Bruxelles, 30.9.2025

COM(2025) 568 final

2025/0309(NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo all'adozione degli orientamenti operativi del forum della società civile


RELAZIONE

1.Oggetto della proposta

La Commissione propone che il Consiglio stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ("accordo") 1 in riferimento alla prevista adozione degli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile nel quadro dell'accordo.

2.Contesto della proposta

2.1.L'accordo

L'accordo tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda è entrato in vigore il 1º maggio 2024. L'accordo istituisce un quadro istituzionale che comprende meccanismi che consentono alle parti di consultare la società civile in merito all'attuazione dell'accordo, in particolare interagendo con i propri gruppi consultivi interni e con il forum della società civile di cui rispettivamente agli articoli 24.6 e 24.7.

L'articolo 24.7 dell'accordo prevede che le parti facilitino l'organizzazione di un forum della società civile in cui discutere dell'attuazione dell'accordo. Il forum della società civile dovrebbe riunirsi in concomitanza con la riunione del comitato per il commercio. L'accordo prevede inoltre che le parti concordino, in sede di comitato per il commercio, gli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile.

2.2.L'atto previsto del comitato per il commercio

Il comitato per il commercio sarà chiamato ad adottare una decisione riguardo agli orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile. La decisione riguardo agli orientamenti operativi dovrebbe essere adottata dal comitato per il commercio anteriormente alla prima riunione del forum della società civile.

La finalità dell'atto previsto è stabilire una serie di norme per il funzionamento del forum della società civile.

L'atto previsto vincolerà le parti in forza dell'articolo 24.5, paragrafo 1, dell'accordo, il quale così recita: "Le decisioni adottate dal comitato per il commercio [...] sono vincolanti per le parti e [...] [l]e parti adottano le misure necessarie per l'attuazione delle decisioni adottate dal comitato per il commercio."

3.La posizione da adottare a nome dell'Unione

La posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio si basa sul progetto di decisione del medesimo comitato accluso alla presente proposta.

In linea con l'articolo 24.7 dell'accordo, gli orientamenti operativi prevedono che la partecipazione al forum della società civile sia aperta alle organizzazioni indipendenti della società civile dell'Unione europea e della Nuova Zelanda. L'obiettivo del forum della società civile è quello di discutere dell'attuazione dell'accordo e le sue riunioni possono svolgersi in presenza o tramite mezzi virtuali. L'accordo stabilisce che il forum della società civile si adopererà per riunirsi in concomitanza con la riunione del comitato per il commercio.

4.Base giuridica

4.1.Base giuridica procedurale

4.1.1.Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo".

Rientrano nel concetto di "atti che hanno effetti giuridici" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione" 2 .

4.1.2.Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito da un accordo, ossia dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda.

L'atto che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale a norma dell'articolo 24.5, paragrafo 1, dell'accordo.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2.Base giuridica sostanziale

4.2.1.Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2.Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

4.3.Conclusioni

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

2025/0309 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo all'adozione degli orientamenti operativi del forum della società civile

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

(1)Con decisione (UE) 2024/244 del Consiglio 3 l'Unione ha concluso l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ("accordo"), che è entrato in vigore il 1° maggio 2024.

(2)L'articolo 24.7 dell'accordo impone alle parti di concordare, in occasione della prima riunione del comitato per il commercio istituito dall'articolo 24.1, paragrafo 1, dell'accordo, orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile.

(3)È pertanto opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo alla decisione da adottare a norma dell'articolo 24.7 di detto accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente decisione.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Bruxelles, il

   Per il Consiglio

   Il presidente

(1)    Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/866, 25.3.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2024/866/oj ).
(2)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania/Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.
(3)    Decisione (UE) 2024/244 del Consiglio, del 27 novembre 2023, relativa alla conclusione, a nome dell'Unione, dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda (GU L, 2024/244, 28.2.2024, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2024/244/oj ).

Bruxelles, 30.9.2025

COM(2025) 568 final

ALLEGATO

della

proposta di decisione del Consiglio

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda riguardo all'adozione degli orientamenti operativi del forum della società civile


ALLEGATO

Progetto di 
DECISIONE N. XX/2025 
del comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda

del XX/XX/2025 

relativa all'adozione di orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile

Il comitato per il commercio,

visto l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Nuova Zelanda ("accordo"), in particolare l'articolo 24.7,

considerando quanto segue:

(1)L'articolo 24.7 dell'accordo impone alle parti di concordare, in occasione della prima riunione del comitato per il commercio istituito dall'articolo 24.1, paragrafo 1, dell'accordo, orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile.

(2)Il comitato per il commercio dovrebbe adottare orientamenti operativi per il funzionamento del forum della società civile,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono adottati gli orientamenti operativi del forum della società civile di cui all'accordo, che figurano in allegato.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, irlandese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Per il comitato per il commercio

I copresidenti



ALLEGATO

ORIENTAMENTI OPERATIVI PER IL FORUM DELLA SOCIETÀ CIVILE

nel quadro dell'accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda

I presenti orientamenti operativi per il forum della società civile ("orientamenti") forniscono un quadro per il funzionamento del forum della società civile istituito a norma dell'articolo 24.7 dell'accordo di libero scambio UE-Nuova Zelanda ("ALS").

1.Partecipanti

Ciascuna parte applica le proprie norme e prassi in materia di registrazione dei partecipanti al forum della società civile al fine di promuovere una rappresentanza equilibrata delle organizzazioni della società civile stabilite nel proprio territorio.

I partecipanti potranno partecipare alla riunione del forum della società civile in presenza o tramite mezzi virtuali. Le parti possono decidere congiuntamente di tenere la riunione in modalità interamente virtuale.

2.Calendario e organizzazione

La parte che ospita il comitato per il commercio quell'anno avrà la responsabilità di organizzare e ospitare il forum della società civile.

I funzionari della parte ospitante svolgeranno la funzione di segretariato e la parte ospitante si farà carico delle spese per ospitare il forum, tra cui le spese connesse alla sede e all'agevolazione della riunione. La parte ospitante non sarà tenuta a farsi carico delle spese sostenute dai partecipanti. Se il forum della società civile si tiene in presenza, la parte ospitante dovrà occuparsi di agevolare la partecipazione virtuale, se del caso.

Ove possibile, il forum della società civile si terrà in un orario che consenta il coinvolgimento di partecipanti sia della Nuova Zelanda che dell'Unione europea.

3.Ordine del giorno e resoconti

Ciascuna parte si adopererà per consultare il rispettivo gruppo consultivo interno in merito ad eventuali punti da inserire nell'ordine del giorno prima che le parti finalizzino il progetto di ordine del giorno.

L'ordine del giorno dovrebbe includere una presentazione sui più recenti aggiornamenti relativi all'attuazione dell'ALS e una discussione aperta sui temi sollevati dai partecipanti.

La parte che ospita il forum della società civile preparerà un progetto di ordine del giorno. Una volta che le parti avranno finalizzato l'ordine del giorno, esse si adopereranno per pubblicarlo almeno 15 giorni prima della data della riunione del forum della società civile.

La parte ospitante redigerà, in consultazione con l'altra parte, un resoconto della discussione del forum della società civile entro 30 giorni dalla data della riunione del forum della società civile. Il resoconto sarà reso pubblico.

Le parti effettueranno un riesame periodico degli orientamenti prima della convocazione del comitato per il commercio e possono decidere di modificarli di comune accordo in sede di comitato per il commercio.