Bruxelles, 2.10.2025

COM(2025) 569 final

2025/0306(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2027, l'importo annuo per il 2026, l'importo della prima quota per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta riguarda:

il massimale dell'importo dei contributi per il 2027;

l'importo annuo dei contributi per il 2026;

l'importo della prima quota dei contributi per il 2026;

una previsione non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029.

L'11º FES e gli altri fondi FES ancora aperti (il 9º e il 10º FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:

1.l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 20142020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 1 (1) ("accordo interno dell'11º FES");

2.il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo 2 (2) ("regolamento finanziario per l'11º FES");

3.la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9º, 10º e 11º Fondo europeo di sviluppo 3 (3);

4.la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia 4 (4).

I documenti di cui alle lettere da a) a d) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11º FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

Non applicabile

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Non applicabile

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l'11º FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro il 15 novembre 2025.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Non applicabile

Proporzionalità

Non applicabile

Scelta dell'atto giuridico

Non applicabile

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Non applicabile

Consultazioni dei portatori di interessi

Non applicabile

Assunzione e uso di perizie

Non applicabile

Valutazione d'impatto

Non applicabile

Efficienza normativa e semplificazione

Non applicabile

Diritti fondamentali

Non applicabile

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Non applicabile

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Non applicabile

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

Non applicabile

2025/0306 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2027, l'importo annuo per il 2026, l'importo della prima quota per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea 5(1), in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3, 

visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323 6(2), in particolare l'articolo 19, paragrafo 2, 

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Conformemente all'articolo 1 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, è stabilito il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES) 7 (3).

(2)A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.

(3)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, entro il 15 ottobre 2025 la Commissione deve presentare una proposta che specifica il massimale dell'importo del contributo per il 2027, l'importo annuo del contributo per il 2026, l'importo della prima quota del contributo per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029.

(4)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.

(5)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11º FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11º FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.

(6)La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio 8 (4) fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700 000 000 EUR soltanto per la Commissione, in quanto la BEI ha fornito la totalità dei suoi contributi all'11º FES nel 2025.

(7)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2027 è fissato a 460 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 2

L'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2026 è fissato a 700 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 3

L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo della prima quota per il 2026 è fissato a 300 000 000 EUR.

Articolo 4

Un importo di 1 200 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9º FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2026 di cui all'articolo 3.

Articolo 5

La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2028 è fissata a 400 000 000 EUR per la Commissione. La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2029 è fissata a 300 000 000 EUR per la Commissione.

Articolo 6

La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente

[...]

(1) (1)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1.
(2) (2)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1.
(3) (3)    GU L 437 del 28.12.2020, pag. 188.
(4) (4)    GU L 188 del 15.7.2022, pag. 147.
(5) (1)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj.
(6) (2)    GU L 307 del 3.12.2018, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1877/oj.
(7) (3)    GU L 210 del 6.8.2013, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/treaty/tfeu_2016/oj.
(8) (4)    GU L, 2024/2906, 19.11.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2024/2906/oj.

Bruxelles, 2.10.2025

COM(2025) 569 final

ALLEGATO

della

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2027, l'importo annuo per il 2026, l'importo della prima quota per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029


Allegato

Prima quota dei contributi per il FES alla Commissione per il 2026 (EUR)*

 

STATI MEMBRI E REGNO UNITO

Ripartizione 9º FES (%)

Ripartizione 11º FES (%)

Contributo 11º FES

Rimborso 9º FES

11º FES meno rimborso 9º FES

BELGIO

3,92

3,24927

9 747 810

47 040

9 700 770

BULGARIA

 

0,21853

655 590

 

655 590

CECHIA

 

0,79745

2 392 350

 

2 392 350

DANIMARCA

2,14

1,98045

5 941 350

25 680

5 915 670

GERMANIA

23,36

20,57980

61 739 400

280 320

61 459 080

ESTONIA

 

0,08635

259 050

 

259 050

IRLANDA

0,62

0,94006

2 820 180

7 440

2 812 740

GRECIA

1,25

1,50735

4 522 050

15 000

4 507 050

SPAGNA

5,84

7,93248

23 797 440

70 080

23 727 360

FRANCIA

24,30

17,81269

53 438 070

291 600

53 146 470

CROAZIA

 

0,22518

675 540

 

675 540

ITALIA

12,54

12,53009

37 590 270

150 480

37 439 790

LETTONIA

 

0,11612

348 360

 

348 360

LITUANIA

 

0,18077

542 310

 

542 310

LUSSEMBURGO

0,29

0,25509

765 270

3 480

761 790

UNGHERIA

 

0,61456

1 843 680

 

1 843 680

MALTA

 

0,03801

114 030

 

114 030

PAESI BASSI

5,22

4,77678

14 330 340

62 640

14 267 700

AUSTRIA

2,65

2,39757

7 192 710

31 800

7 160 910

POLONIA

 

2,00734

6 022 020

 

6 022 020

PORTOGALLO

0,97

1,19679

3 590 370

11 640

3 578 730

ROMANIA

 

0,71815

2 154 450

 

2 154 450

SLOVENIA

 

0,22452

673 560

 

673 560

SLOVACCHIA

 

0,37616

1 128 480

 

1 128 480

FINLANDIA

1,48

1,50909

4 527 270

17 760

4 509 510

SVEZIA

2,73

2,93911

8 817 330

32 760

8 784 570

REGNO UNITO

12,69

14,67862

44 035 860

152 280

43 883 580

TOTALE UE-27 E REGNO UNITO

100,00

100,00

300 000 000

1 200 000

298 800 000

* La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all'11º FES nel 2025.