Bruxelles, 16.7.2025

COM(2025) 542 final

2025/0542(COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo
dal 2028 al 2034


RELAZIONE

1.CONTESTO DELLA PROPOSTA

Motivi e obiettivi

In linea con gli orientamenti politici della Commissione per il periodo 2024-2029, l'UE è impegnata a realizzare un'Europa più sicura. La Commissione ha dato seguito a tale impegno adottando, il 1º aprile 2025, la strategia ProtectEU, che mira a soddisfare le aspettative dei cittadini nel settore della sicurezza, proteggendoli da varie minacce della criminalità che possono avere origine anche al di fuori dell'UE. Fornisce un quadro globale per rafforzare la sicurezza interna, che dovrà essere sostenuto da azioni concrete contro le minacce ibride, le potenziali perturbazioni delle infrastrutture critiche (come gli interconnettori dell'energia o i cavi di comunicazione transfrontalieri) e delle catene di approvvigionamento, le reti della criminalità organizzata, le minacce terroristiche, l'estremismo e la radicalizzazione, nonché gli attacchi informatici e la manipolazione delle informazioni da parte di attori stranieri.

A tal fine, gli Stati membri devono ricevere un sostegno adeguato, nell'ambito di un quadro di finanziamento coerente ma flessibile, che integri gli elementi fondamentali del nuovo approccio e si concentri su misure essenziali che forniscono un valore aggiunto dell'Unione. È opportuno privilegiare misure volte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti, data la loro rilevanza nei settori della prevenzione e della lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia. La cooperazione con le agenzie e gli organi dell'Unione, in particolare per quanto riguarda lo scambio di informazioni, è altresì essenziale per prevenire e combattere le minacce legate alla sicurezza, come il terrorismo, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità.

Il quadro delle minacce alla sicurezza dell'UE è preoccupante e presenta una dimensione intrinsecamente transfrontaliera. L'UE è sempre più di frequente minacciata da potenti gruppi della criminalità organizzata, che prosperano online e si infiltrano nell'economia legale utilizzando i propri beni illeciti. Inoltre il terrorismo rimane una minaccia per l'UE alimentata anche dalla crisi regionale. Allo stesso tempo, le minacce ibride da parte di attori stranieri ostili si sono rivelate un fenomeno sempre più preoccupante che richiede un impegno costante. Infine, la tratta di persone vulnerabili è motivo di preoccupazione. I trafficanti possono anche commettere reati transfrontalieri quali il contrabbando o il traffico di stupefacenti e armi da fuoco. Ciò richiede una risposta forte e coordinata da parte dell'Unione, fondata su un approccio olistico, che riunisca le forze con gli attori pertinenti, quali il settore industriale europeo e la società civile, e che racchiuda diversi settori strategici, tra cui l'azione esterna dell'UE. Come indicato nella strategia ProtectEU, occorre integrare le considerazioni relative alla sicurezza in tutta la legislazione, le politiche e i programmi dell'Unione, compresa l'azione esterna dell'UE. È opportuno prevedere la cooperazione e il finanziamento di azioni pertinenti per la sicurezza interna nei paesi terzi o in relazione a essi, garantendo nel contempo la piena coerenza e complementarità con le attività sostenute nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione istituiti in conformità del regolamento (UE) [...] [Europa globale].

La proposta mira ad affrontare la necessità di una maggiore flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione, anche per quanto riguarda un orientamento più marcato verso i risultati, e di una maggiore semplificazione per tutti gli attori coinvolti nella sua attuazione. A tal fine si applica una rigorosa complementarità con la proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, che introduce nuovi meccanismi per l'assegnazione e l'attuazione dei finanziamenti dell'UE in regime di gestione concorrente, diretta e indiretta. Poiché le sfide nel settore della sicurezza interna sono in continua evoluzione, è altresì necessario rispondere alle esigenze urgenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, in particolare attraverso uno strumento dell'UE che offra flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione.

La presente proposta, unitamente alla proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione e alla proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti, fornisce il quadro giuridico specifico per l'azione dell'Unione nei settori della gestione efficiente della migrazione, della gestione europea integrata delle frontiere alle frontiere esterne, del buon funzionamento dello spazio Schengen e della politica europea dei visti, nonché della sicurezza interna. Questi tre regolamenti si integrano a vicenda e con la proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, attraverso il quale saranno attuati.

La proposta di regolamento si basa sul regolamento (UE) 2021/1149 1 , tenendo conto nel contempo dei nuovi sviluppi politici e della necessità di fornire una risposta flessibile alle sfide mutevoli in materia di sicurezza interna, sia nell'ambito dell'UE che nella cooperazione con altri paesi.

Coerenza con le disposizioni vigenti

Il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna sarà rigorosamente complementare alle altre politiche che rientrano nell'ambito di applicazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, promuovendo in tal modo sinergie tra tali politiche. Tuttavia per intensificare la politica dell'UE in materia di sicurezza interna è necessario ricorrere all'intera gamma degli strumenti disponibili, comprese le attività delle pertinenti agenzie decentrate dell'Unione.

Le sei agenzie decentrate per gli affari interni (Frontex, Europol, EUAA, eu-LISA, EUDA e Cepol) svolgono un ruolo importante e crescente nell'attuazione delle politiche in materia di affari interni. È essenziale garantire coerenza tra le strategie politiche definite a livello dell'UE e le attività operative delle agenzie decentrate, massimizzando in tal modo anche il contributo agli obiettivi strategici dell'UE proveniente dai finanziamenti dell'UE forniti alle agenzie decentrate. Il ruolo operativo delle agenzie decentrate potrebbe richiedere un ulteriore rafforzamento, accompagnato da un corrispondente aumento dei finanziamenti.

Coerenza con le altre normative dell'Unione

La sicurezza interna si basa sulle sinergie e sulla coerenza con le pertinenti politiche dell'UE, quali la migrazione e la gestione delle frontiere, la giustizia e le politiche esterne dell'Unione a sostegno dei paesi terzi, in particolare a norma del regolamento (UE) [Europa globale], riguardanti un'ampia gamma di settori che presentano importanti legami con le politiche interne, compresa la sicurezza interna. Il sostegno dell'Unione per la dimensione esterna della sicurezza interna dovrebbe in primo luogo provenire da Europa globale. Al fine di sostenere l'agenda per la competitività, dovrebbero essere presi in considerazione anche investimenti basati su metodi innovativi o nuove tecnologie, comprese misure volte a testare e convalidare i risultati dei progetti di ricerca finanziati dall'Unione.

2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ

Base giuridica

L'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sull'Unione europea recita quanto segue: "[l]'Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto concerne i controlli alle frontiere esterne, l'asilo, l'immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima".

L'intervento dell'Unione è giustificato dagli obiettivi di cui all'articolo 67 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), che stabilisce i mezzi per realizzare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Occorre inoltre tenere conto dell'articolo 80 TFUE in cui si sottolinea che le politiche dell'Unione e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario.

Il presente regolamento si basa sull'articolo 82, paragrafo 1, sull'articolo 84 e sull'articolo 87, paragrafo 2, TFUE, che costituiscono basi giuridiche compatibili alla luce delle norme specifiche che si applicano al processo decisionale di cui alla parte terza, titolo V, TFUE.

Geometria variabile

Il presente regolamento si fonda sulle basi giuridiche di cui alla parte terza, titolo V, TFUE, riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Di conseguenza l'applicazione del regolamento alla Danimarca e all'Irlanda è soggetta alle disposizioni speciali di cui al protocollo n. 21 e al protocollo n. 22 allegati al TUE e al TFUE.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22, la Danimarca non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte in conformità della parte terza, titolo V, TFUE, e tali misure non sono vincolanti né applicabili in Danimarca.

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21, l'Irlanda non partecipa all'adozione da parte del Consiglio delle misure proposte in conformità della parte terza, titolo V, TFUE, e tali misure non sono vincolanti né applicabili in Irlanda. L'Irlanda può tuttavia scegliere di partecipare all'adozione e all'applicazione di una delle misure proposte. Inoltre, in qualsiasi momento dopo l'adozione di tale misura, l'Irlanda può accettarla, previo espletamento delle procedure di cui all'articolo 4 del protocollo n. 21.

Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)

Gli obiettivi della proposta non possono essere conseguiti con l'azione individuale degli Stati membri poiché le sfide sono di natura transfrontaliera e non sono limitate a singoli Stati membri o a un sottoinsieme di Stati membri. Il sostegno dell'Unione crea valore aggiunto promuovendo un approccio comune tra gli Stati membri nell'attuazione dell'acquis e delle norme dell'UE nonché favorendo la collaborazione e lo scambio tempestivo di informazioni tra gli Stati membri su questioni transnazionali.

Proporzionalità

La proposta si limita a quanto è necessario per conseguire gli obiettivi citati nella sezione 1. Essa rientra nell'ambito di intervento all'interno dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia, quale definito al titolo V del TFUE. Gli obiettivi e il corrispondente sostegno dell'Unione sono proporzionati a quanto il sostegno dell'Unione intende conseguire.

Scelta dell'atto giuridico

Lo strumento più appropriato per attuare la presente proposta è un regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034 e che integra la proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI RETROSPETTIVE, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO

Valutazioni retrospettive/Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente

I risultati preliminari della valutazione ex post in corso del Fondo Sicurezza interna – Polizia (ISF-P) per il periodo di programmazione 2014-2020 confermano che l'ISF-P ha contribuito sia a rafforzare le capacità degli Stati membri di contrastare la criminalità transfrontaliera, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, compreso il terrorismo, sia a migliorare la capacità degli Stati membri di gestire le crisi e i rischi connessi alla sicurezza. L'ISF-P si è dimostrato efficiente e ha dimostrato meccanismi di gestione e di controllo efficaci per salvaguardare gli interessi finanziari dell'UE. L'ISF-P ha introdotto diverse modifiche volte a semplificare la propria gestione e a ridurre gli oneri amministrativi. Nella valutazione preliminare si conclude che, nonostante alcuni progressi, sono necessarie ulteriori misure per migliorare l'efficienza e garantire che i processi amministrativi siano proporzionati ai finanziamenti erogati.

I risultati preliminari della valutazione intermedia del Fondo Sicurezza interna (ISF) per il periodo di programmazione 2021-2027 confermano che il quadro di monitoraggio e valutazione per l'ISF è notevolmente migliorato rispetto al periodo 2014-2020. Gli Stati membri continuano a riferire la presenza di elevati oneri amministrativi. Le opzioni semplificate in materia di costi hanno contribuito a ridurre gli oneri amministrativi, ma la loro applicazione non avviene sistematicamente in modo da ottimizzare la spesa. L'architettura dell'ISF è stata ritenuta idonea allo scopo, in quanto ha rafforzato la coerenza interna promuovendo la complementarità tra le componenti. L'ISF è stato inoltre ritenuto coerente con il Fondo Asilo, migrazione e integrazione (AMIF) e lo Strumento per la gestione delle frontiere e i visti (BMVI) nell'ambito dei fondi per gli affari interni, altri fondi dell'UE, in particolare Orizzonte Europa, il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e il programma Giustizia, nonché con altri programmi applicabili ai pertinenti settori industriali europei e alla società civile, come il programma per il mercato unico e il programma Europa digitale. Nella valutazione si conclude che l'ISF ha risposto alle esigenze per cui era stato istituito ed è stato in grado di far fronte a nuovi sviluppi e sfide nel settore. L'ISF ha promosso un quadro unificato per affrontare le sfide transfrontaliere in materia di sicurezza interna e ha incoraggiato lo scambio di conoscenze e la promozione delle migliori pratiche. Le azioni sostenute attraverso lo strumento tematico dell'ISF hanno generato un elevato valore aggiunto dell'UE facendo progredire la cooperazione operativa tra le autorità di contrasto e giudiziarie, la cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni internazionali, nonché con i portatori di interessi del settore privato e del settore della società civile. Come nel caso del BMVI, nella valutazione si conclude che vi sono margini per semplificare ulteriormente l'erogazione dei finanziamenti e spiegare meglio alle autorità di gestione in che modo il quadro sulla performance può contribuire alla gestione efficiente dei programmi.

Consultazioni dei portatori di interessi

La Commissione ha coinvolto attivamente i portatori di interessi nel processo relativo all'iniziativa, in particolare attraverso eventi dedicati e attività di consultazione pubblica, come specificato nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Perizie esterne

Le informazioni sul ricorso da parte della Commissione a perizie esterne sono fornite nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Valutazione d'impatto

Le informazioni sulla valutazione d'impatto della Commissione sono fornite nel capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Semplificazione

L'iniziativa dovrebbe contribuire a una riduzione significativa degli oneri e dei costi amministrativi, nonché a una maggiore efficienza nell'attuazione del sostegno dell'Unione; si veda anche il capitolo corrispondente della relazione della proposta di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

Diritti fondamentali

Il sostegno dell'Unione sarà attuato nel rispetto della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e del principio dello Stato di diritto di cui all'articolo 2, lettera a), del regolamento (UE, Euratom) 2020/2092; si veda anche la sezione corrispondente della relazione che accompagna la proposta della Commissione di regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

4.INCIDENZA SUL BILANCIO

La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi nell'ambito del sostegno dell'Unione è fissata a 6 843 331 500 EUR a prezzi correnti per il periodo dal 2028 al 2034. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionali e regionali di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

5.ALTRI ELEMENTI

Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione

Il sostegno dell'Unione nell'ambito della presente proposta sarà attuato in gestione concorrente dagli Stati membri e in gestione diretta e indiretta dalla Commissione. L'attuazione del sostegno dell'Unione sarà monitorata attraverso il quadro di riferimento dell'efficacia dell'attuazione applicabile al quadro finanziario pluriennale 2028-2034, definito nella proposta di regolamento (UE) [...] che stabilisce un quadro di tracciamento della spesa di bilancio e della performance del bilancio e altre norme orizzontali per i programmi e le attività dell'Unione.

Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta

L'articolo 1 del regolamento proposto definisce l'ambito di applicazione del sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. A tal fine, l'articolo 2 contiene definizioni essenziali e all'articolo 3 sono stabiliti quattro obiettivi, che saranno conseguiti attraverso il sostegno dell'Unione fornito nell'ambito delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...]. Tali obiettivi riguardano le capacità dell'Unione e degli Stati membri di prevenire e contrastare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità; la resilienza degli Stati membri di fronte alle minacce ibride e ad altri atti ostili; lo scambio di informazioni tra gli attori pertinenti; la cooperazione operativa nell'attività di contrasto.

All'articolo 4 la proposta stabilisce disposizioni per il finanziamento del sostegno dell'Unione.

L'articolo 5 contiene disposizioni transitorie. La data di entrata in vigore del regolamento proposto è definita all'articolo 6, che stabilisce anche che il regolamento sarà obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati a decorrere dal 1º gennaio 2028.

2025/0542 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

che istituisce il sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo
dal 2028 al 2034

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 82, paragrafo 1, l'articolo 84 e l'articolo 87, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo 2 ,

visto il parere del Comitato delle regioni 3 ,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria 4 ,

considerando quanto segue:

(1)La sicurezza interna è fondamentale per proteggere i cittadini, tutelare i loro diritti fondamentali e promuovere la fiducia nelle nostre economie, società e democrazie, nonché favorire la loro solidità. Benché la sicurezza nazionale resti di competenza degli Stati membri, per proteggerla sono necessari la cooperazione e il coordinamento a livello dell'Unione. È opportuno che l'obiettivo dell'Unione di garantire un livello elevato di sicurezza in uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia ai sensi dell'articolo 67, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia raggiunto attraverso misure di prevenzione e lotta contro la criminalità, il razzismo e la xenofobia, e misure di coordinamento e cooperazione tra forze di polizia e autorità giudiziarie e altre autorità competenti.

(2)La sicurezza interna è uno sforzo comune a cui dovrebbero contribuire congiuntamente le istituzioni e le agenzie pertinenti dell'Unione e gli Stati membri. Per contribuire allo sviluppo e all'attuazione di un'autentica ed efficace Unione della sicurezza, gli Stati membri dovrebbero disporre di risorse finanziarie adeguate. Tale sostegno dell'Unione sarà fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

(3)Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi del sostegno dell'Unione. Per conseguire nel miglior modo possibile un livello elevato di sicurezza in tutta l'Unione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale perseguano ogni obiettivo stabilito dal presente regolamento.

(4)Gli importi da assegnare per Stato membro dovrebbero essere stabiliti dalla Commissione secondo la metodologia di assegnazione di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, mediante un'unica decisione di esecuzione. Tale decisione dovrebbe di norma riguardare anche gli importi di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per l'asilo, la migrazione e l'integrazione, e al regolamento (UE) [...] che istituisce il sostegno dell'Unione per lo spazio Schengen, per la gestione europea integrata delle frontiere e per la politica comune dei visti. 

(5)Il sostegno dell'Unione dovrebbe basarsi sui risultati e sugli investimenti nel settore della sicurezza interna dei periodi di programmazione precedenti: il programma "Prevenzione e lotta contro la criminalità" (ISEC), il programma "Prevenzione, preparazione e gestione delle conseguenze in materia di terrorismo e di altri rischi correlati alla sicurezza" (CIPS) per il periodo 2007-2013 e lo strumento per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi nell'ambito del Fondo Sicurezza interna per il periodo 2014-2020, istituito dal regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio 5 , e il Fondo Sicurezza interna per il periodo 2021-2027 istituito dal regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio 6 .

(6)Di fronte alla rapida evoluzione delle minacce per la sicurezza e del panorama geopolitico, la Commissione ha definito le priorità comuni per un'Europa più sicura nella strategia "ProtectEU" 7 . Il contesto geopolitico in Europa è notevolmente cambiato e ha inciso profondamente sull'interconnessione tra la sicurezza interna e quella esterna dell'UE. Le minacce alla sicurezza sono sempre più globali e complesse, per via della capacità dei criminali di operare a livello transfrontaliero, sfruttare le disparità sociali ed economiche e navigare tra il mondo fisico e quello digitale. Allo stesso tempo, le nuove tecnologie digitali e l'intelligenza artificiale offrono notevoli opportunità per rafforzare le capacità di contrasto e giudiziarie e affrontare efficacemente queste minacce in evoluzione.

(7)È opportuno che il sostegno dell'Unione sia concentrato su azioni in cui l'intervento dell'Unione possa apportare un maggiore valore aggiunto rispetto all'azione isolata degli Stati membri. La sicurezza ha una dimensione intrinsecamente transfrontaliera e richiede pertanto una risposta forte e coordinata dell'Unione. Di conseguenza, i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri dovrebbero contribuire ad affrontare efficacemente le sfide individuate nel contesto della strategia "ProtectEU". In linea con le priorità comuni individuate a livello dell'Unione per garantire un elevato livello di sicurezza al suo interno, il sostegno dell'Unione dovrebbe indirizzarsi a misure volte ad affrontare le principali minacce per la sicurezza e, in particolare, a prevenire e combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, compresi il terrorismo, l'estremismo violento e la criminalità informatica.

(8)Il sostegno dell'Unione dovrebbe finanziare misure degli Stati membri nel campo della prevenzione della criminalità, della formazione comune del personale nonché della cooperazione di polizia e giudiziaria in materia penale che associa tutte le autorità competenti degli Stati membri e gli organi e organismi dell'Unione per quanto riguarda, in particolare, lo scambio di informazioni, una maggiore cooperazione operativa e il sostegno agli sforzi necessari per potenziare le capacità di prevenire e combattere il terrorismo, la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità. Il sostegno dell'Unione non dovrebbe coprire i costi operativi e le attività connesse alle funzioni essenziali degli Stati membri per il mantenimento dell'ordine pubblico e la salvaguardia della sicurezza interna nazionale.

(9)La sicurezza è il fondamento di tutte le nostre libertà, e la capacità degli Stati membri di garantire la sicurezza dei cittadini dipende da un approccio europeo unitario. Come indicato nella strategia "ProtectEU", occorre integrare le considerazioni relative alla sicurezza in tutta la legislazione, le politiche e i programmi dell'Unione, compresa l'azione esterna dell'UE. Il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire a rispondere a tali esigenze.

(10)Nelle conclusioni del 26 giugno 2025 8 il Consiglio europeo ha ricordato che la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, nonché il terrorismo, la radicalizzazione e l'estremismo violento, sia online che offline, rappresentano una grave minaccia per i cittadini europei e la sicurezza degli Stati membri. Il Consiglio europeo ha inoltre sottolineato la minaccia rappresentata dall'infiltrazione criminale nel tessuto economico legale, che ha un impatto negativo sulle finanze pubbliche e sul mercato unico. Il Consiglio europeo ha invitato le istituzioni dell'Unione e gli Stati membri a mobilitare tutte le risorse disponibili a livello nazionale e dell'UE e ad adottare ulteriori misure potenziando la cooperazione nell'attività di contrasto e la cooperazione giudiziaria, anche per quanto riguarda l'accesso effettivo ai dati a fini di contrasto, e garantendo lo scambio di informazioni, nonché attraverso la cooperazione con i paesi terzi.

(11)Per prevenire e combattere le minacce alla sicurezza interna, il sostegno dell'Unione dovrebbe potenziare le capacità degli Stati membri di prevenire e combattere la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, il terrorismo, l'estremismo violento e la radicalizzazione, l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la criminalità informatica, potenziare le azioni volte ad affrontare le sfide digitali e tecnologiche in materia di sicurezza, la resilienza delle infrastrutture critiche online, le minacce alla sicurezza nel settore marittimo, la tratta di esseri umani, il traffico di migranti, il traffico illecito di stupefacenti, il traffico illecito di armi, il riciclaggio di denaro, il recupero dei beni e la criminalità finanziaria, la criminalità ambientale, la contraffazione di mezzi di pagamento e i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, e potenziare le azioni volte ad assistere e proteggere le vittime di reato, a proteggere gli spazi pubblici e ad affrontare le minacce alla sicurezza connesse a CBRN-E e la gestione degli incidenti, anche aumentando la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità pubbliche, gli organi e gli organismi competenti dell'Unione, la società civile e i partner privati in diversi Stati membri. Il sostegno dell'Unione dovrebbe inoltre aiutare gli Stati membri ad acquisire e attuare metodi e tecnologie innovativi nel settore della sicurezza interna, in particolare quelli sostenuti dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la competitività e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il programma quadro di ricerca dell'UE. Inoltre, di fronte all'evoluzione del panorama politico mondiale è di fondamentale importanza la dimensione esterna dello spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Pertanto il sostegno dell'Unione dovrebbe anche contribuire a rafforzare la cooperazione e il partenariato con i paesi terzi, in funzione degli interessi delle politiche interne dell'Unione.

(12)Il sostegno dell'Unione dovrebbe contribuire alla concordanza, alla coerenza, alle sinergie e alle complementarità tra le politiche interne ed esterne dell'Unione, integrando le considerazioni di sicurezza. In tale contesto, il sostegno dell'Unione a norma del presente regolamento dovrebbe contribuire specialmente a combattere e prevenire la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, tra cui il traffico di stupefacenti, la tratta di esseri umani e le reti criminali transfrontaliere di trafficanti. Il sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento può comprendere anche il sostegno alle pertinenti risorse delle delegazioni dell'UE in casi debitamente giustificati ed essere oggetto di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione nelle fasi di programmazione e attuazione.

(13)Poiché le sfide nel settore della sicurezza sono in continua evoluzione, è necessario adeguare l'assegnazione del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento ai cambiamenti delle minacce interne ed esterne per la sicurezza e orientare i finanziamenti verso le priorità con il massimo valore aggiunto dell'Unione. Per rispondere alle esigenze impellenti e ai cambiamenti nelle politiche e nelle priorità dell'Unione e per orientare i finanziamenti verso azioni con un elevato valore aggiunto dell'Unione, è opportuno che parte del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento sia attuata in regime di gestione diretta, concorrente e indiretta tramite lo strumento dell'UE istituito dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza. Lo strumento dell'UE offre flessibilità nella gestione del sostegno dell'Unione e, in regime di gestione concorrente, dovrebbe essere attuato attraverso i piani di partenariato nazionale e regionale degli Stati membri.

(14)La Commissione e gli Stati membri dovrebbero fare in modo che le conoscenze, le competenze e l'esperienza dei pertinenti organi e organismi dell'Unione siano prese in considerazione nell'elaborazione dei piani nazionali e regionali degli Stati membri e nell'attuazione delle misure o nell'affrontare le sfide relative alla sicurezza interna. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter coinvolgere i pertinenti organi e organismi dell'Unione anche nelle attività volte a garantire che le misure sostenute dall'Unione siano conformi al pertinente acquis dell'Unione e alle priorità concordate dell'Unione.

(15)È necessario ottimizzare l'impatto dei finanziamenti dell'Unione attraverso la mobilitazione, la messa in comune e l'impiego di risorse finanziarie pubbliche e private. In relazione ai suoi obiettivi, il sostegno dell'Unione dovrebbe promuovere un approccio esteso a tutta la società e incoraggiare la partecipazione attiva e significativa del settore industriale europeo e della società civile, comprese le organizzazioni non governative, allo sviluppo e all'attuazione della politica di sicurezza, se del caso coinvolgendo anche altri soggetti pertinenti, organi e organismi dell'Unione e organizzazioni internazionali. Occorre tuttavia garantire che il sostegno dell'Unione non sia utilizzato per delegare compiti statutari o pubblici a soggetti privati.

(16)L'Europa deve proteggere i propri interessi in materia di sicurezza da fornitori che potrebbero rappresentare un rischio persistente per la sicurezza a causa delle potenziali ingerenze da parte di paesi terzi e delle loro pratiche nel campo della cibersicurezza. Occorre quindi ridurre il rischio di una persistente dipendenza da fornitori ad alto rischio nel mercato interno, in quanto potrebbero avere ripercussioni gravi sulla sicurezza degli utenti, delle imprese e delle autorità in tutta l'UE e sulle infrastrutture critiche dell'UE in termini di integrità dei dati e dei servizi, come pure di disponibilità dei servizi. Tale esclusione dovrebbe basarsi su una valutazione proporzionata del rischio e sulle corrispondenti misure di attenuazione, quali definite nelle politiche e normative dell'Unione. 

(17)Gli Stati membri possono basarsi sul principio di partenariato nell'attuazione del sostegno dell'Unione per garantire la continuità nell'approccio di governance.

(18)Tutte le azioni che beneficiano del sostegno dell'Unione in applicazione del presente regolamento dovrebbero essere attuate nel rispetto dei diritti e dei principi sanciti nell'acquis dell'Unione e nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e dovrebbero essere conformi agli obblighi internazionali dell'Unione e degli Stati membri derivanti dagli strumenti internazionali di cui sono parti.

(19)A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull'Unione europea (TUE) e al TFUE, la Danimarca non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione.

(20)[A norma dell'articolo 3 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, [con lettera del...] l'Irlanda ha notificato che desidera partecipare all'adozione e all'applicazione del presente regolamento.

OPPURE

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia, allegato al TUE e al TFUE, e fatto salvo l'articolo 4 di tale protocollo, l'Irlanda non partecipa all'adozione del presente regolamento, non è da esso vincolata né è soggetta alla sua applicazione],

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Oggetto

Il presente regolamento stabilisce gli obiettivi e il finanziamento del sostegno dell'Unione per la sicurezza interna per il periodo dal 1º gennaio 2028 al 31 dicembre 2034. Tale sostegno dell'Unione è fornito in conformità delle norme orizzontali del Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, istituito dal regolamento (UE) [...].

Articolo 2

Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:

(1)"autorità competenti": le autorità degli Stati membri responsabili in materia di prevenzione, individuazione dei reati e relative indagini di cui all'articolo 87, paragrafo 1, TFUE, compresi i servizi di polizia, i servizi delle dogane e altri servizi incaricati dell'applicazione della legge specializzati;

(2)"prevenzione": in relazione alla criminalità, tutte le misure che mirano, o altrimenti concorrono, a contrastare la criminalità e a diminuire il senso di insicurezza dei cittadini, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 2009/902/GAI del Consiglio 9 ;

(3)"scambio di informazioni": la raccolta, l'archiviazione, il trattamento, l'analisi, il trasferimento e l'accesso sicuri delle informazioni pertinenti per le autorità di cui all'articolo 87 TFUE e per Europol e altri organi e organismi dell'Unione pertinenti nei settori della prevenzione, individuazione, indagine e perseguimento di reati, in particolare la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità transfrontaliere, compresi la criminalità informatica e il terrorismo;

(4)"criminalità organizzata": la condotta punibile relativa alla partecipazione a un'organizzazione criminale quale definita all'articolo 1, punto 1), della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio 10 ;

(5)"terrorismo": qualsiasi atto intenzionale o reato di cui alla direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio 11 ;

(6)"radicalizzazione": un processo graduale e complesso che porta all'estremismo violento e al terrorismo, in cui un individuo o un gruppo di individui adotta un'ideologia o un credo radicale che accetta, utilizza o tollera la violenza, compresi gli atti di terrorismo, per raggiungere uno specifico obiettivo politico, religioso o ideologico;

(7)"criminalità informatica": i reati la cui commissione implica necessariamente, come mezzo del reato o obiettivo principale del reato, i sistemi delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) (reati dipendenti dall'informatica), o i reati tradizionali le cui dimensioni o la cui portata possono essere aumentati mediante l'uso di computer, reti di computer o altri sistemi TIC (reati favoriti dall'informatica);

(8)"cooperazione operativa nell'attività di contrasto": la cooperazione operativa tra le autorità di due o più Stati membri di cui all'articolo 87, paragrafo 3, TFUE o l'operare delle autorità competenti di uno Stato membro nel territorio di un altro Stato membro di cui all'articolo 89 TFUE;

(9)"minaccia ibrida": ogni attività dannosa, tra cui la manipolazione delle informazioni, gli attacchi informatici e la strumentalizzazione dei migranti, che sia pianificata e realizzata con intenti malevoli in modo coordinato al fine di mettere in difficoltà uno Stato membro o una delle sue istituzioni.

Articolo 3

Obiettivi del sostegno dell'Unione per la sicurezza interna

1.Al fine di garantire un livello elevato di sicurezza interna nell'Unione, il sostegno contribuisce agli obiettivi seguenti:

a)potenziare le capacità dell'Unione e degli Stati membri in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, online e offline, compresi il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità informatica e l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, e le minacce ibride, nonché in relazione alla protezione dei cittadini e degli spazi pubblici dagli attacchi, anche attraverso metodi innovativi e nuove tecnologie nel settore della sicurezza interna;

b)promuovere le capacità degli Stati membri rafforzando la resilienza dei soggetti critici di fronte ad atti ostili e gestendo gli incidenti, i rischi e le crisi in materia di sicurezza, anche mediante sistemi di comunicazione critica interoperabili;

c)migliorare e agevolare lo scambio di informazioni tra le autorità competenti degli Stati membri, e all'interno delle stesse, e gli organi e organismi dell'Unione pertinenti e, se del caso, con i paesi terzi, le organizzazioni internazionali e i privati;

d)migliorare e intensificare la cooperazione operativa nell'attività di contrasto, comprese le operazioni congiunte, tra le autorità competenti in relazione alla prevenzione e alla lotta contro la criminalità organizzata e le forme gravi di criminalità, online e offline, compresi il terrorismo, l'estremismo violento, la criminalità informatica e l'abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori, e le minacce ibride, nonché in relazione alla protezione dei cittadini e degli spazi pubblici dagli attacchi.

Il sostegno dell'Unione è attuato in modo pienamente coerente con gli obiettivi stabiliti nel regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

2.Gli Stati membri provvedono affinché le priorità dei rispettivi piani di partenariato nazionale e regionale comprendano azioni volte a conseguire ciascuno degli obiettivi del sostegno dell'Unione di cui al presente regolamento e affinché la ripartizione delle risorse tra gli obiettivi sia proporzionata alle sfide e alle esigenze individuate.

Articolo 4

Finanziamento

1.La dotazione finanziaria indicativa per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 3 per il periodo dal 2028 al 2034 ammonta a 6 843 331 500 EUR a prezzi correnti. È attuata nel rispetto delle norme orizzontali per i piani di partenariato nazionale e regionale di cui al regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

2.La Commissione adotta un atto di esecuzione per stabilire l'importo per Stato membro applicando la metodologia di assegnazione di cui all'allegato I, sezione B, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

3.Inoltre, gli stanziamenti di bilancio per gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, attuati tramite lo strumento dell'UE di cui al titolo IV del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, sono stabiliti nel quadro della procedura annuale di bilancio di cui all'articolo 314 TFUE.

4.Per le misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, qualora la Commissione concluda che tali misure sono conformi ai requisiti stabiliti dal presente regolamento e dal regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, e proponga una decisione di esecuzione del Consiglio che approva il piano di partenariato nazionale e regionale dello Stato membro interessato secondo la procedura di cui all'articolo 23 del medesimo regolamento, la Commissione presenta una proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sull'approvazione di tali misure.

5.Nella proposta di decisione di esecuzione del Consiglio sulle misure connesse agli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento, la Commissione indica gli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in relazione agli obiettivi di cui all'articolo 3.

6.Il Consiglio adotta la decisione di esecuzione di cui al paragrafo 4, di norma, entro quattro settimane dall'adozione della proposta della Commissione e unitamente alle decisioni di esecuzione di cui all'articolo 23, paragrafo 1, [proposta della Commissione e decisione di esecuzione del Consiglio] del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza.

7.Si applica l'articolo 24 del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza, in merito alla modifica dei piani, a condizione che la proposta della Commissione e la decisione di esecuzione del Consiglio che approvano le modifiche degli elementi di cui all'articolo 23, paragrafo 4, riguardino solo gli obiettivi di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Articolo 5

Disposizioni transitorie

Il presente regolamento non pregiudica il proseguimento o la modifica di azioni avviate ai sensi del regolamento (UE) 2021/1149, che continua pertanto ad applicarsi alle azioni in questione fino alla loro chiusura.

Articolo 6

Entrata in vigore e applicazione

Il presente regolamento entra in vigore il [ventesimo] giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Esso si applica a decorrere dalla data di applicazione del regolamento (UE) [...] che istituisce il Fondo europeo per la coesione economica, sociale e territoriale, l'agricoltura e lo sviluppo rurale, la pesca e la politica marittima, la prosperità e la sicurezza per il periodo 2028-2034.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo        Per il Consiglio

La presidente                Il presidente

(1)    Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94).
(2)    GU C, , pag. .
(3)    GU C, , pag. .
(4)    Posizione del Parlamento europeo del […] e decisione del Consiglio del […].
(5)    Regolamento (UE) n. 513/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, istituisce, nell'ambito del Fondo sicurezza interna, lo strumento di sostegno finanziario per la cooperazione di polizia, la prevenzione e la lotta alla criminalità e la gestione delle crisi e che abroga la decisione 2007/125/GAI del Consiglio (GU L 150 del 20.5.2014, pag. 93, ELI:     http://data.europa.eu/eli/reg/2014/513/oj).
(6)    Regolamento (UE) 2021/1149 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2021, che istituisce il Fondo Sicurezza interna (GU L 251 del 15.7.2021, pag. 94, ELI:     http://data.europa.eu/eli/reg/2021/1149/oj).
(7)    Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni "ProtectEU: strategia europea di sicurezza interna", COM(2025) 148 final dell'1.4.2025.
(8)    Conclusioni del Consiglio EUCO 12/25 del 26 giugno 2025.
(9)    Decisione 2009/902/GAI del Consiglio, del 30 novembre 2009, che istituisce una rete europea di prevenzione della criminalità (REPC) e che abroga la decisione 2001/427/GAI (GU L 321 dell'8.12.2009, pag. 44, ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/902/oj).
(10)    Decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalità organizzata (GU L 300 dell'11.11.2008, pag. 42, ELI:      http://data.europa.eu/eli/dec_framw/2008/841/oj ).
(11)    Direttiva (UE) 2017/541 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, sulla lotta contro il terrorismo e che sostituisce la decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio e che modifica la decisione 2005/671/GAI del Consiglio (GU L 88 del 31.3.2017, pag. 6, ELI:      http://data.europa.eu/eli/dir/2017/541/oj ).