COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 3.9.2025
COM(2025) 598 final
2025/0265(CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948
{SWD(2025) 254 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La presente relazione accompagna la proposta della Commissione di un regolamento del Consiglio (Euratom) che istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione per il periodo 2028-2034 ("INSC-D"). La proposta è presentata nel contesto del prossimo quadro finanziario pluriennale (QFP), come indicato ne La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale. Si prevede che tale strumento entri in vigore nel 2028 con l'inizio del prossimo QFP.
Motivi della proposta
Nell'intento di razionalizzare gli impegni della Comunità Euratom e di ridurre gli oneri amministrativi per l'adozione della nuova proposta, il presente regolamento fa confluire gli attuali strumenti esterni e interni:
(1)il regolamento del Consiglio che istituisce lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare (INSC), che mira alla cooperazione dell'UE in materia di sicurezza nucleare e radiologica con i paesi partner;
(2)i programmi finanziari per la disattivazione degli impianti nucleari e la gestione dei rifiuti radioattivi, che riguardano le attività di disattivazione in Bulgaria e Slovacchia, nonché presso i siti JRC di Geel, Ispra, Karlsruhe e Petten.6
La proposta INSC-D è motivata da due fattori principali: 1) la ferma intenzione della Commissione di proseguire l'attuale INSC durante il prossimo QFP; 2) gli obblighi giuridici di proseguire i lavori di disattivazione del JRC in corso. In linea con quanto precede, le attività pianificate del nuovo strumento proseguono quelle svolte nel quadro dell'attuale INSC e del programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti del JRC. Sono state inoltre introdotte alcune piccole modifiche al fine di sfruttare gli insegnamenti tratti durante l'attuazione del
QFP
2021-2027, seguire i recenti sviluppi nel campo della tecnologia nucleare e tenere meglio conto dei possibili cambiamenti nel contesto futuro e nelle priorità dell'UE.
La componente esterna e quella interna rimangono distinte ove necessario per consentire chiarezza nell'assegnazione delle risorse e per tenere conto delle diverse esigenze.
La componente esterna dello strumento integrerà Europa globale e la sua componente interna perseguirà gli obiettivi dell'attuale programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti del JRC.
Problemi che la proposta intende affrontare
Garantire un elevato livello di sicurezza nucleare e un'adeguata radioprotezione della popolazione e del personale esposto alle radiazioni sul lavoro è sempre stato una priorità per l'Unione europea. Poiché gli incidenti nucleari su vasta scala possono avere impatti transfrontalieri e la contaminazione radioattiva può disperdersi in diversi paesi, Euratom persegue con costanza la cooperazione in materia di sicurezza nucleare con i paesi partner, in particolare con quelli geograficamente vicini ma non solo.
Lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione contribuisce a rafforzare la sicurezza nucleare e radiologica nei paesi partner al fine di garantire la sicurezza nucleare per i cittadini dell'UE e proteggere l'ambiente. È di diretto interesse per la Comunità, in quanto la riduzione della potenziale minaccia di incidenti nucleari o radiologici nei paesi terzi aumenta la sicurezza nucleare nell'UE e la rassicurazione globale sugli usi pacifici dell'energia nucleare.
Il trattato Euratom ha istituito il Centro comune di ricerche nucleari (divenuto JRC) quale istituto di ricerca responsabile dell'attuazione di programmi di ricerca nucleare e degli altri compiti assegnati dalla Commissione. Attualmente il JRC possiede impianti di ricerca nucleare in quattro Stati membri, ossia Geel (Belgio), Karlsruhe (Germania), Ispra (Italia) e Petten (Paesi Bassi). Alcune di tali strutture sono chiuse definitivamente, mentre altre sono ancora in funzione. Il JRC è responsabile della gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi in tali impianti, in linea con la corrispondente direttiva europea e con le pertinenti normative dei paesi ospitanti.
La Commissione europea è responsabile della disattivazione degli impianti nucleari in disuso in linea con i piani di disattivazione presentati alle autorità di sicurezza nucleare degli Stati membri ospitanti. I lavori sono in corso e la componente interna dello strumento mira a portare avanti e far progredire le attività, nonché a diffondere a tutti gli Stati membri dell'UE le preziose conoscenze acquisite durante il processo di disattivazione e gestione dei rifiuti radioattivi, sia nei siti del JRC sia nell'ambito dei programmi di assistenza alla disattivazione nucleare (NDAP).
Il nuovo strumento mira pertanto a soddisfare due requisiti previsti dalla base giuridica della Comunità Euratom.
Obiettivi principali
Componente esterna: promuovere livelli elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci nei paesi partner. Tale obiettivo sarà raggiunto trasferendo le competenze e le migliori pratiche connesse all'UE ai principali portatori di interessi nei paesi partner, anche attraverso la creazione di partenariati con le autorità di regolamentazione del settore nucleare e le loro organizzazioni di sostegno tecnico.
Componente interna: proseguire la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i pertinenti siti del JRC, in linea con le esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione, e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi associati.
Contesto istituzionale
L'impegno europeo a sostegno della cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare è iniziato tra il 1991 e il 2006, dopo l'incidente di Cernobyl con l'"Assistenza tecnica alla Comunità di Stati indipendenti". Nell'arco di oltre tre decenni sono state accumulate notevoli competenze ed esperienze relative all'intero settore della sicurezza nucleare presso varie istituzioni della CE e organizzazioni di esperti all'interno della Comunità Euratom.
In merito alla componente interna dello strumento, nel 1999 la Commissione europea ha istituito un programma di disattivazione per affrontare il lascito delle attività di ricerca nucleare passate e in corso. Da allora, una direzione dedicata con un programma specifico coordina le attività di disattivazione presso tutti i siti del JRC. La presente proposta prevede di utilizzare in modo adeguato ed efficace le conoscenze istituzionali pertinenti nel prossimo periodo del QFP. Il JRC ha avviato un programma di gestione delle conoscenze nell'ambito dell'attuale QFP al fine di condividere l'esperienza e il know-how accumulati durante le attività di disattivazione in corso finanziate dall'UE presso i siti del JRC, in Lituania, Slovacchia e Bulgaria.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Disposizioni pertinenti vigenti in materia di politiche
La componente esterna fornisce un quadro favorevole attraverso il quale le politiche di azione esterna e gli obblighi internazionali in materia di sicurezza nucleare e radiologica possono essere attuati in cooperazione con i paesi partner. In tal senso, si tratta di una continuazione adattata dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare (INSC) a norma del regolamento (Euratom) 2021/948. La componente esterna integrerà pertanto lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale "Europa globale" e continuerà a perseguire i seguenti obiettivi:
·promozione di un elevato livello di sicurezza nucleare e di radioprotezione;
·promozione della gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi;
·promozione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci dei materiali nucleari.
La proposta relativa alla componente esterna comprende i seguenti miglioramenti rispetto all'attuale INSC:
·garantire il sostegno all'uso sicuro delle tecnologie innovative (come i piccoli reattori modulari) a seguito degli sviluppi possibili e previsti nelle applicazioni della tecnologia nucleare;
·fornire una risposta rapida e adeguata in casi eccezionali (comprese le situazioni di guerra);
·estendere il campo di applicazione del sostegno agli operatori di centrali nucleari;
·aumentare il sostegno al rafforzamento delle capacità di preparazione e risposta alle emergenze;
·aumentare il sostegno alle attività di bonifica ambientale, al fine di contribuire maggiormente agli sforzi globali volti a proteggere l'ambiente;
·consentire un approccio di attuazione più globale, anche nella selezione delle procedure in materia di aiuti e dei beneficiari della cooperazione.
La componente interna dell'INSC-D mira a portare avanti e far progredire le attività di disattivazione in corso del JRC. In tal senso può anche essere considerata il proseguimento diretto dell'attuale programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti del JRC ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/100. Perseguirà pertanto obiettivi simili a quelli dell'attuale programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti del JRC, compresa la diffusione agli Stati membri dell'UE del know-how ottenuto in materia di disattivazione.
·La proposta contiene inoltre una nuova voce per la componente interna: un calendario concreto per i negoziati con gli Stati membri interessati sul potenziale trasferimento della responsabilità nucleare dal JRC allo Stato membro ospitante.
Tempistiche della proposta
La componente esterna sostituirà l'INSC nel 2028, al fine di garantire la continuità delle attività correlate.
La componente interna dell'INSC-D sostituirà il programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti del JRC, al fine di garantire la continuità delle attività di disattivazione del JRC.
•Coerenza con le altre normative dell'UE
Nell'attuazione del presente regolamento sarà garantita la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione. Come indicano l'Agenda 2030 delle Nazioni Unite per lo sviluppo sostenibile e il Green Deal europeo, ciò significa tra le altre cose tenere conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a ogni livello: nazionale, dell'UE, negli altri paesi e nel mondo.
Si cercheranno sinergie con le azioni previste da altri programmi dell'UE, in modo da massimizzare l'impatto degli interventi. Le azioni finanziate nell'ambito della componente esterna della presente proposta dovrebbero essere coerenti e complementari a quelle svolte nell'ambito dell'Europa globale, della decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia, nonché della politica estera e di sicurezza comune.
La componente interna intende cercare potenziali sinergie a livello dell'UE e internazionale nella gestione delle conoscenze e nella diffusione delle preziose informazioni ottenute durante l'attuazione del programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti del JRC e del programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Slovacchia e Bulgaria.
Ciò comprenderà il trasferimento attivo di conoscenze alle autorità dell'UE per la sicurezza nucleare, agli operatori incaricati della disattivazione e alle organizzazioni di gestione dei rifiuti radioattivi e la cooperazione con le organizzazioni internazionali (ad esempio l'Agenzia internazionale per l'energia atomica e l'Agenzia per l'energia nucleare dell'OCSE).
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
La base giuridica della presente proposta è l'articolo 203 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità").
L'articolo 203 del trattato Euratom costituisce la base della procedura per gli strumenti giuridici precedenti riguardanti sia la componente interna sia la componente esterna. Esso conferisce al Consiglio, su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, il potere di adottare le disposizioni del caso per il perseguimento degli obiettivi della Comunità Euratom.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
L'UE non ha competenza esclusiva per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare con i paesi terzi. Molti Stati membri dell'UE non solo sono firmatari dei pertinenti trattati multilaterali sotto l'egida di organizzazioni internazionali (ad esempio l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, l'ONU o l'AEN dell'OCSE), ma hanno anche accordi bilaterali con altri paesi sull'uso pacifico dell'energia nucleare. Tali accordi possono comprendere attività congiunte di ricerca e sviluppo o fornire assistenza professionale in determinati settori della tecnologia nucleare. Le autorità nazionali di regolamentazione in materia di sicurezza nucleare hanno spesso accordi bilaterali di cooperazione con le autorità di regolamentazione dei paesi partner per promuovere lo scambio di informazioni regolamentari e condividere esperienze. Oltre all'Associazione mondiale degli operatori di impianti nucleari, gli operatori di centrali nucleari collaborano solitamente tra loro attraverso "club di utenti" internazionali che raggruppano gli operatori di un determinato tipo di centrale nucleare al fine di condividere esperienze operative e buone pratiche.
·Nonostante tale ricca gamma di possibilità di cooperazione multilaterale e bilaterale a disposizione degli Stati membri dell'UE, la cooperazione in materia di sicurezza nucleare con i paesi partner sotto l'egida dell'UE e della Comunità Euratom offre notevoli vantaggi e può apportare un valore aggiunto. Lo status di comunità sovranazionale dell'EURATOM comporta influenza politica, accesso ai trattati multilaterali volti ad affrontare le sfide globali e conseguente effetto leva.
·La presenza globale è garantita dalle delegazioni dell'UE, che assicurano una rete per ottenere informazioni di prima mano e affidabili sugli sviluppi che interessano i paesi di tutto il mondo.
·La Comunità integra le attività degli Stati membri nel far fronte a situazioni potenzialmente pericolose o nel gestire interventi particolarmente onerosi.
·La Comunità può realizzare interventi su più vasta scala, attraverso sforzi coordinati e al di là dei possibili contributi dei singoli Stati membri o di altri singoli donatori. Per progetti ambiziosi e su vasta scala, come la bonifica dei siti minerari di uranio dismessi in Asia centrale o le azioni volte a continuare ad affrontare gli effetti dell'incidente di Cernobyl del 1986, l'azione comune dell'UE crea efficienze nel coordinamento dei fondi.
·La Comunità può sfruttare le notevoli competenze comuni e la reputazione di tutti i suoi Stati membri.
·La Comunità consente di adempiere in modo efficiente agli obblighi giuridici dell'UE provvedendo alla disattivazione definitiva degli impianti nucleari chiusi presso il JRC.
Per quanto riguarda la componente interna, gli accordi bilaterali possono ancora svolgere un ruolo speciale. La Commissione europea condurrà negoziati bilaterali con ciascuno Stato membro ospitante interessato (ossia Belgio, Germania, Italia e Paesi Bassi) per determinare se lo Stato membro sarebbe disposto a rilevare volontariamente l'impianto nucleare del JRC in questione e a continuare ad attuare il programma di disattivazione secondo i piani. Se uno Stato membro ospitante fosse disposto a concludere un accordo di tale tipo, la Commissione europea continuerebbe comunque a finanziare integralmente il relativo programma di disattivazione.
•Proporzionalità
Rispetto del principio di proporzionalità
In virtù del principio di proporzionalità, qualsiasi azione dell'Unione non dovrebbe andare oltre quanto necessario per affrontare la questione in oggetto o per conseguire gli obiettivi delineati nei trattati. A tale riguardo, come attestano diverse valutazioni ed elementi di prova, durante il periodo coperto dal QFP attuale e da quello precedente l'INSC e il programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti si sono dimostrati strumenti efficaci per soddisfare le esigenze dei paesi partner e della Commissione europea, nonché per perseguire gli obiettivi dell'UE nel settore della cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e disattivazione.
In linea con il principio di proporzionalità, il regolamento proposto non va oltre quanto necessario per il conseguimento dei propri obiettivi, come riflettono la definizione delle priorità delle attività e lo stanziamento di bilancio.
·Scelta dell'atto giuridico
Uno degli obiettivi del trattato Euratom è raggiungere un elevato livello di sicurezza nucleare all'interno dell'UE, obiettivo che dovrebbe essere conseguito anche al di fuori dell'Unione. Poiché il trattato Euratom non ha conferito i poteri necessari, occorre adottare misure adeguate sulla base dell'articolo 203. Lo strumento proposto assume la forma di un regolamento, che ne garantisce l'applicazione uniforme, la natura vincolante in tutti i suoi elementi e l'applicabilità diretta.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Le valutazioni relative agli strumenti precedenti e attuali che saranno coperte dalla componente esterna dell'INSC-D per il QFP 2028-2034 includevano:
·una revisione intermedia esterna di nove strumenti di finanziamento esterno dell'UE nel periodo compreso tra il 2014 e la metà del 2017;
·una valutazione ex post indipendente dell'INSC per il periodo 2014-2020;
·la valutazione d'impatto ex ante della proposta INSC per il periodo 2021-2027;
·la revisione intermedia dell'INSC per il periodo 2021-2027.
L'ultima relazione sulla revisione intermedia degli strumenti finanziari esterni 2021-2027 è stata pubblicata nel marzo 2024. Riassume i risultati di due procedure distinte: 1) la valutazione finale degli strumenti di finanziamento esterno nell'ambito del QFP 2014-2020 e 2) la revisione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno nell'ambito del QFP 2021‑2027. Le descrizioni che seguono si concentrano sui risultati della revisione intermedia per il periodo del QFP 2021-2027 e della precedente revisione intermedia eseguita nel 2017.
Tutte le relazioni di cui sopra hanno concluso che gli strumenti di finanziamento esterno erano adatti allo scopo e che il conseguimento degli obiettivi era sulla buona strada.
Gli strumenti fissano la portata, gli obiettivi e le procedure per l'attuazione delle politiche. Le relazioni hanno inoltre dimostrato che la natura abilitante degli strumenti di finanziamento esterno consente di soddisfare la maggior parte delle esigenze e degli obiettivi dell'azione esterna dell'UE.
·Il regolamento corrispondente all'INSC20 in corso ha leggermente modificato l'ambito di applicazione e gli obiettivi dello strumento per porre l'accento sulla trasparenza e la cooperazione con i paesi partner.
·Vi è una forte continuità tra i regolamenti INSC corrispondenti al periodo precedente e a quello attuale del QFP. Nonostante alcuni nuovi aspetti introdotti per il periodo 2021-2027 (ad esempio, la ricerca di una maggiore trasparenza nucleare nei paesi partner), la logica di base dello strumento e le modalità di funzionamento sono rimaste praticamente invariate.
·Considerando i suoi obiettivi principali (ad esempio la promozione della cultura della sicurezza nucleare nei paesi partner, ecc.), l'INSC è pienamente in linea con i principi e le priorità politiche dell'UE.
·La capacità di definire obiettivi comuni con i paesi partner è stata individuata come un ambito di debolezza.
·Si registra una tendenza evidente a pianificare e realizzare un numero minore di azioni e progetti, ma di maggiore entità. Ciò è evidente anche per l'INSC, in quanto il numero di contratti è in costante diminuzione dal 2014.
·Il quadro dei risultati dell'INSC è rimasto principalmente orientato ai risultati, nonostante i ripetuti sforzi per introdurre un quadro orientato ai risultati e agli impatti.
·L'INSC ha ripetutamente dimostrato la sua elevata flessibilità grazie a una cooperazione rapidamente avviata, adeguata, intensificata o sospesa con la Bielorussia, l'Iran e, in particolare, l'Ucraina, grazie a rapide assegnazioni di bilancio e a un coordinamento agile.
La relazione sostiene che potrebbero esservi possibilità di allineare maggiormente l'INSC allo strumento di assistenza preadesione e allo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI-Europa globale) e viceversa.
Risultati della valutazione e nuovo programma proposto
|
Risultati della valutazione
|
INSC-D proposto
|
|
In quanto strumento a livello mondiale con una portata globale, l'INSC colloca l'UE come attore di primo piano nella cooperazione in materia di sicurezza e salvaguardie nucleari, sia attraverso partenariati bilaterali sia nell'ambito dell'architettura internazionale.
|
Carattere abilitante: sulla base degli insegnamenti tratti dall'INSC, sono proposti miglioramenti volti a garantire una maggiore flessibilità e a consentire all'UE di intervenire in circostanze impreviste future.
Tali modifiche sono state motivate dai riscontri forniti durante la revisione intermedia, dai recenti sviluppi tecnologici nell'uso pacifico dell'energia nucleare, dai cambiamenti geopolitici degli ultimi anni e dagli sforzi volti a migliorare la gestione e l'attuazione dello strumento.
|
|
L'INSC consente all'UE di avviare un dialogo politico con i paesi partner, in particolare nella regione del vicinato dell'UE, dove le questioni inerenti alla sicurezza nucleare possono avere implicazioni significative per gli Stati membri dell'UE e per la sicurezza dei cittadini europei.
|
|
|
La razionalizzazione degli strumenti ha portato a una struttura semplificata dello strumento di finanziamento esterno e a processi di programmazione unificati, utilizzando modelli di programma indicativo pluriennale unificati, ecc.
La transizione tra gli strumenti di finanziamento esterno precedenti e quelli attualmente in corso non è stata senza soluzione di continuità, in quanto la pressione temporale nel 2021 e i vincoli di capacità hanno indotto l'UE a dare priorità ai progressi nella programmazione e nell'attuazione piuttosto che all'introduzione di cambiamenti istituzionali interni. Le circostanze esterne (ad esempio, la fase finale della pandemia di COVID-19) hanno ulteriormente aggravato la situazione già messa sotto pressione dall'elevata rotazione del personale e dalla mancanza di risorse sufficienti.
|
Ulteriore razionalizzazione degli strumenti di finanziamento esterno: nel QFP 2014-2020 la rubrica "Europa globale" comprendeva diversi strumenti indipendenti di finanziamento esterno. Nell'elaborare il QFP 2021-2027 la Commissione li ha razionalizzati per tenere meglio conto delle mutate realtà geopolitiche e garantire una migliore gestione dei relativi programmi. A seguito di questa semplificazione sono confluiti in NDICI‑Europa globale 11 strumenti precedentemente distinti. In quanto strumento a finalità speciale con base giuridica Euratom, l'INSC è rimasto separato da NDICI-Europa globale.
Nel prossimo QFP 2028-2034 è prevista un'ulteriore razionalizzazione degli strumenti di finanziamento esterno, poiché Europa globale si baserà su NDICI-Europa globale, sullo strumento di assistenza preadesione IPA III, sullo strumento per l'Ucraina, sullo strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali e sullo strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova.
|
|
La valutazione ha confermato la validità della decisione di mantenere separato l'INSC, data la sua natura altamente specializzata e tecnica e la sua diversa base giuridica.
|
Fusione dell'INSC con il programma del JRC per la disattivazione: l'INSC è fuso con il programma di disattivazione del JRC. La proposta INSC-D fa confluire due regolamenti in un unico strumento.
Una componente esterna integrerà Europa globale e perseguirà obiettivi analoghi a quelli dell'attuale INSC.
Una componente interna perseguirà gli obiettivi del programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti del JRC.
|
|
È necessaria una maggiore coerenza tra le parti di uno strumento specifico, tra i diversi strumenti e con i donatori.
|
|
Valutazioni recenti effettuate per il programma di disattivazione del JRC
Nel 2024 il servizio di audit interno del JRC ha sottoposto ad audit il programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti e ha formulato sei raccomandazioni per migliorarne l'attuazione. Il JRC ha presentato un piano d'azione per affrontare tutte le questioni, su cui è stato raggiunto un accordo e che è stato messo in atto:
·modalità di sorveglianza del JRC (importante);
·organizzazione interna delle responsabilità in relazione al programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti del JRC (molto importante);
·piani di disattivazione dei siti del JRC (molto importante);
·stima dei costi per la disattivazione dei siti nucleari del JRC (molto importante);
·esigenze di flessibilità di bilancio per il programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti (molto importante);
·pianificazione e assegnazione delle risorse umane (importante).
Consultazioni dei portatori di interessi
Consultazione pubblica aperta
In linea con le rispettive norme, la Commissione ha condotto una consultazione pubblica aperta sul finanziamento dell'UE per l'azione esterna nell'ambito del prossimo QFP.
Di seguito sono riportati i risultati della consultazione per l'INSC:
circa il 50 % degli intervistati si è detto favorevole agli obiettivi dell'INSC e ha concordato in larga misura o in qualche misura con gli obiettivi dell'INSC. Solo il 13 % degli intervistati si è dichiarato completamente contrario e il 27 % non ha espresso un parere preciso (positivo o negativo).
I risultati di cui sopra indicano che la maggior parte degli intervistati è favorevole a fornire l'assistenza dell'UE ai paesi partner nel settore della sicurezza e delle salvaguardie nucleari e radiologiche.
Consultazioni di altri portatori di interessi
I risultati sintetizzati dalle consultazioni con i portatori di interessi sono stati utilizzati ad integrazione delle conclusioni desunte dalle prove documentali. Nella redazione dei documenti di valutazione che hanno costituito la base della relazione di revisione intermedia 2021-2024 che valuta gli strumenti di finanziamento esterno si sono svolti i seguenti tipi di consultazioni con i portatori di interessi:
·interviste semi-strutturate, in presenza e a distanza, con circa 350 principali portatori di interessi, tra cui personale della Commissione europea (che lavora presso il segretariato generale e le direzioni generali quali i partenariati internazionali, i negoziati di vicinato e di allargamento, gli strumenti di politica estera, ecc.), del servizio europeo per l'azione esterna e delle delegazioni dell'UE;
·sono stati inoltre intervistati portatori di interessi esterni, quali rappresentanti delle agenzie delle Nazioni Unite, degli Stati membri dell'UE e dei governi dei paesi partner;
·la Commissione ha organizzato consultazioni mirate con gruppi specifici di portatori di interessi, costituiti, tra l'altro, da esperti degli Stati membri dell'UE e da rappresentanti delle pertinenti agenzie delle Nazioni Unite e delle istituzioni finanziarie internazionali;
·tre indagini elettroniche hanno integrato le consultazioni di cui sopra, fornendo contributi aggiuntivi volontari provenienti principalmente dalle delegazioni dell'UE.
I principali messaggi comunicati dai portatori di interessi consultati sono sintetizzati nell'allegato III del volume II della relazione di revisione intermedia. I dettagli non sono ripresi in questa sede e, per motivi di brevità, si citano solo i punti salienti.
I portatori di interessi hanno convenuto che gli strumenti di finanziamento esterno dovrebbero essere più flessibili nel rispondere alle crisi e ai cambiamenti improvvisi della situazione geopolitica. È stata inoltre sottolineata la necessità di garantire una maggiore coerenza tra le politiche interne ed esterne dell'UE e tra gli stessi strumenti di finanziamento esterno. Il contributo sostanziale degli strumenti di finanziamento esterno agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 è stato generalmente riconosciuto ed è stato sottolineato che l'organizzazione di attività relative agli OSS tende ad aumentare la coerenza tra le politiche interne ed esterne.
L'introduzione del nuovo ampio strumento (NDICI-Europa globale) nell'attuale QFP è stata generalmente accolta con favore ed è stata incoraggiata un'ulteriore semplificazione dell'architettura generale degli strumenti di finanziamento esterno. Anche l'approccio tematico nei programmi geografici è stato accolto con favore e vi è stato un consenso generale sul fatto che la combinazione di programmi geografici e tematici tende a portare risultati positivi.
La coerenza e la complementarità della proposta INSC-D con Europa globale saranno garantite, principalmente attraverso l'attuazione di attività di cooperazione internazionale relative all'uso pacifico dell'energia nucleare in settori complementari agli obiettivi più ampi di Europa globale, in linea con la politica di sviluppo e cooperazione internazionale in materia di sanità, agricoltura, industria e progetti sociali.
•Assunzione e uso di perizie per l'INSC
Le tre relazioni di valutazione di cui sopra sono state elaborate nell'ambito di valutazioni indipendenti condotte tra il 2017 e il 2024 da consorzi selezionati composti da rinomate società di esperti esterni. Oltre alle prove documentali, le valutazioni si sono basate su ampie consultazioni in presenza e a distanza, che hanno coinvolto anche un gran numero di membri del personale della Commissione europea. Sebbene una parte considerevole delle informazioni contenute nelle relazioni di valutazione provenga direttamente dai dipendenti della Commissione, tali relazioni riflettono le conclusioni di esperti esterni indipendenti e non possono in alcun modo essere considerate relazioni di autovalutazione della Commissione.
Tutte le relazioni di valutazione di cui sopra sono disponibili al pubblico.
Per quanto riguarda il parere delle organizzazioni professionali internazionali pertinenti sulla cooperazione dell'UE in materia di sicurezza nucleare con i paesi partner, la 7a riunione di revisione della Convenzione sulla sicurezza nucleare dell'AIEA del 2017 ha ufficialmente riconosciuto l'eccezionale valore aggiunto dell'INSC dichiarando che "l'attuazione dello strumento per il programma di cooperazione in materia di sicurezza nucleare a sostegno dei paesi terzi è stata identificata come una buona pratica".
Negli ultimi trent'anni, la Comunità Euratom ha sistematicamente applicato l'INSC come strumento efficace per raggiungere e mantenere un elevato livello di sicurezza nucleare, radioprotezione e salvaguardie efficaci nei paesi partner. Il ruolo dell'INSC nel trasferimento dei regolamenti e delle migliori pratiche della Comunità è stato riconosciuto anche dal gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare (ENSREG) nel suo documento di sintesi sull'INSC. L'ENSREG ha inoltre creato un gruppo di lavoro incaricato di commentare i programmi indicativi pluriennali dell'INSC, revisionare le relazioni intermedie dello strumento e presentare proposte sulla necessità e fattibilità di potenziali progetti di assistenza ai paesi partner.
Uso di perizie esterne per il programma del JRC per la disattivazione
Il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti del JRC è stato oggetto di una valutazione intermedia nel 2024. Di seguito sono riportate le risultanze e le raccomandazioni della stessa:
Risultanze
·Nei siti del JRC sono stati compiuti progressi significativi nella gestione dei portatori di interessi.
·Il recupero, il trattamento e lo stoccaggio sicuri dei rifiuti storici sono progrediti presso il JRC di Ispra e Petten.
·Data la natura dipendente dal tempo di molti costi, i ritardi nei progetti sono sinonimo di aumenti dei costi, sebbene gli indicatori di monitoraggio della "gestione del valore acquisito" mostrino che il programma risulta complessivamente efficiente dal punto di vista finanziario.
·Il quadro di governance è adeguato allo scopo e adattato agli obiettivi del programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti.
·L'attuazione del programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti è in linea con l'acquis dell'Unione e con la legislazione e le politiche dell'UE e nazionali.
·I prodotti della conoscenza sono stati realizzati in linea con gli obiettivi in tutti i siti delle centrali nucleari.
·La gestione delle conoscenze ha incoraggiato la collaborazione e la condivisione di informazioni tra i tre programmi di assistenza alla disattivazione nucleare.
·Anticipare e preparare le richieste di licenza coinvolgendo tempestivamente l'autorità di regolamentazione per limitarne l'impatto sulla realizzazione del programma.
·Migliorare le capacità organizzative in materia di appalti.
·Sviluppare e applicare indicatori di monitoraggio per misurare l'impatto dell'uso dei prodotti di conoscenza elaborati nell'ambito del programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti e del programma di assistenza alla disattivazione nucleare in Lituania, Slovacchia e Bulgaria.
•Valutazione ex ante
Lo strumento per legiferare meglio n. 9 afferma che "i programmi che garantiscono continuità per quanto riguarda il loro contenuto generale e la loro struttura e che sono di entità limitata" richiedono solo una valutazione ex-ante. Di conseguenza, è stata elaborata una relazione di valutazione ex ante completa a corredo della proposta dell'INSC-D, che analizza gli effetti delle diverse opzioni strategiche.
L'analisi ha dimostrato che solo un'opzione è in grado di soddisfare tutti i requisiti pertinenti. L'impatto delle componenti passate e in corso della cooperazione in materia di sicurezza nucleare e l'impatto previsto dell'INSC-D nei paesi partner possono essere sintetizzati come segue:
·miglioramento delle capacità e delle competenze normative del regolatore nazionale in materia nucleare;
·creazione o ulteriore sviluppo di un'organizzazione di sostegno tecnico competente che assista l'autorità di regolamentazione nucleare;
·messa in funzione di un centro nazionale di risposta alle emergenze nucleari dotato di strumenti all'avanguardia per la diagnosi, la prognosi e il supporto decisionale in caso di incidenti;
·creazione o ulteriore sviluppo di un sistema nazionale di monitoraggio delle radiazioni con capacità di allerta rapida;
·offerta di formazione e tutoraggio completi alle autorità di regolamentazione e agli esperti delle organizzazioni di supporto tecnico;
·partecipazione alle prove di stress dell'UE e alla successiva valutazione inter pares dell'ENSREG;
·bonifica di siti preesistenti contaminati da materiale radioattivo.
Per quanto riguarda le attività di disattivazione del JRC, l'attuazione del programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti ha effettivamente migliorato la sicurezza nucleare e radiologica nei siti del JRC interessati, a beneficio dei cittadini dell'UE e dell'ambiente.
Si prevede che proseguire il programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti consentirà di:
·rispettare gli obblighi giuridici e gli impegni della Commissione europea;
·ridurre ulteriormente i rischi nucleari e radiologici nei siti del JRC interessati;
·svincolare del tutto le strutture interessate dal controllo regolamentare nella fase finale di attuazione del programma;
·acquisire un notevole bagaglio di conoscenze e competenze tecnologiche e pratiche e condividerle con i portatori di interessi dell'UE coinvolti nella disattivazione e nella gestione dei rifiuti.
Per la componente interna che attua il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti, il JRC ha iniziato ad esaminare la possibilità di trasferire la responsabilità nucleare agli Stati membri ospitanti (Italia e Paesi Bassi). Non è ancora stata presa alcuna decisione in merito, ma la possibilità di negoziare tale aspetto è prevista nel nuovo atto di base, con un termine proposto di due anni dall'entrata in vigore dello strumento.
Gli operatori economici locali hanno la possibilità di contribuire all'attuazione del programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti prendendo parte a gare d'appalto aperte nei molteplici settori specialistici connessi alla disattivazione e alla gestione dei rifiuti. Le opportunità offerte dalle attività di disattivazione contribuiscono sia allo sviluppo delle competenze sia allo sviluppo sociale. Inoltre la disattivazione di impianti nucleari obsoleti e la gestione dei rifiuti radioattivi secondo le migliori norme internazionali, utilizzando metodologie all'avanguardia, contribuiscono a rendere l'ambiente più sicuro e pulito. Il programma contribuisce a proteggere le persone e l'ambiente dai rischi legati alla radioattività.
Spiegazione delle scelte politiche
Nell'elaborare la proposta dell'INSC-D sono state esaminate diverse opzioni strategiche.
Opzione A - lo scenario di base (mantenere due strumenti distinti). Ciò è stato respinto in quanto in contrasto con gli obiettivi di semplificazione della Commissione.
Opzione B - fine del programma. Ciò è stato respinto a causa dell'elevato rischio di diminuire l'influenza dell'UE nella cooperazione globale in materia di sicurezza nucleare e in contrasto con gli obblighi giuridici e politici dell'Euratom.
Opzione C - piena integrazione con un altro strumento dell'UE. Ciò è stato respinto a causa degli ostacoli giuridici derivanti dal trattato Euratom, che hanno impedito la fusione delle attività di sicurezza nucleare con, ad esempio, Europa globale.
Opzione D - fusione dei due strumenti Euratom. Questa opzione è stata selezionata come soluzione preferita. Soddisfaceva tutti i requisiti: allineamento al quadro giuridico del trattato Euratom, adesione alle procedure di azione esterna dell'UE e avanzamento del programma di semplificazione della Commissione. Consolidando la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e gli obblighi di disattivazione del JRC in un unico strumento, tale opzione ha garantito la fattibilità, la coerenza e l'efficienza normativa, rendendola la scelta ottimale per la proposta dell'INSC-D.
•Semplificazione
L'INSC-D proposto accorpa formalmente due regolamenti precedentemente separati in un unico strumento. Tale fusione è motivata e giustificata da molteplici fattori strategici e normativi, ad esempio dagli obiettivi di semplificazione della regolamentazione della Commissione e dal programma "Legiferare meglio". Secondo i principi di semplificazione per il prossimo QFP, i processi che si sovrappongono e i potenziali oneri amministrativi dovrebbero essere eliminati riunendo programmi che potrebbero richiedere un sostegno tecnico e/o logistico analogo.
Detta fusione è resa possibile dalla stessa base giuridica (Euratom). Gli sforzi di semplificazione del QFP mirano a ridurre la complessità all'interno dell'UE per migliorare la trasparenza e il coordinamento e creare un quadro normativo e finanziario più semplice per i portatori di interessi (agenzie, Stati membri, contraenti). La fusione è inoltre in linea con il principio di "governance congiunta" della nuova agenda europea per l'innovazione, che promuove la collaborazione tra agenzie rispetto ad approcci frammentati.
La fusione di uno strumento (INSC) e di un programma (programma di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti) inizialmente distinti, ma che condividono la stessa base giuridica e obiettivi comuni, contribuisce alla semplificazione promossa dalla Commissione europea.
•Diritti fondamentali
Lo strumento non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Nella sua comunicazione del 16 giugno 2025, la Commissione europea ha proposto di stanziare 966 000 000 EUR a favore dello strumento INSC-D.
5.ALTRI ASPETTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
L'attuazione dell'INSC-D sarà monitorata per mezzo del quadro di riferimento della performance per il bilancio post-2027. Il quadro prevede una relazione sull'attuazione durante la fase attuativa e una valutazione retrospettiva da effettuare a norma dell'articolo 34, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La valutazione sarà effettuata conformemente agli orientamenti per legiferare meglio e si baserà su indicatori pertinenti per gli obiettivi dello strumento.
La logica metodologica alla base dell'uso di un quadro comune di valutazione delle performance consiste nel fatto che l'applicazione di indicatori di performance aggregati tra i diversi programmi può semplificare notevolmente i vari obblighi di rendicontazione per tutti i futuri programmi del QFP. Si prevede che tale approccio consentirà di ridurre significativamente gli oneri amministrativi, diminuendo il numero di indicatori e attribuendo gli indicatori a ciascun settore di intervento.
·Copertura geografica
La componente esterna dell'INSC-D proposto ha una copertura geografica mondiale. Si darà tuttavia priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, compresa l'Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato.
La copertura geografica della componente interna è invece limitata ai siti del JRC coinvolti nelle attività di disattivazione del JRC, ovverosia Geel in Belgio, Ispra in Italia, Karlsruhe in Germania e Petten nei Paesi Bassi.
2025/0265 (CNS)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione per il periodo 2028-2034 e che abroga i regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 203,
vista la proposta della Commissione europea,
visto il parere del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1)Scopo del presente regolamento è stabilire le norme e le procedure per le attività di cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di disattivazione svolte dalla Comunità europea dell'energia atomica ("Comunità") nell'ambito dello strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento").
(1)Al fine di mantenere e promuovere il miglioramento continuo della sicurezza nucleare e della relativa regolamentazione, il Consiglio ha adottato la direttiva 2009/71/Euratom. Tale direttiva e gli standard elevati di sicurezza nucleare, radioprotezione e gestione dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito attuati nella Comunità sono esempi da offrire per incoraggiare i paesi partner ad adottare standard analoghi.
(2)La Comunità e i suoi Stati membri sono parti contraenti della convenzione sulla sicurezza nucleare adottata il 17 giugno 1994 e della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi adottata il 5 settembre 1997.
(3)Gli Stati membri sono parti del trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, hanno concluso un accordo di salvaguardia globale e hanno sottoscritto con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica un protocollo aggiuntivo a tale accordo.
(4)Poiché il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ("trattato Euratom") riguarda le politiche sia interne che esterne e prevede sinergie tra le due, il presente strumento si articola in due componenti, relative rispettivamente ad attività interne ed esterne.
(5)La componente esterna dello strumento dovrebbe sostenere le attività di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare, muovendo dalle azioni sostenute in precedenza a norma del regolamento (Euratom) 2021/948 del Consiglio. La componente esterna è coerente con l'azione esterna sostenuta a norma del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e la integra.
(6)La componente interna dello strumento dovrebbe sostenere le attività condotte dalla Commissione nel settore della disattivazione e della gestione dei rifiuti radioattivi (programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC) per assolvere alle proprie responsabilità nucleari derivanti dalla ricerca nucleare svolta presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), ossia JRC-Geel in Belgio, JRC-Karlsruhe in Germania, JRC‑Ispra in Italia e JRC-Petten nei Paesi Bassi, muovendo dalle azioni sostenute in precedenza a norma del regolamento (Euratom) 2021/100 del Consiglio.
(7)Le valutazioni dei programmi hanno evidenziato che la complessa architettura dei finanziamenti dell'Unione è un fattore che limita l'impatto del bilancio dell'Unione a causa degli oneri amministrativi. È pertanto opportuno raggruppare e disciplinare con un unico atto le attività di cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e disattivazione degli impianti nucleari di ricerca del JRC condotte a norma dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948.
(8)L'obiettivo generale dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare e radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari.
(9)Il presente regolamento mira inoltre a dare più flessibilità in termini di approccio di programmazione, anche per quanto riguarda le modalità dell'aiuto e i soggetti ammessi a beneficiarne, così da rispondere alle esigenze impreviste individuate nelle valutazioni e nelle consultazioni ai sensi del regolamento (Euratom) 2021/948.
(10)La cooperazione offerta dalla Comunità a norma del presente regolamento non è finalizzata a promuovere l'energia nucleare nei paesi partner.
(11)Il presente regolamento stabilisce una dotazione finanziaria indicativa per lo strumento nel suo complesso. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.
(12)In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del presente regolamento, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.
(13)Allo strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti e alla gestione indiretta sotto forma di strumenti finanziari e garanzie di bilancio.
(14)L'importo degli stanziamenti assegnati allo strumento, il periodo di programmazione e la ripartizione dei fondi tra le varie attività dovrebbero essere riesaminati sulla base dei risultati della valutazione effettuata a norma dell'articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance].
(15)In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità ai regolamenti (UE, Euratom) n. 883/2013 e (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio. In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(16)Lo strumento deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.
(17)Le forme e i metodi di esecuzione dei finanziamenti dell'Unione previsti dal presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di ottenere risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, tassi fissi e costi unitari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
(18)Il coordinamento delle attività svolte a norma del presente regolamento dovrebbe avvenire per mezzo di lavori e dialogo in itinere con gli Stati membri, i paesi partner e le autorità competenti, in particolare le autorità di regolamentazione nel settore della sicurezza nucleare, del controllo di sicurezza e della disattivazione, onde evitare duplicazioni.
(19)Per garantire un'esecuzione coerente dell'azione esterna, ai fini dell'attuazione della componente esterna dello strumento si dovrebbero applicare, se del caso, le norme e le procedure definite nel regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e le disposizioni di attuazione del presente regolamento dovrebbero rimandare alle disposizioni di tale regolamento.
(20)Per la componente esterna dello strumento, i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al presente regolamento dovrebbero costituire programmi di lavoro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I piani d'azione annuali o pluriennali dovrebbero consistere in una serie di misure raggruppate in un unico documento.
(21)La Commissione dovrebbe adottare programmi indicativi pluriennali che siano coerenti con i programmi indicativi pluriennali di cui al capo I del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e li integrino.
(22)Il quadro strategico generale per l'attuazione della componente esterna dello strumento dovrebbe essere costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, accordi multilaterali, accordi di cooperazione nucleare, protocolli d'intesa e altri accordi che instaurano una relazione tra la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
(23)La componente esterna dello strumento può finanziare azioni in qualsiasi paese partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente regolamento. È opportuno dare priorità alle persone e ai soggetti dei paesi in via di adesione, dei paesi candidati, compresa l'Ucraina, dei paesi candidati potenziali e dei paesi interessati dalla politica europea di vicinato.
(24)La cooperazione internazionale si fonderà sui principi fondamentali di sicurezza stabiliti nelle norme di sicurezza dell'AIEA.
(25)Considerata la costante necessità di migliorare la sicurezza per l'uso pacifico dell'energia nucleare nei paesi partner, lo strumento dovrebbe perseguire gli obiettivi di promuovere il massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci nei paesi partner. Questo include la bonifica dei siti dismessi radiocontaminati e il rafforzamento della capacità di regolamentazione.
(26)Considerata la continua evoluzione degli usi pacifici dell'energia nucleare, lo strumento dovrebbe poter consentire attività nei settori emergenti connessi alla sicurezza nucleare e alla preparazione e risposta alle emergenze, ad esempio contribuendo alla sicurezza dei piccoli reattori modulari e alla radioprotezione nelle nuove applicazioni di radiomedicina.
(27)La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina causa danni alle infrastrutture ucraine, ivi comprese le centrali nucleari del paese, come nel caso dell'attacco con droni del 14 febbraio 2025 al nuovo confinamento sicuro di Chernobyl. Con riferimento al sostegno dell'Unione alle esigenze di sicurezza nucleare connesse all'Ucraina, gli stanziamenti mobilitati dalla riserva per l'Ucraina di cui all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP] possono essere messi a disposizione per fornire sostegno a titolo della componente esterna dello strumento sotto forma di sostegno non rimborsabile, strumenti finanziari e copertura della garanzia di bilancio. Il sostegno all'Ucraina a titolo della componente esterna dello strumento istituito dal presente regolamento sotto forma di prestiti a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio dovrebbe essere fornito nei limiti dell'importo fissato in tale decisione e del massimale di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento su Europa globale. Se erogati all'Ucraina in quanto Stato sovrano, tali prestiti dovrebbero essere coperti dalla garanzia fornita conformemente all'articolo 2, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX del Consiglio [regolamento QFP]. Di conseguenza, è opportuno prevedere una deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e non fissare alcun tasso di copertura per i prestiti all'Ucraina a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento su Europa globale.
(28)A fini di coerenza, è opportuno che la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari a titolo della componente esterna dello strumento, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, siano attuati conformemente alle norme applicabili del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] attraverso accordi conclusi per tale tipo di sostegno nell'ambito dei meccanismi di attuazione di Europa globale.
(29)Per la componente esterna, se il sostegno dell'Unione nell'ambito dello strumento deve essere erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, è necessario che tale sostegno sia fornito esclusivamente attraverso i meccanismi di attuazione di Europa globale conformemente alle norme applicabili di tali meccanismi.
(30)Per la riuscita della cooperazione in materia di sicurezza nucleare è considerata necessaria una stretta cooperazione con le organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi a quelli dello strumento, di cui al titolo II, capo 10, del trattato Euratom, in particolare con l'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA).
(31)La massima efficienza d'uso delle risorse disponibili può essere ottenuta attraverso la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione e la creazione di sinergie con altre politiche e altri programmi dell'Unione. Al fine di massimizzare l'impatto di interventi combinati volti a raggiungere un obiettivo comune, il presente regolamento dovrebbe consentire la combinazione dei finanziamenti con altri programmi della Comunità e dell'Unione, a condizione che i contributi non coprano gli stessi costi.
(32)Il programma di finanziamento precedente a norma del regolamento (Euratom) 2021/100 ha dimostrato il valore aggiunto supplementare apportato dalla Comunità per mezzo della raccolta e della diffusione di conoscenze. Sulla base dell'articolo 8 del trattato Euratom e in linea con l'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio, al JRC incombe la gestione delle sue responsabilità nucleari storiche e la disattivazione dei suoi impianti nucleari chiusi conformemente alla legislazione nazionale in materia. Di conseguenza nel 1999, con una comunicazione al Parlamento europeo e al Consiglio, è stato varato il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti del JRC e da allora la Commissione fornisce aggiornamenti periodici sullo stato di avanzamento del programma.
(33)La Commissione ha concluso che l'opzione migliore per soddisfare i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettera f), e dell'articolo 7 della direttiva 2011/70/Euratom del Consiglio consiste nel perseguire una strategia che combini le attività di disattivazione degli impianti e di gestione dei rifiuti radioattivi, avviando al contempo discussioni tra il JRC e gli Stati membri ospitanti riguardo a un potenziale trasferimento delle responsabilità concernenti la disattivazione e la gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi nel caso di accordi reciproci tra la Commissione e gli Stati membri ospitanti. Il JRC dovrebbe prevedere e mantenere risorse adeguate ad adempiere ai suoi obblighi in materia di disattivazione e di gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi.
(34)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio.
(35)Se necessario per motivi imperativi d'urgenza in casi debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione dovrebbe adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili per adottare o modificare i piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento.
(36)Conformemente all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio, l'alto rappresentante, in qualità di vicepresidente della Commissione, assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione, garantendone l'unità, la coerenza e l'efficacia, in particolare attraverso l'attuazione del presente strumento.
(37)I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna di cui alla decisione 2010/427/UE del Consiglio dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento e ai regolamenti ivi citati. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel rispetto del ruolo del servizio europeo per l'azione esterna quale previsto nella medesima decisione.
(38)Al fine di garantire la continuità del sostegno nei settori interessati e di consentire che l'attuazione cominci sin dall'inizio del quadro finanziario pluriennale 2028-2034, è opportuno che il presente regolamento si applichi a decorrere dal 1º gennaio 2028.
(39)Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 del trattato sull'Unione europea e dell'articolo 215, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nessun fondo e nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone fisiche o giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali persone fisiche giuridiche, entità od organismi, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi detenuti o controllati, non dovrebbero pertanto beneficiare del sostegno.
(40)È pertanto opportuno abrogare i regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Oggetto
Il presente regolamento istituisce lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione ("strumento") e ne stabilisce gli obiettivi e il bilancio indicativo per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034, nonché le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti nell'ambito dello strumento. Esso approfondisce inoltre le specificità di ciascuna componente dello strumento, quella esterna e quella interna.
Articolo 2
Obiettivi dello strumento
1.L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è contribuire a un livello elevato di sicurezza nucleare, alla radioprotezione, alla gestione sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi, alla disattivazione e all'applicazione di controlli di sicurezza efficienti ed efficaci sui materiali nucleari nei paesi partner, in complementarità con il regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] e basandosi sulle attività all'interno della Comunità, compreso il pertinente quadro normativo Euratom.
2.L'obiettivo generale della componente interna dello strumento è sostenere la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del Centro comune di ricerca (JRC), in linea con le esigenze individuate nei rispettivi piani di disattivazione, e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi ad essi associati. Lo strumento promuove altresì le conoscenze derivanti dal processo di disattivazione nucleare e dalla gestione dei rifiuti radioattivi che ne risultano, le quali saranno condivise con i portatori di interessi della Comunità.
3.La componente esterna dello strumento persegue i seguenti obiettivi specifici:
(a)promuovere una cultura di sicurezza nucleare e radioprotezione effettive nonché l'attuazione dei massimi standard di sicurezza nucleare e radioprotezione, anche ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento, della preparazione e della risposta alle emergenze, dello sviluppo di capacità e della trasparenza dei processi decisionali delle autorità nei paesi partner;
(b)sostenere la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione e bonifica di ex siti e impianti nucleari nei paesi partner;
(c)rafforzare controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi partner.
4.La componente interna dello strumento persegue i seguenti obiettivi specifici:
(a)sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante;
(b)garantire che il JRC continui a coltivare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione nel settore della disattivazione di impianti nucleari al fine di assicurare la diffusione di conoscenze e la condivisione di esperienze in tutti gli ambiti pertinenti, quali la regolamentazione e la formazione, e a sviluppare sinergie nell'Unione europea.
Il trasferimento di cui al primo comma, lettera a), è volontario per lo Stato membro ospitante e subordinato a un accordo bilaterale concluso tra la Commissione e lo Stato membro ospitante. Tale accordo bilaterale stabilisce che tutti i costi di disattivazione degli impianti nucleari della Commissione nei siti del JRC e di stoccaggio dei residui radioattivi associati devono essere sostenuti dalla Comunità e devono essere pienamente conformi alla direttiva 2011/70/Euratom. I negoziati tra la Commissione e lo Stato membro ospitante si concludono entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
Articolo 3
Bilancio
1.La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione dello strumento per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 è fissata a 966 000 000 EUR a prezzi correnti.
2.Le risorse finanziarie per l'Ucraina mobilitate a norma dell'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale] dalla riserva per l'Ucraina in conformità dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 202X/XXXX [regolamento QFP] possono essere utilizzate, se del caso, per fornire sostegno dell'Unione all'Ucraina a norma del presente regolamento.
3.È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro la fine dello strumento.
4.La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo, le risorse finanziarie di cui al paragrafo 2 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 3 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione, visibilità e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento.
5.Per la componente esterna dello strumento, in sede di attuazione del presente regolamento si applicano le norme e le procedure riguardanti i riporti, le rate annuali, i rimborsi, le entrate e i recuperi provenienti da strumenti finanziari finanziati a titolo dello strumento o dei suoi predecessori, così come le eccedenze delle garanzie di bilancio e dei prestiti coperti a titolo dello strumento o dei suoi predecessori, di cui all'articolo 22 del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].
Articolo 4
Risorse aggiuntive
Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi per lo strumento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Articolo 5
Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo
1.Lo strumento è attuato in sinergia con altri programmi della Comunità e dell'Unione. Può essere finanziata anche un'azione che ha beneficiato di un contributo della Comunità e dell'Unione nel quadro di un altro programma. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità alle condizioni per il sostegno.
2.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito dello strumento possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi partner, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione dello strumento conformemente all'articolo [4] del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Articolo 6
Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione
1.Lo strumento è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.
2.I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti, donazioni non finanziarie, garanzie di bilancio, strumenti finanziari e operazioni di finanziamento misto.
CAPO II
ATTUAZIONE DELLE DIVERSE COMPONENTI DELLO STRUMENTO
Sezione 1 – Disposizioni specifiche per l'attuazione della componente esterna dello strumento
Articolo 7
Quadro strategico
Il quadro strategico generale per l'attuazione del presente regolamento è costituito dalle politiche definite in accordi di associazione, accordi di partenariato e di cooperazione, compresi gli accordi di cooperazione nucleare, accordi multilaterali, strumenti non giuridicamente vincolanti quali protocolli d'intesa, dichiarazioni e altri accordi che instaurano una relazione tra l'Unione e/o la Comunità e i paesi partner, come pure nelle conclusioni del Consiglio europeo e nelle conclusioni del Consiglio, nelle dichiarazioni dei vertici, nelle conclusioni delle riunioni ad alto livello con i paesi partner, nelle strategie e nelle comunicazioni della Commissione e nelle comunicazioni congiunte della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
Articolo 8
Attuazione e ammissibilità in linea con Europa globale
1.Salvo laddove diversamente specificato nel presente regolamento, il finanziamento dell'Unione per la componente esterna dello strumento è attuato in conformità del presente regolamento, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e del titolo II, capi II e III, a seconda dei casi, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale], a eccezione dell'articolo 19, dell'articolo 20, paragrafi 2 e 3, e dell'articolo 26 di detto regolamento. A tutte le azioni finanziate a titolo della componente esterna si applicano le norme di ammissibilità di cui agli articoli 20, paragrafo 1 e paragrafi da 4 a 12, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].
2.Se erogato sotto forma di garanzia di bilancio o di strumento finanziario, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in un'operazione di finanziamento misto, il sostegno dell'Unione deve essere erogato esclusivamente attraverso il meccanismo di attuazione di Europa globale ed eseguito conformemente alle norme applicabili del meccanismo di attuazione di Europa globale attraverso accordi conclusi per tale tipo di sostegno nell'ambito dei meccanismi di attuazione di Europa globale.
3.Il sostegno dell'Unione sotto forma di garanzia di bilancio è fornito nei limiti dell'importo massimo della garanzia di bilancio fissato dal regolamento su Europa globale.
4.Se si avvale del meccanismo di attuazione di Europa globale, lo strumento fornisce la copertura per la garanzia di bilancio e i finanziamenti per gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto.
Articolo 9
Prestiti Euratom
1.Il sostegno dell'Unione all'Ucraina sotto forma di prestiti a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio è fornito nei limiti dell'importo massimo di cui all'articolo 6, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale]. Ai prestiti all'Ucraina a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio si applica l'articolo 24, paragrafo 3, ultimo comma, del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].
2.Il tasso di copertura per il sostegno dell'Unione sotto forma di prestiti all'Armenia a norma della decisione 77/270/Euratom del Consiglio è il tasso di copertura di cui all'articolo 24 del regolamento (UE) 202X/XXXX [Europa globale].
Articolo 10
Programmi indicativi pluriennali
1.L'attuazione della componente esterna dello strumento avviene per mezzo di programmi indicativi pluriennali adottati mediante atti di esecuzione secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3. I programmi indicativi pluriennali:
(a)mirano a delineare un quadro coerente per la cooperazione tra la Comunità e i paesi partner o le regioni interessate, in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi, i principi e la politica della Comunità e sulla base del quadro strategico di cui all'articolo 7;
(b)costituiscono la base generale della cooperazione in materia di sicurezza nucleare nell'ambito dello strumento e definiscono gli obiettivi della Comunità per quanto concerne la cooperazione, tenuto conto delle esigenze dei paesi interessati, delle priorità della Comunità, della situazione internazionale e delle attività dei paesi partner interessati;
(c)indicano il valore aggiunto della cooperazione di cui alla lettera b) e le modalità per evitare la sovrapposizione con altri programmi e iniziative, in particolare quelli di organizzazioni internazionali che perseguono obiettivi analoghi e quelli di altri grandi donatori;
(d)stabiliscono le priorità geografiche e politiche selezionate per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici e, se del caso, le dotazioni finanziarie indicative e i metodi di esecuzione;
(e)si basano sul dialogo con i paesi o le regioni partner, con il coinvolgimento dei portatori di interessi, in particolare le autorità governative e di regolamentazione e le organizzazioni da esse designate, nonché, se del caso, sulle consultazioni del gruppo dei regolatori europei in materia di sicurezza nucleare ("ENSREG") istituito con decisione 2007/530/Euratom della Commissione.
2.I programmi indicativi pluriennali possono essere rivisti su base ad hoc se necessario per attuarli in maniera efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 6 oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi. La procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3, si applica anche alle revisioni che comportano una modifica significativa del contenuto del programma indicativo pluriennale.
Articolo 11
Adozione di piani d'azione e misure
1.I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali nell'ambito della componente esterna dello strumento costituiscono programmi di lavoro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2.La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i piani d'azione e le misure di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 17, paragrafo 3.
3.La procedura d'esame di cui al paragrafo 2 non è richiesta per:
(a)le misure speciali e le misure di sostegno per le quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 milioni di EUR;
(b)le modifiche tecniche, purché non incidano sostanzialmente sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:
i)il cambiamento del metodo di esecuzione;
ii)le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;
iii)l'aumento del bilancio dei piani d'azione e delle misure, purché non superiore al 20 % del bilancio stesso.
Le misure speciali e le misure di sostegno nonché le modifiche tecniche adottate ai sensi del presente paragrafo sono comunicate agli Stati membri per il tramite del comitato di cui all'articolo 17, paragrafo 1, entro un mese dalla loro adozione. Esse sono comunicate altresì al Parlamento europeo.
4.Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, connessi all'esigenza di una risposta rapida da parte della Comunità, la Commissione adotta o modifica i piani di azione o le misure di cui al paragrafo 1 del presente articolo mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 17, paragrafo 4.
Articolo 12
Criteri per la cooperazione internazionale
1.La componente esterna dello strumento può finanziare azioni nei paesi partner conformemente ai criteri stabiliti nel presente articolo.
2.La cooperazione è basata su un'intesa comune o su un accordo reciproco tra il paese partner e la Comunità.
3.I paesi partner che intendono cooperare con la Comunità in materia di controlli di sicurezza nucleari sono parti del trattato di non proliferazione delle armi nucleari e hanno concluso con l'AIEA un accordo di salvaguardia globale, oppure mettono in vigore il protocollo aggiuntivo con l'AIEA.
4.I paesi partner che intendono cooperare con la Comunità in materia di sicurezza nucleare sono parti attive della convenzione sulla sicurezza nucleare e della convenzione congiunta sulla sicurezza della gestione del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi o di altre convenzioni pertinenti, oppure hanno intrapreso iniziative che dimostrino il fermo impegno ad aderirvi.
5.I paesi partner che intendono cooperare con la Comunità in materia di preparazione e risposta alle emergenze, radioprotezione o gestione dei rifiuti radioattivi e che non soddisfano i criteri di cui al paragrafo 3 o 4 non hanno impianti nucleari sul loro territorio.
6.La cooperazione con paesi partner che non soddisfano i criteri di cui ai paragrafi da 3 a 5 avviene in via eccezionale, su richiesta diretta dei paesi partner interessati, ed è limitata al sostegno che questi chiedono in caso di incidente nucleare o evento di emergenza radiologica ai sensi della convenzione sulla tempestiva notifica di un incidente nucleare e della convenzione sull'assistenza in caso di incidente nucleare o di emergenza radiologica.
7.La cooperazione con paesi candidati o potenziali candidati che non sono in grado di soddisfare i criteri di cui ai paragrafi da 3 a 6 a causa del proprio status rappresenta un'eccezione.
8.Per assicurare e monitorare il rispetto degli obiettivi dello strumento relativi alla cooperazione, il paese partner interessato accetta la valutazione delle azioni intraprese. Tale valutazione consente il monitoraggio e la verifica del rispetto degli obiettivi ed è una condizione necessaria per continuare a ricevere i contributi della Comunità.
Articolo 13
Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE)
La componente esterna dello strumento è attuata tenendo conto del ruolo del SEAE previsto dalla decisione 2010/427/UE del Consiglio, in particolare dagli articoli 3 e 9.
Sezione 2 – Disposizioni specifiche per l'attuazione della componente interna dello strumento
Articolo 14
Programmi di lavoro
1.La componente interna dello strumento è attuata mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Il programma di lavoro per la componente interna dello strumento:
(a)mira a fornire una panoramica delle attività pianificate nel periodo oggetto del programma di lavoro pluriennale;
(b)costituisce una base generale per lo svolgimento delle attività contemplate dal presente regolamento e si basa sui più elevati standard di sicurezza nucleare e sulle migliori pratiche per ottemperare alle responsabilità nucleari della Comunità.
Articolo 15
Attuazione e forme del finanziamento dell'Unione e criteri di ammissibilità per l'attuazione della componente interna dello strumento
Salvo laddove diversamente specificato nel presente regolamento, il finanziamento dell'Unione per la componente interna dello strumento è attuato in conformità del presente regolamento e del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Solo le attività seguenti sono ammissibili al finanziamento dell'Unione nell'ambito della componente interna dello strumento:
(a)conservazione ed esercizio in condizioni di sicurezza degli impianti nucleari chiusi;
(b)smantellamento di impianti nucleari obsoleti o inutilizzati, o entrambe le cose;
(c)gestione sicura dei rifiuti radioattivi e del combustibile esaurito, compresi raccolta, caratterizzazione, trattamento, trasporto e stoccaggio;
(d)riduzione dell'inventario di materiale nucleare presso i siti del JRC;
(e)sviluppo e costruzione di impianti di gestione dei rifiuti radioattivi;
(f)elaborazione e aggiornamento di piani di disattivazione, studi tecnici e fascicoli per l'autorizzazione;
(g)sostegno esterno all'ideazione, alla valutazione e alla gestione dei progetti;
(h)sostegno operativo, segnatamente per la radioprotezione e la manutenzione di attrezzature e impianti;
(i)negoziati con gli Stati membri ospitanti in vista del trasferimento delle responsabilità nucleari della Commissione;
(j)comunicazione e cooperazione i portatori di interessi esterni;
(k)raccolta, produzione, valutazione e diffusione di conoscenze in materia di disattivazione nucleare, ivi comprese attività di formazione;
(l)qualsiasi altra attività a sostegno della disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC e delle conoscenze in materia di disattivazione nucleare e gestione dei rifiuti di cui all'articolo 2.
Articolo 16
Disposizione sulla condivisione delle conoscenze
1.Le conoscenze create nel corso dell'attuazione del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti del JRC sono diffuse a livello di Comunità.
2.Le attività per ottemperare al paragrafo 1 sono finanziate nell'ambito dello strumento. Il JRC coordina la strutturazione delle conoscenze e la loro diffusione negli Stati membri.
3.Il processo di diffusione delle conoscenze è incluso e definito nei programmi di lavoro di cui all'articolo 16.
CAPO III
COMPETENZE DI ESECUZIONE, DISPOSIZIONI TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 17
Procedura di comitato
1.La Commissione è assistita da un comitato per la componente esterna dello strumento. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2.Il comitato si riunisce in diverse configurazioni a seconda dell'argomento o del tema trattato.
3.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011, in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.
5.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
6.Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di paesi partner o di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato, tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. I rappresentanti dei paesi partner o delle organizzazioni internazionali non assistono alle deliberazioni sulle questioni relative ai criteri di ammissibilità di cui all'articolo 8.
Articolo 18
Abrogazione
I regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948 sono abrogati a decorrere dal 1º gennaio 2028.
Articolo 19
Disposizioni transitorie
1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla chiusura, delle azioni interessate a norma dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948, che continuano pertanto ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura.
2.La dotazione finanziaria dello strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra lo strumento e le misure adottate ai sensi dei regolamenti (Euratom) 2021/100 e (Euratom) 2021/948.
Articolo 20
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
3
1.2.
Settore/settori interessati
3
1.3.
Obiettivi
3
1.3.1.
Obiettivi generali
3
1.3.2.
Obiettivi specifici
3
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
3
1.3.4.
Indicatori di prestazione
3
1.4.
La proposta/iniziativa riguarda:
4
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
4
1.5.1.
Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
4
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
4
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
4
1.5.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
5
1.5.5.
Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
5
1.6.
Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
6
1.7.
Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
6
2.
MISURE DI GESTIONE
8
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
8
2.2.
Sistema o sistemi di gestione e di controllo
8
2.2.1.
Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
8
2.2.2.
Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
8
2.2.3.
Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
8
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
9
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
10
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
10
3.2.
Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
12
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
12
3.2.1.1.
Stanziamenti dal bilancio votato
12
3.2.1.2.
Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
17
3.2.2.
Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi
22
3.2.3.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
24
3.2.3.2.
Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
24
3.2.3.3.
Totale degli stanziamenti
24
3.2.4.
Fabbisogno previsto di risorse umane
25
3.2.4.1.
Finanziamento a titolo del bilancio votato
25
3.2.4.2.
Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne
26
3.2.4.3.
Fabbisogno totale di risorse umane
26
3.2.5.
Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali
28
3.2.6.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
28
3.2.7.
Partecipazione di terzi al finanziamento
28
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
29
4.
Dimensioni digitali
29
4.1.
Prescrizioni di rilevanza digitale
30
4.2.
Dati
30
4.3.
Soluzioni digitali
31
4.4.
Valutazione dell'interoperabilità
31
4.5.
Misure a sostegno dell'attuazione digitale
32
1.
CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.
Titolo della proposta/iniziativa
Regolamento (Euratom) del Consiglio che istituisce uno strumento per la cooperazione e la disattivazione in materia di sicurezza nucleare per il periodo 2028‑2034.
1.2.
Settore/settori interessati
Sicurezza nucleare
1.3.
Obiettivi
1.3.1.
Obiettivi generali
Lo strumento risponde a un obiettivo esterno e a un obiettivo interno.
·1. L'obiettivo generale della componente esterna dello strumento è sostenere la promozione del massimo livello di sicurezza nucleare, radioprotezione, gestione sicura del combustibile nucleare esaurito e dei rifiuti radioattivi e l'applicazione di salvaguardie efficienti ed efficaci dei materiali nucleari nei paesi partner.
·2. L'obiettivo generale della componente interna dello strumento è sostenere la disattivazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC e gestire in sicurezza il combustibile esaurito, il materiale nucleare e i rifiuti radioattivi associati.
1.3.2.
Obiettivi specifici
Per la componente esterna:
·1. promuovere un'autentica cultura della sicurezza nucleare e della radioprotezione, l'attuazione degli standard più elevati di sicurezza nucleare e radioprotezione e il miglioramento costante della sicurezza nucleare, compresa la promozione della trasparenza nei processi decisionali delle autorità dei paesi partner relativi alla sicurezza dell'utilizzazione pacifica degli impianti nucleari;
·2. sostenere la gestione responsabile e sicura del combustibile esaurito e dei rifiuti radioattivi e la disattivazione e bonifica di ex siti e impianti nucleari;
·3. istituire controlli di sicurezza efficaci ed efficienti del materiale nucleare nei paesi partner.
Per la componente interna:
·1. sostenere il piano di disattivazione e svolgere le attività conformemente al diritto nazionale dello Stato membro ospitante per lo smantellamento e la decontaminazione degli impianti nucleari della Commissione presso i siti del JRC, provvedere alla gestione sicura dei rifiuti radioattivi associati e, se del caso, preparare il trasferimento facoltativo delle relative responsabilità nucleari dal JRC allo Stato membro ospitante;
·2. garantire che il JRC continui a coltivare collegamenti e scambi tra i portatori di interessi dell'Unione nel settore della disattivazione di impianti nucleari al fine di assicurare la diffusione di conoscenze e la condivisione di esperienze in tutti gli ambiti pertinenti, quali la regolamentazione e la formazione, e a sviluppare sinergie nell'Unione europea.
1.3.3.
Risultati e incidenza previsti
Per la componente esterna:
·Maggiore sicurezza nucleare e gestione della radioprotezione nei paesi partner esterni in linea con l'acquis Euratom e le migliori pratiche dell'UE
·Attività di gestione dei rifiuti radioattivi e di disattivazione nei paesi partner esterni in linea con l'acquis Euratom e le migliori pratiche dell'UE
·Miglioramento delle capacità di sicurezza nucleare nei paesi partner esterni.
Per la componente interna:
·Dal 2021 il programma di disattivazione nucleare e di gestione dei rifiuti del Centro comune di ricerca è finanziato da una base giuridica specifica. Il programma avviato nel 1999 nell'ambito del bilancio del JRC ha beneficiato del nuovo approccio e ha migliorato l'efficienza della sua attuazione. Il programma ha migliorato in modo efficace la sicurezza nucleare nei siti del JRC a beneficio dei cittadini dell'UE e dell'ambiente. Il proseguimento del programma è necessario per adempiere agli impegni giuridici della Commissione europea, ridurre i rischi nucleari in vista di un completo svincolo degli impianti dal controllo regolamentare e creare e condividere conoscenze con i portatori di interessi dell'UE che si occupano della disattivazione e della gestione dei rifiuti.
1.3.4.
Indicatori di prestazione
Gli indicatori di realizzazione e di risultato ai fini del monitoraggio dei progressi e dei traguardi del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni previsti dal regolamento [XXX] [regolamento sulla performance].
1.4.
La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.
Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.
Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
La componente esterna è una naturale evoluzione dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e pertanto si prevede che un assetto istituzionale analogo garantirà un'attuazione agevole. La componente interna prosegue le attività avviate nel 1999 per affrontare la questione del lascito nucleare del Centro comune di ricerca. Lo strumento mira a portare avanti la disattivazione e lo smantellamento degli impianti nucleari obsoleti in linea con il piano di disattivazione relativo al sito e a garantire la gestione sicura dei rifiuti radioattivi.
1.5.2.
Valore aggiunto dell'intervento dell'UE
Motivazioni dell'azione a livello dell'UE (ex-ante): per quanto riguarda la componente esterna, i partner esterni potrebbero beneficiare dell'azione a livello comunitario grazie alla flessibilità nell'attuazione e all'accesso a tutte le esperienze dei diversi Stati membri.
Per quanto riguarda la componente esterna, l'impatto, l'efficienza e la visibilità sono maggiori rispetto a quelli che si otterrebbero in caso di attuazione da parte dei singoli Stati membri. La componente interna è una responsabilità giuridica della Commissione europea nella gestione dei propri impianti di ricerca nucleare.
Per quanto riguarda la componente interna, il coinvolgimento dell'UE deriva dalle responsabilità giuridiche della Commissione europea in relazione ai retaggi nucleari delle sue attività di ricerca passate e in corso.
1.5.3.
Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
Gli insegnamenti tratti dall'attuazione dello strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare e dei suoi predecessori saranno utilizzati per l'attuazione della componente esterna.
Gli insegnamenti tratti dall'attuazione del precedente programma di assistenza alla disattivazione nucleare saranno utilizzati per l'attuazione della componente interna.
1.5.4.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
Il programma è uno degli strumenti di finanziamento nell'ambito del quadro finanziario pluriennale 2028-2034 e presenta un elevato grado di coerenza e complementarità con altre priorità e regimi di finanziamento fondamentali dell'UE.
Per quanto riguarda la componente interna, la promozione e l'attuazione dei più elevati standard di sicurezza nucleare e di gestione sicura dei rifiuti radioattivi sono un obiettivo condiviso dai due strumenti oggetto della fusione (strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e programma di disattivazione). La componente è in linea con il programma di disattivazione nucleare gestito dalla DG ENER a sostegno delle attività di disattivazione negli Stati membri dell'Unione europea.
Nell'attuazione del presente regolamento sarà garantita la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna e con le altre politiche pertinenti dell'Unione. Si dovrebbero ricercare sinergie con le azioni previste da altri programmi dell'UE, in modo da massimizzare l'impatto degli interventi combinati.
Le azioni finanziate a norma della presente proposta dovrebbero essere coerenti con e complementari a quelle nell'ambito di Europa globale, della decisione sui paesi e territori d'oltremare, della politica estera e di sicurezza comune e dello strumento europeo per la pace, che non è finanziato dal bilancio dell'UE.
1.5.5.
Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
Non applicabile, in quanto la presente proposta rientra nel pacchetto dei nuovi programmi di finanziamento per il quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034. La dotazione di bilancio proposta per tale programma è pertanto interamente coperta dagli stanziamenti della rubrica 1 del QFP 2028-2034 e non richiede alcuna riassegnazione da altri programmi.
1.6.
Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
–
effetti dall'1.1.2028 al 31.12.2034.
–
incidenza finanziaria dal 2028 al 2034 per gli stanziamenti di impegno e dal 2028 al 2041 per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.
Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
– a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
Per quanto riguarda la componente interna, sono previsti negoziati con gli Stati membri ospitanti durante il QFP per l'eventuale trasferimento delle responsabilità nucleari del Centro comune di ricerca.
Per la componente esterna, sarà scelto il metodo di attuazione più idoneo, che comprenderà la gestione diretta, l'attuazione da parte della BERS, l'attuazione da parte dell'AIEA, l'attuazione da parte delle organizzazioni valutate per pilastro degli Stati membri dell'UE; nella fase di programmazione è preferibile non escludere possibili modalità di attuazione.
2.
MISURE DI GESTIONE
2.1.
Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
Le norme in materia di monitoraggio, comunicazione e valutazione del presente programma saranno conformi ai requisiti di cui al regolamento xxx [regolamento sulla performance].
Componente interna
La componente interna è attuata dalla Commissione. Il JRC gestisce e disciplina lo strumento attraverso un comitato direttivo di alto livello, composto da funzionari dell'alta dirigenza del JRC, che si riunisce tre volte l'anno per adottare decisioni strategiche, rivedere gli obiettivi e monitorare i progressi compiuti dallo strumento. Il comitato direttivo di alto livello è sostenuto dal comitato direttivo a livello operativo, composto da rappresentanti tecnici del sito e da rappresentanti delle direzioni giuridiche e finanziarie. Quest'ultimo comitato si riunisce tre volte l'anno per garantire la razionalizzazione dei compiti di natura tecnica, giuridica, finanziaria e legati agli appalti. Esso controlla i progressi tecnici e l'esecuzione del bilancio.
In linea con la risoluzione del Parlamento europeo del 1999 (COM(1999) 114 – C5-0214/1999 – 1999/2169(COS)), fin dall'inizio del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti il JRC riceve periodicamente la consulenza di un gruppo di esperti indipendenti europei in materia di disattivazione. La consulenza riguarda la strategia di disattivazione e trattamento dei rifiuti, le tecnologie disponibili, gli aspetti tecnici dell'organizzazione ed eventuali altri aspetti connessi allo strumento.
Sempre dall'inizio del programma di disattivazione e gestione dei rifiuti, la Commissione riferisce periodicamente al Consiglio e al Parlamento europeo sullo stato di avanzamento del programma stesso, fornendo anche previsioni di bilancio aggiornate (ogni quattro anni).
Inoltre il JRC riferisce con cadenza annuale sugli obiettivi di medio termine e sui progressi compiuti (piano di gestione del JRC, relazione di attività del JRC).
2.2.
Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.
Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Per la componente esterna
Non si prevedono cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la modalità di gestione e l'esperienza maturata dai servizi della Commissione e dai soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi precedenti contribuirà a migliorare i risultati in futuro. I paesi partner sono ancora impegnati ad adeguarsi al quadro legislativo attuale e l'attuazione dei programmi INSC è ancora in fase iniziale; occorre quindi garantire la massima continuità.
Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento saranno attuate in regime di gestione diretta da parte della Commissione, in sede e/o tramite le delegazioni dell'Unione, e in regime di gestione indiretta da parte delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, al fine di conseguire meglio gli obiettivi del regolamento.
Per quanto riguarda la gestione indiretta, secondo quanto stabilito dall'articolo 157 del regolamento finanziario, tali entità devono garantire un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello della gestione diretta. Sarà effettuata una valutazione ex ante per pilastro dei sistemi e delle procedure delle entità, conformemente al principio di proporzionalità e tenendo debitamente conto della natura dell'azione e dei rischi finanziari connessi. Se necessario in fase di attuazione o se sono espresse riserve nelle relazioni annuali di attività, saranno predisposti e attuati piani d'azione con specifiche misure di attenuazione. Inoltre l'attuazione potrebbe essere accompagnata da appropriate misure di vigilanza imposte dalla Commissione.
Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni (e attenuare il livello elevato di rischio associato all'assistenza esterna), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti del quadro di controllo interno della Commissione, i servizi esecutivi manterranno per tutti i loro strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti.
I servizi esecutivi continueranno a perseguire i massimi standard contabili e di rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema di gestione finanziaria della Commissione (SUMMA) e gli strumenti specifici per gli aiuti esterni, quali OPSYS.
I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 ("Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità").
Per la componente interna
Non si prevedono cambiamenti sostanziali per quanto riguarda la modalità di gestione e l'esperienza maturata dal JRC nell'ambito dei programmi precedenti contribuirà a migliorare i risultati in futuro.
Revisioni e audit esterni hanno riconosciuto che lo strumento ha compiuto progressi e ottenuti risultati notevoli da quando è stato varato, nei limiti dei vincoli interni ed esterni.
2.2.2.
Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Per la componente esterna
Il contesto operativo della cooperazione nel quadro del presente strumento è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, ad una gestione finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme applicabili (errori riguardanti la legalità e la regolarità):
- Instabilità economica e politica, calamità naturali ed eventi climatici estremi che possono causare difficoltà e ritardi nella progettazione e nell'attuazione degli interventi;
- la scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi;
- la dispersione geografica dei progetti e dei programmi (che coprono un gran numero di Stati, territori e regioni), che può porre problemi logistici e di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;
- l'eterogeneità dei potenziali partner o beneficiari, con diverse strutture e capacità di controllo interno, che può frammentare le risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione e di conseguenza ridurre l'efficacia e l'efficienza;
- la disponibilità limitata di dati qualitativi e quantitativi sui risultati e sull'impatto dell'attuazione dell'assistenza esterna nei paesi partner, che può compromettere la capacità della Commissione di riferire sui risultati e renderne conto.
Per far fronte al rischio di errori finanziari, la Commissione effettuerà gli opportuni controlli ex ante ed ex post. Ove applicabile, l'esecuzione di audit dei sistemi fungerà da strumento per individuare le cause profonde degli errori nei sistemi di controllo delle entità e attivare le misure di attenuazione necessarie. Per rafforzare la propria efficacia nella prevenzione di errori, carenze gestionali e irregolarità, la Commissione sta inoltre istituendo un sistema di valutazione continua e mirata dei rischi a livello di contratto e di entità. I fattori chiave che aumentano la probabilità di un elevato tasso di errore e un impatto negativo sulla sana gestione finanziaria, in particolare legati anche ai dati storici dei controlli e dei monitoraggi precedenti, sono stati identificati e aggregati in un quadro operativo di profilazione del rischio. Il quadro operativo fornirà uno strumento importante per orientare in modo più efficace i controlli futuri, gli sforzi di monitoraggio e altri mezzi di attenuazione al fine di ridurre sensibilmente rischi di errori, carenze gestionali e irregolarità.
Per la componente interna
Il principale rischio individuato e documentato nel registro dei rischi del JRC riguarda eventi imprevisti, incertezze e ritardi che possono comportare un aumento dei costi e generare non conformità.
Le principali misure di attenuazione di questo rischio sono le seguenti:
- contatti regolari con le autorità nazionali competenti;
- governance rafforzata in vigore dall'inizio del 2025;
- utilizzo continuativo del registro dei rischi del JRC abbinato a un processo periodico di analisi dei rischi, con un attento follow-up di quelli più importanti e la possibilità di effettuare verifiche tematiche in caso di necessità.
2.2.3.
Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli
Il costo dei controlli per lo strumento per la cooperazione in materia di sicurezza nucleare e la disattivazione è stimato in meno del 4 % dei fondi gestiti nell'ambito di tale programma. Il rischio stimato al momento del pagamento e alla chiusura dovrebbe essere inferiore al 2 % della spesa pertinente su base annua.
2.3.
Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Per la componente esterna
La proposta contiene adeguate misure antifrode ai sensi del regolamento finanziario. Non si prevedono cambiamenti sostanziali per quanto riguarda le misure volte a prevenire frodi e irregolarità, e l'esperienza maturata dai servizi della Commissione e dai soggetti coinvolti nell'attuazione dei programmi precedenti contribuirà a migliorare i risultati in futuro.
Il quadro di conformità comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.
Misure preventive:
- formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;
- valutazione ex ante per garantire l'esistenza di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi dell'Unione, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione concorrente e decentrata;
- analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio relativo alla gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (impegno attivo a combattere la frode e la corruzione, autorità ispettive adeguate, capacità giudiziaria sufficiente e meccanismi efficaci di reazione e sanzione);
- meccanismi antifrode efficaci per prevenire e individuare le frodi, la corruzione e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione, compresi gli attacchi informatici
Misure di individuazione e misure correttive:
- sospensione dei finanziamenti dell'UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro;
- sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);
- sospensione/risoluzione del contratto;
- procedura di esclusione.
Le strategie antifrode dei servizi interessati, in linea con gli obiettivi e le priorità della strategia antifrode della Commissione (CAFS) e con il relativo piano d'azione, garantiscono che i sistemi utilizzati per spendere i fondi dell'UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti al fine di alimentare tali dati nella valutazione e nella gestione del rischio di frode (ad esempio, doppio finanziamento, inflazione dei costi, procedure di gara falsificate, conflitto di interessi, collusione); e, ove necessario, potrebbero essere istituiti gruppi in rete e adeguati strumenti informatici/digitali finalizzati all'individuazione rapida e alla prevenzione dei rischi di frode e dei casi di frode relativi al settore degli aiuti esterni.
Per la componente interna
In linea con il regolamento finanziario e le relative modalità di applicazione per lo svolgimento delle verifiche ex ante ed ex post, il JRC ha istituito il gruppo consultivo sugli appalti pubblici, che risponde al direttore generale aggiunto. Il gruppo consultivo svolge controlli ex ante sugli aspetti legali e normativi delle procedure di appalto e fornisce consulenza all'ordinatore sottodelegato prima che venga presa la decisione di aggiudicazione. I controlli effettuati dal gruppo sono intesi a ridurre rischi legali e di reputazione per la Commissione e sono complementari agli altri controlli ex ante eseguiti dall'unità Finanze e appalti e dai servizi di assistenza del sito.
La strategia di controllo ex post del JRC è attuata utilizzando una metodologia di campionamento stratificata rappresentativa. Criteri di selezione multipli sono stati usati (compreso il campionamento casuale) per selezionare i pagamenti del 2024 per il controllo. Nel 2024 sono stati selezionati 134 pagamenti da vari siti del JRC. Sono stati inoltre effettuati controlli ex post su 51 fascicoli di appalto relativi a impegni giuridici associati ai pagamenti effettuati. Le raccomandazioni degli audit sono seguite e attuate in modo tempestivo.
La strategia antifrode del JRC è stata aggiornata nel mese di dicembre 2024, in linea con la strategia antifrode della Commissione e la metodologia OLAF più recente.
3.
INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.
Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
(1)Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Linea di bilancio
|
Natura della spesa
|
|
|
Numero
|
Diss./Non diss.
|
|
2
|
04 01 04 – Spese di sostegno per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare – disattivazione
|
Non diss.
|
|
2
|
04 05 01 – Cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare
|
Diss.
|
|
2
|
04 05 02 – Cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare – Dotazione del fondo comune di copertura
|
Diss.
|
|
2
|
04 05 03 – Programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del Centro comune di ricerca (JRC)
|
Diss.
|
|
2
|
04 05 99 01 – Completamento del programma INSC precedente (anteriore al 2028)
|
Diss.
|
|
2
|
04 05 99 02 – Completamento del programma di disattivazione precedente (anteriore al 2028)
|
Diss.
|
3.2.
Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1.
Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
Numero
|
2
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
Stanziamenti operativi
|
|
04 05 01 – Cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare
|
Impegni
|
(1a)
|
49
|
37
|
44
|
46
|
52
|
57
|
65
|
350
|
|
|
Pagamenti
|
(2a)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
04 05 02 – Cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare – Dotazione del fondo comune di copertura
|
Impegni
|
(1b)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
|
Pagamenti
|
(2b)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
04 05 03 – Programma di disattivazione e di gestione dei rifiuti del Centro comune di ricerca (JRC)
|
Impegni
|
(1c)
|
86
|
66
|
77
|
82
|
92
|
101
|
112
|
616
|
|
|
Pagamenti
|
(2c)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici
[1]
|
|
04 01 04 – Spese di sostegno per INSC-D (cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare – disattivazione)
|
|
(3)
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
TOTALE stanziamenti
|
Impegni
|
=1a+1b+1c+3
|
135
|
103
|
121
|
128
|
144
|
158
|
177
|
966
|
|
|
Pagamenti
|
=2a+2b+2c+3
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
[1]
Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale
|
4
|
"Spese amministrative"
[1]
|
|
DG: <…….>
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
Risorse umane
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
28,952
|
|
Altre spese amministrative
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
TOTALE DG <….>
|
Stanziamenti
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
28,952
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale
|
(Totale impegni = Totale pagamenti)
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
28,952
|
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4
|
Impegni
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
del quadro finanziario pluriennale
|
Pagamenti
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
[1]
The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
3.2.3.
Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
RUBRICA 4
|
|
Risorse umane
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
28,952
|
|
Altre spese amministrative
[1]
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Totale parziale RUBRICA 4
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
4,136
|
28,952
|
|
Esclusa la RUBRICA 4
|
|
Risorse umane
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
16,968
|
|
Altre spese amministrative
[2]
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
p.m.
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
2,424
|
16,968
|
|
|
|
TOTALE
|
6,560
|
6,560
|
6,560
|
6,560
|
6,560
|
6,560
|
6,560
|
45,920
|
[1]
Gli stanziamenti per "Altre spese amministrative" saranno compilati in una fase successiva.
[2]
Gli stanziamenti per "Altre spese di natura amministrativa" saranno compilati in una fase successiva.
3.2.4.
Fabbisogno previsto di risorse umane
–
La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
–
La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1.
Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)
|
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
22
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(Ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(Ricerca diretta)
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
27
|
|
Altre linee di bilancio (specificare)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
• Personale esterno (in ETP)
|
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Linea di sostegno amministrativo
|
in sede
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
24
|
|
[XX.01.YY.YY]
|
nelle delegazioni UE
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(AC, END - ricerca indiretta)
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
(AC, END - ricerca diretta)
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
20
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
0
|
|
TOTALE
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
93
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
(1)
|
(2)Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione
|
(3)Personale supplementare eccezionale*
|
|
(4)
|
(5)
|
(6)Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca
|
(7)Da finanziare a titolo della linea BA
|
(8)Da finanziare mediante diritti
|
|
(9)Posti della tabella dell'organico
|
(10)47
|
(11)2
|
(12)N/A
|
(13)
|
|
(14)Personale esterno (AC, END, INT)
|
(15)26
|
(16)10
|
(17)8
|
(18)
|
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei
|
|
|
Personale esterno
|
|
3.2.5.
Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
TOTALE QFP 2028-2034
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
RUBRICA 4
|
|
Spese informatiche (istituzionali)
|
0,763
|
0,763
|
0,763
|
0,763
|
0,763
|
0,763
|
0,763
|
5,341
|
|
Totale parziale RUBRICA 4
|
0,763
|
0,763
|
0,763
|
0,763
|
0,763
|
0,783
|
0,763
|
5,341
|
|
Esclusa la RUBRICA 4
|
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
2,52
|
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
0,36
|
2,52
|
|
|
|
TOTALE
|
1,123
|
1,123
|
1,123
|
1,123
|
1,123
|
1,123
|
1,123
|
7,861
|
3.2.6.
Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
–
può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
–
comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
–
comporta una revisione del QFP.
3.2.7.
Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
–non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
–
prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Anno
|
Totale
|
|
|
2028
|
2029
|
2030
|
2031
|
2032
|
2033
|
2034
|
|
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3.3.
Incidenza prevista sulle entrate
–
La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
–
La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
–
sulle risorse proprie.
–
su altre entrate.
–
indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Linea di bilancio delle entrate:
|
Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso
|
Incidenza della proposta/iniziativa
|
|
|
|
Anno 2028
|
Anno 2029
|
Anno 2030
|
Anno 2031
|
Anno 2032
|
Anno 2033
|
Anno 2034
|
|
Articolo …………
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la linea o le linee di spesa interessate.
Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)
4.
Dimensioni digitali
4.1.
Prescrizioni di rilevanza digitale
N/A
4.2.
Dati
4.3.
Soluzioni digitali
|
(19)La Commissione europea sarà responsabile dello sviluppo e del mantenimento/della manutenzione della soluzione digitale. Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, la Commissione europea la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento.
|
4.4.
Valutazione dell'interoperabilità
4.5.
Misure a sostegno dell'attuazione digitale