COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 551 final
2025/0227(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce Europa globale
{SEC(2025) 548 final} - {SWD(2025) 552 final} - {SWD(2025) 553 final}
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 551 final
2025/0227(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce Europa globale
{SEC(2025) 548 final} - {SWD(2025) 552 final} - {SWD(2025) 553 final}
RELAZIONE
1. CONTESTO DELLA PROPOSTA
• Motivi e obiettivi della proposta
La presente proposta si iscrive nel contesto della rubrica per l'azione esterna del quadro finanziario pluriennale (QFP) 2028-2034. La comunicazione "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale" 1 definisce le priorità e i principi fondamentali dell'azione esterna dell'UE nell'ambito del bilancio unionale, che mira a essere più semplice, meglio mirato, più flessibile, più incisivo e in grado di realizzare le priorità dell'UE.
Il panorama internazionale è cambiato notevolmente negli ultimi anni, risultando molto meno prevedibile e stabile. L'impatto dell'attuale instabilità geopolitica sull'UE e sui paesi partner sta aumentando, in particolare a seguito della guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, dei conflitti in Medio Oriente, del disimpegno dell'amministrazione statunitense dagli aiuti esterni, dell'aumento del rischio di pandemie, delle tensioni commerciali e della concorrenza tecnologica. Tali sfide, unitamente al sempre maggiore ritardo nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) entro il 2030, richiedono all'UE di adeguare il finanziamento dell'azione esterna al fine di contribuire meglio ai propri interessi strategici e affrontare le crisi attuali e future.
L'obiettivo dello strumento proposto, Europa globale, è affermare e promuovere i valori, i principi e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE). Europa globale contribuirà al raggiungimento degli obiettivi dell'azione esterna dell'UE, mediante la promozione di partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi partner, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile di tali paesi e agli interessi strategici dell'Unione. Consentirà inoltre a quest'ultima di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali.
Lo strumento proposto si fonda su quattro principi guida fondamentali, illustrati più nel dettaglio nelle diverse sezioni del presente documento.
–Semplificazione dell'architettura della rubrica per l'azione esterna, grazie a un solo strumento principale per l'azione esterna dell'UE e a un regolamento orizzontale sulla performance 2 valido per l'intero QFP che disciplina il monitoraggio, la rendicontazione, la valutazione e la comunicazione.
–Coerenza dell'azione, con una maggiore geografizzazione e più attenzione alla coerenza, alla congruità e alla complementarità tra programmi interni ed esterni, nonché un approccio Team Europa rafforzato.
–Flessibilità dello strumento, preservando alcune delle flessibilità dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale - Europa globale (NDICI-Europa globale), compresa la sua riserva generale (la riserva), le flessibilità finanziarie e la possibilità di adottare atti delegati, e accrescendo tali flessibilità attraverso la riduzione degli obiettivi, un'agevolazione dei trasferimenti di bilancio tra i pilastri e all'interno degli stessi e flessibilità di bilancio tra i QFP (maggiori dettagli sull'architettura e sulle flessibilità di seguito).
–Impatto dell'azione dell'UE, con un pacchetto di strumenti rafforzato che consente di creare pacchetti completi, un quadro di garanzia e di finanziamento misto semplificato e più efficiente e una maggiore promozione degli interessi europei.
Onde semplificare ulteriormente, aumentare la coerenza e garantire l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, Europa globale contribuisce a un'ampia gamma di politiche, in particolare quelle dell'allargamento, del vicinato, dei partenariati internazionali e dell'aiuto umanitario, preservando nel contempo le specificità di ciascuna politica, promosse attraverso un vasto ventaglio di strumenti. Con la presente proposta l'UE continuerà a conseguire gli obiettivi di preadesione, a dialogare con i paesi partner, anche in contesti complessi, e a fornire assistenza umanitaria. Lo strumento proposto inoltre offrirà maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco vantaggio dell'Unione e dei paesi partner, sosterrà lo sviluppo sostenibile, promuoverà i diritti umani, la parità di genere e l'impegno multilaterale dell'UE, combatterà le cause profonde della migrazione irregolare, dello sfollamento forzato, dell'instabilità e dei cambiamenti climatici e proteggerà l'ambiente. Gli obiettivi generali dello strumento sono specificati all'articolo 4 della proposta di regolamento, mentre gli obiettivi specifici sono precisati e dettagliati nell'allegato II.
Sulla base dell'esperienza maturata con l'NDICI-Europa globale, che ha sostituito undici regolamenti precedenti, in linea con le priorità stabilite nella comunicazione "La strada verso il prossimo quadro finanziario pluriennale" e come concluso nella valutazione d'impatto che accompagna il presente regolamento, Europa globale integra e consolida:
–il regolamento (UE) 2021/947 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 giugno 2021, che istituisce lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale – Europa globale (NDICI-Europa globale), che modifica e abroga la decisione n. 466/2014/UE e abroga il regolamento (UE) 2017/1601 e il regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 del Consiglio;
–il regolamento (UE) 2021/1529 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 settembre 2021, che istituisce uno strumento di assistenza preadesione (IPA III);
–il regolamento (UE) 2024/792 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 febbraio 2024, che istituisce lo strumento per l'Ucraina;
–il regolamento (UE) 2024/1449 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 maggio 2024, sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali;
–il regolamento (UE) 2025/535 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 marzo 2025, sull'istituzione di uno strumento per le riforme e la crescita per la Repubblica di Moldova.
Data l'entità e l'imprevedibilità del fabbisogno, l'assistenza alla ricostruzione e preadesione per l'Ucraina sarà finanziata al di sopra dei massimali fissati nel QFP (il cosiddetto "margine di manovra" del QFP) e attuata attraverso Europa globale. Le azioni di aiuto umanitario saranno inoltre finanziate a titolo di Europa globale e attuate in linea con il regolamento sull'aiuto umanitario 3 . Inoltre potrebbe essere offerta assistenza macrofinanziaria ai paesi colpiti da crisi della bilancia dei pagamenti e anche tale assistenza sarà finanziata a titolo di Europa globale. Europa globale costituirà il principale strumento della rubrica per l'azione esterna, integrato dall'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione prevista dalla decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio 4 e dal bilancio della politica estera e di sicurezza comune. Inoltre lo strumento sarà attuato conformemente al regolamento orizzontale sulla performance, come specificato nel capitolo 5 "Altri elementi" del presente documento.
In un contesto mondiale in cui l'Unione si trova ad affrontare una forte concorrenza geopolitica e geoeconomica, caratterizzato da sfide globali, che spaziano dai cambiamenti climatici alle tensioni legate alla scarsità di risorse, alla continua pressione migratoria o alle perturbazioni economiche e commerciali, oltre alle minacce alla sicurezza e alla fragilità, l'azione esterna deve reagire in modo continuo e rapido alle esigenze emergenti, nonché lavorare per conseguire progressi nelle priorità strategiche, al fine di perseguire efficacemente le priorità dell'Unione e dei partner. Lo strumento è pertanto concepito per conciliare il bisogno di prevedibilità con la necessità di adattarsi rapidamente a un contesto geopolitico in evoluzione.
Europa globale garantirà la coerenza e la complementarità dell'azione, consolidando il principio della geografizzazione introdotto nell'ambito dell'NDICI-Europa globale. L'architettura interna dello strumento proposto segue tale principio e comprende cinque pilastri geografici e un pilastro globale, ciascuno dei quali è composto da una componente programmabile e una non programmabile. Lo strumento sarà attuato principalmente attraverso le cinque componenti geografiche programmabili, integrate dalle componenti geografiche non programmabili. Il pilastro globale si concentrerà su iniziative globali e sarà complementare ai pilastri geografici. I sei pilastri sono poi sostenuti da una riserva per le sfide e le priorità emergenti non assegnata, al fine di aumentare la flessibilità e la capacità dell'Unione di rispondere a esigenze impreviste e adattare i propri partenariati alle priorità emergenti, alla luce dell'esperienza maturata con i fondi europei di sviluppo e l'NDICI-Europa globale.
La recente valutazione degli strumenti esterni (2014-2020 e 2021-2027) 5 ha confermato che gli strumenti di finanziamento esterno nell'ambito dell'attuale QFP sono ampiamente adatti allo scopo e stanno conseguendo i loro obiettivi. Cionondimeno la relazione ha evidenziato che il mutevole panorama geopolitico ha anche messo in luce alcune debolezze architetturali nella concezione di tali strumenti, in particolare per quanto concerne la flessibilità. Per quanto riguarda l'NDICI-Europa globale, la valutazione ha sottolineato che tale strumento potrebbe contribuire ancora meglio a un approccio integrato che concili gli interessi, i partenariati e i valori dell'UE, coniugando maggiormente gli obiettivi delle politiche tematiche interne ed esterne dell'UE. Con riferimento all'IPA III, la valutazione di cui sopra ha evidenziato che la flessibilità dello strumento è stata limitata dal fatto che la pianificazione annuale, attraverso l'attuazione, ha prevalso sulla programmazione strategica pluriennale. Gli insegnamenti tratti, unitamente alla crescente volatilità del contesto geopolitico, hanno indotto la Commissione a semplificare ulteriormente l'architettura degli strumenti di finanziamento esterno e ad assicurare maggiore flessibilità. La proposta relativa a Europa globale conferma le flessibilità già previste nell'ambito dell'NDICI-Europa globale e dell'IPA III per quanto riguarda i riporti di fondi. Inoltre i rientri generati dagli strumenti finanziari e l'eccedenza delle garanzie di bilancio potranno essere riutilizzati nell'ambito dello strumento. Altri elementi che rafforzano la flessibilità sono la possibilità di adottare atti delegati, già prevista nell'ambito dell'NDICI‑Europa globale, e la semplificazione degli storni di bilancio tra i pilastri e al loro interno nell'ambito dell'architettura di Europa globale. Inoltre lo strumento proposto non comprende obiettivi tematici. Nella proposta Europa globale è invece previsto un obiettivo relativo alla spesa per l'aiuto pubblico allo sviluppo.
• Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
Come indicato in precedenza, la proposta relativa a Europa globale contribuisce con un unico strumento a un'ampia gamma di politiche, vale a dire quelle dell'allargamento, del vicinato, dei partenariati internazionali e dell'aiuto umanitario, preservando nel contempo le specificità di ciascuna politica. La proposta fornisce un quadro per favorire la messa in atto delle politiche di azione esterna e degli impegni internazionali. I principali impegni internazionali comprendono l'Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile 6 , l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici 7 , il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità 8 , il programma d'azione di Addis Abeba 9 , il quadro di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi (2015-2030) 10 , la convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne 11 e il Patto per il futuro 12 . All'interno dell'UE, il quadro strategico è costituito dalle disposizioni del trattato relative all'azione esterna, dagli accordi di associazione, dagli accordi di partenariato e di cooperazione, dagli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e dagli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante tra l'Unione e i paesi partner, come pure dalle conclusioni del Consiglio europeo, dalle conclusioni del Consiglio, dalle dichiarazioni dei vertici o dalle conclusioni delle riunioni con i paesi partner a livello di capi di Stato o di governo, o di ministri, dalle risoluzioni del Parlamento europeo, dalle comunicazioni della Commissione e dalle comunicazioni congiunte con l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza.
• Coerenza con le altre normative dell'Unione
Lo strumento proposto garantirà la coerenza e la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, in particolare con l'aiuto umanitario (finanziato nell'ambito di Europa globale), l'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione, la politica estera e di sicurezza comune e lo strumento europeo per la pace (finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione), nonché lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare - disattivazione.
Europa globale offrirà un sostegno volto a preparare in modo credibile ed efficace i paesi candidati e potenziali candidati alla futura adesione all'UE. Realizzare tale ambizione richiede di allineare, per quanto possibile, la concezione del sostegno preadesione nell'ambito di Europa globale agli orientamenti dei programmi interni pertinenti.
I finanziamenti a titolo di Europa globale dovrebbero essere utilizzati anche per promuovere la creazione di partenariati interpersonali basati su interessi comuni e sull'equità intergenerazionale e per rafforzare lo sviluppo delle competenze, l'innovazione e la diversità culturale attraverso la cooperazione nei settori dell'istruzione, della gioventù e della ricerca, in modo coerente con il regolamento Erasmus+. In tale contesto saranno altresì garantite la coerenza e la complementarità con il commercio e gli investimenti, la cooperazione economica, la migrazione, la sicurezza e altre forme di cooperazione settoriale.
In particolare, quale contributo alla nuova politica economica estera e in sinergia con il Fondo europeo per la competitività, lo strumento rafforzerà la competitività dell'Unione rispondendo alle sfide economiche e coglierà prontamente le opportunità per promuovere la competitività dell'Unione, anche attraverso il sostegno alla dimensione esterna delle politiche interne dell'Unione. In tal modo sarà sfruttato il potenziale che i partenariati reciprocamente vantaggiosi offrono per lo sviluppo sostenibile sia nell'Unione che nei paesi partner.
Inoltre lo strumento contribuirà a consolidare la resilienza e a promuovere la stabilità rispondendo alla fragilità con un approccio basato sul nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, ma anche alle crisi della bilancia dei pagamenti e alle esigenze di ripresa e ricostruzione postbelliche.
2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
• Base giuridica
Il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), parte quinta, titolo III, capi 1 e 2, delinea il quadro giuridico della cooperazione con i paesi partner.
La presente proposta si fonda sugli articoli 209, 212 e 322 TFUE. È presentata dalla Commissione secondo la procedura di cui all'articolo 294 TFUE.
• Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il finanziamento dell'azione esterna dell'UE è volto a cooperare con i paesi partner e a promuovere soluzioni multilaterali alle sfide globali. Consente all'UE di difendere i suoi interessi, promuovere i suoi valori e le sue norme, contribuire al conseguimento degli obiettivi delle sue politiche interne, garantire la sua sicurezza e proteggere i suoi cittadini. Tale finanziamento dovrebbe concentrarsi maggiormente sul rafforzare la competitività dell'Unione e sul ridurre le sue dipendenze, in particolare garantendo la sicurezza delle catene di approvvigionamento critiche. È inoltre nell'interesse dell'UE preservare il proprio ruolo di attore globale affidabile.
La valutazione degli strumenti esterni (QFP 2014-2020 e 2021-2027) summenzionata ha confermato il valore aggiunto che tali strumenti di finanziamento esterno apportano alle relazioni esterne dell'UE, in quanto propongono un'offerta più integrata e consistente ai paesi partner, migliorando la loro capacità di affrontare le priorità condivise con l'UE e contribuendo allo sviluppo sostenibile.
Avendo aderito alla maggior parte dei processi multilaterali, l'UE può dialogare con i partner multilaterali e regionali in settori strategici chiave. Rispetto a un'azione disgiunta degli Stati membri, l'UE, insieme a questi ultimi, può ottenere un impatto maggiore coordinando la definizione di posizioni comuni e parlando con una voce più forte. In quanto principale sostenitore e difensore a livello mondiale di un sistema di governance globale multilaterale e basato su regole, l'UE gode di credibilità come mediatore imparziale e difensore dei principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Tale influenza nei consessi multilaterali e regionali consente inoltre all'Unione di proiettare a livello mondiale le sue politiche e i suoi valori, nonché di influenzare la definizione delle norme e degli standard normativi globali. L'impegno finanziario dell'UE costituisce parte integrante della partecipazione generale a diversi accordi multilaterali (ad esempio in materia di clima e biodiversità).
Attraverso un maggiore ricorso alle garanzie di bilancio, agli strumenti finanziari e alle operazioni di finanziamento misto, l'UE incentiva e riunisce investimenti pubblici e privati, anche a vantaggio dei paesi e dei settori che hanno difficoltà ad accedere ai mercati finanziari, degli investimenti che promuovono la resilienza economica e dello sviluppo del settore privato. Un'inazione dell'UE aggraverebbe la carenza di investimenti nel finanziamento degli OSS e peggiorerebbe ulteriormente la situazione dei paesi fragili, nel contempo indebolendo l'UE come attore geopolitico e geoeconomico e come attore globale nei consessi multilaterali.
Infine l'UE favorisce la collaborazione tra le istituzioni finanziarie per lo sviluppo. L'assistenza macrofinanziaria offre finanziamenti estremamente necessari ai paesi colpiti da crisi della bilancia dei pagamenti, a condizioni favorevoli.
• Proporzionalità
Conformemente al principio di proporzionalità, il regolamento proposto si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi.
• Scelta dell'atto giuridico
Ai sensi degli articoli 209 e 212 TFUE, che fissano la procedura legislativa ordinaria da seguire per adottare misure ai fini della collaborazione con i paesi partner, la proposta prende la forma di un regolamento per garantirne l'applicazione uniforme, la natura vincolante in tutti i suoi elementi e l'applicabilità diretta. La scheda finanziaria e digitale legislativa allegata alla presente proposta illustra l'incidenza sul bilancio e le risorse umane e amministrative necessarie.
3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
• Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La valutazione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno nell'ambito del QFP 2021‑2027 ha concluso che tali strumenti erano ampiamente adatti allo scopo e sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi previsti al momento della loro adozione e che tali obiettivi continuano a essere pertinenti.
NDICI — Europa globale
La valutazione intermedia ha inoltre rilevato che, in un contesto geopolitico in evoluzione, l'NDICI-Europa globale e la maggiore flessibilità offerta da tale strumento si sono dimostrati pertinenti per conseguire le priorità dell'UE e fornire sostegno ai paesi partner, in particolare nel contesto della pandemia di COVID-19, della guerra di aggressione russa contro l'Ucraina e delle pressioni migratorie. L'NDICI-Europa globale ha inoltre consentito all'UE di promuovere le proprie politiche e priorità interne in modo più coerente verso il mondo esterno, mentre doveva agevolare ulteriormente un approccio integrato che conciliasse gli interessi, i partenariati e i valori dell'UE. In termini di maggiore semplificazione, la valutazione intermedia ha evidenziato che l'NDICI-Europa globale fornisce una base giuridica unificata per un'ampia parte degli interventi esterni dell'UE. Sostituendo un gran numero di strumenti del precedente QFP, l'NDICI-Europa globale ha notevolmente rafforzato la coerenza e la complementarità.
La valutazione intermedia ha indicato che le varie caratteristiche di flessibilità dell'NDICI‑Europa globale si sono dimostrate pertinenti. Tuttavia, in tre anni di attuazione, la riserva dell'NDICI-Europa globale si è quasi esaurita, mettendo in evidenza un disallineamento tra i fondi disponibili e le esigenze effettive. Oltretutto l'NDICI-Europa globale non è stato concepito per sostenere paesi in guerra nella misura necessaria all'Ucraina. È stato pertanto adottato un nuovo strumento di finanziamento, lo strumento per l'Ucraina, volto a sostenere l'Ucraina nel periodo 2024-2027 sia a fronte della guerra di aggressione da parte della Russia che nel suo percorso verso l'adesione all'UE. In termini generali, la valutazione intermedia ha concluso che, per sfruttare meglio le opportunità e massimizzare l'effetto leva dell'UE, potrebbero essere necessarie strategie di risposta differenziate.
IPA III
La valutazione intermedia ha rilevato che l'IPA III ha dimostrato la sua efficacia generale come strumento di preadesione. Lo strumento è stato ritenuto in linea con la nuova metodologia di allargamento che prevede di dare priorità alle questioni fondamentali del processo di adesione all'UE. La valutazione intermedia ha altresì sottolineato che l'IPA III è stato efficace nel promuovere lo sviluppo socioeconomico e nel mobilitare gli investimenti necessari nell'ambito del piano economico e di investimenti, sebbene sia necessario accelerare ulteriormente la convergenza con l'UE. La valutazione intermedia ha inoltre rilevato che, sebbene l'IPA III sia concepito come uno strumento basato sui risultati sia in termini di portata che di intensità dell'assistenza, l'esigenza di trovare un equilibrio tra la valutazione dei risultati raggiunti e il principio della quota equa ha limitato la ricompensa finanziaria ai beneficiari con buoni risultati.
La stessa valutazione ha osservato che, pur in mancanza di una riserva analoga a quella dello strumento NDICI-Europa globale, l'IPA III è stato flessibile nel rispondere a eventi esterni eccezionali. L'assenza di dotazioni finanziarie predefinite per paese ha garantito la flessibilità necessaria per programmare l'assistenza in funzione dell'urgenza e dell'evoluzione delle esigenze.
• Consultazioni dei portatori di interessi
Per la valutazione intermedia e la valutazione d'impatto della presente proposta, l'approccio alla consultazione ha previsto la raccolta di contributi da un'ampia gamma di portatori di interessi sugli strumenti di finanziamento esterno. Le consultazioni pubbliche aperte sia della valutazione intermedia che della valutazione d'impatto sono state rivolte a tutti i tipi di portatori di interessi, compresi i cittadini. La relazione di sintesi sui risultati della consultazione condotta nel quadro della valutazione intermedia è stata pubblicata sul sito web "Di' la tua" 13 e fornisce una panoramica dei contributi ricevuti. La relazione di sintesi della consultazione pubblica aperta svolta ai fini della valutazione d'impatto di Europa globale figura invece nell'allegato 2 della valutazione d'impatto. Per la valutazione intermedia è stata inoltre condotta una consultazione mirata per raccogliere i pareri di categorie specifiche di portatori di interessi. Nell'ambito delle consultazioni mirate sono stati sentiti in riunioni dedicate gli esperti degli Stati membri dell'UE, le agenzie di sviluppo degli Stati membri dell'UE, le reti e le piattaforme della società civile e delle autorità locali, le istituzioni finanziarie per lo sviluppo e le Nazioni Unite. La sintesi di tali consultazioni mirate è disponibile nella relazione di sintesi della consultazione dei portatori di interessi, nell'allegato V della valutazione intermedia 14 .
• Assunzione e uso di perizie
La relazione di valutazione intermedia e il relativo documento di lavoro dei servizi della Commissione si basavano in gran parte su uno studio indipendente condotto da consulenti esterni 15 . Lo studio ha valutato tutti e cinque i criteri di valutazione obbligatori (ossia efficacia, efficienza, pertinenza, coerenza e valore aggiunto dell'UE) e ha preso in considerazione anche i criteri di valutazione dell'impatto e della sostenibilità. I metodi di valutazione utilizzati comprendevano: i) un esame della documentazione e dei dati analitici; ii) oltre 340 interviste; iii) una serie di indagini mirate; e iv) consultazioni mirate e una consultazione pubblica aperta, come illustrato in precedenza. Tale combinazione di metodi qualitativi e quantitativi, con il ricorso a fonti di elementi di prova primarie e secondarie, ha assicurato una base di dati esaustiva ai fini della valutazione. Le stesse informazioni sono state utilizzate anche come base di conoscenze per la valutazione d'impatto della presente proposta, unitamente ai risultati delle consultazioni pubbliche aperte, come spiegato sopra.
• Valutazione d'impatto
Per quanto concerne la valutazione d'impatto che accompagna la presente proposta, il 13 giugno 2025 il comitato per il controllo normativo ha espresso il proprio parere senza rilievi, rimandando all'approccio specifico relativo al processo del QFP 16 .. Dopo l'adozione del parere del comitato, la valutazione d'impatto è stata rivista al fine di integrarne le raccomandazioni.
L'obiettivo generale della valutazione d'impatto era concepire strumenti di finanziamento esterno che promuovessero efficacemente gli interessi strategici dell'UE, rispondendo nel contempo alle situazioni di fragilità e di crisi. In tal senso, l'equilibrio tra flessibilità e prevedibilità ha costituito il parametro strategico fondamentale per la definizione delle possibili opzioni strategiche. In tale contesto sono state esaminate le opzioni seguenti:
• Option 1: uno strumento di finanziamento esterno pienamente flessibile, basato esclusivamente su priorità strategiche definite con cadenza annuale, senza pianificazione pluriennale. Il sostegno all'Ucraina per le esigenze di preadesione e di ricostruzione sarebbe coperto al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
• Option 2: uno strumento di finanziamento esterno basato su dotazioni geografiche e globali indicative con finanziamenti programmabili e non programmabili per la pianificazione pluriennale, con un equilibrio tra flessibilità e prevedibilità. Il sostegno all'Ucraina per le esigenze di preadesione e di ricostruzione sarebbe coperto al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
• Option 3: uno strumento di finanziamento esterno basato su dotazioni geografiche e globali indicative con finanziamenti programmabili e non programmabili per la pianificazione pluriennale, con un equilibrio tra flessibilità e prevedibilità. Le esigenze di preadesione dell'Ucraina sarebbero coperte dallo strumento entro i massimali fissati nel QFP, mentre le esigenze di ricostruzione dell'Ucraina sarebbero coperte al di sopra dei massimali fissati nel QFP.
Alla luce dell'analisi dell'impatto e del confronto tra le alternative, l'opzione 2 è risultata quella prescelta. L'analisi dell'efficacia, della coerenza e dell'efficienza delle tre opzioni rispetto allo scenario di riferimento è stata condotta utilizzando gli obiettivi specifici della valutazione d'impatto. L'opzione 2 si è distinta per l'equilibrio tra flessibilità e prevedibilità, in grado di contribuire al meglio al conseguimento di tali obiettivi, fornendo un sostegno credibile all'Ucraina in un contesto incerto e tutelando nel contempo la capacità dello strumento esterno di soddisfare le esigenze e le priorità in altre zone geografiche.
In termini di impatto previsto, sia l'opzione 2 sia l'opzione 3 hanno maggiori probabilità rispetto all'opzione 1 di contribuire alla promozione degli interessi strategici dell'UE e allo sviluppo sostenibile dei paesi partner.
Inoltre probabilmente le opzioni 2 e 3 affronterebbero meglio le interconnessioni tra i diversi OSS, bilanciando le tre dimensioni dello sviluppo sostenibile (economica, sociale e ambientale). Esse rafforzano la coerenza tra le politiche interne ed esterne, da un lato, e tra le politiche esterne, dall'altro. Il principio della geografizzazione, compreso il ricorso a dotazioni regionali nell'ambito dei pilastri geografici, agevola l'allineamento agli obiettivi strategici dell'UE (ad esempio attraverso il Global Gateway, i partenariati globali, i partenariati per il commercio e gli investimenti puliti e altri partenariati analoghi). Un simile allineamento consente anche di profondere sforzi più coordinati per affrontare le sfide sociali, economiche e ambientali, garantendo in tal modo che le politiche si rafforzino a vicenda piuttosto che lavorare a compartimenti stagni o risultare inavvertitamente in contraddizione. In tal senso, le opzioni 2 e 3 sono in grado di integrare meglio obiettivi strategici quali la competitività, la sicurezza economica, la resilienza delle catene del valore e la sostenibilità ambientale, dato che tali obiettivi sono strategicamente perseguiti insieme.
Rispetto all'opzione 3, l'opzione 2 garantirebbe continuità con l'approccio adottato dallo strumento per l'Ucraina, risponderebbe alle esigenze a breve, medio e lungo termine in modo complessivo e terrebbe conto delle interconnessioni tra il percorso di adesione dell'Ucraina e la ricostruzione postbellica. Infine l'opzione 2 consentirebbe di trovare un equilibrio tra fornire un sostegno credibile all'Ucraina in un contesto incerto e tutelare nel contempo la capacità dello strumento esterno di soddisfare le esigenze e le priorità in altre zone geografiche.
Alla luce di tali considerazioni, per la presente proposta è stata scelta l'opzione 2.
• Efficienza normativa e semplificazione
La proposta assicura una semplificazione dal punto di vista del Programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT). L'ulteriore razionalizzazione di una serie di strumenti in un unico strumento di ampia portata, come illustrato sopra, ridurrà gli ostacoli finanziari e operativi incontrati nell'ambito degli strumenti attuali. La semplificazione contribuisce quindi a rendere i processi e la gestione delle risorse più chiari. In termini di allineamento delle norme, le disposizioni orizzontali del regolamento sulla performance assicureranno al nuovo strumento e agli altri programmi nell'ambito del QFP un quadro coerente e armonizzato e faciliteranno la comprensione da parte dei partner e degli agenti esecutivi.
• Diritti fondamentali
Uno degli obiettivi generali dell'azione esterna dell'UE fissati dal trattato (articolo 3, paragrafo 5, e articoli 8 e 21 TUE) è sostenere e promuovere la democrazia, lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani. Lo strumento intende applicare un approccio basato sui diritti umani ispirato ai principi di non lasciare indietro nessuno, di uguaglianza e di non discriminazione per alcun motivo. L'approccio basato sui diritti comprende tutti i diritti umani, sia civili e politici che economici, sociali e culturali, al fine di integrare i principi in materia di diritti umani in tutte le attività sostenute dall'azione esterna dell'UE. Il sostegno ai diritti umani e alla democrazia e alle organizzazioni della società civile, erogato prevalentemente attraverso programmi tematici dedicati nell'ambito di NDICI-Europa globale, rimane una priorità nello strumento e sarà convogliato sia attraverso i pilastri geografici per massimizzare l'impatto sia attraverso il pilastro globale per le iniziative globali.
4. INCIDENZA SUL BILANCIO
La Commissione europea propone di assegnare a Europa globale una dotazione finanziaria indicativa di 200 309 000 000 EUR (a prezzi correnti) per il periodo 2028-2034. Inoltre le risorse finanziarie per l'Ucraina sono messe a disposizione a norma dell'articolo 6 del regolamento [(UE, Euratom) 20XX/XXX * [regolamento QFP]] del Consiglio. Nella scheda finanziaria e digitale legislativa acclusa alla presente proposta è riportata la stima dettagliata dell'incidenza finanziaria della proposta.
5. ALTRI ELEMENTI
• Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
Lo strumento dovrebbe essere attuato per l'intero QFP conformemente al suddetto regolamento orizzontale sulla performance, il quale stabilisce le norme per il monitoraggio della spesa e il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 17 (regolamento finanziario), le norme per il monitoraggio e la comunicazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di uno sportello unico, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.
• Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
Lo strumento proposto (Europa globale) prevede alcune deroghe alle disposizioni del regolamento finanziario, giustificate in diversi considerando, vale a dire:
il considerando 37, relativo alla mancata fissazione di un tasso di copertura per i prestiti all'Ucraina nell'ambito dello strumento;
il considerando 64, relativo alla possibilità di riutilizzare i fondi di Europa globale riportati. Il considerando menziona inoltre la possibilità di riutilizzare, nell'ambito di Europa globale, i rientri generati dagli strumenti finanziari;
il considerando 65, relativo alla possibilità di aumentare le risorse disponibili a titolo di Europa globale, assegnando allo strumento le eccedenze legate alle garanzie di bilancio attuali e preesistenti e all'assistenza finanziaria nell'ambito dell'azione esterna;
i considerando 68 e 69, relativi alla possibilità di offrire sostegno sotto forma di sovvenzioni in modo flessibile e tempestivo senza la necessità di un invito a presentare proposte, anche a soggetti del settore privato degli Stati membri;
il considerando 81, relativo alla possibilità di promuovere la partecipazione di entità o persone e controparti ammissibili di paesi partner che beneficiano della garanzia di bilancio o degli strumenti finanziari, nonché di aumentare l'attrattiva per il settore privato e di massimizzare l'impatto degli investimenti estendendo l'ammissibilità alla garanzia di bilancio a soggetti che non hanno una missione di servizio pubblico.
TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI
L'articolo 1 (Oggetto) definisce lo strumento creato dal regolamento, il quale rappresenta uno dei programmi dell'UE per l'azione esterna.
L'articolo 2 (Definizioni) contiene le definizioni della terminologia essenziale utilizzata nel regolamento.
L'articolo 3 (Ambito di applicazione e struttura) descrive la struttura dello strumento, composto da cinque pilastri geografici e un pilastro globale. Esso chiarisce la struttura interna dei pilastri, suddivisa in componenti programmabili e non programmabili, precisando la natura delle azioni non programmabili. L'articolo stabilisce inoltre la portata geografica di ciascun pilastro e illustra la complementarità di pilastri e componenti.
I paesi e i territori che rientrano nei pilastri geografici sono elencati nell'allegato I.
L'articolo 4 (Obiettivi dello strumento) definisce gli obiettivi generali, applicabili a tutti i pilastri dello strumento, nonché gli obiettivi specifici illustrati nel dettaglio nell'allegato II.
L'articolo 5 (Congruità, coerenza, sinergie e complementarità) chiarisce il rapporto tra lo strumento e tutti i settori dell'azione esterna, nonché la sinergia, la congruità e la complementarità con i programmi interni dell'UE.
L'articolo 6 (Bilancio) illustra la dotazione globale dello strumento, fornendo una ripartizione dettagliata per pilastro, e specifica le fonti di sostegno all'Ucraina. Fa inoltre riferimento alla "riserva per le sfide e le priorità emergenti", che potrebbe comportare un aumento degli importi indicati nell'articolo.
L'articolo 7 (Riserva per le sfide e le priorità emergenti) illustra le finalità della riserva per le sfide e le priorità emergenti. Contiene inoltre una disposizione che prevede di informare il Parlamento europeo e il Consiglio in merito all'uso della riserva per le sfide e le priorità emergenti e di tenere conto delle relative osservazioni.
L'articolo 8 (Quadro strategico) definisce il quadro strategico generale per l'attuazione dello strumento. Accordi, strategie, conclusioni, risoluzioni e altri documenti analoghi esistenti determinano la politica su cui si fonderebbe l'attuazione dello strumento. L'articolo contiene inoltre una disposizione che prevede di informare il Parlamento europeo e il Consiglio e procedere a scambi di vedute con tali istituzioni.
L'articolo 9 (Principi generali) elenca i vari principi applicabili all'intero strumento, ad esempio concentrarsi sull'impatto trasformativo, rispondere agli interessi strategici dell'Unione, mantenere l'impegno dell'Unione in contesti estremamente fragili e complessi, nonché promuovere la democrazia, il buon governo, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, la parità di genere, l'emancipazione delle donne e dei giovani. L'articolo sottolinea inoltre l'importanza del principio di efficacia dello sviluppo e del coinvolgimento e del dialogo con le organizzazioni della società civile, le autorità locali e il settore privato.
L'articolo 10 (Integrazione) specifica in che modo la lotta ai cambiamenti climatici, la protezione dell'ambiente e la parità di genere dovrebbero essere integrate nell'attuazione dello strumento.
L'articolo 11 (Approccio Team Europa) stabilisce l'obiettivo, le modalità e l'ambizione dell'approccio Team Europa, che mira a coordinare ulteriormente le azioni e a condividere le risorse per obiettivi comuni.
L'articolo 12 (Migrazione e sfollamento forzato) illustra l'approccio complessivo alla migrazione irregolare, allo sfollamento forzato e alle loro cause profonde.
TITOLO II – ATTUAZIONE DELLO STRUMENTO
Il titolo II raggruppa i capi relativi all'attuazione dello strumento, che comprende la programmazione pluriennale.
Il capo I (Disposizioni generali relative alla programmazione) consta degli articoli da 13 a 17 e comprende le varie disposizioni sulla programmazione pluriennale, in particolare l'approccio generale, i principi per i programmi geografici, il contenuto dei documenti di programmazione e la procedura per la loro adozione.
Il capo II (Piani d'azione, misure e principi di attuazione) copre gli articoli da 18 a 22 e illustra i piani d'azione e le misure che possono essere adottati, nonché le rispettive procedure. L'articolo 22 contiene le disposizioni relative alle flessibilità.
Il capo III (Pacchetto di strumenti di attuazione) comprende gli articoli da 23 a 28 e riguarda gli strumenti disponibili per conseguire gli obiettivi dello strumento, in particolare le garanzie di bilancio, i finanziamenti misti e l'assistenza finanziaria.
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI
Il titolo III comprende gli articoli da 29 a 35. L'articolo 30 riguarda l'esercizio della delega dei poteri per modificare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, e l'allegato II. L'articolo 31 illustra le norme di attuazione supplementari per il pilastro Europa. L'articolo 32 istituisce il comitato, a norma del regolamento (UE) n. 182/2011. Tale comitato è incaricato di formulare un parere sui documenti di programmazione pluriennale e sui programmi di lavoro annuali (piani d'azione e misure). La proposta ha due allegati, come segue:
- Allegato I — Elenco dei paesi e territori
- Allegato II — Obiettivi specifici
2025/0227 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che istituisce Europa globale
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 209 e 212 e l'articolo 322, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 18 ,
visto il parere del Comitato delle regioni 19 ,
visto il parere della Corte dei conti,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il presente regolamento mira a istituire il programma Europa globale (lo "strumento") per sostenere e promuovere i valori, i principi e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).
(2)Conformemente all'articolo 21 TUE, l'Unione assicura la coerenza tra i vari settori dell'azione esterna e tra questi e le altre politiche, e opera per assicurare un elevato livello di cooperazione in tutti i settori delle relazioni internazionali. Per aumentare la coerenza e garantire l'efficacia dell'azione esterna dell'Unione, lo strumento dovrebbe servire a realizzare un'ampia gamma di politiche dell'Unione, tra cui in particolare quelle riguardanti l'allargamento, il vicinato, i partenariati internazionali, l'aiuto umanitario, e gli aspetti esterni delle altre politiche dell'Unione, che sono promosse attraverso un'ampia serie di strumenti.
(3)Conformemente all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE del Consiglio 20 , l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza ("alto rappresentante"), in qualità di vicepresidente della Commissione, assicura il coordinamento politico globale dell'azione esterna dell'Unione, garantendone l'unità, la coerenza e l'efficacia, in particolare attraverso l'attuazione del presente strumento.
(4)A guidare l'attuazione dello strumento dovrebbero essere le agende strategiche del Consiglio europeo, le pertinenti risoluzioni del Parlamento europeo e gli orientamenti politici della Commissione, che definiscono la visione, le linee guida strategiche e le priorità dell'Unione. L'azione esterna attuata nell'ambito dello strumento dovrebbe fare leva sulle capacità d'intervento e sui partenariati dell'Unione e allo stesso tempo difendere e promuovere i valori dell'Unione, rafforzare la pace e la sicurezza e potenziare la preparazione, la prosperità e la competitività dell'Unione. Per far progredire le priorità e gli interessi dell'Unione nel quadro della sua azione esterna, l'Unione dovrebbe collaborare con i paesi partner e le organizzazioni internazionali.
(5)Lo strumento dovrebbe contribuire a garantire la congruità, la coerenza, le sinergie e la complementarità sia tra le politiche interne ed esterne dell'Unione che tra le sue diverse politiche esterne, al fine di promuovere contemporaneamente gli interessi fondamentali e strategici dell'Unione e lo sviluppo sostenibile dei paesi partner e di sostenere il conseguimento degli impegni globali dell'Unione.
(6)Per massimizzare l'impatto dell'assistenza dell'Unione, le azioni finanziate nell'ambito dello strumento dovrebbero poter essere programmate prevalentemente come azioni geografiche a livello nazionale, multinazionale, regionale e transregionale. Questo approccio dovrebbe essere integrato, se del caso, da azioni geografiche non programmabili, tra cui azioni concernenti gli aiuti umanitari, l'assistenza macrofinanziaria, la risposta alle esigenze in materia di crisi, pace e politica estera, e azioni per rafforzare la resilienza e la competitività, nonché da azioni globali programmabili e non programmabili.
(7)Al fine di costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi, le azioni geografiche programmabili dovrebbero costituire il quadro per la cooperazione dell'Unione con i paesi e le regioni partner a medio e lungo termine.
(8)Sebbene il bilancio per finanziare le operazioni di aiuto umanitario dell'Unione debba essere messo a disposizione nell'ambito del presente strumento, le operazioni dovrebbero essere attuate conformemente allo strumento per gli aiuti umanitari istituito dal regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio 21 .
(9)Sebbene le risorse di bilancio per finanziare l'assistenza macrofinanziaria dell'Unione debbano essere messe a disposizione nell'ambito dello strumento, le operazioni dovrebbero essere attuate a norma degli articoli 212 e 213 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).
(10)
(11)Le azioni per la resilienza dovrebbero consentire all'Unione di intensificare la cooperazione ove necessario tenendo conto della volatilità del contesto esterno. Dovrebbero essere flessibili, anche per quanto riguarda la risposta alle fragilità e alle crisi e il rafforzamento delle azioni volte ad affrontarle, il sostegno al nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, nonché la risposta alle esigenze di ripresa e ricostruzione postbelliche e alle situazioni di crisi della bilancia dei pagamenti.
(12)Le azioni per la competitività dovrebbero consentire all'Unione di rispondere alle sfide economiche e di cogliere rapidamente le opportunità per favorire la competitività dell'Unione, anche attraverso il sostegno alla dimensione esterna delle sue politiche interne. Laddove opportuno, dovrebbero contribuire alla creazione di pacchetti globali reciprocamente vantaggiosi con i paesi partner.
(13)Per quanto riguarda le esigenze in materia di crisi, pace e politica estera, è opportuno prevedere anche azioni che consentano all'Unione di reagire a situazioni eccezionali e impreviste o alla presenza di interessi imperativi di politica estera, anche laddove vi sia una minaccia per la pace, la democrazia, l'ordine pubblico, la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Tali azioni dovrebbero essere concepite per una risposta dell'Unione efficace, efficiente, integrata e sensibile ai conflitti, al fine di conseguire la pace, la stabilità e la prevenzione dei conflitti in situazioni di emergenza, crisi, fragilità, minacce ibride, crisi emergenti o catastrofi naturali, tutelando anche la sicurezza e l'incolumità delle persone, in particolare di quelle esposte a violenze sessuali e di genere, in situazioni di instabilità o che rischiano di aggravarsi e sfociare in un conflitto armato o di destabilizzare gravemente il paese o i paesi partner interessati. Dovrebbero inoltre sostenere iniziative innovative per rispondere alle esigenze di politica estera in tutte le questioni politiche, economiche e di sicurezza e consentire all'Unione di agire laddove vi sia una finestra di opportunità per conseguire i suoi obiettivi se è difficile intervenire con altri mezzi.
(14)Lo strumento dovrebbe basarsi su azioni sostenute in precedenza a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2021/947 22 , (UE) 2021/1529 23 , (UE) 2024/792 24 , (UE) 2024/1449 25 , (UE) 2025/535 26 .
(15)Lo strumento dovrebbe contribuire agli obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, promuovendo partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi partner, contribuendo contemporaneamente allo sviluppo sostenibile dei paesi partner e agli interessi strategici dell'Unione. Dovrebbe consentire all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per affrontare le sfide globali, tra cui la lotta contro i cambiamenti climatici e la protezione della biodiversità. Dovrebbe inoltre offrire maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco vantaggio dell'Unione e dei paesi partner.
(16)L'azione dell'Unione dovrebbe promuovere il rispetto delle norme internazionali in materia di diritti umani, compresa la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948, e del diritto internazionale umanitario, essere fondata su tali norme ed essere guidata dal carattere universale e indivisibile dei diritti umani.
(17)L'articolo 49 TUE stabilisce che ogni Stato europeo che osservi i valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e che si è impegnato a promuovere tali valori può domandare di diventare membro dell'Unione. Si tratta di valori comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà, dalla parità tra donne e uomini, dall'equità intergenerazionale e dalla diversità culturale. Il processo di allargamento si basa su criteri consolidati, su condizioni eque e rigorose e sul principio meritocratico. Uno Stato europeo che ha chiesto di aderire all'Unione ne può diventare membro solo allorché abbia dimostrato di rispettare pienamente i criteri di adesione stabiliti dal Consiglio europeo di Copenaghen nel giugno 1993 ("criteri di Copenaghen") e a condizione che l'Unione disponga della capacità di integrare il nuovo membro. Rimane essenziale un deciso impegno a favore dell'approccio "priorità alle questioni fondamentali", che richiede di prestare particolare attenzione allo Stato di diritto, alla lotta contro la criminalità organizzata, ai diritti fondamentali, al funzionamento delle istituzioni democratiche e alla riforma della pubblica amministrazione, nonché ai criteri economici. I progressi dipendono dall'attuazione, da parte di ciascun paese candidato e potenziale candidato, delle riforme necessarie per allinearsi all'acquis dell'Unione.
(18)La politica di allargamento dell'Unione è un investimento strategico per la pace, la sicurezza, la stabilità e la prosperità in Europa e consente all'Unione di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali. Essa fornisce anche maggiori opportunità economiche e commerciali a reciproco beneficio dell'Unione e dei paesi che desiderano aderirvi, assicurando nel contempo una graduale trasformazione dei paesi partner. La prospettiva di entrare a far parte dell'Unione ha un profondo effetto di trasformazione ed è foriera di cambiamenti positivi, democratici, politici, economici e sociali. È nell'interesse comune dell'Unione e dei suoi partner portare avanti gli sforzi di riforma dei sistemi politici, giuridici ed economici in vista della futura adesione all'Unione e sostenere il processo di adesione.
(19)Dall'inizio della guerra di aggressione non provocata e ingiustificata della Russia contro l'Ucraina il 24 febbraio 2022, l'Unione, i suoi Stati membri e le istituzioni finanziarie europee hanno mobilitato un sostegno senza precedenti a favore della resilienza economica, sociale e finanziaria dell'Ucraina. L'entità dei danni arrecati all'Ucraina richiede un sostegno significativo e flessibile a favore dell'Ucraina per mantenere le funzioni del suo governo, fornire servizi pubblici, oltre che per sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione del paese. Lo strumento dovrebbe fornire un quadro per l'assistenza, la ripresa rapida, la ricostruzione e la modernizzazione del paese, per mobilitare gli investimenti e migliorare l'accesso ai finanziamenti, come pure per agevolare l'allineamento dell'Ucraina alle norme e ai valori dell'Unione nel suo percorso di adesione all'Unione. Tale percorso dovrebbe essere strettamente interconnesso con gli sforzi di ricostruzione. Il sostegno nell'ambito dello strumento dovrebbe, per quanto possibile, essere integrato negli sforzi internazionali finalizzati a un'architettura finanziaria per la ripresa dell'Ucraina ed essere coordinato con i donatori e le istituzioni finanziarie internazionali pertinenti per assicurare un coordinamento adeguato e la complementarità delle misure di sostegno.
(20)Conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, TUE, l'Unione sviluppa con i paesi limitrofi relazioni privilegiate al fine di creare uno spazio di prosperità e buon vicinato fondato sui valori dell'Unione e caratterizzato da relazioni strette e pacifiche all'insegna della cooperazione.
(21)L'Unione dovrebbe concludere partenariati reciprocamente vantaggiosi e su misura, incentrati sulle priorità strategiche e sulla promozione della cooperazione regionale nel vicinato orientale, compresa la regione del Mar Nero, e contribuire ad attenuare le sfide poste dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina.
(22)L'Unione dovrebbe sviluppare un approccio più mirato nei confronti del Medio Oriente, dell'Africa settentrionale e del Golfo, tenendo conto delle interrelazioni tra queste regioni. Dovrebbe approfondire le relazioni con tali regioni, conformemente ai rispettivi quadri strategici e accordi formali, in particolare attraverso partenariati su misura e reciprocamente vantaggiosi in settori di interesse reciproco, nel rispetto dei valori e dei principi dell'Unione.
(23)I partenariati internazionali dell'Unione mirano a sviluppare relazioni e a costruire partenariati con i paesi partner, in particolare per ridurre e, a lungo termine, eliminare la povertà, in linea con l'obiettivo primario della politica di cooperazione allo sviluppo dell'Unione di cui all'articolo 208 TFUE. I partenariati internazionali dell'Unione contribuiscono anche ad altri obiettivi dell'azione esterna dell'Unione, in particolare alla salvaguardia dei valori e degli interessi fondamentali dell'Unione, al fine di promuovere lo sviluppo economico, sociale e ambientale sostenibile dei paesi partner.
(24)L'attuazione dello strumento dovrebbe sostenere la strategia Global Gateway 27 , la strategia per gli investimenti esterni dell'Unione volta a promuovere gli obiettivi di sviluppo sostenibile insieme ai paesi partner. In quanto pilastro principale della politica economica estera dell'Unione, questa strategia mira a potenziare lo sviluppo di infrastrutture sicure e di qualità nei paesi partner per creare prosperità sostenibile e posti di lavoro dignitosi, rafforzando in tal modo i legami tra l'Unione e i suoi partner, a beneficio anche degli interessi strategici ed economici dell'UE. La strategia mobilita investimenti nelle infrastrutture sicure, con particolare attenzione alla digitalizzazione, al clima e all'energia, ai trasporti, alla sanità, all'istruzione e alla ricerca. Sostiene i paesi che cercano di potenziare la loro resilienza in modo sostenibile, rafforzando nel contempo i partenariati importanti per l'autonomia strategica aperta dell'Unione. Il Global Gateway è però anche un'offerta basata sui valori che promuove elevati standard sociali, ambientali, di governance e finanziari e sostiene la democrazia, lo Stato di diritto e i diritti umani.
(25)L'Unione dovrebbe impegnarsi in contesti caratterizzati da livelli estremamente elevati di fragilità, zone di conflitto e altre situazioni complesse e offrire sostegno attraverso un approccio differenziato per affrontare le cause profonde della fragilità, garantendo contemporaneamente l'accesso ai servizi di base e promuovendo la resilienza delle popolazioni grazie al nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace.
(26)Lo strumento dovrebbe contribuire a preservare la pace, prevenire i conflitti e rafforzare la sicurezza internazionale. In linea con la strategia ProtectEU 28 , lo strumento dovrebbe contribuire a un approccio coerente e globale alla sicurezza al fine di migliorare la sicurezza dell'Unione.
(27)Lo strumento dovrebbe rafforzare la resilienza democratica nei paesi partner, anche contrastando la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri, creando le condizioni per la libertà e il pluralismo dei media, promuovendo il coinvolgimento dei cittadini, garantendo l'equità e l'integrità dei processi elettorali e di altri processi democratici e portando avanti attività di diplomazia pubblica.
(28)In conformità del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030, adottato il 18 marzo 2015 in occasione della terza conferenza mondiale delle Nazioni Unite sulla riduzione del rischio di catastrofi 29 , occorre riconoscere la necessità di passare dalla risposta alle crisi e dal loro contenimento a un approccio più strutturale e a lungo termine, che affronti in modo più efficace le situazioni di fragilità, le catastrofi naturali e provocate dall'uomo e le crisi prolungate. Servono una maggiore attenzione e approcci collettivi per la riduzione dei rischi, la gestione del rischio di catastrofi, l'allarme tempestivo, la prevenzione, la mitigazione e la preparazione ai rischi, e sono necessari ulteriori sforzi per migliorare i tempi di risposta e favorire una ripresa duratura. Lo strumento dovrebbe sostenere riforme e investimenti che migliorino la gestione del rischio di catastrofi e delle crisi, investano nella resilienza ai cambiamenti climatici e rafforzino la resilienza delle funzioni vitali della società. Lo strumento dovrebbe pertanto contribuire a potenziare il nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace.
(29)Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 TUE. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
(30)Lo strumento dovrebbe contribuire all'obiettivo collettivo dell'Unione di destinare lo 0,7 % del reddito nazionale lordo all'aiuto pubblico allo sviluppo ("APS"), come stabilito dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'OCSE, entro i termini previsti dall'Agenda 2030 adottata dalle Nazioni Unite nel settembre 2015 30 ("Agenda 2030"), sostenendo azioni realistiche e verificabili per rispettare tale impegno, i cui progressi dovrebbero continuare a essere monitorati e comunicati. Dovrebbe inoltre promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi per lo sviluppo sostenibile, anche attraverso la mobilitazione di risorse private. L'intero sostegno messo a disposizione dello sviluppo sostenibile nell'ambito dello strumento, compresi i finanziamenti privati mobilitati, dovrebbe essere monitorato attraverso il sostegno ufficiale totale per lo sviluppo sostenibile.
(31)Lo strumento dovrebbe contribuire a raggiungere l'obiettivo collettivo dell'Unione di destinare lo 0,2 % del reddito nazionale lordo come aiuto pubblico allo sviluppo ("APS") ai paesi meno sviluppati entro i termini indicati dall'Agenda 2030, sostenendo azioni realistiche e verificabili intese a realizzare tale impegno, i cui progressi dovrebbero continuare a essere monitorati e comunicati.
(32)Lo strumento dovrebbe rafforzare la competitività dell'Unione, in particolare contribuendo alla sostenibilità, alla resilienza e alla diversificazione delle catene del valore e di approvvigionamento, applicando standard elevati di pratiche commerciali responsabili, e aumentando le opportunità economiche. È opportuno garantire la congruità tra l'attuazione delle politiche commerciali, di sicurezza economica e industriali dell'Unione e lo strumento, anche attraverso sinergie con i partenariati per il commercio e gli investimenti puliti. In particolare, al fine di sfruttare il potenziale di partenariati reciprocamente vantaggiosi per lo sviluppo sostenibile nell'Unione e nei paesi partner, è opportuno promuovere sinergie tra lo strumento e il Fondo europeo per la competitività dell'Unione, istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 31 , nonché il meccanismo per collegare l'Europa, istituito dal regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio 32 , a sostegno di progetti di interesse comune tra Stati membri e paesi partner, per la parte del progetto sul territorio del paese partner.
(33)È opportuno garantire la complementarità tra gli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione, in particolare la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio 33 relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione, lo strumento europeo per la cooperazione internazionale in materia di sicurezza nucleare – disattivazione, istituito dal regolamento (Euratom) [XXX] [INSC-D] del Consiglio 34 , la politica estera e di sicurezza comune, compresa, se del caso, la politica di sicurezza e di difesa comune, e lo strumento europeo per la pace, istituito dalla decisione (PESC) 2015/509 del Consiglio 35 e finanziato al di fuori del bilancio dell'Unione.
(34)L'Unione dovrebbe cercare di utilizzare nel modo più efficiente possibile le risorse disponibili nei suoi strumenti di finanziamento. A tale riguardo, lo strumento dovrebbe consentire sia contributi da e verso altri programmi dell'Unione, sia la combinazione di finanziamenti con tali programmi. Ciò dovrebbe andare a beneficio delle priorità e degli interessi dell'Unione nonché dello sviluppo sostenibile nei paesi partner dell'Unione. Se del caso, sono comprese la coerenza e la complementarità con l'assistenza macrofinanziaria.
(35)Il presente regolamento dovrebbe stabilire una dotazione finanziaria indicativa per lo strumento. Ai fini del presente regolamento i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %.
(36)In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato che è necessaria una maggiore flessibilità del quadro finanziario pluriennale e dei programmi di spesa dell'Unione. A tal fine, e in linea con gli obiettivi del presente regolamento, il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione individuate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo una sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.
(37)Il regolamento (UE, Euratom) .../... 36 del Consiglio (regolamento QFP) consente di mobilitare i necessari stanziamenti nel bilancio dell'Unione al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale per onorare le passività debitorie dell'Unione relative ai prestiti all'Ucraina. Ciò consente di autorizzare a livello finanziario conformemente al presente regolamento l'assistenza finanziaria all'Ucraina sotto forma di prestiti a norma dell'articolo 223, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 37 .
(38)In considerazione della copertura di bilancio a norma del regolamento (UE, Euratom) .../... (regolamento QFP), è opportuno non ridurre l'importo massimo delle passività finanziarie aggregate dell'Unione a copertura delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti a norma del presente regolamento dell'importo dell'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti concessi all'Ucraina a norma del presente regolamento. È inoltre opportuno non prevedere copertura e, in deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non fissare un tasso di copertura per i prestiti all'Ucraina nell'ambito dello strumento.
(39)Per quanto riguarda il sostegno dell'Unione all'Ucraina, nelle forme diverse dai prestiti, il presente regolamento dovrebbe essere finanziato dalla (riserva per l'Ucraina), di cui al regolamento (UE, Euratom) 20XX/XXX del Consiglio* [regolamento QFP] per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Gli stanziamenti di impegno e i corrispondenti stanziamenti di pagamento provenienti dalla (riserva per l'Ucraina) dovrebbero essere mobilitati annualmente attraverso la procedura di bilancio. Dovrebbe inoltre essere possibile utilizzare gli stanziamenti mobilitati ai fini del presente regolamento nell'ambito della riserva di cui all'articolo 6 del regolamento [(UE, Euratom) 20XX/XXX * del Consiglio [regolamento QFP] per fornire sostegno all'Ucraina a norma del regolamento (Euratom) [...] (INSC-D).
(40)Nell'ambito delle misure restrittive adottate dall'Unione sulla base dell'articolo 29 TUE e dell'articolo 215, paragrafo 2, TFUE, nessun fondo e nessuna risorsa economica possono essere messi a disposizione, direttamente o indirettamente, di persone giuridiche, entità od organismi designati o a loro vantaggio. Tali persone giuridiche, entità od organismi, nonché le persone giuridiche, le entità o gli organismi da essi detenuti o controllati, non dovrebbero pertanto essere sostenuti dallo strumento.
(41)In un contesto globale in cui l'Unione si trova ad affrontare un'elevata concorrenza geopolitica e geoeconomica caratterizzata da sfide globali - dai cambiamenti climatici e dalla perdita di biodiversità alle tensioni legate alla scarsità di risorse, alle dipendenze tecnologiche, alla continua pressione migratoria o alle perturbazioni economiche e commerciali, cui si aggiungono minacce alla sicurezza e fragilità - l'azione esterna deve reagire costantemente e rapidamente alle esigenze emergenti e agire per far progredire le priorità strategiche al fine di perseguire in modo efficace le priorità dell'Unione e dei partner. Rifacendosi all'esperienza maturata nel quadro del Fondo europeo di sviluppo e del regolamento (UE) 2021/947, per migliorare la capacità dell'Unione di reagire alle esigenze impreviste e adeguare i suoi partenariati alle priorità emergenti si dovrebbe lasciare un importo non assegnato come riserva per le sfide e le priorità emergenti. Tale importo andrebbe mobilitato in linea con le procedure stabilite dal presente regolamento.
(42)Il contesto generale delle azioni dovrebbe essere la ricerca di un ordine mondiale basato sulle regole e sui valori, con il multilateralismo come principio fondamentale e le Nazioni Unite (ONU) al centro. L'Agenda 2030, insieme all'accordo di Parigi adottato nell'ambito della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici 38 ("accordo di Parigi"), al quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità 39 , al programma d'azione di Addis Abeba della terza Conferenza internazionale sul finanziamento dello sviluppo 40 e al Patto per il futuro 41 , rappresenta la risposta della comunità internazionale alle sfide e alle tendenze globali in materia di sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe prestare particolare attenzione alle interconnessioni tra gli obiettivi di sviluppo sostenibile e alle azioni integrate che possano produrre effetti positivi collaterali e soddisfare più obiettivi in modo coerente.
(43)Lo strumento dovrebbe sostenere l'attuazione dell'accordo di partenariato di Samoa tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e i membri dell'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, dall'altra 42 , firmato a Samoa il 15 novembre 2023 e applicato in via provvisoria a decorrere dal 1º gennaio 2024. Lo strumento dovrebbe inoltre sostenere il proseguimento della cooperazione consolidata tra l'Unione e queste regioni specifiche, ad esempio con l'Unione africana, in linea con la visione comune UE-UA per il 2030.
(44)L'Unione dovrebbe assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo, come previsto dall'articolo 208 TFUE. Dovrebbe tener conto degli obiettivi della cooperazione allo sviluppo nelle proprie politiche che possono avere incidenze sui paesi e territori in via di sviluppo. Garantire la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile impone di considerare l'impatto di tutte le politiche dell'Unione sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.
(45)Conformemente ai suoi impegni internazionali, l'Unione dovrebbe applicare i principi di efficacia dello sviluppo, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi e territori in via di sviluppo, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. A tale riguardo, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero massimizzare il valore aggiunto della loro assistenza collettiva ai paesi e alle regioni partner. L'attuazione dello strumento dovrebbe essere guidata dai risultati attesi, ovvero le realizzazioni, gli esiti e il loro impatto.
(46)L'Unione dovrebbe promuovere una stretta consultazione delle autorità locali e della società civile e sostenerne la partecipazione in termini di contributo allo sviluppo sostenibile e all'attuazione degli obiettivi di sviluppo sostenibile a livello locale. L'Unione dovrebbe inoltre sostenere un contesto favorevole alla società civile, in modo da consentire alle sue organizzazioni di svolgere efficacemente il loro lavoro. Lo strumento dovrebbe garantire il sostegno dell'Unione alle organizzazioni della società civile e alle autorità locali al fine di perseguire i valori, gli interessi e gli obiettivi dell'Unione. Le organizzazioni della società civile e le autorità locali dovrebbero essere debitamente consultate e avere un accesso tempestivo alle informazioni pertinenti che consentano loro di poter agire adeguatamente.
(47)L'attuazione dello strumento dovrebbe essere guidata dai principi della parità di genere, dell'emancipazione di donne e ragazze, della prevenzione e lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e dovrebbe mirare a tutelare e promuovere i diritti delle donne in linea con la tabella di marcia per i diritti delle donne 43 , la strategia europea per la parità di genere 44 , i piani di azione dell'UE sulla parità di genere e le pertinenti conclusioni del Consiglio e convenzioni internazionali, compresa la convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne 45 . Il rafforzamento della parità di genere e dell'emancipazione femminile nell'azione esterna dell'Unione e l'intensificazione degli sforzi per raggiungere gli standard minimi di prestazione indicati nei piani d'azione dell'UE sulla parità di genere dovrebbero portare a un approccio trasformativo in materia di genere e attento a tale dimensione in tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione e della cooperazione internazionale. La parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze dovrebbero essere integrate nello strumento ed essere adeguatamente attuate in tutte le azioni.
(48)Lo strumento dovrebbe sostenere i bambini e i giovani in quanto attori chiave del cambiamento, prestando particolare attenzione alle loro esigenze e alla loro emancipazione. Dovrebbe cercare di prevenire e combattere la discriminazione basata sull'età, l'origine etnica, la religione e le convinzioni personali, la disabilità o l'orientamento sessuale. Dovrebbe promuovere i diritti delle persone con disabilità, conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità 46 .
(49)Nella consapevolezza che la triplice crisi planetaria (cambiamenti climatici, perdita di biodiversità e inquinamento) si è acuita nell'ultimo decennio e che non può essere risolta dalla sola Unione, lo strumento dovrebbe svolgere un ruolo essenziale per conseguire gli obiettivi climatici e ambientali concordati a livello multilaterale attraverso il sostegno alla cooperazione internazionale. Al riguardo, l'Unione dovrebbe sostenere i paesi più vulnerabili, in particolare i piccoli Stati insulari in via di sviluppo e i paesi meno sviluppati.
(50)Alla luce dell'importanza della lotta ai cambiamenti climatici, conformemente agli impegni assunti dall'Unione per attuare l'accordo di Parigi e il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità e conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile, lo strumento dovrebbe contribuire all'integrazione dell'azione per il clima nelle politiche dell'Unione. Le azioni pertinenti dovrebbero essere individuate nel corso dell'attuazione dello strumento, mentre il contributo complessivo dello strumento dovrebbe essere oggetto di opportuni processi di sorveglianza, valutazione e riesame. Lo strumento dovrebbe contribuire ad arrestare e invertire il processo di perdita della biodiversità sulla base delle interconnessioni tra gli obiettivi in materia di clima e biodiversità.
(51)L'azione dell'Unione nel settore dei cambiamenti climatici e della biodiversità dovrebbe sostenere una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, resiliente ai cambiamenti climatici, efficiente sotto il profilo delle risorse e circolare. Dovrebbe in particolare contribuire al rispetto e all'attuazione dell'accordo di Parigi, della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, della convenzione delle Nazioni Unite sulla diversità biologica, della convenzione delle Nazioni Unite sulla lotta contro la desertificazione e dell'accordo relativo alla conservazione e all'uso sostenibile della biodiversità marina nelle zone non soggette a giurisdizione nazionale. In particolare, i finanziamenti assegnati nel contesto dello strumento dovrebbero essere coerenti con l'obiettivo a lungo termine dell'accordo di Parigi di mantenere l'aumento della temperatura media mondiale ben al di sotto di 2 °C rispetto ai livelli preindustriali e di proseguire gli sforzi per limitare l'aumento della temperatura a 1,5 C, e sostenere tale obiettivo. Lo strumento dovrebbe essere coerente con l'obiettivo di aumentare la capacità di adattamento agli effetti negativi dei cambiamenti climatici, ridurre la vulnerabilità, promuovere la resilienza ai cambiamenti climatici e allinearsi agli obiettivi del quadro globale di Kunming‑Montreal per la biodiversità. In linea con il patto europeo per gli oceani 47 , lo strumento dovrebbe promuovere la conservazione degli oceani e rafforzare una governance internazionale degli oceani basata su regole. Particolare attenzione dovrebbe essere prestata alle azioni che producono effetti positivi collaterali e soddisfano più obiettivi, anche in materia di clima, biodiversità e ambiente.
(52)L'articolo 33, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 prevede che i programmi e le attività, laddove possibile e opportuno, siano attuati senza arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, come previsto all'articolo 9 del regolamento (UE) 2020/852 48 (principio "non arrecare un danno significativo"). Per garantire un'attuazione coerente di tale principio in tutto il bilancio, lo strumento dovrebbe applicarlo conformemente alle norme comuni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance] e seguendo gli orientamenti tecnici unici (orientamenti sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo").
(53)Lo strumento dovrebbe promuovere la cooperazione digitale con i paesi partner e la loro transizione digitale, conformemente alla strategia digitale internazionale per l'Unione europea 49 e alla bussola per la competitività 50 .
(54)Conformemente all'articolo 210 TFUE, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero rafforzare il loro impatto collettivo unendo nel modo più ampio possibile le rispettive risorse e capacità.
(55)Le politiche di cooperazione internazionale dell'Unione e degli Stati membri dovrebbero essere fondate sull'approccio Team Europa 51 , in modo da integrarsi e rafforzarsi a vicenda per migliorare l'efficacia, l'effetto e il valore aggiunto della loro assistenza collettiva.
(56)L'Unione, i suoi Stati membri, le agenzie esecutive e le istituzioni finanziarie degli Stati membri, comprese le istituzioni di finanziamento allo sviluppo e le agenzie di credito all'esportazione degli Stati membri, la Banca europea per gli investimenti (BEI) e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) dovrebbero cercare di sostenere i paesi partner e gli interessi strategici dell'Unione al di fuori dell'Unione attraverso azioni individuate e attuate congiuntamente. Questo approccio dovrebbe essere inclusivo e aperto ai partner e ai portatori di interessi che condividono gli stessi principi, allo scopo di mettere in comune le risorse e contribuire insieme al conseguimento di obiettivi comuni, anche attraverso il ricorso alla garanzia di bilancio e al finanziamento misto.
(57)L'Unione dovrebbe favorire un impegno costruttivo in relazione a tutti gli aspetti della migrazione e degli sfollamenti forzati, adoperandosi per garantire che la migrazione avvenga in modo sicuro e ben regolamentato e che sia fornito sostegno alle persone costrette a sfollare e alle comunità di accoglienza. È essenziale intensificare ulteriormente la collaborazione con i paesi partner in materia di migrazione, nel rispetto delle competenze degli Stati membri, cogliendo tutti i vantaggi di una migrazione ordinata, sicura, regolare e responsabile e affrontando con efficacia il fenomeno della migrazione irregolare. Tale collaborazione dovrebbe contribuire a mitigare l'impatto degli sfollamenti forzati, a garantire l'accesso alla protezione internazionale, ad affrontare le cause profonde della migrazione irregolare, a rafforzare la gestione delle frontiere e a proseguire gli sforzi nella prevenzione della migrazione irregolare, a contrastare la tratta degli esseri umani e il traffico di migranti, nonché a lavorare, ove necessario, per favorire rimpatri, riammissioni e reinserimenti dignitosi e sostenibili, sulla base della responsabilità reciproca e del pieno rispetto degli obblighi umanitari e in materia di diritti umani a norma del diritto internazionale e dell'Unione, come pure intrattenendo un dialogo con le diaspore e sostenendo i percorsi della migrazione legale. Pertanto, una collaborazione efficace dei paesi partner con l'Unione in questo campo dovrebbe essere parte integrante dello strumento. Una maggiore coerenza tra le politiche in materia di migrazione, asilo, rimpatrio e le politiche esterne è importante per garantire che l'assistenza esterna dell'Unione aiuti i paesi partner a gestire più efficacemente le migrazioni in una prospettiva di sviluppo sostenibile. Lo strumento dovrebbe contribuire a un approccio coordinato, olistico e strutturato alle migrazioni, massimizzando le sinergie e applicando il necessario effetto leva.
(58)Lo strumento dovrebbe consentire all'Unione, in cooperazione con gli Stati membri, di rispondere globalmente alle sfide, alle esigenze e alle opportunità connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati, in modo coerente e complementare rispetto alla politica in materia di migrazione e asilo dell'Unione. Le azioni connesse alla migrazione nell'ambito dello strumento dovrebbero contribuire all'efficace attuazione degli accordi e dei dialoghi dell'Unione in materia di migrazione con i paesi partner, incoraggiando la cooperazione basata su un approccio incentivante flessibile e sostenuta da un meccanismo di coordinamento a norma dello strumento. Il meccanismo di coordinamento dovrebbe consentire di affrontare le sfide attuali ed emergenti connesse alla migrazione e agli sfollamenti forzati nell'ambito dello strumento, utilizzando tutte le componenti appropriate mediante finanziamenti flessibili, nel rispetto delle dotazioni finanziarie e sulla base di una loro attuazione flessibile. Tali azioni dovrebbero essere attuate nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi la normativa internazionale in materia di diritti umani, il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei rifugiati, e delle competenze dell'Unione e nazionali.
(59)Nel quadro dello strumento, l'Unione dovrebbe trattare questioni relative ai diritti umani e alla governance democratica a tutti i livelli, anche attraverso missioni di osservazione elettorale, conformemente al piano d'azione dell'UE per i diritti umani e la democrazia 52 . Se del caso, l'assistenza dell'Unione in settori riguardanti la tutela dei diritti umani e dei valori e principi democratici e il sostegno agli attori della società civile dovrebbe essere indipendente dal consenso dei governi e delle autorità pubbliche dei paesi partner interessati. Poiché il rispetto della democrazia, dei diritti umani e dello Stato di diritto è essenziale per una sana gestione finanziaria e per l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 dovrebbe essere possibile sospendere l'assistenza in caso di deterioramento della democrazia, dei diritti umani o dello Stato di diritto nei paesi terzi.
(60)I fondi dello strumento dovrebbero essere utilizzati per finanziare azioni a favore della dimensione internazionale del programma Erasmus+, conformemente anche all'Unione delle competenze 53 . La programmazione pluriennale della dimensione internazionale di Erasmus+ nell'ambito dello strumento dovrebbe essere attuata conformemente alle procedure stabilite nel regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento Erasmus+] 54 .
(61)Lo strumento dovrebbe contribuire a favorire le relazioni culturali internazionali e a riconoscere il ruolo della cultura nella promozione dei valori dell'Unione.
(62)Allo strumento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, alla gestione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.
(63)I piani d'azione e le misure annuali o pluriennali di cui al presente regolamento dovrebbero costituire programmi di lavoro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I piani d'azione annuali o pluriennali dovrebbero consistere in una serie di misure raggruppate in un unico documento.
(64)Le norme in materia di stabilimento effettivo o nazionalità, o il tipo di partecipanti alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione, anche per quanto riguarda il controllo diretto e indiretto da parte di entità di un paese partner, nonché l'origine dei prodotti, possono prevedere restrizioni, comprese le restrizioni che sono nell'interesse strategico dell'Unione. Se del caso, tali restrizioni potrebbero ad esempio applicarsi ai fornitori ad alto rischio.
(65)Nel rispetto del principio secondo cui il bilancio dell'Unione è stabilito annualmente, a causa della volatilità esterna occorre mantenere le flessibilità già previste dal regolamento (UE) 2021/947 per i riporti. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, al fine di garantire un utilizzo efficiente dei fondi dell'Unione sia per i cittadini che per i paesi partner dell'Unione, massimizzando in tal modo i fondi dell'Unione disponibili per i suoi interventi di azione esterna, i riporti dello strumento dovrebbero essere disponibili per essere riutilizzati nell'ambito dello strumento. In deroga all'articolo 212, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari istituiti da programmi di azione esterna nel presente quadro finanziario pluriennale o in precedenti quadri finanziari pluriennali dovrebbero essere disponibili per essere riutilizzati nell'ambito dello strumento. In tal modo saranno rese disponibili le risorse necessarie per finanziare il fabbisogno supplementare più urgente nel quadro delle relazioni esterne dell'UE.
(66)Per aumentare le risorse disponibili per lo strumento mediante l'assegnazione delle eccedenze relative al Fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile (EFSD) istituito dal regolamento (UE) 2017/1601 55 , al Fondo europeo per lo sviluppo sostenibile Plus (EFSD+) istituito dal regolamento (UE) 2021/947, alla garanzia per l'Ucraina istituita dal regolamento (UE) 2024/792, all'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti istituita a norma dei regolamenti (UE) 2024/1449 e (UE) 2025/535, nonché alla garanzia di bilancio e all'assistenza finanziaria nell'ambito del presente strumento, sono necessarie deroghe all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e all'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947. In tal modo saranno rese disponibili le risorse necessarie per finanziare il fabbisogno supplementare più urgente nel quadro delle relazioni esterne dell'UE.
(67)Per garantire flessibilità, l'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 non dovrebbe applicarsi alle azioni pluriennali nell'ambito dello strumento.
(68)Le tipologie di finanziamento e i metodi di esecuzione a norma del presente regolamento dovrebbero essere scelti in base alla rispettiva capacità di conseguire gli obiettivi specifici delle azioni e di produrre risultati, tenuto conto, in particolare, dei costi dei controlli, degli oneri amministrativi e del rischio previsto di inottemperanza. Al momento di operare tali scelte, dovrebbe essere preso in considerazione anche il ricorso a importi forfettari, costi unitari e tassi forfettari, nonché ai finanziamenti non collegati ai costi dell'operazione in questione di cui all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. L'Unione dovrebbe poter affidare compiti di esecuzione del bilancio a norma dell'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto viii), del regolamento (UE) 2024/2509 all'Istituto dell'Unione per gli studi sulla sicurezza e all'Accademia europea per la sicurezza e la difesa ai fini dell'attuazione di azioni nell'ambito dello strumento.
(69)In deroga all'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, l'Unione dovrebbe poter fornire sostegno sotto forma di sovvenzioni in modo flessibile e tempestivo senza la necessità di pubblicare un invito a presentare proposte, ad esempio in condizioni difficili e in situazioni di urgenza e di crisi, per sostenere i difensori dei diritti umani e altri attori della società civile. Alle condizioni di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le sovvenzioni finanziate dallo strumento potrebbero essere erogate anche alle organizzazioni della società civile e ad altre entità non dotate di personalità giuridica ai sensi del diritto nazionale applicabile.
(70)Fatto salvo il ricorso a procedure competitive ove opportuno a norma dell'articolo 192, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, potrebbero essere erogate sovvenzioni a entità di diritto privato di uno Stato membro senza pubblicare un invito a presentare proposte se il progetto in questione è nell'interesse strategico dell'Unione e sostiene gli obiettivi dello strumento. Tale attribuzione diretta potrebbe essere giustificata, ad esempio, per consentire investimenti o finanziare studi di fattibilità in settori strategici quali le materie prime critiche, la resilienza ai cambiamenti climatici o le infrastrutture digitali e di altro tipo, in particolare nell'ambito di pacchetti integrati, al fine di rafforzare l'autonomia strategica dell'Unione. Conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tale attribuzione dovrebbe rispettare i principi generali applicabili alle sovvenzioni ed essere debitamente giustificata nella decisione di attribuzione.
(71)In linea con l'approccio Team Europa, le azioni in gestione indiretta dovrebbero essere affidate di preferenza alla BEI, alla BERS o a un'organizzazione di uno Stato membro ai sensi del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
(72)Nell'ambito della gestione indiretta con i paesi partner o con gli organismi da essi designati, nei casi in cui mantiene responsabilità a livello di gestione finanziaria a norma dell'articolo 157, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione, quando effettua pagamenti per conto delle amministrazioni aggiudicatrici direttamente ai destinatari, dovrebbe poter successivamente recuperare i relativi importi dovuti direttamente dai destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici. Analogamente, nei casi di gestione indiretta in cui i paesi partner o gli organismi da essi designati non sono o non sono più in grado di svolgere i compiti di esecuzione del bilancio loro affidati, la Commissione dovrebbe essere in grado di sostituirli temporaneamente e agire in loro nome e per loro conto in regime di gestione indiretta.
(73)A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, le persone e le entità stabilite nei paesi e territori d'oltremare sono ammesse a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità dello strumento e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare è connesso. Al fine di rafforzare l'efficacia e l'impatto dell'azione dell'Unione è opportuno incoraggiare la collaborazione nei settori d'interesse comune tra i paesi e le regioni partner e i paesi e territori d'oltremare, nonché le regioni ultraperiferiche dell'Unione ai sensi dell'articolo 349 TFUE.
(74)Lo strumento dovrebbe consentire l'erogazione di sostegno sotto forma di garanzie di bilancio e assistenza finanziaria. Le dotazioni e le passività derivanti da tali operazioni e dall'assistenza finanziaria dovrebbero essere finanziate dagli stanziamenti previsti dallo strumento.
(75)A fini di coerenza, la garanzia di bilancio e gli strumenti finanziari nell'ambito dello strumento, anche laddove combinati con il sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, nonché l'assistenza finanziaria dovrebbero essere attuati conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e alle modalità, termini e condizioni tecniche stabilite dalla Commissione ai fini della sua applicazione.
(76)Dopo l'EFSD per il periodo 2017-2020 e l'EFSD+ per il periodo 2021-2027, quello attuale è il terzo quadro finanziario pluriennale che prevede l'utilizzo di una garanzia di bilancio per sostenere le azioni esterne. La garanzia di bilancio è diventata uno strumento standard nel pacchetto di strumenti finanziari dell'Unione e le sue principali norme e procedure sono sancite dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Il presente regolamento prevede solo disposizioni specifiche applicabili alle garanzie di bilancio nell'ambito dello strumento. D'altro canto, riconoscendo che gli investimenti mobilitati dall'Unione nei paesi partner possono richiedere un uso flessibile e una combinazione delle varie forme di finanziamento dell'Unione disponibili nell'ambito dello strumento, non è previsto alcun trattamento particolare delle operazioni di finanziamento misto e della garanzia di bilancio nell'ambito di un fondo specifico, quali l'EFSD o l'EFSD+.
(77)Per garantire prevedibilità e flessibilità, è necessario fissare un importo massimo della garanzia di bilancio e un importo massimo delle passività finanziarie aggregate dell'Unione a copertura della garanzia di bilancio e dell'assistenza finanziaria sotto forma di prestiti nell'ambito dello strumento.
(78)Conformemente all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il presente regolamento dovrebbe prevedere la revisione dei tassi di copertura. Dovrebbe pertanto essere possibile modificare i tassi di copertura nel corso del quadro finanziario pluriennale a seguito di un riesame periodico, che dovrebbe basarsi sul quadro di gestione dei rischi della Commissione tenendo conto del principio della sana gestione finanziaria.
(79)Per conformarsi ai requisiti del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il presente regolamento dovrebbe stabilire la possibilità per terzi e paesi partner di contribuire alla garanzia di bilancio.
(80)La garanzia di bilancio autorizzata a norma del presente regolamento dovrebbe poter fungere da strumento di attuazione orizzontale anche per la decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio e il regolamento (Euratom).../... [INSC-D], al fine di fornire sostegno nell'ambito di altri programmi dell'Unione conformemente agli obiettivi e ai criteri di ammissibilità stabiliti in tali programmi. A tal fine, la corrispondente copertura delle passività finanziarie dovrebbe provenire dalla dotazione finanziaria di tali altri programmi.
(81)Per assicurare la sana gestione finanziaria e la disciplina di bilancio e per limitare i pagamenti in sospeso, la copertura della garanzia di bilancio e dell'assistenza finanziaria non dovrebbe essere impegnata dopo la fine dell'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale e dovrebbe essere costituita entro la fine del terzo anno successivo alla fine del quadro finanziario pluriennale. Gli impegni di bilancio per tale copertura dovrebbero tenere conto dei progressi compiuti nella concessione della garanzia di bilancio e dell'assistenza finanziaria. La costituzione della copertura dovrebbe tenere conto dei progressi compiuti nell'approvazione e firma delle operazioni di finanziamento e di investimento e nell'erogazione dell'assistenza finanziaria.
(82)Al fine di promuovere la partecipazione di entità attuative e controparti ammissibili di paesi partner che beneficiano della garanzia di bilancio o degli strumenti finanziari, in deroga all'articolo 211, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il paese partner non dovrebbe essere tenuto a contribuire alla garanzia di bilancio o agli strumenti finanziari. Al fine di garantire la flessibilità, aumentare l'attrattiva per il settore privato e massimizzare l'impatto degli investimenti, è altresì opportuno prevedere una deroga all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), e all'articolo 211, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 per consentire di designare quali entità attuative e controparti ammissibili gli organismi di diritto privato che forniscono garanzie adeguate della loro capacità finanziaria e che non sono investiti di una missione di servizio pubblico né dell'attuazione di un partenariato pubblico-privato.
(83)I finanziamenti misti e le garanzie di bilancio svolgono un ruolo centrale nella strategia di investimento dell'Unione nei paesi partner. È pertanto opportuno istituire un comitato per gli investimenti di Europa globale al fine di fornire orientamenti strategici e operativi alla Commissione per la loro attuazione.
(84)È opportuno organizzare l'assistenza finanziaria nel quadro della strategia di finanziamento diversificata di cui all'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e ivi istituita quale metodo di finanziamento unico, che dovrebbe migliorare la liquidità dei titoli di debito dell'Unione e l'attrattiva ed efficacia in termini di costi dell'emissione di titoli dell'UE.
(85)La Commissione potrebbe fornire assistenza finanziaria ai paesi partner sotto forma di prestiti basati sulle politiche. Lo scopo primario di questo tipo di prestiti dovrebbe essere quello di sostenere i programmi di riforma dei paesi partner e di catalizzare gli investimenti. Essi dovrebbero contribuire a conseguire gli obiettivi politici nazionali e ad affrontare le sfide globali. Le condizioni applicabili ai prestiti basati sulle politiche dovrebbero, se del caso, essere allineate alle condizioni del sostegno di bilancio conformemente all'articolo 241, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Prima dell'approvazione di qualsiasi prestito dovrebbe essere effettuata un'analisi del debito. L'analisi ha lo scopo di valutare la capacità del paese di mantenere i suoi livelli di debito per tutta la durata del prestito.
(86)Al fine di modificare elementi non essenziali del presente regolamento, è opportuno delegare alla Commissione il potere di adottare atti conformemente all'articolo 290 TFUE riguardo alla modifica degli obiettivi specifici di cui all'allegato II, della percentuale di spesa in conformità dei criteri dell'aiuto pubblico allo sviluppo, degli importi massimi della garanzia di bilancio e dei tassi di copertura. È di particolare importanza che durante i lavori preparatori la Commissione svolga adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016 56 . In particolare, al fine di garantire la parità di partecipazione alla preparazione degli atti delegati, il Parlamento europeo e il Consiglio ricevono tutti i documenti contemporaneamente agli esperti degli Stati membri, e i loro esperti hanno sistematicamente accesso alle riunioni dei gruppi di esperti della Commissione incaricati della preparazione di tali atti delegati.
(87)La cooperazione con i paesi partner contemplati dal pilastro Europa avviene nel contesto di relazioni privilegiate con l'Unione, anche, se del caso, attraverso la preparazione dei paesi candidati e potenziali candidati alla futura adesione. Tale cooperazione richiede la definizione di condizioni specifiche che tengano conto di queste relazioni estremamente ambiziose. A tal fine, per i paesi partner dell'allargamento e del vicinato orientale contemplati dal pilastro Europa, è opportuno stabilire norme specifiche relative ai rispettivi piani basati sulla performance da utilizzare quale base per la programmazione, conformemente all'elevato livello di ambizione delle relazioni reciproche tra i paesi partner e l'Unione. È opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione, al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione di tale impegno e per le modalità di esecuzione concepite per preparare la gestione dei fondi interni, quali i fondi strutturali, agricoli e di sviluppo rurale e per la cooperazione transfrontaliera, compresa, se del caso, la gestione indiretta da parte dei paesi partner. Tali competenze dovrebbero essere esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione 57 . Tali condizioni uniformi dovrebbero essere modificate se gli sviluppi lo rendono necessario.
(88)Nel contesto dell'assistenza fornita ai partner dell'allargamento e del vicinato orientale nell'ambito del pilastro Europa, la cooperazione dovrebbe fondarsi sugli insegnamenti tratti dalla gestione e dall'attuazione dell'assistenza in passato e dagli strumenti basati sulla performance, anche in relazione ai pertinenti piani basati sulla performance, alla condizionalità legata ai principi dello Stato di diritto e ai diritti umani, alla performance, alle strutture e ai sistemi di controllo da istituire in preparazione dell'adesione. Se del caso, ai paesi partner che attuano piani basati sulla performance può essere fornita assistenza finanziaria sotto forma di prestiti basati sulle politiche.
(89)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione dello strumento attraverso i relativi atti di esecuzione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011. La Commissione può adottare atti di esecuzione immediatamente applicabili qualora, in casi debitamente giustificati connessi a crisi o minacce immediate alla pace, alla democrazia, allo Stato di diritto, ai diritti umani o alle libertà fondamentali, motivi imperativi di urgenza lo richiedano.
(90)Lo strumento dovrebbe contribuire a rafforzare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione nell'ambito di un approccio Team Europa nei paesi partner. L'obiettivo dovrebbe essere quello di assicurare all'Unione, quale partner affidabile, una posizione commisurata alle dimensioni, alla portata e all'ambizione del suo impegno politico e degli investimenti da essa sostenuti. Ciò dovrebbe essere conseguito attraverso un'azione di comunicazione strategica incisiva e in linea con il regolamento (UE, Euratom) [XXX] [regolamento sulla performance] 58 .
(91)Lo strumento deve essere attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) [XXX] [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il tracciamento della spesa e il quadro di riferimento della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la rendicontazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.
(92)I riferimenti agli strumenti di assistenza esterna dell'Unione di cui all'articolo 9 della decisione 2010/427/UE, che sono i predecessori dello strumento istituito dal presente regolamento, dovrebbero essere letti come riferimenti al presente regolamento. La Commissione dovrebbe assicurare che il presente regolamento sia attuato nel pieno rispetto del ruolo del servizio europeo per l'azione esterna quale previsto dalla decisione.
(93)In conformità dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 59 del Parlamento europeo e del Consiglio e dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 60 , (Euratom, CE) n. 2185/96 61 del Consiglio e (UE) 2017/1939 62 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939, la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 63 . In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti europea e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.
(94)Lo strumento sostituisce i programmi istituiti dai regolamenti (UE) 2021/947, (UE) 2021/1529, (UE) 2024/792, (UE) 2024/1449 e (UE) 2025/535,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Titolo I – Disposizioni generali
Articolo 1 – Oggetto
Il presente regolamento istituisce Europa globale (lo "strumento").
Esso stabilisce gli obiettivi dello strumento, il bilancio per il periodo compreso tra il 2028 e il 2034, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.
Articolo 2 – Definizioni
Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
(1)"programma indicativo nazionale": un programma indicativo che riguardi un solo paese partner;
(2)"programma indicativo multinazionale": un programma indicativo che riguardi più di un paese partner;
(3)"programma indicativo regionale": un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese partner all'interno della stessa area geografica, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;
(4)"programma indicativo transregionale": un programma indicativo multinazionale che riguardi più di un paese partner in aree geografiche diverse, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1;
(5)"paese in via di adesione": un paese firmatario di un trattato di adesione all'Unione; ai fini del presente regolamento, i riferimenti ai paesi candidati e potenziali candidati comprendono anche i paesi in via di adesione;
(6)"paesi candidati e potenziali candidati": uno qualsiasi dei paesi seguenti: Repubblica di Albania, Bosnia-Erzegovina, Islanda, Kosovo 64 , Montenegro, Repubblica di Macedonia del Nord, Repubblica di Serbia, Repubblica di Turchia, Repubblica di Moldova, Ucraina, Georgia e qualsiasi altro paese cui sarà accordato in futuro lo status di paese candidato o potenziale candidato in virtù di una decisione del Consiglio europeo;
(7)"cooperazione transfrontaliera": la cooperazione tra: a) gli Stati membri e uno o più paesi partner lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe dell'Unione; b) due o più paesi candidati o potenziali candidati che rientrano nel pilastro Europa di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), del presente regolamento;
(8)"organizzazione della società civile": una vasta gamma di attori con ruoli e mandati molteplici, che possono variare nel tempo e fra istituzioni e paesi, tra cui tutte le strutture indipendenti non statali, non lucrative e non violente tramite le quali i cittadini si organizzano per perseguire obiettivi e ideali condivisi, siano essi politici, culturali, religiosi, ambientali, sociali o economici, e che operano a livello locale, nazionale, regionale o internazionale e che comprendono le organizzazioni urbane e rurali, formali e informali;
(9)"autorità locale": un'autorità come un'istituzione pubblica dotata di personalità giuridica, componente della struttura statale, al di sotto del livello di governo centrale, quali villaggi, comuni, distretti, contee, province o regioni, che è responsabile nei confronti dei cittadini e solitamente composta da un organo deliberativo o decisionale (come un consiglio o un'assemblea) e da un organo esecutivo (come un sindaco o altro funzionario esecutivo), che sono eletti direttamente o indirettamente o scelti a livello locale;
(10)"paese partner": qualsiasi paese o territorio non appartenente all'UE;
(11)"effettivamente stabilito in un paese o territorio": in riferimento a un soggetto giuridico, che ha la sede legale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nel paese o territorio in questione. Tuttavia, se il soggetto giuridico ha solo la sede legale in questo paese o territorio, la sua attività deve essere effettivamente e permanentemente collegata all'economia del paese o territorio in questione;
(12)"finanziata congiuntamente": in riferimento a un'azione, il cui costo totale è ripartito tra più soggetti e con risorse messe in comune in modo tale da non potere più individuare la fonte di finanziamento di una determinata attività svolta nell'ambito dell'azione.
(13)"paesi e territori in via di sviluppo": i beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo (APS) inseriti nell'elenco pubblicato dal comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico.
Articolo 3 – Ambito di applicazione e struttura
1. Lo strumento si articola nei seguenti pilastri:
(a)Europa;
(b)Medio Oriente, Nordafrica e Golfo,
(c)Africa subsahariana;
(d)Asia e Pacifico;
(e)Americhe e Caraibi;
(f)Mondo.
Le lettere da a) a e) del primo comma possono comprendere qualsiasi paese partner elencato nell'allegato I.
La lettera f) del primo comma può comprendere tutti i paesi partner e i paesi e territori d'oltremare collegati a uno Stato membro elencati nell'allegato II TFUE.
2. I pilastri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a e), prevedono:
(a)azioni programmabili attuate a livello nazionale, multinazionale, regionale e transregionale;
(b)azioni non programmabili attuate a livello nazionale, multinazionale, regionale e transregionale attraverso le componenti seguenti:
i) aiuto umanitario;
ii) assistenza macrofinanziaria;
iii) resilienza;
iv) competitività;
v) esigenze in materia di crisi, pace e politica estera.
3. Il pilastro di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), prevede:
(a)azioni programmabili attuate a livello mondiale;
(b)azioni non programmabili attuate a livello mondiale attraverso le componenti seguenti:
i) aiuto umanitario;
ii) resilienza;
iii) competitività; e
iv) esigenze in materia di crisi, pace e politica estera.
4. Le azioni contemplate dallo strumento sono attuate principalmente nell'ambito di uno o più pilastri di cui al paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a e).
Le azioni attuate nell'ambito del pilastro di cui al paragrafo 1, primo comma, lettera f), sostengono iniziative a livello mondiale e sono complementari alle azioni finanziate nell'ambito del paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a e).
Le azioni non programmabili sono complementari a quelle programmabili e sono concepite e attuate per consentire, se del caso, la continuità nell'ambito delle azioni programmabili.
5. Le azioni di aiuto umanitario finanziate dallo strumento sono attuate a norma del regolamento (CE) n. 1257/96.
Articolo 4 – Obiettivi dello strumento
1. Gli obiettivi generali dello strumento sono i seguenti:
(a)affermare e promuovere i valori e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione, a norma dell'articolo 3, paragrafo 5, e degli articoli 8 e 21 TUE;
(b)contribuire a promuovere il multilateralismo e un ordine internazionale basato su regole e a conseguire gli impegni e gli obiettivi internazionali concordati dall'Unione, in particolare gli obiettivi di sviluppo sostenibile, l'Agenda 2030, l'accordo di Parigi e il quadro globale di Kunming-Montreal per la biodiversità;
(c)promuovere partenariati reciprocamente vantaggiosi più solidi con i paesi partner, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile dei paesi partner e agli interessi strategici dell'Unione.
2. Gli obiettivi specifici dello strumento sono indicati nell'allegato II.
Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 al fine di modificare l'allegato II.
Articolo 5 – Congruità, coerenza, sinergie e complementarità
1. Nell'attuazione dello strumento vengono garantite la congruità, la coerenza, le sinergie e la complementarità con tutti i settori dell'azione esterna dell'Unione, ivi compresi altri strumenti di finanziamento esterno, e con altre politiche e altri programmi pertinenti dell'Unione.
L'Unione si adopera per assicurare la coerenza delle politiche per lo sviluppo sostenibile. A tal fine tiene conto dell'impatto di tutte le politiche interne ed esterne in materia di sviluppo sostenibile e promuove maggiori sinergie e complementarità, in particolare con la politica commerciale e gli investimenti, la cooperazione economica e altre forme di cooperazione settoriale.
2. Lo strumento può contribuire ad azioni istituite e attuate a norma del regolamento (UE) [XXX] [Fondo europeo per la competitività], del regolamento (UE) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [Orizzonte Europa] 65 , e del regolamento (UE) [XXX] [meccanismo per collegare l'Europa], se tali azioni sono in linea con l'articolo 4 del presente regolamento.
3. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente strumento. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se il contributo dell'Unione è fornito sulla base dei costi ammissibili, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.
Articolo 6 – Bilancio
1. La dotazione finanziaria indicativa totale per l'attuazione dello strumento per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034 è fissata a 200 309 000 000 EUR a prezzi correnti. Essa è composta dai seguenti importi indicativi:
(a)Europa: 43 174 000 000 EUR;
(b) Medio Oriente, Nordafrica e Golfo: 42 934 000 000 EUR;
(c)Africa subsahariana: 60 531 000 000 EUR;
(d)Asia e Pacifico: 17 050 000 000 EUR;
(e)Americhe e Caraibi: 9 144 000 000 EUR;
(f)Mondo: 12 668 000 000 EUR.
2. Tramite lo strumento saranno inoltre messe a disposizione risorse finanziarie per l'Ucraina, conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 20XX/XXX del Consiglio [regolamento QFP]*.
Il sostegno finanziario all'Ucraina sotto forma di prestito è disponibile tramite lo strumento per un importo massimo di 100 000 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034. L'importo complessivo delle erogazioni dei prestiti all'Ucraina tiene conto degli importi messi a disposizione a norma del primo comma e dell'importo di cui al terzo comma.
La somma delle risorse messe a disposizione a norma del primo e del secondo comma non supera 100 000 000 000 EUR per il periodo compreso tra il 1º gennaio 2028 e il 31 dicembre 2034.
Le risorse finanziarie di cui al primo comma possono essere usate, se del caso, per fornire sostegno a norma del regolamento (Euratom) [XXX] (INSC-D) al solo scopo di finanziare la spesa per l'Ucraina. All'utilizzo di tali fondi si applica il regolamento(Euratom) [XXX] (INSC-D).
3. La riserva per le sfide e le priorità emergenti, pari a 14 808 000 000 EUR, si aggiunge agli importi di cui al paragrafo 1 del presente articolo in conformità dell'articolo 7.
4. La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e le risorse finanziarie per l'Ucraina messe a disposizione conformemente all'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 20XX/XXX del Consiglio* [regolamento QFP] di cui al paragrafo 2 possono anche essere utilizzate per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione dello strumento, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, attività di informazione e comunicazione, compresi la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione nel settore dell'azione esterna, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, e per tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa, compreso il finanziamento delle spese salariali o di altre spese relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione dello strumento nella sede centrale e nelle delegazioni dell'Unione.
5. Almeno il 90 % della spesa nell'ambito dello strumento deve soddisfare i criteri per l'aiuto pubblico allo sviluppo (obiettivo APS), contribuendo in tal modo agli impegni collettivi in materia di APS, anche a favore dei paesi meno sviluppati. Se un paese partner perde l'ammissibilità all'APS durante il periodo di attuazione dello strumento, la spesa impegnata a favore di quel paese partner dopo la perdita di ammissibilità è esclusa dalla valutazione dell'obiettivo APS. La spesa di cui al paragrafo 2 del presente articolo è esclusa dalla valutazione dell'obiettivo APS.
6. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati per modificare la percentuale di cui al paragrafo 5.
7. Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi partner, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o in natura aggiuntivi per lo strumento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Articolo 7 – Riserva per le priorità e le sfide emergenti
1. L'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 3, viene utilizzato ove risulta più necessario e in casi debitamente giustificati, in particolare per:
(a)assicurare una risposta appropriata dell'Unione in circostanze impreviste;
(b)rispondere a nuove esigenze o sfide emergenti, come quelle ai confini dell'Unione o dei paesi limitrofi legate a crisi naturali o provocate dall'uomo, a situazioni di conflitto violento e di post-crisi o alla pressione migratoria e agli sfollamenti forzati;
(c)promuovere nuove iniziative o priorità dell'Unione o internazionali.
2. La Commissione informa dettagliatamente il Parlamento europeo e il Consiglio prima di mobilitare i fondi della riserva per le priorità e le sfide emergenti e, ove opportuno, tiene pienamente conto delle loro osservazioni sulla natura, gli obiettivi e gli importi finanziari previsti.
3. L'impiego di tali fondi è deciso secondo le procedure di cui agli articoli 17 e 19 del presente regolamento o secondo le procedure previste dal regolamento (CE) n. 1257/96.
Articolo 8 – Quadro strategico
1. Le politiche dell'Unione, quali delineate negli accordi di associazione, negli accordi di partenariato e di cooperazione, negli accordi multilaterali di cui l'Unione è parte e negli altri accordi che instaurano una relazione giuridicamente vincolante tra l'Unione e i paesi partner, come pure le conclusioni del Consiglio europeo, le conclusioni del Consiglio, le dichiarazioni dei vertici o le conclusioni delle riunioni con i paesi partner a livello di capi di Stato o di governo, o di ministri, le risoluzioni del Parlamento europeo, le comunicazioni della Commissione e le comunicazioni congiunte con l'alto rappresentante costituiscono il quadro strategico generale per l'attuazione dello strumento.
2. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio e, su iniziativa propria o di una delle altre due istituzioni, intrattiene con essi scambi di opinioni. Il Parlamento europeo può intrattenere periodici scambi di opinioni con la Commissione in merito ai propri programmi di assistenza.
Articolo 9 – Principi generali
1. L'Unione concentra i propri mezzi nei settori dove possono avere il massimo impatto trasformativo al fine di favorire lo sviluppo sostenibile e tutelare i propri interessi strategici.
2. L'Unione continua a impegnarsi in contesti caratterizzati da livelli estremamente elevati di fragilità, zone di conflitto e altre situazioni complesse.
In situazioni di crisi, post-crisi o estrema fragilità, è necessario tenere debito conto delle esigenze particolari della popolazione dei paesi o delle regioni partner interessati. Quando un paese o una regione partner sono direttamente coinvolti o colpiti da una situazione di crisi, post-crisi o estrema fragilità, si rivolge particolare attenzione al potenziamento del sostegno e del coordinamento tra tutti gli attori pertinenti per contribuire alla transizione da una situazione di emergenza a una di sviluppo sostenibile e di pace stabile, garantendo la congruità tra la cooperazione internazionale e gli aiuti umanitari conformemente all'approccio basato sul nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace.
3. L'Unione si adopera per promuovere, sviluppare e consolidare i principi di democrazia, il buon governo, lo Stato di diritto, il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali su cui si fonda, in particolare tramite il dialogo e la cooperazione con i paesi e le regioni partner e con la società civile, anche attraverso azioni nelle sedi multilaterali.
4. Le azioni nell'ambito del presente strumento devono applicare un approccio basato sui diritti umani nella loro totalità. Tale approccio deve essere improntato al principio di non lasciare indietro nessuno, all'uguaglianza e al rifiuto di qualsiasi tipo di discriminazione, anche nei confronti delle persone con disabilità.
5. Lo strumento promuove la parità di genere e l'emancipazione delle ragazze e delle donne e previene e combatte la violenza contro le donne e la violenza domestica. Presta altresì particolare attenzione ai diritti dei minori e alla protezione e all'emancipazione dei giovani.
6. Lo strumento è attuato in piena conformità con l'impegno dell'Unione a favore della promozione, della protezione e del rispetto dei diritti umani nella loro totalità e dell'attuazione piena ed effettiva della dichiarazione e della piattaforma d'azione di Pechino 66 della Conferenza internazionale sulla popolazione e lo sviluppo e degli esiti delle relative conferenze di revisione, e in tale contesto mantiene l'impegno a favore della salute sessuale e riproduttiva e dei relativi diritti. Lo strumento sostiene inoltre l'impegno dell'Unione a promuovere, proteggere e rispettare il diritto di ogni individuo ad avere pieno controllo sulle questioni riguardanti la propria sessualità e la propria salute sessuale e riproduttiva e a decidere in modo libero e responsabile al riguardo, senza discriminazioni, coercizioni o violenze. Sostiene altresì l'esigenza di garantire, in materia di salute sessuale e riproduttiva, l'accesso universale a servizi sanitari, a un'informazione e a un'educazione – compresa un'educazione sessuale esauriente – completi, di qualità e a prezzi abbordabili.
7. L'Unione sostiene, ove opportuno, l'attuazione della cooperazione e del dialogo bilaterali, regionali e multilaterali, degli accordi di associazione e commerciali e degli accordi di partenariato.
L'Unione promuove il multilateralismo e un approccio basato su regole per i beni pubblici e le sfide globali e coopera con gli Stati membri, i paesi partner, le organizzazioni internazionali e altri donatori.
Nelle relazioni con i paesi partner, si deve tener conto dei risultati ottenuti in precedenza in termini di attuazione degli impegni, degli accordi internazionali e delle relazioni contrattuali con l'Unione.
8. La cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri, da un lato, e i paesi partner, dall'altro, ha come fondamento e promuove i principi di efficacia dello sviluppo, ove opportuno, per tutte le modalità, vale a dire titolarità delle priorità di sviluppo da parte dei paesi partner, attenzione ai risultati, partenariati inclusivi per lo sviluppo, trasparenza e responsabilità reciproca. L'Unione promuove una mobilitazione e un uso efficaci ed efficienti delle risorse.
9. In linea con il principio del partenariato inclusivo, la Commissione assicura, ove opportuno, che i pertinenti portatori di interessi dei paesi partner, comprese le organizzazioni della società civile e le autorità locali, siano debitamente consultati e dispongano di un accesso tempestivo alle informazioni del caso che permetta loro di svolgere un ruolo significativo in sede di progettazione, attuazione e monitoraggio dei programmi e delle azioni nell'ambito dello strumento.
10. La Commissione scambia periodicamente informazioni con la società civile all'interno dell'Unione.
11. La Commissione garantisce altresì lo svolgimento di un dialogo rafforzato con il settore privato.
Articolo 10 – Integrazione di altre priorità
I programmi e le azioni attuati nell'ambito dello strumento integrano la lotta contro i cambiamenti climatici, la tutela dell'ambiente e la parità di genere, conformemente al regolamento (UE, Euratom) [XXX] [regolamento sulla performance]. Tali priorità sono prese in considerazione nella progettazione e nell'attuazione delle azioni nell'ambito dello strumento, al fine di creare effetti positivi collaterali e conseguire più obiettivi in modo coerente.
Articolo 11 – approccio Team Europa
1. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per coordinare strettamente le loro azioni al fine di evitare duplicazioni e migliorare la coerenza e la complementarità tra l'assistenza fornita nell'ambito del presente strumento e qualsiasi altra forma di assistenza offerta dagli Stati membri, dalle loro agenzie esecutive, dalle istituzioni di finanziamento allo sviluppo e dalle agenzie di credito all'esportazione, come pure dalla BEI e dalla BERS.
2. La Commissione e gli Stati membri si adoperano per garantire consultazioni tempestive e scambiarsi frequentemente informazioni nelle diverse fasi del ciclo di attuazione, al fine di individuare, discutere e attuare congiuntamente le azioni, anche in termini di informazione, comunicazione e visibilità.
3. La Commissione e gli Stati membri, mobilitandosi con un approccio Team Europa, devono ambire a collaborare con partner e portatori di interessi che condividono gli stessi principi, anche mettendo in comune le risorse, per contribuire insieme al conseguimento di obiettivi comuni.
Articolo 12 – Migrazione e sfollamenti forzati
1. L'Unione avvia un dialogo con i paesi partner sulla base di un approccio olistico nei confronti della migrazione, in particolare per prevenire la migrazione irregolare e gli sfollamenti forzati, comprese le loro cause profonde.
2. Questa strategia deve massimizzare le sinergie e creare partenariati a tutto tondo, prestando particolare attenzione ai paesi di origine, transito e partenza secondo un approccio che prende in considerazione l'intero tragitto senza soluzione di continuità. Deve combinare tutti gli strumenti appropriati e l'effetto leva necessario grazie a un approccio flessibile che preveda la possibilità di modificare, ove applicabile in questo contesto, l'assegnazione dei finanziamenti relativi alla migrazione, conformemente agli obiettivi e ai principi di programmazione dello strumento enunciati agli articoli 4 e14. Deve inoltre tenere conto dell'efficace cooperazione e dell'attuazione di accordi, intese e dialoghi dell'Unione in materia di migrazione. Le azioni in questione sono attuate nel pieno rispetto del diritto internazionale, compresi la normativa internazionale in materia di diritti umani e il diritto internazionale dei rifugiati, e delle competenze dell'Unione e nazionali.
3. Se i servizi della Commissione, in collaborazione con il SEAE, identificano gravi carenze in un paese partner, in particolare connesse all'obbligo di riammettere i propri cittadini dal territorio degli Stati membri, la Commissione può sospendere i pagamenti o l'attuazione di un programma. In nessun caso la sospensione incide sull'assistenza umanitaria.
4. Per valutare l'esistenza delle gravi carenze di cui al paragrafo 3, e previa consultazione del paese beneficiario, la Commissione si basa sulle valutazioni effettuate a norma dell'articolo 25 bis del regolamento (CE) n. 810/2009 67 e dell'articolo 8 del regolamento (UE) 2018/1806 68 , tenendo comunque conto delle relazioni complessive dell'Unione con il paese beneficiario interessato, anche nel settore della migrazione, nonché del principio di proporzionalità.
5. Se ritiene che i motivi che giustificano la misura adottata a norma del paragrafo 3 non siano più validi, la Commissione revoca la sospensione.
Titolo II – Attuazione dello strumento
Capo I – Disposizioni di programmazione generale
Articolo 13 – Strategia di programmazione generale
1. Le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), e all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), si basano sulla programmazione.
2. Conformemente all'articolo 8, i documenti di programmazione offrono un quadro coerente per la cooperazione tra l'Unione, i paesi o le regioni partner e altri partner, che sia in linea con la finalità generale e l'ambito di applicazione, gli obiettivi e i principi indicati nel presente regolamento.
Se del caso, la Commissione consulta altri donatori e attori, comprese le autorità locali, i rappresentanti della società civile e il settore privato.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito ai risultati delle consultazioni di cui al secondo comma.
3. Lo strumento contribuisce alle azioni stabilite a norma del regolamento (UE) [XXX] [Erasmus+]. A norma del presente regolamento viene redatto un documento unico di programmazione per la durata del quadro finanziario pluriennale. All'utilizzo di tali fondi si applica il regolamento (UE) [XXX] [Erasmus+].
Articolo 14 – Principi di programmazione geografica
1. La programmazione di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), si fonda sui seguenti principi:
(a)per quanto possibile, le azioni si basano su un dialogo tra l'Unione, gli Stati membri e i paesi partner interessati, comprese le autorità nazionali, regionali e locali, e con la partecipazione della società civile;
(b)la programmazione può prevedere attività di cooperazione finanziate da varie fonti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, e da altri programmi dell'Unione in conformità dei pertinenti atti normativi.
2. La programmazione a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettere da a) a e), fornisce un quadro specifico e su misura per la cooperazione basato, se del caso, sugli elementi seguenti:
(a)le priorità dei paesi e delle regioni partner, stabilite sulla base del dialogo di cui al paragrafo 1, tenendo conto anche della strategia e del piano nazionali o regionali;
(b)il partenariato con l'Unione, compresa la promozione degli interessi reciproci e delle priorità condivise, nonché il livello di ambizione degli obiettivi concordati;
(c)per i paesi candidati e potenziali candidati e i paesi partner della regione del vicinato orientale, i risultati ottenuti dal punto di vista delle riforme politiche, dello sviluppo economico e sociale e della convergenza verso l'acquis dell'UE;
(d)la capacità dei paesi e delle regioni partner di promuovere valori e principi condivisi e di sostenere le alleanze multilaterali e un sistema internazionale basato su regole, e il loro impegno in tal senso;
(e)il livello di sviluppo e di impegno dei paesi e delle regioni partner ad affrontare le cause della fragilità, della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati, comprese le loro cause profonde;
(f)la capacità dei paesi e delle regioni partner di mobilitare e utilizzare in modo efficace le risorse interne e di accedere alle risorse finanziarie di altri attori, compreso il settore privato;
(g)la capacità di assorbimento dei paesi e delle regioni partner e il potenziale impatto che i finanziamenti dell'Unione potrebbero avere su di essi.
Articolo 15 – Documenti di programmazione geografica
1. Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), lo strumento è attuato attraverso programmi indicativi pluriennali nazionali, multinazionali, regionali o transregionali.
2. I programmi indicativi pluriennali di cui al paragrafo 1 definiscono i settori prioritari selezionati per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici e, se del caso, le dotazioni finanziarie indicative e i metodi di attuazione.
3. I programmi indicativi pluriennali si basano su:
(a)una strategia nazionale o regionale accettata dalla Commissione quale base per il corrispondente programma indicativo pluriennale al momento dell'adozione dello stesso. Se del caso, per i paesi dell'allargamento e del vicinato orientale cui si applica l'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), il documento può consistere in un piano basato sulla performance, nel rispetto delle norme di attuazione fissate in conformità dell'articolo 31 del presente regolamento;
(b)un documento quadro che definisce la politica dell'Unione nei confronti del partner o dei partner interessati, comprendente un documento comune tra l'Unione e gli Stati membri;
(c)un documento comune tra l'Unione e il partner o i partner interessati che fissa le priorità condivise e gli impegni reciproci.
Articolo 16 – Documenti di programmazione globale
1. Per quanto riguarda le azioni di cui all'articolo 3, paragrafo 3, lettera a), lo strumento è attuato attraverso programmi indicativi pluriennali.
2. I programmi indicativi pluriennali di cui al paragrafo 1 definiscono la strategia dell'Unione, le priorità selezionate per il finanziamento dell'Unione, gli obiettivi specifici e le dotazioni finanziarie indicative.
Ove opportuno, essi indicano le risorse e le priorità d'intervento per la partecipazione a iniziative globali.
Articolo 17 – Adozione e modifica dei programmi indicativi pluriennali
1. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 15 e 16. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2. La procedura si applica anche ai riesami di cui al paragrafo 2 del presente articolo, che modificano in misura significativa il contenuto del programma indicativo pluriennale.
2. Se necessario, i programmi indicativi pluriennali possono essere riesaminati ad hoc ai fini di un'attuazione efficace, in particolare qualora vi siano modifiche sostanziali del quadro strategico di cui all'articolo 8, oppure a seguito di situazioni di crisi o post-crisi.
3. Per motivi imperativi d'urgenza debitamente giustificati, quali situazioni di crisi oppure minacce immediate per la pace, la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può modificare i programmi indicativi pluriennali di cui agli articoli 15 e 16 mediante atti di esecuzione immediatamente applicabili adottati secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 5.
Capo II – Piani d'azione, misure e principi di attuazione
Articolo – 18 Piani d'azione e misure
1. La Commissione adotta piani d'azione e misure annuali o pluriennali. Le misure possono assumere la forma di misure individuali, misure speciali, misure di sostegno o misure di assistenza straordinaria. I piani d'azione e le misure tengono conto del contesto specifico e precisano per ciascuna azione gli obiettivi perseguiti, i risultati attesi, le attività pertinenti, i metodi di attuazione, il bilancio e le eventuali spese di sostegno.
2. Le azioni finanziate con importi programmabili si basano su documenti di programmazione. I piani d'azione sono elaborati in modo inclusivo, trasparente e tempestivo.
3. Ove necessario, un'azione può essere adottata come misura individuale prima o dopo l'adozione dei piani d'azione. Le misure individuali finanziate con importi programmabili si basano su documenti di programmazione, salvo in casi debitamente giustificati.
4. In caso di esigenze o situazioni impreviste, e qualora non sia possibile ricorrere a fonti di finanziamento più appropriate, la Commissione può adottare misure speciali non previste nei documenti di programmazione.
5. La Commissione può adottare misure di assistenza straordinaria per azioni riguardanti le esigenze in materia di crisi, pace e politica estera.
Una misura di assistenza straordinaria ha una durata massima di 18 mesi, che può essere prorogata fino a sei mesi per due volte, fino a una durata totale massima di 30 mesi, nel caso di ostacoli oggettivi e imprevisti alla sua attuazione.
Nel caso di crisi e conflitti prolungati, la Commissione può adottare una seconda misura di assistenza straordinaria, la cui durata non può superare 18 mesi. In casi debitamente giustificati possono essere adottate ulteriori misure, se la continuità dell'azione dell'Unione è indispensabile e non può essere assicurata con altri mezzi.
6. Ove le spese di sostegno di cui all'articolo 6, paragrafo 4, non siano incluse nei piani d'azione o nelle misure di cui al presente articolo, la Commissione adotta eventualmente misure di sostegno.
Articolo 19 – Adozione di piani d'azione e misure
1. I piani d'adozione e le misure sono adottati mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
2. La procedura di cui al paragrafo 1, seconda frase, non si applica:
(a)ai piani d'azione e alle misure individuali per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 10 000 000 EUR;
(b)alle misure speciali e alle misure di sostegno per le quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 20 000 000 EUR;
(c)alle misure di assistenza straordinaria di cui all'articolo 18, paragrafo 5, e ai piani d'azione adottati per attuare azioni riguardanti le esigenze in materia di crisi, pace e politica estera per i quali il finanziamento dell'Unione non è superiore a 40 000 000 EUR;
(d)alle modifiche tecniche ai piani d'azione e alle misure, purché tali modifiche non incidano in modo sostanziale sugli obiettivi del piano d'azione o della misura in questione, ad esempio:
i) il cambiamento del metodo di attuazione;
ii) le riassegnazioni di fondi tra le azioni contemplate da un piano d'azione;
iii) gli aumenti del bilancio dei piani d'azione e delle misure non superiori al 20 % del bilancio;
(e)agli abbuoni di interessi o alle sovvenzioni per gli oneri finanziari concessi al paese partner beneficiario in relazione all'assistenza finanziaria, ove debitamente giustificati.
I piani d'azione e le misure, salvo le misure di assistenza straordinaria relative alle esigenze in materia di crisi, pace e politica estera, e le modifiche tecniche adottati ai sensi del presente paragrafo sono comunicati dalla Commissione al Parlamento europeo e agli Stati membri attraverso il comitato competente di cui all'articolo 32, paragrafo 1 entro un mese dalla loro adozione.
3. Prima di adottare o prorogare le misure di assistenza straordinaria di cui al paragrafo 2, primo comma, lettera c), la Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio della natura e degli obiettivi delle medesime e degli importi finanziari previsti. La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio prima di apportare modifiche sostanziali alle misure di assistenza straordinaria già adottate. Ai fini della coerenza dell'azione esterna dell'Unione, sia nella programmazione che nella successiva attuazione di tali misure, la Commissione tiene conto dell'orientamento politico al riguardo.
4. Ove richiesto da imperativi motivi d'urgenza debitamente giustificati, quali crisi – incluse le catastrofi naturali o provocate dall'uomo – o minacce immediate per la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani o le libertà fondamentali, la Commissione può adottare piani d'azione e misure, o modifiche di piani d'azione e misure vigenti, come atti di esecuzione immediatamente applicabili, secondo la procedura di cui all'articolo 32, paragrafo 5.
Articolo 20 – Norme di ammissibilità
1. Fatti salvi i paragrafi 10 e 11 del presente articolo, i partecipanti alle procedure di aggiudicazione degli appalti o di attribuzione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettere da b) a e), devono essere cittadini di, o effettivamente stabiliti in:
(a)uno Stato membro, un paese o territorio d'oltremare collegato a uno Stato membro ed elencato nell'allegato II TFUE o un membro dello Spazio economico europeo;
(b)un paese in via di adesione, un paese candidato o potenziale candidato;
(c)un paese o territorio in via di sviluppo che non è membro del G20;
(d)un paese partner della regione del vicinato meridionale di cui all'allegato I;
(e)qualsiasi altro paese partner, se beneficiario dell'azione finanziata nell'ambito del presente strumento;
(f)un paese per il quale la Commissione stabilisce l'accesso reciproco al finanziamento esterno;
(g)un paese membro dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico, in caso di contratti attuati in un paese meno sviluppato inserito nell'elenco dei beneficiari dell'aiuto pubblico allo sviluppo.
2. Fatti salvi i paragrafi 10 e 11 del presente articolo, i partecipanti alle procedure di aggiudicazione di appalti o di attribuzione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera a), devono essere cittadini di un paese o territorio di cui al paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), del presente articolo, o in un paese partner della regione del vicinato orientale di cui all'allegato I, o esservi effettivamente stabiliti.
3. Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, la partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti e di attribuzione di sovvenzioni e premi per le azioni finanziate a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, primo comma, lettera f), e dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera b), punto v), è aperta senza limitazioni.
4. Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, la procedura di aggiudicazione di appalti o di attribuzione di sovvenzioni e premi è aperta anche alle organizzazioni internazionali.
5. Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, tutti i prodotti finanziati nell'ambito dello strumento possono provenire da qualsiasi paese o territorio.
6. Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, le norme di ammissibilità di cui al presente articolo non si applicano alle persone fisiche che hanno un rapporto di lavoro dipendente, oppure un altro rapporto contrattuale con un contraente (o eventualmente un subappaltatore) ammissibile, né creano limitazioni basate sulla cittadinanza.
7. Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo, per le azioni attuate in regime di gestione diretta o indiretta dalle entità di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punti da ii) a ix), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, sono ammissibili, oltre ai paesi e territori ammissibili a norma del presente articolo, i paesi e i territori ammissibili conformemente alle norme di tali entità ai fini della partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti e attribuzione di sovvenzioni e premi. Oltre che dai paesi e territori ammissibili alle procedure di aggiudicazione di appalti o di attribuzione di sovvenzioni e di premi a norma del presente articolo, i prodotti devono provenire dai paesi e territori ammissibili conformemente alle norme di tali entità.
Fatto salvo il paragrafo 10 del presente articolo per le azioni attuate da entità non contemplate dal comma precedente, qualora tali azioni siano finanziate congiuntamente con terzi che non ne sono destinatari, i destinatari possono decidere che, oltre ai paesi e territori ammissibili a norma del presente articolo, sono ammissibili alla partecipazione alle procedure di aggiudicazione di appalti o attribuzione di sovvenzioni e premi i paesi e i territori ammissibili in base alle norme di tali terzi.
8. Se un terzo eroga finanziamenti a un fondo fiduciario istituito dalla Commissione o attraverso entrate con destinazione specifica esterna, si applicano le norme di ammissibilità dell'atto costitutivo del fondo fiduciario oppure, nel caso delle entrate con destinazione specifica esterne, dell'accordo con il terzo.
9. Fatti salvi i paragrafi 10 e 11, nel caso di azioni finanziate nell'ambito del presente strumento e da un altro programma dell'Unione, o da diversi pilastri del presente strumento, si applicano le norme di ammissibilità con eventuali restrizioni ed estensioni nell'ambito di uno qualsiasi di tali programmi o pilastri.
10. Le norme di ammissibilità di cui al presente articolo o il tipo di partecipanti alle procedure di aggiudicazione o di attribuzione, anche per quanto riguarda il loro controllo diretto e indiretto da parte di entità di un paese partner, possono essere oggetto di restrizioni qualora tali restrizioni siano richieste a causa della natura o degli obiettivi specifici dell'attività o dell'applicazione di misure restrittive dell'Unione, o qualora tali restrizioni siano necessarie per l'efficace attuazione dell'attività o siano nell'interesse strategico dell'Unione. Per motivi di sicurezza si applicano restrizioni di ammissibilità ai fornitori ad alto rischio.
Le norme di ammissibilità stabilite nel presente articolo possono essere limitate anche dalle misure di risposta dell'Unione adottate a norma del regolamento sulla protezione dell'Unione e dei suoi Stati membri dalla coercizione economica da parte di paesi terzi e del regolamento (UE) 2022/1031 del Parlamento europeo e del Consiglio 69 .
11. Le norme di ammissibilità stabilite al presente articolo possono essere estese in caso di urgenza o indisponibilità di partecipanti ammissibili sui mercati dei paesi o territori interessati, o in altri casi debitamente giustificati, qualora l'applicazione di tali norme renda impossibile o estremamente difficoltoso realizzare un'azione o qualora l'estensione sia nell'interesse strategico dell'Unione.
12. Per promuovere le capacità, i mercati e gli acquisti locali, laddove il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 preveda l'aggiudicazione in base a un'unica offerta, è data priorità agli operatori economici locali e regionali. In tutti gli altri casi la partecipazione di operatori economici locali e regionali è promossa in conformità delle pertinenti disposizioni di tale regolamento. Sono promossi i criteri di sostenibilità e dovuta diligenza.
Articolo 21 –Attività escluse
I finanziamenti dell'Unione nell'ambito dello strumento non sostengono azioni o misure che possano comportare la violazione dei diritti umani nei paesi partner.
Articolo 22 – Riporti, frazioni annue, rimborsi, entrate e recuperi provenienti da strumenti finanziari ed eccedenze provenienti dalla garanzia di bilancio
1. In deroga all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli stanziamenti di impegno e di pagamento non utilizzati nell'ambito del presente strumento sono riportati automaticamente e possono essere impegnati e utilizzati nell'ambito dello strumento per la linea di bilancio corrispondente di cui all'articolo 6, paragrafo 1, fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo. L'importo riportato è utilizzato per la prima volta durante l'esercizio successivo.
La Commissione informa il Parlamento europeo e il Consiglio in merito agli stanziamenti di impegno riportati, in conformità dell'articolo 12, paragrafo 6, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. Gli impegni di bilancio per azioni la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue, in conformità dell'articolo 112, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Alle azioni pluriennali di cui al primo comma del presente paragrafo non si applica l'articolo 114, paragrafo 2, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. La Commissione disimpegna automaticamente qualsiasi parte di un impegno di bilancio per un'azione che, al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello dell'impegno di bilancio, non sia stata utilizzata a fini di prefinanziamento o di pagamenti intermedi, o per la quale non sia stata presentata una dichiarazione certificata di spesa o una domanda di pagamento.
3. Se il regolamento entra in vigore dopo il 1º gennaio 2028: Dal 1º gennaio 2028, in deroga all'articolo 212, paragrafo 3, primo, secondo e quarto comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/792, le entrate, i rimborsi e i recuperi provenienti da strumenti finanziari per azioni esterne istituiti a norma degli atti di base adottati prima del 2021, a norma dei regolamenti (UE) 2021/1529, (UE) 2021/947 e (UE) 2024/792, e a norma del presente regolamento, possono essere utilizzati per fornire sostegno dell'Unione nel quadro del presente regolamento.
In deroga all'articolo 21, paragrafo 3, lettera f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2024/792, le risorse di cui al primo comma sono assegnate alla linea di bilancio originaria dello strumento e costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
4. Se il regolamento entra in vigore dopo il 1º gennaio 2028: Dal 1º gennaio 2028, conformemente all'articolo 14, paragrafo 3, della decisione (UE) 2022/1628 e in deroga all'articolo 31, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2021/947, qualsiasi eccedenza degli accantonamenti del fondo di garanzia per le azioni esterne istituito dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009 può essere utilizzata per fornire sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento.
Se il regolamento entra in vigore dopo il 1º gennaio 2028: Dal 1º gennaio 2028, in deroga all'articolo 216, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e fatti salvi l'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/792 e l'articolo 14, paragrafo 3, della decisione (UE) 2022/1628, qualsiasi eccedenza degli accantonamenti per le garanzie di bilancio e l'assistenza finanziaria istituite a norma dei regolamenti (UE) 2017/1601, (UE) 2021/947, (UE) 2024/792, (UE) 2024/1449, (UE) 2025/535 e del presente regolamento può essere usata per fornire sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento.
In deroga all'articolo 12, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2024/792, le risorse di cui al primo comma sono assegnate alla linea di bilancio originaria dello strumento e costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Capo III – Pacchetto di strumenti di attuazione
Articolo 23 – Attuazione e forme del finanziamento dell'UE
1. Lo strumento è attuato direttamente o indirettamente attraverso una delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, comprese quelle di cui alla lettera c), punto ix). La Commissione può inoltre affidare compiti di esecuzione del bilancio all'Istituto dell'Unione europea per gli studi sulla sicurezza e all'Accademia europea per la sicurezza e la difesa conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), punto viii), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
2. I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati attraverso le tipologie di finanziamento di cui al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, compresi i contributi ai fondi fiduciari istituiti dalla Commissione conformemente all'articolo 238 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, e quelle specificamente autorizzate nel presente strumento. La garanzia di bilancio, gli strumenti finanziari, anche laddove combinati con sovvenzioni o con altre forme di sostegno non rimborsabile in operazioni di finanziamento misto, e l'assistenza finanziaria nell'ambito dello strumento sono attuati conformemente al titolo X del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
3. Nel collaborare con organizzazioni della società civile e portatori di interessi dei paesi partner, ad esempio le autorità locali, la Commissione tiene conto delle loro specificità, compresi il contesto e le esigenze, al momento di definire le modalità di finanziamento, il tipo di contributo, la partecipazione, le modalità di valutazione e attribuzione e le disposizioni amministrative per la gestione delle sovvenzioni, allo scopo di raggiungere e rispondere al meglio al maggior numero di tali portatori di interessi. Sono incoraggiate modalità specifiche in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, quali gli accordi quadro relativi ai partenariati finanziari, il sostegno finanziario a terzi, le sovvenzioni attribuite senza invito a presentare proposte o le forme semplificate di finanziamento di cui all'articolo 125, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
4. In deroga all'articolo 198 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le sovvenzioni possono essere attribuite senza invito a presentare proposte nei seguenti casi:
(a)sovvenzioni di valore modesto a difensori dei diritti umani per finanziare azioni ed esigenze di protezione d'urgenza, anche mediante meccanismi di protezione dei difensori dei diritti umani a rischio, nonché a mediatori e altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella risoluzione dei conflitti, nella riconciliazione e nella costruzione della pace, eventualmente senza necessità di cofinanziamento;
(b)sovvenzioni, eventualmente senza necessità di cofinanziamento, per finanziare azioni nelle condizioni più difficili, se la pubblicazione di un invito a presentare proposte è inopportuna, anche in situazioni in cui vi è una grave mancanza di libertà fondamentali, per esempio in caso di violazione dei diritti umani, minacce alle istituzioni democratiche, escalation di una crisi o di un conflitto armato, in cui la sicurezza delle persone è particolarmente a rischio, o le organizzazioni e i difensori dei diritti umani, i mediatori e gli altri attori della società civile coinvolti in dialoghi legati a situazioni di crisi e conflitti armati, nella riconciliazione e nella costruzione della pace operano nelle condizioni più difficili; tali sovvenzioni non superano l'importo di 1 000 000 EUR e la loro durata massima è di 18 mesi, con possibilità di proroga di ulteriori 12 mesi in caso di ostacoli oggettivi e imprevisti all'esecuzione;
(c)sovvenzioni al Campus globale per i diritti umani;
(d)sovvenzioni di valore modesto a organizzazioni della società civile attribuite ricorrendo, per quanto possibile, a forme semplificate di finanziamento conformemente all'articolo 125 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509;
(e)ove necessario e debitamente giustificato nei piani d'azione e nelle misure di cui all'articolo 18, sovvenzioni a soggetti giuridici di diritto privato effettivamente stabiliti in uno Stato membro per agevolare gli investimenti nell'interesse strategico dell'Unione e sostenere gli obiettivi dello strumento.
5. Nei settori relativi alla protezione dei diritti umani e della democrazia e al sostegno agli attori della società civile, l'Unione può fornire assistenza indipendentemente dal consenso dei governi e di altre autorità pubbliche dei paesi partner interessati; tali azioni sostengono principalmente gli attori della società civile, tenendo conto delle forme e dei metodi di attuazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo.
6. Il sostegno di bilancio, anche tramite contratti intesi a valutare l'andamento delle riforme settoriali, si fonda sulla titolarità nazionale, la responsabilità reciproca e l'impegno dei paesi partner, tenuto conto dei loro risultati e progressi riguardo ai valori universali, alla democrazia, ai diritti umani e allo Stato di diritto, e mira a rafforzare i partenariati tra l'Unione e i paesi partner. Comprende il rafforzamento del dialogo politico, lo sviluppo delle capacità e una migliore governance e integra l'impegno dei partner a riscuotere di più e a spendere meglio al fine di sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, la creazione di posti di lavoro dignitosi, anche per i giovani, l'eliminazione della povertà e la riduzione delle disuguaglianze e di costruire e consolidare democrazie e società pacifiche. Il sostegno di bilancio contribuisce inoltre alla parità di genere.
Ogni decisione di concedere un sostegno di bilancio si basa su politiche di sostegno di bilancio approvate dall'Unione, su una chiara serie di criteri di ammissibilità e su un'attenta valutazione dei rischi e dei benefici.
Il sostegno di bilancio è differenziato in modo tale da rispondere meglio al contesto politico, economico, sociale e ambientale del paese partner, tenendo conto delle situazioni di fragilità.
Nel fornire sostegno di bilancio conformemente all'articolo 241 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione definisce chiaramente e controlla i criteri di condizionalità, per esempio i progressi compiuti nell'attuazione delle riforme e la trasparenza, e sostiene lo sviluppo del controllo parlamentare, le capacità di audit nazionali, la maggiore trasparenza e il più ampio accesso del pubblico alle informazioni.
L'erogazione del sostegno di bilancio dipende da una serie di indicatori che devono dimostrare progressi soddisfacenti nel raggiungimento degli obiettivi concordati con il paese partner.
6. Conformemente all'articolo 196, paragrafo 2, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in casi debitamente giustificati specificati nei piani d'azione e nelle misure di cui all'articolo 18, le attività sovvenzionate nell'ambito dello strumento e i costi sottostanti sostenuti nel 2028 possono essere considerati ammissibili a decorrere dal 1o gennaio 2028, anche se tali attività sono state realizzate e tali costi sono stati sostenuti prima della presentazione della domanda di sovvenzione.
7. L'attuazione di azioni in regime di gestione indiretta, anche attraverso strumenti finanziari, garanzie di bilancio e operazioni di finanziamento misto nell'ambito dello strumento, è affidata, ove possibile e in conformità dell'articolo 157, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, alla BEI, alla BERS o a un'organizzazione di uno Stato membro, eventualmente insieme ad altre forme di sostegno finanziario, sia da parte degli Stati membri che di terzi.
8. Le imposte, le tasse, i dazi e gli oneri imposti dai paesi partner e sostenuti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione a norma del presente regolamento possono essere ammissibili al finanziamento nell'ambito dello strumento, alle condizioni stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ad eccezione di quelli riguardanti specificamente il finanziamento dell'azione esterna.
9. Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni.
10. In caso di gestione indiretta con i paesi partner, gli organismi da essi designati o le organizzazioni o gli organismi dei paesi partner a livello regionale o mondiale, nella misura in cui mantiene responsabilità a livello di gestione finanziaria a norma dell'articolo 157, paragrafo 7, secondo comma, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la Commissione, se necessario e fatte salve le responsabilità delle amministrazioni aggiudicatrici, recupera gli importi dovuti dai destinatari delle amministrazioni aggiudicatrici a norma degli articoli da 101 a 106 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ad eccezione dell'articolo 101, paragrafi 7, 8 e 9, del medesimo regolamento, anche mediante una decisione che costituisce titolo esecutivo alle stesse condizioni di cui all'articolo 299 TFUE.
La convenzione di finanziamento contiene disposizioni a tal fine.
Se tale paese partner, l'organismo da esso designato o l'organizzazione o l'organismo del paese partner a livello regionale o globale non adempie ai suoi compiti di esecuzione del bilancio o agli obblighi, ai principi, agli obiettivi e alle norme che condizionano l'esercizio della gestione indiretta, la Commissione può adottare tutte le misure necessarie, anche prendendo temporaneamente o definitivamente il posto di quell'entità e agendo in nome e per conto di quest'ultima in regime di gestione indiretta. In tal caso, la Commissione può ottenere una compensazione finanziaria, a carico delle risorse assegnate al paese partner in questione, per l'onere amministrativo supplementare subito.
11. Si può procedere ad appalti congiunti con qualsiasi paese partner, ai sensi dell'articolo 168 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, finanziati a norma del presente regolamento.
12. La cooperazione tra l'Unione e i suoi partner può comprendere la partecipazione a strutture istituite per concertare la programmazione con altri donatori o per disciplinare l'attuazione di azioni, l'adesione a dichiarazioni comuni al fine di migliorare la visibilità del contributo dell'Unione e garantire un'esecuzione e un coordinamento efficaci del bilancio, nonché la conclusione di accordi di finanziamento con organizzazioni o organismi dei paesi partner a livello regionale o globale.
Articolo 24 – Garanzie di bilancio e assistenza finanziaria: importo massimo del sostegno, dei finanziamenti e dell'assunzione di prestiti dell'Unione
1. L'Unione può fornire un sostegno sotto forma di garanzia di bilancio fino a un importo massimo di 95 000 000 000 EUR a prezzi correnti. Gli importi dell'assistenza finanziaria attuata come assistenza macrofinanziaria sotto forma di prestiti e prestiti basati sulle politiche di cui all'articolo 23, paragrafo 2, e gli importi dei prestiti concessi a norma del regolamento (Euratom) [XXX] (regolamento INSC-D) riducono l'importo massimo della garanzia di bilancio.
2. Il tasso di copertura della garanzia di bilancio e dell'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 va dal 9 % al 50 %, a seconda della tipologia di operazione. Il tasso di copertura è del 9 % per l'assistenza finanziaria e per la garanzia di bilancio che copre i rischi sovrani associati alle operazioni di prestito.
3. Il sostegno dell'Unione all'Ucraina sotto forma di garanzia di bilancio e di assistenza finanziaria non è conteggiato ai fini dell'importo massimo di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
L'Unione può fornire all'Ucraina un sostegno sotto forma di garanzia di bilancio fino a un importo massimo di 48 000 000 000 EUR a prezzi correnti. Il tasso di copertura della garanzia di bilancio per le operazioni a sostegno dell'Ucraina è inizialmente fissato al 70 %.
Per i prestiti all'Ucraina non è costituita alcuna copertura e, in deroga all'articolo 214, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, non è fissato alcun tasso di copertura.
4. La Commissione riesamina ogni anno i tassi di copertura di cui ai paragrafi 2 e 3 conformemente alla valutazione di cui all'articolo 41, paragrafo 5, lettera g), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 e in linea con il quadro di gestione dei rischi della Commissione.
5. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all'articolo 30 per modificare i paragrafi 2 e 3 del presente articolo al fine di adeguare i tassi di copertura ivi fissati e aumentare gli importi massimi di cui ai paragrafi 1 e 3, rispettivamente fino a un massimo del 20 % e del 30 % di tali importi.
6. Fatto salvo l'articolo 6, paragrafo 7, gli Stati membri, i paesi partner e altri terzi possono versare contributi specifici alla garanzia di bilancio, agli strumenti finanziari o all'assistenza finanziaria a norma dell'articolo 211, paragrafo 2, e dell'articolo 221, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Da tali contributi risulta un importo supplementare a favore della garanzia di bilancio o dell'assistenza finanziaria.
7. Laddove siano erogati sotto forma di denaro contante, i contributi di cui al paragrafo 6 costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettere a), d) ed e), e dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
8. La garanzia di bilancio istituita a norma dei paragrafi 1 e 3 del presente articolo può essere utilizzata, nei limiti degli importi massimi di cui ai medesimi paragrafi, per fornire un sostegno a norma della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio e del regolamento (Euratom) [XXX] (INSC-D), conformemente agli obiettivi e ai criteri di ammissibilità stabiliti in tali programmi. A tal fine, la copertura deve provenire dalla dotazione finanziaria di tali altri programmi dell'Unione.
9. Gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), sono utilizzati per la copertura della garanzia di bilancio e dell'assistenza finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo. La copertura del sostegno dell'Unione all'Ucraina sotto forma di garanzia di bilancio di cui al paragrafo 3 è finanziata con le risorse finanziarie messe a disposizione a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 20XX/XXX * del Consiglio* [regolamento QFP] di cui all'articolo 6, paragrafo 2, anche quando la garanzia di bilancio è fornita per attività a norma del regolamento (Euratom) [XXX] (INSC-D).
10. La copertura di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo non deve essere impegnata dopo la fine dell'ultimo anno del quadro finanziario pluriennale.
11. Conformemente all'articolo 214, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, la dotazione di cui ai paragrafi 8 e 9 del presente articolo è costituita fino a tre anni dopo la fine del quadro finanziario pluriennale e tiene conto dei progressi compiuti nell'approvazione e firma delle operazioni di finanziamento e di investimento o nell'erogazione dell'assistenza finanziaria, come pure del profilo di rischio delle operazioni.
12. Alla Commissione è conferito il potere, a nome dell'Unione, di prendere in prestito i fondi necessari per attuare l'assistenza finanziaria fornita a norma del presente regolamento. La Commissione prende in prestito i fondi sui mercati dei capitali o da istituti finanziari, in conformità dell'articolo 224 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
Articolo 25 – Attuazione della garanzia di bilancio e degli strumenti finanziari
1. La garanzia di bilancio è utilizzata per garantire le operazioni sovrane, subsovrane e private delle controparti.
2. Qualora i paesi partner contribuiscano agli strumenti finanziari o alla garanzia di bilancio, anche le entità attuative o le controparti ammissibili dei paesi interessati possono essere entità attuative o controparti ammissibili. In deroga all'articolo 211, paragrafo 5, terzo comma, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, possono essere ammissibili anche le entità attuative o le controparti ammissibili dei paesi partner che beneficiano della garanzia di bilancio o degli strumenti finanziari.
3. In deroga all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), e all'articolo 211, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, quando gli strumenti finanziari o la garanzia di bilancio sono attuati in regime di gestione indiretta, sono ammissibili gli organismi che forniscono un'adeguata garanzia della loro capacità finanziaria e sono disciplinati dal diritto privato di uno Stato membro, di un paese partner che beneficia degli strumenti finanziari o della garanzia di bilancio o di un paese partner che ha contribuito agli strumenti finanziari o alla garanzia di bilancio.
4. La Commissione garantisce l'uso efficace, efficiente ed equo delle risorse disponibili tra le controparti e le entità attuative ammissibili, comprese le controparti di piccole e medie dimensioni, e al contempo promuove la cooperazione tra di esse tenendo debitamente conto delle loro capacità, del loro valore aggiunto e della loro esperienza.
5. Al fine di garantire la complementarità, la Commissione può chiedere alle controparti qualsiasi informazione pertinente sulle operazioni non coperte dalla garanzia di bilancio di cui all'articolo 24.
6. Un comitato per gli investimenti di Europa globale ("comitato per gli investimenti") fornisce alla Commissione orientamenti strategici e operativi per l'esecuzione della garanzia di bilancio di cui all'articolo 24 e delle operazioni di finanziamento misto. Il comitato per gli investimenti adotta il proprio regolamento interno. Il comitato per gli investimenti si riunisce almeno una volta l'anno e, se possibile, adotta pareri per consenso.
Il comitato per gli investimenti è composto da rappresentanti della Commissione e dell'alto rappresentante, di tutti gli Stati membri e della BEI. Il Parlamento europeo ha lo status di osservatore. I donatori, le entità attuative e le controparti ammissibili, i paesi partner, le organizzazioni regionali competenti e altri portatori di interessi possono ottenere, se del caso, lo status di osservatori. Il comitato per gli investimenti è copresieduto dalla Commissione e dall'alto rappresentante.
Articolo 26 – Attuazione dei prestiti basati sulle politiche
1. La Commissione adotta decisioni, mediante atti di esecuzione, che mettono a disposizione di un paese partner l'importo del prestito basato sulle politiche e stabiliscono il periodo di disponibilità del prestito, che non supera i tre anni dopo la fine del quadro finanziario pluriennale. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2. Se la decisione fa parte di un piano d'azione o di una misura, si applicano gli articoli 18 e 19.
2. Oltre agli elementi di cui all'articolo 223, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli accordi di prestito per i prestiti basati sulle politiche stabiliscono l'importo massimo del prestito, il periodo di disponibilità, la durata massima di ciascuna erogazione e i termini e le condizioni dettagliati del sostegno. Tali accordi possono includere anche l'importo del prefinanziamento e norme sulla liquidazione dei prefinanziamenti.
Articolo 27 – Partecipazione al capitale di istituzioni di finanziamento allo sviluppo
Gli importi di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), possono essere utilizzati per contribuire alla dotazione di capitale di istituzioni di finanziamento allo sviluppo europee e non europee.
Articolo 28 – Cooperazione transfrontaliera
1. La cooperazione transfrontaliera comprende la cooperazione lungo le frontiere esterne terrestri e marittime limitrofe, la cooperazione transnazionale su più ampi territori transnazionali o territori attorno a bacini marittimi e la cooperazione interregionale.
2. I pilastri di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), possono contribuire ai programmi di cooperazione transfrontaliera di cui al paragrafo 1 del presente articolo cofinanziati dal regolamento (UE, Euratom) [XXX] del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sui partenariati nazionali e regionali]. Per sostenere questi programmi può essere assegnato indicativamente fino al 3 % della dotazione finanziaria per il pilastro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a).
3. I contributi ai programmi di cooperazione transfrontaliera sono determinati e utilizzati a norma dell'articolo XX {Disposizioni per i sostegni da più fondi – programmi di cooperazione esterna transfrontaliera} del regolamento (UE, Euratom) [XXX] [regolamento sui partenariati nazionali e regionali].
Titolo III – Disposizioni finali
Articolo 29 – Estensione della portata geografica
1. In casi debitamente giustificati e laddove l'azione da attuare sia di natura mondiale, transregionale o regionale, la Commissione può decidere, nell'ambito dei programmi indicativi pluriennali, dei piani d'azione o delle misure pertinenti, di estendere la portata delle azioni a paesi e territori d'oltremare collegati a uno Stato membro elencati nell'allegato II TFUE, al fine di garantire la coerenza e l'efficacia dei finanziamenti dell'Unione o di promuovere la cooperazione regionale o transregionale.
2. La Commissione può prevedere una specifica assegnazione finanziaria per aiutare i paesi e le regioni partner a intensificare la cooperazione con le regioni ultraperiferiche limitrofe dell'Unione e con i paesi e territori d'oltremare collegati a uno Stato membro elencati nell'allegato II TFUE. A tal fine, lo strumento può contribuire, ove opportuno e sulla base della reciprocità e proporzionalità per quanto riguarda il livello di finanziamento della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio o del regolamento (UE, Euratom) [XXX][regolamento sui partenariati nazionali e regionali], ad azioni attuate da un paese o una regione partner o da qualsiasi altra entità ai sensi del presente regolamento, da un paese, un territorio o qualsiasi altra entità ai sensi della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, o da una regione ultraperiferica dell'Unione nel quadro dei programmi operativi congiunti, oppure a programmi o misure di cooperazione interregionale istituiti e attuati ai sensi del regolamento (UE, Euratom) [XXX][regolamento sui partenariati nazionali e regionali].
Articolo 30 – Esercizio della delega
1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. Il potere di adottare atti delegati per modificare l'articolo 6, paragrafo 5, l'articolo 24, paragrafi 1, 2 e 3, e l'allegato II è conferito alla Commissione per il periodo di validità del presente regolamento.
3. La delega di potere di cui al presente articolo può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio. La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.
5. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.
6. L'atto delegato adottato ai sensi del presente articolo entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di due mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di due mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.
Articolo 31 – Adozione di ulteriori norme di attuazione per il pilastro Europa
Per i partner dell'allargamento e del vicinato orientale nel pilastro di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), la Commissione adotta un atto di esecuzione che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento, in relazione all'elaborazione e al contenuto dei piani basati sulla performance, alla performance, alle strutture e ai sistemi di controllo da istituire in preparazione dell'adesione, anche nel contesto della gestione dei fondi strutturali, agricoli e di cooperazione transfrontaliera. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 32, paragrafo 2.
Articolo 32 – Procedura di comitato
1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011. Il comitato può riunirsi in diverse configurazioni.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Il regolamento interno del comitato prevede termini proporzionati per offrire ai membri tempestive ed effettive opportunità di esaminare i progetti di atti di esecuzione ed esprimere la loro posizione, in conformità dell'articolo 3 del regolamento (UE) n. 182/2011.
4. Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, tale procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.
5. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 del medesimo regolamento.
6. La decisione adottata rimane in vigore per la durata del documento, del piano d'azione o della misura adottati o modificati.
7. Ove opportuno, un osservatore della BEI è invitato ad assistere alle riunioni del comitato per quanto riguarda le questioni concernenti la BEI.
8. Gli Stati membri possono chiedere l'esame di qualsiasi altra questione relativa all'attuazione dello strumento.
Articolo 33 – Clausola relativa al servizio europeo per l'azione esterna
Il presente regolamento è applicato conformemente alla decisione 2010/427/UE, in particolare gli articoli 3 e 9.
Articolo 34 – Abrogazione e disposizioni transitorie
1. I regolamenti (UE) 2021/947, (UE) 2021/1529, (UE) 2024/792, (UE) 2024/1449 e (UE) 2025/535 sono abrogati a decorrere dal [1º gennaio 2028].
2. Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica delle azioni avviate a norma dei regolamenti (CE) n. 1085/2006 70 , (UE) n. 231/2014 71 , (UE) 2021/1529, (UE) 2021/947, (UE) 2024/792, (UE) 2024/1449 e (UE) 2025/535, i quali continuano ad applicarsi a tali azioni fino alla loro chiusura. Tuttavia, alle azioni a norma del regolamento (UE) 2021/1529 e del regolamento (UE) 2021/947 si applica l'articolo 23 del presente regolamento anziché gli articoli 26 e 27 del regolamento (UE) 2021/947.
3. La dotazione finanziaria dello strumento può anche coprire le spese di assistenza tecnica e amministrativa necessarie per assicurare la transizione tra il presente regolamento e le misure adottate nell'ambito dei regolamenti (UE) 2021/947, (UE) 2021/1529 e (UE) 2024/1449.
4. La dotazione finanziaria dello strumento può coprire le attività relative alla preparazione di futuri regolamenti ad esso relativi.
5. Se necessario, possono essere iscritti in bilancio dopo il 2034 stanziamenti per coprire le spese di cui all'articolo 6, paragrafo 4, al fine di consentire la gestione delle azioni non completate entro il 31 dicembre 2034.
6. Le dotazioni finanziarie di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettere da a) a e), e le risorse finanziarie messe a disposizione a norma dell'articolo 6 del regolamento (UE, Euratom) 20XX/XXX * del Consiglio [regolamento QFP] di cui all'articolo 6, paragrafo 2, possono finanziare la ricostituzione della copertura delle garanzie di bilancio autorizzate a norma dei regolamenti (UE) 2017/1601 e (UE) 2024/792, delle garanzie di bilancio e dell'assistenza finanziaria autorizzate a norma del regolamento (UE) 2021/947 e degli atti di base la cui copertura è disciplinata dal regolamento (CE, Euratom) n. 480/2009, nonché dell'assistenza finanziaria autorizzata a norma dei regolamenti (UE) 2024/1449 e (UE) 2025/535.
Articolo 35 – Entrata in vigore e applicazione
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Esso si applica a decorrere dal 1º gennaio 2028.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Parlamento europeo Per il Consiglio
La presidente Il presidente
SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3
1.1.Titolo della proposta/iniziativa3
1.2.Settore/settori interessati3
1.3.Obiettivi3
1.3.1.Obiettivi generali3
1.3.2.Obiettivi specifici3
1.3.3.Risultati e incidenza previsti3
1.3.4.Indicatori di prestazione3
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6
2.MISURE DI GESTIONE8
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9
3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12
3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12
3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12
3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17
3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22
3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24
3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24
3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24
3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25
3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25
3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26
3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26
3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti
connessi a tecnologie digitali28
3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28
3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28
3.3.Incidenza prevista sulle entrate29
4.Dimensioni digitali29
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30
4.2.Dati30
4.3.Soluzioni digitali31
4.4.Valutazione dell'interoperabilità31
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
1.1.Titolo della proposta/iniziativa
Europa globale
1.2.Settore/settori interessati
Azione esterna
1.3.Obiettivi
1.3.1.Obiettivi generali
L'obiettivo generale dello strumento proposto, Europa globale, è sostenere e promuovere i valori, i principi e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).
1.3.2.Obiettivi specifici
Gli obiettivi specifici dello strumento sono indicati nell'allegato II.
1.3.3.Risultati e incidenza previsti
Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.
Europa globale concorrerà agli obiettivi dell'azione esterna dell'UE, mediante la promozione di partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi e agli interessi strategici dell'Unione. Consentirà inoltre a quest'ultima di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali.
1.3.4.Indicatori di prestazione
Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati
Gli indicatori di realizzazione e di risultato per il monitoraggio dei progressi e di quanto compiuto nell'ambito del presente programma corrisponderanno agli indicatori comuni di cui al regolamento (UE, Euratom) [XXX] [regolamento sulla performance].
1.4.La proposta/iniziativa riguarda:
una nuova azione;
una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 72 ;
la proroga di un'azione esistente;
la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.
1.5.Motivazione della proposta/iniziativa
1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa
L'obiettivo dello strumento proposto, Europa globale, è sostenere e promuovere i valori, i principi e gli interessi dell'Unione in tutto il mondo al fine di perseguire gli obiettivi e i principi dell'azione esterna dell'Unione di cui all'articolo 3, paragrafo 5, e agli articoli 8 e 21 del trattato sull'Unione europea (TUE).
Europa globale concorrerà agli obiettivi dell'azione esterna dell'UE, mediante la promozione di partenariati reciprocamente vantaggiosi con i paesi terzi, contribuendo nel contempo allo sviluppo sostenibile dei paesi terzi e agli interessi strategici dell'Unione. Consentirà inoltre a quest'ultima di trovarsi in una posizione migliore per far fronte alle sfide mondiali.
1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.
Motivi dell'azione a livello di UE (ex ante)
Il panorama internazionale è cambiato notevolmente negli ultimi anni, risultando molto meno prevedibile e stabile. La guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, compreso il suo impatto globale, l'instabilità e il conflitto in Medio Oriente, le pandemie, le tensioni commerciali, la coercizione economica, la concorrenza in campo tecnologico e l'accesso alle materie prime critiche, nonché il disimpegno dell'amministrazione statunitense dalla cooperazione allo sviluppo, dall'aiuto umanitario e dalle istituzioni multilaterali, rappresentano sfide geopolitiche e geoeconomiche importanti sia per l'UE che per i paesi partner. Inoltre il ritardo nel conseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) entro il 2030 continua a crescere, la fragilità globale è in aumento e gli impatti dei cambiamenti climatici e della perdita di biodiversità continuano ad aggravarsi. Tali sfide impongono all'UE di continuare ad adeguare il finanziamento dell'azione esterna.
Il finanziamento dell'azione esterna dell'UE è volto a cooperare con i paesi terzi e a promuovere soluzioni multilaterali alle sfide globali. Consente all'UE di difendere i suoi interessi, promuovere i suoi valori e le sue norme, contribuire al conseguimento degli obiettivi delle sue politiche interne, garantire la sua sicurezza e proteggere i suoi cittadini. La valutazione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 ha confermato il valore aggiunto che tali strumenti apportano alle relazioni esterne dell'UE, in quanto propongono un'offerta più integrata e consistente ai paesi partner, migliorando la loro capacità di affrontare le priorità condivise con l'UE e contribuendo allo sviluppo sostenibile.
Avendo aderito alla maggior parte dei processi multilaterali, l'UE può dialogare con i partner multilaterali e regionali in settori strategici chiave. Rispetto a un'azione disgiunta degli Stati membri, l'UE, insieme a questi ultimi, può ottenere un impatto maggiore coordinando la definizione di posizioni comuni e parlando con una voce più forte. In quanto principale sostenitore e difensore a livello mondiale di un sistema di governance globale multilaterale e basato su regole, l'UE gode di credibilità come mediatore imparziale e difensore dei principali strumenti internazionali in materia di diritti umani. Tale influenza nei consessi multilaterali e regionali consente inoltre all'Unione di proiettare a livello mondiale le sue politiche e i suoi valori, nonché di influenzare la definizione delle norme e degli standard normativi globali. L'impegno finanziario dell'UE costituisce parte integrante della partecipazione generale a diversi accordi multilaterali (ad esempio in materia di clima e biodiversità).
Attraverso un maggiore ricorso alle garanzie di bilancio e alle operazioni di finanziamento misto, l'UE incentiva e riunisce investimenti pubblici e privati, anche a vantaggio dei paesi e dei settori che hanno difficoltà ad accedere ai mercati finanziari. Infine l'UE favorisce la collaborazione tra le istituzioni finanziarie per lo sviluppo. L'assistenza macrofinanziaria offre finanziamenti estremamente necessari ai paesi colpiti da crisi della bilancia dei pagamenti, a condizioni favorevoli.
Valore aggiunto dell'UE previsto (ex post)
Il valore aggiunto generato da Europa globale dovrebbe derivare dalle conclusioni della valutazione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Europa globale dovrebbe consentire di consolidare e razionalizzare il finanziamento dell'azione esterna, permettendo all'Unione di proteggere i propri interessi all'estero e di adattarsi a circostanze ed esigenze mutevoli. L'Unione dovrebbe adoperarsi per garantire la coerenza delle politiche, tenendo conto dell'impatto di tutte le politiche interne ed esterne e promuovendo maggiori sinergie e complementarità.
Europa globale dovrebbe fornire all'UE tutti gli strumenti per operare efficacemente nell'ambito della sua azione esterna. La disponibilità di tale pacchetto di strumenti garantirà che in ogni circostanza siano utilizzati gli strumenti più appropriati, a seconda degli obiettivi e della situazione sul campo, con la possibilità di adattarsi a contesti in cambiamento.
In tal modo sarà sfruttato il potenziale di pacchetti di partenariati reciprocamente vantaggiosi mirati a singoli paesi partner.
1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe
La valutazione intermedia degli strumenti di finanziamento esterno dell'UE conferma che gli strumenti attuali sono ampiamente adatti allo scopo e corrobora che l'NDICI‑Europa globale è sulla buona strada verso il conseguimento degli obiettivi previsti al momento della sua adozione. Inoltre gli obiettivi dell'NDICI-Europa globale continuano a essere pertinenti e lo strumento contribuisce efficacemente all'attuazione della strategia Global Gateway. Analogamente, la valutazione intermedia mostra che l'IPA III ha dimostrato la sua efficacia generale come strumento di preadesione ed è anch'esso sulla buona strada verso il conseguimento dei suoi obiettivi. Lo strumento è in linea con la metodologia di allargamento e rispecchia gli sviluppi delle politiche dell'UE, ponendo ad esempio particolare attenzione alle priorità verdi, digitali ed economiche.
Tuttavia, dopo anni di instabilità nel vicinato dell'UE e oltre, la posta in gioco per l'UE da un punto di vista geopolitico è di gran lunga superiore a quella che era al momento dell'adozione del QFP 2021-2027. L'UE opera in un contesto estremamente volatile e imprevedibile, caratterizzato da rivalità geopolitiche, concorrenza geoeconomica, dipendenze strategiche, sfide in fatto di competitività, l'aggravarsi della triplice crisi planetaria dei cambiamenti climatici, della perdita di biodiversità e dell'inquinamento e un aumento della fragilità globale. Tale panorama geopolitico mutevole, unitamente a una serie di policrisi, ha messo in luce alcune debolezze architetturali nella concezione degli strumenti di finanziamento esterno.
Allo stesso tempo, il nesso tra le politiche esterne e interne dell'UE si è fatto sempre più rilevante e non è al momento considerato adeguatamente, né negli strumenti di finanziamento esterno né in quelli di finanziamento interno, e l'interazione tra gli strumenti di finanziamento esterno e interno non risulta ottimale.
Di conseguenza, sebbene gli strumenti di finanziamento esterno attuali siano efficaci nel conseguire i risultati attesi, l'evoluzione del panorama geopolitico e l'era delle policrisi hanno messo in evidenza alcune debolezze architetturali nella concezione di tali strumenti. I contesti regionali, globali e dei paesi partner evolvono velocemente, mentre la distinzione tra strumenti preprogrammati e preassegnati a sé stanti non favorisce un adattamento tempestivo. I vari filoni del finanziamento dell'azione esterna sono attualmente frammentati in diversi strumenti di finanziamento. Le barriere finanziarie e operative tra i diversi strumenti ostacolano l'adozione di approcci sinergici a livello regionale (ossia il nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace), una risposta flessibile all'evoluzione delle priorità e l'interazione tra le politiche di allargamento e di vicinato. Pertanto assicurare una fonte comune di finanziamento per la maggior parte degli strumenti dell'azione esterna dell'Unione, preservando nel contempo la capacità dell'Unione di condurre una politica di aiuto umanitario basata su principi ai sensi dell'articolo 214 TFUE, consente di ottenere dei miglioramenti, in termini sia di sinergia sia di flessibilità complessive. Sebbene il bilancio per finanziare le operazioni di aiuto umanitario dell'Unione dovrebbe essere messo a disposizione nell'ambito del presente strumento, tali operazioni dovrebbero continuare a essere attuate conformemente al regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio.
Infine la comunicazione "Verso il prossimo quadro finanziario pluriennale" mira a un finanziamento dell'azione esterna meglio allineato agli interessi strategici dell'UE. Tuttavia l'attuale pacchetto di strumenti (modalità di intervento) non è sufficiente a promuovere tali interessi strategici.
1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti
Nell'attuazione del presente regolamento si garantisce la coerenza con gli altri settori dell'azione esterna e con le altre politiche dell'Unione interessate, nonché la coerenza delle politiche di sviluppo. Come indicato nell'Agenda 2030, ciò significa tener conto dell'impatto di tutte le politiche sullo sviluppo sostenibile a tutti i livelli: nazionale, dell'UE, di altri paesi e mondiale.
Il regolamento è di carattere abilitante, il che permette di rispondere a diversi obiettivi strategici in sinergia con altre politiche dell'Unione. Inoltre occorre ricercare sinergie con le azioni previste da altri programmi dell'UE, in modo da massimizzare l'impatto di interventi combinati. In particolare, l'interazione con il fondo europeo per la competitività sarà fondamentale per far avanzare al livello successivo vari filoni di lavoro (ad esempio le materie prime critiche e le relative catene del valore, la sicurezza economica e il patto per l'industria pulita). Le sinergie con gli interessi strategici dell'Unione sono rafforzate anche dal pacchetto di strumenti aggiornato. Infine l'attuazione del presente regolamento sarà monitorata e valutata attraverso il quadro della performance per il QFP post-2027, garantendo una maggiore coerenza tra i diversi programmi dell'Unione nel monitoraggio e nella valutazione.
1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione
1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria
Durata limitata
– in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA;
– incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.
Durata illimitata
–Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA
–e successivo funzionamento a pieno ritmo.
1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti
Gestione diretta a opera della Commissione:
– a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;
– a opera delle agenzie esecutive.
Gestione concorrente con gli Stati membri.
Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:
– a paesi terzi o organismi da questi designati;
– a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
– alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;
– agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
– a organismi di diritto pubblico;
– a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
– a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;
–a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.
Osservazioni
La spesa esterna richiede la capacità di usare nel modo più opportuno tutte le previste modalità di gestione decise durante la fase operativa.
MISURE DI GESTIONE
2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni
La Commissione pubblicherà una relazione di attuazione entro quattro anni dall'inizio dell'attuazione del programma, al fine di valutare i progressi compiuti nel conseguimento dei relativi obiettivi, in linea con il regolamento (UE, Euratom) [XXX] [regolamento sulla performance]. Al più tardi tre anni dopo la fine del periodo del QFP la Commissione condurrà una valutazione retrospettiva al fine di valutare l'efficacia, l'efficienza, la pertinenza, la coerenza e il valore aggiunto dell'Unione del programma.
2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo
2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti
Metodi di esecuzione del bilancio
Per quanto riguarda la modalità di gestione, non vi sono cambiamenti fondamentali previsti, e l'esperienza acquisita dai servizi della Commissione e dagli operatori coinvolti nell'attuazione dei programmi precedenti contribuirà a migliorare i risultati in futuro.
Le azioni finanziate nell'ambito del presente regolamento saranno attuate in regime di gestione diretta da parte della Commissione, in sede e/o tramite le delegazioni dell'Unione, e in regime di gestione indiretta da parte delle entità elencate all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento finanziario, al fine di raggiungere meglio gli obiettivi del regolamento.
Per quanto riguarda la gestione indiretta, secondo quanto stabilito dall'articolo 157 del regolamento finanziario, la Commissione deve garantire un grado di tutela degli interessi finanziari dell'Unione equivalente a quello previsto dalla gestione diretta. Verrà effettuata una valutazione ex ante per pilastro dei sistemi e delle procedure delle entità, conformemente al principio di proporzionalità e tenendo in debita considerazione la natura dell'azione e i rischi finanziari connessi. Se necessario durante la fase esecutiva o se venissero espresse riserve nelle relazioni annuali di attività, saranno predisposti ed attuati piani d'azione con specifiche misure di mitigazione. Inoltre la fase esecutiva potrebbe essere accompagnata da opportune misure di vigilanza imposte dalla Commissione.
Verrà utilizzato anche il sostegno al bilancio.
Per le attività di finanziamento misto si farà ricorso a strumenti finanziari innovativi, anche in collaborazione con la Banca europea per gli investimenti (BEI), gli enti finanziari degli Stati membri e altri enti finanziari internazionali. Il regolamento finanziario continua a prevedere la possibilità di utilizzare fondi fiduciari.
Il processo di controllo interno e di gestione è destinato a fornire ragionevoli garanzie quanto al conseguimento degli obiettivi di efficacia ed efficienza delle operazioni, all'affidabilità dei rendiconti finanziari e alla conformità con il pertinente quadro legislativo e procedurale.
Efficacia ed efficienza
Per garantire l'efficacia e l'efficienza delle operazioni (e abbassare l'elevato livello di rischio nell'ambito degli aiuti esterni), oltre a tutti gli elementi della politica strategica e del processo di pianificazione della Commissione, alla struttura di audit interno e agli altri requisiti del quadro di controllo interno della Commissione, i servizi esecutivi manterranno per tutti gli strumenti un quadro ad hoc per la gestione degli aiuti comprendente:
– una gestione decentrata della maggior parte dell'assistenza esterna affidata alle delegazioni dell'UE in loco;
– linee di responsabilità finanziaria chiare e ufficiali, dall'ordinatore delegato (direttore generale), mediante sottodelega dell'ordinatore sottodelegato (direttore) presso la sede centrale, al capo delegazione;
– relazioni regolari delle delegazioni UE alla sede centrale, compresa una dichiarazione annuale di affidabilità del capo delegazione;
– l'organizzazione di un consistente programma di formazione per il personale della sede centrale e delle delegazioni;
– un sostegno e un'assistenza consistenti da parte della sede centrale alle delegazioni (anche via internet);
– missioni di controllo regolari, ogni 3-6 anni, alle delegazioni;
– una metodologia di gestione del ciclo dei progetti e dei programmi comprendente: strumenti a sostegno della qualità per l'ideazione degli interventi, le relative modalità di attuazione, il meccanismo di finanziamento, il sistema di gestione, la valutazione e la selezione di tutti i partner esecutivi ecc.; strumenti di gestione, monitoraggio e rendicontazione dei programmi e dei progetti per un'attuazione efficace, compreso un monitoraggio esterno periodico dei progetti sul campo; rilevanti componenti di valutazione e di audit. Si cercherà di snellire le procedure estendendo, ove opportuno e fattibile, l'uso delle opzioni semplificate in materia di costi. Verrà mantenuto un approccio ai controlli differenziato in base ai rischi tenendo conto dei rischi sottostanti.
Rendicontazione finanziaria e norme contabili
I servizi esecutivi continueranno a cercare di rispettare i massimi standard di contabilità e rendicontazione finanziaria utilizzando il sistema finanziario istituzionale della Commissione (SUMMA) e strumenti specifici per l'assistenza esterna quali OPSYS.
I metodi per il controllo della conformità con il quadro legislativo e procedurale pertinente sono illustrati nella sezione 2.3 (Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità).
2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli
Il contesto operativo della cooperazione fornita tramite il presente strumento è caratterizzato dai seguenti fattori di rischio, che potrebbero portare alla mancata realizzazione degli obiettivi dello strumento, ad una gestione finanziaria non ottimale e/o all'inosservanza delle norme vigenti (errori riguardanti la legalità e la regolarità):
–l'instabilità economica e politica e le catastrofi naturali e gli eventi climatici estremi, che possono causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi, soprattutto negli Stati fragili;
–una scarsa capacità istituzionale e amministrativa nei paesi partner, che può causare difficoltà e ritardi nell'ideazione e nell'attuazione degli interventi;
–la dispersione geografica degli interventi (che coprono un gran numero di Stati, territori e regioni), che può porre problemi logistici e di risorse in sede di monitoraggio, specialmente per il follow-up delle attività in loco;
–la diversità delle strutture e delle capacità di controllo interno dei vari partner o beneficiari potenziali, che può frammentare e, di conseguenza, ridurre l'efficacia e l'efficienza delle risorse di cui dispone la Commissione per sostenere e monitorare l'attuazione;
–la scarsa disponibilità di dati qualitativi e quantitativi sugli esiti e sull'incidenza dell'attuazione dell'assistenza esterna nei paesi partner, che può compromettere la capacità della Commissione di riferire sui/rendere conto dei risultati.
Onde far fronte al rischio di errori finanziari, la Commissione effettuerà gli opportuni controlli ex ante ed ex post. Ove possibile e applicabile, l'esecuzione di audit dei sistemi fungerà da strumento per individuare le cause profonde degli errori nei sistemi di controllo delle entità e per attivare le necessarie misure di attenuazione.
Inoltre, al fine di migliorare la propria efficacia nel prevenire gli errori, le carenze gestionali e le irregolarità, la Commissione sta istituendo un sistema per una valutazione mirata e continua dei rischi a livello di contratto e di entità. I principali fattori che aumentano la probabilità di un tasso di errore elevato e di un impatto negativo su una sana gestione finanziaria, in particolare legati anche ai dati storici relativi ai controlli e al monitoraggio precedenti, sono stati individuati e aggregati in un quadro operativo per la profilazione dei rischi. Il quadro operativo costituirà uno strumento importante per orientare in modo più efficace, in futuro, i controlli, gli sforzi di monitoraggio e altri mezzi di attenuazione al fine di ridurre considerevolmente i rischi di errori, carenze gestionali e irregolarità.
Visto il contesto ad alto rischio, i sistemi devono preventivare un gran numero di potenziali errori di conformità nelle operazioni e garantire un alto livello di prevenzione, individuazione e controlli di rettifica sin dalle prime fasi, prima o nel corso, del processo di pagamento. Questo significa, in pratica, che i controlli di conformità si baseranno prevalentemente sulle verifiche ex ante approfondite eseguite su base pluriennale dai revisori esterni e dal personale della Commissione in loco prima dei pagamenti finali dei progetti (ferma restando l'esecuzione di alcune revisioni contabili e verifiche ex post), il che va ben oltre le salvaguardie finanziarie richieste dal regolamento finanziario. Il quadro comprende:
–verifiche ex ante eseguite da personale della Commissione;
–audit e verifiche esterni (obbligatori o basati sull'analisi del rischio), anche a opera della Corte dei conti;
–controlli a posteriori (basati sull'analisi del rischio) e recuperi.
2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)
Il costo del controllo interno/di gestione previsto per gli impegni complessivi (operativi e amministrativi) nel portafoglio di spesa finanziato dal bilancio generale dell'UE per il periodo 2028-2034 tiene conto soltanto dei costi sostenuti dalla Commissione e non di quelli degli Stati membri o delle entità delegate. Le entità delegate possono trattenere per la gestione dei fondi fino al 7 %, che potrebbe essere in parte utilizzato a fini di controllo. In questi costi di gestione rientrano tutto il personale in sede e nelle delegazioni, le infrastrutture, i viaggi, la formazione, il monitoraggio, la valutazione e i contratti di audit (compresi quelli lanciati dai beneficiari).
La natura e la portata delle attività di gestione e dei controlli di conformità continueranno a essere migliorate anche in futuro; questi costi sono tuttavia nel loro insieme necessari per una realizzazione efficace ed efficiente degli obiettivi degli strumenti con un rischio minimo di non conformità (meno del 2 % di errore residuo). Questi costi sono nettamente inferiori ai rischi che potrebbe comportare l'abolizione o la riduzione dei controlli interni in questo settore ad alto rischio.
L'obiettivo dello strumento in termini di conformità è mantenere, da un lato, il tradizionale livello di rischio di non conformità (tasso di errore) e, dall'altro, un livello "netto" residuo di errore (calcolato su base pluriennale una volta eseguiti tutti i controlli e le rettifiche previsti sui contratti chiusi) inferiore al 2 %. Se dovessero essere rilevate carenze, verranno attuate misure correttive mirate per ridurre al minimo i tassi di errore.
2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità
Non vi sono cambiamenti fondamentali previsti nelle misure volte a prevenire le frodi e le irregolarità e l'esperienza acquisita dai servizi della Commissione e dagli operatori coinvolti nell'attuazione dei programmi precedenti contribuirà a migliorare i risultati in futuro. Il quadro di conformità comprende, tra l'altro, le componenti significative elencate di seguito.
Misure preventive
–Formazione di base obbligatoria sulle questioni attinenti alle frodi per il personale addetto alla gestione degli aiuti e i revisori contabili;
–messa a disposizione (anche via internet) di linee guida, tra cui i manuali esistenti sulle procedure come, ad esempio, il manuale DEVCO, la PRAG e le istruzioni pratiche ("toolkit") per la gestione finanziaria (per i partner esecutivi);
–valutazione ex ante per garantire l'esistenza e l'attivazione di opportune misure antifrode, volte a prevenire e individuare le frodi nella gestione dei fondi dell'Unione, presso le autorità incaricate di amministrare i fondi corrispondenti in gestione concorrente e decentrata;
–analisi ex ante dei meccanismi antifrode esistenti nel paese partner nell'ambito della valutazione del criterio di ammissibilità della gestione delle finanze pubbliche cui è subordinata la concessione del sostegno al bilancio (esistenza di un deciso impegno a combattere la frode e la corruzione, di autorità ispettive adeguate, di una capacità giudiziaria sufficiente e di meccanismi efficaci di reazione e sanzione);
–meccanismi antifrode efficaci per prevenire e individuare le frodi, la corruzione e altre attività illegali che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, compresi gli attacchi informatici, in particolare in relazione a nuovi strumenti finanziari quali il finanziamento misto, i finanziamenti non collegati ai costi e/o le garanzie di bilancio, con il ricorso a strumenti e tecnologie digitali.
Misure di individuazione e rettifica
–Sospensione dei finanziamenti dell'UE in caso di grave frode, compresa la corruzione su vasta scala, fino a che le autorità non abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare la frode e prevenire che si ripeta in futuro;
–sistema di individuazione precoce e di esclusione (EDES);
–sospensione/risoluzione del contratto;
–procedura di esclusione.
Le strategie antifrode dei servizi interessati, in linea con gli obiettivi e le priorità della strategia antifrode della Commissione (CAFS) e con il relativo piano d'azione, garantiscono che i sistemi utilizzati per spendere i fondi dell'UE nei paesi terzi consentano di recuperare i dati pertinenti al fine di utilizzare tali dati nella valutazione e nella gestione del rischio di frode (ad esempio, doppio finanziamento, gonfiamento dei costi, procedure di gara truccate, conflitto di interessi, collusione). Ove necessario potrebbero essere costituiti gruppi in rete e sviluppati strumenti informatici/digitali adeguati per individuare precocemente e prevenire i rischi di frode e i casi di frode collegati al settore degli aiuti esterni.
3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA
3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate
|
Rubrica 3 del quadro finanziario pluriennale – Vicinato e resto del mondo |
Linea di bilancio |
Natura della spesa |
|
Numero
|
Diss./Non diss. |
|
|
|
07 01 Spese di sostegno per il cluster "Europa globale"
|
Non diss. |
|
|
07 01 01 Spese di sostegno per Europa globale esclusa l'Ucraina |
Non diss. |
|
07 01 02 Spese di supporto per il sostegno all'Ucraina |
Non diss. |
|
|
07 02 Pilastro Europa |
Diss. |
|
|
07 02 01 Allargamento – Preparazione all'adesione |
Diss. |
|
|
07 02 02 Vicinato orientale – Programmi |
Diss. |
|
|
07 02 03 Europa occidentale – Programmi |
Diss. |
|
|
07 02 04 Sostegno all'Ucraina |
Diss. |
|
|
07 02 10 Europa – Esigenze legate alle crisi, alla pace e alla politica estera |
Diss. |
|
|
07 02 11 Europa – Aiuto umanitario |
Diss. |
|
|
07 02 12 Europa – Resilienza |
Diss. |
|
|
07 02 13 Europa – Competitività |
Diss. |
|
|
07 02 14 Europa – Sovvenzioni dell'assistenza macrofinanziaria |
Diss. |
|
|
07 02 20 Europa – Dotazione del fondo comune di copertura |
Diss. |
|
|
07 02 30 Europa – Cooperazione territoriale e transfrontaliera |
Diss. |
|
|
07 03 Pilastro Medio Oriente, Africa settentrionale e Golfo |
Diss. |
|
|
07 03 01 Medio Oriente – Programmi |
Diss. |
|
|
07 03 02 Africa settentrionale – Programmi |
Diss. |
|
|
07 03 03 Golfo – Programmi |
Diss. |
|
|
07 03 10 Medio Oriente, Africa settentrionale e Golfo – Esigenze legate alle crisi, alla pace e alla politica estera |
Diss. |
|
|
07 03 11 Medio Oriente, Africa settentrionale e Golfo – Aiuto umanitario |
Diss. |
|
|
07 02 12 Medio Oriente, Africa settentrionale e Golfo – Resilienza |
Diss. |
|
|
07 02 13 Medio Oriente, Africa settentrionale e Golfo – Competitività |
Diss. |
|
|
07 03 14 Medio Oriente, Africa settentrionale e Golfo – Sovvenzioni dell'assistenza macrofinanziaria |
Diss. |
|
|
07 03 20 Medio Oriente, Africa settentrionale e Golfo – Dotazione del fondo comune di copertura |
Diss. |
|
|
07 03 30 Medio Oriente, Africa settentrionale e Golfo – Cooperazione territoriale e transfrontaliera |
Diss. |
|
|
07 04 Pilastro Africa subsahariana |
Diss. |
|
|
07 04 01 Africa occidentale – Programmi |
Diss. |
|
|
07 04 02 Africa orientale e centrale – Programmi |
Diss. |
|
|
07 04 03 Africa meridionale e Oceano Indiano – Programmi |
Diss. |
|
|
07 04 10 Africa subsahariana – Esigenze legate alle crisi, alla pace e alla politica estera |
Diss. |
|
|
07 04 11 Africa subsahariana – Aiuto umanitario |
Diss. |
|
|
07 04 12 Africa subsahariana – Resilienza |
Diss. |
|
|
07 04 13 Africa subsahariana – Competitività |
Diss. |
|
|
07 04 14 Africa subsahariana – Sovvenzioni dell'assistenza macrofinanziaria |
Diss. |
|
|
07 04 20 Africa subsahariana – Dotazione del fondo comune di copertura |
Diss. |
|
|
07 05 Pilastro Asia e Pacifico |
Diss. |
|
|
07 05 01 Asia centrale – Programmi |
Diss. |
|
|
07 05 02 Asia meridionale e orientale – Programmi |
Diss. |
|
|
07 05 03 Pacifico – Programmi |
Diss. |
|
|
07 05 10 Asia e Pacifico – Esigenze legate alle crisi, alla pace e alla politica estera |
Diss. |
|
|
07 05 11 Asia e Pacifico – Aiuto umanitario |
Diss. |
|
|
07 05 12 Asia e Pacifico – Resilienza |
Diss. |
|
|
07 05 13 Asia e Pacifico – Competitività |
Diss. |
|
|
07 05 14 Asia e Pacifico – Sovvenzioni dell'assistenza macrofinanziaria |
Diss. |
|
|
07 05 20 Asia e Pacifico – Dotazione del fondo comune di copertura |
Diss. |
|
|
07 06 Pilastro Americhe e Caraibi |
Diss. |
|
|
07 06 01 Americhe – Programmi |
Diss. |
|
|
07 06 02 Caraibi – Programmi |
Diss. |
|
|
07 06 10 Americhe e Caraibi – Esigenze legate alle crisi, alla pace e alla politica estera |
Diss. |
|
|
07 06 11 Americhe e Caraibi – Aiuto umanitario |
Diss. |
|
|
07 06 12 Americhe e Caraibi – Resilienza |
Diss. |
|
|
07 06 13 Americhe e Caraibi – Competitività |
Diss. |
|
|
07 06 14 Americhe e Caraibi – Sovvenzioni dell'assistenza macrofinanziaria |
Diss. |
|
|
07 06 20 Americhe e Caraibi – Dotazione del fondo comune di copertura |
Diss. |
|
|
07 07 Pilastro Mondo |
Diss. |
|
|
07 07 01 Mondo – Programmi |
Diss. |
|
|
07 07 10 Mondo – Esigenze legate alle crisi, alla pace e alla politica estera |
Diss. |
|
|
07 07 11 Mondo – Aiuto umanitario |
Diss. |
|
|
07 07 12 Mondo – Resilienza |
Diss. |
|
|
07 07 13 Mondo – Competitività |
Diss. |
|
|
07 08 Riserva per le sfide e le priorità emergenti |
Diss. |
|
|
07 09 Completamento dei programmi precedenti dell'azione esterna |
Diss. |
|
|
07 09 99 Completamento delle azioni precedenti |
Diss. |
|
|
07 09 99 01 Completamento delle azioni precedenti nell'ambito dello strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale |
Diss. |
|
|
07 09 99 02 Completamento delle azioni precedenti nell'ambito dell'aiuto umanitario |
Diss. |
|
|
07 09 99 03 Completamento delle azioni precedenti nell'ambito dello strumento di assistenza preadesione |
Diss. |
|
|
07 09 99 04 Completamento delle azioni precedenti nell'ambito dello strumento per le riforme e la crescita per i Balcani occidentali |
Diss. |
|
|
|
07 09 99 05 Completamento delle azioni precedenti nell'ambito dello strumento per l'Ucraina |
Diss. |
[1] Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.
3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti
3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi
– La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.
– La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.
3.2.1.1. Stanziamenti dal bilancio votato
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
3 |
Vicinato e resto del mondo |
|
TOTALE QFP 2028-2034 |
|||
|
Stanziamenti operativi |
|||
|
07 02 (Pilastro Europa) |
Impegni |
(1a) |
43 174 |
|
Pagamenti |
(2a) |
p.m. |
|
|
07 03 (Pilastro Medio Oriente, Africa settentrionale e Golfo) |
Impegni |
(1b) |
42 934 |
|
Pagamenti |
(2b) |
p.m. |
|
|
07 04 (Pilastro Africa subsahariana) |
Impegni |
(1c) |
60 531 |
|
Pagamenti |
(2c) |
p.m. |
|
|
07 05 (Pilastro Asia e Pacifico) |
Impegni |
(1d) |
17 050 |
|
Pagamenti |
(2d) |
p.m. |
|
|
07 06 (Pilastro Americhe e Caraibi) |
Impegni |
(1e) |
9 144 |
|
Pagamenti |
(2e) |
p.m. |
|
|
07 07 Pilastro Mondo |
Impegni |
(1f) |
12 668 |
|
Pagamenti |
(2f) |
p.m. |
|
|
07 08 (Riserva per le sfide e le priorità emergenti) |
Impegni |
(1g) |
14 808 |
|
Pagamenti |
(2g) |
p.m. |
|
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione del programma |
|||
|
07 01 (Spese di supporto per il cluster "Europa globale") |
(3) |
p.m. |
|
|
TOTALE stanziamenti |
Impegni |
=1a+1b+1c+1d+1e+1f+1g+3 |
200 309 |
|
Pagamenti |
=2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g+3 |
p.m. |
|
Degli stanziamenti totali di cui sopra, un importo indicativo di 25 000 000 000 EUR sarà destinato a finanziare azioni di aiuto umanitario. Considerato che l'aiuto umanitario è uno strumento non programmabile e basato sulle esigenze, gli stanziamenti per pilastro devono essere determinati in una fase successiva, anche attraverso la procedura di bilancio annuale.
|
TOTALE QFP 2028‑2034 |
|||
|
TOTALE stanziamenti operativi |
Impegni |
(4) |
p.m. |
|
Pagamenti |
(5) |
p.m. |
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici |
(6) |
p.m. |
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 3 |
Impegni |
=4+6 |
200 309 |
|
del quadro finanziario pluriennale |
Pagamenti |
=5+6 |
p.m. |
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
4 |
"Spese amministrative" |
||||||||||
|
DG: <…….> |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE QFP 2028-2034 |
||||
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||||||
|
Risorse umane |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
2 973,502 |
||||
|
Altre spese amministrative |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
568,242 |
||||
|
TOTALE DG <…….> |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
3 541,744 |
||||
|
DG: <…….> |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE QFP 2028-2034 |
||||
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||||||
|
Risorse umane |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
Altre spese amministrative |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||||
|
TOTALE DG <…….> |
Stanziamenti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
3 541,744 |
|||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE QFP 2028-2034 |
|
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|||
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4 |
Impegni |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
del quadro finanziario pluriennale |
Pagamenti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.1.2. Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne
Mio EUR (al terzo decimale)
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
Numero |
|
|
DG: <…….> |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE QFP 2028-2034 |
|||||
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|||||||
|
Stanziamenti operativi |
|||||||||||||
|
Linea di bilancio |
Impegni |
(1a) |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|||
|
Pagamenti |
(2a) |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||||
|
Linea di bilancio |
Impegni |
(1b) |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|||
|
Pagamenti |
(2b) |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
||||
|
Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici |
|||||||||||||
|
Linea di bilancio |
|
(3) |
|
|
|
|
|
|
|
0 |
|||
|
TOTALE stanziamenti |
Impegni |
=1a+1b+3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
per la DG <…….> |
Pagamenti |
=2a+2b+3 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
|
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE QFP 2028-2034 |
||
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||||
|
TOTALE stanziamenti operativi |
Impegni |
(4) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Pagamenti |
(5) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici |
(6) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA <….> |
Impegni |
=4+6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
del quadro finanziario pluriennale |
Pagamenti |
=5+6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Rubrica del quadro finanziario pluriennale |
4 |
"Spese amministrative" |
Mio EUR (al terzo decimale)
|
DG: <…….> |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE QFP 2028-2034 |
|||
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|||||
|
Risorse umane |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Altre spese amministrative |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
TOTALE DG <…….> |
Stanziamenti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
DG: <…….> |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE QFP 2028-2024 |
|||
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|||||
|
Risorse umane |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
Altre spese amministrative |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
TOTALE DG <…….> |
Stanziamenti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale |
(Totale impegni = Totale pagamenti) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE QFP 2028-2034 |
|
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|||
|
TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 7 |
Impegni |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
del quadro finanziario pluriennale |
Pagamenti |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.2.3. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi
– La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
– La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.
3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato
|
STANZIAMENTI VOTATI |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE 2028-2034 |
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
RUBRICA 4 |
||||||||
|
Risorse umane |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
2 973,502 |
|
Altre spese amministrative |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
568,242 |
|
Totale parziale RUBRICA 4 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
3 541,744 |
|
Esclusa la RUBRICA 4 |
||||||||
|
Risorse umane |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
3 174, 402 |
|
Altre spese amministrative |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
3 174, 402 |
|
|
||||||||
|
TOTALE |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
6 716, 146 |
3.2.3.3. Totale degli stanziamenti
|
TOTALE
|
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE 2028-2034 |
|||
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
|||||
|
|
|
|
RUBRICA 4 |
||||||||
|
Risorse umane |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
424,786 |
2 973,502 |
|||
|
Altre spese amministrative |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
81,177 |
568,242 |
|||
|
Totale parziale RUBRICA 4 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
505,963 |
3 541,744 |
|||
|
Esclusa la RUBRICA 4 |
|||||||||||
|
Risorse umane |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
3 174, 402 |
|||
|
Altre spese amministrative |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
0,000 |
|||
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
453,486 |
3 174, 402 |
|||
|
|
|||||||||||
|
TOTALE |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
959,449 |
6 716, 146 |
|||
Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese amministrative è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio.
3.2.4. Fabbisogno previsto di risorse umane
– La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
– La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.
3.2.4.1. Finanziamento a titolo del bilancio votato
Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)
|
STANZIAMENTI VOTATI |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
|
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione) |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE) |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
• Personale esterno (in ETP) |
||||||||
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale) |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE) |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
|
Linea di sostegno |
- in sede |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
|
[XX.01.YY.YY] |
- nelle delegazioni UE |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTALE |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
|
3.2.4.3. Fabbisogno totale di risorse umane
|
TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
|
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei) |
||||||||
|
20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione) |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
1 347 |
|
|
20 01 02 03 (delegazioni UE) |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
469 |
|
|
01 01 01 01 (ricerca indiretta) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
01 01 01 11 (ricerca diretta) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno) |
||||||||
|
20 02 01 (AC, END della dotazione globale) |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
208 |
|
|
20 02 03 (AC, AL, END e JPD nelle delegazioni UE) |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
42 |
|
|
Linea di sostegno |
- in sede |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
786 |
|
[XX.01.YY.YY] |
- nelle delegazioni UE |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
2 580 |
|
01 01 01 02 (AC, END - ricerca indiretta) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
01 01 01 12 (AC, END - ricerca diretta) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - rubrica 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
Altre linee di bilancio (specificare) - esclusa la rubrica 7 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
TOTALE |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
5 432 |
|
Personale necessario per l'attuazione della proposta (in ETP):
|
|
Da coprire con il personale attualmente disponibile presso i servizi della Commissione |
Personale supplementare eccezionale |
||
|
|
|
Da finanziare a titolo della rubrica 4 o della ricerca |
Da finanziare a titolo della linea BA |
Da finanziare mediante diritti |
|
Posti della tabella dell'organico |
1 675 |
141 |
N/D |
|
|
Personale esterno (AC, END, INT) |
3 302 |
- |
314 |
|
Descrizione dei compiti da svolgere da parte di:
|
Funzionari e agenti temporanei |
|
|
Personale esterno |
|
3.2.5.
Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali
Compulsory: the best estimate of the digital technology-related investments entailed by the proposal/initiative should be included in the table below.
Exceptionally, when required for the implementation of the proposal/initiative, the appropriations under Heading 4 should be presented in the designated line.
The appropriations under Headings 1-3 should be reflected as “Policy IT expenditure on operational programmes”. This expenditure refers to the operational budget to be used to re-use/ buy/ develop IT platforms/ tools directly linked to the implementation of the initiative and their associated investments (e.g. licences, studies, data storage etc). The information provided in this table should be consistent with details presented under Section 4 “Digital dimensions”.
|
TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
TOTALE QFP 2028-2034 |
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
RUBRICA 4 |
||||||||
|
Spese informatiche * (istituzionali) |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
311,797 |
|
Totale parziale RUBRICA 4 |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
44,542 |
311,797 |
|
Esclusa la RUBRICA 4 |
||||||||
|
Spese informatiche per la politica per i programmi operativi |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Totale parziale esclusa la RUBRICA 4 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
||||||||
|
TOTALE |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
La spesa informatica istituzionale a titolo della rubrica 4 è calcolata moltiplicando gli ETP per 8 200 EUR per ETP.
3.2.6. Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale
La proposta/iniziativa:
– può essere interamente finanziata mediante riassegnazione all'interno della pertinente rubrica del quadro finanziario pluriennale (QFP).
– comporta l'uso del margine non assegnato della pertinente rubrica del QFP e/o l'uso degli strumenti speciali definiti nel regolamento QFP.
– comporta una revisione del QFP.
3.2.7. Partecipazione di terzi al finanziamento
La proposta/iniziativa:
– non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.
– prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:
Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)
|
|
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Anno |
Totale |
|
2028 |
2029 |
2030 |
2031 |
2032 |
2033 |
2034 |
||
|
Specificare l'organismo di cofinanziamento |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE stanziamenti cofinanziati |
|
|
|
|
|
|
|
|
[1] Le realizzazioni sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
[2] Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
3.3.Incidenza prevista sulle entrate
4.Dimensioni digitali
4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale
4.2.Dati
4.3.Soluzioni digitali
4.4.Valutazione dell'interoperabilità
4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale
COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 16.7.2025
COM(2025) 551 final
ALLEGATI
della
proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO che istituisce Europa globale
{SEC(2025) 548 final} - {SWD(2025) 552 final} - {SWD(2025) 553 final}
ALLEGATO I - Elenco dei paesi e territori
Allegato I.A - Europa
Allargamento e vicinato orientale
Armenia
Azerbaigian
Bosnia-Erzegovina
Georgia
Islanda
Kosovo 1*
Montenegro
Repubblica d'Albania
Repubblica di Moldova
Repubblica di Macedonia del Nord
Repubblica di Serbia
Repubblica di Turchia
Ucraina
Il sostegno dell'Unione in questo settore può anche andare a beneficio della società civile indipendente e dei media indipendenti liberi della Russia/Bielorussia, nel pieno rispetto delle misure restrittive dell'Unione.
Altri paesi europei
Principato di Andorra
Principato del Liechtenstein
Principato di Monaco
Regno di Norvegia
Repubblica di San Marino
Confederazione svizzera
Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord
Stato della Città del Vaticano
Allegato I.B - Medio Oriente, Nordafrica e Golfo
Vicinato meridionale
Algeria
Egitto
Israele
Giordania
Libano
Libia
Marocco
Territorio palestinese occupato
Siria
Tunisia
Altri paesi
Bahrein
Iran
Iraq
Kuwait
Oman
Qatar
Arabia Saudita
Emirati arabi uniti
Yemen
Allegato I.C - Africa subsahariana
Angola
Benin
Botswana
Burkina Faso
Burundi
Cabo Verde
Camerun
Repubblica centrafricana
Ciad
Comore
Congo
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Gambia
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Sierra Leone
Somalia
Sud Africa
Sud Sudan
Sudan
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Uganda
Zambia
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Allegato I.D - Asia e Pacifico
Afghanistan
Australia
Bangladesh
Sultanato del Brunei Darussalam
Bhutan
Cambogia
Repubblica popolare cinese
Isole Cook
Repubblica popolare democratica di Corea
Figi
India
Indonesia
Giappone
Kazakhstan
Kiribati
Kirghizistan
Repubblica democratica popolare del Laos
Malaysia
Maldive
Isole Marshall
Stati federati di Micronesia
Mongolia
Myanmar
Nauru
Nepal
Nuova Zelanda
Niue
Pakistan
Palau
Papua Nuova Guinea
Filippine
Samoa
Singapore
Isole Salomone
Corea del Sud
Sri Lanka
Taiwan 2
Tagikistan
Thailandia
Timor Leste
Tonga
Turkmenistan
Tuvalu
Uzbekistan
Vanuatu
Vietnam
Allegato I.E - Americhe e Caraibi
Antigua e Barbuda
Argentina
Bahamas
Barbados
Belize
Bolivia
Brasile
Canada
Cile
Colombia
Costa Rica
Cuba
Dominica
Repubblica dominicana
Ecuador
El Salvador
Grenada
Guatemala
Guyana
Haiti
Honduras
Giamaica
Messico
Nicaragua
Panama
Paraguay
Perù
Saint Kitts e Nevis
Santa Lucia
Saint Vincent e Grenadine
Suriname
Trinidad e Tobago
Stati Uniti d'America
Uruguay
Venezuela
ALLEGATO II - Obiettivi specifici
Allegato II.A - Europa
(1)Preparare i paesi candidati e potenziali candidati all'adesione all'Unione
a)Sostenere il processo di allargamento accelerando l'allineamento ai valori, alle disposizioni legislative, alle regole, alle norme, alle politiche e alle prassi ("acquis") attraverso l'adozione e l'attuazione di riforme in vista della futura adesione all'Unione e attraverso un processo di graduale integrazione;
b)rafforzare gli elementi fondamentali del processo di allargamento conformemente al quadro della politica di allargamento, tra cui la democrazia, lo Stato di diritto, i criteri economici, la riforma della pubblica amministrazione, un sistema giudiziario indipendente ed efficiente, i diritti fondamentali, gli appalti pubblici, le statistiche e il controllo finanziario, la giustizia, la libertà e la sicurezza;
c)sostenere la lotta contro la criminalità organizzata, rafforzare efficacemente la gestione della migrazione, contrastare la migrazione irregolare, sostenere l'allineamento della politica in materia di visti nonché una gestione efficace delle frontiere e, se del caso, preparare l'adesione a Schengen;
d)promuovere l'integrazione economica regionale e la progressiva integrazione nel mercato unico dell'Unione, conseguire migliori relazioni di vicinato e una valutazione positiva dell'integrazione con l'Unione e ridurre le dipendenze strategiche dei beneficiari e dell'Unione;
e)accelerare la convergenza socioeconomica e normativa dei paesi candidati e potenziali candidati nei confronti dell'Unione e la loro transizione verso economie in grado di resistere alle pressioni concorrenziali del mercato unico dell'Unione, in particolare attraverso un aumento dei flussi commerciali e di investimento, catene del valore resilienti e sostenibili, che offrano posti di lavoro dignitosi, e la transizione verso un'economia digitale e di IA;
f)accelerare l'allineamento dei paesi candidati e potenziali candidati alle norme climatiche e ambientali dell'Unione e sostenerne l'attuazione;
g)consolidare l'efficacia della pubblica amministrazione, sviluppare le capacità locali e investire nel personale amministrativo dei paesi beneficiari. Promuovere la trasparenza, l'assunzione di responsabilità, le riforme strutturali e la buona governance a tutti i livelli, anche attraverso la prevenzione della corruzione e il rafforzamento del dialogo tra le autorità pubbliche e gli attori della società civile. Migliorare i sistemi nazionali di controllo in vista dell'adesione anche per quanto riguarda i poteri di controllo e di indagine sulla distribuzione dei fondi pubblici e sull'accesso agli stessi, nonché nei settori della gestione delle finanze pubbliche, degli appalti pubblici e del controllo degli aiuti di Stato;
h)favorire la coesione territoriale e la cooperazione transfrontaliera attraverso le frontiere terrestri e marittime, con particolare attenzione ai collegamenti di trasporto lungo la rete transeuropea dei trasporti estesa ai paesi vicini quali definiti nel regolamento TEN-T 2024/1679, nonché all'agricoltura e allo sviluppo rurale;
i)progredire verso il pieno allineamento dei paesi candidati e potenziali candidati alla politica estera e di sicurezza comune dell'Unione, comprese le misure restrittive dell'Unione;
j)rafforzare le capacità di comunicazione strategica, anche per garantire il sostegno pubblico e la comprensione dei valori dell'Unione e dei benefici e degli obblighi della potenziale adesione all'Unione, affrontando contemporaneamente la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e la disinformazione.
(2)Costruire partenariati reciprocamente vantaggiosi con i partner dell'Unione, compresi i paesi candidati e potenziali candidati, contribuendo agli interessi strategici dell'Unione e promuovendo i valori dell'Unione e un'Europa pacifica, stabile, forte e unita
a)Promuovere un partenariato rafforzato tra l'Unione e i paesi partner europei nonché tra gli stessi paesi partner;
b)sostenere l'attuazione di accordi di associazione o di altri accordi esistenti e futuri, al fine di favorire la conclusione e l'attuazione di partenariati globali, anche fornendo sostegno finanziario a fronte del conseguimento dei risultati stabiliti nei piani specifici basati sulla performance;
c)rafforzare lo Stato di diritto, comprese la lotta e la prevenzione della corruzione, e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, anche combattendo la discriminazione e promuovendo la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, nonché prevenendo e combattendo la violenza contro le donne e la violenza domestica. Agevolare la cooperazione giudiziaria, promuovere i diritti dei minori e delle persone con disabilità e l'accessibilità, rafforzare i diritti delle vittime di reato e contribuire a potenziare la democrazia e la stabilità politica;
d)incoraggiare relazioni di buon vicinato, la riconciliazione e la risoluzione delle controversie e promuovere la pace, la stabilità e la sicurezza;
e)prepararsi e rispondere efficacemente alle crisi, alle crisi emergenti e alle situazioni post-crisi; sostenere la pace, la stabilità e la prevenzione dei conflitti;
f)aumentare la stabilità e la sicurezza; intensificare la cooperazione con le istituzioni giudiziarie e gli organi di contrasto in materia di lotta al terrorismo, alla criminalità organizzata transnazionale, al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata, antiriciclaggio, lotta alla radicalizzazione e all'estremismo violento, minacce informatiche, lotta all'impunità e alla corruzione;
g)promuovere la cooperazione economica regionale e, se del caso, la valutazione positiva dell'integrazione con l'Unione e ridurre le dipendenze strategiche dell'Unione e dei paesi partner, anche per quanto riguarda l'energia, le materie prime critiche e i fattori di produzione essenziali e la sicurezza sanitaria;
h)sostenere la crescita sostenibile e inclusiva, l'impegno del settore privato, il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture chiave, nella ricerca e nell'innovazione; portare avanti la transizione digitale per sbloccare opportunità sociali ed economiche sia nel settore privato che in quello pubblico; promuovere lo sviluppo delle competenze e posti di lavoro dignitosi;
i)favorire l'inclusione sociale e culturale a livello transfrontaliero, preservare e promuovere il patrimonio culturale e naturale, offrire sostegno alle industrie e ai settori culturali e creativi e allo sport;
j)promuovere l'uso della moneta unica dell'Unione per gli scambi, i servizi finanziari e gli investimenti all'interno della regione e per quanto riguarda l'Unione;
k)contribuire alla resilienza dei paesi partner, sostenere e rafforzare azioni che tengano conto del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, delle fragilità e delle esigenze di ricostruzione nonché delle crisi della bilancia dei pagamenti;
l)stimolare la competitività dell'Unione e rispondere in modo flessibile alle sfide e alle opportunità economiche;
m)sviluppare l'economia e la società digitali, concentrandosi sul sostegno alla realizzazione di infrastrutture digitali sicure e affidabili, sullo sviluppo di economie dei dati e di IA attraverso il sostegno alla creazione di fabbriche di IA e alla progettazione dell'IA in modo da difendere i valori democratici e proteggere la diversità culturale, sulla promozione di pertinenti infrastrutture pubbliche digitali e soluzioni di e-governance, ad esempio quadri giuridici sull'identità digitale che tutelino la vita privata e sul potenziamento delle capacità nel campo della cibersicurezza e della ciberdifesa;
n)incoraggiare la transizione e la sicurezza energetiche; investire nella connettività energetica e nelle energie rinnovabili; incentivare l'uso di fonti energetiche pulite nell'industria e nei trasporti; promuovere l'integrazione della catena del valore dell'Unione;
o)rafforzare la protezione dell'ambiente, aumentare la resilienza ai cambiamenti climatici, accelerare la transizione verso un'economia climaticamente neutra, positiva, inclusiva in materia di biodiversità, sostenibile, verde, blu e circolare e intensificare la lotta contro la criminalità ambientale;
p)rafforzare lo sviluppo economico e sociale e l'inclusione, con particolare attenzione alle donne, ai minori e ai giovani, anche prevenendo la fuga dei cervelli, aiutando le comunità vulnerabili, promuovendo l'uguaglianza, la qualità dell'istruzione, della formazione, della riqualificazione e del miglioramento delle competenze e sostenendo le politiche occupazionali, i diritti del lavoro e sistemi di protezione sociale efficaci;
q)rafforzare i partenariati per una migrazione e una mobilità ben gestite e sicure attraverso discussioni strutturate sulla migrazione e, ove applicabile e purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura, sviluppare e sostenere l'attuazione dei regimi vigenti di esenzione dal visto, i dialoghi sulla liberalizzazione dei visti e gli accordi e le intese bilaterali o regionali con i paesi partner;
r)incoraggiare la creazione di partenariati interpersonali basati su interessi comuni e promuovere la collaborazione in materia di istruzione, cultura, sport, ricerca e innovazione, nonché la mobilità reciprocamente vantaggiosa delle persone;
s)conferire poteri e responsabilità alla società civile e rafforzarne la capacità di monitorare l'attuazione delle riforme, sostenere la creazione di un contesto favorevole alle organizzazioni della società civile, promuovere e rafforzare il pluralismo, l'indipendenza e la professionalità di media liberi e indipendenti, e migliorare l'alfabetizzazione digitale e mediatica;
t)contribuire ad attenuare le sfide poste dalla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e dai tentativi di destabilizzare i paesi partner, combattere la disinformazione, le minacce ibride e la manipolazione delle informazioni nonché le ingerenze da parte di attori stranieri, in particolare la Russia, contro la sovranità, i processi democratici e le istituzioni dei paesi partner, nonché contro l'Unione e i suoi valori;
u)migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica.
(3)Sostenere l'Ucraina alla luce delle conseguenze della guerra di aggressione della Russia
a)Contribuire a mantenere la stabilità macrofinanziaria dell'Ucraina e ad allentarne i vincoli finanziari esterni e interni per assicurare la continuità del funzionamento dello Stato ucraino;
b)sostenere la ripresa, la ricostruzione e la modernizzazione dell'Ucraina, in linea con il suo percorso di adesione, affrontando le conseguenze sociali, economiche, di sicurezza e ambientali della guerra di aggressione della Russia e contribuendo alla ricostruzione di infrastrutture vitali, tra cui le infrastrutture energetiche, digitali e dei trasporti, contribuendo in tal modo alla coesione sociale, alla resilienza e alla ripresa postbellica di una società ucraina libera e culturalmente dinamica, anche sostenendo la cultura e il patrimonio culturale e creando le condizioni sociali ed economiche affinché gli sfollati interni e le persone soggette a protezione temporanea possano tornare in Ucraina una volta che la situazione lo consenta, e reintegrando i veterani nella società;
c)sostenere gli sforzi in materia di attribuzione delle responsabilità nel contesto della guerra di aggressione della Russia, compresa l'assistenza alle indagini e al perseguimento dei crimini internazionali commessi in Ucraina e nei confronti dell'Ucraina, in particolare in relazione al crimine di aggressione, e ai meccanismi di giustizia di transizione e di attribuzione delle responsabilità, compreso il tribunale speciale per il crimine di aggressione contro l'Ucraina.
Allegato II. B - Medio Oriente, Nordafrica e Golfo
(1)Rafforzare i partenariati strategici a livello regionale e nazionale
a)Approfondire i partenariati con le regioni del Medio Oriente, del Nordafrica e del Golfo attraverso un maggiore impegno politico e al fine di realizzare uno spazio comune di pace, prosperità e stabilità nella regione mediterranea;
b)sviluppare partenariati su misura reciprocamente vantaggiosi, anche attraverso accordi bilaterali formali e dialoghi bilaterali e regionali, basati sull'influenza dell'Unione e sulla titolarità locale, apportare un contributo agli interessi strategici dell'Unione e promuovere i valori dell'Unione;
c)sostenere l'attuazione degli accordi di associazione o di altri accordi esistenti e futuri e dei documenti concordati congiuntamente con i paesi del vicinato meridionale elencati nell'allegato I;
d)migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica.
(2)Rafforzare la sicurezza, la pace, la resilienza, la ricostruzione e la preparazione
a)Sostenere e promuovere la pace, la stabilità, la sicurezza, la risposta alle crisi, la prevenzione dei conflitti, la stabilizzazione, la mediazione, la transizione politica e gli sforzi di riconciliazione;
b)sostenere le esigenze connesse alla ripresa socioeconomica, alla riabilitazione e alla ricostruzione postbellica;
c)contribuire alla resilienza dei paesi partner, sostenere e rafforzare azioni che tengano conto del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, delle fragilità e delle esigenze di ricostruzione nonché delle crisi della bilancia dei pagamenti;
d)sostenere la sicurezza in settori di interesse comune, quali la sicurezza sanitaria, la sicurezza marittima, la lotta alla criminalità organizzata, la lotta al terrorismo, e lo sviluppo di capacità informatiche e di cibersicurezza;
e)intensificare la cooperazione in materia di contrasto al finanziamento del terrorismo e della criminalità organizzata e antiriciclaggio, la cooperazione giudiziaria, la lotta contro la radicalizzazione e l'estremismo violento, le minacce ibride e informatiche, la lotta contro l'impunità, la corruzione, la criminalità organizzata e la cooperazione per l'applicazione della legge;
f)contribuire a prevenire l'elusione delle misure restrittive dell'Unione.
(3)Promuovere e proteggere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani, la buona governance, lo sviluppo umano e le relazioni interpersonali
a)Rafforzare le istituzioni pubbliche e i sistemi di governance economica/democratica, anche attraverso il controllo, l'applicazione della legge, la prevenzione e la lotta contro la corruzione e le ingerenze straniere; sostenere l'efficacia delle finanze pubbliche, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità;
b)salvaguardare lo spazio per la società civile, i soggetti civici e non statali e i media indipendenti; sostenere la lotta contro la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e sostenere le capacità locali e regionali in materia di protezione dei diritti umani, comprese le istituzioni nazionali per i diritti umani;
c)tutelare e promuovere i diritti umani, la parità di genere, i diritti dei minori, i diritti delle persone con disabilità e combattere il lavoro minorile e tutti i tipi di discriminazione;
d)migliorare la qualità e la rilevanza dell'istruzione, della sanità e dell'accesso ai prodotti sanitari e ai sistemi di protezione sociale; promuovere la copertura sanitaria universale;
e)promuovere la creazione di partenariati interpersonali basati su interessi comuni e rafforzare lo sviluppo delle competenze attraverso la cooperazione nei settori dell'istruzione, della gioventù, della ricerca e dell'innovazione;
f)emancipare i giovani, creare posti di lavoro dignitosi, sostenere la creazione di uno spazio comune per l'apprendimento, che colleghi le competenze, l'istruzione e la formazione professionale, l'istruzione superiore, la ricerca e l'innovazione;
g)promuovere la comprensione reciproca attraverso la cultura, i media, lo sport e il turismo;
h)promuovere il ruolo della cultura e del dialogo interculturale, la diversità culturale in tutte le sue forme e la mobilità e rafforzare la cooperazione in materia di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale.
(4)Incentivare la crescita inclusiva e sostenibile, il commercio e gli investimenti nelle infrastrutture chiave
a)Sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali e di investimento dell'Unione e la loro attuazione;
b)creare le condizioni per la partecipazione delle imprese dell'UE ai mercati regionali eliminando gli ostacoli e riducendo i rischi mediante il sostegno alle modifiche normative;
c)promuovere le opportunità commerciali e di investimento (anche per le imprese dell'Unione europea), lo sviluppo del settore privato, la convergenza normativa con le norme dell'Unione, l'integrazione economica, nonché le catene del valore sostenibili a livello locale e regionale e la diversificazione;
d)migliorare la capacità produttiva e di esportazione della regione per quanto riguarda le materie prime critiche e i fattori di produzione essenziali;
e)portare avanti la transizione digitale per sbloccare opportunità sociali ed economiche sia nel settore privato che in quello pubblico. Favorire la realizzazione di infrastrutture digitali sicure e affidabili per sostenere gli sviluppi futuri dei settori economici e critici chiave. Sviluppare le economie dei dati e di IA, anche incentivando gli ecosistemi di innovazione in materia di IA. Sostenere azioni volte a colmare il divario digitale e a garantire soluzioni di connettività digitale accessibili, a prezzi abbordabili, inclusive e sicure;
f)promuovere l'uso della moneta unica dell'Unione per gli scambi, i servizi finanziari e gli investimenti all'interno della regione e per quanto riguarda l'Unione;
g)potenziare il trasporto stradale e marittimo sostenibile e i relativi porti; incentivare una mobilità intelligente e sostenibile, favorendo la diffusione di carburanti sostenibili per i trasporti;
h)incoraggiare la transizione e la sicurezza energetiche; investire nella connettività energetica e nelle energie rinnovabili; promuovere l'integrazione della catena del valore dell'Unione con catene industriali resilienti dei paesi partner per le tecnologie pulite;
i)sostenere la competitività e la stabilità dell'Unione e rispondere in modo flessibile alle sfide e alle opportunità economiche.
(5)Promuovere ecosistemi sani e affrontare i cambiamenti climatici
a)Potenziare la capacità di adattamento ai cambiamenti climatici e di mitigazione dei loro effetti; contribuire a promuovere investimenti "a prova di clima";
b)sviluppare l'economia verde e blu sostenibile; sostenere la transizione verso modelli economici circolari, a basse emissioni ed efficienti sotto il profilo delle risorse e promuovere lo sviluppo di catene del valore e di produzione sostenibili, sostenere progetti sull'idrogeno verde;
c)assicurare la protezione e la preservazione dell'ambiente e della biodiversità e il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi, compresi i sistemi idrici, i terreni, le foreste e gli oceani. Promuovere la lotta contro l'inquinamento, la conservazione della biodiversità, la pesca sostenibile e la transizione verso sistemi alimentari sostenibili, concentrandosi sull'approccio basato sul nesso tra acqua, energia , prodotti alimentari ed ecosistemi. Promuovere soluzioni basate sulla natura, in particolare per le infrastrutture sostenibili e lo sviluppo di città verdi e intelligenti.
(6)Potenziare la cooperazione su tutti gli aspetti della migrazione, della mobilità e degli sfollamenti forzati
a)Potenziare la cooperazione su tutti gli aspetti della migrazione e degli sfollamenti forzati anche avvalendosi delle agenzie dell'UE; rafforzare i partenariati locali e internazionali in materia di migrazione e di sfollamenti forzati lungo le principali rotte migratorie;
b)rafforzare tutti gli aspetti della governance della migrazione e dell'asilo; potenziare la gestione delle frontiere, compresa la qualità dei documenti di viaggio e dei sistemi di visti; rafforzare la lotta contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e promuovere la cooperazione in materia di rimpatri, riammissioni e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili dei migranti; affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
c)sostenere un approccio e un'attuazione a tutto tondo per quanto riguarda la migrazione legale e la mobilità, anche attraverso partenariati volti ad attirare talenti e scambi reciprocamente vantaggiosi, nel rispetto delle competenze degli Stati membri;
d)contribuire a garantire protezione internazionale, anche per quanto riguarda l'accesso al reinsediamento e ai percorsi complementari, e sostegno ai rifugiati, ai migranti, agli sfollati interni, alle comunità di accoglienza e ai paesi che ospitano un numero significativo di rifugiati o sfollati.
Allegato II.C - Africa subsahariana
(1)Sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, promuovere la connettività, il commercio e posti di lavoro dignitosi
a)Sostenere infrastrutture e connettività sostenibili, sicure e resilienti, anche potenziando il trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo sostenibile e sicuro e promuovendo una mobilità intelligente, inclusiva e sostenibile e la diffusione di carburanti sostenibili per i trasporti;
b)rafforzare l'economia digitale e spaziale, sostenere azioni volte a colmare il divario digitale, favorire la realizzazione di infrastrutture digitali sicure e affidabili, promuovere una governance digitale antropocentrica, compreso lo sviluppo di moderni sistemi di gestione e protezione dei dati per flussi di dati sicuri, sviluppare economie dei dati e di IA, anche sostenendo ecosistemi di innovazione dell'IA; sostenere lo sviluppo di capacità informatiche e di cibersicurezza;
c)incoraggiare la transizione e la sicurezza energetiche; investire nella connettività energetica e nelle energie rinnovabili; incentivare l'uso di fonti energetiche pulite nell'industria e nei trasporti; promuovere l'accesso all'energia e l'efficienza energetica;
d)promuovere le opportunità per il commercio, l'imprenditoria e gli investimenti (anche per le imprese dell'Unione europea), lo sviluppo del settore privato, la convergenza normativa con le norme dell'Unione, l'integrazione economica, la diversificazione delle catene di approvvigionamento e le catene del valore sostenibili a livello locale e regionale;
e)sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione e la loro attuazione;
f)migliorare la capacità della regione di produrre ed esportare in modo sostenibile per quanto riguarda le materie prime critiche e i fattori di produzione essenziali;
g)favorire lo sviluppo del settore privato e migliorare il contesto imprenditoriale per attrarre investimenti e promuovere la creazione di posti di lavoro dignitosi;
h)incentivare lo sviluppo delle competenze e posti di lavoro dignitosi, la ricerca e l'innovazione;
i)stimolare la competitività dell'Unione e rispondere in modo flessibile alle sfide e alle opportunità economiche;
j)promuovere l'uso della moneta unica dell'Unione per gli scambi, i servizi finanziari e gli investimenti all'interno della regione e con l'Unione.
(2)Lottare contro i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e la biodiversità
a)Sostenere la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la preparazione alle catastrofi e la riduzione dei rischi, con particolare attenzione ai paesi più vulnerabili, quali i paesi meno sviluppati e i piccoli Stati insulari in via di sviluppo;
b)incrementare la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento, assicurare la protezione e la conservazione dell'ambiente e della biodiversità nonché il ripristino e la gestione sostenibile degli ecosistemi, compresi i sistemi idrici, i terreni, le foreste e gli oceani;
c)promuovere soluzioni basate sulla natura per infrastrutture e città sostenibili, un'economia verde, blu e circolare sostenibile, compresa la bioeconomia;
d)sostenere un'agricoltura sostenibile e resiliente, compresa l'agrosilvicoltura, la pesca sostenibile e l'acquacoltura sostenibile.
(3)Potenziare la cooperazione su tutti gli aspetti della migrazione, della mobilità e degli sfollamenti forzati
a)Affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
b)rafforzare la governance e la gestione della migrazione, migliorare la gestione delle frontiere, la qualità dei documenti di viaggio e dei sistemi di visti, lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e promuovere la cooperazione in materia di rimpatri, riammissione e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili dei migranti irregolari;
c)sostenere e promuovere l'uso di canali legali di migrazione e mobilità e incoraggiare il contributo delle diaspore allo sviluppo dei paesi di origine;
d)assistere i richiedenti asilo, i rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi, nonché le comunità di accoglienza, e fare sì che possano accedere alla protezione e a soluzioni durature, tra cui il rimpatrio volontario, l'integrazione locale e l'accesso al reinsediamento e ai percorsi complementari.
(4)Promuovere lo sviluppo umano e la parità di genere
a)Sostenere un più ampio accesso all'istruzione, ai servizi sanitari e ai prodotti sanitari e migliorarne la qualità, sostenere la sicurezza alimentare e nutrizionale e promuovere l'accesso a un approvvigionamento idrico sicuro e resiliente ai cambiamenti climatici, l'accesso ai servizi igienico-sanitari e ai servizi di gestione dei rifiuti;
b)promuovere l'inclusione sociale, la protezione sociale, la copertura sanitaria universale e la lotta contro le disuguaglianze, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili;
c)promuovere la parità di genere nonché i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica, tutelare i diritti delle persone con disabilità, dei giovani e dei minori e combattere il lavoro minorile;
d)contribuire alla resilienza dei paesi partner, sostenere e rafforzare azioni che tengano conto del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, delle fragilità e delle esigenze di ricostruzione nonché delle crisi della bilancia dei pagamenti;
(5)Promuovere e proteggere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la buona governance
a)Proteggere e promuovere la democrazia e i diritti umani, con particolare attenzione alla protezione dei soggetti più vulnerabili, salvaguardare lo spazio per le organizzazioni della società civile e sostenere la libertà e il pluralismo dei media;
b)sostenere lo Stato di diritto e la buona governance, compresi la trasparenza, l'assunzione di responsabilità, il controllo istituzionale, l'applicazione delle norme e lo spazio civico, la prevenzione e la lotta contro la corruzione e il traffico illegale, compresi i flussi finanziari illeciti;
c)rafforzare il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale, con particolare attenzione alla protezione dei soggetti più vulnerabili;
d)promuovere il rispetto dei principi di uguaglianza e non discriminazione.
(6)Contribuire alla stabilità, alla pace e alla sicurezza
a)Prepararsi e rispondere efficacemente alle crisi, alle crisi emergenti e alle situazioni post-crisi;
b)promuovere la pace, l'attività di mediazione, la stabilità e la prevenzione dei conflitti;
c)aumentare la stabilità e la sicurezza attraverso la cooperazione giudiziaria e la lotta contro l'impunità, la criminalità organizzata, le minacce informatiche e ibride, l'estremismo violento e il terrorismo;
d)contribuire a prevenire l'elusione delle misure restrittive dell'Unione.
(7)Rafforzare i partenariati
a)Incoraggiare l'integrazione, la cooperazione, il dialogo e le iniziative regionali e interregionali;
b)promuovere il dialogo politico con l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico, l'Unione africana e le organizzazioni regionali;
c)promuovere il dialogo interculturale e la cooperazione, i gemellaggi, la mobilità, gli scambi e i programmi di leadership; promuovere il ruolo della diversità culturale in tutte le sue forme e rafforzare la cooperazione in materia di salvaguardia, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale;
d)promuovere la creazione di partenariati interpersonali basati su interessi comuni e rafforzare lo sviluppo delle competenze attraverso la cooperazione nei settori dell'istruzione, della gioventù, della cultura, dello sport, della ricerca e dell'innovazione;
e)assicurare il dialogo con la società civile, le autorità locali e il settore privato e rafforzare le istituzioni statali e locali e le azioni efficaci da queste attuate conformemente al loro mandato;
f)migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica.
Allegato II.D - Asia e Pacifico
(1)Sostenere una crescita inclusiva e sostenibile, posti di lavoro dignitosi e la trasformazione digitale
a)Sostenere infrastrutture e connettività sostenibili, sicure e resilienti, compreso il trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo sostenibile e sicuro e promuovere una mobilità intelligente e sostenibile e la diffusione di carburanti sostenibili per i trasporti;
b)promuovere le opportunità per il commercio, l'imprenditoria e gli investimenti (anche per le imprese dell'Unione europea), lo sviluppo del settore privato, la convergenza normativa con le norme dell'Unione, l'integrazione economica, la diversificazione delle catene di approvvigionamento e le catene del valore sostenibili a livello locale e regionale;
c)rafforzare l'integrazione regionale, il commercio intraregionale, il dialogo tra imprese e il dialogo tra imprese e pubblica amministrazione a livello regionale e interregionale;
d)promuovere l'uso della moneta unica dell'Unione per gli scambi, i servizi finanziari e gli investimenti all'interno della regione e per quanto riguarda l'Unione;
e)incentivare l'economia digitale e spaziale, sostenere azioni volte a colmare il divario digitale, favorire la realizzazione di infrastrutture digitali sicure e affidabili, promuovere una governance digitale antropocentrica, compreso lo sviluppo di moderni sistemi di gestione e protezione dei dati per flussi di dati sicuri;
f)agevolare e incrementare gli investimenti nelle materie prime critiche e nei fattori di produzione essenziali, nonché in politiche sostenibili e competitive per l'estrazione e il trattamento dei minerali;
g)sostenere la politica commerciale e gli accordi commerciali dell'Unione e la loro attuazione;
h)consolidare una transizione inclusiva e giusta verso un'economia verde e digitale e promuovere la governance digitale e i servizi elettronici, nonché la trasparenza e l'efficacia delle finanze pubbliche;
i)promuovere lo sviluppo delle competenze e posti di lavoro dignitosi, nonché la ricerca e l'innovazione, sostenendo le norme internazionali in materia di lavoro e ambiente e i principi su imprese e diritti umani;
j)stimolare la competitività dell'Unione e rispondere in modo flessibile alle sfide e alle opportunità economiche;
(2)Lottare contro i cambiamenti climatici, proteggere l'ambiente e la biodiversità
a)Promuovere la protezione e la conservazione dell'ambiente e della biodiversità e assicurare la gestione sostenibile e il ripristino delle risorse naturali, la riduzione dell'inquinamento, la salvaguardia della biodiversità, compresi i sistemi idrici, i terreni, le foreste e gli oceani;
b)promuovere un'economia verde, blu e circolare sostenibile, che comprenda la bioeconomia, città verdi e intelligenti e l'accesso a un approvvigionamento idrico sicuro e resiliente ai cambiamenti climatici, a servizi igienico-sanitari e a servizi di gestione dei rifiuti;
c)sostenere la cooperazione sulle sfide ambientali, la transizione energetica sostenibile e il miglioramento della connettività energetica regionale, promuovere l'accesso all'energia, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica; incentivare l'uso di fonti energetiche pulite nell'industria e nei trasporti;
d)appoggiare le iniziative regionali e gli sforzi e i piani dei paesi partner per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento ad essi, la preparazione alle catastrofi e la riduzione dei rischi al fine di sostenere gli impegni presi in materia di cambiamenti climatici e biodiversità, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili, in particolare ai paesi meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo;
e)garantire la sicurezza alimentare e nutrizionale, l'agricoltura sostenibile e resiliente e la pesca sostenibile.
(3)Promuovere lo sviluppo umano e la parità di genere
a)Favorire l'accesso all'istruzione, ai servizi sanitari, ai prodotti sanitari e alla nutrizione e migliorarne la qualità;
b)promuovere l'inclusione sociale, la protezione sociale, la copertura sanitaria universale e la lotta contro le disuguaglianze, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili;
c)promuovere la parità di genere nonché i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, proteggere i diritti delle persone con disabilità e dei minori e combattere il lavoro minorile, prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica;
d)contribuire alla resilienza dei paesi partner, sostenere e rafforzare azioni che tengano conto del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, delle fragilità e delle esigenze di ricostruzione nonché delle crisi della bilancia dei pagamenti;
(4)Potenziare la cooperazione su tutti gli aspetti della migrazione, della mobilità e degli sfollamenti forzati
a)Affrontare le cause profonde della migrazione irregolare e degli sfollamenti forzati;
b)rafforzare tutti gli aspetti della governance e della gestione della migrazione, migliorare la gestione delle frontiere, compresa la qualità dei documenti di viaggio e dei sistemi di visti, lottare contro il traffico di migranti e la tratta di esseri umani e promuovere la cooperazione in materia di rimpatri, riammissione e reinserimenti sicuri, dignitosi e sostenibili dei migranti irregolari;
c)sostenere e promuovere l'uso di canali legali di migrazione e mobilità e incoraggiare il contributo delle diaspore allo sviluppo dei paesi di origine;
d)sostenere i richiedenti asilo, i rifugiati, gli sfollati interni e gli apolidi, in particolare i migranti più vulnerabili tra cui i minori, nonché le comunità di accoglienza, e promuovere l'accesso alla protezione e a soluzioni durature, tra cui il rimpatrio volontario, l'integrazione locale e l'accesso al reinsediamento e ai percorsi complementari.
(5)Promuovere e proteggere la democrazia, lo Stato di diritto, i diritti umani e la buona governance
a)Sostenere la democrazia, lo Stato di diritto, la buona governance, la trasparenza e l'assunzione di responsabilità, la protezione dello spazio civico, la prevenzione e la lotta contro la corruzione e l'impunità e supportare sistemi giudiziari indipendenti, responsabili ed efficienti;
b)appoggiare e assicurare il dialogo con le organizzazioni della società civile, la libertà dei media e l'emancipazione dei giovani in tutti i settori politici e i processi istituzionali;
c)promuovere il rispetto dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, i principi di uguaglianza e non discriminazione, con particolare attenzione alla protezione delle persone più a rischio.
(6)Contribuire alla stabilità, alla pace e alla sicurezza
a)Prepararsi e rispondere efficacemente alle crisi, alle crisi emergenti e alle situazioni post-crisi;
b)promuovere la pace, l'attività di mediazione, la stabilità e la prevenzione dei conflitti;
c)aumentare la stabilità e la sicurezza attraverso la cooperazione giudiziaria e la lotta contro le minacce ibride e informatiche, la criminalità organizzata, il traffico illegale, l'estremismo violento e il terrorismo;
d)contribuire a prevenire l'elusione delle misure restrittive dell'Unione.
(7)Rafforzare i partenariati
a)Incoraggiare l'integrazione, la cooperazione, il dialogo e le iniziative regionali e interregionali;
b)promuovere il dialogo politico con l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;
c)promuovere il ruolo della cultura e del dialogo interculturale, la diversità culturale in tutte le sue forme e rafforzare la cooperazione per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale;
d)promuovere la creazione di partenariati interpersonali basati su interessi comuni e rafforzare lo sviluppo delle competenze attraverso la cooperazione nei settori dell'istruzione, della gioventù, della cultura, dello sport, della ricerca e dell'innovazione;
e)assicurare il dialogo con la società civile, le autorità locali e il settore privato e rafforzare le istituzioni statali e locali e le azioni efficaci da queste attuate conformemente al loro mandato;
f)migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica.
Allegato II.E - Americhe e Caraibi
(1)Portare avanti l'agenda relativa alla duplice transizione verde e digitale giusta a favore dello sviluppo sostenibile
a)Sviluppare il valore aggiunto locale e le catene del valore biregionali (anche per quanto riguarda l'energia pulita, le materie prime critiche e i fattori di produzione essenziali), una crescita inclusiva e sostenibile, promuovere lo sviluppo di catene del valore e di produzione sostenibili, la ricerca e l'innovazione nonché posti di lavoro dignitosi, basandosi sulla tecnologia europea per diversificare le economie;
b)mobilitare investimenti basati sui valori per rispondere alle esigenze infrastrutturali di un'economia climaticamente neutra, resiliente e rispettosa della natura che soddisfi elevati standard ambientali, sociali e di governance;
c)sviluppare la finanza sostenibile per attrarre investitori internazionali e promuovere gli investimenti verdi;
d)favorire una transizione giusta verso un'economia verde, blu, digitale e circolare sostenibile, incentivare la decarbonizzazione e l'efficienza delle risorse nei settori dell'agricoltura, dei trasporti, della silvicoltura e dell'energia, e nel contempo l'adattamento ai cambiamenti climatici;
e)sostenere infrastrutture e connettività sostenibili, sicure e resilienti, compreso il trasporto stradale, ferroviario, aereo e marittimo sostenibile e sicuro, e la diffusione di carburanti sostenibili per i trasporti;
f)migliorare la capacità produttiva e di esportazione della regione per quanto riguarda le materie prime critiche prestando attenzione alla sostenibilità;
g)promuovere la riduzione dell'inquinamento e proteggere, preservare, ripristinare e garantire la gestione sostenibile degli ecosistemi, come i sistemi idrici, i terreni, le foreste e gli oceani; sviluppare sistemi alimentari sostenibili, la pesca sostenibile, le soluzioni basate sulla natura, la lotta contro la perdita di foreste e di biodiversità;
h)portare avanti la trasformazione digitale e una connettività digitale sicura e ciberresiliente, anche per ridurre il divario digitale e di genere, promuovendo l'economia spaziale, i flussi di dati protetti e sicuri e l'uso di dati spaziali, conformemente alle norme dell'UE;
i)stimolare la competitività dell'Unione e rispondere in modo flessibile alle sfide e alle opportunità economiche;
j)promuovere transizioni giuste, società inclusive e combattere tutti i tipi di disuguaglianze, migliorare l'accesso equo e a prezzi abbordabili allo sviluppo delle competenze e l'accesso universale alla salute e alla protezione sociale;
k)incoraggiare la transizione e la sicurezza energetiche; investire nella connettività energetica e nelle energie rinnovabili; promuovere l'uso di fonti energetiche pulite nell'industria e nei trasporti.
(2)Realizzare un programma comune UE-ALC in materia di commercio e investimenti
a)Migliorare le condizioni per gli investimenti sostenibili e lo sviluppo del settore privato attraverso un contesto imprenditoriale e normativo più favorevole, promuovere opportunità commerciali e di investimento (anche per le imprese dell'Unione europea) e una convergenza normativa con le norme dell'Unione;
b)agevolare gli scambi di merci soggette alle normative relative al Green Deal europeo;
c)agevolare le joint venture, le esportazioni e la creazione di posti di lavoro dignitosi da parte delle piccole e medie imprese;
d)far sì che gli accordi commerciali e di associazione siano attuati, anche ricorrendo all'assistenza tecnica e coinvolgendo le imprese;
e)promuovere l'uso della moneta unica dell'Unione per gli scambi, i servizi finanziari e gli investimenti all'interno della regione e con l'Unione.
(3)Rafforzare la giustizia, la sicurezza dei cittadini e la lotta contro la criminalità organizzata transnazionale, contribuire alla stabilità, alla pace e alla sicurezza
a)Sostenere la cooperazione e il coordinamento contro la criminalità organizzata transnazionale e i flussi finanziari che essa genera, collegare tra loro le istituzioni di giustizia e di sicurezza a partire dalla convergenza e armonizzazione delle politiche e degli strumenti in materia di Stato di diritto;
b)rafforzare la capacità dei paesi partner di rispondere alle conseguenze delle minacce informatiche e per la sicurezza e proteggere meglio i cittadini e i soggetti più vulnerabili;
c)rafforzare la capacità dei paesi partner di garantire le catene del valore e la logistica;
d)prepararsi e rispondere efficacemente alle crisi, alle crisi emergenti e alle situazioni post-crisi;
e)sostenere la pace, la mediazione, la stabilità e la prevenzione dei conflitti e rafforzare la cooperazione biregionale in materia di sicurezza e giustizia;
f)aumentare la stabilità e la sicurezza attraverso la lotta contro le minacce ibride e informatiche, l'impunità, la corruzione, il traffico illegale, l'estremismo violento e il terrorismo;
g)contribuire a prevenire l'elusione delle misure restrittive dell'Unione.
(4)Promuovere i diritti umani, lo sviluppo umano, la democrazia e lo Stato di diritto
a)Tutelare e promuovere i diritti umani, prestando particolare attenzione alla protezione dei soggetti più vulnerabili, la democrazia, lo Stato di diritto e il buon governo, compresa l'assunzione di responsabilità e la prevenzione e la lotta contro la corruzione, anche in relazione alla criminalità organizzata;
b)promuovere la parità di genere e i diritti e l'emancipazione delle donne e delle ragazze, prevenire e combattere la violenza contro le donne e la violenza domestica e promuovere l'emancipazione dei giovani in tutti i settori delle politiche e i processi istituzionali;
c)salvaguardare lo spazio per la società civile e sostenere la libertà e il pluralismo dei media;
d)sostenere un più ampio accesso all'istruzione, ai servizi e prodotti sanitari e migliorarne la qualità, sostenere la sicurezza alimentare e nutrizionale, l'accesso a un approvvigionamento idrico sicuro e resiliente ai cambiamenti climatici e all'efficienza idrica, a servizi igienico-sanitari per tutti e a servizi di gestione dei rifiuti, la tutela dei diritti delle persone con disabilità e dei minori e combattere il lavoro minorile;
e)promuovere l'inclusione sociale, la protezione sociale e la lotta contro le disuguaglianze, con particolare attenzione ai soggetti più vulnerabili;
f)intensificare la cooperazione in materia di migrazione, compresa la lotta contro il traffico di migranti, e mobilità umana;
g)contribuire alla resilienza dei paesi partner, sostenere e rafforzare azioni che tengano conto del nesso tra azione umanitaria, sviluppo e pace, delle fragilità e delle esigenze di ricostruzione nonché delle crisi della bilancia dei pagamenti.
(5)Rafforzare i partenariati
a)Promuovere il partenariato biregionale UE-ALC;
b)incoraggiare l'integrazione, la connettività e la cooperazione regionali e interregionali;
c)promuovere il dialogo politico con l'Organizzazione degli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico;
d)promuovere il ruolo della cultura e del dialogo interculturale, la diversità culturale in tutte le sue forme e rafforzare la cooperazione per la salvaguardia, la conservazione e la valorizzazione del patrimonio culturale;
e)promuovere la creazione di partenariati interpersonali basati su interessi comuni e rafforzare lo sviluppo delle competenze attraverso la cooperazione nei settori dell'istruzione, della gioventù, della cultura, dello sport, della ricerca e dell'innovazione;
f)assicurare il dialogo con la società civile, le autorità locali e il settore privato e rafforzare le istituzioni statali e locali e le azioni efficaci da queste attuate conformemente al loro mandato;
g)migliorare la consapevolezza, la comprensione e la percezione dell'Unione europea nei paesi partner attraverso la comunicazione strategica.
Allegato II.F - Mondo
(1)Sostenere lo sviluppo umano
a)Prevenire e combattere le minacce per la salute, come le pandemie e la resistenza antimicrobica, potenziare i sistemi sanitari, l'equità sanitaria, promuovere la copertura sanitaria universale e la salute sessuale e riproduttiva e i relativi diritti;
b)sostenere un'istruzione e competenze inclusive, eque e di qualità, anche attraverso iniziative e ricerche globali;
c)promuovere la parità di genere e l'emancipazione delle donne e delle ragazze e affrontare le disuguaglianze;
d)proteggere i minori e i giovani, promuovere l'impegno e l'emancipazione dei giovani e fornire maggiori mezzi di azione alle persone con disabilità;
e)fornire orientamenti e contributi in merito all'agenda globale sulla governance della migrazione e degli sfollamenti forzati e sostenere gli impegni dell'Unione al riguardo;
f)contribuire all'agenda globale sul lavoro dignitoso per tutti, anche attraverso la promozione delle norme internazionali del lavoro, la protezione sociale universale e l'inclusione sociale.
(2)Portare avanti una transizione verde e digitale giusta a favore della prosperità sostenibile
a)Accelerare una transizione giusta verso un'economia climaticamente neutra, resiliente, verde, blu e circolare, anche sostenendo iniziative globali;
b)rafforzare la governance globale e le conoscenze in materia di clima, alimentazione e agricoltura, ambiente, risorse naturali e oceani, sostenere i beni pubblici globali;
c)accelerare la diffusione di una connettività digitale accessibile, a prezzi abbordabili, inclusiva, sostenibile, sicura e protetta, compresa la connettività satellitare, e promuovere un'economia digitale e una governance globale antropocentriche e sicure;
d)promuovere la finanza sostenibile, gli investimenti pubblici e privati, catene del valore sostenibili e resilienti, la condotta responsabile delle imprese e sostenere la politica commerciale e la sicurezza economica dell'Unione in contesti multilaterali.
(3)Promuovere e proteggere la democrazia, i diritti umani e lo Stato di diritto
a)Difendere i diritti umani e le libertà fondamentali, promuovere i principi di uguaglianza e non discriminazione, proteggere e rafforzare uno spazio civico efficace, anche fornendo maggiori mezzi di azione ai difensori dei diritti umani e alle loro reti in tutto il mondo;
b)sostenere la democrazia, compresa una rappresentanza e una partecipazione efficaci anche mediante l'invio di missioni di osservazione elettorale dell'UE;
c)affrontare le minacce alla democrazia, comprese la manipolazione delle informazioni e le ingerenze da parte di attori stranieri e la disinformazione, e appoggiare i media liberi e indipendenti;
d)sostenere e proteggere lo Stato di diritto e il diritto internazionale, anche attraverso meccanismi di giustizia internazionale e meccanismi di trasparenza e responsabilità;
e)rafforzare il sistema, i processi e l'architettura dei diritti umani a livello globale e multilaterale.
(4)Contribuire alla pace, alla sicurezza, alla stabilità e alla risposta alle crisi
a)Sostenere la pace, la stabilità e la prevenzione dei conflitti attraverso la previsione, l'analisi dei conflitti, l'allerta precoce, la costruzione della pace, la mediazione e il dialogo;
b)sostenere la lotta alle minacce globali, comprese le minacce ibride, spaziali e informatiche, promuovere la sicurezza marittima e aerea;
c)aumentare la stabilità e la sicurezza attraverso iniziative multilaterali contro il terrorismo, la radicalizzazione e l'estremismo violento, potenziare la cooperazione globale contro il traffico illecito e la criminalità organizzata;
d)attenuare i rischi chimici, biologici, radiologici e nucleari;
e)sostenere iniziative globali volte a scongiurare i rischi climatici e ambientali che possono avere un effetto destabilizzante per la pace e la sicurezza;
f)sostenere iniziative globali volte a limitare l'uso dei minerali e di altre risorse naturali per finanziare i conflitti e prevenire le violazioni e i rischi connessi ai diritti umani nelle catene di approvvigionamento.
(5)Rafforzare i partenariati e le relazioni strategiche
a)Difendere il multilateralismo e gli accordi multilaterali e impegnarsi in partenariati globali, anche sostenendo la governance economica globale e l'architettura per lo sviluppo;
b)sostenere le iniziative globali per combattere i flussi finanziari illeciti, il riciclaggio di denaro e l'evasione fiscale;
c)potenziare le capacità istituzionali e operative delle reti e delle alleanze per lo sviluppo delle autorità locali europee e dei paesi partner;
d)aumentare le capacità e mantenere partenariati in relazione a organizzazioni, reti, piattaforme e alleanze della società civile europee e dei paesi partner al fine di creare un contesto favorevole alla partecipazione dei cittadini e all'azione della società civile, anche nell'Unione;
e)impegnarsi in attività di diplomazia pubblica per promuovere il dialogo e la comprensione reciproca.