COMMISSIONE EUROPEA
Bruxelles, 25.9.2025
COM(2025) 522 final
2025/0293(NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia per quanto riguarda un emendamento dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo
RELAZIONE
1.Oggetto della proposta
La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nella nona riunione della conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia in riferimento alla prevista adozione di un emendamento dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo.
2.Contesto della proposta
2.1.L'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia
L'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia (di seguito "l'accordo") è inteso alla conservazione degli uccelli acquatici migratori e dei loro habitat in Africa, Europa, Medio Oriente, Asia centrale, Groenlandia e nell'arcipelago artico canadese.
Sviluppato nel quadro della convenzione sulle specie migratrici e gestito dal programma delle Nazioni Unite per l'ambiente, l'accordo riunisce diversi paesi e la comunità internazionale a salvaguardia della natura nello sforzo di definire meccanismi coordinati di conservazione e gestione degli uccelli acquatici migratori lungo tutto il loro percorso di migrazione.
L'accordo è entrato in vigore il 1° novembre 1999 e l'Unione europea ne è parte contraente dal 1° ottobre 2005(). A oggi le parti contraenti sono ottantacinque: quarantasei euroasiatiche (compresa l'UE) e trentanove africane. Ventiquattro Stati membri dell'UE sono parti dell'accordo().
La direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici (direttiva Uccelli)() è lo strumento del diritto unionale che recepisce gli impegni sanciti dall'accordo e riguarda la conservazione di tutte le specie di uccelli viventi naturalmente allo stato selvatico nel territorio europeo degli Stati membri a cui si applica il trattato. La direttiva si prefigge la protezione e la conservazione di queste specie e ne disciplina lo sfruttamento.
2.2.La conferenza delle parti
La conferenza delle parti è l'organo deliberante principale dell'accordo. Ha la facoltà di riesaminare gli allegati dell'accordo e si riunisce ogni tre anni. Ciascuna parte dispone di un voto, ma le organizzazioni regionali di integrazione economica come l'Unione europea esercitano il proprio diritto disponendo di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che sono parti dell'accordo. Qualsiasi emendamento di un allegato è adottato a maggioranza dei due terzi delle parti presenti alla conferenza.
La nona conferenza delle parti dell'accordo si terrà dall'11 al 15 novembre 2025 a Bonn, in Germania.
2.3.L'atto previsto
Alla riunione dell'11-15 novembre 2025, la conferenza delle parti adotterà la risoluzione 9.xx relativa all'adozione di emendamenti degli allegati dell'accordo conformemente all'articolo X, paragrafo 5, del medesimo (di seguito "l'atto previsto").
Lo scopo dell'atto previsto è la modifica dell'allegato 2, del piano d'azione e della tabella 1 nell'allegato 3 dell'accordo. L'allegato 2 contiene l'elenco degli uccelli acquatici migratori cui si applica l'accordo e l'allegato 3 specifica le azioni che le parti devono intraprendere in relazione alle specie prioritarie. Le specie prioritarie sono elencate nella tabella 1 dell'allegato 3 sulla base di determinati criteri stabiliti nella tabella stessa.
L'articolo II dell'accordo stabilisce che "[l]e parti contraenti adott[i]no misure coordinate per mantenere o ripristinare le specie di uccelli acquatici migratori in uno stato di conservazione favorevole. A tal fine prendono, nei limiti della loro giurisdizione nazionale, i provvedimenti prescritti nell'articolo III nonché le misure particolari previste nel piano d'azione di cui all'articolo IV del presente accordo."
L'atto previsto entrerà in vigore e diventerà vincolante per tutte le parti il novantesimo giorno dopo la data alla quale è stato adottato dalla conferenza delle parti, salvo per le parti che hanno espresso una riserva. Nel periodo dei novanta giorni le parti contraenti possono formulare riserve in merito all'emendamento di un allegato mediante notificazione scritta al depositario.
3.La posizione da adottare a nome dell'Unione europea
Le modifiche dell'allegato 2, del piano d'azione e della tabella 1 dell'allegato 3 contenute nell'atto previsto sono state proposte dal Regno Unito(), sulla base delle raccomandazioni del comitato tecnico dell'accordo:
(1)le proposte di emendamento dell'allegato 2 e del piano d'azione di cui all'allegato 3 sono coerenti con la direttiva Uccelli, lo strumento del diritto unionale che recepisce l'accordo, e non ne implicano la modifica. Gli emendamenti, che si fondano principalmente sui progressi scientifici e sul principio di precauzione, saranno discussi con gli Stati membri nel gruppo di esperti sulle direttive Natura e nei gruppi di lavoro pertinenti del Consiglio. Saranno approvati a nome dell'Unione europea dalla Commissione, in linea con l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della decisione 2006/871/CE del Consiglio, del 18 luglio 2005, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa‑Eurasia;
(2)gli emendamenti proposti della tabella 1 dell'allegato 3 consistono nel modificare le categorie delle popolazioni di alcune specie, sulla scorta delle prove raccolte nell'ambito della 9a edizione della relazione AEWA sullo stato di conservazione.
La maggior parte delle proposte di emendamento sono coerenti con la direttiva Uccelli, lo strumento del diritto unionale che recepisce l'accordo, e non ne implicano la modifica. Possono essere approvate a nome dell'Unione europea dalla Commissione, in linea con l'articolo 3, paragrafi 1 e 3, della decisione 2006/871/CE del Consiglio.
La modifica della voce attribuita a una popolazione di una specie non è tuttavia conforme alla pertinente legislazione dell'UE (direttiva Uccelli). Questo emendamento riguarda il cambio di iscrizione nella tabella 1, da "colonna B2(e)" a "colonna A1(b)", della popolazione dell'Europa occidentale e dell'Africa occidentale di Pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola). Con la modifica prevista l'accordo non consentirebbe più la caccia della popolazione di Pivieressa, pur essendo questa una specie cacciabile in alcuni Stati membri perché figura nell'allegato II, parte B, della direttiva Uccelli. Perciò, se adottato, l'emendamento imporrà una protezione giuridica più forte di questa specie rispetto alla protezione prevista dal diritto dell'UE. La modifica è però ritenuta necessaria perché la specie è stata da poco inserita nella lista rossa dell'IUCN delle specie minacciate (mondialmente), in seguito all'aggiornamento del 2024.
Occorre quindi stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione europea in applicazione dell'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) per approvare questo emendamento a nome dell'Unione. Tuttavia, conformemente all'articolo 3, paragrafo 4, della decisione 2006/871/CE del Consiglio, è opportuno che la Commissione formuli una riserva in relazione all'emendamento proposto riguardante la Pivieressa, come ha fatto per gli emendamenti con effetti simili nel corso di precedenti riunioni della conferenza delle parti, dal momento che richiederebbe una modifica della direttiva Uccelli, impossibile da effettuare nei novanta giorni successivi alla data alla quale è adottato dalla conferenza delle parti.
4.Base giuridica
4.1.Base giuridica procedurale
La conferenza delle parti è un organo istituito dall'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia.
L'atto che la conferenza delle parti è chiamata ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva Uccelli. Infatti alcuni interventi, in special modo per quanto riguarda la caccia, che le parti devono mettere in atto in relazione alle specie prioritarie di cui all'allegato 3, tabella 1, dell'accordo, non sono sempre compatibili con quanto previsto dalla direttiva Uccelli per le stesse specie. Se una specie iscritta nell'allegato II della direttiva Uccelli non è più cacciabile a norma dell'accordo occorrere modificare la direttiva.
A norma dell'articolo 3 della decisione 2006/871/CE del Consiglio, per quanto riguarda le questioni di competenza della Comunità, la Commissione è autorizzata ad "approvare, a nome della Comunità, ogni eventuale emendamento degli allegati dell'accordo adottato conformemente all'articolo X, paragrafo 5, dell'accordo". Tale autorizzazione è però "limitata agli emendamenti che siano coerenti con la normativa comunitaria in materia di conservazione degli uccelli selvatici e dei loro habitat naturali e che non implichino modifiche di detta normativa".
Poiché l'emendamento proposto dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo riguardante la Pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola) richiederebbe una modifica della direttiva Uccelli, occorre una decisione del Consiglio che stabilisca la posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti in merito().
L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.
La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
4.2.Base giuridica sostanziale
La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.
L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano l'ambiente.
La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE.
4.3.Conclusioni
La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 192, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.
5.Pubblicazione dell'atto previsto
Dato che modificherà l'allegato 3 dell'accordo, l'atto previsto della conferenza delle parti dovrebbe essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea dopo l'adozione.
2025/0293 (NLE)
Proposta di
DECISIONE DEL CONSIGLIO
relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea alla nona conferenza delle parti dell'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia per quanto riguarda un emendamento dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,
vista la proposta della Commissione europea,
considerando quanto segue:
(1)L'accordo sulla conservazione degli uccelli migratori dell'Africa-Eurasia (di seguito "l'accordo") è entrato in vigore il 1º novembre 1999 ed è stato approvato a nome dell'Unione europea con decisione 2006/871/CE del Consiglio().
(2)In applicazione dell'articolo X, paragrafo 5, dell'accordo, la conferenza delle parti può adottare emendamenti degli allegati dell'accordo.
(3)La nona conferenza delle parti, che si svolgerà dall'11 al 15 novembre 2025, dovrebbe adottare una risoluzione concernente l'adozione di emendamenti degli allegati dell'accordo. L'emendamento proposto dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo concerne la specie Pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola) e richiederebbe, se adottato, una modifica della direttiva Uccelli, ragion per cui esula dal campo di applicazione degli emendamenti che possono essere approvati dalla Commissione in applicazione dell'articolo 3, paragrafo 1, in combinato disposto con l'articolo 3, paragrafo 3, della decisione 2006/871/CE del Consiglio.
(4)È necessario stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di conferenza delle parti in merito all'emendamento proposto dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo riguardante la specie Pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola), poiché l'emendamento vincolerà l'Unione e sarà tale da incidere in modo determinante sul contenuto del diritto dell'Unione, in particolare sulla direttiva Uccelli.
(5)La proposta di emendamento dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo presentata dal Regno Unito e stabilita nel progetto di risoluzione 9.xx riguardante la specie Pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola) dovrebbe essere approvata a nome dell'Unione europea in quanto contribuisce a incrementare il livello di protezione delle popolazioni di questa specie, che stanno diminuendo,
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La posizione da adottare a nome dell'Unione alla nona conferenza delle parti dell'accordo è la seguente.
L'emendamento dell'allegato 3, tabella 1, dell'accordo presentato dal Regno Unito e stabilito nel progetto di risoluzione 9.xx della nona conferenza delle parti dell'accordo riguardante la Pivieressa (Pluvialis squatarola squatarola) è approvato a nome dell'Unione europea alla nona riunione della conferenza delle parti.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.
Fatto a Bruxelles, il
Per il Consiglio
Il presidente