COMMISSIONE EUROPEA
Strasburgo, 8.7.2025
COM(2025) 526 final
2025/0526(COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
{SWD(2025) 531 final}
RELAZIONE
1.CONTESTO DELLA PROPOSTA
1.1.Motivi e obiettivi della proposta
L'industria chimica è uno dei settori più strategici dell'Unione europea, che costituisce la spina dorsale di numerosi ecosistemi industriali e svolge un ruolo centrale nell'innovazione, nell'occupazione e nella crescita sostenibile. Con l'avanzare dell'UE nella sua la duplice transizione verso la neutralità climatica e la leadership digitale, la resilienza e la competitività globale di questo settore sono diventate ancora più essenziali.
Per quanto riguarda il clima degli investimenti, gli oneri normativi sono uno dei due principali problemi indicati dalle imprese che operano nell'UE. Le relazioni ad alto livello di Enrico Letta e Mario Draghi annoverano la riduzione degli oneri normativi e la semplificazione della legislazione dell'UE tra le principali priorità. L'eccesso di regolamentazione è considerato da oltre il 60 % delle imprese dell'UE un ostacolo agli investimenti, e in particolare il 55 % delle piccole e medie imprese (PMI) ritiene gli ostacoli normativi e gli oneri amministrativi la loro maggiore sfida.
Nei suoi orientamenti politici per il mandato 2024-2029 della Commissione europea, la presidente von der Leyen ha delineato una visione incentrata sulla promozione della prosperità sostenibile e sul rafforzamento della competitività in tutta Europa. Al centro di questa visione vi sono gli sforzi volti a razionalizzare le operazioni commerciali e a integrare ulteriormente il mercato unico.
A complemento di ciò, l'agenda "Legiferare meglio" della Commissione europea mira a rafforzare la competitività delle imprese dell'UE e a garantire che la legislazione consegua i propri obiettivi in modo efficiente, senza imporre oneri indebiti ai portatori di interessi.
A seguito di tali impegni, la Commissione europea ha presentato un'iniziativa volta a semplificare e snellire determinate prescrizioni e procedure per i prodotti chimici di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele ("regolamento CLP"), al regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici e al regolamento (UE) 2019/1009 che stabilisce norme relative alla messa a disposizione sul mercato di prodotti fertilizzanti dell'UE individuati come particolarmente onerosi dall'industria e dalle autorità. Le disposizioni in questione trarrebbero vantaggio dalla razionalizzazione e dalla modernizzazione a livello normativo, che renderebbero la legislazione in materia di sostanze chimiche più efficiente ed efficace sotto il profilo dei costi per l'industria, garantendo nel contempo un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.
Per quanto concerne il regolamento CLP, che prescrive agli operatori economici di classificare, etichettare e imballare adeguatamente le sostanze chimiche pericolose prima di immetterle sul mercato, l'iniziativa mira a semplificare le norme di formattazione previste per l'etichettatura delle sostanze chimiche pericolose e a renderle più flessibili. Si tratta in particolare di norme sulle dimensioni minime obbligatorie dei caratteri e sull'interlinea, che sono state individuate come particolarmente onerose e costose per l'industria. Mira inoltre a chiarire le norme sulle deroghe alle prescrizioni in materia di etichettatura per gli imballaggi più piccoli e le norme sull'etichettatura delle pompe di carburante. Al fine di alleviare l'onere per le imprese e migliorare la libera circolazione di sostanze e miscele nel mercato interno senza compromettere la protezione della salute umana e dell'ambiente, l'iniziativa mira inoltre a ridurre l'ambito di applicazione delle disposizioni in materia di pubblicità e vendite a distanza relative a prodotti immessi sul mercato per l'uso da parte del pubblico, tenendo conto del fatto che il regolamento (CE) n. 1907/2006 ("REACH") prevede già obblighi chiari in materia di flussi di informazioni nelle catene di approvvigionamento professionali per le sostanze e le miscele. La presenta iniziativa mira inoltre ad allentare gli obblighi in materia di pubblicità di sostanze e miscele pericolose riducendo la quantità di informazioni da fornire. Suggerisce inoltre di eliminare il termine fisso di sei mesi per l'aggiornamento dell'etichetta, mantenendo nel contempo l'obbligo più flessibile di garantire che l'etichetta sia aggiornata senza indebito ritardo, in quanto il periodo di sei mesi sembrava impossibile da rispettare in caso di catene di approvvigionamento complesse. Infine la presente iniziativa propone di ampliare l'uso dell'etichettatura digitale, consentendo di fornire un maggior numero di informazioni soltanto sull'etichetta digitale.
L'attuale proposta mira a posticipare le date di applicazione delle prescrizioni in materia di formattazione, delle disposizioni in materia di pubblicità e vendite a distanza, degli obblighi che stabiliscono termini di sei mesi per l'aggiornamento dell'etichetta e delle norme in materia di etichettatura delle pompe di carburante introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865, al fine di fornire certezza del diritto alle imprese e di evitare date di applicazione diverse per lo stesso tipo di obblighi imposti alle imprese da due atti modificativi del regolamento CLP.
1.2.Coerenza con le disposizioni vigenti nel settore normativo interessato
La presente proposta si inserisce nel contesto di un pacchetto di misure di semplificazione volte a snellire determinate procedure e a ridurre gli oneri amministrativi e i costi per le industrie al fine di garantire il buon funzionamento del mercato unico delle sostanze chimiche, garantendo nel contempo lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente.
La presente proposta contiene disposizioni volte a ridurre gli oneri per gli Stati membri e l'industria, con l'obiettivo di semplificare l'applicazione dei tre atti legislativi modificati nonché di rendere gli stessi meno onerosi.
1.3.Coerenza con le altre normative dell'UE
Nell'ambito del programma di controllo dell'adeguatezza e dell'efficacia della regolamentazione (REFIT), la Commissione verifica che la sua legislazione sia adattata allo scopo, che sia conforme alle esigenze dei portatori di interessi e che, nel conseguimento dei suoi obiettivi, gli oneri siano ridotti al minimo. La presente proposta fa pertanto parte del programma REFIT ed è volta a ridurre gli oneri di comunicazione previsti dalla legislazione dell'Unione.
La presente proposta costituisce parte di una serie di pacchetti di semplificazione.
2.BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ
2.1.Base giuridica
La presente proposta ha come base giuridica l'articolo 114 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in linea con le basi giuridiche originarie per l'adozione degli atti giuridici che la presente proposta intende modificare.
2.2.Sussidiarietà (per la competenza non esclusiva)
Il regolamento (UE) 2024/2865 è stato adottato a livello di UE. Di conseguenza, è necessario modificare tale regolamento a livello di UE.
2.3.Proporzionalità
L'iniziativa non va al di là di quanto necessario per conseguire gli obiettivi di semplificazione e riduzione degli oneri senza ridurre la protezione della salute umana e dell'ambiente.
2.4.Scelta dell'atto giuridico
La presente proposta modifica il regolamento (UE) 2024/2865 adottato secondo la procedura legislativa ordinaria e pertanto le modifiche di tale regolamento devono essere adottate mediante un regolamento secondo la procedura legislativa ordinaria.
3.RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO
3.1.Valutazioni ex post / Vaglio di adeguatezza della legislazione vigente
La presente proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che comprende una panoramica dettagliata dell'impatto delle disposizioni della legislazione in materia di sostanze chimiche di cui si propone la modifica. Fornisce inoltre un'analisi degli impatti positivi delle misure proposte, sulla base dei dati esistenti, delle informazioni raccolte durante le varie verifiche fattuali e dei contributi scritti ricevuti dai portatori di interessi, tenendo conto altresì di analisi precedenti, quali il controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche e la valutazione d'impatto per la revisione del CLP.
3.2.Consultazioni dei portatori di interessi
Dalle proposte dei portatori di interessi destinate a semplificare la legislazione europea in materia di sostanze chimiche sono emersi diversi suggerimenti di semplificare o chiarire alcune disposizioni della legislazione in materia di sostanze chimiche ed eliminare gli oneri amministrativi eccessivi derivanti da tali disposizioni.
Il 16 maggio 2025 la Commissione europea ha effettuato una verifica fattuale volta a raccogliere riscontri pratici sul regolamento CLP riveduto. Tale verifica ha avuto luogo online e ha riunito oltre 570 partecipanti tra cui rappresentanti dell'industria, consumatori, gruppi ambientalisti operatori della giustizia e autorità nazionali. L'evento si è concentrato sull'individuazione di opportunità di semplificazione a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2024/2865, mantenendo nel contempo lo stesso livello di protezione della salute umana e dell'ambiente. I portatori di interessi sono stati invitati a condividere esperienze e proposte concrete sulle modalità per rendere le nuove norme più funzionali, in particolare in contesti operativi e multilingui.
Tra i vari suggerimenti dei portatori di interessi, nel corso della discussione sono stati ribaditi con forza gli inviti a sospendere i termini per l'attuazione di alcune disposizioni del regolamento (UE) 2024/2865 che creano oneri amministrativi eccessivi. I portatori di interessi hanno sottolineato la necessità di garantire chiarezza giuridica alle imprese fino a quando i colegislatori non avranno approvato un'eventuale proposta della Commissione di revisione di tali norme.
3.3.Assunzione e uso di perizie
Dalle proposte dei portatori di interessi volte a semplificare la legislazione europea in materia di sostanze chimiche sono emersi diversi suggerimenti di chiarire alcune disposizioni della legislazione in materia di sostanze chimiche ed eliminare gli oneri amministrativi eccessivi derivanti da tali disposizioni. Inoltre, in risposta alle verifiche fattuali di cui sopra, la Commissione ha ricevuto dai portatori di interessi più di 150 documenti di sintesi dettagliati, a sostegno dei pareri espressi durante l'evento e che hanno fornito ulteriori suggerimenti, dati e stime dei costi. Sintesi dettagliate di tali attività di consultazione e dei contributi ricevuti sono allegate al documento di lavoro dei servizi della Commissione che accompagna la presente proposta.
3.4.Valutazione d'impatto
Data l'urgente necessità di ridurre gli oneri amministrativi e i costi eccessivi per le imprese e la mancanza di opzioni strategiche, non è stato possibile preparare una valutazione d'impatto completa.
Tuttavia, seguendo i principi per legiferare meglio, la presente proposta è accompagnata da un documento di lavoro dei servizi della Commissione che comprende un'analisi delle misure proposte, basata sui dati esistenti, sui contributi ricevuti dai portatori di interessi e sulle analisi precedenti, quali il controllo dell'adeguatezza della legislazione più pertinente in materia di sostanze chimiche e la valutazione d'impatto per la revisione del regolamento CLP.
3.5. Efficienza normativa e semplificazione
La presente proposta si inserisce nel contesto dell'impegno della Commissione europea di alleggerire gli oneri normativi per i cittadini, le imprese e le amministrazioni dell'UE al fine di rafforzare la prosperità e la resilienza dell'UE. La presente proposta mira a fornire chiarezza giuridica alle imprese e a garantire che le norme imposte da diversi atti dell'UE in relazione allo stesso tipo di obblighi entrino in vigore in modo coerente a decorrere dalla stessa data.
3.6.Diritti fondamentali
La presente proposta rispetta i diritti fondamentali sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e i principi ivi riconosciuti. La riduzione degli oneri amministrativi per le imprese dovrebbe portare a vantaggi per la società in termini di creazione di ricchezza, occupazione e innovazione. Allo stesso tempo, la presente proposta mira a garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente.
4.INCIDENZA SUL BILANCIO
La presente iniziativa non comporterà costi aggiuntivi per la Commissione.
5.ALTRI ELEMENTI
5.1.Piani attuativi e modalità di monitoraggio, valutazione e informazione
La Commissione monitorerà l'attuazione e l'applicazione delle nuove disposizioni e il rispetto delle stesse. La presente proposta non richiede un piano di attuazione.
5.2.Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta
La presente proposta modifica l'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2865, che stabilisce le date di entrata in vigore e di entrata in applicazione delle disposizioni di tale regolamento.
Le disposizioni che modificano l'articolo 30 che stabilisce i termini per la rietichettatura, l'articolo 48 sulla pubblicità, l'articolo 48 bis sulle vendite a distanza e le disposizioni sull'etichettatura delle pompe per carburante di cui all'allegato II sono soppresse dall'elenco delle disposizioni che si applicheranno a decorrere dal 1º luglio 2026, come indicato all'articolo 2, paragrafo 2.
Analogamente, le disposizioni che modificano l'articolo 31, paragrafo 3, e le pertinenti sezioni dell'allegato I concernenti prescrizioni in materia di formattazione obbligatoria sono eliminate dall'elenco delle disposizioni che si applicheranno a decorrere dal 1º gennaio 2027, come indicato all'articolo 2, paragrafo 3.
All'articolo 2 è aggiunto un nuovo paragrafo 3 bis che stabilisce una nuova data di applicazione del 1º gennaio 2028 per tutte le disposizioni summenzionate.
Di conseguenza le disposizioni soggette a date di applicazione differite prorogate sono rimosse dalla disposizione che consente l'applicazione volontaria delle disposizioni del regolamento (UE) 2024/2865 prima della loro entrata in applicazione di cui all'articolo 2, paragrafi 4 e 5, e sono spostate a un nuovo paragrafo 5 bis, che allinea la data di applicazione di tale disposizione alla nuova data di applicazione differita.
Le date di applicazione di altre disposizioni del regolamento (UE) 2024/2865 rimangono invariate.
2025/0526 (COD)
Proposta di
REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica il regolamento (UE) 2024/2865 per quanto riguarda le date di applicazione e le disposizioni transitorie
(Testo rilevante ai fini del SEE)
IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 114,
vista la proposta della Commissione europea,
previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,
visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,
considerando quanto segue:
(1)Il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, contiene alcune prescrizioni concernenti la classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio di sostanze e miscele pericolose. Tale regolamento è stato modificato dal regolamento (UE) 2024/2865 del Parlamento europeo e del Consiglio, che ha introdotto, tra l'altro, norme specifiche in materia di formattazione delle etichette, termini per la rietichettatura in caso di modifiche della classificazione, obblighi di informazione per la pubblicità e le offerte di vendita a distanza e prescrizioni in materia di etichettatura per le stazioni di rifornimento. L'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2865 ha rinviato la data di applicazione di tali norme.
(2)La relazione Draghi del 2024 ha sottolineato che il numero e la complessità delle norme rischiano di limitare il margine di manovra delle imprese dell'Unione e di impedire che rimangano competitive. Un'analisi dettagliata del regolamento (CE) n. 1272/2008 ha consentito inoltre di evidenziare gli oneri amministrativi e i costi eccessivi associati alle prescrizioni introdotte dal regolamento (UE) 2024/2865. Sulla base di tali risultati, la Commissione ha presentato una proposta volta a semplificare alcune prescrizioni e procedure per i prodotti chimici. Tale proposta mira, tra l'altro, a trovare un equilibrio migliore tra la necessità che i consumatori comprendano chiaramente le informazioni riportate sull'etichetta, da un lato, e l'esigenza di ridurre gli ostacoli al mercato e gli oneri amministrativi per l'industria, dall'altro. Alla luce di tale proposta, è necessario rinviare ulteriormente gli obblighi in materia di formattazione delle etichette, pubblicità, offerte di vendita a distanza e rietichettatura introdotti dal regolamento (UE) 2024/2865. Tale ulteriore differimento consentirebbe agli operatori economici di prepararsi alle modifiche apportate alle prescrizioni in materia di formattazione ed etichettatura, nonché ai nuovi obblighi di informazione per la pubblicità e le offerte di vendita a distanza previste nella proposta della Commissione.
(3)Il regolamento (UE) 2024/2865 ha introdotto disposizioni specifiche per l'etichettatura dei carburanti forniti presso le stazioni di rifornimento. Tuttavia alcune prescrizioni, tra cui l'obbligo di indicare il fornitore, la quantità nominale e l'identificatore unico di formula, sono apparse impraticabili e costose per le imprese, senza apportare benefici ai fini della protezione della salute umana e dell'ambiente. Per questo motivo, la proposta della Commissione relativa alla semplificazione di determinate prescrizioni e procedure per i prodotti chimici mira modificare tali prescrizioni per renderle più adeguate eliminando gli obblighi di etichettatura superflui e onerosi. In considerazione di tali modifiche previste, è opportuno rinviare ulteriormente la data di applicazione di tali prescrizioni.
(4)L'articolo 2, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2024/2865 contiene disposizioni transitorie che consentono alle imprese di applicare le disposizioni introdotte da tale regolamento prima delle date della loro applicazione su base volontaria. Al fine di garantire la coerenza con il differimento più lungo e garantire chiarezza giuridica agli operatori economici, è necessario modificare le date di applicazione di tali disposizioni transitorie relative a prescrizioni obbligatorie in materia di formattazione, rietichettatura, pubblicità, offerte a distanza ed etichettatura presso le stazioni di rifornimento e allineare tali date alle date di applicabilità ulteriormente differite.
(5)Al fine di garantire un livello elevato di protezione della salute umana e dell'ambiente, le date di applicazione di altre disposizioni del regolamento (UE) 2024/2865 dovrebbero rimanere invariate.
(6)È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (UE) 2024/2865,
HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:
Articolo 1
Modifiche del regolamento (UE) 2024/2865
L'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/2865 è così modificato:
1)il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:
"2. L'articolo 1, punto 3), lettera b), l'articolo 1, punti da 4) a 7), l'articolo 1, punto 12), lettera a), l'articolo 1, punto 13), l'articolo 1, punto 15), lettere a) e b), l'articolo 1, punti 17), 18), 22) e 23), l'allegato I, punti 4), 8), 10) e 11), e l'allegato II, punto 1), si applicano a decorrere dal 1º luglio 2026.";
2)il paragrafo 3 è sostituito dal seguente:
"3. L'articolo 1, punti 1) e 9), l'articolo 1, punto 24), lettere b) e d), l'allegato IV si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2027.";
3)è aggiunto il seguente paragrafo 3 bis:
"3 bis. L'articolo 1, punto 14), l'articolo 1, punto 15), lettera c), l'articolo 1, punti 26) e 27), l'allegato I, punti 2) e 3), e l'allegato II, punto 2), si applicano a decorrere dal 1º gennaio 2028.";
4)il paragrafo 4 è sostituito dal seguente:
"4. In deroga all'articolo 5, all'articolo 6, paragrafi 3 e 4, all'articolo 9, paragrafi 3 e 4, all'articolo 10, all'articolo 25, paragrafo 3, all'articolo 29, all'articolo 31, paragrafo 1, all'articolo 35, all'articolo 40, paragrafi 1 e 2, all'articolo 42, paragrafo 1, terzo comma del regolamento (CE) n. 1272/2008, all'allegato I, punti 1.2.1, 1.5.1.2 e 1.5.2.4.1, e all'allegato II, parte 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale applicabile al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono, fino al 30 giugno 2026 , essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti da 4) a 7), dall'articolo 1, punto 12), lettera a), dall'articolo 1, punto 13), dall'articolo 1, punto 15), lettere a) e b), dall'articolo 1, punti 18) e 22), dall'articolo 1, punto 23), lettera a), dall'allegato I, punti 4), 8) e 10), e dall'allegato II, punto 1), del presente regolamento.";
5)il paragrafo 5 è sostituito dal seguente:
"5. In deroga all'articolo 1, paragrafo 1, all'articolo 18, paragrafo 3, lettera b), all'articolo 45, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008 e all'allegato VIII, parte A, punto 1, all'allegato VIII, parte A, punto 2.1, all'allegato VIII, parte B, punto 2.4, primo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 1, all'allegato VIII, parte B, punto 3.1, terzo capoverso, all'allegato VIII, parte B, punto 3.6, all'allegato VIII, parte B, punto 3.7, tabella 3, prima riga, all'allegato VIII, parte B, punto 4.1, primo capoverso, all'allegato VIII, Parte C, punti 1.2 e 1.4, e all'allegato VIII, parte D, punti 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale applicabile al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono, fino al 31 dicembre 2026, essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 quale modificato dall'articolo 1, punti 1) e 9), dall'articolo 1, punto 24), lettere b) e d), e dall'allegato IV del presente regolamento.";
6)è aggiunto il paragrafo seguente:
"5 bis. In deroga all'articolo 30, all'articolo 31, paragrafo 3, all'articolo 48 del regolamento (CE) n. 1272/2008, all'allegato I, punto 1.2.1, e all'allegato II, parte 5, del regolamento (CE) n. 1272/2008, quale applicabile al 9 dicembre 2024, le sostanze e miscele possono, fino al 31 dicembre 2027, essere classificate, etichettate e imballate conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, quale modificato dall'articolo 1, punto 14), dall'articolo 1 punto 15), lettera c), dall'articolo 1 punto 26), dall'allegato I, punti 2) e 3), e dall'allegato II, punto 2), del presente regolamento.".
Articolo 2
Entrata in vigore
Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Strasburgo, il
Per il Parlamento europeo
Per il Consiglio
La presidente
Il presidente
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