COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 571 final
2025/0571(APP)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 571 final
2025/0571(APP)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034
RELAZIONE
1.Contesto della proposta
L'articolo 312 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("TFUE") dispone che un regolamento del Consiglio, adottato all'unanimità dal Consiglio previa approvazione del Parlamento europeo, stabilisca il quadro finanziario pluriennale per un periodo di almeno cinque anni. Il quadro finanziario pluriennale ("QFP") "fissa gli importi dei massimali annui degli stanziamenti per impegni per categoria di spesa e del massimale annuo degli stanziamenti per pagamenti" e "prevede ogni altra disposizione utile per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio".
Il quadro finanziario pluriennale attualmente in vigore per il periodo 2021-2027 (regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 del Consiglio) è stato adottato il 17 dicembre 2020 1 . Il 16 dicembre 2020 il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione hanno approvato l'accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria, nonché su nuove risorse proprie, compresa una tabella di marcia verso l'introduzione di nuove risorse proprie 2 .
Dalla sua adozione nel 2020, il regolamento QFP è stato rivisto due volte. Nel dicembre 2022 3 , a seguito della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia nei confronti dell'Ucraina, il regolamento QFP è stato modificato per consentire un sostegno strutturale all'Ucraina, rendendo possibile la fornitura di 18 miliardi di EUR sotto forma di prestiti al paese nel 2023 e nel 2024. Nel giugno 2023 la Commissione ha presentato una revisione intermedia del funzionamento del QFP nei suoi primi anni di attuazione, comprendente una valutazione della sostenibilità dei massimali di spesa 4 , accompagnata da una proposta di revisione del regolamento QFP 5 intesa a far sì che il bilancio dell'Unione fosse in grado di dare risposte politiche alle sfide emergenti e di assolvere gli obblighi giuridici che non potevano essere soddisfatti all'interno dei massimali vigenti né mediante le possibilità in materia di flessibilità e gli strumenti speciali, quasi esauriti. La revisione del regolamento QFP è stata adottata il 29 febbraio 2024 6 , con applicazione retroattiva a decorrere dal 1º gennaio 2024.
Conformemente alle prescrizioni dell'articolo 312 TFUE, il presente documento contiene la proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale applicabile a decorrere dal 1º gennaio 2028. La relazione contiene inoltre informazioni sulla proposta relativa a un nuovo accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio dell'Unione europea e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria 7 ("AII"), destinata a sostituire l'accordo interistituzionale del 16 dicembre 2020.
2.Un bilancio dell'Unione dinamico per le priorità del futuro
2.1.Principali orientamenti politici
Le proposte relative a un nuovo regolamento QFP ("progetto di regolamento QFP") e a un nuovo accordo interistituzionale ("progetto di AII") seguono i principi e i principali obiettivi politici delineati nella Comunicazione della Commissione "XXXXXXXXX" adottata il 16 luglio 2025 8 ("comunicazione sul QFP"), in particolare per quanto riguarda la durata del QFP, la sua struttura incentrata sulle priorità politiche, la necessità di una maggiore flessibilità e gli importi previsti per il QFP stesso.
2.2.Struttura e massimali del QFP
Il QFP 2028-2034 proposto si comporrà di tre rubriche corrispondenti ai principali settori di attività dell'Unione sostenuti dal suo bilancio e incentrati sulla realizzazione di priorità politiche condivise. Una quarta rubrica riguarda le spese per la pubblica amministrazione europea. La struttura e le politiche oggetto di ciascuna rubrica sono illustrate in dettaglio nella comunicazione sul QFP.
Per sostenere le priorità dell'Unione nel periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034, rispettando nel contempo gli obblighi di rimborso legati a NextGenerationEU, la Commissione propone per il QFP 2028-2034 un massimale per gli impegni di 1 763,1 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025, pari all'1,26 % dell'RNL dell'UE, e un corrispondente massimale per i pagamenti di 1 761 miliardi di EUR a prezzi costanti 2025, pari all'1,26 % dell'RNL dell'UE.
La Commissione propone, unitamente alla presente proposta, una proposta riveduta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea 9 .
2.3.Flessibilità
In un contesto globale in rapida evoluzione, l'Unione deve avere la capacità di agire, e di reagire, al mutare delle circostanze. Per questo motivo la Commissione propone una maggiore flessibilità nel bilancio a lungo termine, preservando nel contempo la prevedibilità che rende il bilancio dell'UE un potente motore per gli investimenti.
Sul grado di flessibilità o rigidità di un quadro finanziario incidono vari parametri, quali la lunghezza del periodo coperto dal QFP, il numero e la struttura delle rubriche di spesa, la parte delle spese UE preassegnate agli Stati membri o predeterminate nella normativa sui programmi di spesa settoriali, i margini disponibili entro i limiti di ogni massimale di spesa e i margini rimanenti tra i massimali del quadro finanziario e il massimale delle risorse proprie. Nell'elaborazione delle sue proposte per il prossimo QFP la Commissione ha tenuto conto di tali elementi.
I principali elementi di flessibilità per il periodo 2028-2034 sono un'architettura del QFP più semplice e, all'interno di tale architettura, un minor numero di programmi, una quota maggiore di importi non programmati, nonché meccanismi e riserve integrate che consentiranno una risposta più efficace, più rapida e meno destabilizzante all'evoluzione delle esigenze.
Il prossimo QFP deve trovare un migliore equilibrio tra prevedibilità degli investimenti e flessibilità al fine di adattare gli orientamenti di spesa e rispondere a esigenze e crisi impreviste.
Le dotazioni finanziarie indicative per i programmi e gli strumenti di spesa dovrebbero rimanere il principale riferimento per la programmazione finanziaria pluriennale, ma l'autorità di bilancio dovrebbe essere in grado di adattare gli orientamenti di spesa nella procedura annuale di bilancio.
Gli strumenti speciali che consentono di iscrivere stanziamenti al di sopra dei massimali saranno razionalizzati, con lo strumento unico di margine che consentirà di mettere in comune i margini inutilizzati precedenti al di sotto dei massimali delle rubriche del QFP e di utilizzarli in tutti i settori strategici, e lo strumento di flessibilità che fornirà sostegno a esigenze nuove o impreviste. Lo strumento di flessibilità includerà, oltre a un importo annuo fisso, gli importi equivalenti ai disimpegni effettuati nell'anno precedente e alle ammende nette iscritte nel bilancio dell'anno precedente.
L'insieme di strumenti di flessibilità semplificato proposto nel progetto di regolamento QFP comprende pertanto uno strumento speciale tematico dedicato al sostegno finanziario all'Ucraina ("riserva per l'Ucraina") e due strumenti speciali non tematici, basati sui meccanismi esistenti e rafforzati nel QFP 2021-2027: lo strumento unico di margine e lo strumento di flessibilità.
•3.Elementi giuridici della proposta
•Base giuridica
L'articolo 312 TFUE e l'articolo 106 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica costituiscono le basi giuridiche per l'adozione del QFP.
•Sussidiarietà
L'iniziativa rientra in un settore in cui l'UE dispone di competenze esclusive (ai sensi dell'articolo 312 TFUE). Il principio di sussidiarietà non è pertanto d'applicazione.
•Proporzionalità
La proposta ottempera al principio di proporzionalità in quanto si limita al minimo richiesto per il conseguimento del citato obiettivo a livello europeo e non va oltre a quanto è necessario a tale scopo.
4.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
4.1.Regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale
Le disposizioni del progetto di regolamento QFP sono strutturate in quattro capi.
Capo 1 – Disposizioni generali
Articolo 1 – Quadro finanziario pluriennale
Il testo dell'articolo 1 precisa la durata del QFP, fissata a sette anni, dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034.
Articolo 2 – Rispetto dei massimali del QFP
Questo articolo si basa sull'articolo 2 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, che viene ripreso ma anche semplificato, razionalizzato e adattato ai recenti sviluppi riguardanti l'Ucraina.
Il primo paragrafo dell'articolo 2 rimanda all'allegato contenente la tabella dei massimali del quadro finanziario pluriennale e stabilisce l'obbligo per le istituzioni di rispettare i massimali nel corso della procedura di bilancio, conformemente alle disposizioni del TFUE.I riferimenti a settori strategici specifici sono stati soppressi.
Il secondo paragrafo illustra gli strumenti speciali, che sono definiti più in dettaglio nel capo 3 (articoli da 6 a 8), partendo dal principio che tali strumenti non sono inclusi nel QFP e che il loro finanziamento, in circostanze specifiche, è previsto al di sopra dei massimali del QFP sia per gli stanziamenti di impegno che per i corrispondenti stanziamenti di pagamento.
In continuità con le disposizioni dei precedenti QFP, il terzo paragrafo prevede che la copertura di bilancio dell'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti agli Stati membri e dell'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti all'Ucraina sia esclusa dal QFP.
Di conseguenza, se l'Unione deve onorare gli obblighi di rimborso a carico delle risorse del suo bilancio - nel caso in cui uno Stato beneficiario (uno Stato membro o l'Ucraina) non effettui il pagamento dovuto a tempo debito - gli importi necessari sarebbero mobilitati al di sopra dei massimali del QFP e nei limiti del massimale delle risorse proprie (dal cosiddetto "margine di manovra").
Articolo 3 – Rispetto del massimale delle risorse proprie
Questo articolo riproduce il testo dell'articolo 3 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. Il rispetto del massimale delle risorse proprie deve essere garantito per ogni anno. Se i massimali degli stanziamenti di pagamento dovessero determinare un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse, occorrerà modificare i massimali del QFP con una revisione di quest'ultimo (articolo 9).
Capo 2 – Adeguamenti del QFP e disposizioni specifiche
Articolo 4 – Adeguamento tecnico
Questo articolo si basa sul testo dell'articolo 4 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. Il quadro finanziario è presentato a prezzi 2025. Il primo paragrafo viene semplificato e adattato per rispecchiare gli sviluppi relativi agli strumenti speciali.
Il secondo paragrafo prevede un nuovo metodo per la conversione degli importi dei massimali di spesa e degli altri importi stabiliti nel QFP da prezzi costanti 2025 a prezzi correnti. Questo nuovo metodo mira ad affrontare le difficoltà derivanti da un contesto inflazionistico volatile. L'adeguamento annuale rimane basato su un deflatore fisso ma regolabile. In termini pratici, l'adeguamento annuale dei prezzi sarà pari al 2 % ogniqualvolta l'inflazione nell'UE si collochi tra l'1 % e il 3 % e pari al tasso di inflazione effettivo previsto ogniqualvolta l'inflazione effettiva prevista sia inferiore all'1 % o superiore al 3 %. Il tasso di inflazione di riferimento sarà il deflatore del PIL dell'UE-27.
Il resto della disposizione, compresa la procedura, rimane invariato rispetto al regolamento vigente.
Articolo 5 – Disposizioni relative alle misure connesse a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione
Questo articolo introduce disposizioni specifiche per garantire la disponibilità di stanziamenti di impegno durante il periodo di sospensione consentito, quando sono adottate misure riguardanti la sospensione degli impegni di bilancio conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione 10 . In tali casi, gli stanziamenti di impegno dell'esercizio in questione saranno riportati agli esercizi successivi.
Il riporto è limitato a un periodo di due anni, conformemente al termine di cui all'articolo 7, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, trascorso il quale gli stanziamenti di impegno saranno annullati se non sarà stata adottata una decisione di esecuzione del Consiglio che revoca la sospensione.
Capo 3 – Strumenti speciali
Il capo sugli strumenti speciali è stato semplificato e razionalizzato. L'insieme di strumenti di flessibilità semplificato proposto nella proposta di regolamento QFP comprende pertanto solo un strumento speciale tematico dedicato al sostegno finanziario all'Ucraina e due strumenti speciali non tematici, basati sui meccanismi esistenti e rafforzati nel QFP 2021-2027: lo strumento unico di margine e lo strumento di flessibilità. Questi due strumenti speciali non tematici sono gli unici strumenti che offrono la possibilità di rispondere a eventi imprevedibili o a priorità nuove ed emergenti in tutte le linee di bilancio.
Articolo 6 – Riserva per l'Ucraina
Viene creato un nuovo strumento speciale tematico per consentire all'Unione di continuare a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e di aiutarla con fermezza nel suo percorso di adesione all'Unione. Questo strumento speciale è collegato al regolamento (UE) [XXX] 11 del Parlamento europeo e del Consiglio [Europa globale]. Gli stanziamenti per la parte del sostegno all'Ucraina a titolo di [Europa globale] erogata sotto forma di sostegno non rimborsabile e di copertura delle garanzie di bilancio saranno forniti attraverso questo strumento speciale tematico. Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento saranno mobilitati annualmente nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE, al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
Articolo 7 – Strumento unico di margine
Questo articolo corrisponde all'articolo 11 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 ed è stato semplificato. Come nel caso del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, lo strumento unico di margine consente di utilizzare i precedenti margini di impegno e/o di pagamento ancora disponibili per finanziare spese aggiuntive al di sopra dei massimali.
Il meccanismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è mantenuto e rinominato "margine globale per gli impegni". Il meccanismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è mantenuto e rinominato "margine globale per i pagamenti". Entrambi si applicheranno a decorrere dal 2029. Il meccanismo di cui all'articolo 11, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093 è rinominato "margine per imprevisti". Rimane una misura di ultima istanza cui si può ricorrere solo se il margine globale per gli impegni e il margine globale per i pagamenti restano insufficienti. Come nel regolamento (UE, Euratom) 2020/2093, il margine globale per gli impegni e il margine per imprevisti possono essere mobilitati dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE. Il margine per imprevisti sarà limitato, per un determinato anno, allo 0,04 % del reddito nazionale lordo dell'Unione. L'adeguamento per il margine globale per i pagamenti sarà effettuato dalla Commissione, a partire dal 2029, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4.
Articolo 8 – Strumento di flessibilità
Questo articolo corrisponde all'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. L'importo fisso annuo dello strumento di flessibilità sarà portato a 2 miliardi di EUR (a prezzi 2025).
Inoltre, e in continuità con i meccanismi esistenti nell'attuale QFP (strumento EURI e adeguamento specifico dei programmi), lo strumento di flessibilità sarà rafforzato ogni anno per:
–un importo equivalente ai disimpegni degli stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, effettuati nell'anno n-2, a esclusione degli importi dei disimpegni ricostituiti conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e alle disposizioni del regolamento [(UE) XXXX/XX] [Fondo di partenariato nazionale e regionale], nonché
–un importo equivalente ad ammende nette, altre penali e sanzioni irrogate dalle istituzioni dell'Unione 12 , nonché agli interessi maturati o altri proventi prodotti, iscritti nel bilancio dell'anno n-2 a norma dell'articolo 107 del regolamento finanziario.
Il calcolo degli importi disponibili in base allo strumento di flessibilità continuerà ad essere comunicato nel quadro dell'adeguamento tecnico annuale di cui all'articolo 4. Lo strumento di flessibilità può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE. Qualsiasi importo non utilizzato a titolo dello strumento di flessibilità può essere riportato per l'intero periodo del QFP.
Capo 4 – Revisione del QFP
Fatto salvo il diritto di iniziativa della Commissione, le disposizioni di questo capo si riferiscono ai casi in cui si ritiene necessaria una revisione del QFP e dovrebbero pertanto essere specificamente identificate nel regolamento QFP.
Articolo 9 – Revisione del QFP per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie
Questo articolo fa riferimento all'obbligo di rivedere al ribasso i massimali del QFP, se necessario, per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie (articolo 3, paragrafo 2).
Articolo 10 – Revisione del QFP in caso di revisione dei trattati
Questo articolo riproduce il testo dell'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
Articolo 11 – Revisione del QFP in caso di adesione all'Unione di nuovi Stati membri
Questo articolo riguarda il caso di adesione all'Unione di nuovi Stati membri.
Articolo 12 – Revisione del QFP nel caso della riunificazione di Cipro
Questo articolo riproduce il testo dell'articolo 17 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093.
Capo 5 – Disposizioni finali
Articolo 13 – Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale
La formulazione di questo articolo corrisponde alla formulazione dell'articolo 21 del regolamento (UE, Euratom) 2020/2093. Esso stabilisce l'obbligo per la Commissione di presentare una proposta di nuovo QFP entro il 1° luglio 2033.
Articolo 14 – Entrata in vigore e applicazione
L'ultimo articolo fissa la data di entrata in vigore e la data di applicabilità del QFP.
L'AII dovrebbe entrare in vigore alla stessa data poiché i due testi giuridici sono complementari.
4.2.Accordo interistituzionale sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria
Il progetto del nuovo accordo interistituzionale si basa sulle modalità di cooperazione stabilite nei precedenti QFP allo scopo di rafforzare la cooperazione interistituzionale in materia di bilancio e di migliorare lo svolgimento della procedura annuale di bilancio. I principi che erano stati inizialmente stabiliti nell'AII sono stati integrati nella rifusione del regolamento finanziario nel 2024. Pertanto non occorre più che tali principi figurino nel progetto di AII.
Introduzione – Punti da 1 a 6 del progetto di AII
La parte introduttiva del progetto di AII contiene un riferimento all'articolo 295 TFUE, mette in evidenza il carattere vincolante dell'accordo e la sua coerenza con altri atti giuridici collegati al QFP e alla procedura di bilancio, descrive l'articolazione del progetto di AII e fissa la data della sua entrata in vigore (identica a quella del QFP).
Parte I – Cooperazione interistituzionale relativa al QFP
A. Disposizioni relative alla cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di adozione del QFP
Il punto 7 corrisponde al punto 15 dell'AII attuale. Prevede misure di cooperazione tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ("istituzioni") durante i negoziati sul regolamento QFP o qualsiasi sua revisione, come stabilito all'articolo 312, paragrafo 5, TFUE, al fine di facilitare l'adozione del regolamento QFP secondo la procedura legislativa speciale di cui all'articolo 312, paragrafo 2, TFUE.
B. Disposizioni relative agli strumenti speciali
I punti 8 e 9 definiscono le procedure applicabili per la mobilitazione dei seguenti strumenti speciali indicati nel regolamento QFP: lo strumento di flessibilità e il margine per imprevisti.
Parte II – Miglioramento della cooperazione interistituzionale in materia di bilancio
A. Procedura di cooperazione interistituzionale
I punti 10 e 11 si riferiscono all'inserimento di disposizioni finanziarie negli atti giuridicamente vincolanti dell'Unione concernenti programmi o strumenti pluriennali e alla programmazione finanziaria indicativa.
Il punto 11 specifica in dettaglio le informazioni che devono figurare nella programmazione finanziaria, in modo da indicare debitamente i programmi pluriennali, gli atti giuridici che istituiscono agenzie decentrate o affidano loro compiti e le azioni annuali. La programmazione finanziaria indicativa dovrebbe inoltre presentare in modo trasparente le riserve non assegnate nell'ambito dei programmi pluriennali.
B. Agenzie decentrate e scuole europee
Le modalità e la procedura di lunga data in materia di cooperazione interistituzionale sul finanziamento delle nuove agenzie decentrate o sulla nuova legislazione recante modifica dei compiti delle agenzie decentrate esistenti sono mantenute (punti da 12 a 14) e restano invariate rispetto all'AII attuale.
C. Procedura di controllo di bilancio per le nuove proposte basate sull'articolo 122 TFUE che potrebbero avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione
I punti 15 e 16 integrano nel progetto di AII la procedura di controllo di bilancio delle nuove proposte basate sull'articolo 122 TFUE che potrebbero avere incidenze rilevanti sul bilancio dell'Unione, inizialmente concordata il 16 dicembre 2020 sotto forma di dichiarazione comune 13 .
Parte III – Cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura annuale di bilancio
Questa parte del progetto di AII, come pure l'allegato, definiscono i principi e le modalità dettagliate della cooperazione tra le istituzioni nell'ambito della procedura annuale di bilancio.
Il punto 17 stabilisce i principi, precedentemente stabiliti all'articolo 19 del regolamento QFP, per la cooperazione tra le istituzioni volta ad agevolare la procedura annuale di bilancio, compresa l'organizzazione di triloghi di bilancio. Come in precedenza, le procedure dettagliate sono descritte nell'allegato del progetto di AII.
Il punto 18 riguarda i margini al di sotto dei massimali e il principio della sana gestione finanziaria nella procedura annuale di bilancio, trattati al punto 7 dell'AII attuale. Il regolamento QFP stabilisce, per tutte le rubriche, i massimali annui di spesa che devono essere rispettati nel corso di ciascuna procedura annuale di bilancio, conformemente ai trattati. Tuttavia è opportuno mantenere la prassi volta a garantire per quanto possibile la disponibilità di margini sufficienti al di sotto dei massimali, che rappresenta un elemento della cooperazione interistituzionale e della buona volontà delle istituzioni nell'ambito della procedura di bilancio.
A. Esecuzione del bilancio, pagamenti e importi da liquidare (RAL)
In aggiunta ai triloghi di bilancio organizzati in momenti chiave della procedura annuale di bilancio, la prassi di tenere specifiche riunioni interistituzionali su questioni precise si è rivelata un valido strumento di informazione reciproca e di scambio di opinioni tra le istituzioni. Si propone di proseguire tali modalità come descritto al punto 19 del progetto di AII, mentre in precedenza dette riunioni erano trattate nell'allegato dell'AII.
Oltre alle questioni relative alle previsioni di pagamento e al monitoraggio dell'evoluzione degli importi da liquidare (RAL), tali riunioni potrebbero costituire un'occasione per la presentazione e lo scambio di opinioni sulle relazioni specifiche previste dal regolamento finanziario che sono pertinenti per l'autorità di bilancio, quali la previsione a lungo termine dei futuri flussi in entrata e in uscita e la valutazione annuale delle finanze dell'Unione basata sui risultati conseguiti (articolo 253, paragrafo 1, lettere c) ed e) del regolamento finanziario) o la relazione annuale sulle passività potenziali derivanti dalle garanzie di bilancio e dall'assistenza finanziaria e sulla sostenibilità di tali passività potenziali (articolo 256 del regolamento finanziario).
C. Spese relative agli accordi in materia di pesca
Ai punti 20 e 21 sono mantenute le disposizioni dell'attuale AII concernenti la cooperazione e le informazioni sulle questioni di bilancio relative agli accordi in materia di pesca, con chiarimenti in merito agli importi che devono essere iscritti nel bilancio rispettivamente alla linea di bilancio operativa o in riserva. Si propone che gli importi per nuovi accordi in materia di pesca o per il rinnovo di accordi in materia di pesca la cui entrata in vigore o la cui applicazione provvisoria è prevista entro il 1º gennaio dell'esercizio in questione siano inclusi nella linea di bilancio operativa principale.
C. Finanziamento della politica estera e di sicurezza comune
Il punto 22 riproduce il testo del punto 22 dell'AII attuale.
Il punto 23 riprende in gran parte il punto 23 dell'AII attuale.
Il punto 24 è invariato rispetto all'AII attuale.
Allegato – Cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio
Essendosi rivelate una solida base per la cooperazione tra le istituzioni, le disposizioni che figurano nell'allegato sono sostanzialmente invariate rispetto all'AII attuale.
Tuttavia ai punti 2 e 5 sono introdotte modifiche per specificare che:
–nel primo trilogo dell'anno, le istituzioni discuteranno le priorità di finanziamento del bilancio dell'esercizio successivo, tenendo conto delle priorità politiche dell'Unione individuate dalle istituzioni nei documenti pertinenti. Le discussioni mireranno a orientare la procedura di bilancio e a esaminare in che modo le priorità possano essere rispecchiate al meglio nel bilancio successivo.
–la proposta della Commissione relativa al progetto di bilancio dovrebbe corrispondere al fabbisogno effettivo di finanziamento dell'Unione, in linea con le priorità politiche dell'Unione.
2025/0571 (APP)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 312,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in particolare l'articolo 106 bis,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
vista l'approvazione del Parlamento europeo 14 ,
previa consultazione del Comitato economico e sociale europeo,
previa consultazione del Comitato delle regioni,
deliberando secondo una procedura legislativa speciale,
considerando quanto segue:
(1)Tenuto conto della necessità di un adeguato livello di prevedibilità per preparare e attuare gli investimenti a lungo termine, la durata del quadro finanziario pluriennale ("QFP") dovrebbe essere fissata a sette anni a partire dal 1º gennaio 2028.
(2)A norma dell'articolo 312, paragrafo 1, terzo comma, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), il bilancio annuale dell'Unione ("bilancio") dovrebbe essere stabilito nel rispetto del quadro finanziario pluriennale.
(3)Il QFP non dovrebbe tenere conto delle voci di spesa del bilancio finanziate mediante entrate con destinazione specifica ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ("regolamento finanziario").
(4)Il QFP dovrebbe essere fissato a prezzi 2025. È inoltre opportuno stabilire le norme per gli adeguamenti tecnici annuali del QFP al fine di ricalcolare i massimali degli stanziamenti di impegno, il massimale degli stanziamenti di pagamento e altri importi fissati nel presente regolamento. L'adeguamento ai prezzi correnti dovrebbe tenere conto dei dati e delle previsioni più recenti sul deflatore del prodotto interno lordo per l'Unione, forniti dalla Commissione, che sono disponibili nel momento in cui viene effettuato l'adeguamento tecnico annuale.
(5)I massimali annui degli stanziamenti di impegno per categoria di spesa e i massimali annui degli stanziamenti di pagamento stabiliti dal presente regolamento dovrebbero rispettare i massimali applicabili alle risorse proprie, che sono fissati conformemente alla vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, adottata conformemente all'articolo 311, terzo comma, TFUE ("decisione sulle risorse proprie").
(6)Ove risulti necessario mobilitare le garanzie fornite a titolo del bilancio per l'assistenza finanziaria a Stati membri o all'Ucraina conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario dovrebbe essere mobilitato al di sopra dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP, rispettando nel contempo il massimale delle risorse proprie.
(7)È opportuno stabilire disposizioni specifiche per garantire la disponibilità di stanziamenti di impegno durante il periodo di sospensione, quando sono adottate misure riguardanti la sospensione degli impegni di bilancio relativi ai fondi dell'Unione conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione 16 . Tali disposizioni dovrebbero rispettare il termine di n+2 fissato in detto regolamento.
(8)L'Unione dovrebbe disporre sia della flessibilità specifica che della massima flessibilità possibile per rispettare i propri obblighi conformemente all'articolo 323 TFUE. È opportuno istituire strumenti speciali che consentano di iscrivere stanziamenti al di sopra dei massimali del QFP nel quadro delle disposizioni necessarie per il corretto svolgimento della procedura annuale di bilancio.
(9)Ove risulti necessario ricorrere a strumenti speciali, dovrebbero essere adottate disposizioni specifiche che prevedano la possibilità di iscrivere nel bilancio stanziamenti di impegno e corrispondenti stanziamenti di pagamento al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
(10)L'Unione continuerà a sostenere l'Ucraina per tutto il tempo necessario e la aiuterà con fermezza nel suo percorso di adesione all'Unione. L'entità dei danni arrecati all'Ucraina dalla guerra di aggressione della Russia richiede un sostegno significativo e flessibile a favore dell'Ucraina per mantenere le funzioni del suo governo, fornire servizi pubblici, nonché sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del paese. A tal fine, il regolamento (UE) [XXX] 17 del Parlamento europeo e del Consiglio [Europa globale] stabilisce un quadro specifico per l'assistenza, la ripresa rapida, la ricostruzione e la modernizzazione del paese, per mobilitare gli investimenti e migliorare l'accesso ai finanziamenti, come pure per agevolare l'allineamento dell'Ucraina alle norme e ai valori dell'Unione nel suo percorso di adesione all'Unione.
(11)Il sostegno all'Ucraina a norma del regolamento (UE) [XXX] [Europa globale] dovrebbe essere flessibile, in modo da fornire la forma e il livello adeguati di sostegno. Il sostegno dovrebbe essere erogato in particolare sotto forma di prestiti, sostegno non rimborsabile e copertura delle garanzie di bilancio. Per la parte del sostegno all'Ucraina a norma di tale regolamento erogata sotto forma di prestiti, dovrebbe essere possibile mobilitare i necessari stanziamenti nel bilancio al di sopra dei massimali del QFP per l'assistenza finanziaria all'Ucraina disponibile fino alla fine del 2034. Per la parte del sostegno all'Ucraina a titolo di Europa globale erogata sotto forma di sostegno non rimborsabile e di copertura delle garanzie di bilancio, gli stanziamenti dovrebbero essere forniti attraverso un nuovo strumento speciale tematico, la "riserva per l'Ucraina". Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento dovrebbero essere mobilitati annualmente nel quadro della procedura di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE, al di sopra dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento del QFP.
(12)Ai fini della prevedibilità del sostegno all'Ucraina a norma del regolamento (UE) [XXX] [Europa globale] e dell'ordinato andamento delle spese, è opportuno stabilire importi massimi che possano essere messi a disposizione annualmente ai fini della riserva per l'Ucraina per tutta la durata del QFP.
(13)Gli strumenti speciali non tematici sono necessari per garantire flessibilità a favore di qualsiasi rubrica del QFP in funzione delle esigenze e per agevolare la procedura di bilancio. Lo strumento unico di margine dovrebbe consentire il trasferimento dei margini disponibili al di sotto dei massimali degli stanziamenti di impegno e di pagamento rispettivamente tra gli esercizi e, nel caso degli stanziamenti di impegno, tra le rubriche del QFP, senza superare gli importi totali dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno e di pagamento durante l'intero periodo del QFP. In linea con una sana gestione finanziaria e un approccio prudente nell'elaborazione del bilancio, la mobilitazione di importi relativi ai margini dell'esercizio in corso e di quelli futuri dovrebbe costituire una soluzione di ultima istanza.
(14)Lo strumento di flessibilità dovrebbe essere disponibile per consentire il finanziamento di spese impreviste specifiche per un determinato esercizio. Lo strumento di flessibilità dovrebbe essere costituito da un importo fisso e da importi equivalenti alle entrate riscosse in virtù dell'attuazione delle politiche dell'Unione, a titolo di ammende, altre penali e sanzioni irrogate dalle istituzioni dell'Unione, nonché di interessi maturati o altri proventi prodotti, nonché da importi equivalenti ai disimpegni degli stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, a esclusione degli importi ricostituiti conformemente a norme specifiche relative alla ricostituzione degli stanziamenti corrispondenti ai disimpegni.
(15)L'allargamento dell'Unione è un investimento strategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. In caso di adesione all'Unione di nuovi Stati membri, è necessario prevedere una revisione del QFP.
(16)È inoltre necessario prevedere una revisione del QFP in caso di revisione dei trattati con incidenza sul bilancio, nel caso della riunificazione di Cipro come pure, qualora le circostanze lo richiedano, per garantire che il QFP rispetti i massimali delle risorse proprie.
(17)La Commissione dovrebbe presentare una proposta relativa a un nuovo quadro finanziario pluriennale entro il 1º luglio 2033, onde consentire alle istituzioni di adottarla con sufficiente anticipo rispetto all'inizio del quadro finanziario pluriennale successivo,
HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Capo 1
Disposizioni generali
Articolo 1
Quadro finanziario pluriennale
Il presente regolamento stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034 ("QFP").
Articolo 2
Rispetto dei massimali del QFP
1.Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione ("istituzioni"), nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio annuale dell'Unione ("bilancio") dell'anno in questione, rispettano i massimali annui di spesa fissati nell'allegato ("massimali del QFP").
2.Ove risulti necessario utilizzare le risorse degli strumenti speciali di cui agli articoli 6 e 8, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti nel bilancio al di sopra dei pertinenti massimali del QFP.
Ove risulti necessario utilizzare le risorse a titolo dello strumento unico di margine di cui all'articolo 7, gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento sono iscritti nel bilancio al di sopra dei pertinenti massimali del QFP per un determinato anno.
3.Ove risulti necessario mobilitare una garanzia per l'assistenza finanziaria a Stati membri autorizzata conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario è mobilitato al di sopra dei massimali del QFP.
Ove risulti necessario mobilitare una garanzia per l'assistenza finanziaria all'Ucraina autorizzata conformemente all'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento finanziario, l'importo necessario è mobilitato al di sopra dei massimali del QFP.
Articolo 3
Rispetto del massimale delle risorse proprie
1.Per ognuno degli anni coperti dal QFP, il totale degli stanziamenti di pagamento richiesti, previo adeguamento annuale e tenuto conto di altri adeguamenti e revisioni, come pure dell'applicazione dell'articolo 2, paragrafi 2 e 3, non può determinare un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale delle risorse proprie fissato nella vigente decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea, adottata conformemente all'articolo 311, terzo comma, TFUE ("decisione sulle risorse proprie").
2.Ove necessario, i massimali del QFP sono ridotti per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie fissato nella decisione sulle risorse proprie.
Capo 2
Adeguamenti del QFP e disposizioni specifiche
Articolo 4
Adeguamenti tecnici
1.Ogni anno la Commissione, prima della procedura di bilancio dell'anno n+1, effettua i seguenti adeguamenti tecnici del QFP:
a)una rivalutazione, ai prezzi dell'anno n+1, dei massimali e degli importi globali degli stanziamenti di impegno e degli stanziamenti di pagamento;
b)un calcolo del margine disponibile sotto il massimale delle risorse proprie fissato nella decisione sulle risorse proprie;
c)un calcolo del margine globale per gli impegni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera a);
d)un calcolo dell'adeguamento del massimale degli stanziamenti di pagamento nell'ambito del margine globale per i pagamenti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera b);
e)un calcolo dell'importo massimo per il margine per imprevisti di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera c);
f)un calcolo degli importi da rendere disponibili per lo strumento di flessibilità a norma dell'articolo 8, paragrafo 2, primo comma, lettere a) e b).
2.La Commissione effettua gli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 come segue, in linea con l'evoluzione del prodotto interno lordo (PIL) e dei prezzi e sulla base delle previsioni e dei dati economici più recenti disponibili:
(a)se si prevede che l'inflazione nell'anno n+1 sarà pari o superiore all'1 % e pari o inferiore al 3 %, gli adeguamenti tecnici sono effettuati sulla base di un deflatore fisso del 2 % annuo;
(b)se si prevede che l'inflazione nell'anno n+1 sarà inferiore all'1 % o superiore al 3 %, gli adeguamenti tecnici sono effettuati in base all'inflazione prevista.
3.La Commissione comunica i risultati degli adeguamenti tecnici di cui al paragrafo 1 e le sottostanti previsioni economiche al Parlamento europeo e al Consiglio.
4.Fatti salvi gli articoli da 9 a 12, per l'anno in questione non sono effettuati ulteriori adeguamenti tecnici, né nel corso dell'anno né a titolo di correzioni a posteriori durante gli anni successivi.
Articolo 5
Disposizioni relative alle misure connesse a un regime generale di condizionalità per la protezione del bilancio dell'Unione
1.In caso di adozione di misure riguardanti la sospensione degli impegni di bilancio relativi ai fondi dell'Unione conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092, gli stanziamenti di impegno sospesi sono riportati automaticamente al bilancio degli anni successivi.
2.Gli stanziamenti dell'esercizio n non possono essere iscritti nel bilancio oltre l'anno n+2.
Capo 3
Strumenti speciali
Articolo 6
Riserva per l'Ucraina
1.La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata al solo scopo di finanziare le spese per l'Ucraina a norma del [regolamento (UE) XXXX/XX] [Europa globale].
2.La riserva per l'Ucraina non supera l'importo di 88,9 miliardi di EUR a prezzi 2025 per il periodo 2028-2034. L'importo annuo mobilitato a titolo della riserva per l'Ucraina in un determinato anno non supera 13,5 miliardi di EUR a prezzi 2025. La quota dell'importo annuo non utilizzata in un determinato anno può essere utilizzata negli anni successivi, fino al 2034.
3.La riserva per l'Ucraina può essere mobilitata dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.
Articolo 7
Strumento unico di margine
1.Lo strumento unico di margine comprende:
a)a decorrere dal 2029, gli importi corrispondenti ai margini ancora disponibili al di sotto dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno dell'anno n-1, da rendere disponibili al di sopra dei massimali del QFP per gli stanziamenti di impegno per il periodo 2029-2034 ("margine globale per gli impegni");
b)a decorrere dal 2029, gli importi equivalenti alla differenza tra i pagamenti eseguiti e il massimale di pagamento del QFP per l'anno n-1, per adeguare verso l'alto il massimale di pagamento per il periodo 2029-2034 ("margine globale per i pagamenti");
c)quale strumento di ultima istanza, gli importi supplementari che possono essere resi disponibili al di sopra dei massimali del QFP in un determinato anno per gli stanziamenti di impegno o di pagamento, o per entrambi, a seconda dei casi, a condizione che siano interamente compensati dai margini in una o più rubriche del QFP per l'esercizio in corso o gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di impegno, e che siano interamente compensati dai margini al di sotto del massimale di pagamento per gli esercizi futuri per quanto riguarda gli stanziamenti di pagamento ("margine per imprevisti").
2.Il margine globale per gli impegni può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.
3.Gli adeguamenti verso l'alto nell'ambito del margine globale per i pagamenti sono effettuati dalla Commissione, a partire dal 2029, nel quadro dell'adeguamento tecnico di cui all'articolo 4.
L'eventuale adeguamento verso l'alto nell'ambito del margine globale per i pagamenti è interamente compensato da una corrispondente riduzione del massimale di pagamento per l'anno n-1.
4.Il margine per imprevisti può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE quale strumento di ultima istanza per reagire a circostanze impreviste.
Possono essere mobilitati importi nell'ambito del margine per imprevisti solo se risultano insufficienti gli importi disponibili a norma del paragrafo 1, lettere a) e b), a seconda dei casi.
Il margine per imprevisti non supera, in un determinato anno, lo 0,04 % del reddito nazionale lordo dell'Unione, calcolato nell'adeguamento tecnico annuale di cui all'articolo 4.
Gli importi compensati non sono ulteriormente mobilitati nel contesto del QFP.
5.Il ricorso allo strumento unico di margine in un determinato anno è coerente con i massimali delle risorse proprie fissati nella decisione sulle risorse proprie.
Articolo 8
Strumento di flessibilità
1.Lo strumento di flessibilità può essere utilizzato, per un determinato esercizio, in stanziamenti di impegno e in corrispondenti stanziamenti di pagamento, al fine di finanziare spese impreviste specifiche che non possono essere finanziate nei limiti dei massimali disponibili per una o più rubriche del QFP.
2.Lo strumento di flessibilità è messo a disposizione al di sopra dei massimali stabiliti nel QFP per il periodo 2028-2034 e comprende un importo annuo di 2 000 milioni di EUR a prezzi 2025 nonché, a decorrere dal 2029, i seguenti importi aggiuntivi:
a)un importo equivalente alle entrate provenienti da ammende, altre penali e sanzioni irrogate dalle istituzioni dell'Unione, nonché dagli interessi maturati o altri proventi prodotti, di cui all'articolo 107, paragrafo 2, del regolamento finanziario, iscritte nel bilancio per l'anno n-2, previa detrazione dell'importo per l'anno n-2 di cui all'articolo 141, paragrafo 1, dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica;
b)un importo equivalente ai disimpegni degli stanziamenti, diversi dalle entrate con destinazione specifica esterne, effettuati nell'anno n-2, a esclusione degli importi dei disimpegni ricostituiti conformemente alle norme specifiche relative alla ricostituzione degli stanziamenti di cui all'articolo 15 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e al regolamento [(UE) XXXX/XX] [Fondo di partenariato nazionale e regionale].
La Commissione calcola ogni anno, nell'ambito degli adeguamenti tecnici di cui all'articolo 4, gli importi disponibili in base al primo comma, lettere a) e b), del presente paragrafo.
3.Lo strumento di flessibilità può essere mobilitato dal Parlamento europeo e dal Consiglio nel quadro della procedura di bilancio prevista all'articolo 314 TFUE.
La quota non utilizzata dell'importo disponibile in un determinato anno può essere mobilitata negli anni successivi, fino al 2034.
Capo 4
Revisione del QFP
Articolo 9
Revisione del QFP per garantire il rispetto del massimale delle risorse proprie
1.Fatti salvi gli articoli 10, 11 e 12, ove necessario conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, il QFP è sottoposto a revisione per garantire il rispetto dei massimali delle risorse proprie fissati nella decisione sulle risorse proprie.
2.Di norma, l'eventuale proposta di revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 è presentata e adottata prima che abbia inizio la procedura di bilancio per l'anno in questione o per il primo degli anni in questione.
3.L'eventuale revisione del QFP conformemente al paragrafo 1 garantisce il mantenimento di una relazione ordinata tra stanziamenti di impegno e di pagamento.
Articolo 10
Revisione in caso di revisione dei trattati
Nel caso di una revisione dei trattati con incidenza sul bilancio, il QFP è riveduto di conseguenza.
Articolo 11
Revisione in caso di adesione all'Unione di nuovi Stati membri
Nel caso in cui nuovi Stati membri aderiscano all'Unione, il QFP è rivisto di conseguenza a norma dei pertinenti trattati di adesione, per tenere conto delle esigenze di spesa derivanti da tale adesione all'Unione.
Articolo 12
Revisione nel caso della riunificazione di Cipro
Nel caso della riunificazione di Cipro, il QFP è riveduto per tenere conto della soluzione globale della questione di Cipro, nonché del fabbisogno finanziario supplementare derivante dalla riunificazione.
Capo 5
Disposizioni finali
Articolo 13
Transizione verso il prossimo quadro finanziario pluriennale
Entro il 1º luglio 2033 la Commissione presenta una proposta relativa a un nuovo quadro finanziario pluriennale.
Articolo 14
Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 571 final
ALLEGATO
della
proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO
che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2028-2034
ALLEGATO
|
QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27) |
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|
(milioni di EUR - prezzi 2025) |
||||||||
|
STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
Totale
|
|
1. Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza |
153 681 |
148 610 |
143 153 |
138 137 |
132 563 |
119 607 |
110 652 |
946 404 |
|
2. Competitività, prosperità e sicurezza |
63 017 |
75 108 |
75 335 |
77 530 |
77 141 |
77 416 |
76 658 |
522 205 |
|
3. Europa globale |
23 138 |
23 213 |
23 166 |
27 174 |
31 132 |
31 103 |
31 074 |
190 000 |
|
4. Amministrazione |
14 083 |
14 397 |
14 746 |
14 980 |
15 205 |
15 415 |
15 621 |
104 447 |
|
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
253 919 |
261 328 |
256 400 |
257 822 |
256 041 |
243 541 |
234 005 |
1 763 056 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO |
254 393 |
277 805 |
269 054 |
259 983 |
241 498 |
234 421 |
223 815 |
1 760 969 |
|
(milioni di EUR - prezzi correnti con deflatore del 2 %) |
||||||||
|
STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
Totale
|
|
1. Coesione economica, sociale e territoriale, agricoltura e affari rurali, affari marittimi, prosperità e sicurezza |
163 088 |
160 860 |
158 053 |
155 565 |
152 274 |
140 140 |
132 240 |
1 062 220 |
|
2. Competitività, prosperità e sicurezza |
66 875 |
81 300 |
83 176 |
87 312 |
88 611 |
90 706 |
91 614 |
589 594 |
|
3. Europa globale |
24 555 |
25 127 |
25 578 |
30 603 |
35 761 |
36 442 |
37 137 |
215 203 |
|
4. Amministrazione |
14 945 |
15 584 |
16 281 |
16 870 |
17 466 |
18 062 |
18 669 |
117 877 |
|
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO |
269 463 |
282 871 |
283 088 |
290 350 |
294 112 |
285 350 |
279 660 |
1 984 894 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO |
269 964 |
300 706 |
297 058 |
292 784 |
277 406 |
274 662 |
267 480 |
1 980 060 |
ALLEGATO […]