COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.10.2025
COM(2025) 569 final
2025/0306(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2027, l'importo annuo per il 2026, l'importo della prima quota per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
•Motivi e obiettivi della proposta
La proposta riguarda:
•il massimale dell'importo dei contributi per il 2027;
•l'importo annuo dei contributi per il 2026;
•l'importo della prima quota dei contributi per il 2026;
•una previsione non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029.
L'11º FES e gli altri fondi FES ancora aperti (il 9º e il 10º FES) sono gestiti applicando la seguente serie di norme:
1.l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014‑2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea ("accordo interno dell'11º FES");
2.il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo ("regolamento finanziario per l'11º FES");
3.la decisione (UE) 2020/2233 del Consiglio concernente l'impegno dei fondi derivanti dai rientri nel quadro dello strumento per gli investimenti ACP da operazioni nell'ambito del 9º, 10º e 11º Fondo europeo di sviluppo;
4.la decisione (UE) 2022/1223 del Consiglio relativa allo stanziamento di fondi disimpegnati da progetti nell'ambito del 10° e dell'11° Fondo europeo di sviluppo al fine di finanziare azioni volte a far fronte alla crisi della sicurezza alimentare e allo shock economico nei paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP) a seguito della guerra di aggressione contro l'Ucraina da parte della Russia.
I documenti di cui alle lettere da a) a d) contengono gli impegni pluriennali delle parti per sostenere finanziariamente il bilancio del FES. Il regolamento finanziario per l'11º FES prevede che le parti eroghino contributi ordinari al bilancio del FES in relazione a impegni finanziari predeterminati. I contributi ordinari sono versati a seguito di decisioni tecniche del Consiglio che tengono conto dell'attuazione di impegni finanziari decisi in precedenza.
•Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Non applicabile
•Coerenza con le altre normative dell'Unione
Non applicabile
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
•Base giuridica
A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento finanziario per l'11º FES, il Consiglio è tenuto a decidere sulla presente proposta entro il 15 novembre 2025.
•Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Non applicabile
•Proporzionalità
Non applicabile
•Scelta dell'atto giuridico
Non applicabile
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
•Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
Non applicabile
•Consultazioni dei portatori di interessi
Non applicabile
•Assunzione e uso di perizie
Non applicabile
•Valutazione d'impatto
Non applicabile
•Efficienza normativa e semplificazione
Non applicabile
•Diritti fondamentali
Non applicabile
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
Non applicabile
5.ALTRI ELEMENTI
•Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Non applicabile
•Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Non applicabile
2025/0306 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2027, l'importo annuo per il 2026, l'importo della prima quota per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
visto l'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, riuniti in sede di Consiglio, relativo al finanziamento degli aiuti dell'Unione europea forniti nell'ambito del quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020 in applicazione dell'accordo di partenariato ACP-UE e all'assegnazione di assistenza finanziaria ai paesi e territori d'oltremare cui si applicano le disposizioni della parte quarta del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 7, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 14, paragrafo 3,
visto il regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, del 26 novembre 2018, recante il regolamento finanziario per l'11º Fondo europeo di sviluppo e che abroga il regolamento (UE) 2015/323, in particolare l'articolo 19, paragrafo 2,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)Conformemente all'articolo 1 dell'accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri dell'Unione europea, è stabilito il criterio di ripartizione per ciascuna parte del Fondo europeo di sviluppo (FES).
(2)A norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, la Banca europea per gli investimenti (BEI) comunica alla Commissione le previsioni aggiornate degli impegni e dei pagamenti per gli strumenti da essa gestiti.
(3)A norma dell'articolo 19, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, entro il 15 ottobre 2025 la Commissione deve presentare una proposta che specifica il massimale dell'importo del contributo per il 2027, l'importo annuo del contributo per il 2026, l'importo della prima quota del contributo per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029.
(4)A norma dell'articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1877 del Consiglio, le richieste di contributi devono utilizzare innanzitutto gli importi previsti nei precedenti fondi europei di sviluppo (FES). È pertanto opportuno presentare una richiesta di fondi a norma del regolamento (UE) 2018/1877 per la BEI e per la Commissione.
(5)A norma dell'articolo 152 dell'accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall'Unione europea e dalla Comunità europea dell'energia atomica ("accordo di recesso"), il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ("Regno Unito") deve rimanere parte del FES fino alla chiusura dell'11º FES e di tutti i FES non ancora chiusi. Tuttavia, a norma dell'articolo 153 dell'accordo di recesso, la quota del Regno Unito dei fondi disimpegnati da progetti a titolo dell'11º FES, se tali fondi sono stati disimpegnati dopo il 31 dicembre 2020, o di FES precedenti non deve essere riutilizzata.
(6)La decisione (UE) 2024/2906 del Consiglio fissa il massimale dell'importo annuo del contributo che le parti del FES devono versare per il 2026 a 700 000 000 EUR soltanto per la Commissione, in quanto la BEI ha fornito la totalità dei suoi contributi all'11º FES nel 2025.
(7)Al fine di consentire la tempestiva applicazione delle misure di cui alla presente decisione, è opportuno che quest'ultima entri in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il massimale dell'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2027 è fissato a 460 000 000 EUR per la Commissione.
Articolo 2
L'importo annuo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per il 2026 è fissato a 700 000 000 EUR per la Commissione.
Articolo 3
L'importo dei contributi che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare a titolo della prima quota per il 2026 è fissato a 300 000 000 EUR.
Articolo 4
Un importo di 1 200 000 EUR di fondi non impegnati o disimpegnati relativi a progetti del 9º FES è rimborsato mediante una riduzione del pagamento a titolo della prima quota per il 2026 di cui all'articolo 3.
Articolo 5
La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2028 è fissata a 400 000 000 EUR per la Commissione. La previsione indicativa non vincolante dell'importo annuo dei contributi previsti per il 2029 è fissata a 300 000 000 EUR per la Commissione.
Articolo 6
La presente decisione entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 2.10.2025
COM(2025) 569 final
ALLEGATO
della
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa ai contributi finanziari che le parti del Fondo europeo di sviluppo devono versare per finanziare tale fondo, che specifica il massimale per il 2027, l'importo annuo per il 2026, l'importo della prima quota per il 2026 e una previsione indicativa non vincolante degli importi annui dei contributi previsti per gli anni 2028 e 2029
Allegato
Prima quota dei contributi per il FES alla Commissione per il 2026 (EUR)*
|
STATI MEMBRI E REGNO UNITO
|
Ripartizione 9º FES (%)
|
Ripartizione 11º FES (%)
|
Contributo 11º FES
|
Rimborso 9º FES
|
11º FES meno rimborso 9º FES
|
|
BELGIO
|
3,92
|
3,24927
|
9 747 810
|
47 040
|
9 700 770
|
|
BULGARIA
|
|
0,21853
|
655 590
|
|
655 590
|
|
CECHIA
|
|
0,79745
|
2 392 350
|
|
2 392 350
|
|
DANIMARCA
|
2,14
|
1,98045
|
5 941 350
|
25 680
|
5 915 670
|
|
GERMANIA
|
23,36
|
20,57980
|
61 739 400
|
280 320
|
61 459 080
|
|
ESTONIA
|
|
0,08635
|
259 050
|
|
259 050
|
|
IRLANDA
|
0,62
|
0,94006
|
2 820 180
|
7 440
|
2 812 740
|
|
GRECIA
|
1,25
|
1,50735
|
4 522 050
|
15 000
|
4 507 050
|
|
SPAGNA
|
5,84
|
7,93248
|
23 797 440
|
70 080
|
23 727 360
|
|
FRANCIA
|
24,30
|
17,81269
|
53 438 070
|
291 600
|
53 146 470
|
|
CROAZIA
|
|
0,22518
|
675 540
|
|
675 540
|
|
ITALIA
|
12,54
|
12,53009
|
37 590 270
|
150 480
|
37 439 790
|
|
LETTONIA
|
|
0,11612
|
348 360
|
|
348 360
|
|
LITUANIA
|
|
0,18077
|
542 310
|
|
542 310
|
|
LUSSEMBURGO
|
0,29
|
0,25509
|
765 270
|
3 480
|
761 790
|
|
UNGHERIA
|
|
0,61456
|
1 843 680
|
|
1 843 680
|
|
MALTA
|
|
0,03801
|
114 030
|
|
114 030
|
|
PAESI BASSI
|
5,22
|
4,77678
|
14 330 340
|
62 640
|
14 267 700
|
|
AUSTRIA
|
2,65
|
2,39757
|
7 192 710
|
31 800
|
7 160 910
|
|
POLONIA
|
|
2,00734
|
6 022 020
|
|
6 022 020
|
|
PORTOGALLO
|
0,97
|
1,19679
|
3 590 370
|
11 640
|
3 578 730
|
|
ROMANIA
|
|
0,71815
|
2 154 450
|
|
2 154 450
|
|
SLOVENIA
|
|
0,22452
|
673 560
|
|
673 560
|
|
SLOVACCHIA
|
|
0,37616
|
1 128 480
|
|
1 128 480
|
|
FINLANDIA
|
1,48
|
1,50909
|
4 527 270
|
17 760
|
4 509 510
|
|
SVEZIA
|
2,73
|
2,93911
|
8 817 330
|
32 760
|
8 784 570
|
|
REGNO UNITO
|
12,69
|
14,67862
|
44 035 860
|
152 280
|
43 883 580
|
|
TOTALE UE-27 E REGNO UNITO
|
100,00
|
100,00
|
300 000 000
|
1 200 000
|
298 800 000
|
* La BEI ha provveduto a fornire la totalità dei suoi contributi all'11º FES nel 2025.