla base dei dati disponibili.

Articolo 7

Conduzione dell'inchiesta

1.In seguito alla pubblicazione dell'avviso di apertura ai sensi dell'articolo 5, paragrafi 6 e 7, la Commissione apre un'inchiesta.

2.La Commissione può chiedere agli Stati membri di fornire informazioni e gli Stati membri adottano tutti i provvedimenti necessari per dare seguito a questo tipo di richieste. Se le informazioni richieste presentano un interesse generale e non sono riservate ai sensi dell'articolo 13, esse sono aggiunte ai fascicoli non riservati secondo quanto previsto al paragrafo 9 del presente articolo.

3.Per quanto possibile, l'inchiesta è conclusa entro sei mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tale termine può essere prorogato di ulteriori tre mesi in circostanze eccezionali, quali il coinvolgimento di un numero insolitamente elevato di parti interessate o situazioni di mercato complesse. La Commissione notifica ogni proroga a tutte le parti interessate e ne illustra i motivi. Se un'inchiesta riguarda prodotti sensibili, la Commissione la conclude quanto prima, al fine di adottare una decisione definitiva entro quattro mesi dalla data di pubblicazione dell'avviso di apertura nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

4.La Commissione raccoglie tutte le informazioni che ritiene necessarie per determinare le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e, se del caso, procede alla loro verifica.

5.La Commissione valuta tutti i fattori pertinenti di natura oggettiva e quantificabile che incidono sulla situazione dell'industria dell'Unione, in particolare il tasso e l'entità dell'aumento delle importazioni del prodotto interessato, in termini assoluti e relativi, la quota di mercato interno assorbita da tale aumento e le variazioni relative all'industria dell'Unione con riferimento al livello delle vendite, della produzione, della produttività, dell'utilizzo degli impianti, dei profitti e perdite e dell'occupazione. Tale elenco non è esaustivo e la Commissione può prendere in considerazione anche altri fattori pertinenti per stabilire l'esistenza di un grave pregiudizio o la minaccia di grave pregiudizio, quali scorte, prezzi, rendimento del capitale investito, flusso di cassa, livello di quote di mercato e altri fattori che arrecano, possono aver arrecato, o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria dell'Unione.

6.Le parti interessate che hanno presentato informazioni a norma dell'articolo 5, paragrafo 7, lettera d), e i rappresentanti del paese interessato possono, previa richiesta scritta, esaminare tutte le informazioni ottenute dalla Commissione nel quadro dell'inchiesta, diverse dai documenti interni elaborati dalle autorità dell'Unione o dalle autorità degli Stati membri, purché tali informazioni siano pertinenti per la presentazione del loro caso, non siano riservate ai sensi dell'articolo 13, e siano utilizzate dalla Commissione nell'ambito dell'inchiesta. Le parti interessate possono inoltre comunicare le loro osservazioni su tali informazioni. La Commissione prende in considerazione tali osservazioni se sono suffragate da sufficienti elementi di prova prima facie.

7.La Commissione assicura che tutte le statistiche e tutti i dati utilizzati ai fini dell'inchiesta siano rappresentativi, disponibili, comprensibili, trasparenti e verificabili.

8.Non appena vi siano i necessari presupposti tecnici la Commissione si impegna a garantire un accesso online protetto da password al file non riservato ("piattaforma online") che gestisce e attraverso il quale sono diffuse tutte le informazioni pertinenti e non riservate ai sensi dell'articolo 13. Alle parti interessate, agli Stati membri e al Parlamento europeo è garantito l'accesso a tale piattaforma online.

9.La Commissione sente le parti interessate, in particolare qualora ne abbiano fatto richiesta scritta entro il termine fissato nell'avviso di apertura pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e abbiano dimostrato che i risultati dell'inchiesta potrebbero avere un'incidenza su di esse e che esistono motivi specifici per una loro audizione. La Commissione sente nuovamente le parti interessate se sussistono motivi specifici in tal senso.

10.La Commissione agevola l'accesso all'inchiesta da parte di settori dell'industria diversificati e frammentati, che sono composti prevalentemente da piccole e medie imprese (PMI), mediante un apposito helpdesk per le PMI, ad esempio favorendone la conoscenza, fornendo informazioni e spiegazioni generali sulle procedure e sulle modalità di presentazione di una richiesta, pubblicando questionari standard in tutte le lingue ufficiali dell'Unione e rispondendo a quesiti di ordine generale che non riguardano casi specifici. L'helpdesk per le PMI mette a disposizione formulari standard per le statistiche da presentare a fini di legittimazione ad agire e questionari.

11.Qualora le informazioni non siano fornite nei termini stabiliti dalla Commissione, o qualora lo svolgimento dell'inchiesta sia gravemente ostacolato, la Commissione può pervenire a una decisione in base agli elementi disponibili. Qualora rilevi che una parte interessata o un terzo le ha fornito informazioni false o ingannevoli, la Commissione non tiene conto di tali informazioni e può avvalersi degli elementi disponibili.

12.La Commissione nomina al suo interno un consigliere-auditore i cui poteri e responsabilità sono stabiliti in un mandato adottato dalla Commissione e che tutela l'effettivo esercizio dei diritti procedurali delle parti interessate.

13.La Commissione comunica per iscritto al paese interessato l'apertura di un'inchiesta.

Articolo 8

Misure di vigilanza preventive

1.La Commissione può adottare misure di vigilanza preventive per quanto riguarda le importazioni di un prodotto in provenienza da un paese interessato, qualora l'andamento delle importazioni di tale prodotto sia tale da condurre ad una delle situazioni di cui agli articoli 3, 5 e 6. Tali misure di vigilanza preventive sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

2.Le misure di vigilanza preventive sono valide per un periodo limitato. Salvo disposizioni contrarie, la loro validità scade alla fine del secondo semestre successivo a quello nel quale sono state introdotte.

Articolo 9

Adozione di misure di salvaguardia provvisorie

1.La Commissione adotta misure di salvaguardia provvisorie in circostanze critiche nelle quali è probabile che un ritardo provochi un danno difficilmente riparabile, che richiedono un'azione immediata qualora essa determini preliminarmente, sulla base dei fattori di cui all'articolo 7, paragrafo 5, l'esistenza di sufficienti elementi di prova prima facie del fatto che un prodotto originario del paese interessato sia importato:

(a)in quantità talmente elevate, in assoluto o in relazione alla produzione dell'Unione; e

(b)a condizioni tali da arrecare, o minacciare di arrecare, un grave pregiudizio all'industria dell'Unione; e

(c)qualora l'aumento delle importazioni sia dovuto alla riduzione o alla soppressione dei dazi doganali su tale prodotto.

2.Tali misure di salvaguardia provvisorie sono adottate per mezzo di atti di esecuzione in conformità della procedura consultiva di cui all'articolo 18, paragrafo 2.

3.Nel caso di prodotti sensibili, sono adottate misure di salvaguardia provvisorie in conformità della procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4, senza indugio e in ogni caso entro un termine massimo di 21 giorni dall'apertura dell'inchiesta per evitare danni difficilmente riparabili all'industria dell'Unione, anche qualora tali danni siano geograficamente concentrati in uno o più Stati membri.

4.Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati, qualora uno Stato membro chieda l'intervento immediato della Commissione, e qualora siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 18, paragrafo 4. La Commissione adotta una decisione entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta.

5.Le misure di salvaguardia provvisorie non si applicano per più di duecento giorni di calendario.

6.Qualora le misure di salvaguardia provvisorie siano abrogate perché dall'inchiesta risulta che non sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, i dazi doganali riscossi in applicazione di tali misure di salvaguardia provvisorie sono rimborsati tempestivamente.

7.Le misure di salvaguardia provvisorie si applicano a tutti i prodotti immessi in libera pratica dalla data di entrata in vigore di tali misure. Tali misure non pregiudicano tuttavia l'immissione in libera pratica dei prodotti già avviati verso l'Unione, qualora non sia possibile mutare la destinazione di detti prodotti.

8.Qualora la Commissione stabilisca che una misura di salvaguardia provvisoria si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall'applicazione della misura, a meno che l'esito di un'inchiesta non dimostri che l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.

Articolo 10

Chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure

1.Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, non sono soddisfatte, la Commissione pubblica una decisione di chiusura dell'inchiesta e dei procedimenti secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

2.La Commissione rende pubblica una relazione in cui illustra i risultati e le conclusioni motivate cui è pervenuta in merito a tutte le questioni rilevanti di fatto e di diritto, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 13.

Articolo 11

Adozione di misure di salvaguardia definitive

1.Qualora un'inchiesta porti a concludere che le condizioni di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono soddisfatte, la Commissione può adottare misure di salvaguardia definitive secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 18, paragrafo 3.

2.La Commissione rende pubblica una relazione contenente una sintesi dei dati di fatto e delle considerazioni pertinenti alla decisione, tenendo in debito conto la protezione delle informazioni riservate ai sensi dell'articolo 13.

3.La Commissione non applica, proroga o mantiene in vigore una misura di salvaguardia bilaterale oltre la scadenza del periodo transitorio.

4.Qualora la Commissione stabilisca che una misura si applica al Mercosur in quanto soggetto unico, il Paraguay è esentato dall'applicazione della misura, a meno che l'esito di un'inchiesta non dimostri che l'esistenza di un grave pregiudizio o di una minaccia di grave pregiudizio è causata anche dalle importazioni di prodotti dal Paraguay a condizioni preferenziali.

Articolo 12

Durata e riesame delle misure di salvaguardia

1.Una misura di salvaguardia resta in vigore solo per il periodo necessario a prevenire o a porre rimedio al grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e a facilitare l'adeguamento. Tale periodo non supera due anni, salvo che non sia prorogato a norma del paragrafo 2.

2.La durata iniziale della misura di salvaguardia di cui al paragrafo 1 può essere prorogata fino a due anni, purché la misura di salvaguardia continui ad essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione e purché esistano elementi di prova del fatto che l'adeguamento dell'industria dell'Unione è in corso. Nel caso di prodotti sensibili, una misura di salvaguardia è prorogata fino a due anni, purché continui a essere necessaria per prevenire o porre rimedio a un grave pregiudizio per l'industria dell'Unione.

3.Una misura di salvaguardia non è applicata una seconda volta all'importazione di un prodotto di cui all'allegato 2-A che è già stato assoggettato alla stessa misura, a meno che non sia trascorso un intervallo di tempo pari alla metà della durata totale della precedente misura di salvaguardia.

4.Ogni Stato membro, persona fisica o giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione o associazione priva di personalità giuridica che agisca a nome dell'industria dell'Unione, può richiedere una proroga di cui al paragrafo 2 del presente articolo. In tale caso, prima di decidere sulla proroga la Commissione può procedere a un riesame per indagare se le condizioni di cui al paragrafo 2 sono soddisfatte visti i fattori di cui all'articolo 7, paragrafo 5. La Commissione può iniziare tale riesame di propria iniziativa qualora esistano sufficienti elementi di prova prima facie che le condizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano soddisfatte. Le misure di salvaguardia restano in vigore in attesa dell'esito di tale riesame.

5.L'avviso di apertura di cui al paragrafo 4 del presente articolo è pubblicato conformemente all'articolo 5, paragrafi 6 e 7. Il riesame è condotto in conformità dell'articolo 7.

6.Ogni decisione relativa a una proroga a norma del paragrafo 2 del presente articolo è adottata conformemente agli articoli 10 e 11.

7.La durata totale di una misura di salvaguardia non supera i quattro anni, compresi il periodo di applicazione di eventuali misure di salvaguardia provvisorie, il periodo iniziale di applicazione e ogni relativa proroga.

Articolo 13

Riservatezza

1.Le informazioni ricevute a norma del presente regolamento sono utilizzate ai soli fini per cui sono state richieste.

2.Le informazioni a carattere riservato e le informazioni fornite in via riservata, ricevute a norma del presente regolamento, non sono divulgate senza l'espresso consenso di chi le ha fornite.

3.Ogni richiesta di riservatezza indica i motivi per i quali le informazioni dovrebbero essere riservate. Alle parti interessate che comunicano informazioni riservate è chiesto di fornire una sintesi non riservata delle stesse. Tale sintesi è sufficientemente dettagliata da permettere un ragionevole livello di comprensione della sostanza delle informazioni riservate. In circostanze eccezionali, le parti interessate possono precisare che tali informazioni non possono essere sintetizzate. In tali casi, le parti interessate devono motivare le ragioni per le quali una sintesi non è possibile. Tuttavia, se dovesse risultare evidente che la richiesta di riservatezza non è giustificata e se chi ha fornito le informazioni non desidera né renderle pubbliche né autorizzarne la divulgazione in termini generali o sotto forma di riassunto, si può non tener conto dell'informazione in questione.

4.Se le informazioni concernenti la produzione, la capacità produttiva, l'occupazione, i salari, il volume e il valore delle vendite sul mercato interno o il prezzo medio sono comunicate in via riservata, la Commissione provvede affinché siano presentate sintesi non riservate significative che divulghino almeno dati aggregati o, nei casi in cui la divulgazione di dati aggregati metterebbe a rischio la riservatezza dei dati della società, indici per ciascun periodo di 12 mesi oggetto dell'inchiesta, in modo da garantire l'adeguato diritto di difesa delle parti interessate. A tale riguardo, le richieste di riservatezza dovrebbero essere prese in considerazione in situazioni in cui particolari strutture del mercato o dell'industria interna lo giustifichino. La presente disposizione non impedisce la presentazione di sintesi non riservate più dettagliate.

5.Le richieste di riservatezza non sono giustificate per informazioni relative alle norme tecniche e di qualità di base o agli usi di base del prodotto interessato. Le richieste di riservatezza per informazioni riguardanti l'identità di richiedenti e di altre imprese produttrici note estranei all'istanza sono giustificate solo in circostanze eccezionali, che devono essere debitamente motivate dalla Commissione. A tale riguardo, semplici asserzioni non sono sufficienti a giustificare le richieste di riservatezza. Se l'identità dei richiedenti non può essere divulgata, la Commissione comunica il numero totale di produttori inclusi nell'industria interna e la percentuale della produzione rappresentata dai richiedenti rispetto alla produzione totale dell'industria interna.

6.Le informazioni sono in ogni caso considerate riservate se la loro divulgazione può avere conseguenze negative rilevanti per chi le ha fornite o per la fonte di tali informazioni.

7.I paragrafi da 1 a 6 non impediscono alle autorità dell'Unione di fare riferimento a informazioni generali e, in particolare, ai motivi su cui si basano le decisioni adottate in forza del presente regolamento. Le autorità dell'Unione tengono tuttavia conto del legittimo interesse delle persone fisiche e giuridiche interessate alla non divulgazione dei loro segreti aziendali.

Articolo 14

Relazione

1.La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione annuale sull'applicazione, sull'attuazione e sul rispetto degli obblighi di cui al presente regolamento.

2.La relazione comprende, tra l'altro, informazioni sull'applicazione delle misure di salvaguardia provvisorie e delle misure di salvaguardia definitive, delle misure di vigilanza preventive, delle misure di salvaguardia e di vigilanza regionale, della chiusura delle inchieste e dei procedimenti senza adozione di misure.

3.La relazione presenta una sintesi delle statistiche e dell'andamento degli scambi con ciascun paese per cui è in vigore la misura di salvaguardia.

4.Il Parlamento europeo può, entro due mesi dalla presentazione della relazione della Commissione, invitare quest'ultima a una riunione della propria commissione competente per presentare e illustrare eventuali questioni connesse all'attuazione del presente regolamento.

5.La Commissione rende pubblica la relazione entro tre mesi dalla presentazione della stessa al Parlamento europeo e al Consiglio.

Articolo 15

Regioni ultraperiferiche dell'Unione europea

1.Qualora un prodotto originario del paese interessato sia importato a condizioni preferenziali nel territorio di una o più regioni ultraperiferiche dell'Unione in quantitativi così accresciuti e in condizioni tali da causare o da minacciare di causare un grave deterioramento della situazione economica della regione o delle regioni ultraperiferiche dell'Unione, la Commissione può adottare in via eccezionale misure di salvaguardia limitate al territorio della regione o delle regioni interessate, a meno che non sia raggiunta una soluzione reciprocamente soddisfacente.

2.Fatto salvo il paragrafo 1, le altre norme stabilite nel presente regolamento applicabili alle misure di salvaguardia si applicano anche a qualsiasi misura di salvaguardia adottata a norma del presente articolo.

3.Ai fini del paragrafo 1, per "grave deterioramento" si intendono notevoli difficoltà in un settore dell'economia che produce prodotti simili o direttamente concorrenti. La determinazione dell'esistenza di un grave deterioramento si basa su fattori oggettivi, compresi i seguenti:

(a)l'aumento del volume delle importazioni in termini assoluti o in relazione alla produzione interna e alle importazioni da altri paesi; e

(b)l'effetto di tali importazioni sulla situazione dell'industria o del settore economico interessati, compreso l'effetto sul livello delle vendite, sulla produzione, sulla situazione finanziaria e sull'occupazione.

Articolo 16

Atti delegati

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 16, al fine di modificare l'allegato per quanto riguarda l'elenco dei prodotti sensibili.

Articolo 17

Esercizio della delega

1.Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.Il potere di adottare atti delegati di cui all'articolo 16 è conferito alla Commissione per un periodo di 18 anni a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'accordo.

3.La delega di potere di cui all'articolo 16 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale del 13 aprile 2016 "Legiferare meglio".

5.Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

6.L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 16 entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo sia il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

Articolo 18

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita dal comitato istituito dall'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/478 del Parlamento europeo e del Consiglio. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con il suo articolo 4.

Articolo 19

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 20

Applicazione del presente regolamento all'accordo di partenariato UE-Mercosur e all'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur

1.Il presente regolamento si applica all'ITA dalla data della sua entrata in vigore fino alla data di entrata in vigore dell'EMPA. Il presente regolamento si applica all'EMPA quando quest'ultimo sarà entrato in vigore e l'ITA avrà cessato di produrre effetti giuridici.

2.Il rapporto tra l'ITA e l'EMPA è disciplinato dall'articolo 3.2, paragrafi da 3 a 8, dell'EMPA.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

SCHEDA FINANZIARIA LEGISLATIVA "ENTRATE" – PER LE PROPOSTE AVENTI INCIDENZA SULLA VOCE "ENTRATE" DEL BILANCIO

1.TITOLO DELLA PROPOSTA

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli

2.LINEE DI BILANCIO

Linea delle entrate (capitolo/articolo/voce):

Importo iscritto a bilancio per l'esercizio in questione:

(solo in caso di entrate con destinazione specifica):

Le entrate saranno assegnate alla seguente linea di spesa (capitolo/articolo/voce):

3.INCIDENZA FINANZIARIA

   La proposta non ha incidenza finanziaria.

   La proposta è priva di incidenza finanziaria sulle spese, ma ha un'incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta ha incidenza finanziaria sulle entrate con destinazione specifica.

L'incidenza è riportata qui di seguito: 

Mio EUR (al primo decimale)

Linea delle entrate

Incidenza sulle entrate 2 , 3

Periodo di XX mesi a decorrere dal g.m.aaaa (se applicabile)

Anno N

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

Situazione a seguito dell'azione

Linea delle entrate

[N+1]

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

(Solo nel caso di entrate con destinazione specifica, a condizione che la linea di bilancio sia già nota):

Linea di spesa 4

Anno N

Anno N+1

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

Linea di spesa

[N+2]

[N+3]

[N+4]

[N+5]

Capitolo/articolo/voce ...

Capitolo/articolo/voce ...

4.MISURE ANTIFRODE

5.ALTRE OSSERVAZIONI

Il regolamento proposto non comporta costi (spese) supplementari per il bilancio dell'Unione.

Il regolamento proposto non incide sulla voce "Entrate" del bilancio in misura ulteriore rispetto al capo sulle misure di salvaguardia bilaterali dell'accordo stesso.

(1)    Regolamento (UE) 2019/287 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 febbraio 2019, recante attuazione delle clausole di salvaguardia bilaterali e di altri meccanismi che consentono la revoca temporanea delle preferenze in alcuni accordi commerciali conclusi tra l'Unione europea e paesi terzi (GU L 53 del 22.2.2019, pag. 1).
(2)    Gli importi annuali devono essere stimati sulla base della formula o del metodo di cui alla sezione 5. Per il primo anno generalmente l'importo annuo è versato senza applicazione di una riduzione o di un pro rata.
(3)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.
(4)    Da utilizzare soltanto se necessario.

Bruxelles, 8.10.2025

COM(2025) 639 final

ALLEGATO

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

recante attuazione della clausola di salvaguardia bilaterale dell'accordo di partenariato UE-Mercosur e dell'accordo interinale sugli scambi UE-Mercosur per i prodotti agricoli


ALLEGATO

PRODOTTI SENSIBILI

Elenco dei prodotti soggetti a contingenti tariffari dell'Unione europea conformemente alla sezione B dell'allegato relativo alla tabella di soppressione dei dazi dell'accordo:

1.Carni bovine fresche

2.Carni di animali della specie bovina di alta qualità, fresche, refrigerate o congelate

3.Carni bovine congelate, anche destinate alla trasformazione

4.Carni di animali della specie suina fresche, refrigerate, congelate e preparate

5.Carni di volatili disossate, comprese le preparazioni a base di volatili

6.Carni di volatili non disossate

7.Latte in polvere

8.Formaggi

9.Formule per lattanti

10.Granturco e sorgo

11.Riso

12.Zuccheri destinati ad essere raffinati

13.Altri zuccheri

14.Uova

15.Ovoalbumina

16.Miele

17.Rum e altre acquaviti ottenuti mediante distillazione di derivati della canna da zucchero fermentati

18.Granturco dolce

19.Amido di granturco e fecola di manioca

20.Derivati di amidi e fecole

21.Etanolo

22.Aglio

23.Biodiesel