Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 553 final

2025/0237(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza
e di crisi grave e sulle cauzioni


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

L'agricoltura e l'alimentazione, settori strategici per l'Unione, forniscono alimenti sicuri e di alta qualità a 450 milioni di europei a prezzi accessibili e svolgono un ruolo chiave per la sicurezza alimentare europea e mondiale. Allo stesso tempo, questi settori sono essenziali per sostenere l'economia e la vita nelle zone rurali, oltre a essere un tassello importante della soluzione per la protezione del clima, della natura, del suolo, dell'acqua e della biodiversità attualmente sotto stress. La politica agricola comune (PAC) è al centro del progetto europeo e oltre 60 anni fa si è impegnata a garantire la sicurezza alimentare e un tenore di vita equo alla popolazione agricola, in linea con gli obiettivi dei trattati dell'UE.

Questo impegno è oggi non meno importante di allora, in quanto il settore agricolo dell'UE continua ad affrontare sfide significative. Condizioni di concorrenza disomogenee a livello mondiale, alcune dipendenze dalle importazioni e la vulnerabilità alle incertezze geopolitiche acuiscono l'incertezza a lungo termine cui devono far fronte gli agricoltori dell'UE. Allo stesso tempo, gli agricoltori devono ottenere maggiori entrate dal mercato, in modo da riuscire a effettuare gli investimenti necessari per avere aziende agricole resilienti e adeguate alle esigenze future. Affinché questo si verifichi, devono essere corretti gli attuali squilibri nella filiera alimentare, in cui una distribuzione iniqua dei ricavi, i rischi e l'onere dei costi spesso colpiscono in modo sproporzionato i produttori primari.

Queste sfide giustificano un intervento pubblico per il settore e, allo stesso tempo, richiedono una risposta politica solida e adattabile per garantire un settore agricolo competitivo, resiliente e sostenibile. In linea con la comunicazione della Commissione "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione" 1 , questa risposta politica contribuirebbe anche a garantire un settore più attraente e prevedibile in cui i redditi consentano agli agricoltori di prosperare e attrarre le generazioni future. In questo contesto, la definizione di adeguate condizioni abilitanti a livello dell'UE, unitamente a una serie ambiziosa di strumenti, aiuterebbe gli agricoltori a sfruttare il loro potenziale imprenditoriale e a rafforzare la loro posizione nella catena del valore, anche con incentivi per gli agricoltori a condividere i rischi (ad esempio attraverso le organizzazioni di produttori o le cooperative). Allo stesso tempo, sostenendo gli investimenti nella formazione, nello scambio delle migliori pratiche, nell'adozione di metodi di produzione innovativi e di adeguate pratiche di gestione del rischio a livello di azienda agricola, si sostengono così gli agricoltori per esplorare differenti fonti di reddito e cogliere nuove opportunità di mercato, come quelle legate alle crescenti applicazioni della bioeconomia della canapa.

Per questo un sostegno specifico per alcuni settori è considerato strategico per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e per rafforzare le sinergie con gli altri strumenti di quest'ultima. Altrettanto importante è il sostegno dell'UE alle colture proteiche, in considerazione delle sfide agronomiche e della vulnerabilità climatica che limitano l'interesse degli agricoltori a impegnarsi in questo settore. Allo stesso tempo, questa particolare attenzione è determinata anche dalla necessità di ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di proteine di alta qualità e di rafforzare, in linea con la visione, l'autonomia strategica aperta dell'UE.

In tale contesto, come ricordato peraltro anche dalla visione, l'allevamento sostenibile rimane una parte essenziale dell'agricoltura, della competitività e della coesione dell'Unione. Il settore zootecnico dell'Unione è particolarmente vulnerabile a vari shock e alla concorrenza mondiale ed è tenuto a rispettare elevati standard di produzione che non sempre sono ricompensati dal mercato. Riconoscere la composizione naturale della carne e dei prodotti a base di carne, nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori dell'Unione, diventa importante in quanto i termini relativi alle carni hanno spesso rilevanza culturale.

In linea con la relazione Niinistö sulla preparazione e la prontezza dell'UE 2 e con la strategia per l'Unione della preparazione 3 , le considerazioni sulla preparazione dovrebbero essere integrate in tutte le politiche dell'Unione. Questa nuova realtà è stata caratterizzata da shock considerevoli: dalla pandemia, alla guerra di aggressione russa, passando per le perturbazioni del mercato, le malattie degli animali e delle piante e una situazione geopolitica volatile. Per questo motivo, al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del trattato UE per quanto riguarda la sicurezza degli approvvigionamenti, anche in caso di situazioni di emergenza e crisi gravi, è opportuno migliorare la preparazione del settore agricolo in tutti gli Stati membri. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito integrando le iniziative nazionali, rafforzando il coordinamento tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione e migliorando l'efficienza e promuovendo una cultura della preparazione e della resilienza, nel pieno rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro, nonché dei principi di sussidiarietà e proporzionalità. In particolare, la comunicazione della Commissione "Strategia di costituzione delle scorte dell'UE: potenziare la preparazione materiale dell'UE alle crisi" 4 sottolinea che, in caso di crisi gravi, a lungo termine, complesse e transfrontaliere, è fondamentale coordinare le misure nazionali per garantire un approvvigionamento costante di beni essenziali e il proseguimento delle funzioni vitali della società.

Allo stesso tempo, in linea con la visione per l'agricoltura e l'alimentazione, il collegamento con il cibo e i territori locali dei consumatori dell'UE, in particolare i gruppi vulnerabili come i bambini, rimane essenziale per il futuro dell'agricoltura in Europa. Per questo motivo è opportuno proseguire gli sforzi volti a promuovere la qualità dei prodotti alimentari dell'UE sui mercati europei, anche nelle regioni ultraperiferiche, oltre che sui mercati internazionali. Queste iniziative rafforzerebbero la competitività del settore agricolo e promuoverebbero abitudini alimentari più sane tra i cittadini. Al riguardo, gli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari negli istituti scolastici ("programma dell'UE destinato alle scuole") si sono dimostrati efficaci nell'aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati, ma occorre rafforzare ulteriormente la loro efficacia e coerenza con altri strumenti della PAC.

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 stabilisce le norme fondamentali per l'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (OCM). Per il periodo 2028-2034, il sostegno finanziario per le misure stabilite in tale regolamento sarà disciplinato dal quadro giuridico di cui al regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [Fondo NRP] 6 . Tale sostegno sarà inoltre soggetto alle norme specificate nel regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance] 7 , che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione, salvo diversa indicazione.

Analogamente, il programma dell'UE destinato alle scuole e il sostegno a specifici settori agricoli riceveranno un sostegno finanziario attraverso piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") a norma del regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP]. Tuttavia, essendo collegate ai mercati dei prodotti agricoli, le norme specifiche sul tipo di interventi dovrebbero essere stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

Inoltre, al fine di tenere conto degli sviluppi nel settore agricolo e di migliorare l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013, è necessario modificare e aggiornare alcune disposizioni di tale regolamento.

Inoltre, a seguito dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 8 e alla luce delle proposte di regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... [regolamento sulla performance], è opportuno integrare nel regolamento (UE) n. 1308/2013 alcuni poteri conferiti dal regolamento (UE) 1306/2013 e dal regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio 9 per quanto riguarda l'intervento pubblico, gli aiuti all'ammasso privato, i contingenti tariffari, le organizzazioni di produttori e le cauzioni. Inoltre, a seguito dell'integrazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 10 nel regolamento (UE) …/… [regolamento sul Fondo NRP], alcune delle sue disposizioni dovrebbero essere integrate anche nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

Per allinearsi alle disposizioni dell'accordo sull'agricoltura dell'OMC è necessario aggiornare alcune disposizioni per il calcolo dei dazi addizionali all'importazione.

Nell'ambito di questa iniziativa è opportuno stabilire disposizioni relative alle condizioni di produzione e di commercializzazione dei prodotti a base di canapa. Per coerenza occorrerebbe aggiornare anche le norme vigenti in materia di importazioni di canapa.

Infine il regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe prevedere disposizioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti agricoli in situazioni di emergenza e di crisi gravi.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La proposta è pienamente coerente con gli obiettivi del trattato per la PAC stabiliti nell'articolo 39 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Gli obiettivi delle modifiche sono coerenti con le norme relative all'organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli. Essi puntano a migliorare l'attuale organizzazione comune dei mercati.

Coerenza con le altre normative dell'UE

Le modifiche sono coerenti con altre politiche dell'UE e rafforzano il ruolo delle norme dell'organizzazione comune dei mercati e dei relativi strumenti nel contribuire agli obiettivi della PAC.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349, TFUE costituiscono la base per la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013.

La base giuridica prevede: l'istituzione dell'organizzazione comune dei mercati agricoli e altre disposizioni necessarie al perseguimento degli obiettivi della PAC, nonché norme relative a misure specifiche nelle regioni ultraperiferiche.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Secondo il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'agricoltura è un settore di competenza concorrente tra l'Unione e gli Stati membri e si applica pertanto il principio di sussidiarietà.

Data la dimensione europea dell'organizzazione comune dei mercati e il fatto che essa disciplina la libera circolazione delle merci dei prodotti agricoli nel mercato interno, le diverse questioni devono essere affrontate a livello dell'UE piuttosto che a livello di singoli Stati membri. Inoltre le modifiche proposte sono modifiche dell'attuale organizzazione comune dei mercati per i prodotti agricoli.

Proporzionalità

La proposta prevede modifiche limitate e mirate alla legislazione vigente, necessarie per il buon funzionamento dell'attuale organizzazione comune dei mercati.

Scelta dell'atto giuridico

Visti gli obiettivi e il contenuto della proposta, la modifica al regolamento vigente rappresenta lo strumento più adeguato.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

La proposta fa parte del riesame della PAC per il periodo successivo al 2027, per il quale sono state effettuate una valutazione d'impatto globale e consultazioni dei portatori di interessi.

Diritti fondamentali

Le modifiche proposte rispettano i diritti e osservano i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, stabiliti nel regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP]. Le disposizioni del regolamento (UE).../... [regolamento sul Fondo NRP] relative al rispetto dei diritti fondamentali e dello Stato di diritto si applicheranno anche al programma dell'UE destinato alle scuole e al sostegno ai settori agricoli.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

Il programma dell'UE destinato alle scuole e il sostegno ai settori agricoli saranno sostenuti dal Fondo, le cui norme sono stabilite nei regolamenti (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... [regolamento sulla performance]. Per quanto riguarda il programma dell'UE destinato alle scuole, la decisione di esecuzione (UE) 2023/106 della Commissione stabilisce le ripartizioni indicative dell'aiuto dell'Unione agli Stati membri per la frutta e la verdura e per il latte destinati alle scuole per il periodo dal 1º agosto 2023 al 31 luglio 2029, incidendo in tal modo sul prossimo quadro finanziario pluriennale (di seguito denominato il "QFP") per gli anni dal 2028 al 2034. Come per la PAC dopo il 2027, sarà istituito un nuovo programma destinato alle scuole a partire dal 2028, è necessario pertanto definire una dotazione specifica ridotta per il periodo di 5 mesi, dal 1º agosto al 31 dicembre 2027, per l'anno scolastico 2027/2028, in quanto la sua attuazione e il suo finanziamento rientreranno ancora nell'ambito dell'attuale QFP.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

L'iniziativa sarà monitorata attraverso il quadro sulla performance applicabile al QFP 2028-2034 definito nella proposta di regolamento (UE) .../… [regolamento sulla performance], che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione, salvo diversamente specificato.

Interventi del programma dell'UE destinato alle scuole

Le disposizioni giuridiche prevedono parametri politici di base, come gli obiettivi del programma e i relativi requisiti di base, mentre gli Stati membri dovrebbero avere una maggiore responsabilità quanto al modo di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali. Le norme del regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] dovrebbero applicarsi al programma dell'UE destinato alle scuole, mentre norme specifiche su questo tipo di intervento dovrebbero essere stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

Al fine di ridurre l'assunzione di zuccheri liberi e grassi da parte dei bambini nelle scuole, la distribuzione di prodotti ad alto contenuto di zuccheri liberi e grassi dovrebbe essere limitata. Al fine di sensibilizzare i bambini in merito alla varietà di prodotti coltivati nell'Unione e alle loro diverse qualità, la distribuzione dei prodotti originari dell'Unione dovrebbe essere considerata prioritaria, unitamente a criteri legati a norme più rigorose in materia di sostenibilità ambientale e sociale. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di azioni di sensibilizzazione su determinati temi. A seconda dei casi e per evitare duplicazioni, è possibile ricorrere al piano formativo nazionale in sostituzione del programma. In considerazione della crescente preoccupazione per gli alimenti trasformati e i prodotti che potrebbero presentare un elevato tenore di zuccheri aggiunti, che non soddisfano le esigenze nutrizionali dei bambini, tali prodotti dovrebbero essere esclusi dal programma dell'UE destinato alle scuole. Questi nuovi elementi emergono dalla valutazione del programma, nel quadro di un'analisi approfondita nella valutazione d'impatto.

Interventi settoriali

Le disposizioni giuridiche definiscono i requisiti minimi relativi ai contenuti e agli obiettivi politici di tali tipi di intervento che hanno l'obiettivo generale di garantire il funzionamento efficiente e la stabilità dei mercati agricoli. Questo garantirebbe condizioni di parità nel mercato interno e stabilirebbe condizioni di concorrenza equa e leale. Quando prevedono interventi in determinati settori nei rispettivi piani NRP, gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza con altri interventi a livello settoriale. I tipi di intervento in alcuni settori dovrebbero fornire sostegno ai settori degli ortofrutticoli, del vino, delle colture proteiche, dei prodotti apicoli, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, e del luppolo, nonché ad altri settori e prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 e per i quali si ritiene che l'istituzione di interventi specifici abbia effetti positivi sul conseguimento di alcuni o di tutti gli obiettivi generali e specifici della PAC perseguiti dal regolamento (UE).../... [regolamento sul Fondo NRP].

Colture proteiche

Le disposizioni giuridiche introducono norme specifiche per il riconoscimento obbligatorio dei produttori e delle organizzazioni interprofessionali in questo settore. Ciò contribuirebbe a rafforzare la catena del valore a livello regionale, nazionale e transnazionale e ad affrontare le sfide agronomiche che mettono a repentaglio gli interessi degli agricoltori in questo settore.

Al fine di sostenere la produzione di colture proteiche e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di proteine di alta qualità, è opportuno creare nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 un settore distinto per le colture proteiche. A tal fine, il settore delle colture proteiche sostituirà l'attuale settore dei foraggi essiccati. I prodotti appartenenti al settore delle colture proteiche saranno spostati dalla parte XXIV dell'allegato I, alla nuova sezione 1 della parte IV dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013. I foraggi essiccati che non sono colture proteiche saranno spostati dall'attuale parte IV dell'allegato I alla parte XXIV dello stesso allegato. Il riferimento al settore dei foraggi essiccati deve essere soppresso dall'articolo 6 relativo alle campagne di commercializzazione.

Agli articoli 154 e 158 del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbero essere aggiunte disposizioni transitorie per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e delle organizzazioni interprofessionali esistenti già riconosciute per i prodotti che rientrano nel settore delle nuove colture proteiche.

Il settore delle colture proteiche dovrebbe essere aggiunto all'elenco dei settori per i quali gli Stati membri sono tenuti a riconoscere, su richiesta, le organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali (articolo 159, rispettivamente lettere a) e b), del regolamento (UE) n. 1308/2013).

Norme di commercializzazione

In linea con le conclusioni della relazione della Commissione sulle nuove norme di commercializzazione per i legumi da granella secchi e i semi di soia 11 , è opportuno prevedere la possibilità di stabilire norme di commercializzazione per le colture proteiche al fine di informare meglio i consumatori sull'origine dei prodotti delle colture proteiche che acquistano. Per lo stesso motivo è opportuno aggiungere le carni bovine, suine, ovine e caprine all'elenco di prodotti per i quali possono essere adottate norme di commercializzazione. Inoltre, al fine di armonizzare eventualmente la definizione e la composizione di alcuni formaggi così da garantire una base comune per la qualità in tutto il mercato interno, è altresì opportuno prevedere la possibilità di stabilire norme di commercializzazione per i formaggi.

Canapa

La canapa rientra nell'organizzazione comune dei mercati nell'ambito della PAC e il regolamento (UE) n. 1308/2013 ne estende il campo di applicazione al di là dell'uso tessile. Gli agricoltori possono ricevere pagamenti per superficie a titolo della PAC se soddisfano criteri standard e specifici per le piante, compresa la coltivazione di varietà con un tenore di Δ9-tetraidrocannabinolo ("THC") inferiore allo 0,3 %, per prevenire colture illecite.

La Corte di giustizia dell'Unione europea 12 ha stabilito che il cannabidiolo ("CBD") proveniente dall'intera pianta di Cannabis Sativa non è uno stupefacente ai sensi della Convenzione unica sugli stupefacenti. Tuttavia, le incoerenze tra le normative degli Stati membri limitano il pieno utilizzo della pianta e il potenziale economico, in particolare per quanto riguarda le sommità fiorite. Tali discrepanze possono impedire agli agricoltori di accedere al sostegno della PAC o di commercializzare prodotti a base di canapa tra gli Stati membri.

A tal fine, il regolamento (UE) n. 1308/2013 comprenderà norme sulla produzione e sulla commercializzazione della canapa. L'articolo 189 sarà modificato e l'allegato I, parte VIII, sarà esteso per comprendere tra i prodotti agricoli tutte le parti della pianta di canapa, purché siano soddisfatti i requisiti della PAC. L'obiettivo è allinearsi alla crescita del mercato della canapa dell'UE, offrendo certezza giuridica agli agricoltori.

Le nuove disposizioni giuridiche sosterranno inoltre la protezione della salute pubblica, mantenendo una rigorosa certificazione delle sementi e un limite di THC dello 0,3 %, garantendo il rispetto delle convenzioni internazionali in materia di stupefacenti. I dati scientifici confermano che le varietà di canapa con contenuto di THC fino allo 0,3 % presentano un basso rischio sanitario. Al fine di armonizzare l'allegato I, parte VIII, le modifiche si applicheranno anche ai semi di lino, spostando i relativi prodotti dall'allegato I, parte XXIV, sezione 1.

Le disposizioni transitorie proteggeranno le organizzazioni di produttori esistenti e consentiranno agli agricoltori di commercializzare la canapa seminata prima dell'applicazione delle nuove norme. Con un'applicazione differita, i portatori di interessi avranno il tempo di adeguarsi al nuovo quadro normativo.

Zucchero

L'articolo 125 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero siano disciplinate da accordi interprofessionali scritti, come descritto nell'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, di tale regolamento. A norma dell'articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto di cui all'allegato X di tale regolamento. Per motivi di chiarezza e coerenza, tali disposizioni dovrebbero essere modificate per quanto riguarda le parti degli accordi interprofessionali e i prodotti interessati da tali accordi, fatte salve le condizioni di acquisto.

Inoltre, al fine di migliorare la chiarezza giuridica e rafforzare la tutela dei diritti dei venditori di barbabietole nei rapporti contrattuali con le imprese produttrici di zucchero, è necessario modificare l'allegato X, punto VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per prevedere esplicitamente che la proprietà delle polpe di barbabietole rimanga al venditore di barbabietole, salvo diverso accordo.

Per concedere ai portatori di interessi del settore dello zucchero tempo sufficiente per adeguarsi, è opportuno rinviare l'applicazione delle modifiche relative agli accordi interprofessionali al 1º ottobre successivo all'anno di entrata in vigore del regolamento.

Dazi addizionali all'importazione

L'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al metodo di calcolo che può essere utilizzato per fissare il volume limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione. Al fine di rispecchiare correttamente il metodo di calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere modificato per specificare che il calcolo dovrebbe basarsi sulla media annua delle importazioni nei tre anni precedenti. Inoltre, l'articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che non vengano applicati dazi addizionali se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Dimostrare tuttavia che le importazioni rischiano di perturbare il mercato dell'Unione è difficile e, per i prodotti stagionali deperibili, ai quali attualmente si applica tale garanzia, si tratta di un esercizio spesso non fattibile o non sufficientemente tempestivo. Poiché tale requisito va al di là degli obblighi stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e al fine di rispondere alle preoccupazioni dei portatori di interessi e semplificare la procedura, il paragrafo 2 di cui sopra dovrebbe essere soppresso.

Norme relative alla sicurezza degli approvvigionamenti in situazioni di emergenza e di crisi gravi

Le disposizioni giuridiche introducono l'obbligo per gli Stati membri di adottare misure di preparazione di base, che dovrebbero includere l'istituzione di piani nazionali e/o regionali di preparazione e risposta per quanto riguarda i prodotti agricoli, la condivisione periodica di informazioni sulle scorte di prodotti agricoli, la designazione delle autorità competenti e la partecipazione a prove di stress a livello dell'UE. Queste iniziative dovrebbero essere integrate da obblighi rafforzati durante le crisi o le situazioni ad alto rischio, compresa una comunicazione obbligatoria.

La strategia di costituzione di scorte dell'Unione mira a combinare riserve centralizzate con i contributi degli Stati membri, con il supporto di partenariati pubblico-privato per garantire l'efficienza, la scalabilità e l'efficacia in termini di costi. Qualora gli Stati membri costituiscano e gestiscano riserve di prodotti agricoli, è opportuno introdurre norme per garantire che tali misure siano concepite in modo da ridurre al minimo le distorsioni del mercato.

Designazioni delle carni

È opportuno introdurre disposizioni giuridiche specifiche per tutelare i termini relativi alle carni al fine di migliorare la trasparenza nel mercato interno per quanto riguarda la composizione e il contenuto nutrizionale degli alimenti e garantire che i consumatori possano compiere scelte informate, in particolare per coloro che cercano un contenuto nutrizionale specifico tradizionalmente associato ai prodotti a base di carne.

POSEI

Alla luce delle proposte di regolamento (UE).../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... [regolamento sulla performance], le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 relative all'uso di un logo per la commercializzazione di prodotti agricoli di qualità nelle regioni ultraperiferiche e la deroga relativa agli aiuti di Stato per i pagamenti nazionali per il settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

Reintroduzione di norme mancanti e deleghe di potere

Le norme e le deleghe di potere pertinenti per le misure di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 sono stati stabiliti nel regolamento (UE) n. 1306/2013 e sono attualmente stabiliti nel regolamento (UE) 2021/2116. A seguito dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 e alla luce delle proposte di regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... [regolamento sulla performance], le norme e le deleghe di potere di cui al regolamento (UE) 2021/2116 per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato, i contingenti tariffari, il riconoscimento delle organizzazioni di produttori e le cauzioni dovrebbero essere integrati nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

Applicazione differita e disposizioni transitorie

Al fine di concedere agli Stati membri e agli operatori il tempo sufficiente per conformarsi alle nuove norme, è opportuno posticipare la data di applicazione per le modifiche relative agli accordi interprofessionali nel settore dello zucchero, alle condizioni per la commercializzazione, la produzione e l'importazione di canapa e alle disposizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti in situazioni di emergenza e di grave crisi. Inoltre, al fine di garantire una transizione agevole al nuovo programma dell'UE destinato alle scuole, la soppressione delle disposizioni relative al programma dell'UE destinato alle scuole di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2028, ma dovrebbe continuare ad applicarsi alle misure attuate fino al 31 dicembre 2027. Inoltre, poiché l'attuale programma destinato alle scuole sarà soppresso il 31 dicembre 2028, è necessario definire una dotazione specifica ridotta per il periodo di 5 mesi, dal 1º agosto al 31 dicembre 2027, per l'anno scolastico 2027/2028, in quanto la sua attuazione e il suo finanziamento rientreranno ancora nell'ambito dell'attuale QFP.

2025/0237 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza
e di crisi grave e sulle cauzioni

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 42, l'articolo 43, paragrafo 2, e l'articolo 349,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)La comunicazione della Commissione del 19 febbraio 2025 dal titolo "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione" 15  annuncia che la politica agricola comune (PAC) per il periodo successivo al 2027 affiderà agli Stati membri ulteriori responsabilità per quanto riguarda il modo in cui conseguono gli obiettivi della PAC, sostenendo e stabilizzando i redditi degli agricoltori, attirando una futura generazione di agricoltori e garantendo la sicurezza alimentare. Dovrebbe trattarsi di una politica più semplice e mirata, che prevede, per gli agricoltori, una maggiore flessibilità e il passaggio da un sistema incentrato sui requisiti a uno basato sugli incentivi.

(2)Il pacchetto finanziario per il QFP per il periodo 2028-2034 comprende il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sul Fondo NRP] 16 che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "Fondo") per il periodo 2028-2034, raggruppando i fondi preassegnati a livello nazionale nell'ambito del Fondo, compresi il Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR). Conformemente a tale regolamento, il Fondo deve essere attuato attraverso piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato i "piani NRP") e lo strumento dell'UE (di seguito denominato lo "strumento").

(3)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 17 stabilisce tutti gli elementi fondamentali dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli.

(4)Il sostegno della PAC previsto nel regolamento (UE) n. 1308/2013 per il periodo successivo al 2027 sarà finanziato dal Fondo e sarà soggetto alle norme stabilite nei regolamenti (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance] 18 , integrate dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

(5)La produzione di colture proteiche nell'Unione incontra difficoltà persistenti, dovute in particolare alla volatilità dell'offerta e della domanda a livello locale e alle problematiche agronomiche legate alla loro coltivazione, che le rendono un'opzione più rischiosa per gli agricoltori. Al fine di sostenerne la produzione e ridurre la dipendenza dell'Unione dalle importazioni di proteine di alta qualità, è opportuno creare nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013 un settore distinto per le colture proteiche. Inoltre, al fine di agevolare la creazione di organizzazioni di produttori e interprofessionali nel settore delle colture proteiche, rafforzando in tal modo la catena del valore a livello regionale, nazionale e transnazionale, il suo riconoscimento dovrebbe essere reso obbligatorio. Poiché i principali prodotti del settore dei foraggi essiccati elencati nell'allegato I, parte IV, di tale regolamento dovrebbero essere inclusi nel settore delle proteine, il settore dei foraggi essiccati dovrebbe essere soppresso dal regolamento (UE) n. 1308/2013.

(6)Con sentenza del 7 settembre 2016 nella causa C-113/14 19 , la Corte di giustizia dell'Unione europea (di seguito denominata la "Corte") ha annullato l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013 che stabilisce le soglie di riferimento per i prodotti agricoli, con la motivazione che tali soglie avrebbero dovuto essere adottate solamente dal Consiglio, su proposta della Commissione, ai sensi dell'articolo 43, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). È dunque opportuno sopprimere l'articolo 7 del regolamento (UE) n. 1308/2013.

(7)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme per l'intervento pubblico. Il regolamento (UE) 2021/2116 definisce le norme per le spese connesse all'intervento pubblico e autorizza la Commissione a integrare il regolamento con norme sul tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso, le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, ai forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici, il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare. Poiché tali norme sono necessarie per il funzionamento del sistema di intervento pubblico, gli attuali poteri di delega dovrebbero essere integrati nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

(8)Oltre alle disposizioni sull'intervento pubblico, il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce norme relative all'aiuto all'ammasso privato. Il regolamento delegato (UE) 2016/1238 20 della Commissione e il regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 21 della Commissione stabiliscono le norme relative ai controlli e alle sanzioni adottate in virtù dei poteri di adottare atti delegati e di esecuzione di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 22 . A seguito dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 e in considerazione del regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... [regolamento sulla performance], è opportuno integrare nel regolamento (UE) n. 1308/2013 i poteri conferiti dal regolamento (UE) 1306/2013 e dal regolamento (UE) n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio 23 di adottare atti delegati e di esecuzione relativi a controlli e sanzioni inerenti all'intervento pubblico e all'aiuto all'ammasso privato.

(9)In particolare, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento (UE) n. 1308/2013 con norme sulla riduzione del pagamento dell'aiuto nel caso in cui gli operatori non rispettino gli obblighi relativi alle condizioni per l'intervento pubblico o per l'ammasso privato. Alla Commissione dovrebbe inoltre essere conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, norme uniformi per gli Stati membri per quanto riguarda le prove e i metodi da applicare per stabilire l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato e il ricorso alle procedure di gara per gli interventi pubblici o per l'ammasso privato, i controlli amministrativi e in loco che gli Stati membri per accertare il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità all'intervento pubblico o all'ammasso privato, nonché l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative da parte degli Stati membri qualora gli operatori non rispettino i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni dell'intervento pubblico o dell'ammasso privato.

(10)Gli aiuti per la distribuzione di ortofrutticoli, latte e prodotti lattiero-caseari agli istituti scolastici di cui alla parte II, titolo I, capo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 ("programma dell'UE destinato alle scuole") si sono dimostrati efficaci nell'aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati. Al fine di contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC, il programma dell'UE destinato alle scuole dovrebbe essere mantenuto. Tuttavia, al fine di aumentarne l'efficacia e garantire la coerenza con altri strumenti della PAC, il programma dell'UE destinato alle scuole dovrebbe basarsi sull'efficacia dell'attuazione ed essere attuato come un tipo di intervento sostenuto dal Fondo. L'Unione dovrebbe fissare i parametri strategici di base, come gli obiettivi e i requisiti di base del programma destinato alle scuole, mentre gli Stati membri dovrebbero avere una maggiore responsabilità per quanto riguarda le modalità di raggiungere obiettivi e target finali. Il rafforzamento della sussidiarietà consente di tenere meglio conto delle condizioni e delle esigenze locali. Le norme stabilite nel regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e nel regolamento (UE) .../... [regolamento sulla performance] dovrebbero applicarsi al programma dell'UE destinato alle scuole, integrato dal presente regolamento. Poiché il programma dell'UE destinato alle scuole è una misura di intervento sul mercato, le norme specifiche sul tipo di intervento dovrebbero essere stabilite nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

(11)L'obiettivo del programma dell'UE destinato alle scuole è riavvicinare i bambini all'agricoltura e favorire la diffusione di abitudini alimentari sane. Poiché i bambini appartenenti a gruppi vulnerabili sono più inclini ad avere regimi alimentari non sani, gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di concentrarsi su tali gruppi in base a considerazioni socioeconomiche. Al fine di ridurre l'assunzione di zuccheri liberi e grassi da parte dei bambini nelle scuole, la distribuzione di prodotti ad alto contenuto di zuccheri liberi e grassi dovrebbe essere limitata. Al fine di sensibilizzare i bambini in merito alla varietà di prodotti coltivati nell'Unione e alle loro diverse qualità, la distribuzione dei prodotti originari dell'Unione dovrebbe essere considerata prioritaria, unitamente a criteri legati a norme più rigorose in materia di sostenibilità ambientale e sociale. Gli Stati membri dovrebbero garantire l'attuazione di azioni di sensibilizzazione su determinati temi. Per evitare duplicazioni, è possibile ricorrere al piano formativo nazionale in sostituzione del programma dell'UE destinato alle scuole. In considerazione della crescente preoccupazione per gli alimenti trasformati e i prodotti che potrebbero presentare un elevato tenore di zuccheri aggiunti, che non soddisfano le esigenze nutrizionali dei bambini, tali prodotti dovrebbero essere esclusi dal programma dell'UE destinato alle scuole.

(12)Considerando che il programma dell'UE destinato alle scuole attuato nell'ambito del Fondo deve coprire il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034, la soppressione delle disposizioni relative al programma dell'UE destinato alle scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2028. Al fine di garantire una transizione agevole, è opportuno prevedere che le disposizioni soppresse continuino ad applicarsi alle misure attuate fino al 31 dicembre 2027. Inoltre, considerando che il programma dell'UE destinato alle scuole di cui alla parte II, titolo I, capo II, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sarà pertanto interrotto prima della fine dell'anno scolastico 2027/2028, che va dal 1º agosto 2027 al 31 luglio 2028, il limite complessivo dell'aiuto dell'Unione stabilito per anno scolastico all'articolo 23 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere ridotto proporzionalmente per tale anno scolastico.

(13)Sono necessari tipi di intervento in alcuni settori per contribuire al conseguimento degli obiettivi della PAC e per rafforzare le sinergie con gli altri strumenti di quest'ultima. È opportuno stabilire a livello dell'Unione requisiti minimi relativi ai contenuti e agli obiettivi di questi tipi di intervento per garantire condizioni di parità nel mercato interno ed evitare condizioni di concorrenza iniqua e sleale. Quando prevedono interventi in determinati settori nei rispettivi piani NRP, gli Stati membri dovrebbero garantire la coerenza con altri interventi a livello settoriale. I tipi di intervento in determinati settori dovrebbero fornire sostegno ai settori degli ortofrutticoli, del vino, delle colture proteiche, dei prodotti apicoli, dell'olio di oliva e delle olive da tavola, e del luppolo, nonché ad altri settori e prodotti elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013. In particolare, dato il deficit dell'Unione in materia di proteine vegetali e i benefici ambientali che la loro produzione comporta, i legumi dovrebbero essere incluse tra i prodotti ammissibili al sostegno, nel rispetto dell'elenco dell'OMC dell'UE relativo ai semi oleosi.

(14)Al fine di tutelare gli interessi finanziari del bilancio dell'Unione e garantire che le sanzioni siano proporzionate, efficaci e dissuasive, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare atti delegati per integrare il regolamento (UE) n. 1308/2013 con norme sulla sospensione, la riduzione e il recupero dei pagamenti degli aiuti per gli interventi settoriali in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento da parte delle organizzazioni di produttori. Inoltre, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare, mediante atti di esecuzione, norme relative ai controlli amministrativi e in loco che gli Stati membri devono effettuare sulle organizzazioni di produttori o sulle associazioni di organizzazioni di produttori per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento, nonché norme su un sistema di identificazione unico delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute.

(15)In linea con le conclusioni della relazione della Commissione sulle nuove norme di commercializzazione per i legumi da granella secchi e i semi di soia 24 , è opportuno prevedere la possibilità di stabilire norme di commercializzazione per le colture proteiche al fine di informare meglio i consumatori sull'origine dei prodotti delle colture proteiche che acquistano. Per lo stesso motivo è opportuno aggiungere le carni bovine, suine, ovine e caprine all'elenco di prodotti per i quali possono essere adottate norme di commercializzazione. Inoltre, al fine di armonizzare eventualmente la definizione e la composizione di alcuni formaggi così da garantire una base comune per la qualità in tutto il mercato interno, è altresì opportuno prevedere la possibilità di stabilire norme di commercializzazione per i formaggi.

(16)La comunicazione della Commissione "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione" ricorda che il bestiame è una parte essenziale dell'agricoltura, della competitività e della coesione dell'Unione. Sistemi di allevamento sostenibili sono essenziali per l'economia dell'Unione, la redditività delle zone rurali e la conservazione dell'ambiente e dei paesaggi rurali. Il settore zootecnico dell'Unione è particolarmente vulnerabile a vari shock e alla concorrenza mondiale ed è tenuto a rispettare elevati standard di produzione che non sempre sono ricompensati dal mercato. In questo contesto è necessario riconoscere la composizione naturale delle carni e dei prodotti a base di carne, nell'interesse sia dei produttori che dei consumatori dell'Unione. I termini relativi alle carni hanno spesso un significato culturale e storico. È pertanto opportuno tutelare i termini relativi alle carni per migliorare la trasparenza nel mercato interno per quanto riguarda la composizione e il contenuto nutrizionale degli alimenti e garantire che i consumatori possano compiere scelte informate, per coloro che cercano un contenuto nutrizionale specifico tradizionalmente associato ai prodotti a base di carne.

(17)Il regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 ha introdotto un logo per incoraggiare gli agricoltori delle regioni ultraperiferiche a continuare a fornire prodotti di alta qualità e a promuoverne la commercializzazione. Alla luce dei regolamenti (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... [regolamento sulla performance], le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 relative all'uso del logo dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2028.

(18)L'articolo 125, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero e della canna da zucchero siano disciplinate da accordi interprofessionali scritti, come descritto nell'allegato II, parte II, sezione A, punto 6, del medesimo regolamento. A norma dell'articolo 125, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1308/2013, gli accordi interprofessionali devono essere conformi alle condizioni di acquisto di cui all'allegato X di tale regolamento. Per motivi di chiarezza è opportuno modificare l'articolo 125, l'allegato II, parte II, sezione A, punti 5 e 6, e l'allegato X del regolamento (UE) n. 1308/2013 per garantire la coerenza tra tali disposizioni relativamente alle parti degli accordi interprofessionali e ai prodotti interessati da tali accordi, fatte salve le condizioni di acquisto. In particolare è opportuno chiarire che le norme relative agli accordi sullo zucchero e alle condizioni di acquisto si applicano non solo alla barbabietola da zucchero ma anche alla canna da zucchero.

(19)L'innovazione e la crescita della bioeconomia hanno portato a nuove applicazioni per la biomassa di canapa proveniente da tutte le parti della pianta. Ciò offre agli agricoltori ulteriori opportunità di valorizzare la pianta al di là della produzione di fibre, rendendo la canapa una coltura più interessante e competitiva. Inoltre la coltivazione della canapa presenta benefici ambientali e climatici in quanto non richiede pesticidi o fertilizzanti e migliora la struttura del suolo. Diversi prodotti della canapa, tra cui la canapa greggia (NC 5302), i semi di canapa (NC 1207 99 91) e altre parti della pianta di canapa (NC 1211 90 86) sono elencati come prodotti agricoli nell'allegato I del TFUE. Per chiarezza, è opportuno modificare i prodotti del settore del lino e della canapa elencati nell'allegato I, parte VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 per includervi i prodotti della canapa diversi dalla canapa greggia.

(20)Alcuni Stati membri hanno adottato, per motivi di tutela della salute, misure nazionali che vietano la produzione o la commercializzazione di prodotti specifici della canapa. La divergenza degli approcci nazionali compromette il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, crea incertezza giuridica e ostacoli nel mercato interno e causa concorrenza sleale tra gli agricoltori nei diversi Stati membri.

(21)Conformemente a vari strumenti internazionali ai quali gli Stati membri hanno cooperato o aderito, come la convenzione unica delle Nazioni Unite sugli stupefacenti del 1961 e la convenzione sulle sostanze psicotrope del 1971, la commercializzazione degli stupefacenti dovrebbe essere vietata, ad eccezione del commercio o dell'uso rigorosamente controllati a fini medici e scientifici. Tuttavia dalle argomentazioni della Corte nella causa C-663/18 26 risulta che i prodotti non psicoattivi, come il cannabidiolo ottenuto da varietà di canapa con un basso tenore di Δ9tetraidrocannabinolo, non devono essere considerati stupefacenti ai sensi di tali convenzioni.

(22)I dati scientifici indicano inoltre che è improbabile che i prodotti a base di canapa ottenuti da varietà contenenti un tenore massimo di tetraidrocannabinolo dello 0,3 % rappresentino un rischio per la salute umana. Pertanto, al fine di garantire la certezza del diritto, promuovere lo sviluppo del settore, garantire condizioni di parità in tutta l'Unione e sostenere il corretto funzionamento dell'organizzazione comune dei mercati, tutelando nel contempo gli interessi della salute pubblica, è necessario stabilire norme armonizzate a livello dell'Unione per la produzione e la commercializzazione dei prodotti agricoli della canapa che offrano garanzie di sanità pubblica. In particolare tali norme dovrebbero prevedere un limite massimo uniforme del tenore di tetraidrocannabinolo, oltre ad altre garanzie adeguate.

(23)È inoltre opportuno modificare l'articolo 189 del regolamento (UE) n. 1308/2013, che stabilisce norme sulle importazioni di canapa, al fine di garantire la coerenza con le nuove norme dell'Unione in materia di commercializzazione dei prodotti della canapa.

(24)Al fine di garantire la certezza del diritto ed evitare perturbazioni sproporzionate per gli agricoltori, è opportuno introdurre disposizioni transitorie per l'immissione sul mercato di prodotti della canapa ottenuti da piante di canapa seminate prima della data di applicazione delle nuove condizioni di commercializzazione. Tali prodotti dovrebbero poter continuare a essere commercializzati nel rispetto delle norme in vigore prima di tale data e solo fino al [31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente regolamento modificativo]. Successivamente a tale data, tutti i prodotti a base di canapa devono soddisfare le nuove condizioni di commercializzazione.

(25)Al fine di garantire una transizione agevole a seguito della creazione del settore delle colture proteiche e garantire la certezza del diritto e la continuità per le organizzazioni di produttori o interprofessionali riconosciute, è opportuno prevedere che le organizzazioni di produttori o interprofessionali già riconosciute prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] per i prodotti che rientrano nel nuovo settore delle colture proteiche siano considerate riconosciute in tale settore. Queste organizzazioni di produttori dovrebbero mantenere il riconoscimento anche per altri prodotti elencati in altri settori. Tuttavia, nei casi in cui non soddisfino più le condizioni pertinenti per il riconoscimento in uno o più settori, gli Stati membri dovrebbero revocare il relativo riconoscimento entro il [31 dicembre 20XX, almeno 2 anni interi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

(26)Al fine di garantire una transizione agevole a seguito della modifica dei prodotti elencati nel settore del lino e della canapa nella parte VIII dell'allegato I del regolamento (UE) n. 1308/2013, e per offrire certezza del diritto e continuità per le organizzazioni di produttori o interprofessionali riconosciute, è opportuno prevedere che le organizzazioni di produttori o interprofessionali già riconosciute prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] per i prodotti che rientrano nel settore modificato del lino e della canapa siano considerate riconosciute in tale settore. Queste organizzazioni di produttori dovrebbero mantenere il riconoscimento anche per altri prodotti elencati in altri settori. Tuttavia, nei casi in cui non soddisfino più le condizioni pertinenti per il riconoscimento in uno o più settori, gli Stati membri dovrebbero revocare il relativo riconoscimento entro il [31 dicembre 20XX, almeno 2 anni interi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

(27)L'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme relative al metodo di calcolo che può essere utilizzato per fissare il volume limite ai fini dell'applicazione di dazi addizionali all'importazione. Al fine di rispecchiare correttamente il metodo di calcolo di cui all'articolo 5, paragrafo 4, dell'accordo sull'agricoltura dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), l'articolo 182, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1308/2013 dovrebbe essere modificato per specificare che il calcolo dovrebbe basarsi sulla media annua delle importazioni nei tre anni precedenti. Inoltre, l'articolo 182, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1308/2013 prevede che non vengano applicati dazi addizionali se le importazioni non rischiano di perturbare il mercato dell'Unione o se gli effetti appaiono sproporzionati rispetto all'obiettivo perseguito. Dimostrare tuttavia che le importazioni rischiano di perturbare il mercato dell'Unione è difficile e, per i prodotti stagionali deperibili, ai quali attualmente si applica tale garanzia, si tratta di un esercizio spesso non fattibile o non sufficientemente tempestivo. Poiché tale requisito va al di là degli obblighi stabiliti nell'accordo sull'agricoltura dell'OMC e al fine di rispondere alle preoccupazioni dei portatori di interessi e semplificare la procedura, il paragrafo 2 di cui sopra dovrebbe essere soppresso.

(28)Il regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce le norme riguardanti la gestione dei contingenti tariffari. Il regolamento delegato (UE) 2020/760 27 della Commissione stabilisce norme sulle sanzioni per gli operatori in caso di non conformità alle condizioni e ai requisiti di ammissibilità che un operatore deve soddisfare per presentare una domanda nell'ambito del contingente tariffario, che sono stati adottati in virtù del potere di adottare atti delegati di cui al regolamento (UE) n. 1306/2013.
A seguito dell'abrogazione del regolamento (UE) n. 1306/2013, il potere di adottare atti delegati al riguardo dovrebbe essere integrato nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

(29)L'articolo 214 bis del regolamento (UE) n. 1308/2013 consente alla Finlandia di concedere, a determinate condizioni, aiuti nazionali nella Finlandia meridionale fino al 2027, previa autorizzazione della Commissione. Alla luce delle specificità dell'agricoltura finlandese, è opportuno continuare a concedere tale aiuto nazionale per il periodo 2028-2034.

(30)Il regolamento (UE) n. 228/2013 ha concesso una deroga per gli aiuti di Stato per i pagamenti nazionali per il settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi al fine di attenuare i vincoli specifici che gravano sull'agricoltura legata alla produzione di zucchero in tali regioni a causa della loro estrema lontananza, in particolare del loro isolamento, dell'insularità, delle superfici ridotte, della montuosità dei terreni e del clima e della loro dipendenza economica dalla produzione di zucchero. Alla luce dei regolamenti (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... [regolamento sulla performance], le disposizioni di cui al regolamento (UE) n. 228/2013 che concedono tale deroga dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013 e applicarsi a decorrere dal 1º gennaio 2028.

(31)Come sottolineato nella comunicazione congiunta sulla strategia europea per l'Unione della preparazione 28 , l'Unione dovrebbe rafforzare la propria preparazione in risposta ai rischi crescenti e alla profonda incertezza, con l'obiettivo di creare un'Unione sicura e resiliente dotata delle capacità di prevedere, rispondere e gestire minacce e pericoli, indipendentemente dalla loro natura o origine. Le considerazioni sulla preparazione dovrebbero essere integrate in tutte le politiche dell'Unione. la comunicazione della Commissione "Strategia di costituzione delle scorte dell'UE: potenziare la preparazione materiale dell'UE alle crisi" 29 sottolinea che, in caso di crisi gravi, a lungo termine, complesse e transfrontaliere, è fondamentale coordinare le misure nazionali per garantire un approvvigionamento costante di beni essenziali e il proseguimento delle funzioni sociali vitali.

(32)Per garantire anche nelle situazioni di emergenza e di crisi gravi la sicurezza degli approvvigionamenti, fissata nel TFUE come uno degli obiettivi della PAC, è opportuno migliorare la preparazione del settore agricolo. Questo obiettivo dovrebbe essere conseguito integrando le iniziative nazionali, rafforzando il coordinamento tra gli Stati membri e tra gli Stati membri e la Commissione e migliorando l'efficienza e promuovendo una cultura della preparazione e della resilienza, nel pieno rispetto delle competenze nazionali e delle circostanze specifiche di ciascuno Stato membro, nonché dei principi di sussidiarietà e proporzionalità.

(33)Gli Stati membri dovrebbero essere quindi tenuti ad adottare misure di preparazione di base, che dovrebbero includere l'istituzione di piani nazionali e/o regionali di preparazione e risposta per quanto riguarda i prodotti agricoli, la condivisione periodica di informazioni sulle scorte di prodotti agricoli, la designazione delle autorità competenti e la partecipazione a prove di stress a livello dell'Unione. Qualora gli Stati membri costituiscano e gestiscano riserve di prodotti agricoli, esse dovrebbero essere attuate nell'ambito dei rispettivi piani nazionali e/o regionali di preparazione e risposta e dovrebbero essere concepite in modo da ridurre al minimo le distorsioni del mercato. Queste iniziative di preparazione dovrebbero essere integrate da obblighi rafforzati durante le crisi o le situazioni ad alto rischio, compresa una comunicazione obbligatoria.

(34)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione delle disposizioni relative alla sicurezza degli approvvigionamenti nelle situazioni di emergenza e di crisi gravi, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda gli obblighi di comunicazione concernenti i piani di preparazione e di risposta per la sicurezza alimentare, la cooperazione transfrontaliera nel quadro dello sviluppo e dell'applicazione dei piani di preparazione e di risposta alla sicurezza alimentare, le azioni coordinate per la costituzione e la gestione delle riserve, quali l'individuazione di categorie di prodotti di cui costituire riserve e l'elaborazione di valutazioni congiunte del rischio e di meccanismi di allarme rapido per attenuare i rischi di approvvigionamento transfrontaliero e garantire la continuità dell'approvvigionamento in caso di interruzioni, la solidarietà volontaria e i meccanismi di assistenza reciproca mediante i quali gli Stati membri mettono parti delle proprie riserve a disposizione di un altro Stato membro che si trova a far fronte a gravi carenze, la comunicazione in tempo reale delle scorte e di altri requisiti tecnici e procedurali per lo scambio di informazioni. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 30 .

(35)Diverse disposizioni della legislazione agricola impongono la costituzione di una cauzione a garanzia del pagamento di una somma in caso di mancato adempimento di un obbligo. Ciò vale in particolare per la gestione dei contingenti tariffari, dell'intervento pubblico e dell'ammasso privato. Alla luce dei regolamenti (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... [regolamento sulla performance], le disposizioni di cui al regolamento (UE) 2021/2116 relative alle cauzioni dovrebbero essere integrate nel regolamento (UE) n. 1308/2013. Anche i poteri delegati di adottare atti delegati e di esecuzione in materia di cauzioni dovrebbero essere mantenuti e pertanto integrati nel regolamento (UE) n. 1308/2013.

(36)In particolare, al fine di garantire un trattamento non discriminatorio, l'equità e il rispetto della proporzionalità al momento della costituzione di una cauzione, tale delega di potere dovrebbe riguardare le norme sulle cauzioni affinché specifichino la parte responsabile in caso di mancato rispetto di un obbligo, stabiliscano le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione, le condizioni applicabili alla cauzione da depositare e al fideiussore, le condizioni per costituire e svincolare la cauzione, le condizioni specifiche relative alla cauzione depositata in relazione ai pagamenti anticipati e le norme sulla definizione delle conseguenze della violazione degli obblighi per cui una cauzione è stata costituita. Inoltre le competenze di esecuzione della Commissione dovrebbero riguardare la forma delle cauzioni da costituire e la procedura per la costituzione delle cauzioni, per la loro accettazione e per la sostituzione delle cauzioni originarie, le procedure per lo svincolo delle cauzioni; e la comunicazione che incombe agli Stati membri e alla Commissione nel contesto delle cauzioni.

(37)Le norme del regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] stabiliscono che, per quanto riguarda le spese per l'intervento pubblico, in alcuni casi la Commissione deve fissare importi forfettari uniformi per le operazioni materiali connesse all'ammasso e, se del caso, per la trasformazione dei prodotti ammissibili all'intervento pubblico di cui all'articolo 11 del regolamento (UE) n. 1308/2013. Gli atti di esecuzione pertinenti devono essere adottati secondo la procedura consultiva di cui al regolamento (UE) n. 182/2011. Per l'adozione di tali atti di esecuzione la Commissione dovrebbe essere assistita dal comitato per l'organizzazione comune dei mercati agricoli istituito dal regolamento (UE) n. 1308/2013. Poiché in questo regolamento non vi è alcun riferimento alla procedura consultiva di cui al regolamento (UE) n. 182/2011, è opportuno inserire nel regolamento (UE) n. 1308/2013 un riferimento a tale procedura.

(38)L'allegato IV, sezione B, punto IV, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i metodi di classificazione per valutare il tenore di carne magra ai fini della tabella unionale di classificazione delle carcasse di suino devono essere autorizzati dalla Commissione. Considerando che l'autorizzazione dei metodi di classificazione dei suini per valutare il tenore di carne magra avviene per Stato membro, a fini di semplificazione e di riduzione degli oneri amministrativi, è opportuno che i metodi di classificazione dei suini siano autorizzati dagli Stati membri anziché dalla Commissione.

(39)L'allegato X, punto VIII, del regolamento (UE) n. 1308/2013 stabilisce che i contratti di fornitura tra i venditori di barbabietole e le imprese produttrici di zucchero devono fissare le modalità di restituzione o compensazione delle polpe di barbabietole. Al fine di garantire una maggiore chiarezza giuridica e rafforzare la tutela dei diritti dei venditori di barbabietole, è opportuno modificare l'allegato X di tale regolamento per prevedere esplicitamente che le polpe di barbabietole ottenute dalle barbabietole consegnate restino di proprietà del venditore di barbabietole, salvo diverso accordo. Al fine di garantire la trasparenza e l'equilibrio nelle relazioni contrattuali, i contratti di fornitura dovrebbero stabilire esplicitamente le modalità nei casi in cui le polpe sono restituite, trattenute o trasformate, in particolare, se del caso, i quantitativi interessati, la ripartizione dei costi di pressatura o essiccazione e il prezzo o il metodo di calcolo di eventuali compensazioni dovute.

(40)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1308/2013.

(41)Al fine di concedere ai portatori di interessi il tempo sufficiente per adeguarsi alle modifiche, è opportuno che le modifiche relative agli accordi interprofessionali nel settore dello zucchero si applichino a decorrere dal [1º ottobre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

(42)Al fine di concedere ai portatori di interessi il tempo sufficiente per adeguarsi, è opportuno che le norme relative alle condizioni di commercializzazione, produzione e importazione di canapa si applichino a decorrere dal [1º gennaio dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento] e che le norme sulle condizioni relative alle carni si applichino a decorrere dal [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

(43)Al fine di concedere agli Stati membri il tempo di iniziare ad attuare le disposizioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti in situazioni di emergenza e crisi gravi, è opportuno che tali disposizioni si applichino a decorrere dal [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Modifiche del regolamento (UE) n. 1308/2013

Il regolamento (UE) n. 1308/2013 è così modificato:

(1)all'articolo 1, paragrafo 2, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) settore delle colture proteiche, parte IV;";

(2)l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

"Articolo 2

Disposizioni generali della politica agricola comune (PAC)

Il regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale]* e il regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance]** e le disposizioni adottate a norma di tali regolamenti si applicano in relazione alle misure di cui al presente regolamento.

___________

* Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale] (GU L …, ELI: ).

** Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance] (GU L …, ELI: ).";

(3)l'articolo 3 è così modificato:

(a)il paragrafo 3 è soppresso;

(b)al paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:

"c) per "regioni ultraperiferiche" si intendono le regioni di cui all'articolo 349 TFUE.";

(4)all'articolo 6, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) dal 1º aprile al 31 marzo dell'anno successivo, nel settore della bachicoltura;";

(5)l'articolo 7 è soppresso;

(6)i riferimenti all'"articolo 229, paragrafo 2 o paragrafo 3" nell'articolo 13, paragrafo 1, lettera c), nell'articolo 13, paragrafo 2, nell'articolo 21, secondo comma, nell'articolo 116, nell'articolo 149, paragrafo 6, secondo comma, nell'articolo 152, paragrafo 1 quater, secondo comma, nell'articolo 175, secondo comma, nell'articolo 179, secondo comma, nell'articolo 183, secondo comma, nell'articolo 193 bis, paragrafo 2, nell'articolo 213 e nell'articolo 216, paragrafo 2, dovrebbero essere sostituiti da "articolo 229, paragrafo 2, 3 o 4";

(7)nella parte II, titolo I, capo I, sezione 2, è inserito l'articolo seguente:

"Articolo 16 bis

Spese connesse all'intervento pubblico

Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 che integrano il presente regolamento con norme concernenti:

(a)il tipo di misure ammesse a beneficiare del finanziamento dell'Unione e le condizioni per il loro rimborso;

(b)le condizioni di ammissibilità e le modalità di calcolo in base agli elementi effettivamente constatati dagli organismi pagatori, a forfait stabiliti dalla Commissione, oppure a importi forfettari o non forfettari previsti dalla legislazione agricola in settori specifici;

(c)il valore da attribuire alle operazioni riguardanti l'intervento pubblico e le misure da adottare in caso di perdita o deterioramento dei prodotti in regime d'intervento pubblico, nonché la determinazione degli importi da finanziare.";

(8)all'articolo 19, paragrafo 5, è aggiunta la lettera seguente:

"d) stabilire le norme sull'erogazione dell'aiuto e individuare i casi in cui l'aiuto non è erogato o è ridotto se gli operatori non rispettano gli obblighi relativi alle condizioni dell'intervento pubblico o per l'ammasso privato di cui alle sezioni 2 e 3.";

(9)all'articolo 20, primo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

"v) le norme necessarie per le prove e i metodi da applicare per accertare l'ammissibilità dei prodotti all'intervento pubblico e all'ammasso privato e il ricorso alla procedura di gara per l'intervento pubblico o per l'ammasso privato;

w) le norme sui controlli amministrativi e in loco che gli Stati membri devono effettuare per quanto riguarda il rispetto degli obblighi, degli impegni e dei criteri di ammissibilità per l'intervento pubblico o l'ammasso privato di cui alle sezioni 2 e 3;

x) le norme dettagliate per l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative da parte degli Stati membri qualora gli operatori non rispettino i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni per l'intervento pubblico o per l'ammasso privato di cui alle sezioni 2 e 3.";

(10)nella parte II, titolo I, il capo II è soppresso;

(11)all'articolo 23 bis è inserito il paragrafo seguente:

"1 bis. Nell'anno scolastico 2027/2028 gli aiuti assegnati, nel quadro del programma destinato alle scuole, a favore della distribuzione dei prodotti, delle misure educative di accompagnamento e dei costi correlati, di cui all'articolo 23, paragrafo 1, non superano i 90 001 722,9 EUR.";

(12)nella parte II, titolo I, è inserito il capo seguente:

"CAPO II bis

Tipi di interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale]

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 26

Ambito di applicazione

Il presente capo stabilisce le norme sui tipi di interventi di cui al regolamento (UE) .../... [regolamento sul Fondo di partenariato nazionale e regionale] relative al programma dell'UE destinato alle scuole e a determinati settori di cui all'articolo 1 del presente regolamento.

Il presente capo si applica al sostegno dell'Unione finanziato attraverso il Fondo di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominato il "Fondo") per gli interventi specificati nei piani di partenariato nazionale e regionale (di seguito denominati i "piani NRP") elaborati da uno Stato membro e approvati dalla Commissione per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034.

Salvo disposizione contraria del presente capo, i regolamenti (UE) .../... [regolamento sul Fondo NRP] e (UE) .../... [regolamento sulla performance] e le disposizioni adottate a norma di questi ultimi si applicano ai tipi di interventi di cui al presente capo.

Sezione 2

Programma dell'UE destinato alle scuole

Articolo 27

Ambito di applicazione e norme generali

1. La presente sezione stabilisce le norme relative ai tipi di interventi nei piani di partenariato nazionale e regionale volti a sostenere la distribuzione di prodotti agricoli ai bambini negli istituti scolastici al fine di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e migliorare le abitudini alimentari dei bambini ("programma dell'UE destinato alle scuole").

2. I partecipanti al programma dell'UE destinato alle scuole sono i bambini che frequentano istituti scolastici amministrati o riconosciuti dalle autorità competenti degli Stati membri. 

Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale i criteri di ammissibilità dei partecipanti al programma dell'UE destinato alle scuole. Nei casi in cui gli Stati membri lo considerino necessario per conseguire gli obiettivi del programma destinato alle scuole, possono concentrarsi su una specifica fascia di età o dare priorità a determinati gruppi di bambini in base a considerazioni socioeconomiche.

3. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP le categorie di beneficiari degli interventi nell'ambito del programma dell'UE destinato alle scuole, che sono selezionate tra istituti o autorità scolastici, organizzazioni che agiscono per loro conto, fornitori o qualsiasi altro organismo pubblico o privato coinvolto nella gestione o nella fornitura di uno dei tipi di interventi di cui al paragrafo 4.

4. Gli Stati membri prevedono e danno un sostegno per gli interventi sulla base dei seguenti tipi di interventi alle condizioni di cui alla presente sezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP:

(a)fornitura e distribuzione di prodotti agricoli;

(b)azioni di sensibilizzazione.

5. Gli Stati membri garantiscono che gli istituti scolastici partecipanti al programma dell'UE destinato alle scuole rendano pubblica, negli edifici scolastici e in altri luoghi pertinenti, la loro adesione al programma dell'UE destinato alle scuole e segnalano che esso è sovvenzionato dall'Unione. Gli Stati membri prevedono il ricorso a qualsiasi strumento di pubblicità adatto, che può includere manifesti, siti web dedicati, materiale grafico informativo, campagne informative e di sensibilizzazione. L'emblema dell'Unione e la dichiarazione di finanziamento sono utilizzati conformemente all'allegato V del regolamento (UE) …/... [regolamento sulla performance].

6. Nella serie di dati relativa all'operazione di cui all'articolo 63, paragrafo 1 [Raccolta e registrazione dei dati], lettera e), del regolamento (UE) …/… [Fondo di partenariato nazionale e regionale] sui fondi utilizzati per la fornitura e la distribuzione di ciascuno dei gruppi di prodotti elencati all'articolo 28, paragrafo 1, del presente regolamento e per gli interventi di sensibilizzazione di cui all'articolo 29 del presente regolamento, gli Stati membri comunicano il numero di istituti scolastici e di bambini che partecipano al programma dell'UE destinato alle scuole, la dimensione media delle porzioni e il numero di porzioni consegnate, i quantitativi di prodotti forniti suddivisi per gruppi di prodotti e per prodotti biologici e, se del caso, di prodotti di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del presente regolamento, come pure gli interventi di sensibilizzazione attuati.

Articolo 28

Fornitura e distribuzione di prodotti agricoli 

1. Sono ammissibili alla fornitura e alla distribuzione nell'ambito del programma dell'UE destinato alle scuole solo i prodotti seguenti:

(a)gli ortofrutticoli elencati nell'allegato I, parte IX;

(b)i prodotti ortofrutticoli trasformati elencati nella parte X;

(c)banane fresche, escluse le banane plantano, di cui al codice NC 0803 90;

(d)latte alimentare, formaggi, latticini, yogurt e altri prodotti lattiero-caseari fermentati o acidificati senza aggiunta di aromatizzanti, frutta, frutta a guscio o cacao elencati nell'allegato I, parte XVI. 

2. I prodotti distribuiti nell'ambito del programma dell'UE destinato alle scuole non contengono più del 10 % di zuccheri liberi o più del 30 % di grassi.

3. I prodotti distribuiti nell'ambito del programma dell'UE destinato alle scuole non contengono nessuna delle sostanze seguenti:

(a)zuccheri aggiunti;

(b)sale aggiunto;

(c)grassi aggiunti;

(d)dolcificanti aggiunti;

(e)esaltatori di sapidità artificiali aggiunti da E 620 a E 650 quali definiti nel regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio*.

In deroga al primo comma del presente paragrafo, gli Stati membri possono decidere, dopo aver ottenuto l'apposita autorizzazione da parte delle rispettive autorità responsabili in materia nutrizionale e sanitaria conformemente alle proprie procedure nazionali, che i prodotti ammissibili di cui al paragrafo 1, lettere b) e d), possano contenere quantità limitate di zuccheri, sale e/o grassi aggiunti, necessari per la trasformazione dei prodotti e la definizione delle dosi giornaliere massime.

4. Gli Stati membri danno priorità alla distribuzione dei prodotti di uno o di entrambi i gruppi seguenti:

(a)ortofrutticoli freschi stagionali;

(b)latte alimentare scremato o parzialmente scremato non dolcificato e le relative versioni senza lattosio.

5. Gli Stati membri, tenendo conto delle circostanze nazionali, danno priorità alla distribuzione di prodotti che siano originari dell'Unione e che abbiano una o più delle caratteristiche seguenti:

(a)prodotti a bassa impronta climatica;

(b)prodotti certificati secondo le norme di produzione biologica;

(c)prodotti contenuti in imballaggi sostenibili;

(d)prodotti elaborati nel rispetto di norme o pratiche applicabili in campo di benessere degli animali superiori a quelle previste dalla normativa dell'Unione;

(e)prodotti elaborati e commercializzati localmente attraverso filiere corte;

(f)prodotti provenienti da piccole aziende agricole, secondo quanto determinato dagli Stati membri;

(g)prodotti conformi alle norme di produzione del commercio equo e solidale.

6. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale l'elenco dei prodotti che possono essere forniti e distribuiti e i criteri di definizione delle priorità. 

7. I prodotti distribuiti nell'ambito del programma dell'UE destinato alle scuole:

(a)non sono utilizzati per la preparazione dei pasti scolastici abituali;

(b)non sostituiscono i prodotti che fanno parte dei pasti scolastici abituali grazie al contributo finanziario di soggetti pubblici e/o privati, tranne se gli istituti scolastici distribuiscono i pasti scolastici abituali gratuitamente;

(c)dovrebbero restare sempre chiaramente identificabili come parte del programma dell'UE destinato alle scuole, mediante adeguate misure di comunicazione e pubblicità.

Gli Stati membri garantiscono il valore aggiunto del programma dell'UE destinato alle scuole nell'ambito della fornitura di altri pasti negli istituti scolastici.

Articolo 29

Interventi di sensibilizzazione 

1. Gli interventi di sensibilizzazione sono direttamente collegati agli obiettivi del programma dell'UE destinato alle scuole di aumentare il consumo di prodotti agricoli selezionati e migliorare le abitudini alimentari dei bambini. 

Essi sono volti a riavvicinare i bambini all'agricoltura e alla gamma dei prodotti agricoli dell'Unione, in particolare quelli prodotti nella loro regione, e a sensibilizzare in merito ad aspetti correlati, quali sane abitudini alimentari, le filiere alimentari locali, l'agricoltura biologica, la produzione e il consumo sostenibili dei prodotti alimentari e la lotta agli sprechi alimentari. 

2. Oltre ai prodotti forniti e distribuiti come stabilito all'articolo 28, gli Stati membri possono prevedere di far assaggiare altri prodotti agricoli tra quelli elencati nell'allegato I.

3. Gli Stati membri provvedono affinché tutti i bambini che partecipano al programma dell'UE destinato alle scuole possano prendere parte agli interventi di sensibilizzazione.

Gli Stati membri possono decidere di tenere conto del normale programma scolastico o di altre politiche o programmi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di cui al primo comma. Tuttavia non è fornito alcun sostegno dell'Unione a tali attività.

Sezione 3

Sostegno agli interventi in determinati settori

Articolo 30

Ambito di applicazione 

1. La presente sezione stabilisce le norme relative ai tipi di interventi nei settori elencati all'articolo 1, paragrafo 2, lettere da a) a i), k), l) e m), da o) a t), v) e w), e ai prodotti elencati nell'allegato I bis.

2. Gli interventi nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettere d), f), g) e i), sono obbligatori per gli Stati membri aventi organizzazioni di produttori o associazioni di organizzazioni di produttori in tali settori riconosciuti a norma del presente regolamento.

3. Gli interventi nel settore dell'apicoltura di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera v), sono obbligatori per tutti gli Stati membri.

Articolo 31

Tipi di interventi in determinati settori

Gli Stati membri possono prevedere e dare un sostegno all'interno dei settori per i tipi di interventi di cui all'articolo 12 [Strumenti di gestione del rischio] e all'articolo 13 [Investimenti a favore degli agricoltori] del regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla PAC]**, e per i tipi di interventi seguenti alle condizioni stabilite nella presente sezione e come ulteriormente specificato nei rispettivi piani NRP:

(a)investimenti in immobilizzazioni materiali e immateriali diversi da quelli di cui all'articolo 13 [Investimenti a favore degli agricoltori] del regolamento (UE) …/… [regolamento sulla PAC];

(b)formazione, informazione, compreso l'orientamento e lo scambio di buone pratiche;

(c)servizi di consulenza;

(d)promozione e commercializzazione;

(e)ricerca, innovazione e metodi di produzione sperimentale;

(f)azioni intese a mitigare i cambiamenti climatici e/o ad adattarsi ai medesimi;

(g)azioni intese a proteggere e/o migliorare l'ambiente;

(h)prove di laboratorio e laboratori di analisi;

(i)attuazione di sistemi di tracciabilità e certificazione;

(j)magazzinaggio collettivo dei prodotti;

(k)raccolta verde, consistente nella raccolta completa su una data superficie di prodotti acerbi non commercializzabili che non sono stati danneggiati prima della raccolta verde, con conseguente riduzione a zero della resa della relativa superficie;

(l)mancata raccolta, consistente nell'interruzione del ciclo di produzione in corso sulla superficie in questione quando il prodotto è ben sviluppato ed è di qualità sana, leale e mercantile, esclusa la distruzione dei prodotti a causa di avversità atmosferiche o fitopatie;

(m)attuazione e gestione di requisiti sanitari e fitosanitari di paesi terzi nel territorio dell'Unione per facilitare l'accesso ai mercati dei paesi terzi;

(n)azioni di ristrutturazione e di riconversione sostenibili dei vigneti mediante riconversioni varietali, riallocazione dei vigneti e miglioramenti alle tecniche di gestione dei vigneti;

(o)distillazione dei sottoprodotti della vinificazione;

(p)ritiro dal mercato ai fini della distribuzione gratuita o per altre destinazioni, inclusa, se necessario, la trasformazione volta ad agevolare tale ritiro;

(q)azioni nel settore dell'apicoltura intese a mantenere o aumentare il numero esistente di alveari nell'Unione e azioni volte a migliorare la qualità dei prodotti.

Articolo 32

Beneficiari

1. Gli Stati membri stabiliscono nei rispettivi piani NRP quali operatori possono beneficiare degli interventi nei settori di cui all'articolo 30, paragrafo 1.

2. Nei rispettivi piani NRP gli Stati membri stabiliscono che le organizzazioni di produttori e le associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute a norma del presente regolamento e i gruppi di produttori di cui al paragrafo 3 del presente articolo sono gli unici beneficiari degli interventi di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

3. Gli Stati membri possono decidere che i gruppi di produttori e gli organismi che rappresentano altre forme di collaborazione tra produttori costituiti su iniziativa dei produttori e da essi controllati possano beneficiare degli interventi nei settori di cui all'articolo 30, paragrafo 1. Tali forme di collaborazione sono identificate come associazioni di produttori dall'autorità competente di uno Stato membro per la durata del loro primo programma operativo. Per poter essere riconosciute come tali conformemente ai requisiti di cui agli articoli 152, 153, 154, 156 o 161, le organizzazioni di produttori redigono e presentano simultaneamente alle autorità competenti un programma operativo e un piano di riconoscimento. I gruppi di produttori attuano tale piano di riconoscimento.

Articolo 33

Programmi operativi e fondi di esercizio

1. Gli interventi delle organizzazioni di produttori, delle associazioni di organizzazioni di produttori o dei gruppi di produttori di cui all'articolo 32, paragrafo 2, effettuati nei settori di cui all'articolo 30, paragrafo 1, sono attuati mediante programmi operativi approvati dallo Stato membro.

2. I programmi operativi hanno una durata minima di tre anni e una durata massima di sette anni.

3. I programmi operativi sono finanziati mediante fondi di esercizio costituiti da:

(a)contributi finanziari:

i) degli aderenti all'organizzazione di produttori o dell'organizzazione stessa, o entrambi; oppure

ii) degli aderenti all'associazione di organizzazioni di produttori o dell'associazione stessa, o entrambi; oppure

iii) degli aderenti al gruppo di produttori o del gruppo stesso, o entrambi;

(b)un aiuto finanziario dell'Unione;

(c)un contributo nazionale.

4.    Nei rispettivi piani NRP gli Stati membri fissano le percentuali massime del fondo di esercizio che possono essere spese per ogni singolo tipo di interventi in modo da garantire un equilibrio tra i diversi tipi di interventi.

Articolo 34

Valore della produzione commercializzata

1. Gli Stati membri indicano nei rispettivi piani NRP la modalità di calcolo del valore della produzione commercializzata per ciascun settore.

2. Il valore della produzione commercializzata per un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori è calcolato sulla base della produzione dell'organizzazione di produttori, del gruppo di produttori o dell'associazione di produttori e dei loro aderenti che è stata immessa sul mercato da tale organizzazione, associazione o gruppo e comprende solo la produzione dei prodotti per i quali l'organizzazione, l'associazione o il gruppo è riconosciuto o identificato.

Il valore della produzione commercializzata è inoltre calcolato allo stato fresco o nella prima fase di trasformazione in cui il prodotto è normalmente commercializzato, alla rinfusa, nei casi in cui i prodotti possono essere commercializzati alla rinfusa. Esso è poi calcolato nella fase di "franco organizzazione, associazione o gruppo di produttori" o nella fase di "franco filiale", a condizione che almeno il 90 % delle quote o del capitale della filiale sia di proprietà dell'organizzazione di produttori, dell'associazione o del gruppo di produttori.

Il valore della produzione commercializzata comprende il valore dei sottoprodotti, dei ritiri dal mercato per la distribuzione gratuita, delle attività esternalizzate o degli indennizzi assicurativi ricevuti in relazione alle azioni di assicurazione del raccolto e della produzione.

Le spese di trasformazione nel caso di prodotti trasformati, l'IVA e le spese di trasporto interno all'organizzazione o al gruppo di produttori per una distanza superiore a 300 km non sono incluse nel calcolo del valore della produzione commercializzata.

È vietato il doppio conteggio dei valori della produzione commercializzata. Al fine di evitare doppi conteggi dei valori della produzione commercializzata, la produzione degli aderenti a un'organizzazione di produttori, un'associazione di organizzazioni di produttori o un gruppo di produttori commercializzata da un'altra organizzazione di questo tipo è calcolata solo nel valore della produzione commercializzata di quest'ultima organizzazione.

3. Gli Stati membri stabiliscono un periodo di riferimento di 12 mesi civili nei tre anni precedenti l'anno per il quale è richiesto l'aiuto.

Se i dati storici sulla produzione commercializzata per le organizzazioni di produttori, le associazioni o i gruppi di produttori recentemente riconosciuti sono insufficienti ai fini del primo comma, gli Stati membri accettano il valore della produzione commercializzata comunicato dall'organizzazione, dall'associazione o dal gruppo di produttori ai fini del riconoscimento.

4. Se per un prodotto si è verificata una riduzione di almeno il 35 % del valore della produzione commercializzata per un dato anno rispetto alla media dei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi a causa di calamità naturali, fenomeni climatici, fitopatie o infestazioni di organismi nocivi o per qualsiasi altro motivo non imputabile alla responsabilità dell'organizzazione, dell'associazione o del gruppo e che esula dal suo controllo, si considera che il valore della produzione commercializzata di tale prodotto sia pari all'85 % del valore medio dei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi. Se sono state adottate misure preventive, il valore della produzione commercializzata di tale prodotto è considerato pari al 100 % del valore medio dei tre precedenti periodi di riferimento di 12 mesi.

Articolo 35

Poteri delegati per stabilire requisiti supplementari con riguardo ai tipi di interventi

1. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 227 al fine di integrare il presente regolamento con requisiti supplementari rispetto a quelli previsti nella presente sezione, per quanto riguarda:

a) la garanzia del corretto funzionamento dei tipi di interventi previsti nella presente sezione, in particolare evitando distorsioni della concorrenza nel mercato interno e per garantire la sostenibilità;

b) le norme concernenti l'obbligo per i produttori di ritirare i sottoprodotti della vinificazione, le norme sulle eccezioni a tale obbligo intese a evitare oneri amministrativi supplementari, nonché le norme sulla certificazione volontaria dei distillatori.

___________

* Regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari (GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1333/oj ).

** Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio [PAC] (GU L …, ELI:…).";

(13)l'articolo 75 è così modificato:

(a)al paragrafo 1 sono aggiunte le lettere seguenti:

"j) colture proteiche;

k) carni bovine;

l) carni suine;

m) carni ovine;

n) carni caprine;

o) formaggio.";

(b)al paragrafo 3, la lettera j) è sostituita dalla seguente:

"j) il luogo di produzione e/o di origine;";

(14)all'articolo 78, paragrafo 1, sono aggiunti i punti seguenti:

"h) carni suine;

i) carni ovine;

j) carni caprine.";

(15)all'articolo 90 bis, il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:

"4. In caso di violazione delle norme dell'Unione stabilite nel presente regolamento per quanto riguarda il settore vitivinicolo, gli Stati membri applicano sanzioni amministrative proporzionate, efficaci e dissuasive. Gli Stati membri non applicano tali sanzioni se l'inadempienza è di scarsa rilevanza.";

(16)nella parte II, titolo II, capo I, è inserita la sezione seguente:

"Sezione 4

Commercializzazione di prodotti agricoli di qualità specifici delle regioni ultraperiferiche

Articolo 123 bis

Logo

1. Può essere utilizzato un logo allo scopo di favorire la conoscenza e aumentare il consumo dei prodotti agricoli di qualità, in quanto tali o trasformati, tipici delle regioni ultraperiferiche.

2. Le condizioni di uso del logo di cui al paragrafo 1 sono proposte dalle organizzazioni professionali interessate. Le autorità nazionali trasmettono queste proposte alla Commissione, unitamente al loro parere. L'uso del logo è controllato da un'autorità pubblica o da un organismo riconosciuto dalle autorità nazionali competenti.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 227, riguardo alle condizioni per l'esercizio del diritto di utilizzare il logo nonché le condizioni per la sua riproduzione e il suo uso. Tali condizioni sono fissate al fine di migliorare la conoscenza dei prodotti agricoli di qualità delle regioni ultraperiferiche e incoraggiarne il consumo, in quanto tali o trasformati.

4. La Commissione adotta atti di esecuzione riguardo alle modalità dettagliate relative all'uso del logo nonché alle caratteristiche minime dei controlli e del monitoraggio che gli Stati membri devono applicare. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

(17)all'articolo 125, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le condizioni di acquisto delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero tra i produttori di barbabietole da zucchero e di canna da zucchero dell'Unione e le imprese produttrici di zucchero dell'Unione, inclusi i contratti di fornitura prima della semina, sono disciplinate da accordi interprofessionali scritti come descritti nell'allegato II, parte II, sezione A, punto 6.";

(18)all'articolo 145, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

"Sulla base dello schedario viticolo, entro il 1º marzo di ogni anno gli Stati membri che prevedono nei rispettivi piani NRP la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti, a norma dell'articolo 31, lettera n), presentano alla Commissione un inventario aggiornato del proprio potenziale produttivo.";

(19)nella parte II, titolo II, capo II, è inserita la sezione seguente:

"Sezione 2 bis

Canapa

Articolo 147 ter

Produzione di canapa

1. I seguenti prodotti possono essere elaborati nell'Unione se provengono da una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole con un tenore massimo di Δ9-tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 % e se soddisfano le condizioni seguenti: 

(a)canapa greggia di cui al codice NC 5302 ottenuta da sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio* o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE della Commissione** nel caso di varietà da conservare;

(b)semi di canapa destinati alla semina di cui al codice NC ex 1207 99 20 ottenuti a norma della direttiva 2002/57/CE o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE nel caso di varietà da conservare;

(c)semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 ottenuti da sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE nel caso di varietà da conservare;

(d)tutte le altre parti della pianta di canapa di cui al codice NC 1211 90 86 ottenute da sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE nel caso di varietà da conservare.

2. I prodotti di cui al paragrafo 1 che non soddisfano le condizioni ivi stabilite possono essere ottenuti nel territorio degli Stati membri che lo consentono e alle condizioni da essi stabilite conformemente al diritto dell'Unione, internazionale e nazionale.

Articolo 147 quater

Commercializzazione della canapa

1. I seguenti prodotti possono essere commercializzati nell'Unione solamente se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a)canapa greggia di cui al codice NC 5302, ottenuta da una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole con un tenore massimo di Δ9-tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 % e proveniente da sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE nel caso di varietà da conservare;

(b)semi di canapa destinati alla semina di cui al codice NC ex 1207 99 20, ottenuti da una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole con un tenore massimo di Δ9-tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 %, commercializzati a norma della direttiva 2002/57/CE o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE nel caso di varietà da conservare;

(c)tutte le altre parti della pianta di canapa di cui al codice NC 1211 90 86, ottenute da una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole con un tenore massimo di Δ9tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 % e proveniente da sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE nel caso di varietà da conservare.

I semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 possono essere commercializzati nell'Unione.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti elencati nel medesimo paragrafo che non soddisfano le condizioni ivi stabilite possono essere commercializzati per un uso a fini medici e scientifici conformemente al diritto dell'Unione, internazionale e nazionale.

3. I prodotti della canapa di cui al paragrafo 1 derivati da piante di canapa seminate prima del [1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento] possono continuare a essere commercializzati conformemente alle norme in vigore prima di tale data fino al [31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore del regolamento modificativo].

___________

* Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra (GU L 193 del 20.7.2002, pag. 74, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2002/57/oj ).

** Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà (GU L 162 del 21.6.2008, pag. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dir/2008/62/oj ).";

(20)all'articolo 154 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis. Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] per uno o più prodotti del settore delle colture proteiche si considerano riconosciute in tale settore in quanto organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 152. Tali organizzazioni di produttori mantengono inoltre il riconoscimento per altri prodotti riconosciuti nell'ambito di altri settori. Tuttavia, se tali organizzazioni di produttori non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per uno o più settori, gli Stati membri ne revocano il riconoscimento per i settori in questione entro il [31 dicembre 20XX, almeno due anni interi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

3 ter. Le organizzazioni di produttori che sono state riconosciute prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] per uno o più prodotti aggiunti nella parte VIII dell'allegato I per il settore del lino e della canapa si considerano riconosciute in tale settore in quanto organizzazioni di produttori a norma dell'articolo 152. Tali organizzazioni di produttori mantengono inoltre il riconoscimento per altri prodotti riconosciuti nell'ambito di altri settori. Tuttavia, se tali organizzazioni di produttori non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per uno o più settori, gli Stati membri ne revocano il riconoscimento per i settori in questione entro il [31 dicembre 20XX, almeno due anni interi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(21)all'articolo 158 sono inseriti i paragrafi seguenti:

"3 bis. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] per uno o più prodotti del settore delle colture proteiche si considerano riconosciute in tale settore in quanto organizzazioni interprofessionali a norma dell'articolo 157. Tali organizzazioni interprofessionali mantengono inoltre il riconoscimento per altri prodotti riconosciuti nell'ambito di altri settori. Tuttavia, se tali organizzazioni interprofessionali non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per uno o più settori, gli Stati membri ne revocano il riconoscimento per i settori in questione entro il [31 dicembre 20XX, almeno due anni interi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].

3 ter. Le organizzazioni interprofessionali che sono state riconosciute prima del [data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo] per uno o più prodotti aggiunti nella parte VIII dell'allegato I per il settore del lino e della canapa si considerano riconosciute in tale settore in quanto organizzazioni interprofessionali a norma dell'articolo 157. Tali organizzazioni interprofessionali mantengono inoltre il riconoscimento per altri prodotti riconosciuti nell'ambito di altri settori. Tuttavia, se tali organizzazioni interprofessionali non soddisfano più le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per uno o più settori, gli Stati membri ne revocano il riconoscimento per i settori in questione entro il [31 dicembre 20XX, almeno due anni interi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento modificativo].";

(22)l'articolo 159 è così modificato:

(a)alla lettera a) è aggiunto il punto seguente:

"v) nel settore delle colture proteiche.";

(b)la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) le organizzazioni interprofessionali nel settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola, nel settore del tabacco e nel settore delle colture proteiche.";

(23)all'articolo 173, paragrafo 1, è inserita la lettera seguente:

"c bis) la sospensione, la riduzione e il recupero dei pagamenti del sostegno per gli interventi in determinati settori di cui alla parte II, titolo I, capo II, sezione 2, in caso di mancato rispetto dei criteri di riconoscimento;";

(24)all'articolo 174, paragrafo 1, primo comma, sono aggiunte le lettere seguenti:

"h) le norme relative ai controlli amministrativi e in loco che gli Stati membri devono effettuare sulle organizzazioni di produttori o sulle associazioni di organizzazioni di produttori per verificare il rispetto dei criteri di riconoscimento;

i) le norme relative a un sistema di identificazione unico delle organizzazioni di produttori e delle associazioni di organizzazioni di produttori riconosciute.";

(25)l'articolo 182 è così modificato:

(a)al paragrafo 1, il secondo comma è sostituito dal seguente:

"Il volume limite è pari rispettivamente al 125 %, al 110 % o al 105 % delle importazioni medie annuali nei tre anni precedenti per i quali sono disponibili dati, a seconda che le opportunità di accesso al mercato, definite come importazioni in percentuale del corrispondente consumo interno dei tre anni precedenti, siano rispettivamente inferiori o pari al 10 %, superiori al 10 %, ma inferiori o pari al 30 %, o superiori al 30 %.";

(b)il paragrafo 2 è soppresso;

(26)all'articolo 186, paragrafo 1, è aggiunta la lettera seguente:

"e) prevedere, ove necessario, sanzioni per gli operatori in caso di inosservanza delle condizioni e dei requisiti di ammissibilità che un operatore deve soddisfare per presentare una domanda nell'ambito del contingente tariffario, in particolare quando non forniscono documenti esatti, aggiornati e veritieri all'autorità emittente.";

(27)l'articolo 189 è sostituito dal seguente:

"Articolo 189

Importazioni di canapa

1. I seguenti prodotti possono essere importati nell'Unione solo se sono soddisfatte le condizioni seguenti:

(a)canapa greggia di cui al codice NC 5302, ottenuta da una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole con un tenore massimo di Δ9-tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 % e proveniente da sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE nel caso di varietà da conservare o corredata dalla prova che il livello di Δ9-tetraidrocannabinolo della varietà in questione non supera lo 0,3 %;

(b)semi di canapa destinati alla semina di cui al codice NC ex 1207 99 20, ottenuti da una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole con un tenore massimo di Δ9tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 %, certificati a norma della direttiva 2002/57/CE o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE nel caso di varietà da conservare o corredati dalla prova che il livello di Δ9-tetraidrocannabinolo della varietà in questione non supera lo 0,3 %;

(c)semi di canapa diversi da quelli destinati alla semina di cui al codice NC 1207 99 91 e importati solo da importatori riconosciuti dallo Stato membro in modo da assicurare che non siano destinati alla semina;

(d)tutte le altre parti della pianta di canapa di cui al codice NC 1211 90 86, ottenute da una varietà di Cannabis Sativa L. registrata nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole con un tenore massimo di Δ9-tetraidrocannabinolo non superiore allo 0,3 % e proveniente da sementi certificate a norma della direttiva 2002/57/CE o a norma dell'articolo 10 della direttiva 2008/62/CE nel caso di varietà da conservare o corredate dalla prova che il livello di tetraidrocannabinolo della varietà in questione non supera lo 0,3 %.

2. In deroga al paragrafo 1, i prodotti di cui al medesimo paragrafo che non soddisfano le condizioni ivi stabilite possono essere importati per un uso a fini medici e scientifici conformemente al diritto dell'Unione, internazionale e nazionale.";

(28)l'articolo 214 bis è sostituito dal seguente:

"Articolo 214 bis

Pagamenti nazionali per taluni settori in Finlandia

1. Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2023 al 2027, a concedere aiuti nazionali che, in base al presente articolo, ha concesso nel 2022 ai produttori, purché:

a) l'importo totale dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2027, non sia superiore al 67 % dell'importo concesso nel 2022;

b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, 3 o 4.

2. Fatta salva l'autorizzazione della Commissione, la Finlandia può continuare, per il periodo dal 2028 al 2034, a concedere aiuti nazionali che, in base al presente articolo, ha concesso nel 2027 ai produttori, purché:

a) l'importo totale dell'aiuto al reddito sia gradualmente ridotto durante l'intero periodo e, nel 2034, non sia superiore al 67 % dell'importo concesso nel 2027;

b) prima di ricorrere a tale possibilità sia stato fatto pieno uso dei regimi di sostegno nell'ambito della PAC per i settori interessati.

La Commissione dà la propria autorizzazione senza applicare la procedura di cui all'articolo 229, paragrafo 2, 3 o 4.";

(29)nella parte IV, capo II, è aggiunto il seguente articolo:

"Articolo 214 ter

Pagamenti nazionali per il settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche della Francia

La Francia può concedere al settore dello zucchero nelle regioni ultraperiferiche francesi un aiuto che può giungere a 90 milioni di EUR per campagna di commercializzazione.

Entro trenta giorni dalla conclusione di ciascuna campagna di commercializzazione, la Francia informa la Commissione dell'importo dell'aiuto effettivamente concesso.";

(30)l'articolo 217 è soppresso;

(31)nella parte V è inserito il capo seguente:

"CAPO I ter

Sicurezza degli approvvigionamenti nelle situazioni di emergenza e di crisi gravi

Articolo 222 quater

Piani per la sicurezza degli approvvigionamenti di prodotti agricoli nelle situazioni di emergenza e di crisi gravi

1. La Commissione e gli Stati membri collaborano per individuare e sanare le vulnerabilità strutturali nella filiera dei prodotti agricoli e per rafforzare la coerenza della preparazione alle crisi nel settore agroalimentare.

2. Tenuto conto delle strutture istituzionali e del profilo di rischio specifici, gli Stati membri stabiliscono piani nazionali di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare al fine di:

(a)garantire che l'approvvigionamento di prodotti agricoli sia disponibile, accessibile e sicuro durante le emergenze o le crisi gravi a tutti i livelli territoriali;

(b)scongiurare o attenuare le perturbazioni della filiera durante le emergenze o le crisi gravi a tutti i livelli territoriali.

3. I piani di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare comprendono almeno:

(a)meccanismi di monitoraggio e di allarme rapido, in particolare valutazioni delle vulnerabilità strutturali della filiera e scenari di rischio per le perturbazioni gravi;

(b)disposizioni per aggregare i dati sulle scorte dei prodotti agricoli fondamentali;

(c)meccanismi per la ripartizione dei ruoli e il coordinamento tra le autorità competenti a tutti i livelli territoriali, come pure procedure per la collaborazione con gli attori pertinenti del settore privato;

(d)protocolli di comunicazione di emergenza per garantire una rapida diffusione delle informazioni ai portatori di interessi e al pubblico in generale.

4. Gli Stati membri riesaminano periodicamente i piani di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare.

5. Gli Stati membri designano un'autorità nazionale competente o un punto di contatto responsabile del coordinamento della preparazione e della risposta per la sicurezza alimentare con gli altri Stati membri e la Commissione.

6. Ogni tre anni gli Stati membri trasmettono alla Commissione la sintesi dell'ultima versione dei rispettivi piani nazionali di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare di cui al paragrafo 2.

7. La Commissione può adottare atti di esecuzione che:

(a)specificano il formato, i requisiti di comunicazione, la diffusione delle parti non riservate e i termini per la presentazione delle sintesi dei piani di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare;

(b)stabiliscono norme per la collaborazione transfrontaliera tra Stati membri nel quadro dello sviluppo e dell'attuazione dei piani di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare per conseguire gli obiettivi di cui al paragrafo 2.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 222 quinquies

Riserve di prodotti agricoli

1. Ai fini del presente articolo per "riserve" si intendono le scorte detenute da operatori pubblici o privati per uso militare o di protezione civile nelle situazioni di emergenza o di crisi, compresi gli interventi umanitari o le scorte tenute a disposizione per garantire la sicurezza alimentare in caso di perturbazioni gravi della filiera.

2. Qualora costituiscano e gestiscano riserve di prodotti agricoli, gli Stati membri provvedono affinché tali misure siano concepite in modo da ridurre al minimo le distorsioni del mercato, in particolare tenendo conto di quanto segue:

(a)il volume dei prodotti agricoli tenuti in riserva è determinato sulla base di target finali predefiniti;

(b)i livelli delle riserve sono riesaminati periodicamente e, se necessario, sono adeguati sulla base delle vulnerabilità individuate nella filiera e delle valutazioni dei rischi;

(c)l'acquisto di prodotti agricoli per le riserve è effettuato a prezzi di mercato mediante procedure di gara. L'immissione sul mercato di prodotti agricoli dalle riserve avviene in modo trasparente e a prezzi di mercato;

(d)le operazioni relative alla costituzione, alla conservazione e allo svincolo delle riserve sono oggetto di un controllo periodico da parte delle autorità competenti degli Stati membri.

3. Qualora gli Stati membri istituiscano e gestiscano riserve di prodotti agricoli, le riserve sono gestite nell'ambito del piano nazionale di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 222 quater, paragrafo 2.

I target finali predefiniti di cui al paragrafo 2, lettera a), sono definiti nel piano nazionale di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 222 quater, paragrafo 2.

Le informazioni relative alla costituzione, alla conservazione e allo svincolo delle riserve sono incluse nella sintesi del piano nazionale di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare di cui all'articolo 222 quater, paragrafo 6.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a)azioni coordinate per la costituzione e la gestione delle riserve di cui al paragrafo 1, quali l'individuazione di categorie di prodotti per la costituzione delle riserve e l'elaborazione di valutazioni congiunte dei rischi e lo sviluppo di meccanismi di allarme rapido per attenuare i rischi legati all'approvvigionamento transfrontaliero e garantire la continuità della filiera durante le perturbazioni;

(b)l'attuazione di meccanismi volontari di solidarietà e assistenza reciproca mediante i quali gli Stati membri mettono parte delle loro riserve a disposizione di un altro Stato membro che si trova a gestire carenze gravi.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.

Articolo 222 sexies

Coordinamento

1. Per sostenere un approccio coordinato dell'Unione alla preparazione della sicurezza alimentare e alla resilienza della filiera agricola, la Commissione istituisce un meccanismo europeo di preparazione e risposta alle crisi della sicurezza dell'approvvigionamento alimentare (EFSCM), che riunisce le autorità competenti degli Stati membri, le organizzazioni dei portatori di interessi e, se del caso, i rappresentanti di paesi terzi selezionati.

2. L'EFSCM:

(a)promuove l'effettiva attuazione della legislazione, dei programmi e delle politiche dell'Unione in materia di preparazione e risposta alle crisi dell'approvvigionamento e della sicurezza alimentari;

(b)favorisce la collaborazione e il coordinamento, lo scambio di esperienze e buone pratiche per quanto riguarda l'allarme rapido, il monitoraggio e la segnalazione delle minacce, la risposta alle crisi e la valutazione post-crisi;

(c)sostiene l'individuazione delle vulnerabilità strutturali e delle lacune in materia di resilienza delle filiere agroalimentari, anche attraverso prove di stress, valutazioni dei rischi e pianificazione degli scenari;

(d)promuove scambi e dialoghi periodici sui piani nazionali di preparazione e risposta per la sicurezza alimentare degli Stati membri e dei paesi terzi, tenendo conto della riservatezza di tali piani;

(e)contribuisce all'elaborazione di raccomandazioni o iniziative politiche in materia di preparazione e risposta dell'Unione alle crisi dell'approvvigionamento e della sicurezza alimentari.

Articolo 222 septies

Azioni rafforzate in situazioni di crisi o emergenza gravi

Nel caso in cui sia dichiarata una crisi grave o un'emergenza che comporti un rischio elevato per la sicurezza alimentare, la Commissione può, mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili, imporre agli Stati membri e agli operatori di riferire in tempo reale alla Commissione in merito alle scorte interessate, pubbliche e private, di prodotti e fattori di produzione agroalimentari o di comunicare altre informazioni pertinenti per garantire l'approvvigionamento di tali prodotti nell'Unione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 3.

Articolo 222 octies

Protezione delle informazioni sensibili o classificate

1. La Commissione garantisce che i dati sensibili o classificati relativi ai livelli delle scorte, alle capacità logistiche o alle vulnerabilità dell'approvvigionamento siano trattati, conservati e scambiati in conformità delle norme dell'Unione applicabili in materia di protezione delle informazioni sensibili e classificate, compresi i requisiti di cibersicurezza.

2. La Commissione può adottare atti di esecuzione per specificare i requisiti tecnici e procedurali per il trattamento e lo scambio di tali informazioni in modo sicuro.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

(32)nella parte V è inserito il capo seguente:

"CAPO III

Cauzioni

Articolo 222 nonies

Cauzioni

1. Qualora previsto dal presente regolamento o dalla legislazione adottata a norma dello stesso, gli Stati membri richiedono il deposito di una cauzione a garanzia che, in caso di mancato rispetto di un particolare obbligo previsto da tale legislazione, una determinata somma sarà versata a un organismo competente o da questo incamerata.

2. Salvo forza maggiore, la cauzione è incamerata, in tutto o in parte, in caso di mancata esecuzione o di esecuzione parziale di un determinato obbligo.

3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 227 per integrare il presente regolamento con norme che assicurino un trattamento non discriminatorio, la parità di condizioni e il rispetto della proporzionalità al momento del deposito di una cauzione e che:

(a)specificano il soggetto responsabile in caso di mancato rispetto di un determinato obbligo;

(b)individuano le situazioni specifiche in cui l'autorità competente può derogare all'obbligo di costituire una cauzione;

(c)stabiliscono le condizioni applicabili alla cauzione da costituire e al fideiussore e le condizioni di deposito e di svincolo della cauzione;

(d)stabiliscono le condizioni specifiche relative alla costituzione di una cauzione in relazione al pagamento di anticipi;

(e)stabiliscono le conseguenze della violazione degli obblighi per i quali una cauzione è stata costituita, ai sensi del paragrafo 1, compreso l'incameramento delle cauzioni e il tasso di riduzione da applicare all'atto dello svincolo delle cauzioni relative a restituzioni, titoli, offerte, gare o domande specifiche, nonché, nel caso in cui non sia stato rispettato, in tutto o in parte, uno degli obblighi garantiti da tali cauzioni, tenuto conto della natura degli obblighi, del quantitativo per il quale l'obbligo è stato violato, dell'entità del superamento del termine entro il quale l'obbligo avrebbe dovuto essere rispettato e del momento in cui è stata fornita la prova che l'obbligo è stato rispettato.

4. La Commissione può adottare atti di esecuzione che stabiliscono norme riguardanti:

(a)la forma della cauzione da depositare e la procedura per il deposito della cauzione, per la sua accettazione e per la sostituzione della cauzione originaria;

(b)le procedure per lo svincolo della cauzione;

(c)le comunicazioni che incombono agli Stati membri e alla Commissione.

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 229, paragrafo 2.";

(33)all'articolo 225, le lettere e) ed f) sono soppresse;

(34)all'articolo 229 è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.";

(35)gli allegati I, II, IV, VII e X sono modificati in conformità all'allegato I del presente regolamento;

(36)il testo che figura nell'allegato II del presente regolamento è aggiunto come allegato I bis;

(37)l'allegato V è soppresso.

Articolo 2

Disposizioni transitorie

Gli articoli da 22 a 25 e 217 e l'allegato V del regolamento (UE) n. 1308/2013 continuano ad applicarsi dopo il 31 dicembre 2027 alle misure attuate fino al 31 dicembre 2027.

Articolo 3

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

L'articolo 1, punti 19) e 27), si applicano dal [1º gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

L'articolo 1, punto 31), e l'allegato I, punto 4), si applicano da [12 mesi dopo la data di entrata in vigore del presente regolamento].

L'allegato I, punto 5), si applica dal [1º ottobre dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente regolamento].

L'articolo 1, punti 2), 3), 7), 10), 16), 18), 29), 30), 32) e 37), si applicano dal [1º gennaio 2028][la data e il punto 9) dipendono dalla data di applicazione del regolamento (UE) […] che istituisce il Fondo di partenariato nazionale e regionale per il periodo 2028-2034].

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

La presidente    Il presidente

(1)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future", del 19.2.2025 (COM(2025) 75 final).
(2)     Safer Together : Strengthening Europe's Civilian and Military Preparedness and Readiness.
(3)    Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per l'Unione della preparazione" (JOIN(2025) 130 final).
(4)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia di costituzione delle scorte dell'UE: potenziare la preparazione materiale dell'UE alle crisi", COM(2025) 528 final.
(5)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj ).
(6)    Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del […] […] [regolamento sul Fondo NRP] (GU L ..., ELI:...).
(7)    Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del […][…] [regolamento sulla performance] (GU L ..., ELI:...).
(8)    Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj ).
(9)    Regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj ).
(10)    Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj ).
(11)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 75, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulle nuove norme di commercializzazione per il sidro e il sidro di pere e per i legumi da granella secchi e le fave di soia (COM/2023/200 final)
(12)    Sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2020, B. S., C. A./Ministère public et Conseil national de l'ordre des pharmaciens, C-663/18, EU:C:2020:938.
(13)    GU C […] del […], pag. […].
(14)    GU C […] del […], pag. […].
(15)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Una visione per l'agricoltura e l'alimentazione – Realizzare insieme un settore agricolo e alimentare dell'UE attrattivo per le generazioni future", del 19.2.2025 (COM(2025) 75 final).
(16)    Regolamento (UE) .../... del Parlamento europeo e del Consiglio del […] […] [regolamento sul Fondo NRP] (GU L ..., ELI:...).
(17)    Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj ).
(18)    Regolamento (UE) …/… del Parlamento europeo e del Consiglio del […][…] [regolamento sulla performance] (GU L ..., ELI:...).
(19)    Sentenza della Corte di giustizia del 7 settembre 2016, Germania/Parlamento e Consiglio, C-113/14, EU:C:2016:635.
(20)    Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1240 della Commissione del 18 maggio 2016 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 71, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1240/oj ).
(21)    Regolamento delegato (UE) 2016/1238 della Commissione del 18 maggio 2016 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'intervento pubblico e l'aiuto all'ammasso privato (GU L 206 del 30.7.2016, pag. 15, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1238/oj ).
(22)    Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 549, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1306/oj ).
(23)    Regolamento(UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013 (GU L 435 del 6.12.2021, pag. 187, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2116/oj ).
(24)    Relazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio a norma dell'articolo 75, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1308/2013 sulle nuove norme di commercializzazione per il sidro e il sidro di pere e per i legumi da granella secchi e le fave di soia (COM(2023) 200 final).
(25)    Regolamento (UE) n. 228/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2013, recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio (GU L 78 del 20.3.2013, pag. 23, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2013/228/oj ).
(26)    Sentenza della Corte di giustizia del 19 novembre 2020, B. S., C. A./Ministère public et Conseil national de l'ordre des pharmaciens, C-663/18, EU:C:2020:938, punti 72-77.
(27)    Regolamento delegato (UE) 2020/760 della Commissione del 17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di gestione dei contingenti tariffari di importazione e di esportazione soggetti a titoli e che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la costituzione di cauzioni nella gestione dei contingenti tariffari (GU L 185 del 12.6.2020, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_del/2020/760/oj ).
(28)     Comunicazione congiunta al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "Strategia europea per l'Unione della preparazione" del 26.3.2025 (JOIN(2025) 130 final) .
(29)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, "Strategia di costituzione delle scorte dell'UE: potenziare la preparazione materiale dell'UE alle crisi", COM(2025) 528 final.
(30)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).

Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 553 final

ALLEGATI

della

proposta di REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda il programma di distribuzione di frutta, verdura e latte nelle scuole ("programma dell'UE destinato alle scuole"), gli interventi settoriali, la creazione di un settore delle proteine, i requisiti per la canapa, la possibilità di norme di commercializzazione per i formaggi, le colture proteiche e le carni, l'applicazione di dazi addizionali all'importazione, le norme sulla sicurezza dell'approvvigionamento nelle situazioni di emergenza

e di crisi grave e sulle cauzioni


ALLEGATO I

(1)L'allegato I è così modificato:

(a)la parte IV è sostituita dalla seguente:

"PARTE IV

Colture proteiche

Il settore delle colture proteiche comprende i prodotti elencati nelle sezioni 1 e 2 della presente parte.

Sezione 1

Legumi da granella secchi

Codice NC

Designazione

ex 0713

Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati:

ex 0713 10

– Piselli (Pisum sativum):

0713 10 90

– – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 20 00

– Ceci, diversi da quelli destinati alla semina

– Fagioli (Vigna spp., Phaseolus spp.):

ex 0713 31 00

– – Fagioli delle specie Vigna mungo (L) Hepper o Vigna radiata (L) Wilczek, diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 32 00

– – Fagioli Adzuki (Phaseolus o Vigna angularis), diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 33

– – Fagioli comuni (Phaseolus vulgaris):

0713 33 90

– – – diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 34 00

– – Fagiolo Bambara o di terra (Vigna subterranea o Voandzeia subterranea), diverso da quelli destinati alla semina

ex 0713 35 00

– – Fagiolo dall'occhio (Vigna unguiculata), diverso da quelli destinati alla semina

ex 0713 39 00

– – altri, diversi da quelli destinati alla semina

ex 0713 40 00

– Lenticchie, diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 50 00

– Fave (Vicia faba var. major) e favette (Vicia faba var. equina e Vicia faba var. minor), diverse da quelle destinate alla semina

ex 0713 60 00

– Pisello caiano o del tropico (Cajanus cajan), diverso da quelli destinati alla semina

ex 0713 90 00

– altre, diversi da quelli destinati alla semina

1201 90 00

Fave di soia, anche frantumate, diverse dalle sementi

1202 41 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, con guscio, diverse dalle sementi

1202 42 00

Arachidi non tostate né altrimenti cotte, sgusciate, anche frantumate, diverse dalle sementi

ex 1209 29 45

Vecce, diverse da quelle destinate alla semina

ex 1209 29 50

Semi di lupino, diversi da quelli destinati alla semina

Sezione 2

Leguminose foraggere

1214 10 00

– Farina ed agglomerati in forma di pellet, di erba medica

ex 1214 90 90

– Erba medica, lupinella, trifoglio, lupino, vecce, meliloto, tartufi di prato, ginestrino e simili prodotti di leguminose foraggere";

(b)nella parte VIII sono aggiunte le righe seguenti:

"1204 00 90 Semi di lino, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 99 91 Semi di canapa, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1211 90 86 Altre parti della pianta di canapa";

(c)nella parte XXIV, la sezione 1 è così modificata:

(a)le righe incluse nella voce ex 0713 sono soppresse;

(b)le righe relative ai codici NC 1201 90 00, 1202 41 00 e 1202 42 00 sono soppresse;

(c)le righe incluse nella voce ex 1214 sono sostituite dalle seguenti:

"ex 1214 Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, cavoli da foraggio e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:

ex 1214 90 – altri:

1214 90 10 – – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

ex 1214 90 90 – – altri, escluse le leguminose foraggere";

(d)le righe relative ai codici NC

1204 00 90 e

1207 99 91 sono soppresse;

(e)la descrizione nella dicitura della voce ex 1211 è sostituita dalla seguente:

"Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nelle parti VIII e IX;";

(f)la descrizione nelle diciture delle voci da ex 2309 90 91 a 2309 90 96 è sostituita dalla seguente:

"– – – diversi da quelli contenenti amido o fecola, glucosio o sciroppo di glucosio, maltodestrina o sciroppo di maltodestrina delle sottovoci 1702 30 50, 1702 30 90, 1702 40 90, 1702 90 50 e 2106 90 55 o prodotti lattiero-caseari";

(2)nell'allegato II, parte II, sezione A, i punti 5 e 6 sono sostituiti dai seguenti:

"5. "Contratto di fornitura": il contratto stipulato tra il venditore e l'impresa per la fornitura di barbabietole da zucchero o canna da zucchero destinate alla fabbricazione di zucchero.

6. "Accordo interprofessionale":

(a)l'accordo stipulato, prima della conclusione di contratti di fornitura, da imprese o da un'organizzazione di imprese riconosciuta dallo Stato membro interessato, o da un gruppo di tali organizzazioni di imprese, da un lato, e, d'altro lato, da un'organizzazione di venditori di barbabietole da zucchero o canna da zucchero anch'essa riconosciuta dallo Stato membro interessato o da un gruppo di tali organizzazioni di venditori;

(b)in assenza di accordi interprofessionali ai sensi della lettera a), le disposizioni di diritto delle società o di diritto delle cooperative, nella misura in cui regolano la fornitura delle barbabietole da zucchero e della canna da zucchero da parte degli azionisti o soci di una società o cooperativa produttrice di zucchero.";

(3)nell'allegato IV, parte B, sezione IV, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il tenore di carne magra è valutato con metodi di classificazione autorizzati dagli Stati membri. Sono autorizzati unicamente i metodi di stima statisticamente provati, basati sulla misurazione fisica di una o più parti anatomiche della carcassa di suino. L'autorizzazione dei metodi di classificazione è subordinata alla condizione che non venga superato un determinato margine di errore statistico di stima.";

(4)nell'allegato VII, è inserita la parte seguente:

"PARTE I bis

Designazioni di carni e prodotti a base di carne

1. La "carne" è esclusivamente le parti commestibili di un animale.

2. Ai sensi della presente parte per "prodotti a base di carne" si intendono i prodotti derivati esclusivamente dalla carne, fermo restando che possono essere aggiunte sostanze necessarie per la loro fabbricazione, purché esse non siano utilizzate per sostituire totalmente o parzialmente uno qualsiasi dei componenti della carne.

3. Le denominazioni seguenti sono riservate ai prodotti derivati esclusivamente dalla carne in tutte le fasi della commercializzazione:

(a)manzo;

(b)vitello;

(c)maiale;

(d)pollame;

(e)pollo;

(f)tacchino;

(g)anatra,

(h)oca;

(i)agnello;

(j)montone;

(k)ovino;

(l)capra;

(m)fuso;

(n)filetto;

(o)controfiletto;

(p)pancia;

(q)lombata;

(r)costole;

(s)spalla;

(t)geretto;

(u)braciola;

(v)ala;

(w)petto;

(x)sovraccoscia;

(y)punta di petto, "brisket";

(``)costata;

(aa)fiorentina;

(bb)scamone;

(cc)bacon.

4. La denominazione "carne" e le denominazioni elencate al punto 3 possono essere usate anche insieme ad uno o più termini per designare prodotti composti in cui nessun elemento sostituisce o intende sostituire un componente qualsiasi della carne e di cui la carne o un prodotto a base di carne costituisce una parte fondamentale per la quantità o per l'effetto che caratterizza il prodotto.";

(5)l'allegato X è così modificato:

(a)il titolo dell'allegato è sostituito dal seguente:

"CONDIZIONI DI ACQUISTO DI CUI ALL'ARTICOLO 125, PARAGRAFO 3";

(b)dopo il titolo è inserito il titolo della parte I seguente:

"PARTE I

Condizioni di acquisto della barbabietola";

c)    al punto VIII, il punto 1 è sostituito dal seguente:

"1. Il contratto di fornitura prevede che le polpe ottenute dall'intero quantitativo di barbabietole fornite siano considerate proprietà del venditore di barbabietole e impone all'impresa produttrice di zucchero uno o più degli obblighi sotto indicati per tali polpe:

a) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, della totalità o di parte delle polpe fresche;

b) la restituzione gratuita al venditore di barbabietole, franco fabbrica, di una parte di queste polpe, pressate, essiccate o essiccate e melassate. In tal caso la parte trattenuta gratuitamente dall'impresa produttrice di zucchero è stabilita nel contratto di fornitura;

c) la restituzione al venditore di barbabietole, franco fabbrica, della totalità o di parte delle polpe pressate o essiccate. In tal caso il quantitativo di polpe da restituire al venditore di barbabietole e i costi della pressatura o dell'essiccazione che il venditore di barbabietole deve versare all'impresa produttrice di zucchero sono stabiliti nel contratto di fornitura;

d) la non restituzione della totalità o di parte delle polpe. In tal caso il quantitativo di polpe che l'impresa produttrice di zucchero trattiene e il costo o il metodo di calcolo del valore delle polpe che l'impresa produttrice di zucchero deve versare al venditore di barbabietole sono stabiliti nel contratto di fornitura. Il costo o il metodo di calcolo del valore delle polpe si basano sulle possibilità di valorizzazione delle polpe in questione.";

d) è aggiunta la parte seguente:

"PARTE II

Condizioni di acquisto della canna da zucchero

Le condizioni di acquisto della barbabietola da zucchero di cui alla parte I si applicano mutatis mutandis alla canna da zucchero.".



ALLEGATO II

"ALLEGATO I bis

ELENCO DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 30, PARAGRAFO 1

Codice NC

Designazione

ex 0101

Cavalli, asini, muli e bardotti, vivi:

– Cavalli

0101 21 00

– – riproduttori di razza pura*

0101 29

– – altri:

0101 29 10

– – – destinati alla macellazione

0101 29 90

– – – altri

0101 30 00

– Asini

0101 90 00

– altri

ex 0103

Animali vivi della specie suina:

0103 10 00

– riproduttori di razza pura**

ex 0106

Altri animali vivi:

0106 14 10

– Conigli domestici

ex 0106 19 00

– – altri: renne e cervi

0106 33 00

– – Struzzi; emù (Dromaius novaehollandiae)

0106 39 10

– – – Piccioni

0106 39 80

– – – Altri volatili

ex 0205 00

Carni di animali della specie equina, fresche, refrigerate o congelate

ex 0208

Altre carni e frattaglie commestibili, fresche, refrigerate o congelate:

ex 0208 10 10

– – Carne di conigli domestici

ex 0208 90 10

– – Carne di piccioni domestici

ex 0208 90 30

– – Carne di selvaggina, diversa dai conigli e dalle lepri

ex 0208 90 60

– – Carne di renna

ex 0407

Uova di volatili, in guscio, fresche, conservate o cotte:

0407 19 90

– – fecondate, diverse da quelle di pollame

0407 29 90

– altre uova fresche, diverse da quelle di pollame

0407 90 90

– altre uova, diverse da quelle di pollame

0701

Patate, fresche o refrigerate

1203 00 00

Copra

1205 10 90

Semi di ravizzone o di colza a basso tenore di acido erucico, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1205 90 00

Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 91

Semi di girasole, sgusciati; con guscio striato grigio e bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1206 00 99

Altri semi di girasole, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 29 00

Semi di cotone, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 40 90

Semi di sesamo, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 50 90

Semi di senape, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

1207 60 00

– Semi di cartamo (Carthamus tinctorius)

1207 91 90

Semi di papavero nero o bianco, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1207 99 96

Altri semi e frutti oleosi, anche frantumati, diversi da quelli destinati alla semina

ex 1211

Piante, parti di piante, semi e frutti, delle specie utilizzate principalmente in profumeria, in medicina o nella preparazione di insetticidi, antiparassitari o simili, freschi o secchi, anche tagliati, frantumati o polverizzati ad eccezione dei prodotti del codice NC ex 1211 90 86 nelle parti VIII e IX

1212 94 00

Radici di cicoria

ex 1214

Navoni-rutabaga, barbabietole da foraggio, radici da foraggio, fieno, cavoli da foraggio e altri simili prodotti da foraggio, anche agglomerati in forma di pellet:

ex 1214 90

– altri:

1214 90 10

– – Barbabietole da foraggio, navoni-rutabaga ed altre radici da foraggio

ex 1214 90 90

– – altri, escluse le leguminose foraggere

ex 2206

Altre bevande fermentate (per esempio: sidro, sidro di pere, idromele); miscugli di bevande fermentate e miscugli di bevande fermentate e di bevande non alcoliche, non nominati né compresi altrove:

ex 2206 00 31 fino a ex 2206 00 89

– bevande fermentate diverse dal vinello

5201

Cotone, non cardato né pettinato

* L'ammissione in questa voce è subordinata alle condizioni stabilite nelle disposizioni dell'Unione pertinenti (cfr. il regolamento (UE) 2016/1012 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2016, relativo alle condizioni zootecniche e genealogiche applicabili alla riproduzione, agli scambi commerciali e all'ingresso nell'Unione di animali riproduttori di razza pura, di suini ibridi riproduttori e del loro materiale germinale, che modifica il regolamento (UE) n. 652/2014, le direttive 89/608/CEE e 90/425/CEE del Consiglio, e che abroga taluni atti in materia di riproduzione animale ("regolamento sulla riproduzione degli animali") (GU L 59 del 3.3.2015, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/262/oj ) e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/262 della Commissione, del 17 febbraio 2015, recante disposizioni a norma delle direttive 90/427/CEE e 2009/156/CE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi (regolamento sul passaporto equino) (GU L 171 del 29.6.2016, pag. 66, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1012/oj )).

** Regolamento (UE) 2016/1012.".