Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 580 final

2025/0580(CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati (rifusione)

{SEC(2025) 560 final} - {SWD(2025) 560 final} - {SWD(2025) 561 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La direttiva 2011/64/UE del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato 1 (in appresso la "direttiva") definisce e classifica i prodotti del tabacco (sigarette, sigari e sigaretti, tabacco da fumo) e stabilisce le aliquote di accisa minime applicabili. Scopo della direttiva è garantire il corretto funzionamento del mercato interno dell'UE e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute umana.

Tuttavia, in base alla valutazione della direttiva pubblicata il 10 febbraio 2020 2 , è risultato che la direttiva non consegue più pienamente tali obiettivi. La valutazione ha evidenziato i principali limiti dell'attuale quadro normativo. In particolare i vantaggi complessivi per il funzionamento del mercato sono diminuiti nel tempo, in quanto le disposizioni sulle aliquote di accisa minime sono state moderatamente efficaci nell'aumentare le aliquote fiscali e i prezzi negli Stati membri. Dalla valutazione è emerso che le attuali disposizioni della direttiva sono diventate meno efficaci nello scoraggiare il consumo. Le aliquote minime stabilite dalla direttiva non sono cambiate o sono cambiate in modo limitato negli ultimi anni e hanno pertanto perso la loro influenza sulle politiche di bilancio della maggior parte degli Stati membri.

L'elevato numero di fumatori presenti nell'UE, dove il 21 % dei giovani fuma 3 , continua a destare grande preoccupazione. L'avvio del piano europeo di lotta contro il cancro sottolinea il ruolo centrale della tassazione nel ridurre il consumo di tabacco e nel dissuadere i giovani dal fumare. Le differenze esistenti all'interno dell'UE incentivano in alcuni casi livelli elevati di flussi transfrontalieri non intenzionali, con una conseguente perdita significativa di gettito fiscale per alcuni Stati membri e notevoli entrate supplementari per altri. Anche l'entità del pregiudizio arrecato dai flussi transfrontalieri alla politica in materia di salute pubblica è motivo di preoccupazione per alcuni Stati membri. La valutazione ha inoltre rilevato come l'emergere di nuovi prodotti, come le sigarette elettroniche, i prodotti a base di tabacco riscaldato e una nuova generazione di prodotti moderni contenenti nicotina, evidenzi i limiti dell'attuale quadro giuridico, in quanto la direttiva non è in grado di prevedere un regime di imposizione armonizzato per i nuovi prodotti. Tale situazione costituisce un problema per il buon funzionamento del mercato interno. Di conseguenza numerosi Stati membri hanno introdotto accise sui liquidi per sigarette elettroniche e sul tabacco riscaldato che differiscono da uno Stato membro all'altro. La mancanza di armonizzazione per questi prodotti limita la capacità degli Stati membri di monitorare gli sviluppi del mercato e di controllare i movimenti.

Infine il commercio illecito dei prodotti del tabacco rimane considerevole e continua a destare preoccupazione in tutta l'UE. La diversione del tabacco greggio verso la fabbricazione illecita all'interno dell'UE è motivo di crescente preoccupazione per la maggior parte degli Stati membri. La valutazione ha concluso che è necessario un approccio più globale, che tenga conto di tutti gli aspetti del controllo del tabacco, compresi la salute pubblica, la fiscalità, la lotta al commercio illecito e le preoccupazioni ambientali.

Alla luce di tali risultanze e data la mancanza di efficacia, di pertinenza e di coerenza della direttiva, è necessario riformare le norme vigenti al fine di:

garantire il corretto funzionamento del mercato interno;

garantire un livello elevato di protezione della salute umana e contribuire al conseguimento degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro;

potenziare la lotta contro la frode e l'evasione fiscale e salvaguardare le entrate degli Stati membri.

Tali obiettivi saranno conseguiti principalmente mediante una revisione della struttura delle aliquote minime e di talune definizioni dei prodotti tradizionali e l'estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai nuovi prodotti e al tabacco greggio.

La direttiva fa parte di un più ampio quadro strategico dell'UE che stabilisce le disposizioni comuni per tutti i prodotti sottoposti ad accisa e la normativa dell'unione doganale nonché le politiche in materia di controllo del tabacco e di lotta al commercio illecito, alla frode e all'elusione fiscale.

Il presente riesame fa parte del piano europeo di lotta contro il cancro 4 , in quanto la tassazione del tabacco è uno degli strumenti più efficaci sia per ridurre la diffusione del fumo che per dissuadere i giovani dall'iniziare a fumare. L'iniziativa sostiene l'obiettivo del piano mediante un migliore allineamento della tassazione del tabacco e dei prodotti correlati agli obiettivi sanitari, l'adeguamento ai nuovi sviluppi e alle tendenze del mercato, l'introduzione di norme armonizzate per i nuovi prodotti e il tabacco greggio e la revisione delle norme per il tabacco lavorato (sigari, sigaretti, tabacco per pipa ad acqua e prodotti a base di tabacco riscaldato).

L'iniziativa è presentata unitamente a una modifica della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio 5 che stabilisce il regime generale dei prodotti sottoposti ad accisa. Questa modifica tecnica garantirà la certezza del diritto e farà sì che il regime generale delle accise sia applicabile ai prodotti del tabacco e ai prodotti correlati al tabacco di nuova definizione e al tabacco greggio 6 .

Il 2 giugno 2020 il Consiglio ha adottato conclusioni 7 sul riesame della direttiva sulla base dei risultati della valutazione, sottolineando la necessità di modificare la direttiva ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e di un elevato livello di protezione della salute umana in tutta l'UE. Il Consiglio ha invitato la Commissione europea a presentare una proposta legislativa per la revisione della direttiva sulla base di una valutazione d'impatto. Il Parlamento europeo ha inoltre sostenuto un'ambiziosa revisione della direttiva e delle aliquote minime dell'UE al fine di contribuire meglio al conseguimento degli obiettivi in materia di salute 8 .

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta riprende gli obiettivi della direttiva di garantire il corretto funzionamento del mercato interno e un livello elevato di protezione della salute umana nonché l'obiettivo generale di assicurare un'amministrazione efficiente delle accise che sia conforme alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise 9 e ne realizzi gli obiettivi. La direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio stabilisce condizioni armonizzate per l'esigibilità delle accise e prescrizioni in materia di circolazione e controllo per tutti i prodotti sottoposti ad accisa (alcol, tabacco e prodotti energetici), garantendo nel contempo che il debito d'imposta corretto sia, in ultima istanza, riscosso dagli Stati membri.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La revisione della direttiva è parte integrante del piano europeo di lotta contro il cancro. L'aumento delle imposte e dei prezzi del tabacco si è dimostrato una delle misure più efficaci per ridurre il consumo complessivo di tabacco, indurre gli attuali fumatori a smettere di fumare e ridurre il numero di giovani che iniziano a farlo, ridurre il consumo tra coloro che continuano a fumare, migliorare la salute della popolazione e aumentare il gettito fiscale proveniente dal tabacco. La presente proposta è coerente con la raccomandazione del Consiglio, del 3 dicembre 2024, relativa agli ambienti senza fumo e senza aerosol 10 e altre future iniziative nell'ambito del piano europeo di lotta contro il cancro volte a riesaminare la normativa vigente in materia di controllo del tabacco, tra cui la direttiva sui prodotti del tabacco 11 . La politica in materia di controllo del tabacco e la tassazione del tabacco agiscono in sinergia e la credibilità e l'efficacia della prima sono notevolmente rafforzate dalla coerenza con la seconda. Oltre ad avere un impatto sui comportamenti, la tassazione trasmette alla società un "segnale di prezzo" generale secondo cui il fumo è effettivamente dannoso per i consumatori e dovrebbe essere scoraggiato con tutti i mezzi possibili. La revisione della direttiva aiuterà gli Stati membri a conseguire gli obiettivi della convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo 12 , anche adottando misure fiscali volte a ridurre la domanda di tabacco.

La proposta è coerente con il piano d'azione dell'UE per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa 13 , che stabilisce misure volte ad aiutare gli Stati membri ad applicare le norme fiscali, a migliorare il rispetto degli obblighi fiscali e a garantire un gettito fiscale sicuro. È inoltre coerente con la risoluzione del Parlamento europeo 14 , in risposta al piano d'azione dell'UE per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa, che chiede una revisione ambiziosa della direttiva e delle aliquote fiscali minime dell'UE che miri a contribuire più efficacemente agli obiettivi in materia di salute.

La proposta di applicare il sistema di controllo dei movimenti dei prodotti sottoposti ad accisa (EMCS) al tabacco greggio è coerente con il secondo piano d'azione per la lotta contro il commercio illecito di tabacco 15 , che propone lo sviluppo di strumenti operativi per monitorare e controllare più efficacemente i movimenti transfrontalieri di tabacco greggio e trinciato all'interno dell'UE e verso quest'ultima.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La proposta si fonda sull'articolo 113 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) 16 . Tale articolo prevede che il Consiglio, deliberando all'unanimità secondo una procedura legislativa speciale, e previa consultazione del Parlamento europeo e del Comitato economico e sociale, adotti le disposizioni che riguardano l'armonizzazione delle norme in materia di imposizione indiretta degli Stati membri.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

A norma dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità di cui all'articolo 5 TFUE, gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti in misura sufficiente dai singoli Stati membri, ma possono essere meglio realizzati a livello di Unione. La proposta si limita a quanto necessario per conseguire tali obiettivi, concentrandosi sui settori che presentano problemi transfrontalieri.

Le carenze dell'attuale direttiva possono essere colmate solo mediante una revisione. Quasi tutti gli Stati membri hanno contrastato l'erosione del valore reale della tassazione minima dell'UE aumentando le aliquote di accisa nazionali. I consumatori possono tuttavia avere accesso a prodotti del tabacco più economici a motivo degli acquisti transfrontalieri, della sostituzione e del mercato illecito, tutti fattori che indeboliscono la politica in materia di salute pubblica. Inoltre le definizioni poco chiare di taluni prodotti del tabacco a livello dell'UE (in particolare il tabacco per pipa ad acqua e i sigaretti) hanno determinato differenze negli approcci nazionali per quanto riguarda le aliquote e i regimi di imposizione e hanno portato a pratiche di elusione fiscale.

La mancanza di una regolamentazione a livello dell'UE e di disposizioni esplicite per i nuovi prodotti (come le sigarette elettroniche e il tabacco riscaldato) che fungono da sostituti del tabacco tradizionale ha portato a regimi fiscali diversi negli Stati membri, con conseguenti difficoltà amministrative. Approcci nazionali divergenti falsano la concorrenza, impediscono il corretto funzionamento del mercato interno e nuocciono alle politiche in materia di controllo del tabacco. I portatori di interessi hanno espresso un largo consenso sulla necessità di armonizzare i nuovi prodotti nell'ambito della normativa dell'UE in materia di accise. L'urgente necessità di migliorare il quadro normativo dell'UE per evitare incertezza giuridica e disparità normative nell'UE è stata sottolineata nelle conclusioni del Consiglio sulla valutazione della direttiva 17 . È opportuno inoltre specificare che è compito degli Stati membri attuare azioni concrete per impedire la circolazione e l'ingresso nell'unione doganale dell'UE di prodotti illeciti e contraffatti.

Nella maggior parte degli Stati membri i movimenti di tabacco greggio devono essere notificati alle autorità competenti. Tuttavia gli Stati membri riconoscono anche che l'ambito strettamente nazionale di tali regimi li rende notevolmente meno efficaci. Come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio, i movimenti transfrontalieri di tabacco greggio non possono essere controllati efficacemente a causa dell'assenza di adeguate norme di controllo dell'UE.

Le questioni che ledono gli interessi degli Stati membri hanno radici comuni e non possono essere affrontate individualmente dai singoli Stati membri. È pertanto necessaria una proposta di modifica delle disposizioni della direttiva. Nessuna iniziativa alternativa a livello nazionale, bilaterale o internazionale garantirebbe lo stesso livello di efficacia in termini di risoluzione del problema per tutti i portatori di interessi a livello dell'UE.

Proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità enunciato all'articolo 5, paragrafo 4, TFUE. Le modifiche proposte si limitano a quanto è necessario per affrontare le carenze suddette e realizzare gli obiettivi del trattato di garantire il corretto ed efficace funzionamento del mercato interno. In particolare la proposta di estendere le prescrizioni in materia di circolazione e controllo ai nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche e altri prodotti a base di nicotina) eliminerebbe gli ostacoli nel mercato dovuti alla frammentazione delle norme e dei regimi degli Stati membri, riducendo al minimo gli eventuali oneri amministrativi supplementari. L'applicazione delle prescrizioni in materia di circolazione e controllo al tabacco greggio contribuirebbe inoltre a monitorare questo mercato e a garantire un'amministrazione fiscale più efficace, riducendo al contempo la frode fiscale.

L'aumento delle aliquote di accisa minime dell'UE sui prodotti del tabacco contribuirà al conseguimento degli obiettivi dell'UE in materia di salute di cui all'articolo 168 TFUE e degli obiettivi del piano europeo di lotta contro il cancro, riducendo la diffusione del fumo.

Scelta dell'atto giuridico

Si propone una direttiva al fine di modificare la direttiva 2011/64/UE. Nessuna iniziativa alternativa a livello nazionale, bilaterale o internazionale garantirebbe lo stesso livello di efficacia in termini di funzionamento del mercato interno e, di conseguenza, stabilendo definizioni e prescrizioni comuni in materia di circolazione e controllo dei nuovi prodotti (sostituti del tabacco lavorato tradizionale) e del tabacco greggio ai fini delle accise si genera un valore aggiunto significativo a livello dell'UE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

La direttiva è già stata oggetto di un processo di valutazione, avviato nel 2012 nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). Nel 2014 è stato completato uno studio di valutazione indipendente condotto da Ramboll Management Consulting. Sulla base di tale valutazione, la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione alla fine del 2015 18 e nel marzo 2016 ha ricevuto il mandato di esaminare possibili revisioni normative 19 . Successivamente, nel periodo 2016-2017, Economisti Associati ha condotto uno studio di valutazione d'impatto 20 e, su tale base, nel 2018 la Commissione ha presentato al Consiglio una relazione finale 21 che spiegava perché in quel momento, su determinati aspetti, una revisione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio non era necessaria o era prematura.

Nel periodo 2018-2019 Economisti Associati ha effettuato una seconda valutazione 22 della direttiva. La nuova valutazione si è concentrata sulla struttura delle accise e sulle aliquote minime applicate al tabacco da fumo e ha esaminato i nuovi prodotti (in particolare il tabacco riscaldato e le sigarette elettroniche) in considerazione della loro progressiva penetrazione nel mercato. Le raccomandazioni e le risultanze di tale studio esterno sono state tenute in considerazione nella relazione di valutazione della Commissione presentata al Consiglio nel febbraio del 2020 23 .

Consultazioni dei portatori di interessi

La strategia di consultazione mirava a raccogliere contributi dai portatori di interessi in merito all'applicazione delle attuali norme sulle strutture delle accise ai prodotti del tabacco lavorato e a conoscere i loro pareri su possibili modifiche.

La strategia comprendeva i) colloqui approfonditi con le autorità degli Stati membri, il personale della Commissione, rappresentanti del settore, esperti di salute pubblica, organizzazioni non governative (ONG), professionisti, istituti di ricerca e altri portatori di interessi (105 intervistati in totale); ii) la pubblicazione della valutazione d'impatto iniziale al fine di ottenere un riscontro e una consultazione pubblica online dal 30 marzo 2021 al 26 giugno 2021, che ha ricevuto 7262 contributi accompagnati da 235 documenti di sintesi; iii) indagini mirate presso le autorità pubbliche degli Stati membri e un seminario Fiscalis sulla tassazione dei nuovi prodotti, che ha riunito esperti dei paesi dell'UE, tenutosi il 3 ottobre 2024; iv) un evento virtuale sulla tassazione del tabacco svoltosi il 18 maggio 2022, aperto a tutti i portatori di interessi.

La relazione riguardante la consultazione dei portatori di interessi è contenuta nell'allegato 2 della valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta. I portatori di interessi hanno ampiamente riconosciuto che la tassazione è lo strumento più efficace per ridurre la diffusione del fumo e si sono espressi a favore del fatto che nei livelli di tassazione si tenga conto dell'accessibilità. La consultazione pubblica ha confermato l'importanza di affrontare la crescente sostituzione delle sigarette prodotte in fabbrica con i prodotti armonizzati esistenti e, ancor di più, con quelli non armonizzati. Nonostante i cittadini e i rappresentanti del settore si oppongano all'idea di un aumento della tassazione per una serie di prodotti, la maggioranza ha ammesso che potrebbero essere giustificate ulteriori azioni volte a colmare i divari tra le aliquote di accisa di sigarette, tabacco trinciato a taglio fino e sigaretti. Accademici, ONG, esperti di salute pubblica e altri rispondenti hanno convenuto quasi all'unanimità sulla necessità di aumentare la tassazione e di colmare i divari fiscali esistenti tra i prodotti. Inoltre le autorità sanitarie pubbliche hanno ritenuto che gli aumenti fiscali siano il secondo modo più efficace per ridurre la diffusione del fumo dopo le restrizioni nazionali (divieti di vendita, ecc.).

La maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica considera prioritaria la lotta al commercio illecito e alla fabbricazione illegale di tabacco. Sebbene vi sia un ampio consenso tra tutte le categorie di portatori di interessi sulla necessità di un'ulteriore azione collettiva dell'UE in questo settore, i pareri divergono su come procedere. Numerosi rappresentanti del settore e alcuni esponenti del mondo accademico suggeriscono di utilizzare un meccanismo amministrativo ad hoc per combattere le attività illecite anziché includere il tabacco greggio nell'ambito di applicazione della direttiva, che implica l'applicazione delle prescrizioni in materia di circolazione e controllo, compreso il sistema di controllo dei movimenti dei prodotti soggetti ad accisa (EMCS), ai sensi della direttiva orizzontale 24 . Per contro le autorità di contrasto, le autorità fiscali e doganali, i cittadini e le ONG impegnate nella lotta contro il fumo sono ampiamente favorevoli all'EMCS, sostenendo che tale sistema sarebbe pratico e applicabile. Nonostante le divergenze di opinione, nell'ottica dell'armonizzazione nell'UE, la Commissione ritiene che l'EMCS, utilizzato da oltre 20 anni ai fini delle accise, sia lo strumento più efficiente ed efficace. Inoltre l'introduzione dell'EMCS per i prodotti sottoposti ad accisa in regime di sospensione dall'accisa ha risparmiato agli Stati membri notevoli costi amministrativi, consentendo una migliore individuazione dei rischi fiscali. Anche gli operatori economici hanno espresso la loro soddisfazione generale per tali sistemi 25 .

La consultazione dei portatori di interessi ha inoltre confermato che i nuovi prodotti, in particolare il tabacco riscaldato e i liquidi per sigarette elettroniche, stanno, seppure gradualmente, sottraendo una quota di mercato crescente ai prodotti del tabacco tradizionali. La maggior parte dei partecipanti alla consultazione pubblica si è espressa a favore di norme fiscali armonizzate e di una categoria di accise distinta per il tabacco riscaldato. L'armonizzazione a livello dell'UE delle norme fiscali in materia di liquidi per le sigarette elettroniche rimane profondamente controversa tra i consumatori. Questo aspetto è stato oggetto di una serie di risposte molto simili nell'ambito della consultazione pubblica, i cui rispondenti, in particolare i cittadini, si sono per la maggior parte dichiarati contrari al sistema fiscale armonizzato per le sigarette elettroniche in generale e i liquidi privi di nicotina in particolare. La Commissione ritiene tuttavia che sia necessario includere i liquidi privi di nicotina nell'ambito di applicazione della direttiva, al fine di limitare l'elusione fiscale mediante pratiche "fai da te" (come spiega la valutazione d'impatto, ciò si riferisce alla pratica dei consumatori di aggiungere una base neutra ad alta concentrazione di nicotina ai liquidi privi di nicotina).

Assunzione e uso di perizie

La presente proposta si basa i) sull'analisi dello studio di valutazione effettuato nel periodo 2018-2019, ii) sulla relazione della Commissione presentata al Consiglio nel 2020 e iii) sullo studio del 2021 intitolato "Analisi d'impatto della revisione delle norme in materia di accise sul tabacco" 26 , aggiornato con i recenti sviluppi del mercato e della normativa nel 2025 27 . Lo studio, che ha raccolto e analizzato le prove dei costi e dei benefici per determinare l'entità dei problemi individuati nella relazione di valutazione della Commissione, ha contribuito, insieme ai risultati delle consultazioni, alla valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta.

Valutazione d'impatto

La valutazione d'impatto della proposta è stata esaminata dal comitato per il controllo normativo il 19 luglio 2022. Il comitato ha espresso un parere positivo con raccomandazioni di cui si è tenuto conto. Il parere del comitato, le raccomandazioni e una spiegazione delle modalità con cui se ne è tenuto conto sono illustrati nell'allegato 1 del documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta. Tra le aggiunte e/o i chiarimenti pertinenti figurano:

·l'introduzione di elementi di prova a sostegno del ruolo essenziale della tassazione nella riduzione del consumo di tabacco, provenienti da fonti diverse, tra cui l'OMS, la Banca mondiale e valutazioni accademiche. L'aggiunta di un diagramma logico di intervento su cui basare la revisione della direttiva;

·l'ampliamento dell'analisi degli impatti pertinenti per gli operatori economici e sull'occupazione, tenendo conto della natura concentrata del settore del tabacco. Un chiarimento riguardante l'impatto sulle PMI sulla base del test PMI, tenendo presente che si tratta di un aspetto particolarmente importante per il settore dei liquidi per sigarette elettroniche, che è dominato dalle PMI;

·un chiarimento riguardo alla modellizzazione econometrica (metodi, ipotesi principali e scenario di riferimento). Una presentazione più strutturata di tutti gli impatti pertinenti. La presentazione degli impatti ambientali, tenendo presente che la direttiva non è motivata da alcuna logica ambientale;

·una presentazione più strutturata dei costi e dei benefici per ciascun settore d'intervento. Tuttavia, per motivi di chiarezza, l'analisi d'impatto combinata non è presentata, in quanto i tre settori di intervento hanno obiettivi diversi (come illustrato nella panoramica della logica di intervento) e quindi costi e benefici differenti che incidono su un insieme diverso di operatori economici e mercati;

·un chiarimento riguardo al principale punto di debolezza delle attuali aliquote fiscali minime nominali (ossia la loro incapacità di rimanere pertinenti in caso di variazione del livello generale dei prezzi, all'interno di ciascuno Stato membro e tra Stati membri). È stato pertanto spiegato anche che la scelta di un nuovo approccio garantirebbe che l'accessibilità economica dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati a livello nazionale trovi maggior riscontro nelle aliquote, al fine di avere un impatto più mirato sul consumo;

·un inserimento più trasparente nel testo della relazione dei pareri dei diversi portatori di interessi sui problemi, sulle opzioni strategiche e sugli impatti previsti.

Poiché all'epoca la valutazione d'impatto non era stata seguita da una proposta legislativa, nel 2024 è stato commissionato uno studio per fornire un aggiornamento sugli sviluppi del mercato e della normativa e la relativa analisi. Lo studio conferma che le opzioni previste rimangono le più pertinenti e che il relativo impatto stimato rimane accurato. La valutazione d'impatto è stata aggiornata nella misura necessaria per incorporare tale recente analisi e per riflettere nei tassi minimi armonizzati dell'UE proposti l'inflazione registrata dal 2022. È stata inoltre integrata dal controllo della competitività e dal controllo delle PMI, entrambi disponibili nei rispettivi allegati della valutazione d'impatto, conformemente ai nuovi requisiti per legiferare meglio.

La valutazione d'impatto prende in considerazione tre principali settori di intervento (revisione delle aliquote di accisa minime dell'UE, estensione dell'ambito di applicazione della direttiva ai nuovi prodotti e al tabacco greggio) suddividendoli ulteriormente in opzioni strategiche specifiche.

Ciascuna di queste opzioni è stata valutata nell'esprimere le aliquote fiscali minime dell'UE in termini nominali o in termini parzialmente basati sulla parità del potere d'acquisto.

Opzioni per il calcolo delle aliquote minime dell'UE

Nelle conclusioni del 2 giugno 2020 il Consiglio ha insistito sul fatto che qualsiasi revisione futura dovesse tenere conto delle "situazioni economiche specifiche" degli Stati membri. Di conseguenza la valutazione d'impatto, oltre alle aliquote minime dell'UE espresse in termini nominali, prende in considerazione le opzioni riguardanti aliquote minime dell'UE rivedute e nuove, adeguate per ciascuno Stato membro in funzione del potere d'acquisto dei suoi residenti. In pratica, quando una forte crescita economica stimola il potere d'acquisto in un determinato Stato membro, l'accisa minima per tale Stato membro sarebbe aumentata (o ridotta, in caso di diminuzione del potere d'acquisto). L'approccio basato sulla parità del potere d'acquisto corregge anche le tendenze divergenti dell'inflazione, in quanto, ai fini dell'adeguamento, si tiene interamente conto degli aumenti dei prezzi.

Nella valutazione d'impatto non è stato raccomandato di passare completamente a un adeguamento basato sulla parità del potere di acquisto, in quanto la sua introduzione genererebbe ampie oscillazioni dei prezzi e quindi destabilizzerebbe il mercato, dato che il potere d'acquisto varia notevolmente da uno Stato membro all'altro. La proposta prevede invece che due terzi dell'aliquota minima per ciascuno Stato membro siano espressi in termini nominali e che un terzo sia adeguato al potere d'acquisto sulla base dell'indice del livello dei prezzi di ciascuno Stato membro. Le proporzioni della componente nominale e di quella del potere d'acquisto sono convenzionali. Esse mirano a conciliare l'aumento della convergenza dei livelli dei prezzi (anche impedendo che le aliquote minime riviste dell'UE scendano al di sotto dei livelli attuali in alcuni Stati membri) con la ripartizione dell'impatto tra gli Stati membri, riducendo l'onere per i paesi in cui, in termini reali, le accise sono già al di sopra della media dell'UE.

Revisione delle aliquote minime di accisa dell'UE e di alcune categorie di prodotti del tabacco tradizionali

Sono state prese in considerazione tre opzioni, che vanno da aumenti limitati ad aumenti elevati delle aliquote di accisa. Le opzioni di aumentare le aliquote fiscali minime per il tabacco trinciato a taglio fino, i sigari, i sigaretti e altri tabacchi da fumo sono destinate a ridurre progressivamente il divario esistente tra queste aliquote e l'aliquota fissata per le sigarette, aumentare la convergenza tra i prodotti nel medio termine e ridurre al minimo il rischio di sostituzione tra prodotti diversi. Tutte e tre le opzioni comprendono inoltre l'introduzione di categorie distinte per i sigaretti e il tabacco per pipa ad acqua, al fine di consentire agli Stati membri di adottare un regime di imposizione più mirato in funzione dei modelli di consumo e dell'analisi dei rischi per questi prodotti specifici. Una categoria distinta per il tabacco per pipa ad acqua, con un modesto aumento dell'aliquota fiscale minima, rafforzerebbe la certezza del diritto e aiuterebbe gli Stati membri nella lotta contro il commercio illecito (si stima che circa il 60 % del tabacco per pipa ad acqua consumato nell'UE provenga da fonti illecite), consentendo alle autorità fiscali di monitorare più efficacemente il mercato del tabacco per pipa ad acqua. Tutte e tre le opzioni considerate conseguirebbero gli obiettivi della direttiva. Esse contribuirebbero a rendere i prodotti del tabacco meno accessibili, in larga o larghissima misura, a seconda dell'opzione scelta, contribuendo in tal modo al conseguimento dell'obiettivo a lungo termine del piano europeo di lotta contro il cancro (una "generazione senza tabacco", che prevede che entro il 2040 meno del 5 % della popolazione utilizzi tabacco). L'aumento più elevato sarebbe il più efficace nel ridurre il consumo di tabacco e avvierebbe con decisione l'UE sulla via del conseguimento dell'obiettivo a lungo termine del piano europeo di lotta contro il cancro. Questa opzione potrebbe anche portare a un aumento significativo delle accise in quasi la metà degli Stati membri e, per alcuni, a un aumento senza precedenti, in particolare per i prodotti con livelli di tassazione storicamente bassi, come i sigari e i sigaretti, con la conseguente difficoltà di prevedere tutti gli effetti sul mercato (vendite ridotte, elevati costi di conformità per gli operatori economici). Tuttavia l'approccio in parte basato sulla parità del potere d'acquisto attenua gli effetti più estremi, consentendo una maggiore ambizione. Questa opzione genererà 13,9 miliardi di EUR di entrate fiscali per l'UE-27.

L'aumento delle aliquote fiscali minime dell'UE renderebbe i prodotti in questione meno accessibili per i consumatori, con conseguente riduzione delle vendite per gli operatori economici. Tuttavia non comporterebbero necessariamente un aumento dei costi amministrativi per le imprese e gli Stati membri.

L'impatto sull'occupazione dipende dal segmento di mercato. La coltivazione, la lavorazione e la vendita al dettaglio del tabacco variano notevolmente in termini di funzione produttiva, intensità del lavoro e struttura del mercato. Lo stesso dicasi per gli impatti. L'impatto complessivo sull'occupazione in tutti i settori dell'economia sarebbe marginale e concentrato in un numero limitato di Stati membri 28 .

Estensione dell'ambito di applicazione della direttiva a nuovi prodotti

I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali. Si propone di armonizzare i nuovi prodotti che sono apparsi sui mercati dell'UE dopo l'ultima revisione della direttiva, al fine di creare condizioni di parità sia per i prodotti del tabacco tradizionali che per i nuovi prodotti sostitutivi. Sono stati presi in considerazione vari scenari con aumenti, da moderati a elevati, delle aliquote fiscali minime dell'UE per i prodotti del tabacco tradizionali, sulla base delle pratiche nazionali in termini sia di aliquote che di struttura, prevenendo i rischi di sostituzione tra prodotti.

Lo scenario prescelto avvicina le aliquote per i nuovi prodotti alle aliquote minime dell'UE per gli altri tabacchi da fumo. La proposta di armonizzazione delle accise dei nuovi prodotti eliminerebbe gli ostacoli al mercato dovuti alla frammentazione delle norme e dei regimi degli Stati membri, migliorando la coerenza complessiva del quadro normativo, facilitando in tal modo gli scambi intra-UE e garantendo condizioni di parità in tutto il mercato interno per gli operatori economici, in particolare le PMI. Accanto ai prodotti chiaramente identificati, l'approccio preferito è quello di creare una categoria "onnicomprensiva" ("catch all") per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina, in modo da adeguare il quadro dell'UE agli sviluppi del mercato e colmare eventuali lacune. Poiché le misure tariffarie e fiscali sono un modo efficace per ridurre il consumo di tabacco e di prodotti correlati al tabacco da parte di vari segmenti della popolazione, in particolare dei giovani, l'opzione prescelta – l'introduzione di aliquote fiscali minime elevate a livello dell'UE – è proporzionata ed è la più coerente con gli obiettivi a lungo termine del piano europeo di lotta contro il cancro.

Infine l'applicazione delle prescrizioni della direttiva orizzontale in materia di circolazione e controllo (attualmente applicabili solo ai prodotti del tabacco lavorato ai sensi dell'attuale direttiva) garantirà un'amministrazione delle accise efficiente ed efficace, favorendo la riscossione di entrate attualmente non riscosse (in particolare nel caso dei liquidi per sigarette elettroniche). Con l'opzione prescelta, l'introduzione di aliquote di accisa per i nuovi prodotti porterà a un aumento del gettito stimato tra 900 e 1 700 milioni di EUR.

L'opzione prescelta si basa sull'estensione di sistemi informatici collaudati (l'EMCS e il sistema per lo scambio di dati relativi alle accise) per il trattamento dei prodotti sottoposti ad accisa. I relativi obblighi amministrativi seguono il principio del "digitale per impostazione predefinita".

Per quanto riguarda l'impatto sui costi amministrativi e sui risparmi, la maggior parte dei costi amministrativi supplementari sarebbe a carico delle PMI che operano nel segmento dei liquidi per sigarette elettroniche, in particolare quelle con sede in paesi in cui attualmente non esistono regimi fiscali nazionali per tassare questo segmento. La proposta di armonizzazione delle accise per i nuovi prodotti eliminerebbe tuttavia gli ostacoli al mercato derivanti dalla frammentazione delle norme e dei regimi degli Stati membri, facilitando in tal modo gli scambi intra-UE e garantendo condizioni di parità in tutto il mercato interno per gli operatori economici, in particolare le PMI.

Estensione dell'ambito di applicazione della direttiva al tabacco greggio

Si propone di includere il tabacco greggio come nuova categoria, alla quale si applicherebbero le disposizioni in materia di circolazione e controllo della direttiva orizzontale. Ciò consentirebbe agli Stati membri di controllare più efficacemente le catene di approvvigionamento e li aiuterebbe a contrastare la diversione del tabacco greggio verso la fabbricazione illecita. Sono state esaminate due possibili alternative: un'aliquota fiscale minima dell'UE pari a zero (opzione 1) o la stessa aliquota fiscale minima dell'UE applicata agli altri tabacchi da fumo (opzione 2). I risultati dell'analisi indicano una riduzione del mancato gettito fiscale di circa 1,3 miliardi di EUR nell'opzione 1 e di 2,6 miliardi di EUR nell'opzione 2. Poiché si stima che la perdita totale di accise associata al commercio illecito del tabacco e dei prodotti correlati sia pari a circa 13 miliardi di EUR, l'impatto delle misure proposte, in termini relativi, si tradurrebbe in un recupero compreso tra il 10 % e il 20 % dell'attuale frode fiscale. Poiché le opzioni proposte non sono intese a generare direttamente entrate fiscali, fatta eccezione per le entrate generate dalla riduzione delle frodi, è stata prescelta l'opzione 1 in quanto rispetta il principio di proporzionalità.

Sono state prese in considerazione tutte le opzioni ed anche lo scenario di riferimento "non arrecare un danno significativo" all'ambiente. Il tabacco è una coltura che necessita di una notevole quantità di acqua e la sua lavorazione è caratterizzata da un'intensità energetica relativamente alta. Anche i mozziconi di sigaretta scartati danneggiano l'ambiente, in quanto i filtri non sono biodegradabili e possono rimanere nell'ambiente per lunghi periodi di tempo sotto forma di microplastiche. Pertanto qualsiasi riduzione del consumo di tabacco determinata dalla tassazione, in teoria, ridurrebbe tale impatto. Ciò è in linea con gli obiettivi della normativa europea sul clima 29 . Per quanto riguarda l'impatto ambientale delle sigarette elettroniche e dei prodotti del tabacco non da fumo (inclusi i prodotti del tabacco riscaldato non da fumo), si dispone di informazioni molto scarse. Tuttavia i costi ambientali per unità di produzione di sigarette elettroniche possono essere superiori a quelli della fabbricazione di sigarette normali per unità.

La revisione della direttiva contribuisce inoltre al conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, in particolare quelli relativi alla salute, all'uguaglianza, alla mobilitazione delle risorse, all'uso sostenibile delle risorse naturali, alla protezione dell'ambiente, alla sicurezza alimentare e alle comunità sostenibili.

Efficienza normativa e semplificazione

I costi amministrativi e di adeguamento e i risparmi connessi alla revisione della direttiva sono diversi per ciascun settore di intervento. L'aumento delle accise per il tabacco tradizionale inciderà sulla domanda e comporterà quindi una riduzione delle vendite, ma non aumenterà i costi amministrativi per gli operatori economici e le autorità pubbliche.

Le prove acquisite nell'ambito della valutazione della direttiva hanno portato alla conclusione che la mancanza di armonizzazione delle accise per i nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati e prodotti correlati al tabacco) e di norme fiscali chiare per il tabacco riscaldato ha determinato incertezza giuridica e amministrativa, generando costi amministrativi e di transazione per gli operatori del mercato nei movimenti transfrontalieri. Poiché i prodotti a base di tabacco riscaldato e i liquidi per le sigarette elettroniche sono già tassati da un numero significativo di Stati membri, i costi normativi supplementari sarebbero trascurabili. 26 paesi europei hanno una tassa sul tabacco riscaldato e 23 sui liquidi per le sigarette elettroniche. La maggior parte dei costi supplementari (stimati per l'intero settore dei nuovi prodotti, pari a 9,6 milioni di EUR di costi una tantum e a 6,3 milioni di EUR di costi ricorrenti per ogni anno successivo) sarebbe a carico delle PMI che operano nel segmento dei liquidi per sigarette elettroniche, in particolare quelle con sede in paesi in cui attualmente non esistono regimi fiscali nazionali per tassare questo segmento. Gli operatori del settore del tabacco riscaldato e di altri tabacchi lavorati (in particolare il segmento delle buste di nicotina) sono già considerati conformi alla maggior parte degli obblighi, in quanto entrambi i segmenti sono ampiamente controllati da imprese transnazionali del tabacco. I costi normativi sostenuti dagli Stati membri ammonterebbero a 10 milioni di EUR una tantum e a circa 0,5 milioni di EUR per ogni anno successivo.

Includere il tabacco greggio nell'ambito di applicazione dell'EMCS e sottoporlo ad altre misure di controllo stabilite nella direttiva orizzontale comporterebbe costi normativi supplementari. I costi di conformità per gli operatori economici ammonterebbero a 0,1 milioni di EUR per i costi una tantum e a 2 milioni di EUR per i costi ricorrenti annuali, mentre per le autorità pubbliche ammonterebbero a 9,7 milioni di EUR di una tantum e a circa 0,7 milioni di EUR per ogni anno successivo. Si prevede tuttavia che le indagini transfrontaliere e il perseguimento dei casi di frode ne risulterebbero facilitati. L'armonizzazione delle prescrizioni in materia di circolazione e controllo potrebbe portare inoltre all'abbandono di almeno alcune misure di controllo nazionali (registrazione, autorizzazione e misure di controllo supplementari). Ciò potrebbe a sua volta attenuare gli oneri amministrativi sia per gli operatori economici (come illustrato nella valutazione d'impatto sull'approccio "one in, one out"), sia per le autorità pubbliche.

Le autorità degli Stati membri ritengono che i vantaggi derivanti dall'armonizzazione dei nuovi prodotti e del tabacco greggio e dall'applicazione delle prescrizioni in materia di circolazione e controllo dovrebbero superare i costi.

Diritti fondamentali

La misura non ha alcuna incidenza sui diritti fondamentali.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Le accise costituiscono entrate per il bilancio nazionale degli Stati membri. La decisione sulle risorse proprie presentata parallelamente alla presente proposta prevede una nuova risorsa propria comprendente una quota dell'aliquota minima per il tabacco e i prodotti correlati. Pur non essendo giuridicamente collegata alla proposta di revisione della direttiva, essa si basa sulle scelte strategiche stabilite nella direttiva (e nelle sue revisioni). Essa rafforza l'impegno a salvaguardare e migliorare la salute generale dei cittadini nonché ad attenuare le distorsioni causate dal commercio transfrontaliero di prodotti che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

La tassazione del tabacco è regolarmente monitorata mediante la raccolta di informazioni dagli Stati membri sulla base della decisione di esecuzione della Commissione 30 . Inoltre la direzione generale (dipartimento) della Fiscalità e dell'unione doganale della Commissione (TAXUD) e gli Stati membri aggiornano la banca dati sulle aliquote fiscali applicabili (database delle imposte in Europa). Il sistema di tracciabilità e degli elementi di sicurezza della Commissione, istituito conformemente alla direttiva sui prodotti del tabacco, consente il monitoraggio in tempo reale della catena di approvvigionamento del tabacco 31 .

Il comitato delle accise, un comitato consultivo per le questioni relative alle accise presieduto dalla Commissione, al quale partecipano rappresentanti di tutti gli Stati membri, monitorerà l'attuazione e il funzionamento delle norme rivedute. Il comitato riferirà in merito ai problemi di attuazione e sul modo in cui sono affrontati i problemi individuati nella valutazione d'impatto. Discuterà e chiarirà eventuali differenze di interpretazione tra gli Stati membri. Qualora siano necessari nuovi sviluppi legislativi, può essere consultato anche il gruppo di esperti in materia di imposizione indiretta.

Gli Stati membri e la Commissione valuteranno il funzionamento della nuova normativa ed elaboreranno una relazione di valutazione non prima di cinque anni dalla data della sua applicazione, consentendo ai mercati di adeguarsi e ai risultati e agli impatti di concretizzarsi.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Passare dalle aliquote nominali a un approccio in parte basato sulla parità del potere d'acquisto: Articolo 12

Ai sensi dell'attuale direttiva, le aliquote di accisa minime dell'UE per ciascuna categoria di prodotti sono espresse in termini nominali, ossia come importo monetario fisso applicabile in tutti gli Stati membri. Ciò è in linea con l'approccio tradizionalmente utilizzato per l'armonizzazione delle imposte indirette. Tuttavia, dal punto di vista del controllo del tabacco, questo approccio non può offrire una soluzione duratura, in quanto la combinazione di inflazione e crescita del reddito comporta, nel tempo, una rapida erosione delle aliquote minime. Inoltre, a causa del persistere di notevoli differenze nelle condizioni economiche negli Stati membri (non solo in termini di reddito, ma anche di livello generale dei prezzi), qualsiasi aliquota minima nominale fissata a livello dell'UE è generalmente troppo bassa per avere un impatto nei paesi con redditi più elevati. Per garantire un'equa distribuzione degli impatti, si propone l'approccio seguente, basato in parte sulla parità del potere d'acquisto:

·sostituire l'attuale approccio in base al quale l'aliquota di accisa minima è espressa completamente in termini nominali con un approccio in base al quale l'imposta è espressa per 2/3 in termini nominali e per 1/3 in termini di parità del potere d'acquisto, ossia adeguando i livelli mediante l'indice del livello dei prezzi dello Stato membro. L'indice del livello dei prezzi consente il confronto tra paesi dividendo le parità del potere d'acquisto per i rispettivi tassi di cambio nominali. Ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 3, per indice del livello dei prezzi si intende l'indice che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'UE. Questo indicatore è pubblicato e aggiornato annualmente da Eurostat (serie di dati PRC_PPP_IND). Gli Stati membri dovrebbero utilizzare l'ultimo indice del livello dei prezzi disponibile 32 (articolo 12, paragrafo 3);

·tenere conto dell'evoluzione dell'indice del livello dei prezzi nel corso del tempo, aggiornando ogni tre anni l'aliquota d'accisa minima applicabile in ciascuno Stato membro. La scelta di un periodo di tre anni consente aggiornamenti periodici sufficienti al fine di garantire la pertinenza, evitando nel contempo gli oneri amministrativi sproporzionati e l'incertezza derivanti da un aggiornamento annuale. È inoltre prassi comune per alcuni Stati membri definire le proprie politiche fiscali per un periodo di tre anni;

·al fine di garantire la stabilità dell'orientamento politico nel tempo, si propone al contempo di aggiornare l'aliquota d'accisa minima alla luce dell'andamento medio dell'inflazione nell'UE, sulla base dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo (IPCA) (articolo 12, paragrafo 2). L'IPCA misura le variazioni nel tempo dei prezzi dei beni di consumo e dei servizi acquistati dalle famiglie al fine di fornire una misura comparabile dell'inflazione. È disponibile mensilmente e annualmente, suddiviso per categorie di consumo dettagliate. Per determinare la variazione percentuale dell'IPCA nel corso dei tre anni civili precedenti, gli Stati membri dovrebbero utilizzare gli ultimi valori medi annui dell'UE disponibili per tutte le voci forniti da Eurostat 33 . Per coerenza con l'adeguamento dell'indice del livello dei prezzi, si propone che tale aggiornamento abbia luogo ogni tre anni e che si rifletta nel calcolo dell'aliquota d'accisa minima applicabile in ciascuno Stato membro.

Revisione delle aliquote fiscali minime dell'UE per alcune categorie di prodotti del tabacco tradizionali: Articoli 4, 6, 16, 20

Seguendo lo stesso approccio dell'attuale direttiva, si propone di mantenere l'attuale struttura delle accise (ad valorem o specifica o una combinazione di entrambe) e diverse aliquote minime di accisa per taluni prodotti del tabacco. Un'imposta specifica garantisce un livello minimo di tassazione per tutti i prodotti e riduce l'incentivo alla sostituzione indotta dalla tassazione, mentre un'imposta proporzionale consente un adeguamento automatico in funzione degli aumenti di prezzo. Una struttura mista combina entrambi gli aspetti.

La componente ad valorem contribuisce a evitare che i livelli dell'UE diventino obsoleti troppo rapidamente e a mantenerli pertinenti nelle economie dell'UE moderatamente più ricche. La componente specifica contribuisce a evitare lo sviluppo del segmento a basso prezzo. Le attuali aliquote minime dell'UE per le accise stanno diventando sempre meno efficaci nel ridurre il consumo di tabacco. I livelli minimi di tassazione devono essere rivisti per raggiungere un equilibrio tra una maggiore convergenza, il corretto funzionamento del mercato interno e la prevenzione di conseguenze indesiderate (come la sostituzione, il consumo illegale e l'evasione fiscale).

Infine, sebbene la diffusione del fumo nell'UE sia diminuita nell'ultimo decennio (passando dal 28 % al 24 % tra il 2012 e il 2023), permangono differenze significative tra i paesi e i gruppi di popolazione. In assenza di un intervento, sia pur con gli attuali tassi di diminuzione dell'utilizzo, l'obiettivo a lungo termine del piano europeo di lotta contro il cancro non sarà raggiunto. 

Sono introdotte definizioni distinte per sigaretti (articolo 4) e tabacco per pipa ad acqua (articolo 6), al fine di rafforzare la certezza del diritto e consentire agli Stati membri di adottare un regime fiscale più mirato in funzione dei modelli di consumo e dell'analisi dei rischi per questi prodotti specifici e, nel caso del tabacco per pipa ad acqua, per aiutare gli Stati membri nella lotta al commercio illecito consentendo alle autorità fiscali di monitorare più efficacemente il mercato del tabacco per pipa ad acqua.

La distinzione tra sigari e sigaretti di cui all'articolo 4, paragrafo 2, si basa sulle caratteristiche fisiche dei prodotti, in linea con le definizioni esistenti nel diritto dell'Unione 34 . L'articolo 6 distingue il tabacco per pipa ad acqua da altri tabacchi da fumo in base alle sue caratteristiche fisiche e all'uso previsto da parte dei consumatori, in linea con le definizioni esistenti nel diritto dell'UE 35 .

Sono introdotte aliquote fiscali minime dell'UE più elevate per i tabacchi lavorati (sigarette, sigari, sigaretti, tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, tabacco per pipa ad acqua, tabacco riscaldato e altri tabacchi da fumo) (articoli 16 e 20).

Per i sigari, i sigaretti, gli altri tabacchi da fumo, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato e altri tabacchi lavorati, si propongono aumenti graduali dei minimi UE per ridurre il divario tra essi e l'aliquota fissata per le sigarette, al fine di conseguire una progressiva convergenza tra i prodotti e ridurre al minimo il rischio di sostituzione tra prodotti diversi (articolo 20, paragrafo 2). È previsto un periodo transitorio di quattro anni, con un aumento dell'accisa dopo due anni (articolo 20, paragrafi 4 e 5).

Estensione dell'ambito di applicazione della direttiva a nuovi prodotti: articoli 1, 2, 7, 8, 9, 10, 20, 21, 22 e 28

Per ridurre la sostituzione indotta dalla tassazione e garantire la certezza del diritto, si propone di includere nuovi prodotti nell'ambito di applicazione della direttiva – liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati (da masticare, da fiuto), buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina (articolo 2) sulla base delle pratiche attuali e delle attese degli Stati membri. Oggi la maggior parte degli Stati membri applica l'accisa ai prodotti del tabacco riscaldato e ai liquidi per le sigarette elettroniche.

Agli articoli 7, 8, 9 e 10 sono introdotte nuove definizioni e agli articoli 20 e 22 sono stabilite nuove aliquote fiscali minime dell'UE. L'articolo 28 prevede che la Commissione riesamini le aliquote minime di accisa per il tabacco riscaldato, i liquidi per le sigarette elettroniche, le buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina tenendo conto degli sviluppi normativi e del mercato. Infine, seguendo lo stesso approccio adottato per gli altri tabacchi da fumo, per le buste di nicotina e gli altri prodotti a base di nicotina, è previsto un periodo transitorio di quattro anni con un aumento dell'accisa dopo due anni corrispondente al 50 % delle aliquote di accisa minime (articolo 22, paragrafi 3 e 4).

L'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia concede alla Svezia una deroga, a condizione che quest'ultima adotti tutte le misure necessarie per garantire che tali prodotti non siano immessi sul mercato negli Stati membri in cui il divieto è pienamente applicabile. Pertanto, poiché il tabacco per uso orale non può essere commercializzato legalmente in nessuno Stato membro ad eccezione della Svezia 36 , ai sensi dell'articolo 113 TFUE non è necessario armonizzare le imposte indirette su tali prodotti.

Estensione dell'ambito di applicazione della direttiva al tabacco greggio: Articoli 1 e 23

Come indicato nella relazione di valutazione della Commissione, la mancanza di controllo del tabacco greggio desta particolare preoccupazione, con segni di una crescente diversione verso la fabbricazione illecita di sigarette all'interno dell'UE. In particolare l'assenza di una definizione armonizzata di tabacco greggio è stata considerata dai portatori di interessi un ostacolo importante a un adeguato monitoraggio transfrontaliero. 

Si propone di estendere l'ambito di applicazione della direttiva al tabacco greggio (articolo 1) e di introdurre un'aliquota di accisa minima dell'UE pari a zero (articolo 23). Ciò consentirebbe di applicare le prescrizioni in materia di circolazione e di controllo dei prodotti sottoposti ad accisa previste dalla direttiva orizzontale. Allo stesso tempo si offrirà agli Stati membri la flessibilità di fissare aliquote positive in funzione del livello di evasione fiscale cui sono soggetti. Si propone di applicare le prescrizioni in materia di circolazione e controllo nella fase della prima lavorazione, una volta che il tabacco sia stato stagionato ed essiccato. I movimenti dal campo all'azienda agricola o ai centri di raccolta per il tabacco raccolto non sarebbero oggetto dell'EMCS. Ciò significa che i produttori di tabacco e le loro organizzazioni collettive sono esentati dall'applicazione dell'EMCS, a condizione che non venga effettuata alcuna trasformazione ad eccezione dell'essiccazione o della stagionatura.

Allineamento alla direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio che stabilisce il regime generale dei prodotti sottoposti ad accisa: Articolo 26

L'articolo 17, paragrafo 1, lettera b), della direttiva prevede un'esenzione facoltativa per i tabacchi lavorati distrutti sotto sorveglianza amministrativa. Tuttavia, a norma degli articoli 6 e 45 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio, la distruzione totale o la perdita irrimediabile, totale o parziale, dei prodotti sottoposti ad accisa in seguito all'autorizzazione delle autorità competenti dello Stato membro di distruggerli non è considerata immissione in consumo (ossia non è esigibile alcuna accisa).

Soppressione di disposizioni obsolete: Articoli 14, 16, 18, 20

Le deroghe per alcuni Stati membri e i riferimenti ai periodi di transizione saranno eliminati dagli articoli 14, 16, 18 e 20 della direttiva in quanto scaduti e pertanto non più necessari.    

🡻2011/64/UE

 nuovo

2025/0580 (CNS)

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato  e ai prodotti correlati  (rifusione)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

considerando quanto segue:

 nuovo

(1)È necessario apportare varie modifiche alla direttiva 2011/64/UE del Consiglio 37 . A fini di chiarezza è opportuno procedere alla sua rifusione.

(2)Dall'adozione della direttiva 2011/64/UE il mercato del tabacco è cambiato considerevolmente. Sono stati immessi sul mercato nuovi prodotti che fungono da succedanei dei tabacchi lavorati e che contengono tabacco o nicotina. In risposta gli Stati membri hanno introdotto diverse misure nazionali relative a tali succedanei che falsano la concorrenza e compromettono il corretto funzionamento del mercato interno. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno che tali succedanei dei tabacchi lavorati siano soggetti a una struttura armonizzata delle accise e ad aliquote di accisa minime armonizzate nell'Unione. La presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale, la cui immissione sul mercato è vietata a norma dell'articolo 17 della direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. A fini di chiarezza la presente direttiva non dovrebbe armonizzare le norme in materia di tassazione del tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

🡻 2011/64/UE considerando 1 (adattato)

Le direttive del Consiglio 92/79/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sulle sigarette, 92/80/CEE, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle imposte sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette, e 95/59/CE, del 27 novembre 1995, relativa alle imposte diverse dall'imposta sul volume d'affari che gravano sul consumo dei tabacchi lavorati, hanno subito diverse e sostanziali modificazioni. È opportuno, per motivi di chiarezza e di razionalizzazione, procedere alla codificazione di dette direttive incorporandole in un unico atto.

🡻 2011/64/UE considerando 2 (adattato)

 nuovo

(3) È necessario garantire che  l a normativa dell'Unione in materia di tassazione dei prodotti del tabacco  e dei prodotti correlati   continui a  deve garantire il corretto funzionamento del mercato interno e, al contempo, un livello elevato di protezione della salute  umana , come richiesto dall'articolo 168 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, tenendo presente che i prodotti del  il tabacco  e i prodotti correlati  possono nuocere gravemente alla salute  , che il piano europeo di lotta contro il cancro 38 fissa l'obiettivo di realizzare un'Europa senza tabacco  e che l'Unione è parte della convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per il controllo del tabacco (FCTC). È opportuno tener conto della situazione esistente per ciascuno dei vari tipi di tabacchi lavorati.  Per conseguire questo duplice obiettivo l'UE e gli Stati membri dovrebbero intensificare gli sforzi nella lotta contro il commercio illecito di tabacco, in particolare le importazioni illegali di tabacco e di prodotti correlati dai paesi terzi 39 . I nuovi prodotti (liquidi per sigarette elettroniche, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina) sono sempre più diffusi, soprattutto tra i giovani, e oltre al rischio intrinseco per la salute pubblica che tali prodotti rappresentano, hanno anche il potenziale di aprire la strada alle sigarette tradizionali. 

🡻 2011/64/UE considerando 3 (adattato)

 nuovo

(4)Uno degli obiettivi del trattato nei riguardi dell'Unione europea è preservare un'unione economica che presenti caratteristiche analoghe a quelle di un mercato interno in cui ci sia una sana concorrenza. La realizzazione di tale obiettivo nel settore dei tabacchi lavorati  e dei prodotti correlati  presuppone l'applicazione, negli Stati membri, di accise sui prodotti di tale  del  settore pertinente  che non falsino le condizioni di concorrenza e non ne ostacolino la libera circolazione nell'Unione.

 nuovo

(5)È necessario garantire che il tabacco e i prodotti correlati siano definiti ai fini della presente direttiva, fatta salva la definizione di tali prodotti per regolamentarne la lavorazione, la presentazione e la vendita all'interno dell'UE.

🡻 2011/64/UE considerando 4

 nuovo

6)È opportuno definire i vari tipi di tabacchi lavorati  e di prodotti correlati,  che si differenziano tra loro per le rispettive caratteristiche e per gli usi cui sono destinati.

🡻 2011/64/UE considerando 6 (adattato)

7)È opportuno considerare quali sigarette anche i rotoli di tabacco che possono essere fumati tali e quali o previa una semplice manipolazione manuale, ai fini di una tassazione uniforme di detti prodotti.

🡻 2011/64/UE considerando 5 (adattato)

 nuovo

8)Occorre distinguere tra il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, e gli altri tabacchi da fumo  , il tabacco per pipa ad acqua e il tabacco riscaldato al fine di migliorare la certezza del diritto e lottare contro la frode. È inoltre opportuno operare una distinzione tra i sigari e i sigaretti per garantire la coerenza giuridica e consentire agli Stati membri di adeguare, ove necessario, i regimi di imposizione al fine di evitare una sostituzione indotta dalla tassazione .

🡻 2011/64/UE considerando 8 (adattato)

 nuovo

9)Nella prospettiva di una tassazione uniforme ed equa, è opportuno stabilire una definizione di sigarette, sigari, e sigaretti , tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette,  e di altro tabacco da fumo , tabacco per pipa ad acqua, tabacco riscaldato, e di altri tabacchi lavorati  affinché , rispettivamente, ai fini delle accise, i rotoli di tabacco che, per lunghezza, possono essere considerati come due sigarette o più vengano trattati come tali, un tipo di sigaro simile, per molti aspetti, a una sigaretta venga trattato come una sigaretta,  un sigaro di peso massimo pari a 3 grammi venga trattato come sigaretto,  il tabacco da fumo simile, per molti aspetti, al tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette venga trattato come tabacco trinciato a taglio fino , il tabacco che può essere utilizzato in una pipa ad acqua sia trattato come tabacco per pipa ad acqua, il tabacco che è riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica sia trattato come tabacco riscaldato, altro tabacco preparato o destinato al consumo umano sia trattato come altro tabacco lavorato  e i cascami di tabacco siano chiaramente definiti Tenuto conto delle difficoltà economiche che potrebbero derivare per gli operatori tedeschi e ungheresi interessati da un'attuazione immediata, la Germania e l' Ungheria dovrebbero essere autorizzate a rinviare l'applicazione della definizione di sigarette e sigari fino al 1º gennaio 2015.

 nuovo

10)I prodotti correlati al tabacco spesso sostituiscono i prodotti del tabacco lavorato agevolando l'assunzione di nicotina nel corpo umano. Ai fini di una tassazione uniforme ed equa è opportuno stabilire una definizione di liquidi per sigarette elettroniche, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina.

🡻 2011/64/UE considerando 7

 nuovo

11)Occorre precisare la nozione di produttore quale persona fisica o giuridica che confeziona effettivamente i prodotti del  il  tabacco  lavorato e i prodotti correlati oppure lo fa progettare o fabbricare e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio. e stabilisce il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati a essere immessi in consumo

🡻 2011/64/UE considerando 13

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12)Per il corretto funzionamento del mercato interno, è necessario fissare accise minime per le diverse categorie di tabacchi lavorati  e di prodotti correlati. È opportuno stabilire accise minime diverse per ciascuna categoria di tabacco e prodotto correlato, in modo da rispecchiare le differenze nelle caratteristiche del prodotto e nelle modalità di utilizzo .

 nuovo

13)Per evitare che diventi obsoleta col tempo, l'aliquota minima dell'accisa dell'Unione per ciascuna categoria di prodotti dovrebbe essere aggiornata ogni tre anni sulla base delle modifiche dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo dell'Unione, pubblicato da Eurostat.

14)Per garantire una distribuzione equilibrata degli impatti tra gli Stati membri, occorre che la situazione economica degli Stati membri sia presa in considerazione adeguando le aliquote minime di accisa dell'Unione in base all'indice dei livelli dei prezzi di ciascuno Stato membro, pubblicato da Eurostat. Tale adeguamento dovrebbe essere rivisto ogni tre anni.

🡻 2011/64/UE considerando 11 (adattato)

15)La struttura dell'accisa sulle sigarette deve  dovrebbe comprendere, oltre a un elemento specifico determinato per unità di prodotto, un elemento proporzionale basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte. Avendo l'imposta sul volume d'affari relativa alle sigarette lo stesso effetto di un'accisa ad valorem, è opportuno tenerne conto nello stabilire il rapporto fra l'elemento specifico dell'accisa e l'onere fiscale totale.

🡻 2011/64/UE considerando 12

16)Fatta salva la struttura fiscale mista e la percentuale massima dell'elemento specifico nell'onere fiscale totale, è opportuno che gli Stati membri dispongano di mezzi efficaci per applicare accise specifiche o minime sulle sigarette così da garantire l'applicazione di almeno un determinato onere fiscale minimo in tutta l'Unione.

🡻 2011/64/UE considerando 14

17)Riguardo alle sigarette, è opportuno garantire condizioni neutre di concorrenza per i produttori, ridurre la frammentazione dei mercati del tabacco e mettere in rilievo gli obiettivi di tipo sanitario. Un requisito minimo ad valorem dovrebbe quindi essere espresso in termini di prezzo medio ponderato di vendita al minuto, mentre un importo minimo dovrebbe applicarsi a tutte le sigarette. Per gli stessi motivi, il prezzo medio ponderato di vendita al minuto dovrebbe servire anche come riferimento per determinare l'incidenza dell'accisa specifica sull'onere fiscale totale.

🡻 2011/64/UE considerando 16 (adattato)

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18) Un certo livello di  Tale convergenza contribuirebbe anche a garantire un elevato livello di protezione della salute umana. Gli oneri fiscali sono infatti uno dei principali elementi del prezzo dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati , che a sua volta influenza le preferenze dei fumatori. Le frodi e il contrabbando riducono l'incidenza della fiscalità sui livelli di prezzo, in particolare delle sigarette e del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, compromettendo così il raggiungimento degli obiettivi di controllo del tabacco e di protezione della salute.

🡻 2011/64/UE considerando 20 (adattato)

 nuovo

19) In considerazione della specifica situazione strutturale, sociale ed economica, è  È opportuno accordare al Portogallo la possibilità di applicare un'aliquota ridotta per le sigarette fabbricate da piccoli produttori e consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera.

🡻 2011/64/UE considerando 22 (adattato)

Per non nuocere all'equilibrio economico e sociale della Corsica, è necessario e giustificato fornire una deroga fino al 31 dicembre 2015 che permette alla Francia di applicare un'aliquota di accisa inferiore all'aliquota di accisa nazionale sulle sigarette e gli altri tabacchi lavorati immessi al consumo in Corsica. Entro tale data il regime di accisa sui tabacchi lavorati, ivi immessi al consumo, dovrebbe essere completamente adeguata al regime di accisa in vigore sul continente. Tuttavia, per evitare un passaggio troppo brusco verso quest'ultimo regime, è opportuno procedere ad un aumento graduale dell'accisa sulle sigarette e sul tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette in vigore in Corsica.

🡻 2011/64/UE considerando 17

 nuovo

20)Riguardo a prodotti diversi dalle sigarette, è opportuno garantire un'incidenza fiscale armonizzata per tutti i prodotti appartenenti alla stessa categoria di tabacchi lavorati  e di prodotti correlati  . La fissazione di un'accisa minima globale espressa in percentuale o con un importo per chilogrammo o per numero di pezzi  , e con un importo per millilitro,  è la più consona per il funzionamento del mercato interno.

🡻 2011/64/UE considerando 15

 nuovo

21)Riguardo ai prezzi e ai livelli di accisa in particolare per le sigarette, che rappresentano di gran lunga la categoria più importante  ampia  di prodotti del tabacco, nonché per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette esistono ancora differenze di rilievo fra gli Stati membri, che possono ostacolare il funzionamento del mercato interno. Un certo livello di convergenza delle aliquote fiscali applicate negli Stati membri contribuirebbe a ridurre le frodi e il contrabbando nell'Unione.

🡻 2011/64/UE considerando 18

22)Per quanto riguarda il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette, è opportuno che il requisito minimo ad valorem nell'Unione sia espresso in modo tale da ottenere effetti simili a quelli osservati nel settore delle sigarette e prenda come punto di riferimento il prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

🡻 2011/64/UE considerando 19

 nuovo

23)È necessario allineare i livelli minimi per il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare sigarette a quelli applicabili alle sigarette per tenere meglio conto del livello di concorrenza esistente fra i due prodotti, che si riflette nei modelli di consumo osservati, nonché del loro carattere ugualmente dannoso.  Analogamente, l'aumento dei minimi dell'UE per sigari, sigaretti e altri tabacchi da fumo mira a ridurre il divario rispetto all'aliquota per le sigarette al fine di conseguire una progressiva convergenza tra i prodotti e ridurre al minimo il rischio di sostituzione tra prodotti diversi .

 nuovo

24)Per quanto riguarda il tabacco per pipa ad acqua, gli Stati membri dovrebbero essere autorizzati a fissare un livello minimo di tassazione inferiore a quello degli altri tabacchi da fumo, in modo da tenere conto delle caratteristiche specifiche del mercato del tabacco per pipa ad acqua.

25)Per esprimere l'eterogeneità nei formati attuali di tabacco riscaldato e anticipare formati futuri, la fissazione di un'accisa minima globale espressa come percentuale, come importo per chilogrammo o per determinato numero di pezzi è la più consona per il funzionamento del mercato interno. Pertanto l'accisa minima globale dovrebbe essere espressa come un importo per chilogrammo o un importo per un determinato numero di pezzi a seconda del tipo di prodotto a base di tabacco riscaldato in questione.

26)Al fine di garantire condizioni di concorrenza neutre nel settore del tabacco, è inoltre necessario fissare i livelli minimi di tassazione per il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, gli altri tabacchi lavorati e i prodotti correlati che possono essere considerati succedanei dei prodotti del tabacco dal punto di vista fiscale.

27)Per quanto riguarda i liquidi per sigarette elettroniche, tutti i liquidi dovrebbero essere soggetti a un livello minimo di tassazione, con un'aliquota più elevata per i liquidi con una concentrazione di nicotina superiore a 15 mg/ml per rispecchiare la varietà di prodotti ed evitare l'elusione fiscale attraverso miscele "fai da te".

🡻 2011/64/UE considerando 9

 nuovo

28)L'armonizzazione delle strutture per quanto riguarda le accise dei tabacchi deve, in particolare, far sì che la competitività delle varie categorie di tabacchi lavorati e di prodotti correlati  appartenenti a uno stesso gruppo non sia falsata dagli effetti dell'imposizione e che, di conseguenza, sia realizzata l'apertura dei mercati nazionali degli Stati membri.

🡻 2011/64/UE considerando 21 (adattato)

 nuovo

29)Periodi transitori  di quattro anni per i sigari, i sigaretti, il tabacco per pipa ad acqua, il tabacco riscaldato, altro tabacco da fumo, altri tabacchi lavorati, buste di nicotina e altri prodotti a base di nicotina, con un aumento dell'accisa dopo due anni,  dovrebbero  essere stabiliti per  consentire agli Stati membri di adattarsi agevolmente ai livelli dell'accisa globale, limitando in tal modo gli eventuali effetti secondari.

 nuovo

30)Al fine di evitare la diversione del tabacco greggio verso la lavorazione illecita e la conseguente evasione fiscale, il tabacco greggio dovrebbe essere soggetto ad accisa. È pertanto necessario definire il tabacco greggio. La fissazione di un'aliquota minima di accisa pari a zero per il tabacco greggio è proporzionata all'obiettivo di contrastare l'evasione e la frode fiscali e di evitare la doppia imposizione.

🡻 2011/64/UE considerando 10

 nuovo

31)Le esigenze della concorrenza implicano un sistema di prezzi che si formino liberamente per tutti i gruppi di tabacchi lavorati e di prodotti correlati. Pertanto i fabbricanti, i rappresentanti o agenti delegati nell'Unione dovrebbero essere liberi di stabilire il prezzo massimo di vendita al minuto per ciascuno Stato membro in cui detti prodotti sono destinati a essere immessi in consumo. 

🡻 2011/64/UE considerando 23 (adattato)

 nuovo

32)La maggioranza degli  Gli  Stati membri  dovrebbero essere autorizzati a praticare  pratica esenzioni o effettua  effettuare  rimborsi di accise per taluni tabacchi lavorati e prodotti correlati , in funzione dell'uso ed è necessario stabilire nella presente direttiva le esenzioni o i rimborsi per impieghi particolari.

 nuovo

33)Al fine di valutare il funzionamento della presente direttiva, la Commissione dovrebbe presentare periodicamente al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull'applicazione della presente direttiva, esaminando in particolare i livelli di tassazione tenendo conto del corretto funzionamento del mercato interno, della salute pubblica, del valore reale delle aliquote di accisa e della differenza tra le accise dovute e riscosse.

34)Per motivi di chiarezza giuridica e trasparenza è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea per modificare le aliquote minime dell'Unione fissate dalla presente direttiva al fine di tener conto delle variazioni degli indici dei prezzi al consumo armonizzati. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" 40 del 13 aprile 2016. In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Consiglio riceve tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.

35)Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione dell'obbligo degli Stati membri di trasmettere informazioni, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per stabilire un elenco di dati statistici che gli Stati membri devono fornire per la relazione della Commissione sull'applicazione della presente direttiva. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 41 .

36)È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione dovrebbe riesaminare la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prendere in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

37)È opportuno che l'obbligo di recepimento della presente direttiva nel diritto interno sia limitato alle disposizioni che costituiscono una modifica sostanziale rispetto alle direttive precedenti. L'obbligo di recepire le disposizioni che restano immutate discende dalle direttive precedenti.

🡻 2011/64/UE considerando 24

È opportuno fornire una procedura che consenta un esame periodico delle aliquote o degli importi prescritti nella presente direttiva in base ad una relazione della Commissione la quale tenga conto di tutti gli elementi pertinenti.

🡻 2011/64/UE considerando 25 (adattato)

38)La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e  alle date  di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B,  della direttiva 2011/64/UE, 

🡻2011/64/UE

 nuovo

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

OGGETTO

Articolo 1

1.    La presente direttiva stabilisce taluni principi generali di armonizzazione della struttura e delle aliquote dell'accisa che gli Stati membri applicano  al tabacco greggio,  ai tabacchi lavorati  e ai prodotti correlati .

 nuovo

2.    La presente direttiva non si applica al tabacco per uso orale immesso sul mercato di uno Stato membro a norma dell'articolo 151 dell'atto di adesione dell'Austria, della Finlandia e della Svezia.

🡻 2011/64/UE (adattato)

CAPO 2

DEFINIZIONI

Articolo 2

1.    Ai fini della presente direttiva, per "tabacchi lavorati" si intendono:

a)le sigarette;

b)i sigari;

c)e i sigaretti;

dc)il tabacco da fumo:

i)il tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotondare arrotolare le sigarette;

ii)gli altri tabacchi da fumo;.

 nuovo

e)il tabacco per pipa ad acqua;

f)il tabacco riscaldato;

g)gli altri tabacchi lavorati.

2.Ai fini della presente direttiva, per "prodotti correlati" si intendono:

a)i liquidi per sigarette elettroniche;

b)le buste di nicotina;

c)gli altri prodotti a base di nicotina.

3.Ai fini della presente direttiva, per "tabacco greggio" si intende qualsiasi forma di tabacco raccolto curato o essiccato, escluso il tabacco lavorato di cui agli articoli da 3 a 8.

4.Ai fini della presente direttiva, per "nicotina" si intendono tutte le forme di nicotina, compresa la nicotina sintetica e i suoi analoghi.

🡻 2011/64/UE (adattato)

 nuovo

2.    Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti interamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono ai criteri di cui all'articolo 3 o all'articolo 5, paragrafo 1.

4. In deroga al primo comma, Ii prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati  o prodotti correlati  quando hanno una funzione esclusivamente medica.

53.    Fatte salve le disposizioni dell'Unione già in vigore, le definizioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo e agli articoli  da  3, 4 e 5  a 11  non pregiudicano la determinazione dei sistemi o livelli d'imposizione applicabili ai vari gruppi di prodotti ivi considerati.

Articolo 3

1.    Ai fini della presente direttiva, per "sigarette" si intendono:

a)i rotoli che possono essere fumati tali e quali e che non sono sigari o sigaretti ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1;

b)i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono inseriti in tubi per sigarette;

c)i rotoli di tabacco che, previa una semplice manipolazione non industriale, sono arrotolati in fogli di carta per sigarette.

2.    Ai fini dell'applicazione dell'accisa, un rotolo di tabacco di cui al paragrafo 1 è considerato come due sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 8 cm ma non superiore a 11 cm e come tre sigarette quando ha una lunghezza, esclusi filtro e bocchino, superiore a 11 cm ma non superiore a 14 cm e così via.

 3.    Sono assimilati alle sigarette i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1 

Articolo 4

1.    Ai fini della presente direttiva, sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere e, se, tenuto conto delle loro proprietà e delle normali attese dei consumatori, sono esclusivamente destinati a essere fumati tali e quali:

a)i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale  che ricopre interamente il prodotto, compreso, se del caso, il filtro, ma senza alcun ulteriore strato che copra parzialmente la fascia esterna; per quanto riguarda i sigari provvisti di bocchino, la fascia esterna non copre il bocchino  ;

b)i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e non superiore a 10 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

 nuovo

2.     I sigaretti sono sigari aventi un peso massimo di 3 g al pezzo.

🡻 2011/64/UE (adattato)

2. In deroga al paragrafo 1, il comma che segue può continuare ad essere applicato dalla Germania e dall'Ungheria fino al 31 dicembre 2014.

Sono considerati sigari o sigaretti, se possono essere fumati tali e quali:

a)i rotoli di tabacco costituiti interamente da tabacco naturale;

b)i rotoli muniti di una fascia esterna di tabacco naturale;

c)i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro, ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, e di una sottofascia, entrambi di tabacco ricostituito, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 1,2 g e la cui fascia, in forma di spirale, forma un angolo acuto di almeno 30o rispetto all'asse longitudinale del sigaro;

d)i rotoli di tabacco riempiti di una miscela di tabacco battuto e muniti di una fascia esterna del colore tipico dei sigari, di tabacco ricostituito, ricoprente interamente il prodotto, compreso l'eventuale filtro ma escluso il bocchino nei sigari che ne sono provvisti, aventi peso unitario, esclusi il filtro o il bocchino, non inferiore a 2,3 g e la cui circonferenza misurabile su almeno un terzo della lunghezza non è inferiore a 34 mm.

3.    Sono assimilati ai sigari e  o  ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che  rientrano nella definizione  corrispondono agli altri criteri di cui al paragrafo 1.

Articolo 5

1.    Ai fini della presente direttiva, per "tabacchi da fumo" si intendono:

a)il tabacco trinciato o in altro modo frazionato, filato o compresso in tavolette, che può essere fumato senza successiva trasformazione industriale;

b)i cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, non compresi nell'articolo 3 e nell'articolo 4, paragrafo 1, e che possono essere fumati. Ai fini del presente articolo sono considerati cascami di tabacco i residui delle foglie di tabacco e i sottoprodotti della lavorazione del tabacco o della fabbricazione di prodotti del tabacco.

2.    Il tabacco da fumo nel quale più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una lunghezza di taglio inferiore a 1,5  mm  millimetri è considerato tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette.

Inoltre, gli Stati membri possono considerare come tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette, il tabacco da fumo in cui più del 25 % in peso delle particelle di tabacco abbia una larghezza di taglio pari a 1,5  mm  millimetri od oltre e che sia stato venduto per arrotolare le sigarette, o sia a ciò destinato.

 3.    Sono assimilati al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1

 nuovo

Articolo 6

1.    Ai fini della presente direttiva, per "tabacco per pipa ad acqua" si intende il tabacco che può essere utilizzato in una pipa ad acqua per la produzione di emissioni che passano attraverso un liquido prima di essere inalate dagli utilizzatori.

2.    Sono assimilati al tabacco per pipa ad acqua i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1.

3.    I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 5 e che possono essere utilizzati sia mediante una pipa ad acqua come tabacco per pipa ad acqua sia come tabacco da fumo sono assimilati al tabacco da fumo.

4.    I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo e all'articolo 7 e che possono essere utilizzati sia mediante una pipa ad acqua come tabacco per pipa ad acqua sia come tabacco riscaldato sono assimilati al tabacco riscaldato.

Articolo 7

1.    Ai fini della presente direttiva, per "tabacco riscaldato" si intende il tabacco riscaldato o altrimenti attivato mediante reazione chimica o altro mezzo per produrre un'emissione contenente nicotina o altre sostanze chimiche, destinato ad essere inalato dagli utilizzatori, ma non mediante una pipa ad acqua di cui all'articolo 6, paragrafo 1.

2.    Sono assimilati al tabacco riscaldato i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rientrano nella definizione di cui al paragrafo 1, fatta eccezione per i liquidi per sigarette elettroniche definiti all'articolo 9, paragrafo 1.

3.    I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 3 sono considerati sigarette.

4.    I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 4 sono considerati sigari o sigaretti.

5.    I prodotti che rientrano nelle definizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo e all'articolo 5 sono considerati tabacco da fumo.

Articolo 8

1.    Ai fini della presente direttiva, per "altri tabacchi lavorati" si intendono i prodotti contenenti tabacco, preparati e destinati al consumo umano, ad eccezione delle sigarette, dei sigari, dei sigaretti, del tabacco da fumo, del tabacco per pipa ad acqua e del tabacco riscaldato.

2.    Un prodotto contenente tabacco è considerato preparato e destinato al consumo umano se, mediante una semplice manipolazione non industriale, è in grado di fornire nicotina per assunzione nel corpo umano o di facilitare tale assunzione.

Articolo 9

1.    Ai fini della presente direttiva, per "liquidi per sigarette elettroniche" si intendono:

a)i liquidi contenenti nicotina che possono essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche;

b)i liquidi non contenenti nicotina che sono destinati ad essere utilizzati nelle sigarette elettroniche o in analoghi dispositivi di vaporizzazione o per ricaricare le sigarette elettroniche.

2.    Ai fini della presente direttiva, per "sigaretta elettronica" si intende un prodotto che può essere utilizzato per il consumo di vapore attraverso un bocchino, o qualsiasi componente di tale prodotto, compresi una cartuccia, un serbatoio e un dispositivo senza cartuccia o serbatoio, e che può essere monouso o ricaricabile mediante un contenitore di ricarica o un serbatoio, o ricaricabile con cartucce monouso.

Articolo 10

1.    Ai fini della presente direttiva, per "buste di nicotina" si intendono i prodotti contenenti nicotina destinati all'assunzione per via orale, miscelati con fibre vegetali o con un substrato equivalente, presentati in sacchetti-porzione o sacchetti porosi o in un formato equivalente e che non contengono tabacco.

2.    Ai fini della presente direttiva, per "altri prodotti a base di nicotina" si intendono i prodotti destinati al consumo umano contenenti nicotina e non contenenti tabacco che possono essere utilizzati per l'assunzione di nicotina nel corpo umano, diversi dalle buste di nicotina quali definite al paragrafo 1 del presente articolo e dai liquidi per sigarette elettroniche quali definiti all'articolo 9, paragrafo 1.

🡻2011/64/UE

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Articolo 116

Si considera produttore la persona fisica o giuridica stabilita nell'Unione che trasforma il tabacco in prodotti lavorati, confezionati per la vendita al minuto  fabbrica un prodotto, oppure lo fa progettare o fabbricare, e lo commercializza apponendovi il proprio nome o marchio  .

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Capo 3

CALCOLO DELL'ACCISA SUI TABACCHI LAVORATI E SUI PRODOTTI CORRELATI AL TABACCO

Articolo 12

1.    Ciascuno Stato membro provvede affinché il valore cumulativo dell'accisa specifica o dell'accisa ad valorem, o di entrambe, esclusa l'IVA, ("accisa globale") sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2. I livelli minimi di tassazione applicabili negli Stati membri ai tabacchi lavorati e ai prodotti correlati di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafi 2, 3 e 4, sono adeguati ogni tre anni conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo.

2.    L'aliquota dell'Unione utilizzata per determinare il livello minimo di tassazione di un prodotto di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, è adeguata aumentando o diminuendo l'importo di base in euro della variazione percentuale, nel corso dei tre anni civili precedenti, del valore medio annuo complessivo dell'Unione dell'indice armonizzato dei prezzi al consumo pubblicato da Eurostat.

3.    La parte dell'aliquota minima espressa come importo per chilogrammo, per millilitro o per numero di pezzi applicabile in uno Stato membro è pari alla somma di un terzo dell'aliquota dell'Unione per la categoria corrispondente moltiplicato per l'indice del livello dei prezzi diviso per cento più due terzi del tasso dell'Unione per la categoria corrispondente. Per indice del livello dei prezzi si intende l'indice pubblicato da Eurostat che esprime il livello dei prezzi di un determinato Stato membro per il consumo individuale effettivo rispetto alla media ponderata dell'Unione. Gli Stati membri utilizzano l'indice del livello dei prezzi dell'anno precedente l'anno di adeguamento.

4.    A decorrere dal 1º gennaio 2031 ciascuno Stato membro provvede affinché l'accisa globale sui tabacchi lavorati e sui prodotti correlati rispetti i livelli minimi di tassazione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, adeguati conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, a decorrere dal primo giorno dell'anno successivo a quello in cui avviene l'adeguamento.

5.    Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 31 al fine di modificare le aliquote minime dell'Unione di cui all'articolo 16, all'articolo 20, paragrafo 2, e all'articolo 22, paragrafo 2, in modo da riflettere l'adeguamento effettuato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.

6.    I paragrafi da 1 a 5 del presente articolo non si applicano durante i periodi transitori di cui all'articolo 20, paragrafi 4 e 5, e all'articolo 22, paragrafi 3 e 4.

🡻 2011/64/UE (adattato)

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CAPO 43

DISPOSIZIONI SULLE SIGARETTE

Articolo 137

1.    Le sigarette prodotte nell'Unione e quelle importate da paesi terzi sono soggette, in ciascuno degli Stati membri, a un'accisa ad valorem calcolata sul prezzo massimo di vendita al minuto, compresi i dazi doganali, nonché a un'accisa specifica calcolata per unità di prodotto.

In deroga al primo comma, Ggli Stati membri possono escludere i dazi doganali dalla base di calcolo dell'accisa ad valorem riscossa sulle sigarette.

2.    L'aliquota dell'accisa ad valorem e l'importo dell'accisa specifica  sono  devono essere uguali per tutte le sigarette.

3.    Nella fase finale dell'armonizzazione delle strutture, è stabilito per le sigarette in tutti gli Stati membri lo stesso rapporto tra l'accisa specifica e la somma dell'accisa ad valorem e dell'imposta sul volume d'affari, in modo che la gamma dei prezzi di vendita al minuto rifletta equamente il divario dei prezzi di cessione dei produttori.

4.    Nella misura in cui ciò risulti necessario, l'accisa sulle sigarette può comportare un onere fiscale minimo, sempre che la struttura mista della tassazione e la fascia dell'elemento specifico dell'accisa, ai sensi dell'  di cui all'  articolo 148, siano rigidamente rispettate.

Articolo 148

1.    La percentuale dell'elemento specifico dell'accisa nell'importo dell'onere fiscale totale sulle sigarette è fissato con riferimento al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

2.    Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale di tutte le sigarette immesse in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di sigarette immesse in consumo. È fissato al più tardi entro il 1º marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3.    Fino al 31 dicembre 2013 l'elemento specifico dell'accisa non può essere inferiore al 5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

a)l'accisa specifica;

b)l'accisa ad valorem e l'imposta sul valore aggiunto (IVA) applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

34.    Dal 1º gennaio 2014 Ll'elemento specifico dell'accisa sulle sigarette non può essere inferiore al 7,5 % e non può essere superiore al 76,5 % dell'importo dell'onere fiscale totale derivante dall'aggregazione dei seguenti elementi:

a)l'accisa specifica;

b)l'accisa ad valorem e l'IVA applicate al prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

45.    In deroga ai paragrafi 3 e 4, Qquando in uno Stato membro si verifica una variazione nel prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette che porta l'elemento specifico dell'accisa, espresso in percentuale dell'onere fiscale totale, a un livello inferiore al 5 % o al 7,5 %, secondo il caso, o superiore al 76,5 % dell'onere fiscale totale, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare l'importo dell'accisa specifica fino al 1º gennaio del secondo anno successivo all'anno della variazione.

56.    Fatti salvi i paragrafi 3, 34 e 45 del presente articolo e l'articolo 137, paragrafo 1, secondo comma, gli Stati membri possono applicare un'accisa minima sulle sigarette.

Articolo 159

1.    Gli Stati membri applicano alle sigarette imposte di consumo minime  alle sigarette  secondo le norme previste nel presente capitolo agli articoli da 13 a 18.

2.    Il paragrafo 1 si applica alle imposte che sono prelevate sulle sigarette conformemente al presente capo agli articoli da 13 a 18 e che comprendono:

a)un'accisa specifica per unità di prodotto;

b)un'accisa ad valorem calcolata sulla base del prezzo massimo di vendita al minuto;

c)un'IVA proporzionale al prezzo di vendita al minuto.

Articolo 1610

1.    L'accisa minima globale (specifica più ad valorem, IVA esclusa) sulle sigarette rappresenta almeno il  63  57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo. Tale accisa non può essere inferiore a  all'aliquota unionale di   215  64 EUR per 1 000 sigarette ,  adeguata in conformità dell'articolo 12 indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa  pari almeno all'aliquota unionale  di almeno  274  101 EUR per 1 000 sigarette  , adeguata in conformità dell'articolo 12,  sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del  63 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto di tutte le sigarette immesse in consumo  57 %, di cui al primo comma  del presente articolo .

2.    Dal 1º gennaio 2014 l'accisa globale sulle sigarette è pari ad almeno il 60 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L'accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

Tuttavia, gli Stati membri che applicano un'accisa di almeno 115 EUR per 1000 sigarette sulla base del prezzo medio ponderato di vendita al minuto non sono tenuti a rispettare la regola del 60 %, di cui al primo comma.

A Bulgaria, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Ungheria, Polonia e Romania viene concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2017 al fine di raggiungere i requisiti di cui al primo e secondo comma.

3.    Gli Stati membri aumentano gradualmente le accise per raggiungere i requisiti di cui al paragrafo 2 alle date ivi fissate.

Articolo 1711

1.    Se in uno Stato membro una variazione intervenuta al prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette porta l'accisa globale al di sotto dei livelli fissati rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell'articolo 1610, paragrafo 1, primo comma, lo Stato membro di cui trattasi può omettere di adeguare tale accisa fino al 1º gennaio del secondo anno successivo alla variazione.

2.    Se in uno Stato membro aumenta l'aliquota dell'IVA applicabile alle sigarette, esso può ridurre l'accisa globale fino a un livello, espresso in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, che è equivalente all'incidenza dell'aumento dell'aliquota dell'IVA, ugualmente espressa in percentuale del prezzo medio ponderato di vendita al minuto, anche se per effetto di tale adeguamento l'accisa globale scende al di sotto dei livelli espressi come un prezzo medio ponderato di vendita al minuto fissato rispettivamente al paragrafo 1, prima frase, e al paragrafo 2, prima frase, dell'all'articolo 1610, paragrafo 1, prima frase.

Tuttavia, lo Stato membro aumenta l'accisa in modo da raggiungere almeno detti livelli entro il 1º gennaio del secondo anno successivo all'anno della riduzione.

Articolo 1812

1.    Il Portogallo può applicare un'aliquota ridotta inferiore al 50 % al massimo di quella fissata all'articolo 1610 alle sigarette consumate nelle regioni ultraperiferiche delle Azzorre e di Madera e fabbricate da piccoli produttori la cui produzione annuale non superi per ciascuno di essi le 500 tonnellate.

2.    In deroga all'articolo 10, la Francia è autorizzata ad applicare, per il periodo dal 1º gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un'aliquota di accisa ridotta sulle sigarette immesse al consumo nei dipartimenti della Corsica fino a un contingente annuo pari a 1 200 tonnellate. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:

a)fino al 31 dicembre 2012, almeno il 44 % del prezzo delle sigarette appartenenti alla classe di prezzo più richiesta in tali dipartimenti;

b)dal 1º gennaio 2013, almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo. L'accisa non può essere inferiore a 88 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto;

c)dal 1º gennaio 2015, almeno il 57 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto delle sigarette immesse in consumo; l'accisa non può essere inferiore a 90 EUR per 1000 sigarette, indipendentemente dal prezzo medio ponderato di vendita al minuto.

CAPO 54

DISPOSIZIONI SUI TABACCHI LAVORATI A ECCEZIONE DELLE SIGARETTE

Articolo 1913

I seguenti tipi di tabacchi lavorati, prodotti nell'Unione e  o  importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima fissata all'articolo 2014:

a)sigari

b)e sigaretti;

(cb)tabacchi trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette;

dc)altri tabacchialtro tabacco da fumo;.

 nuovo

e)il tabacco per pipa ad acqua;

f)il tabacco riscaldato;

g)gli altri tabacchi lavorati.

🡻 2011/64/UE (adattato)

 nuovo

Articolo 2014

1.    Gli Stati membri applicano un'accisa  ai tabacchi lavorati diversi dalle sigarette  che può essere:

a)ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell'Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 2515, oppure

b)specifica, espressa in un importo per chilogrammo o, per i sigari, e i sigaretti  e il tabacco riscaldato  , alternativamente per numero di pezzi; oppure

c)mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l'accisa sia ad valorem o mista.

2.    L'accisa globale (specifica e/o ad valorem IVA esclusa), espressa in una percentuale o in un importo per chilogrammo o per numero di pezzi, deve essere almeno pari alle aliquote o agli importi minimi fissati come segue:

a)

per quanto concerne i sigari e sigaretti

:

al 5  40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o a  all'aliquota unionale di  12  143  EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo  , adeguata in conformità dell'articolo 12  ;

b) 

 per quanto concerne i sigaretti 

:

al  40 %   del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di   143 EUR   per 1 000 pezzi o per chilogrammo   , adeguata in conformità dell'articolo 12; 

(cb)

per quanto concerne i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette :

:

al 40  62  % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o  all'aliquota unionale di  a 40  215 EUR per chilogrammo  , adeguata in conformità dell'articolo 12 ;

dc)

per quanto concerne gli altri tabacchi da fumo

:

al 20  50  % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 22  143  EUR per chilogrammo  , adeguata in conformità dell'articolo 12  ;.

 e) 

 per quanto concerne il tabacco per pipa ad acqua 

 : 

 al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 107 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12; 

 f) 

 per quanto concerne il tabacco riscaldato 

 : 

 al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 108 EUR per 1 000 pezzi, adeguata in conformità dell'articolo 12; al 55 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 155 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12; 

 g) 

 per quanto concerne gli altri tabacchi lavorati; 

 : 

 al 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o all'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12. 

Dal 1º gennaio 2013 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 43 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 47 EUR al chilogrammo.

Dal 1º gennaio 2015 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 46 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 54 EUR al chilogrammo.

Dal 1º gennaio 2018 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 48 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Dal 1º gennaio 2020 l'accisa globale sui tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette è pari ad almeno il 50 % del prezzo medio ponderato di vendita al minuto del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, o ad almeno 60 EUR al chilogrammo.

Il prezzo medio ponderato di vendita al minuto è calcolato in riferimento al valore totale del tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo, basato sul prezzo di vendita al minuto comprensivo di tutte le imposte, diviso per la quantità totale di tabacco trinciato a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette immesso in consumo. È fissato al più tardi entro il 1º marzo di ogni anno in base ai dati relativi a tutte le immissioni in consumo dell'anno civile precedente.

3.    Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi 1 e 2  si applicano a  sono validi per tutti i prodotti appartenenti al tipo di tabacchi lavorati tabacco lavorato in questione, senza distinzione all'interno di ogni tipo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

 nuovo

4.    In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2028 fino al 31 dicembre 2029 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 12 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 5 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 22 EUR per chilogrammo o il 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo e il tabacco per pipa ad acqua, almeno 88 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o 125 EUR per chilogrammo o il 45 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 0 EUR per chilogrammo o lo 0 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

5.    In deroga al paragrafo 2, dal 1º gennaio 2030 fino al 31 dicembre 2031 gli Stati membri provvedono affinché le aliquote di accisa siano pari ad almeno 71,5 EUR per 1 000 pezzi o per chilogrammo o al 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per sigari o sigaretti, almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi da fumo, almeno 54 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco per pipa ad acqua, almeno 98 EUR per 1 000 pezzi o 140 EUR per chilogrammo o il 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per il tabacco riscaldato e almeno 71,5 EUR per chilogrammo o il 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, per gli altri tabacchi lavorati.

🡻 2011/64/UE (adattato)

4. In deroga ai paragrafi 1 e 2, la Francia può continuare ad applicare, per il periodo dal 1º gennaio 2010 fino al 31 dicembre 2015, un'aliquota di accisa ridotta sui tabacchi lavorati diversi dalle sigarette immessi al consumo nei dipartimenti della Corsica. Tale aliquota ridotta è fissata come segue:

a)

per sigari e sigaretti

:

almeno il 10 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

b)

per i tabacchi da fumo trinciati a taglio fino da usarsi per arrotolare le sigarette

:

i)fino al 31 dicembre 2012 almeno il 27 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

ii)dal 1º gennaio 2013 almeno il 30 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

iii)dal 1º gennaio 2015 almeno il 35 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese;

c)

per altri tabacchi da fumo

:

almeno il 22 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

 nuovo

CAPO 6

DISPOSIZIONI APPLICABILI AI prodotti correlati al TABACCO

Articolo 21

I seguenti gruppi di prodotti correlati al tabacco, prodotti nell'Unione o importati da paesi terzi, sono soggetti, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima fissata all'articolo 22:

a)i liquidi per sigarette elettroniche;

b)le buste di nicotina;

c)gli altri prodotti a base di nicotina.

Articolo 22

1.    Gli Stati membri applicano un'accisa ai prodotti correlati al tabacco che può essere:

a)ad valorem, calcolata sui prezzi massimi di vendita al minuto di ciascun prodotto, fissati liberamente dai produttori stabiliti nell'Unione e dagli importatori da paesi terzi, conformemente all'articolo 25;

b)specifica, espressa come importo per chilogrammo;

c)mista, contenente un elemento ad valorem e un elemento specifico.

Gli Stati membri possono stabilire un importo minimo di accisa qualora l'accisa sia ad valorem o mista.

2.    L'accisa globale sui liquidi per sigarette elettroniche, espressa in percentuale o come importo per millilitro, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

a)liquidi contenenti da 0 mg di nicotina per millilitro a un massimo di 15 mg di nicotina per millilitro: 20 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,12 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12;

b)liquidi contenenti più di 15 mg di nicotina per millilitro: 40 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 0,36 EUR per millilitro, adeguata in conformità dell'articolo 12.

3.    Agli Stati membri è concesso un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2031 al fine di raggiungere le aliquote o gli importi minimi di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

Dal 1º gennaio 2030 l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, è almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

a)le buste di nicotina: 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 71,5 EUR per chilogrammo;

b)gli altri prodotti a base di nicotina: 25 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

4.    Dal 1º gennaio 2032 gli Stati membri di cui alla prima frase del paragrafo 3 del presente articolo provvedono affinché l'accisa globale, espressa in percentuale o come importo per chilogrammo, sia almeno equivalente alle aliquote o agli importi minimi stabiliti per:

a)le buste di nicotina: 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese, o l'aliquota unionale di 143 EUR per chilogrammo, adeguata in conformità dell'articolo 12;

b)gli altri prodotti a base di nicotina: 50 % del prezzo di vendita al minuto, imposte comprese.

5. Le aliquote o gli importi di cui ai paragrafi da 1 a 4 si applicano a tutti i prodotti appartenenti al gruppo di prodotti correlati in questione, senza distinzione all'interno di ogni gruppo per quanto concerne la qualità, la presentazione, l'origine del prodotto, i materiali utilizzati, le caratteristiche delle imprese interessate o qualsiasi altro criterio.

CAPO 7

Disposizioni applicabili al TABACCO GREGGIO

Articolo 23

Il tabacco greggio coltivato nell'Unione e importato da paesi terzi è soggetto, in ciascuno Stato membro, a un'accisa minima di 0 EUR per chilogrammo.

🡻 2011/64/UE (adattato)

 nuovo

CAPO 85

DETERMINAZIONE DEL PREZZO MASSIMO DI VENDITA AL MINUTO DEL TABACCO LAVORATO  E DEI PRODOTTI CORRELATI , RACCOLTA DI ACCISE, ESENZIONI E RIMBORSI

Articolo 2415

1.    I produttori o, se del caso, i loro rappresentanti o mandatari nell'Unione, nonché gli importatori di tabacco lavorato   e di prodotti correlati  da paesi terzi stabiliscono liberamente i prezzi massimi di vendita al minuto di ciascuno dei loro prodotti per ciascuno Stato membro in cui sono destinati a essere immessi in consumo.

Il primo comma non può ostare, tuttavia, all'applicazione delle legislazioni nazionali relative al controllo del livello dei prezzi o al rispetto dei prezzi imposti, sempreché siano compatibili con la normativa dell'Unione.

2.    Per agevolare la riscossione dell'accisa, gli Stati membri possono stabilire un listino dei prezzi di vendita al minuto, per gruppo di tabacchi lavorati e di prodotti correlati , purché ciascun listino sia sufficientemente ampio e diversificato da corrispondere effettivamente alla varietà dei prodotti originari dell'Unione.

Ciascun listino è valido per tutti i prodotti appartenenti al gruppo di tabacchi lavorati  e di prodotti correlati  cui si riferisce, senza distinzioni basate sulla qualità, sulla presentazione, sull'origine dei prodotti o delle materie impiegate, sulle caratteristiche delle imprese o su qualsiasi altro criterio.

CAPO 95

RISCOSSIONE DELLE ACCISE, ESENZIONI E RIMBORSI

Articolo 2516

1.    Le modalità di riscossione dell'accisa sono armonizzate al più tardi nella fase finale di armonizzazione dell'accisa. Nel corso della tappa precedente, l'accisa è in linea di massima riscossa a mezzo di marche fiscali. Gli Stati membri che riscuotono l'imposta tramite marche fiscali sono tenuti a metterle a disposizione dei produttori e commercianti degli altri Stati membri. Se invece riscuotono l'imposta con altri mezzi, gli Stati membri provvedono a che nessun ostacolo amministrativo o tecnico pregiudichi gli scambi tra gli Stati membri.

2.    Gli importatori e i produttori dei tabacchi lavorati  e di prodotti correlati  dell'Unione sono soggetti al regime di cui paragrafo 1 per quanto riguarda le modalità di riscossione e di pagamento dell'accisa.

Articolo 2617

 nuovo

1.    Gli Stati membri che applicano l'accisa sul tabacco greggio rimborsano l'importo dell'accisa versata per il tabacco greggio utilizzato per la produzione di tabacchi lavorati.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono subordinati i rimborsi.

🡻 2011/64/UE (adattato)

 nuovo

2.    Possono essere esentati dall'accisa od ottenere il rimborso dell'accisa già versata, i tabacchi lavorati:

a)i tabacchi lavorati denaturati usati a fini industriali od orticoli;

b)distrutti sotto sorveglianza amministrativa;

bc) i tabacchi lavorati e i prodotti correlati  destinati esclusivamente a prove scientifiche e a prove relative alla qualità dei prodotti;

cd) i tabacchi lavorati e i prodotti correlati  riutilizzati dal produttore.

Gli Stati membri stabiliscono le condizioni e le formalità cui sono sottoposti  tali  le esenzioni o i rimborsi di cui al presente articolo.

CAPO 106

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 2718

1.    La Commissione pubblica una volta all'anno il valore dell'euro nelle diverse valute nazionali da applicare agli importi dell'accisa globale.

I tassi di cambio da applicare sono quelli che sono fissati il primo giorno lavorativo di ottobre e che sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Essi si applicano a decorrere dal 1º gennaio del successivo anno civile.

2.    Gli Stati membri hanno la facoltà di mantenere l'importo delle accise in vigore al momento dell'adeguamento annuale di cui al paragrafo 1 se la conversione degli importi delle accise espressi in euro comporta un aumento dell'accisa espressa in moneta nazionale inferiore al 5 % ovvero inferiore a 5 EUR, tenendo conto dell'importo più basso.

Articolo 2819

1.     Entro il 31 dicembre 2032   successivamente  oOgni  cinque  quattro anni, la Commissione presenta  al Parlamento europeo e  al Consiglio una relazione  sull'applicazione della  e, se del caso, una proposta concernenti le aliquote e la struttura di accisa di cui alla presente direttiva.

La relazione della Commissione  esamina i livelli minimi di tassazione   tenendo  tiene conto del corretto funzionamento del mercato interno,  della salute pubblica,  del valore reale e delle quote delle aliquote di accisa e degli obiettivi del trattato  sul funzionamento dell'Unione europea  in generale. La relazione valuta l'applicazione e l'impatto delle disposizioni relative al tabacco greggio per quanto riguarda l'evasione e la frode fiscali.

 nuovo

Gli Stati membri, su richiesta, presentano alla Commissione le informazioni disponibili necessarie per preparare la relazione, comprese le informazioni necessarie per confrontare l'importo delle accise riscosse e l'importo delle accise dovute ogni anno sul loro territorio.

🡻 2011/64/UE (adattato)

 nuovo

2.    La relazione di cui al paragrafo 1 si basa, in particolare, sulle informazioni fornite dagli Stati membri.

3.    La Commissione  adotta atti di esecuzione  stabilisce, secondo la procedura  d'esame  di cui all'articolo  30, paragrafo 2 43 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio 42 ,  per stabilire  un elenco di dati statistici  che gli Stati membri devono fornire,  necessari per la relazione, esclusi i dati relativi a singole persone fisiche o giuridiche. A parte i dati a disposizione degli Stati membri, l'elenco contiene solo dati la cui raccolta non comporta oneri amministrativi sproporzionati per gli Stati membri.

4. La Commissione non pubblica né diffonde altrimenti i dati qualora ciò comporti la divulgazione di un segreto commerciale, industriale o professionale.

 nuovo

4.    È opportuno fissare livelli minimi per i nuovi prodotti del tabacco e della nicotina con l'obiettivo di ridurre le attuali differenze di tassazione, tenendo conto nel contempo degli sviluppi attuali e futuri del mercato. La Commissione riesamina senza indebito ritardo la presente direttiva tenendo conto della futura revisione della direttiva 2014/40/UE (direttiva sui prodotti del tabacco) e prende in considerazione l'eventuale equalizzazione dei livelli di tassazione per le diverse categorie di prodotti, aumentando di conseguenza i livelli minimi di tassazione per il tabacco riscaldato e i prodotti correlati al tabacco di cui all'articolo 20, paragrafo 2, lettera f), e all'articolo 22.

 nuovo

Articolo 29

1.    La Commissione è assistita dal comitato delle accise istituito dall'articolo 52, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2020/262. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.    Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Articolo 30

1.    Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

2.    Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 12, paragrafo 5, è conferito alla Commissione a tempo indeterminato.

3.    La delega di potere di cui all'articolo 12, paragrafo 5, può essere revocata in qualsiasi momento dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

4.    Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.

5.    Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà notifica al Consiglio.

6.    L'atto delegato adottato ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 5, entra in vigore solo se il Consiglio non ha sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato notificato al Consiglio stesso o se, prima della scadenza di tale termine, il Consiglio ha informato la Commissione che non intende sollevare obiezioni. Tale periodo può essere prolungato di due mesi su iniziativa del Consiglio.

7.    Il Parlamento europeo è informato dell'adozione degli atti delegati da parte della Commissione, di qualsiasi obiezione mossa agli stessi o della revoca della delega di poteri da parte del Consiglio.

🡻2011/64/UE

Articolo 3120

 nuovo

1.    Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 31 dicembre 2027, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 1, all'articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g), all'articolo 2, paragrafi da 2 a 5, all'articolo 4, paragrafo 1, lettera a), all'articolo 4, paragrafo 2, agli articoli da 6 a 12, agli articoli 16 e 17, all'articolo 19, lettere e), f) e g), all'articolo 20, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 20, paragrafi 2, 4 e 5, agli articoli da 21 a 24, all'articolo 25, paragrafo 2, all'articolo 26 e all'articolo 28, paragrafo 1. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano tali disposizioni a decorrere dal [1º gennaio 2028].

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l'indicazione che, nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in vigore, i riferimenti alla direttiva abrogata dalla presente direttiva si intendono fatti a quest'ultima. Le modalità del riferimento e la formulazione dell'indicazione sono stabilite dagli Stati membri.

🡻 2011/64/UE (adattato)

 nuovo

2.    Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3221

Le direttive 92/79/CEE, 92/80/CEE e 95/59/CE, modificate dalle direttive di cui all'allegato I, parte A, sono  La direttiva 2011/64/UE è  abrogatae  a decorrere dal 1º gennaio 2028 , fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e  le date  di applicazione delle direttive di cui all'allegato I, parte B  , della direttiva 2011/64/UE  .

I riferimenti alle direttive abrogate s'intendono fatti alla presente direttiva e vanno letti secondo la tavola di concordanza di cui all'allegato II.

Articolo 3322

La presente direttiva entra in vigore il  ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  1º gennaio 2011.

 nuovo

L'articolo 2, paragrafo 1, lettere da a) a d), l'articolo 3, l'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), l'articolo 4, paragrafo 3, l'articolo 5, gli articoli 13, 14, 15 e 18, l'articolo 19, lettere da a) a d), l'articolo 20, paragrafo 1, lettere a) e c), l'articolo 20, paragrafo 3, l'articolo 25, paragrafo 1, l'articolo 27 e l'articolo 28, paragrafo 2, si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2028.

🡻2011/64/UE

Articolo 3423

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)     Direttiva 2011/64/UE del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24).
(2)     Valutazione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (SWD(2020) 33 final, non disponibile in IT).
(3)    Dati demografici e statistici sul fumo nell'UE: Statistiche sul consumo di tabacco – Statistics Explained – Eurostat
(4)     Piano europeo di lotta contro il cancro , SWD(2021)44 final.
(5)     Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio , del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
(6)    Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva (UE) 2020/262 per quanto riguarda il regime generale delle accise relativamente al tabacco e ai prodotti correlati, COM(2025)581
(7)     Conclusioni del Consiglio sulla struttura e le aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato .
(8)     Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) .
(9)     Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio , del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
(10)     Raccomandazione del Consiglio relativa agli ambienti senza fumo e senza aerosol, che sostituisce la raccomandazione 2009/C 296/02 del Consiglio .
(11)     Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1). 
(12)    La convenzione quadro dell'OMS per la lotta al tabagismo (FCTC) è un trattato internazionale giuridicamente vincolante che mira a ridurre l'impatto sanitario ed economico del consumo di tabacco.
(13)     COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO - Piano d'azione per una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (COM(2020) 312 final).
(14)     Risoluzione del Parlamento europeo del 10 marzo 2022 recante raccomandazioni alla Commissione su una fiscalità equa e semplice a sostegno della strategia di ripresa (seguito dato dal PE al piano d'azione della Commissione di luglio e alle sue 25 iniziative nel settore dell'IVA, delle imprese e della tassazione individuale) .
(15)     COMUNICAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO, AL CONSIGLIO E AL COMITATO ECONOMICO E SOCIALE EUROPEO - Secondo piano d'azione 2018-2022 per la lotta contro il commercio illecito di tabacco (COM(2018) 846 final).
(16)    Versione consolidata del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU C 326 del 26.10.2012, pag. 47).
(17)     Conclusioni del Consiglio sulla struttura e le aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato .
(18)     RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO relativa alla valutazione REFIT della direttiva 2011/64/UE e alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (COM(2015) 621 final).
(19)     Conclusioni del Consiglio sulla struttura e le aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato dell'8.3.2016.
(20)    Economisti Associati, " Studio sulla direttiva 2011/64/UE del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato", 2017.
(21)     RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL CONSIGLIO sulla direttiva 2011/64/UE relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (COM(2018) 17 final).
(22)    Economisti Associati, " Studio sulla direttiva 2011/64/UE del Consiglio relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato", 2019.
(23)     Valutazione della direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (SWD(2020) 33 final, non disponibile in IT).
(24)     Direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio , del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
(25)     Proposta di direttiva del Consiglio che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) , SWD(2018) 261 final.
(26)    Economisti Associati, "Analisi d'impatto della revisione delle norme in materia di accise sul tabacco", 2021. Non pubblicato.
(27)    Economisti Associati "Incarico specifico: Studio sull'analisi d'impatto della revisione delle norme in materia di tassazione del tabacco: aggiornamento con i recenti sviluppi del mercato e della normativa", 2025, non pubblicato.
(28)    In termini relativi, la Bulgaria è lo Stato membro più esposto, con una concentrazione relativamente elevata di produttori di tabacco e una concentrazione superiore alla media per quanto riguarda la lavorazione. Anche in Grecia e Polonia vi sono molti produttori di tabacco. In termini assoluti la lavorazione si concentra in Germania.
(29)    Stabilire l'indirizzo di lungo termine per raggiungere entro il 2050 l'obiettivo della neutralità climatica in tutte le politiche, in un modo che sia socialmente equo ed efficiente sotto il profilo dei costi. La normativa europea sul clima stabilisce l'obiettivo climatico vincolante dell'Unione per una riduzione delle emissioni nette di gas a effetto serra pari ad almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990.
(30)     Decisione di esecuzione della Commissione , del 28 luglio 2011, relativa all'elenco dei dati statistici sulla struttura e all'aliquota di accisa applicabile ai tabacchi lavorati che devono essere trasmessi dagli Stati membri in conformità alle direttive del Consiglio 92/79/CEE e 92/80/CEE (GU 197 del 29.7.2011, pag. 17).
(31)    Per le sigarette e il tabacco da arrotolare dal 20 maggio 2019 e per tutti gli altri prodotti del tabacco a decorrere dal 20 maggio 2024.
(32)    Ad esempio nel 2025 l'indicatore di contabilità nazionale "Indici del livello dei prezzi (UE27 2020 = 100)".
(33)    Ad esempio per le aliquote applicabili dal 2031, la variazione percentuale dell'IPCA medio dell'UE tra il 2027 e il 2029.
(34)    Articolo 8 della direttiva 2007/74/CE del Consiglio , del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi (GU L 346 del 29.12.2007, pag. 6), e articolo 32 della direttiva (UE) 2020/262 del Consiglio , del 19 dicembre 2019, che stabilisce il regime generale delle accise (rifusione) (GU L 58 del 27.2.2020, pag. 4).
(35)     Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1.
(36)    Articolo 17 della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 aprile 2014, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE (GU L 127 del 29.4.2014, pag. 1).
(37)    Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato (GU L 176 del 5.7.2011, pag. 24, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2011/64/oj ).
(38)     Piano europeo di lotta contro il cancro , COM(2021) 44 final.
(39)    Nel caso di Cipro, la "linea verde" a norma del regolamento (CE) n. 866/2004 del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ad un regime ai sensi dell'articolo 2 del protocollo n. 10 dell'atto di adesione (ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2004/866/2015-08-31 )
(40)    GU L 123 del 12.5.2016, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/agree_interinstit/2016/512/oj .
(41)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(42)    GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12.

Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 580 final

ALLEGATO

della

Proposta di direttiva del Consiglio

relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco e ai prodotti correlati

{SEC(2025) 560 final} - {SWD(2025) 560 final} - {SWD(2025) 561 final}


🡻 2011/64/UE (adattato)

ALLEGATO I

PARTE A

Direttive abrogate con l'elenco delle modificazioni successive

(di cui all'articolo 21)

Direttiva 92/79/CEE del Consiglio

(GU L 316 del 31.10.1992, pag. 8)

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio

(GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47)

limitatamente all'articolo 1

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio

(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)

limitatamente all'articolo 1

Direttiva 2003/117/CE del Consiglio

(GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49)

limitatamente all'articolo 1

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1)

limitatamente all'articolo 1

Direttiva 92/80/CEE del Consiglio

(GU L 316 del 31.10.1992, pag. 10)

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio

(GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47)

limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio

(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)

limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2003/117/CE del Consiglio

(GU L 333 del 20.12.2003, pag. 49)

limitatamente all'articolo 2

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1)

limitatamente all'articolo 2

Direttiva 95/59/CE del Consiglio

(GU L 291 del 6.12.1995, pag. 40)

Direttiva 1999/81/CE del Consiglio

(GU L 211 dell'11.8.1999, pag. 47)

limitatamente all'articolo 3

Direttiva 2002/10/CE del Consiglio

(GU L 46 del 16.2.2002, pag. 26)

limitatamente all'articolo 3

Direttiva 2010/12/UE del Consiglio

(GU L 50 del 27.2.2010, pag. 1)

limitatamente all'articolo 3

PARTE B

Elenco dei termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione

(di cui all'articolo 21)

Direttiva

Termine di recepimento

Data di applicazione

92/79/CEE

31 dicembre 1992

92/80/CEE

31 dicembre 1992

95/59/CE

1999/81/CE

1º gennaio 1999

1º gennaio 1999

2002/10/CE

1º luglio 2002 1

2003/117/CE

1º gennaio 2004

2010/12/UE

31 dicembre 2010

1º gennaio 2011

ALLEGATO II

Tavola di concordanza

Direttiva 92/79/CEE

Direttiva 92/80/CEE

Direttiva 95/59/CE

Presente direttiva

Articolo 1, paragrafi 1 e 2

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere a) e b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), primo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto i)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), secondo trattino

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c), punto ii)

Articolo 2, paragrafo 1, proposizione finale

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 1, primo comma

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 7, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, frase introduttiva

Articolo 5, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 5, punto 1

Articolo 5, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 5, punto 2

Articolo 5, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 6, primo comma

Articolo 5, paragrafo 2, primo comma

Articolo 6, secondo comma

Articolo 5, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 1, primo comma

Articolo 6

Articolo 8, paragrafo 1

Articolo 7, paragrafo 1, primo comma

Articolo 16, paragrafo 6

Articolo 7, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 8, paragrafi 2, 3 e 4

Articolo 7, paragrafi 2, 3 e 4.

Articolo 16, paragrafi da 1 a 5

Articolo 8, paragrafi da 1 a 5

Articolo 16, paragrafo 7

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 1

Articolo 9

Articolo 2, paragrafi 1 e 2

Articolo 10, paragrafi 1 e 2

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 10, paragrafo 3

Articolo 2 bis

Articolo 11

Articolo 3, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 12, paragrafo 2

Articolo 1

Articolo 13

Articolo 2

Articolo 3, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, primo, secondo e terzo trattino

Articolo 3, paragrafo 1, quarto e quinto comma

Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, frase introduttiva

Articolo 3, paragrafo 1, sesto comma, lettere a), b) e c)

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettere a), b) e c)

Articolo 3, paragrafo 1, settimo comma

Articolo 3, paragrafo 1, ottavo comma

Articolo 3, paragrafo 1, nono comma

Articolo 14, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 3, paragrafo 1, decimo comma

Articolo 14, paragrafo 2, terzo comma

Articolo 3, paragrafo 1, undicesimo comma

Articolo 14, paragrafo 2, quarto comma

Articolo 3, paragrafo 1, dodicesimo comma

Articolo 14, paragrafo 2, quinto comma

Articolo 3, paragrafo 1, tredicesimo comma

Articolo 14, paragrafo 2, sesto comma

Articolo 3, paragrafo 1, quattordicesimo comma

Articolo 3, paragrafo 2

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 3

Articolo 3, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 9, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 15, paragrafo 1, primo comma

Articolo 9, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 15, paragrafo 1, secondo comma

Articolo 9, paragrafo 2, prima frase

Articolo 15, paragrafo 2, primo comma

Articolo 9, paragrafo 2, seconda frase

Articolo 15, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 10

Articolo 16

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12

Articolo 13

Articolo 14

Articolo 15

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 18, paragrafo 1

Articolo 2, paragrafo 6

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 18, paragrafo 2

Articolo 4

Articolo 4

Articolo 19

Articolo 5, paragrafo 1

Articolo 6, paragrafo 1

Articolo 5, paragrafo 2

Articolo 6, paragrafo 2

Articolo 18

Articolo 20

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 21, primo comma

Articolo 19, paragrafo 2

Articolo 21, secondo comma

Articolo 20

Articolo 22

Articolo 6

Articolo 7

Articolo 21

Articolo 23

Allegato I

Allegato II

Allegato I

Allegato II

🡹

ALLEGATO

Tavola di concordanza

Direttiva 2011/64/UE

Presente direttiva

Articolo 1

Articolo 1, paragrafo 1

Articolo 1, paragrafo 2

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, frase introduttiva

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera a)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera b)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere b) e c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera c)

Articolo 2, paragrafo 1, lettera d)

Articolo 2, paragrafo 1, lettere e), f) e g)

Articolo 2, paragrafi 2 e 3

Articolo 2, paragrafo 2, primo comma

Articolo 3, paragrafo 3, e articolo 5, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 2, paragrafo 4

Articolo 2, paragrafo 3

Articolo 2, paragrafo 5

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 3, paragrafi 1 e 2

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 1

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 2

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 4, paragrafo 3

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articolo 5, paragrafi 1 e 2

Articoli da 6 a 10

Articolo 6

Articolo 11

Articolo 12

Articolo 7

Articolo 13

Articolo 8, paragrafi 1 e 2

Articolo 14, paragrafi 1 e 2

Articolo 8, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 4

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 8, paragrafo 5

Articolo 14, paragrafo 4

Articolo 8, paragrafo 6

Articolo 14, paragrafo 5

Articolo 9

Articolo 15

Articolo 10, paragrafo 1

Articolo 16

Articolo 10, paragrafi 2 e 3

Articolo 11

Articolo 17

Articolo 12, paragrafo 1

Articolo 18

Articolo 12, paragrafo 2

 

Articolo 13, frase introduttiva

Articolo 19, frase introduttiva

Articolo 13, lettera a)

Articolo 19, lettere a) e b)

Articolo 13, lettera b)

Articolo 19, lettera c)

Articolo 13, lettera c)

Articolo 19, lettera d)

Articolo 19, lettere e), f) e g)

Articolo 14, paragrafo 1

Articolo 20, paragrafo 1

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, frase introduttiva

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b)

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 14, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettera d)

Articolo 20, paragrafo 2, primo comma, lettere e), f) e g)

Articolo 14, paragrafo 2, dal secondo al quinto comma

Articolo 14, paragrafo 2, sesto comma

Articolo 20, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 14, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafo 3

Articolo 20, paragrafi 4 e 5

Articolo 14, paragrafo 4

Articoli da 21 a 23

Articolo 15

Articolo 24

Articolo 16

Articolo 25

Articolo 26, paragrafo 1

Articolo 17, primo comma, frase introduttiva

Articolo 26, paragrafo 1, primo comma, frase introduttiva

Articolo 17, primo comma, lettera a)

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera a)

Articolo 17, primo comma, lettera b)

Articolo 17, primo comma, lettera c)

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera b)

Articolo 17, primo comma, lettera d)

Articolo 26, paragrafo 2, primo comma, lettera c)

Articolo 17, secondo comma

Articolo 26, paragrafo 2, secondo comma

Articolo 18

Articolo 27

Articolo 19, paragrafo 1

Articolo 28, paragrafo 1, primo e secondo comma

Articolo 28, paragrafo 1, terzo comma

Articolo 19, paragrafi 2 e 3

Articolo 28, paragrafi 2 e 3

Articolo 19, paragrafo 4

Articolo 28, paragrafo 4

Articolo 29 e articolo 30

Articolo 31, paragrafo 1

Articolo 20

Articolo 31, paragrafo 2

Articolo 21

Articolo 32

Articolo 22

Articolo 33, primo comma

Articolo 33, secondo comma

Articolo 23

Articolo 34

Allegato I

Allegato II

Allegato

(1)    In deroga alla data stabilita all'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 2002/10/CE:    a)    la Repubblica federale di Germania è autorizzata a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 3, punto 1, della direttiva 2002/10/CE al più tardi entro il 1º gennaio 2008;    b)    il Regno di Spagna e la Repubblica ellenica sono autorizzati a mettere in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 1, punto 1, della direttiva 2002/10/CE (tenuto conto dell'articolo 2, paragrafo 1, seconda frase, della direttiva 92/79/CEE) al più tardi entro il 1º gennaio 2008.