Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 548 final

2025/0223(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

{SEC(2025) 545 final} - {SWD(2025) 545 final} - {SWD(2025) 546 final}


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi della proposta

La proposta di regolamento si basa sul quadro giuridico istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile (di seguito "meccanismo unionale") e sul regolamento (UE) 2021/522 che istituisce un programma d'azione dell'Unione in materia di salute per il periodo 2021-2027 ("programma UE per la salute") (EU4Health). La proposta introduce un quadro per la protezione civile e il finanziamento della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie al fine di sfruttare le sinergie e sostenere un migliore coordinamento tra i settori. Ciò mira a migliorare l'efficacia complessiva nel sostenere la prevenzione, la preparazione e la risposta ai pericoli naturali e provocati dall'uomo, comprese le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, tenendo conto della natura sempre più complessa e interconnessa dei rischi e delle minacce che l'Unione si trova ad affrontare, come sottolineato nelle conclusioni del Consiglio europeo del 2023 1 e 2024 2 .

Negli ultimi anni l'Europa è stata messa a dura prova dal peggioramento del panorama dei rischi e delle minacce dovuto a una combinazione sempre più instabile di sfide in materia di sicurezza, salute, cambiamenti climatici e ambiente. Il netto aumento del numero di attivazioni del meccanismo unionale indica che è probabile che i sistemi nazionali continuino a chiedere un maggiore sostegno per rispondere alle catastrofi e alle crisi. Pertanto il meccanismo di coordinamento a livello di Unione deve essere adeguatamente attrezzato per agire in modo più efficiente ed efficace nell'offrire tale sostegno, anche rafforzando la prevenzione e la preparazione.

Inoltre la natura articolata delle crisi intersettoriali, come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, impone un approccio globale e integrato alla gestione delle crisi, che richiede una cooperazione stretta ed efficiente tra l'Unione e i suoi Stati membri per affrontare efficacemente le sfide che esse pongono. L'attuale contesto geopolitico sottolinea l'esigenza di rafforzare la preparazione e la prontezza civili e militari dell'Europa, come richiesto nella strategia per l'Unione della preparazione 3  e nel libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 4 .

La gestione efficace delle crisi richiederà uno stretto coordinamento tra attori civili e militari al fine di garantire operazioni civili e militari fluide ed efficienti. Tale cooperazione riveste un carattere particolarmente importante per le questioni con una marcata dimensione a duplice uso, in cui gli attori civili e militari fanno affidamento su infrastrutture condivise, come le reti di trasporto e i centri logistici. La collaborazione di attori civili e militari può garantire un buon coordinamento e la complementarità dei rispettivi sforzi, rafforzando in ultima analisi la risposta globale alla crisi. Pertanto è obiettivo fondamentale della proposta quello di garantire che il regolamento possa offrire un sostegno più efficiente ed efficace in tali crisi complesse e ad alto impatto 5 così come un approccio multirischio, esteso a tutta l'amministrazione e a tutta la società, che crei legami più forti tra protezione civile, salute, ambiente e sicurezza, rendendo disponibili modalità semplificate e più flessibili per affrontare crisi intersettoriali complesse e durature in modo efficace ed efficiente.

L'integrazione di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie nella presente proposta fornisce un ulteriore livello di protezione dei cittadini dell'UE, contribuendo in ultima analisi a rafforzarne la resilienza e proteggendo la popolazione da gravi minacce per la salute. Le emergenze sanitarie possono avere ripercussioni di vasta portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulle infrastrutture critiche. Le azioni di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie continueranno a essere coordinate all'interno delle strutture esistenti, tra cui il comitato per la sicurezza sanitaria e il consiglio HERA.

Inoltre, unitamente ai relativi requisiti orizzontali e ad altri programmi, la proposta sostiene e promuove misure volte ad anticipare e prevenire le catastrofi, contribuendo a ridurne i costi per l'economia dell'Unione e a minimizzarne l'impatto sociale, economico e ambientale negativo sulle regioni e sulle persone più vulnerabili, tra cui donne, bambini, anziani, rifugiati, persone appartenenti a minoranze razziali o etniche e persone con disabilità. Ciò contribuirà in ultima istanza a una crescita più sostenibile e inclusiva e all'equità intergenerazionale. La proposta apporta inoltre un contributo significativo alla semplificazione, riunendo in un testo unico le disposizioni relative al funzionamento del meccanismo unionale e quelle concernenti il finanziamento delle sue attività, semplificando in tal modo le procedure esistenti. Garantendo altresì che gli investimenti nell'ambito del meccanismo unionale rafforzino anche la competitività e la resilienza della base industriale dell'Unione, la proposta getta le basi per risposte più strategiche, affidabili e autonome, anche promuovendo il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'UE, in linea con il diritto dell'Unione e con gli impegni internazionali.

La proposta riconosce che le persone possono essere soggette a forme multiple e intersettoriali di vulnerabilità e promuove pertanto un approccio intersettoriale alla gestione dei rischi di catastrofe per garantire che nessuno sia lasciato indietro.

Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato

La presente proposta si fonda sui risultati positivi garantiti finora dal quadro vigente e intende colmarne le carenze mediante disposizioni rafforzate per continuare a sostenere, coordinare e integrare l'azione degli Stati membri in questo ambito. Si basa inoltre sulla componente "preparazione e risposta alle crisi" del programma UE per la salute a sostegno dell'attuazione del regolamento (UE) 2022/2371 relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero 6 e sul regolamento (UE) 2022/2372 relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello di Unione 7 , nonché su altre iniziative volte a migliorare la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie. La proposta dovrebbe garantire sinergie con i mandati in situazioni di crisi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Agenzia europea per i medicinali, nonché con le pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali. L'obiettivo è garantire che la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie dell'Unione siano rafforzate congiuntamente alle misure di protezione civile. La proposta di regolamento continua l'allineamento alle politiche vigenti migliorando le capacità di preparazione, prevenzione e risposta degli Stati membri. Ribadisce altresì l'impegno a favore di una maggiore solidarietà europea e di sforzi coordinati, sulla base delle solide basi della cooperazione e delle iniziative passate.

Oltre allo stretto allineamento con la strategia per l'Unione della preparazione, la strategia di costituzione delle scorte dell'UE 8 e la strategia sulle contromisure mediche per preparare l'Unione alla prossima crisi sanitaria 9 , il meccanismo unionale agisce in conformità con la strategia europea di sicurezza interna 10 , che mira a garantire un livello elevato di sicurezza per i cittadini dell'Unione, nonché con il libro bianco congiunto sulla prontezza alla difesa europea per il 2030 e il piano "ReArm Europe"/Prontezza per il 2030 11 , a sostegno di una posizione di difesa europea più forte contro le minacce esterne. Il meccanismo è anche coerente con la strategia di costituzione delle scorte e la strategia sulle contromisure mediche e facilita l'adempimento degli obblighi dell'Unione, ai sensi della normativa europea sul clima 12 , di assicurare il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

Secondo l'approccio basato sul principio di "preparazione fin dalla progettazione" delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la presente proposta è concepita per promuovere sinergie con altri settori d'intervento in ambito interno ed esterno in un approccio integrato alla gestione dei rischi di catastrofe che coinvolga tutti i settori e i portatori di interessi pertinenti, compresi gli organismi dell'UE, gli Stati membri e le organizzazioni internazionali, contribuendo all'attuazione delle politiche dell'Unione in materia di riduzione e gestione dei rischi di catastrofe e del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi.

In particolare per quanto riguarda le politiche esterne, la preparazione e la resilienza dell'UE e degli Stati membri sono sempre più interconnesse con quelle dei partner nel mondo, che si trovano ad affrontare una serie analoga di crisi e sfide globali. La collaborazione con i partner esterni per anticipare, prepararsi, prevenire e rispondere alle crisi è reciprocamente vantaggiosa ed è fondamentale per ridurre per l'Unione il rischio di effetti a cascata o di ricadute delle crisi che hanno origine altrove. In un contesto geopolitico sempre più instabile e al fine di affrontare le sfide globali, la presente proposta integra le azioni che devono essere intraprese nell'ambito di Europa globale, in cui l'UE e gli Stati membri continueranno a sviluppare e approfondire partenariati bilaterali e plurilaterali mirati e reciprocamente vantaggiosi.

La proposta pone particolare enfasi sul rafforzamento della collaborazione del meccanismo unionale con le misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie e la fornitura di aiuti umanitari. Si sofferma su settori quali le emergenze di sanità pubblica; la giustizia e gli affari interni, comprese l'assistenza consolare e la salvaguardia delle infrastrutture critiche; la gestione ambientale, con particolare attenzione al controllo delle inondazioni e alla prevenzione degli incidenti industriali gravi; la resilienza e la preparazione ai cambiamenti climatici; l'attenuazione dell'inquinamento marino; le relazioni esterne e la cooperazione allo sviluppo, la sicurezza, la difesa e lo spazio. Per mantenere la coerenza e la complementarità con altri strumenti finanziari dell'Unione, la proposta prevede disposizioni chiare che definiscono l'ambito di applicazione del meccanismo unionale, evitando in tal modo sovrapposizioni o qualsiasi possibilità di doppio finanziamento.

Per quanto riguarda la sicurezza sanitaria, la proposta integra le azioni relative alla preparazione finanziate da altri strumenti dell'Unione, volte a rafforzare l'autonomia strategica dell'UE e l'accesso all'innovazione sanitaria, come previsto nel quadro della proposta sezione "Salute, biotecnologie, agricoltura e bioeconomia" del Fondo europeo per la competitività e della corrispondente sezione nell'ambito del programma quadro di ricerca Orizzonte Europa proposto.

La proposta fa riferimento ai sistemi spaziali dell'Unione considerati fondamentali per rafforzare le capacità di preparazione e risposta alle crisi dell'Unione. La strategia per l'Unione della preparazione sottolinea che Copernicus, Galileo e i futuri servizi IRIS² forniscono una conoscenza situazionale in tempo reale, sostengono i sistemi di allarme rapido e una comunicazione affidabile laddove le reti terrestri non siano in grado di funzionare. Tali capacità sono indispensabili per il coordinamento delle operazioni di emergenza e il sostegno alla protezione civile, anche garantendo un accesso tempestivo alle informazioni di allarme rapido ottenute nello spazio per diffondere messaggi di allarme direttamente alla popolazione, nonché per attenuare l'impatto delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

La base giuridica della proposta è costituita dall'articolo 168, paragrafo 5, dall'articolo 196 e dall'articolo 322, paragrafo 1, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

L'articolo 168, paragrafo 5, TFUE fornisce la base giuridica per le misure di incentivazione per proteggere e migliorare la salute umana, in particolare per lottare contro i grandi flagelli che si propagano oltre frontiera e le misure concernenti la sorveglianza, l'allarme e la lotta contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

L'articolo 196 TFUE fornisce la base giuridica per le iniziative dell'Unione volte a rafforzare la cooperazione e la preparazione collettiva tra gli Stati membri nella gestione della prevenzione, della preparazione e della risposta alle calamità naturali o provocate dall'uomo.

Tali basi giuridiche si combinano con l'articolo 322, paragrafo 1, TFUE al fine di consentire flessibilità finanziaria mediante la possibilità di riportare gli stanziamenti.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

La Commissione ha una competenza di sostegno in materia di protezione civile. Gli Stati membri hanno la responsabilità primaria in termini di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi. Il motivo per cui è stato creato il meccanismo unionale è che le catastrofi di vaste proporzioni possono oltrepassare le risorse di risposta di uno Stato membro che agisca da solo, mentre le misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie garantiscono un coordinamento e una cooperazione più solidi, in particolare per quanto riguarda la disponibilità e l'accessibilità delle pertinenti contromisure mediche per far fronte alle minacce sanitarie esistenti ed emergenti. La prestazione di un'assistenza reciproca rapida e adeguatamente coordinata tra gli Stati membri è il cardine del meccanismo.

Le finalità della proposta non possono essere realizzate sufficientemente dall'azione individuale degli Stati membri. L'azione dell'Unione in questo ambito comporta la gestione di situazioni caratterizzate da una forte dimensione intersettoriale e transfrontaliera, che richiedono necessariamente un coordinamento generale e interventi concertati che vanno oltre la dimensione nazionale.

In situazioni complesse di emergenza e crisi transfrontaliera che colpiscono l'Unione europea nel suo complesso, come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, è necessario un approccio collettivo coordinato per evitare frammentazioni e duplicazioni. L'Unione può sostenere efficacemente gli Stati membri nelle attività di prevenzione, preparazione e risposta alle crisi e continuare a promuovere una cultura della prevenzione e della resilienza in tutta l'UE. La proposta risponde a un'esigenza che gli Stati membri non possono soddisfare agendo da soli e apporta un chiaro valore aggiunto dell'Unione.

I vantaggi dell'azione a livello di UE comprendono la riduzione delle perdite di vite umane e dei danni ambientali, economici e materiali, la possibilità per gli Stati membri di contribuire in modo più efficace all'assistenza dell'UE nel quadro del meccanismo e di beneficiare di un miglior coordinamento e cooperazione, l'aumento del livello di preparazione alle catastrofi su vasta scala e la creazione di una politica di gestione dei rischi di catastrofe più coerente, così come il perseguimento di economie di scala, garantendo logistica e trasporti economicamente convenienti, una risposta coerente ed efficace tramite il pool volontario di mezzi e un uso migliore dei pochi mezzi grazie alla condivisione di risorse finanziate dall'UE. L'azione dell'UE contribuisce inoltre a tutelare gli interessi finanziari dell'Unione promuovendo misure che rafforzano la preparazione e la resilienza strutturali, riducendo in tal modo la perdita di risorse finanziate dall'UE in caso di catastrofi. È possibile ottenere vantaggi analoghi rafforzando la cooperazione e il coordinamento nella preparazione e nella risposta alle minacce per la salute. I virus non conoscono frontiere e, come emerso durante la pandemia di COVID-19, solo un'azione coordinata a livello di UE è stata in grado di consentire lo sviluppo, la produzione e la distribuzione equa dei vaccini e di altre contromisure mediche a beneficio di tutti gli Stati membri dell'UE.

Proporzionalità

Conformemente al principio di proporzionalità, la presente proposta si limita a quanto necessario per il conseguimento dei suoi obiettivi. Il principio di proporzionalità ha guidato la Commissione nella concezione della proposta di regolamento, che mira a individuare e consentire sinergie con altri programmi e a rafforzare la collaborazione con gli Stati membri nella definizione delle priorità.

La proposta è proporzionata e mira ad accrescere la partecipazione degli Stati membri alle azioni che sostiene, riducendo per quanto possibile gli ostacoli alla partecipazione. Prevede una riduzione dell'onere amministrativo a carico dell'Unione e delle autorità nazionali, limitandolo a quanto necessario affinché la Commissione possa esercitare la propria responsabilità in materia di esecuzione del bilancio dell'Unione. La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi stabiliti.

Scelta dell'atto giuridico

Per garantirne l'applicazione generale e la flessibilità finanziaria, la proposta si concreta in un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio. La forma di un regolamento quale atto giuridico è compatibile con i requisiti che disciplinano il riporto degli stanziamenti stabiliti nelle regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione. La proposta di regolamento mira a sostituire e abrogare la decisione n. 1313/2013/UE.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

Il regolamento attua i risultati e le raccomandazioni della "valutazione intermedia dell'attuazione della decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile, 2017-2022" e del riesame dell'HERA "Taking stock to reinforce health security in the EU" (2024) e i risultati preliminari della "valutazione del programma UE per la salute" e della "valutazione dell'attuazione del regolamento (UE) 2022/2371" relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha condotto una specifica consultazione pubblica aperta sul tema "Finanziamenti dell'UE per la protezione civile, la preparazione e la risposta alle crisi". L'indagine era aperta a tutti i cittadini, le imprese, le associazioni e gli organismi pubblici dell'UE e ha raccolto 1 187 risposte, di cui 139 corredate di documenti di sintesi.

Assunzione e uso di perizie

Negli ultimi anni la Commissione ha organizzato diversi incontri con portatori di interessi esterni, esperti nel settore della protezione civile che rappresentano gli Stati membri - capi dei servizi di protezione civile e alti funzionari del settore così come esperti tematici - per discutere su temi specifici relativi alla revisione del quadro giuridico.

Valutazione d'impatto

In preparazione della proposta, la Commissione ha effettuato una valutazione d'impatto al fine di individuare i problemi, definire gli obiettivi della proposta, stabilire diverse opzioni per il miglioramento e valutarne l'impatto. Il parere del comitato per il controllo normativo e la relazione di sintesi sono reperibili nel registro dei documenti della Commissione , con riferimento 2025/MFF/05. 

La valutazione d'impatto ha esaminato tre opzioni strategiche

Nell'opzione 1 è stato proposto un meccanismo unionale di protezione civile (UCPM) settoriale potenziato, compreso un rafforzamento mirato del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC). Le attività a livello di UE devono essere integrate da un consistente impegno a livello nazionale, anche per quanto riguarda i mezzi di risposta, che a livello di UE restano limitati al settore "tradizionale" della protezione civile (scorte mediche, scorte per catastrofi chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari (CBRN), lotta aerea agli incendi boschivi, ecc.). Sebbene l'intensificazione dell'impegno nazionale consenta di puntare efficacemente a tutti gli obiettivi, il valore aggiunto dell'azione a livello di UE non è sfruttato pienamente. Di conseguenza quest'opzione è risultata carente in termini di efficacia, efficienza, coerenza esterna e semplificazione rispetto all'opzione 2.

Nell'opzione 2 un UCPM intersettoriale riunisce l'UCPM e le pertinenti attività per la preparazione in materia di sicurezza della salute pubblica. Rispetto all'opzione 1, le sinergie e le complementarità tra la protezione civile e le attività di preparazione alle emergenze sanitarie sono realizzate attraverso un unico strumento. La struttura di bilancio integrata garantisce flessibilità e agilità nella gestione dello strumento. L'opzione 2 prevede l'istituzione di un polo di coordinamento dell'UE in caso di crisi, diventando così la capacità centrale dell'UE per la preparazione intersettoriale ai rischi, compresa la costituzione di scorte, e per la gestione operativa delle crisi. I mezzi di risposta a livello di UE sono adeguati al nuovo panorama delle minacce e dei rischi. Una valutazione dei rischi a livello di UE sfrutta le sinergie e le complementarità delle valutazioni e delle competenze settoriali. Sono previste ulteriori attività pertinenti in materia di emergenza sanitaria per lottare contro le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in linea con la natura intersettoriale generale dell'iniziativa.

L'opzione strategica 3 prevede come elemento principale la creazione di uno strumento di finanziamento unico (Fondo di preparazione) a livello di UE che comprenda tutti i meccanismi e le attività pertinenti per la preparazione per l'intero quadro finanziario pluriennale (QFP). Il fondo assorbirà tutti i meccanismi e gli elementi di finanziamento connessi alla preparazione dell'attuale QFP, compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'UCPM, la componente "preparazione alle crisi" del programma UE per la salute e gli elementi pertinenti delle dotazioni nazionali, del Fondo europeo per la competitività e di Erasmus+. Dal punto di vista strutturale, ciò implicherebbe l'utilizzo, all'interno di un unico fondo, delle diverse modalità di gestione dei programmi: diretta (attuata dalla Commissione), concorrente (ad esempio fondi strutturali) e indiretta (ad esempio organizzazioni del sistema delle Nazioni Unite quali OMS, UNHCR, UNICEF). Quest'opzione comporterebbe sfide fondamentali intrinseche, anche nella gestione delle dotazioni di bilancio per tutti i programmi e gli strumenti di finanziamento. L'opzione strategica 3 è stata pertanto ritenuta non praticabile ed è stata scartata in una fase iniziale.

L'opzione strategica prescelta e i suoi principali impatti

L'opzione strategica prescelta è risultata essere l'opzione 2, in quanto sfrutta appieno il valore aggiunto dell'UE e, in tal modo, consegue in modo globale gli obiettivi. In un contesto caratterizzato da crisi sempre più multidimensionali e transfrontaliere, la scelta dell'opzione strategica 2 comporta importanti vantaggi sociali (ad esempio un maggiore denominatore comune nella preparazione della popolazione), ambientali (ad esempio una conservazione più efficace degli spazi naturali e della biodiversità) ed economici (ad esempio, i costi associati alla prevenzione globale e alla preparazione sono notevolmente inferiori a quelli per la risposta).

Efficienza normativa e semplificazione

La proposta apporta sensibili miglioramenti volti a razionalizzare e semplificare il quadro giuridico generale, tra cui, in particolare, una maggiore chiarezza ed efficienza operative. Ad esempio le procedure di comunicazione dei rischi sono state centralizzate in una struttura dedicata, facendo chiarezza sulla produzione collaborativa di risultati da parte degli Stati membri e della Commissione e promuovendo in tal modo una comprensione condivisa della consapevolezza dei rischi.

Il sostegno dell'Unione alla risposta è riunito in un articolo unico, semplificando l'individuazione dei possibili scenari operativi, il che migliora la prontezza e l'efficacia della risposta. Le attività di coordinamento sono rafforzate e precisate mediante l'ulteriore potenziamento delle capacità dell'ERCC e la creazione di un polo specializzato di coordinamento in caso di crisi che sostenga gli Stati membri nell'anticipare e gestire le conseguenze delle crisi in vari settori. Il livello di risposta è integrato da maggiore chiarezza in merito ai tassi di cofinanziamento applicabili, che sono convogliati in maniera coerente in un unico punto di riferimento completo eliminando l'esigenza di consultare vari articoli. Ponendo l'accento sulla flessibilità dei trasporti, il regolamento consente azioni finanziabili nei casi in cui non siano praticabili opzioni di trasporto commerciale, ma siano disponibili alternative fornite dagli Stati membri, misura che premia le soluzioni statali innovative e sottolinea le strategie adattabili.

Tali miglioramenti riflettono un impegno concreto a perfezionare i quadri strutturali e operativi del meccanismo unionale, garantendo che siano adattabili e solidi nell'affrontare le complessità delle emergenze previste e impreviste. Quest'approccio di coesione è in linea con l'obiettivo generale di creare un quadro di protezione civile più efficace e trasparente. Si incoraggiano ulteriori dialoghi e riscontri per garantire l'allineamento di tali strategie alle esigenze operative pratiche.

Diritti fondamentali

Le revisioni giuridiche del meccanismo unionale e le misure di sostegno proposte nel settore della preparazione e della risposta sanitaria sono concepite per allinearsi ai diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'UE e difenderli. La presente relazione illustra in dettaglio il modo in cui tali revisioni integrano i principali diritti fondamentali.

Il diritto alla vita (articolo 2) costituisce un obiettivo prioritario, in quanto la finalità della proposta è proteggere e preservare la vita umana durante le catastrofi e le emergenze. Razionalizzando le procedure, le modifiche intendono migliorare la capacità di risposta del meccanismo unionale, sostenendo direttamente la protezione della vita attraverso una gestione efficiente delle catastrofi.

I diritti alla libertà e alla sicurezza (articolo 6) sono anch'essi centrali nella proposta. I miglioramenti garantiscono risposte tempestive alle minacce, rafforzando in tal modo la sicurezza individuale e collettiva in tutta l'Unione. Tali miglioramenti contribuiscono a salvaguardare i cittadini garantendo un rapido spiegamento e coordinamento durante le crisi.

L'attenzione al diritto all'assistenza sanitaria (articolo 35) si traduce in una precisazione del ruolo del meccanismo unionale nel garantire risposte solide in materia di sanità pubblica. In particolare durante le emergenze sanitarie, le revisioni in questione rafforzano la cooperazione transfrontaliera e l'assegnazione delle risorse, sostenendo in tal modo la salute come diritto fondamentale.

Il diritto fondamentale alla tutela dell'ambiente, sancito dall'articolo 37 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, riveste un ruolo cruciale nel quadro del meccanismo unionale. Il meccanismo, concepito per sostenere risposte coordinate alle catastrofi naturali e provocate dall'uomo in tutta l'UE e oltre, deve includere intrinsecamente la protezione dell'ambiente quale componente centrale delle sue operazioni. La tutela dell'ambiente è particolarmente importante in tutte e tre le fasi della gestione delle catastrofi, anche in relazione a gravi minacce per la salute: la prevenzione, per ridurre la probabilità e l'impatto dei pericoli ambientali; la preparazione, per garantire l'esistenza di sistemi in grado di mitigare i danni agli ecosistemi e alla biodiversità; e la risposta, per affrontare rapidamente i danni ambientali derivanti da catastrofi quali incendi boschivi, fuoriuscite di sostanze chimiche o inondazioni. Il riconoscimento della tutela dell'ambiente come diritto fondamentale rafforza l'obbligo delle istituzioni dell'UE e degli Stati membri di integrare considerazioni ecologiche nelle politiche e nelle azioni di protezione civile.

Adottando un approccio esteso a tutta la società, le revisioni del meccanismo unionale rafforzano il diritto fondamentale all'uguaglianza (capo III), garantendo che, in tutte le fasi della prevenzione, della preparazione e della risposta, si tenga conto delle esigenze delle donne e dei gruppi in situazione di vulnerabilità e/o di discriminazione ed esclusione sociale: minori, anziani, le persone con disabilità, persone appartenenti a minoranze razziali o etniche.

Inoltre il diritto ad una buona amministrazione (articolo 41) risulta evidente dal rilievo dato alla chiarezza procedurale e alla semplificazione. Le modifiche fanno sì che il meccanismo funzioni in modo trasparente ed efficiente, creando un quadro affidabile di risposta alle emergenze.

Le revisioni riflettono un approccio basato sui diritti fondamentali per rafforzare il meccanismo unionale, garantendo che esso sostenga la capacità di protezione e i valori sanciti dalla Carta dell'UE. Si incoraggiano ulteriori riscontri e discussioni per perfezionare tali strategie, in modo da difendere e tutelare al meglio i diritti fondamentali di tutti gli individui.

La presente proposta tiene conto degli obblighi derivanti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD), di cui l'UE è parte insieme a tutti gli Stati membri. In particolare, l'articolo 11 della convenzione riguardante le situazioni di rischio e le emergenze umanitarie stabilisce che gli Stati parti adottino, in conformità agli obblighi derivanti dal diritto internazionale, compresi il diritto internazionale umanitario e le norme internazionali sui diritti umani, tutte le misure necessarie per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità in situazioni di rischio.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria indicativa a norma del presente regolamento ammonta a 10 675 000 000 EUR (prezzi correnti).

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Sulla base del capo II del regolamento sulla valutazione e l'anticipazione dei rischi, il processo di elaborazione delle politiche previsto dalla presente proposta di regolamento riveduta comprende diversi elementi e relazioni chiave, allineati nei cicli di comunicazione e suddivisi in sequenza in modo da garantire un approccio ciclico ed efficace alla gestione dei rischi di catastrofe.

Il processo inizia a livello nazionale: gli Stati membri hanno la responsabilità di elaborare e rendere pubbliche le valutazioni dei rischi a livello nazionale o subnazionale. Tali valutazioni dei rischi orientano lo sviluppo della pianificazione della gestione dei rischi di catastrofi, compresi i rischi per la sicurezza e le minacce ibride, tenendo conto della collaborazione transfrontaliera e dei rischi con effetti transfrontalieri. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi nazionali d'interesse. Come prerequisito per valutazioni del rischio informate, gli Stati membri sono tenuti a migliorare la raccolta dei dati relativi alle perdite causate da catastrofi.

Almeno una volta ogni cinque anni gli Stati membri presentano alla Commissione una sintesi delle valutazioni dei rischi effettuate, delle capacità di risposta e delle attività a sostegno degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. La Commissione definirà in un secondo tempo gli orientamenti per la presentazione di tali sintesi, assicurando che il processo sia standardizzato ed efficace.

A livello di Unione la trasmissione delle informazioni richieste e di altri dati disponibili consente alla Commissione di mappare le capacità di gestione dei rischi a livello di Unione, nazionale e subnazionale al fine di facilitare lo scambio di migliori pratiche e il relativo sviluppo di capacità. Sulla base della valutazione dei rischi stabilita, la Commissione riesamina periodicamente gli scenari di catastrofe a livello di Unione per la prevenzione, la preparazione e la risposta, che confluiscono poi nell'ulteriore sviluppo degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi, intesi come ipotesi di pianificazione concordate sulle capacità di gestione del rischio di catastrofe da predisporre. Una volta stabiliti tali indicatori concordati, la Commissione redige relazioni periodiche sui rischi naturali e provocati dall'uomo che l'Unione si trova ad affrontare, sui progressi compiuti nell'attuazione delle azioni di gestione dei rischi e degli obiettivi di resilienza alle catastrofi e sui mezzi e sulle capacità di risposta necessari a livello di Unione per sostenere l'azione nazionale di fronte a un panorama di rischi e minacce in evoluzione. Tale attività di comunicazione dovrebbe essere coerente e coordinata con altri processi pertinenti a livello di UE.

Questa sequenza garantisce che le valutazioni e la pianificazione nazionali dei rischi confluiscano in un processo di valutazione e definizione degli obiettivi a livello di Unione, che a sua volta orienti le azioni e lo sviluppo di capacità a livello nazionale, con meccanismi di revisione e aggiornamento periodici affinché le politiche restino efficaci e pertinenti.

La Commissione può chiedere agli Stati membri ulteriori informazioni su specifiche misure di prevenzione e preparazione. Può proporre lo spiegamento di esperti o formulare raccomandazioni per rafforzare i livelli di prevenzione e preparazione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

La principale novità della proposta di regolamento è l'istituzione del livello di preparazione intersettoriale e l'integrazione del finanziamento per la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie.

Il nuovo livello di preparazione mira a colmare le lacune quantitative e qualitative dell'attuale quadro giuridico. Si basa sugli insegnamenti tratti dalla pandemia di COVID-19, dalla recente insorgenza del vaiolo delle scimmie e dalle recenti operazioni dell'UCPM, in particolare per quanto riguarda le complesse crisi transfrontaliere e la risposta alle esigenze connesse alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina. Il nuovo livello riflette la ricerca e la previsione sull'evoluzione del panorama europeo dei rischi e delle minacce, sottolineando la natura sempre più sistemica dei rischi e il crescente impatto degli effetti a cascata in vari settori. Prende in considerazione l'ipotesi di avviare con gli Stati membri riflessioni orientate al futuro sulla necessità di salvaguardare il funzionamento continuo dei sistemi di protezione civile esistenti in Europa in scenari di emergenza e di crisi sempre più complessi.

Per quanto riguarda le lacune quantitative, questo nuovo livello dovrebbe consentire di far fronte alle crisi intersettoriali ad alto impatto con un approccio più globale e integrato, coordinando in modo più efficace i dispositivi di preparazione e risposta in tutti i settori interessati. Per quanto riguarda le lacune qualitative, consente di affrontare i rischi e le minacce per i quali non esistono strumenti disponibili. Ciò consentirà di ridurre la frammentazione delle strutture di gestione delle crisi a livello di UE, semplificherà le procedure e utilizzerà le risorse in modo più efficiente per affrontare in particolare i rischi per la sicurezza emergenti connessi alle minacce ibride e alle perturbazioni delle infrastrutture critiche con impatto intersettoriale.

La componente di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie della proposta di regolamento migliorerà i finanziamenti per la sorveglianza, l'individuazione e la comprensione delle minacce sanitarie emergenti e imminenti e collegherà tali conoscenze alle contromisure mediche. In stretto coordinamento con gli Stati membri, migliorerà l'accesso alle capacità produttive durante le crisi e sosterrà l'acquisizione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di contromisure mediche nell'ambito delle attività di preparazione e risposta. Sosterrà lo sviluppo delle conoscenze e le capacità degli Stati membri dell'UE in materia di prevenzione, preparazione e risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

L'ERCC dovrebbe svolgere un ruolo centrale grazie a una nuova capacità ampliata di polo centrale di coordinamento dell'UE in caso di crisi. Il suo settore principale di attività mira a concentrarsi su una migliore comprensione delle crisi con l'obiettivo di agevolare dispositivi di preparazione e risposta più proattivi, un coordinamento intersettoriale, senza sostituirsi alle competenze settoriali né duplicarle, e un migliore monitoraggio, mantenendo nel contempo informati gli Stati membri e i decisori nel rispetto delle competenze e delle responsabilità.

Date la competenza di sostegno in questo settore d'intervento e le relative sensibilità nazionali riguardo all'ampliamento delle capacità di gestione delle crisi dell'UE, l'uso operativo dei dispositivi di risposta nell'ambito di questo ulteriore livello di preparazione dovrebbe essere collegato a un meccanismo di attivazione che sarà posto in funzione dal Consiglio e a procedure esistenti, come l'attivazione dei dispositivi IPCR o della clausola di solidarietà (ai sensi dell'articolo 222 TFUE).

Sulla base degli insegnamenti tratti, i tassi di cofinanziamento e le norme operative di cui alla decisione n. 1313/2013 e al programma UE per la salute saranno semplificati per consentire un'attuazione più efficace e flessibile nelle crisi a evoluzione rapida. La proposta di regolamento mira pertanto a precisare le norme per rendere operative molte azioni di risposta, quali l'istituzione di poli logistici e di evacuazione medica, le evacuazioni mediche propriamente dette e il preposizionamento dei mezzi di risposta e delle squadre di intervento. Includerà in modo più chiaro le donazioni del settore privato nell'ambito dell'UCPM, predisposte efficacemente per le operazioni di risposta ai bisogni dell'Ucraina.

La proposta di regolamento definirà meglio il sostegno dell'UCPM agli Stati membri nei rispettivi cicli nazionali di preparazione. Ciò comprende norme specifiche che incoraggiano le revisioni tra pari e le valutazioni volontarie dei sistemi nazionali di preparazione. Il ruolo della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile quale pilastro dello sviluppo di capacità sarà rafforzato ulteriormente per farne una piattaforma per lo scambio di competenze, insegnamenti tratti e pratiche innovative nella gestione dei rischi di catastrofe, aggiungendo nel contempo norme sulla preparazione della popolazione e sulla cooperazione con i principali portatori di interessi (settore militare e privato) nel contesto di formazioni ed esercitazioni.

La proposta di regolamento mira a stabilire una struttura di bilancio più flessibile e integrata basata sull'obiettivo più ampio e sul più esteso ambito di applicazione in materia di preparazione. La maggiore flessibilità e la migliore capacità di risposta alle crisi ad alto impatto e alle nuove minacce emergenti dovranno essere accompagnate da corrispondenti attività di prevenzione e preparazione, quali anticipazione, previsione e sviluppo di capacità.

2025/0223 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 168, paragrafo 5, l'articolo 196 e l'articolo 322, paragrafo 1, lettera a),

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere della Corte dei conti,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 13 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 14 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

(1)In considerazione del sensibile aumento del numero e della gravità dei pericoli naturali e di origine antropica negli ultimi anni, è necessario rafforzare la cooperazione nel settore della protezione civile a livello di Unione per creare un'Unione resiliente, dotata delle capacità necessarie per anticipare e gestire tali rischi e minacce, indipendentemente dalla loro natura di origine, al fine di garantire ai cittadini dell'Unione una protezione adeguata. Il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") dovrebbe svolgere tale ruolo rafforzando la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri per rafforzare la capacità generale di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi e alle crisi.

(2)Il presente regolamento stabilisce la dotazione finanziaria indicativa per il meccanismo unionale e il finanziamento della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie. Ai fini del presente regolamento, i prezzi correnti sono calcolati applicando un deflatore fisso del 2 %. Al presente regolamento si applica il regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio 15 ("regolamento finanziario"). Tale regolamento stabilisce le norme relative alla formazione e all'esecuzione del bilancio generale dell'Unione europea, comprese quelle relative alle sovvenzioni, ai premi, alle donazioni non finanziarie, agli appalti, all'esecuzione indiretta, all'assistenza finanziaria, agli strumenti finanziari e alle garanzie di bilancio.

(3)Le misure di prevenzione e preparazione sono sicuramente essenziali per rafforzare la resilienza dell'Unione nel far fronte alle catastrofi naturali e di origine antropica, ma l'insorgenza, i tempi e l'entità delle catastrofi sono per loro natura imprevedibili. Le risorse finanziarie necessarie per garantire una risposta adeguata possono variare notevolmente da un anno all'altro e dovrebbero essere messe a disposizione immediatamente. Per conciliare il principio di bilancio della prevedibilità con la necessità di reagire rapidamente di fronte a bisogni nuovi, è pertanto necessario adattare l'esecuzione finanziaria dei programmi di lavoro. Di conseguenza è opportuno autorizzare il riporto degli stanziamenti non utilizzati, limitatamente all'anno successivo ed esclusivamente destinati alle azioni di risposta, in aggiunta al riporto degli stanziamenti autorizzati ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

(4)In un contesto economico, sociale e geopolitico in rapida evoluzione, l'esperienza recente ha dimostrato la necessità di un quadro finanziario pluriennale e di programmi di spesa dell'Unione più flessibili. A tal fine il finanziamento dovrebbe tenere debitamente conto dell'evoluzione delle esigenze politiche e delle priorità dell'Unione indicate nei pertinenti documenti pubblicati dalla Commissione, nelle conclusioni del Consiglio e nelle risoluzioni del Parlamento europeo, garantendo nel contempo sufficiente prevedibilità per l'esecuzione del bilancio.

(5)In conformità ai regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e ai regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95 16 , (Euratom, CE) n. 2185/96 17 e (UE) 2017/1939 del Consiglio, è opportuno che gli interessi finanziari dell'Unione siano tutelati attraverso misure proporzionate, tra cui la prevenzione, l'individuazione, la rettifica e l'indagine delle irregolarità e delle frodi, il recupero dei fondi perduti, indebitamente versati o non correttamente utilizzati e, se del caso, sanzioni amministrative. In particolare, in conformità al regolamento (UE, Euratom) n. 883/2013 e al regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96, l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) può svolgere indagini, compresi controlli e verifiche sul posto, al fine di accertare l'esistenza di frodi, corruzione o ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione. A norma del regolamento (UE) 2017/1939 18 , la Procura europea (EPPO) può indagare e perseguire le frodi e altre attività illecite lesive degli interessi finanziari dell'Unione secondo quanto disposto dalla direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio 19 . In conformità al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ogni persona o entità che riceve fondi dell'Unione è tenuta a cooperare pienamente alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione, a concedere i diritti necessari e l'accesso alla Commissione, all'OLAF, all'EPPO e alla Corte dei conti e a garantire che i terzi coinvolti nell'esecuzione dei fondi dell'Unione concedano diritti equivalenti.

(6)Il meccanismo unionale dovrebbe assicurare la protezione di persone, ambiente e beni, alloggi compresi, delle infrastrutture critiche, quali le infrastrutture energetiche e dei trasporti o le infrastrutture spaziali, e del patrimonio culturale contro ogni tipo di catastrofe naturale e di origine antropica. Il riferimento alle catastrofi naturali e di origine antropica dovrebbe essere inteso come fatto alle conseguenze di tutti i pericoli naturali e di origine antropica. È opportuno ricomprendere in tale concetto gli atti terroristici, le catastrofi tecnologiche, radiologiche o ambientali, i cambiamenti climatici, l'inquinamento marino e delle acque interne, le interruzioni dell'approvvigionamento idrico e la resilienza idrica, il dissesto idrogeologico, le emergenze sanitarie e altre catastrofi o emergenze ibride non definite, che l'evento si verifichi all'interno o all'esterno dell'Unione. Tali catastrofi richiedono un coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui trovino applicazione anche altri meccanismi dell'Unione di gestione delle crisi.

(7)Il meccanismo unionale dovrebbe promuovere la solidarietà tra gli Stati membri attraverso la cooperazione e il coordinamento delle attività, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri di proteggere da qualsiasi catastrofe le persone, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale, sul loro territorio e di dotare i rispettivi sistemi di gestione delle catastrofi di mezzi sufficienti per prevenire e affrontare in modo adeguato e coerente catastrofi di natura e dimensioni ragionevolmente prevedibili e per le quali possono essere preparati.

(8)Al fine di promuovere la coerenza della propria azione internazionale nel settore della protezione civile, l'Unione dovrebbe riconoscere il ruolo fondamentale delle organizzazioni intergovernative rafforzando il dialogo politico e lo scambio di conoscenze e di migliori pratiche, in quanto le catastrofi e le crisi aumentano in termini di scala e diffusione sul piano globale e l'Unione condivide i rischi e le minacce in tal senso.

(9)Al fine di promuovere un approccio integrato e globale alla gestione dei rischi di catastrofe, l'azione dell'Unione dovrebbe abbracciare tutte le priorità d'azione previste dal quadro di riferimento di Sendai. Sebbene le misure di resilienza e preparazione strutturali siano trattate trasversalmente e nei pertinenti programmi dell'Unione, il meccanismo dovrebbe considerarle nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire prevenzione, preparazione e risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che anticipino e attenuino i rischi, rafforzino la preparazione e consentano una risposta efficace, mentre la ripresa e la ricostruzione dovrebbero rimanere prerogativa di altri strumenti dell'Unione. L'Unione dovrebbe promuovere l'importanza della prevenzione delle catastrofi e dell'integrazione delle misure preventive nella governance e nelle politiche settoriali, al fine di ridurre i rischi, rafforzare la resilienza della popolazione, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi; dovrebbe altresì mirare a sviluppare ulteriormente i propri obiettivi di resilienza alle catastrofi stabiliti dal regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio 20 . Una risposta operativa collettiva più solida a livello di Unione, unitamente al sostegno alle capacità individuali degli Stati membri attraverso misure di sviluppo delle capacità, è essenziale per garantire le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza ai rischi e alle minacce futuri.

(10)Per ottenere una visione e una comprensione complete e aggiornate del panorama dei rischi a livello nazionale e al livello subnazionale appropriato, gli Stati membri dovrebbero effettuare periodicamente valutazioni dei rischi e pubblicarle, condividendo con la Commissione le relative informazioni almeno una volta ogni cinque anni o qualora un cambiamento rilevante del panorama dei rischi ne richieda l'aggiornamento. La Commissione dovrebbe servirsi di tali valutazioni dei rischi, o delle relative sintesi, per elaborare e sviluppare, a livello di Unione, scenari, piani e valutazioni dei rischi e delle minacce in collegamento con le catastrofi, e relazioni sulle misure di gestione dei relativi rischi, in funzione di quanto necessario per una comprensione globale dei rischi che interessano l'Unione e delle capacità per farvi fronte. Tali valutazioni e piani dovrebbero essere coerenti e coordinati con gli altri processi pertinenti a livello nazionale e di Unione.

(11)Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero prepararsi alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e proteggersi da queste in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Al fine di rafforzare in tal senso la capacità dell'Unione, il presente regolamento dovrebbe sostenere in particolare le azioni a norma del regolamento (UE) 2022/2371 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, relativo alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e quelle a norma del regolamento (UE) 2022/2372 del Consiglio relativo a un quadro di misure volte a garantire la fornitura di contromisure mediche di rilevanza per le crisi in caso di un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione. Il presente regolamento dovrebbe inoltre garantire sinergie con i mandati attinenti alle crisi del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie e dell'Agenzia europea per i medicinali così come con le pertinenti organizzazioni nazionali e internazionali.

(12)Il panorama delle contromisure mediche dell'Unione evidenzia ancora una dipendenza dai paesi terzi per l'approvvigionamento di materie prime, principi attivi, medicinali, dispositivi medici e dispositivi di protezione individuale necessari nell'Unione in caso di crisi sanitaria, in particolare di pandemia. Il regolamento dovrebbe pertanto sostenere azioni volte a promuovere l'acquisizione, la gestione, la costituzione di scorte e lo spiegamento di prodotti di rilevanza per le crisi all'interno dell'Unione, al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento di contromisure mediche.

(13)In un'emergenza di sanità pubblica a livello dell'Unione, di cui al regolamento (UE, Euratom) 2022/2371, la domanda di contromisure mediche di rilevanza per le crisi potrebbe essere superiore all'offerta. In tali situazioni è essenziale aumentare la produzione e la fabbricazione di contromisure mediche. È opportuno sostenere azioni volte a riservare capacità produttive per le contromisure mediche di rilevanza per le crisi, comprese le materie prime e le forniture e i componenti accessori necessari.

(14)A differenza delle attività di acquisizione tipiche, le attività di acquisizione relative alla prevenzione della possibile evoluzione di una situazione sanitaria critica in crisi effettiva richiedono un certo livello di flessibilità e reattività. Al fine di evitare che una potenziale grave crisi sanitaria si concreti, il regolamento dovrebbe pertanto consentire l'aggiunta di nuove amministrazioni aggiudicatrici senza che si debba raggiungere la soglia richiesta dal regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

(15)I programmi di sviluppo delle capacità e la diffusione e la condivisione degli esiti della ricerca e innovazione sono aspetti essenziali della cooperazione nel settore della protezione civile. Per rafforzare la capacità collettiva di prevenzione, preparazione e risposta alle catastrofi, per sostenere la condivisione delle conoscenze all'interno della comunità della protezione civile e l'applicazione della ricerca in tutte le fasi della gestione dei rischi di catastrofe, e per rafforzare la collaborazione e lo scambio di conoscenze tra gli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe, le organizzazioni della società civile e la comunità della ricerca, è necessario mantenere e rafforzare la rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile ("rete della conoscenza") istituita dalla decisione di esecuzione (UE) 2021/1956 della Commissione 21 . La rete della conoscenza dovrebbe muovere dal lavoro delle strutture esistenti e collaborare con esse, ossia con gli operatori della protezione civile, i centri di eccellenza, le università, i ricercatori e altri esperti, giovani professionisti e volontari esperti nella gestione delle emergenze, oltre che con tutti gli attori coinvolti nella gestione dei rischi di catastrofe. La rete della conoscenza dovrebbe essere altresì rafforzata in linea con la strategia per l'Unione della preparazione 22 , integrandovi azioni specifiche nei settori della preparazione della popolazione e della cooperazione pubblico-privato. Dovrebbe essere in grado di agevolare lo scambio di conoscenze e la cooperazione con le organizzazioni internazionali e, conformemente al quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri, la cooperazione con le autorità regionali e locali, provvedendo a che il loro ruolo, le loro esigenze e le loro capacità siano presi in considerazione adeguatamente.

(16)Allo scopo di rafforzare le capacità dell'Unione di prevenire, prepararsi e rispondere alle crisi sanitarie e di assicurarne la gestione, il presente regolamento dovrebbe sostenere le azioni adottate nell'ambito dei meccanismi e delle strutture complementari istituiti a norma dei pertinenti strumenti unionali di gestione delle crisi, tenendo in particolare considerazione la catena di approvvigionamento europea. Il sostegno dovrebbe includere lo sviluppo di capacità nella risposta alle crisi sanitarie, tra cui la pianificazione e la preparazione di emergenza, anche in relazione agli impatti del clima sulla salute, misure preventive come quelle in materia di vaccinazione e immunizzazione, programmi di sorveglianza rafforzati e un coordinamento e una cooperazione migliori.

(17)È opportuno adottare disposizioni che stabiliscano un quadro per l'evoluzione continua e costante degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi. Tali obiettivi devono basarsi su scenari correnti e futuri che comprendano le conseguenze dei cambiamenti climatici per i rischi di catastrofi e sui dati relativi agli eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, con particolare attenzione ai gruppi vulnerabili e alle comunità che vivono in zone costiere, isole o altre regioni particolarmente esposte a effetti dei cambiamenti climatici quali l'innalzamento del livello del mare e le inondazioni.

(18)In risposta alla crescente frequenza e gravità delle catastrofi naturali e di origine antropica, il rafforzamento della resilienza sociale intergenerazionale risulta essenziale, ed è una responsabilità collettiva. È necessario sfruttare le risorse collettive delle organizzazioni giovanili e della società civile, dei media, delle istituzioni didattiche, formative e culturali, delle istituzioni scientifiche e del mondo accademico, delle autorità pubbliche, delle parti sociali, del settore privato, delle reti e delle comunità locali e dei cittadini per anticipare, prevenire e gestire catastrofi e crisi e riprendersi da esse. Un'efficace preparazione della popolazione che includa tutti, compresi le donne e i gruppi in situazioni di vulnerabilità, i minori, gli anziani, i rifugiati, le persone appartenenti a minoranze razziali o etniche, come i rom, e le persone con disabilità, così come i turisti e coloro che si trovano nel territorio di uno Stato membro in via temporanea e che possono essere esposti a rischi transfrontalieri, rafforza la resilienza sociale facendo sì che tutti, indipendentemente dalle capacità, dispongano delle conoscenze, delle competenze e delle risorse necessarie per proteggere se stessi e aiutare gli altri di fronte a potenziali rischi e minacce.

(19)Come delineato nella strategia per l'Unione della preparazione, la preparazione fin dalla progettazione integra le misure preventive, la valutazione dei rischi, la pianificazione adattiva, il coinvolgimento dei portatori di interessi e gli aspetti della sicurezza in tutta la normativa, le politiche e i programmi dell'Unione, comprese le politiche economiche e sociali coordinate nell'ambito del semestre europeo. Quest'approccio offre un quadro proattivo che consente a tutti i portatori di interessi, quali organizzazioni, comunità e autorità, di anticipare, prevenire e gestire le crisi e riprendersi da esse, indipendentemente dalla loro origine. Promuovendo la collaborazione tra i settori pubblico e privato e la comunità scientifica, e la diffusione dei risultati della ricerca e innovazione, la preparazione fin dalla progettazione rafforza la capacità di prevenire e gestire le perturbazioni e assicura la protezione di vite, risorse e ambiente e l'integrità delle infrastrutture critiche.

(20)Gli aspetti della prevenzione dei rischi di catastrofe e della preparazione dovrebbero essere integrati sistematicamente nelle politiche, nei programmi e nei processi di governance pertinenti. Il meccanismo unionale dovrebbe pertanto promuovere il principio della preparazione fin dalla progettazione stabilito nella strategia, anche contribuendo allo sviluppo e alla diffusione delle conoscenze e dell'esperienza operativa in materia di rischi al fine di sostenere una pianificazione e decisioni consapevoli dei rischi che migliorino la preparazione in tutti i settori.

(21)La pandemia di COVID-19 ha dimostrato la multisettorialità delle crisi sanitarie, evidenziando l'importanza di integrare le considerazioni in materia di salute in un quadro di gestione delle crisi che comprenda il presente regolamento. La combinazione, nell'ambito della protezione civile, di misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie con quelle di protezione civile permette di applicare un approccio globale e coordinato alla gestione delle catastrofi, rafforzando in ultima analisi la resilienza e tutelando la popolazione da un'ampia gamma di rischi e minacce potenziali. Le emergenze sanitarie, come le pandemie, le minacce chimiche, biologiche, radiologiche e nucleari, la resistenza agli antimicrobici o l'impatto sulla salute di eventi climatici collegabili all'aumento in Europa di malattie trasmesse da vettori, possono produrre ripercussioni di ampia portata ben oltre il settore sanitario, incidendo sulla stabilità sociale, sull'equilibrio ambientale o sulla prestazione di servizi essenziali che dipendono da infrastrutture critiche. La prevista impostazione trasversale può prevenire o attenuare l'impatto delle emergenze sanitarie prima che si trasformino in crisi. Occorre prestare particolare attenzione alle persone che vivono in istituti, come le persone con disabilità o le persone anziane che necessitano di assistenza a lungo termine, le quali sono particolarmente esposte e colpite da emergenze sanitarie, come dimostrato dalla crisi COVID-19.

(22)Seppur competenti ciascuno della propria politica sanitaria, gli Stati membri dovrebbero tutelare la salute pubblica in uno spirito di solidarietà, cooperazione e coordinamento europei. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, la loro prevenzione e il loro controllo. La preparazione è fondamentale per migliorare la resilienza alle minacce future. L'esperienza maturata con la pandemia di COVID-19 ha dimostrato la necessità di un'ulteriore azione da parte dell'Unione, che sostenga la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri. Tale cooperazione dovrebbe migliorare la preparazione, la prevenzione e il controllo della diffusione di gravi infezioni e malattie umane oltre le frontiere al fine di lottare contro altre gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero e salvaguardare e migliorare la salute e il benessere di tutti nell'Unione.

(23)In un contesto di rischi e incertezza in rapida crescita, l'Unione è impegnata a rafforzare la resilienza in vari settori per anticipare sfide e crisi di diversa natura, resistervi e riprendersi da esse in maniera efficace. L'impegno politico a lavorare al meccanismo europeo di difesa civile comporta quindi il fermo impegno politico a mettere a disposizione meccanismi adeguati e flessibili per affrontare in modo efficace ed efficiente le crisi intersettoriali, complesse e di lunga durata. Tali meccanismi specifici dovrebbero essere applicati alle crisi intersettoriali e anche, ma non esclusivamente, alle situazioni in cui sia stata attivata una risposta politica integrata alle crisi o una clausola di solidarietà o che l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) abbia dichiarato emergenze di sanità pubblica di portata internazionale, così come alle emergenze che rientrano nell'ambito di applicazione di altri strumenti dell'Unione relativi a emergenze settoriali, ad esempio nel mercato interno, in ambito consolare, di sicurezza, di sanità e di clima, in cui le capacità del meccanismo unionale possono fornire sostegno nella gestione delle conseguenze della crisi.

(24)L'Unione dovrebbe essere preparata ad incidenti e crisi intersettoriali su vasta scala che colpiscano uno o più Stati membri, compresa la possibilità di un'aggressione armata. Nella maggior parte delle situazioni di crisi, la responsabilità primaria ricade di norma sulle autorità nazionali di protezione civile. In un numero sempre maggiore di casi, come le emergenze sanitarie, gli eventi meteorologici estremi e gli attacchi ibridi o informatici, le autorità civili necessitano tuttavia di sostegno militare. In caso di aggressione armata, le forze militari avrebbero bisogno dell'assistenza dei civili per garantire la continuità di funzionamento dello Stato e della società. È pertanto necessario migliorare l'interazione tra attori civili e militari, senza pregiudicarne le rispettive competenze e in piena cooperazione con gli Stati membri. Come seguito della strategia per l'Unione della preparazione, la Commissione e l'alto rappresentante dovrebbero predisporre accordi sulla preparazione civile-militare. Tali accordi dovrebbero precisare i ruoli, le competenze e le priorità delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e degli Stati membri nell'ambito della preparazione e della risposta agli incidenti e alle crisi.

(25)L'uso, in ultima istanza, di mezzi militari a guida civile può costituire un importante contributo alla risposta alle catastrofi. Nei casi in cui risulti appropriato il ricorso alle risorse militari per sostenere operazioni di protezione civile, la cooperazione con le forze militari dovrebbe seguire le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal Consiglio o dai suoi organi competenti affinché il meccanismo unionale possa disporre delle risorse militari d'interesse per la protezione civile, e dovrebbe essere conforme alle linee guida internazionali applicabili.

(26)Le crisi sono spesso di natura intersettoriale, in quanto incidono su molteplici ambiti della società e richiedono una risposta coordinata e integrata da parte di vari settori. Siano esse dovute a pericoli naturali o a emergenze di sicurezza o di sanità pubblica, tali crisi tendono a oltrepassare i confini tradizionali e colpiscono simultaneamente più settori. È opportuno stabilire norme che consentano al meccanismo unionale di sostenere efficacemente la gestione intersettoriale delle crisi in complementarità con le misure e le procedure previste da altri strumenti dell'Unione.

(27)La multidimensionalità delle crisi intersettoriali impone che siano gestite in un'ottica globale e integrata, la quale richiede una cooperazione stretta ed efficiente che permetta di fare efficacemente fronte alle sfide che esse pongono. Le autorità nazionali di protezione civile dovrebbero mantenere la competenza primaria a sostegno del meccanismo unionale. Allo stesso tempo è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, a supporto delle iniziative nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Il polo opera in sinergia con il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) e ne integra le funzioni, avvalendosi delle esistenti strutture e competenze dello stesso. L'ERCC continuerà a svolgere il mandato a sostegno del meccanismo unionale e a fungere da punto centrale di coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, compresi i soggetti da questi autorizzati, le istituzioni e gli organismi dell'Unione e i servizi della Commissione. Per massimizzare l'effetto delle iniziative dovrebbero essere stabilite norme che consentano di potenziare il sostegno dell'Unione all'azione degli Stati membri, in modo da rispecchiarne esattamente le richieste e l'urgenza dei bisogni. Al fine di collegare in maniera più efficace l'azione esterna con la risposta alle crisi sul piano interno ed evitare sovrapposizioni, il polo dovrebbe cooperare con il Servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) e in particolare con il suo Centro di risposta alle crisi, nel rispetto del ruolo e delle competenze dell'alto rappresentante.

(28)Ai fini della coerenza con le pertinenti strutture esistenti, il polo si coordinerà strettamente anche con l'architettura di sicurezza interna della Commissione, compreso il centro operativo di sicurezza integrato (ISOC) di prossima istituzione, come annunciato nella comunicazione della Commissione "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna" 23 . Le attività del polo si allineeranno, se del caso, alle procedure operative standard (POS), agli strumenti di comunicazione e alle procedure di sicurezza della Commissione, garantendo in tal modo la massima interoperabilità, agevolando la condivisione delle informazioni e sostenendo gli aspetti di sicurezza nella protezione delle risorse della Commissione.

(29)Le disposizioni del presente regolamento rivolte agli Stati membri dovrebbero essere intese come rivolte anche ai paesi associati. Tuttavia, sebbene il presente regolamento possa integrare l'attuazione di altri strumenti di gestione del rischio dell'Unione in caso di crisi intersettoriali, i paesi associati al meccanismo unionale non dovrebbero essere coinvolti, a meno che non rientrino nell'ambito di applicazione dello strumento sostenuto.

(30)È opportuno che le norme prevedano che la richiesta di assistenza nell'ambito del meccanismo unionale possa emanare dal paese colpito, sia esso uno Stato membro o un paese terzo, dalle Nazioni Unite e relative agenzie o da un'organizzazione internazionale specificamente indicata a tal fine. Le richieste di assistenza dovrebbero poter indicare il tipo di protezione civile o di soccorso necessario per far fronte all'emergenza, anche quando la richiesta riguarda risorse a duplice uso.

(31)Gli Stati membri, con il sostegno della Commissione e, se del caso, delle delegazioni dell'Unione nei paesi terzi, dovrebbero provvedere a che siano adottate tutte le misure appropriate per il trasporto tempestivo dell'assistenza offerta, anche per quanto riguarda la preparazione del trasporto, la disponibilità e la possibilità di dispiegarla.

(32)In situazioni di rischio acuito di catastrofe in uno Stato membro o in un paese terzo dovrebbe essere possibile l'assegnazione temporanea di mezzi di risposta nell'ambito del meccanismo unionale. Ciò dovrebbe comportare lo spiegamento temporaneo di risorse e gruppi di risposta in previsione di eventi naturali o di origine antropica.

(33)Ai fini della prontezza operativa, in particolare nelle zone a rischio di incendi boschivi nel corso della stagione estiva e in altre zone soggette a rischi stagionali ricorrenti, il meccanismo unionale dovrebbe consentire il preposizionamento di mezzi di risposta negli Stati membri per far fronte a tali rischi. Questa misura proattiva dovrebbe migliorare la preparazione dell'Unione a lottare contro le catastrofi ricorrenti, attenuandone l'impatto devastante sulle vite umane, sulle abitazioni e sull'ambiente. Allo stesso tempo l'azione dovrebbe facilitare la condivisione delle conoscenze tecniche e operative in vari scenari e contesti di incendi, rafforzare l'interoperabilità e migliorare il concetto di supporto della nazione ospitante ai mezzi di risposta. Nel caso in cui i mezzi e le squadre di intervento siano chiamati a rispondere a una catastrofe durante il preposizionamento, si dovrebbero applicare le norme di risposta, in particolare per quanto riguarda i costi del loro funzionamento.

(34)Con l'innalzamento delle temperature e i prolungati periodi di siccità, il rischio di incendi boschivi nell'Unione è in aumento e tali incendi diventano sempre più frequenti e intensi; allo stesso tempo, la disponibilità limitata di mezzi di risposta specializzati, tra cui mezzi aerei anfibi per la lotta agli incendi boschivi, rimane una grave preoccupazione e rappresenta la principale sfida operativa per l'Unione quando si verificano contemporaneamente diversi incendi. Ai fini di una transizione agevole verso la piena attuazione di rescEU, la riserva di mezzi a livello di Unione istituita dalla decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio 24 , è fondamentale prorogare fino al 2034 il periodo transitorio di cui alla decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio 25 , in modo che, mentre è gradualmente costituita la flotta aerea permanente rescEU per la lotta agli incendi boschivi, l'Unione possa continuare a finanziare i mezzi aerei antincendio nazionali e metterli a disposizione per le operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale; tali nuovi mezzi aerei di lotta agli incendi, finanziati nell'ambito di rescEU, sono attualmente in fase di sviluppo e dovrebbero rendersi progressivamente disponibili dal 2028.

(35)È possibile utilizzare il meccanismo unionale per fornire il supporto della protezione civile all'assistenza consolare ai cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi, se richiesto dagli Stati membri i cui cittadini risultano coinvolti nella catastrofe. Laddove possibile, gli Stati membri interessati dovrebbero adoperarsi per coordinare tali richieste tra loro e con ogni altro attore interessato per assicurare l'impiego ottimale del meccanismo unionale ed evitare difficoltà pratiche sul campo. Il supporto della protezione civile all'assistenza consolare può comprendere azioni quali rimpatri, partenze assistite ed evacuazioni, fatte salve altre eventuali azioni. Tale supporto può essere richiesto qualora gli Stati membri non siano in grado di garantire un'evacuazione rapida ed efficace dei cittadini dell'Unione mediante le opzioni commerciali, a causa della repentinità dell'emergenza ovvero della situazione politica o di sicurezza da cui può discendere l'insufficienza, l'inaffidabilità o l'inaccessibilità dei voli commerciali. Inoltre le richieste possono essere presentate in situazioni che coinvolgono più Stati membri o rimpatri, partenze assistite ed evacuazioni su larga scala, in cui l'impiego di mezzi di trasporto messi in comune rappresenti una soluzione più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi. Lo Stato membro dei cittadini interessati o lo Stato membro che coordina l'assistenza a tutti i cittadini dell'Unione può ricevere assistenza finanziaria nell'ambito del meccanismo unionale per il sostegno della protezione civile all'assistenza consolare. Per promuovere ulteriormente il principio di solidarietà europea sancito dal presente regolamento, l'assistenza finanziaria dovrebbe essere modulata in base alla pluralità delle cittadinanze dei cittadini dell'Unione a bordo dei mezzi di trasporto. Lo Stato membro che presta assistenza consolare ai cittadini dell'Unione non rappresentati conformemente alla direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio 26 può richiedere che i passeggeri o gli Stati membri i cui cittadini sono interessati dall'azione contribuiscano ai costi della stessa a prezzi di mercato. Qualora gli Stati membri che prestano tale assistenza consolare fruiscano di sostegno finanziario nell'ambito dei meccanismi dell'Unione, i rimborsi richiesti ai sensi di tale direttiva dovrebbero essere presi in considerazione nel determinare qualsiasi contributo del meccanismo unionale. Come ulteriore livello di assistenza della protezione civile, le risorse di rescEU nel settore dei trasporti e della logistica possono essere utilizzate anche per il sostegno della protezione civile all'assistenza consolare.

(36)Al fine di migliorare la leggibilità e, di conseguenza, la certezza del diritto, è opportuno semplificare il finanziamento dei costi di adattamento per i mezzi di risposta impegnati nel pool europeo di protezione civile (ECPP). Dovrebbero essere inoltre garantiti finanziamenti più cospicui per i costi operativi sostenuti durante le attività di spiegamento dei mezzi dell'ECPP registrati conformemente alla decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione 27 nelle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale.

(37)rescEU ha costantemente dimostrato il proprio valore aggiunto nelle operazioni di risposta coordinata dell'Unione. Per garantire coerenza con la strategia e subordinatamente alla disponibilità di risorse finanziarie, la Commissione dovrebbe rafforzare ulteriormente rescEU finanziando il mantenimento delle capacità esistenti e, se del caso, potenziandole e creandone di nuove. Lo sviluppo delle risorse di rescEU dovrebbe comprendere tutte le forme di acquisizione, quali appalti, contratti, affitto o noleggio, anche per le contromisure mediche. In tale contesto e conformemente al diritto dell'Unione e agli impegni internazionali, è opportuno promuovere il ricorso a soluzioni sviluppate o prodotte nell'Unione al fine di rafforzarne l'autonomia strategica e migliorare la resilienza delle catene di approvvigionamento critiche. In circostanze eccezionali, quali i casi in cui le contromisure mediche necessarie non siano definite nell'ambito di rescEU, ad esempio per i principi attivi o i prodotti in fase di sperimentazione, potrebbero essere sviluppate scorte al di fuori del meccanismo unionale. L'esperienza acquisita durante le attività di spiegamento nel contesto della pandemia di COVID-19, della risposta dell'Unione alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e degli incendi boschivi stagionali ricorrenti dimostra che occorre razionalizzare ulteriormente le norme che disciplinano la gestione e il rapido spiegamento delle risorse di rescEU al fine di garantire una risposta tempestiva.

(38)Le risorse di rescEU possono essere dispiegate al di fuori dell'Unione qualora un pericolo naturale o di origine antropica assuma proporzioni considerevoli e abbia rilevanza internazionale. Siffatto spiegamento dovrebbe essere preso in considerazione nei casi in cui l'Unione abbia interesse a rispondere all'emergenza o qualora la crisi possa avere ripercussioni sull'Unione, anche nei casi in cui minacci cittadini dell'Unione, richieda un intervento urgente e sia stata notificata nel contesto di altri strumenti dell'Unione o di meccanismi di risposta internazionali.

(39)La cooperazione con il settore privato dovrebbe essere ulteriormente rafforzata convogliando le donazioni di forniture di soccorso in caso di catastrofe verso le risorse esistenti nell'ambito di rescEU, ospitate dagli Stati membri. Le donazioni dovrebbero essere veicolate attraverso gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU, previa garanzia della qualità prima dell'eventuale invio. È opportuno stabilire norme che consentano la creazione di poli logistici per la messa in comune dell'assistenza o di depositi per la costituzione di scorte delle risorse di rescEU eventualmente provenienti dal settore privato.

(40)Facilitando il costante sviluppo e una più stretta integrazione dei sistemi transfrontalieri di rilevamento, allerta rapida e allarme di suo interesse, l'Unione dovrebbe aiutare gli Stati membri a ridurre il tempo necessario per reagire alle catastrofi e a inviare segnalazioni tempestive ai cittadini. È opportuno che tali sistemi sfruttino le fonti d'informazione e le infrastrutture esistenti ed emergenti, promuovendo nel contempo in maniera attiva l'adozione di tecnologie innovative. È essenziale rafforzare i mezzi degli Stati membri, in quanto hanno la responsabilità primaria di allertare la rispettiva popolazione garantendo l'effettiva diffusione degli avvisi di sicurezza e la preparazione in caso di catastrofi.

(41)Per migliorare la preparazione alle catastrofi intersettoriali, transfrontaliere e panunionali, l'Unione, attraverso il proprio meccanismo e gli strumenti esistenti, dovrebbe fornire supporto agli Stati membri nello sviluppo e nell'attuazione di sistemi di allarme pubblico. Il meccanismo unionale dovrebbe sfruttare, ove necessario, i servizi forniti dai sistemi spaziali dell'Unione, quali Galileo, EGNOS, Copernicus e il servizio governativo per l'osservazione della Terra, IRIS2 e GOVSATCOM, così come i servizi di sorveglianza dell'ambiente spaziale. La componente di allerta rapida del servizio di gestione delle emergenze di Copernicus, costituita dal sistema europeo di allarme inondazioni, dal sistema europeo d'informazione sugli incendi boschivi e dall'Osservatorio europeo sulla siccità, dovrebbe contribuire a ridurre i tempi necessari per reagire alle catastrofi. Tali risorse rappresentano importanti strumenti a livello di Unione per prepararsi e rispondere efficacemente alle catastrofi e alle crisi, all'interno così come all'esterno dei confini dell'Unione.

(42)Il meccanismo unionale dovrebbe consolidare e mettere in comune le capacità analitiche e scientifiche necessarie per la preparazione operativa nella risposta coordinata dell'Unione nell'ambito di uno strumento di consulenza tecnico-scientifica (STAF). Lo strumento dovrebbe costituire un pilastro per l'ERCC, per il polo e per gli Stati membri. Dovrebbe fornire analisi di esperti e informazioni scientifiche e tecniche, contribuendo a migliorare la preparazione operativa, l'analisi e la conoscenza situazionale. L'iniziativa dovrebbe adottare un approccio orientato ai servizi, multirischio e intersettoriale per anticipare, prepararsi e affrontare catastrofi e crisi, integrando il lavoro di ricerca e sviluppo svolto dal servizio interno della Commissione per la scienza e la conoscenza (Centro comune di ricerca).

(43)Negli ultimi anni il meccanismo unionale è stato attivato ripetutamente per effettuare evacuazioni mediche da paesi terzi colpiti da catastrofi i cui sistemi sanitari erano in sovraccarico, in particolare in risposta alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina e alla crisi umanitaria a Gaza, come pure, a seguito dell'incendio di un locale notturno nella Macedonia del Nord, per provvedere al trasferimento in condizioni di sicurezza e al trattamento dei pazienti negli Stati membri e negli altri paesi associati al meccanismo unionale che si erano offerti volontari. Nelle operazioni su larga scala l'Unione dovrebbe quindi sostenere una serie di azioni che consentano di coordinare il trasferimento dei pazienti dal paese richiedente allo Stato membro che fornirà le cure; tali azioni possono includere lo spiegamento di una squadra di valutazione e il transito a breve termine in una struttura medica locale o in un polo specificamente istituito per l'evacuazione medica; pertanto è opportuno che norme comuni specifichino sia le attività da considerare parte integrante di un'operazione di evacuazione medica sia le condizioni e procedure per l'istituzione e la gestione di poli destinati ad agevolare l'evacuazione medica.

(44)Riconoscendo l'importanza di promuovere la cooperazione internazionale nel settore della protezione civile e fatte salve le norme che disciplinano l'associazione di paesi terzi al meccanismo unionale, è essenziale che la Commissione ponga in essere iniziative coordinate con i paesi terzi che perseguono obiettivi analoghi in materia di gestione dei rischi di catastrofe e protezione civile. Ciò dovrebbe consentire alla Commissione di allineare le priorità politiche e coordinare le operazioni con le autorità nazionali dei paesi terzi designati come paesi partner strategici.

(45)Al fine di garantire condizioni uniformi per l'attuazione del presente regolamento attraverso i pertinenti atti di esecuzione, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio 28 .

(46)È opportuno fare ricorso alla procedura d'esame per l'adozione dei pertinenti atti di esecuzione, in quanto essi danno attuazione ad atti di portata generale.

(47)A norma dell'articolo 85, paragrafo 1, della decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio 29 , le persone e i soggetti stabiliti nei paesi o territori d'oltremare sono ammessi a fruire dei finanziamenti, fatte salve le regole e le finalità del programma e le eventuali disposizioni applicabili allo Stato membro cui il paese o territorio d'oltremare in questione è connesso.

(48)Il meccanismo unionale deve essere attuato conformemente al regolamento (UE) [XXX]* del Parlamento europeo e del Consiglio [regolamento sulla performance], che stabilisce le norme per il monitoraggio della spesa e il quadro di riferimento della performance per il bilancio, comprese le norme per garantire un'applicazione uniforme dei principi "non arrecare un danno significativo" e della parità di genere di cui all'articolo 33, paragrafo 2, rispettivamente lettere d) e f), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, le norme per il monitoraggio e la comunicazione della performance dei programmi e delle attività dell'Unione, le norme per l'istituzione di un portale di finanziamento dell'Unione, le norme per la valutazione dei programmi e altre disposizioni orizzontali applicabili a tutti i programmi dell'Unione, come quelle sull'informazione, la comunicazione e la visibilità.

(49)Laddove l'assistenza nell'ambito del meccanismo unionale concorra a una risposta umanitaria da parte dell'Unione, in particolare in situazioni emergenziali complesse, le azioni finanziate a norma del presente regolamento dovrebbero rispettare i principi umanitari e i principi che regolano il ricorso alla protezione civile e l'impiego delle risorse militari illustrati dal consenso europeo sull'aiuto umanitario. Tali azioni dovrebbero tenere conto anche delle altre risposte umanitarie di emergenza finanziate dall'Unione, garantendo l'allineamento con gli orientamenti e gli obiettivi stabiliti. Il meccanismo unionale dovrebbe sostituire il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio 30 .

(50)È pertanto opportuno abrogare la decisione n. 1313/2013/UE,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo 1
Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

Articolo 1

Oggetto

1.Il presente regolamento prevede il meccanismo unionale di protezione civile ("meccanismo unionale") e istituisce il sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie. Esso stabilisce gli obiettivi, il bilancio per il periodo 2028-2034, le forme di finanziamento dell'Unione e le regole di erogazione dei finanziamenti.

2.Il presente regolamento stabilisce in particolare:

(a)le regole di funzionamento del meccanismo unionale, comprese specifiche misure di prevenzione, preparazione e risposta;

(b)le regole di funzionamento del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze ("ERCC") quale organismo di coordinamento del meccanismo unionale;

(c)le norme sull'istituzione del polo di coordinamento per le crisi ("polo") quale struttura generale di facilitazione della conoscenza situazionale e di preparazione e coordinamento operativi intersettoriali;

(d)le misure di sostegno alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie.

Articolo 2

Ambito d'applicazione

1.Il presente regolamento è volto a provvedere alla protezione di persone, ambiente, beni e patrimonio culturale da tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, comprese le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

2.Il presente regolamento rende possibile il coordinamento intersettoriale nelle situazioni in cui sono applicati altri meccanismi dell'Unione di risposta alle crisi o di gestione dei rischi. Le disposizioni del presente regolamento lasciano impregiudicate le competenze dell'alto rappresentante quanto alla dimensione esterna delle crisi, comprese le missioni e operazioni condotte nell'ambito della politica di sicurezza e di difesa comune.

3.Il presente regolamento lascia impregiudicati gli obblighi derivanti da vigenti atti giuridici dell'Unione o da accordi internazionali vigenti e le competenze della Commissione in materia di sicurezza del suo personale, dei suoi beni e delle sue informazioni. Esso si applica fatti salvi e in complementarità con gli altri atti giuridici dell'Unione che stabiliscono norme specifiche in materia di risposta o di gestione dei rischi in collegamento con crisi, anche in termini di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie.

4.Il titolo II del presente regolamento disciplina:

(a)le azioni di prevenzione e di preparazione negli Stati membri;

(b)le azioni nei paesi terzi relative alla mobilitazione e all'invio di esperti e di squadre di protezione civile dell'Unione europea ("squadre EUCP") per fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione e preparazione, cui si aggiungono la cooperazione in materia di formazione e la condivisione di conoscenze ed esperienze nell'ambito della rete della conoscenza;

(c)previa richiesta di assistenza a norma dell'articolo 28, le azioni di assistenza nella risposta a una catastrofe imminente o agli effetti negativi immediati di una catastrofe negli Stati membri o in paesi terzi.

5.Il titolo III del presente regolamento disciplina il sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, in particolare ai fini dell'attuazione dei regolamenti (UE) 2022/2371 e (UE) 2022/2372.

6.Le scorte di cui al titolo III sono costituite in conformità dell'articolo 21, ad eccezione delle contromisure mediche che non sono definite rescEU.

7.Nell'applicazione delle misure di prevenzione, preparazione e risposta a norma del presente regolamento sono prese in considerazione le necessità particolari delle regioni isolate o ultraperiferiche e di altre regioni o isole dell'Unione in termini di prevenzione, preparazione e risposta.

8.La risposta a norma del presente regolamento tiene conto delle necessità particolari dei paesi e territori d'oltremare in termini di risposta.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"catastrofe": situazione, quale ne sia l'origine, che abbia o possa avere conseguenze gravi sulle persone, la salute pubblica, l'ambiente, le infrastrutture critiche o i beni, compreso il patrimonio culturale;

(2)"crisi": catastrofe in corso o imminente che abbia o possa avere ripercussioni simultanee su più settori, fatto salvo il significato di crisi di cui all'articolo 2, punto 22), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 applicabile alle procedure di appalto;

(3)"settore": area specifica di attività sociale, governativa ed economica interconnessa, in particolare sanità, ambiente, trasporti, energia, sicurezza e altre aree di attività vulnerabili alle catastrofi;

(4)"assistenza": esperti, moduli, altri mezzi di risposta o squadre di supporto e assistenza tecnica, con le relative attrezzature e assistenza in natura, compresi i materiali di soccorso o le forniture, e offerte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e altre capacità necessarie per alleviare le conseguenze immediate di una catastrofe o di una crisi;

(5)"preparazione": stato di prontezza e capacità di mezzi umani e materiali, strutture, sistemi, comunità e organizzazioni ottenuto da un'attività condotta in anticipo, in virtù del quale è possibile garantire una risposta rapida ed efficace;

(6)"prevenzione": azioni intese a ridurre i rischi o a mitigare i potenziali effetti negativi di una catastrofe per le persone, la salute pubblica, l'ambiente e i beni, compreso il patrimonio culturale;

(7)"obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi": obiettivi stabiliti dalla Commissione di concerto con gli Stati membri nel settore della protezione civile per sostenere azioni di prevenzione e preparazione al fine di migliorare la capacità dell'Unione e dei suoi Stati membri di resistere agli effetti di una catastrofe che provoca o è in grado di provocare effetti transfrontalieri;

(8)"sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza" (CECIS): piattaforma web sviluppata e gestita dalla Commissione che facilita lo scambio di informazioni in tempo reale tra gli Stati membri e l'ERCC;

(9)"allerta rapida": fornitura tempestiva ed efficace di informazioni che mettano in condizione di agire per evitare o ridurre i rischi e gli effetti negativi di una catastrofe e di facilitare la preparazione di una risposta efficace;

(10)"modulo": insieme autosufficiente e autonomo di mezzi degli Stati membri predefinito in base ai compiti e alle necessità o una squadra mobile operativa degli Stati membri costituita da un insieme di mezzi umani e materiali, che si può descrivere in termini di capacità di intervento o di compiti che è in grado di svolgere e per cui sono state stabilite prescrizioni tecniche di minima;

(11)"squadra di supporto e assistenza tecnica" (TAST): risorse umane e materiali assegnate da uno o più Stati membri per svolgere compiti logistici e di supporto;

(12)"squadra di intervento": gruppo specializzato composto da personale formato e dotato delle risorse per rispondere con rapidità ed efficacia alle conseguenze delle catastrofi, non preimpegnato nel pool europeo di protezione civile né costituito nell'ambito di rescEU;

(13)"squadra di protezione civile dell’Unione europea" ("squadra EUCP"): squadra composta da esperti e, laddove necessario, da una TAST, che è selezionata e inviata dall’ERCC in base a un mandato relativo a una richiesta di competenze in materia di prevenzione o preparazione o di risposta alle emergenze nel contesto di una richiesta di assistenza in corso;

(14)"duplice uso": mezzi e capacità da dispiegare in ambito civile e militare;

(15)"valutazione del rischio": intero processo intersettoriale di individuazione, analisi e stima dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

(16)"capacità di gestione dei rischi": capacità di uno Stato membro o delle sue regioni di ridurre, adeguarsi ai o mitigare i rischi (impatti e probabilità di un disastro), individuati nelle sue valutazioni dei rischi fino a livelli accettabili in detto Stato membro. La capacità di gestione dei rischi è valutata in termini di capacità tecnica, finanziaria e amministrativa di effettuare adeguate valutazioni dei rischi, di pianificare la gestione dei rischi a fini di prevenzione e di preparazione e di stabilire misure di prevenzione e preparazione ai rischi;

(17)"supporto della nazione ospitante": azione intrapresa nelle fasi di preparazione e risposta dal paese che riceve o invia assistenza, o dalla Commissione, per rimuovere gli ostacoli prevedibili all'assistenza internazionale offerta nell'ambito del meccanismo unionale. Esso comprende il sostegno prestato dagli Stati membri per facilitare il transito di tale assistenza attraverso il loro territorio;

(18)"supporto logistico": attrezzature o servizi essenziali necessari ai mezzi di risposta per svolgere i loro compiti, compresa l'istituzione di poli logistici;

(19)"evacuazione medica": serie di azioni coordinate finalizzate al trasporto organizzato di persone bisognose di assistenza medica dalle zone colpite da catastrofi a strutture mediche adeguate, in uno Stato membro e, nel caso di cittadini dell'Unione, anche in paesi terzi;

(20)"polo di evacuazione medica": struttura di transito istituita nell'ambito del meccanismo unionale che accoglie temporaneamente i pazienti evacuati e i relativi accompagnatori, effettua il triage sanitario e provvede alla stabilizzazione dei pazienti, offre loro assistenza continua (24 ore su 24, 7 giorni su 7) e, se necessario, ne organizza, con il coordinamento dell'ERCC, il trasferimento a strutture sanitarie di uno Stato membro; compongono il polo di evacuazione medica il sito fisico, il relativo personale medico e logistico, le attrezzature e i servizi di supporto necessari per garantire il trasferimento sicuro dei pazienti dallo Stato richiedente al paese che offre cure mediche;

(21)"costi operativi": tutti i costi di esercizio di una risorsa o di mobilitazione di un esperto o di una squadra dell'EUCP durante un'operazione. Tali costi possono comprendere costi relativi al personale, ai trasporti internazionali e locali, alla logistica, ai beni di consumo e alle forniture, al mantenimento e altri costi necessari per garantire l'uso efficace di tali risorse;

(22)"costi di trasporto": costi connessi allo spostamento di risorse di trasporto e logistiche verso il luogo indicato dallo Stato membro, dal paese terzo o dall'organizzazione richiedente, compresi i costi di tutti i servizi e i compensi, i costi di logistica, di movimentazione e di altre esigenze di trasporto connesse alla risposta, il carburante e gli eventuali costi di alloggio, così come altri costi indiretti quali imposte, compensi in generale e costi di transito;

(23)"paese associato": paese terzo che ha firmato un accordo con l'Unione per partecipare ad azioni a norma del presente regolamento alle stesse condizioni degli Stati membri. Salvo diversa indicazione, i riferimenti agli Stati membri si intendono comprendere gli Stati associati;

(24)"contromisure mediche": contromisure mediche ai sensi dell'articolo 3, punto 10), del regolamento (UE) 2022/2371;

(25)"grave minaccia per la salute a carattere transfrontaliero": minaccia ai sensi dell'articolo 3, punto 1), del regolamento (UE) 2022/2371 e minaccia radiologica e nucleare.

Capo 2
Obiettivi e disposizioni finanziarie

Articolo 4

Obiettivi

1.La finalità generale del presente regolamento è il rafforzamento della cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri ai fini della prevenzione, preparazione e risposta, nell'ottica della gestione delle conseguenze, a tutti i tipi di catastrofi naturali e di origine antropica, alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero che si verifichino all'interno dell'Unione o altrove e alle situazioni in cui l'evento eserciti un effetto simultaneo su più settori.

2.La finalità generale enunciata al paragrafo 1 è perseguita mediante la realizzazione degli obiettivi specifici seguenti:

(a)rafforzamento della comprensione e dell'anticipazione dei rischi e delle minacce di catastrofe, comprese quelle collegate ai cambiamenti climatici e alla salute pubblica, e interventi proattivi per prevenirne o attenuarne i potenziali effetti; promozione della prevenzione e della preparazione; intensificazione della collaborazione tra autorità di protezione civile, autorità sanitarie e altre autorità competenti;

(b)segnatamente tramite la rete della conoscenza, agevolazione dello sviluppo di capacità a livello di Unione e di Stati membri, in particolare promuovendo e aumentando la diffusione e l'impiego dei risultati della ricerca e innovazione nelle catastrofi e crisi, mettendo a disposizione e attuando programmi di sviluppo delle capacità quali formazione ed esercitazioni, valutazioni inter pares, spiegamento di esperti e squadre EUCP per fornire consulenza sulle misure di prevenzione e preparazione, competenze di altro tipo e assistenza tecnica e finanziaria per sostenere strategie, piani e investimenti e promuovere la prevenzione, la preparazione e la resilienza;

(c)miglioramento della preparazione a livello di Stati membri e di Unione, a tutti i livelli della società, per rispondere alle catastrofi, in particolare: i) con il sostegno dell'ERCC e del polo e le relative strutture di comunicazione e informazione per il coordinamento e la conoscenza situazionale tra le autorità degli Stati membri e le strutture unionali di gestione delle crisi esistenti; ii) tramite il sostegno allo sviluppo e al mantenimento/manutenzione di sistemi di allerta rapida efficaci per rilevare e comunicare le minacce di catastrofi imminenti, così da permettere interventi tempestivi di prevenzione o di attenuazione degli effetti; iii) tramite lo sviluppo e il mantenimento/manutenzione di mezzi di risposta, il rafforzamento della relativa interoperabilità e la considerazione delle potenzialità di duplice uso in caso di crisi; iv) tramite la regolare integrazione delle considerazioni relative alla prevenzione dei rischi di catastrofe e alla preparazione alle catastrofi nelle politiche e nei quadri finanziari a livello nazionale e di Unione nell'intento di rafforzare la resilienza a lungo termine; v) tramite la facilitazione della preparazione e della resilienza fra tutti gli attori e portatori di interessi, a tutti i livelli dell'amministrazione, le autorità civili e militari, la società civile e il settore privato, e la disponibilità delle funzioni sociali vitali al fine di rafforzare la preparazione della popolazione e la resilienza della società nel complesso;

(d)agevolazione di una risposta rapida ed efficiente, previa richiesta di assistenza in conformità dell'articolo 28, sia all'interno dell'Unione, compresi i paesi di cui all'articolo 9, paragrafo 1, sia al di fuori dell'Unione;

(e)sostegno alla preparazione e risposta degli Stati membri e dell'Unione alle crisi intersettoriali, in particolare tramite il potenziamento dell'assistenza per pararne l'intensità e l'impatto e, laddove necessario, il sostegno alla risposta attivata nell'ambito di altri strumenti dell'Unione di risposta alle crisi o di gestione dei rischi, anche tramite il polo, e il supporto alla cooperazione e al coordinamento tra i competenti attori civili e militari, in particolare sostenendo l'istituzione di un dispositivo generale di preparazione civile-militare;

(f)intensificazione delle iniziative degli Stati membri e dell'Unione in materia di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie tramite:

(i) il potenziamento della capacità di prevenzione, preparazione e risposta rapida alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare sostenendo le politiche e le soluzioni di sicurezza sanitaria e migliorando la raccolta dei dati e i sistemi di allerta rapida e di sorveglianza;

(ii) il miglioramento dell'offerta di contromisure mediche aumentandone la disponibilità e l'accessibilità, in particolare mediante riserve di capacità, approvvigionamento, costituzione di scorte e spiegamento;

(iii) azioni di coordinamento e rafforzamento dello sviluppo di capacità.

Articolo 5

Preparazione e cooperazione civile-militare dell'UE

La Commissione collabora con l'alto rappresentante per:

(a)contribuire allo sviluppo di misure volte a migliorare la dimensione civile-militare della preparazione e del coordinamento della risposta all'interno dell'Unione, in consultazione con gli Stati membri;

(b)elaborare disposizioni che precisino ruoli e responsabilità, stabilire le priorità per la preparazione e la risposta alle catastrofi e alle crisi all'interno dell'Unione e tracciare a livello di Unione scenari su cui basare la formazione e le esercitazioni al medesimo livello e stabilire le migliori pratiche, comprese procedure operative standard, e i meccanismi di una cooperazione e una comunicazione efficaci negli scenari di crisi.

Articolo 6

Bilancio

1.La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione del regolamento per il periodo 2028-2034 è fissata a 10 675 000 000 EUR a prezzi correnti.

2.Gli impegni di bilancio per attività la cui realizzazione si estende su più esercizi possono essere ripartiti su più esercizi in frazioni annue.

3.È possibile iscrivere stanziamenti nel bilancio dell'Unione anche dopo il 2034 per coprire le spese necessarie e consentire la gestione delle azioni non completate entro il 2034.

4.La dotazione finanziaria di cui al paragrafo 1 del presente articolo e gli importi delle risorse aggiuntive di cui all'articolo 7 possono anche essere utilizzati per l'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per l'attuazione del regolamento, ad esempio per attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione, sistemi e piattaforme informatici istituzionali, attività di informazione e comunicazione, compresa la comunicazione istituzionale in merito alle priorità politiche dell'Unione, e tutte le altre spese di assistenza tecnica e amministrativa o relative al personale sostenute dalla Commissione per la gestione a norma del presente regolamento.

5.In aggiunta all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, gli stanziamenti d'impegno e di pagamento che non sono stati utilizzati entro la fine dell'esercizio per il quale sono stati iscritti nel bilancio annuale sono riportati automaticamente e possono essere rispettivamente impegnati e pagati fino al 31 dicembre dell'anno successivo. Gli stanziamenti riportati sono utilizzati unicamente per le azioni di risposta. Gli stanziamenti riportati sono i primi da utilizzare nel corso dell’esercizio finanziario successivo.

Articolo 7

Risorse aggiuntive

6.Gli Stati membri, le istituzioni, gli organi e gli organismi dell'Unione, i paesi terzi, le organizzazioni internazionali, le istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi possono erogare contributi finanziari o non finanziari aggiuntivi nell'ambito del presente regolamento. I contributi finanziari aggiuntivi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2, lettera a), d) o e), o dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

7.Le risorse assegnate agli Stati membri in regime di gestione concorrente possono, su richiesta degli Stati membri, essere messe a disposizione nell'ambito del presente regolamento. La Commissione esegue tali risorse direttamente o indirettamente in conformità all'articolo 62, paragrafo 1, lettera a) o c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Esse si aggiungono all'importo di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del presente regolamento. Tali risorse sono utilizzate a beneficio dello Stato membro interessato. Se la Commissione non ha assunto impegni giuridici in regime di gestione diretta o indiretta per gli importi aggiuntivi così messi a disposizione nell'ambito del presente regolamento, su richiesta dello Stato membro interessato i corrispondenti importi non impegnati possono essere ritrasferiti a uno o più rispettivi programmi originari o ai loro successori.

Articolo 8

Finanziamento alternativo, combinato e cumulativo

1.Il regolamento è attuato in sinergia con i programmi dell'Unione. Un'azione che ha beneficiato di un contributo dell'Unione nel quadro di un altro programma può essere finanziata anche nell'ambito del presente regolamento. Al corrispondente contributo si applicano le norme del pertinente programma dell'Unione, oppure a tutti i contributi può essere applicato un unico insieme di norme e per essi può essere concluso un unico impegno giuridico. Se tutti i contributi dell'Unione sono forniti sulla base del costo ammissibile, il sostegno cumulativo proveniente dal bilancio dell'Unione non deve superare i costi totali ammissibili dell'azione e può essere calcolato proporzionalmente in conformità ai documenti che stabiliscono le condizioni per il sostegno.

2.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del presente regolamento possono essere svolte congiuntamente in regime di gestione diretta o indiretta con Stati membri, istituzioni, organi e organismi dell'Unione, paesi terzi, organizzazioni internazionali, istituzioni finanziarie internazionali o altri soggetti terzi ("partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta"), purché sia garantita la tutela degli interessi finanziari dell'Unione. Tali procedure soggiacciono a un unico insieme di norme e determinano la conclusione di un unico impegno giuridico. A tale fine, i partner della procedura di aggiudicazione o di attribuzione congiunta possono mettere delle risorse a disposizione del programma dell'Unione conformemente all'articolo 7 del presente regolamento o, se del caso, possono essere incaricati dello svolgimento della procedura conformemente all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. Nelle procedure di aggiudicazione o di attribuzione congiunta i rappresentanti dei partner della procedura in questione possono anche essere membri del comitato di valutazione di cui all'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

Articolo 9

Paesi terzi associati

1.I seguenti paesi terzi possono associarsi nell'ambito del presente regolamento mediante associazione completa o parziale, conformemente agli obiettivi stabiliti all'articolo 4 e ai pertinenti accordi internazionali o a eventuali decisioni adottate nel quadro di tali accordi e applicabili a:

(a)membri dell'Associazione europea di libero scambio che sono membri dello Spazio economico europeo, nonché microstati europei;

(b)paesi aderenti, paesi candidati e potenziali candidati;

(c)paesi aderenti alla politica europea di vicinato;

(d)altri paesi terzi.

2.Gli accordi di associazione per la partecipazione nell'ambito del presente regolamento:

(a)garantiscono un giusto equilibrio tra contributi e benefici per il paese terzo associato nell'ambito del presente regolamento;

(b)stabiliscono le condizioni per la partecipazione nell'ambito del presente regolamento, compreso il calcolo dei contributi finanziari (consistenti in un contributo operativo e in una quota di partecipazione) e i rispettivi costi amministrativi;

(c)non conferiscono alcun potere decisionale nell'ambito del presente programma;

(d)garantiscono all'Unione il diritto di assicurare una sana gestione finanziaria e di tutelare i propri interessi finanziari;

(e)se del caso, garantiscono la tutela degli interessi dell'Unione in materia di sicurezza e ordine pubblico.

Ai fini della lettera d), il paese terzo concede i diritti e l'accesso necessari a norma dei regolamenti (UE, Euratom) 2024/2509 e (UE, Euratom) n. 883/2013 e garantisce che le decisioni che comportano un obbligo pecuniario in base all'articolo 299 del trattato, come pure le sentenze e le ordinanze della Corte di giustizia dell'Unione europea, costituiscano titolo esecutivo.

Articolo 10

Attuazione e forme di finanziamento dell'Unione

1.Il presente regolamento è attuato conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in regime di gestione diretta o indiretta con gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, lettera c), di detto regolamento.

2.I finanziamenti dell'Unione possono essere erogati in qualsiasi forma conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, in particolare come sovvenzioni, premi, appalti e donazioni non finanziarie.

3.La Commissione può attribuire sovvenzioni dirette agli Stati membri senza invito a presentare proposte per azioni nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

4.È possibile combinare sovvenzioni nell'ambito degli obiettivi specifici di cui all'articolo 4, paragrafo 2, con finanziamenti della Banca europea per gli investimenti, di banche dell'Unione o di paesi associati o di altre istituzioni di finanziamento allo sviluppo o altri istituti di finanziamento pubblici, nonché con finanziamenti di istituti di finanziamento del settore privato e investitori del settore pubblico o del settore privato, anche mediante partenariati pubblico-pubblico o pubblico-privato.

5.Se erogati sotto forma di sovvenzioni, i finanziamenti dell'Unione sono forniti come finanziamenti non collegati ai costi o, se necessario, come opzioni semplificate in materia di costi, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I finanziamenti possono essere erogati sotto forma di rimborso dei costi ammissibili effettivi soltanto se non è possibile conseguire altrimenti gli obiettivi dell'azione.

6.Ai fini dell'articolo 153, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, il comitato di valutazione può essere parzialmente o interamente composto da esperti esterni indipendenti.

Articolo 11

Ammissibilità

1.Per favorire il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 sono stabiliti criteri di ammissibilità che si applicano a tutte le procedure di aggiudicazione o di attribuzione nell'ambito del presente regolamento.

2.Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione in regime di gestione diretta e indiretta, possono essere ammissibili a ricevere finanziamenti dell'Unione uno o più dei seguenti soggetti giuridici:

(a)soggetti stabiliti in uno Stato membro;

(b)soggetti stabiliti in un paese terzo associato;

(c)organizzazioni internazionali;

(d)altri soggetti stabiliti in paesi terzi non associati se il finanziamento di tali soggetti è essenziale per l'attuazione dell'azione e contribuisce agli obiettivi di cui all'articolo 4, paragrafo 2.

3.Oltre a quanto disposto dall'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, ai meccanismi di appalto di cui all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 possono partecipare, e trarne beneficio, anche i paesi terzi associati di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del presente regolamento. Se necessario per conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4 e previo accordo di tutti i paesi partecipanti, paesi terzi non associati possono partecipare alle procedure di appalto previste all'articolo 168, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

4.Le procedure di aggiudicazione o di attribuzione che incidono sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, in particolare per quanto riguarda le attività e gli interessi strategici dell'Unione o dei suoi Stati membri, sono limitate conformemente all'articolo 136 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

5.Nell'ambito delle procedure di aggiudicazione o di attribuzione non sono ammissibili al finanziamento le azioni, o parti di esse, che siano già interamente finanziate da altre fonti pubbliche o private, ad eccezione dei contributi dell'Unione nel contesto delle azioni sinergiche di cui all'articolo 8.

6.Nel programma di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 o nei documenti relativi alla procedura di aggiudicazione o di attribuzione possono essere ulteriormente specificati i criteri di ammissibilità stabiliti nel presente regolamento, o possono essere stabiliti criteri aggiuntivi per azioni specifiche.

Articolo 12

Programma di lavoro

Il regolamento è attuato mediante i programmi di lavoro di cui all'articolo 110 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.

TITOLO II

PROTEZIONE CIVILE

Capo 1
Valutazione del rischio e pianificazione della gestione dei rischi

Articolo 13

Obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi

La Commissione, in cooperazione con gli Stati membri, sviluppa ulteriormente gli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel campo della protezione civile e adotta raccomandazioni per stabilirli quale base comune per sostenere le azioni di prevenzione e di preparazione. Tali obiettivi si basano su scenari attuali e prospettici che includono i dati spaziali di Copernicus e quelli relativi agli impatti dei cambiamenti climatici sui rischi di catastrofi, i dati relativi ad eventi passati e l'analisi dell'impatto intersettoriale, prestando particolare attenzione ai gruppi vulnerabili. Nello sviluppo degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi, la Commissione tiene conto delle catastrofi ricorrenti che colpiscono gli Stati membri e propone agli Stati membri di adottare misure specifiche, ivi incluse eventuali misure da attuare utilizzando i fondi dell'Unione, al fine di rafforzare la resilienza a tali catastrofi.

Articolo 14

Valutazione del rischio e pianificazione della gestione dei rischi a livello nazionale

Al fine di promuovere un sistema efficace e coerente di prevenzione e preparazione nell'ambito del meccanismo unionale, gli Stati membri:

(a)elaborano ulteriormente le valutazioni del rischio di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato provvedendo al coordinamento e alla coerenza con gli altri pertinenti processi di valutazione del rischio e alla disponibilità pubblica dei relativi risultati non sensibili a supporto della sensibilizzazione e della preparazione della popolazione al rischio;

(b)elaborano ulteriormente la valutazione della capacità di gestione dei rischi di catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

(c)elaborano ulteriormente e perfezionano la pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche per quanto riguarda la collaborazione transfrontaliera e i rischi con potenziali effetti transfrontalieri, tenendo conto degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi, e provvedono al coordinamento e alla coerenza con gli altri processi di pianificazione pertinenti;

(d)in linea con gli impegni internazionali, migliorano la raccolta e la diffusione di dati sulle perdite causate da catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, anche con un impiego più efficace dei dati spaziali.

Articolo 15

Condivisione di informazioni sulla gestione dei rischi a livello nazionale

Per favorire la formazione di una comprensione condivisa dei rischi e delle minacce di catastrofe a livello di Unione, individuare le esigenze comuni nello sviluppo di capacità di gestione dei rischi di catastrofe, sostenere la realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi e agevolare lo scambio di buone pratiche, gli Stati membri, fatte salve le norme e procedure nazionali, mettono a disposizione della Commissione, entro il 31 dicembre 2028 e successivamente almeno una volta ogni 5 anni, una sintesi conforme agli orientamenti di cui all'articolo 16, paragrafo 2, di quanto segue:

(a)valutazioni del rischio a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato, compresa la valutazione dei rischi o delle catastrofi con potenziali effetti transfrontalieri;

(b)valutazione delle capacità di gestione dei rischi di catastrofe e dei mezzi di risposta a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato;

(c)attività a sostegno della realizzazione degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi;

(d)fabbisogno di investimenti nella gestione dei rischi di catastrofe per cui è necessario o potrebbe risultare utile un sostegno nell'ambito di strumenti dell'Unione.

Articolo 16

Valutazione del rischio e pianificazione della gestione dei rischi a livello di Unione

1.Per migliorare la comprensione dei rischi di catastrofe cui è esposta l'Unione e orientare la preparazione coordinata, sulla scorta delle sintesi di cui all'articolo 16 e considerati tutti gli altri dati intersettoriali - compresi i dati spaziali - disponibili per l'individuazione dei rischi, anche a livello di Unione, oltre che il lavoro della rete della conoscenza, la Commissione:

(a)elabora a cadenza almeno quinquennale una relazione in cui presenta una panoramica intersettoriale dei rischi di catastrofe naturale e di origine antropica cui è esposta l'Unione e l'andamento dell'attuazione dell'articolo 14 e degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi di cui all'articolo 13;

(b)traccia scenari di catastrofe a livello di Unione a fini di prevenzione, preparazione e risposta, e li riesamina periodicamente;

(c)elabora a cadenza almeno quinquennale una relazione sui mezzi di risposta e le pertinenti capacità a livello di Unione e sulle lacune di mezzi di risposta che persistono a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato di cui all'articolo 15, lettera b), tenuto conto degli applicabili obiettivi in termini di mezzi e di prestazioni. La relazione offre inoltre una panoramica dell'evoluzione del bilancio e dei costi per quanto concerne i mezzi di risposta nonché una valutazione della necessità di sviluppare ulteriormente tali mezzi.

2.La Commissione elabora e aggiorna, insieme agli Stati membri, orientamenti sulle modalità di presentazione della sintesi di cui all'articolo 15.

3.La Commissione può chiedere agli Stati membri di comunicare informazioni supplementari su specifiche misure di prevenzione e di preparazione inerenti ai rischi atti a sfociare in catastrofi che si verificano periodicamente o che producono un impatto particolarmente forte e, se del caso:

(a)proporre la mobilitazione di esperti sul posto per fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione e preparazione; o

(b)formulare raccomandazioni per rafforzare il livello di prevenzione e preparazione nello Stato membro interessato. La Commissione e tale Stato membro si tengono reciprocamente informati su ogni eventuale misura adottata a seguito di tali raccomandazioni.

Capo 2
Sviluppo di capacità e preparazione

Articolo 17

Strumenti di sviluppo delle capacità

La Commissione sostiene gli Stati membri nel rafforzamento della capacità di affrontare i rischi dando loro accesso a strumenti quali programmi di formazione e di esercitazioni, assistenza tecnica e finanziaria, valutazioni inter pares, spiegamento di esperti e squadre EUCP per fornire consulenza in merito alle misure di prevenzione e preparazione e altre forme di consulenza, apprendimento e condivisione delle conoscenze e supporto alla diffusione dei risultati della ricerca e innovazione in tema di gestione dei rischi di catastrofe.

Articolo 18

Rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile

1.La rete della conoscenza aggrega, elabora e diffonde conoscenze e informazioni d'interesse per il meccanismo unionale e per il supporto di iniziative collaborative degli attori della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe all'interno dell'Unione, tra cui organizzazioni della società civile, autorità locali e regionali, settore privato e comunità della ricerca, sulla base di un approccio multirischio.

2.La Commissione, tramite la rete della conoscenza, tiene debitamente conto delle competenze disponibili negli Stati membri a tutti i livelli dell'amministrazione, a livello dell'Unione, a livello di organizzazioni ed entità internazionali, a livello di paesi terzi nonché a livello delle organizzazioni attive sul campo.

3.La Commissione e gli Stati membri promuovono una partecipazione inclusiva e equilibrata sotto il profilo del genere all'istituzione e al funzionamento della rete della conoscenza.

4.La Commissione sostiene, attraverso la rete della conoscenza, la coerenza dei processi decisionali e di pianificazione agevolando uno scambio continuo di conoscenze e informazioni che coinvolga tutti i settori di attività nell'ambito del meccanismo unionale.

5.Tramite la rete della conoscenza la Commissione sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione della popolazione ai rischi di catastrofe.

6.Tramite la rete la Commissione provvede in particolare a quanto segue:

(a)rafforzare la capacità collettiva di prevenire e preparare efficacemente le catastrofi e rispondervi efficacemente, di sostenere la condivisione delle conoscenze e l'apprendimento e di promuovere gli investimenti nella gestione dei rischi di catastrofe. Rientrano in tale obiettivo:

(i)l'istituzione e la gestione di programmi di assistenza finanziaria al fine di migliorare la gestione dei rischi e la condivisione delle conoscenze e di incoraggiare lo sviluppo di investimenti e piani di prevenzione e di preparazione;

(ii) l'istituzione e la gestione di un programma di formazione ed esercitazioni e di un programma di scambio di esperti in materia di prevenzione, preparazione e risposta, destinato agli operatori della protezione civile e agli addetti alla gestione delle catastrofi e delle crisi. I programmi sono incentrati sullo scambio delle migliori pratiche nel campo della protezione civile e della gestione delle catastrofi e delle crisi e lo incoraggiano, e prevedono corsi comuni. Lo scambio di competenze in tema di gestione delle catastrofi e delle crisi prevede lo scambio di operatori professionali e di volontari esperti. Il programma di formazione ed esercitazioni e il programma di scambio di esperti mirano a rafforzare la cooperazione e il coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione in tema di protezione civile e di gestione delle catastrofi e delle crisi, a migliorare il coordinamento, la compatibilità e la complementarità dei mezzi di cui agli articoli 20 e 21 e a migliorare le competenze degli esperti di cui all'articolo 33;

(iii)l'istituzione e la gestione di programmi per la messa a disposizione e lo scambio di competenze;

(b)la maggiore diffusione e attivazione dei risultati della ricerca e innovazione in tutte le fasi della protezione civile e della gestione dei rischi di catastrofe e la promozione dell'interazione tra i risultati della ricerca e innovazione, il settore privato e le autorità degli Stati membri;

(c)Raccogliere e gestire le lezioni apprese da azioni di protezione civile svolte nell'ambito del meccanismo unionale, comprendente aspetti provenienti dall'intero ciclo di gestione delle catastrofi, al fine di fornire un'ampia base per i processi di apprendimento e lo sviluppo delle conoscenze. Rientrano in tale obiettivo:

(i)il monitoraggio, l’analisi e la valutazione di tutte le azioni di protezione civile pertinenti all’interno del meccanismo unionale;

(ii)la promozione dell'attuazione delle lezioni apprese al fine di ottenere una base fondata sulle esperienze per lo sviluppo di attività all'interno del ciclo di gestione delle catastrofi; e

(iii)lo sviluppo di metodi e di strumenti per la raccolta, l’analisi, la promozione e l’attuazione delle lezioni apprese.

Detta azione include, ove opportuno, le lezioni apprese dagli interventi realizzati al di fuori dell'Unione riguardo allo sfruttamento dei collegamenti e delle sinergie tra l'assistenza fornita nell'ambito del meccanismo unionale e la risposta umanitaria;

(d)mantenere una piattaforma online a servizio della rete della conoscenza per sostenere e facilitare l'attuazione dei diversi compiti di cui alle lettere a), b) e c).

7.Nello svolgere le attività elencate al paragrafo 1, la Commissione tiene conto, in particolare, delle esigenze e degli interessi degli Stati membri che sono esposti al rischio di catastrofi di natura simile, nonché della necessità di consolidare la protezione della biodiversità e del patrimonio culturale.

8.La Commissione rafforza la cooperazione in materia di sviluppo di capacità e diffusione dei risultati della ricerca e innovazione e promuove la condivisione delle conoscenze e delle esperienze tra la rete e le organizzazioni internazionali e i paesi terzi, in particolare al fine di contribuire a rispettare gli impegni internazionali, in particolare quelli del quadro di riferimento di Sendai per la riduzione del rischio di catastrofi 2015-2030.

9.La rete promuove la diffusione operativa di soluzioni innovative finanziate dall'Unione e sostiene gli Stati membri nell'individuazione e nell'applicazione di tecnologie e metodi all'avanguardia, anche tramite appalti per l'innovazione e partenariati pubblico-privato.

10.L'organizzazione della rete unionale della conoscenza in materia di protezione civile è stabilita in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 19

Azioni generali di preparazione

1.Gli Stati membri sviluppano, su base volontaria, mezzi di risposta in conformità degli articoli 20 e 21.

2.La Commissione sostiene gli Stati membri nella sensibilizzazione della popolazione ai rischi di catastrofe.

3.Su richiesta di uno Stato membro, la Commissione può sostenere e coordinare l'assegnazione in disponibilità di mezzi di risposta e di squadre di intervento, anche a fini di formazione, esercitazioni, scambio di conoscenze e miglioramento dell'interoperabilità di mezzi e squadre di intervento.

4.Nel rispetto di adeguati vincoli di sicurezza, gli Stati membri possono fornire informazioni sulle capacità militari di risposta pertinenti da utilizzare nel quadro dell'assistenza prestata tramite il meccanismo unionale, come il supporto sul piano dei trasporti, logistico e medico.

5.Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni utili su esperti, moduli e altri mezzi di risposta che essi mettono a disposizione per l'assistenza tramite il meccanismo unionale e provvedono ad aggiornare queste informazioni se necessario.

6.Gli Stati membri intraprendono le azioni di preparazione appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante.

7.La Commissione conferisce medaglie per riconoscere e onorare gli impegni di lunga data e i contributi straordinari a favore del meccanismo unionale. L'assegnazione delle medaglie è effettuata in conformità di atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

8.Fatto salvo l'articolo 9, la Commissione può coordinare le priorità politiche e, laddove necessario, coordinare le attività operative con le autorità nazionali di un paese terzo, designato paese partner strategico, che persegue obiettivi allineati nel campo della protezione civile o con il quale l'Unione ha concluso un accordo di sicurezza e difesa.

Articolo 20

Pool europeo di protezione civile

1.Il pool europeo di protezione civile (ECPP) è costituito da un pool di mezzi di risposta impegnati volontariamente dagli Stati membri e comprende moduli, altri mezzi di risposta, categorie di esperti e squadre di supporto e assistenza tecnica (TAST). La Commissione stabilisce sia le norme relative all'individuazione degli esperti, dei moduli e degli altri mezzi di risposta degli Stati membri sia i requisiti operativi per il funzionamento e l'interoperabilità dei moduli e lo spiegamento in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

2.L'assistenza fornita da uno Stato membro tramite l'ECPP è complementare alle risorse esistenti nello Stato membro richiedente, fatta salva la responsabilità primaria degli Stati membri in materia di prevenzione e risposta alle catastrofi sul loro territorio.

3.Sulla scorta dei rischi individuati e di eventuali elaborazioni esistenti degli scenari di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), la Commissione definisce, mediante atti di esecuzione, le tipologie e specifica la quantità dei principali mezzi di risposta necessari per l'ECPP ("obiettivi di capacità di risposta"). Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

4.La Commissione, di concerto con gli Stati membri, monitora i progressi verso gli obiettivi di capacità di risposta definiti negli atti di esecuzione di cui al paragrafo 3 e individua le carenze potenzialmente significative in termini di mezzi di risposta nell'ECPP. Ove siano state individuate tali carenze, la Commissione esamina se gli Stati membri dispongono di risorse necessarie al di fuori dell'ECPP. La Commissione esorta gli Stati membri a colmare le carenze consistenti di mezzi di risposta nell'ECPP in conformità della relazione di cui all'articolo 17, paragrafo 1, lettera c).

5.La Commissione, in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2, istituisce e gestisce un processo di certificazione e registrazione dei mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'ECPP e definisce i requisiti di qualità e interoperabilità dei mezzi di risposta.

6.Gli Stati membri individuano, impegnano e registrano, su base volontaria, i mezzi di risposta che offrono all'ECPP, compresi i mezzi militari d'interesse che potrebbero essere utilizzati nell'ambito dell'assistenza. I moduli multinazionali creati da due o più Stati membri sono registrati congiuntamente da tutti gli Stati membri interessati.

7.I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'ECPP rimangono sempre a disposizione a fini nazionali.

8.I mezzi di risposta che gli Stati membri mettono a disposizione dell'ECPP sono a disposizione delle operazioni di risposta nell'ambito del meccanismo unionale previa richiesta di assistenza inoltrata tramite l'ERCC. La decisione finale sulla loro mobilitazione è presa dagli Stati membri che hanno registrato i mezzi di risposta interessati. Laddove emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali mezzi di risposta nel caso di una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con riferimento al presente articolo.

9.Ove siano mobilitati, i mezzi di risposta degli Stati membri rimangono sotto il loro comando e il loro controllo e, previa consultazione con la Commissione, possono essere ritirati laddove emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mantenere a disposizione i propri mezzi di risposta. La Commissione facilita, ove opportuno, il coordinamento tra i diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC in conformità dell'articolo 25.

Articolo 21

rescEU

1.rescEU fornisce assistenza per integrare l'insieme dei mezzi di risposta esistenti a livello nazionale e i mezzi impegnati dagli Stati membri nell'ECPP ovvero per soddisfare necessità operative al fine di apportare una risposta rapida e efficace alle richieste di assistenza presentate a norma dell'articolo 28.

2.La Commissione definisce, in atti di esecuzione, i mezzi di risposta di rescEU, in base, tra l'altro, alle valutazioni del rischio effettuate dall'Unione in conformità dell'articolo 16, paragrafo 1, tenuto conto dei rischi individuati ed emergenti e dell'insieme dei mezzi e delle carenze a livello di Unione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

3.Le risorse di rescEU sono acquistate, affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dagli Stati membri ovvero sono a questi donate.

4.Le risorse di rescEU, quali definite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2, possono essere affittate, noleggiate o altrimenti acquisite dalla Commissione nella misura necessaria a rimediare alle carenze nel settore dei trasporti e della logistica.

5.In casi di urgenza debitamente giustificati, la Commissione può acquistare, affittare, noleggiare o altrimenti acquisire risorse definite mediante atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'urgenza di cui all'articolo 35, paragrafo 2. Tali atti di esecuzione:

(a)determinano il tipo e la quantità necessari di mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno già definiti come risorse di rescEU; e/o

(b)definiscono i mezzi materiali aggiuntivi e gli eventuali servizi di sostegno come risorse di rescEU e determinano il tipo e la quantità necessari di tali risorse.

6.Le risorse di rescEU sono ospitate dagli Stati membri o dalla Commissione. La Commissione e gli Stati membri assicurano, ove opportuno, un'adeguata distribuzione geografica delle risorse di rescEU.

7.La Commissione definisce mediante atti di esecuzione, di concerto con gli Stati membri, i requisiti di qualità delle risorse di risposta che fanno parte di rescEU. I requisiti di qualità si basano su criteri internazionali riconosciuti, laddove tali criteri già esistano. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

8.Le risorse di rescEU possono essere impiegate a fini nazionali, anche come risorse a duplice uso, soltanto se non impiegate o non necessarie per la risposta.

9.Le risorse di rescEU sono impiegate, anche a fini di spiegamento, impiego nazionale, prestito o donazione e anche per la gestione delle riserve strategiche di rescEU, in conformità di atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

10.Le risorse di rescEU sono disponibili per la risposta previa richiesta di assistenza presentata tramite l'ERCC in conformità dell'articolo 28. La Commissione, per il tramite dell'ERCC e in stretto coordinamento con lo Stato membro richiedente e lo Stato membro che ospita il mezzo di risposta, decide in merito allo spiegamento e alla smobilitazione di tali risorse e dirime i casi di richieste contrastanti.

11.Laddove le risorse di rescEU consistano in attrezzature o beni di consumo, la Commissione può, tramite l'ERCC, decidere di donare o dare in prestito le risorse di rescEU offerte.

12.Lo Stato membro nel cui territorio sono mobilitati le risorse di rescEU è responsabile della conduzione delle operazioni di risposta. Nell'evento di mobilitazioni al di fuori dell'Unione, gli Stati membri che ospitano le risorse di rescEU sono tenuti ad assicurare che dette risorse siano pienamente integrati nella risposta generale.

13.In caso di mobilitazione, la Commissione concorda con lo Stato membro richiedente, tramite l'ERCC, la mobilitazione operativa delle risorse di rescEU. Lo Stato membro richiedente facilita il coordinamento operativo delle proprie risorse e delle attività di rescEU nel corso delle operazioni.

14.La Commissione facilita, ove opportuno, il coordinamento dei diversi mezzi di risposta tramite l'ERCC.

15.Gli Stati membri sono informati dello status operativo delle risorse di rescEU tramite il CECIS.

16.Fatte salve le necessità operative interne degli Stati membri, le risorse di rescEU possono essere dispiegate in risposta a catastrofi e crisi al di fuori dell'Unione che hanno un impatto consistente sull'Unione o sugli Stati membri ovvero che preoccupano a livello internazionale.

17.Quando le risorse di rescEU sono dispiegate in paesi terzi, in casi specifici gli Stati membri possono rifiutare di dispiegare personale proprio, in conformità di atti di esecuzione adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 22

Modalità rescEU di transizione

1.Fino al 2034 può essere fornito sostegno dell'Unione per coprire il 75 % dei costi necessari ad assicurare il rapido accesso a risorse nazionali corrispondenti a quelle stabilite in conformità dell'articolo 21, paragrafo 2.

2.Le capacità di cui al paragrafo 1 sono designate risorse di rescEU fino al termine corrispondente alla data ivi indicata.

3.In deroga all'articolo 21, la decisione relativa alla mobilitazione delle risorse di cui al paragrafo 1 spetta allo Stato membro che le ha rese disponibili quali risorse di rescEU. Laddove emergenze nazionali, cause di forza maggiore o, in casi eccezionali, altri motivi gravi impediscano a uno Stato membro di mettere a disposizione tali risorse per una specifica catastrofe, tale Stato membro ne informa quanto prima la Commissione con riferimento al presente articolo.

Articolo 23

Anticipazione e allerta rapida

1.La Commissione avvia, in cooperazione con gli Stati membri, le azioni elencate di seguito per rafforzare le capacità di anticipazione e di allerta rapida muovendo dalle capacità spaziali dell'Unione messe a disposizione da Copernicus, da Galileo e, laddove necessario, da altri servizi spaziali:

(a)per migliorare i sistemi transfrontalieri di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l'Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi;

(b)integrazione e miglioramento dei sistemi transfrontalieri di rilevamento e allerta rapida esistenti all'insegna di un approccio multirischio, con l'obiettivo di ridurre al minimo i tempi di risposta;

(c)per mantenere e sviluppare ulteriormente le capacità di conoscenza situazionale e di analisi;

(d)per monitorare le catastrofi e, se del caso, valutare l'impatto dei cambiamenti climatici, fornendo consulenza basata sulle conoscenze scientifiche;

(e)trasposizione dei dati scientifici in informazioni operative sfruttabili;

(f)istituzione, mantenimento e avanzamento di partenariati scientifici europei su tutti i pericoli, promuovendo in tal modo l'interconnessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e collegandoli potenzialmente all'ERCC e ai sistemi informatici d'interesse;

(g)supporto agli Stati membri e alle organizzazioni internazionali autorizzate nelle loro iniziative, mettendo a disposizione conoscenze scientifiche, tecnologie innovative e competenze per lo sviluppo dei rispettivi sistemi di allerta rapida, anche tramite la rete della conoscenza.

2.Le iniziative e i programmi, strumenti e servizi esistenti, quali i servizi di Copernicus, sono convogliati in uno strumento tecnico-scientifico perché contribuiscano con competenze tecnico-scientifiche alla preparazione operativa, all'analisi e alla conoscenza situazionale del polo, dell'ERCC e degli Stati membri, così che risulti possibile anticipare, prepararsi e rispondere a catastrofi e crisi con approcci orientati al servizio di carattere multirischio e intersettoriale.

3.Ciascuno Stato membro può decidere di usare i servizi di emergenza prestati da Galileo ed EGNOS, Copernicus, IRIS2 e GOVSATCOM ovvero dalla conoscenza dell'ambiente spaziale.

Articolo 24

Sistemi di allarme pubblico

1.La Commissione coopera con gli Stati membri per sostenere l'integrazione del servizio satellitare di avviso di emergenza di Galileo nei sistemi nazionali di allarme pubblico.

2.La Commissione sostiene gli Stati membri per migliorare in tutta l'Unione la preparazione e la sensibilizzazione della popolazione agli avvisi in via di diramazione.

3.In caso di catastrofe transfrontaliera, il polo e l'ERCC possono fungere da facilitatori per la condivisione tra i paesi interessati di informazioni sull'uso del servizio satellitare di avviso di emergenza di Galileo. Su richiesta di uno Stato membro, il polo e l'ERCC possono diffondere al suo interno e per suo conto messaggi di allarme pubblico tramite il servizio satellitare di avviso di emergenza di Galileo.

4.La Commissione stabilisce procedure per l'uso del servizio satellitare di avviso di emergenza di Galileo per assistere i paesi terzi che ne fanno richiesta.

5.I messaggi di allarme pubblico di cui al paragrafo 3 possono tenere conto dei servizi di conoscenza dell'ambiente spaziale dell'Unione, in particolare i servizi di sorveglianza dello spazio e di tracciamento.

Articolo 25

Centro di coordinamento della risposta alle emergenze

1.Compito dell'ERCC è migliorare la conoscenza situazionale comune dei rischi che rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento, garantire una capacità operativa continuata, 24 ore su 24 ogni giorno, e coadiuvare gli Stati membri e la Commissione nel perseguimento degli obiettivi del presente regolamento.

2.L'ERCC opera in stretta cooperazione con le autorità nazionali di protezione civile e le istituzioni e gli organi competenti dell'Unione.

3.In particolare l'ERCC coordina, monitora e coadiuva in tempo reale la risposta a livello dell'Unione.

4.L'ERCC dispone di capacità operative, analitiche, di monitoraggio, di gestione delle informazioni e di comunicazione e ha le dotazioni necessarie per ricevere ed elaborare informazione classificate UE, così da poter far fronte a un'ampia gamma di emergenze all'interno e all'esterno dell’Unione.

5.Gli Stati membri designano i punti di contatto per il funzionamento dell'ERCC e ne informano la Commissione. L'interazione dell'ERCC con i punti di contatto degli Stati membri è disciplinata in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

Articolo 26

Polo di coordinamento per le crisi

1.Fatto salvo l'articolo 25, è istituito un polo di coordinamento per le crisi ("polo"). Per le crisi intersettoriali il polo si basa sulla struttura e sulle capacità dell'ERCC, comprese le relative capacità analitiche e scientifiche, conoscenza situazionale e capacità operativa continuata, disponibile 24 ore su 24 ogni giorno.

2.Per la dimensione esterna delle crisi intersettoriali il polo coopera strettamente con il centro di risposta alle crisi del servizio europeo per l'azione esterna (SEAE) nel rispetto dei relativi ruoli e competenze.

3.Il polo anticipa e monitora i rischi collegati alle crisi intersettoriali, anche elaborando note informative periodiche di prospettiva operativa sui rischi intersettoriali e sulle situazioni multirischio.

4.Il polo provvede al coordinamento con le autorità nazionali competenti designate in conformità del paragrafo 5, con i servizi della Commissione e con le istituzioni e gli organi dell'Unione e offre sostegno nelle situazioni di cui all'articolo 29, paragrafo 1.

5.Gli Stati membri designano i punti di contatto per il funzionamento del polo e ne informano la Commissione.

Capo 3
Risposta

Articolo 27

Notifica delle catastrofi

1.In caso di catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che provochi o sia in grado di provocare effetti transfrontalieri o che colpisca, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi ne dà immediatamente notifica agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti e alla Commissione. La notifica alla Commissione non è necessaria se l'obbligo di notifica è già stato assolto ai sensi di un'altra normativa dell'Unione, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o ai sensi di accordi internazionali esistenti.

2.In caso di una catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che possa comportare una richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi dà immediatamente notifica alla Commissione che è possibile attendersi un'eventuale richiesta di assistenza tramite l'ERCC, in modo che la Commissione possa, se del caso, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.

3.Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS. La Commissione definisce i componenti del CECIS e l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

4.Il polo mette a disposizione un quadro adeguato per la ricezione delle notifiche di crisi giunte alla Commissione tramite altri strumenti dell'Unione.

Articolo 28

Richiesta di assistenza

1.Al verificarsi o nell'imminenza di una catastrofe, lo Stato membro o il paese terzo colpito può chiedere assistenza tramite l'ERCC. La richiesta è quanto più specifica possibile. Essa può comprendere, in particolare, una richiesta di moduli, squadre di intervento, mezzi e attrezzature di soccorso atti all'uso nelle catastrofi, risorse logistiche, risorse di trasporto e qualsiasi altra risorsa. La Commissione stabilisce le procedure operative di risposta alle catastrofi in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

2.In assenza di una richiesta di assistenza da parte di un paese terzo colpito da una catastrofe, in situazioni eccezionali uno Stato membro può chiedere l'attivazione del meccanismo unionale per motivi umanitari. Il meccanismo unionale è attivato conformemente alle norme di diritto internazionale applicabili, fra cui il consenso (esplicito o implicito) del paese colpito. La risposta complessiva è coordinata con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le relative agenzie e prevede l'effettiva accettazione delle offerte e l'effettiva erogazione dell'assistenza.

3.Se è colpito un paese terzo, l'assistenza può essere chiesta, per conto del paese colpito e con il suo accordo, anche dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e dalle relative agenzie o da una rilevante organizzazione internazionale. La Commissione indica le rilevanti organizzazioni internazionali in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

4.La richiesta di assistenza scade dopo un periodo massimo di 90 giorni, a meno che all'ERCC non siano comunicati nuovi elementi tali da giustificare la necessità di protrarre o integrare l'assistenza.

5.Lo strumento di consulenza tecnico-scientifica (STAF) raduna le capacità analitiche e scientifiche esistenti che risultano necessarie per la risposta, comprese quelle offerte dall'ERCC. Il paese colpito può chiedere all'ERCC di attivare lo STAF, compresi i servizi messi a disposizione dalle capacità spaziali dell'Unione, e ottenere l'accesso ai dati ricavati dallo spazio.

6.Al ricevimento di una richiesta di assistenza, la Commissione procede tramite l'ERCC, ove opportuno e quanto prima, a:

(a)inoltrare la richiesta ai punti di contatto degli Stati membri;

(b)raccogliere e analizzare informazioni sulla situazione al fine di creare una consapevolezza comune della situazione e della risposta alla stessa e di diffondere tali informazioni direttamente agli Stati membri;

(c)favorire il coordinamento e l'erogazione di assistenza, se necessario, tramite la presenza in loco di una squadra di esperti o squadra EUCP e le ulteriori azioni complementari e di supporto necessarie;

(d)fornire consulenza sul tipo di assistenza necessaria per attenuare le conseguenze di una catastrofe;

(e)formulare raccomandazioni, in consultazione con lo Stato membro o il paese terzo colpito, per l'assistenza tramite il meccanismo unionale e invitare gli Stati membri a dispiegare mezzi e agevolare il coordinamento dell'assistenza necessaria. Se è uno Stato membro, il paese richiedente adotta le misure appropriate per facilitare il supporto della nazione ospitante all'assistenza che sta per ricevere, in conformità della raccomandazione sul supporto della nazione ospitante.

7.Se è colpito un paese terzo, la Commissione:

(a)mantiene i contatti con il paese colpito su dettagli tecnici quali le specifiche necessità di assistenza, l'accettazione di offerte e le modalità pratiche per il ricevimento e la distribuzione dell'assistenza a livello locale;

(b)mantiene i contatti con l'Organizzazione delle Nazioni Unite e le relative agenzie o le sostiene e collabora con gli altri attori interessati che contribuiscono alle operazioni di soccorso generali per ottimizzare le sinergie, individuare le complementarità ed evitare duplicazioni e carenze;

(c)mantiene i contatti con tutti gli attori interessati, in particolare nella fase finale dell'assistenza, onde facilitare un ordinato passaggio delle consegne.

8.Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa l'ERCC, tramite il CECIS, della propria decisione di offrire assistenza precisandone la portata e i termini. L'ERCC tiene informati gli Stati membri.

9.Gli interventi al di fuori dell'Unione ai sensi del presente articolo possono essere condotti sotto forma di interventi di assistenza autonomi o di contributo a un intervento guidato da un'organizzazione internazionale. Il coordinamento dell'Unione è pienamente integrato nel coordinamento generale fornito dall'Organizzazione delle Nazioni Unite e relative agenzie, di cui rispetta il ruolo di guida. In caso di catastrofi di origine antropica o di emergenze complesse, la Commissione garantisce la coerenza con il consenso europeo sull'aiuto umanitario e il rispetto dei principi umanitari.

10.Nel pianificare le operazioni di risposta a crisi umanitarie al di fuori dell'Unione, la Commissione e gli Stati membri individuano e favoriscono le sinergie tra l'assistenza di protezione civile e i finanziamenti destinati agli aiuti umanitari erogati dall'Unione e dagli Stati membri.

11.Il coordinamento dell'assistenza a paesi terzi effettuato tramite il meccanismo unionale non incide né sui contatti e l'assistenza bilaterali tra gli Stati membri e il paese colpito né sulla cooperazione tra gli Stati membri e le Nazioni Unite e altre rilevanti organizzazioni internazionali. Tali contatti e assistenza bilaterali possono essere usati anche per contribuire al coordinamento tramite il meccanismo unionale e alla trasmissione all'ERCC di informazioni su eventuali contatti e assistenza bilaterali nei confronti del paese colpito.

12.L'assistenza può essere offerta da altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione e coordinata nell'ambito della risposta a norma del presente articolo.

Articolo 29

Sostegno nelle crisi intersettoriali

1.È possibile ricorrere al polo per fornire sostegno in crisi intersettoriali:

(a)quando la risposta è attivata nell'ambito di altri strumenti di gestione dei rischi dell'Unione;

(b)nei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio 31 ;

(c)nei casi di cui all'articolo 4 della decisione 2014/415/UE del Consiglio 32 ;

(d)quando il sostegno è chiesto dal Consiglio;

(e)in caso di emergenza di sanità pubblica a livello di Unione in conformità del regolamento (UE, Euratom) 2022/2371 o quando l'OMS ha dichiarato un'emergenza di sanità pubblica di portata internazionale.

2.Nei casi di cui al paragrafo 1 il sostegno dell'Unione alla risposta può coprire fino al 100 % dei costi in funzione dell'entità e dell'impatto della crisi.

3.Nei casi di cui al paragrafo 1 la Commissione può acquistare i mezzi materiali e gli eventuali servizi di sostegno necessari a integrare l'assistenza offerta nell'ambito del meccanismo unionale ovvero sovvenzionare gli Stati membri affinché li acquistino.

4.Quando il meccanismo unionale fornisce sostegno alla risposta o il polo facilita la risposta attivata nell'ambito di altri strumenti dell'Unione di gestione dei rischi, l'ambito di applicazione di tali strumenti è preso in considerazione per determinare l'inclusione dei paesi associati in relazione alle azioni di cui al presente capo.

Articolo 30

Assistenza consolare

1.In situazioni eccezionali è possibile, se richiesto dallo Stato membro interessato, il ricorso al meccanismo unionale per fornire sostegno di protezione civile all'assistenza consolare prestata a cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi.

2.Il sostegno di protezione civile all'assistenza consolare concreta la solidarietà tra Stati membri e si esplica in particolare in rimpatrio, evacuazione, assistenza alla partenza e altre azioni di soccorso.

3.Il sostegno dell'Unione può essere modulato in considerazione della pluralità delle cittadinanze nazionali dei cittadini dell'Unione interessati dall'intervento.

4.Lo Stato membro che interviene nell'assistenza consolare può chiedere che i passeggeri o gli Stati membri di cui sono cittadine le persone interessate dall'intervento contribuiscano alla copertura dei costi dell'intervento. Alla fornitura di assistenza a un cittadino dell'Unione avente la cittadinanza nazionale di uno Stato membro che non è rappresentato in un dato paese terzo ai sensi dell'articolo 6 della direttiva (UE) 2015/637 si applicano gli articoli 14 e 15 della medesima direttiva.

Capo 4
Sostegno dell'Unione alla risposta

Articolo 31

Sostegno dell'Unione alla risposta

1.La Commissione fornisce sostegno alla risposta di cui all'articolo 32:

(a)fornire e scambiare informazioni sulle attrezzature e sulle risorse di trasporto e logistiche che gli Stati membri decidono di mettere a disposizione, al fine di facilitare la messa in comune di tali risorse;

(b)assistere gli Stati membri nell'individuazione delle risorse di trasporto, logistiche e materiali che possono essere messe a disposizione da altre fonti, compreso il mercato commerciale, facilitandone l'accesso a tali risorse;

(c)finanziando le risorse di trasporto e logistiche, risorse militari comprese, e i costi operativi necessari per garantire una risposta rapida, anche laddove le risorse di trasporto e logistiche siano chieste dal paese colpito.

2.Le azioni di cui all'articolo 32 sono ammissibili al sostegno dell'Unione alla risposta soltanto se soddisfano i criteri seguenti:

(a)è stata presentata una richiesta di assistenza in conformità dell'articolo 28;

(b)le risorse di trasporto e logistiche supplementari sono necessarie per l'efficacia della risposta;

(c)l’assistenza corrisponde alle esigenze individuate dall’ERCC ed è erogata conformemente alle sue raccomandazioni in termini di specifiche tecniche, qualità, tempistica e modalità di erogazione;

(d)l'assistenza è stata accettata dal paese richiedente, direttamente o tramite le Nazioni Unite o le loro agenzie, o da un'organizzazione internazionale competente, come previsto dal meccanismo unionale; e

(e)l’assistenza integra, per le catastrofi in paesi terzi, l’insieme della risposta umanitaria dell’Unione.

3.Quando uno Stato membro le chiede di stipulare contratti di servizi di trasporto, la Commissione sollecita il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui all'allegato I.

Articolo 32

Risposta

1.Ai fini dell'efficacia della risposta la Commissione coadiuva gli Stati membri che offrono assistenza:

(a)individuando e aprendo l'accesso a attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti per suo tramite, ad esempio in termini di servizi di trasporto acquistati presso soggetti privati o di altro tipo, e facilitando loro l'accesso a tali risorse;

(b)comunicando e condividendo informazioni su attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di messa in comune con altri Stati membri e favorendo l'istituzione e il mantenimento/manutenzione di poli logistici che agevolino la messa in comune;

(c)sostenendo il trasporto di assistenza non preimpegnata nell'ECPP offerta spontaneamente;

(d)favorendo gli interventi relativi ai poli di evacuazione medica e la realizzazione di evacuazioni mediche;

(e)preparando la mobilitazione e lo spiegamento di esperti e squadre EUCP;

(f)preparando la mobilitazione e lo spiegamento di squadre di intervento;

(g)sviluppando e mantenendo una capacità di intervento tramite una rete di esperti degli Stati membri appositamente formati;

(h)provvedendo, su richiesta di uno Stato membro o di un paese terzo e tenuto conto della propria valutazione, al preposizionamento temporaneo e al coordinamento dei mezzi di risposta in situazioni di rischio intensificato;

(i)provvedendo, su richiesta di uno Stato membro, all'assegnazione in disponibilità di mezzi di risposta nei periodi e nelle zone esposti a rischi stagionali intensificati o ricorrenti;

(j)trasportando l'assistenza necessaria in caso di catastrofi ambientali in cui si applica il principio "chi inquina paga", in presenza delle condizioni seguenti:

(i)il sostegno finanziario dell'Unione per il trasporto dell'assistenza è richiesto dallo Stato membro colpito o che presta assistenza sulla base di una valutazione delle esigenze debitamente motivata;

(ii)lo Stato membro colpito o che presta assistenza adotta, se del caso, tutte le misure necessarie per chiedere e ottenere un risarcimento dai responsabili dell'inquinamento, conformemente a tutte le disposizioni giuridiche internazionali, dell'Unione o nazionali applicabili;

(iii)non appena ricevuto il risarcimento dal responsabile dell'inquinamento, lo Stato membro colpito o che presta assistenza rimborsa, se del caso, immediatamente l'Unione.

(k)avvio di altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

2.Per le operazioni di trasporto degli Stati membri da un punto di raduno alla destinazione finale, uno Stato membro assume per l'intera operazione il ruolo di guida nel richiedere il supporto dell'Unione sotto forma di sovvenzione o agevolazione dell'accesso alle risorse e ai servizi necessari.

3.I costi relativi al paragrafo 1, lettere h) e i), non sono ammissibili se contemplati dal supporto della nazione ospitante.

4.In caso di catastrofe ambientale di cui al paragrafo 1, lettera j), che non interessa uno Stato membro, le azioni di cui alla lettera j) sono attuate dallo Stato membro che presta assistenza.

5.La Commissione può integrare le risorse di trasporto e logistiche fornite dagli Stati membri mettendo a disposizione ulteriori risorse necessarie per garantire una risposta rapida.

6.La Commissione può facilitare la risposta sviluppando materiale cartografico per una diffusione e una mobilitazione rapide delle risorse, tenendo specialmente conto delle peculiarità delle regioni transfrontaliere per i rischi transfrontalieri multinazionali.

7.La Commissione stabilisce le norme relative allo spiegamento di esperti e di squadre EUCP in un atto di esecuzione adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 35, paragrafo 2.

8.Quando uno Stato membro le chiede di stipulare contratti di servizi di trasporto, la Commissione sollecita il rimborso parziale dei costi applicando i tassi di finanziamento di cui all'allegato I.

Articolo 33

Spiegamento di esperti e di squadre EUCP

1.Su richiesta di uno Stato membro, di un paese terzo, dell'Organizzazione delle Nazioni Unite o relative agenzie ovvero di una rilevante organizzazione internazionale individuata in conformità dell'articolo 28, paragrafo 3, la Commissione può selezionare, nominare e sostenere lo spiegamento di singoli esperti o di squadre EUCP composte da esperti designati dagli Stati membri per fornire consulenza sulle misure di prevenzione o preparazione o per sostenere una valutazione comune della situazione e dei bisogni, agevolare il coordinamento dell'assistenza o fornire consulenza tecnica.

2.È possibile ricorrere al meccanismo unionale e alle capacità del polo per sostenere lo spiegamento di esperti o di squadre EUCP quando il meccanismo unionale fornisce supporto nei casi di cui all'articolo 29. Al fine di sostenere la squadra EUCP e facilitare i contatti con il polo, possono essere integrati nella squadra esperti della Commissione e di altre istituzioni, organi e organismi dell'Unione, compresa la task force sanitaria dell'UE istituita ai sensi dell'articolo 11 bis del regolamento (CE) n. 851/2004 33 . Esperti inviati da agenzie ONU o da altre organizzazioni internazionali possono essere inseriti nella squadra per rafforzare la cooperazione e facilitare le valutazioni comuni.

3.Laddove l'efficacia operativa lo richieda, la Commissione, in stretta cooperazione con gli Stati membri, può contribuire al coinvolgimento di ulteriori esperti, attraverso la loro mobilitazione, e a un sostegno tecnico e scientifico, e ricorrere a competenze scientifiche, di medicina d'urgenza e settoriali specialistiche.

4.Gli esperti sono selezionati e nominati secondo la seguente procedura:

(a)gli Stati membri designano, sotto la propria responsabilità, gli esperti da mobilitare quali membri per le squadre EUCP;

(b)la Commissione seleziona gli esperti e il caposquadra sulla base di qualifiche e esperienze, tra cui livello di formazione conseguito nell'ambito del meccanismo unionale, esperienze precedenti in missioni svoltesi nell'ambito del meccanismo unionale e altre operazioni di soccorso internazionali; la selezione si basa anche su altri criteri, tra cui la conoscenza delle lingue, in modo da assicurare che la squadra nel suo insieme possieda le competenze adeguate alla situazione specifica;

(c)la Commissione seleziona gli esperti e i capisquadra per la missione d'intesa con gli Stati membri che hanno proceduto alla loro designazione;

(d)la Commissione comunica agli Stati membri il sostegno supplementare di esperti fornito a norma del paragrafo 3.

5.Gli esperti o le squadre EUCP inviate facilitano il coordinamento fra le capacità di risposta degli Stati membri e provvedono a relazionarsi con le autorità competenti del paese richiedente. L'ERCC resta in stretto contatto con le squadre di esperti e fornisce loro guida e supporto logistico.

6.La Commissione sostiene tramite l'ERCC gli esperti e le squadre EUCP selezionati, nominati o dispiegati a norma del presente articolo nella preparazione di un piano che tratta la sicurezza in tutti i suoi aspetti, condividendo la propria valutazione della situazione di sicurezza e impartendo istruzioni di sicurezza nel briefing della missione. La Commissione sostiene gli esperti e le squadre EUCP nella preparazione di ulteriori misure di attenuazione e delle altre misure necessarie prima dello spiegamento o durante.

TITOLO III 
PREPARAZIONE E RISPOSTA ALLE EMERGENZE SANITARIE

Articolo 34

Preparazione e risposta alle emergenze sanitarie

La Commissione supporta gli Stati membri nel rafforzamento delle capacità di prevenzione, preparazione e risposta alle gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, in particolare tramite:

(a)il sostegno a raccolta di dati, scambio di informazioni e sistemi di allerta rapida e di sorveglianza;

(b)l'aumento della disponibilità e accessibilità di contromisure mediche, anche mediante approvvigionamento, riserve di capacità, costituzione di scorte e spiegamento;

(c)sviluppo delle capacità,

(d)azioni a supporto dello sviluppo, dell'attuazione e del monitoraggio di capacità, anche tramite la cooperazione tra autorità nazionali e con i portatori di interessi, e a supporto dello sviluppo e spiegamento degli strumenti e delle infrastrutture necessari, infrastrutture informatiche comprese.

TITOLO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 35

Procedura di comitato

1.La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2.Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

3.Laddove il parere del comitato debba essere ottenuto con procedura scritta, questa procedura si conclude senza esito quando, entro il termine per la formulazione del parere, il presidente del comitato decida in tal senso o la maggioranza semplice dei membri del comitato lo richieda.

4.Nel rispetto degli accordi internazionali conclusi dall'Unione, alle riunioni del comitato possono essere invitati come osservatori rappresentanti di paesi terzi e di organizzazioni internazionali, alle condizioni stabilite nel regolamento interno del comitato e tenendo conto della sicurezza e dell'ordine pubblico dell'Unione o dei suoi Stati membri. I rappresentanti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali non partecipano alle deliberazioni su questioni relative all'ammissibilità di soggetti di paesi terzi o di organizzazioni internazionali.

Articolo 36

Abrogazione

La decisione n. 1313/2013/UE è abrogata a decorrere dal 1o gennaio 2028.

Articolo 37

Disposizioni transitorie

1.Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica, fino alla loro chiusura, delle azioni interessate ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE o del regolamento (UE) 2021/522, che continuano pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

2.La dotazione finanziaria prevista a norma del presente regolamento può coprire anche le spese dell'assistenza tecnica e amministrativa necessaria per assicurare la transizione tra il meccanismo unionale e le misure adottate ai sensi della decisione n. 1313/2013/UE o del regolamento (UE) 2021/522.

Articolo 38

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Essa si applica a decorrere dal 1o gennaio 2028.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo    Per il Consiglio

Il presidente    La presidente

SCHEDA FINANZIARIA E DIGITALE LEGISLATIVA

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA3

1.1.Titolo della proposta/iniziativa3

1.2.Settore/settori interessati3

1.3.Obiettivi3

1.3.1.Obiettivi generali3

1.3.2.Obiettivi specifici3

1.3.3.Risultati e incidenza previsti3

1.3.4.Indicatori di prestazione3

1.4.La proposta/iniziativa riguarda:4

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa4

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa4

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.4

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe4

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti5

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione5

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria6

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti6

2.MISURE DI GESTIONE8

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni8

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo8

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti8

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli8

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura)8

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità9

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA10

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate10

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti12

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi12

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato12

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne17

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi22

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi24

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato24

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne24

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti24

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane25

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato25

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne26

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane26

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali28

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale28

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento28

3.3.Incidenza prevista sulle entrate29

4.Dimensioni digitali29

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale30

4.2.Dati30

4.3.Soluzioni digitali31

4.4.Valutazione dell'interoperabilità31

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale32

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

1.1.Titolo della proposta/iniziativa

Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sul meccanismo unionale di protezione civile e sul finanziamento della preparazione e della risposta alle emergenze sanitarie, e che abroga la decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)

1.2.Settore/settori interessati 

Protezione civile e preparazione e risposta alle emergenze sanitarie.

1.3.Obiettivi

1.3.1.Obiettivi generali

Il regolamento mira a rafforzare la cooperazione tra l'Unione e gli Stati membri per prevenire, prepararsi e rispondere a ogni tipo di catastrofe naturale e provocata dall'uomo, comprese la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie che possono aver luogo all'interno o all'esterno dell'Unione, anche nei casi in cui tali eventi interessino simultaneamente vari settori. Inoltre prevede finanziamenti per la preparazione e la risposta sanitaria.

1.3.2.Obiettivi specifici

Il regolamento riguarda la protezione delle persone, dell'ambiente e dei beni, compreso il patrimonio culturale, contro tutti i tipi di catastrofi naturali e provocate dall'uomo, comprese le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero. Esso consente il coordinamento in situazioni in cui sono attuati altri meccanismi di gestione delle crisi dell'Unione.

1.3.3.Risultati e incidenza previsti

Precisare gli effetti che la proposta/iniziativa dovrebbe avere sui beneficiari/gruppi interessati.

A seguito della presente proposta, l'Unione dovrebbe essere messa nella condizione di agire meglio nelle diverse fasi del ciclo di gestione delle catastrofi, vale a dire la prevenzione, la preparazione e la risposta, attraverso una pianificazione e un'azione coordinate che consentano di anticipare e mitigare i rischi, migliorare la preparazione e garantire risposte efficaci, anche in caso di emergenze sanitarie.

La proposta dovrebbe ridurre i rischi, rafforzare la resilienza delle popolazioni, delle infrastrutture e dei servizi essenziali e dovrebbe contribuire a ridurre al minimo l'impatto delle catastrofi, comprese le gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero.

Inoltre dovrebbe rafforzare la risposta operativa collettiva a livello di Unione, sostenere le misure di sviluppo delle capacità a livello nazionale e, in tal modo, promuovere le competenze, le risorse e le conoscenze necessarie per gestire i rischi, ridurre le vulnerabilità e rafforzare la resilienza alle minacce future.

1.3.4.Indicatori di prestazione

Precisare gli indicatori con cui monitorare progressi e risultati

Il regolamento sarà oggetto di valutazione e monitoraggio in linea con le disposizioni stabilite dal regolamento sulla performance. La valutazione è condotta conformemente agli orientamenti della Commissione per legiferare meglio e si baserà su indicatori pertinenti agli obiettivi del programma.

Il regolamento sulla performance definirà ulteriormente i principi orizzontali da integrare nei programmi di bilancio, incluso l'UCPM, in linea con il regolamento finanziario, e le pertinenti disposizioni di attuazione.

Infine sarà elaborato un piano di dati per garantire la disponibilità dei dati operativi. Il lavoro in tal senso è già stato avviato: all'inizio del 2025, a seguito della valutazione dell'UCPM, la DG ECHO ha posto in essere l'archivio di dati della protezione civile che raccoglie dati operativi quali le attività di spiegamento di mezzi o i siti di costituzione delle scorte.

1.4.La proposta/iniziativa riguarda: 

 una nuova azione; 

 una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria 34 ; 

 la proroga di un'azione esistente; 

 la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione.

1.5.Motivazione della proposta/iniziativa 

1.5.1.Necessità nel breve e lungo termine, con calendario dettagliato delle fasi di attuazione dell'iniziativa

La protezione civile europea è stata messa a dura prova dal peggioramento del panorama dei rischi e delle minacce dovuto a una combinazione sempre più instabile di sfide in materia di sicurezza, salute, cambiamenti climatici e ambiente. La proposta propone misure che consentono all'Unione e agli Stati membri di adattarsi a un'ampia gamma di pericoli e minacce, dato che negli ultimi anni il numero di attivazioni del meccanismo unionale è aumentato in modo significativo, a dimostrazione del fatto che i sistemi nazionali concepiti per far fronte alle catastrofi e alle crisi continueranno a essere sotto pressione in futuro e che di conseguenza il meccanismo di coordinamento a livello di Unione deve essere adeguatamente attrezzato per agire in modo più efficiente ed efficace. Allo stesso tempo, in linea con la strategia per l'Unione della preparazione, è necessario garantire il coordinamento, il monitoraggio e il sostegno delle operazioni intersettoriali a livello di Unione, in supporto degli sforzi nazionali. Per questo motivo è opportuno istituire un polo di coordinamento dell'UE in caso di crisi, basato sulle strutture e sulle competenze del Centro di coordinamento della risposta alle emergenze, che proseguirà il suo mandato a sostegno del meccanismo unionale, per fungere da punto centrale per il coordinamento operativo con le autorità degli Stati membri, comprese le entità autorizzate dagli Stati membri, nonché i servizi della Commissione. L'integrazione delle misure di preparazione e risposta alle emergenze sanitarie nella presente proposta fornisce un ulteriore livello di protezione dei cittadini dell'UE, contribuendo in ultima analisi a rafforzare la resilienza e proteggendo la popolazione da un'ampia gamma di minacce per la salute.

1.5.2.Valore aggiunto dell'intervento dell'UE (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini della presente sezione, per "valore aggiunto dell'intervento dell'UE" si intende il valore derivante dall'azione dell'Unione europea che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.

Con l'evolversi delle crisi in fenomeni sempre più multidimensionali e transfrontalieri, è necessario affrontare le carenze di capacità a livello di UE, sia mediante risorse dell'UE che con sforzi coordinati tra gli Stati membri. Ciò consentirebbe non solo un migliore coordinamento dei meccanismi di risposta alle crisi gestiti a livello nazionale e dell'Unione, ma garantirebbe anche il raggiungimento dell'assistenza dell'UE a tutti i cittadini dell'UE che ne hanno bisogno, producendo al tempo stesso un impatto positivo a più lungo termine sulle società e sulle economie dell'UE. Le capacità critiche, come quelle offerte dai programmi Galileo e Copernicus, sono sostenibili unicamente attraverso un'azione collettiva, creando infrastrutture strategiche che nessuno Stato membro può realizzare da solo.

Inoltre l'azione dell'Unione è necessaria per rafforzare la capacità di risposta alle crisi tramite la previsione strategica, la gestione integrata dei rischi, il rafforzamento delle capacità di risposta alle emergenze transfrontaliere, l'integrazione intersettoriale e l'eliminazione delle lacune in termini di conoscenze.

1.5.3.Insegnamenti tratti da esperienze analoghe

Come evidenziato nella valutazione dell'UCPM (cui ha contribuito il programma sugli insegnamenti tratti dall'UCPM), istituita dalla relazione Niniistö e ulteriormente analizzata nella valutazione d'impatto, la complessità e la natura multidimensionale delle crisi intersettoriali, come la pandemia di COVID-19 e la guerra di aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina, impongono un approccio globale e integrato alla gestione delle crisi, che richiede una cooperazione stretta ed efficiente tra l'Unione e i suoi Stati membri per affrontare efficacemente le sfide che esse pongono. All'epoca ciò fu possibile grazie al pacchetto REACT EU nell'ambito della politica di coesione. L'attuale contesto geopolitico rende necessario il rafforzamento della preparazione e della prontezza civili e militari dell'Europa, tenendo conto dei precedenti esercizi positivi di coordinamento.

1.5.4.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale ed eventuali sinergie con altri strumenti rilevanti

Le azioni nell'ambito dell'UCPM si baseranno sulle sinergie con altri strumenti dell'UE. In particolare la preparazione sarà sostenuta da riforme e investimenti nei piani di partenariato nazionale e regionale, che comprenderanno una riserva tematica non assegnata per rispondere alle crisi. La resilienza delle infrastrutture transfrontaliere continuerà a essere trainata dal meccanismo per collegare l'Europa, nonché da investimenti e riforme nazionali e regionali nell'ambito del piano di partenariato nazionale e regionale, di Interreg e dalla connettività strategica nell'ambito di Europa globale. Il Fondo europeo per la competitività potenzierà la preparazione e l'autonomia strategica dell'UE in settori e tecnologie chiave (ad esempio l'innovazione e la produzione nel settore della salute). Nei paesi terzi la preparazione e la risposta alle crisi continueranno a beneficiare degli aiuti umanitari e di altri strumenti (ad esempio dell'assistenza macrofinanziaria). La coerenza tra il nuovo UCPM e le attività inerenti alla preparazione svolte da altri fondi sarà garantita attraverso una più ampia attuazione della strategia per l'Unione della preparazione. Il nuovo UCPM si basa inoltre sul programma UE per la salute e su altre iniziative volte a migliorare la preparazione e la risposta alle emergenze sanitarie, garantendo così a livello di Unione un rafforzamento in tale ambito.

1.5.5.Valutazione delle varie opzioni di finanziamento disponibili, comprese le possibilità di riassegnazione

1.6.Durata della proposta/iniziativa e della relativa incidenza finanziaria

 Durata illimitata

   in vigore dall'1.1.2018 al 31.12.2034

   incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento.

 Durata illimitata

Attuazione con un periodo di avviamento dal AAAA al AAAA

e successivo funzionamento a pieno ritmo.

1.7.Metodo o metodi di esecuzione del bilancio previsti 

 Gestione diretta a opera della Commissione:

a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione;

   a opera delle agenzie esecutive.

 Gestione concorrente con gli Stati membri.

 Gestione indiretta affidando compiti di esecuzione del bilancio:

a paesi terzi o organismi da questi designati;

a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);

alla Banca europea per gli investimenti e al Fondo europeo per gli investimenti;

agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;

a organismi di diritto pubblico;

a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico, nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;

a organismi o persone incaricati di attuare azioni specifiche della politica estera e di sicurezza comune a norma del titolo V del trattato sull'Unione europea e indicati nel pertinente atto di base;

a organismi di diritto privato di uno Stato membro o di diritto dell'Unione stabiliti in uno Stato membro e idonei ad essere incaricati, conformemente alla normativa settoriale, dell'esecuzione di fondi dell'Unione o delle garanzie di bilancio, nella misura in cui tali organismi sono controllati da organismi di diritto pubblico o da organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico e sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie, sotto forma di responsabilità in solido da parte degli organismi di controllo o di garanzie finanziarie equivalenti, che possono essere limitate, per ciascuna azione, all'importo massimo del sostegno dell'Unione.

Osservazioni

In linea di principio, il bilancio messo a disposizione a norma del regolamento sarà eseguito in regime di gestione diretta.

L'aggiunta della possibilità di eseguire il bilancio attraverso la modalità di gestione indiretta costituisce uno strumento aggiuntivo per ottimizzare l'esecuzione del bilancio. Tenuto conto del contesto della politica di protezione civile, che si occupa spesso di eventi imprevedibili (catastrofi naturali e provocate dall'uomo), è essenziale garantire un quadro inclusivo (in termini di soggetti coinvolti) e un quadro flessibile del QFP.

2.MISURE DI GESTIONE 

2.1.Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni 

Le azioni e le misure che ricevono assistenza finanziaria ai sensi delle decisioni sono valutate e monitorate in linea con le disposizioni del regolamento sulla performance.

2.2.Sistema o sistemi di gestione e di controllo 

2.2.1.Giustificazione del metodo o dei metodi di esecuzione del bilancio, del meccanismo o dei meccanismi di attuazione del finanziamento, delle modalità di pagamento e della strategia di controllo proposti

L'assistenza finanziaria per la prevenzione e la preparazione nell'ambito del meccanismo unionale viene spesa in conformità di un programma di lavoro pluriennale adottato dal comitato per la protezione civile. La Commissione informa periodicamente il comitato sull'attuazione del programma di lavoro. Per le questioni relative alla preparazione e alla risposta alle emergenze sanitarie, il comitato si riunisce in una diversa formazione.

Il regolamento è attuato conformemente alle disposizioni di cui all'articolo 32 del presente regolamento, con modalità di pagamento basate sull'esperienza acquisita in passato.

Sulla base degli insegnamenti tratti dall'attuazione del meccanismo unionale e per garantire un'effettiva attuazione dei suoi obiettivi, la Commissione intende attuare le azioni in regime di gestione diretta e indiretta, tenendo pienamente conto dei principi di economia, efficienza e miglior rapporto qualità/prezzo.

2.2.2.Informazioni concernenti i rischi individuati e il sistema o i sistemi di controllo interno per ridurli

Il sistema di controllo interno della Commissione europea garantisce che i fondi disponibili nell'ambito del meccanismo unionale siano utilizzati in modo adeguato e in linea con la normativa pertinente.

Il sistema attuale è così strutturato:

1. Il gruppo di controllo interno all'interno del servizio capofila (direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee/DG ECHO) si concentra sul rispetto delle procedure amministrative e della legislazione in vigore nel settore della protezione civile e segue l'attuazione della strategia di controllo della DG ECHO. A tal fine utilizza anche il quadro di controllo interno della Commissione.

2. Nel piano di audit annuale della DG ECHO è pienamente integrato un audit regolare, da parte di revisori esterni, delle sovvenzioni e dei contratti aggiudicati nell'ambito della dotazione per la protezione civile.

3. Valutazione complessiva delle attività da parte di valutatori esterni.

Le azioni eseguite possono essere oggetto di audit da parte dell'OLAF e della Corte dei conti.

Per quanto riguarda la vigilanza e il monitoraggio, la vasta esperienza acquisita con lo strumento per gli aiuti umanitari sarà applicata, mutatis mutandis, per l'attuazione del meccanismo unionale in regime di gestione indiretta.

Un sistema analogo sarà istituito per la parte relativa alla preparazione e alla risposta sanitaria sotto la guida della DG HERA.

2.2.3.Stima e giustificazione del rapporto costo/efficacia dei controlli (rapporto tra costi del controllo e valore dei fondi gestiti) e valutazione dei livelli di rischio di errore previsti (al pagamento e alla chiusura) 

Il costo stimato della strategia di controllo della DG ECHO corrisponde allo 0,32 % della gestione indiretta del bilancio 2024 e allo 0,35 % della gestione diretta del bilancio 2024. Le principali componenti di questo indicatore sono:

- i costi totali del personale delle unità finanziarie e operative della DG ECHO moltiplicati per la stima del tempo dedicato alle attività di garanzia della qualità, controllo e monitoraggio;

- il totale delle risorse della DG ECHO nel settore dell'audit esterno dedicate agli audit e alle verifiche.

Tenuto conto del costo ridotto di questi controlli e dei benefici quantificabili (rettifiche e recuperi) e non quantificabili (effetto dissuasivo e di garanzia della qualità dei controlli) ad essi associati, la Commissione è in grado di concludere che i benefici quantificabili e non quantificabili dei controlli superano di gran lunga i costi limitati degli stessi.

Per quanto riguarda le entità delegate che eseguono i finanziamenti dell'UE in regime di gestione indiretta, la Commissione contribuisce fino a un massimo del 7 % dei loro costi diretti ammissibili per effettuare il controllo e la gestione dei fondi UE.

Ciò è confermato dal tasso di errore residuo pluriennale dello 0,53 % comunicato dalla Commissione nel 2024 per la direzione generale per la Protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee.

2.3.Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità 

La strategia antifrode della Commissione e le strategie antifrode dei servizi interessati garantiscono che l'approccio della Commissione alla gestione del rischio di frode sia finalizzato a individuare i settori a rischio di frode e a trovare soluzioni adeguate.

3.INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA 

3.1.Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e linea/linee di bilancio di spesa interessate 

·Nuove linee di bilancio di cui è chiesta la creazione

Secondo l'ordine delle rubriche del quadro finanziario pluriennale e delle linee di bilancio.

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Linea di bilancio

Natura della spesa

Partecipazione

Numero

Diss./Non diss.

di paesi EFTA

di paesi candidati e potenziali candidati

di altri paesi terzi

altre entrate con destinazione specifica

06 01 03 - Spese di supporto per il meccanismo unionale di protezione civile e la preparazione sanitaria (UCPM)

Non diss.

NO

06 04 01 Protezione civile dell'UE - rescEU e preparazione sanitaria

Diss.

NO

3.2.Incidenza finanziaria prevista della proposta sugli stanziamenti 

3.2.1.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti operativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti operativi, come spiegato di seguito.

3.2.1.1.Stanziamenti dal bilancio votato

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

2

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stanziamenti operativi

06 04 01 Protezione civile dell'UE - rescEU e preparazione sanitaria (UCPM)

Impegni

(1a)

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm

xx

Pagamenti

(2a)

pm 

pm

pm

pm

pm

pm

pm

xx

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 35

06 01 03 - Spese di supporto per il meccanismo unionale di protezione civile e la preparazione sanitaria (UCPM)

Impegni = Pagamenti

(3)

pm 

pm

pm

pm

pm

pm

pm

xx

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

1,316

1,437

1,477

1,535

1,569

1,644

1,697

10,675

Pagamenti

=2a+2b+3

pm 

pm

pm

pm

pm

pm

pm

pm



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

4

"Spese amministrative" 36

UCPM

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 •

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

 Altre spese amministrative

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

TOTALE UCPM

Stanziamenti

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4

Impegni

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

3.2.1.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

Mio EUR (al terzo decimale)

Rubrica del quadro finanziario pluriennale

Numero

2

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Stanziamenti operativi

UCPM 06 04 01

Impegni

(1a)

xx

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

Pagamenti

(2a)

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici - Stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici 37 38

UCPM 06 01 03 Spese di supporto per il meccanismo unionale di protezione civile e la preparazione sanitaria (UCPM)

Impegni = Pagamenti

(3)

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

TOTALE stanziamenti

Impegni

=1a+1b+3

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

per UCPM nella rubrica 2 del quadro finanziario pluriennale

Pagamenti

=2a+2b+3

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

 

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

• TOTALE stanziamenti operativi (tutte le rubriche operative)

Impegni

(4)

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

Pagamenti

(5)

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

• TOTALE stanziamenti amministrativi finanziati dalla dotazione di programmi specifici (tutte le rubriche operative)

(6)

xx

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

TOTALE stanziamenti per le rubriche da 1 a 3

Impegni

=4+6

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

del quadro finanziario pluriennale (importo di riferimento)

Pagamenti

=5+6

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 

xx 



Rubrica del quadro finanziario pluriennale

4

"Spese amministrative"

Mio EUR (al terzo decimale)

UCPM

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 •

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

 Altre spese amministrative

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

UCPM

Stanziamenti

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

xx

TOTALE stanziamenti per la RUBRICA 4 del quadro finanziario pluriennale

(Totale impegni = Totale pagamenti)

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

TOTALE stanziamenti per le RUBRICHE da 1 a 4

Impegni

0

0

0

0

0

0

0

0

del quadro finanziario pluriennale 

Pagamenti

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2.2.Risultati previsti finanziati con gli stanziamenti operativi (da non compilarsi per le agenzie decentrate)

Stanziamenti di impegno in Mio EUR (al terzo decimale)

Specificare gli obiettivi e i risultati

Anno 
2028

Anno 
2029

Anno 
2030

Anno 
2031

Inserire gli anni necessari per evidenziare la durata dell'incidenza (cfr. sezione 1.6)

TOTALE

RISULTATI

Tipo 39

Costo medio

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N.

Costo

N. totale

Costo totale

OBIETTIVO SPECIFICO 1 40 ...

- Risultato

- Risultato

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 1

OBIETTIVO SPECIFICO 2 ...

- Risultato

Totale parziale obiettivo specifico 2

TOTALE

3.2.3.Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito.

3.2.3.1. Stanziamenti dal bilancio votato

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Risorse umane

48,829

48,829

48,829

48,829

48,829

48,829

48,829

348,803

Altre spese amministrative

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Totale parziale RUBRICA 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 4

Risorse umane

3,030

3,030

3,030

3,030

3,030

3,030

3,030

21,210

Altre spese amministrative

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

52,859

52,859

52,859

52,859

52,859

52,859

52,859

370,01

3.2.3.2.Stanziamenti da entrate con destinazione specifica esterne

N/D

3.2.3.3.Totale degli stanziamenti

TOTALE 
STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Risorse umane

48,829

48,829

48,829

48,829

48,829

48,829

48,829

348,80

Altre spese amministrative

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Totale parziale RUBRICA 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

Esclusa la RUBRICA 4

Risorse umane

3,030

3,030

3,030

3,030

3,030

3,030

3,030

21,210

Altre spese amministrative

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Da definire

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

0,000

TOTALE

52,859

52,859

52,859

52,859

52,859

52,859

52,859

370,013

3.2.4.Fabbisogno previsto di risorse umane 

   La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.

   La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito.

3.2.4.1.Finanziamento a titolo del bilancio votato

Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno (ETP)

STANZIAMENTI VOTATI

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

213

213

213

213

213

213

213

• Personale esterno (in ETP)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

85

85

85

85

85

85

85

Linea di sostegno amministrativo (xx)

- in sede

30

30

30

30

30

30

30

TOTALE

328

328

328

328

328

328

328

3.2.4.2.Finanziamento a titolo di entrate con destinazione specifica esterne

N/D

3.2.4.3.Fabbisogno totale di risorse umane

TOTALE STANZIAMENTI VOTATI + ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA ESTERNE

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

 Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)

20 01 02 01 (sede e uffici di rappresentanza della Commissione)

213

213

213

213

213

213

213

• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno)

20 02 01 (AC, END della dotazione globale)

85

85

85

85

85

85

85

Linea di sostegno amministrativo (xx)

- in sede

30

30

30

30

30

30

30

TOTALE

328

328

328

328

328

328

328

Il personale impegnato nel meccanismo unionale di protezione civile e nella componente di preparazione e risposta sanitaria del programma UE per la salute è attualmente pari a 285 ETP (205 presso la DG ECHO e 80 presso la DG HERA).

L'attuale organico si articola come segue:

170 funzionari e agenti temporanei per la rubrica 4 (20 01 02 01 - Sede e uffici di rappresentanza)

85 agenti esterni per la rubrica 4 (20 02 01 e 20 02 02 - Personale esterno - Sede e uffici di rappresentanza)

30 unità di personale a titolo delle entrate con destinazione specifica esterne da iscrivere nella linea BA nell'ambito del nuovo QFP

Tuttavia tale organico dovrà essere adeguato all'ambizione generale e al bilancio assegnato allo strumento UCPM+, nonché alle nuove azioni derivanti dalla strategia per l'Unione della preparazione, al fine di realizzare questo ambizioso programma.

Si stima che sarà necessario un aumento del 15 % del personale, portando il totale a 328 unità, per coprire le nuove attività e i compiti da attuare nell'ambito del nuovo strumento, quali:

incremento delle attività dovuto all'aumento del numero e dell'intensità delle catastrofi 41 ;

attuazione del principio di preparazione fin dalla progettazione, monitoraggio dell'integrazione della preparazione nelle politiche pertinenti;

attuazione del secondo livello, oltre l'attuale UCPM, relativo al livello di preparazione e risposta intersettoriale.

Due iniziative chiave a cui la DG ECHO dovrebbe dare attuazione richiederebbero considerevoli risorse umane:

1. Il polo di coordinamento dell'UE in caso di crisi

La creazione del polo di coordinamento dell'UE in caso di crisi, sulla base delle strutture e delle competenze dell'ERCC, costituisce un risultato importante. L'obiettivo del polo è proseguire e potenziare il sostegno agli Stati membri nella gestione delle conseguenze intersettoriali delle crisi, tramite una pianificazione rafforzata e un'analisi e una conoscenza situazionale di più ampio respiro. Nel pieno rispetto della sussidiarietà, delle competenze nazionali e delle specificità degli Stati membri, il polo:

lavorerà perché si arrivi, a tutti i livelli, a una visione comune delle crisi e delle relative implicazioni per i vari settori e l'intera popolazione;

agevolerà il lavoro in tutti i settori sostenendo i servizi capofila nella gestione delle crisi senza subentrare loro nelle competenze settoriali; e

monitorerà la risposta globale alle crisi garantendo nel contempo un riscontro costante al Consiglio, anche attraverso il meccanismo dei dispositivi integrati per la risposta politica alle crisi (IPCR).

La creazione del polo sarà affiancata da sforzi volti a rafforzare la cooperazione civile-militare durante gli incidenti e le crisi su vasta scala e intersettoriali, compresa l'aggressione armata, e in preparazione ad essi. Sosterrà inoltre i lavori verso un meccanismo europeo di difesa civile 42 .

Il polo garantirà il coordinamento intersettoriale, nella preparazione e nella risposta, tra una serie di portatori di interessi, tra cui i servizi della Commissione, gli Stati membri, il Consiglio, il SEAE/Centro di risposta alle crisi in relazione alle sue competenze, e i partner internazionali, in particolare la NATO.

2. Preparazione fin dalla progettazione

La strategia dell'UE per l'Unione della preparazione introduce un nuovo principio guida per l'elaborazione delle politiche dell'UE: la preparazione fin dalla progettazione. Si tratta di valutare sin dall'inizio in che modo le iniziative incidono sulla preparazione. La rilevanza di questo approccio è sottolineata dal suo duplice ruolo nella strategia, sia come principio cardine che come azione chiave specifica. Ciò richiede sforzi proattivi e costanti di attuazione.

Perché abbia un impatto reale, il principio di preparazione fin dalla progettazione richiede l'integrazione della preparazione attraverso una valutazione intenzionale e tempestiva dei fattori di preparazione nella pianificazione e nel processo decisionale, anziché basarsi esclusivamente su valutazioni ex post. L'attuazione efficace dipenderà inoltre da un solido monitoraggio dello sviluppo dell'iniziativa e dal sostegno attivo alla sua diffusione a livello nazionale e regionale.

Integrare la preparazione nel quadro strategico non significa solo ridurre i rischi futuri, ma rappresenta anche un investimento intelligente. Da un recente studio che ha preso in esame oltre 70 iniziative di preparazione in tutta l'UE è emerso che, per ogni euro investito, il rendimento variava da due a dieci euro. Investire oggi nella preparazione significa ridurre le perturbazioni, abbassare i costi di ripresa, nonché rafforzare la resilienza e la competitività a lungo termine. L'assegnazione di fondi e risorse adeguati nel presente contribuirà a salvare vite umane e a risparmiare denaro in futuro.

Accanto a queste due iniziative, saranno necessarie ulteriori risorse umane per realizzare le altre nuove azioni derivanti dalla strategia per l'Unione della preparazione, tra cui:    

migliore previsione e anticipazione: creazione del "quadro operativo di crisi" per i responsabili politici; potenziamento della capacità analitica e dei sistemi di allerta rapida dell'ERCC ed elaborazione periodica di note informative di prospettiva operativa sui rischi intersettoriali e sulle situazioni multirischio, nonché analisi dei relativi effetti a cascata (azione chiave);

preparazione della popolazione: sensibilizzazione della popolazione in merito ai rischi, inclusi gli anziani, i giovani e le persone con disabilità;

risposta alle crisi: potenziamento di rescEU, ovvero la riserva UE di capacità di risposta; attuazione della strategia di costituzione di scorte e adozione di orientamenti per la condotta di "prove di stress" sui centri di risposta alle emergenze e di crisi in tutta l'UE.

Il significativo aumento delle attività operative richiederà di conseguenza anche un rafforzamento delle funzioni di supporto (assistenza legale, attuazione di attività finanziarie e di controllo, tecnologie dell'informazione, ecc.).

La DG HERA sarà responsabile dell'attuazione della componente relativa alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie. Con un mandato esteso, come descritto nella strategia sulle contromisure mediche COM(2025)xxx del 16 luglio 2025, sarà necessario un ampliamento dell'organico.

3.2.5.Panoramica dell'incidenza prevista sugli investimenti connessi a tecnologie digitali

TOTALE stanziamenti per fini digitali e informatici

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

TOTALE QFP 2028-2034

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

RUBRICA 4

Spese informatiche (istituzionali) 

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

18,83

Totale parziale RUBRICA 4

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

2,69

18,83

Esclusa la RUBRICA 47

Spese informatiche per la politica per i programmi operativi

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

84,00

Totale parziale esclusa la RUBRICA 4

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

84,00

 

TOTALE

14,69

14,69

14,69

14,69

14,69

14,69

14,69

102,83

3.2.6.Compatibilità con il quadro finanziario pluriennale attuale 

L'iniziativa è coerente con la proposta per il QFP 2028-2034.

3.2.7.Partecipazione di terzi al finanziamento 

La proposta/iniziativa:

   non prevede cofinanziamenti da parte di terzi.

   prevede il cofinanziamento da parte di terzi indicato di seguito:

Stanziamenti in Mio EUR (al terzo decimale)

 

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Anno

Totale

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

Specificare l'organismo di cofinanziamento 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTALE stanziamenti cofinanziati

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3.    Incidenza prevista sulle entrate 

   La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.

   La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:

   sulle risorse proprie.

   su altre entrate.

   indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche.

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:

Stanziamenti disponibili per l'esercizio in corso

Incidenza della proposta/iniziativa 43

Anno 2028

Anno 2029

Anno 2030

Anno 2031

Anno 2032

Anno 2033

Anno 2034

Articolo ….

4.Dimensioni digitali

4.1.Prescrizioni di rilevanza digitale

Riferimento alla prescrizione

Descrizione della prescrizione

Soggetto interessato dalla prescrizione

Processi di alto livello

Categoria

Articolo 23 + 29

14. Gli Stati membri sono informati dello status operativo delle risorse di rescEU tramite il CECIS.

Stati membri e Stati partecipanti dell'UCPM;

punti di contatto rescEU;

ERCC

Gestione delle informazioni; notifica; conoscenza situazionale

Conoscenza situazionale

Articolo 29

1. In caso di catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che provochi o sia in grado di provocare effetti transfrontalieri multinazionali o che colpisca o sia in grado di colpire altri Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi ne dà immediatamente notifica agli Stati membri che rischiano di esserne colpiti e alla Commissione.

La notifica alla Commissione non è necessaria se l'obbligo di notifica è già stato assolto ai sensi di un'altra normativa dell'Unione, del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica o ai sensi di accordi internazionali esistenti.

2. In caso di una catastrofe in atto o imminente all'interno dell'Unione che possa comportare una richiesta di assistenza da parte di uno o più Stati membri, lo Stato membro in cui la catastrofe si verifica o può verificarsi dà immediatamente notifica alla Commissione che è possibile attendersi un'eventuale richiesta di assistenza tramite l'ERCC, in modo che la Commissione possa, se del caso, informare gli altri Stati membri e attivare i servizi competenti.

3. Le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 2 sono effettuate, se opportuno, mediante il CECIS.

Stati membri e Stati partecipanti dell'UCPM;

ERCC

Risposta alle emergenze; notifica; gestione delle informazioni;

Gestione delle crisi

Articolo 30

8. Lo Stato membro che ha ricevuto una richiesta di assistenza tramite il meccanismo unionale decide in tempi rapidi se è in grado di soddisfare la richiesta e informa l'ERCC, tramite il CECIS, della propria decisione di offrire assistenza precisandone la portata e i termini. L'ERCC tiene informati gli Stati membri. 

Stati membri e Stati partecipanti dell'UCPM;

ERCC

Gestione delle richieste; risposta alle emergenze; notifica; gestione delle informazioni

Risposta alle emergenze, coordinamento dell'assistenza

Articolo 26

1. La Commissione adotta atti di esecuzione sulle seguenti materie:

b) i componenti del CECIS, nonché l'organizzazione dello scambio di informazioni tramite il CECIS; 

Stati membri e Stati partecipanti dell'UCPM;

ERCC

Sviluppo del sistema; gestione dei dati;

Sviluppo del sistema

Articolo 22 e articolo 23

1. (b) progressi nell'innalzamento del livello di preparazione alle catastrofi: misurati in funzione del numero di mezzi di risposta registrati nel pool europeo di protezione civile tenuto conto degli obiettivi di capacità di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera f), del numero di capacità di risposta registrate nel sistema comune di comunicazione e informazione in caso di emergenza (CECIS) e del numero di risorse di rescEU stabilite per fornire assistenza in situazioni particolarmente pressanti;

Stati membri e Stati partecipanti dell'UCPM;

punti di contatto rescEU;

ERCC

Valutazione della prontezza; gestione della capacità; gestione delle crisi

Risposta alle emergenze

ALLEGATO I

Sezione IV

b) gestire il CECIS per assicurare la comunicazione e lo scambio di informazioni tra l'ERCC e i punti di contatto degli Stati membri;

w) sostenere gli Stati membri, su loro richiesta, in caso di catastrofi che si verifichino all'interno del loro territorio fornendo la possibilità di ricorrere a partenariati scientifici europei per analisi scientifiche mirate; Le analisi risultanti possono essere condivise tramite il CECIS, con l’accordo degli Stati membri colpiti.

x) contribuire allo sviluppo di sistemi transnazionali di rilevamento, allerta rapida e allarme di interesse europeo per consentire una risposta rapida nonché promuovere l'interconnessione tra sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e la loro connessione con l'ERCC e il CECIS: ammissibili all'assistenza finanziaria dell'Unione. Detti sistemi tengono conto e si basano sulle fonti e sui sistemi di informazione, monitoraggio o rilevamento esistenti e futuri;

Stati membri e Stati partecipanti dell'UCPM;

ERCC

Gestione del sistema; gestione delle informazioni; gestione delle crisi

Risposta alle emergenze

Articolo 35

La piattaforma ATHINA mira a utilizzare e a integrare le risorse informative esistenti sulle epidemie combinando le informazioni sulle minacce per la salute e quelle sulle contromisure mediche. Il suo obiettivo è raccogliere informazioni dai produttori e dagli Stati membri sulla produzione e le scorte di materie prime, nonché sulle attrezzature e le infrastrutture, di rilevanza per le crisi. La piattaforma comprenderà rigorosi requisiti di sicurezza per agevolare lo scambio di informazioni con altre piattaforme protette, preservando nel contempo l'integrità dell'intera architettura informatica, comprese la solidità di fronte alle minacce informatiche e la protezione dei dati commerciali.

Commissione, Stati membri, portatori di interessi (inclusa l'industria)

Gestione dei dati

Preparazione e risposta sanitaria

4.2.Dati

Tipo di dati

Riferimento alle prescrizioni

Norma e/o specifica (se del caso)

Gestione degli utenti:

ruoli e privilegi dell'utente, dati relativi ai ruoli e ai privilegi associati che definiscono l'accesso e il controllo operativo nel sistema.

Articolo 36.1

Dati personali degli esperti:

recapiti, competenze/formazione, lingue, vaccinazioni, categoria/competenze/ruoli squadra EUCP

Articolo 20.8; Articolo 38.1(b)

connessione alla rete sTESTA

Dati operativi relativi a risorse/moduli/mezzi (compresi rescEU ed ECPP)

Dettagli sulla composizione, disponibilità, scorte, cronologia delle attività di spiegamento

Articolo 14.14; Articolo 38.1(b)

connessione alla rete sTESTA

Dettagli sull'emergenza:

regioni colpite, tipi di pericolo, sintesi, livello di attivazione, dettagli dell'assistenza richiesta, informazioni sull'assistenza offerta, messaggi e notifiche del giornale di bordo, mappe operative, documenti…

Articolo 19; Articolo 20.8, allegato I, sezione IV

connessione alla rete sTESTA/accessibile in sola lettura tramite connessioni internet ordinarie per gli utenti autorizzati.

Flussi di dati

Tipo di dati

Riferimenti alle prescrizioni

Chi fornisce i dati

Chi riceve i dati

Motivo dello scambio di dati

Frequenza (se del caso)

Notifica di catastrofe

Articolo 29

Stati membri/ERCC

Utenti UCPM

Situazione di catastrofe o catastrofe imminente

N/D

Richiesta di assistenza

Articolo 30

Stati membri/ERCC

Utenti UCPM

Richiesta di assistenza tramite l'UCPM

N/D

Offerta di assistenza

Articolo 30

Stati membri/ERCC

Utenti UCPM

Disponibilità a offrire assistenza

N/D

Fase di accettazione e spiegamento

Articolo 30

Stati membri/ERCC

Utenti UCPM

L'assistenza offerta corrisponde a quella richiesta

N/D

Chiusura e comunicazione

Articolo 30

ERCC

Utenti UCPM

Su richiesta o dopo un periodo massimo di 90 giorni

N/D

Registrazione delle risorse

Articolo 22

Stati membri/ERCC

Utenti UCPM

Fase obbligatoria per poter essere offerte come parte dell'assistenza fornita

N/D

Aggiornamento delle risorse

Articolo 22; Articolo 23; Articolo 27

Stati membri/ERCC

Utenti UCPM

In caso di modifiche delle caratteristiche di una risorsa, quali disponibilità, capacità o informazioni di contatto

N/D

Richiesta di accesso dell'organizzazione/utente

Articolo 36.1

Stati membri/ERCC

Utenti privilegiati UCPM

Su richiesta per definire la struttura utenti nel CECIS

N/D

4.3.Soluzioni digitali

Soluzioni digitali

Riferimenti alle prescrizioni

Principali funzionalità prescritte

Organismo responsabile

Come si provvede all'accessibilità?

Come viene presa in considerazione l'esigenza della riutilizzabilità?

Uso di tecnologie di IA (se del caso)

CECIS

Articolo 3;

Articolo 23;

Articolo 29;

Articolo 30;

ALLEGATO I, sezione IV

Registrazione e gestione delle risorse: registrare, gestire e aggiornare le informazioni sulle risorse disponibili da parte degli Stati membri.

Gestione delle emergenze: sostenere le attività di gestione delle emergenze, tra cui:

1.Segnalazione degli incidenti

2.Conoscenza situazionale

3.Pianificazione della risposta alle emergenze

Gestione delle richieste e delle offerte: gestire richieste di assistenza e offerte di risorse, inclusa la possibilità di creare, aggiornare e annullare tali richieste e offerte.

Spiegamento e tracciamento: tracciare lo spiegamento di risorse, compresi ubicazione, stato e disponibilità.

Comunicazione e collaborazione: facilitare la comunicazione e la collaborazione tra gli Stati membri, l'ERCC e altri portatori di interessi, condividendo informazioni e coordinando le risposte.

Analisi e comunicazione dei dati: fornire capacità di analisi e comunicazione dei dati, compresa la capacità di generazione di relazioni.

Sicurezza e controllo degli accessi: garantire sicurezza e integrità della piattaforma, compresa la capacità di controllare l'accesso a informazioni e risorse sensibili.

Interazione con altri sistemi: interagire con altri sistemi e piattaforme, inclusi i sistemi di gestione delle emergenze e i sistemi di allerta rapida esistenti.

DG ECHO A.1

Il CECIS è stato progettato per operare esclusivamente su TESTA. Esiste una versione limitata su connessioni internet ordinarie per fornire informazioni in tempo reale in modalità di sola lettura agli utenti CECIS sul campo. Per gli Stati partecipanti all'UCPM che non dispongono di TESTA, l'ERCC agirà per loro conto nella codifica dei dati.

Potenziale riutilizzabilità per una futura interoperabilità con altre piattaforme (SARR, ECMP, ecc.)

N/D

For each digital solution, explain how the digital solution complies with the requirements and obligations of the EU cybersecurity framework, and other applicable digital policies and legislative enactments (such as eIDAS, Single Digital Gateway, etc.).

Soluzione digitale n. 1

Politica digitale e/o settoriale (se applicabili)

Spiegazione sull'allineamento della soluzione alla politica in questione

Regolamento sull'IA

N/D

Quadro dell'UE in materia di cibersicurezza

Fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, gli Stati membri garantiscono la sicurezza, l'integrità, l'autenticità e la riservatezza dei dati raccolti e conservati ai fini del presente regolamento.

eIDAS

EU Login

Sportello digitale unico e IMI

N/D

Altro

4.4.Valutazione dell'interoperabilità

4.5.Misure a sostegno dell'attuazione digitale

Descrizione della misura

Riferimenti alle prescrizioni

Ruolo della Commissione

(se applicabile)

Chi deve essere coinvolto

(se applicabile)

Calendario previsto

(se applicabile)

Istituzione di un gruppo di lavoro degli utenti CECIS per l'inserimento degli Stati membri e degli Stati partecipanti nel nuovo CECIS, fornendo aggiornamenti sull'applicazione e facilitando il processo decisionale congiunto.

Articolo 36.1(b)

Organizzazione e agevolazione di riunioni, fornendo competenze tecniche e linee guida, secondo le necessità.

Stati membri e stati partecipanti dell'UCPM

N/D

(1)    EUCO/2023/7 final.
(2)    EUCO/2023/24 final.
(3)    JOIN (2025) 130 final.
(4)    JOIN (2025) 120 final.
(5)    JOIN/2025/130 final.
(6)    GU L 314 del 6.12.2022, pag. 26.
(7)    GU L 314 del 6.12.2022, pag. 64.
(8)    COM/2025/528 final.
(9)    COM/2025/529 final.
(10)    COM/2025/148 final.
(11)    JOIN/2025/120 final.
(12)    Regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) 2018/1999 ("normativa europea sul clima") (GU L 243 del 9.7.2021, pag. 1)
(13)    *GU L..., ....
(14)    *GU L..., ....
(15)    Regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2024, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione (GU L, 2024/2509, 26.9.2024, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2024/2509/oj).
(16)    GU L 312 del 23.12.1995, pag. 1.
(17)    GU L 292 del 15.11.1996, pag. 2.
(18)    GU L 283 del 31.10.2017, pag. 1.
(19)    GU L 198 del 28.7.2017, pag. 29.
(20)    Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).
(21)    Regolamento (UE) 2021/836 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2021, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 185 del 26.5.2021, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/836/oj).
(22)    JOIN/2025/130 final
(23)    COM(2025)148 final.
(24)    Decisione (UE) 2019/420 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 marzo 2019, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 77I del 20.3.2019, pag. 1, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2019/420/oj ).
(25)    Decisione (UE) 2023/2671 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 novembre 2023, che modifica la decisione n. 1313/2013/UE al fine della proroga del periodo transitorio di rescEU (GU L, 2023/2671, 28.11.2023, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2023/2671/oj ).
(26)    Direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio, del 20 aprile 2015, sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi e che abroga la decisione 95/553/CE (GU L 106 del 24.4.2015, pag. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2015/637/oj ).
(27)    Decisione di esecuzione (UE) 2025/704 della Commissione, del 10 aprile 2025, recante modalità d'esecuzione della decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio su un meccanismo unionale di protezione civile e che abroga le decisioni di esecuzione 2014/762/UE e (UE) 2019/1310 della Commissione (GU L, 2025/704, 15.4.2025, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2025/704/oj ).
(28)    Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13, ELI:  http://data.europa.eu/eli/reg/2011/182/oj ).
(29)    Decisione (UE) 2021/1764 del Consiglio, del 5 ottobre 2021, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare all'Unione europea, comprese le relazioni tra l'Unione europea, da un lato, e la Groenlandia e il Regno di Danimarca, dall'altro (Decisione sull'associazione d'oltremare, compresa la Groenlandia) (GU L 355 del 7.10.2021, pag. 6, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2021/1764/oj ).
(30)    Decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, su un meccanismo unionale di protezione civile (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 924, ELI:  http://data.europa.eu/eli/dec/2013/1313/oj ).
(31)    Decisione di esecuzione (UE) 2018/1993 del Consiglio, dell'11 dicembre 2018, relativa ai dispositivi integrati dell'UE per la risposta politica alle crisi (GU L 320 del 17.12.2018, pag. 28, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2018/1993/oj).
(32)    Decisione 2014/415/UE del Consiglio, del 24 giugno 2014, relativa alle modalità di attuazione da parte dell'Unione della clausola di solidarietà (GU L 192 dell'1.7.2014, pag. 53, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/415/oj).
(33)    Regolamento (CE) n. 851/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, con il quale si crea un Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (GU L 142 del 30.4.2004, pag. 1).
(34)    A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.
(35)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(36)    The necessary appropriations should be determined using the annual average cost figures available on the appropriate BUDGpedia webpage.
(37)    Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.
(38)    I risultati sono i prodotti e i servizi da fornire (ad es. numero di scambi di studenti finanziati, numero di km di strada costruiti ecc.).
(39)    Come descritto nella sezione 1.3.2. "Obiettivi specifici".
(40)    Relazione del JRC An analysis of current and emerging risks  
(41)    Il concetto di meccanismo di difesa civile lascia impregiudicata la terminologia usata dagli Stati membri per strumenti o meccanismi con contenuti comparabili a quello che la strategia definisce meccanismo di difesa civile.
(42)    Per le risorse proprie tradizionali (dazi doganali, contributi zucchero), indicare gli importi netti, cioè gli importi lordi al netto del 20 % per spese di riscossione.

Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 548 final

ALLEGATO

del

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO




relativo al meccanismo unionale di protezione civile e al sostegno dell'Unione alla preparazione e risposta alle emergenze sanitarie, e recante abrogazione della decisione n. 1313/2013/UE (meccanismo unionale di protezione civile)

{SEC(2025) 545 final} - {SWD(2025) 545 final} - {SWD(2025) 546 final}


Allegato

Sezione 1
Possibili azioni di prevenzione ammissibili (elenco non esaustivo)

Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a)

(a)Cofinanziamento di progetti, studi, seminari, indagini, valutazioni inter pares e azioni e attività analoghe.

(b)Supporto agli Stati membri per lo sviluppo e la messa a disposizione del pubblico di valutazioni del rischio, valutazioni delle capacità di gestione dei rischi e pianificazione della gestione dei rischi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato.

(c)Azioni volte ad agevolare l'accesso, la condivisione e il miglioramento della base di conoscenze sui rischi di catastrofe, anche in termini di diffusione dei risultati della ricerca scientifica e dell'innovazione, di migliori pratiche e di informazioni, degli interessi comuni con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, delle valutazioni del rischio, delle attività di mappatura e delle attività di gestione dei rischi degli Stati membri.

(d)Nel rispetto degli impegni internazionali, supporto agli Stati membri per il miglioramento della raccolta di dati sulle perdite causate da catastrofi a livello nazionale o al livello subnazionale appropriato.

(e)Supporto agli Stati membri per il miglioramento della pianificazione della gestione dei rischi di catastrofe intersettoriale a livello di Unione.

(f)Supporto agli Stati membri per la sensibilizzazione, l'informazione e l'educazione del pubblico, sostenendoli nelle attività d'informazione del pubblico sui sistemi di allerta, anche a livello transfrontaliero.

(g)Supporto agli Stati membri per la definizione degli obiettivi dell'Unione in materia di resilienza alle catastrofi nel campo della protezione civile.

(h)Avvio di ulteriori azioni di prevenzione complementari e di supporto necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a).

Sezione 2
Possibili azioni di sviluppo di capacità ammissibili (elenco non esaustivo)

Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b)

(a)Azioni volte a facilitare l'elaborazione e la diffusione delle conoscenze, degli insegnamenti tratti e delle informazioni inerenti al meccanismo unionale, anche tramite appositi strumenti online.

(b)Programmi di assistenza tecnica e finanziaria, sovvenzioni comprese.

(c)Istituzione e amministrazione di programmi di formazione ed esercitazioni in pianificazione della protezione civile, della prevenzione, della preparazione e della risposta a gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero, compresa la gestione delle contromisure mediche e la cooperazione civile-militare, e di un programma di scambio di esperti per gli operatori della protezione civile e gli addetti alla gestione delle catastrofi.

(d)Istituzione e amministrazione di programmi di diffusione dei risultati della ricerca e innovazione e incoraggiamento dell'introduzione e dell'impiego di nuove tecnologie o di nuovi approcci, o entrambi, ai fini del meccanismo unionale, acquisizione compresa.

(e)Ulteriori azioni di prevenzione complementari e di supporto necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera b).

Sezione 3
Possibili azioni di preparazione ammissibili (elenco non esaustivo)

Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c)

(a)Gestione dell'ERCC e relativi strumenti, compreso il CECIS.

(b)Collaborazione con gli Stati membri per mettere a punto e integrare sistemi transnazionali di rilevamento e di allerta rapida di interesse per l'Unione al fine di attenuare gli effetti immediati delle catastrofi.

(c)Collaborazione con gli Stati membri allo sviluppo di strumenti che forniscano al pubblico informazioni sugli avvisi in via di diramazione in Europa.

(d)Collaborazione con gli Stati membri per mantenere e sviluppare ulteriormente la conoscenza situazionale e la capacità di analisi, compresa la consulenza scientifica e tecnica, e trasporre le informazioni scientifiche in informazioni operative.

(e)Collaborazione con gli Stati membri per monitorare le catastrofi e, se del caso, l'impatto dei cambiamenti climatici e fornire consulenze sulla base delle relative conoscenze scientifiche.

(f)Collaborazione con gli Stati membri per istituire, mantenere e sviluppare partenariati scientifici europei nel campo dei rischi di origine naturale o antropica e promuovere la connessione tra i sistemi nazionali di allerta rapida e di allarme e il collegamento di tali sistemi con l'ERCC e altri sistemi informatici d'interesse.

(g)Supporto agli Stati membri e alle organizzazioni internazionali autorizzate nelle loro iniziative, con conoscenze scientifiche e diffusione di tecnologie innovative e di competenze.

(h)Facilitazione del coordinamento in termini di preposizionamento, da parte degli Stati membri, dei mezzi di risposta alle catastrofi all'interno dell'Unione.

(i)Su richiesta di uno Stato membro, posizionamento e coordinamento dei mezzi di risposta, anche a fini di formazione, esercitazioni e scambio di conoscenze, e miglioramento dell'interoperabilità dei mezzi e delle squadre di intervento.

(j)Sostegno alle iniziative intese a migliorare l'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, tenendo conto delle migliori pratiche a livello di Stati membri e a livello internazionale.

(k)Adozione, nei limiti delle sue competenze, delle misure necessarie per facilitare il supporto della nazione ospitante, anche tramite l'elaborazione e l'aggiornamento, di concerto con gli Stati membri, di linee guida sul supporto della nazione ospitante basate sull'esperienza operativa.

(l)Sostegno agli Stati membri, su loro richiesta, in caso di catastrofi che si verificano all'interno del loro territorio offrendo la possibilità di ricorrere a partenariati scientifici europei per analisi scientifiche mirate. Le analisi risultanti possono essere condivise tramite il CECIS, con l'accordo degli Stati membri colpiti.

(m)Azioni relative allo sviluppo e all'idoneità allo spiegamento del pool europeo di protezione civile, finanziabili fino al 100 %, coprendo anche i costi seguenti:

(i)costi della formazione e delle esercitazioni, anche per il personale militare;

(ii)costi di registrazione e certificazione;

(iii)costi di adattamento per il potenziamento o la riparazione dei mezzi di risposta dell'ECPP, compresi i costi collegati all'operabilità, all'interoperabilità dei moduli e di altri mezzi di risposta, all'autonomia, autosufficienza e trasportabilità, i costi di imballaggio e di sicurezza e gli altri costi necessari, a condizione che siano specificamente collegati alla partecipazione al pool europeo di protezione civile.

(n)Azioni relative allo sviluppo, al mantenimento/manutenzione e all'idoneità allo spiegamento di rescEU, finanziabili fino al 100 %, coprendo anche i costi degli elementi seguenti:

(i)attrezzature;

(ii)mantenimento/manutenzione, riparazioni comprese;

(iii)assicurazione;

(iv)formazione;

(v)magazzino;

(vi)registrazione e certificazione;

(vii)beni di consumo;

(viii)personale incaricato della disponibilità e dell'idoneità allo spiegamento delle risorse di rescEU.

(o)Ulteriori azioni di prevenzione complementari e di supporto necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera c).

Sezione 4
Possibili azioni di risposta ammissibili (elenco non esaustivo)

(1)Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), finanziabili fino al 75 %

(a)Trasporto di assistenza non registrata nel pool europeo di protezione civile o in rescEU offerta spontaneamente e necessaria per rispondere a una catastrofe.

(b)Accesso ad attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti per il tramite della Commissione, come ad esempio servizi di trasporto acquistati presso soggetti privati o di altro tipo.

(c)Supporto di protezione civile all'assistenza consolare a cittadini dell'Unione che si trovano in paesi terzi colpiti da catastrofi, con progressività del tasso di cofinanziamento finale in funzione del numero di cittadinanze dell'UE rappresentate fra le persone interessate.

(2)Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), finanziabili fino al 100 %

(a)Accesso ad attrezzature, risorse di trasporto e logistiche e servizi sotto forma di accesso al mercato commerciale o ad altre fonti offerti dagli Stati membri, come ad esempio servizi di trasporto acquistati presso soggetti privati o di altro tipo.

(b)Accesso a risorse di trasporto e logistiche laddove necessario ai fini dell'efficacia operativa della messa in comune dell'assistenza degli Stati membri o di rescEU e laddove i costi siano riconducibili a una o più delle voci seguenti:

(i)magazzinaggio a breve termine o capacità logistica a più lungo termine di conservare temporaneamente e gestire l'assistenza fornita dagli Stati membri al fine di facilitarne il trasporto coordinato;

(ii)trasporto e logistica dallo Stato membro che fornisce l'assistenza al punto in cui ha luogo il trasporto coordinato;

(iii)coordinamento, movimentazione e riconfezionamento dell'assistenza fornita dagli Stati membri per sfruttare al massimo le risorse di trasporto disponibili o per soddisfare particolari requisiti operativi;

(iv)trasporto locale e transito dell'assistenza messa in comune al fine di garantire una distribuzione coordinata nel luogo di destinazione finale nel paese colpito.

(v)Trasporto dell'assistenza messa in comune dal punto in cui si svolge l'azione di messa in comune alla destinazione finale nel paese colpito.

(c)Trasporto dell'assistenza non registrata nel pool europeo di protezione civile offerta spontaneamente e necessaria per rispondere a una crisi, secondo quanto stabilito all'articolo 29, paragrafo 3.

(d)Trasporto offerto dagli Stati membri, anche mediante risorse militari, di assistenza necessaria per rispondere a una catastrofe o a una crisi in casi eccezionali debitamente giustificati laddove non siano disponibili offerte di trasporto commerciale.

(e)Attività necessarie all'organizzazione del trasporto per evacuazione medica, laddove i costi riguardino una delle voci seguenti:

(i)trasporto del paziente, compresi accompagnatori, prestatori di assistenza o tutori legali, dal paese colpito alla struttura medica di transito o al polo di evacuazione medica, anche in forma di trasporto locale e transito;

(ii)uso o istituzione e amministrazione di strutture di accoglienza e stabilizzazione dei pazienti, compresi i costi operativi relativi alle attrezzature mediche e al personale necessario per il successivo trasporto dei pazienti;

(iii)costi operativi del personale essenziale ai fini dell'accompagnamento dell'evacuazione medica, compreso lo spiegamento di squadre mediche di valutazione;

(iv)acquisizione di forniture mediche e beni di consumo, accesso alle attrezzature da utilizzare nei poli o nel corso dell'evacuazione medica.

(f)Agevolazione del trasporto a fini di preposizionamento e coordinamento temporanei dei mezzi di risposta.

(g)Agevolazione del trasporto e altri costi a fini di assegnazione in disponibilità e coordinamento dei mezzi di risposta nei periodi di rischi stagionali intensificati.

(h)Altre necessarie azioni complementari e di supporto al fine di facilitare il coordinamento della risposta nel modo più efficace possibile.

(i)Ulteriori azioni di prevenzione complementari e di supporto necessarie per conseguire l'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d).

(3)Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera d), finanziabili fino al 100 %

(a)Agevolazione del trasporto e supporto al funzionamento delle risorse dell'ECPP registrate.

(b)Agevolazione del trasporto e supporto al funzionamento delle risorse di rescEU registrate.

(c)Preparazione della mobilitazione e dell'invio di squadre di esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 1, e sviluppo e mantenimento di una capacità di intervento tramite una rete di esperti degli Stati membri appositamente formati.

(d)Disponibilità di supporto tecnico e logistico, compreso lo spiegamento di TAST, per gli esperti e le squadre di esperti di cui all'articolo 33, paragrafo 1.

Sezione 5
Possibili azioni ammissibili di risposta intersettoriale alle crisi (elenco non esaustivo)

Azioni rispondenti all'obiettivo di cui all'articolo 4, paragrafo 2, lettera e)

Azioni di risposta o ulteriori azioni complementari e di supporto necessarie per rispondere a una crisi.